Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (C.3881) - RATIFICA DELL'ACCORDO TRA ITALIA E BRASILE IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 250 | ||||
Data: | 21/12/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione VI-Finanze |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3881
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Ratifica Italia-Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
(Approvato dal Senato – A.S. 2095) |
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N. 250 – 21 dicembre 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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3881 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. |
Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Barbi |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Navigazione marittima ed aerea
Compensi e gettoni di presenza
Applicazione della Convenzione
PREMESSA
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Roma il 3 luglio 2002.
I rapporti tra i due Stati contraenti sono attualmente regolati dalla Convenzione tra Italia ed URSS per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 e ratificata in Italia con la legge n. 311 del 1988.
La Convenzione in esame, al pari degli altri analoghi accordi stipulati dall’Italia, si basa sul modello OCSE.
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone fisiche, dalle società e da ogni altra associazione di persone residente di uno o di entrambi gli Stati contraenti; l’ambito oggettivo di applicazione riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio. In particolare, per l’Italia, la Convenzione si applica in materia di IRPEF, IRES ed IRAP; per la Moldova, con riguardo all’imposta sul reddito ed all’imposta sulla proprietà.
Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Tale relazione individua gli effetti in termini di gettito ascrivibili alla Convenzione, mediante il confronto tra le disposizioni recate da quest’ultima e le analoghe disposizioni presenti nella precedente Convenzione Italia-URSS. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (Modello 770), presentate negli anni 2008 e 2009, rispettivamente riferite ai periodi d’imposta 2007 e 2008.
La presente Nota esamina le disposizioni della Convenzione suscettibili di determinare effetti finanziari, nonché l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, riguardante la clausola di copertura finanziaria.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
( euro) |
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MINORI ENTRATE |
2010 |
2011 |
Dal 2012 |
Articolo 14 della Convenzione |
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6.000 |
6.000 |
Articolo 22 della Convenzione |
- |
10.000 |
10.000 |
Totale |
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16.000 |
16.000 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme definiscono, ai fini della Convenzione, come “stabile organizzazione” una sede fissa di affari attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Tale definizione comprende, in particolare: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera, una cava o ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
Le norme enumerano, altresì, i casi specifici nei quali non possa farsi riferimento al concetto di stabile organizzazione.
La definizione di “stabile organizzazione” risulta nella Convenzione in esame maggiormente circostanziata rispetto alla nozione di “rappresentanza permanente”, utilizzata nell’articolo 4 della Convenzione attualmente in vigore.
In particolare, in riferimento ai cantieri di costruzione e montaggio, si rileva che l’articolo 6 della precedente Convenzione dispone che i redditi che una persona residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di attività di cantieri di costruzione o di montaggio svolta nell’altro Stato non sono imponibili in detto altro Stato contraente nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Nel corso dell’iter del provvedimento presso il Senato, in sede di esame consultivo da parte della Commissione V, è stata evidenziata la necessità di una più approfondita valutazione delle eventuali difformità esistenti tra la definizione introdotta dalla Convenzione e quella attualmente in vigore, in considerazione del fatto che i redditi prodotti dalla stabile organizzazione sono tassati nello Stato in cui la medesima è situata. La non perfetta sovrapponibilità delle due definizioni potrebbe, infatti, attrarre nell’ambito impositivo della Repubblica di Moldova fattispecie in precedenza non rientranti nella nozione di “rappresentanza permanente”. Tale esigenza appare opportuna anche alla luce della non trascurabile presenza imprenditoriale italiana sul territorio moldavo.
Nella Nota di risposta[1] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso la Commissione V del Senato, il Governo ha affermato che, pur se è indubbio il trend positivo degli investimenti italiani verso la Moldova, tuttavia sono innumerevoli le variabili di contesto che ne influenzano l’effettiva consistenza. In proposito la Nota cita il perdurare degli effetti della crisi economica in entrambi gli Stati e la decisione di alcuni enti internazionali di ridurre il rating moldavo sulla sicurezza degli investimenti. Alla luce di tali circostanze non si ritiene, pertanto, opportuno, provvedere ad una quantificazione diretta di eventuali effetti per l’erario italiano.
Al riguardo andrebbero fornite più puntuali indicazioni sull’irrilevanza in termini di variazioni di gettito della eventuale sussistenza di fattispecie che, a causa della non perfetta sovrapponibilità dei casi rientranti nelle diverse definizioni di “stabile organizzazione” e di “rappresentanza permanente”, possano dare luogo ad una sottrazione di base imponibile nei confronti dell’erario italiano.
In particolare, andrebbero fornite indicazioni circa il rilievo dei possibili effetti finanziari della diversa disciplina riguardante i cantieri di costruzione e montaggio. Infatti, in base alla Convenzione in esame, i redditi derivanti da tale attività sono tassati nello Stato in cui si situa il cantiere se la durata di tale attività supera i dodici mesi, in quanto rientranti nella nozione di “stabile organizzazione”. Sulla base della precedente Convenzione, i medesimi redditi sono tassati nello Stato in cui si situa il cantiere, se la durata di tale attività supera i trentasei mesi.
Poiché è plausibile supporre la presenza di cantieri di società residenti in Italia sul territorio moldavo, i redditi derivanti dall’esercizio di attività di cantiere la cui durata è superiore a dodici mesi ma inferiore a trentasei, sarebbero, in virtù della nuova disciplina convenzionale, imponibili in Moldova, anziché in Italia, sulla base del criterio esclusivo della residenza della società che li percepisce.
La norma sancisce il principio, codificato nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 23, comma 1, lettera e) del TUIR, in base al quale gli utili d’impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa stessa. Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell’altro Stato.
La nuova disposizione convenzionale risulta sostanzialmente analoga a quella attualmente in vigore (articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione con l’URSS).
La relazione tecnica afferma, di conseguenza, che dalla disposizione non dovrebbero derivare particolari conseguenze in termini di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Navigazione marittima ed aerea
Le norme dispongono che gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa. Se tale sede è situata a bordo di una nave, essa si considera situata nel porto di immatricolazione della nave oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell’esercente la nave. Tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono in contrasto con quanto previsto dall’articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti in Italia, ai fini IRES, le società od enti che hanno la sede legale in Italia. Tuttavia, le norme non dovrebbero necessariamente determinare una perdita di gettito. E’, infatti, applicabile anche alle imprese di navigazione marittima e aerea il principio di tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia attraverso una stabile organizzazione, nozione nella quale, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 5 della Convenzione in esame, è ricompresa una sede di direzione.
La disciplina in materia di navigazione marittima ed aerea è, inoltre, estesa agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune, ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio, come già previsto dagli Accordi con l’URSS del 1971 e del 1975[2], che, nei confronti della Repubblica di Moldova sono ora sostituiti dalla Convenzione in esame.
La relazione conclude, quindi, affermando le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare apprezzabili variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme regolano il caso di imprese di uno Stato contraente legate da rapporti di partecipazione o di collegamento con imprese dell’altro Stato contraente.
Quando le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.
Le norme consentono, inoltre, agli Stati contraenti di procedere a rettifiche in diminuzione o in aumento dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai corrispondenti aggiustamenti esclusivamente nell’ambito della procedura amichevole, di cui al successivo articolo 26 della Convenzione in esame.
La relazione tecnica afferma che l’introduzione delle disposizioni, non presenti nella precedente Convenzione, non appare suscettibile di determinare significative variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme stabiliscono il principio in base al quale i dividendi sono tassati nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, lo Stato di residenza della società che ha distribuito i dividendi può applicare un’imposta non superiore:
· al 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è un società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che ha distribuito i dividendi;
· al 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nello Stato contraente di provenienza dei dividendi un’attività attraverso una base fissa o una stabile organizzazione o un’attività indipendente ed i dividendi percepiti siano ricollegabili a tale attività. In tal caso i dividendi sono tassati nello Stato di provenienza.
Si segnala che la Convenzione attualmente in vigore dispone che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato contraente possono essere tassati nello Stato di provenienza dei dividenti in misura non superiore al 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
La relazione tecnica afferma che, in ragione della previsione di un’aliquota del 5 per cento nel caso di partecipazioni pari ad almeno il 25 per cento del capitale della società distributrice, in luogo dell’attuale aliquota unica del 15 per cento, le disposizioni potrebbero teoricamente determinare per l’erario un effetto di perdita di gettito. Tuttavia, in base ai dati dell’Anagrafe tributaria, si rileva l’insussistenza di soggetti residenti in Moldavia che abbiano percepito dividendi di fonte italiana.
D’altro canto, sussiste la possibilità che si determini parallelamente un effetto positivo di riduzione del credito per le imposte pagate all’estero richiesto da soggetti residenti in Italia che percepiscono dividendi da società moldave, in ragione delle minori ritenute alla fonte praticate in Moldavia.
In conclusione, la relazione afferma che l’applicazione della nuova disciplina convenzionale non dovrebbe generare significative variazioni di gettito.
Si segnala che, nella citata Nota di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione V del Senato, il Governo non ha escluso la possibilità che, in seguito ad un aumento dei rapporti commerciali tra i due Paesi contraenti, si possano generare diversi flussi di dividendi suscettibili di determinare variazioni di gettito per effetto delle ritenute operate in Italia sui dividendi in uscita e della eventuale fruizione, in Italia, del credito d’imposta per imposte pagate all’estero. Tuttavia, l’analisi dei dati storici disponibili non evidenziano tale tendenza, che può considerarsi meramente eventuale e attualmente non definibile nella sua entità.
Nulla da osservare al riguardo anche in relazione ai chiarimenti forniti dal Governo, preso atto dell’impossibilità di prevedere e valutare l’eventuale verificarsi di modifiche strutturali nell’attuale flusso di dividendi tra società dei Paesi contraenti.
Le norme stabiliscono il principio di tassazione degli interessi nello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato dal quale provengono; in tale caso, se il percettore ne è l’effettivo beneficiario, la ritenuta alla fonte non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
Tali norme non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato da cui provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale mediante una stabile organizzazione ed il credito che ha generato tali interessi sia ricollegabile a tale attività. In tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato di provenienza degli interessi in cui si situa la stabile organizzazione.
Si segnala che in base alla Convenzione attualmente vigente gli interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali e gli interessi su conti correnti bancari non sono imponibili nello Stato di provenienza.
La relazione tecnica afferma che in base ai dati disponibili per il periodo d’imposta 2008 (Modello 770/2009) risultano soggetti residenti in Moldavia che percepiscono interessi corrisposti da sostituti d’imposta italiani per un ammontare di 30.000 euro, al quale attualmente non è applicata, in base all’ordinamento interno, alcuna ritenuta in Italia, trattandosi di interessi bancari o postali. Data l’entità degli importi riscontrati, la possibilità, introdotta dalla Convenzione, di applicare una ritenuta alla fonte del 5 per cento, determinerebbe un incremento di gettito ritenuto non significativo.
Si segnala che, nella citata nota di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione V del Senato, il Governo ha dichiarato l’impossibilità di quantificare eventuali variazioni di gettito connesse alla previsione della tassazione degli interessi nello Stato di provenienza degli stessi nel caso di soggetti beneficiari residenti nell’altro Stato, che esercitino nel suddetto Stato di provenienza degli interessi un’attività commerciale o industriale mediante stabile organizzazione. In base alla Convenzione attualmente vigente, infatti, tali interessi sarebbero stati imponibili in via esclusiva nello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario.
La nota afferma, inoltre, l’impossibilità di quantificare l’eventuale variazione di gettito che potrebbe determinarsi a seguito dei maggiori crediti d’imposta richiesti da soggetti residenti in Italia che beneficiano di interessi provenienti da società moldave, a seguito dell’applicazione della ritenuta alla fonte del 5 per cento.
Al riguardo, si rileva che nella nota del Governo si esprime l’impossibilità di pervenire, in assenza di dati puntuali, alla quantificazione di variazioni di gettito collegate al possibile verificarsi di determinate fattispecie. Tale impossibilità è ribadita anche con riferimento alla valutazione degli effetti riguardanti alcune tipologie di redditi il cui regime fiscale è disciplinato dai successivi articoli della Convenzione in esame. Andrebbe pertanto acquisito l’avviso del Governo circa l’opportunità di prevedere – per ragioni prudenziali - una procedura di monitoraggio per rilevare il verificarsi di eventuali effetti sul gettito di apprezzabile entità.
Le norme fissano il principio di tassazione dei canoni (royalties) nello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario. Tuttavia, è prevista la possibilità per lo Stato di provenienza di applicare una ritenuta alla fonte non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. E’, inoltre, fatto salvo il caso in cui l’effettivo beneficiario, residente in uno degli Stati contraenti, svolga nello Stato di provenienza dei canoni, un’attività per mezzo di una stabile organizzazione: in tal caso i canoni sono tassati nello Stato di provenienza dei canoni, se e solo se, il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghi a tale attività.
Si segnala che l’articolo 5 della Convenzione con l’URSS attualmente in vigore prevede la tassazione in via esclusiva dei canoni nello Stato di residenza del beneficiario.
La relazione tecnica afferma che, per i canoni erogati da soggetti residenti in Italia, la norma Convenzionale, determinerebbe una variazione positiva di gettito derivante dalla possibilità di applicare una ritenuta alla fonte del 5 per cento. Tuttavia i dati dell’Anagrafe tributaria riferiti al periodo di imposta 2008 (Modello 770/2009) non evidenziano la presenza di canoni erogati a soggetti residenti in Moldavia da parte di sostituti d’imposta italiani.
D’altro canto, potrebbero determinarsi variazioni negative di gettito connesse ai maggiori crediti d’imposta per imposte pagate all’estero da parte di residenti italiani che percepiscono canoni in Moldavia, a seguito della ritenuta praticata nello Stato di provenienza dei canoni. Non si ritiene,peraltro, che tale fattispecie possa assumere entità di rilievo.
Alle norme, pertanto non sono ascritti effetti di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme dispongono quanto segue:
· gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui si situa l’immobile;
· gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione;
· gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si situa la direzione effettiva dell’impresa;
· gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli citati ai punti precedenti sono imponibili nello Stato di residenza dell’alienante.
Si segnala che la Convenzione attualmente applicata nei rapporti fiscali tra i due Stati non prevede una specifica disciplina per tali utili. In base al regime di eliminazione della doppia imposizione, di cui all’articolo 12 della Convenzione vigente, per tali utili è prevista la tassazione concorrente, con riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
La relazione tecnica elenca i redditi (capital gains) che, per effetto dell’introduzione delle nuove disposizioni convenzionali non potranno essere più assoggettate a tassazione in Italia.
Si tratta in particolare di:
· plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento (art. 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR escluse le quotate);
· cessioni di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite le suddette partecipazioni, purché non negoziati in mercati regolamentati;
· plusvalenze da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati nei mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR) ai quali si applica una ritenuta del 12,5 per cento;
· plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies del TUIR), soggette a ritenuta dal 12,5 per cento.
La relazione afferma che, tuttavia, i dati disponibili, riferiti ai periodi di imposta 2007 e 2008 non evidenziano importi dei suddetti redditi attribuibili a soggetti residenti in Moldavia. Pertanto si ritiene che l’applicazione della nuova disciplina convenzionale non generi significative variazioni di gettito.
Nel corso dell’iter al Senato si sono chiesti chiarimenti in merito alla possibilità che il passaggio da una modalità di tassazione concorrente ad una modalità di tassazione in via esclusiva per gli utili di capitale espressamente elencati dalle norme convenzionali (plusvalenze da cessione di immobili, partecipazioni, navi ed aeromobili, beni mobili scorporati da stabili organizzazioni) possa determinare una variazione dell’attuale gettito per lo Stato italiano.
Nella nota di risposta alle osservazioni, il Governo, pur riconoscendo la pertinenza del chiarimento richiesto, ha ribadito che le eventuali variazioni di gettito non sono quantificabili.
Al riguardo si richiama quanto osservato in corrispondenza delle disposizioni di cui al precedente articolo 11 della Convenzione circa l’opportunità di prevedere una procedura di monitoraggio.
Le norme prevedono che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di attività di carattere indipendente siano tassati nel Paese di residenza del percettore, a meno che tale percettore non disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. In tal caso i redditi sono imponibili nello Stato di prestazione dell’attività, limitatamente alla misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
L’articolo 9 della Convenzione Italia-URSS, che attualmente regola i rapporti tra i due Stati in materia di redditi delle persone fisiche, prevede la tassazione nello Stato di esercizio della prestazione:
· nel caso di soggiorni superiori a 183 giorni nell’anno solare;
· nel caso in cui le remunerazioni sono corrisposte da o per nome di un datore di lavoro residente nello Stato di prestazione della prestazione.
La relazione tecnica quantifica in 6.000 euro la perdita di gettito relativa a compensi percepiti in Italia da residenti in Moldavia, che saranno imponibili nello Stato di residenza, anziché in Italia. La quantificazione si basa sui dati relativi agli ultimi periodi di imposta osservabili.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme prevedono che, fatto salvo quanto disposto dai successivi articoli 16, 18, 19 e 29 della Convenzione, riguardanti particolari categorie di redditi percepiti da persone fisiche, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe sono imponibili nello Stato in cui è svolto effettivamente l’impiego.
Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili nello Stato di residenza del percettore qualora:
· il beneficiario soggiorni nell’altro Stato per periodi non superiori a 183 giorni nell’arco dell’anno fiscale;
· le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nello Stato di prestazione dell’attività;
· l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
La relazione tecnica afferma che per i soggetti residenti in Italia continuerà ad applicarsi il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori non residenti in Italia l’imposizione in tale Stato è limitata ai redditi ivi prodotti. Non dovrebbero, pertanto, apprezzarsi significative variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Compensi e gettoni di presenza
La norma prevede che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nell’altro Stato siano imponibili in tale Stato di residenza della società erogante.
La relazione tecnica afferma che, in base alla disposizione, gli emolumenti erogati da società moldave ad amministratori e sindaci residenti in Italia saranno imponibili nello Stato estero. Si osserva, tuttavia, che tale criterio di imputazione non opera in termini esclusivi. Pertanto, lo Stato italiano è legittimato sia ad applicare l’imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti in Italia, sia ad assoggettare a ritenuta gli emolumenti erogati da società italiane a residenti in Moldavia.
La relazione tecnica afferma che non sono disponibili dati sulle fattispecie in esame. Si ritiene, tuttavia, che si tratti di importi marginali, comunque tali da non produrre significative variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma dispone che i redditi percepiti da artisti e sportivi siano imponibili nello Stato di prestazione dell’attività, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reddito d’impresa).
Si segnala che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera f) della precedente Convenzione stabilisce che non siano imponibili nello Stato di prestazione dell’attività le remunerazioni derivanti da attività svolte nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre manifestazioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da accordi culturali conclusi tra gli Stati contraenti.
La relazione tecnica afferma che la nuova norma convenzionale riconosce la potestà impositiva dell’Italia sui redditi derivanti da attività artistiche e sportive esercitate nel nostro Paese da non residenti e comunque non esclude la possibilità di tassazione concorrente degli emolumenti percepiti da residenti per attività svolte in Moldova.
Dai dati delle dichiarazioni per gli anni d’imposta 2007 e 2008 non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Moldova e redditi assimilabili a tali attività soggetti a ritenuta erogati da sostituti di imposta italiani.
Pertanto, la relazione afferma che non si stimano in merito significative variazioni di gettito.
Si segnala che, nel corso dell’iter al Senato, è stato osservato come il venire meno della deroga prevista dalla Convenzione attualmente in vigore in merito alla non imponibilità nello Stato di svolgimento delle somme derivanti da attività svolte nel quadro di accordi culturali, possa sottrarre all’integrale tassazione in Italia i redditi percepiti da soggetti residenti per prestazioni svolte all’estero nell’ambito di tali accordi.
Nella citata Nota di risposta a tali osservazioni, il Governo ha convenuto sulla teorica possibilità che la nuova formulazione convenzionale possa comportare, in riferimento ai redditi di cui all’articolo in esame, una variazione dei flussi per l’erario ed ha affermato che, in assenza di elementi puntuali, prevedibili ed attendibili, non appare opportuno procedere ad una stima di eventuali effetti di gettito.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le eventuali variazioni di flussi per l’erario, ove si determinino, diano luogo a variazioni di gettito di entità non rilevante.
La norma stabilisce che ai redditi non espressamente trattati negli articoli della Convenzione si applichi il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del soggetto che ha prodotto il reddito, salvo il caso in cui i redditi siano prodotti nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa.
La relazione tecnica afferma che l’applicazione della norma potrebbe determinare una diminuzione di gettito con riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da residenti in Moldova. Tali redditi sono infatti attualmente soggetti a ritenuta in Italia come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. I dati disponibili per l’anno d’imposta 2008 (Modello 770/2009) evidenziano importi imponibili relativi a redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ed altri redditi diversi che danno luogo ad un ammontare complessivo di ritenute pari a 10.000 euro. Pertanto si ritiene che l’applicazione della disposizione dia luogo ad una perdita di gettito per l’erario pari a tale ammontare.
Nulla da osservare al riguardo.
Applicazione della Convenzione
La norma prevede che la Convenzione si applichi:
· con riguardo alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
· con riguardo ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano dall’anno solare successivo a quello di entrata in vigore.
La relazione tecnica, ipotizzando l’entrata in vigore della Convenzione nel 2010, prevede i seguenti effetti di perdita di gettito per cassa, derivanti dagli articoli 14 e 22 sopra esaminati.
( euro) |
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2010 |
2011 |
Dal 2012 |
Ritenute |
0 |
16.000 |
16.000 |
Al riguardo si segnala che i tempi di esame parlamentare del provvedimento potrebbero determinare l’esigenza di un aggiornamento al 2012 della decorrenza degli effetti di perdita di gettito, qualora la Convenzione entrasse in vigore nel 2011.
Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
La norma dispone che all’onere derivante dal presente
provvedimento, pari a euro
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Al riguardo, fermo restano quanto osservato – in ordine alla decorrenza dell’onere – nella precedente scheda riferita all’articolo 30 della Convenzione, si osserva che le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte nel capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali.
In
proposito, si ricorda che
Questa osservazione appare ora superata alla luce delle nuove modalità di iscrizione in bilancio delle risorse relative alla legge n. 170 del 1997. A differenza di quanto previsto nel bilancio relativo all’esercizio 2010, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2011-2013, infatti, le risorse relative ai contributi obbligatori ad organismi internazionali non sono più iscritte in un solo capitolo, ma sono state ripartite nei capitoli 2302 e 2303, il primo recante spese rimodulabili e il secondo obbligatorie.
Dalle schede di analisi allegate alla tabella di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si evince che le risorse relative alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte in bilancio come spese rimodulabili, nell’ambito del capitolo 2302, nella misura di 380.000 euro. Sul punto appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.
[1] Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 11 maggio 2010.
[2] Tali Accordi, ratificati in Italia rispettivamente con la legge n. 297 del 1974 e n. 627 del 1977, sono richiamati nell’articolo 7, in materia di redditi derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea della Convenzione con l’URSS, firmata a Roma il 26 febbraio del 1985 e ratificata in Italia con la citata legge n. 311 del 1988.
[3]Si veda il parere espresso sull’A.S. 2095 nella seduta del 4 novembre 2010.
[4] Parere espresso nella seduta del 18 maggio 2010.