Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 5521) Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 463 | ||||
Data: | 16/10/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 5521
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Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate
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N. 463 – 16 ottobre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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5521 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto
a Roma il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Stefani |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI 1-17 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate
PREMESSA
Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro) |
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Art. 3 del DDL di conversione dell’Accordo |
Dal 2012 |
Spese di missione |
94.120 |
Altre spese |
4.500 |
Totale |
98.620 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1-17 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate
Le norme dell’Accordo in esame sono volte a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza (Stato Ricevente) dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente (Stato Trasferente) in modo da poter scontare la pena comminata nell’altro Stato nel proprio Paese di origine.
Le norme, tra l’altro, prevedono che:
· le spese derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono a carico dello Stato Ricevente, tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente. Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte (articolo 15);
· le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno redatti in lingua inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese (articolo 16);
· l’Accordo si applica all’esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore (articolo 17).
L’articolo
3 della disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri derivanti
dall’Accordo - valutati a
decorrere dal
La relazione tecnica afferma che il provvedimento comporta oneri permanenti a decorrere dal 2012, che vengono dalla stessa quantificati complessivamente in euro 98.620 l’anno. Tali oneri sono connessi al trasferimento in Italia, per via aerea, di cittadini italiani detenuti in India a causa di reati ivi commessi (euro 19.000 per il viaggio dei condannati da trasferire + euro 75.120 per la missione degli accompagnatori = euro 94.120) e alla traduzione di atti e documenti (euro 4.500).
Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando il trasferimento annuo dall’India in Italia di 20 condannati con l’invio di 2 accompagnatori per ciascun condannato.
Si riportano a seguire i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione in relazione alle singole fattispecie onerose sopra evidenziate:
Spese di viaggio per il trasferimento di 20 detenuti (euro 19.000)
euro 950 (passaggio aereo[1]) x 20 (numero detenuti massimo annuo) = euro 19.000
Spese missione accompagnatori. (euro 75.120)
(euro)
Voce di Spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Importo (euro) |
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Invio 2 Accompagnatori per detenuto
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Pernottamento |
Euro |
4.000 |
Diaria |
Euro 70[2] x 2 persone x 2 giorni x 20 missioni l’anno |
5.600 |
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viaggio |
Euro 1.560 biglietto aereo A/R (Roma-New Delhi) + 78 euro quale maggiorazione del 5 % (euro 1.638) x 2 persone x 20 missioni l’anno |
65.520 |
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TOTALE |
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75.120 |
Spese di traduzione degli atti e dei documenti. (euro 4.500)
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Si osserva tuttavia che la RT computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l’indennità supplementare del 5% sulle spese di viaggio che spetta ai funzionari destinatari di diaria in misura intera. A tal fine viene richiamato l’art. 14 della legge 863/1973, che prevede un’indennità soppressa della successiva legge 266/2005. In proposito appare opportuno che sia meglio precisato il predetto rinvio normativo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva
che l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica al comma 1,
dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo
di cui al presente provvedimento, valutati in euro
Il comma 2,
prevede, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
Al riguardo, con riferimento al comma 1, si osserva
che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie
disponibilità. Tuttavia, con riferimento alla disponibilità delle
risorse per gli anni successivi a quello in corso, in considerazione della
presentazione del disegno di legge di stabilità 2013, appare opportuno
acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle
suddette risorse nell’ambito del nuovo quadro dei fondi speciali per il
triennio
Con riferimento alla
clausola di salvaguardia di cui al comma 2, si rileva che la stessa
dovrebbe essere integrata al fine di fare riferimento alla riduzione delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili
ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
[1] Passaggio aereo di sola andata (tariffa Alitalia, classe economica) dalla Repubblica dell’India verso l’Italia.
[2] La
diaria giornaliera da riconoscere a ciascun accompagnatore è paria ad euro 63,57 (colonna C della tabella B
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003
diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 e ulteriormente
ridotta di un terzo poiché l’alloggio viene corrisposto come voce
autonoma di spesa). A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore
euro 6,15 per oneri sociali (4,55 euro) e IRAP (1,60 euro) a carico dello
Stato, così calcolati: euro 63,57 – euro 51,65 (quota –
esente) = euro 11, 92; euro 11,92 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro
18.83, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento
IRAP) è pari, appunto, ad euro 6,15. Pertanto, la diaria al lordo degli
oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 69,72 (euro
[3] Ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) che, tra l’altro, prevedeva che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio aereo per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 5 per cento del costo del biglietto stesso. Si evidenzia che, in termini più generali, l’indennità in riferimento è stata soppressa dal’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.