Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5287) DL 58/2012 - Partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria - Approvato dal Senato ' A.S. 3304
Riferimenti:
AC N. 5287/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 431
Data: 27/06/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0058   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )   SIRIA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5287

 

Partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 58/2012 

Approvato dal Senato – A.S. 3304)

 

 

 

 

 

N. 431 – 27 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5287

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Riunite III e IV

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Tempestini (PD) per la III Commissione

Cicu (PdL) per la IV Commissione

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni Riunite III e IV

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 3

Invio di osservatori militari dell’ONU in Siria e riduzione delle spese per la missione UNIFIL in Libano   3



PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria[1] di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata[2] dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si segnala che il Senato non ha apportato modifiche al testo.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI

DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Maggiore spesa corrente – articolo 1

826.686

Minore spesa corrente – articolo 2

826.686

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2

Invio di osservatori militari dell’ONU in Siria e riduzione delle spese per la missione UNIFIL in Libano

Le norme autorizzano, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare italiano alla missione UNSMIS in Siria, disposta a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione n. 2043 del 2012  (articolo 1, comma 1).

Le norme prevedono, quindi, che al personale che partecipa alla missione si applichino (articolo 1, comma 2):

a)      l’articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge n. 108/2009, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di trattamenti indennitari specifici per le missioni internazionali, prevedendo, in particolare, che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera[3] incrementata del trenta per cento, se il militare non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b)     l’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del DL  n. 209/2009, e l’art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del DL n. 152/2009, recanti entrambi norme in materia di applicabilità delle sanzioni penali del codice penale militare di pace al personale inviato in missione.

Viene disposta, quindi, la copertura finanziaria (articolo 2), disponendo che agli oneri derivanti dall’applicazione del provvedimento si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 2, del DL n. 215/2011, relativa alla missione UNIFILin Libano. Tale somma è riferita:

         quanto ad euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale;

         quanto ad euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

La relazione tecnica chiarisce che tali riduzioni di spesa vengono realizzate mediante una diminuzione di 10 militari per circa sette mesi nella missione UNIFIL in Libano (euro 475.983) e mediante la  diminuzione delle relative spese di funzionamento, riguardanti il supporto logistico ai dieci militari (euro 350.703).

 

La relazione tecnica afferma che la disposta autorizzazione di spesa di euro 826.686 è configurata come limite massimo di spesa.

Riguardo alle spese di personale, la RT evidenzia che per la determinazione dell’onere sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

         trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura intera incrementata del trenta per cento se non si usufruisce, a qualsiasi titolo di vitto, e alloggio gratuiti. Il trattamento di missione è riferito alla diaria di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman (stessa diaria di riferimento applicata al personale impiegato in Libano con riguardo alla missione UNIFIL);

         indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari a 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all’art. 2. comma 1, della legge n. 78/1983, e successive modificazioni;

         personale impiegato suddiviso per categorie (ufficiali e sottufficiali) e per gradi.

 

Con riguardo alle spese di funzionamento la RT afferma che sono stati presi a riferimento, fra l’altro, i seguenti parametri relativi ad attività di sostegno logistico in teatro: funzionamento dei mezzi terrestri per tutta la durata della missione; acquisto di carbolubrificanti; oneri per flussi satellitari; acquisto di materiali speciali e di equipaggiamenti specifici per l’area d’impiego.

 

I dati relativi ai costi mensili e complessivi riferiti alla missione in esame, distinti tra spese per il personale e spese di funzionamento, sono riportati in tabelle di dettaglio contenute nella RT. Il trattamento di missione per 10 unità di personale ammonta a 91.067 euro al mese. La maggiorazione operativa del 185% operativa per 10 unità di personale ammonta a 832 euro al mese. Il costo per il sostegno logistico delle 10 unità ammonta a 15.000 euro al mese. Gli oneri sono così riepilogati:

(euro)

 

Costo mensile

Costo totale (232 giorni)

Oneri di personale

91.899

710.686

 

 

 

Oneri di funzionamento

15.000

116.000

TOTALE

 

826.686

Per gli elementi di dettaglio concernenti la quantificazione dei summenzionati oneri, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

 

Per quanto concerne la copertura della spesa autorizzata, la RT afferma che a questa si è provveduto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 215/2011, relativa alla missione UNIFIL in Libano.

Tale riduzione è stata operata:

·        quanto ad euro 475.983 mediante una contestuale riduzione di n. 10 militari per circa sette mesi nella missione UNIFIL in Libano. In considerazione che, per tale missione, i relativi oneri sono stati quantificati dalla relazione tecnica del DL 215/2011 su base annuale, la riduzione viene ricondotta a 6 unità/anno (10 unità × 7,5 mesi × 12 mesi = 6 unità), in relazione alle quali è stato calcolato l’ammontare relativo all’indennità di missione (98% della diaria riferita all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman) e alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo (185% dell’indennità di impiego operativo di base, di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 78/1983);

·        quanto ad euro 350.703, mediante corrispondente riduzione delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

Pertanto, conclude la RT, il contingente di personale medio della missione UNIFIL autorizzato dal DL 215/2011 è ridotto da 1.100 unità/anno a 1.094 unità/anno.

In allegato, al RT reca, inoltre, la descrizione analitica:

·        delle schede missione UNSMIS Siria;

·        delle schede missione relative alla missione originaria UNIFIL Libano, per 1.100 militari, inserita nel DL 215/2011, per una spesa 2012 pari ad euro 157.012.056;

·        delle schede missione UNIFIL Libano, ridotta per effetto del provvedimento in esame a 1.094 militari, per una spesa 2012 pari ad euro 156.185.370.

 

Nel corso della trattazione del provvedimento presso la 5a Commissione del Senato[4], il rappresentante del Governo - in risposta alle osservazioni formulate[5] -  ha depositato una Nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale è stato evidenziato che gli oneri della missione si conformano complessivamente alla natura giuridico-contabile di tetto massimo, così come disposto in tutti i precedenti provvedimenti legislativi che hanno autorizzato la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Pertanto è stato confermato che le somme autorizzate dal provvedimento sono assegnate al Ministero della difesa, che le ripartisce in base alle necessità esplicitate nella RT, senza possibilità di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Riguardo alla diversa ripartizione, fra spese di personale e spese di funzionamento, delle somme stanziate per la missione UNIFIL in Libano e per la missione UNSMIS in Siria, è stato chiarito che il diverso importo relativo alle spese di personale è dovuto anche alla diversa misura della diaria di missione prevista per le due missioni (98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman per la missione UNIFIL e 130% della stessa diaria per la missione del provvedimento in esame).

Si ricorda che la maggiore spesa prevista dal testo per la missione in Siria (circa 827.000 euro) trova copertura in una minore spesa, di analogo importo, per la missione UNIFIL in Libano. La relazione tecnica mostra che – ferma restando l’esatta coincidenza fra oneri e copertura - non vi è, tuttavia, corrispondenza nella composizione delle due spese: infatti, mentre l’onere in esame (spese per la missione in Siria) ha una componente di spesa per il personale pari a circa 711.000 euro (+116.000 euro di spese per il supporto logistico), le risorse utilizzate per la copertura di detto onere (827.000 euro di spesa per la missione UNIFIL) sono ripartite fra 476.000 euro di spese di personale e 351.000 euro per spese per il supporto logistico.

Riguardo, infine, alle 6 unità di personale ridotte, è stato evidenziato che la spesa per la missione UNIFIL comprende espressamente, tra l’altro, il costo previsto per le 6 unità di personale come dimostrato anche nella relazione tecnica del provvedimento in esame.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che la riduzione delle spese per il supporto logistico nella missione UNIFIL in Libano – prevista a copertura di una quota degli oneri in esame per la missione in Siria – non pregiudichi la copertura dei fabbisogni a suo tempo quantificati con riferimento alla predetta missione. In caso contrario, infatti, potrebbero determinarsi i presupposti per una reintegrazione del relativo stanziamento al fine di corrispondere a detti fabbisogni.

Si segnala inoltre una marginale differenza fra l’arco temporale oggetto dell’autorizzazione di spesa in esame (“a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012” = 231 giorni di calendario) e il periodo preso a riferimento dalla relazione tecnica (232 giorni) per la quantificazione degli oneri.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 2, comma 1,dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

 

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

 

 

Al riguardo, si osserva che le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, sono allocate nel capitolo 1188, relativo al Fondo per le missioni di pace, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Da una interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo presenta una disponibilità di competenza nell’esercizio in corso pari a 658.824.907 euro, al netto delle risorse accantonate per far fronte al presente provvedimento.

 

 

 

 

 



[1] Denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

[2] Adottata il 21 aprile 2012.

[3] Senza l’applicazione della riduzione del 20 per cento disposta dal DL  n. 223/2006.

[4] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconti sommari n. 702 del 23 maggio 2012 e n. 708 del 05 giugno 2012.

[5] È stato evidenziato che l'autorizzazione di spesa è caratterizzata da una componente prevalente - rispetto all’ammontare della stima complessiva degli oneri attesi - riferita a spese di personale e che, pertanto, si prefigurerebbe la possibilità, qualora i relativi stanziamenti di bilancio si rivelassero insufficienti, di un eventuale ricorso all'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie. È stato quindi richiesto di valutare l'opportunità dell'inserimento nel DDL di una apposita clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 12, della legge n. 196/2009,

È stato inoltre rilevato che, in base ai dati forniti dalla RT, nelle due missioni (Siria-UNSMIS e Libano-UNIFIL) risulta una diversa ripartizione fra le spese di personale e quelle per il supporto logistico: infatti gli 827.000 euro di spesa per la missione UNSIMIS sono composti da circa 711.000 euro di spese per il personale e da circa 116.000 euro di spese per funzionamento, mentre gli 827.000 euro di spesa per la missione UNIFIL (utilizzati per la copertura finanziaria) sono ripartiti fra 476.000 euro di spese di personale e 351.000 euro per spese di funzionamento e logistiche. È stato quindi richiesto di chiarire se la rimanente quota degli stanziamenti 2012 prevista per la missione UNIFIL risulti adeguata alla copertura dei fabbisogni minimi di supporto logistico della missione medesima.

Sono stati, infine, chiesti chiarimenti in merito alla riduzione di 6 unità di personale - per dodici mesi - dalla missione UNIFIL, considerato che dalla relazione tecnica non si evince se le 6 posizioni ridotte siano state mai effettivamente ricoperte.