| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
| Titolo: | (AC 3681) (nuovo testo) Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note di verifica Numero: 378 | ||
| Data: | 21/02/2012 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3681 ed abb.
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Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
(Nuovo testo unificato) |
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N. 378 - 21 febbraio 2012 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
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A.C.
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3681 e abb. |
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Titolo breve:
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Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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On. Daniele Toto
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Gruppo:
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FLpTP
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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nuovo testo unificato |
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INDICE
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
PREMESSA
Il provvedimento reca una legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali. La presente nota ha per oggetto il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, come modificate dalla Commissione in sede referente.
Le proposte originarie, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica. Sul testo unificato è stata pubblicata la Scheda di analisi n. 188 del 20 ottobre 2011, alla quale si rinvia per la ricognizione del contenuto delle singole norme e per l’esposizione dei rilievi formulati.
La V Commissione (Bilancio), in data 25 ottobre 2011, ha iniziato l’esame in sede consultiva del provvedimento, deliberando la richiesta di una relazione tecnica.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto una relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, alla luce delle richiesta formulata dalla Commissione Bilancio.
La RT è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto risulta da una nota del 6 dicembre 2011, che evidenzia una serie di rilievi critici. A seguito di tale documentazione, la Commissione bilancio ha inviato una lettera alla Commissione di merito, in data 20 dicembre 2011, rilevando le problematiche rimarcate dal Ministero dell’economia.
Si ricorda che la relazione tecnica affermava quanto segue:
• la Consulta per l’autotrasporto e la logistica era in grado di provvedere ai nuovi adempimenti previsti dal testo (articolo 2) nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo di spesa (pari a 2 milioni annui) dedicato alla propria attività;
• per quanto attiene alla definizione dei requisiti strutturali per l’individuazione di nuovi interporti (articolo 3), gli interporti esistenti già soddisfacevano detti requisiti e pertanto non si prevedevano investimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici o privati che partecipano alle società di gestione. Non era stato esplicitato l’accollo degli oneri relativi agli interventi di urbanizzazione ai soggetti gestori in quanto gli stessi erano già a loro carico. Gli interventi avrebbero potuto altresì essere realizzati mediante convenzioni con gli enti locali interessati mediante le quali i soggetti attuatori, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si sarebbero obbligati a effettuare le opere di urbanizzazione;
• relativamente all’istituzione dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, gli oneri di funzionamento (articolo 3-bis), di minima entità, erano finanziati in sede di prima applicazione nel limite del 3% delle risorse residue di cui alla L. 240/90 e in seguito a carico dei gestori. Tale previsione appariva in linea con le limitate esigenze economiche derivanti dall’attività dei Comitati, che non possono essere anticipatamente e dettagliatamente quantificate, stante la molteplicità di fattori che compongono la spesa totale. Trattandosi di organi collegiali, si riteneva che le spese di funzionamento fossero essenzialmente limitate agli oneri per le riunioni;
• riguardo al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali (articolo 4-bis), il provvedimento mutuava il meccanismo di finanziamento da quello previsto dalla “Legge obiettivo” e rimandava il reperimento dei mezzi di copertura a futuri documenti di bilancio (DEF e Leggi di stabilità). Per il primo avvio dei progetti, i finanziamenti di cui alle leggi 240/90, 454/97 e 413/98 (nonché, per gli interporti localizzati nelle “aree depresse”, i finanziamenti previsti dalle leggi 341/1995, 641/1996 e 135/1997) risultavano tutti impegnati e la relativa disponibilità poteva ricavarsi dalla revoca di contributi assegnati. Tali risorse ammontavano a circa 20.660.000 euro di cui alla seguente tabella:
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CONVENZIONI MAI ATTIVATE O SCADUTE |
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Interporto |
Finanziamento |
Stipula e scadenza convenzione |
Decreto impegno |
Cap. e piano gest. |
Situazione finanziaria (euro) |
Note |
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Tito |
641/96 |
30/12/2002 30/06/2010
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12202/2002 |
7774 |
8.460.000 |
Mancata assegnazione da parte dell’Area sviluppo industriale e conclusione ottemperanza VIA ottobre 2008 |
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Gioia Tauro |
240/90 |
31/12/2002 31/01/2003 |
12200/2002 |
7770 -7 |
7.569.708 |
Accordo procedimentale/no convenzione (impegno 15 anni) |
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Termoli |
341/95 |
12/12/2002 31/12/2005 |
12199/2002 |
7774 |
4.630.000 |
Richiesta proroga nel 2006 mai concessa/cambio localizzazione |
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Totale disponibile |
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20.659.708 |
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In data 6 dicembre 2011, con riferimento alla predetta relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato aveva osservato che:
• si confermavano i dubbi circa l’effettiva sostenibilità degli ulteriori compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (compresi quelli relativi alla Consulta generale per l’autotrasporto) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
• risultava necessaria la predisposizione di un quadro aggiornato delle risorse, con le relative proiezioni pluriennali, relativamente ai nuovi oneri per il funzionamento del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica;
• riguardo ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai progetti per la realizzazione e l’implementazione degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, la quantificazione e la correlata copertura finanziaria non potevano essere rinviate genericamente alla legge di stabilità. Peraltro, tale procedura avrebbe determinato una programmazione di interventi senza alcun riferimento ai finanziamenti disponibili a legislazione vigente, con ciò comportando un potenziale utilizzo di risorse per la progettazione o per l’avvio di interventi che non avrebbero avuto alcuna certezza di essere avviati o portati a termine, fattispecie censurata dalla Corte dei conti con riguardo alla programmazione e all’approvazione di progetti di opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/2001;
• per le restanti disposizioni, la RT non quantificava adeguatamente gli oneri né le modalità di copertura.
La Commissione ha elaborato un nuovo testo unificato[1], modificato a seguito delle proposte emendative, approvate in data 14 febbraio 2012. Le modifiche introdotte sono volte sostanzialmente a recepire i rilievi sollevati nella Nota redatta della RGS.
Si esaminano di seguito le norme del nuovo testo unificato che presentano profili di carattere finanziario, evidenziando in particolare le modifiche apportate rispetto al precedente testo.
VERIFICA DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
Le norme - ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (potestà legislativa concorrente) - definiscono i principi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (articolo 1).
Si prevede, in particolare, quanto segue:
il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale - elabora il piano generale per l’intermodalità, approvato, previa valutazione di impatto ambientale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e delle infrastrutture intermodali, nonché all’individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture. Con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia, il Ministro delle infrastrutture individua i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione e all’implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. All’attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (articolo 2).
Si ricorda, in proposito, che il precedente testo unificato assegnava i compiti di elaborazione del piano generale per l’intermodalità alla Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica. In proposito, la Nota della RGS aveva sollevato dubbi circa l’effettiva sostenibilità degli ulteriori compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (compresi quelli relativi alla Consulta generale per l’autotrasporto) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La nuova formulazione dell’articolo 2, inoltre, contiene l’esplicita clausola di invarianza degli oneri;
l’individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti[2]. Il progetto dell’interporto deve prevedere, tra l’altro:
- un terminale ferroviario intermodale adeguato;
- un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali e un’area per i servizi a persone e a veicoli industriali;
- aree diverse destinate alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica e di approvvigionamento;
- un servizio doganale e un centro direzionale;
- sistemi di sicurezza e interconnessioni con piattaforme info-telematiche.
Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei predetti requisiti entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore del provvedimento. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono essere conformi a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico (articolo 3);
con apposito regolamento ministeriale sono definiti la composizione, l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato svolge compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento per lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale[3], nonché di promozione delle aree interessate. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato; fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati. Ai componenti il Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4).
Si ricorda che la precedente formulazione delle norme (articolo 3-bis del testo unificato) prevedeva l’istituzione dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, i cui oneri di funzionamento erano posti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell’ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate. In proposito, la Nota della RGS aveva rilevato la necessità che fosse predisposto un quadro aggiornato delle risorse, con le relative proiezioni pluriennali.
Nella formulazione del nuovo testo unificato, inoltre, è stato specificato che ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese e che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale. I gestori agiscono in regime di diritto privato[4]. L’utilizzo di risorse pubbliche è in ogni caso disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici (articolo 5);
entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, allo scopo di garantire l’ottimizzazione, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, nell’ambito delle risorse di seguito indicate, individua in ordine di priorità i progetti relativi alla realizzazione e all’implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, detti progetti costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Per il finanziamento dei progetti è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. (articoli 6, 8 e 9).
Si ricorda che la precedente versione delle norme (articolo 4-bis) disponeva che il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvedesse ad inserire i progetti nel Documento di economia e finanza per definire i relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale. Con successivo decreto sarebbero state definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti. In sede di prima applicazione erano utilizzate le risorse previste dalla L. 240/1990. In proposito, la Nota della RGS aveva rilevato che la quantificazione e la correlata copertura finanziaria non potevano essere rinviate genericamente alla legge di stabilità, in quanto tale procedura avrebbe determinato una programmazione di interventi senza alcun riferimento ai finanziamenti disponibili a legislazione vigente;
con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell’ambito delle piattaforme logistiche territoriali (articolo 7).
Al riguardo, si rileva preliminarmente che le modifiche introdotte nel nuovo testo sono sostanzialmente mirate a recepire i rilievi formulati dalla RGS.
Ciò premesso, si osserva che la nuova formulazione delle norme – così come la precedente - prevede che gli interporti (sia quelli nuovi sia quelli già esistenti[5]) siano dotati di specifici requisiti, quali appositi collegamenti stradali e ferroviari, aree di servizio attrezzate, centri direzionali, interconnessioni. Poiché tali requisiti richiedono anche la realizzazione di interventi di urbanizzazione, al fine di escludere effetti onerosi non previsti, le relative spese (nonché le eventuali spese connesse all’individuazione di nuove aree[6]) dovrebbero essere imputate esclusivamente ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi in esame.
La relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa al precedente testo, affermava in proposito che gli oneri relativi agli interventi di urbanizzazione sono già a carico dei soggetti gestori. Gli interventi avrebbero potuto altresì essere realizzati mediante convenzioni con gli enti locali interessati mediante le quali i soggetti attuatori, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si sarebbero obbligati a effettuare le opere di urbanizzazione.
Tenuto conto che il testo non prevede espressamente l’imputazione dei predetti oneri ai soggetti gestori, andrebbe acquisita conferma dal Governo che effettivamente gli stessi non gravino sulla finanza pubblica.
Quanto alla norma in base alla quale gli interporti già esistenti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti introdotti dal testo in esame - come lascerebbe supporre l’articolo 3, comma 3, con il quale si prevede che gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione garantiscano il rispetto dei requisiti entro cinque anni - andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari a soddisfare tali requisiti e a fornire una previsione di massima circa eventuali implicazioni per la finanza pubblica.
Ciò in ragione del fatto che diversi soggetti pubblici detengono partecipazioni nelle società di gestione degli interporti o in società da essi controllate. Pertanto l’incremento delle spese relative a investimenti aggiuntivi potrebbe comportare maggiori esborsi o minori dividendi a carico dei suddetti soggetti pubblici.
Con riferimento a tali problematiche, si ricorda che la relazione tecnica affermava che gli interporti esistenti già soddisfacevano detti requisiti e che pertanto non si prevedevano investimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici o privati che partecipano alle società di gestione.
Riguardo alle funzioni e ai compiti, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (inclusi quelli affidati alla Consulta generale per l'autotrasporto nella sua composizione integrata e quelli relativi all’istituzione del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica), andrebbe acquisita conferma circa l’effettiva sostenibilità di tali adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di conto capitale del Fondo speciale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale è previsto l’utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento alla formulazione della norma, si segnala l’opportunità di prevedere esplicitamente che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in conformità alla prassi vigente.
[1] Cfr. seduta IX (Commissione Trasporti) del 14 febbraio 2012.
[2] Assenza sul territorio interessato di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici; collegamenti stradali e ferroviari diretti con le grandi arterie nazionali e con almeno un porto o un aeroporto; coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
[3] L’articolo 1 del testo così definisce la “piattaforma logistica territoriale”: il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale.
[4] Anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.
[5] Questi ultimi entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
[6] Per esempio gli indennizzi per le espropriazioni.