Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | AC 3175: DL 4/2010 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 169 | ||||
Data: | 04/03/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3175
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Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(Conversione in legge del D.L. 4/2010)
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N. 168– 4 marzo 2008 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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3175 |
Titolo breve:
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Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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I e II Commissione
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Santelli e Contento
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Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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I e II Commissione
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Oggetto:
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INDICE
PREMESSA
Il disegno di legge dispone la conversione del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il testo è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(euro) |
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2010 |
2011 |
2012 |
Istituzione dell’Agenzia |
3.400.000 |
4.200.000 |
4.200.000 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme
istituiscono l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con sede a Reggio
Calabria, dotandola di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
organizzativa e contabile. L’Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
L'Agenzia monitora l’avanzamento dell’intero procedimento di sequestro e
confisca dei beni, ne cura l’amministrazione e la custodia nonché
l’assegnazione e destinazione anche attraverso commissari ad acta (articolo 1).
L’articolo 2 individua gli organi dell'Agenzia, ossia:
· il Direttore[1], scelto tra i prefetti e collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo;
· il Consiglio direttivo, composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. A norma del successivo articolo 3 possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati;
· il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti.
I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia (articolo 2, comma 6).
Sono definiti i compiti assegnati agli organi dell’Agenzia e si prevede che l'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
L’Agenzia ha facoltà di provvedere all'istituzione di sedi secondarie in relazione a particolari esigenze (articolo 3).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti[2] sono disciplinati, tra l’altro, la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati. I regolamenti in questione provvederanno a definire le modalità di comunicazione, anche telematica, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di interesse dell’Agenzia (articolo 4, comma 1).
I rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio, per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati in esito ai procedimenti di prevenzione e penali[3], sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa (articolo 4, comma 2).
Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia, la stessa, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici sulla base di apposite convenzioni non onerose (articolo 4, comma 3).
Si detta la disciplina concernente i rapporti tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria con riferimento alla gestione e amministrazione dei beni oggetto di sequestro o confisca. A tale fine sono modificati gli articoli da 2-sexies a 2-octies, della legge 31 maggio 1965, n. 575[4], con la finalità di sostituire l’Agenzia nazionale all’attuale amministratore nei compiti di gestione dei beni sequestrati. E’ consentito, comunque, all’Agenzia di avvalersi di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari che anzi devono essere “preferibilmente” selezionati quando il bene sequestrato sia una azienda. L’Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall’affidamento, una relazione sul valore, lo stato e la consistenza dei beni sequestrati ed una relazione periodica sull’amministrazione.Non sono disposte modifiche sostanziali alla disciplina concernente le spese per la conservazione e amministrazione dei beni[5] [articolo 5, comma 1 lettere da a) a c)].
La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima applicazione, è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia (articolo 7, comma 1). A decorrere dalla nomina del Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente precedentemente indicato, le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario.L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, è disposta per 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191che reca l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 10).
La relazione tecnica chiarisce che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è finalizzata ad assicurare l'unitarietà degli interventi nei procedimenti penali e di prevenzione e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, superando le criticità e le lungaggini dell'attuale sistema rivelatesi l'ostacolo più grave ad una rapida ed efficace destinazione dei beni, oltre che fonte di rilevanti oneri. Il provvedimento, tra l’altro, solleverebbe l'autorità giudiziaria da una serie di incombenze, a tutto vantaggio della funzionalità degli uffici giudiziari. La progressiva riduzione della durata dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati porterebbe anche vantaggi per l’erario.
Per quel che concerne la quantificazione degli oneri connessi alle spese di personale si assume una dotazione organica di 30 unità, oltre al Direttore dell’Agenzia, ed un onere di circa 1.350.000 euro per il 2010 e di 1.802.106,90 euro a decorrere dal 2011 determinato come riepilogato nella tabella che segue.
Qualifica |
Dotazione |
Costo unitario |
Costo complessivo |
Direttore generale |
1 |
219.109,89 |
219.109,89 |
Dirigente di prima fascia |
1 |
219.109,89 |
219.109,89 |
Dirigente di seconda fascia |
4 |
117.343,49 |
469.373,96 |
Terza Area – Fascia 4 (ex C3) |
5 |
42.919,85 |
214.599,25 |
Terza Area – Fascia 3 (ex C2) |
5 |
39.312,06 |
196.560,30 |
Terza Area – Fascia 4 (ex C3) |
5 |
36.045,60 |
180.228,00 |
Seconda Area – Fascia 3 (ex B3) |
2 |
32.931,03 |
65.862,06 |
Seconda Area – Fascia 2 (ex B2) |
5 |
30.700,36 |
153.501,80 |
Seconda Area – Fascia 1 (ex B1) |
2 |
28.478,72 |
56.957,44 |
Prima Area – Fascia 1 (ex A1) |
1 |
26.804,31 |
26.804,31 |
Totale |
31 |
|
1.802.106,90 |
Per la stima dell’onere, la relazione tecnica afferma che sono
stati presi a riferimento i contratti di lavoro attualmente vigenti. Per l’anno
Per quel che concerne gli oneri connessi al funzionamento dell'Agenzia, la relazione tecnica quantifica le spese per gli eventuali canoni di locazione (potenzialmente considerati), per i compensi agli organi dell'Agenzia, compreso il Direttore, per i compensi agli esperti e ai consulenti esterni, per l'approvvigionamento di beni di consumo, per la fornitura di servizi, nonché per l'acquisizione di beni durevoli. Nella previsione per i canoni di locazione sono stati considerati prudenzialmente anche gli oneri che potranno derivare dall'eventuale apertura di sedi secondarie. Nella spesa per fornitura di servizi sono stati considerati anche i costi per i collegamenti telematici e di fonia, fissa e mobile, necessari per assicurarne la funzionalità operativa dell’Agenzia e per l'interconnessione e l'interoperabilità con gli altri uffici pubblici, con l'autorità giudiziaria nonché con le eventuali sedi secondarie. L’onere è stimato pari a 2.050.000 euro per il 2010 ed a 2.400.000 euro a decorrere dal 2011 come riepilogato nella tabella che segue.
(euro) |
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2010 |
Dal 2011 |
Canoni di locazione |
125.000 |
150.000 |
Compensi agli organi |
300.000 |
400.000 |
Esperti |
300.000 |
400.000 |
Beni di consumo |
75.000 |
50.000 |
Fornitura di servizi |
1.000.000 |
1.250.000 |
Beni durevoli |
250.000 |
200.000 |
Totale |
2.050.000 |
2.400.000 |
Ne consegue che l’onere complessivo per la costituzione dell’Agenzia risulta così quantificato:
· per l’anno 2010: 1.350.000 + 2.050.000 = 3.400.000 euro;
· per l’anno 2011: 1.800.000 + 2.400.000 = 4.200.000 euro.
Al riguardo appare necessario che sia chiarito come si intenda assicurare l’assenza di oneri a carico di amministrazioni pubbliche che sono obbligate, in forza delle norme in esame, a prestare servizi in favore dell’Agenzia senza che sia loro assicurato alcun ristoro per le prestazioni rese.
Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni che prevedono:
· che l’Agenzia possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti, senza definire alcun limite in tale potere di avvalimento;
· che i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati in esito ai procedimenti di prevenzione e penali siano disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa;
· che l’Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici sulla base di apposite convenzioni non onerose.
Si rileva, altresì, che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l’onere finanziario recato da "convenzioni, protocolli e contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario”, nei quali l’Agenzia subentra a norma dell’articolo 7. Tali informazioni appaiono necessarie al fine di verificare che lo stanziamento disposto in favore dell’Agenzia risulti sufficiente anche con riguardo al pagamento di tali oneri.
Appare infine opportuno che siano chiariti alcuni aspetti concernenti la quantificazione indicata dalla RT, con particolare riferimento al compenso spettante al Direttore dell’Agenzia. Si rileva, infatti, che la relazione tecnica sembrerebbe quantificare due volte la retribuzione del Direttore dal momento che tra le spese di funzionamento sono considerati, in misura non analiticamente dettagliata, “…i compensi agli organi dell’Agenzia (compreso il Direttore)…” e che nella tabella relativa alle spese di personale figura anche, in aggiunta alle 30 unità previste dalla dotazione organica, una ulteriore posizione di direttore generale cui è corrisposto un trattamento annuo di circa 220.000 euro. Inoltre, essendo il Direttore nominato tra i prefetti e essendo resa indisponibile la relativa posizione di organico per tutta la durata dell’incarico, la spesa da considerare dovrebbe essere pari al solo differenziale retributivo e non all’intero stipendio. Sul punto appare opportuna una precisazione da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 10, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Al riguardo, con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura, si segnala che la stessa non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, prevede che “in attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la spesa autorizzata”.
Si segnala, inoltre, che l’autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite massimo di spesa. A tale proposito, in considerazione del fatto che una quota degli oneri è riconducibile a spese di personale, appare opportuno che il Governo confermi che gli stessi possano essere contenuti nel suddetto limite.
Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’interno del quale è previsto l’utilizzo, non reca una specifica voce programmatica e utilizza quota parte delle risorse che erano state finalizzate all’Atto Camera n. 41, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.
In proposito si ricorda che, nella seduta del 2 febbraio 2010, la Commissione bilancio, in seguito dell'adozione del testo base dell’atto Camera n. 41, ha proceduto, con il parere conforme del Governo, alla prenotazione delle risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente. Successivamente, nella seduta del 10 febbraio 2010 relativa al seguito dell’esame dell’Atto Camera n. 41, la Commissione bilancio constatato che quota parte delle medesime risorse erano state utilizzate dal decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2010, n. 28, ha chiesto al rappresentante del Governo di individuare, per il provvedimento in esame o per il decreto-legge n. 4 del 2010, una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa. In merito, il rappresentante del Governo ha ritenuto necessario un approfondimento.
Con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 (capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, per la copertura di oneri permanenti, si ricorda che l’articolo 52, comma 1, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, dispone che nella tabella C, dovranno essere iscritte solo autorizzazioni di spesa relative a stanziamenti rimodulabili. La tabella C non dovrà, invece, contenere spese obbligatorie, le quali saranno determinate dalla legge di bilancio. Al riguardo, si rileva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte in bilancio come spese non rimodulabili. Tali spese, ai sensi dell’articolo 21, comma 6 della legge n. 196 del 2009, sono quelle rispetto alle quali l’amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Il Governo dovrebbe, pertanto, chiarire come intende procedere alla prevista riduzione di spesa.
[1] Nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
[2] Adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
[3] Di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e) del testo in esame.
[4] Che detta disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere,
[5] Contenuta nell’articolo 2-octies della citata legge n. 575/1965.