Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 5417) Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare la doppia imposizione | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note di verifica Numero: 454 | ||||
Data: | 26/09/2012 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
A.C. 5417
|
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione tra l’Italia e il Belgio per evitare la doppia imposizione
|
|
N. 454 – 26 settembre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
|
5417
|
Titolo breve:
|
Ratifica ed
esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra
l’Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire
la frode e l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il
protocollo finale, firmati a Roma il
|
Iniziativa:
|
|
|
|
Commissione di merito:
|
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Pianetta
|
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
|
|
|
|
|
|
Destinatario:
|
||
Oggetto:
|
|
INDICE
Disposizioni per l’eliminazione della doppia imposizione
PREMESSA
Il disegno di legge in esame reca la ratifica del secondo
protocollo aggiuntivo che modifica
Il Protocollo si compone di quattro articoli che emendano
Si segnala che all’originaria legge di ratifica n. 148 del 1989 non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che afferma che gli effetti finanziari positivi e negativi recati dal provvedimento in esame sono di non rilevante entità in considerazione del modesto numero dei soggetti interessati.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni del protocollo considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni per l’eliminazione della doppia imposizione
Normativa vigente. L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Belgio per evitare la doppia imposizione, resa esecutiva dalla legge n. 148 del 1989, dispone che:
a) le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica sia un residente di detto Stato:
che abbia la nazionalità di detto Stato;
oppure
che non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Le norme novellano la lettera b) del paragrafo 1, dell’articolo 19 della Convenzione disponendo che i redditi di cui alla lettera a) sopra richiamata sono imponibili solo nell’altro Stato contraente nel solo caso in cui la persona fisica è un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalità (articolo 1).
Con riferimento all’efficacia delle disposizioni in esame, si dispone che esse siano applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi ai periodi imponibili a partire dal 1° gennaio 1997 (articolo 2). Inoltre il protocollo in esame è applicabile qualunque siano i termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte (articolo 3).
La relazione tecnica afferma che la modifica in esame continua a prevedere una deroga alla regola di esclusiva imposizione dello Stato che esegue i pagamenti. Tale deroga opera, però, solo nell'ipotesi in cui la persona fisica che percepisce le richiamate remunerazioni sia un residente nell'altro Stato (cosiddetto «Stato beneficiario») e ne possieda la nazionalità. L'attivazione della deroga viene così svincolata dal luogo in cui i servizi sono resi.
Con riferimento alla normativa vigente
• le remunerazioni sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a propri cittadini, indipendentemente dal fatto che siano o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività lavorativa;
• sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza se versate a persone fisiche con la sola cittadinanza di tale Stato.
• i cittadini italiani residenti in Belgio, impiegati presso strutture pubbliche italiane (ivi compresi le imprese e gli enti equiparati elencati nel protocollo aggiuntivo in vigore dal 29 luglio 1989)[1] vedrebbero applicate le imposte esclusivamente in Italia, mentre attualmente le loro remunerazioni sono imponibili in Belgio (nel caso in cui avessero trasferito la propria residenza in Belgio per fini diversi dalla prestazione del servizio);
• specularmente i cittadini belgi, impiegati in Italia presso strutture pubbliche belghe[2] avrebbero le loro retribuzioni tassate in Belgio in luogo, così come oggi avviene, dell'Italia, sempre che abbiano trasferito la residenza in Italia per fini non legati alla prestazione del servizio.
Rispetto a tale ricostruzione, un primo aspetto riguarda la possibile diminuzione di gettito derivante dalla (in ipotesi) sopravvenuta impossibilità dello Stato italiano di continuare a tassare in Italia i proventi, pagati da enti belgi, percepiti da cittadini belgi effettivamente residenti in Italia (per scopi diversi da quello di rendere il servizio), in relazione alle prestazioni svolte nel nostro territorio. A tale effetto andrebbe contrapposto il recupero per il nostro erario dovuto alla tassazione in Italia delle retribuzioni pagate da enti italiani a cittadini italiani per la loro attività prestata in Belgio (qualora essi avessero trasferito la loro residenza per motivi diversi dalla prestazione del servizio).
Con riferimento all’articolo 2 del protocollo in esame,
Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la presumibile esiguità dei casi che potranno rientrare nella nuova disciplina in esame, non si formulano osservazioni in ordine ai profili di quantificazione, pur rilevando che risulterebbe comunque utile disporre di una stima – sia pure di massima – dell’entità dei redditi e del numero dei soggetti interessati (lavoratori pubblici italiani in Belgio e lavoratori pubblici belgi in Italia).
[1] Tale protocollo aggiuntivo stabilisce che le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti: (...) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Ente nazionale italiano per il turismo; Istituto per il commercio estero; Banca d’Italia.
[2] Compresi