Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5389) dl 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Riferimenti:
AC N. 5389/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 455
Data: 31/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0095   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 95 DEL 02-LUG-12     

 

 

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

D.L. 95/2012 – A.C. 5389

Profili finanziari

 

 

 

 

 

 

n. 672

Parte II

 

 

31 luglio 2012

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 445

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

§      La nota di sintesi e le schede di lettura (Parte I) sono state redatte dal Servizio Studi.

§      Le parti relative ai profili di carattere finanziario (Parte II) sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

§      Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D12095a.doc

 



 

INDICE

 

 

 

Profili finanziari

a cura del Servizio Bilancio dello Stato e della V Commissione

 

PREMESSA.. 13

EFFETTI SUI SALDI DEL D.L. 95/2012.. 15

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI21

Articolo 1, commi 1-25 e comma 26-bis (Riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi). 21

Articolo 1, comma 26 - Razionalizzazione della spesa del Ministero della giustizia.. 39

Articolo 1, comma 26-ter - Sospensione concessione di contributi a possessori di beni culturali41

Articolo 2, commi da 1 a 2 e da 5 a 20 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni42

Articolo 2, comma 3 - Riduzione organici delle Forze armate.. 51

Articolo 2, comma 4 – Comparto scuola e AFAM... 53

Articolo 3, comma 1 – Mancato adeguamento ISTAT per canoni di locazione passiva.. 54

Articolo 3, commi 2 e 3 – Uso gratuito reciproco di beni di proprietà tra Stato ed enti territoriali55

Articolo 3, commi 4-8 – Riduzione dei canoni di locazione.57

Articolo 3, comma 9 – Razionalizzazione degli spazi negli immobili della pubblica amministrazione.59

Articolo 3, comma 10 – Immobili in proprietà di enti pubblici non territoriali.60

Articolo 3, comma 11 – Procedure di alienazione di immobili della difesa.61

Articolo 3, comma 11-bis –Dismissioni immobiliari di enti previdenziali61

Articolo 3, comma 12 – Manutenzione di immobili pubblici62

Articolo 3, comma 13 – Acquisto di immobili da parte dell’Agenzia del demanio... 63

Articolo 3, comma 14 – Valorizzazione e utilizzazione di beni immobili64

Articolo 3, comma 15 - Regime fiscale SIIQ per società che gestiscono immobili pubblici66

Articolo 3, comma 16 - Imposta di registro sulle concessioni demaniali68

Articolo 3, comma 17 – Trasferimento alla Stato di immobili della società  Fintecna.. 69

Articolo 3, comma 18  - Competenze dell’Agenzia del demanio in materia di immobili confiscati70

Articolo 3, comma 19 – Proroga per il riconoscimento di ruralità degli immobili70

Articolo 3, comma 19-bis - Trasferimento al comune di Venezia dell’Arsenale di Venezia.. 70

Articolo 3-bis, commi da 1 a 6 – Credito d’imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.. 72

Articolo 3-bis, comma 7 – Certificazione dei crediti75

Articolo 3-bis, commi 8 e 9 – Assunzioni nei comuni dell’Emilia Romagna.. 76

Articolo 4, commi da 1 a 3 - Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.77

Articolo 4, commi da 3-bis a 3-quinquies – Definizione delle competenze di Consip.. 79

Articolo 4, commi 4 e 5 - Riduzione componenti C.d.A. di Società pubbliche.. 80

Articolo 4, commi da 6 a 8  - Acquisto di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni81

Articolo 4, commi da 9 a 13 - Limitazione delle spese di personale nelle società controllate da pubbliche amministrazioni82

Articolo 4, comma 14 - Divieto di inserimento di clausole arbitrali84

Articolo 5, comma 1 - Aggio per i concessionari della riscossione   84

Articolo 5, commi 2-4 - Riduzione delle spese per autovetture di servizio... 86

Articolo 5, comma 5 - Personale già adibito a mansioni di autista   87

Articolo 5, comma 7 - Buoni pasto... 88

Articolo 5, comma 8 - Obbligo godimento ferie.. 89

Articolo 5, comma 9 - Limite al conferimento di consulenze a personale in quiescenza.. 89

Articolo 5, comma 10 e 10-bis - Servizi di pagamento degli stipendi pubblici90

Articolo 5, comma 10-ter - Trattamento economico di personale universitario rientrato in ruolo... 94

Articolo 5, commi da 11 a 11-sexies - Valutazione performance individuale dei dipendenti pubblici94

Articolo 5, comma 12 - Funzionamento della CIVIT.. 96

Articolo 5, comma 13 - Soppressione della vice-dirigenza.. 96

Articolo 5, comma 14 - Compenso dei componenti degli organi delle Autorità portuali97

Articolo 5, comma 14-bis - Disposizioni in materia di Banca d’Italia   98

Articolo 6, commi da 1 a 16 – Disposizioni di carattere contabile   98

Articolo 6, comma 15-bis - Esclusione dei trasferimenti in conto capitale di diretta attribuzione dai tagli del DL n. 78/2010.. 102

Articolo 6, comma 17 - Regole di contabilizzazione dei residui attivi degli enti locali102

Articolo 6, comma 18 - Proroga termini per estinzione di crediti commerciali mediante assegnazione di titoli di Stato... 104

Articolo 6, comma 19 - Approvazione delle convenzioni Tirrenia SpA e Siremar Sicilia SpA.. 105

Articolo 6, comma 20 – Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti106

Articolo 7, commi 1-4 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri107

Articolo 7, comma 5 - Riduzione contributi per l’Agenzia industrie difesa e per la professionalizzazione delle FF.AA.110

Articolo 7, comma 6 - Riduzione organici delle FF.AA.111

Articolo 7, comma 7 - Riduzione spese c.d. “mini Naja”. 112

Articolo 7, comma 8 - Riduzione fondo ex riassegnazioni113

Articolo 7, comma 9 - Riduzione fondo Forze armate.. 114

Articolo 7, comma 10 - Introduzione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze su contratti dell’amministrazione della difesa.. 114

Articolo 7, comma 11 – Riduzione di provvidenze all’emittenza radio televisiva.. 115

Articolo 7, commi 12-15 – Riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato... 116

Articolo 7, comma 21-bis - Proroga termini per soggetti colpiti dal sisma.. 119

Articolo 7, comma 22 - Accesso telematico del CED del Ministero dell’interno al registro delle imprese.. 119

Articolo 7, commi 24 e 25  - Annullamento dell’Accordo di programma del 2004 sul trasferimento del Laboratorio tipologico nazionale   120

Articolo 7, comma 26  - Misure di revisione della spesa per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti122

Articolo 7, comma 26-bis - Proroga dell’amministrazione straordinaria dell’Aero Club d’Italia.. 124

Articolo 7, commi 27-32 – Dematerializzazione procedure amministrative MIUR.. 125

Articolo 7, commi 33-36 – Scuole statali e sistema di tesoreria unica   126

Articolo 7, commi da 37 a 37-ter – Fondi scolastici129

Articolo 7, comma 38 – Pagamento delle supplenze brevi130

Articolo 7, commi 39-40 – Contabilità speciali scolastiche.. 131

Articolo 7, comma 41 – Mense scolastiche.. 133

Articolo 7, comma 42 – Tasse universitarie.. 133

Articolo 7, commi 42-bis e 42-ter – Consorzi universitari e proroga mandato dei rettori135

Articolo 8, commi 1-4 Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali136

Articolo 8, comma 3-bis – Adeguamento di sanzioni amministrative   138

Articolo 8, comma 4-bis – Riduzione della spesa per consumi intermedi degli enti di ricerca.. 138

Articolo 8, comma 4-ter – disposizioni riguardanti l’ENPAPI140

Articolo 9 - Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi140

Articolo 10 - Prefetture ed altri uffici periferici dello Stato... 142

Articolo 11 - Riordino delle Scuole pubbliche di formazione.. 144

Articolo 12, commi da 1 a 6   - Soppressione dell’INRAN.. 145

Articolo 12, commi da 7 a 18   - Riorganizzazione dell’AGEA.. 146

Articolo 12, comma 18-bis – Soppressione di enti e società.. 148

Articolo 12, commi 19-20 e 21 (soppresso) - Soppressione di enti e società.. 150

Articolo 12, comma 22 - Svincolo accantonamenti in favore dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano    153

Articolo 12, comma 23 - Commissione scientifica CITES.. 153

Articolo 12, commi 24-28 – Liquidazione ARCUS SpA.. 155

Articolo 12, commi 29-30 – Destinazione di risorse al Mibac.. 156

Articolo 12, commi 31-38 (soppressi) – Soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e istituzione del Centro sperimentale di cinematografia.. 157

Articolo 12, commi 39 e 40 - Durata incarico commissario straordinario enti vigilati159

Articolo 12, commi da 41 a 48 (soppressi) - Soppressione dell’ente nazionale per il Microcredito... 160

Articolo 12, commi da 49 a 58 - Soppressione dell’Associazione Luigi Luzzatti160

Articolo 12, commi 59 - 70 - Fondazione Valore Italia.. 162

Articolo 12, commi 71-74  - Promuovi Italia spa.. 165

Articolo 12, commi 75-77 - Procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative.. 166

Articolo 12, commi 78 e 79 – Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali167

Articolo 12, comma 80 – Contratti di autotrasporto... 168

Articolo 12, commi 81-86 - Albo nazionale degli autotrasportatori169

Articolo 12, comma 87 – approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP.. 171

Articolo 12, comma 88 – differimento del termine di adozione di misure di armonizzazione in materia pensionistica.. 171

Articolo 12, comma 89 – proroga del Comitato amministratore di FONDINPS.. 172

Articolo 12, comma 90 – proroga del Commissario ISFOL.. 172

Articolo 12, comma 90-bis - Personale del CONI173

Articolo 13 – Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS). 173

Articolo 14, commi da 1 a 4-bis - Misure di limitazione del turn over dei pubblici dipendenti177

Articolo 14, commi 5 e 5-bis - Riduzioni delle spese di personale delle camere di commercio... 181

Articolo 14, comma 6 - Limite all’assunzioni di segretari comunali e provinciali181

Articolo 14, comma 7 - Rilevanza della mobilità e del taglio delle dotazioni organiche ai fini della determinazione del turn over consentito... 182

Articolo 14, comma 8 - Destinazione del personale dei Corpi di polizia a servizi operativi182

Articolo 14, comma 9 - Utilizzo delle facoltà assunzionali da parte delle pubbliche amministrazioni183

Articolo 14, comma 10 - Personale della Guardia di finanza inidoneo al servizio... 183

Articolo 14, commi 11 e 12 - Personale del Ministero dell'istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri o presso scuole all’estero... 184

Articolo 14, commi 13-15 – Personale docente inidoneo alle funzioni187

Articolo 14, comma 16 – Aree geografiche specificità linguistica   190

Articolo 14, commi 17-21 – Utilizzo docenti in esubero... 191

Articolo 14, comma 22 – Norma interpretativa per mansioni superiori193

Articolo 14, commi da 23 a 26 - Riduzione spese di personale del Ministero degli affari esteri194

Articolo 14, comma  27 - Somme per le visite fiscali al personale scolastico... 196

Articolo 15, commi da 1 a 11-bis  - Misure in materia di contenimento della spesa sanitaria.. 197

Articolo  15, commi 12-25 – Ulteriori disposizioni in materia sanitaria   210

Articolo 16, commi da 1 a 12-sexies - Riduzione della spesa degli enti territoriali224

Articolo 16, comma 12-septies – Anticipo maggiorazione addizionale IRPEF.. 230

Articolo 16, comma 12-octies - Specifica destinazione del fondo per i comuni soggetti a piani di rientro... 231

Articolo 16-bis - Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale.. 232

Articolo 17 - Riordino delle province e loro funzioni233

Articolo 18 – istituzione delle città metropolitane e soppressione delle relative province.. 235

Articolo 19 – Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali237

Articolo 20 – disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali238

Articolo 21 - Riduzione incremento IVA.. 239

Articolo 22 – Lavoratori salvaguardati riforma pensionistica   241

Articolo 23, commi 1-12 - Autorizzazioni di spesa e disposizioni finanziarie.. 243

Articolo 23, comma 12-bis – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 250

Articolo 23, comma 12-ter – Utilizzo informazioni252

Articolo 23, comma 12-quater - Riduzione Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili252

Articolo 23, comma 12-quinquies - Contributo in favore del comune di Roma.. 253

Articolo 23, comma 12-sexies – Destinazione di risorse al completamento della gestione liquidatoria del Policlinico Umberto I253

Articolo 23, comma 12-septies – Contributo straordinario per i comuni terremotati in Abruzzo... 255

Articolo 23, comma 12-octies – Proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per Lampedusa.. 257

Articolo 23, comma 12-novies - Fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali258

Articolo 23, comma 12-decies - Piano di rientro del comune di Roma   258

Articolo 23, comma 12-undecies - Applicazione dei costi standard ai corrispettivi per servizi di trasporto pubblico locale.. 259

Articolo 23, comma 12-duodecies - Sanità privata.. 259

Articolo 23, comma 12-terdecies – Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.. 261

Articolo 23, comma 12-quaterdecies – Raccolta di dati ambientali da parte dell’ISPRA.. 262

Articolo 23, comma 12-quinquiesdecies – Sanzioni in materia di pratiche commerciali scorrette.. 263

Articolo 23, comma 12-sexiesdecies - Banco nazionale di prova delle armi da fuoco... 263

Articolo 23, commi da 12-septiesdecies a 12 undevicies - Misure in materia di procedure concorsuali per l’apertura di nuove farmacie   264

Articolo 23-bis - Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato... 266

Articolo 23-ter - Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici268

Articolo 23-quater, commi da 1 a 9 e commi 10- 11 - Fusione e soppressione di enti271

Articolo 23-quater, comma 9-bis - Trasferimento al Ministero delle politiche agricole delle quote sociali di Unirelab srl.. 274

Articolo 23-quinquies, commi 1-6 - Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali276

Articolo 23-quinquies, commi 7-8 - Consigli di amministrazione di Consip s.p.a. e di  Sogei s.p.a.281

Articoli da 23-sexies a 23-decies – Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario... 282

Articolo 23-undecies – Risorse finanziarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari285

Articolo 23-duodecies - Disposizioni di attuazione e norme relative al Meccanismo europeo di stabilità MES.. 287

Articolo 24-bis - Clausola di salvaguardia per i territori ad autonomia speciale.288

Profili di copertura finanziaria.. 291

Articolo 1, comma 21.. 291

Articolo 3, comma 12, lettera a). 292

Articolo 3-bis, comma 1.. 292

Articolo 3-bis, comma 6.. 293

Articolo 3-bis, comma 9.. 294

Articolo 7, comma 1, lettere a) e b). 294

Articolo 7, comma 3.. 295

Articolo 7, comma 5, lettere a) e b). 296

Articolo 7, comma 7.. 296

Articolo 7, comma 8.. 297

Articolo 7, comma 9.. 298

Articolo 7, comma 11.. 299

Articolo 7, commi 12-15.. 300

Articolo 7, comma 16.. 300

Articolo 7, comma 17.. 301

Articolo 7, comma 18.. 301

Articolo 7, comma 19.. 302

Articolo 7, comma 21.. 302

Articolo 7, comma 22.. 304

Articolo 7, comma 23.. 304

Articolo 7, comma 26, lettera b). 305

Articolo 8, comma 3.. 305

Articolo 8, comma 4-bis.306

Articolo 12, comma 61.. 306

Articolo 12, comma 62 e 69.. 307

Articolo 12, comma 85.. 307

Articolo 14, comma 15.. 308

Articolo 14, comma 25.. 309

Articolo 14, comma 26.. 309

Articolo 16, commi 6 e 7.. 310

Articolo 16, commi 12, lettera b-bis), 12-bis e 12-sexies.. 311

Articolo 17, comma 13-ter.. 312

Articolo 23, comma 10.. 312

Articolo 23, comma 10-bis.. 313

Articolo 23, comma 11.. 313

Articolo 23, comma 12-bis.. 313

Articolo 23, commi 12-quater e 12-quinquies.. 314

Articolo 23, comma 12-sexies.. 315

Articolo 23, comma 12-septies.. 316

Articolo 23, comma 12-duodecies.. 317

Articolo 23, comma 12-terdecies.. 317

Articolo 23-ter, comma 1, lettera f), n. 3). 317

Articolo 23-decies, commi 1 e 2.. 318

Articolo 24 - Copertura finanziaria.. 320

PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ALLEGATI AL DL INIZIALE (AS 3396) E ALL’EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) DEL GOVERNO... 323


 

PREMESSA

Nella presente parte del Dossier sono presi in esame i profili finanziari del provvedimento trasmesso dal Senato. Si tratta, in particolare, del testo iniziale dei due decreti legge[1], come risultante dall’approvazione dell’emendamento 1.900 (testo corretto)[2] del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95/2012, sul quale è stata posta la questione di fiducia nella seduta del Senato del 30 luglio 2012.

Si ricorda che l’emendamento 1.900 (testo corretto), sul quale è stata posta la questione di fiducia è così composto:

-       la prima parte (modifiche e le integrazioni agli articoli da 1 a 23) riguarda il DL 95/2012 (Revisione della spesa pubblica);

-       la seconda parte (articoli da 23-bis a 23-duodecies) riguarda il DL 87/2012 (Dismissioni del patrimonio pubblico);

-       la norma finale (articolo 24-bis) reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Dal punto di vista formale, si ricorda che il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900 ”nel testo approvato dalle Commissioni con alcune modifiche”[3]. Contestualmente, poiché nell'emendamento è inserito anche il testo del DL 87/2012 (Dismissioni del patrimonio pubblico) con le modifiche approvate dalle Commissioni riunite, il Governo non ha insistito per la conversione di tale decreto-legge. Successivamente è stato precisato[4] che “il testo del maxiemendamento del Governo non si limita a recepire gli emendamenti approvati in Commissione, ma apporta anche una serie di ulteriori modifiche di coordinamento[5]”.

I testi iniziali dei decreti legge 87/2012[[6]] e 95/2012[[7]] sono corredati di relazione tecnica.  Il testo del decreto legge 95/2012 è corredato anche di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

All’atto della presentazione dell’emendamento 1.900 (testo corretto), il Governo ha trasmesso la relazione tecnica  e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche apportate ai testi iniziali.

Le analisi contenute nella presente parte del Dossier tengono conto, oltre che della predetta documentazione, anche della relazioni tecniche e delle Note trasmesse dal Governo nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito del Senato.

Poiché tale ultima documentazione è formalmente riferita non al maxiemendamento 1.900, ma agli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente (e poi confluiti nel testo del maxiemendamento), nelle schede dedicate all’analisi delle relative norme si dà conto in alcuni casi anche dei riferimenti numerici riguardanti gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.


 

EFFETTI SUI SALDI DEL D.L. 95/2012

Il complesso delle modifiche apportate in prima lettura al Senato al ddl di conversione del decreto-legge n. 95/2012 in esame, in base a quanto evidenziato dall’allegato 3 al maxiemendamento del Governo 1.900, risulta neutrale sui saldi (tavola 1)[8].

Nelle tavole che seguono si riportano gli effetti relativi al triennio 2012-2014 indicati sia nell’allegato 3 riferito al testo iniziale del provvedimento che in quello relativo alle modifiche del Senato. E’ da rilevare che quest’ultimo reca le proiezioni dei suddetti effetti anche relativamente al triennio 2015-2017.

Si conferma nel 2012 una riduzione del saldo netto da finanziare pari a 244 milioni, mentre per il biennio successivo le variazioni di spesa compensano le minori entrate. In termini di indebitamento netto, gli effetti complessivi risultano pari a circa 602 milioni nel 2012, a 16 milioni nel 2013 e a 27 milioni nel 2014. In termini di fabbisogno, il provvedimento incide per 1,5 miliardi nel 2012, per poi allinearsi ai valori indicati per l’indebitamento nel biennio successivo.

Il maggior effetto di miglioramento del fabbisogno (900 milioni) nell’esercizio in corso è ascrivibile al riversamento alla tesoreria unica delle disponibilità delle scuole, disposta all’articolo 7, commi 32-34.

 

Dalla composizione degli effetti lordi (tavola 2), si nota che le risorse (pari alla somma delle maggiori entrate e delle minori spese) vengono reperite esclusivamente dal lato delle spese, in misura pari a 4,5 miliardi nel 2012, 10,9 miliardi nel 2013 e 11,7 miliardi nel 2014. Dal lato degli impieghi (minori entrate e delle maggiori spese) le risorse vengono riallocate in larga parte a compensazione delle minori entrate previste in 3,3 miliardi nel 2012, 6,6 miliardi nel 2013 e 9,8 miliardi nel 2014. Le maggiori spese sono pari a 599 milioni nel 2012, 4,3 miliardi nel 2013 e 1,8 miliardi nel 2014.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione richiamata in premessa, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

Articolo 1, commi 1-25 e comma 26-bis (Riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi)

Normativa vigente - L’articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del  D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione di tali disposizioni è causa di responsabilità amministrativa.

Tali principi sono confermati dai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge 296/2006, come da ultimo modificati dall’articolo 7 del D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla legge 94/2012. In particolare, il comma 449 impone l’obbligo alle amministrazioni statali di utilizzare le convenzioni quadro per tutte le tipologie di beni o servizi oggetto dell’acquisto, mentre per le altre PA si conferma la possibilità di ricorrere a tali convenzioni ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi. Particolari disposizioni sono previste per gli enti del servizio sanitario nazionale[9], cui è posto l’obbligo di ricorrere alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali ovvero, qualora non siano operative, alle convenzioni Consip. Il comma 450 interviene sugli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, estendendo a tutte le PA l’obbligo (prima previsto per le sole amministrazioni statali, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n 207.

Il comma 574 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 prevede, infine, con riferimento agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria che (fermo restando quanto previsto dalle norme sopra citate) il MEF, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni, individui con decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, il grado di standardizzazione ed il livello di aggregazione della relativa domanda nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip per le quali le amministrazioni statali sono tenute a ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.

 

Le norme, recano disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi, rafforzando il sistema centralizzato tramite Consip S.p.A. e le centrali regionali.

Come specificato dalla relazione tecnica, tali disposizioni hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche degli acquisti grazie alla realizzazione di economie di scala che consentano alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

 

Il prospetto riepilogativo non registra risparmi relativi alle misure previste ai commi da 1 a 20, in quanto, come rilevato dalla R.T., gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22), degli enti ed organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

 

Si esaminano di seguito le disposizioni recate dai singoli commi.

 

Comma 1- Nullità dei contratti stipulati in violazione delle convenzioni Consip

La norma prevede che i contratti stipulati, in violazione dell’articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e degli obblighi di approvvigionarsi attraverso Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo di riferimento e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli. Secondo la modifica introdotta in prima lettura al Senato[10], viene specificato che le norme in esame si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

La relazione tecnica al testo iniziale, rileva che, considerata la necessità di garantire l’utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, si stabiliscono, a maggiore definizione dell’attuale normativa, le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

In risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo con Nota del 24 luglio 2012, ha precisato che le disposizioni di cui al comma in esame si applicano ai contratti stipulati a seguito dell’entrata in vigore del medesimo D.L. in esame, ferma restando l’applicazione ai contratti stipulati in precedenza di quanto previsto all’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011.

Il citato art. 11, comma 6, abrogato dal comma 2 dell’articolo in esame, stabiliva che, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 (cfr. supra) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione di tali disposizioni le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del citato D.L. 98/2011.

La relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo conferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo fornisca elementi circa l'ammontare dei risparmi conseguibili, in ragione annua, per effetto dell’allineamento delle condizioni di acquisizione di beni e servizi oggi in essere, da parte delle PA, a quelle previste dalla convenzioni di fornitura Consip[11]. Ciò con specifico riferimento alle ragioni dell'attuale onerosità delle forniture.

 

 

Commi 2 e 2-bis - Modifiche al Codice dei contratti pubblici

Il comma 2 stabilisce che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame in prima lettura al Senato, apporta alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), con particolare riferimento all’art 37, comma 13, del (riguardante i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo), all’articolo 41, comma 2 (capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi ), all’articolo 75, comma 1 (garanzie a corredo dell’offerta nel caso di procedure di gara in forma aggregata), e all’articolo 113, comma 1 (cauzione definitiva).

 

La relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo rileva che con le modifiche al comma 2 e l’aggiunta del comma 2-bis sono introdotte previsioni volte a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di appalto, anche con specifico riferimento alle procedure realizzate da centrali di committenza.

In particolare, si intende generalizzare la portata del primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge riportando il testo direttamente nel Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria che possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti ai fini della partecipazione alle procedure di appalto, si prevede l’illegittimità di quelli che, senza congrua motivazione, fissino limiti di accesso in base al fatturato aziendale.

Con l’obiettivo di facilitare la partecipazione alle procedure di gara da parte delle PMI nonché delle società di nuova costituzione, viene altresì specificato che l’obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e le quote di esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all’articolo 37, comma 13 del Codice dei contratti pubblici va applicato con riferimento al solo settore dei lavori pubblici.

Infine, si prevedono degli adattamenti della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Si tratta, infatti, di oneri posti a carico, rispettivamente, dei concorrenti e dell’aggiudicatario che possono risultare particolarmente gravosi nel caso di procedure realizzate da centrali di committenza in forma aggregata caratterizzate da importi contrattuali particolarmente elevati e nel caso di strumenti di acquisto ove l’importo contrattuale costituisce un importo massimo non garantito, che può costituire una barriera per l’accesso della partecipazione per le PMI.

 

La relazione rileva che  trattasi di disposizioni di natura ordinamentale, che modificano e integrano il codice dei contratti pubblici, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione

 

 

Comma 3 – Deroga alle procedure di acquisto

La norma dispone che, qualora la convenzione di cui al comma 1 non sia ancora disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all’acquisto, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato.

 

La relazione tecnica rileva che la norma, diretta a garantire l’effettività degli obblighi di acquisto attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali previsti dalla normativa di riferimento, comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che i contratti da stipulare nell’attesa della convenzione prevedano termini e condizioni tali da evitare l’insorgere di possibili contenziosi con i fornitori a seguito del verificarsi dei presupposti (stipula della convenzione stessa) che determineranno la risoluzione del contratto autonomamente concluso. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 

Comma 4 – Utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto da parte dei piccoli comuni

 

La norma prevede che l’obbligo previsto dal comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici a carico dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (obbligo di ricorrere ad un’unica centrale di committenza nell’ambito delle unioni dei comuni di cui al testo unico degli enti locali, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi) viene considerato adempiuto qualora gli enti interessati ricorrano agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza di riferimento.

 

La relazione tecnica precisa che la norma, diretta a  consentire ai Comuni di superare le difficoltà che gli stessi incontrano nel procedere alle forme di aggregazione previste dal comma 3 bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, posto che la misura appare rafforzativa dei risparmi conseguibili per effetto dell'articolo in esame nel suo complesso.

 

 

Comma 5 – Pubblicità dei bandi di gara

La norma sopprime il secondo periodo dell’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti pubblici: la disposizione abrogata prevedeva l'obbligo della pubblicazione degli avvisi di gara, per estratto, su almeno n. 2 quotidiani a diffusione nazionale.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerando che la soppressione dell'obbligo di pubblicità sui quotidiani dovrebbe produrre risparmi di spesa, sebbene non quantificati né scontati ai fini dei saldi, apparirebbe utile disporre di dati circa il presumibile ammontare di tali risparmi anche ai fini di una valutazione dell’impatto finanziario di future disposizioni che dovessero prevedere analoghe forme di pubblicità.

 

 

Comma 6 – Sezioni specializzate del mercato elettronico della PA

 

La norma prevede la possibilità di istituire, nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che al riguardo stipulano apposito accordi con il MEF e con Consip.

 

La relazione tecnica, rilevato che la norma è diretta a soddisfare specifiche esigenze di fabbisogno di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, precisa che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede la copertura degli eventuali costi di sviluppo sul MEPA delle specifiche sezioni mediante i contributi a carico degli operatori economici abilitati a tali sezioni con riferimento al valore del fatturato realizzato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la copertura dei possibili costi da parte degli operatori economici abilitati è indicata dalla relazione tecnica, ma non è espressamente prevista dal disposto normativo in esame. Andrebbe quindi confermata l’effettiva possibilità di prevedere tale modalità di copertura nonché l’idoneità della stessa a consentire l’integrale allineamento, sul piano quantitativo e temporale, tra le spese in questione e le risorse ottenute dagli operatori abilitati.

 

 

Commi 7-9 -  Obbligo di acquisto attraverso Consip e le Centrali di committenza regionali

I commi 7-9, nel testo iniziale, prevedevano, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006 e dall’articolo 2, comma 574, della legge 244/2007, l’obbligo per le PA e le società incluse nell’elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, di acquistare attraverso Consip ovvero le Centrali di committenza regionali i beni e servizi rientranti in determinate categorie merceologiche, ritenute di particolare rilevanza in termini di ricaduta sulla spesa pubblica, individuate dal comma 7 in esame (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile), Ulteriori tipologie potranno essere individuate con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 9). I contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione dell’obbligo sono nulli, oltre a costituire illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa (comma 8).

Secondo la modifica al comma 7 intervenuta nel corso dell’esame al Senato, in alternativa agli acquisti tramite Consip o Centrali regionali di cui sopra, le PA possono esperire autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico messi a disposizione da Consip e dalle Centrali. Viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche nelle suddette categorie, con altre modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvigionamenti da altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori rispetto a quelli indicati nelle convenzioni Consip e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Il mancato rispetto delle disposizioni del comma in esame rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Viene infine precisato che si esclude l’applicazione della nuova normativa alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente all’entrata in vigore del decreto in esame.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale quantifica in circa 480 milioni per l’anno 2013, 960 milioni per l’anno 2014 e 1.600 milioni annui a partire dall’anno 2015 i risparmi derivanti dalla norma in esame. E’ da rilevare che tali risparmi non sono imputati in modo specifico ai commi in esame in quanto inclusi, come specificato dalla R.T., nella riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali (art 1, commi 21-22), degli enti e organismi pubblici (art 8, comma 3) e degli enti territoriali (art 16).

I risparmi per le merceologie indicate sono legati al progressivo passaggio dalle attuali modalità di acquisizione alla negoziazione/acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di acquisto territoriali (CAT) o dalla Consip, relativamente alla sola quota parte degli acquisti non attualmente effettuati con quest’ultima modalità, quantificabili in circa 16 miliardi l’anno[12]. La percentuale di risparmio applicata è prudenzialmente stimata nella misura del 10% del valore degli acquisti e si ipotizza il completo passaggio alla nuova modalità di acquisizione nell’arco di tre anni (30% il primo anno, 60% il secondo anno, 100% il terzo anno).

La relazione tecnica riferita al testo dell’emendamento 1.900 del Governo rileva che, anche con le modifiche intervenute, si conferma la realizzazione dei risparmi indicati nella relazione tecnica al testo iniziale del decreto-legge, in quanto i contratti stipulati al di fuori del regime di obbligatorietà devono prevedere corrispettivi inferiori a quelli previsti nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di acquisto e, in ogni caso, recare una condizione risolutiva espressa nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni che prevedano condizioni migliorative offerte da Consip e dalle CRA, con possibilità per il contraente di adeguamento alle predette condizioni migliorative.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma che per le Amministrazioni dello Stato continui ad applicarsi la disciplina di cui al commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge 296/2006 , che rende obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro per tutti gli acquisti di beni e servizi indipendentemente dalla tipologia, posto che nella nuova formulazione del comma 7 non si fa più riferimento esplicitamente ad esse.

Non è chiaro inoltre come la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 7 (secondo cui la violazione delle norme in esame rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale) si interpreti alla luce di quanto previsto dal comma 8 (non modificato) che prevede, oltre all’illecito disciplinare e al danno erariale, anche la nullità dei contratti in caso di violazione.

 

 

Comma 10 - Obbligo di comunicazione

La norma prevede che le centrali di committenza diano comunicazione al Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del D.L. 52/2012 e a Consip dell’avvenuta stipula dei contratti quadro delle convenzioni.

 

La relazione tecnica rileva che la norma, diretta a segnalare eventuali prezzi inferiori rispetto a quelli previsti dalle convenzioni Consip, non comporta effetti finanziari.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione

 

 

Comma 11 – Albo delle centrali di committenza

La norma prevede che il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del D.L. 52/2012 istituisce tramite Consip, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente.

 

La relazione tecnica rileva che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma si inquadra nell'articolo in esame, dalla cui attuazione potranno derivare risparmi di spesa, va sottolineato che essa prevede che il commissario straordinario per la spending review si adoperi per l'istituzione presso Consip di un elenco di tutte le centrali di committenza, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente. La norma è perciò integrata da apposita clausola di neutralità. In proposito, sotto il profilo metodologico, appare opportuno richiamare quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 196/2009), circa l'esigenza di fornire il quadro degli elementi necessari a comprovare l'effettiva possibilità di dare attuazione agli adempimenti in questione nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria espressamente previsto.

 

 

Comma 12 – Riduzione delle condizioni economiche delle convenzioni quadro

La norma prevede che l’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possa offrire una riduzione delle condizioni economiche previste dalla convenzione che trova  applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati o ancora da stipulare.

 

La relazione tecnica rileva che la norma è diretta a massimizzare i vantaggi derivanti dalla stipula di convenzioni-quadro da parte di Consip e delle centrali di committenza regionali. Nel corso della durata della convenzione-quadro (vale a dire del periodo di tempo entro il quale le amministrazioni possono acquistare attraverso una determinata convenzione) e dei relativi contratti di attuazione, l’aggiudicatario, anche tenendo conto di eventuali mutamenti delle condizioni di mercato, può offrire una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire nei relativi contratti attuativi (sia in quelli già stipulati che quelli che saranno successivamente stipulati). La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che dalla disciplina in esame possono derivare risparmi, non scontati nei saldi di finanza pubblica, ove gli aggiudicatari decidessero di offrire condizioni più vantaggiose.

 

 

Comma 13 – Diritto di recesso in presenza di condizioni economiche migliorative derivanti da convenzioni Consip

La norma attribuisce alle amministrazioni il diritto di recedere dai contratti per l’acquisto di beni e servizi conclusi dalle stesse prima della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro nel caso in cui i parametri di quest’ultima siano migliorativi e l’appaltatore dell’amministrazione non acconsenta a procedere ad una adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri della convenzione Consip. Qualora l’amministrazione non eserciti il diritto di recesso è tenuta a darne comunicazione alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo di gestione. L’esercizio del diritto di recesso è subordinato a una valutazione complessiva di convenienza economica da parte della PA interessata, che deve tener conto anche del decimo delle prestazioni non ancora eseguite spettante comunque all’appaltatore.

 

La relazione tecnica rileva che la norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Si ricorda che nel corso dell’esame al Senato è stato osservato che il comma in esame provvede a definire una norma speciale, valida per le sole PA, ad integrazione della fattispecie di cui all'articolo 1467 del codice civile  - che disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità delle obbligazioni contrattuali tra normali contraenti - definendo il principio della possibilità del recesso dal contratto qualora le convenzioni quadro Consip, stipulate successivamente al contratti medesimi, prevedano condizioni più favorevoli per le PA rispetto a quelle a suo tempo convenute ed il fornitore non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali, pur legittimamente concordate all'esito di una regolare procedura di evidenza pubblica con una PA. Sono stati rilevati quindi possibili rischi di contenziosi, atteso che nell'esercizio delle funzioni in qualità di committenti, le PA si pongono di norma su di un piano equiordinato con i soggetti privati contraenti.

In risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo con Nota del 24 luglio 2012, ha precisato che la disposizione di cui al comma in esame introduce un regime speciale per i contratti delle pubbliche amministrazioni, proprio in considerazione dell’esigenza di far fronte alle particolari condizioni di necessità ed urgenza di revisione della spesa pubblica; non si ritiene tuttavia che tale norma comporti maggiori oneri di spesa derivanti da eventuale contenzioso, in quanto il comportamento dell’amministrazione sarebbe legittimato dalla normativa in questione, pari ordinata alle norme sopra richiamate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori elementi che inducono ad escludere l’insorgere di contenziosi, con conseguenti oneri per le pubbliche amministrazioni.

 

 

Comma 14 – Stipula di convenzioni quadro aggiuntive

Il comma 14, come modificato dal Senato prevede che, in caso di recesso dell’aggiudicatario di cui al comma 15,  Consip e le Centrali di acquisto regionali possano stipulare convenzioni-quadro, aventi durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che vengano offerte condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all’offerta dell’aggiudicatario.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, sottolineato il carattere eccezionale e transitorio del meccanismo in esame, rileva che la norma, congiuntamente alle previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, comporta minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, quantificabili complessivamente in 140 milioni.

In risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo con Nota del 24 luglio 2012, ha precisato che si ritiene prudenzialmente di non indicare risparmi nel 2013 perché con riferimento a tale anno si esplicheranno gli effetti di contenimento della spesa derivanti dal potenziamento dei piani di avvio in tale esercizio delle convenzioni da parte di Consip, indipendentemente dall’intervento della norma in questione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto le modifiche apportate al testo originario – che specificano che le procedure in esame si applicano solo in caso di recesso dell’aggiudicatario delle convenzioni originarie – paiono escludere l’insorgere di contenziosi.

 

 

Commi 15-16 – Incremento del massimale delle convenzioni Consip vigenti

Il comma 15, come modificato dal Senato, dispone che le quantità o gli importi massimi delle convenzioni-quadro cui le amministrazioni possono ricorrere per l’acquisto di beni e di servizi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono fatti oggetto di un automatico incremento in misura pari alla quantità o all’importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012. Viene fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata di tali convenzioni è prorogata al 30 giugno 2013 (comma 16). Il nuovo comma 16-bis introdotto dal Senato[13] modifica il comma 1 dell’articolo 26 della legge 488/1999, prevedendo che leconvenzioni possano essere stipulate con una o più imprese a condizioni migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale rileva che le norme introducono alcune misure eccezionali e di carattere transitorio, dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro, sia a livello nazionale (da Consip) che a livello regionale (dalle centrali di acquisto regionali), quali strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di supporto alla finanza pubblica con la finalità di incrementarne l’utilizzo.

Congiuntamente alla norma di cui al comma 14, le norme in esame comportano minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012. Tali minori oneri sono quantificabili complessivamente in 140 milioni, di cui 75 milioni derivanti da risparmi diretti per acquisti legati all’incremento del periodo di disponibilità per le pubbliche amministrazioni delle Convenzioni Consip durante il secondo semestre 2012 e, per i restanti 65 milioni, dalle riduzioni sui prezzi medi per acquisti effettuati al di fuori di tali Convenzioni, indotte dalla citata maggiore disponibilità delle Convenzioni nello stesso periodo. La riduzione dei prezzi di acquisto al di fuori delle Convenzioni, legata alla maggior presenza di Convenzioni Consip attive, si osserva sperimentalmente nella rilevazione annuale MEF-Istat. Nella quantificazione dei minori oneri non si è prudenzialmente tenuto conto dei contributi derivanti a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete.

In risposta alla richiesta formulata al Senato di fornire un quadro analitico delle grandezze finanziarie su cui si basa la quantificazione dei risparmi del comma in esame, il Governo con Nota del 24 luglio 2012, ha precisato che i minori oneri pari a 140 milioni di euro derivano:

·     per 75 milioni di euro dall’aumento degli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni, dovuto dalla maggior presenza di Convenzioni Consip. Tale importo risulta, a sua volta, dall’applicazione di una percentuale del 15% relativa a minori oneri per acquisti effettuati in Convenzione - percentuale stimata prudenzialmente sulla base di quanto osservato sperimentalmente nella  rilevazione annuale MEF-ISTAT – su un incremento complessivo di 500 milioni di euro degli ordinativi di fornitura (erogato), stimato da Consip nel secondo semestre per effetto della norma in questione (circa 2,5 mesi medi in più di disponibilità di Convenzioni nel semestre, con un erogato di circa 200 milioni/mese);

·     per i restanti 65 milioni di euro, dalle riduzioni sui prezzi medi per acquisti effettuati al di fuori di tali Convenzioni, indotte dalla citata maggiore disponibilità delle Convenzioni nello stesso periodo. La riduzione dei prezzi di acquisto al di fuori delle Convenzioni, legata alla maggior presenza di Convenzioni Consip attive, si osserva sperimentalmente nella rilevazione annuale MEF-Istat ed è stata prudenzialmente stimata in circa il 2% di minori oneri su un volume complessivo degli acquisti al di fuori delle Convenzioni nel periodo di maggiore disponibilità delle Convenzioni, pari a circa 3.250 milioni di euro (circa 2,5 mesi medi in più di disponibilità di Convenzioni nel semestre, con un volume di acquisti fuori convenzione pari a circa 1.300 milioni/mese)

La relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo rileva che con comma 16-bis si specifica che le convenzioni-quadro possono essere stipulate non soltanto con un fornitore ma anche con più fornitori, a condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente, arricchendo in tal modo il modello contrattuale di centralizzazione con elementi di flessibilità e modularità che consentano di meglio soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni. Tali disposizioni non determinano effetti finanziari.

 

Nulla da osservare In merito ai profili di quantificazione.

 

 

Commi 17 – 18 – Il sistema informatico di eprocurement

Il comma 17 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. curi lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, di tale sistema per l’effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni. (comma 18).

 

La relazione tecnica rileva che le disposizioni hanno l’obiettivo di garantire al MEF, per il tramite di Consip, il pieno controllo del sistema informatico di negoziazione in coerenza con le recenti norme in tema di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria (decreto- legge 87/2012) e di crescita del Paese (decreto legge 83/2012), nonché di precisare la possibilità per Consip di utilizzare, sulla base di una convenzione con il Ministero, il sistema medesimo per lo svolgimento delle attività di centralizzazione ad essa attribuite. Sotto quest’ultimo profilo, la norma mira in particolare a perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel procurement pubblico, facilitando l’utilizzo del sistema informatico, massimizzandone l’economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l’azione di Consip e favorendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto, in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell’azione amministrativa. Le norme in esame sono pertanto suscettibili di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo rileva che con la modifica al comma 18, si esplicita la possibilità per Consip di avvalersi della piattaforma per tutti i servizi resi a favore delle pubbliche amministrazioni sulla base della normativa vigente, ivi comprese le attività in tema di dismissione dei beni mobili affidate alla Consip dal comma 19 del medesimo art. 1, in quanto anche nello svolgimento di dette attività l’utilizzo delle piattaforma consente di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza delle relative procedure. E’ prevista, al riguardo, la stipula di apposite intese da parte del Ministero dell’economia e delle finanze con le amministrazioni che intendano del sistema informatico di e-procurement. La R.T. precisa precisa, infine,  che le attività previste dalla presente disposizione possono essere svolte

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto dichiarato dal Governo circa il fatto che lo sviluppo del  sistema di eprocurement da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere effettuato senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate negli stanziamenti a legislazione vigente.

 

 

Commi 19-20 – Programma di dismissione di beni mobiliari della PA

Il comma 19 prevede che, al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuire i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizzi un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.

Il comma 20 afferma che, nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del MEF da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità di versamento delle somme derivanti dalel procedure all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l’80 per cento dei proventi delle dismissioni. Tali risorse sono destinate a progetti innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.

 

La relazione tecnica rileva che i processi di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione sono regolati da un complesso quadro normativo e procedurale, stratificato negli anni, che fa scarso affidamento sulle tecnologie telematiche. Le procedure dei processi di dismissione finalizzati alla vendita dei beni, alla loro cessione a titolo gratuito oppure al loro smaltimento a titolo oneroso sono caratterizzate da elevati costi di gestione, da lunghi tempi di esecuzione e da scarsa pubblicità. Il programma mira a finanziare, con i proventi realizzati grazie al miglioramento del processo, un più efficiente sistema di dismissione, in modo da recare benefici anche alle Amministrazioni, che procedono alla dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica. La norma è suscettibile di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Con la Nota del 24 luglio 2012, il Governo ha precisato che i maggiori introiti derivanti dall’efficientamento e dall’ampliamento del processo di dismissione, compensano i costi relativi al Programma, che potrà avvalersi anche delle funzionalità della già esistente piattaforma utilizzata nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni ad formulare nel presupposto che i costi relativi al Programma possano trovare integrale copertura a valere sui maggiori introiti derivanti dall’efficientamento delle procedure, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista dell’allineamento temporale. In ordine a tale profilo appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

 

Commi 21-22 – Riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato

 

Il comma 21 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto (121,1 milioni nel 2012 615 milioni per il 2013 e 615 a decorrere dal 2014). Tali importi sono accantonati, in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati, e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Come specificato dalla modifica introdotta in prima lettura al Senato[14], una quota di tali riduzioni è rapportata, alla luce dell’attività di revisione della spesa, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione rispetto al valore mediano dei costi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti.

Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21 (comma 22).

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Art 1 – co. 21-22

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

121,1

615

615

121,1

615

615

121,1

615

615

 

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame nonché quella di cui all’articolo 8, comma 3, conseguono agli interventi disposti dal D.L. 52/2012 che ha, tra l’altro, conferito al Commissario di cui all’articolo 2 del provvedimento medesimo alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell’attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. A seguito dello svolgimento di tali attività di revisione della spesa, peraltro già previste a legislazione vigente, sono state individuate per ciascun Ministero talune tipologie di spesa nell’ambito degli acquisti di beni e servizi, per le quali appare possibile una riduzione dei costi di gestione, calcolata sulla base delle previsioni economiche relative al Budget dei costi degli anni 2012-2014 allegato alla legge n. 184 del 2011 (legge di Bilancio per il triennio 2012-2014).

La suddetta riduzione, pertanto, non risulta calcolata secondo la metodologia dei tagli proporzionali lineari, valutati per tutte le Amministrazioni interessate in base alla realizzabilità della spesa, bensì attraverso una riduzione calcolata confrontando i valori medi per anno-persona dei costi di gestione per amministrazione e per voce del piano dei conti e stimando l’eccesso dei costi rispetto al valore mediano; a tale scopo le strutture delle amministrazioni sono state preventivamente distinte in “Strutture amministrative” e “Strutture operative” (Corpi di polizia e Centri di responsabilità del Ministero della Difesa ad eccezione delle tre Forze Armate). In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato “Costi di gestione” sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio del piano dei conti, adottate nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (benchmark) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione per anno-persona del Budget 2012.

La relazione specifica che sono escluse dalla riduzione le Strutture scolastiche statali e gli Afam (Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica), mentre per gli acquisti di beni e servizi definite delle Forze armate, non essendo possibile effettuare un raffronto omogeneo con le corrispondenti voci del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica, si applicala metodologia dei tagli proporzionali lineari, da effettuare in funzione delle disponibilità per l’anno 2012 dei capitoli medesimi.

Allo scopo di assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti ai fini della suddetta riduzione dei costi, è previsto che siano accantonate e rese indisponibili le rispettive dotazioni di competenza e cassa inerenti alle spese per acquisti di beni e servizi da operare sui capitoli in gestione finanziaria nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, indicati nell’allegato 1.

Tenuto conto della circostanza che la suddetta revisione della spesa interviene sulla gestione in corso, è assicurata la necessaria flessibilità gestionale ai Ministri competenti, che entro il 10 settembre 2012 possono operare una differente ripartizione della quota di riduzione indicata nel suddetto allegato 1, nell’ambito degli stanziamenti relativi alla categoria dei consumi intermedi.

Con la Nota del 24 luglio 2012, il Governo ha precisato che la riduzione di cui all’allegato 1 appare nel complesso compatibile rispetto alla capacità della spesa complessiva delle amministrazioni a legislazione vigente per la categoria dei consumi intermedi (dell’ordine di 7.812 milioni per il 2012, 7.981 milioni per il 2013 e 7.946 milioni per il 2014, come desumibile dalla legge di bilancio).

 

La relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo rileva che la modifica introdotta al comma 21 ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero resta determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del decreto in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che le riduzioni proposte si applicano a stanziamenti di bilancio che, in base all’attività di revisione della spesa compiuta dal Commissario straordinario insieme alle Amministrazioni competenti, sono risultati suscettibili di riduzione. Sul piano metodologico si osserva tuttavia che la relazione tecnica non esplicita l’insieme degli elementi di valutazione, anche di carattere qualitativo (incidenza di precedenti riduzioni delle dotazioni, esigenze connesse a programmi di spesa in corso, prospettive di sviluppo delle prestazioni e dei servizi offerti dalle amministrazioni interessate, ecc.) a fondamento delle scelte di riduzione operate e della considerazione di praticabilità e sostenibilità delle medesime.

Sempre sul piano della sostenibilità, va comunque considerato che tali riduzioni si sommano a quelle derivanti dall’articolo 7, commi 12-15[15], che potrebbero interessare in misura significativa i consumi intermedi: ciò potrebbe rendere più difficile lo svolgimento delle funzioni rientranti nell’ambito dell’attività istituzionale e/o causare, come avvenuto in passato, la formazione di debiti fuori bilancio ovvero effetti di “rimbalzo” della spesa, con necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio.

Quanto alla metodologia di calcolo indicata, si rileva che, a seguito delle modifiche apportate al Senato, la norma precisa che “una quota della riduzione” è rapportata agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi  del complesso dei Ministeri (secondo la metodologia riportata anche nella RT). Andrebbe in proposito chiarito a quale quota di spesa faccia riferimento la disposizione e se i tagli lineari debbano continuare a riguardare le sole Forze armate.

 

 

Comma 23 - Enti del servizio sanitario nazionale

La norma prevede che agli enti del servizio sanitario nazionale non si applichino le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24 in tema di prevenzione della corruzione.

Si ricorda che norme specifiche di contenimento della spesa sanitaria sono contenute nell’articolo 15 del decreto in esame, cui si rinvia.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione

 

 

Comma 24 – Misure di prevenzione della corruzione

La norma modifica l’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 165/01, che elenca le prerogative dei dirigenti non generali. Con l’aggiunta della lett. l-ter) viene previsto che i dirigenti forniscano all’autorità competente specifiche informazioni e proposte sul tema della lotta alla corruzione. Con l’aggiunta della lett. l-quater) si dispone che i dirigenti provvedano al monitoraggio del rischio di corruzione, adottandoanche gli opportuni provvedimenti gestionali all’interno degli uffici.

 

La relazione tecnica rileva che ladisposizione, intesa a rafforzare i poteri dirigenziali in merito alla lotta alla corruzione negli uffici pubblici, riveste carattere ordinamentale e pertanto non si rilevano effetti dal punto di vista finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Comma 25 - Relazione sull’utilizzo delle convenzioni Consip

La norma individua, nell’ambito del MEF, il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (invece della RGS, come previsto dall’articolo 11, comma 12, del D.L. 98/2011) quale destinatario delle relazioni che le amministrazioni sono tenute a inviare in tema di approvvigionamenti tramite le convenzioni Consip.

 

La relazione tecnica rileva che ladisposizione non ha effetti dal punto di vista finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Comma 26-bis – Costi di manutenzione di beni e servizi informatici

La norma, introdotta dal Senato, al fine di ridurre gli oneri a carico dello Stato, dispone l’abbattimento di almeno il 10 per cento, per il triennio 2013-2015, dei costi di manutenzione di beni e servizi informatici hardware e software rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dai fornitori alla Sogei o alla Consip nel 2011, e del 5 per cento per l’acquisto di componenti e apparecchiature hardware.

 

La relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo rileva che la disposizione concorre a realizzare un ulteriore contenimento della spesa per le amministrazioni statali, con riferimento allo specifico settore delle manutenzioni e degli acquisti di prodotti informatici.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma è diretta ad un contenimento dei costi, appare opportuno un chiarimento circa i meccanismi applicativi della stessa, anche al fine di escludere possibili contenziosi ove  la stessa trovasse applicazione anche in riferimento ai contratti in essere.

 

Articolo 1, comma 26 - Razionalizzazione della spesa del Ministero della giustizia

Le norme dispongono che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione: dei costi dei servizi di intercettazione telefonica (con risparmi non inferiori a 25 milioni di euro[16] per il 2012 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 2013); della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari[17] (con risparmi non inferiori a 30 milioni di euro[18] per il 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dal 2013); delle procedure di acquisto dei beni e servizi[19] (con risparmi non inferiori a 5 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013).

Siffatti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 21.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, reca una dettagliata rappresentazione dei risparmi previsti dalla norma, con riferimento ai seguenti aspetti.

 

Uffici giudiziari.

L’attività di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari comporta la riduzione di n. 674 uffici del giudice di pace, di 220 sedi distaccate e di oltre 70 uffici giudiziari circondariali (distinti tra tribunali e procure della Repubblica). Tale attività comporta, in termini di riduzione di costi di funzionamento e manutenzione degli uffici giudiziari un risparmio di spesa quantificabile in 35 milioni di euro (importo ridotto al Senato a 30 milioni di euro) per l’esercizio 2012 e di 70 milioni di euro per l’esercizio 2013. La RT afferma che I dati sono ricavati dall’analisi dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni interessati.

Si evidenzia che con specifico riguardo alla riduzione degli uffici dei giudici di pace, sulla base della delega contenuta all’art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 148/2011, è stato adottato lo schema[20] di decreto legislativo n. 455, del 2012, recante la soppressione di 674 uffici del giudice di pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali. Nella seduta del 5 giugno 2012 il rappresentante del Governo ha confermato che i risparmi di spesa derivanti dallo schema di decreto e connessi alla nuova distribuzione territoriale degli uffici dei giudici di pace sono stati stimati, sulla base di criteri prudenziali, in euro 25,6 milioni l'anno e costituiscono soltanto una parte della quota di risparmi complessivi, cvalutabili solo a consuntivo, che dovrebbero derivare dal generale processo di riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari previsto dall'articolo 1, commi 2 e 4, della legge n. 148/2011.

 

Servizi di intercettazione

Il processo di razionalizzazione dei servizi di intercettazione telefonica prevede la centralizzazione e la forfetizzazione della spesa e comporta una riduzione quantificabile in 20 milioni di euro per il 2012 (importo aumentato al Senato a 25 milioni di euro) e in 40 milioni di euro per il 2013.

 

Spesa penitenziaria

La riduzione di spesa 3,5 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 potrà essere assicurata attraverso la revisione dei capitolati di gara per l’approvvigionamento del vestiario già predisposti dall’amministrazione a seguito di una puntuale valutazione comparativa in termini di prezzo/qualità e la conseguente revisione dei prezzi a base di gara. Detti capitolati verranno utilizzati a decorrere dal corrente anno.

La riduzione di spesa di 1,5 milioni di euro verrà conseguita attraverso la razionalizzazione dei costi per l’acquisizione di beni e servizi, nell’ambito delle iniziative già intraprese dall’amministrazione e in corso di realizzazione.

La riduzione di 4 milioni di euro per il 2013 – da attuare tramite la revisione della dotazione da iscrivere nella Tabella C annessa alla legge di stabilità, potrà essere conseguita in considerazione del fatto che le funzioni assistenziali e socio terapeutiche sono state trasferite al SSN. Eventuali residuali interventi in materia potranno rientrare nell’ambito dei progetti finanziabili dalla Cassa delle ammende ovvero a valere sui capitoli per interventi destinati all’assistenza e al trattamento penitenziario. La riduzione di 1 milione di euro per l’anno 2013 delle spese rimodulabili viene assicurata da un taglio proporzionale alle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla ridefinizione, rispetto a quanto previsto dal testo originario del provvedimento, dei margini di risparmio connessi alle misure di razionalizzazione dei costi per il 2012 per intercettazioni (da 20 a 25 milioni di euro) e in materia di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari (da 35 a 30 milioni di euro) afferma che siffatta ridefinizione consente una migliore distribuzione delle riduzioni di spesa da imputare alle medesime fattispecie, tenuto conto della disponibilità esistente per l'anno 2012 sugli stanziamenti di bilancio riferiti a tali spese. Le modifiche introdotte non determinano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia l’opportunità - anche alla luce di quanto previsto dalla vigente disciplina di contabilità e finanza pubblica[21] -  di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione utilizzati per la stima dei risparmi attesi dalla norma.

La richiesta di chiarimenti appare opportuna, anche, considerato che, con riferimento agli uffici giudiziari, è attualmente all’esame della Camera dei deputati lo schema di decreto legislativo n. 494 che disciplina una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pm che di fatto anticipa[22] in termini applicativi quanto disposto dalla norma in esame. La relazione tecnica allegata allo schema in riferimento ascrive alla medesima riorganizzazione risparmi di spesa, precisando di non procedere alla loro puntuale quantificazione considerato che questi costituiscono una quota parte dei risparmi contenuti nella norma in esame, alla cui relazione tecnica, pertanto, fa rinvio.

Appare altresì opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla effettiva sostenibilità per l’Amministrazione della giustizia delle misure ri-organizzative disposte.

Articolo 1, comma 26-ter - Sospensione concessione di contributi a possessori di beni culturali

La norma, introdotta al Senato, sospende[23] la concessione dei contributi che - ai sensi degli artt. 35 e 37 della legge n. 42/2004 - il Ministero per beni e le attività culturali può concedere al proprietario, possessore o detentore di un bene culturale per concorrere alla spesa sostenuta dallo stesso per l'esecuzione di interventi conservativi volontari[24] o in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai medesimi soggetti per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla disposizione in esame, ne ribadisce il contenuto ed afferma che questa è suscettibile di determinare minori oneri per la finanza pubblica, che non sono prudenzialmente considerati e che potranno essere accertati a consuntivo.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di risparmi non quantificati e non scontati nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 2, commi da 1 a 2 e da 5 a 20 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Le norme dispongono la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale di alcune pubbliche amministrazioni[25]; è disciplinata la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.

La riduzione prevista (comma 1) deve essere non inferiore al:

·        20 per cento, per il personale dirigenziale di livello generale e per quello dirigenziale di livello non generale. La riduzione degli uffici si accompagna anche con la riduzione delle dotazioni organiche;

·        10 per cento, per il personale non dirigenziale con esclusione dei ricercatori e dei tecnologi per gli enti di ricerca.

La riduzione delle dotazioni organiche non opera (comma 7, primo periodo) per:

·        comparto sicurezza;

·        Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

·        personale amministrativo degli uffici giudiziari;

·        magistratura.

Una modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato[26] prevede che, per il personale dell' Amministrazione civile dell'interno, le riduzioni delle dotazioni organiche sono differite all'esito del processo di soppressione e razionalizzazione delle province, previsto dall' art. 17 del decreto. In ogni caso le riduzioni vanno operate, comunque, entro il 30 aprile 2013 (comma 2, periodi terzo e quarto).

Una ulteriore modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato[27] prevede che, limitatamente al personale della carriera diplomatica ed al personale dirigente e non dirigente del MAE in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche siano differite all' esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere (comma 5, ultimo periodo).

La riduzione non si applica in quanto già disposta con precedenti, recenti, provvedimenti - alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia, e alle agenzie fiscali (comma 7, secondo periodo).

La riduzione delle dotazioni organiche reca con sé una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate. Queste vi provvedono - entro sei mesi dall'adozione del provvedimento (del Presidente del Consiglio) di determinazione della nuova dotazione organica – con regolamenti di organizzazione, secondo precisi criteri (comma 10). In particolare, nell’ottica della razionalizzazione dell’uso del personale, la lettera e) del comma 10 prevede la possibile conclusione di accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali ricorrendo anche all'utilizzo congiunto delle risorse umane.

Si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento (comma 13).

Sino alla conclusione dei processi di riorganizzazione sono sospesi i concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale (comma 15).

Il taglio delle dotazioni disposto dalle norme in esame è suscettibile di creare posizioni soprannumerarie. In tale ipotesi, fermo il divieto di assunzioni per la durata del soprannumero, l’amministrazione avvia le procedure di mobilità[28] cercando, in primo luogo, di ricollocare il personale eccedente ricorrendo ad uno delle seguenti procedure indicate in ordine di priorità:

·        applicazione della disciplina pensionistica previgente all’entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai lavoratori che in base a tale disciplina avrebbero visto decorrere il trattamento spettante entro il 31 dicembre 2014. La pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto di tali lavoratori [comma 11, lettera a)];

·        predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale, onde verificare i tempi di riassorbimento delle eccedenze, individuando i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 [comma 11, lettera b) e c)];

·        avvio della mobilità per la collocazione del personale presso amministrazioni che presentino vacanze di organico [comma 11, lettera d)];

·        utilizzo del part-time per il riassorbimento delle situazioni di soprannumerari individuando il personale da mettere in part time in base alla maggiore anzianità contributiva [comma 11, lettera e)].

Qualora né pensionamento né mobilità né part-time valgano al riassorbimento, l'amministrazione dichiara l'esubero entro il 30 giugno 2013. Il periodo di collocamento in disponibilità[29] è prolungato da 24 a 48 mesi qualora il personale maturi in tale lasso di tempo i requisiti per il pensionamento (comma 12).

E’ disciplinato un meccanismo volto a favorire il ricollocamento del personale in esubero presso altre amministrazioni (comma 13); al fine di agevolare la mobilità si prevede che le amministrazioni interessate possano avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili (comma 17).

Una modifica recata dal maxiemendamento del Governo[30] stabilisce che le disposizioni di cui ai commi dal 10 al 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies (comma 10-quater).

Infine, si prevede che, in relazione al taglio della dotazione organica dei dirigenti disposta, la Presidenza del Consiglio provvede alla propria riorganizzazione. All’esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione (comma 20[31]).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

0

208

0

0

208

0

0

208

0

Minori spese correnti

0

0

138

0

0

138

0

0

138

Maggiori entrate tributarie

0

36

0

0

36

0

0

36

0

Minori entrate tributarie

0

0

24

0

0

24

0

0

24

 

 

La relazione tecnica, ribadisce preliminarmente il contenuto delle norme recate dai commi 1 e 2 e da 5 a 10.

Nella nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato il Governo:

·        con riferimento al comma 1, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, si esclude che le riduzioni stesse possano comportare difficoltà a soddisfare i fabbisogni minimi di funzionamento delle medesime amministrazioni, con conseguente incremento della spesa per ricorso a lavoro interinale, e ad un incremento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. A tal proposito il Governo fa presente che le amministrazioni provvedono al loro funzionamento ed allo svolgimento dei compiti istituzionali con il personale effettivamente in servizio, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi erogati e un miglior impiego delle risorse umane. Il Governo evidenzia, inoltre, che le richiamate misure di riduzione delle dotazioni organiche che si sono succedute nel tempo (da ultimo il decreto-legge n. 138/2011) hanno determinato la soppressione di posti vacanti nell’organico di diritto delle amministrazioni. Infatti, le limitate facoltà assunzionali da tempo introdotte nell’ordinamento non hanno consentito il reintegro, se non misura parziale, del personale cessato dal servizio per effetto dell’ordinario turn-over. Il Governo, infine, per quanto riguarda le ipotesi relative ad un possibile maggior ricorso al lavoro interinale ed agli incarichi dirigenziali a tempo determinato per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle amministrazioni, fa presente che, per quanto riguarda la prima ipotesi, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che le p.a. possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, tra le quali rientra il lavoro interinale (ora somministrazione lavoro) solo per esigenze temporanee ed eccezionali, mentre, per la seconda ipotesi, il conferimento di tali incarichi dirigenziali è possibile solamente nell’ambito delle percentuali previste dall’art. 19 del citato decreto legislativo;

·        con riferimento alle norme recate dal comma 2, che prevedono che le riduzioni disposte dal comma 1 si aggiungano a quelle già previste da recenti interventi normativi, ha affermato che non è possibile l'indicare eventuali effetti finanziari già registrati in termini di esuberi sul personale in servizio dal momento che tali dati analitici potranno essere verificati a consuntivo tenuto conto delle cessazioni dal servizio che nel frattempo si sono verificate in ogni singola amministrazione;

·        con riferimento alle norme recate dal comma 5, che prevedono la possibilità di rimodulare le riduzioni delle dotazioni organiche prevedendo variazioni compensative anche tra amministrazioni diverse, ha affermato che al fine di assicurare la neutralità finanziaria tali operazioni – le eventuali compensazioni dovranno essere effettuate assicurando, in ogni caso, la riduzione della spesa per il personale complessivamente prevista dalla disposizione in esame.

La relazione tecnica si sofferma, poi, ad analizzare gli effetti finanziari delle disposizioni recate dal comma 11 lettera a) e dall’articolo 16, comma 8 alla cui scheda si rinvia.

Si rammenta che il comma 8 dell’articolo in esame prevede che per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.

In particolare la relazione tecnica osserva che la lettera a) prevede la risoluzione unilateralmente del rapporto di lavoro per i dipendenti che in base alle norme previgenti l’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 avrebbero ricevuto la pensione con decorrenza entro il 31 dicembre 2014. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto per tale personale si provvede nei seguenti termini:

·        qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011;

·        qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del predetto decreto legge n. 138/2011.

Dalla disposizione consegue, a partire dal 2013 per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011, e che hanno optato per un posticipo del pensionamento, sia per coloro che maturando i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l'applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica (legge n. 214/2011), a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l'anno 2014.

Sotto il profilo metodo logico, per l’individuazione della platea dei soggetti interessati, la relazione tecnica afferma che rileva quanto segue:

·        l'individuazione concreta dei soggetti che accederanno in via anticipata al pensionamento avverrà solo successivamente all’espletamento della articolata procedura di rideterminazione delle piante organiche con riferimento sia al personale dirigente, sia al personale con qualifica non dirigenziale;

·        la stima dei soggetti soprannumerari in via anticipata, anche ai fini della valutazione degli effetti finanziari, ha carattere presuntivo e dipenderà anche dal comportamento delle singole amministrazioni nella ridefinizione di dettaglio delle dotazioni organiche.

In ogni caso sulla base di una simulazione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica, applicando per le diverse amministrazioni la riduzione della dotazione organica, è stata stimata una platea di soggetti soprannumerari pari a 5.600 unità per i ministeri e 5.400 unità per gli enti pubblici non economici.

Per quanto concerne gli enti territoriali si stima che il numero di soggetti soprannumerari sia pari a circa 13.000 unità. La stima è stata effettuata sulla base dei dati del conto annuale ed utilizzando gli stessi criteri valutativi adottati per i ministeri e gli enti pubblici non economici. Tale stima ha carattere indicativo dal momento che la determinazione di eventuali situazioni soprannumerarie è demandata a criteri stabiliti da DPCM in riferimento a parametri che prevedono il computo della media nazionale del personale in servizio rispetto alla popolazione residente e che le predette unità di soprannumero risultano tali nei casi in cui la media del personale in servizio si scosta dì una data percentuale rispetto alla media nazionale.

Sotto il profilo metodologico del computo degli effetti finanziari occorre tener presente quanto segue:

·        si è stimato in circa 8.000 il numero dei soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento aI 31/12/2011; di questi 6.000 appartengono ai ministeri o agli enti pubblici non economici e 2.000 agli enti locali, cifra che tiene conto della maggiore propensione nel settore ad accedere al pensionamento una volta maturati i requisiti minimi;

·        una quota dei soggetti rimanenti potrà utilizzare la possibilità di accesso al pensionamento in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, in quanto matura i requisiti previgenti negli anni 2012 e 2013 con prima decorrenza utile del pensionamento rispettivamente negli anni 2013 e 2014;

·        in termini di saldo complessivo del Conto delle PA, la maggiore spesa pensionistica conseguente le disposizioni sopra descritte può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente;

·        l'effetto di onerosità per la finanza pubblica, di breve periodo, consegue dall'anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR per i soli soggetti che hanno già maturato i requisiti al 31/12/2011 e che attualmente stanno posticipando la loro uscita dal mondo del lavoro. Per i soggetti che avrebbero maturato la pensione secondo i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011, ai quali vengono invece  richiesti i requisiti previgenti la predetta riforma, è stata introdotta una disposizione che impedisce l’erogazione anticipata della buonuscita/TFR. In tal modo si esclude l’insorgenza di maggiori oneri. L’assenza di oneri può assumersi ipotizzando che i soggetti che avrebbero maturato a normativa vigente i requisiti previsti dalla legge 214/2011 successivamente al 31/12/2011 non avrebbe comunque manifestato la propensione a posticipare ulteriormente l’accesso al pensionamento.

L’onere deve, dunque, essere stimato solo con riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011, sulla base di un importo medio di buonuscita/TFR stimabile in circa 87.000 euro per quanto concerne i dipendenti dei ministeri e degli enti pubblici non economici e in circa 50,000 euro per quanto concerne i dipendenti di enti locali. Si deve anche tenere conto che i medesimi soggetti avrebbero acceduto al pensionamento in parte nel 2013 e in parte nel 2014 e delle relative regole di liquidazione della prestazione di buonuscita/TFR.

La relazione tecnica stima che il maggior esborso del 2013, pari a 208 milioni di euro, sarà compensato da minori spese per liquidazioni pari a 138 milioni di euro per il 2014 e a 35 milioni di euro per il 2015 e 2016.

La relazione tecnica stima, altresì, che le maggior entrate a titolo di imposta sulle liquidazioni, pari a 36 milioni di euro per il 2013, saranno compensate da minori entrate pari a 24 milioni di euro per il 2014 e a 6 milioni di euro per il 2015 e 2016.

Con riferimento al comma 13, che affida al Dipartimento della Funzione Pubblica il monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni, con pubblicazione dei relativi dati sul relativo sito internet, la relazione tecnica afferma che la previsione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Con riferimento al comma 15, che prevede la temporanea sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di prima fascia, la relazione tecnica afferma che la disposizione consente alle amministrazioni interessate di non sostenere le spese relative all'espletamento dei concorsi previsti e che eventuali risparmi potranno essere verificati a consuntivo.

Con riferimento al comma 16, il quale, al fine di favorire i processi di mobilità,  consente alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie, la relazione tecnica afferma che la previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica non fornisce altri elementi di valutazione riferite al comma 20 che prevede la cessazione degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti dalla Presidenza del Consiglio a soggetti non appartenenti ai suoi ruoli organici. Tale norma è stata modificata, senza modifiche di carattere sostanziale nel corso dell’esame al Senato[32]; la relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo attribuisce carattere ordinamentale alla nuova formulazione del comma proposta.

La relazione tecnica afferma, in conclusione, che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste dal presente articolo possono derivare effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Analogamente, in relazione alle misure di ricollocazione del personale che risulti eventualmente in soprannumero, fermo restando quanto potranno derivare effetti di risparmio verificabili soltanto a consuntivo.

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate dal Senato chiarisce che:

·        le modifiche apportate al comma 2 - le quali prevedono che le riduzioni delle dotazioni organiche per il personale dell' Amministrazione civile dell'interno siano differite all'esito del processo di soppressione e razionalizzazione delle province - non determinano effetti finanziari, tenuto conto che i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni delle dotazioni organiche verranno quantificati soltanto a consuntivo;

·        analogamente le modifiche apportate al comma 5 - che prevede che, limitatamente al personale della carriera diplomatica ed al personale dirigente e non dirigente del MAE in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche siano differite all' esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere - non determinano effetti finanziari, tenuto conto che i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni delle dotazioni organiche verranno quantificati soltanto a consuntivo;

·        le modifiche apportate ai commi 6 (che chiarisce l'ambito quali procedure possono essere portate a compimento nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale) e 17 (che introduce modifiche al sistema di relazioni sindacali) e l’inserimento dei commi 10-bis (il quale stabilisce che per le amministrazioni e gli enti soggetti alle misure di riduzione delle dotazioni organiche, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale può essere incrementato soltanto con norme di rango primario), 10-ter (volta a semplificare ed accelerare il procedimento di emanazione dei regolamenti di riorganizzazione delle amministrazioni), 15-bis (che prevede che il transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia, sia possibile nei, limiti dei posti disponibili) e 20-bis (che prevede che fino al 31 dicembre 2012 le agenzie possano, in determinate circostanze, conferire gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/01 anche senza applicare la specifica procedura di cui al comma 1 bis del medesimo art. 19) non determinano effetti finanziari avendo natura ordina mentale.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione in esame configura, nella sua formulazione letterale, un taglio lineare delle dotazioni organiche e che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento volto ad escludere che tale taglio non determini problemi di funzionalità operativa per alcune delle amministrazioni interessate, con possibili riflessi sulla gestione delle medesime amministrazioni (ricorso a forme contrattuali flessibili, maggiori spese per contratti di consulenza a valere sui consumi intermedi, oneri per rimborso di danni causati dalla ridotta efficienza amministrativa e così via). A tal fine appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi volti ad evidenziare, almeno in via presuntiva, quali amministrazioni e in quale misura vedranno ridursi le loro dotazioni organiche di fatto. Tale chiarimento si rende necessario considerato che la determinazione di contingenti organici dovrebbe essere il risultato dell’analisi funzionale dei fabbisogni delle amministrazioni, misurata sugli atti e le attività da porre in essere in relazione alla competenze istituzionali di volta in volta assegnate. Viceversa la riduzione viene anticipata rispetto alla revisione degli assetti amministrativi disciplinata dal comma 10. I chiarimenti dovrebbero, altresì, essere forniti considerando l’impatto che il blocco delle assunzioni, reso più stringente da ulteriori norme recate dal decreto in esame, avrà nei prossimi anni sulle amministrazioni che dovranno pensionare, cedere o mettere in mobilità unità di personale in forza delle norme ora esaminate.

Con riferimento alle norme recate dal comma 10, lettera e), il quale prevede la possibile conclusione di accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali ricorrendo anche all'utilizzo congiunto delle risorse umane, si osserva che la compresenza in un medesimo ufficio di soggetti con retribuzioni diverse che svolgono le stesse funzioni potrebbe costituire premessa per la richiesta di un riconoscimento di trattamenti economici migliorativi e l’insorgere di possibili contenziosi..

Per quanto concerne la quantificazione dell’onere recato dall’articolo 11, lettera a), si prende atto dell’effetto finanziario complessivo atteso nel triennio, rilevando tuttavia che, pur tenendo conto degli elementi di incertezza evidenziati dalla relazione tecnica, i dati forniti non consentono una puntuale ricostruzione dei calcoli effettuati.

Con riferimento alle norme recate dal comma 13, che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web al fine di consentire la ricollocazione del personale in disponibilità presso amministrazioni  che sono tenute ad accogliere detto personale, si rileva quanto segue:

·        non risulta evidente se il Dipartimento possa adempiere a tale funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

·        non è specificata la relazione che sussiste tra questa norma sui transiti e le misure limitative del turn over.

Su tali questioni appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 16, il quale, al fine di favorire i processi di mobilità,  consente alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie, preso atto che la relazione tecnica afferma che la previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 3 - Riduzione organici delle Forze armate

 

Le norme, come integrate al Senato, prevedono che con DPCM venga ridotta la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) dell’articolo in esame (Cfr. infra) e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle citate disposizioni, venga collocato in aspettativa per riduzione quadri[33] (ARQ).

Le modifiche introdotte al Senato hanno previsto che - in attuazione di quanto sopra disposto - con regolamento di delegificazione, vengano ridotte a decorrere dal 1° gennaio 2013 – anche in deroga al Codice del’ordinamento militare – le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna FF.AA., suddivise per ruolo e grado, nonché il numero delle promozioni a scelta, (esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della penitenziaria). Con il medesimo regolamento sono dettate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l’esplicita estensione dell’ARQ al personale militare non dirigente.

Si rammenta che gli artt. 906 e 909 del Codice dell’ordinamento militare disciplinano l’istituto dell’Aspettativa per riduzione quadri (ARQ) che a normativa vigente trova applicazione solo con riferimento ai gradi di colonnello e generale. Al collocamento in ARQ è associato l’attribuzione del 95% del trattamento economico fondamentale in godimento e l’assenza di avanzamenti in grado per il periodo di permanenza in aspettativa. Le norme richiamate, nello specifico prevedono che, qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal codice, venga disposto il collocamento in ARQ se la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal codice. Il collocamento in ARQ è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Gli ufficiali collocati in ARQ permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che considerate le varie possibilità previste per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

 

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato è stato confermato che i risparmi conseguenti le riduzioni derivanti dall’applicazione delle norme in esame, potranno essere determinati soltanto a consuntivo e che, gli stessi, concorreranno al miglioramento dei tendenziali di spesa per la finanza pubblica. Con riguardo alla opportunità di coordinare le disposizioni in esame con quelle dal disegno di legge AS 3271, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, la Nota evidenzia che la legge di conversione del decreto legge in esame entrerà in vigore presumibilmente prima di quelle contenute nel predetto disegno di legge che, conseguentemente, dovrà essere riformulato.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle integrazioni apportate alla norma, afferma che la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate è già prevista dall'articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012. La modifica prevede invece espressamente la riduzione delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, i cui risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo. L'esclusione dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Capitanerie di porto e del Corpo della Polizia Penitenziaria dalla riduzione delle suddette promozioni non produce effetti finanziari in quanto ai sopraindicati Corpi non è applicabile l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012, diretto soltanto a Esercito, Marina e Aeronautica.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato, appare, altresì, opportuno acquisire ulteriori precisazioni da parte del Governo. Con riguardo all’esclusione dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e della Polizia penitenziaria dalla misura di riduzione delle promozioni a scelta, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla portata applicativa generale della norma. La deroga prevista, infatti, sembra applicarsi solo ad alcuni organismi delle FF.AA. (i Carabinieri che per inciso costituiscono una Forza armata ed il Corpo delle Capitanerie di porto che a sua volta costituisce un Corpo tecnico delle Marina militare) e del “Comparto sicurezza” (la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria che sono corpi di polizia rispettivamente ad ordinamento militare e civile) escludendo altri (ad esempio il Corpo forestale dello Stato). Appare opportuno che il Governo chiarisca se la mancata omogeneità di trattamento possa dar luogo all’avvio di procedure contenziose, con presumibili ricadute di natura  finanziaria.

Articolo 2, comma 4 – Comparto scuola e AFAM

 

La norma dispone che per il comparto scuola e AFAM continuino a trovare applicazione le specifiche discipline di settore, ovvero che non si applichi la riduzione delle dotazioni organiche prevista per le pubbliche amministrazioni dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 2, comma 20-quater e 20-quinquies - Compensi per amministratori e dipendenti di Società partecipate dal MEF

 

Le norme, introdotte al Senato, novellano l’art. 23 bis del DL n. 201/2011, che reca norme in materia di compensi per gli amministratori rivestiti di particolari cariche in società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze (MEF). In particolare le norme prevedono che gli emolumenti da corrispondere[34] ai componenti dei consigli di amministrazione di società non quotate controllate  - in modo diretto o indiretto - dal MEF, ed il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle medesime società non possano comunque superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione[35] [cpv. 5-bis) e 5-ter)].

L’art. 23 bis del DL n. 201/2011, nel testo vigente, in merito alla determinazione degli emolumenti in riferimento, con riguardo esclusivo a quelli spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione, rinvia ad un successivo decreto ministeriale da adottare entro il 31 maggio 2012,  nel rispetto di taluni parametri indicati dalla norma stessa. Il decreto non risulta ancora adottato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera le norma introdotte al Senato.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo norme in esame afferma che si tratta di disposizioni volte al contenimento delle spese di personale delle società non quotate controllate dalle p.a., che determinano rilessi positivi sui bilanci delle società stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma comporta risparmi non quantificati e  non scontanti nei saldi.

Articolo 3, comma 1 – Mancato adeguamento ISTAT per canoni di locazione passiva

Le norme dispongono, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la mancata applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 dell'adeguamento agli indici ISTAT dei canoni di locazione passiva dovuti dai soggetti pubblici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme,stima che lo Stato possa conseguire un risparmio per il secondo semestre dell’anno corrente pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro.

Per quanto concerne gli enti territoriali, la RT ipotizza in relazione al secondo semestre 2012 un risparmio pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 17 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 16 milioni di euro. Tale ultima stima è fondata sulla base del rapporto esistente tra la spesa sostenuta dallo Stato per le locazioni passive e quella, stimata grosso modo in maniera corrispondente, sostenuta dagli enti territoriali per le medesime esigenze.

Infine, sono da attendersi ulteriori effetti positivi per la finanza pubblica in relazione agli effetti recati dalla disposizione sui canoni di locazione dovuti dagli altri enti pubblici locatari.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato, è stato confermato che le spese per locazioni passive, annualmente ascrivibili alle amministrazioni dello Stato, ammontano a circa 600 milioni di euro. Per l’anno in corso, l’indice dei prezzi al consumo (FOI) rilevato dall’ISTAT per il mese di giugno mostra una variazione rispetto al corrispondente mese del 2011 pari al 3,1%. Normalmente, nei contratti di locazione è statuito, stante le prescrizioni recate dall’art. 32 della legge n. 392/1978, che l’aumento del canone annuo non può essere superiore al 75% della variazione degli indici Istat in discorso. Applicando gli opportuni calcoli, emerge che l’incremento dei canoni per l’anno 2012, in media, si attesta su circa 14 milioni di euro, per cui, rapportato al secondo semestre, può essere stimato prudenzialmente in 5 milioni di euro, come indicato nella relazione tecnica. La minore spesa per l’anno 2014, altresì, tiene conto della mancata applicazione degli indici in discorso sui minori incrementi applicati già nel corso del 2012.

In tale stima, peraltro, può ritenersi scontato anche l’eventuale verificarsi di richieste di risoluzione del contratto in essere, fenomeno da reputarsi verosimilmente limitato, sia per la natura strumentale di molti degli immobili condotti dalla Pubblica amministrazione, sia per l’attuale fase di stasi del mercato immobiliare che riduce, almeno tendenzialmente, le prospettive di riallocare a prezzi più elevati gli immobili locati.

Per quanto concerne, poi, gli enti territoriali, stante pure le maggiori esigenze locative degli stessi, connesse ai servizi svolti (sociali, scolastici, ecc.) è ipotizzabile un risparmio grosso modo pari a quello Stato per le analoghe spese. Peraltro, sono da attendersi ulteriori effetti positivi per la finanza pubblica in relazione agli effetti recati dalla disposizione sui canoni di locazione dovuti dagli altri enti pubblici locatari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione dei risparmi indicata nella relazione tecnica – non scontati nel prospetto riepilogativo - appare congrua rispetto ai dati forniti dal Governo durante l’esame presso il Senato.

Andrebbe altresì acquisita conferma che il mancato adeguamento ISTAT, incluso nei contratti stipulati da soggetti pubblici nei confronti di terzi, non dia luogo a contenziosi che ne compromettano l’efficacia nel determinare i suddetti risparmi di spesa.

 

 

Articolo 3, commi 2 e 3 – Uso gratuito reciproco di beni di proprietà tra Stato ed enti territoriali

Le norme modificano gli articoli 10 e 11 del DPR 296/2005, nonché l’articolo 1, comma 439, della L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), disponendo un regime di gratuità per l'utilizzo per fini istituzionali da parte delle amministrazioni statali di immobili di proprietà degli enti territoriali e, reciprocamente, da parte delle amministrazioni territoriali di immobili di proprietà statale (comma 2).

Le modifiche introdotte durante l’esame presso il Senato[36] specificano che le regioni e gli enti locali possono concedere alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.

Contestualmente, si dà agli enti territoriali facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012, di recedere dai contratti in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a illustrare le norme,afferma che le disposizioni sono dirette a garantire la possibilità che tra Stato ed enti pubblici territoriali sussista la possibilità, al fine di poter svolgere le proprie finalità istituzionali, di un affidamento in uso gratuito degli immobili posseduti, secondo un criterio di reciprocità. Pertanto, la norma è volta a conseguire vantaggi in termini di spesa e di bilancio. Si stima che ciò potrebbe consentire allo Stato di ottenere un risparmio per gli anni 2013, 2014 e 2015 quantificabile in circa 93 milioni di euro l’anno. A regime il risparmio annuo per lo Stato potrebbe giungere a circa 120 milioni di euro.

A fronte di tale risparmio va considerato che il riconoscimento della gratuità dell’uso da parte delle Amministrazioni dello Stato di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali comporta l’assunzione per l’Erario anche degli oneri connessi alla manutenzione di tali beni, quantificabili in circa 54 milioni di euro all’anno. Tali maggiori oneri sono ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla gratuità dell’uso nonché a fronte dell’alternativa per lo Stato di ricorrere a locazioni passive.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi volti alla quantificazione dei risparmi attesi, che non vengono scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, anche alla luce delle modifiche intervenute durante l’esame al Senato, con le quali è stata prevista la semplice facoltà per regioni ed enti locali di concedere l’uso gratuito di immobili di loro proprietà alle amministrazioni statali.

Andrebbe altresì chiarita la dinamica dei risparmi attesi dopo il 2015, che la relazione tecnica stima fino a 120 milioni, superiore di quasi il 25 per cento rispetto a quella indicata fino a quell’esercizio.

 

Articolo 3, commi 4-8 – Riduzione dei canoni di locazione.

Le norme dispongono che i canoni di locazione, aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni centrali, siano ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015[37] della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione detta riduzione si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data[38]. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso[39], anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi privi di titolo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Si prevede inoltre che i contratti di nuova sottoscrizione siano stipulati a un canone abbattuto del 15 per cento rispetto a quello determinato dall’Agenzia del demanio.

Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie e della permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione. In mancanza di tali requisiti il contratto di locazione è risolto di diritto alla scadenza.

Le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e non si applicano altresì ai fondi comuni di investimento immobiliare.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, oltre a illustrare le norme,afferma che dall’applicazione della nuova disciplina si può stimare per l’erario un risparmio annuo di circa 90 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2013. Inoltre, data l’applicabilità, seppure in via indiretta, della normativa de qua, in virtù dell’espresso riconoscimento del valore di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, anche agli enti territoriali, è plausibile attendersi che il meccanismo delineato permetta ulteriori effetti positivi.

Peraltro, in ordine ai suddetti effetti netti positivi sulle spese per i canoni di locazione, derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 4 , la RT rappresenta che non si considerano nell’immediato risparmi effettivi, in quanto gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo ovvero, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, devono essere ricomprese nell’ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all’articolo 1, comma 21 del provvedimento in esame. Altresì, per quanto riguarda gli enti pubblici non territoriali, i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell’ambito delle operazioni di riduzione della spesa considerati all’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione proroga al 1° gennaio 2015 la riduzione del 15 per cento degli oneri derivanti dai contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni. In proposito, la RT precisa che tale riduzione si applica ai contratti scaduti o rinnovati dopo tale data.  Considerato che la norma originaria scontava economie per gli enti PA solo a consuntivo non ci sono effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Ciò vale anche per le amministrazioni centrali per le quali restano fermi, a prescindere dalla presente disposizione, gli obiettivi di risparmio sugli acquisti di beni e servizi stabiliti dall’art. 1, comma 21 del decreto legge.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato - in merito alla quantificazione, pari a circa 90 milioni di euro dal 2013, dei risparmi attesi da una riduzione pari al 15% del canone ovvero dell’eventuale indennità per occupazioni extracontrattuali attualmente corrisposti dalle Amministrazioni statali – è stato affermato che annualmente i canoni di locazione passiva ammontano approssimativamente a 600 milioni di euro. Applicando l’anzidetta riduzione all’ammontare della spesa ordinariamente prevista, si ottiene l’indicato risparmio atteso. Peraltro, l’eventuale verificarsi di richieste di risoluzione del contratto in essere, appare fenomeno da reputarsi verosimilmente limitato, sia per la natura strumentale di molti degli immobili condotti dalla Pubblica amministrazione, sia per l’attuale fase di stasi del mercato immobiliare che riduce, almeno tendenzialmente, le prospettive di riallocare a prezzi più elevati gli immobili locati. Sotto quest’ultimo profilo, anzi, la norma introdotta si pone come volta, almeno tendenzialmente, ad allineare la misura dei canoni concordati nel passato, in presenza di un mercato immobiliare più dinamico, a quelli attuali, dove il valore degli immobili e delle relative rendite si mostra in tendenziale contrazione .

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione dei risparmi indicata nella relazione tecnica – non scontati nel prospetto riepilogativo riferito al testo originario – appare superata alla luce delle modifiche introdotte durante l’esame presso il Senato, che ha spostato la decorrenza della riduzione dei canoni in essere dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015. In proposito, appare necessario acquisire dal Governo una stima dei risparmi attesi fino al 1° gennaio 2015, relativi alla riduzione applicata ai contratti di locazione scaduti o rinnovati, e di quelli successivi a decorrere dal 2015.

Andrebbe altresì acquisita conferma che la riduzione, di cui alle norme in esame, non dia luogo a contenziosi che ne compromettano l’efficacia nel determinare i suddetti risparmi di spesa

 

Articolo 3, comma 9 – Razionalizzazione degli spazi negli immobili della pubblica amministrazione.

Le norme, introducendo i commi 222-bis e 222-ter della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), individuano uno spazio di superficie pro capite di 20/25 mq per addetto. Alle amministrazioni viene imposto di predisporre piani di razionalizzazione degli spazi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole amministrazioni, ottenuta per effetto della razionalizzazione, è utilizzata dalle stesse per la realizzazione di progetti di miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Si prevede, inoltre, che le predette amministrazioni comunichino annualmente gli spazi a uso archivio resisi liberi, all’esito delle procedure di scarto dei propri atti di archivio, per consentire all’Agenzia del demanio di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento, in poli logistici all’uopo individuati, degli archivi di deposito. Le amministrazioni che non provvedono a tale adempimento non sono destinatarie dei risparmi prima citati.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, si tratta di una norma destinata a realizzare, attraverso anche una loro rimodulazione, una complessiva riduzione degli spazi in uso alle amministrazioni statali con conseguente abbattimento della spesa pubblica sia in termini di locazioni passive, sia in termini di oneri di funzionamento e manutenzione, allo stato non quantificabile anche per ragioni prudenziali.

L’intervento normativo non comporta alcun onere per la finanza pubblica – neppure in termini di funzionamento, essendo già contemplato il periodico accertamento degli atti da scartare – in quanto lo stesso mira a concentrare in poli logistici gli spazi destinati ad uso archivio attualmente dislocati in una molteplicità di sedi. La norma è suscettibile di determinare risparmi, al momento non quantificabili, in virtù della riduzione e della concentrazione fisica della documentazione cartacea non oggetto di scarto di archivio, ottenendo una riduzione delle relative spese di gestione e vigilanza.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato, è stato confermato che le norme sono chiaramente finalizzate a realizzare, attraverso anche una loro rimodulazione, una complessiva riduzione degli spazi in uso alle Amministrazioni statali con conseguente abbattimento della spesa pubblica sia in termini di locazioni passive sia in termini di oneri di funzionamento e manutenzione. Stante le finalità dichiarate, esplicitate in modo inequivocabile, è da escludere il verificarsi di maggiori oneri sottesi all’attività di razionalizzazione in discorso. La norma, a ben vedere, tende a dare impulso più deciso a processi già in atto e dovrebbe, pure in considerazione della progressiva riduzione del numero di addetti in servizio, condurre a risparmi, anche in termini logistici, significativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 3, comma 10 – Immobili in proprietà di enti pubblici non territoriali.

Le norme dispongono che per gli enti pubblici non territoriali vi sia l’obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili in proprietà degli stessi, al fine di consentire da parte della stessa la verifica sull’idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. Nell’ipotesi di esito positivo della predetta verifica, gli enti proprietari stipulano il relativo contratto di locazione con le amministrazioni interessate, in favore delle quali sono riconosciuti canoni e oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo definito dalla competente Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio[40].

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a descrivere le norme, afferma che la disposizione è volta a fronteggiare eventuali carenze di redditività degli immobili di proprietà degli enti interessati, facilitando l’utilizzazione a reddito degli immobili medesimi, la cui locazione in favore delle Amministrazioni Statali garantisce un più sicuro rendimento.

Gli effetti positivi attesi per la finanza pubblica, sia in termini di redditività per gli enti locatori sia in termini di minori oneri per le amministrazioni locatarie, non sono allo stato quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, attesa la natura procedimentale delle norme in esame.

 

Articolo 3, comma 11 – Procedure di alienazione di immobili della difesa.

Le norme introducono l’articolo 306, comma 4-bis del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), disponendo che con decreto ministeriale siano definiti i contenuti essenziali dei contratti di compravendita stipulati tra l’Amministrazione della difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le stesse assumono carattere ordinamentale.

 

Articolo 3, comma 11-bis –Dismissioni immobiliari di enti previdenziali

Le norme[41] dispongono che, al fine di agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali, il termine per l’esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione non possa essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono prorogati di diritto di 120 giorni. L’eventuale sconto offerto dagli enti proprietari spetta ai conduttori di immobili non di pregio anche in assenza del mandato irrevocabile di acquisto; tale disposizione si applica anche alle procedure in corso, qualora non sia già scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le disposizioni sono dirette, stante le particolari criticità che attraversa nel presente periodo storico il mercato immobiliare, ad agevolare e facilitare le dismissioni immobiliari in corso da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Si tratta, quindi, di norme procedimentali, incentrate principalmente sull’estensione dei termini per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori, che non comportano effetti finanziari negativi e dalle quali, al contrario, possono sortire effetti positivi legati alla più rapida acquisizione dei proventi delle dismissioni immobiliari di cui trattasi, in virtù del tendenziale ampliamento del numero di conduttori che potranno esercitare il diritto di prelazione all’acquisto e, di converso, del ridotto numero di unità immobiliare da collocare sul mercato con procedure competitive..

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire dal Governo conferma dell’invarianza delle norme in esame rispetto ai ricavi attesi dal programma di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali.

 

Articolo 3, comma 12 – Manutenzione di immobili pubblici

Le norme sostituiscono integralmente, tra l’altro, l’articolo 12, comma 5, del DL 98/2011. Le disposizioni consentono all'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, di stipulare accordi quadro con operatori specializzati individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori e` curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. È altresì previsto, per gli interventi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il controllo sugli atti da parte degli uffici delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mentre per gli interventi gestiti dall’Agenzia del demanio il controllo è effettuato con le modalità previste dalla propria organizzazione.

Si dispone inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui, all’interno dei propri provveditorati, un apposito ufficio, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall’Agenzia del demanio.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a illustrare sinteticamente le norme, afferma che le modifiche apportate sono di carattere procedimentale, finalizzate a rendere più chiari i ruoli delle amministrazioni coinvolte nell’applicazione della normativa sul manutentore unico, non avendo effetti di natura finanziaria.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato, è stato confermato che le modifiche all’art. 12 del DL 98/2011 sono dirette a rendere più chiari i ruoli delle Amministrazioni coinvolte nell’applicazione della normativa in argomento, senza recare effetti di natura finanziaria. In particolare, va osservato che la disposizione non impone la “costituzione” presso i Provveditorati di un apposito ufficio, bensì contempla più semplicemente l’individuazione all’interno dei medesimi di un ufficio dedicato – da ritenere non esclusivamente – alle attività previste dall’art. 12 citato e dotato di idonee professionalità. Si conferma, quindi, che trattasi di norma di natura sostanzialmente organizzativa, avente pure l’obiettivo di delineare meglio le linee di responsabilità amministrative.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame presso il Senato.

 

Articolo 3, comma 13 – Acquisto di immobili da parte dell’Agenzia del demanio

Le norme dispongono che l’Agenzia del demanio possa impiegare quota parte dei propri utili di esercizio per acquistare immobili da destinare alle esigenze allocative delle amministrazioni dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a illustrare sinteticamente le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’investimento da parte dell’Agenzia del demanio dei propri utili, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, come previsti a legislazione vigente, consente nel conto consolidato della P.A. il consolidamento dei fitti passivi erogati dalle Amministrazioni.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato, è stato confermato che l’Agenzia del demanio, in quanto rientrante nell’ambito soggettivo dell’articolo 12, comma 1, del DL 98/2011[42] e del relativo decreto ministeriale del 16 marzo 2012, potrà procedere all’acquisto di immobili solo dopo previa comunicazione e approvazione da parte del Ministro dell’economia dei relativi piani triennali d’investimento immobiliare. La trasmissione dei piani al Ministero-Dipartimenti della RGS è finalizzata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni dirette e indirette di acquisto immobiliare.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica e nella Nota presentata durante l’esame al Senato,appare opportuno acquisire chiarimenti circa la destinazione degli utili conseguiti dall’Agenzia del demanio. Qualora tali utili fossero destinanti in economia e, quindi, al miglioramento dei saldi, l’impiego di una loro parte all’acquisto di immobili si configurerebbe, in assenza di un’apposita clausola di copertura, come una riduzione di detto miglioramento.

 

Articolo 3, comma 14 – Valorizzazione e utilizzazione di beni immobili

Le norme modificano l'articolo 3-bis del DL 351/2001 concernente le concessioni cosiddette di valorizzazione.

In particolare, le modifiche:

·        sopprimono il limite cinquantennale della durata della concessione o locazione;

·        attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l’iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l’approvazione delle proposte di valorizzazione;

·        riconoscono ai comuni interessati in tali procedimenti, per l’intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10 per cento del relativo canone;

·        subordinano ad un’espressa previsione del bando di gara l’operatività del meccanismo premiale, previsto in favore dei comuni, in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento del contributo di costruzione dovuto per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene;

·        stabiliscono che i bandi predisposti dall'Agenzia del demanio prevedano espressamente il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto, nonché la possibilità di subconcedere, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, le attività economiche o di servizio.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a illustrare i contenuti delle norme, afferma che le modifiche mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate in ordine alle concessioni cosiddette di valorizzazione, che di fatto ne hanno impedito sino ad oggi una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione dell’inalienabilità riveniente dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l’unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati. Le norme tendono, dunque, a fornire una risposta alle esigenze degli operatori del settore, senza compromettere gli interessi pubblici sottesi al proficuo utilizzo dei beni immobili dello Stato.

A tal fine, è rimessa all’Agenzia del demanio la valutazione sulla convenienza di stabilire un termine di durata anche superiore ai cinquanta anni, ma non superiore a novantanove, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario o del locatario, tenendo altresì conto del rendimento della concessione o della locazione, dell’importo totale degli interventi di riqualificazione e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. La maggiore flessibilità prevista per il rilascio delle concessioni dovrebbe comportare una maggiore appetibilità delle stesse per gli operatori economici interessati, con possibili riflessi positivi in termini di gettito, comunque non quantificabili.

Inoltre, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l’iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l’approvazione delle proposte di valorizzazione, con positivi effetti sugli esiti e, conseguentemente, sui risultati finanziari prefissi. Ai comuni interessati in tali procedimenti è riconosciuta, per l’intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10% del relativo canone. Viene poi subordinata a un’espressa previsione del bando di gara l’operatività del meccanismo premiale, previsto in favore dei medesimi enti locali, in misura compresa tra il 50 e il 100% del contributo di costruzione dovuto per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene. Il riconoscimento ai comuni che abbiano concorso al processo di valorizzazione urbanistica degli immobili statali, di una quota premiale pari al 10% del canone di concessione, per un verso mira a garantire il necessario coordinamento con il comma 13 dell’art. 3-ter del D.L. n. 351/2001 che contiene espressamente tale previsione con riguardo alle concessioni di valorizzazione ex art. 3-bis relative ad immobili non più utili, in via temporanea, al Ministero della Difesa. Per altro verso, la norma replica, sostanzialmente, il meccanismo virtuoso già collaudato con l’art. 3, comma 15, del D.L. n. 351/2001 che prevede espressamente il riconoscimento agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione di una quota premiale, compresa tra il 5 e il 15%, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. Tale meccanismo ha consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli enti territoriali nei tempi concordati.

La previsione di una quota premiale minimale a favore degli enti territoriali anche su immobili dello Stato oggetto di concessione dovrebbe favorire, da un lato, l’ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione con incremento delle entrate erariali e, dall’altro, comportare una riduzione dei consistenti oneri gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, custodia, messa in sicurezza, eccetera. Gli effetti finanziari, allo stato non sono quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato, è stato ricordato che, essendo operabile sotto alcuni profili l’accostamento della concessione di valorizzazione al diritto di superficie, i diritti reali di godimento su beni altrui non eccedono, in genere, i novanta o i novantanove anni. Pertanto è da escludere che la norma in discorso possa legittimamente autorizzare una concessione di maggiore durata.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare altresì necessario acquisire conferma circa la compatibilità della soppressione del limite di cinquanta anni della concessione o locazione con la normativa europea di settore, al fine di evitare l’apertura di sanzioni nei confronti dell’Italia.

Per quanto attiene al riconoscimento per i comuni di una quota pari al 10 per cento del canone, si ricorda che l’articolo 3-bis del DL 351/2001 è stato introdotto dall’articolo 1, comma 259, della L. 296/2007 (Legge finanziaria 2007), cui erano scontati i seguenti effetti finanziari a seguito delle maggiori entrate connesse al pagamento di detto canone:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori entrate

1,4

4,1

9,5

1,4

4,1

9,5

1,4

4,1

9,5

 

Attesa la natura permanente delle maggiori entrate, la previsione di una quota a favore dei comuni appare suscettibile di comportare effetti, pur limitati, sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 3, comma 15 - Regime fiscale SIIQ per società che gestiscono immobili pubblici

Normativa vigente L’art. 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296/2006 introduce e disciplina un regime fiscale speciale, applicabile su opzione, in favore delle Società di Investimento Immobiliare quotate (SIIQ). Le disposizioni prevedono, tra l’altro:

- l’esenzione IRES e IRAP della quota di imponibile riferita all’attività di locazione immobiliare[43] (comma 131);

- l’applicazione di una ritenuta del 20%, a titolo di acconto o di imposta, sugli utili corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ derivanti dall’attività di locazione immobiliare (diretta o tramite partecipazione in altre società) (comma 134);

- facoltà, per il contribuente che conferisce immobili in società che applicano il regime speciale, di applicare un regime di imposta sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP (aliquota 20%) in luogo del regime ordinario sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento (comma 137);

- l’esenzione IVA per i conferimenti costituiti da immobili prevalentemente locati in società che applicano il regime speciale.  Per tali conferimenti si applicano le imposte di registro e ipocatastali in misura fissa (comma 138);

- nelle cessioni e nei conferimenti diversi da quelli previsti dal precedente comma 138, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte alla metà (comma 139).   

L’articolo 33-bis del decreto legge n. 98/2011, introdotto dall’art. 27, c. 1, del DL 201/2011, reca una disciplina finalizzata alla valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, il comma 1, attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

La norma, modificando il comma 1 dell’art. 33-bis del DL n. 98/2011, estende alle società costituite per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico costituite ai sensi del citato comma 1, le agevolazioni fiscali disposte in favore delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139 della legge n. 296/2006.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta ad uniformare il trattamento fiscale delle società in commento con quello già previsto per i fondi immobiliari e per le società che gestiscono la dismissione di immobili pubblici ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). La suddetta equiparazione sul piano tributario consente alle società interessate di effettuare una scelta basata sulla maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all’iniziativa e non sulla maggiore efficienza fiscale.

Sul piano finanziario, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, in considerazione del fatto che le previsioni di bilancio 2012-2014 attualmente non scontano alcun gettito ascrivibile alle suddette nuove società previste dal citato articolo 33-bis.

 

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari dei chiarimenti in merito a quanto illustrato nella relazione tecnica ed in particolare:

-        in riferimento alla uniformità, indicata nella RT,  tra il trattamento fiscale previsto per le società in commento e quello disciplinato per i soggetti che gestiscono la dismissione di immobili pubblici ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183/2011 si segnala che la norma in esame, rinviando anche ai commi 131, 137, 138 e 139 della legge n. 296/2007, prevede un ambito applicativo diverso da quello attribuibile al richiamato articolo 6. In proposito, peraltro, si evidenzia che l’eventuale introduzione di maggiori benefici rispetto a quelli vigenti, potrebbe determinare anche una modifica del regime fiscale optato da parte dei soggetti che applicavano l’art. 6. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo;

-        andrebbe confermato che le società interessate dalla norma in esame non risultino ancora costituite e che pertanto non abbiano effettuato dei versamenti in acconto d’imposta (in base alla normativa previgente) che potrebbero essere recuperati al momento del saldo delle imposte dovute.

 

Articolo 3, comma 16 - Imposta di registro sulle concessioni demaniali

La norma consente il versamento annuale[44], in luogo di quello in un’unica soluzione, dell’imposta di registro dovuta in relazione ai contratti di concessione pluriennale di immobili appartenenti al demanio pubblico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

minori entrate

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Gli effetti non sono di carattere permanente in quanto la norma, intervenendo sulle modalità di versamento dell’imposta di registro, risulta neutrale a regime.

 

La relazione tecnica afferma, in via prioritaria, che la disposizione è neutrale a regime in quanto interviene sulle modalità di versamento di un’imposta il cui ammontare complessivo rimane invariato.

Tuttavia, per i primi anni la relazione tecnica evidenzia una perdita di gettito in termini di cassa la cui stima, effettuata sulla base di dati forniti dall’Agenzia del demanio relativi all’ammontare dei canoni di locazione e alla durata media dei contratti di concessione stipulati annualmente (6 anni), è indicata nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,25

-0,2

-0,15

-0,10

-0,05

0

 

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi utilizzati nella relazione tecnica per la stima degli effetti finanziari al fine di verificare la congruità della quantificazione prospettata.

 

Articolo 3, comma 17 – Trasferimento alla Stato di immobili della società  Fintecna                     

Le norme dispongono che, nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna[45], la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell’economia sia trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con la stessa società Fintecna. Con separato atto, sono regolati i rapporti tra le parti interessate.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in considerazione del fatto che l’operazione viene effettuata ad equivalenza di valori. Pertanto, nel conto patrimoniale risulteranno immobili diversi ma di uguale ammontare. Peraltro, dalla disposizione sono attesi effetti in termini di minori spese per l’Erario, attualmente non quantificabili, discendenti dall’eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

 

Nella Nota della RGS trasmessa al Senato si afferma che dalla stipula del contratto di permuta non derivano oneri, atteso che lo stesso può essere stipulato in forma pubblico-amministrativa a mezzo ufficiale rogante e che tutte le operazioni compiute sono esenti da imposte[46]. In merito all’eventualità che possano venir meno proventi riconducibili agli immobili ceduti, la RGS ritiene che detti proventi siano compensati dalla riduzione dei canoni corrisposti per gli immobili utilizzati in locazione passiva. Inoltre la permuta rende più flessibili le modalità di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico non più funzionale alle esigenze istituzionali dell’amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’opportunità che la norma sia corredata di clausola di invarianza finanziaria, al fine di garantire - in sede di attuazione - la neutralità sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 3, comma 18  - Competenze dell’Agenzia del demanio in materia di immobili confiscati

La norma fornisce una interpretazione autentica[47] finalizzata a precisare le competenze attribuite all'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni immobili confiscati. Sono fatte salve le competenze funzionali attribuite ad altri soggetti pubblici da normative speciali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Articolo 3, comma 19 – Proroga per il riconoscimento di ruralità degli immobili

Le norme modificano l'articolo 29, comma 8, del DL 216/2011 (Proroga termini), prorogando dal 30 giugno al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che si tratta di norme di carattere procedimentale, alle quali non sono ascrivibili effetti finanziari di rilievo.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa i possibili effetti della proroga in esame ai fini del gettito IMU, atteso che i fabbricati rurali godono di aliquote agevolate.

 

Articolo 3, comma 19-bis - Trasferimento al comune di Venezia dell’Arsenale di Venezia

La norma dispone che il Comune di Venezia, cui è trasferita la proprietà del  compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa, ne affidi la valorizzazione alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta al Senato.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che l’introduzione del comma 19-bis, riguardante il trasferimento al Comune di Venezia del compendio immobiliare dell’Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, rappresenta, in concreto, una forma di attuazione puntuale del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo n. 85/2010. Peraltro, il cennato Comune, proprio in coerenza con le disposizioni recate dal federalismo demaniale ha chiesto l’attribuzione a titolo gratuito del bene immobile in discorso. Al riguardo, poi, va ricordato che il successivo affidamento del compendio alla società Arsenale di Venezia s.p.a., posseduta dall’Agenzia del Demanio (51%) e dal Comune di Venezia (49%), è del tutto coerente con la missione societaria di procedere alla gestione e valorizzazione dell’importante bene per le sue specifiche caratteristiche storiche e ambientali.

Il trasferimento non comporta effetti finanziari negativi per l’erario, stante il meccanismo di riduzione delle risorse trasferite dallo Stato al Comune in misura equivalente alla riduzione delle entrate statali conseguenti al trasferimento (disposizione, peraltro, del tutto in linea con le prescrizioni di neutralità finanziaria recate dell’art. 28 della legge n. 42/2009 concernente la delega in materia di federalismo).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti non neutrali per il comune di Venezia al quale da un lato sono attribuite maggiori entrate e maggiori spese di pari importo (le entrate derivanti dalla valorizzazione del compendio dell’Arsenale sono infatti soggette a specifica destinazione di spesa per la valorizzazione dell’Arsenale stesso), dall’altra sono comunque ridotte altre risorse spettanti al comune di importo pari alle predette entrate derivanti dalla valorizzazione dell’Arsenale. Appare pertanto necessario che si verifichi se la norma possa riflettersi negativamente sugli equilibri di bilancio del comune.

Dal punto di vista del complesso della PA, andrebbe chiarito quale sia la destinazione attuale delle predette entrate. Qualora esse siano già attualmente soggette a specifica destinazione di spesa, per la valorizzazione dell’Arsenale stesso, dalla norma che riduce i trasferimenti spettanti ad altro titolo al comune di Venezia deriverebbero effetti complessivi di risparmio.

 

Articolo 3-bis, commi da 1 a 6 – Credito d’imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che i contributi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), del DL n. 74 del 2012[48] destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del DL n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5[49], comma 7, lettera a), secondo periodo, del DL  n. 269/2003. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo previsto (comma 1).

Si prevede, inoltre, che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi delle disposizioni in esame, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa disposto successivamente (comma 2).

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate (comma 3).

I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo (comma 4).

Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi dell’articolo in esame, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse (comma 5).

Al fine dell’attuazione delle disposizioni in esame, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013 (comma 6).

Alla copertura dell’onere si provvede mediante modifiche ai successivi articoli 7, 15 e 16 i cui effetti finanziari sono illustrati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Minori spese

2013

2014

2015

Maggiori riduzioni di spesa dei ministeri (modifica Tabella allegata art.7, c.12)

0

0

75

Riduzione delle risorse destinate all’alimentazione del Fondo per il sisma in Emilia Romagna (art.7, c.21)

450

450

0

Maggiore riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale (art. 15)

0

0

100

Modifica Patto di Stabilità (art. 16)

0

0

275

Totale

450

450

450

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

0

450

450

0

450

450

0

450

450

 

 

La relazione tecnica ricorda che la norma concede la possibilità, per i soggetti danneggiati dal sisma in Emilia Romagna, di accedere ai contributi[50] destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzioni di immobili mediante una modalità alternativa, ossia mediante un finanziamento agevolato con garanzia dello Stato, sulla base di apposita convenzione con ABI.

In favore dei soggetti fruitori è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare corrispondente, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando il capitale e gli interessi. Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di 450 milioni annui a decorrere dal 2013. Il credito d’imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Pertanto, conclude la relazione tecnica, la disposizione comporta oneri pari all’importo del suddetto limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il credito d’imposta è concesso entro un limite annuo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la procedura indicata dalla norma consenta, sia sul piano della concessione che su quello della fruizione del credito d’imposta, il rispetto del limite anzidetto.

Per quanto concerne le risorse individuate ai fini della copertura finanziaria del credito d’imposta introdotto, andrebbe verificata la possibilità di effettuare un’ulteriore comprimibilità della spesa, nel 2015, nei settori individuati (Servizio Sanitario Nazionale, risorse dei vari Ministeri e Patto di stabilità interno).

Con riferimento, invece, alle risorse relative agli anni 2013 e 2014 si segnala che le stesse sono reperite riducendo il Fondo istituito dal Dl n. 74 del 2012 destinato a finanziare gli interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia Romagna. Andrebbe, pertanto, acquisito l’avviso del Governo in merito alle effettive disponibilità del predetto Fondo, tenuto conto degli impegni già assunti.

 Con riferimento alla concessione della garanzia statale sui finanziamenti contratti in applicazione delle disposizioni in esame si osserva che, sebbene ciò non modifichi il livello attuale di esposizione debitoria dello Stato, si configurano passività potenziali suscettibili di accrescere il rischio di un aumento dell’esposizione debitoria pubblica complessiva nel caso in cui dovesse rendersi  necessaria l’escussione delle garanzie. Gli eventuali effetti sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche non appaiono comunque prevedibili, tenuto conto che i criteri contabili, in genere, impongono una valutazione caso per caso delle condizioni complessive di rischio di escussione, anche in base alle circostanze che inducono a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia.

Per il profilo delle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, si segnala che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel caso in cui la medesima sia effettivamente escussa.

Articolo 3-bis, comma 7 – Certificazione dei crediti

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, interviene sull’ambito di applicazione delle certificazioni dei crediti[51] rilasciate ai sensi dell’art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010[52], consentendone l’utilizzo per l’ammissione alla garanzia del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese[53].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica afferma che la modifica introdotta è diretta a precisare che, analogamente a quanto avviene per le certificazioni previste dalla vigente legislazione, le certificazioni di cui all’art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010, se rilasciate con le modalità di cui al decreto di attuazione di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 183/2011, sono anch’esse utilizzabili dai creditori al fine dell’accesso a linee di finanziamento per le quali è consentita l’ammissione al Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996, nel rispetto dei medesimi criteri, modalità e limiti stabiliti, per la certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 13, comma 2, legge n. 183/2011, con il decreto attuativo di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto legge n. 70/2011 e all’articolo 39 del decreto legge n. 201/2011.

La relazione tecnica ritiene che dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica, appare opportuno che il Governo confermi che la norma non determini un ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina sulla certificazione dei crediti in esame ma sia volta esclusivamente a precisarne le modalità di utilizzo.

 

Articolo 3-bis, commi 8 e 9 – Assunzioni nei comuni dell’Emilia Romagna

Le norme[54] dispongono che, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al DPR 4 luglio 2012. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare le norme in esame.

Agli oneri, nel limite di euro 3.750.000 per l’anno 2012 e di euro 9.000.000 per l’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione[55] nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non include gli effetti finanziari recati dalle norme in esame tra gli effetti complessivi ascritti al provvedimento. Il medesimo prospetto, tuttavia, reca una separata evidenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica recati di commi 8 e 9 in termine di maggiori spese come di seguito evidenziato:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

3,8

9,0

0

1,9

4,5

0

1,9

4,5

0

 

Nel medesimo prospetto è specificato che dette spese sono coperte a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, DL n. 74/2012.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a descrivere le norme, afferma che le risorse del citato Fondo sono state ripartite, per l’anno 2012, dal DPCM 4 luglio 2012 nelle seguenti percentuali: 95% Emilia Romagna, 4% Lombardia, 1% Veneto. Per gli anni successivi al 2012, tale ripartizione verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate.

Tale criterio di ripartizione si applica, per espressa previsione della norma in commento, anche all’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni fra le diverse regioni. Pertanto, in disparte le assunzioni presso la struttura commissariale del Presidente della regione Emilia Romagna, per quanto concerne il personale da impiegare presso i comuni si applicheranno, nella ripartizione, le percentuali già definite dal DPCM. Il riparto delle unità di personale fra i comuni interessati avverrà previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la norma si limita ad indicare una specifica finalizzazione per parte delle risorse già stanziate su un Fondo previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 4, commi da 1 a 3 - Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.

Le norme dispongono:

al comma 1 la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla p.a.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nel corso dell’esame al Senato si è previsto che gli atti posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società siano esenti da imposizione fiscale, fatta salva l’IVA, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Al comma 2 l’impossibilità per le società suddette, nel caso in cui l’Amministrazione non proceda al loro scioglimento o alla alienazione, di ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Al comma 3, l’esclusione dall’applicazione del presente articolo per le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza, società Consip e Sogei) e per le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Il Senato ha disposto un ampliamento del campo delle esclusioni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, dopo aver ricordato il contenuto delle disposizioni, afferma che esse mirano a ridurre il numero delle società in house che prestino meno del 10% (in termini di fatturato) delle proprie attività a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, con alcune eccezioni motivate da particolare esigenze di interesse pubblico.

Da tali previsioni derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell’avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ovvero della alienazione delle partecipazioni.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la modifica al comma 1, lett. a), è diretta ad evitare che, in caso di scioglimento delle società controllate, i benefici finanziari per le amministrazioni, derivanti da tali operazioni, possano essere pregiudicati dall’insorgenza di notevoli oneri a carico dei rispettivi bilanci per effetto dell’imposizione fiscale sugli atti di trasferimento dei beni e rapporti giuridici da parte di tali società in favore delle amministrazioni controllanti.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria riconducibili alla proposta emendativa in esame si stima che la stessa si configuri quale rinuncia a maggior gettito in quanto i trasferimenti che beneficiano delle agevolazioni su esposte, sono indotti dalla stessa disposizione normativa contenuta nel DL n. 95/2012, e per i quali non e' previsto in bilancio alcun effetto finanziario.

Alla disposizione che ridefinisce l’ambito delle società escluse dal campo di applicazione del comma 1 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni di cui all’art. 4 non sono associati effetti sui predetti saldi.

L’ultimo periodo del comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri né riduce i risparmi  attesi, chiarendo che le disposizioni di cui all’articolo 4 in materia di società pubbliche non trovano applicazione alle società costituite per  la realizzazione dell’Evento e con una durata temporale ben circoscritta all’evento medesimo. In particolare, l’evento citato è quello relativo ad Expo 2015 per il quale la recentissima legge di riforma di protezione civile  (legge 12 luglio 2012 n. 100) ha fatto salvi gli effetti derogatori già previste dalle relative ordinanze. In assenza di tale deroga sarebbe compromessa la realizzazione stessa dell’evento con notevole dispersione di fondi pubblici e inadempimenti internazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma non prevede una procedura di monitoraggio che consenta di verificare a consuntivo il conseguimento effettivo degli effetti finanziari positivi evidenziati dalla relazione tecnica, né dispone vincoli in merito alla relativa destinazione, al fine di evitare che gli eventuali risparmi conseguiti siano destinati ad alternative finalità di spesa.

Nel caso di entrate derivanti da alienazione delle partecipazioni societarie, aventi natura finanziaria e pertanto ininfluenti ai fini del saldo dell’indebitamento netto, risulterebbe opportuno un richiamo al vincolo di destinazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti territoriali. Infatti, nel caso di utilizzo delle predette entrate per altre finalità di spesa, si determinerebbero effetti negativi non compensati sul saldo di competenza economica.

Andrebbe inoltre verificato se sussistano situazioni in cui la cessione all’esterno della PA di società in house operanti di fatto in regime monopolistico[56] e monopsonistico[57] possa determinare l’applicazione di condizioni maggiormente onerose di quelle applicate in regime di società in house. In tal caso andrebbe verificato se la disciplina derogatoria prevista dal comma 3 consenta di escludere dall’applicazione delle norme in esame tali eventuali fattispecie.

 

 

Articolo 4, commi da 3-bis a 3-quinquies – Definizione delle competenze di Consip

La norma, nel definire le competenze della società e nel trasferirne alcune a Sogei s.p.a., prevede l’obbligatorio avvalimento di Consip - previa stipula di apposite convenzioni - da parte di Sogei s.p.a. (quale centrale di committenza) e da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ai fini dell’istruttoria per il rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica). La norma prevede inoltre che 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta al Senato.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato,si limita a richiamare il contenuto delle disposizioni approvate.

Si chiarisce l’ambito e la natura delle attività oggetto del trasferimento da Consip a Sogei e delle attività che continuano ad essere svolte da Consip.

A tal fine, in primo luogo, viene effettuato un puntuale riferimento alle attività informatiche dell’amministrazione statale in materia informatica e contabile, di cui al decreto legislativo n. 414/1997 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione, svolta da Consip per il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte attualmente da Consip, al fine di definire e individuare le attività che, svolte attualmente da Consip, verranno ora svolte da Sogei.

Si specifica, altresì, che continuano ad essere svolte da Consip, oltre alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, anche le attività ad essa affidate con provvedimenti normativi (si pensi alle attività affidate a Consip dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) o con provvedimenti amministrativi da parte dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto attività aventi natura diversa da quelle informatiche. Inoltre, si precisa la disposizione relativa allo svolgimento dei compiti di centrale di committenza da parte di Consip per la Sogei. In particolare, si specificano le modalità operative attraverso cui l’attività sarà svolta, analogamente a quanto già prescritto dalla normativa di disciplina dell’attività di Consip quale centrale di committenza (art. 29 del d.l. n. 201/2011).

Con specifico riferimento alle attività affidate a Consip dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, si precisa che Consip svolge le attività di centrale di committenza relative a progetti informatici individuati e che a tal fine applica il contributo di cui al d.lgs. 177/2009 per la necessaria copertura dei relativi costi. Consip, inoltre, svolge  l’istruttoria per il rilascio dei pareri di congruità tecnica economica di competenza dell’Agenzia digitale di cui al decreto legge 83/2012, la quale a tal fine  è tenuta a stipulare apposita convenzione con Consip.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che la stipula obbligatoria di convenzioni con la Consip[58] non determini oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni (tra le quali rientrerà presumibilmente l’Agenzia per l’Italia Digitale successivamente alla sua effettiva istituzione).

 

Articolo 4, commi 4 e 5 - Riduzione componenti C.d.A. di Società pubbliche

Le norme, modificate al Senato, stabiliscono la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (massimo 3 membri) e delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta - comprese quelle di cui al comma 3 - (massimo 3 o 5 membri[59]) e stabiliscono i criteri di composizione dei medesimi consigli, prevedendo un numero minimo di dipendenti dell’amministrazione o della società controllante (nel caso di controllo pubblico indiretto). E’ infine disposto il versamento dei compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza per i consiglieri scelti tra i dipendenti dell’amministrazione o della società controllante.

La modifica apportata al Senato ha previsto che il suddetto versamento, operi - ferme restando le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico - qualora i compensi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che tali disposizioni producono una riduzione degli oneri a carico delle società pubbliche per i costi relativi al consiglio di amministrazione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo all’integrazione apportata al comma 4, terzo periodo della norma in esame – che modifica la destinazione dei compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate a prevalente partecipazione pubblica - afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che i risparmi, non quantificati, non sono scontati sui saldi.

Articolo 4, commi da 6 a 8  - Acquisto di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni

Le norme, nel testo iniziale, dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli enti privati che forniscono servizi alle pubbliche amministrazioni non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 6).

Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono tenute  ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività (comma 7).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house e a condizione che il valore economico dei beni o servizi non sia superiore a 200.000 euro annui (comma 8).

In base ad una modifica[60] approvata nel corso dell’esame presso il Senato, è stato previsto che le disposizioni del comma 6 non si applichino al FORMEZ, il cui consiglio di amministrazione viene riorganizzato. Il nuovo organo si comporrà di 5 membri in luogo degli 8 previsti dalle norme vigenti. E’ stabilito, inoltre, che all’incarico di componente del consiglio di amministrazione non sia associato alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate (comma 6-bis).

La legislazione vigente prevede, invece, la possibilità di erogare compensi per i membri del consiglio di amministrazione.

Delle modifiche apportate ai commi 6, 7 e 8 e l'introduzione del comma 6-bis, effettuate nel corso dell’esame presso il Senato[61],  hanno:

·        escluso taluni enti dall'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 6, volta a disincentivare il fenomeno degli enti privati cd. "in house";

·        previsto alcune deroghe in materia di affidamenti secondo le procedure ad evidenza pubblica per gli enti di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione e le cooperative sociali;

·        fatti salvi fino alla scadenza massima del 31/12/1014 (in luogo del 31/12/2013) gli affidamenti diretti in essere, che siano stati disposti per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o inferiore a 200.000 euro.

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che il comma 6 è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sia pure di difficile quantificazione, mentre le disposizioni recate dai commi 7 e 8 non dovrebbero determinare effetti finanziari negativi.

 

Nella Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha affermato che gli eventuali oneri derivanti dall’incremento del ricorso alle procedure di gara possano essere verosimilmente sostenuti dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse disponibili, tenendo conto dei presumibili risparmi che si realizzeranno con le migliori condizioni di acquisto ottenute dall’espletamento delle procedure predette. 

 

La relazione tecnica allegata maxiemendamento del Governo chiarisce che alle modifiche apportate al Senato ai commi 6, 7 e 8 non sono associati effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le disposizioni del testo originario non scontavano effetti positivi sui predetti saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione si rinvia alla scheda relativa alle norme recate dall’articolo 4, commi da 1 a 3, con riguardo ai possibili oneri che potrebbero derivare dal reperimento sul mercato di servizi già forniti da società in house.

Riguardo alla modifica introdotta dal Senato, che introduce una deroga alla disciplina recata dal comma 6, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere un’alterazione degli effetti di risparmio[62] che la relazione tecnica associa alla predetta norma.

 

Articolo 4, commi da 9 a 13 - Limitazione delle spese di personale nelle società controllate da pubbliche amministrazioni

 

Le norme prevedono che, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si applicano - fino al 31 dicembre 2015 - le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante (comma 9).

Sono dettate, nei confronti delle medesime società, a decorrere dal 2013, disposizioni limitative delle assunzioni di personale a tempo determinato e dell’utilizzo di contratti di consulenza e collaborazione (comma 10), nonché norme volte ad escludere incrementi retributivi per il personale dipendente negli anni 2013 e 2014 (comma 11).

 

Una modifica apportata al comma 13 nel corso dell’esame presso il Senato[63] stabilisce che le norme recate dall’articolo in esame e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto legge, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva l’opportunità che sia chiarita la portata applicativa della modifica al comma 13 – introdotta nel corso dell’esame presso il Senato -  in base alla quale che le disposizioni in esame, nonché le norme vigenti, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.

Con particolare riferimento alle norme vigenti, la genericità della formulazione potrebbe determinare l’applicazione di disposizioni cui, invece, a suo tempo si intendeva derogare, sebbene non fosse stata adottata una formulazione che prevedesse la deroga espressa richiesta dal testo in esame.

Si pensi, ad esempio, all’esclusione dei compensi per la copertura di alcune cariche o alle norme che limitano il numero dei componenti di determinati organi.

 

Articolo 4, comma 14 - Divieto di inserimento di clausole arbitrali

La norma vieta, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali e regionali[64].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica allegata maxiemendamento del Governo chiarisce che l’estensione del divieto di inserimento di clausole arbitrali anche ai contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni regionali  previene eventuali aggravi di oneri per la risolnzione delle controversie.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 5, comma 1 - Aggio per i concessionari della riscossione

Normativa vigente L’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/99 (nella formulazione ante DL 201/2011) fissa al 9% la misura dell’aggio in favore dei società di riscossione. L’ammontare dovuto è:

-        totalmente a carico del debitore, in caso di pagamento successivo ai 60 gg dalla data di notifica;

-        distribuito tra il debitore (4,65%) e l’ente creditore (4,35%), in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

L’articolo 10 del DL n. 201/2011 ha, tra l’altro, sostituito il citato comma 1 stabilendo che “gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’ammontare dovuto è:

-        totalmente a carico del debitore, in caso di pagamento successivo ai 60 gg dalla data di notifica;

-        distribuito tra il debitore (51% dell’aliquota da fissare con decreto) e l’ente creditore (49% dell’aliquota da fissare con decreto), in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

In via transitoria si dispone che:

-        il decreto di cui al richiamato comma 1 deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013;

-        fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, resta ferma la disciplina contenuta nella formulazione ante DL 201/2011.

 

La norma dispone:

-        la riduzione, con decorrenza 2013, di 1 punto percentuale della misura dell’aggio spettante ai concessionari della riscossione;

-        la eventuale ulteriore riduzione, fino ad un massimo di 4 punti percentuali, della misura dell’aggio. Tale riduzione sarà attuata nel caso in cui siano accertate, con decreto del MEF, maggiori risorse correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e nella riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia, rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Il decreto, da emanarsi entro il 30 novembre 2012, dovrà assicurare il rimborso dei costi fissi di gestione al gruppo Equitalia risultanti dal bilancio certificato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

maggiori spese

0

0

0

0

50

50

0

50

50

Gli effetti finanziari hanno carattere permanente.

 

La relazione tecnica afferma che la misura dell’aggio è attualmente fissata in nove punti percentuali e che esso grava:

-        integralmente sul debitore, in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella;

-        ripartito tra debitore (4,65%) e ente creditore (4,35%) nel caso di pagamento entro 60 giorni.

La RT, inoltre, segnala che le società di riscossione, su base 2011, hanno incamerato aggi per 670 milioni di euro di cui circa 220 milioni è la quota a carico della P.A. Tale quota, evidenzia la RT, rappresenta il 33% del totale dell’aggio (220/670).

Sulla base dei dati indicati, la RT calcola l’ammontare di aggio corrispondente ad un punto percentuale (670/9 = 75 mln circa) e, in proporzione, la quota attribuibile alla P.A. (75 x 33%= 25 mln). La parte rimanente (75 – 25 = 50 mln) rappresenta l’ammontare del minor gettito per aggio versato dai debitori a decorrere dal 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la misura dell’aggio utilizzata per la quantificazione ha carattere transitorio in quanto è prevista la sua rideterminazione con apposito decreto da emanare entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, la ripartizione della suddetta aliquota tra debitore e creditore (per i pagamenti entro 60 gg) assume una proporzione lievemente diversa da quella utilizzata nella quantificazione in quanto prevista dalla normativa transitoria vigente[65]. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

In base ai dati forniti dalla RT, l’ammontare complessivo dei ruoli sui quali è applicato il 9% è pari a circa 7,4 miliardi (670 mln /9%). La quota di questi che è stata pagata entro 60 giorni è stimabile in circa 5 miliardi (220 mln /4,35%). Ipotizzando l’invarianza di ogni altro elemento ed applicando la sola nuova ripartizione tra debitore e creditore dell’ammontare dovuto per i pagamenti effettuati entro 60 giorni, la quota a carico del debitore comporterebbe un minore introito pari a circa 3 milioni di euro annui.

 

Articolo 5, commi 2-4 - Riduzione delle spese per autovetture di servizio

La norma, come modificata al Senato, stabilisce che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche[66], le autorità indipendenti - inclusa la Consob - e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possano effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi. Questo limite può essere derogato, per il solo 2013, per effetto di contratti pluriennali già in essere. I contratti di locazione o noleggio in corso possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l’assenso del contraente privati, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nel 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni (comma 2).

Viene inoltre previsto[67] che l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare (comma 3) e che la violazione delle summenzionate disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma (comma 2) e specifica che alla disposizione non sono ascritti risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16). Con riguardo al comma 4, la RT afferma cha la norma non comporta effetti finanziari.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, con riguardo al comma 2  afferma che le modifiche apportate alla medesima disposizione escludono dall'ambito di applicazione della normativa sulla riduzione delle spese per le autovetture di servizio quelle utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quelle impiegate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Sul punto la RT evidenzia effetti finanziari negativi in quanto per la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, non sono stati scontate minori spese sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme prevedono misure che sono finalizzate alla realizzazione di risparmi di spesa e che i relativi importi sono da considerare già contemplati in quelli stimati in relazione ad altre norme del provvedimento in esame.

Articolo 5, comma 5 - Personale già adibito a mansioni di autista

La norma stabilisce che a seguito della riduzione del parco delle autovetture delle amministrazioni - conseguente alle disposizioni di cui ai commi precedenti (commi 2-4) - il personale adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto venga restituito alle amministrazioni di appartenenza, se diverse da quelle in cui prestano servizio. Per il restante personale viene prevista la ricollocazione in diverso profilo professionale della medesima area funzionale, conservando il trattamento fondamentale in godimento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 5, comma 7 - Buoni pasto

La norma fissa una soglia - pari a 7 euro - al valore dei buoni-pasto per il personale – anche dirigenziale - delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob. Tale soglia opera dal 1° ottobre 2012, con la contemporanea cessazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli[68].

Viene precisato che i risparmi di spesa derivanti da tutto l’articolo 5 del provvedimento in esame costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli effetti finanziari è stata definita sulla base di un valore medio ponderato del valore nominale del buono pasto rilevato dai dati disponibili di Consip S.p.A. relativi alle gare per l’acquisto dei buoni stessi. Dal confronto di tale valore medio con l’importo massimo previsto dalla disposizione si è determinata la percentuale di riduzione della spesa annua, per ciascun comparto del conto annuale 2010.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa relativo alla determinazione degli importi annui per amministrazione.

(euro)

Comparto

Spesa buoni pasto

Media ponderata valore buono

Risparmio atteso

Regioni, Province, Enti Locali

263.467.526

7,59

20.588.773

Enti Pubblici non economici

75.886.414

11,60

30.093.577

Enti di ricerca

16.535.194

7,25

559.944

Ministeri

151.707.916

6,97

0

Servizio Sanitario Nazionale

111.937.359

5,60

0

Università

40.197.216

7,49

2.632.428

TOTALE

659.731.625

 

53.874.721

 

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, appare, altresì, opportuno acquisire un chiarimento circa la destinazione dei risparmi attesi dalla norma e quantificati nella relazione tecnica. Andrebbe, in particolare, chiarito se questi risparmi siano strumentali alla sostenibilità della riduzione delle risorse disposte per le Amministrazioni centrali dello Stato (ad esempio, dagli articoli 1 e 7 del presente decreto) e per le altre amministrazioni pubbliche (ad esempio, dagli articoli 8 e 16, sempre del provvedimento in esame).

Articolo 5, comma 8 - Obbligo godimento ferie

La norma vieta la corresponsione al personale delle pubbliche amministrazioni[69] di emolumenti compensativi di ferie, periodi di riposo o permessi non fruiti. La violazione di siffatta disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare per il dirigente responsabile.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che si tratta di una disposizione volta a conseguire una razionalizzazione delle spese di personale, i cui eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati soltanto a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 5, comma 9 - Limite al conferimento di consulenze a personale in quiescenza

La norma vieta alle amministrazioni pubbliche[70] l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza - già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni - che nell’ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che si tratta di una disposizione di razionalizzazione che risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Articolo 5, comma 10 e 10-bis - Servizi di pagamento degli stipendi pubblici

La norma novella l’art. 11 del DL n. 98/2011, prevedendo, in particolare:

·        la modifica del comma 9, con l’introduzione di un obbligo - a differenza della previgente disposizione che disciplinava una facoltà di adesione – per le amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell’economia e delle finanze, alternativamente di stipulare la convenzione per l’acquisizione dei servizi direttamente dal MEF, ovvero, a partire dal 1° ottobre 2012, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti nel decreto ministeriale previsto nello stesso comma [comma 10, lett. a)];

·        l’introduzione dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater che, rispettivamente, prevedono una rinegoziazione dei contratti relativi ai servizi di pagamento degli stipendi al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio di almeno il 15 per cento; che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa[71], individui le regioni (e le strutture sanitarie regionali) assoggettate al piano di rientro dei deficit sanitari, tenute all’utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF, e che qualora non si ricorra alle convenzioni quadro[72] gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale[73] [comma 10, lett. b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferito al testo originario del provvedimento -- con riguardo alla lettera a) della norma in esame, afferma che il nuovo impianto normativo cambia radicalmente gli effetti in termini di contenimento del costo dei servizi, pur lasciando invariato il riconoscimento del contributo da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero dell’economia e delle finanze, a copertura dei costi di produzione del servizio. In vigenza della precedente disciplina, le pubbliche amministrazioni, non avendo uno specifico obbligo, sceglievano di stipulare la convenzioni con un elevato grado di discrezionalità senza dover dimostrare una convenienza stringente sotto il profilo economico finanziario. Ne derivava che, anche nel caso in cui le amministrazioni avessero acquisito i servizi ad un prezzo superiore a quello definito dal MEF, non incorrevano in nessuna forma di controllo o di responsabilità rispetto alle conseguenze sulla finanza pubblica. Con le nuove disposizioni, le amministrazioni hanno due possibilità: i) stipulare la convenzione con il MEF, il che eviterebbe i costi di gestione delle procedure di gara e di eventuali contenziosi; ii) ovvero, dimostrare – in caso di acquisizione sul mercato – che i servizi siano qualitativamente ed economicamente comparabili con quelli erogati dal MEF.

Sul punto la relazione tecnica afferma che le analisi condotte per la determinazione del contributo da definirsi con decreto ministeriale, dimostrano che il costo del servizio erogato dal MEF, per effetto delle economie di scala e di specializzazione, è di 4-6 volte inferiore ai prezzi di mercato (costo unitario per cedolino emesso). Tale rapporto aumenta se si considerano non solo i costi di esternalizzazione, ma anche i costi interni, nonché i servizi di rilevazione presenze assenze (e altri servizi per la gestione giuridica), che fanno parte dei servizi offerti dal MEF. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni scelgano la seconda ipotesi (acquisto sul mercato) avrebbero l’onere di dimostrare – agli organi di controllo e eventualmente al Commissario straordinario, come meglio descritto in seguito – che i servizi acquisiti abbiano prezzi unitari almeno uguali, o inferiori, a quelli previsti dal MEF. La parte conclusiva del nuovo comma, proprio per favorire ulteriori economie di gestione, impone alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l’utilizzo di tutti i servizi previsti nel DM. La norma ribadisce implicitamente che le amministrazioni dello Stato sono obbligate ai servizi di pagamento degli stipendi erogati dal MEF, soprattutto con riferimento alle amministrazioni statali che sebbene già obbligate, non hanno ancora aderito ai servizi suddetti, e amplia la tipologia e il numero dei servizi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di cui le stesse possono fruire in maniera gratuita, con conseguenti benefici per le finanze pubbliche. La RT rammenta, inoltre, che attualmente i soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'art. 1 comma 446 delle legge n. 296/2006, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi previsto sono due delle diverse forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) nonché i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della difesa. Si tratta, complessivamente, di circa 293.000 unità.

Per una quantificazione dell'effetto economico della disposizione ora descritta si deve tenere presente che attualmente il Service Personale Tesoro (SPT) del Ministero dell’economia e delle finanze gestisce il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per un totale di 1.346.667 unità di personale (Fonte: banca dati SPT – 24 maggio 2012). Il resto dei dipendenti della pubblica amministrazione (non solo Stato, ma anche enti territoriali, enti di previdenza, forze armate, ecc., esclusi gli enti minori dei singoli comparti) non gestiti dal MEF ammonta - come da dati della relazione al conto annuale per l'anno 2010 - a circa 1.750.000 (comprese le 293.000 sopra citate, che rappresentano quindi circa il 21 per cento del totale). Assumendo prudenzialmente, data l'estrema variabilità dei prezzi riscontrati sul mercato, che il risparmio medio unitario a cedolino sia intorno ai 10 euro, moltiplicato per 12 mensilità e per l'intero personale non servito si otterrebbe un risparmio complessivo, a regime, di euro 210.000.000. La RT evidenzia che il suddetto risparmio stimato è distribuito nel tempo in ragione della scadenza dei contratti attualmente in essere e dei processi organizzativi necessari o alla migrazione verso il servizio offerto dal MEF ovvero alla ridefinizione dei contratti ai nuovi standard. Considerando 4 anni la durata media dei contratti in essere, la RT ipotizza che questo risparmio sia ottenibile in un quadriennio con una crescita in ragione di circa 50 milioni di euro annui. Il suddetto risparmio da un lato ipotizza una piena efficacia della norma; dall'altro vi sono altri risparmi che prudenzialmente non vengono quantificati. Innanzitutto l'estensione dei servizi attualmente erogati dal MEF anche ai processi di rilevazione delle presenze. I risparmi in questo caso andrebbero calcolati su tutta la platea dei dipendenti pubblici (circa 3 milioni). Ciò perché per le Amministrazioni centrali si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli di payroll già erogati, ed a cui sono obbligati ad aderire. La RT afferma, inoltre, che l'elemento di risparmio più rilevante, anche se subordinato alla capacità delle Amministrazioni di riorganizzarsi, riguarda i costi interni che pure sono oggetto di verifica per il rispetto del benchmark e che si aggiungono ai costi esterni sopra determinati. A titolo di esempio, la RT sottolinea che per le Amministrazioni comunali (fonte: Istat bilanci 2009), ipotizzando che il solo 3 per cento delle spese di personale riferite a servizi generali e di gestione del personale sia impiegato nell'erogazione dei servizi stipendiali, si arriverebbe ad un costo complessivo (costi diretti, indiretti, interni ed esterni) di produzione del cedolino pari a 44 euro dipendente/mese.

Con riferimento alla lettera b), della norma in esame, che ha introdotto all’art. 11, del DL n. 98/2011, i commi 9-bis e 9-ter, la RT afferma quanto segue.

il comma 9-bis contribuisce al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene, non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di benchmark dei contratti in essere è stata determinata da due valutazioni di fondo: evitare di incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento - sebbene la disposizione abbia carattere eccezionale per rispondere alle esigenze finanziarie della Stato - e salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere. La stima dei risparmi di spesa relativi al comma in questione è legata all’analisi della spesa per i servizi relativi ai pagamenti degli stipendi per i singoli comparti di spesa (regioni, enti locali, sanità, università, ecc.) sopra effettuata. Partendo da questa, e applicando la riduzione del 15 per cento prevista dalla norma, si arriverebbe ad un risparmio di oltre 3 milioni di euro per ogni mese di applicazione delle tariffe rideterminate. Considerando la complessità applicativa si può stimare un 50 per cento di tale risparmio a partire dall'entrata in vigore della presente legge. È evidente che il suddetto risparmio, in coerenza con le ipotesi già assunte, decresce nel tempo fino ad esaurirsi al termine del quarto anno e quindi va ad agire in riduzione del risparmio stimato per l'applicazione della lettera a).

Il comma 9-ter, rappresenta un modo per rafforzare il meccanismo di benchmark, attraverso l’obbligo di adesione ai servizi MEF, nel caso di ragioni che hanno sforato il patto per la salute e sono state assoggettate al piano di rientro. In tal caso, i risparmi da benchmark diventano effettivi e controllabili per effetto dell’adesione .

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alle norme in riferimento, afferma che: al comma 10, lett. b), è stato ripristinato il sistema sanzionatorio, già previsto dal DL n. 98/2011, per i contratti aventi ad oggetto i servizi di pagamento degli stipendi stipulati dalle amministrazioni senza ricorrere alle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero senza utilizzare i parametri di qualità prezzo previsti per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. In merito al comma 10-bis, la RT evidenzia con tale norma vengono fatte salve le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del DL n. 95/201 l. Sul punto la RT afferma che si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale, prive di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni in esame sono rivolte alla realizzazione di risparmi di spesa, valutabili a consuntivo, e alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Si rileva tuttavia che mentre, secondo quanto chiarito dalla RT, la norma di cui alla lettera a) prevede che la stipula delle convenzioni con il MEF (ovvero l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità) avvenga alla scadenza degli attuali contratti, le disposizioni di cui alla lett. b), comma 9-bis, intervengono sui contratti in essere (disponendone la rinegoziazione con l’abbattimento del costo del servizio in misura non inferiore al 15 per cento) e sembrano pertanto suscettibili di causare contenziosi verso le P.A. con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo. Non è chiaro infine, con riferimento al comma 9-ter, se la norma riguardi tutte le regioni assoggettate ai piani di rientro o solo quelle che saranno individuate dal Commissario straordinario.

 

Articolo 5, comma 10-ter - Trattamento economico di personale universitario rientrato in ruolo

 

La norma, introdotta al Senato, prevede che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. E che in nessun caso può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle presenti disposizioni è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica riferiti al testo originario del provvedimento non considerano la norma introdotta al Senato.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla norma in esame, afferma che la disposizione è volta a sopprimere l'assegno ad personam, previsto nei casi di rientro nei ruoli degli atenei dei professori o ricercatori universitari e a riconoscere il solo trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente. La norma non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari positivi.

Articolo 5, commi da 11 a 11-sexies - Valutazione performance individuale dei dipendenti pubblici

Le norme, introdotte al Senato, prevedono, tra l’altro, che nelle more dei rinnovi contrattuali, le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione ad una serie di criteri individuati dalla norma medesima[74] (comma 11). Vengono indicati, per gli stessi fini di cui al comma 11, i criteri per la misurazione e  valutazione  della performance individuale del personale non dirigente (comma 1-bis). .Ai dirigenti e al personale non dirigente che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata - comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione - è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili[75] tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite[76]. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato (comma 11-quinquies).

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al testo originario del comma 11, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica non considera le norme introdotte in prima lettura al Senato

La RT, con riguardo al testo originario del comma 11 - che demandava ad un DPCM la determinazione dei criteri per effettuare la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti pubblici, per le amministrazioni pubbliche che, nelle more dei rinnovi contrattuali, ne fossero sprovviste - precisava che si trattava di una previsione volta ad agevolare il procedimento valutativo e che, pertanto, risultava neutrale dal punto di vista finanziario.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla norma in esame, afferma che la disposizione prevede norme procedurali e operative finalizzate all'attribuzione dei trattamenti economici accessori collegati alla perfomance individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, vengono utilizzate le risorse disponibili nei limiti di quanto previsto dall'art.6, comma 1, del decreto legislativo n. 141/2011l. Sul punto la RT afferma che, trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, non si determinano effetti a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti maggiorati ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche meritevoli, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, appaiono suscettibili di recare oneri in quanto la norma, pur facendo riferimento alle somme disponibili, indica anche una percentuale minima di dipendenti da premiare ed una entità minima del premio espressa, anch’essa, in termini percentuali. Appare, pertanto necessario che il governo fornisca elementi che consentano di valutare gli effetti recati dalle disposizioni e chiarisca se la norma sia suscettibile di applicazione senza che debbano essere sostenuti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 12 - Funzionamento della CIVIT

La norma prevede che tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 15/2009, sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima.

Si rammenta che la CIVIT è stata istituita dall'art. 13 del D.lgs. n. 150/2009 (in attuazione della delega recata dall'articolo 4, comma 2, lettera f) della legge n. 15 del 2009). L’articolo 4, comma 3 della legge n. 15/2009, ha autorizzato, a tal fine, a decorrere dal 2010, la spesa di 8 milioni di euro annui, dei quali 4 milioni di euro per le spese di funzionamento, compresi i compensi di componenti, e gli altri 4 per progetti sperimentali e innovativi per lo sviluppo della valutazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la disposizione non produce effetti finanziari in quanto si limita a modificare la destinazione delle risorse autorizzate per finanziare progetti sperimentali innovativi a favore del funzionamento della CIVIT, ivi compresi i compensi ai componenti. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in tema di contenimento delle spese di personale.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare per gli effetti strettamente finanziari determinabili dalla norma. Si rileva tuttavia che la destinazione alle spese di funzionamento della totalità delle risorse destinate - a legislazione vigente - alla CIVIT, fa venire meno la dotazione finanziaria – pari alla metà della dotazione complessiva – destinata all’elaborazione di progetti per lo sviluppo della valutazione della performance finalizzati all’aumento dell’efficienza e della produttività della P.A. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Articolo 5, comma 13 - Soppressione della vice-dirigenza

La norma abroga l’art. 17-bis del D.lgs. n.165/2001, recante la disciplina generale in materia di vice dirigenza nel pubblico impiego.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

12,0

12,0

12,0

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la disposta abrogazione comporta una riduzione di spesa pari a 12 milioni di euro a regime dal 2012.

Si evidenzia che lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell’Economie e delle finanze, allegato al disegno dei legge di bilancio 2012 (assestato) reca (cap. 3038) uno stanziamento pari a 12 milioni di euro, per l’alimentazione del fondo da ripartire per l'attuazione della contrattazione collettiva in relazione all'istituzione della separata area della vice-dirigenza del personale dipendente del comparto ministeri.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Con riguardo all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Articolo 5, comma 14 - Compenso dei componenti degli organi delle Autorità portuali

 

La norma, a decorrere dal 2013, incrementa di un ulteriore 5 per cento la riduzione (che in virtù dell’articolo 6, comma 3 del DL n. 78/2010 è pari al 10 per cento) del compenso dei componenti degli organi delle Autorità portuali.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo allegato al DL n. 78/2010, non ascrive effetti finanziari all’art. 6, comma 3. Anche la relazione tecnica relativa al medesimo decreto non ha rilevato effetti finanziari con riferimento alla citata disposizione, affermando, altresì, che i connessi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riguardo all’articolo 2, del decreto che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6.

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e precisa che la misura in riferimento si configura quale maggiore entrata per il bilancio dello Stato stimabile in circa euro 350.000 annui a decorrere dal 2013; tale importo verrà versato da parte delle Autorità portuali direttamente al bilancio dello Stato (capitolo 3334, Capo X), come previsto dal comma 21 del citato art. 6, del DL n. 78/2010.

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, è stato precisato che le basi imponibili utilizzate ai fini della quantificazione delle summenzionate maggiori entrate sono determinate sulla base dei DM del ministero vigilante con i quali sono stabiliti i compensi degli organi in parola[77].

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto evidenziato nella documentazione tecnica fornita con riguardo alla disposizione in esame. Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se i risparmi derivanti dall’articolo in esame, non evidenziati autonomamente nel prospetto riepilogativo, siano strumentali alla sostenibilità della riduzione degli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni statali disposte all’articolo 1, commi 21-22, e all’articolo 7, commi 12-15.

 

Articolo 5, comma 14-bis - Disposizioni in materia di Banca d’Italia

La norma, introdotta al Senato, prevede che la Banca d’Italia, nell’ambito del proprio ordinamento, tenga conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel decreto legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 6, commi da 1 a 16 – Disposizioni di carattere contabile

Le norme, recano, tra l’altro, disposizioni in materia di: obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali dell'elenco di consorzi e delle società di cui fanno parte; poteri ispettivi del Dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi di riduzione delle spese previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto; obblighi informativi riguardanti la verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli enti e le società da essi partecipate; di applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi; obbligo, a decorrere dal 1◦ gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE (Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria); predisposizione di un piano finanziario pluriennale che consenta di programmare i flussi di cassa connessi agli impegni di spesa derivanti dalla gestione, nonché l'aumento di flessibilità nella gestione di bilancio sia all'interno di un esercizio, mediante variazioni compensative di cassa tra capitoli, sia tra esercizi successivi, mediante la possibilità di reiscrivere in bilancio gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla scadenza dell'esercizio e di rimodulare le autorizzazioni di spesa pluriennale (commi da 1 a 12).

Il comma 13 dispone inoltre in materia di richiesta di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio. Il comma 14 consente – anche nelle more dell’adozione del piano finanziario di cui al comma 10 - variazioni compensative di sola cassa tra capitoli, in ciascun stato di previsione della spesa. Il comma 15 precisa che le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio, e che le stesse, con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi. Delle operazioni effettuate viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione. Infine, il comma 16 prevede la possibilità – per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 - di rimodulare con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del decreto-legge precisa, con riferimento al comma 3, che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le verifiche nei confronti delle società possono essere svolte nell’ambito della ordinaria attività delle esistenti strutture ispettive. In merito al comma 4, la relazione precisa che la norma è volta al conseguimento di una maggiore trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali e non rileva effetti finanziari. Con riguardo ai commi da 10 a 16, la relazione evidenzia che le norme consentono, attesa l’invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti al fine di contemperare l’accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall’Amministrazione con l’utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente. Tale programmazione consente di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse di cassa sui relativi capitoli. L’apposita disposizione per la flessibilità di bilancio contenuta al comma 14 dovrebbe soccorrere nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sugli stanziamenti di cassa interessati. Secondo la RT la garanzia del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica è assicurata dalla verifica, prevista dalla stessa norma, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni da porre in essere con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Con riferimento al comma 15 che consente, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, di reiscrivere, con legge di bilancio, dopo l’anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell’esercizio, la RT rileva che la disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell’obbligazione di spesa. Nel comma seguente, sempre in via sperimentale e con legge di bilancio, viene data facoltà di rimodulare negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, le autorizzazioni di spesa pluriennale.

La RT conclude l'esame dei commi 10-16 evidenziando che la verifica, comunque richiesta per tutte le operazioni contabili consentite, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, costituisce idonea garanzia volta a prevenire l’insorgere di maggiori oneri a carico del bilancio statale privi di copertura finanziaria, e che, pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato dal Senato illustra il contenuto delle modifiche apportate alle norme in esame, precisando che le stesse hanno carattere procedurale e non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze di risposta ai rilievi emersi nel corso dell’esame al Senato, in merito al comma 3, esclude la possibilità di maggiori oneri per compensi dal momento che la remunerazione degli ispettori è quella prevista per il rapporto di lavoro dirigenziale e, pertanto, non è collegata al numero di ispezioni svolte. Peraltro, i compiti ispettivi sono svolti solo dagli ispettori e non dai revisori dei conti, come invece riportato nella nota del servizio bilancio. La Nota non considera inoltre plausibile un aumento dei rimborsi spese, considerato che le verifiche di cui si tratta determinano solo una parziale rimodulazione del programma ispettivo annuale, che continuerebbe ad essere svolto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In  merito al comma 4, relativo all’obbligo di predisposizione da parte di Comuni e Province di una nota informativa allegata al rendiconto della gestione contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, la Nota evidenzia che tali attività possano essere svolte con le risorse  finanziarie  umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine riguardo alla possibilità che le disposizioni del comma 15 (reiscrizione, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale delle autorizzazione di spesa relative a limiti di impegno) comporti  il venir meno di economie, che dovrebbero essere già scontate nei tendenziali a legislazione vigente, la Notaprecisa che tale disposizione si riferisce a risorse che, pur costituendo tecnicamente economie di bilancio al termine dell’esercizio, si riferiscono, frequentemente, ad autorizzazioni di spese pluriennali per le quali le procedure propedeutiche agli impegni, seppure attivate, stante la loro complessità, non sono ultimate in tempo utile per assumere i relativi impegni annuali.

In particolare, per interventi infrastrutturali relativi ad opere pubbliche, si ritiene che le capacità di spesa delle amministrazioni si attivino, mediamente, dopo circa tre anni dallo stanziamento delle risorse.

Tale disallineamento tra l’iscrizione in bilancio degli stanziamenti di competenza ed i relativi tiraggi in termini di cassa, in sostanza, determinano un aumento annuo della massa dei residui (ivi comprese le quote destinate in perenzione dopo il terzo anno dall’iscrizione in bilancio), che si cumula con le annualità di competenza.

Pertanto, le amministrazioni tendono a mantenere in bilancio le risorse al termine di ciascun esercizio, nelle more dell’effettiva contrazione delle obbligazioni sottostanti, ferma restando la reale capacità di spesa delle amministrazioni stesse, già scontata sui tendenziali di spesa (come detto, estremamente bassa soprattutto  nei primi tre anni dell’intervento).

Pertanto, l’invio in economia va considerato quale intervento volto a contrastare il suddetto fenomeno attraverso un allineamento della competenza alle suddette capacità di spesa dell’amministrazione (e dunque ai profili di cassa della spesa) attraverso una maggiore flessibilità e veridicità del bilancio.

In definitiva, gli slittamenti in avanti delle annualità non determinano nuove economie di spesa rispetto a quelle già scontate nei tendenziali, ma riducono le annualità inutilizzate a fine esercizio,  destinate ad essere mantenute in bilancio, consentendo il  riallineamento delle annualità delle leggi pluriennali  in termini di competenza con le effettive dinamiche della spesa.

Resta peraltro fermo, ai fini dell’invarianza della spesa, che, qualora le quote di finanziamento per le quali intervenga lo slittamento delle annualità  non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gran parte delle disposizioni assumono un rilievo prevalentemente procedurale. Per quanto attiene alle disposizioni dirette a promuovere un’accelerazione dei pagamenti, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le verifiche rimesse al Ministero dell’economia-Ragioneria Generale dello Stato siano idonee a garantire il rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene infine alla reiscrizioni in bilancio,  nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale delle autorizzazione di spesa relative a spese pluriennali, andrebbe escluso che tali disposizioni, comportando maggiori spese per gli esercizi interessati a tali iscrizioni possano determinare effetti apprezzabili sulle dinamiche di spesa già scontate nelle previsioni tendenziali.

Articolo 6, comma 15-bis - Esclusione dei trasferimenti in conto capitale di diretta attribuzione dai tagli del DL n. 78/2010

La norma dispone che dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuato, a decorrere dal 2011, in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del DL n. 78/2010, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti alcuni chiarimenti sui profili finanziari delle disposizione.

In particolare andrebbe chiarito se, al fine di mantenere inalterato l’importo complessivo dei risparmi, le minori riduzioni operate con riferimento ai contributi in conto capitale oggetto di assegnazione diretta ad alcuni comuni siano compensate con maggiori riduzioni operate in capo agli altri trasferimenti spettanti ai comuni.

Andrebbe inoltre chiarito se l’effetto retroattivo della disposizione, applicabile già dall’esercizio 2011, possa determinare maggiori spese per il 2012: in tale esercizio emergerebbe infatti l’esigenza di rimborsare ai comuni interessati le riduzioni indebitamente operate nel 2011. Al tempo stesso potrebbero determinarsi difficoltà operative per operare, in capo agli altri comuni, tagli compensativi riferiti ad un esercizio già concluso.

 

Articolo 6, comma 17 - Regole di contabilizzazione dei residui attivi degli enti locali

La norma dispone che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio[78], gli enti locali iscrivano nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la finalità della norma consiste nel garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a prevenire eventuali situazioni di instabilità finanziaria. In particolare, essa si propone di neutralizzare l’effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente corrispondenti a crediti con un basso grado di esigibilità i quali, confluendo nell’avanzo di amministrazione libero, forniscono una fittizia copertura finanziaria a spese reali. Tale fenomeno porta nel medio periodo a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte inizialmente attraverso l’utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000), e successivamente facendo ricorso all’anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), con un conseguente e consistente aggravio di interessi passivi. L’iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione previene le descritte situazioni di deficit di risorse finanziarie. Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell’organo di revisione e la certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest’ultima deve esse analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.

La disposizione non produce effetti finanziari in quanto gli eventuali risparmi di spesa non determinano effetti positivi sull’indebitamento netto considerato che restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che l’operazione sia del tutto ininfluente ai fini del saldo dell’indebitamento netto.

In particolare, appare opportuno che venga escluso che la svalutazione dei residui attivi prevista dalla norma in esame preluda, anche solo in parte, ad una fattispecie di cancellazione soggetta a registrazione sul saldo di competenza economica.

In linea generale, ai sensi del SEC 95 [79]:

·        i fondi svalutazione crediti non figurano nel sistema dei conti nazionali, al pari degli altri accantonamenti a fondi;

·        la cancellazione consensuale di crediti tra unità istituzionali appartenenti a settori o sottosettori differenti sono considerate trasferimenti in conto capitale dal creditore al debitore;

·        La cancellazione unilaterale di un credito non costituisce una operazione tra unità istituzionali e non figura pertanto né nel conto del capitale né nel conto finanziario del sistema, ma viene registrata nei conti delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività del creditore e del debitore.Tuttavia, nel caso in cui l'unità istituzionale debitrice sia controllata dal creditore, la cancellazione totale o parziale di un credito da parte del creditore, non dovuta a fallimento del debitore, è registrata nei conti della accumulazione.

Articolo 6, comma 18 - Proroga termini per estinzione di crediti commerciali mediante assegnazione di titoli di Stato

La norma proroga di un mese i termini previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012[80] (di attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del D.L. 1/2012), riguardante l'estinzione dei crediti commerciali maturati al 31 dicembre 2011 mediante assegnazione di titoli di Stato.

La norma consente la riapertura del termine (scaduto lo scorso 28 giugno) per la presentazione delle domande di rimborso mediante tale modalità dei crediti vantati verso le PA, prevedendo pertanto l’emissione degli speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° dicembre 2012 (anziché 1° novembre) e scadenza 1° dicembre 2016 (anziché 1° novembre).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non prendono in considerazione la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le emissioni di titoli di Stato avvengono entro l’ammontare massimo stabilito dall’articolo 35 del D.L. 201/2012, che dispone la copertura del relativo onere.

 

Articolo 6, comma 19 - Approvazione delle convenzioni Tirrenia SpA e Siremar Sicilia SpA

La norma[81]dispone che le convenzioni stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali di Tirrenia SpA e della Siremar Sicilia SpA si intendano approvate e producano effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione o integrazione delle convenzioni è approvata con apposito decreto ministeriale.

Il testo fa riferimento alle convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione SpA e della controllata Siremar-Sicilia regionale marittima SpA ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera f), del DL 125/2010.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT afferma che le convenzioni in argomento regolano i rapporti tra l’Amministrazione e le società aggiudicatarie delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar, nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remuneratività dei servizi espletati dalle suddette società.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 5-bis, del DL 125/2010 ha disciplinato la dismissione di Tirrenia SpA e della controllata Siremar SpA, con la finalità di assicurare gli obiettivi di privatizzazione garantendo sia la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo sia la continuità territoriale con le isole, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai dell’articolo 19-ter del DL 135/2009 (Attuazione di obblighi comunitari), risorse che ammontano a 185 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Tenuto conto della già avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle due società, l’articolo 1, comma 5-bis, ha prorogato, fino al termine della procedura di dismissione, le convenzioni con le società di navigazione del gruppo Tirrenia in scadenza al 30 settembre 2010 ed ha autorizzato il Commissario straordinario alla cessione separata di Tirrenia e Siremar. Inoltre sono stati fatti salvi gli schemi di convenzione con tali società, approvati il 10 marzo 2010 con decreto interministeriale, per consentire che le relative convenzioni fossero stipulate dal Ministero con i soggetti che sarebbero risultati aggiudicatari a seguito della procedure di dismissione[82].

Si ricorda, infine, che all’articolo 1, comma 5-bis, del DL 125/2010 non sono stati ascritti effetti finanziari, atteso che – come sottolineato dalla relativa RT – tutte le risorse necessarie per la sua attuazione risultavano già iscritte in bilancio e derivavano dallo stanziamento di cui all’articolo 19-ter[83] del DL 135/2009: 185 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Le risorse assegnate dall’articolo 19-ter, comma 16, lett. a) e b), del DL 135/2009, per ciascuno degli anni di durata delle convenzioni, ammontano ad euro 72.685.642 per la società Tirrenia e ad euro 55.694.895 per la società Siremar Sicilia. L’articolo 1, comma 5-bis , lett. f), del DL 125/2010 prevede che sono fatti salvi gli schemi di convenzione di Tirrenia e Siremar approvati con decreto interministeriale in data 10 marzo 2010, e che le relative convenzioni siano stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali delle suddette società. Detti schemi sono stati oggetto del bando di gara per la privatizzazione delle due società e sono stati, altresì, notificati ufficialmente alla Commissione UE, con cui è stato concordato l’intero iter di privatizzazione.

La norma in esame, per assicurare certezza sulla modalità di definizione della procedura di privatizzazione e consentire di definire in tempi brevi l’iter per la sottoscrizione delle convenzioni, prevede l’approvazione ope legis delle stipulande convenzioni e stabilisce che le stesse producano effetti a far data dalla sottoscrizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe precisato quale sia l’impegno finanziario derivante dalle convenzioni già sottoscritte – e oggetto dell’approvazione in esame – e se tale impegno risulti coerente, dal punto di vista quantitativo e temporale, con le risorse a suo tempo stanziate (articolo 19-ter  del DL 135/2009), che dovrebbero[84] rappresentare il limite massimo dei mezzi disponibili ai fini della copertura degli oneri per il servizio pubblico e per la continuità territoriale sostenuti dalle società oggetto di cessione.

 

Articolo 6, comma 20 – Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti

 

La norma, con una novella all'art. 1, comma 616, della legge finanziaria 2007, pone un tetto (2.000) al numero massimo degli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013. Inoltre, con l'introduzione di un successivo comma al medesimo articolo, amplia i compiti affidati ai revisori dei conti di cui al comma 616.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

La relazione tecnica specifica che la norma proposta riduce il numero degli ambiti scolastici da 2.928 (anno scolastico 2010/2011) a 2.000, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed, eventualmente, di altre spese di funzionamento. La RT afferma inoltre che i risparmi derivanti dalla presente disposizione saranno accertati a consuntivo, una volta ridefiniti gli ambiti territoriali scolastici.

In risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato in merito ad una valutazione del risparmio derivante dalla riduzione del numero complessivo dei revisori dei conti conseguente alla riduzione degli ambiti territoriali scolastici, il Governo ha precisato che, per quanto concerne la spesa per i compensi percepiti dai revisori, occorre considerare la nomina di due revisori per ambito scolastico e che il compenso annuo per ogni revisore è pari ad € 1.629,00, al netto del versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, e, pertanto, il risparmio conseguibile è pari a 928 x 2 x 1.629,00 = 3.023.424,00.

In relazione a tali risparmi occorre segnalare, tuttavia, minori entrate fiscali per IRPEF, per IRAP e imposte addizionali e, pertanto, in via prudenziale, si ritiene di poter stimare tali risparmi all’incirca in € 2.000.000,00.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che prudenzialmente i risparmi saranno accertati a consuntivo.

 

Articolo 7, commi 1-4 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Le norme, modificate al Senato[85], dispongono una riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo in particolare:

·        una riduzione delle spese di funzionamento sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013[86] [comma 1, lett. a)];

·        ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 [comma 1, lett. b)].

Le somme disponibili derivanti da quest’ultima riduzione sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato (comma 2). Viene altresì disposta la soppressione di 3 strutture di missione [a Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; il Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE); l’Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo]. Si prevede, altresì, il riordino dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, disponendone l’integrazione, eventualmente, con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 % rispetto a quello appartenente alla soppressa Segreteria tecnica (comma 3). Viene demandato ad un DPCM l’individuazione degli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 3 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

Comma 1, lett. a)

5,0

10,0

10,0

5,0

10,0

10,0

5,0

10,0

10,0

Minori spese correnti

Comma 1, lett. b)

 

 

 

20,0

40,0

40,0

20,0

40,0

40,0

Maggiori entrate extratributarie

Comma 1, lett. b)

20,0

40,0

40,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento in esame, con riguardo al comma 1, ribadisce il contenuto delle norme, e precisa che i risparmi complessivi a regime a decorrere dall’anno 2013, sono pari a di 50 milioni di euro. Di tali risparmi complessivi 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio e si concretizzano mediante analoga riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.lgs. n. 303/1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge n.183/2011, mentre 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. Le somme disponibili, derivanti da quest’ultime riduzioni sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

 

Con riferimento al comma 3, la RT ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la soppressione di 3 strutture di missione ed il riordino dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, comporta un risparmio di spesa, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica fissati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri [al comma 1, lett. b)] stimato in circa 1,4 milioni di euro, per l’anno 2012, e in euro 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, ripartito nei termini sintetizzati dalla RT nella seguente tabella.

(euro)

RISPARMIO DERIVANTE DALLA SOPPRESSIONE DELLE  STRUTTURE DI MISSIONE

Strutture di missione

Risparmio annuo lordo

Risparmio

01/09/2012- 31/12/2012

Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE)

1.768.098,65

589.366,22

Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

1.287.329,16

429.109,72

Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo

1.147.493,56

382.497,85

TOTALE

4.202.921,37

1.400.973,79

 

Si evidenzia che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2012, con riguardo alle strutture da sopprimere riporta gli stanziamenti sintetizzati nella tabella a seguire, per un importo complessivo pari ad euro 1.368.000, corrispondente all’ultimo quadrimestre dell’anno in corso ad euro 456.000.

(euro)

                                                                               

Strutture di missione

Stanziamento

Capitolo

Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE)

98.000

483

Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

770.000

131

Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo

500.000

669

TOTALE

1.368.000

 

 

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, con riguardo ai commi 1-4, è stato evidenziato che gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi in riferimento, in larga massima, possono essere fatti coincidere con la riduzione dei trasferimenti statali e, quindi, con la diminuzione della complessiva capacità di spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio.

 

In merito ai profili di quantificazione preso atto di quanto evidenziato nella documentazione tecnica relativa alle disposizioni in esame, appare altresì opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito agli effetti sulla funzionalità operativa delle strutture della Presidenza del Consiglio determinabili dalle disposizioni in esame  - con specifico riferimento al comma 1, lett. a) - che ne riducono sensibilmente in modo permanente le disponibilità finanziarie.

Si evidenzia che la percentuale delle riduzioni indicate al comma 1 lettera a) (5 milioni di euro per il 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2013) incide a regime per circa il 20 % della dotazione annua per spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che il bilancio dello Stato fissa in 41,8 milioni di euro per il 2012 (assestato), in 48,7 milioni di euro per il 2013 e in 53,6 milioni di euro per il 2014 (capitolo 2115 dello stato di previsione del MEF). Tale riduzione corrisponde nel 2012 ad oltre il 10 per cento della dotazione.

Con riguardo alla riduzione imposta a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [comma 1, lett. b)], appare altresì, opportuno acquisire dal Governo un quadro di dettaglio delle dotazioni finanziarie complessive previste a legislazione vigente riferite alle strutture di missione, ai Ministri senza portafoglio e Sottosegretariati  coinvolti nelle riduzioni in esame, con l'indicazione della quota delle risorse complessive riconducibili a spese rimodulabili e non rimodulabili.

Appare, altresì, opportuno acquisire un chiarimento, fornendo dati ed elementi di quantificazione, in merito agli effetti di risparmio ascritti dalla relazione tecnica alla soppressione delle 3 strutture di missione indicate al comma 3 (circa 1.400.000 euro in relazione all’ultimo quadrimestre 2012 e circa 4.200.000 euro lordi a regime dal 2013) considerato che questi non appaiono in linea con i dati indicati nel bilancio della Presidenza del consiglio per il 2012, che con riguardo alle strutture da sopprimere riporta uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.368.000, corrispondente all’ultimo quadrimestre dell’anno in corso ad euro 456.000.

 

Articolo 7, comma 5 - Riduzione contributi per l’Agenzia industrie difesa e per la professionalizzazione delle FF.AA.

 

Le norme prevedono una riduzione di 500 mila euro per l’anno 2012, di 1,2 milioni di euro per il 2013 e di 1 milione di euro per il 2014, dei contributi in favore dell’Agenzia industrie difesa (AID), ulteriore rispetto a quella già operata dal più recente provvedimento di proroga delle missioni internazionali[87] (lettera a). Viene disposta, inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro, per il 2012, del rifinanziamento annuale per la c.d. “professionalizzazione” delle Forze Armate (lettera b).

Il più recente provvedimento di proroga delle missioni internazionali ha determinato (art. 5, comma 2, lett. e), n. 1, del DL n. 215/2011, nel testo previgente) gli importi dei contributi diretti a carico del Ministero della difesa per il finanziamento dell’Agenzia – in riduzione rispetto a quelli indicati nella Tabella C allegata alla legge n. 183/2011 (euro 6.610.000 per ciascun anno del triennio 2012-2014) - in 6 milioni di euro per il 2012, euro 5 milioni per il 2013, euro 4 milioni per il 2014, fino alla loro completa soppressione a decorrere dal 2015.

L’art. 582, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) individua gli effetti connessi alla graduale riduzione (per ciascun anno fino al 2020) a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate[88] a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. La lett. d) della norma in riferimento, nel testo previgente, fissa l’onere per il 2012 in euro 459.330.620,21.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 5, lett. a)

0,5

1,2

1,0

0,5

1,2

1,0

0,5

1,2

1,0

Comma 5, lett. b)

56,0

 

 

28,6

 

 

28,6

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che le norme dispongono la riduzione di stanziamenti configurati, a legislazione vigente, come  limiti massimi di spesa, andrebbero comunque acquisiti elementi in ordine alle modalità di riduzione della spesa e alle tipologie di spesa da ridurre.

Ciò anche al fine di confermare la sostenibilità funzionale delle medesime decurtazioni da parte dell’AID e degli enti dell’area tecnico-operativa della difesa.

Con riguardo all’effetto complessivo del comma 5, lett. b), sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (recupero di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della medesima disposizione. Sul punto appare opportuna una conferma del Governo.

 

 

Articolo 7, comma 6 - Riduzione organici delle FF.AA.

 

Le norma stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate con decreto ministeriale[89] le consistenze organiche delle Forze Armate[90].

A norma dell'art. 2207 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), con apposito decreto del Ministro della difesa sono annualmente determinate (fino al 2020) le consistenze organiche delle Forze armate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'art. 582 e nel rispetto dell’art. 799 che reca la ripartizione (tra ufficiali, sottufficiali e volontari) dei volumi organici dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Si rammenta che per il 2012 gli oneri di cui all’art. 582 vengono ridotti di 56 milioni per effetto del precedente articolo 7, comma 5, lett. b), mentre la ripartizione dei volumi organici, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del provvedimento in esame, sarà stabilita con apposito DPCM[91], che effettuerà la riduzione del totale degli organici delle Forze armate in misura almeno pari al 10%.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma appare volta a dare attuazione a quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 5, lettera b) (riduzione di 56 milioni di euro, per il 2012, del rifinanziamento annuale per la  professionalizzazione delle Forze Armate). Sul punto appare opportuno acquisire una conferma del Governo.

Ciò premesso, si ribadisce quanto osservato con riferimento al precedente comma 5, circa l’opportunità di acquisire elementi in ordine alle modalità di riduzione della spesa e alle tipologie di spesa da ridurre

 

Articolo 7, comma 7 - Riduzione spese c.d. “mini Naja”

 

Le norma reca la riduzione di 5,6 milioni di euro per il 2012 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del DL n. 78/2010, concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico nelle FF.AA. rivolti ai giovani la cd. “mini Naja”.

L’art. 29 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) ha novellato i commi 5-bis e 7-bis dell'art. 55 del DL n. 78/2010 relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", rendendo permanenti le spese originariamente previste - dal medesimo decreto - a titolo sperimentale per un triennio. Nel testo così modificato, l’art. 55, comma 5-bis, del DL n. 78/2010, autorizzava[92] la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2012 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2013.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

5,6

 

 

5,6

 

 

5,6

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, nulla aggiunge al contenuto della norma.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al DL 78/2010, che ha introdotto a titolo sperimentale per il triennio 2010-2012 i corsi in riferimento, e quella allegata alla legge di stabilità 2012, che ha reso permanenti i medesimi corsi, quantificavano le relative autorizzazioni di spesa esclusivamente con riguardo agli oneri riferibili al personale militare impegnato nelle attività addestrative, agli oneri di funzionamento e ad oneri una tantum, senza fornire dati circa il presumibile volume annuo di soggetti partecipanti ai medesimi corsi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che la riduzione di spesa prevista sia effettivamente realizzabile in corso d’’anno e nella misura indicata dal testo .

 

 

Articolo 7, comma 8 - Riduzione fondo ex riassegnazioni

 

Le norma dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo di cui all’art. 612 del Codice dell’ordinamento militare, concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle ri-assegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge n. 244/2007.

L’art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge n. 244/2007 istituisce, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma.

 

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, è stato affermato che nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sussistono dotazioni sufficienti ai fini della riduzione in riferimento.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto evidenziato nella documentazione tecnica allegata al provvedimento in esame, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad verificare che le risorse residuate dalla riduzione in esame, risultino adeguate rispetto alle destinazioni, previste a legislazione vigente, a carico del  fondo.

 

 

Articolo 7, comma 9 - Riduzione fondo Forze armate

 

Le norma dispone prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle dotazioni fondo di cui all’articolo 613 del Codice dell’ordinamento militare, destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore, da dolo e o negligenza da parte di agenti dell’Amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

8,7

7,9

7,9

8,7

7,9

7,9

8,7

7,9

7,9

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma.

 

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, è stato affermato che nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sussistono dotazioni sufficienti ai fini della riduzione in riferimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto evidenziato nella documentazione tecnica allegata al provvedimento in esame, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad verificare che le risorse residuate dalla riduzione in esame, risultino adeguate rispetto alle destinazioni, previste a legislazione vigente, a carico del  fondo.

 

Articolo 7, comma 10 - Introduzione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze su contratti dell’amministrazione della difesa

 

Le norma reca modificazioni all'art. 536, comma 1, lettera b) del Codice dell’ordinamento militare prevedendo - per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio -  il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze con il Ministro della Difesa per i decreti di approvazione.

L'art. 536 del Codice dell’ordinamento militare, nel testo previgente, dispone che i programmi relativi ai summenzionati settori sono approvati: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa - se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la norma non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze su contratti di forniture pluriennali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale.

 

Articolo 7, comma 11 – Riduzione di provvidenze all’emittenza radio televisiva

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato[93], dispone una riduzione pari a 20 milioni di euro nel 2013 e a 30 milioni a decorrere dall’anno 2014 dei predetti importi.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

30

30

 

30

30

 

30

30

 

Il prospetto riepilogativo, riferito alle modifiche intervenute al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relativi ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale[94].

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto dell’emendamento e specifica che la copertura di 10 milioni è operata attraverso la modifica del comma 17 del successivo articolo 7, a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire una conferma circa l’effettiva possibilità di ridurre la dotazione del Fondo senza pregiudicare interventi di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 7, commi 12-15 – Riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato

Le norme prevedono, in analogia a quanto disposto dall’articolo 10 del D.L. 98/2011[95], interventi sulle Amministrazioni centrali dello Stato volti ad assicurare una riduzione della spesa corrispondente agli importi indicati nell’allegato 2 e pari, nel testo iniziale, a 1.777,3 milioni di euro per il 2013 e a 1.574,5 milioni a decorrere dal 2014 in termini di saldo netto da finanziare (1.528,5 milioni nel 2013 e 1.574,5 milioni dal 2014 in termini di indebitamento netto).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Ariticolo 7

co. 12-15

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori

Spese(*)

-

1777,3

1574,5

-

1528,5

1574,5

-

1528,5

1574,5

 

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, fermi restando gli importi relativi al 2013 e 2014, l’importo relativo al 2015 è stato rideterminato in 1.649,5 milioni (SNF e indebitamento netto).

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche approvate in sede di prima lettura al Senato conferma i suddetti importi per il biennio 2013-2014 e conferma il maggior importo di 1.649,5 milioni previsto per il 2015 anche per il successivo biennio 2016-2017.

 

La relazione tecnica al testo iniziale sottolinea che, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013–2015, i Ministeri dovranno proporre le iniziative legislative necessarie al conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nell’allegato 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti alla verifica del Ministero dell’economia. Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell’economia provvederà ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell’ambito delle spese rimodulabili[96] di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte di interventi correttivi non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, il Ministero dell’economia riferirà al Consiglio dei Ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità sarà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La R.T. precisa infine che la ripartizione per Ministeri della riduzione di spesa tiene conto dell’incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli accantonamenti sulle spese rimodulabili sono previsti dal testo in attesa che i Ministeri propongano, in sede di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari alla realizzazione degli obiettivi di risparmio assegnati. Solo in caso di inadeguatezza di tali proposte si procederebbe alla riduzione delle dotazioni finanziarie. Di conseguenza, trattandosi di scelte che dovranno essere compiute dai Ministeri competenti, non sono stati quantificati i tagli a valere sulle varie categorie di spesa, né sono stati indicati i programmi considerati riducibili. Ciò, tuttavia, non consente di verificare gli effetti attesi sui saldi, tanto più che non viene indicata la ripartizione tra la spesa corrente e quella in conto capitale.

Per quest’ultima, l’incidenza su fabbisogno e indebitamento è inferiore - di circa due terzi il primo anno e un terzo il secondo anno - rispetto al saldo netto da finanziare. La proiezione di spesa risultante dal prospetto riepilogativo evidenzia, invece, un pieno allineamento dei saldi già dal secondo anno.

Poiché inoltre, in assenza di proposte ritenute adeguate dal MEF, si procederebbe alla riduzione degli stanziamenti per spese rimodulabili previsti a legislazione vigente, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi circa l’incidenza delle stesse (ripartite tra adeguamento al fabbisogno e fattori legislativi) sulle categorie di spesa, per il complesso delle amministrazioni centrali dello Stato e per ciascun Ministero.

Tali informazioni sarebbero utili, anche alla luce delle ripetute misure di contenimento della spesa, per valutare la sostenibilità dal punto di vista della funzionalità amministrativa dei tagli proposti, che si aggiungono a quelli disposti dall’articolo 1 del decreto in esame. A tale proposito deve rilevarsi che più volte in passato tali riduzioni non hanno prodotto i risultati sperati, essendo stati seguiti da anomali rimbalzi della spesa negli anni successivi, anche conseguenti all’emergere di debiti fuori bilancio.

Ai fini di una efficace e strutturale riduzione della spesa sarebbe necessario che l’attività di revisione richiesta ai Ministeri rappresentasse anche l’occasione per una ridefinizione dei confini dell’azione pubblica e per l’individuazione delle priorità alla luce dei vincoli finanziari.

 

 

 

 

 

 

Articolo 7, comma 21-bis - Proroga termini per soggetti colpiti dal sisma

 

La norma[97] proroga dal 30 settembre 2012 al 31 marzo 2013 i termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività di riscossione e alla notifica delle cartelle di pagamento con riferimento ai soggetti colpiti dal sisma dell’Emilia Romagna del 20 e 290 maggio 2012.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che con la proroga in esame potrà essere evitata la concentrazione, a ridosso della fine del periodo di sospensione, della notifica a detti contribuenti degli atti recanti richieste di pagamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo ed il conseguente disagio dei soggetti interessati, tenuto conto, peraltro, che l’obbligo di pagamento delle somme dovute verrebbe ad aggiungersi agli obblighi di pagamento delle altre somme ordinariamente da versare a partire dal termine della sospensione.

Pertanto, continua la RT, la norma consente un più graduale esercizio dell’attività di accertamento in un arco temporale circoscritto al semestre successivo alla fine del periodo di sospensione fissato dalla legge.

Sulla base delle considerazioni sopra illustrate, la relazione tecnica ritiene che non sussistano apprezzabili effetti sul gettito connessi all’introduzione della disposizione.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non hanno osservazioni di formulare in considerazione del fatto che, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, l’ambito di applicazione della proroga risulta di entità limitata.

Si segnala che in relazione alla proroga dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 del termine per gli adempimenti e i versamenti tributari, disposta dal decreto legge n. 74/2012, la relazione tecnica affermava l’assenza di effetti per la finanza pubblica, in quanto la sospensione infrannuale comporta, comunque, il versamento entro l’anno in corso.

Articolo 7, comma 22 - Accesso telematico del CED del Ministero dell’interno al registro delle imprese

La norma dispone l’accesso del Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno al registro delle imprese[98] nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di commercio. Tale accesso avviene in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione  e senza oneri per lo Stato. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma esclude espressamente l’onerosità dell’accesso, in linea con quanto previsto dall’art. 50 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Secondo la RT non si rilevano, pertanto, effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiarite le modalità applicative della norma, al fine di verificare la coerenza fra gli adempimenti richiesti per la realizzazione dell’accesso ai dati delle camere di commercio e la clausola di neutralità finanziaria prevista dal testo. In particolare, andrebbero precisati i mezzi tecnici e finanziari necessari per l’installazione e la gestione del collegamento telematico, anche alla luce delle risorse già disponibili per tali finalità.

 

Articolo 7, commi 24 e 25  - Annullamento dell’Accordo di programma del 2004 sul trasferimento del Laboratorio tipologico nazionale

La norma dispone l’annullamento dell’Accordo di programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture (MIT), il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria. Tale Accordo aveva per oggetto il trasferimento del Laboratorio tipologico nazionale[99] nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro (comma 24).

Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo di programma di cui al comma 24, che ammontano a 5 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario (comma 25).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che l’Accordo di programma del 15 luglio 2004 prevedeva il trasferimento a Catanzaro del Laboratorio tipologico nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (Bologna). L’Accordo prevedeva altresì lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l’attivazione e lo sviluppo del Laboratorio. A seguito dell’Accordo è stata costituita la società per azioni Centro tipologico nazionale, con capitale sociale pari a 120.000 euro e compagine sociale paritaria al 25% composta da MIT, comune di Catanzaro, provincia di Catanzaro e regione Calabria.

A seguito del mancato rispetto, da parte degli altri enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo, il Ministero ha ritenuto di procedere all’annullamento, con la contestuale richiesta di scioglimento e messa in liquidazione del Centro tipologico nazionale SpA. Tale annullamento permetterà un recupero di 5 milioni di euro giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti.

 

La Nota della RGS, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, afferma -  in ordine alla mancata registrazione, nel prospetto riepilogativo, del previsto riversamento all’entrata delle risorse giacenti sul conto della Cassa depositi e prestiti – che gli effetti derivanti dall’annullamento dell'Accordo di programma non possono essere direttamente ascritti ad una specifica disposizione applicativa del decreto-legge in esame, ma sono conseguenti ad un fatto procedimentale già verificatosi (l’annullamento, appunto, dell’Accordo di programma del 2004), il cui impatto positivo sui conti è da ritenere scontato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Pertanto, il relativo versamento in entrata determinerà solo un corrispondente modesto miglioramento in termini di SNF, il cui effetto non è stato considerato prudenzialmente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del decreto-legge in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alle eventuali implicazioni finanziarie per il bilancio dello Stato e per i saldi della p.a. derivanti dall’annullamento dell’Accordo del 2004 e dalla conseguente[100] richiesta di scioglimento e di messa in liquidazione del Centro tipologico nazionale SpA. In particolare, poiché la proprietà della società fa capo al Ministero, alla regione e agli enti territoriali, andrebbero fornite precisazioni circa la situazione patrimoniale del Centro, gli obblighi già assunti con soggetti terzi ivi compreso il personale in servizio presso il Centro. Ciò al fine di verificare se, in relazione a tale situazione, siano prefigurabili oneri aggiuntivi o l’assunzione di obblighi e posizioni debitorie in capo alla p.a.

 

Articolo 7, comma 26  - Misure di revisione della spesa per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La norma dispone le seguenti misure di revisione della spesa per il Ministero delle infrastrutture (MIT):

a)          viene disposta, per il solo anno 2012, l’acquisizione al bilancio dello Stato di una quota degli introiti che affluiscono annualmente al MIT a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (le cui funzioni sono state trasferite al MIT in base al DL 262/2006): tale quota ammonta a 2.500.000 euro;

b)          vengono soppressi i contributi, previsti dalla legge 549/1995 ed iscritti nello stato di previsione del MIT, destinati agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell’aviazione civile.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla lettera a), i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate extratributarie

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

 

 

Alla lettera b) vengono ascritti i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento alla lettera a), che attualmente per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione per le dighe risorse finanziarie sul capitolo di funzionamento n. 1290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali risorse provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 del DL 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro italiano dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture in una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze. Pertanto gran parte delle risorse sono andate in economia. Per tale motivo si ritiene possibile, solo per l’anno 2012, limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000, resti acquisita al bilancio dello Stato.

Con riferimento alla lettera b), la RT afferma che la soppressione dei contributi dello Stato in favore di enti ed organismi previsti dalla legge 549/1995 riguarda le risorse iscritte in bilancio sul capitolo 1952, pari a circa 53.400[101] per l’anno 2012 e pari a circa 91.000 euro[102] a decorrere dal 2013 già al netto della riduzione disposta ai sensi del DL 16 del 2012. Le somme erano destinate all’Istituto Nazionale di Navigazione e all’Aeroclub d’Italia, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza di più amministrazioni, che svolge in ambito aeronautico funzioni di promozione della cultura, della formazione e del turismo.

 

La Nota della RGS, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, afferma – con riferimento ai criteri posti alla base dell’individuazione della somma di 2,5 milioni indicata dalla lettera a) [acquisizione al bilancio dello Stato, per il 2012, di una quota della contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe] – che le entrate che si prevede di introitare nel capitolo dell’entrata 3395 sono notevolmente superiori all’importo di 4,6 milioni di euro, attualmente previsto. Infatti, nell’esercizio finanziario 2011 al capitolo citato sono stati versati euro 16.579.560 ed analogo importo si reputa possa essere introitato nel corrente anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera a) [acquisizione al bilancio dello Stato, per il 2012, di una quota della contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe], andrebbe acquisita una conferma circa la possibilità – per la competente Direzione del Ministero delle infrastrutture – di svolgere nell’anno in corso le funzioni ad essa attribuite pure in presenza della riduzione di risorse disposta con la disposizione  in esame.

Appare utile, inoltre, acquisire una precisazione in ordine alla coerenza fra i dati forniti nella Nota della RGS trasmessa al Senato e le stime contenute nel bilancio di assestamento per il 2012. Si fa riferimento, in particolare, al capitolo 3395 dello stato di previsione dell'entrata, che per il 2012 reca, in assestamento, una previsione di circa 4,6 mln di euro[103], mentre la Nota richiama una previsione di incassi per il medesimo esercizio pari a circa 16,6 mln di euro

 Si segnala inoltre che nel medesimo bilancio di assestamento il capitolo di spesa n. 1290 del MIT (“Spese per acquisto di beni e servizi relative all'attività in materia di dighe”) reca una previsione per il 2012 di circa 2,2 mln di euro.

Con riferimento alla lettera b) [soppressione di contributi a favore di enti del settore aeronautico], andrebbe chiarito se per l’anno 2012 lo stanziamento risulti capiente in misura adeguata per consentire la riduzione di spesa nella misura indicata dal prospetto riepilogativo (misura più elevata – presumibilmente a causa dell’arrotondamento - rispetto alla dotazione iscritta in bilancio). Inoltre, atteso il tenore letterale della disposizione (“Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero … si provvede … mediante la soppressione dei contributi … iscritti nello stato di previsione …”), che sembra indicare un meccanismo di carattere permanente, andrebbero chiarite le ragioni per cui l’effetto correttivo sia stato scontato – nel prospetto riepilogativo – esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 e non anche per gli esercizi 2014 e seguenti.

 

 

Articolo 7, comma 26-bis - Proroga dell’amministrazione straordinaria dell’Aero Club d’Italia

La norma[104] proroga l’incarico di Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Il Commissario è prorogato con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia afferma che la proroga dell’incarico del Commissario non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni , nel presupposto che – come desumibile dalla relazione tecnica - l’incarico oggetto della proroga in esame possa essere esercitato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a normativa vigente.

Si ricorda che l’Aero Club d’Italia è un ente di diritto pubblico sottoposto a vigilanza ministeriale[105]. In quanto esercita attività sportiva, l’ente è una federazione del CONI. Quest’ultimo rientra nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

 

Articolo 7, commi 27-32 – Dematerializzazione procedure amministrative MIUR

Le norme prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione, dall’anno scolastico 2012.2013, delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. Tale piano dovrà prevedere (comma 27):

·        iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali esclusivamente online (comma 28)

·        pagelle redatte in formato elettronico (commi 29 e 30);

·        adozione di registri online e comunicazioni alle famiglie e agli alunni in formato elettronico (comma 31).

Le norme stabiliscono, inoltre, che all'attuazione delle citate disposizioni si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 32).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 27, afferma che la norma proposta è di carattere ordinamentale in quanto prevede la predisposizione di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità, alle quali si rivolge il Miur.

In merito al comma 28, la RT evidenzia come il servizio di iscrizioni online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all’anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale “Scuola in chiaro”. Specifica che trattasi di un applicativo messo a disposizione dal Miur alle famiglie italiane, che consente di avere una fotografia completa di tutte le scuole presenti sul territorio, in termini di localizzazione, di servizi offerti dalle stesse e di tutte quelle informazioni utili alle famiglie al momento dell’iscrizione alla scuola (Piano offerta formativa, docenti in servizio, età degli stessi, rilevazione degli esiti scolastici). La RT ricorda che il portale
“Scuola in chiaro” è stato implementato con le risorse già a disposizione del Miur nell’ambito del sistema informativo del Ministero e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 29 a 31, la RT rileva che già dall’anno scolastico appena trascorso il Miur ha messo a disposizione il Servizio “Scuola mia”, un applicativo che consente una facilitazione dei rapporti tra famiglie e scuole. Specifica che grazie a quest’ultimo è possibile procedere alla prenotazione dei colloqui, alla visualizzazione e alla stampa delle pagelle digitali, alla comunicazione delle assenza degli studenti e alle varie comunicazioni di servizio dalle scuole alle famiglie. Afferma che, essendo tale applicativo stato predisposto grazie ad un protocollo di intesa tra Miur e Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie (DIT)  nell’ambito del piano e-gov e del miglioramento dei servizi offerti all’utenza, esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi comporta un notevole risparmio di tempi e di materiale per le scuole e una fruizione più facile di tutti i servizi offerti da parte delle famiglie.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 7, commi 33-36 – Scuole statali e sistema di tesoreria unica

Le norme (modificate nel corso dell’esame al Senato) dispongono l’inserimento delle istituzioni scolastiche ed educative statali nella Tabella A allegata alla legge n. 720/1984 e assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla medesima legge, con il deposito di tutte le disponibilità liquide esigibili presso la tesoreria statale da effettuare entro il 12 novembre 2012  (commi 33 - 34).

Le norme stabiliscono inoltre che fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi (comma 35).

Si ricorda che gli enti sottoposti alla disciplina di cui alla legge 720 e ricompresi nella tabella A, sono obbligati a depositare le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che presentano un sottoconto fruttifero di interessi a favore dell'ente stesso ed uno infruttifero. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali attraverso due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali "fruttifere" vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie (introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, canoni, sovra canoni, indennizzi, e altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali "infruttifere", mediante operazioni di giroconto che non transitano dalla tesoreria dell'ente.

 

 Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, ma comunque utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte, in relazione all’effetto scontato sui saldi ricorda che ad oggi la liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole. Dall’attribuzione dell’autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. La RT riferisce che in base ad un’indagine scientifica i tassi attivi applicati sembrerebbero aggirarsi spesso attorno allo 0,15 per cento, determinando un’elevatissima dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni.

La relazione afferma che, considerata la rilevanza della giacenza media (900 mln) risulta utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

La RT ricorda che, a seguito dell’introduzione del Cedolino Unico (cfr. art. 2, comma 196, LF2010), le somme destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale scolastico non sono più comprese nel bilancio delle scuole, ma rimangono in Tesoreria. Le scuole, al 31 dicembre 2011, dovevano ancora pagare 206 mln. per trattamento accessorio al proprio personale, in corrispondenza con assegnazioni ricevute prima dell’entrata in vigore del Cedolino Unico.

Conseguentemente, la RT spiega che ci si può attendere una pari riduzione del livello medio di giacenza di cassa, che quindi verosimilmente si attesterà a circa 900 mln. La RT evidenzia che il comma 6 della norma in esame non ha effetti sull’ammontare delle somme portate sul sistema di tesoreria, considerato che le erogazioni alle scuole per le supplenze oggi sono effettuate per lo più il mese successivo a quello dell’insorgenza della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

La RT, dopo aver affermato che i benefici attesi dal passaggio alla Tesoreria consistono in un minore ricorso al debito pubblico, ipotizza una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 mln per il 2012 (2/12 del totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 mln di euro nel 2013 e 36 mln nel 2014, basandosi su una giacenza minima di 900 mln di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13 per cento nel 2012, 4,38 per cento nel 2013 e 5,01 per cento nel 2014. Ritiene l’impatto sull’avanzo/deficit minimo, per quanto comunque positivo.

I benefici sopra indicati sono parzialmente compensati:

- dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica. Sotto il profilo finanziario l’importo è peraltro trascurabile tenuto conto che la percentuale di disponibilità finanziaria sui conti delle istituzioni scolastiche derivanti da entrate proprie risulta indicativamente pari al 2 per cento del totale (rilevazione dal sistema SIDEBI). Stima quindi che gli oneri conseguenti alla remunerazione del sotto conto fruttifero possano ammontare a circa 145 mila euro annui, al netto della ritenuta fiscale.

- dai minori interessi percepiti attualmente dalle scuole sui conti correnti bancari, che potrebbero ammontare a circa 1,4 mln annui, tenendo conto del tasso applicato dello 0,15 per cento sopra richiamato;

- da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare a intermediari (banche o poste), non quantificabili in questa sede.

Prudenzialmente non si scontano effetti positivi in termini di minori interessi. Pertanto la norma comporta benefici solo in termini di fabbisogno per l’anno 2012.

 

La relazione tecnica al maxi emendamento specifica la previsione di cui al comma 34, in base alla quale non si prevede più il versamento del 50% delle disponibilità il 15 ottobre 2012 e della quota rimanente il 15 novembre 2012, bensì il versamento di tutte le disponibilità liquide il 12 novembre 2012, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che l’effetto positivo sugli oneri del debito pubblico determinato della norma originaria non è stato prudenzialmente scontato.

Con riferimento al comma 35, la RT ricorda che la nuova formulazione  prevede che, per effetto dell’inserimento delle istituzioni scolastiche ed educative statali nel sistema della Tesoreria unica, i contratti di cassa in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012 possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. 

La relazione conclude affermando che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per le istituzioni scolastiche ed educative.

 

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, come sottolineato dalla relazione tecnica, vengono scontati unicamente gli effetti positivi delle disposizioni sul fabbisogno, in virtù dell’afflusso delle giacenze di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative e non vengono invece registrati gli effetti di minore spesa dovuti ad un minore ricorso all’emissioni di titoli del debito pubblico, per un ammontare complessivo quantificato dalla RT in circa 4 milioni di euro per il 2012, 31 milioni per il 2013 e 36 milioni nel 2013.

A tale proposito, si ricorda che la norma in esame, nel testo originario,  disponeva il versamento del 50 per cento delle disponibilità liquide alla data del 15 ottobre e la quota rimanente alla data del 15 novembre. A seguito delle modifiche apportate al Senato, il versamento viene stabilito in un’unica soluzione alla data del 12 novembre. Andrebbe pertanto chiarito se la  riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico – quantificata dalla RT per il 2012 in circa 4 mln (2/12 del totale annuo al netto della ritenuta fiscale) a fronte di un minore ricorso al debito pubblico – pur non essendo scontata ai fini dei saldi, possa risultare inferiore alle previsioni.

Si rileva inoltre che la RT non fornisce tutti gli elementi sottostanti alla definizione del livello medio di giacenza di cassa, indicato in 900 mln.

 Andrebbero infine forniti ulteriori elementi esplicativi in merito alla qualificazione degli effetti sul fabbisogno in termini di “minori spese correnti”.

Si osserva, inoltre, che la RT effettua anche una stima per 145 mila euro annui in relazione all’onere derivante dagli interessi che lo Stato dovrà pagare alle scuole quale remunerazione del sottocontro fruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica. Tale onere, secondo la RT, andrebbe a compensare parzialmente i benefici legati alle minori spese predette e, pertanto, non viene contabilizzato nei saldi di bilancio. Va però rilevato, al riguardo, che la norma fa riferimento ad un sottoconto infruttifero che, come tale, non dovrebbe essere suscettibile di determinare alcun onere.

 

Articolo 7, commi da 37 a 37-ter – Fondi scolastici

La norma, nella parte che non è stata oggetto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame al Senato, dispone la confluenza in due Fondi del MIUR[106] dei seguenti stanziamenti (comma 37):

·        fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440/1997,

·        fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003 (quota parte),

·        autorizzazione di spesa di cui alla legge 296/2006 (finanziaria 2007) (art. 1, comma 634)[107].

 

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al Senato, la norma fa salve le risorse di cui all’art. 1, comma 634, della legge 296/2006 destinate al Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, previsto all’art. 1, comma 875 della legge medesima e destina alle medesime finalità una quota parte, pari a euro 14 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della legge 296/2006 (commi 37-bis e 37-ter).

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, specifica che nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche vengono fatti confluire i fondi da ripartire di parte corrente utilizzati per finanziare interventi a favore del settore istruzione, al fine di poterne tener conto per tempo, rispetto all’inizio dell’anno finanziario nell’assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto per 10/11 mesi. La RT afferma che la disposizione non ha  riflessi sul livello delle spese, limitandosi ad introdurre una nuova modalità di gestione delle stesse e che. conseguentemente, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad introdurre un vincolo di destinazione su quota parte (14 milioni destinati agli ITS) dei fondi di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006. La RT rappresenta peraltro che è già possibile a legislazione vigente destinare quota parte, da decidere annualmente, dei fondi di cui trattasi alla finalità in questione.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 7, comma 38 – Pagamento delle supplenze brevi

 

Il comma 38, mediante una novella all’art, 4, comma 4-septies, del DL 78/2010, prevede che il pagamento delle supplenze brevi non sia più a carico dei bilanci delle scuole. Affida, inoltre, al Ministero il monitoraggio dei contratti per le supplenze brevi nonché controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che con la norma in esame si prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia disposto con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del Cedolino Unico. Tale meccanismo, pur continuando a garantire il rispetto del limite di spesa assegnato a ciascuna istituzione scolastica, permette di demandare la liquidazione e il pagamento dei compensi ad una struttura, il MEF/SPT, che gestisce decine di milioni di transazioni l’anno, coi conseguenti vantaggi in termini di precisione e rapidità. Poiché l’ammontare delle risorse assegnate alle scuole non muterebbe in conseguenza della nuova norma, che infatti cambia unicamente le modalità di pagamento lasciando ogni altra cosa invariata, la norma medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

La RT evidenzia che il comma in questione comporta effetti positivi sul debito pubblico a seguito del rientro in tesoreria della liquidità affidata alle scuole per la remunerazione dei supplenti brevi e saltuari e specifica che detti effetti sono stati già computati nella RT ai commi da 33 a 36.

 

In merito ai profili di quantificazione, poiché la disposizione in esame sembrerebbe suscettibile di determinare adempimenti aggiuntivi a carico del MEF, sarebbe opportuna una conferma in merito alla possibilità che la struttura interessata possa assolvere i compiti previsti nell’ambito delle risorse ad essa già assegnate.

Articolo 7, commi 39-40 – Contabilità speciali scolastiche

Le norme stabiliscono che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016. Le somme disponibili saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte sarà versata nel 2016. Viene acquisita inoltre all’erario nell’anno 2012 la somma di 30 milioni di euro a valere sulle contabilità speciali scolastiche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica premette che ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali già corrispondente, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 300/1999, ad un Provveditorato provinciale agli studi, è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato. Ogni conto corrente è a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano. Sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagamento, sia a favore delle necessità degli uffici dell’Amministrazione, che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

La RT prosegue ricordando che le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e, pertanto, finalizzate all’assolvimento di una precisa obbligazione giuridica. Ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 448/1998, le somme disponibili presso le contabilità speciali scolastiche non erogate al 31 dicembre alle scuole, sono utilizzate nell’esercizio successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle medesime. Ciò pone una deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.

La RT spiega, quindi, che l’analisi dei dati relativi alla giacenza ha condotto l’amministrazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa, provvedendo all’invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell’ammontare di entrate, giacenze ed uscite nelle e dalle contabilità speciali. Infatti, a seguito dell’art. 1 comma 601 della L296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita da 1,8 miliardi sino, al primo gennaio 2012, a 423 milioni. Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a un mese.

La RT attribuisce questo risultato anche all’implementazione di un nuovo sistema informativo grazie al quale è possibile provvedere all’assegnazione dei fondi alle scuole sulla base di criteri certi, obiettivi ed uniformi, in tempi rapidi, con l’impiego di sei unità di personale in luogo delle più di 200 precedenti.

La relazione quantifica in euro 423 milioni le somme disponibili sulle predette contabilità speciali e specifica che saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni  2013, 2014 e 2015, mentre  la restante parte sarà versata nell’anno 2016. Tali somme saranno annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di euro di cui al successivo comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Ricorda, infine, che con l’art. 48, comma 1-ter, del DL n. 248/2007, si è concessa all’Amministrazione la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze comunque rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti ad obbligazioni in essere e che con la legge di stabilità per il 2012 è stato concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato art. 48 comma 1-ter. Questa possibilità, a seguito della norma proposta, non verrà usata per quota parte delle giacenze pari a 30 milioni, che verrebbero versati alle entrate dello Stato.

La RT conclude affermando che la norma comporta, pertanto, l’incremento delle entrate per lo Stato nella misura di euro 30 milioni nell’anno finanziario 2012, con corrispondente effetto positivo solo in termini di saldo netto da finanziare.

 

 

In merito ai profili di quantificazione sarebbe opportuno un chiarimento in relazione ai mancati effetti della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento.

 

Articolo 7, comma 41 – Mense scolastiche

 

La norma stabilisce che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a semplificare le modalità con cui si fa pervenire ai Comuni il contributo previsto per legge alle spese sostenute dagli stessi per la mensa gratuita in favore del personale scolastico. Tale contributo è pari, a legislazione vigente, a circa 62,7 mln, iscritti nello stato di previsione del MIUR sui fondi per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare l’invarianza finanziaria della disposizione, asserita dalla stessa RT.

 

Articolo 7, comma 42 – Tasse universitarie

La norma, sostituita nel corso dell’esame al Senato, novella l’art. 5, comma 1, del DPR n. 306/1997[108].

In particolare introduce la possibilità per gli atenei di disporre aumenti delle tasse universitarie, per i quali vengono definiti i limiti, per gli studenti fuoricorso, secondo criteri che saranno definiti dal MIUR, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio, del reddito familiare, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all’università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. Detti incrementi sono destinati in misura non inferiore al 50% all’integrazione delle risorse disponibili per borse di studio e ad interventi di sostegno al diritto allo studio.

La norma prevede inoltre che per i prossimi tre anni accademici, a decorrere dall’a.a. 2013/2014, l’incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000, non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda che la disposizione di cui al comma 42 vigente dispone nuovi criteri di calcolo per il limite percentuale della contribuzione studentesca rispetto alle entrate delle Università, tali da consentire anche alle università che oggi superano il valore limite del 20% di rispettarlo senza che debbano ridurre le tasse. Afferma che la norma consente alle università di incrementare la contribuzione studentesca entro il “nuovo” limite del 20% per gli studenti “in corso” e senza limiti per quelli “fuori corso”. Sottolinea come il comma in esame, nella sua formulazione in vigore, consente altresì alle stesse università di non dover restituire la contribuzione eccedente quest’anno il limite del 20%, sulla base della vecchia formulazione del limite, agli studenti che agiscono in giudizio per la restituzione.

La RT  evidenzia che anche la disposizione in esame consente di non conteggiare i contributi richiesti agli studenti “fuori corso” ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione studentesca rispetto le entrate delle università. Conseguentemente consente alle università il rispetto del limite del 20% senza che debbano ridurre il livello di contribuzione.

Specifica che resta ferma la possibilità per le università di non dover restituire le tasse pagate in più quest'anno, agli studenti che agiscono in giudizio per la restituzione.

La RT conclude affermando che l'emendamento continua a garantire, così come il comma 42 nella sua formulazione originale, che le università non incorrano in maggiori spese conseguenti ad una riduzione forzosa del livello di contribuzione studentesca.

Conseguentemente, la RT afferma che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 7, commi 42-bis e 42-ter – Consorzi universitari e proroga mandato dei rettori

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato:

dispongono l’accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dispongono che dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 42-bis);

recano l’interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, affermando che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell’adozione definitiva all’esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo (comma 42-ter).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, dopo aver sottolineato che il comma 42-bis prevede una misura di razionalizzazione della spesa attraverso la promozione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur, al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento di tali consorzi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale, afferma che la previsione è suscettibile di determinare risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Con riferimento al comma 42-ter, la RT specifica che esso reca una disposizione di natura ordinamentale, volta a chiarire la data di decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica nella transizione al nuovo ordinamento universitario di cui alla legge n. 240/2010.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 8, commi 1-4 Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

La norma, al comma 1 prevede misure volte a contenere la spesa degli enti pubblici non territoriali, quali l’estensione dell’impiego di carte elettroniche istituzionali, al fine di favorire l’efficienza dei pagamenti e dei rimborsi, la razionalizzazione dei costi per le comunicazioni cartacee e telefoniche e la progressiva dematerializzazione degli atti. Si prevede, poi, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale attraverso l’ottimizzazione degli spazi, ai fini dell’accorpamento di personale e la riduzione degli uffici.

Il comma 2 impone all'INPS, in aggiunta agli obiettivi di cui al comma 1, di creare una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti, di procedere ad una revisione delle convenzioni e dei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale[109], di prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare del proprio patrimonio immobiliare da reddito.

Il comma 3, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, prevede, relativamente agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 2010. Nel caso di difficoltà gestionali o di incapienza è previsto il versamento annuale di un pari ammontare di risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4 prevede che il comma 3 si applichi anche nei confronti degli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3 al provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

173,10

461,40

461,40

461,40

461,40

461,40

461,40

461,40

461,40

Riduzione finanziamento enti

140

373

373

140

373

373

140

373

373

Riduzione finanziamento enti di ricerca

33,10

88,40

88,40

33,10

88,40

88,40

33,10

88,40

88,40

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia sotto il profilo finanziario che delle risorse umane e strumentali utilizzate. Dalla disposizione deriveranno bensì minori oneri per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo, i quali concorreranno ai risparmi richiesti al successivo comma 3.

Con riferimento al comma 3, la relazione, relativamente agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, ritiene prudenziale una stima degli effetti positivi dei risparmi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 140 mln di euro per l'anno 2012 e 373 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La medesima misura nei confronti degli enti di ricerca comporterà una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato di 33,1 mln di euro per l'anno 2012 e di 88,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, l'ammontare complessivo dei suddetti risparmi è valutabile in almeno 173,1 milioni di euro per l’anno 2012 e 461,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 3, si segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di quantificazione necessari a consentire la verifica della stima operata, sia sotto il profilo metodologico che quantitativo.

Andrebbero in particolare acquisite indicazioni in merito agli enti interessati dalla disposizione e ai relativi dati di bilancio per il 2010, anche al fine di avere contezza dell’incidenza della voce di spesa interessata dalla disposizione sul bilancio complessivo dei singoli enti e della sostenibilità della riduzione operata. Andrebbe inoltre verificato se, rispetto ai dati di bilancio 2010, siano già intervenute riduzioni significative di spesa: in tal caso l’incidenza dell’ulteriore riduzione prevista dalla norma in esame risulterebbe più elevata rispetto a quella risultante dal bilancio 2010. In merito alla possibilità che si verifichino fenomeni di incapienza dei trasferimenti erariali rispetto al taglio previsto dalla norma in esame, andrebbe chiarito a valere su quali voci di bilancio e a quale titolo giuridico andrebbe imputato il versamento all’Erario della somma incapiente.

 Non risulta infine evidente la ragione per la quale la riduzione operata per il 2012 risulta inferiore rispetto al 50% di quella prevista a decorrere dal 2013: si tratta infatti della medesima base di calcolo (2010) e di una percentuale di riduzione pari alla metà (5% in luogo del 10%).

Sotto il profilo delle difficoltà gestionali, prefigurate sia dal comma 3 che dal comma 4, che potrebbero compromettere l’operatività della riduzione dei trasferimenti, si segnala che le medesime difficoltà gestionali potrebbero altresì compromettere il conseguimento dei risparmi da riversare all’entrata del bilancio dello Stato.

Tra tali difficoltà si segnala ad esempio l’impossibilità di rispettare la programmazione finanziaria precedentemente deliberata e i connessi programmi gestionali in corso di implementazione, per i quali sussistano impegni già assunti.

Con riferimento al comma 2, che prevede la creazione presso l’INPS di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti, andrebbe chiarito se possano determinarsi, nella fase di prima implementazione della piattaforma, oneri aggiuntivi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Infine, con riferimento alle disposizioni inerenti le procedure di riduzione e razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli enti (comma 1) e gli obblighi di conferimento e apporto ai fondi immobiliari dei cespiti patrimoniali da reddito posseduti dall’INPS (comma 2), si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articol 2 del DL n. 87/2012

 

 

Articolo 8, comma 3-bis – Adeguamento di sanzioni amministrative

La norma prevede l’adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni riguardo l’esercizio del diritto di sciopero e delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni riguardo i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, nel riepilogare il contenuto della disposizione,afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

Articolo 8, comma 4-bis – Riduzione della spesa per consumi intermedi degli enti di ricerca

La norma, introdotta dal Senato[110], modifica le modalità di realizzazione dei risparmi di spesa per consumi intermedi prevista per gli enti di ricerca, ad eccezione dell’INVALSI. Infatti, il testo originario dispone la riduzione dei trasferimenti da parte del Ministero dell’istruzione a tali enti per un ammontare di 19.209.578 euro nel 2012 e di 51.225.541 euro, ripartiti tra diversi enti di ricerca, come risulta dall’allegato 3 al decreto-legge in esame. La modifica introdotta dal Senato prevede per gli enti di ricerca ad eccezione dell’INVALSI[111], per il 2012 la realizzazione dei medesimi risparmi attraverso l’incremento da 4 a 24 milioni di euro della riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi del Ministero dell’istruzione[112] e, a decorrere dal 2013, la realizzazione dei risparmi attraverso, la riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca[113], per un ammontare pari a 51.196.499[114].

Per l’INVALSI, resta ferma la riduzioni dei trasferimenti per 10.891 euro nel 2012 e 29.042 a decorrere dal 2013.

Il Senato ha contestualmente disposto le corrispondenti modifiche agli allegati 1 e 3.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minore spese correnti

20

 

 

20

 

 

20

 

 

Minori spese correnti/conto capitale

 

51

51

 

51

51

 

51

51

Maggiori spese in conto capitale

20

51

51

20

51

51

20

51

51

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, per il 2012, l’eliminazione della riduzione prevista per gli enti di ricerca è compensata con il contestuale aumento di 20 milioni di euro della riduzione prevista per l’acquisto di beni e servizi di cui all’allegato 1; a decorrere dall’anno 2013, l’entità della riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (capitolo n. 7236/MIUR) rimane invariata, in quanto viene semplicemente introdotta la facoltà per l’Amministrazione di definire autonomamente come tale riduzione si riferisca agli enti finanziati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il prospetto riepilogativo relativo al testo modificato dal Senato imputa effetti di maggiore spesa in conto capitale alla soppressione della riduzione dei trasferimenti per gli enti di ricerca. Tuttavia, il prospetto allegato al testo originario considera l’intera voce relativa alle riduzioni operate dal’allegato 3 come di parte corrente. Inoltre, per gli anni 2013 e seguenti, a copertura del venire meno delle riduzioni dei trasferimenti agli enti di ricerca, è prevista una riduzione del Fondo ordinario per i medesimi enti, che il prospetto riepilogativo considera come voce di spesa mista corrente/capitale. Anche a tale fine, andrebbero acquisiti chiarimenti del Governo volti ad escludere effetti di dequalificazione della spesa.

 

Articolo 8, comma 4-ter – disposizioni riguardanti l’ENPAPI

La norma, introdotta dal Senato, prevede che l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)[115] provvede all’approvazione di apposite delibere per il coordinamento del regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione per i parasubordinati presso l’INPS, attraverso le modifiche della struttura della contribuzione, il suo riparto tra lavoratore e committente, nonché della loro entità, applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei lavoratori parasubordinati iscritti all’INPS.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la relazione tecnica precisa che l’ENPAPI ha rilevato negli scorsi anni che in molti casi i rapporti di collaborazione degli infermieri (sia con strutture pubbliche che private) avevano determinato l’erronea iscrizione dei titolari di rapporti di collaborazione, ai fini pensionistici, presso la gestione separata INPS.

Quindi, in seguito ad un processo ricognitivo delle posizioni assicurative in questione, l’INPS e l’ENPAPI hanno convenuto, nel 2007, il trasferimento di 11.000 posizioni dalla gestione separata INPS all’ENPAPI.

La disposizione è diretta ad attuare e dare continuità, ai fini previdenziali, alle posizioni degli infermieri con rapporti di collaborazione, prevedendo la possibilità per l’ENPAPI di applicare le stesse aliquote (per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del lavoratore) della gestione separata INPS. L’adozione delle predette aliquote è prevista con delibere dell’ENPAPI, sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, secondo il procedimento previsto dal d.lgs. n. 509 del 1994, e fermi restando eventuali obblighi già previsti nei confronti della gestione separata .

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le delibere dell’ENPAPI sono comunque sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti[116].

 

Articolo 9 - Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

La norma prevede che gli enti territoriali sopprimano o accorpino gli enti, le agenzie e gli organismi che esercitano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, o, in ogni caso, assicurino la riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

Nel testo iniziale la riduzione degli oneri del 20% era prescritta solo nel caso di accorpamento degli enti in oggetto.

Il Senato ha inoltre disposto che la norma non si applichi alle aziende speciali, agli enti e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Alla Conferenza unificata è affidata la ricognizione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, dei soggetti a cui si applica l’obbligo in parola. Qualora, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, gli enti territoriali interessati non abbiano proceduto alla soppressione o all’accorpamento dei citati enti, agenzie e organismi, essi sono comunque soppressi.

Il Senato ha inoltre previsto:

-          l’inserimento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro tra i soggetti cui si applica la disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, riconoscendo le attribuzioni caratteristiche degli organi di governo ai rispettivi presidenti (comma 7-bis);

-           una definizione dei compiti e delle attribuzioni del segretario generale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in maniere maggiormente conforme alla legge ed alle esigenze dell’ente (comma 7-ter).

I predetti commi 7-bis e 7-ter sono corredati di clausola di invarianza finanziaria (comma 7-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, nel riepilogare il contenuto della disposizione, afferma che la stessa dovrà comunque portare ad una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

La relazione afferma inoltre che, in assenza della esatta individuazione degli enti oggetto di soppressione e accorpamento e della relativa quantificazione degli oneri finanziari a carico del bilancio degli enti territoriali, non è possibile quantificare gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Il risparmio che scaturirà dalla procedura di razionalizzazione in argomento potrà essere quantificato, quindi, solo a posteriori.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione che l’esclusione delle aziende speciali  e gli enti che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi e culturali dall'obbligo della razionalizzazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, non essendo stati scontati gli effetti in termini di risparmi di spesa della norma originaria.

Parimenti, le disposizioni riguardanti il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che la norma non dispone vincoli in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dalla norma in esame, al fine di evitare che gli stessi siano destinati ad alternative finalità di spesa. Si ricorda infatti che l’autonomia finanziaria di cui dispongono gli enti territoriali consente loro di deliberare liberamente in merito alla destinazione delle proprie disponibilità di bilancio, fermo restando il necessario rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Si segnala inoltre che la norma non specifica a quale ammontare vada riferita la riduzione del 20% degli oneri.

 

Articolo 10 - Prefetture ed altri uffici periferici dello Stato

Le norme, come modificate al Senato, prevedono che la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG) assuma la denominazione di Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato (UTS) assicurando[117] le funzioni di rappresentanza unitaria[118] dello Stato sul territorio. Al fine del conseguimento di livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio, che ne assume la responsabilità esclusiva (comma 1) Viene demandata ad un successivo regolamento di delegificazione[119] l’adozione delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali (comma 2).

Il comma 2 prevede in particolare:

a)     il contenimento della spesa pubblica;

b)     il mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture e degli altri uffici periferici già organizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana[120];

c)     la costituzione presso le Prefetture di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, che eserciti i propri compiti esclusivamente mediante l’utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie strumentali disponibili;

d)     la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici[121], in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa statale sostenuta per l’esercizio delle medesime funzioni[122];

d-bis) l’attribuzione ad un unico ufficio delle singole funzioni logistiche e strumentali di cui alla lett. d) per tutte le strutture periferiche del Governo.

Viene, inoltre, previsto che – in funzione del processo di cui alla lettera d) - con riferimento alle risorse non più adibite all’esercizio di funzioni oggetto di esercizio unitario, venga disposta: 1) l'assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero il loro collocamento in mobilità[123]; 2) la riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agili uffici individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Sono esentate dall’applicazione di tale disciplina alcune strutture (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera; i posti di ispezione frontaliera; gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari)  (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto legge, ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che gli eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati a consuntivo.

 

La Nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato - e anch’essa riferita al testo originario - precisa che i dati relativi alle strutture amministrative periferiche coinvolte dalla riforma in esame saranno disponibili solamente a seguito dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 2, con il quale saranno dettagliatamente individuati i compiti e le funzioni trasferiti alle Prefetture–UTS. Con riguardo alle economie derivanti dalla riduzione dei costi di funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte dalla medesima riforma, è stato confermato che tali effetti potranno essere verificati solamente a consuntivo.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche approvate, evidenzia che la disposizione prevede la costituzione presso ogni Prefettura-(UTG) di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, nonché di un unico ufficio per le funzioni logistiche e strumentai di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali. Si tratta dell'attribuzione di nuove funzioni a strutture ed uffici già esistenti a legislazione vigente nell' ambito delle Prefetture e, pertanto, non si determinano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sul testo originario della norma, anche alla luce di quanto evidenziato durante l’esame del provvedimento in prima lettura al Senato. Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, appare utile acquisire una valutazione del Governo al fine di escludere un’eventuale alterazione degli effetti di risparmio associati, dalla relazione tecnica, alla norma iniziale[124].

 

Articolo 11 - Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione e detta i criteri cui dovranno attenersi i relativi regolamenti attuativi che dovranno in particolare individuare forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, nonché riformare il sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari, prevedendo altresì l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni (comma 1).

La norma prevede inoltre il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica al testo originario afferma che la disposizione è finalizzata ad operare una razionalizzazione delle spese di funzionamento e di personale sostenute dalle scuole destinate alla formazione e all’aggiornamento dei dipendenti pubblici, nonché al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Sottolinea che eventuali riduzioni di spesa potranno essere verificate a consuntivo.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda che la disposizione prevede la concentrazione in una scuola centrale già esistente, da individuarsi con apposito regolamento, delle funzioni relative al reclutamento ed alla formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

Afferma che, trattandosi di funzioni da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 12, commi da 1 a 6   - Soppressione dell’INRAN

La norma dispone la soppressione dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), le cui funzioni vengono attribuite al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e all’Ente risi. Con  successivo decreto ministeriale saranno individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al CRA e all’Ente risi. Vengono inoltre soppresse le funzioni dell’Inran già svolte dall’ex Inca;  il personale Inran-ex Inca viene posto in mobilità.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 20, del DL 78/2010 aveva disposto la soppressione di una serie di enti e organismi, fra i quali l’Ente nazionale delle sementi elette (Ense) e l’Istituto nazionale delle conserve alimentari (Inca).  Le funzioni e le risorse di questi due enti erano state attribuite all’INRAN. Gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati agli enti soppressi sarebbero confluiti nei bilanci dell’amministrazione subentrante[125]. Alla soppressione dell’Ense e dell’Inca non sono stati ascritti effetti finanziari. Effetti di risparmio sono stati ascritti alla norma nel suo complesso, ma con riferimento alla soppressione di altri enti. Tali risparmi non sono stati comunque scontati nel prospetto riepilogativo,

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica e che i risparmi derivanti dalla sua attuazione potranno essere rilevati prudenzialmente solo a consuntivo.

 

La Nota della RGS trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato conferma l’assenza di oneri in ordine alla mobilità del personale INRAN (ex INCA), in quanto il trasferimento dello stesso, già appartenente alla Pubblica Amministrazione, non rileva ai fini della finanza pubblica. Quanto ai possibili effetti di risparmio derivanti dalle misure previste dalla norma (incluso il comma 4, che dispone la riduzione del 10% del nuovo organico del CRA quale risultante dal trasferimento del personale di ruolo dell’INRAN), la Nota fa presente che gli stessi potranno essere rilevati solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica e la successiva Nota della RGS prevedono effetti di risparmio connessi all’attuazione della norma sulla soppressione dell’INRAN e sulla riorganizzazione delle relative funzioni (mediante la loro parziale cessazione o la loro riassegnazione ad altri enti). In proposito si prende atto che la documentazione del Governo, affermando che tali risparmi saranno prudenzialmente rilevati soltanto a consuntivo, non fornisce un raffronto fra l’entità e le tipologie delle spese (di personale e strumentali) sostenute prima della soppressione dell’Istituto e quelle che saranno presumibilmente sostenute dopo la riorganizzazione.

Ciò premesso, andrebbe comunque confermato - al fine di precisare i possibili effetti finanziari delle disposizioni – che i risparmi quantificati dalla relazione tecnica saranno quindi acquisiti all’erario per essere destinati al miglioramento dei saldi: diversamente, infatti, tali risparmi resterebbero nella disponibilità degli enti destinatari delle risorse trasferite e non determinerebbero una riduzione della spesa.

Articolo 12, commi da 7 a 18   - Riorganizzazione dell’AGEA

La norma, nel testo iniziale, trasferisce dall’Agea al Ministero delle politiche agricole le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori, rinviando ad appositi decreti ministeriali l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il Ministero. L’attuale dotazione organica di Agea è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia. Vengono riorganizzati gli organi di direzione e di controllo dell’Agea, che risultano limitati al direttore e al collegio dei revisori dei conti. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Dalla data di trasferimento delle funzioni, sono abrogate le norme del D. Lgs. 165/1999 (Istituzione dell'Agea) incompatibili con il presente articolo.

 

In base ad una modifica approvata in prima lettura dal Senato[126], è stato precisato che il collegio dei revisori dei conti  è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti (viene quindi confermata la struttura già prevista a normativa vigente). È stato inoltre stabilito che il presidente del collegio debba essere scelto fra i dirigenti di seconda fascia e debba essere collocato fuori ruolo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto legge, afferma che la definizione della nuova struttura di governance e di controllo dell’Agea, rispetto a quella prevista dall’articolo 9 del D. Lgs. 165/1999, è finalizzata a contenere la spesa di funzionamento.

L’articolo 9 prevede infatti che gli organi dell'Agenzia siano il presidente, il consiglio di amministrazione (composto da sette membri più il presidente), il consiglio di rappresentanza (composto da dieci membri) e il collegio dei revisori (composto da tre membri effettivi e due supplenti). A seguito della riorganizzazione prevista dal provvedimento in esame, invece, gli organi di direzione e di controllo dell’Agea vengono limitati al direttore e al collegio dei revisori dei conti.

La RT afferma, inoltre, che dalle disposizioni inerenti il personale non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati a consuntivo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando che la modifica al comma 14 è meramente ordinamentale.

In particolare, la RT afferma che l’integrazione del comma 13, lett. b) [composizione del collegio dei revisori dei conti  e collocazione fuori ruolo del presidente del collegio scelto fra i dirigenti di seconda fascia], è volta a completare la disciplina recata dall’articolo in esame commi da 13 a 15), che ha ridisegnato la governance dell’AGEA. Infatti, poiché il comma 17 ha interamente abrogato l’articolo 9 del D. Lgs. 165/1999 (che disciplinava la costituzione del collegio dei revisori), si è reso necessario - stante il vuoto normativo determinatosi - individuare la composizione e le modalità di nomina del collegio, confermando l’attuale numero di componenti previsto dall’articolo 9, comma 4 (tre membri effettivi e due supplenti).

Quanto alla posizione fuori ruolo del presidente, la RT precisa che si tratta di una previsione conforme alla vigente normativa, con particolare riferimento all’articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 165/1999 (tenuto conto della complessità delle funzioni svolte) e all’articoloo 4, comma 3, del DL 87/2012 (che ha disposto la trasformazione dei posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia in posti di livello dirigenziale non generale).

 

In merito ai profili di quantificazione appare utile acquisire indicazioni in ordine al numero delle unità di personale interessate dal trasferimento, nonché al loro trattamento retributivo medio. Andrebbe inoltre chiarito se alla riduzione delle posizioni dirigenziali presso l’Agea corrisponda un equivalente incremento di posizioni dirigenziali presso il Ministero.

Andrebbe altresì precisato in quale misura le posizioni dirigenziali presso l’Agea interessate dalla riduzione in esame risultino effettivamente coperte (ovvero se corrispondano ad incarichi disponibili ma non ricoperti).

Riguardo alla modifica approvata dal Senato (collocamento fuori ruolo del dirigente di seconda fascia designato quale presidente del collegio dei revisori dell’Agea), andrebbe chiarito se la disposizione possa risultare sostanzialmente derogatoria rispetto all’obbligo di riduzione degli organici dirigenziali dell’Agenzia introdotto dal precedente comma 12[[127]]. Andrebbe inoltre precisato se il trattamento economico del presidente nominato secondo la disposizione in esame possa risultare superiore rispetto a quello previsto sulla base della normativa previgente.

Si osserva, infine, che il comma 11 disciplina l’ipotesi di un trattamento economico del personale trasferito più elevato rispetto a quello previsto presso l’amministrazione di destinazione[128], mentre nulla dispone in merito all’ipotesi in cui il trattamento originario si configuri inferiore rispetto a quello previsto - a parità di qualifica – presso l’amministrazione di destinazione. Sul punto appare, pertanto, opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Articolo 12, comma 18-bis – Soppressione di enti e società

Le norme[129] dispongono la liquidazione della società Buonitalia S.p.a. Lo svolgimento delle relative funzioni è attribuita all’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane[130]. La società Buonitalia è autorizzata a disporre delle risorse residue per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo. Con decreto è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011 sono inquadrati nei ruoli dell’Agenzia, sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La relazione illustrativa all’A.C. 4939 (Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle sue funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa) ricorda che la società Buonitalia Spa è stata costituita come società a capitale interamente pubblico (all’epoca della costituzione, 70 per cento del Ministero delle politiche agricole e forestali, 10 per cento dell’Istituto per il commercio estero, 10 per cento dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare, 10 per cento dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). L’articolo 17 del D. Lgs. 99/2004 ha rimesso al Ministro delle politiche agricole e forestali il compito di trasferire alla società Buonitalia – che sotto il profilo organizzativo risponde al modello di società in house del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è soggetta all’indirizzo e al controllo dello stesso - le risorse strumentali e finanziarie necessarie all’espletamento delle attività di tutela dei prodotti agroalimentari. La società Buonitalia Spa ha chiuso l’esercizio 2010 al 31 dicembre evidenziando una perdita pari a 303.420 euro. Nel mese di luglio 2011 la società è stata messa in liquidazione volontaria, ai sensi dell’articolo 2484 del codice civile, a seguito del disavanzo risultato dal bilancio consuntivo del 2010, superiore ai due terzi del proprio capitale sociale.

In base alla relazione presentata alla 9a Commissione agricoltura del Senato, in data 22 giugno 2011, erano riscontrabili circa 11-12 milioni di euro di debiti vantati da terzi nei confronti della società, la quale tuttavia risultava titolare di circa 13 milioni di euro di crediti nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a illustrare le norme, afferma che sono previste disposizioni attuative in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, finalizzate ad evitare l’insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la società Buonitalia spa non rientra nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, aggiornato al 30 settembre 2011. In tale elenco, viceversa, è ricompreso l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per il quale viene altresì specificata in nota la previsione di soppressione.

In primo luogo, appare necessario acquisire chiarimenti circa l’inserimento dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – che di fatto subentra all’Istituto del commercio estero - nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Nel caso di riconducibilità dell’Agenzia al comparto delle pubbliche amministrazioni, il trasferimento ad essa delle funzioni, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia – compreso il personale a tempo indeterminato, che mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell’inquadramento - appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a confermare che dal trattamento economico e giuridico del personale non scaturiscano effetti per la finanza pubblica, come affermato nella relazione tecnica riferita al maxiemendamento.

Più in generale, andrebbero prefigurati i possibili effetti dovuti all’eventuale riconducibilità al comparto delle pubbliche amministrazioni di obbligazioni e posizioni debitorie della società, tenendo conto anche dell’effettiva certezza ed esigibilità delle posizioni creditizie che attualmente fanno capo alla società Buonitalia.

Appare infine necessario, al fine di valutare la sostenibilità del trasferimento delle funzioni ora facenti capo alla società Buonitalia, acquisire dati ed elementi volti a definire le risorse finanziarie che saranno effettivamente trasferite all’Agenzia, atteso che le norme specificano che Buonitalia è autorizzata a disporre delle risorse residue per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo.

 

 

Articolo 12, commi 19-20 e 21 (soppresso) - Soppressione di enti e società

Le norme, nel testo originario del decreto legge, dettano disposizioni in materia di riordino, trasformazione o  soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato (comma 19). Viene disciplinata la soppressione di organismi collegiali prorogati operanti presso la pubblica amministrazione, con il trasferimento alle amministrazioni competenti delle relative funzioni svolte (commi 20 e 21).

 

Sulla base degli emendamenti approvati dal Senato[131], sono state introdotte le seguenti modifiche alle predette norme:

·        è stato soppresso il comma 19, ultimo periodo, che disponeva la deroga, fino al 31 dicembre 2012, di norme di carattere procedurale in materia di riordino di enti ed organismi pubblici.

Si tratta delle norme[132] che prevedono l’acquisizione dei pareri parlamentari sui regolamenti governativi che disciplinano il riordino, la trasformazione, la soppressione o la messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali  o partecipati dallo Stato;

·        il comma 20 è stato integrato prevedendo il mantenimento in funzione, senza oneri per la finanza pubblica, di alcuni organismi indicati dal testo, per i cui componenti viene esclusa la corresponsione di emolumenti o di indennità.

Si tratta dei seguenti organismi: Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato, Osservatorio nazionale per l'infanzia, Comitato nazionale di parità;

·        è stato soppresso il comma 21, che disponeva, a sua volta, la soppressione dell’organismo di indirizzo a composizione mista Stato-Province autonome ed assegnava le relative funzioni direttamente alle due province di Trento e Bolzano. Alla soppressione dell’organismo di indirizzo il prospetto riepilogativo non aveva ascritto effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del decreto legge, non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma quanto segue.

Con riguardo al comma 19, la RT evidenzia che si tratta di un intervento volto a semplificare l’emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, modificando il soggetto titolare del potere di proposta (il Presidente del Consiglio dei Ministri e non più il Ministro interessato), il quale può agire anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del DL n. 52/2012. In merito a siffatta disposizioni non si rilevano effetti finanziari.

Con riferimento al comma 20, la RT afferma che la disposizione conclude l’iter procedurale previsto dall’art. 29 del D.L. 233/2006 e dall’art. 68 del D.L. 112/2008 finalizzato ad una graduale riduzione della spesa per organismi collegiali fino al completo trasferimento delle attività degli stessi agli uffici delle Amministrazioni presso i quali risultano istituiti. Considerato che ai sensi del citato articolo 68 l’ultima proroga per tali organismi non poteva eccedere i due anni, la quasi totalità degli stessi esauriscono la propria operatività entro il secondo semestre dell’anno 2012. Gli effetti finanziari derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese o gettoni di presenza, laddove previsti ai sensi dell’articolo 6, del D.L. 78/2010, verrebbero a prodursi a scadenza degli organismi. Pertanto, eventuali economie sono rilevabili solo a consuntivo. La disposizione ha comunque effetti migliorativi in termini di snellimento di procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

Riguardo al comma 21, la RT afferma che la disposizione non produce effetti finanziari, atteso che ai componenti non vengono corrisposti compensi, altri emolumenti o rimborsi. Per il funzionamento si provvede con le ordinarie risorse della Ragioneria territoriale di Verona. La soppressione dell’Organismo rientra nel quadro di riduzione e razionalizzazione delle strutture amministrative. Inoltre le funzioni precedentemente svolte dall’Organismo sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio.

 

Sempre con riferimento al comma 20, nella Nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato (e riferita al testo originario del decreto legge) è stato confermato che il predetto trasferimento avverrà senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato atteso che molte delle funzioni svolte dagli organismi sono riconducibili a competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1 e 2 livello delle Amministrazioni.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma quanto segue:

·        con riferimento alle modifiche apportate al comma 19, la RT evidenzia si tratta di una disposizione a carattere meramente ordinamentale;

·        con riguardo a quelle apportate al comma 20 la RT sottolinea che la modifica non determina oneri atteso che contestualmente viene prevista la completa gratuità della partecipazione ai lavori degli organi di cui viene previsto il mantenimento in funzione. La RT precisa, altresì, che tali organismi sono già incardinati nelle Amministrazioni centrali dello Stato che provvedono con le risorse finanziarie e strumentali già esistenti alle spese di funzionamento degli stessi;

·        con riguardo, infine, alla soppressione del comma 21, la RT afferma la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, alla  soppressione dell’ ODI non erano stati associati effetti sui saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla modifica introdotta dal Senato al comma 20 (mantenimento in funzione di alcuni Osservatori), si rileva che, secondo la relazione tecnica riferita al testo originario, gli effetti di risparmio connessi alla cessazione degli enti e dal trasferimento delle loro funzioni alle amministrazioni vigilanti derivano dalla riduzione delle spese di funzionamento, dei rimborsi spese  e dei gettoni di presenza. Poiché, sempre secondo la RT, tali effetti si produrranno alla scadenza dei predetti organismi, il mantenimento in funzione di alcuni di essi – previsto dalla nuova formulazione del comma 20 – sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, atteso che la norma in esame esclude la corresponsione di emolumenti ma non fornisce indicazioni in ordine al regime dei rimborsi spese e, in generale, degli oneri di funzionamento delle strutture. Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Ulteriore valutazione del Governo andrebbe acquisita sulla soppressione del comma 21, intervenuta nel corso dell’esame presso il Senato. Infatti, anche se alla norma non erano ascritti effetti finanziari, dalla relazione tecnica riferita al testo originario sembra comunque desumersi che la soppressione dell’Organismo rientrerebbe in un processo di razionalizzazione delle strutture amministrative concordato fra le province autonome di Trento e Bolzano e la Presidenza del Consiglio.

 

Articolo 12, comma 22 - Svincolo accantonamenti in favore dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano

La norma, soppressa nel corso dell’esame al Senato  dispone che le Province di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno, rendicontino le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 

Articolo 12, comma 23 - Commissione scientifica CITES

Le normesottrae la Commissione scientifica CITES - prevista[133] per l'attuazione della Convenzione CITES e dei regolamenti europei in materia di commercio di fauna e flora ed operante presso il Ministero dell’ambiente - alla disciplina prevista dall'articolo 68 del DL n. 112/2008 e dall'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del DL n. 223/2006, disposizioni riguardanti il riordino degli organi collegiali operanti presso amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Si stabilisce, inoltre, la gratuità della partecipazione alla Commissione, senza diritto a compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

I commi 1, 2 e 2-bis dell’art. 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, prevede che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche[134], per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti presso le stesse, a decorrere dal 2006, sia ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Allo scopo di realizzare tale contenimento della spesa, la norma ha disposto che si proceda al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture in riferimento. Il prospetto riepilogativo allegato al DL n. 223/2206, con riguardo a tali disposizioni ha scontato effetti di minor spesa pari a 10 milioni – sul saldo netto da finanziare – e a 30 milioni - su fabbisogno ed indebitamento netto - a decorrere dal 2006.

L’art. 68, commi 1-4, del DL n.112/2008, ha disciplinato, in applicazione del comma 2 bis dell’art. 29 del D.L. 223/2006, la proroga degli organismi collegiali ritenuti di perdurante utilità, prevedendo al contempo ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai relativi componenti. In attuazione del citato art. 68, sono stati destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi connessi a tale processo di razionalizzazione. In particolare, il prospetto riepilogativo allegato al DL n.112/2008 ha scontato effetti di minor spesa, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto - pari a 21 milioni per ciascun anno del triennio 2009-2011.

Si ricorda che l'art. 6, comma 1, del DL n. 78/2010 ha stabilito che, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68, del DL n,. 112/2008 è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La norma in riferimento, esclude dalla sua applicazione, tra l’altro, gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente. Si rammenta, altresì, che il prospetto riepilogativo allegato al DL n. 78/2010, non ascrive effetti finanziari all’art. 6, comma 1. Anche la relazione tecnica relativa al medesimo decreto non ha rilevato effetti finanziari, con riguardo alla citata disposizione, affermando, altresì, che i connessi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riguardo all’articolo 2 del decreto, che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6.

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che gli effetti finanziari di contenimento della disposizione non vengono quantificati in quanto i risparmi risultano di limitata entità e relativi alla sola soppressione dei compensi, rimborsi ed emolumenti da corrispondere ai componenti (15 unità) della Commissione. Alle spese di funzionamento si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie del Ministero dell’ambiente. La RT evidenzia che la disposizione produce, comunque, un effetto positivo sui saldi, sebbene indiretto: confermando permanentemente l’operatività dell’organismo, verrebbe garantito l’assolvimento degli obblighi internazionali derivanti dell’articolo 1, primo comma, lettera f) della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; adempimenti che qualora disattesi determinerebbero sanzioni per lo Stato italiano.

 

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato in merito alla Commissione CITES è stato evidenziato che siffatto organismo è stato già interessato dalle procedure di riordino degli organismi collegiali previste dall’art. 29 del DL n. 223/2006 e dall’68, del DL n. 112/2008, e che le conseguenti economie sono state già scontate sui saldi di finanza pubblica. I risparmi connessi alle ulteriori misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla disposizione in esame saranno rilevabili, pertanto, a consuntivo.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto delle dichiarazioni del Governo che in prima lettura al Senato ha chiarito che la Commissione CITES è stata già interessata dalle procedure di riordino degli organismi collegiali previste dalla vigente legislazione e che le conseguenti economie sono state già scontate sui saldi di finanza pubblica. Appare, tuttavia, opportuna una conferma che la norma, derogando espressamente alla normativa citata, possa far venir meno i risparmi attesi, conseguiti alle azioni di contenimento della spesa ivi previste.

 

Articolo 12, commi 24-28 – Liquidazione ARCUS SpA

Le norme disciplinano la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora svolte dalla Società. Per la messa in liquidazione è nominato un commissario liquidatore, che durerà in carica fino al 31 dicembre 2013, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario si avvarrà della struttura e del personale della società attuale.

Nel corso dell’esame al Senato la messa in liquidazione di ARCUS è stata differita al 1° gennaio 2014 insieme con i termini previsti per i relativi adempimenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime la società ARCUS spa,  a totale partecipazione pubblica, riportando nell’ambito dell’ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta società, che viene, pertanto, posta in liquidazione. La RT, in via prudenziale, ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Ricorda che viene, altresì, previsto il trasferimento dei beni residuanti dalla liquidazione della società al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla predetta società. Specifica, inoltre, che le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al successivo comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che il differimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione  si evidenzia che in le disposizioni in esame prevedono tra l’altro il subentro del Mibac in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Arcus. La disposizione, pertanto, presuppone l’attribuzione di una serie di nuovi adempimenti ed incombenze a carico del Ministero: a tale proposito andrebbe verificato se risultino sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente, pur se integrate dalla riassegnazione delle risorse residuanti dalla liquidazione della Società.

 

Articolo 12, commi 29-30 – Destinazione di risorse al Mibac

Le norme dispongono che la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture[135] sia assegnata, a decorrere dal 2012 e fino al 2016, al Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinata a specifiche finalità illustrate dalle norme stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 12, commi 31-38 (soppressi) – Soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e istituzione del Centro sperimentale di cinematografia

Le norme[136], soppresse nel corso dell’esame al Senato, disponevano la soppressione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia e l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per lo svolgimento delle medesime funzioni, del Centro sperimentale di cinematografia. Disciplinano inoltre il passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione nei ruoli del Ministero nonché il relativo trattamento economico e l'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero.

Prevedevano, con riferimento alla Cineteca nazionale, il trasferimento delle relative funzioni e risorse all’Istituto Luce Cinecittà srl, e stabiliscono che, con decreto siano individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla Cineteca Nazionale da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l.

Disponevano che le necessarie operazioni siano esentate da imposte e tasse.

Sopprimevano, infine, l’Istituto centrale per i beni sonori e  trasferiscono le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario prima dell’intervento normativo soppressivo, non ascriveva alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma sono destinate a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto si sopprime una fondazione formalmente di diritto privato ma che utilizza nella quasi totalità risorse pubbliche (soprattutto provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo). La RT fa inoltre presente che la previsione dell'istituzione di un Istituto centrale trova compensazione nella contestuale soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Afferma che la compensazione del maggior onere derivante da detta istituzione è comunque assicurata dalla contestuale soppressione del posto dirigenziale presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che risulta effettivamente coperto.

La RT specifica che gli obiettivi dell’intervento sono quelli di diminuire il contributo annuo a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo, di conseguire risparmi di spesa complessivi per il Ministero di circa 2 milioni di euro e, parallelamente, di potenziare le linee di attività fondamentali (Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale); l’azzeramento degli oneri relativi a Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori e organismo di vigilanza; la focalizzazione dei dipendenti sulle sole attività di core business; risparmi connessi al venir meno del personale dirigenziale; accentramento al Ministero e razionalizzazione di tutte le attività strumentali e di supporto.

Quanto agli aspetti di personale, la RT ricorda che la disposizione in esame prevede il transito nei ruoli ministeriali limitatamente ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti alle qualifiche non dirigenziali e, comunque, previo espletamento di apposita procedura selettiva. Vengono, altresì, previste disposizioni attuative volte ad assicurare che dal predetto transito e, in generale, in relazione ai rapporti di lavoro, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ritiene, in via prudenziale, di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, si fa presente che le funzioni di Direttore del centro sperimentale di cinematografia, conferite al Direttore Generale del Cinema, hanno durata temporanea al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa e della didattica, nelle more della costituzione degli organi del nuovo Istituto e, pertanto, non costituiscono incarico aggiuntivo ma rientrano tra i compiti istituzionalmente attribuiti a tale posizione dirigenziale di livello apicale. Si evidenzia, inoltre, che alla direzione di tale Istituto è prevista una posizione dirigenziale di 2° fascia, il cui incarico è conferito proprio dal Direttore Generale del Cinema come espressamente previsto dal penultimo periodo del comma 31.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento non rileva effetti finanziari negativi determinati dalla soppressione delle disposizioni, in quanto per soppressione dell’Ente in questione non erano stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione,  non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che le norme in esame sono state soppresse nel corso dell’esame al Senato.

 

Articolo 12, commi 39 e 40 - Durata incarico commissario straordinario enti vigilati

Le norme dispongono circa la durata dell'incarico del commissario liquidatore di ente sottoposto alla vigilanza dello Stato in liquidazione coatta amministrativa. Si prevede che la durata dell'incarico del commissario non possa protrarsi per più di tre anni, prorogabili una sola volta, per ulteriori due anni, solo per motivate esigenze.

Per quanto concerne gli incarichi in corso, qualora essi si siano protratti per più di cinque anni, è stabilito che essi cessino decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. 

Le residue attività liquidatorie sono svolte, nel primo caso, dal Ministero vigilante, nel secondo, dall’amministrazione competente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, decorso un congruo periodo dall’inizio della liquidazione, le residue attività, prettamente di natura esecutiva e adempimentale, non necessitano della presenza di un commissario, cui va corrisposto un compenso, ma possono essere svolte dagli uffici delle amministrazioni competenti per materia con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che l’attività dei Commissari liquidatori è un’attività di alto profilo che comporta l’erogazione di compensi assolutamente rilevanti. Tanto premesso appare opportuno che sia chiarito se tale attività possa, in linea teorica, essere posta a carico dei dipendenti degli enti vigilanti tenendo presenti i seguenti profili:

·        la sussistenza delle competenze necessarie a svolgere l’attività di liquidatore senza incorrere in errori anche procedurali che possano determinare una responsabilità economica dell’amministrazione;

·        la delicatezza, sotto il profilo della responsabilità anche economica, dei compiti da svolgere che potrebbe richiedere l’erogazione di compensi aggiuntivi in favore dei dipendenti.

Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

  

Articolo 12, commi da 41 a 48 (soppressi) - Soppressione dell’ente nazionale per il Microcredito

Le norme, eliminate dal testo nel corso dell’esame presso il Senato[137], stabilivano la soppressione dell’Ente nazionale per il microcredito e la conseguente gestione delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già assegnate all’Ente medesimo.

 

Il prospetto riepilogativo non considerava le norme oggetto di soppressione.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto legge, afferma che le norme (ora soppresse) non comportano oneri per la finanza pubblica e che eventuali risparmi di spesa potrebbero essere accertati solo a consuntivo.

La relazione tecnica allegata maxiemendamento non rileva effetti finanziari negativi in quanto per la soppressione del predetto Ente non erano stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 12, commi da 49 a 58 - Soppressione dell’Associazione Luigi Luzzatti

Le norme dispongono la soppressione dell’Associazione Italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione (comma 49).

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico la gestione della liquidazione delle attività dell’ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. Tale incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale[138] e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo (comma 50).

Si trasferiscono le funzioni attribuite all’Associazione al Ministero dello sviluppo economico (MISE) che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento dell'attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo da istituire nello stato di previsione del MISE e alimentato dalle risorse rivenienti dalla risoluzione delle convenzioni in essere tra l'associazione e il MISE (commi 52 e 53).

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico all’Associazione con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico (commi 54 e 55).

I contratti di consulenza, di collaborazione e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia, non oltre l’originaria scadenza (comma 56).

L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato e` versato all’entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico (comma 57).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa appare in linea con la politica di risparmio legata alla spending review, ponendosi quale misura di revisione e razionalizzazione della linea di spesa sul sistema cooperativo.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma dispone la modifica per le legge di accordi contrattuali. Ci si riferisce in particolare alle disposizioni recate dai commi 50 (nomina di un dirigente del Ministero che provvede alla liquidazione dell’ente senza che sia integrato il trattamento economico complessivo) e 56 (cessazione degli effetti dei contratti di consulenza e dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato). Il Governo dovrebbe fornire indicazioni circa la possibilità che in relazione all’applicazione di tali disposizioni possa essere avviato contenzioso con possibili ricadute in termini finanziari in caso di soccombenza. 

Dovrebbero, inoltre, essere fornite ulteriori indicazioni circa la materiale applicazione delle norme che disciplinano il transito di personale: a tal proposito si rileva che le disposizioni non prevedono che al Ministero siano attribuite le  risorse finanziarie per retribuire il personale che transita nei suoi ruoli.

Dovrebbe parimenti essere chiarito se le risorse introitate dal Ministero e derivanti dalla risoluzione delle convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero stesso siano sufficienti a finanziare lo svolgimento delle funzioni trasferite in forza delle norme in esame. 

Articolo 12, commi 59 - 70 - Fondazione Valore Italia

Le norme, modificate nel corso dell’esame presso il Senato[139], dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la soppressione della Fondazione Valore Italia e la decadenza dei relativi organi. A tal fine prevedono:

·        la liquidazione delle attività e estinzione delle passività e la definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il 30 giugno 2014 da parte del Commissario in carica al momento della soppressione[140];

·        l’istituzione di un Fondo, a decorre dal 1° gennaio 2014, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - al quale sono trasferite anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione - le cui risorse sono destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria;

·        il trasferimento delle risorse umane al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ad incrementare la propria dotazione organica.

Il Senato, modificando il comma 70, ha espunto tra le norme da abrogare il comma 61 nella parte in cui dispone l’istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria in favore del made in Italy.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

La RT precisa che le norme prevedono la soppressione della “Fondazione Valore Italia”, costituita nel 2005 dal Ministro delle attività produttive con lo scopo di realizzare, gestire e favorire l’attività della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy[141].  Tale fondazione è stata riconosciuta dall’articolo 33 del decreto-legge n. 273/2005[142] che ha disposto la destinazione alla Fondazione di risorse pari a 12,8 milioni di euro, che sono andare a costituire il patrimonio della Fondazione stessa.

Scopo della Fondazione interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, è la realizzazione dell’Esposizione permanente del design italiano, da realizzarsi, in base alle espresse previsioni del legislatore, in collaborazione con Eur Spa. Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, lo scopo per il quale era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi per 3,8 milioni di euro che sono andati a erodere il Fondo di dotazione.

La RT precisa inoltre che al commissario già in carica, è affidata la gestione delle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad essa connessi, ai quali deve provvedere entro il termine non prorogabile del 31 dicembre 2012. Il commissario provvede inoltre alla restituzione alle entrate dello Stato dell’eventuale attivo della liquidazione.

La relazione illustrativa precisa che la Fondazione a partire dall’anno 2009 è stata ulteriormente finanziata dal Ministero dello sviluppo economico attraverso nuove convenzioni, una delle quali a supporto del progetto fondante relativo alla realizzazione dell’Esposizione permanente. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che dall’analisi economico-finanziaria svolta è emerso che la realizzazione del progetto Esposizione permanente necessita di risorse ulteriori rispetto a quelle risultanti nella disponibilità dell’ente sia per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo destinato a sede dell’Esposizione, sia per la gestione successiva del polo espositivo. L’analisi ha pertanto evidenziato la scarsa economicità, efficienza ed efficacia delle performance dell’Ente nell’esecuzione delle altre attività ad esso affidate in regime di convenzione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento[143], afferma che la modifica della norma in esame, che differisce al 1° gennaio 2014 la data di soppressione della Fondazione Valore Italia, non comporta effetti finanziari negativi in quanto alla soppressione di tale Fondazione non erano stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, premettendo che alla soppressione della Fondazione Valore Italia, peraltro differita al 1° gennaio 2014, non sono ascritti risparmi scontati sui saldi di finanza pubblica, appaiono necessari alcuni chiarimenti al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi connessi all’applicazione delle disposizioni in esame.

In primo luogo, con riferimento all’estinzione delle passività della Fondazione, andrebbe chiarito quali e quante risorse saranno destinate al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi circa la misura delle passività anche risultanti dal bilancio di esercizio al 31.12.2011 e delle conseguenti risorse destinate alla loro copertura. Tale chiarimento si rende necessario al fine di valutare un potenziale effetto negativo per il bilancio dello Stato, derivante dal trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle posizioni debitorie in capo alla Fondazione.

In secondo luogo, andrebbe confermato che i compensi spettanti al commissario liquidatore, al collegio dei revisori, al personale e ai consulenti, il cui contratto venga appositamente prorogato, siano posti a carico della gestione straordinaria di liquidazione.

Inoltre, alcuni chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento alla disposizione (comma 61), che prevede la risoluzione di diritto, senza la corresponsione di alcuna compensazione per l’estinzione anticipata, dei rapporti di cui è parte la Fondazione per la realizzazione del progetto di Esposizione permanente, in caso di mancato trasferimento di detti rapporti ai privati entro il 31 dicembre 2012. Al riguardo si segnala che la deroga al diritto comune ivi prevista potrebbe essere suscettibile di produrre contenziosi in capo alla Pubblica Amministrazione, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica.

Analoga considerazione può svolgersi in merito alla cessazione di diritto dell’efficacia dei contratti di consulenza, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso, disposta dal comma 68 dell’articolo in esame. Si segnala inoltre che i crediti derivanti dai rapporti di lavoro subordinato godono di status di creditori privilegiati rispetto agli altri crediti. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Inoltre, con riferimento alla modifica introdotta nel corso dell’esame presso il Senato relativa alla mancata abrogazione della norma che prevede l’istituzione di un fondo per il  made in Italy, appare necessario che il Governo chiarisca se le risorse del predetto fondo confluiscano nel Fondo appositamente costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Nulla da osservare, infine, in relazione al trasferimento delle risorse umane dalla Fondazione al Ministero dello sviluppo economico, dal momento che i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. E’ previsto inoltre che, qualora il trattamento cosi definito risulti superiore rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, sia attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

 

Articolo 12, commi 71-74  - Promuovi Italia spa

Le norme[144] dispongono il conferimento a titolo gratuito all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia S.p.a.)[145], direttamente o mediante società dalla stessa interamente partecipata, degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. e delle convenzioni dalla stessa stipulate. Sono altresì trasferiti all’Agenzia tutti i rapporti attivi e passivi conseguenti.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l’individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero delle attività produttive nell'esercizio del potere di avvalimento nei confronti dell'ENIT – “Agenzia nazionale per il turismo" e delle società da essa controllate. Per tali soggetti non trova applicazione l’articolo 4 del provvedimento in esame, recante riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche[146].

La relazione illustrativa afferma che la società Promuovi Italia - al netto delle funzioni e dei rapporti trasferiti ad Invitalia - resterà in vita "quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico”.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte a razionalizzare le attività di supporto e assistenza di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per svolgere le proprie funzioni in materia di sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

Le predette attività di supporto sono attualmente affidate a due società in house, Invitalia S.p.a. e Promuovi Italia S.p.a., in virtù di disposizioni normative succedutesi nel tempo e anche a seguito del trasferimento alle medesime società dell’assistenza tecnica già prestata al Ministero dal soppresso Istituto per la promozione industriale (IPI).

La razionalizzazione proposta è attuata mediante il trasferimento delle attività di supporto attualmente svolte da Promuovi Italia ad Invitalia oppure a una delle società da essa partecipata interamente.

La RT afferma altresì che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre ad illustrare le modifiche apportate, afferma che dalle stesse non derivano effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 12, commi 75-77 - Procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative

Le norme rendono monocratici e personali gli incarichi di commissario per la gestione delle società cooperative, quello di commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell’autorità e quello di commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa. Qualora il commissario liquidatore deleghi a terzi specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato e` detratto dal compenso del commissario.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa l’ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, nonché i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le norme attengono alla riduzione dei costi derivanti dalle procedure, attivabili da parte del Ministero dello sviluppo economico, nei confronti delle cooperative che sono sottoposte alla vigilanza del ministero predetto. Nel complesso, la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari, e l’adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell’efficacia e dell’efficienza della procedura.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell’impatto della procedura sul sistema delle imprese.

La RT afferma infine che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica e che eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica afferma che eventuali risparmi di spesa sono quantificabili soltanto a consuntivo.

 

Articolo 12, commi 78 e 79 – Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

Le norme recano i seguenti differimenti e proroghe:

·        dal 31 luglio al 30 settembre 2012 il termine entro il quale, nelle more dell’adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, i relativi compiti continuano ad essere svolti dalle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali, nonché dagli altri uffici Anas. In caso di mancata adozione dello statuto entro il 30 settembre, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture a decorrere dal 1º ottobre 2012;

·        al 30 settembre 2012, il termine entro il quale l'Agenzia subentra ad Anas nelle funzioni di concedente per le convenzioni e in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari autostradali;

·        al 31 maggio 2012 il requisito relativo alla presenza in servizio per l’individuazione del personale presso l’Ispettorato di vigilanza e altri uffici che dovrebbero transitare presso l’Agenzia;

·        dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, il termine entro il quale la società ANAS trasferisce alla società Fintecna le partecipazioni detenute in società coconcedenti.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a descrivere le norme,afferma che le stesse non comportano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, relativamente all’ipotesi di una soppressione dell'Agenzia e al trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle relative competenze, con le contestuali risorse finanziarie, umane e strumentali, appare opportuno acquisire conferma che dette risorse siano effettivamente congrue rispetto alle esigenze di copertura dei maggiori adempimenti che in tale eventualità sarebbero posti a carico del Ministero.

 

Articolo 12, comma 80 – Contratti di autotrasporto

Le norme[147] modificano l’articolo 83-bis, del D.L. n. 112/2008, in materia di contratti di autotrasporto per conto terzi:

In particolare, le disposizioni:

·        inseriscono l’obbligo di esplicitare nelle fatture il computo dei chilometri effettivamente percorsi;

·        sostituiscono le sanzioni comminate per le violazioni in materia di forma del contratto di trasporto, prevedendo - anziché l’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali - una sanzione amministrativa pecuniaria. Dette violazioni sono constatate dalla Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, anziché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la successiva applicazione delle sanzioni.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche apportate hanno carattere ordinamentale e che, pertanto, non producono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, a carattere prevalentemente ordinamentale, paiono suscettibili di incrementare il gettito derivante dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie a seguito di violazioni in materia di forma di contratto di trasporto. Tali eventuali incrementi, non quantificabili, non sono scontati nei saldi finanziari. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 12, commi 81-86 - Albo nazionale degli autotrasportatori

Le norme prevedono che:

·        a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori operi quale centro di costo nell’ambito del Centro di responsabilità “Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 81);

·        siano soppressi taluni compiti e talune attribuzioni in capo al suddetto Comitato centrale (comma 82);

·        siano modificate la composizione e la struttura del Comitato centrale come segue:

o       le funzioni di presidente sono trasferite da un Consigliere di Stato a un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale;

o       il Vice presidente, nominato fra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è responsabile dell’attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia;

o       riduce da quattro ad uno i rappresentanti del movimento cooperativo;

o       le disposizioni sopra elencate entrino in vigore dal 1° gennaio 2013 (commi 83 e 84);

·        sia ridotto di 1,5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti soppressi (comma 85);

·        il Comitato centrale con i fondi disponibili prosegua gli interventi per l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto, previsti dalle norme comunitarie e dalle intese tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dell’interno (comma 86).

·         

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a illustrare le norme,afferma che, con riferimento alle modifiche riguardanti il presidente e il vicepresidente del Comitato centrale, la ratio di tali disposizioni è quella di ricondurre il Comitato, quale organo del Ministero, nell’ambito di un corretto rapporto gerarchico all’interno del Dipartimento, di cui diviene centro di costo, al fine di evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di onnicomprensività dello stipendio dei dirigenti.

La RT afferma altresì, in merito alla riduzione delle somme assegnate al Comitato centrale, che per l’anno 2012 tali risorse saranno sottratte ad iniziative di formazione professionale e alla realizzazione di aree di sosta riservate all’autotrasporto, non strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale.

Nella Nota tecnica presentata dalla Ragioneria generale dello Stato durante l’esame presso il Senato, è stato segnalato che l’invarianza finanziaria della disposizione è assicurata dal fatto che la norma prescrive la scelta del Presidente del Comitato nell’ambito dei dirigenti di prima fascia già in servizio nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture. Sotto il profilo delle differenze retributive, è stato evidenziato, inoltre, che il trattamento economico di un dirigente generale del MIT è comunque inferiore a quello di un magistrato del Consiglio di Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario escludere che la riduzione dello stanziamento assegnato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori (pari a 1,5 milioni di euro per gli anni 2012-2014) comprometta la realizzazione di programmi già avviati sulle medesime risorse  e per i quali sono stati assunti impegni.  

Non si hanno osservazioni da formulare in merito alla designazione, quale presidente del Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori, di un dirigente del Ministero, atteso che la relazione tecnica afferma che le norme sono volte ad evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di onnicomprensività dello stipendio dei dirigenti, come confermato inoltre nella Nota tecnica presentata al Senato dalla RGS.

 

 

Articolo 12, comma 87 – approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP

La norma, al fine di consentire la definizione sollecita delle procedure connesse alla soppressione dell’INPDAP ed alla sua confluenza nell’INPS[148], prevede che all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provveda mediante la nomina di un commissario ad acta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la relazione tecnica precisa che la nomina di un commissario ad acta si rende necessaria in quanto gli organi istituzionali dell’INPDAP, cessati nel frattempo dalla carica, non hanno provveduto al compimento di tutte le attività connesse alla formale adozione del bilancio di chiusura in tempo utile da consentire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) del medesimo Istituto di approvare tale documento contabile entro il 31 marzo 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che, come evidenziato dal Governo[149], nel decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, con il quale si individua il nominativo del commissario ad acta, si prevede la gratuità dell’incarico.

 

Articolo 12, comma 88 – differimento del termine di adozione di misure di armonizzazione in materia pensionistica

La norma, prevede la proroga dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 del termine di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011 in materia di adozione con regolamento delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i regimi e le gestioni in cui siano previsti regimi diversi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che, come anche precisato dal Governo[150], la relazione tecnica all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con riferimento al comma 18 non scontava effetti finanziari. Essi, infatti saranno puntualmente valutabili solo in sede di adozione del regolamento di armonizzazione.

 

Articolo 12, comma 89 – proroga del Comitato amministratore di FONDINPS

La norma prevede che il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare residuale denominata FONDINPS[151] continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2012, con la riduzione del numero dei suoi componenti di almeno il 30 per cento, come disposto dall’articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Articolo 12, comma 90 – proroga del Commissario ISFOL

La norma dispone la proroga, fino all’approvazione del nuovo Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il regime di commissariamento dell’ISFOL, disposto con DM a decorrere dal 22 dicembre 2011 mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero del lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 12, comma 90-bis[152] - Personale del CONI

La norma, introdotta dal Senato, dispone l’applicazione, non oltre il 31 dicembre 2013, al personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A.[153], delle disposizioni in materia di passaggio diretto ad altre amministrazioni recate dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. La norma dispone, inoltre, il trasferimento alle amministrazioni destinatarie del personale in esame delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico[154].

 

Il prospetto riepilogativo al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la CONI Servizi S.p.A.[155] rientra nell’aggregato delle pubbliche amministrazioni e che la norma in esame dispone il trasferimento alle amministrazioni destinatarie del relativo personale delle risorse finanziarie da parte dell’amministrazione di provenienza. La disposizione non sembra quindi suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la p.a. nel presupposto che il trattamento economico e la progressione di carriera del personale in questione non subiscano variazione in relazione ai nuovi compiti espletati. Sul punto appare utile una conferma da parte del Governo.

 

Articolo 13 – Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato[156], dispone la soppressione dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). E’ previsto, tra l’altro:

·        la possibilità per l’IVASS di avvalersi, nell’esercizio delle sue funzioni, delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia (comma 27);

·        il trasferimento all’IVASS delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’ente soppresso. Il personale conserva, nel periodo transitorio, il trattamento giuridico economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell’IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite. Entro 120 giorni dal subentro il CdA, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico economico e previdenziale del personale dell’IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà in nessun caso comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel  precedente ordinamento dell’ISVAP (commi 32 e 33);

·        il trasferimento alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici)[157] delle funzioni dell’ISVAP in relazione alla tenuta del ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza in materia nonché la gestione del Centro di informazioni italiano[158]. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la quota dei contributi di vigilanza da corrispondere alla Consap a copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio delle citate funzioni (commi 35-37);

·        l’istituzione, con successivo regolamento, di un Organismo avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché le funzioni di vigilanza sui soggetti iscritti al registro medesimo (comma 38).

La norma, come integrata nel corso dell’esame presso il Senato[159], fa salve le competenze della Consob in materia di vigilanza sui prodotti finanziari emessi e commercializzati dalle imprese assicurative del ramo vita[160] (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[161]).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, afferma che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, precisando che i risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

La RT afferma che l’introduzione di un organismo pubblico unitario (IVARP) cui fa capo l’attività di vigilanza nel settore assicurativo e del risparmio previdenziale e la riconduzione dello stesso nell’ambito della governance della Banca d’Italia consente di alleggerire il costo degli organi preesistenti attraverso un modello semplificato di gestione che si avvale dell’organo collegiale della Banca d’Italia (il Direttorio), sia pure opportunamente integrato.

In luogo della precedente articolazione – fondata, per quanto concerne l’SVAP, sulla esistenza di un  Presidente e di un Consiglio composto di sei componenti (oltre al Presidente) e, per quanto concerne la COVIP, di un Presidente e quattro Commissari -  si prevede la nomina di due Consiglieri di elevata qualificazione professionale che andranno, da un lato, ad integrare il Direttorio di Banca d’Italia e dall’altro a comporre, insieme la Presidente, coincidente con il Direttore di Banca d’Italia, l’organo collegiale competente per l’amministrazione generale (il Consiglio).

La relazione tecnica evidenzia inoltre che, tenuto conto dei minori oneri derivanti dalla soppressione degli organi di ISVAP e COVIP e del presumibile costo dei nuovi organi di cui al neo Istituto (due consiglieri), è da ritenere che dalla costituzione del nuovo Istituto deriveranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Inoltre, la soppressione dell’ISVAP e COVIP e la loro riunificazione in un unico organismo consente un risparmio di costi che, sebbene allo stato non quantificabile, può ragionevolmente essere considerato significativo in ragione delle economie di scala derivanti dalla razionalizzazione e dall’ottimizzazione dei costi complessivi afferenti agli enti soppressi.

La RT conclude rammentando che la disposizione prevede il trasferimento del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso la COVIP e presso l’ISVAP all’istituendo IVARP.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento[162], afferma che le modifiche sono volte all’istituzione di un ente denominato IVASS che si occupi organicamente della vigilanza sul settore delle assicurazioni. Detta disciplina al pari di quella risultante dal testo originario non ha impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto i soggetti interessati alle modifiche introdotte dall’emendamento stesso (ISVAP e COVIP) non appartengono, ai sensi dei parametri discendenti dal sistema europeo dei conti (sec95), al conto consolidato della PA.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma nella sua versione originaria appariva diretta a realizzare risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell’ISVAP e della COVIP e dalla contestuale istituzione di un unico organismo di vigilanza, l’IVARP. Come sottolineato dalla relazione tecnica al testo originario, detti risparmi, connessi essenzialmente alla razionalizzazione e unificazione delle strutture dei due enti, quali ad esempio gli organi apicali, essendo quantificabili solo a consuntivo non venivano scontati nei saldi di finanza pubblica. Con le modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, la COVIP viene esclusa dall’applicazione della norma conservando le proprie competenze e il proprio ordinamento autonomo, con la conseguenza che i risparmi attesi dall’applicazione della disposizione in esame dovrebbero derivare esclusivamente dalla soppressione dell’ISVAP e sua trasformazione in un nuovo ente di vigilanza, che assume la denominazione di IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Pertanto, si segnala che, per effetto di tali modifiche, i futuri risparmi, peraltro non scontati, potrebbero non realizzare l’obbiettivo atteso di minore spesa prefigurato in applicazione della norma nella sua versione originaria.

Si evidenzia in primo luogo che come affermato dalla relazione tecnica al maxiemendamento, l’ISVAP e la COVIP non rientrano nel perimetro della PA e che pertanto i risparmi da questi enti conseguibili non avrebbero alcun impatto sui saldi di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, si ritiene utile svolgere alcune considerazioni al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi connessi all’applicazione di alcune disposizioni che potrebbero presentare profili di onerosità.

Con riferimento al trasferimento alla Consap di alcuni compiti prima spettanti all’ISVAP, disposto dai commi 35-37, andrebbero chiariti i tempi e le modalità della corresponsione della quota dei contributi di vigilanza, da definire con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, a copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio di tali funzioni. In particolare, al fine di scongiurare un disallineamento tra il momento del trasferimento delle predette risorse e il sostenimento dei costi da parte della Consap, andrebbe assicurata la contestualità tra l’entrata in vigore del decreto ministeriale e il trasferimento delle funzioni, che, sulla base di quanto disposto dalla norma, avverrebbe alla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni precedentemente svolte dall’ISVAP (ovvero dalla data di entrata in vigore dello statuto dell’IVASS, che dovrà essere predisposto entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame).

Si segnala che la Consap pur non essendo inclusa nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni compilato dall’Istat, è una società a totale partecipazione pubblica. L’articolo 5 dello Statuto societario dispone infatti che “la società è a totale partecipazione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare della totalità delle azioni”.

In relazione all’istituzione del nuovo organismo di diritto privato disposta dal comma 38, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, finora svolte dall’ISVAP, appare opportuna una conferma circa le modalità di finanziamento dello stesso. In particolare, andrebbe confermato che le spese di funzionamento dell’organismo in oggetto per la tenuta del citato registro nonché per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti iscritti al registro medesimo siano finanziate a valere sulle risorse derivanti dalle quote associative versate dagli iscritti.

Con riferimento al trasferimento di personale dipendente dall’IVASS (commi 32 e 33), non vi sono osservazioni da formulare dal momento che dopo il periodo transitorio, nel quale il personale conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza, è prevista la definizione di un unico ordinamento da applicare al personale dell’IVASS, che non potrà comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti.

Nulla da osservare infine in relazione alla possibilità per l’IVASS di avvalersi, nell’esercizio delle sue funzioni, delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia (comma 27), in considerazione del fatto che quest’ultima non è compresa nel comparto della P.A. ai fini della definizione del conto economico consolidato.

Articolo 14, commi da 1 a 4-bis - Misure di limitazione del turn over dei pubblici dipendenti

Le norme dettano, in primo luogo, disposizioni volte a dare attuazione che all’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 che prevedeva l’attuazione di misure volte a conseguire risparmi non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Tra le modalità attuative previste figura la possibilità di prorogare di un anno l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001. Le modifiche disposte dal comma 1 producono gli effetti riepilogati nella tabella che segue.

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa

 

Legislazione previgente

Testo in esame

2012

20 per cento

20 per cento

2013

20 per cento

20 per cento

2014

50 per cento

20 per cento

2015

100 per cento

50 per cento

2016

100 per cento

100 per cento

 

Le disposizioni recate dal comma 2 stabiliscono nuovi limiti del turn over per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sono di seguito riepilogate.

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa

 

Legislazione previgente

Testo in esame

2012

100 per cento

20 per cento

2013

100 per cento

20 per cento

2014

 100 per cento

20 per cento

2015

100 per cento

50 per cento

2016

100 per cento

100 per cento

 

I nuovi limiti assunzioni per le università sono fissati dal comma 3 come riepilogato nella tabella che segue.

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa

 

Legislazione previgente

Testo in esame

2012

50 per cento

20 per cento

2013

100 per cento

20 per cento

2014

 100 per cento

20 per cento

2015

100 per cento

50 per cento

2016

100 per cento

100 per cento

 

Infine le facoltà assunzionali per gli enti di ricerca sono determinate dal comma 4 come di seguito esposto.

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa

 

Legislazione previgente

Testo in esame

2012

20 per cento

20 per cento

2013

20 per cento

20 per cento

2014

 50 per cento

20 per cento

2015

100 per cento

50 per cento

2016

100 per cento

100 per cento

 

Una modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato[163] consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare, per le assunzioni che sono autorizzate ad effettuare, anche le graduatorie di concorso formate da altre amministrazioni. Inoltre si proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il termine per concedere le autorizzazioni ad assumere personale a tempo indeterminato a valere sulle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010 (comma 4-bis).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

107,4

319,4

527,5

54,8

162,9

269,0

54,8

162,9

269,0

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede un’omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, a partire dall’anno 2012.

Evidenzia, altresì, che per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un’applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che l’attribuzione del contingente delle assunzioni venga effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del predetto decreto legislativo. Continuano ad essere esclusi dall’applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l’acquisizione di risorse umane necessarie per l’avvio dell’attività.

Le economie lorde derivanti dalla disposizione - aggiuntive rispetto a quelle già computate in relazione a quanto previsto dal decreto legge 98/2011 - calcolate sulla base delle retribuzioni e dei tassi di cessazione rilevati dai dati pubblicati con il Conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente.

Si rammenta, come già sopra accennato, che l’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 già prevede l’attuazione di misure volte a conseguire risparmi non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. A questa disposizione si dà attuazione con le norme in esame e, dunque, le economie rivenienti dalle misure introdotte dai commi da 1 a 4 in esame sono ridotte in conseguenza.

 

 

Economie anno 2012

Economie anno 2013

Economie anno 2014

Economie anno 2015

Economie anno 2016

VIGILI DEL FUOCO

 12.624.400

 36.274.800

 58.178.800

 75.763.050

 82.469.300

CORPI DI POLIZIA

 94.764.400

 283.153.600

 469.293.200

 618.936.000

 676.064.000

UNIVERSITA'

 24.243.000

 107.314.000

 224.151.600

 317.874.950

 353.588.700

RICERCA

 -

 -

 2.994.390

 10.896.780

 15.804.780

TOTALE ECONOMIE

 131.631.800

 426.742.400

 754.617.990

 1.023.470.780

 1.127.926.780

 

Nella nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha comunicato ulteriori informazioni che sono state utilizzate ai fini della quantificazione dei risparmi.

In particolare ha specificato che la platea di riferimento utilizzata per il computo delle economie, desunta dalle consistenze del conto annuale anno 2010 (ultima pubblicazione disponibile) è la seguente: circa 351.000 per corpi di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco, circa 111.000 per il sistema delle università e circa 18.100 per gli enti di ricerca. Circa le retribuzioni utilizzate per i predetti comparti interessati, sono stati considerati valori medi di singolo comparto ponderati sulla base della numerosità delle unità presenti. Ne sono risultati valori ricompresi tra i 37.000 euro medi annui pro-capite, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, per il comparto corpi di polizia e vigili del fuoco e 90.000 per i professori universitari. Tali retribuzioni, peraltro, sono state considerate costanti nel periodo considerato in relazione a quanto previsto sui trattamenti retributivi dall’articolo 9 del dl 78/2010 nonché dall’articolo 16 del dl 98/2011.

Quanto ai tassi di cessazione il Governo afferma di aver considerato, sulla base delle ultime rilevazioni del conto annuale, depurando dalle cause di cessazione i passaggi ad altre amministrazioni, un tasso medio prudenziale del 2,7%, che è stato preso a riferimento solamente per il calcolo delle cessazioni previste per l’anno 2012. Per gli anni successivi, tale tasso è stato rivisto leggermente al ribasso (2,4%), al fine di tenere conto degli effetti derivanti dalla nuova riforma pensionistica introdotta con l’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

Ha precisato, inoltre, che le economie evidenziate dalla relazione tecnica sono relative soltanto agli ulteriori effetti limitativi delle nuove disposizioni, configurandosi pertanto, come aggiuntive rispetto a quelle già segnalate in ordine alla legislazione vigente (ex d.l. 78/2010 e d.l. 98/2011).

Infine, relativamente alla specificazione degli importi sui saldi, il Governo ha rilevato che, nel prospetto delle economie, gli effetti sul saldo netto sono stati determinati sottraendo dal totale delle economie lorde gli importi relativi agli enti pubblici non economici. Per quanto concerne invece gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto si è tenuto conto della componente fiscale e contributiva.

 

La relazione tecnica allegata maxiemendamento del Governo, con riferimento alle norme recate dal comma 4-bis, chiarisce che le predette assunzioni avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente. Pertanto la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 14, commi 5 e 5-bis - Riduzioni delle spese di personale delle camere di commercio

Le norme sopprimono i vincoli alle assunzioni previsti per le camere di commercio per il 2012 assunzioni dall’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si rammenta che non erano stati ascritti effetti finanziari al citato articolo 2, comma 2 della legge n. 191/2009.

Compensativamente la nuova norma prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni dalle norme di cui ai precedenti commi da 1 a 4.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 5-bis[164] il quale prevede che, a decorrere dal 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le misure ipotizzate non producono risparmio da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica in quanto le disposizioni sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 14, comma 6 - Limite all’assunzioni di segretari comunali e provinciali

Le norme dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità non superiore all’80% a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione ha lo scopo di rendere più restrittivo il regime assunzionale dei segretari in conformità al riassetto del sistema degli enti locali. Considerato che la spesa per la remunerazione dei segretari è posta a carico degli enti locali, ai quali si applicano i vincoli del patto di stabilità e norme specifiche in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, la misura prevista non determina risparmi di spesa scontabili sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, comma 7 - Rilevanza della mobilità e del taglio delle dotazioni organiche ai fini della determinazione del turn over consentito

Le norme chiariscono le cessazioni dal servizio per processi di mobilità o per riduzioni delle dotazioni organiche non possono essere computate quale risparmio ai fini del 'budget' assunzionale previsto dalle misure limitative del turn over.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che il mancato computo delle cessazioni derivanti da processi di mobilità ai fini della determinazione del budget assunzionale si giustifica con il fatto che le unità interessate dai predetti processi restano nell’ambito dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni. Analogamente, non vengono considerate come risparmi per nuove assunzioni, le cessazioni relative a collocamenti a riposo derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a) del presente decreto. Trattandosi, infatti, di cessazioni relative a posizioni soprannumerarie, la norma si limita a confermare la non reintegrabilità del posto resosi vacante.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, comma 8 - Destinazione del personale dei Corpi di polizia a servizi operativi

Le norme dettano disposizioni volte ad escludere che le misure limitative del turn over determino la riduzione del numero delle unità di personale dei Corpi di polizia impegnate in servizi operativi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferisce che il recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia ha finalità organizzative, gli eventuali risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, comma 9 - Utilizzo delle facoltà assunzionali da parte delle pubbliche amministrazioni

Le norme prevedono che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalla generalità delle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita a constatare che tali assunzioni avverrebbero nell’ambito delle facoltà assunzionali vigenti e che, dunque, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, comma 10 - Personale della Guardia di finanza inidoneo al servizio

La norma, soppressa nel corso dell’esame presso il Senato[165], sospendeva fino a tutto il 2014 il transito del personale della Guardia di finanza - giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio - nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale personale era posto in mobilità, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 2, comma 11 del decreto-legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita alla norma soppressa non attribuiva alla stessa effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, commi 11 e 12 - Personale del Ministero dell'istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri o presso scuole all’estero

Le norme riducono il contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri da 100 a 70 unità [comma 11, lettera a)] e quello impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere da 1.400 a 624 unità [comma 11, lettera b)]. La riduzione del contingente di personale che insegna all’estero avverrà gradualmente a partire dal 2012 non potendosi più indire nuove selezioni per il personale da destinare all’estero. Inoltre non potranno più essere rinnovati i  comandi o i collocamenti fuori ruolo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0.9

3,2

4,9

0,4

1,6

2,5

0,4

1,6

2,5

Minori spese correnti

1,4

5,6

9,8

1,1

4,5

7,9

1,1

4,5

7,9

 

 

La relazione tecnica afferma che la lettera a) del comma 11 comporta la riduzione del contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri, sede centrale di Roma, per 30 unità; conseguentemente, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della stessa provincia.

Il personale in questione è sia amministrativo che docente. La relazione tecnica suppone, per ragioni prudenziali, che si tratti unicamente di personale amministrativo. Considerato che la spesa annua al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell’IRAP, per un assistente amministrativo/tecnico è pari ad euro 26.288,21/anno, il risparmio di spesa conseguente alla norma proposta è pari, per quanto riguarda la lettera a), a 30 x 26.288,21 = 0.77 milioni[166] a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, cioè 0,26 milioni nell’esercizio finanziario. 2012 .

La lettera b) del comma 11 comporta, secondo la relazione tecnica, la riduzione di 400 unità del personale impegnato sul contingente scolastico dei posti nelle scuole italiane all’estero. Ai sensi del comma 12, detta riduzione avviene gradualmente tra l’a.s. 2012/2013 e l’a.s. 2016/2017, man mano che scadono gli attuali collocamenti fuori ruolo ed i comandi. Gli stessi, infatti, hanno durata tipicamente quinquennale.

Il venir meno dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi comporta, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, una pari riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali, nonché la necessità di corrispondere al personale che rientra dai comandi l’indennità integrativa speciale conglobata, il cui pagamento è sospeso durante il comando all’estero, mentre, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, viene meno la spesa corrispondente al pagamento dell’assegno di sede da erogare al personale all’estero.

Supponendo che la scadenza dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi attuali sia equidistribuita nel tempo, si osserverà una riduzione nel fabbisogno di supplenti pari a 80 unità all’anno, dall’anno scolastico 2012/2013 sino all’anno scolastico 2016/2017.

Poiché si tratta di personale docente, supponendo per ragioni di massima prudenza nella stima dei risparmi che la riduzione di spesa per supplenti sia relativa al grado dell’istruzione primaria, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato del personale supplente della scuola primaria è pari a 31.909,97 euro, si realizzerà una riduzione di spesa pari ad euro 2,55 milioni per ciascuno degli anni scolastici dal 2012/2013 al 2016/2017, raggiungendo  il totale di 12,75 milioni a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Considerato, inoltre, che l’indennità integrativa speciale conglobata per un docente della scuola primaria ammonta ad euro 9.570,54 annui lordo Stato, si registrerà una maggiore spesa di personale pari ad euro 0,77 milioni in ciascuno degli anni scolastici citati, quindi con una maggiore spesa di euro 3,85 milioni a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri atteso si verificherà una minore spesa per assegno di sede. Considerato che il valore medio di quell’indennità è di 4.400 euro  per dodici mensilità, si ricava una minore spesa di 80 x 4.400 x 12 = 4,22 milioni nell’anno scolastico 2012/2013, 8,45 nell’anno scolastico 2013/2014, 21,10 milioni nell’anno scolastico 2016/2017.

 Si rammenta che i risparmi riferiti al singolo anno finanziario sono pari all’intero importo dei risparmi stimati con riferimento agli anni precedenti aumentati di un terzo dei risparmi riferiti all’anno scolastico che inizia nel corso del medesimo anno finanziario. 

I risparmi complessivi sono riepilogati nelle tabelle che seguono.


 

Economie calcolate per anno scolastico (milioni di euro)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

Economie da cessazione da comando al MAE

2,55

5,1

7,65

10,2

12,75

Economie da cessazione dei comandi e dei fuori ruolo presso le iniziative ed istituzioni scolastiche all'estero

-0,77

-1,54

-2,31

-3,08

-3,85

Maggiore spesa per IIS

2,55

4,33

6,11

7,89

9,67

Totale economie MIUR

4,22

8,44

12,66

16,88

21,1

Totale economie MAE

6,77

12,77

18,77

24,77

30,77

TOTALE complessivo economie

 

Economie calcolate per anno finanziario (milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

0,26

0,77

0,77

0,77

0,77