Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4509) Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - DL 98/2011
Riferimenti:
AC N. 4509/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 320
Data: 14/07/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   DECRETO LEGGE 2011 0098
FINANZA PUBBLICA   POLITICA ECONOMICA
SPESA PUBBLICA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 98 DEL 06-LUG-11     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4509

 

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 98/2011 –

Approvato dal Senato A.S. 2814)

 

Modifiche approvate dal Senato

 

EDIZIONE PROVVISORIA

 

 

 

 

N. 320 – 14 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EFFETTI DEL  DL n. 98/2011. 7

MODIFICHE APPROVATE DAL SENATO AL TESTO DEL D.L. 98/2011. 14

ARTICOLO 1, comma 1. 14

Livellamento remunerativo Italia-Europa.. 14

ARTICOLO 5, comma 2-bis. 14

Organismi collegiali del Ministero dell’ambiente.. 14

ARTICOLO 16, comma 1, lett. g). 16

Specificità emolumenti del personale del comparto difesa e sicurezza.. 16

ARTICOLO 17, comma 6. 17

Ticket assistenza specialistica.. 17

ARTICOLO 18, comma 3. 18

Modifiche alla disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici18

ARTICOLO 18, comma 4. 20

Anticipo adeguamento requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita.. 20

ARTICOLO 18, comma 22-bis. 23

Contributo di perequazione.. 23

ARTICOLO 18, commi 22-ter-22-quinquies. 24

Nuovo regime delle decorrenze per l’accesso al pensionamento con età inferiore a quella di vecchiaia.. 24

ARTICOLO 20. 25

Modifiche al patto di stabilità interno.. 25

ARTICOLO 23, comma 1, lett. d), cpv. comma 54-quater.. 28

Stabilizzazione di incrementi 2011 di aliquote di accisa.. 28

ARTICOLO 23, comma 5. 33

Incremento IRAP per talune società concessionarie.. 33

ARTICOLO 23, COMMA 7. 34

Aumento dell’imposta di bollo relativa alle comunicazioni sui depositi titoli34

ARTICOLO 23, comma 10. 36

Accantonamenti e ammortamenti delle imprese concessionarie autostrade e trafori36

ARTICOLO 23 comma 36. 38

Destinazione di entrate derivanti dal contributo unificato per le spese di giustizia.. 38

ARTICOLO 23, commi 50-bis e 50-ter.. 39

Addizionale su bonus e stock option.. 39

ARTICOLO 27, comma 1. 40

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.. 40

ARTICOLO 29, comma 1-bis. 41

Disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche.. 41

ARTICOLO 29, comma 1-ter.. 41

Programmi di dismissione e privatizzazione.. 41

ARTICOLO 36, comma 10-bis. 42

Sanzioni in materia di pubblicità sulle strade.. 42

ARTICOLO 37, comma 6, lett. b). 43

Contributo unificato per i procedimenti giudiziari43

ARTICOLO 39, commi 2 e 4. 43

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria.. 43

ARTICOLO 40, commi 1 e 2. 44

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.. 44

ARTICOLO 40, comma 1-bis. 46

Riduzione delle spese dei ministeri in relazione alla vendita delle frequenze   46

ARTICOLO  40, commi 1-ter e 1-quater.. 48

Riduzione di agevolazioni fiscali48

APPENDICE.. I

Prospetto riassuntivo degli effetti finanziari del Decreto-legge n. 98/2011,I

con le modifiche introdotte dal Senato.. I

Prospetto riassuntivo degli effetti finanziari ascritti alle singole disposizioni del.. V

Decreto-legge n. 98/2011, con le modifiche introdotte dal Senato.. V

 


 


 

AVVERTENZA

 

Il presente dossier riporta alcuni prospetti riepilogativi degli effetti complessivamente derivanti dal decreto-legge n. 98/2011, come risultante a seguito dell’ esame svolto presso il Senato.

 

Sono inoltre riportate schede di verifica degli effetti finanziari delle singole disposizioni, riguardanti le sole parti modificate nel corso dell’esame al Senato e che presentano profili finanziari. Per le parti che non sono state modificate si rinvia alla Nota di lettura n. 108 del Servizio bilancio del Senato.

 

Infine in appendice sono riportate tabelle che indicano gli effetti sui saldi di finanza pubblica di ciascuna disposizione contenuta nel provvedimento, con distinta evidenziazione di quelli attribuiti alle modifiche approvate dal Senato.

 

Per la predisposizione del dossier è stata utilizzata la documentazione allegata al testo originario del disegno di legge di conversione del decreto-legge (S. 2814) nonché la documentazione presentata dal Governo al Senato il 14 luglio 2011.

 

 

EFFETTI DEL  DL n. 98/2011

 

Il DL 98/2011, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza e nel Patto di stabilità presentati dal Governo nell’aprile 2011, e oggetto della raccomandazione del 7 giugno della Commissione europea[1].

Il Consiglio ECOFIN ha adottato il 12 luglio 2011, nell’ambito della procedura del semestre europeo, raccomandazioni sui piani nazionali di riforma (PNR) di ciascuno Stato membro che includono anche i pareri sui rispettivi programmi di stabilità. Il Consiglio ha accolto integralmente le raccomandazioni proposte dalla Commissione europea il 7 giugno 2011 su cui si era espresso favorevolmente il Consiglio europeo di giugno. Nel dispositivo della raccomandazione relativa all’Italia, il Consiglio chiede di dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo[2]. In tal senso, si raccomanda di utilizzare ogni risorsa imprevista sul fronte della politica di bilancio per accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011. Raccomanda, inoltre, di introdurre tetti alla spesa pubblica e meccanismi di controllo della stessa a tutti i livelli, regionale e locale.

 

Saldi tendenziali e programmatici: la correzione richiesta

Tali documenti indicano valori dei saldi programmatici di finanza pubblica per il 2013 e 2014 pari, rispettivamente, a 1,5 e 0,2 per cento del PIL in termini di indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni. Parallelamente l’avanzo primario è atteso passare dallo 0,9 per cento del PIL nel 2011 al 3,9 per cento nel 2013 e al 5,2 per cento nel 2014.

Dati i valori tendenziali, il raggiungimento dei saldi programmatici richiede una manovra correttiva (in termini di minori spese al netto interessi e di maggiori entrate) pari all’1,2 per cento nel 2013 e al 2,3 per cento nel 2014, come evidenziato dalla tavola 1.

Non sono invece indicate correzioni per il 2011 ed il 2012, esercizi per i quali il valore del deficit tendenziale e programmatico coincidono (3,9 e 2,7 per cento del PIL).

 

Tavola 1 - Saldi tendenziali e programmatici

(% PIL)

 

2011

2012

2013

2014

Indebitamento netto tendenziale l.v.

3,9

2,7

2,7

2,6

Indebitamento netto programmatico

3,9

2,7

1,5

0,2

Manovra netta

 

 

1,2

2,3*

PIL

1.593.314

1.642.432

1.696.995

1.755.013

Fonte: DEF-Programma di stabilità, aprile 2011

*Il dato del 2014 contiene la correzione dell’anno precedente

 

Dato un PIL (in termini nominali) che raggiunge nei due anni, rispettivamente, 1.697 e 1.755 miliardi[3], la correzione indicata dai documenti programmatici comporta una manovra di circa 20 miliardi nel 2013 e 40 miliardi nel 2014.

 

Gli effetti sui saldi della manovra

Rispetto a tali importi la manovra, nel testo iniziale del decreto legge presentato dal Governo (AS 2814), prevedeva una correzione di 17,9 miliardi nel 2013 e 25,4 miliardi nel 2014, pari rispettivamente all’1,1 e all’1,4 per cento del PIL. Per quanto riguarda il biennio 2011-2012, le maggiori spese erano coperte da maggiori entrate, con un effetto marginale sui saldi che miglioravano di 5,3 milioni e di 151,8 milioni.

Come precisato dal Ministro dell’Economia[4] un’ulteriore correzione per 2,2 miliardi nel 2013 e 14,7 miliardi nel 2014 (pari allo 0,1 e allo 0,8 per cento del PIL) era affidata al disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale, in corso di presentazione al Parlamento.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stata inserita nel disegno di legge di conversione del DL 98/2011 una disposizione di diretta applicazione, che prevede il taglio dei regimi fiscali agevolativi del 5 per cento per il 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014, cui dovranno conseguire effetti non inferiori a 4 miliardi nel 2013 e a 20 miliardi a decorrere dal 2014. Tale maggior gettito risulta scontato pertanto nel quadro riepilogativo degli effetti della manovra, come modificata dal Senato (cfr. successiva scheda riferita all’art. 40, commi 1-ter e 1-quater).

Tale riduzione non troverà applicazione qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati i provvedimenti legislativi di riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, tali da determinare effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto non inferiori al predetto obiettivo di  4 miliardi nel 2013 e di 20 miliardi a decorrere dal 2014.

 

Le ulteriori modifiche introdotte dal Senato rafforzano gli effetti di miglioramento dei saldi rispetto al testo iniziale, per 2,1 miliardi nel 2011, 5,4 miliardi nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 2,6 nel 2014.

La manovra complessiva, nel testo come modificato in prima lettura, determina pertanto un effetto di riduzione dell’ indebitamento netto pari a 2,1 miliardi nell’esercizio in corso, 5,6 miliardi nel 2012, 24,4 miliardi nel 2013 e 47,9 miliardi nel 2014. In termini di incidenza sul PIL, la correzione risulta pari al 2,7 per cento nell’ultimo anno.

 

 

Tavola 2 – Effetti della manovra sull’indebitamento netto

(milioni di euro - % PIL)

 

2011

2012

2013

2014

DL 98/2011 (Testo iniziale - AS 2814)

5,3

151,8

17.877

           25.365

% PIL

0,0

0,0

1,1

1,4

Riduzione agevolazioni fiscali 

-

-

4.000

20.000

% PIL

 

 

0,24

1,14

ulteriori modifiche Senato

2.103

5.426

2.529

2.608

% PIL

0,13

0,33

0,15

0,15

Effetto complessivo manovra

(Testo approvato dal Senato)

 2.108

5.578

 24.406

 47.973

% PIL

0,1

0,34

1,4

2,7

 

 

La composizione della manovra

Nella tavola 3 si riepilogano gli effetti del DL. n. 98/2011 (nella versione iniziale ed in quella modificata dal Senato), disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi per finalità espansive (minori entrate e maggiori spese) : la differenza tra tali grandezze determina la manovra netta, ovvero l’effetto di correzione del deficit.

 


Tavola 3

 

Testo Senato (A.S. 2814)

Modifiche Senato

Testo approvato dal Senato

Indebitamento netto PA

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Risorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

240,0

927,0

7.387,7

13.788,7

381,5

3.000,0

239,0

695,0

621,5

3.927,0

7.626,7

14.483,7

Minori spese in conto capitale

23,0

752,0

1.000,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

752,0

1.000,0

1.300,0

Minori spese correnti

0,0

1.000,0

3.500,0

5.000,0

1.700,0

400,0

300,0

0,0

1.700,0

1.400,0

3.800,0

5.000,0

Maggiori entrate

2.037,6

4.704,7

7.476,0

7.286,5

27,5

2.354,5

6.349,1

22.294,3

2.065,1

7.059,2

13.825,1

29.580,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impieghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

1.484,4

6.154,1

134,1

134,1

0,0

306,0

306,0

306,0

1.484,4

6.460,1

440,1

440,1

Maggiori spese in conto capitale

623,0

650,0

900,0

1.200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

623,0

650,0

900,0

1.200,0

Minori entrate

188,0

427,8

452,7

676,5

6,0

22,8

53,4

75,4

194,0

450,6

506,1

751,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale risorse

2.300,6

7.383,7

19.363,7

27.375,2

2.109,0

5.754,5

6.888,1

22.989,3

4.409,6

13.138,2

26.251,8

50.364,5

Totale impieghi

2.295,4

7.231,9

1.486,8

2.010,6

6,0

328,8

359,4

381,4

2.301,4

7.560,7

1.846,1

2.391,9

Manovra netta

5,3

151,8

17.876,9

25.364,6

2.103,0

5.425,7

6.528,7

22.607,9

2.108,3

5.577,5

24.405,7

47.972,6



 

 

 

Nel testo come modificato dal Senato si accentua l’effetto di miglioramento dei saldi anche nel 2011 e nel 2012: in termini di indebitamento netto, la manovra lorda passa da 2,3 a 4,4 miliardi nell’esercizio in corso e da 7,4 a 13,1 miliardi nel 2012. L’incremento viene pressoché interamente destinato alla manovra netta che assorbe, rispettivamente, il 47,8 e il 42,5 delle risorse.

Nel biennio successivo la correzione si rafforza ulteriormente : nel 2013, la manovra lorda passa dai 19,4 miliardi del testo iniziale a 26,2 miliardi, destinati per il 93 per cento al miglioramento del saldo. Nel 2014, anno in cui si evidenzia un incremento di risorse di circa 23 miliardi, il 95 per cento delle risorse complessive è destinato alla riduzione dell’indebitamento netto.

 

Tavola 4 – Confronto manovra lorda e manovra netta

(milioni di euro – composizione %)

 

Testo iniziale Senato

Testo approvato dal Senato

Indebitamento netto PA

2011

2102

2013

2014

2011

2102

2013

2014

Totale risorse (manovra lorda) (a)

2.300,6

7.383,7

19.363,7

27.375,2

4.409,6

13.138,2

26.251,8

50.364,5

Totale impieghi (misure espansive) (b)

2.295,5

7.331,9

1.486,8

2.010,6

2.301,4

7.560,7

1.846,1

2.391,9

Correzione deficit (manovra netta) (c=a-b)

5,3

151,8

17.876,9

25.364,6

2.108,3

5.577,5

24.405,7

47.972,6

impieghi /risorse (%)

99,8

97,9

7,7

7,3

52,2

57,5%

7,0%

4,7%

Manovra netta /risorse (%)

0,2

2,1

92,3

92,7

47,8

42,5%

93,0%

95,3%

 

Con riferimento alla manovra netta, le modifiche approvate dal Senato in prima lettura incidono significativamente sulla composizione entrate/spese. Nel testo iniziale, infatti, sia nel 2011 che nel 2012 le maggiori entrate finanziavano un aumento della spesa con un effetto marginale sui saldi, mentre nel biennio successivo la riduzione del deficit operava prevalentemente attraverso il contenimento delle spese, che concorrevano alla correzione per circa il 61 per cento nel 2013 ed il 74 per cento nel 2014.

Nel testo trasmesso alla Camera, nel 2011 all’apporto più significativo delle entrate, cui è affidato circa l’89% della correzione, si unisce una seppur contenuta riduzione della spesa. Nel 2012 l’apporto alla manovra netta è interamente ascrivibile alle entrate, a fronte di un aumento delle spesa. Nel biennio successivo, entrambe le componenti contribuiscono al miglioramento dei saldi, anche se resta prevalente l’apporto delle entrate (54,6 per cento nel 2013 e 60,1 per cento nel 2014).

 

 

Tavola 5 – Contributo alla manovra netta

                                                                                                       (milioni di euro -  %)

Indebitamento netto PA

Testo iniziale

Testo approvato dal Senato

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Manovra netta sulle entrate

1.849,6

4.276,9

7.023,3

6.610,0

1.871,1

6.608,6

13.319,0

28.828,9

Manovra netta sulle spese (*)

1.844,3

4.125,1

-10.853,6

-18.754,6

-237,2

1.031,1

-11.086,6

-19.143,6

Manovra netta

5,3

151,8

17.876,9

25.364,6

2.108,3

5.577,5

24.405,7

47.972,6

Manovra netta sulle entrate (%)

n.a.

n.a

39,3

26,1

88,8%

n.a.

54,6%

60,1%

Manovra netta sulle spese (%)

n.a.

n.a

60,7

73,9

11,2%

n.a.

45,4%

39,9%

(*) Il segno meno indica una riduzione della spesa.

 


MODIFICHE APPROVATE DAL SENATO AL TESTO DEL D.L. 98/2011

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Livellamento remunerativo Italia-Europa

Le modifiche introdotte prevedono che la media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice, da confrontare con il corrispondente livello remunerativo negli Stati dell’area euro, debba essere ponderata rispetto al PIL (anziché essere una media semplice) dei 6 principali Paesi della medesima aera (anziché di tutti i Paesi dell’area euro come precedentemente indicato).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato in relazione alle modifiche  in esame non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ribadisce il contenuto delle modifiche introdotte ed afferma che queste non comportano effetti finanziari.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5, comma 2-bis

Organismi collegiali del Ministero dell’ambiente

Normativa vigente: l’art. 6, comma 1, del DL n. 78/2010, rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali (di cui all’art. 68, comma 1, del DL n. 112/2008) operanti presso le pubbliche amministrazioni, con l’eccezione, tra l’altro, degli organi previsti per legge ed operanti presso il Ministero dell’ambiente. La norma citata prevede, inoltre, che la partecipazione ai lavori dei suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente , e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Il prospetto riepilogativo relativo al DL n. 78/2010, non rileva effetti finanziari con riferimento alla suddetta norma. La RT, in particolare, afferma che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (operante un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, anche per il comparto dei Ministeri) del medesimo decreto.

L’art. 68 del D.L. n. 112/2008[5] - richiamato dalla predetta norma - recava disposizioni volte ad integrare la disciplina del riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni - da realizzare ai sensi dell’ art. 29 del D.L. 223/2006 – al fine di attuare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni di riferimento. La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti al DL. n. 112/2008 associano alla suddetta norma economie nette di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2008 e a 23 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

L’art. 29, del D.L. 223/2006[6] ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche[7]. La norma, dispone, inoltre che i provvedimenti di riordino[8] indichino, tra l’altro un termine di durata, non superiore a tre anni, alla cui scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso (comma 2, lett. e-bis). Il comma 2-bis, della medesima disposizione, in particolare, prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti di riordino, proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo.

La modifica in esame, intervenendo con norma d’interpretazione autentica dell’art. 6, comma 1, del DL n. 78/2010, dispone che detta norma debba intendersi nel senso che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale[9] e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale (organi collegiali operanti presso il Ministero dell’ambiente) siano escluse anche dall’applicazione delle vigenti disposizioni[10] in materia di riordino di organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, prima citate.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato, in relazione alla modifica in esame non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto della norma in esame ed afferma che questa non comporta effetti finanziari in quanto i costi degli organismi collegiali in riferimento sono  posti a carico dei soggetti committenti.

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato nella RT, appare comunque opportuno acquisire conferma che l’esclusione degli organismi indicati dalla disposizione in esame dall’applicazione delle procedure di riordino di organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni non incida sugli effetti di risparmio a suo tempo ascritti alle medesime disposizioni di riordino.

 

ARTICOLO 16, comma 1, lett. g)

Specificità emolumenti del personale del comparto difesa e sicurezza

L’art. 71, comma 1-bis, del DL.n.112/2008, prevede che limitatamente alle misure di penalizzazione sul trattamento accessorio dei dipendenti delle PP.AA. previste dall’art. 71, comma 1 del medesimo decreto, per il personale del comparto sicurezza e difesa nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

La modifica introdotta dal Senato integra il comma 1, lett. g), dell’art. 16, che regola la possibilità di estendere la disciplina[11] in materia di mancata corresponsione ai dipendenti delle PP.AA. dei trattamenti economici accessori per i periodi di assenza per malattia[12], anche al personale del comparto sicurezza e difesa non impiegato in attività operative o missioni. La modifica in esame fa salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 1-bis, del DL n. 112/2008. Gli effetti di tale richiamo confermano, quindi, che gli emolumenti di carattere continuativo[13] erogati a favore del citato personale[14] sono equiparati al trattamento economico fondamentale che non è assoggettato alle misure previste in caso di assenza per malattia.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato, in relazione alla modifica in esame non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa  non comporta oneri.

 

Al riguardo, si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti relativo al testo originario del DL in esame ascrive alle disposizioni dell’art. 16, commi 1-3, effetti complessivi di minore spesa scontati esclusivamente ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento. In via prudenziale non sono scontati effetti sul saldo netto da finanziare. Un’apposita clausola di salvaguardia prevede inoltre riduzioni di dotazioni di spesa dei Ministeri in caso di mancato conseguimento dei risparmi previsti.

Ciò premesso, pur in considerazione dell’esistenza di tale meccanismo di salvaguardia, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, ai predetti risparmi concorrano anche le disposizioni relative alla lett. g), comma 1, dell’art. 16. Ciò in quanto le modifiche introdotte sembrano di fatto limitarne l’operatività, in quanto ribadiscono il carattere non accessorio degli emolumenti corrisposti al personale del comparto difesa e sicurezza che, quindi, non sembrerebbero rientrare nell’ambito applicativo delle disposizioni relative alle penalizzazioni delle assenze per malattia.

 

ARTICOLO 17, comma 6

Ticket assistenza specialistica

La modifica approvata dal Senato al comma 6 reintroduce i ticket sull’assistenza specialistica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Conseguentemente, riduce da sette mesi (1° giugno-31 dicembre) a un mese e mezzo l’integrazione per il 2011 del finanziamento del SSN, rideterminandone l’importo da 486,5 milioni a 105 milioni.

Precisa, infine, che con la medesima decorrenza cessano di avere effetto le disposizioni dell’articolo 61, comma 19, del DL 112/2008 e trovano applicazione le norme di cui all’articolo 1, comma 796, lett p) e p-bis) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

In seguito all’abolizione (ex art articolo 61, comma 19, del DL 112/2008, per il periodo 2009-2011) della quota di compartecipazione di 10 euro a carico degli assistiti non esenti sulle ricette per l’assistenza specialistica (introdotta dall’articolo 1, comma 796, lett. p, della legge 296/226), con il  Patto per la salute del dicembre 2009 lo Stato si è impegnato a garantire risorse corrispondenti, (834 milioni annui), ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per il 2011, la quota relativa ai primi cinque mesi dell’anno, pari a 347,5 milioni, è stata garantita ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 220/2010. L’integrazione di risorse per i mesi giugno-dicembre, pari a 486,5 milioni, era prevista dal comma 6 dell’articolo 17 in esame nella formulazione iniziale del testo.

 

 Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

381,5

 

 

 

381,5

 

 

 

381,5

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato precisa che le disposizioni sono dirette ad anticipare, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la ripresa dell’efficacia delle norme in materia di quota di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Pertanto l’importo di 486,5 milioni è rideterminato in 105 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che la quantificazione dei risparmi appare coerente con i parametri utilizzati in precedenti relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore.

 

ARTICOLO 18, comma 3

Modifiche alla disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

Nel testo iniziale del decreto-legge, il comma 3 dell’articolo 18 dispone che, per il biennio 2012-2013, non è concessa la perequazione automatica alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, mentre per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il minimo, l’indice di rivalutazione è applicato nella misura del 45 per cento.

La modifica approvata dal Senato, sostitutiva del comma 3, dispone per il biennio 2012-2013 la non applicazione della rivalutazione automatica delle pensioni ai trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (TM), con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il TM. Con riferimento a tale fascia, l’indice di perequazione automatica è applicata nella misura del 70 per cento.

La modifica dispone, inoltre, che per le pensioni di importo superiore a cinque volte il TM ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica – pari al 75 per cento - spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento è comunque attribuito fino a concorrenza di tale limite.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli ascritti al testo originario della disposizione.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato quantifica gli effetti della disposizione, rispetto alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame come segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

minori spese correnti al netto degli effetti fiscali

420

680

680

 

Si tratta, quindi, degli stessi effetti quantificati rispetto alla formulazione originaria dell’articolo 18, comma 3, in esame.

La quantificazione è svolta  sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-        monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 miliardi al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni del DEF 2011);

-        tasso di inflazione in linea con quanto previsto dal DEF 2011;

-        5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro annui nel 2011;

-        quota percentuale del monte pensioni relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM: circa il 22,3 per cento. In riferimento a tale quota, prima dell’entrata in vigore del DL in esame, per effetto del meccanismo di indicizzazione per fasce, si stima un’elasticità media all’indice di rivalutazione pari a 89,4 per cento circa;

-        quota percentuale del monte pensioni relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il TM, afferente ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM, in riferimento alla quale l’indice di rivalutazione è nella misura del 70 per cento: circa il 9,5 per cento;

-        aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione nell’anno successivo).

La relazione tecnica precisa che nella valutazione si tiene conto dell’effetto di sterilizzazione del meccanismo di deindicizzazione derivante dall’applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti il cui trattamento pensionistico è compreso tra 5 volte il TM e tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata.

 

La quantificazione, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, appare corretta e coerente con la stima degli effetti riferita al testo originario della disposizione.

Quanto al raffronto tra gli effetti ascritti alla norma in esame rispetto a quelli relativi al testo originario, si segnala che si tratta di due interventi sostanzialmente diversi, in quanto il testo originario incide su tutti i trattamenti pensionistici in pagamento, sulla base della loro suddivisione per fasce di importo; l’intervento recato dalla disposizione in esame, invece, incide esclusivamente sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, cui si applica la nuova disciplina.

 

ARTICOLO 18, comma 4

Anticipo adeguamento requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita

Il decreto legge in esame, nella sua formulazione originaria, ha anticipato, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2014, il termine per l’applicazione della disciplina sull’adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, prevista dall’articolo 12, comma 12-bis del decreto legge n. 78/2010[15].

E’ stato inoltre anticipato dal 2013 al 2012 il termine, previsto dall’articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge n. 78/2010, a decorrere dal quale l’Istat dovrà rendere disponibile, entro il 30 giugno di ciascun anno, il dato relativo alla variazione, nel triennio precedente, della speranza di vita in corrispondenza dell'età di 65 anni.

E’ stato infine anticipata, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2016, le decorrenza del secondo adeguamento Istat, che sulla base di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 12-ter è finalizzato, in deroga alla tempistica prevista dal comma 12-bis, a uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della L. 335/1995, concernente la rideterminazione triennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale. E’ anticipata di conseguenza, dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2014, anche la scadenza del termine per l’elaborazione dei dati sulla variazione della speranza di vita da parte dell’ Istat.

La modifica, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede l’anticipo al 1° gennaio 2013 (anziché 2014, come disposto dal testo originario del decreto legge) del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento alla speranza di vita.

La norma conseguentemente anticipa dal 2013 al 2011, anziché al 2012 come originariamente previsto, il termine per la decorrenza dell’obbligo da parte dell’Istat di fornire i dati sulla variazione della speranza di vita del triennio precedente,  posticipando, dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, la data in cui questi devono essere resi disponibili.

E’ soppressa inoltre la deroga alla programmazione triennale prevista per il secondo adeguamento Istat, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge n. 78/2010.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alle modifiche i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria della norma in esame:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

38

262

 

 

38

262

 

 

38

262

 

Pertanto, l’effetto complessivo di risparmio sui saldi di finanza pubblica dell’articolo 12, comma 4, risulterebbe il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

38

300

 

 

38

300

 

 

38

300

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato precisa che le scadenze e la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti è uniformata a quella prevista per la procedura di cui all'articolo l, comma 11 della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.

In particolare, gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti. Quindi rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 dell'AS 2814 l'incremento dei requisiti è di 3 mesi per l'anno 2013 e di 1 mese dal 2016.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale. Pertanto, dall’articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificata dalla norma in esame, consegue che per gli adeguamenti:

·       dal 1° gennaio 2013 è stimato un incremento dei requisiti pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi);

·       dal 2016 la stima degli incrementi triennali è pari a 4 mesi fino a circa il 2030;

·       dal 2030 l’incremento è stimato attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa.

Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi. La relazione tecnica precisa inoltre che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Sulla base dei parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta nel citato articolo 12 del DL 78/2010 (relativamente ai commi da 12-bis a 12-quinquies), e sulla base del regime delle decorrenze vigente la relazione tecnica quantifica le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del DL 78/2010 e in sede di relazione tecnica all' AS 2814:

 

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

38

262

290

29

349

400

430

436

439

 

 

Pertanto, sulla base delle quantificazioni recate dalle relazioni tecniche relative rispettivamente al testo originario del decreto in esame (AS 2814) e alla modifica sopra descritta, gli effetti di risparmio complessivamente derivanti dall’articolo 18, comma 4, risulterebbero i seguenti:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vecchio testo

0

38

262

290

29

349

400

430

436

439

Nuovo testo

0

0

38

320

421

341

730

750

764

775

Totale

 

38

300

610

450

690

1.130

1.180

1.200

1.214

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione dei risparmi recata dalla relazione tecnica appare coerente con i parametri e la metodologia contenuti in precedenti relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore.

 

ARTICOLO 18, comma 22-bis

Contributo di perequazione

La modifica approvata dal Senato aggiunge il comma 22-bis all’articolo 18 del DL in esame e prevede, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l’assoggettamento ad un contributo di perequazione delle pensioni il cui importo superi complessivamente i 90.000 euro lordi annui. In particolare, il contributo è pari al 5 per cento per la quota di pensione compresa tra tale limite  e i 150.000 euro. Per la parte eccedente i 150.000 euro il contributo è pari al 10 per cento. A seguito di tale riduzione, il trattamento pensionistico non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla modifica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate extratributarie

18

44

44

44

18

44

44

44

18

44

44

44

Minori entrate tributarie

6

20

20

20

6

20

20

20

6

20

20

20

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato quantifica le maggiori entrate come risulta dalla tabella che segue:

 

milioni di euro

 

2011

2012

2013

2014

2015

maggiori entrate lorde

18

44

44

44

0

maggiori entrate al netto dell’effetto fiscale

12

24

24

24

0

 

La quantificazione è condotta sulla base di un importo complessivo di trattamenti pensionistici interessati (2012) pari a circa 800 milioni di euro per la fascia superiore a 90.000 euro.

 

La quantificazione risulta corretta.

 

ARTICOLO 18, commi 22-ter-22-quinquies

Nuovo regime delle decorrenze per l’accesso al pensionamento con età inferiore a quella di vecchiaia

La modifica approvata dal Senato aggiunge tre commi all’articolo 18 e prevede, per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (a condizione di avere maturato i 40 anni di anzianità contributiva), un posticipo della decorrenza del pensionamento, rispetto a quanto previsto per coloro che maturano i requisiti anche con riferimento all’età anagrafica, di 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (comma 22-ter). Continua ad applicarsi al previgente normativa, nel limite di 5.000 soggetti, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in mobilità lunga nonché ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (comma 22-quater). L’INPS provvede al monitoraggio ai fini del rispetto del limite di 5.000 soggetti, superato il quale, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande di pensionamento anticipato (comma 22-quinquies).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0

0

201

433

0

0

201

433

0

0

201

433

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato quantifica le minori spese come risulta dalla tabella che segue:

 

2012

2013

2014

2015

2016

0

201

433

710

790

 

La quantificazione è condotta sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-        soggetti interessati che maturano i requisiti minimi negli anni 2012-2014:

- dipendenti privati: 68.000 circa annui;

- dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): 11.000 circa annui;

- lavoratori autonomi: 34.500 circa annui;

-        stima importi medi prestazioni (2012):

- dipendenti privati: 27.500 euro annui;

- dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): 37.000 euro annui;

- lavoratori autonomi: 18.400 euro annui;

-        soggetti esenti: 5.000 con un’ipotesi di esaurimento in 3 anni, per un importo medio stimato di 28.000 euro annui.

 

La quantificazione risulta corretta.

 

ARTICOLO 20

Modifiche al patto di stabilità interno

Le modifiche introdotte dal Senato all’articolo 20, risultano le seguenti:

·       al comma 1 viene demandata ad un successivo provvedimento attuativo la determinazione delle modalità e delle condizioni per l’eventuale esclusione delle regioni inadempienti al patto in uno dei tre anni antecedenti l’esercizio di riferimento e di quelle sottoposte al piano di rientro del deficit sanitario dall’ambito di applicazione del primo comma dell’articolo in esame (concernente la possibilità per le regioni di concertare le modalità applicative del patto). Tale esclusione era configurata come automatica nel testo originario dell’articolo in esame (cfr. il quinto periodo del primo comma che viene soppresso);

·       ai commi 2, 2-bis e 2-ter, sono riformulati i parametri di virtuosità inizialmente previsti.

In particolare, al comma 2 si prevede:

-         l’introduzione della prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

-         una diversa specificazione dell’incidenza della spesa del personale (che deve ora essere rapportata alla spesa corrente, in luogo di quella complessiva precedentemente prevista, e valutata tenendo anche conto delle funzioni svolte attraverso esternalizzazione nonché dell’ampiezza del territorio, tenendo altresì conto del valore di inizio legislatura o consiliatura e delle variazioni intercorse nel corso delle stesse, ai fini dell’applicazione del coefficiente di correzione di cui al successivo comma 2-ter[16]);

-         una diversa articolazione dei parametri riferiti alla situazione finanziaria dell’ente (fra cui viene introdotto l’equilibrio di parte corrente e il rapporto tra entrate correnti riscosse e accertate);

-         una diversa articolazione, per le regioni e gli enti locali, dei parametri miranti a misurare l’incidenza dell’azione di contrasto all’evasione;

-         la rispondenza all’obbligo di dismissione di partecipazioni societarie previsto dalla normativa vigente.

Non sono invece riproposti i parametri inerenti la misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere, la spesa per auto di servizio e il numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

Al comma 2-bis si prevede inoltre che, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio - cui gli enti territoriali devono tendere nell’esercizio delle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali –, siano considerati, tra i parametri di virtuosità, indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Al comma 2-ter  si prevede l’introduzione di un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalla singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al comma 2;

·       con l’introduzione del comma 2-quater sono fissati i parametri demografici minimi dell’insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata ed è definita la tempistica per l’attuazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni;

·       al comma 3:

a.      è anticipato al 2012, per le sole province, il termine di decorrenza dell’esclusione degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità dal concorso agli obiettivi fissati dall’art. 14, comma 1, del DL n. 78/2010 e agli ulteriori obiettivi di finanza pubblica definiti dal comma 5 dell’articolo in esame, fermo restando l’obiettivo complessivamente assegnato al comparto;

b.     è soppresso il carattere facoltativo della riduzione di 200 mln dell’obiettivo prevista per gli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità;

·       con la soppressione dei commi da 6 a 8, è eliminato il taglio, previsto nel testo originario del provvedimento, delle risorse erariali spettanti agli enti locali appartenenti alla terza e quarta classe di virtuosità, a valere sui fondi aventi natura perequativa, nonché, per gli enti locali della Sicilia e della Sardegna, sui trasferimenti;

·       al comma 17-bis è prevista, a copertura della soppressione dei commi da 6 a 8, la riduzione, per un importo pari a 700 mln per il 2013 e a 1.400 mln a decorrere dal 2014, delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato degli effetti del maxiemendamento presentato al Senato ascrive i seguenti effetti all’emendamento in esame:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co 7 Eliminazione taglio trasf. comuni

 

 

500

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Co 7 Eliminazione taglio trasf.  province

 

 

200

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co 17-bis Riduzione rimborsi imposte

 

 

700

1.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che non determinano effetti finanziari:

-        le modifiche apportate al comma 1, concernenti il rinvio al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’ultimo periodo del comma 1 della definizione delle modalità e delle condizioni per l’eventuale esclusione dal “patto regionale integrato” delle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno o che siano sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

-        le modifiche apportate al comma 2 e i commi 2-bis e 2-ter, inerenti i parametri di virtuosità;

-        il comma 2-quater, finalizzato a dettare la tempistica per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni;

-        le modifiche apportate al comma 3 in materia di anticipo al 2012, per le province virtuose, del termine di decorrenza dell’esclusione dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’articolo 14, comma 1, del DL n. 78/2010, in quanto resta fermo l’obiettivo di comparto;

-        le modifiche apportate al comma 3 in materia di soppressione del carattere facoltativo del bonus di 200 mln a valere sul patto di stabilità interno degli enti locali virtuosi per l’anno 2012, in quanto il predetto bonus è già cifrato nei saldi;

Determina invece un peggioramento del saldo netto da finanziare, pari a 700 mln per il 2013 e a 1.400 mln a decorrere dal 2014, la soppressione del taglio delle risorse di provenienza erariale nei confronti degli enti locali appartenenti alle ultime due classi di virtuosità, previsto dai commi 6-8, soppressi dall’emendamento in esame.

A copertura di tale onere si provvede, ai sensi del comma 17-bis, riducendo di pari importo e con la medesima decorrenza, le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi ed alle compensazioni relativi alla imposte.

 

Al riguardo si osserva:

-        con riferimento alla modifica apportata al comma 3, relativa all’anticipo al 2012, per le province virtuose, dell’esclusione dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’articolo 14, comma 1, del DL n. 78/2010, andrebbero forniti elementi circa la sostenibilità, da parte degli enti appartenenti alle classi di virtuosità diverse dalla prima, dell’ulteriore quota di manovra posta a loro carico al fine di compensare la quota non più gravante sugli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità. Si segnala inoltre che la norma non esplicita i criteri in base ai quali tale peso ulteriore verrà ripartito tra gli enti appartenenti alle classi di virtuosità diverse dalla prima;

-        con riferimento alla soppressione dei commi 6-8, si osserva che, venendo meno i tagli di risorse erariali per gli enti locali, l’incremento della manovra, previsto dal comma 5, si configura necessariamente come un incremento delle posizioni di avanzo che gli enti soggetti al concorso agli obiettivi di finanza pubblica sono chiamati ad esporre.

Tali posizioni di avanzo determinano l’immobilizzo di risorse non utilizzabili, destinate ad accumularsi esercizio dopo esercizio. Sotto il profilo della permanenza dei risparmi nel lungo periodo, si rileva che l’accumulo di risorse proprie non spendibili potrebbe costituire la premessa di richieste volte ad ottenere lo sblocco delle risorse;

-        con riferimento alla disposizione di copertura dell’onere derivante dalla soppressione dei commi 6-8, disposta dal comma 17-bis a valere sulla riduzione delle risorse destinate ai rimborsi di imposta, andrebbero acquisiti elementi circa la disponibilità di tali risorse e l’effettiva possibilità di un loro utilizzo in via permanente. Infatti, qualora gli attuali stanziamenti destinati alla finalità dei rimborsi di imposta non risultassero eccedentari rispetto alle effettive esigenze, a fronte della riduzione di risorse disponibili, potrebbe generarsi un progressivo incremento dello stock di rimborsi in attesa di pagamento. A tale situazione potrebbe quindi corrispondere una esigenza di reintegro delle disponibilità sottratte dalla norma in esame, con conseguenti futuri effetti di maggiore spesa per il saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 23, comma 1, lett. d), cpv. comma 54-quater

Stabilizzazione di incrementi 2011 di aliquote di accisa

Normativa vigente: L’articolo 2, comma 2-quater, del DL 225/2010 (Proroga termini 2011)  ha autorizzato i presidenti delle regioni interessate da calamità naturali o da eventi straordinari  a deliberare aumenti di tributi, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Qualora tali misure non risultino sufficienti, la norma prevede la possibilità che siano utilizzate le risorse del Fondo nazionale di protezione civile. La norma ha previsto, infine, la possibilità di fare ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste. In tal caso, tuttavia, il Fondo deve essere obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti da un aumento dell’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti energetici (benzina, benzina senza piombo, gasolio usato come carburante). La misura dell’aumento non può superare 5 centesimi al litro ed è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane.

In data 28 giugno 2011 è stato pubblicata la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579, con la quale si è dato conto  della “necessità di provvedere all’incremento dell’aliquota di accisa al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa”. Ciò premesso, è stato disposto l’incremento dell’aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 40 per mille litri di prodotto (=4 centesimi di euro per litro) per il solo periodo 28 giugno-31 dicembre 2011.

 

La modifica approvata dalSenato aggiunge il comma 50-quater all’articolo 23, disponendo che gli incrementi di aliquote di accisa stabiliti con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579, del 28 giugno 2011,  restino confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si prevede, inoltre, che continui ad applicarsi l’articolo 1, comma 4, terzo periodo, del DL 34/2011 (Interventi urgenti per la cultura, per la Cassa depositi e prestiti, per il servizio sanitario nazionale in Abruzzo).

Con tale norma sono state autorizzate, a decorrere dal 2011, spese per la cultura per un importo complessivo di 236 milioni di euro[17]. Inoltre è stato soppresso il contributo speciale di 1 euro previsto dalla legislazione previgente per i biglietti cinematografici. A fronte di tali interventi, è stato disposto - come copertura finanziaria - un aumento delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici (benzina, benzina con piombo, gasolio usato come carburante) fino a concorrenza dei relativi oneri. Da tale aumento sono comunque stati esentati gli autotrasportatori di mezzi pesanti e altre categorie di operatori del settore dei trasporti su strada.

Con la successiva determinazione dell’Agenzia delle Dogane 5 aprile 2011, emanata ai sensi del DL 34/2011, sono stati disposti per l’anno 2011 i seguenti aumenti di accisa per la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante: +0,73 centesimi di euro al litro, fino al 30 giugno 2011; +0,92 centesimi di euro al litro fino al 31 dicembre 2011.

Come detto, gli oneri cui l’incremento delle accise previsto dal DL 34/2011 doveva fare fronte riguardavano le seguenti voci:

-         spese per la cultura (236 milioni di euro dal 2011), consistenti in:

o       aumento del Fondo unico per lo spettacolo (149 milioni annui);

o       interventi per la manutenzione dei beni culturali (80 milioni annui);

o       interventi in favore di enti ed istituzioni culturali (7 milioni annui);

-         soppressione del contributo speciale di 1 euro per i biglietti cinematografici  (45 milioni per il 2011 e 90 milioni di euro per il 2012 e il 2013);

-         esenzione dall’incremento delle accise per gli autotrasportatori di mezzi pesanti e per altri operatori dei trasporti su strada (onere non quantificato).

L’aumento disposto dalla predetta determinazione 5 aprile 2011 è stato previsto in misura tale da compensare sia gli oneri quantificati dall’articolo 1 del decreto legge (spese per la cultura; soppressione del contributo sui biglietti del cinema)[18] sia gli oneri, non quantificati, riferiti all’esenzione dall’incremento delle accise per gli autotrasportatori di mezzi pesanti e per altri operatori. Il totale degli oneri quantificati era di 281 milioni per il 2011 e di 326 milioni di euro per il 2012 e per il 2013. Non si dispone di dati in ordine agli altri oneri, non quantificati, coperti con la medesima misura.

 


Il prospetto riepilogativo allegato alle modifiche introdotte dal Senato ascrive alla disposizione in esame i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

 2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate tributarie

Aumento accise(*)

 

 

 

0,0

 

 

 

2.091,9

 

 

 

2.016,1

 

 

 

2.048,6

 

 

 

0,0

 

 

 

2.091,9

 

 

 

2.001,5

 

 

 

2.040,7

 

 

 

0,0

 

 

 

2.091,9

 

 

 

2.001,5

 

 

 

2.040,7

Maggiori spese correnti

Aumento trasferimenti (effetto aumento accise)

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

14,6

 

 

 

7,9

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Maggiori spese correnti

Credito di imposta autotrasporto

 

 

 

0,0

 

 

 

306,0

 

 

 

306,0

 

 

 

306,0

 

 

 

0,0

 

 

 

306,0

 

 

 

306,0

 

 

 

306,0

 

 

 

0,0

 

 

 

306,0

 

 

 

306,0

 

 

 

306,0

 

(*)Gli effetti di maggiore entrata incorporano anche le riduzioni di entrate IRES/IRPEF per il conseguente incremento dei costi detraibili.

Inoltre, con riferimento alla proiezione temporale degli effetti di entrata, si segnala che la tabella contenuta nella relazione tecnica (v. sotto) riporta anche la quantificazione del maggior gettito tributario per l’anno 2015: euro 1.734,8 milioni. Pertanto il maggior gettito dell’ultimo esercizio del triennio (1.734,8 milioni di euro) è da intendersi permanente (a decorrere dal 2014).

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che la norma comporta, sulla base dei dati relativi ai consumi dell’anno 2010, un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP.

La RT fornisce quindi i seguenti dati sottostanti la quantificazione:

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Accise

0

1.819,60

1.819,60

1.819,60

1.819,60

IVA

0

272,3

272,3

272,3

272,3

IRES/IRPEF

0

0

-75,8

-43,3

-43,3

IRAP

0

0

-14,6

-7,9

-7,9

Credito di imposta autotrasporto

 

0

 

-306

 

-306

 

-306

 

-306

TOTALE

 

0

 

1.785,9

 

1.695,6

 

1.734,8

 

1.734,8

 

Come si evince dalla tabella della RT sopra riportata, si intendono confermate, anche per la norma in esame, le esenzioni dall’aumento dell’accisa già previste dal decreto legge 34/2011[[19]] e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 per le categorie ivi indicate. Pertanto il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante dovrà essere rimborsato (mediante credito d’imposta a compensazione) nei confronti dei seguenti soggetti[20]:

-        esercenti di attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

-        enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;

-        imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la quantificazione fornita dalla relazione tecnica appare sostanzialmente in linea con la precedente quantificazione degli effetti di maggior gettito ascritti all’aumento delle accise previsto dal DL 34/2011.

Come sopra ricordato, l’incremento di 0,73 centesimi di euro al litro fino al 30 giugno 2011 e di  0,92 centesimi di euro al litro fino al 31 dicembre 2011 (per la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante) avrebbe dovuto compensare sia oneri espressamente quantificati (281 milioni per il 2011; 326 milioni di euro per il 2012 e per il 2013) sia oneri non quantificati (esenzione dall’incremento delle accise per gli autotrasportatori di mezzi pesanti e per altri operatori). Rispetto a questi ultimi, non si dispone di informazioni circa la quota di incremento delle accise che sarebbe stata necessaria a garantire la compensazione. D’altra parte non sono disponibili i dati sul gettito effettivo registrato ad oggi per i predetti incrementi di accisa previsti dal DL 34/2011.

Ciò premesso, si osserva che - secondo la relazione tecnica - le quantificazioni sono state operate “sulla base dei dati relativi ai consumi dell’anno 2010”. Andrebbe chiarito se siano stati scontati in via prudenziale possibili effetti di riduzione del gettito connessi ad una diminuzione dei consumi.

Non è chiaro, inoltre, se anche per la determinazione dell’Agenzia delle Dogane 28 giugno 2011 si applichi (analogamente al DL 34/2011 e alla relativa determinazione del 5 aprile 2011) la deroga ai limiti di aumento dell'accisa erariale sulla benzina per autotrazione previsti dalla normativa vigente.

Si fa riferimento alla legge 662/1996, in base alla quale eventuali aumenti erariali dell’accisa sulla benzina per autotrazione hanno effetto, nelle regioni che hanno istituito l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale[21].

Nella risposta ad un’interrogazione svolta presso la Commissione Finanze[22], in data 13 luglio 2011, il rappresentante del Governo ha ribadito che le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di istituire una imposta regionale sul consumo di benzina nel loro territorio, precisando che ciò può avvenire entro il limite massimo di 258 centesimi di euro per litro. Ha inoltre chiarito che di tale facoltà si sono avvalse la Campania, la Liguria, il Molise, la Calabria, la Puglia, l’Abruzzo e le Marche.

Qualora tale deroga non operasse nel caso della determinazione del 28 giugno 2011 e della disposizione in esame (che rende permanente gli effetti del predetto provvedimento), le previsioni di entrata formulate dalla RT dovrebbero tenere conto dei valori di imposta regionale sulla benzina per autotrazione già vigenti.

Sugli aspetti richiamati appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

 

ARTICOLO 23, comma 5

Incremento IRAP per talune società concessionarie

Le modifiche approvate dal Senato, introducono una disposizione diretta ad elevare dal 3,9% al 4,2%, l’aliquota IRAP da applicarsi alle società di capitali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. La nuova aliquota decorre dal periodo d’imposta 2011.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese

 

119,2

59,6

59,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate (IRAP)

 

 

 

 

 

126

63

63

 

126

63

63

Minori entrate (IRES)

 

2,8

1,58

1,58

 

2,8

1,58

1,58

 

2,8

1,58

1,58

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che applicando il modello di microsimulazione ai dati delle dichiarazioni delle società concessionarie escluse quelle autostradali, gli effetti ascrivibili alla norma in esame sono stimati in misura pari a 63 milioni di euro annui in termini di competenza a decorrere dal 2011.

Si stima, inoltre, una perdita di gettito a titolo di IRES in conseguenza della maggiore IRAP deducibile ai fini della determinazione della base imponibile IRES pari a 1,58 milioni di euro annui per competenza a partire dal 2011.

Gli effetti di cassa scontano un acconto pari all’85% ai fini IRAP e al 75% ai fini IRES.

 

Al riguardo, si rileva che la quantificazione del maggior gettito IRAP viene fornita come risultato di una microsimulazione. Non è pertanto possibile procedere alla verifica di dati e delle ipotesi sottostanti tale risultato.

In merito al prospetto riepilogativo, andrebbe verificata la coerenza dell’iscrizione di minori spese a titolo di minori trasferimenti erariali ai fini del saldo netto da finanziare  rispetto all’ordinamento vigente, tenuto conto che il d.lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) dispone, all’articolo 7, la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013 e all’articolo 11 stabilisce che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

Peraltro si segnala che i minori trasferimenti erariali ascritti ai fini del SNF rappresentano il 94,6% circa degli effetti finanziari quantificati. Sulla base di quanto affermato nella relazione tecnica originaria tale percentuale dovrebbe rappresentare l’incidenza del gettito IRAP ascrivibile alle regioni a statuto ordinario sul totale. Tale percentuale, tuttavia, veniva indicata nel 91%.

 

ARTICOLO 23, COMMA 7

Aumento dell’imposta di bollo relativa alle comunicazioni sui depositi titoli

Le modifiche approvate dal Senato sono dirette a rimodulare gli importi dell’imposta di bollo dovuta in considerazione dell’ammontare del deposito titoli, prevedendo una ripartizione per scaglioni di importi (fino a 50.000 euro, da 50.000 a 150.000 euro, da 150.000 a 500.000 euro, superiore a 500.000). Le misure dell’imposta sono progressivamente incrementate a decorrere dal 2011 e dal 2013 esclusivamente per i depositi di titoli con valori superiori a 50.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti aggiuntivi di gettito ai fini dei saldi di finanza pubblica, rispetto al testo iniziale:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

 

4,1

7,4

219

125

4,1

7,4

219

125

4,1

7,4

219

125

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che da dati forniti recentemente dalla Banca d’Italia il numero complessivo dei conti titoli è di circa 22 milioni. Pertanto, applicando gli incrementi di imposta indicati nella proposta emendativa in esame si ha un maggior gettito, su base annua e in termini di competenza, pari a 897 milioni negli anni 2011 e 2012 e pari a 2.525 milioni annui a decorrere dal 2013.

Ai fini della determinazione degli effetti di cassa si considera un acconto del 95% e la decorrenza della disposizione dal 1 luglio 2011.

 

Gli effetti complessivi di ulteriore maggior gettito della proposta in esame sono illustrati nella seguente tabella

 

(milioni di euro)

Comma 7

2011

2012

2013

2014

2015

Testo originario

721,0

1.315,7

3.581,3

2.400,0

2.400,0

Nuovo testo

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

2.525,0

Effetto delle modifiche

4,1

7,4

219,0

125,0

125,0

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, utili ai fini della verifica della stima proposta. In particolare, andrebbero fornite informazioni circa la distribuzione tra i vari scaglioni di valore dei conti titoli di importo non inferiore a 50.000 euro, cui vengono applicate le diverse misure d’imposta.

In merito ai dati forniti, si osserva che il numero dei conti deposito considerati nella relazione tecnica allegata alla proposta emendativa (22 milioni) è maggiore rispetto a quello utilizzato nella RT allegata al decreto-legge (10,4 milioni), i cui dati erano desunti da indagini ABI (numero dei conti correnti) ed EURISKO (incidenza dei conti titoli sui rapporti di conto corrente).

 

ARTICOLO 23, comma 10

Accantonamenti e ammortamenti delle imprese concessionarie autostrade e trafori

Le modifiche approvate al Senato sostituiscono il comma 10 dell’articolo 23 del DL in esame, intervenendo sulle modalità di deducibilità fiscale delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili ovvero delle altre spese di cui all'art. 102, comma 6, del TUIR, sostenute dalle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori. In particolare è ridotta dal 5% all'1% la quota massima delle spese stesse deducibili nell’anno e viene confermata la deducibilità per quote costanti (nel periodo d’imposta interessato e nei cinque periodi d’imposta successivi) dell’ammontare di spesa fiscalmente non dedotta nell’anno.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alle modifiche introdotte i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, di maggior gettito rispetto a quelli già scontati in relazione alla formulazione originaria della norma:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

-

63.6

-

-

-

63.6

-

-

-

63.6

-

-

Minori entrate

-

-

31,8

53,8

-

-

31,8

53,8

-

-

31,8

53,8

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che ai fini della quantificazione degli effetti recati dalla norma, come modificata dal Senato, la RT utilizza i dati forniti dai maggiori concessionari interessati dalla norma, dai quali si rileva che lo stock di investimenti è di circa 30 miliardi di euro, il fondo dedotto è di circa 1 miliardo di euro e gli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2010 sono pari a 800 milioni di euro. Dall'analisi delle dichiarazioni Unico 2010 Società di capitali dei principali soggetti, risulta una quota di accantonamenti fiscalmente non deducibile nell'anno pari a circa 160 milioni di euro. La RT stima, quindi, in circa 640 milioni di euro (800 - 160 milioni di euro) gli accantonamenti dell'anno deducibili a legislazione vigente, in circa 667 milioni di euro il secondo anno, in circa 693 milioni di euro il terzo anno e in circa 720 milioni di euro il quarto anno.

Applicando la normativa proposta, gli accantonamenti deducibili sarebbero:

1.     nel primo anno circa 128 milioni di euro (640/5%X 1%), l'effetto del primo sesto deducibile nell' esercizio in corso è stato neutralizzato dalla presenza di un fondo capiente;

2.     nel secondo anno circa 240 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all' 1 % per circa 128 milioni di euro, più un sesto della quota non deducibile per effetto della normativa proposta (640 - 128)/6, più un sesto della quota già non deducibile a legislazione vigente (160/6);

3.     nel terzo anno circa 352 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'l% per circa 128 milioni di euro, più due sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta (640 - 128)/6X 2, più due sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente (160/6 X 2);

4.     nel quarto anno circa 464 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all' 1 % per circa 128 milioni di euro, più tre sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta (640 - 128)/6X 3, più tre sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente (160/6 X 3).

Ai fini della determinazione degli effetti di cassa è stata applicata un’aliquota IRES del 27,5% e un acconto pari al 100%. In termini finanziari, sul bilancio dello Stato, si determinano i seguenti effetti di gettito:

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IRES

0

282

93

71

46

24

1

 

L’effetto complessivo della presente proposta emendativa è pertanto il seguente:

(milioni di euro)

comma 10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

testo originario

0

218,4

124,8

124,8

124,8

124,8

124,8

effetti delle modifiche

0

63,6

-31,8

-53,8

-78,8

-100,8

-123,8

nuovo testo

0

282

93

71

46

24

1

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica allegata alla modifica introdotta dal Senato ipotizza, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, una misura dell’acconto d’imposta pari al 100%, diversamente dal parametro utilizzato nella RT allegata al testo originario del provvedimento, indicato, per le medesime società, al 75%.

Per quanto concerne, invece, i dati relativi all’ammontare delle spese sostenute, e quindi delle quote deducibili fiscalmente (in parte nell’anno e in parte, in quote costanti, nei successivi cinque anni), si assume la costanza in tutto il periodo considerato di tali dati. In proposito appare opportuno acquisire gli elementi a supporto di tale ipotesi assunta dalla RT.

 

ARTICOLO 23 comma 36

Destinazione di entrate derivanti dal contributo unificato per le spese di giustizia

Normativa previgente: L’articolo 2, comma 212, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha apportato alcune modifiche al testo unico sulle spese di giustizia di cui al DPR 115/2002. In particolare, è stato ridotto l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato ed è stata modificata la disciplina del medesimo contributo. La relazione tecnica riferita a tali modifiche ha ipotizzato maggiori entrate per 60,7 milioni di euro annui, che tuttavia non sono state scontate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Il successivo comma 213 ha previsto la stipula, da parte del Ministero della giustizia, di una o più convenzioni per la gestione e la riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi. Anche in questo caso il prospetto riepilogativo non ha scontato effetti finanziari, sebbene la relazione tecnica avesse previsto maggiori introiti per circa 168 milioni di euro. R 214.  Il comma 214 fa salve le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso. In base al successivo comma 215, le risorse derivanti dagli incrementi del contributo unificato (comma 212) e dalla gestione dei crediti per spese di giustizia (comma 213)  dovrebbero essere versate all’entrata per essere riassegnate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria, compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. A tale ultimo fine il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.

 

La modifica approvata dalSenato riformula l’articolo 2, comma 215, della legge 191/2009, che nel testo originario del DL in esame era stato abrogato unitamente ai commi 213 e 214 del medesimo articolo.

Con la modifica, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 2, commi 213 e 214, il comma 215 viene integrato aggiungendo - alla fine dell’ultimo periodo – le parole “e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo”.

Dal punto di vista formale, premesso che con la modifica in esame risulta ripristinata una norma oggetto di abrogazione (il comma 215), si segnala che la nuova formulazione del comma fa salvo il primo periodo della norma, che dispone l’utilizzo delle risorse derivanti sia dagli incrementi del contributo unificato di cui al comma 212 sia dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 213. Ciò presuppone – quindi - il mantenimento del comma 213, che risulta invece abrogato dalla parte non modificata del testo del decreto legge in esame (articolo 23, comma 36).

 

Il prospetto riepilogativo allegato alle modifiche introdotte dal Senato non ascrive effetti finanziari alla disposizione in esame.

 

La modifica non è corredata di relazione tecnica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario non ha ascritto effetti finanziari all’abrogazione dei commi 213, 214 e 215 sopra richiamati.

 

Al riguardo, si osserva che la nuova formulazione del comma 215, proposta dalla disposizione in esame, non modifica le finalità di spesa già previste a legislazione previgente (piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili; potenziamento dei servizi dell’amministrazione giudiziaria; organico del Corpo di polizia penitenziaria). D’altra parte, per effetto di tale modifica, dovrebbero essere utilizzate per le predette finalità anche risorse che invece sono parzialmente venute meno, considerato che il comma 213 risulta abrogato dalla parte non modificata del comma 36 in esame.

Infatti, mentre restano invariati gli incrementi del contributo unificato previsti dal precedente comma 212, vengono invece meno le risorse provenienti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 213 (comma abrogato).

In ordine alla congruità delle risorse disponibili in base al solo comma 212 (aumento del contributo unificato) per fronteggiare le spese previste a normativa vigente (piano di smaltimento dei processi civili; adeguamento dell'organico della Polizia penitenziaria) appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo.

 

ARTICOLO 23, commi 50-bis e 50-ter

Addizionale su bonus e stock option

Le modifiche, approvate dal Senato introducendo i commi 50-bis e 50-ter all’articolo 23, ampliano l’ambito di applicazione dell’addizionale del 10 per cento sulla quota degli emolumenti variabili e delle stock option percepiti da dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nel settore finanziario. In particolare, la base imponibile – precedentemente individuata nell’ammontare eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione – corrisponde all’intero ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock options eccedenti la parte fissa della retribuzione.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

 

5,4

21,6

21,6

21,6

5,4

21,6

21,6

21,6

5,4

21,6

21,6

21,6

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato utilizza i dati dei versamenti dell’addizionale effettuati nel periodo 1/1/2011-12/7/2011, che risultano pari a 2,7 milioni di euro. Considerando che tale ammontare va riferito a metà anno, la RT assume che, in base alla normativa vigente, il gettito su base annua possa stimarsi in 5,4 milioni di euro.

Al fine di valutare l’ampliamento della base imponibile, in assenza di specifici dati, la RT ipotizza un coefficiente di moltiplicazione pari a 5. Pertanto l’incremento annuo di base imponibile risulta pari a 216 milioni di euro (5,4x5/10%-5,4), cui corrisponde un maggior gettito annuo di 21,6 milioni.

Si ipotizza, infine, che gli effetti decorrano da ottobre 2011 e che, pertanto, nel primo anno di applicazione si realizzino i 3/12 del maggior gettito annuo come indicato nella seguente tabella: 

 

 (milioni di euro)

 

2011

2012

2013

Addizionale

+5,4

+21,6

+21,6

 

Al riguardo andrebbero esplicitati gli elementi alla base della scelta del coefficiente moltiplicatore pari a 5.

 

ARTICOLO 27, comma 1

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Le modifiche approvate al Senato integrano il comma 1 dell’articolo 27 in esame. Tale articolo prevede un regime agevolativo per i cd. contribuenti minimi, con reddito inferiore a 30.000 euro. In particolare la modifica approvata dispone che il predetto regime agevolativo sia applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma i effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato non considera la norma.

 

Al riguardo, si osserva che l’introduzione di un limite di età determina, per un verso, una riduzione della platea dei soggetti beneficiari e, per altro verso, incide sulla durata di fruizione dell’agevolazione. Dette condizioni appaiono suscettibili di contenere in parte gli oneri riferiti alla fruizione dell’agevolazione. A fronte di tale effetto, si determina tuttavia un incremento degli oneri per gli esercizi successivi al quinto anno di applicazione a causa del venir meno del limite di durata dell’agevolazione prima previsto. L’eventuale compensatività tra i predetti effetti di segno opposto andrebbe suffragata sulla base di dati quantitativi.

 

ARTICOLO 29, comma 1-bis

Disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche

La modifica approvata dal Senato aggiunge un comma all’articolo 29, disponendo che il Governo, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 29, formuli, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Trascorso tale termine, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato precisa che, data la portata ordinamentale e regolatoria dell’intervento normativo, lo stesso non determina effetti finanziari diretti.

 

Al riguardo, non si hanno osservazione da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 29, comma 1-ter

Programmi di dismissione e privatizzazione

La modifica approvata dal Senato aggiunge un comma all’articolo 29, disponendo che il Ministro dell’economia, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici non territoriali.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato precisa che la disposizione non  comporta effetti negativi sulla finanza pubblica stante la clausola prevista al comma 2 lett. a) e richiamata dalla stessa lett. b), al numero 3).

 

Al riguardo, non si hanno osservazione da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 36, comma 10-bis

Sanzioni in materia di pubblicità sulle strade

Normativa vigente. L’articolo 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) disciplina le modalità di esercizio della pubblicità lungo le strade e sui veicoli. In particolare, le norme dispongono che sia soggetta ad autorizzazione la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, nonché la pubblicità fonica sulle strade (articolo 23, commi 4 e 8). L’articolo 23, comma 12, prevede altresì che, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste, sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

La modifica approvata dal Senato sostituisce integralmente l’articolo 23, comma 12, del D. Lgs. 285/1992. In particolare, le norme dispongono l’incremento dell’importo minimo (elevato a 1.376,55 euro) e massimo (elevato a 13.765,50 euro) delle sanzioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni. Si prevede altresì che il soggetto colpito dalla sanzione amministrativa risponda in via solidale con quello pubblicizzato.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive seguenti effetti alla norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione introduce una sanzione amministrativa, con possibili maggiori entrate per il bilancio dello Stato che non sono al momento valutabili. Pertanto, secondo la RT, alla suddetta disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, comma 6, lett. b)

Contributo unificato per i procedimenti giudiziari

La modifica introdotta dal Senato incrementa il limite reddituale per ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro e previdenziali - introdotto dal testo originario - portandolo dal doppio al triplo dell’importo previsto per beneficiare del gratuito patrocinio (stabilito[23] in euro 10.628,16).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato, in relazione alla modifica in esame, non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la previsione non determina effetti finanziari negativi in quanto il maggior gettito derivante dall’introduzione del contributo unificato nelle suddette controversie è riassegnato, ai sensi dell’art. 37, comma 10, del provvedimento in esame ad un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che, a fronte di eventuali minori introiti - connessi all’incremento del limite reddituale per ottenere l’esenzione dal pagamento contributo unificato - derivanti dalle modifiche introdotte, la norma di cui all’art. 37, comma 10 del provvedimento in esame destina il gettito complessivo derivante dall’introduzione del suddetto contributo a finalità di spesa.

 

ARTICOLO 39, commi 2 e 4

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

Le modifiche approvate dal Senato:

·  specificano nel dettaglio una delle cause di incompatibilità per i giudici tributari, previste dall’art. 39, comma 2, lett. c), numero 5) del decreto-legge in esame. Stabiliscono, inoltre, che all’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste provveda il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (modifiche al comma 2);

·  dispongono la revoca delle procedure di assegnazione di incarichi presso le commissioni tributarie avviate prima della data di entrata in vigore del decreto in esame (modifiche al comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alle norme effetti finanziari.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato specifica che la norma modifica talune disposizioni vigenti in materia di giustizia tributaria, relativamente a cause di incompatibilità alla partecipazione alle Commissioni tributarie e non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 40, commi 1 e 2

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

La modifica approvata dalSenato al comma 1 riduce di 3 miliardi di euro (da 5.850 a 2.850 milioni di euro) la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica per l’anno 2012. Viene conseguentemente ridotto, di pari importo (3 miliardi: da 7.427,863 a 4.427,863 milioni di euro), per il medesimo anno 2012, l’onere complessivo oggetto di copertura finanziaria. Viene inoltre ridotta del predetto importo la copertura derivante dal parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 (norme in materia tributaria) e dall’articolo 24 (norme in materia di giochi): tale copertura passa infatti da 4.314,863 a 1.314,863 milioni di euro nel 2012 (comma 2).

Altre parti dell’articolo 40, comma 2, formalmente non modificate dal Senato richiamano una serie di norme del provvedimento in esame (alle quali sono espressamente ascritte variazioni di entrata o di spesa) che determinano effetti finanziari modificati a seguito delle nuove formulazioni e delle integrazioni intervenute nel corso dell’esame presso il Senato. Pertanto sia le quantificazioni sia le relative coperture incorporano tali nuovi effetti.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla modifica di cui al comma 1 i seguenti effetti sui saldi.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese

correnti

Fondo ISPE

 

0,0

 

3.000,00

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

3.000,00

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

3.000,00

 

0,0

 

0,0

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la modifica comporta una riduzione dell’accantonamento destinato al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, comma 5, del DL 282/2004) pari a 3.000 milioni di euro, con un corrispondente effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che la nuova quantificazione degli oneri e della relativa copertura tiene conto delle modifiche apportate durante l’esame in prima lettura presso il Senato, con riferimento alle disposizioni derivanti di cui agli articoli 17, comma 6, e 40, comma 1. Sono, inoltre, richiamati – tra le disposizioni per le quali è prevista una copertura finanziaria – l’articolo 37, comma 21, anziché l’articolo 37, comma 20, nonché l’articolo 21, comma 1, al fine di garantire l’allineamento tra la quantificazione degli oneri e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento. È stato, infine, modificato l’importo dell’utilizzo delle maggiori entrate previsto dall’articolo 40, comma 2, lettera a).

Per quanto attiene alle modifiche apportate dal Senato non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che tutte le disposizioni trovano adeguata copertura finanziaria come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento alla norma di copertura, complessivamente considerata, si segnala che, dal punto di vista formale, la norma non indica esplicitamente alcune disposizioni introdotte durante l’esame in prima lettura presso il Senato. Si tratta, in particolare, degli articoli 18, comma 22-bis, e 23, commi 5 e 50-quater.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala che appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale per gli anni successivi a quelli relativi al triennio 2011-2013 determinato con la legge di stabilità per il 2011, non produca effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare, infine, con riferimento alla riduzione del Fondo ISPE disposta ai sensi del comma 1.

 

ARTICOLO 40, comma 1-bis

Riduzione delle spese dei ministeri in relazione alla vendita delle frequenze

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) disciplina la procedura per l’attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica. In particolare, il comma 13 prevede che da detta attribuzione derivino proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro per l’anno 2011, con identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica. Le procedure di assegnazione devono infatti concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il Fondo unico per lo spettacolo[24] e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli introiti attesi dall’asta delle frequenze sono stati scontati tra gli effetti complessivi della legge di stabilità 2011, concorrendo quindi a determinare il miglioramento dei saldi ascritto alla medesima legge. Inoltre le predette entrate sono state iscritte nel prospetto di copertura degli oneri correnti allegato alla legge di stabilità.

 

La modifica apportata al Senato prevede che gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, terzo periodo, della L. 220/2010,  siano resi definitivi. Le entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze radioelettriche, di cui al primo periodo del medesimo comma 13, sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese

-2.400

0

0

0

-1.600

-500

-300

0

-1.700

-400

-300

0

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione determina un conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica, corrispondente alle entrate previste per un importo non inferiore a 2.400 euro.

La norma pare riferirsi agli accantonamenti disposti sui capitoli interessati dalla clausola di salvaguardia, di cui all’articolo 1, comma 13, della L. 220/2010 in materia di vendita delle frequenze. In vista dell’applicazione di tali disposizioni, sono infatti state rese indisponibili, prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, le somme in questione, come risulta anche dalla risposta fornita dal Governo all’Interrogazione a risposta immediata 5/04441 Toccafondi, presentata presso la V Commissione (Bilancio)[25]

 

Al riguardo, si osserva che il prospetto riepilogativo allegato alla legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) ascriveva alle norme relative all’attribuzione di frequenze radioelettriche, effetti di maggior gettito per 2.400 milioni di euro, scontati interamente nel 2011 con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica. Nelle more dello svolgimento delle gare, il Governo, nel corso del 2011 - in considerazione dell’eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 13 dell’art. 1 della legge di stabilità, prevista per l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’obiettivo di entrata connesso alle aste - ha provveduto ad accantonare e rendere indisponibili sui capitoli dei Ministeri interessati determinate somme. Le norme in esame provvedono a rendere definitivi gli accantonamenti in questione. Pertanto, le somme accantonate contribuiscono a determinare risparmi di spesa, che dovrebbero aggiungersi alle maggiori entrate determinate dalla vendita delle frequenze. Queste ultime costituiranno quindi entrate aggiuntive, da destinare al miglioramento dei saldi.

In proposito, dalla relazione tecnica si evince che gli accantonamenti già disposti e resi definitivi dalle norme in esame riguardano somme di importo equivalente a quello già scontato a miglioramento dei saldi in relazione alla vendita delle frequenze (2.400 milioni nell’anno 2011).

Riguardo agli effetti attribuiti alla disposizione in esame, dal prospetto riepilogativo si rileva che, con riguardo al saldo netto da finanziare, è prevista una riduzione di spesa per 2,4 mld, equivalente all’effetto di maggior entrata atteso dalla norma sulla vendita delle frequenze. Diverse sono invece le conseguenze della disposizione in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, rispetto ai quali il risparmio complessivo di 2,4 mld viene modulato su base triennale.

In proposito, andrebbero preliminarmente chiariti i parametri in base ai quali è stata determinata tale dinamica di risparmio, precisando se essa derivi dalla natura, in parte di conto capitale, degli stanziamenti resi definitivamente indisponibili.

Tenuto conto di tale proiezione triennale dei risparmi derivanti dalla riduzione delle spese dei Ministeri e considerato che all’attribuzione delle frequenze era ascritta invece una maggiore entrata per 2,4 miliardi interamente conseguibile nel 2011, anche ai fini dell’indebitamento e del fabbisogno, appare necessario che le entrate derivanti dalle aste determinino per il medesimo esercizio 2011 un effetto almeno pari alla differenza tra l’importo previsto dalla legge di stabilità (2,4 miliardi) e quello scontato ai fini del fabbisogno (1,6 miliardi) e dell’indebitamento (1,7 miliardi) dalla norma in esame. In caso contrario, potrebbero determinarsi disallineamenti rispetto agli effetti sui predetti saldi scontati in relazione alla legge di stabilità 2011.

 

ARTICOLO  40, commi 1-ter e 1-quater

Riduzione di agevolazioni fiscali

Le modifiche introducono, a decorrere dal 2013, una riduzione forfetaria dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, elencati nell’allegato C-bis, nella misura del 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014 (comma 1-ter).

La disposizione non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi di razionalizzazione in materia fiscale e assistenziale tali da assicurare effetti positivi di gettito non inferiori a 4.000 milioni di euro nel 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (comma 1-quater).

 

 

Il prospetto riepilogativo indica effetti di maggior gettito sui saldi di finanza pubblica, riferiti espressamente al comma 1-ter,  nelle seguenti misure:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

 

 

 

4.000

20.000

 

 

4.000

20.000

 

 

4.000

20.000

 

La relazione tecnica si limita a riprodurre il contenuto della norma, affermando che le disposizioni in esame comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per gli importi e per gli anni indicati dalle stesse norme.

In proposito si segnala che l’allegato C-bis contiene un elenco delle disposizioni vigenti al 2011 recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, la cui applicazione determina effetti finanziari ex-post complessivamente stimati pari a 161,24 miliardi di euro.

 

Al riguardo, pur rilevando che gli effetti ascritti alle disposizioni appaiono indicati in termini di obiettivi minimi di gettito, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità in base alle quali si giunge alla determinazione di tali importi di maggior gettito.

In particolare, andrebbe precisato:

-        se si sia tenuto conto del disallineamento temporale tra competenza e cassa dei diversi regimi fiscali e, in particolare per le imposte dirette, del fatto che una quota dei versamenti segue il criterio del saldo e acconto; in caso di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, occorrerebbe inoltre tener conto del fatto che, per cassa, in ciascun esercizio è acquisita all’erario una quota pari agli 11/13 dell’imposta di competenza del periodo di riferimento;

-        se il dato riferito agli effetti finanziari ascritti nell’allegato C-bis ad ogni singola agevolazione, ed in particolare alle detrazioni e deduzioni dalle imposte sui redditi, tenga conto dell’ammontare del beneficio effettivamente fruito ovvero del beneficio teoricamente spettante. Ciò al fine di verificare se si sia considerata l’incidenza dei fenomeni di incapienza.

Poiché generalmente le principali agevolazioni in materia di IRPEF (detrazione lavoro dipendente e detrazione familiari a carico) sono modulate in ragione inversa rispetto al livello di reddito complessivo fino ad annullarsi al di sopra di determinate soglie di reddito, i contribuenti maggiormente beneficiari potrebbero presentare fenomeni di incapienza che determinano la non integrale utilizzazione del beneficio a cui teoricamente avrebbero diritto.

Andrebbe inoltre confermato che, ai fini dell’applicazione delle riduzioni forfetarie, non si sia fatto riferimento agli effetti finanziari esposti nell’allegato C-bis, mariferiti a disposizioni agevolative destinate a scadere negli anni 2011 e 2012.

Si segnala, infine, che l’intervento sulle agevolazioni che implicano riduzioni della base imponibile IRPEF appare suscettibile di determinare effetti di maggior gettito anche con riferimento alle addizionali regionali e comunali.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE

 

 

Prospetto riassuntivo degli effetti finanziari del Decreto-legge n. 98/2011,

con le modifiche introdotte dal Senato

 

 


 

 

MANOVRA "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" A.S. 2814

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto PA

 

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

 

RISORSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

-274,4

-1770,5

-5311,5

-9122,5

-240,0

-927,0

-7387,7

-13788,7

-240,0

-927,0

-7387,7

-13788,7

 

Minori spese  in conto capitale

0,0

-932,0

-1000,0

-1000,0

-23,0

-752,0

-1000,0

-1300,0

-23,0

-752,0

-1000,0

-1300,0

 

Minori spese in conto corrente e capitale

0,0

-1500,0

-3500,0

-5000,0

0,0

-900,0

-3300,0

-5000,0

0,0

-1000,0

-3500,0

-5000,0

 

Totale minori spese

-274,4

-4202,5

-9811,5

-15122,5

-263,0

-2579,0

-11687,7

-20088,7

-263,0

-2679,0

-11887,7

-20088,7

 

Maggiori entrate tributarie

1434,3

3177,6

6115,3

5925,8

1582,1

4220,9

6975,0

6785,5

1582,1

4220,9

6975,0

6785,5

 

Maggiori entrate extratributarie

2643,5

481,0

501,0

501,0

455,5

481,0

501,0

501,0

455,5

481,0

501,0

501,0

 

Maggiori entrate  correnti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

 

Totale maggiori entrate

4077,8

3658,6

6616,3

6426,8

2037,6

4704,7

7476,0

7286,5

2037,6

4704,7

7476,0

7286,5

 

TOTALE RISORSE

4352,2

7861,1

16427,8

21549,3

2300,6

7283,7

19163,7

27375,2

2300,6

7383,7

19363,7

27375,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

3504,8

5914,1

134,1

134,1

1484,4

6154,1

134,1

134,1

1484,4

6154,1

134,1

134,1

 

Maggiori spese in conto capitale

657,4

1332,0

1400,0

1400,0

623,0

652,0

900,0

1200,0

623,0

650,0

900,0

1200,0

 

Totale maggiori spese

4162,1

7246,1

1534,1

1534,1

2107,4

6806,1

1034,1

1334,1

2107,4

6804,1

1034,1

1334,1

 

Minori entrate tributarie

-185,2

-427,5

-452,5

-676,3

-185,2

-427,5

-452,5

-676,3

-185,2

-427,5

-452,5

-676,3

 

Minori entrate correnti

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

 

Totale minori entrate

-185,2

-427,8

-452,7

-676,5

-188,0

-427,8

-452,7

-676,5

-188,0

-427,8

-452,7

-676,5

 

TOTALE IMPIEGHI

4347,3

7673,9

1986,8

2210,6

2295,4

7233,9

1486,8

2010,6

2295,4

7231,9

1486,8

2010,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MANOVRA INIZIALE

4,8

187,2

14441,0

19338,7

5,2

49,8

17676,9

25364,6

5,3

151,8

17876,9

25364,6

 

EFFETTI DELLE MODIFICHE APPROVATE DAL SENATO

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto PA

 

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

 

RISORSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

-381,5

-3119,2

-998,6

-2154,6

-381,5

-3000,0

-239,0

-695,0

-381,5

-3000,0

-239,0

-695,0

 

Minori spese in conto corrente e capitale

-2400,0

0,0

0,0

0,0

-1600,0

-500,0

-300,0

0,0

-1700,0

-400,0

-300,0

0,0

 

Totale minori spese

-2781,5

-3119,2

-998,6

-2154,6

-1981,5

-3500,0

-539,0

-695,0

-2081,5

-3400,0

-539,0

-695,0

 

Maggiori entrate tributarie

9,5

2184,5

6256,7

22195,2

9,5

2310,5

6305,1

22250,3

9,5

2310,5

6305,1

22250,3

 

Maggiori entrate extratributarie

18,0

44,0

44,0

44,0

18,0

44,0

44,0

44,0

18,0

44,0

44,0

44,0

 

Totale maggiori entrate

27,5

2228,5

6300,7

22239,2

27,5

2354,5

6349,1

22294,3

27,5

2354,5

6349,1

22294,3

 

TOTALE RISORSE

2809,0

5347,7

7299,3

24393,8

2009,0

5854,5

6888,1

22989,3

2109,0

5754,5

6888,1

22989,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

0,0

306,0

1020,6

1713,9

0,0

306,0

306,0

306,0

0,0

306,0

306,0

306,0

 

Totale maggiori spese

0,0

306,0

1020,6

1713,9

0,0

306,0

306,0

306,0

0,0

306,0

306,0

306,0

 

Minori entrate tributarie

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

 

Totale minori entrate

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

 

TOTALE IMPIEGHI

6,0

328,8

1074,0

1789,3

6,0

328,8

359,4

381,4

6,0

328,8

359,4

381,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MODIFICHE SENATO

2803,0

5018,9

6225,3

22604,5

2003,0

5525,7

6528,7

22607,9

2103,0

5425,7

6528,7

22607,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTI COMPLESSIVI DELLA MANOVRA COME LICENZIATA DAL SENATO

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto PA

 

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2013

2014

RISORSE

 

 

 

 

Minori spese correnti

-655,9

-4889,7

-6310,1

-11277,1

-621,5

-3927,0

-7626,7

-14483,7

-621,5

-3927,0

-7626,7

-14483,7

 

Minori spese  in conto capitale

0,0

-932,0

-1000,0

-1000,0

-23,0

-752,0

-1000,0

-1300,0

-23,0

-752,0

-1000,0

-1300,0

 

Minori spese in conto corrente e capitale

-2400,0

-1500,0

-3500,0

-5000,0

-1600,0

-1400,0

-3600,0

-5000,0

-1700,0

-1400,0

-3800,0

-5000,0

 

Totale minori spese

-3055,9

-7321,7

-10810,1

-17277,1

-2244,5

-6079,0

-12226,7

-20783,7

-2344,5

-6079,0

-12426,7

-20783,7

 

Maggiori entrate tributarie

1443,8

5362,1

12372,0

28121,0

1591,6

6531,4

13280,1

29035,8

1591,6

6531,4

13280,1

29035,8

 

Maggiori entrate extratributarie

2661,5

525,0

545,0

545,0

473,5

525,0

545,0

545,0

473,5

525,0

545,0

545,0

 

Maggiori entrate  correnti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

 

Totale maggiori entrate

4105,3

5887,1

12917,0

28666,0

2065,1

7059,2

13825,1

29580,8

2065,1

7059,2

13825,1

29580,8

 

TOTALE RISORSE

7161,2

13208,8

23727,1

45943,1

4309,6

13138,2

26051,8

50364,5

4409,6

13138,2

26251,8

50364,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

3504,8

6220,1

1154,7

1848,0

1484,4

6460,1

440,1

440,1

1484,4

6460,1

440,1

440,1

 

Maggiori spese in conto capitale

657,4

1332,0

1400,0

1400,0

623,0

652,0

900,0

1200,0

623,0

650,0

900,0

1200,0

 

Totale maggiori spese

4162,1

7552,1

2554,7

3248,0

2107,4

7112,1

1340,1

1640,1

2107,4

7110,1

1340,1

1640,1

 

Minori entrate tributarie

-191,2

-450,3

-505,9

-751,7

-191,2

-450,3

-505,9

-751,7

-191,2

-450,3

-505,9

-751,7

 

Minori entrate correnti

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

 

Totale minori entrate

-191,2

-450,6

-506,1

-751,9

-194,0

-450,6

-506,1

-751,9

-194,0

-450,6

-506,1

-751,9

 

TOTALE IMPIEGHI

4353,3

8002,7

3060,7

3999,8

2301,4

7562,7

1846,1

2391,9

2301,4

7560,7

1846,1

2391,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE GENERALE

2807,8

5206,1

20666,4

41943,3

2008,2

5575,5

24205,7

47972,6

2108,3

5577,5

24405,7

47972,6

 


 

 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo degli effetti finanziari ascritti alle singole disposizioni del

Decreto-legge n. 98/2011, con le modifiche introdotte dal Senato


MANOVRA "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti in milioni di euro

e/s

 

Saldo netto da finanziare

 

 

Fabbisogno

 

 

 

Indebitamento netto PA

 

 

ART.

COMMA

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

RISORSE - TESTO INIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

-274,4

-1.770,5

-5.311,5

-9.122,5

-240,0

-927,0

-7.387,7

-13.788,7

-240,0

-927,0

-7.387,7

-13.788,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti politici

s

c

0,0

0,0

-7,7

-7,7

0,0

0,0

-7,7

-7,7

0,0

0,0

-7,7

-7,7

13

1

Riduzione del Fondo alimentato con i depositi bancari non utilizzati (c.d. "depositi dormienti")

s

c

-100,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

0,0

0,0

0,0

13

2

Riduzione Fondo di finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili

s

c

-49,5

0,0

0,0

0,0

-49,5

0,0

0,0

0,0

-49,5

0,0

0,0

0,0

13

3

Riduzione Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale

s

c

0,0

-252,0

-392,0

-492,0

0,0

-252,0

-392,0

-492,0

0,0

-252,0

-392,0

-492,0

14

7

Riduzione del Fondo unico per lo spettacolo

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

1

Riduzione spese per personale pubblico

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,0

-570,0

0,0

0,0

-30,0

-570,0

17

0

Razionalizzazione della spesa sanitaria

s

c

0,0

0,0

-2500,0

-5450,0

0,0

0,0

-2500,0

-5000,0

0,0

0,0

-2500,0

-5000,0

17

5

Riduzione del Fondo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale

s

c

0,0

0,0

-70,0

-70,0

0,0

0,0

-70,0

-70,0

0,0

0,0

-70,0

-70,0

17

9

Riduzione delle risorse per il trattato Italia - Libia

s

c

-5,0

0,0

0,0

0,0

-5,0

0,0

0,0

0,0

-5,0

0,0

0,0

0,0

18

3

Riduzione dell'adeguamento ISTAT per le pensioni

s

c

0,0

-600,0

-1090,0

-1090,0

0,0

-600,0

-1090,0

-1090,0

0,0

-600,0

-1090,0

-1090,0

18

4

Anticipo dell'adeguamento dell'eta pensionabile alla speranza di vita

s

c

0,0

0,0

0,0

-38,0

0,0

0,0

0,0

-38,0

0,0

0,0

0,0

-38,0

18

5

Riduzione dei trattamenti pensionistici di reversibilità

s

c

0,0

-11,0

-34,0

-57,0

0,0

-11,0

-34,0

-57,0

0,0

-11,0

-34,0

-57,0

20

5

Risparmi per il nuovo patto di stabilità interno - quota a carico delle Regioni

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-800,0

-1600,0

0,0

0,0

-800,0

-1600,0

20

5

Risparmi per il nuovo patto di stabilità interno - quota a carico dei Comuni

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1000,0

-2000,0

0,0

0,0

-1000,0

-2000,0

20

5

Risparmi per il nuovo patto di stabilità interno - quota a carico delle Province

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-400,0

-800,0

0,0

0,0

-400,0

-800,0

20

5

Risparmi per il nuovo patto di stabilità interno - quota a carico delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1000,0

-2000,0

0,0

0,0

-1000,0

-2000,0

20

7

Riduzioni risorse erariali destinate ai comuni

s

c

0,0

0,0

-500,0

-1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

7

Riduzioni risorse erariali destinate alle province

s

c

0,0

0,0

-200,0

-400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

7

Riduzione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili

s

c

-12,5

0,0

0,0

0,0

-12,5

0,0

0,0

0,0

-12,5

0,0

0,0

0,0

21

9

Riduzione dell'autorizzazione di spesa della quota dell'8 per mille già destinata dai contribuenti IRPEF allo Stato

s

c

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

-64,0

21

11

Riduzione del Fondo conti sospesi con la Banca d'Italia

s

c

-34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

5-6

Riduzione trasferimenti alle Regioni in conseguenza dell'incremento IRAP

s

c

0,0

-840,7

-453,8

-453,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

44

Aumento trasferimenti agli enti previdenziali per la sospensione dei versamenti previdenziali di Lampedusa

s

c

0,0

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

1

Utilizzo del Fondo rotativo per le politiche comunitarie

s

c

-9,0

0,0

0,0

0,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese  in conto capitale

 

 

0,0

-932,0

-1.000,0

-1.000,0

-23,0

-752,0

-1.000,0

-1.300,0

-23,0

-752,0

-1.000,0

-1.300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

8

Riduzione termine di perenzione residui da tre a due anni

s

k

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-500,0

-500,0

-500,0

0,0

-500,0

-500,0

-500,0

32

1

Riduzione del Fondo speciale di conto capitale (Tabella B)

s

k

0,0

-930,0

-1000,0

-1000,0

0,0

-250,0

-500,0

-800,0

0,0

-250,0

-500,0

-800,0

32

11

Utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali

s

k

0,0

0,0

0,0

0,0

-23,0

0,0

0,0

0,0

-23,0

0,0

0,0

0,0

33

0

Riduzione del Fondo speciale di conto capitale (Tabella B)

s

k

0,0

-2,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto corrente e capitale

 

 

0,0

-1.500,0

-3.500,0

-5.000,0

0,0

-900,0

-3.300,0

-5.000,0

0,0

-1.000,0

-3.500,0

-5.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

Riduzione delle spese dei Ministeri

s

c/k

0,0

-1500,0

-3500,0

-5000,0

0,0

-900,0

-3300,0

-5000,0

0,0

-1000,0

-3500,0

-5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

1.434,3

3.177,6

6.115,3

5.925,8

1.582,1

4.220,9

6.975,0

6.785,5

1.582,1

4.220,9

6.975,0

6.785,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1-4

Tassazione degli interessi pagati tra società consociate di Stati diversi

e

t

39,0

94,0

94,0

94,0

74,0

94,0

94,0

94,0

74,0

94,0

94,0

94,0

23

5-6

Incremento dell'aliquota IRAP per banche e assicurazioni

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

888,7

479,7

479,7

0,0

888,7

479,7

479,7

23

7

Aumento dell'imposta di bollo sui conti di deposito titoli

e

t

721,0

1315,7

3581,3

2400,0

721,0

1315,7

3581,3

2400,0

721,0

1315,7

3581,3

2400,0

23

8

Ritenuta d'acconto su pagamenti per spese detraibili (es. ristrutturazioni edilizie)

e

t

0,0

0,0

297,0

0,0

0,0

0,0

297,0

0,0

0,0

0,0

297,0

0,0

23

9

Nuova disciplina sulla deducibilità fiscale delle perdite pregresse

e

t

0,0

471,0

269,0

269,0

0,0

471,0

269,0

269,0

0,0

471,0

269,0

269,0

23

10-11

Limitazione della deducibilità degli ammortamenti per gli impianti in concessione (ad es. autostrade, trafori)

e

t

0,0

218,4

124,8

124,8

0,0

218,4

124,8

124,8

0,0

218,4

124,8

124,8

23

12-15

Rivalutazione di alcuni beni di impresa ai fini fiscali e civilistici

e

t

544,0

0,0

0,0

0,0

544,0

0,0

0,0

0,0

544,0

0,0

0,0

0,0

23

16

Esclusione di sanzioni per gli enti creditizi nel caso di indebito utilizzo di agevolazioni fiscali

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

17-20

Eliminazione obbligo di prestazione di garanzia per fruire della rateazione del pagamento dei debiti tributari

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

400,0

400,0

0,0

300,0

400,0

400,0

23

21

Addizionale bollo per autoveicoli di potenza elevata

e

t

50,3

48,6

49,4

49,4

50,3

48,6

49,4

49,4

50,3

48,6

49,4

49,4

23

22-23

Revoca d'ufficio delle partite IVA inattive e sanatoria per mancata chiusura

e

t

80,0

50,0

50,0

50,0

80,0

50,0

50,0

50,0

80,0

50,0

50,0

50,0

23

24-27

Maggiori entrate da accertamento per razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie

e

t

0,0

660,0

660,0

660,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

23

28

Potenziamento dei controlli basati sugli studi di settore

e

t

0,0

94,7

362,0

375,3

0,0

94,7

362,0

375,3

0,0

94,7

362,0

375,3

23

29

Maggiori incassi per sanzioni tributarie

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137,0

137,0

137,0

0,0

137,0

137,0

137,0

23

30

Differimento dal 1 luglio al 1 ottobre 2011 dell'applicazione dell'accertamento esecutivo

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

32-33

Modalità di richiesta dei rimborsi spese da parte dei concessionari della riscossione

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

34

Comunicazioni di inesigibilità da parte dei concessionari della riscossione

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

35-36

Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia spa

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

42

Semplificazione dei documenti fiscali da emettere nel settore dell'autonoleggio

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

43

Transazione fiscale per gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

44

Proroga sospensione versamenti tributari in favore di Lampedusa

e

t

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

0,0

23

46

Destinazione del 5 per mille IRPEF per il finanziamento dei beni culturali

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

9

Introduzione degli istituti della mediazione e della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

112,8

77,6

103,0

103,0

112,8

77,6

103,0

103,0

23

37-40

Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari nei procedimenti fallimentari

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

300,0

300,0

0,0

200,0

300,0

300,0

23

41

Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate da parte degli istituti finanziari emittenti di carte di credito delle operazioni rilevanti ai fini IVA

e

t

0,0

175,0

187,5

150,0

0,0

175,0

187,5

150,0

0,0

175,0

187,5

150,0

27

 

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile

e

t

0,0

0,0

82,8

100,1

0,0

0,0

82,8

100,1

0,0

0,0

82,8

100,1

 

 

Obbligo di indicazione del codice fiscale del professionista per la presentazione del ricorso o dell'atto introduttivo del giudizio

e

t

0,0

45,0

357,5

341,2

0,0

45,0

357,5

341,2

0,0

45,0

357,5

341,2

23

47

Maggiori entrate per la revisione dei coefficienti di ammortamento da riferire a categorie omogenee di beni

e

t

0,0

0,0

0,0

1312,0

0,0

0,0

0,0

1312,0

0,0

0,0

0,0

1312,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

 

2.643,5

481,0

501,0

501,0

455,5

481,0

501,0

501,0

455,5

481,0

501,0

501,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

17

Utilizzo di disponibilità del Fondo sospesi della Banca d'Italia (versamento all'entrata)

e

ex

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

31

Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi

e

ex

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

1-22

Misure di contrasto al gioco illecito e all’evasione fiscale nel settore dei giochi

e

ex

31,5

13,0

13,0

13,0

31,5

13,0

13,0

13,0

31,5

13,0

13,0

13,0

24

33

Istituzione del Bingo a distanza (on line)

e

ex

20,0

50,0

70,0

70,0

20,0

50,0

70,0

70,0

20,0

50,0

70,0

70,0

24

34

Concessione di licenze per il poker sportivo in sala

e

ex

50,0

30,0

30,0

30,0

50,0

30,0

30,0

30,0

50,0

30,0

30,0

30,0

24

35-36

Nuovo affidamento in concessione di apparecchi da intrattenimento AWP (versamento una tantum)

e

ex

35,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

24

35

Nuovo affidamento in concessione di videoterminali VLT (versamento una tantum+gettito da raccolta aggiuntivo)

e

ex

100,0

150,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

150,0

24

37-38

Assegnazione di concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse su base ippica e sportiva

e

ex

115,0

0,0

0,0

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

24

39

Introduzione di forme innovative per il gioco  del Lotto

e

ex

50,0

100,0

100,0

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

24

40

Introduzione di forme innovative per il gioco dell’Enalotto

e

ex

35,0

120,0

120,0

120,0

35,0

120,0

120,0

120,0

35,0

120,0

120,0

120,0

24

41

Incremento del contributo annuale di iscrizione all’elenco degli operatori degli apparecchi da gioco

e

ex

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

18,0

18,0

18,0

32

10

Utilizzo di residui del Fondo per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

e

ex

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

1

Utilizzo di fondi europei per il settore della pesca

e

ex

13,0

0,0

0,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

40

2

Versamento di quote delle risorse disponibili, relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta

e

ex

165,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate  correnti

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

44

Proroga sospensione versamenti previdenziali in favore di Lampedusa

e

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RISORSE - TESTO INIZIALE

 

 

     4.352,2

      7.861,1

     16.427,8

     21.549,3

     2.300,6

      7.283,7

      19.163,7

      27.375,2

     2.300,6

     7.383,7

     19.363,7

     27.375,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI - TESTO INIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

3.504,8

5.914,1

134,1

134,1

1.484,4

6.154,1

134,1

134,1

1.484,4

6.154,1

134,1

134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

17

Rifinanziamento del Fondo per l'estinzione dei debiti dei Ministeri

s

c

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

20

Maggiori spese per convegni e mostre

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

14

6

Costituzione della s.r.l. Istituto Luce - Cinecittà

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

5

Spese per accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici

s

c

0,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

70,0

70,0

17

6

Finanziamento dei ticket sull'assistenza ambulatoriale

s

c

486,5

0,0

0,0

0,0

486,5

0,0

0,0

0,0

486,5

0,0

0,0

0,0

17

9

Finanziamento dell'Istituto  per la salute delle popolazioni migranti

s

c

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

20

3

Riduzione dei vincoli del patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti locali virtuosi

s

c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

21

1

Proroga dell'impiego di personale militare per il controllo del territorio

s

c

36,4

0,0

0,0

0,0

18,8

0,0

0,0

0,0

18,8

0,0

0,0

0,0

21

9

Spese per la gestione della flotta aerea della Protezione civile

s

c

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

23

44

Aumento trasferimenti agli enti previdenziali per la sospensione dei versamenti previdenziali di Lampedusa

s

c

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

1

Compensazioni finanziarie per il fermo temporaneo della pesca

s

c

22,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

37

20

Istituzione di collegi dei revisori dei conti per i Consigli di giustizia amministrativa, tributaria e militare

s

c

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

38

1a

Estinzione di processi in materia previdenziale con riconoscimento della pretesa economica del ricorrente

s

c

53,0

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

0,0

0,0

40

1

Incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica

s

c

835,0

5850,0

0,0

0,0

835,0

5850,0

0,0

0,0

835,0

5850,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

 

657,4

1.332,0

1.400,0

1.400,0

623,0

652,0

900,0

1.200,0

623,0

650,0

900,0

1.200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2

Destinazione al trasporto pubblico locale di fondi recuperati da società municipalizzate

s

k

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

3

Istituzione del fondo per il trasporto pubblico locale

s

k

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

21

6

Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali

s

k

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

21

11

Estinzione di crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio (Ente risi)

s

k

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

1

Istituzione del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali

s

k

0,0

930,0

1000,0

1000,0

0,0

250,0

500,0

800,0

0,0

250,0

500,0

800,0

32

8

Potenziamento sistema informativo del Ministero delle infrastrutture

s

k

16,7

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

32

9

Contributo per il trasporto merci Italia - Francia (Frèjus)

s

k

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

33

1

Costituzione di una società di gestione del risparmio

s

k

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

 

-185,2

-427,5

-452,5

-676,3

-185,2

-427,5

-452,5

-676,3

-185,2

-427,5

-452,5

-676,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

3

Minori entrate tributarie conseguenti la riduzione dell'adeguamento ISTAT delle pensioni

e

t

0,0

-180,0

-410,0

-410,0

0,0

-180,0

-410,0

-410,0

0,0

-180,0

-410,0

-410,0

18

5

Minori entrate tributarie conseguenti la riduzione dei trattamenti pensionistici di reversibilità

e

t

0,0

-2,0

-7,0

-12,0

0,0

-2,0

-7,0

-12,0

0,0

-2,0

-7,0

-12,0

23

8

Ritenuta d'acconto su pagamenti per spese detraibili (es. ristrutturazioni edilizie)

e

t

-180,0

-216,0

0,0

0,0

-180,0

-216,0

0,0

0,0

-180,0

-216,0

0,0

0,0

23

12-15

Rivalutazione di alcuni beni di impresa ai fini fiscali e civilistici

e

t

0,0

-16,0

-16,0

-240,0

0,0

-16,0

-16,0

-240,0

0,0

-16,0

-16,0

-240,0

23

44

Proroga sospensione versamenti tributari in favore di Lampedusa

e

t

-5,2

0,0

0,0

0,0

-5,2

0,0

0,0

0,0

-5,2

0,0

0,0

0,0

27

0

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile

e

t

0,0

-6,2

0,0

0,0

0,0

-6,2

0,0

0,0

0,0

-6,2

0,0

0,0

31

0

Incentivi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

e

t

0,0

-7,3

-19,5

-14,3

0,0

-7,3

-19,5

-14,3

0,0

-7,3

-19,5

-14,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate correnti

 

 

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

-2,8

-0,3

-0,2

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

44

Proroga sospensione versamenti previdenziali in favore di Lampedusa

e

c

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,8

0,0

0,0

0,0

-2,8

0,0

0,0

0,0

23

45

Qualificazione del territorio del comune di Lampedusa come Zona Franca Urbana con conseguente accesso ad esenzioni fiscali e contributive

e

c

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

TOTALE IMPIEGHI - TESTO INIZIALE

 

 

     4.347,3

     7.673,9

       1.986,8

       2.210,6

     2.295,4

     7.233,9

       1.486,8

        2.010,6

     2.295,4

     7.231,9

       1.486,8

       2.010,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MANOVRA - TESTO INIZIALE

 

 

            4,8

        187,2

     14.441,0

     19.338,7

            5,2

          49,8

     17.676,9

      25.364,6

            5,3

         151,8

     17.876,9

     25.364,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE - MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

-381,5

-3.119,2

-998,6

-2.154,6

-381,5

-3.000,0

-239,0

-695,0

-381,5

-3.000,0

-239,0

-695,0

17

6

Definanziamento dei ticket sull'assistenza ambulatoriale

s

c

-381,5

0,0

0,0

0,0

-381,5

0,0

0,0

0,0

-381,5

0,0

0,0

0,0

18

4

Anticipo al 2013 dell'adeguamento dell'eta pensionabile alla speranza di vita

s

c

0,0

0,0

-38,0

-262,0

0,0

0,0

-38,0

-262,0

0,0

0,0

-38,0

-262,0

18

22ter-quinquies

Modifiche al sistema di decorrenza del pensionamento di anzianità

s

c

0,0

0,0

-201,0

-433,0

0,0

0,0

-201,0

-433,0

0,0

0,0

-201,0

-433,0

20

17 bis

Riduzione delle risorse per rimborsi e compensazioni di imposta

s

c

0,0

0,0

-700,0

-1400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

5

Maggiorazione aliquote IRAP società concessionarie escluse società autostradali  (IRAP)  (em 23.1000)

s

c

0,0

-119,2

-59,6

-59,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

1

Riduzione del Fondo per gli intevrnti strutturali di politica economicaFondo ISPE

s

c

0,0

-3000,0

0,0

0,0

0,0

-3000,0

0,0

0,0

0,0

-3000,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto corrente e capitale

 

 

-2.400,0

0,0

0,0

0,0

-1.600,0

-500,0

-300,0

0,0

-1.700,0

-400,0

-300,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1 bis

Riduzione delle dotazioni dei Ministeri

s

0

-2400,0

0,0

0,0

0,0

-1600,0

-500,0

-300,0

0,0

-1700,0

-400,0

-300,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

9,5

2.184,5

6.256,7

22.195,2

9,5

2.310,5

6.305,1

22.250,3

9,5

2.310,5

6.305,1

22.250,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

5

Maggiorazione aliquote IRAP società concessionarie escluse società autostradali 

e

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,0

63,0

63,0

0,0

126,0

63,0

63,0

23

7

Rimodulazione dell'imposta di bollo sui conti di deposito titoli

e

t

4,1

7,4

219,0

125,0

4,1

7,4

219,0

125,0

4,1

7,4

219,0

125,0

23

10,10bis e 11

Rimodulazione della deducibilità di ammortamenti e spese sostenute da società concessionarie e relativi a beni in concessione (autostrade e trafori)

e

t

0,0

63,6

0,0

0,0

0,0

63,6

0,0

0,0

0,0

63,6

0,0

0,0

23

50 bis

Addizionale sui bonus e stock options destinati a dirigenti operanti nel settore finanziario

e

t

5,4

21,6

21,6

21,6

5,4

21,6

21,6

21,6

5,4

21,6

21,6

21,6

23

50 quater

Aumento accise sui carburanti

e

t

0,0

2091,9

2016,1

2048,6

0,0

2091,9

2001,5

2040,7

0,0

2091,9

2001,5

2040,7

40

1 ter

Riduzione esenzioni ed agevolazioni fiscali

e

t

0,0

0,0

4000,0

20000,0

0,0

0,0

4000,0

20000,0

0,0

0,0

4000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

 

18,0

44,0

44,0

44,0

18,0

44,0

44,0

44,0

18,0

44,0

44,0

44,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

22 bis

Contributo solidarietà per le pensioni elevate

e

ex

18,0

44,0

44,0

44,0

18,0

44,0

44,0

44,0

18,0

44,0

44,0

44,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RISORSE - MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

 

 

     2.809,0

     5.347,7

      7.299,3

    24.393,8

     2.009,0

      5.854,5

       6.888,1

     22.989,3

      2.109,0

      5.754,5

       6.888,1

    22.989,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI - MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

0,0

306,0

1.020,6

1.713,9

0,0

306,0

306,0

306,0

0,0

306,0

306,0

306,0

20

7

Reintegro dei trasferimenti destinati ai comuni

s

c

0,0

0,0

500,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

7

Reintegro dei trasferimenti destinati alle province

s

c

0,0

0,0

200,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

50 quater

Aumento trasferimenti alle regioni (effetti IRAP per aumento delle accise)

s

c

0,0

0,0

14,6

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

50 quater

Esenzione dell'autotrasporto dall'aumento delle accise (credito di imposta)

s

c

0,0

306,0

306,0

306,0

0,0

306,0

306,0

306,0

0,0

306,0

306,0

306,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

 

 

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

-6,0

-22,8

-53,4

-75,4

18

22 bis

Minori entrate tributarie conseguenti alla previsione di un contributo di solidarietà per le pensioni elevate

e

t

-6,0

-20,0

-20,0

-20,0

-6,0

-20,0

-20,0

-20,0

-6,0

-20,0

-20,0

-20,0

23

5

Maggiorazione aliquote IRAP società concessionarie escluse società autostradali

e

t

0,0

-2,8

-1,6

-1,6

0,0

-2,8

-1,6

-1,6

0,0

-2,8

-1,6

-1,6

23

10,10bis e 11

Rimodulazione della deducibilità di ammortamenti e spese sostenute da società concessionarie e relativi a beni in concessione (autostrade e trafori)

e

t

0,0

0,0

-31,8

-53,8

0,0

0,0

-31,8

-53,8

0,0

0,0

-31,8

-53,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI - MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

 

 

6,0

328,8

1.074,0

1.789,3

6,0

328,8

359,4

381,4

6,0

328,8

359,4

381,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MANOVRA - MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

 

 

2.803,0

5.018,9

6.225,3

22.604,5

2.003,0

5.525,7

6.528,7

22.607,9

2.103,0

5.425,7

6.528,7

22.607,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE GENERALE DELLA MANOVRA

 

 

2.807,8

5.206,1

20.666,4

41.943,3

2.008,2

5.575,5

24.205,7

47.972,6

2.108,3

5.577,5

24.405,7

47.972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Per un approfondimento, v. Dossier n. 91 del 20 giugno 2011, a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[2] Riduzione del deficit al di sotto della soglia di riferimento del 3% entro il 2012.

[3] La previsione del PIL contenuta nel DEF (v. tavola II. 2-1, sezione II.) sembra essere confermata dal Governo come si evince dalla Relazione tecnica al disegno di legge  di conversione del DL 98/2010 - v. ad esempio art 17.

[4] V. Comunicato stampa del MEF n. 98 del 6 luglio.

[5] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

[6] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248).

[7] Fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

[8] Da adottare con regolamenti di delegificazione, ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, ovvero con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

[9] Di cui all’art. 7, del DL n. 90/2008 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito con modifiche dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

[10] Di cui all’art. 68 del D.L. n. 112/2008 e all’art. 29, comma 2, lett. e-bis) e comma 2-bis,  del D.L. 223/2006.

[11] Di cui all’art. 71, del DL n. 112/2008.

[12] Di qualunque durata.

[13] Correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale.

[14] Nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[15] Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122.

[16] Cfr. infra.

[17] Aumento del Fondo unico per lo spettacolo; interventi per la manutenzione dei beni culturali; interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.

[18] TOTALE oneri quantificati: 281 milioni per il 2011 e 326 milioni di euro per il 2012 e per il 2013.

[19] Articolo 1, comma 4.

[20] Tali esenzioni sono previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del DL 452/2001 (Disposizioni in materia di accise e di gasolio per autotrazione), espressamente richiamato dal decreto legge 34/2011 e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579.

[21] Articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 662./1996: “L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente”.

[22] Interrogazione Barbato n. 5-05097 (Misure per contrastare l’incremento del prezzo dei carburanti). V. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni – Commissione Finanze – seduta del 13 luglio 2011.

[23] dall’art. 76, del DPR n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

[24] Di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

[25] Cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 24 marzo 2011, p. 52.