Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4716) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni
Riferimenti:
AC N. 4716/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 367
Data: 11/01/2012
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4716

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2232)

 

 

 

 

 

N. 367 – 11 gennaio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

4716

Titolo breve:

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Zaccaria

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 2. 3

Libertà religiosa.. 3

ARTICOLI 4 e 5. 4

Ministri di culto e missionari4

ARTICOLI 8, 9, 10, 11. 4

Assistenza spirituale. 4

ARTICOLO 12. 5

Insegnamento religioso nelle scuole. 5

ARTICOLO  13. 5

Scuole ed istituti di educazione. 5

ARTICOLO 15. 6

Tutela degli edifici di culto.. 6

ARTICOLO  18 e 21. 7

Mutamenti degli enti della confessione e trasferimento di beni7

ARTICOLO 23. 8

Regime tributario degli enti ecclesiastici8

ARTICOLO 24. 9

Deduzione agli effetti IRPEF. 9

ARTICOLO 25. 10

Cimiteri10

ARTICOLO 29, commi 1 e 2. 11

Copertura finanziaria.. 11

 


 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Tali norme si basano sui contenuti dell’intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento.

Il disegno di legge originario (A.S. 2232) è corredato di relazione tecnica, basata sull’ipotesi di un’entrata in vigore del provvedimento nel 2010.

La presente Nota analizza, oltre alle disposizioni oggetto della relazione tecnica, le altre disposizioni del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Libertà religiosa

La norma riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa di Gesù Cristo, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale debbano essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti ad escludere riduzioni di gettito derivanti dall’eventuale esenzione, per le affissioni e per la distribuzione di pubblicazioni, da qualunque tributo. Andrebbe inoltre confermato che, nel caso in cui le norme in esame determinino l’accesso degli enti interessati ai contributi ed alle agevolazioni in materia di editoria, l’accesso a tali agevolazioni possa avvenire solo nell’ambito dei limiti di spesa già stabiliti a legislazione vigente[1].

 

ARTICOLI 4 e 5

Ministri di culto e missionari

Le norme:

         individuano i ministri di culto della Chiesa, che svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso (articolo 4);

         stabiliscono che ai missionari e ai presidenti di missione è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai presidenti di missione e ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata, rispettivamente, di diciotto e di dodici mesi, rinnovabili per una volta.  La Chiesa provvede alla copertura assicurativa per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario (articolo 5).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 8, 9, 10, 11

Assistenza spirituale

Le norme:

         recano disposizioni dirette a garantire l’assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia e ad altri servizi assimilati, nonché ai ricoverati e ai detenuti (articoli 8, 9 e 10). 

         stabiliscono che gli oneri finanziari sostenuti per lo svolgimento di tali attività sono ad esclusivo carico della Chiesa (articolo 11).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 12

Insegnamento religioso nelle scuole

La norma riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi nell’ambito dell’orario scolastico. Garantiscono, inoltre, agli incaricati della Chiesa di Gesù Cristo il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. I relativi oneri finanziari sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le attività in questione siano svolte nell’ambito dell’ordinario orario scolastico e non comportino, quindi, un aggravio di costi amministrativi. In proposito appare opportuno acquisire una conferma dal Governo.

 

 

ARTICOLO  13

Scuole ed istituti di educazione

La norma garantisce il diritto alla Chiesa di Gesù Cristo di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare, nel presupposto che il finanziamento delle scuole eventualmente istituite dalla Chiesa apostolica, aventi requisiti conformi a quelli richiesti in base alla normativa vigente in materia di parità scolastica, si configuri come un concorso alla ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente, escludendosi la possibilità di qualsiasi adeguamento delle risorse medesime.

Si ricorda che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il Governo[2] ha affermato che, con riguardo al riconoscimento del diritto all’istituzione di scuole ed istituti di educazione, non si individuano sostanziali effetti di gettito (riscontrabili in termini di maggiori erogazioni detraibili dall’IRPEF da parte di soggetti privati finanziatori), in considerazione dell’attuale esiguità delle erogazioni liberali effettuate verso la totalità degli istituti scolastici e della ridottissima quota percentuale rappresentata dagli eventuali istituti e scuole in oggetto riconosciuti sul totale degli istituti scolastici italiani.

 

ARTICOLO 15

Tutela degli edifici di culto

La norma reca disposizioni dirette a garantire l’utilizzo e l’esercizio delle funzioni negli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa di Gesù Cristo (commi 1 e 2).

Prevede, inoltre, che agli edifici di culto di nuova costruzione e alle rispettive pertinenze si applichino (comma 4):

·        l’articolo 17, comma 3, lettera c), del DPR 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), in base al quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

·        le disposizioni vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca i dati relativi al presumibile minor gettito derivante dall’applicazione - ai beni della Chiesa in esame – delle agevolazioni ed esenzioni tributarie per i beni immobili destinati al culto.

Ciò in quanto i principali regimi di favore fiscale riguardanti gli edifici di culto e le loro pertinenze sembrano riferiti agli immobili destinati all’esercizio di culti compatibili con le disposizioni dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati esclusivamente per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Pertanto, sulla base della legislazione vigente, la norma in esame, in quanto recepisce il contenuto di un’intesa stipulata ai sensi dell’articolo 8 citato, potrebbe estendere l’esenzione ad immobili che non ne avrebbero usufruito a legislazione vigente.

Inoltre, l’articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 esenta dall’ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, purché destinati esclusivamente a determinate attività tra le quali sono ricomprese quelle di religione e di culto. Tuttavia, la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, in merito all’ambito soggettivo di destinazione dell’agevolazione, ha precisato che, tra gli enti non commerciali privati, sono ricompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

In proposito si segnala, ad esempio, che in materia di esenzione dall’IRPEF l’articolo 36 del DPR n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che non si considerano produttive di reddito le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.

L’articolo 7, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 504 del 1992, in materia di esenzioni ICI, esclude dall’ambito di applicazione del tributo i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

Si segnala, altresì, che la legge n. 206 del 2003 riconosce, sempre ai fini ICI, la qualifica di pertinenze degli edifici di culto esclusivamente agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari dagli enti della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Le medesime esenzioni sono state confermate anche dal D.lgs. n. 23/2011 (Federalismo municipale) che ha introdotto, con decorrenza 2014, l’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI, dell’IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi immobiliari. Il DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici) ha poi anticipato la decorrenza delle suddette misure al 2012, confermandone l’ambito applicativo.

Sugli aspetti richiamati appare necessario acquisire un chiarimento del Governo.

 

ARTICOLO  18 e 21

Mutamenti degli enti della confessione e trasferimento di beni

Le norme:

·        stabiliscono che ogni mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa civilmente riconosciuto acquista efficacia civile con decreto del Ministro dell’interno. Qualora i suddetti mutamenti provochino la perdita dei relativi requisiti, il riconoscimento dell’ente è revocato con decreto del Ministro dell’interno e comporta la perdita della personalità giuridica dell’ente medesimo. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene sulla base di quanto previsto dal provvedimento dell’organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie (articolo 18);

·        prevedono che i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo, se provenienti da una serie di enti specificati dal testo e se effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano esenti da tributi ed oneri (articolo 21).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa il regime a cui sarà sottoposto il trasferimento di beni non rientranti nei requisiti e nei termini temporali previsti dall’articolo 21. In particolare, andrebbe precisato se si reputi applicabile la sola disciplina civilistica o anche quella tributaria (come previsto nella fase transitoria): in tale ultimo caso, la disapplicazione della normativa fiscale potrebbe determinare effetti di minor gettito in termini di imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed IVA attualmente applicate nei casi di trasferimenti di beni.

 

ARTICOLO 23

Regime tributario degli enti ecclesiastici

La norma equipara, ai fini tributari, gli enti della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, alle ONLUS.

Per le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli stessi enti è prevista l’applicazione del regime tributario vigente per le attività esercitate.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si segnala che nel corso dell’iter al Senato presso la Commissione Bilancio[3], è stato osservato che l’equiparazione, agli effetti tributari, degli enti civilmente riconosciuti aventi fini di religione e di culto a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione potrebbe determinare per gli enti religiosi l’applicazione di regimi particolarmente agevolati, quali quelli previsti per le ONLUS e, più in generale, per il terzo settore.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, pervenuta il 26 luglio 2010, il Dipartimento delle finanze afferma che la norma in questione assolve ad una finalità di riordino, in quanto gli enti religiosi sono già riconosciuti come enti non commerciali da varie formulazioni di legge, tra cui il decreto legislativo n. 460 del 1997 che li equipara, anche dal punto di vista fiscale, agli enti aventi finalità di beneficenza o istruzione, facendoli pertanto confluire nell’ambito del terzo settore.

 

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione di quanto precisato nel corso dell’iter presso il Senato.

 

ARTICOLO 24

Deduzione agli effetti IRPEF

La norma:

·        stabilisce la deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa di Gesù Cristo. L’importo massimo annuo deducibile da ciascun contribuente è fissato in misura corrispondente a quello già previsto per le erogazioni in favore della Chiesa cattolica (1.032,91 euro) (comma 2);

·        prevede la fruibilità del beneficio a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 3);

·        stabilisce che su richiesta di una delle parti, si può procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dalla Chiesa (comma 4).

 

La relazione tecnica considera i dati delle dichiarazioni presentate nel 2008, dai quali risulta che circa 122.000 soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per circa 32,2 milioni di euro, con un valore pro-capite di circa 263 euro.

Tenuto conto che i fedeli dell’Istituzione religiosa in esame rappresentano circa lo 0,04% della popolazione italiana, la relazione tecnica ipotizza, in via prudenziale, una maggiore propensione all’effettuazione delle erogazioni liberali in esame e stima, pertanto, un ammontare di erogazioni pari allo 0,15% del totale sopra indicato, quindi a circa 0,05 milioni di euro.

Applicando un’aliquota marginale IRPEF del 35% all’ammontare deducibile ai fini IRPEF, la RT stima il minor gettito in termini di competenza annua pari a circa 20.000 euro.

La RT, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2010, stima il seguente andamento del gettito di cassa:

(euro)

 

2010

2011

dal 2012

IRPEF

0

35.000

20.000

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, pervenuta il 26 luglio 2010, il Dipartimento delle finanze afferma che, in assenza di specifici dati di dettaglio, il rapporto tra gli appartenenti alla confessione religiosa e l’intera popolazione italiana rappresenta una proxy  efficiente per la ricostruzione della distribuzione degli importi deducibili. Inoltre, il peso relativo ottenuto è stato prudenzialmente moltiplicato per un fattore pari a circa 4, consentendo la compensazione di eventuali effetti riguardanti le erogazioni attualmente detraibili.

 

Al riguardo, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell’iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta, non si formulano osservazioni in merito all’entità dell’onere.

Si segnala in proposito che le dichiarazioni IRPEF concernenti il periodo d’imposta 2009, rese disponibili successivamente alla presentazione del disegno di legge, evidenziano un ammontare complessivo di erogazioni liberali in favore di enti religiosi inferiore a quello utilizzato nella relazione tecnica.

In particolare, in tale periodo le erogazioni liberali sono state effettuate da 108.667 contribuenti, per un ammontare medio di 261 euro e per un ammontare complessivo di 28,4 milioni.

Quanto alla proiezione temporale dell’onere, la relazione tecnica ipotizzava l’entrata in vigore del provvedimento nel 2010 facendo decorrere gli effetti finanziari dal 2011.

Alla luce degli effettivi tempi di approvazione del provvedimento, la predetta dinamica dovrebbe subire lo slittamento di almeno due anni. In proposito si richiede l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 25

Cimiteri

Le norme:

·        stabiliscono che  i piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti (comma 1);

·        prevedono che le sepolture nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri  comunali siano perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima e che a tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all’articolo 92 del regolamento di cui al DPR n. 285/1990 siano rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni (commi 2 e 3).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che gli oneri di concessione rimangano a carico dell’Ente religioso.

 

 

ARTICOLO 29, commi 1 e 2

Copertura finanziaria

La norma al comma 1dispone che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in euro 35.000 per l’anno 2011 ed in euro 20.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 2, prevede che l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provveda al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, e riferisca al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica, come richiesto dalla vigente disciplina contabile[4], le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso.

La norma andrebbe pertanto modificata indicando espressamente le disposizioni delle quali si prevede la copertura, che, come precisato dalla relazione tecnica allegata all’atto Senato 2232, sono identificabili nel comma 2 dell’articolo 24, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dalle misure di cui al citato comma 2, si basava sul presupposto che il provvedimento entrasse in vigore nell’anno 2010. Pertanto, il profilo temporale degli oneri dovrebbe essere aggiornato in relazione alla presumibile entrata in vigore del provvedimento.

In merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla loro disponibilità - anche nell’eventualità di un diverso profilo temporale della copertura finanziaria - senza che il loro utilizzo pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 



[1] Tale aspetto è stato evidenziato anche nel corso dell’esame presso il Senato.

[2]  Cfr. Nota del Dipartimento delle finanze del 23 luglio 2010, prot. 3672.

[3] Cfr. Resoconto sommario n. 99 del 28 luglio 2011.

[4] Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009,  ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.