Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | A.C. 2936: Legge finanziaria 2010Emendamenti del Governo 2.1375 (nuova formulazione), 1379; 2.1382; 2.1384 (nuova formulazione); 2.1385; 2.1386 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 141 | ||
Data: | 03/12/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni
A.C. 2936
Legge Finanziaria 2010
Emendamenti del Governo 2.1375 (nuova formulazione), 2.1379; 2.1382; 2.1384 (nuova formulazione); 2.1385; 2.1386
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N. 141 – 3 dicembre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
AVVERTENZA
Il presente dossier contiene schede di verifica delle relazioni tecniche pervenute con riferimento agli emendamenti 2.1375 (nuova formulazione), 2.1379, 2.1382, 2.1384 (nuova formulazione), 2.1385 e 2.1386.
Per le relazioni tecniche riferite agli emendamenti 2.1379, 2.1382 e 2.1386, la verifica positiva della Ragioneria Generale dello Stato viene subordinata alla «ripresentazione dell’emendamento relativo al Patto Salute, che reca l’integrazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 3, comma 7». Quest’ultimo emendamento è stato ripresentato dal Governo in data 3 dicembre 2009 come nuova formulazione dell’emendamento 2.1384.
Al momento della redazione della presente nota non è disponibile il prospetto riepilogativo degli effetti complessivi sui saldi degli emendamenti presentati dal Governo.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
EMENDAMENTO 2.1375 (nuova formulazione)
Disposizioni per la razionalizzazione delle amministrazioni locali
L’emendamento dispone una riduzione del Fondo ordinario per gli enti locali per i seguenti importi (comma 56):
(milioni di euro) |
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2010 |
2011 |
2012 |
Province |
4 |
23 |
33 |
Comuni |
16 |
92 |
132 |
Totale |
20 |
115 |
165 |
In corrispondenza di tali riduzioni è prevista la possibilità, per i comuni e le province, di adottare una serie di misure suscettibili di determinare risparmi di spesa.
In particolare, per i comuni, è prevista la facoltà di adottare le seguenti misure (commi 57-59):
- rideterminazione, attraverso modifiche statutarie, del numero dei consiglieri, fermi restando i limiti massimi previsti dal TUEL e i limiti minimi fissati dal medesimo emendamento in relazione a fasce demografiche di appartenenza dei comuni;
- la soppressione della figura del difensore civico;
- la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale;
- la riduzione dei componenti delle giunte comunali, con l’indicazione del limite massimo degli assessori variabile in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei comuni;
- la possibilità di delegare l’esercizio delle funzioni del sindaco a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
- la soppressione della figura del direttore generale;
- la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali, fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti e il trasferimento delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse.
Si segnala in proposito che non vengono espressamente indicati i soggetti che succederanno nei rapporti giuridici ai consorzi e ne assumeranno le funzioni.
Per le province è prevista la facoltà, in relazione alle riduzioni del contributo ordinario disposte dal comma 56, di ridurre i componenti della giunta provinciale. E’ indicato il numero massimo di assessori variabile in ragione del numero di consiglieri assegnati alle province (comma 60).
L’emendamento dispone inoltre:
- la soppressione dei finanziamenti statali in favore delle
comunità montane e la destinazione del 30 per cento del relativo ammontare ai
comuni montani, definiti come quelli il cui territorio si trovi per una quota
almeno pari al 75 per cento al di sopra dei
- la previsione di un tetto massimo alla remunerazione dei consiglieri regionali a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo all’entrata in vigore della presente legge finanziaria(comma 62).
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni sopra indicate trovano attuazione in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione (comma 56, ultimo periodo).
Infine si dispone che tutte le riduzioni di spesa previste dai commi illustrati, ad eccezione del comma 62, confluiscano al Fondo di cui all’articolo 3, comma 7 del disegno di legge finanziaria.
La relazione tecnica ascrive effetti finanziari esclusivamente ai commi 56 e 61, nei seguenti ammontari:
(milioni di euro) |
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RIDUZIONE CONTRIBUTI |
2010 |
2011 |
2012 |
Province |
4 |
23 |
33 |
Comuni |
16 |
92 |
132 |
Comunità montane |
35 |
35 |
35 |
Totale |
55 |
150 |
200 |
I predetti effetti sono indicati con riferimento al saldo netto da finanziare e all’indebitamento netto.
Con specifico riferimento ai risparmi dovuti al
definanziamento delle comunità montane,
Ciò in considerazione del fatto che, in base al testo, il restante 30% è destinato ai comuni montani.
Al riguardo appare opportuna una conferma che gli effetti esposti, derivanti dall’emendamento, si producano anche con riferimento al saldo di fabbisogno della pubblica amministrazione.
Appaiono altresì opportuni elementi che consentano di valutare la congruità delle riduzioni dei trasferimenti rispetto ai risparmi di spesa conseguibili, da parte degli enti locali, mediante l’applicazione, configurata come facoltativa, delle misure di razionalizzazione disposte. Ciò con particolare riferimento alla necessità di assicurare gli equilibri di bilancio degli enti nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.
EMENDAMENTO 2.1379
Ricapitalizzazione della società Stretto di Messina
Normativa vigente:
l’articolo 1 della legge n. 1158/1971[1] prevede che - con
riferimento alla realizzazione di un collegamento stabile tra
Le norme prevedono che, con riferimento alla società per azioni di cui all’articolo 1 della citata legge 1158/1971, la partecipazione dell’ANAS S.p.a e degli altri enti pubblici e società controllate dallo Stato sia non inferiore al 51 per cento (comma 56).
Viene autorizzata una spesa di 470 milioni per l’anno 2012, quale contributo all’ANAS S.p.a. per la sottoscrizione e l’esecuzione di aumenti di capitale di detta società negli anni 2012 e seguenti. Alla copertura dell’onere si provvede mediante la riduzione del Fondo Grandi eventi[3], come integrato dalla legge in esame e dal decreto legge n. 168/2009 (comma 57).
Viene, inoltre, approvato il secondo atto aggiuntivo alla
Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003, sottoscritto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti con
La relazione tecnica riferisce che il Commissario straordinario[5] ha approvato il piano finanziario del ponte sullo Stretto di Messina, che prevede la partecipazione al finanziamento dell’opera a carico della società concessionaria Stretto di Messina S.p.A. per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 300 milioni già deliberati dagli azionisti della società nell’ottobre 2003.
Per i rimanenti 900 milioni (1.200 milioni – 300 milioni) è prevista la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per 117 milioni, della regione Siciliana per 100 milioni e di ANAS per 683 milioni.
Inoltre, la programmazione delle risorse assegnate dal CIPE al Fondo Infrastrutture prevede la destinazione di 330 milioni per la partecipazione azionaria alla società Stretto di Messina, di cui 117 milioni in favore di RFI e 213 milioni in favore di ANAS.
La relazione tecnica afferma che sussiste la necessità di provvedere alla copertura della restante quota a carico di ANAS, pari a 470 milioni di euro (683 milioni – 213 milioni).
La disposizione determina effetti sul saldo netto da finanziare per l’anno 2012, mentre non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto si tratta di acquisizione di partecipazioni azionarie.
La relazione tecnica risulta positivamente vistata dalla
Ragioneria Generale dello Stato subordinatamente “alla ripresentazione
dell’emendamento relativo al Patto Salute che reca l’integrazione delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 3, comma
Al riguardo si rileva che, fermi restando gli effetti negativi sul saldo netto da finanziare per l’anno 2012, richiamati dalla relazione tecnica, per effetto del conferimento del contributo di 470 milioni all’ANAS S.p.a. per il 2012, anche l’utilizzo del contributo da parte dell’ANAS S.p.a. per la sottoscrizione di aumenti di capitale negli anni successivi al 2012 appare suscettibile di determinare effetti peggiorativi sul saldo di fabbisogno, negli esercizi in cui i predetti aumenti di capitale verranno effettivamente sostenuti.
In merito a tale ultimo aspetto andrebbe pertanto fornito un chiarimento, anche riguardo al profilo temporale delle sottoscrizioni di capitale.
Riguardo i profili di copertura, nulla da osservare nel presupposto che il Fondo in questione risulti dotato delle necessarie disponibilità.
Con riferimento, invece, alla disposizione di cui al comma 58, appare opportuno acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari dell’approvazione, con legge, del secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione, che non risulta alla data di presentazione dell’emendamento ancora perfezionato.
EMENDAMENTO 2.1382
Fondi immobiliari della Difesa e interventi a favore del comune di Roma
Normativa vigente: L’art. 14 bis, del DL 112/2008, è intervenuto in materia di infrastrutture militari, novellando in più parti il comma 13-ter dell'art. 27 del DL n. 269/2003 che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio. In modo particolare la norma ha previsto: a) che la riallocazione degli immobili possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati; b) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente per consentire la suddetta riallocazione[6]. Inoltre, al comma 3, la norma ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare individuando, al riguardo, le relative procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione dei citati beni.
Sempre con riferimento alle infrastrutture immobiliari di pertinenza del Ministero della difesa, con specifico riferimento agli alloggi di servizio[7] del relativo personale, l’art. 2, commi 627-631, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ha previsto: la soppressione dell’art. 26, comma 11-quater, del DL n. 269/2003, recante misure per l’alienazione, mediante le procedure di cartolarizzazione[8], di alloggi di servizio del personale militare, prevedendo che gli immobili in questione rimangano nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione (comma 631); l’obbligo per il Ministero della difesa di procedere all’alienazione degli alloggi[9] non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, con versamento dei relativi proventi all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione degli stessi allo stato di previsione del Ministero della difesa [(comma 628, lettere b) e c)]; la facoltà per il predetto Ministero di procedere alla concessione di lavori pubblici dietro cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio, nonché dietro cessione dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione delle suddette disposizioni, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti norme in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate [comma 628, lettera d)]. I commi 627 e 629, dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, hanno, inoltre, previsto rispettivamente che il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio[10] destinati al personale (militare e civile) dello stesso Ministero e che, ai fini della sua attuazione, il Ministro della difesa, mediante decreto, adotti un apposito regolamento[11], da sottoporre al parere, tra l’altro, delle competenti Commissioni parlamentari[12]. Alle norme di cui all’ art. 14 bis, del DL 112/2008 e all’art. 2, commi 627-631, della legge n. 244/2007, non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme, prevedono che:
· il Ministero della difesa promuova la costituzione di uno o più fondi di investimento immobiliare - d’intesa con i comuni tramite appositi accordi di programma - nei quali sono trasferiti o conferiti immobili individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa (commi 56-57);
· con decreto del Ministro della difesa[13] sono disciplinate le modalità di individuazione o eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR) e di cessione delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere dallo stesso utilizzati a titolo gratuito fino alla ridefinizione delle loro funzioni[14]. Ai comuni controparte negli accordi di programma è riconosciuta una quota - non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento - del ricavato dall’alienazione degli immobili valorizzati (comma 59);
· alle operazioni connesse all’attuazione dei commi 56-59, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al DL n. 351/2001[15] (comma 60);
· con decreto del Ministro della difesa parte delle risorse[16], derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 56 o dal trasferimento degli immobili ai fondi medesimi (fermo restando l’importo previsto in favore del comune di Roma al comma 62 e previa verifica della compatibilità finanziaria degli equilibri di finanza pubblica con particolare riferimento al rispetto del conseguimento dell’indebitamento netto strutturale, concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita[17]), sono riassegnate[18] al Ministero della difesa, su un apposito fondo in conto capitale[19] finalizzato alla realizzazione di un Programma di riorganizzazione delle FF.AA. con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale (comma 61);
· al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto del patto di stabilità interno, sono attribuite, per il 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 57, risorse al Comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 56, per un importo pari a 600 milioni di euro (comma 62);
· per il 2010 è concessa un’anticipazione di tesoreria al comune di Roma fino alla concorrenza dell’importo di 600 milioni di euro per provvedere quanto a 500 milioni di euro al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, compresi nel Piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008. L’anticipazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 57 ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata a favore del comune di Roma la spesa di 100 milioni di euro per il 2012, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al art. 7 quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009 (comma 63);
Si dispone, infine, la modifica dell’art. 78, comma 1, del DL n. 112/2008, prevedendo che senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. L’emendamento elimina il riferimento previsto a legislazione vigente per le medesime finalità, al Sindaco del comune di Roma, quale Commissario straordinario del Governo (comma 64).
La relazione tecnica afferma che sotto il profilo strettamente
finanziario dalla disposizione non possono derivare effetti peggiorativi dei
saldi di finanza pubblica, atteso che la suddetta quota riassegnabile è
determinata con successivo decreto, previa verifica della compatibilità con gli
equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento da parte dell’Italia dell’indebitamento netto strutturale,
concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita (comma 61) .
La relazione tecnica risulta
positivamente vistata dalla Ragioneria Generale dello Stato subordinatamente alla
“riformulazione dell’emendamento relativo al Patto Salute che reca
l’integrazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 3, comma
Al riguardo, pur rilevato preliminarmente che le norme dispongono che l’operazione di destinazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari sia effettuata previa verifica della sua compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita (comma 61), si evidenziano, comunque, profili di criticità rispetto ai quali appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. In particolare, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventuale sussistenza del rischio di riclassificazione dell’operazione in base ai criteri contabili europei.
Nello specifico, considerato che la norma prevede, tra l’altro, che gli immobili conferiti ai fondi immobiliari che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere dallo stesso utilizzati a titolo gratuito fino alla ridifinizione delle loro funzioni (comma 59), si osserva che siffatta operazione potrebbe configurare una forma di cessione con riaffitto (cd. lease back) potenzialmente suscettibile di determinare effetti sull’indebitamento netto della P.A.
Si rileva, inoltre, che, pur essendo previsto dalla norma (comma 63) che la restituzione dell’anticipazione di tesoreria sull’importo di 600 milioni di euro concessa, per il 2010 al Comune di Roma, sia completata entro il 31 dicembre del 2010, il pagamento degli interessi su tale anticipazione e il rimborso della somma erogata potrebbero determinare riflessi sulle finanze del comune di Roma, laddove nello stesso termine questo non abbia conseguito la liquidità necessaria derivante dalla prevista dismissione di patrimonio immobiliare della difesa. Anche in tal caso si rileva l’opportunità di acquisire da parte del Governo degli elementi di valutazione.
In merito all’autorizzazione di un’ulteriore spesa di 100 milioni di euro a favore del Comune di Roma, con corrispondente riduzione del fondo di cui al art. 7 quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale si chiedono elementi al Governo - che la suddetta autorizzazione di spesa trovi compensazione nell’effettive disponibilità dello stesso fondo.
Sarebbe, infine, opportuno acquisire da parte del Governo elementi ulteriori di informazione in merito alle modalità di coordinamento tra i procedimenti di valorizzazione immobiliare introdotti dalle norme in esame e le procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio della difesa già attivate a legislazione vigente. In particolare sarebbe opportuno che fosse chiarito se l’intervento normativo proposto debba intendersi come attuativo del programma pluriennale infrastrutturale in materia di alloggi di servizio, di cui all’art. 2, commi 627-631, della legge n. 244/2007 e della procedura di individuazione degli immobili prevista dall’art. 14 bis, del DL 112/2008[20].
Si ricorda in proposito che una procedura di attuazione del citato programma pluriennale infrastrutturale, apparentemente alternativa a quella prevista dal comma in questione, è in corso di definizione da parte dell’esecutivo ed è già stata sottoposta al parere della Commissione bilancio[21].
EMENDAMENTO 2.1384 (nuova formulazione)
Sanità, regioni e enti locali, immobili pubblici
L’emendamento, recante una serie di misure in materia di sanità, di finanza locale e di immobili pubblici, è stato presentato in data 3 dicembre 2009 in una nuova versione corredata di due relazioni tecniche: la prima, riferita ai commi 57, 88, 92, 93, da 95 a 118, nonché alle prime due parti consequenziali dell’emendamento; la seconda riguardante l’ultima parte consequenziale dell’emendamento, che reca le disposizioni immobili pubblici.
Si riportano, di seguito, le tabelle contenute nella prima relazione tecnica (tabelle 1 e 2), che riepilogano gli effetti sui saldi delle disposizioni contenute nell’emendamento, ad esclusione delle norme in materia di immobili pubblici.
Con riferimento ai commi da 95 a 116, l’emendamento determina i seguenti effetti:
Tabella 1 (milioni di euro) |
||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno e Indebitamento |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
Versamento al Fondo grandi eventi (art. 7-quinquies, c. 1, d.l. n. 5/2009 (comma 116) |
4.100 |
3.600 |
3.000 |
500 |
500 |
500 |
Totale impieghi |
4.100 |
3.600 |
3.000 |
500 |
500 |
500 |
Somme TFR versate in entrata al bilancio dello Stato (Comma 95) |
3.100 |
2.600 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome (commi da 96 a 115) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
500 |
500 |
500 |
Totale risorse |
4.100 |
3.600 |
3.000 |
500 |
500 |
500 |
Saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I rimanenti commi 57, 88, 92, 93, 117 e 118, nonché le prime due parti consequenziali dell’emendamento, determinano i seguenti effetti sui saldi:
Tabella 2 (milioni di euro) |
||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno e Indebitamento |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
Fondo politiche sociali – Integrazione della tabella C |
150 |
- |
- |
150 |
- |
- |
Fondo politiche sociali – Evidenziazione diritti soggettivi (comma 93) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fondo non autosufficienza (comma 92) |
400 |
- |
- |
400 |
- |
- |
Edilizia sanitaria – Tabella D |
- |
200 |
1.800 |
- |
20 |
300 |
Ulteriore finanziamento Fondo sanitari nazionale (comma 57) |
584 |
419 |
- |
584 |
419 |
- |
Anticipazione estinzione debiti sanità (comma 88) |
1.000 |
- |
- |
0 |
- |
- |
Ristoro minori entrate ICI (commi 117 e 118) |
1.676 |
760 |
760 |
0 |
0 |
0 |
Totale impieghi |
3.810 |
1.379 |
2.560 |
1.134 |
439 |
300 |
Riduzione Fondo grandi eventi (art. 7-quinquies, c. 1, d.l. n. 5/2009 (conseguentemente) |
3.690 |
1.379 |
2.560 |
1.014 |
439 |
300 |
Riduzione Fondo strategico per il Paese (conseguentemente) |
120 |
- |
- |
120 |
- |
- |
Totale risorse |
3.810 |
1.379 |
2.560 |
1.134 |
439 |
300 |
Saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La seconda relazione tecnica non reca un prospetto da cui si evincano univocamente gli effetti delle disposizioni in materia di immobili pubblici scontati ai fini dei saldi, anche se, a proposito delle misure di semplificazione delle procedure di vendita del patrimonio immobiliare, la RT precisa che esse “sono destinate a garantire maggiori entrate per lo Stato. Sebbene una puntuale quantificazione sia possibile solo in sede di concreta applicazione, si ritiene che una previsione di massima per gli anni 2010 e 2011 possa attestarsi rispettivamente intorno ai 250 mln. e ai 350 mln di euro annui, qualora vadano a definirsi le procedure di valorizzazione in corso”.
Per quanto riguarda le movimentazioni disposte sul Fondo ex art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, esse possono essere così riepilogate per le parti che non riguardano le disposizioni relative agli immobili pubblici.
Movimentazioni del Fondo ex art. 7-quinquies, comma 1,
del DL 5/2009 disposte dall’emendamento
(Il segno meno indica peggioramento)
(milioni di euro) |
||||||
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno e Indebitamento |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
Versamento al Fondo ex DL 5/2009
|
+4.100 |
+3.600 |
+3.000 |
+500 |
+500 |
+500 |
Riduzione Fondo ex DL 5/2009 |
- 3.690 |
- 1.379 |
- 2.560 |
- 1.014 |
- 439 |
- 300 |
Saldo |
+410 |
+2.221 |
+440 |
-514 |
+61 |
+200 |
Non appaiono al momento verificabili i flussi finanziari sul Fondo, derivanti dalle disposizioni dell’emendamento relative agli immobili pubblici.
Al riguardo, alla luce delle indicazioni sopra riportate, appare necessario disporre di un prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica di tutte le disposizioni contenute nell’emendamento in esame.
Inoltre, poiché anche altri emendamenti presentati dal Governo prevedono movimenti, di incremento e di riduzione, del predetto Fondo, appare necessario disporre del riepilogo degli effetti sui saldi di finanza pubblica del complesso degli emendamenti presentati dal Governo al fine di valutare la compensatività di ciascuno di essi.
Si ricorda, in proposito, che le stesse relazioni tecniche allegate a taluni degli emendamenti presentati sono state verificate dalla RGS positivamente a condizione della ripresentazione dell’emendamento in esame.
E’ quindi necessario che gli effetti di quest’ultimo e le interazioni rispetto agli altri emendamenti siano compiutamente individuate dalla RT.
Si esaminano di seguito le singole disposizioni dell’emendamento.
ARTICOLO 2, commi 57 e 58
Finanziamento del SSN
Le norme
fissano il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato in 105.148
milioni di euro nel 2010 e 107.303 milioni di euro nel
- l’aumento del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato di 584 milioni di euro per il 2010 e 419 milioni di euro nel 2011;
- l’attribuzione a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui recato dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009[22]; dell’importo di 466 milioni di euro annui corrispondenti alle economie sulla spesa del personale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 13 e 14, della legge in esame.
Alla determinazione del livello del finanziamento in esame non concorrono i 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù[23] e l’importo di 167,8 destinato alla sanità penitenziaria[24].
Per l’esercizio finanziario 2012, la norma assicura un importo pari al livello del finanziamento per il 2011 incrementato del 2,8 per cento.
La norma, infine, rinvia a successivi provvedimenti l’attribuzione di ulteriori finanziamenti per assicurare l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.
La relazione tecnica fornisce la seguente ricostruzione delle risorse destinate al livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato:
Servizio Sanitario nazionale – Livello del finanziamento ordinario cui concorre lo Stato |
||||
(milioni di euro) |
||||
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
(1) |
Livello di finanziamento di cui all’articolo 79, comma 1 del DL 112/2008 |
103.945 |
106.265 |
|
(2) |
Risorse per rinnovo convenzioni biennio 2006-2007 di cui all’articolo 79, comma 2 del DL 112/2008 |
69 |
69
|
|
(3) |
Risorse a seguito dell’abolizione ticket 10 euro, di cui all’articolo 81, comma 19, del DL 112/2008 |
400 |
400 |
|
(4) |
Risorse di emersione immigrati di cui all’articolo 1-ter del DL 78/2008 |
200 |
200 |
|
(5) |
Quota da erogare all?ospedale Bambin Gesù, di cui all’articolo 22, comma 6 del DL 78/2009 |
-50 |
-50 |
|
(6) |
Livello complessivo a legislazione previgente |
104.564 |
106.884 |
|
(7) |
Incremento riconosciuto dall’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria |
1.600 |
1.719 |
|
(8)=(6)+(7) |
Totale livello di finanziamento (per l’anno 2012, riconosciuto il 2011 incrementato del 2,8%) |
106.164 |
108.603 |
111.644 |
|
Copertura dell’incremento di riconosciuto dall’intesa Stato-regioni in materia sanitaria |
|
||
(9) |
Risorse di bilancio |
584 |
419 |
|
(10) |
Economie sulla spesa di personale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 9 della legge in esame |
466 |
466 |
466 |
(11) |
Importo assicurato dallo Stato con successivi provvedimenti legislativi |
550 |
834 |
834 |
(12)=(9)+(10)+(11) |
Totale copertura dell’incremento riconosciuto dall’intesa Stato-regioni in materia sanitaria |
1.600 |
1.719 |
1.300 |
(13)=(8)-(10)-(11) |
Livello da ripartire tra le regioni |
105.148 |
107.303 |
110.344 |
Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione dal momento che la maggiore spesa recata dalla disposizione in esame, pari a 584 milioni di euro per il 2010 e 419 milioni di euro per il 2011, è limitata all’entità dello stanziamento.
Appare tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti sull’ammontare dei risparmi di spesa per il personale, pari a 466 milioni di euro annui, recati dal comma 9 dell’articolo 2 del disegno di legge in esame. Nella formulazione dell’emendamento di cui si dispone viene richiamata tale disposizione, che tuttavia non presenta risparmi essendo riferita al Documento Unico di regolarità contributiva. Andrebbe pertanto acquisito chiarimenti in proposito. Le disposizioni richiamate, invece, recano maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, quantificati dalla relazione tecnica in 343 milioni di euro nel 201, 516 milioni di euro nel 2011 e 788 milioni di euro a decorrere dal 2012, con riferimento all’intero comparto del personale del settore pubblico non statale.
ARTICOLO 2, comma 58
Disposizioni in materia di anticipazioni
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 796, lettera d punti 1-4 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto, per gli anni 2007, 2008 e 2009, l’aumento delle anticipazioni del finanziamento a carico dello Stato concesse alle regioni, a statuto ordinario e alla Sicilia, dal 95 per cento al 97 per cento[25]. Tale percentuale è suscettibile di aumento, compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica, per le regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti della verifica del Tavolo tecnico[26] (numeri 1, 2 e 3). L’erogazione della quota restante, pari al 3 per cento, è subordinata all’esito positivo della verifica degli adempimenti prevista dalla normativa vigente (numero 4).
La norma dispone, per il periodo 2010-2012, l’aumento dal 97 al 98 per cento del livello delle anticipazioni erogate alle regioni che siano risultate adempienti nell’ultimo triennio, con la possibilità di superare tale livello, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Per le altre regioni rimane confermato il livello delle anticipazioni al 97 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera d) della legge n. 296/2006.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 59
Investimenti nel settore sanitario
La norma incrementa di 1 miliardo (da 23 miliardi a 24 miliardi) di euro le risorse destinate al finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni è condizionata alla effettiva disponibilità di bilancio.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo
appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione in esame abbia un
carattere programmatico come specificato dalla relazione tecnica all’articolo
1, comma 796, lettera n) della legge n.
296/2006, che recava l’incremento del citato finanziamento da
ARTICOLO 2, comma 60
Interventi per la certificabilità dei bilanci delle ASL
La norma per favorire l’implementazione dell’attività diretta a consentire la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie, prevede per il triennio 2010-2012 la possibilità per le regioni di utilizzare una quota delle risorse destinate ad interventi di edilizia sanitaria.
La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, commi 61-64
Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale
Normativa vigente:
l’articolo 1, comma 565, della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) al
fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, anche in attuazione
degli accordi tra Stato e regioni[27], ridefinisce la
disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale riferita al triennio 2007-
La norma, confermando i vincoli di spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, dispone che gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando anche nel triennio 2010-2012 misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito del 1,4 per cento.
Ai fini dell’applicazione dei vincoli sopra descritti, le spese di personale sono considerate al netto:
- per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;
- per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca[29].
La norma, inoltre, impone agli enti destinatari delle norme in esame:
· di predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale con conseguente riduzione dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa[30];
· di fissare parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del SSN, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.
La verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato
Regioni del 23 marzo 2005[31].
La relazione tecnica afferma che, trattandosi di conferma di disposizioni vigenti già introdotte per il periodo 2007-2009, alle norme in esame non sono associati effetti finanziari.
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che si tratta di norme finalizzate al contenimento dei costi relativi al personale sanitario, cui non sono associati effetti finanziari.
ARTICOLO 2, comma 65-81
Disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario
Le norme prevedono, integrando la normativa vigente, procedure e vincoli più stringenti per l’adozione ed il monitoraggio dei piani di rientro dai disavanzi sanitari. In particolare:
· fissano al 5% lo standard dimensionale del disavanzo oltre il quale le regioni sono tenute alla presentazione del piano di rientro;
· l’introduzione di ulteriori automatismi in caso di disavanzo non coperto oltre all’innalzamento delle aliquote IRPEF e IRAP, quali il blocco del turn over e il divieto di effettuazione di spese obbligatorie;
· l’introduzione di ulteriori automatismi in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano (sospensione dei trasferimenti erariali non obbligatori, decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere).
La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 82-86
Disciplina per le regioni inadempienti per motivi diversi dall’equilibrio di bilancio sanitario
Le norme recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall’equilibrio economico del settore sanitario. In tal caso è prevista la predisposizione di un piano e la sottoscrizione di un accordo tra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. In particolare, sono disciplinate le modalità di disposizione approvazione ed attuazione del piano, con regole analoghe, ma meno stringenti, a quelle previste per le regioni con squilibri economici.
La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 87
Termini per la sottoscrizione dei piani di rientro
La norma prevede che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell’art 1, comma 180, della legge 31172004, con il relativo piano di rientro, per ottenere il maggior finanziamento, possono avviare la procedura entro il 20 aprile 2010. Ove l’Accordo non sia sottoscritto entro i successivi 90 giorni, la quota di maggior finanziamento non viene più erogata.
La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della finalità sanzionatoria della norma, diretta a favorire la sottoscrizione di un Accordo e del relativo Piano di rientro in presenza di squilibri economici-finanziari e di inadempienze relative anche ad esercizi precedenti, a fronte dei quali non é stata erogata la quota residuale del finanziamento del SSN a carico dello Stato.
ARTICOLO 2, comma 88
Anticipazione straordinaria in favore delle regioni con piani di rientro
La norma prevede un’anticipazione finanziaria da parte dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni, in favore delle regioni interessate dai Piani di rientro, ai fini dell’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.
All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive, a seguito dell’accertamento definitivo, con il supporto dell’advisor dell’entità dei debiti medesimi e della quota non coperta da parte della regione, e della predisposizione da parte della regione delle misure legislative di copertura dell’ammortamento del prestito, con l’individuazione di una copertura derivante da specifiche risorse idonee e congrue.
Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, che deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Il contratto prevede, nel caso la regione non adempia nei termini previsti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità del recupero delle somme e l’applicazione degli interessi moratori.
La relazione tecnica , rilevato che un provvedimento analogo è stato previsto dalla legge finanziaria 2008 (art 2, commi 46-48 della legge 244/2007) in favore delle regioni che avevano sottoscritto i Piani di rientro nel 2007, rileva che l’accesso a tale anticipazione si rende necessario anche ad altre regioni eventualmente interessate dai Piani, ed in particolare la regione Calabria. Specifica inoltre che il rimborso dell’anticipazione, comprensivo degli interessi, deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni.
Secondo la relazione tecnica, la norma ha effetto solo sul saldo netto, e non anche sull’indebitamento ed il fabbisogno.
Al riguardo, si rileva preliminarmente come, a differenza della norma contenuta nella legge finanziaria 2008, la disposizione non indica puntualmente le regioni beneficiarie dell’anticipazione, ma fa riferimento a quelle “interessate dai Piani”, ivi incluse quindi quelle che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, potrebbero non ancora aver sottoscritto l’Accordo ed il relativo Piano di rientro. La relazione tecnica esplicita che la norma riguarda la regione Calabria.
Al fine di valutare la congruità della somma autorizzata, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le regioni, oltre alla Calabria, che potrebbero essere interessate dalla disposizione in esame e la stima dello stock dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005 da ciascuna delle suddette regioni.
La norma non indica, inoltre, l’esercizio in cui deve avvenire l’anticipazione, limitandosi ad affermare che ad essa si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive. Non vi sono pertanto elementi per verificare il profilo temporale dell’onere a carico del bilancio dello Stato, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell’emendamento in esame ascrive interamente al 2010.
Per quanto riguarda, infine, l’assenza di effetti sul fabbisogno (e sul debito), essa potrebbe essere ascrivibile alla circostanza che si tratti esclusivamente di debiti finanziari, per i quali si realizza un effetto sostitutivo tra il debito delle regioni e quello dello Stato.
Per quanto riguarda l’indebitamento netto la norma è neutrale, in quanto gli effetti in termini di competenza economica delle operazioni che hanno generato il cumularsi dei disavanzi e la formazione dei debiti regionali si sono esauriti negli esercizi precedenti.
Occorre infine rilevare come, a differenza della norma contenuta nella legge finanziaria 2008, la disposizione in esame non prevede che le regioni provvedano all’immediata estinzione dei debiti per l’importo corrispondente alle anticipazioni percepite. Anche su tale punto appare un chiarimento del Governo.
ARTICOLO 2, comma 89
Disposizione interpretativa in materia di prezzo dei medicinali equivalenti
Normativa vigente: al fine della razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale[32], l’articolo 13 del decreto legge n. 39/2009 ha disposto, per il periodo 28 maggio - 31 dicembre 2009, la riduzione del 12 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti[33], ad eccezione dei medicinali coperti da brevetto.
La norma prevede che il termine brevetto è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
La relazione tecnica chiarisce che il riferimento ai farmaci non coperti dal brevetti (e quindi esclusi dalla riduzione del prezzo) è da intendersi solo con riferimento al brevetto sul principio attivo. Tale interpretazione è stata scontata in sede di interpretazione degli effetti finanziari del citato articolo 13.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 92
Fondo per le non autosufficienze
La norma dispone, per l’anno 2010, l’incremento di 400 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma1264, della legge n. 296/2006.
La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, commi 93-94
Fondo nazionale per le politiche sociali
La norma dispone che, a decorrere dal 2010, gli oneri relativi ai diritti soggetti riconosciuti dalle disposizioni di seguito elencate, a normativa vigente finanziati a valere sulle disponibilità del Fondo per le politiche sociali, sono finanziari medianti appositi capitolo di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 93).
Le prestazioni correlate a diritti soggettivi e le disposizioni che li riconoscono sono le seguenti:
- assegni al nucleo con tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448/1998);
- assegni di maternità (articolo 66 della legge n. 448/1998 e articolo 49, comma 8, della legge n. 488/1999);
- agevolazione handicap (articolo 33 della legge n. 104/1992 e articolo 20 della legge n. 53/2000);
- agevolazioni lavoratori talassemici (articolo 39 della legge n. 448/2001 e articolo 3, comma 131, della legge n. 350/2003).
In conseguenza di tale diversa modalità di finanziamento, il Fondo nazionale per le politiche sociali è corrispondentemente ridotto a decorrere dal 2010 (comma 94).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame non prevedono alcuna spesa aggiuntiva, in quanto sono volte a ricondurre all’esterno del Fondo interventi che costituiscono diritti soggettivi.
Si tratta, pertanto, di misure finanziate con risorse attualmente attribuite all’INPS e le Province autonome di Trento e Bolzano (in quanto esse gestiscono direttamente alcuni interventi di tale natura, ricevendo una quota di finanziamenti)[34].
Rimangono quindi confermati a carico del Fondo gli interventi di carattere discrezionale, in coerenza con la collocazione del Fondo nell’ambito della Tabella C della legge finanziaria.
Al fine di garantire gli equilibri di bilancio programmati, nell’ambito del bilancio dello Stato 2010-2012, lo stanziamento dei nuovi capitolo di bilancio sarà determinato sulla base di specifici andamenti della spesa previsti per il triennio, con riduzione compensativa del capitolo riguardante il residuale Fondo nazionale per le politiche sociali afferente agli interventi discrezionali.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 95
Disposizioni in materia di versamento al bilancio dello Stato delle entrate INPS da TFR
Normativa vigente: l’articolo 1, commi 755-762, della legge n. 296/2006 dispone l’obbligo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti di versare il TFR non destinato ai fondi di previdenza complementare all’INPS. Le risorse così introitate, al netto delle prestazioni e degli oneri relativi al TFR, sono destinati agli interventi elencati in apposita tabella allegata alla legge, a seguito di un procedimento di accertamento da parte della Conferenza dei servizi.
Successivamente, l’articolo 51 del decreto-legge n. 248/2007[35] ha disposto il versamento da parte dell’INPS delle risorse destinate al finanziamento degli interventi riportati all’Elenco 1 allegato alla legge n. 296/2006, all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.
Si segnala che tale elenco riporta gli ammontari di risorse da destinare agli interventi individuati, limitatamente al triennio 2007-2009. La relazione tecnica alla legge n. 296/2006, tuttavia, indicava la stima delle risorse da destinare a tali interventi fino al 2016.
La norma, modificando l’articolo 51 del decreto-legge n. 248/2007, dispone il versamento da parte dell’INPS delle risorse destinate agli interventi riportati nell’elenco allegato alla legge n. 296/2006, per gli anni a decorrere dal 2010.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano effetti in termini di indebitamento netto delle P.A. ma solo effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, stimabili in 3.100 milioni di euro nel 2010, 2.600 milioni di euro nel 2011 e 2.000 milioni di euro nel 2012.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca i dati alla base della stima dell’ammontare di tali entrate.
ARTICOLO 2, commi da 96 a 116
Revisione ordinamento finanziario province di Trento e Bolzano
Gli effetti finanziari delle norme in esame sono considerati dalla relazione tecnica sia analiticamente (sul punto si rinvia alle schede successive, dedicate ai singoli commi) sia nel loro complesso.
A tale proposito la RT riporta le seguenti tabelle, la prima delle quali recante un’esposizione degli effetti positivi delle predette norme con riferimento al saldo netto da finanziare. Nella tabella sono riportati distintamente gli effetti riguardanti le province di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) e la regione Trentino-Alto Adige (TTA):
Tabella 1 PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO |
|||
EFFETTI POSITIVI SUL SALDO DA FINANZIARE (valori in milioni di euro)
|
|||
Maggiori spese per il bilancio statale:
|
TN |
BZ |
TAA |
- IVA all’importazione sulla base dei Consumi finali 9/10 - comma 97, lett.e) |
145,0 |
147,0 |
|
- IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale – comma 97, lett.f) |
10,0 |
75,0 |
|
- Accisa oli minerali – comma 97, lett. f) |
40,0 |
23,0 |
|
- Soppressione IVA all’importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 – comma 97, lett.a) |
|
|
-1,0 |
- IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 – comma 97, lett. b) |
|
|
-30,0 |
- Contributo SSN RCA – comma 100 |
19,5 |
15,5 |
|
- Assicurazioni – comma 101 |
7,5 |
21 |
|
TOTALE
Riduzioni di spesa per il bilancio statale: |
222,0 |
281,5 |
-31,0
|
- Soppressione quota variabile – comma 97, lett. a) |
280,0 |
301,0 |
|
- Soppressione somma sostitutiva – comma 97, lett. h) e comma 99 |
320,0 |
337,0 |
|
- Soppressione leggi di settore – comma 97, lett. h) e comma 99 |
90,0 |
62,0 |
|
- Nuove funzioni da trasferire – commi 97, lett. h), e da 107 a 115 |
100,0 |
100,0 |
|
TOTALE RIDUZIONI DI SPESA
|
790,0 |
800,0 |
0 |
Effetti positivi sul saldo netto da finanziare |
568,0 |
518,5 |
31,0 |
Totale effetto annuale positivo netto (SNF) |
1.117,5 |
In base alla tabella, quindi, l’effetto positivo annuale in termini di saldo netto da finanziare ammonta complessivamente a 1.117,5 milioni di euro.
La tabella successiva espone gli effetti positivi delle predette norme con riferimento all’indebitamento netto:
Tabella 2
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A. REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI-
EFFETTI POSITIVI SULL’INDEBITAMENTO NETTO (Valori in milioni di euro)
|
|
TOTALE commi 97-99-100-101 e da 107 a 115 (revisione ordinamento dal 2010 |
1.117 |
Comma 102 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..) |
-100 |
Comma 103 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico) |
-100 |
Comma 104 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile) |
-417 |
Effetti positivi sull’indebitamento netto |
500,0 |
La RT riporta infine, nell’ambito di una tabella che espone il quadro generale degli effetti relativi concernenti il Fondo di cui all’articolo 3, comma 7, del disegno di legge finanziaria 2010, la seguente indicazione (effetti positivi dei commi 96-115 sui tre saldi di finanza pubblica):
Tabella 3 (Valori in milioni di euro) |
||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto e fabbisogno |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
Somme derivanti dai commi 96-115 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
500 |
500 |
500 |
Al riguardo si osserva che, con riferimento al saldo netto da finanziare, la tabella che riepiloga gli effetti positivi derivanti dalle disposizioni in esame (tabella 3) sembrerebbe includere nell’ambito dei predetti effetti soltanto una parte del complesso delle somme che vengono indicate dalle precedenti tabelle 1 e 2 come effetti positivi sui saldi di bilancio e di indebitamento netto: mentre, infatti, le tabelle 1 e 2 indicano un effetto positivo annuo pari a 1.117 milioni, la tabella 3 sembra ascrivere alle medesime norme un effetto positivo inferiore, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.
ARTICOLO 2, commi 96-99
Revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige
Le norme apportano una serie di modifiche alla disciplina inerente alle relazioni finanziarie fra lo Stato e le amministrazioni stesse. Fra le altre disposizioni, si segnalano in particolare le seguenti:
- la soppressione della compartecipazione IVA sulle importazioni attualmente spettante alla regione, pari a 0, 5 decimi (comma 97, lettera a);
- attribuzione alle province delle tasse automobilistiche, in qualità di tributo proprio, e contestuale soppressione della compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione (comma 97, lettera a) e lettera c) punto 1);
- la modifica del criterio di attribuzione della compartecipazione IVA alla regione (al netto di quella sulle importazioni), che passa dal criterio del riscosso sul territorio a quello commisurato ai consumi del territorio (comma 98, lettera b);
- l’incremento di 5 decimi (da 4 a 9 decimi) della compartecipazione all’IVA sulle importazioni spettante alle province autonome (comma 97, lettera e);
- l’attribuzione alle province dei 9/10 delle accise sui prodotti energetici diversi da benzina, oli da gas per autotrazione e gpl per autotrazione (comma 97, lettera e);
- l’estensione ai tributi di spettanza regionale del principio, già previsto per le province, in base al quale le entrate spettanti si intendono inclusive di quelle afferenti gli ambiti territoriali regionali e provinciali ma riscosse fuori dal rispettivo territorio (comma 97, lettera a) e g), punto 1);
- la definizione del principio di territorialità dell’IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, da attribuire sulla base del rapporto fra il PIL dei territori in questione e quello nazionale (comma 97, lettera g, punti 2 e 3);
- la soppressione della somma sostitutiva dell’IVA all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore (comma 97, lettera h), alinea lettera a) e comma 99);
- la previsione dell’obbligo, da parte di ciascuna provincia, di assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esercizio di funzioni statali da definire, anche relative ai territori confinanti, per un importo pari a 100 mln di euro annui per ciascuna provincia, a decorrere dal 2010 (comma 97, lettera h), alinea lettera c);
- a decorrere dal 2010 è prevista la ridefinizione degli obiettivi del patto per la regione e le province autonome, fermo restando il loro ammontare complessivo, con riferimento ai saldi di bilancio. Tali obiettivi sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.
La relazione tecnica si limita a riepilogare il contenuto delle disposizioni sopra indicate, rimandando, per la quantificazione dei relativi effetti, alla tabella riportata all’inizio della scheda riferita al complesso delle disposizioni relative al Trentino- Alto Adige.
Al riguardo si segnala in via preliminare che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di ciascuna voce indicata nella citata tabella.
In merito agli effetti attribuiti a ciascuna voce, appare in primo luogo necessario acquisire chiarimenti in merito alla relativa corrispondenza con le disposizioni effettivamente inserite nell’emendamento. Ad un primo sommario esame, sembrerebbero infatti emergere alcune possibili discrasie:
- con riferimento alla modifica dei criteri alla base del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome, si segnala che la formulazione letterale della norma (prevista al comma 97, lettera h), capoverso lettera d), punto 3), prevedendo che le predette amministrazioni tengano conto degli “effetti positivi derivanti dal presente articolo” non sembra assicurare con certezza la possibilità di computare ai fini dell’indebitamento netto gli effetti quantificati.
Il riferimento al “presente articolo”, sembra infatti riguardare il solo articolo 79 dello Statuto, come modificato dalla lettera h del comma 97 dell’emendamento in esame, e quindi non fa riferimento alle altre disposizioni contenute in altre parti dell’emendamento. Inoltre, il riferimento ai soli “effetti positivi” sembra consentire alle amministrazioni di escludere gli effetti negativi, salvo che non debba intendersi “effetti positivi netti”. Anche in tale ultimo caso rimarrebbero margini di incertezza, in quanto, sulla base della relazione tecnica, dall’emendamento non sembrano derivare effetti positivi netti per le amministrazioni in questione, bensì effetti negativi netti;
- con riferimento alla soppressione della quota variabile (comma 97, lett. a), cui la RT attribuisce un effetto di risparmio, si segnala che il primo comma dell’art. 75-bis dello Statuto introdotto alla lettera g) del comma 97 dell’emendamento in esame, sembrerebbe mantenere tale quota variabile che viene anzi estesa a tutte le compartecipazioni regionali e provinciali, laddove precedentemente era prevista solo con riferimento alle compartecipazioni provinciali;
- la relazione tecnica non effettua alcuna quantificazione con riferimento alle tasse di circolazione, precedentemente attribuite alle province per i 9/10, e ora attribuite integralmente quale tributi propri, alle province stesse. Sembrerebbe conseguirne la perdita di gettito per l’erario pari a 1/10 delle tasse di circolazione.
Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito a taluni profili di quantificazione, che sembrano evidenziare possibili aspetti problematici. In particolare:
- la quantificazione operata con riferimento alla soppressione della compartecipazione della regione all’IVA sulle importazioni (0,5 decimi) non sembra coerente con quella operata con riferimento all’incremento di 5 decimi della medesima compartecipazione a favore delle province.
A fronte di un ammontare complessivo di 292 mln attribuito alle province, pari ai 5/10 dell’IVA sulle importazioni del loro territorio, risulterebbe che il valore di un decimo dovrebbe ammontare a circa 58 mln (un quinto del predetto importo) e mezzo decimo a circa 30 mln. La RT indica invece un importo di 1 mln;
- non sono forniti elementi in merito alla dinamica dei tributi devoluti: si segnala infatti che, mentre le voci di risparmio corrispondono, in parte, a voci di spesa con stanziamenti in bilancio non soggetti a forte dinamica, il gettito dei maggiori devoluti appare fortemente dinamico, potendo determinare riduzioni di gettito progressivamente crescenti per l’erario oltre il primo triennio di applicazione;
- con riferimento ai risparmi conseguenti alle funzioni trasferite, si osserva che andrebbero acquisti elementi di quantificazione: infatti, in particolare nei primi esercizi, l’accollo di funzioni da parte della regione potrebbe non determinare rilevanti risparmi di spesa per l’amministrazione centrale per la rigidità delle spese di personale e fisse inerenti le funzioni trasferite.
ARTICOLO 2, commi 100 e 101
Attribuzione alle province di Trento e Bolzano di tributi sui premi assicurativi
Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2010:
il contributo al Servizio sanitario nazionale a valere sui premi RC[36] auto sia devoluto alle province autonome di Trento e di Bolzano per gli intestatari di veicoli residenti, rispettivamente, nel territorio delle predette province (comma 100);
l’imposta sulle assicurazioni, esclusa la RC auto, sia attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi (comma 101).
La relazione tecnica indica i seguenti effetti negativi (maggiori spese), su base annua, sul saldo netto da finanziare:
(milioni di euro) |
||
|
TRENTO |
BOLZANO
|
Comma 100 (Contributo SSN RCA) |
19,5 |
15,5 |
Comma 101 (Assicurazioni) |
7,5 |
21 |
Sempre con riferimento al saldo netto da finanziare, la RT include i commi in esame nell’ambito di un insieme di norme [comma 97, lettera h), e commi da 107 a 115] alle quali sono ascritti effetti positivi (riduzioni di spesa), su base annua, pari a:
(milioni di euro) |
||
|
TRENTO |
BOLZANO
|
Comma 97 lett. h) Commi da 107 a 115 (Nuove funzioni da trasferire) |
100 |
100 |
Con riferimento al saldo di indebitamento netto, la RT[37] include i commi in esame nell’ambito di un insieme di norme (commi 97, 99, 100, 101 e commi da 107 a 115) alle quali sono ascritti effetti positivi su base annua pari a 1.117 milioni di euro.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti finanziari ascritti allle norme in esame.
ARTICOLO 2, comma 102
Rimborso deleghe alle Provincie di Trento e Bolzano
La norma dispone il rimborso alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione civile, catasto, opere idrauliche e collocamento al lavoro in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi. Tale rimborso è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.
La relazione tecnica ascrive alla norma un effetto oneroso sui saldi di fabbisogno e indebitamento in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull’indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell’emendamento in esame che pone un limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull’indebitamento netto.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 103
Rimborso alla provincia di Bolzano per esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico
La norma dispone quanto segue:
· il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal d.lgs. n. 434/1996, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
· le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell’importo già concordato e, per gli anni dal 2006 al 2009, sono definite entro l’anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l’anno 2009 sono corrisposte nell’importo di 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2010.
La relazione tecnica segnala che, con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, stabilito ferfettariamente in 250 milioni annui, determina in realtà un risparmio in quanto lo stesso è stato fissato nell’ultima intesta Stato/Provincia di Bolzano in 264 milioni per l’anno 2005. In via prudenziale, però, tale effetto non viene rilevato.
L’effetto di spesa di 100 milioni annui a decorrere dal 2010 è contabilizzato nel prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni dell’emendamento in esame relative alle province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino Alto Adige.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa annuo.
Per quanto attiene all’indicato risparmio di 14 milioni annui, non scontato nei prospetti riepilogativi, sarebbe utile conoscere se lo stesso viene calcolato rispetto ad un importo di 264 milioni annui di spesa già scontato negli andamenti tendenziali.
Comma 104
Erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile
La norma impegna lo Stato a corrispondere con cadenza annuale dal 2010 le quote variabili maturate dal 2009 riguardanti il gettito dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’importazione, afferente l’ambito territoriale della regione, ai sensi dell’articolo 78 del DPR n. 670 del 1972. Le quote maturate sino al 2005 sono definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame , mentre le quote relative agli anni dal 2005 al 2009 sono definite antro il 2010.
La relazione tecnica ascrive al comma 104, ai fini dei saldi di finanza pubblica un effetto oneroso valutato in 417 milioni di euro per il 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull’indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell’emendamento in esame che pone un limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull’indebitamento netto.
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione circa i dati alla base del calcolo dell’ammontare delle somme pregresse oggetto dell’erogazione.
Comma 105
Esclusione dall’IRES delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento
Normativa vigente: L’articolo 74, comma 1, del TUIR, prevede che non siano assoggettati all’imposta sulle società gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.
La norma prevede che alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006[38], si applichi la disposizione di cui all’articolo 74, comma 1, del TUIR e che, pertanto, tali Comunità non siano assoggettate all’IRES.
La relazione tecnica precisa che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 della citata legge provinciale n. 3 del 2006, le suddette Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato dall’articolo 12, comma 2, della medesima legge provinciale.
La relazione rileva, altresì, che, nonostante la dichiarata natura di ente pubblico locale, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 386 del 20 dicembre 2007, tali Comunità non rientrano tra gli enti esclusi dall’IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del TUIR, in quanto non sono esattamente identificabili con nessuno dei soggetti tassativamente elencati in tale disposizione.
Ne consegue, pertanto, che la norma in esame riveste natura innovativa e non interpretativa e, in quanto tale, è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito.
Tuttavia, trattandosi di enti di recente istituzione che svolgono un’attività quasi esclusivamente istituzionale, si ritiene irrilevante l’effetto derivante dalla loro esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, come confermato da elaborazioni effettuate presso l’Anagrafe tributaria. Pertanto, dalla norma non derivano variazioni di gettito IRES rispetto alle previsioni iscritte in bilancio.
Nulla da osservare a riguardo, in considerazione degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.
ARTICOLO 2, commi da 112 a 115
Delega di funzioni alle province di Trento e Bolzano in materia di Università, cassa integrazione, disoccupazione e mobilità
La norme dispongono quanto segue:
· la provincia autonoma di Trento esercita le funzioni relative all’Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L’onere per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia (comma 112);
· la provincia autonoma di Bolzano assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per l’Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano (comma 113);
· sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, con la possibilità di avvalersi dell’INPS sulla base di specifici accordi. Il relativo onere è a carico delle Province medesime (comma 114);
· lo Stato continua ad esercitare le funzioni delegate in esame, fino all’emanazione delle norme di attuazione, restando ferma l’assunzione degli oneri a carico delle province (comma 115).
La relazione tecnica afferma che i riflessi finanziari relativi alle norme descritte sono già compresi nell’importo di 100 milioni annui per provincia, di cui al comma 97, lett. h) dell’emendamento in esame e che, pertanto, l’impatto sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto sono già valutati nell’ambito del predetto comma.
Al riguardo, pur rilevando che l’onere appare configurato come limite di spesa, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la compatibilità dell’importo medesimo rispetto agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni trasferite.
ARTICOLO 2, commi 117-118
Ristoro minor gettito ICI
Le norme dispongono l’integrazione dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni del minor gettito ICI sull’abitazione principale nella misura di 156 milioni per l’anno 2008 e 760 milioni a decorrere dall’anno 2009.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 [39] ha previsto una parziale
esenzione dall’ICI dovuta per la prima casa, stabilendo in favore dei comuni un
finanziamento per 904 milioni di euro a decorrere dal 2008. Inoltre il comma 4,
dell’articolo 1, del D.L. n. 93 del
Il comma 8 dell’articolo 2 del D.L. n. 154 del
La relazione tecnica afferma che gli stanziamenti disposti dalla norma sono stati determinati prendendo a riferimento le certificazioni trasmesse, negli anni 2008 e 2009, dai comuni al Ministero dell’Interno in applicazione del comma 32, dell’articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, dalle quali risulta che le predette minori entrate certificate nell’anno 2008 e relative all’anno 2007 ammontano a 3.020 milioni di euro; quelle certificate nell’anno 2009 sulla base dei dati 2008 sono invece pari a 3.364 milioni di euro.
Conseguentemente, per l’anno 2008, al fine di consentire al Ministero dell’Interno di procedere al rimborso integrale delle minori entrate certificate da ciascun comune, si dispone l’integrazione dello stanziamento in misura pari 156 milioni di euro (3.020-2864).
A decorrere dall’anno 2009 si prevede, invece, un’integrazione di 760 milioni di euro (3.364-2.604).
Il prospetto riepilogativo degli oneri ascrive alla norma i seguenti effetti sul solo saldo netto da finanziare in misura pari a 1.676 milioni di euro nell’anno 2010 e 760 milioni di euro negli anni 2011 e 2012.
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca i criteri alla base della mancata imputazione di effetti alla norma al livello di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
In proposito si ricorda che sia la legge finanziaria per il 2008 che i D.L. 93 e 154 del 2008, con riferimento ai finanziamenti sopra richiamati, scontavano gli stessi effetti suI tre saldi di finanza pubblica.
PRIMA E SECONDA PARTE CONSEQUENZIALE DELL’EMENDAMENTO
L’emendamento reca nella parte consequenziale, i seguenti interventi :
- Un incremento pari a 150 milioni nel 2010 dello stanziamento di Tabella C) relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, riferito alla Legge n. 328/2000 (sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- L’inserimento in tabella D) di un’apposita voce relativa al rifinanziamento dell’articolo 50 comma 1 punto c) (edilizia sanitaria pubblica) per importi pari a 200 milioni nel 2011 e 1.800 milioni nel 2012;
- Disposizioni che prevedono che le disponibilità del Fondo “grandi eventi” di cui all’art. 7-quinquies, comma 1 del DL 5/2009, come integrate dall’art. 1, comma 5, del DL 168/2009 nonché ai sensi della presente legge finanziaria, siano ridotte di 3.690 milioni di euro per il 2010, 1.379 milioni per il 2011, 2,560 milioni per il 2012 e 760 milioni a decorrere dal 2013. La quota delle disponibilità del Fondo, non aventi effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, per l’importo di 800 milioni per l’anno 2010 e 2 miliardi per l’anno 2011 è destinata, mediante decreti del ministro dell’economia, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al “conto sospesi” con la Banca d’Italia, per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse;
- una disposizione che prevede che le disponibilità del Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, siano ridotte di 120 milioni di euro per l’anno 2010.
Al riguardo, come evidenziato in premessa, non è tuttora disponibile il prospetto che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica del complesso degli emendamenti presentati dal Governo. Appare tuttavia necessario disporre di tali dati anche al fine di valutare in quale misura le disposizioni in esame utilizzino le somme riversate al Fondo ex art. 7-quinquies, comma 1, D.L. n. 5/2009, come integrate dalle risorse del D.L. n. 168/2009.
TERZA PARTE CONSEQUENZIALE DELL’EMENDAMENTO
Disposizioni in materia di immobili pubblici
Le norme:
· prevedono che le amministrazioni dello Stato[40] comunicano annualmente all'Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie[41], nonché le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione[42]. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica[43], accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato, ovvero che siano stati trasferiti a fondi immobiliari[44]. A tale riguardo definisce la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi[45], stipula e rinnova i contratti di locazione e consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che ne assumono ogni responsabilità ed onere. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato[46]. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. L’Agenzia del Demanio, sulla base dell’elenco degli immobili di proprietà di terzi, comunicati dalle suddette Amministrazioni dello Stato, elabora un piano di razionalizzazione degli spazi. Le amministrazioni interessate[47] comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri (comma 9);
· sostituiscono i commi 436 e 437 dell'art. 1, della L. n. 311/2004, ridefinendo, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'art. 14-bis, comma 3, lettera f), del DL n. 112/2008, le modalità di alienazione da parte dell’'Agenzia del Demanio di beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco, mediante trattativa privata, o mediante asta pubblica, ovvero invito pubblico ad offrire, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. Si prevede che le spese connesse alla pubblicità delle relative, procedure concorsuali, sono poste a carico dello Stato. Si prevede, altresì, che per le suddette alienazioni è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto, laddove in caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria ai medesimi soggetti, il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita (comma 10);
· dispongono che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 9 e 10 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, del provvedimento in esame (comma 11);
· prevedono che Consip S.p.A conclude accordi quadro[48], cui le amministrazioni pubbliche[49] e le amministrazioni aggiudicatrici[50] possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo (comma 12).
La relazione tecnica, in merito alle locazioni passive (comma 9), afferma che la riunificazione in capo al demanio, già competente in materia di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni statali, del coordinamento e delle procedure di locazione passiva, comporta un effetto positivo in termini di generale contenimento della spesa pubblica.
Tale effetto consegue al monitoraggio e coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari alle Amministrazioni statali, sia con riguardo all’utilizzo di immobili pubblici, sia con riguardo a quelli di proprietà privata, consentendo di incidere in termini di contenimento della spesa su entrambi i fronti e al tempo stesso di assicurare un monitoraggio e una razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A ciò si aggiunge il vantaggio che consegue dall’attività sistematica da parte dell’Agenzia del Demanio di operazioni di permuta con gli enti territoriali finalizzate ad ottimizzare i rispettivi portafogli immobiliari. La medesima consente infatti di ottenere effetti reali sul bilancio statale riducendo di fatto gli oneri per locazione passiva connessi all’utilizzo di proprietà privata.
Dagli effetti di quanto sopra illustrato è possibile ipotizzare un risparmio per l’erario attestantesi in linea di massima ed indicativamente in 65 milioni di euro annue dal 2011, tenuto conto dell’ordine di grandezza complessiva per le spese di locazione sostenute dalle amministrazioni centrali di cui al prospetto a seguire.
Tali risparmi dovrebbero essere calcolati su complesso delle citate locazioni, al netto delle risorse destinate al fondo immobili pubblici – FIP, la cui gestione è già attualmente unificata in capo al Demanio, considerato che per tali spese la razionalizzazione dovrebbe risultare già definita.
Il suddetto ammontare complessivo delle spese per locazioni delle amministrazioni centrali, in base alla proposta normativa, al netto della riduzione di 65 milioni complessiva, andrebbe a confluire dal 2011 in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze (nel quale dovrebbero confluire anche le citate risorse del FIP)
(milioni di euro)
MINISTERO |
2010 |
Ministero dell’economia e delle finanze |
56,1 |
Ministero dello sviluppo economico |
13,0 |
Ministero del lavoro, della salute e delle potiche sociali |
43,4 |
Ministero della giustizia |
23,8 |
Ministero degli affari esteri |
1,2 |
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca |
7,0 |
Ministero dell’interno |
435,4 |
Ministero ambiente tutela del territorio e del mare |
7,5 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
3,7 |
Ministero della difesa |
3,3 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
8,1 |
Ministero per i beni e le attivita’ culturali |
23,4 |
TOTALE |
625,8 |
Per motivi di prudenza, si ritiene di non dover ascrivere al momento effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in conseguenza dell’attività di monitoraggio e razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, verificabili a consuntivo tenuto conto che viene mantenuta l’attuale disciplina di cui all’articolo 2, commi 618 e 619 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che prevede l’imputazione delle manutenzioni a specifici capitoli di parte corrente e conto capitale, con effetti riduttivi che sono già stati considerati a legislazione vigente in sede di definizione della manovra 2008).
In merito alla semplificazione delle procedure di vendita del patrimonio immobiliare (comma 10), le misure in esame, finalizzate a snellire le procedure di vendita e a consentire una migliore collocazione degli immobili, sono destinate a garantire maggiori entrate per lo Stato. Sebbene una puntuale quantificazione sia possibile solo in sede di concreta applicazione, si ritiene che una previsione di massima per gli anni 2010 e 2011 posso attestarsi rispettivamente intorno ai 250 milioni di euro e ai 350 milioni di euro l’anno, qualora vadano a definirsi le procedure di valorizzazione in corso.
La RT precisa che, con specifico riferimento alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, si presume che per il biennio 2010-2011 possa derivare un maggior gettito complessivo, verificabile a consuntivo, quale conseguenza dell’operazione di ottimizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e di accorpamento delle sedi, a fronte del quale tuttavia per ragioni di prudenza si ritiene di non dover ascrivere in sede revisionale effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, come rilevato in premessa non appaiono chiari gli effetti dell’emendamento che risultano realmente scontati ai fini del quadro finanziario complessivo del provvedimento.
EMENDAMENTO 2.1385
Interventi in materia di giustizia
La norma
inserisce all’articolo 2 i commi da
Si stabilisce che il rilascio delle informazioni relative al traffico telefonico a fini di giustizia è effettuato in forma gratuita da parte degli operatori mentre attualmente si applicano le tariffe indicate nell’apposito listino adottato con decreto ministeriale[51] (comma 56).
Si introducono alcune modifiche alle disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[52]. In primo luogo si abrogano i commi 4 e 5 dell’articolo 10 escludendo dall’esenzione dal contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa, per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. Modificando l’articolo 13, comma 2, si stabilisce che per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il contributo dovuto è stabilito in misura fissa pari a 30 euro. Per quanto concerne il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, si stabilisce che gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato e alle spese forfettizzate nella misura fissata dall’articolo 30 del citato testo unico. Parimenti si assoggettano al pagamento del contributo unificato i giudizi di lavoro innanzi alla Corte di Cassazione (attualmente esonerati da ogni spesa o tassa). Per queste due tipologie di giudizi si esclude il pagamento dell’importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
Con la soppressione del comma 4 dell’articolo 13 si prevede l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali attualmente assoggettati al contributo fisso di 103,30 euro (comma 57). Le somme derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 57 sono versate all’entrata e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, riassegnate al Ministero della giustizia per il finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e per il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria (comma 60).
Si impone al Ministero della giustizia di stipulare
convenzioni volte alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia
riferite a provvedimenti passati in giudicato o definitivi al 31 dicembre 2007
o relative al mantenimento in carcere per condanne espiate entro il 31 dicembre
Una norma sostanzialmente analoga, ma riferita alle spese successive al 31 dicembre 2007, è recata l’articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che però individua il soggetto con cui è stipulata la convenzione in una società interamente posseduta da Equitalia spa.
Si prevede, inoltre, disponendo una modifica dell’articolo 36 del codice penale, che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia (comma 61). Analoga modalità di pubblicazione è prevista anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore[53] e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva[54] (commi 62 e 63).
Sono stanziati 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo Infrastrutture[55], per l’attuazione del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’art. 44-bis del decreto legge n. 207/2008 (comma 64). A tal fine si attribuisce al capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) il ruolo di Commissario straordinario e, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il Commissario potrà provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente ma nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti avvalendosi anche dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 65). Il Commissario straordinario individua le infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la medesima destinazione che, per collocazione o particolari caratteristiche architettoniche, rivestono particolare valore la cui proprietà possa eventualmente costituire corrispettivo (anche parziale) nei contratti per la realizzazione delle opere (comma 66).
Si prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del FAS (comma 69).
I risparmi di spesa derivanti dai sopra commentati commi 56
e 58 (in materia di spese di giustizia) e da
La relazione tecnica analizza separatamente gli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame come riepilogato nei paragrafi che seguono.
Si segnala che
Comma 56 – gratuità del rilascio dei tabulati relativi al traffico telefonico
La disposizione prevede la gratuità del rilascio delle informazioni contenute nei tabulati relativi al traffico telefonico in materia di intercettazioni.
L’analisi dei costi sostenuti in materia di intercettazioni negli ultimi sei anni evidenzia, per i tabulati, un costo medio di 17 milioni di euro, che costituisce il risparmio di spesa annuo fino all’emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi.
Comma 57 – Modifiche in tema di spese di giustizia.
Si rammenta che il comma prevede che:
· i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500 vengano sottoposti a contributo unificato per un importo pari ad euro 30;
· sia corrisposto il contributo unificato per i processi di opposizione alle sanzioni amministrative attualmente esenti, nonché la forfetizzazione delle spese;
· sia corrisposto il contributo unificato nelle cause di lavoro e nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente, però, al ricorso per cassazione.
Dalla base dati della Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia risulta, per l’anno 2008, che:
· il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro è pari a 250.000;
· il numero dei procedimenti per opposizione a sanzioni amministrative ammonta a circa 1.250.000. Di questi, circa il 70 per cento rientrerebbe nel primo scaglione (contributo unificato pari a 30 euro) e il 30 per cento nel secondo scaglione (contributo unificato pari a 70 euro).
· il numero dei ricorsi in Cassazione concernenti cause di lavoro è pari a circa 7.000.
Le modifiche proposte determinerebbero, dunque, maggiori entrate pari a un totale di 60.723.100 euro annui, così determinate:
Opposizione a sanzioni amministrative:
875.000 procedimenti ricadenti nel 1° scaglione x 30 euro 26.250.000
375.000 procedimenti ricadenti nel 2° scaglione x 70 euro 26.250.000
Procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2500 euro:
250.000 procedimenti x 30 euro 7.500.000
Ricorsi per cassazione in materia di lavoro:
7.000 procedimenti x 103,3 euro 723.100
La proposta modifica anche la disciplina del contributo unificato per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, assoggettandoli al pagamento del contributo unificato secondo i vigenti scaglioni per valore in luogo dell’importo fisso di 103,30 euro. Con riferimento a tali fattispecie la relazione tecnica non stima puntualmente effetti ed afferma che le modifiche determineranno effetti di maggiore entrata allo stato non quantificabili.
Comma 58 potenziamento dell’efficienza nel recupero delle spese di giustizia
La disposizione in esame prevede la possibilità di provvedere, tramite convenzioni, alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato al 31 dicembre 2007.
Tali gestioni afferiscono, in particolare, alla definizione di modalità più celeri per la gestione amministrativa dei citati crediti, attualmente curata dagli stessi uffici giudiziari presso i quali sono maturati, che sono tenuti anche ad assicurare contemporaneamente le ordinarie incombenze amministrative funzionali all’espletamento delle attività giudiziarie.
Con il perfezionamento delle nuove modalità di gestione indicate, invece, si consentirà di assicurare le attività gestionali occorrenti per assicurare l’effettivo recupero del credito attraverso l’ausilio di soggetti specializzati del settore. Attraverso la valorizzazione di tali apporti, sarà, secondo la relazione tecnica, aumentata la percentuale di riscossione degli stessi, oltre a recuperare importanti risorse per l’ordinaria attività amministrativa a supporto della funzione giudiziaria.
Al fine di quantificare i maggiori incassi che deriveranno dall’affidamento della gestione sono stati utilizzati i seguenti parametri:
· l’ammontare delle somme rimaste da recuperare[57] è pari a 3.372.352.314,17[58];
· il tasso attuale di recupero medio oscilla tra l’8 e il 9 per cento;
· si assume che l’affidamento del credito a soggetti privati possa consentire un incremento percentuale delle somme recuperate del 5 per cento.
Il maggiore introito ammonterebbe a 168.617.616 euro ossia a
5 per cento dei crediti pendenti. Secondo
Si segnala che il testo dell’emendamento (comma 70) destina, invece, i risparmi derivanti dal comma 58 al Fondo di cui all’articolo 3, comma 7, del disegno di legge finanziaria.
Commi 61-63 – Disposizioni sulla pubblicazione delle sentenze penali di condanna.
La disposizione interviene sulla semplificazione della pubblicazione delle sentenze penali a mezzo stampa, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito internet e la contestuale pubblicazione di un avviso di dimensione ridotte sui quotidiani.
L’andamento delle spese di pubblicazione delle sentenze degli ultimi quattro anni evidenzia un costo medio di 3.692.029,15, con un picco di circa 5 milioni di euro sostenuto nell’anno 2008. Il risparmio complessivo annuo, al netto delle spese che si dovranno sostenere per gli avvisi di dimensione ridotta, è pari a circa 3 milioni di euro, ossia l’ 80 per cento del costo totale attualmente sostenuto.
Comma 64 – Interventi straordinario per l’edilizia carceraria.
La disposizione prevede una riserva di finalizzazione in favore dell’edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle attuali disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla nuova programmazione 2007/2013. Trattandosi di disponibilità già esistenti a legislazione vigente, non sussistono maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse verranno assegnate dal CIPE per le diverse annualità compatibilmente con le disponibilità annuali esistenti sul Fondo infrastrutture.
Comma 69 – Disposizioni per il potenziamento dell’efficienza della giustizia.
Prevede la stipula delle convenzioni tra le regioni ed il Ministero della giustizia per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nell’ambito dei programmi attuativi regionali. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si rileva che:
· con riferimento al comma 56, la relazione tecnica ipotizza un risparmio di 17 milioni annui “fino all’emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi”. Dovrebbe essere, pertanto, specificato entro quale termine si presume di emanare tale decreto e quali risparmi si ritiene potranno essere scontati a partire da tale data;
· con riferimento al comma 58, non risultano puntualmente indicati gli anni nel corso dei quali il maggior incasso ipotizzato affluirà all’entrata né in quale misura gli stessi maggiori incassi dovranno essere ridotti a causa dell’aggio da corrispondere all’ente o società incaricata della gestione dei crediti;
· con riferimento ai commi 64 e 69, andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione, in considerazione della peculiare proiezione per cassa delle risorse FAS e della ripartizione delle stesse tra spese correnti e in conto capitale.
Su tali aspetti è opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.
Appare altresì necessario che il Governo chiarisca, alla luce delle clausole di invarianza inserite al comma 65, se il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sia tenuto a svolgere le funzioni di Commissario senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi e i limiti entro i quali lo stesso potrà avvalersi degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture senza inficiare il pieno conseguimento delle attività istituzionale in cui questi sono impegnati.
Si segnala, infine, che le risorse derivanti dalla gestione
dei crediti prevista dal comma 58 dovrebbero, in base alla formulazione
letterale del comma 70, essere destinate al Fondo di cui all’articolo 3, comma
7, del disegno di legge finanziaria, mentre
EMENDAMENTO 2.1386
Sostegno del reddito e agevolazioni per l’impiego
L’emendamento reca misure volte al sostegno del reddito con particolare riferimento alla proroga di disposizioni già presenti nell’ordinamento oppure all’introduzione in via sperimentale di misure di agevolazione e di incentivo all’impiego di lavoratori usciti dal mercato del lavoro.
Con riferimento alla proposta, è stata trasmessa una
relazione tecnica che risulta positivamente vistata dalla Ragioneria Generale
dello Stato subordinatamente “alla ripresentazione dell’emendamento relativo al
Patto Salute che reca l’integrazione delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 3, comma
Gli oneri quantificati dalla norma di copertura (comma 91)
sono pari a 1.125 milioni nel 2010, 259 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni
nel
Infine, i restanti oneri, pari a 975 milioni di euro nel 2010, 259 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni di euro nel 2012, sono posti a carico del Fondo grandi eventi (articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009).
Si segnala che la relazione tecnica non provvede alla quantificazione degli oneri per la proroga al 2010 degli ammortizzatori sociali in deroga (comma 66), posti a valere sulle risorse, anch’esse non quantificate, che residuano dall’integrazione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione disposto dalla delibera CIPE n. 2/2009.
La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri:
(milioni di euro) |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
comma 58 |
27 |
|
|
commi 59-60 |
40 |
|
|
commi 61-62 |
120 |
|
|
commi 71-74 |
65 |
|
|
comma 77 |
1 |
3 |
5 |
comma 78 |
12 |
|
|
comma 87 |
860 |
256 |
|
totale |
1125 |
259 |
5 |
I mezzi di copertura sono invece così quantificati dalla medesima R.T.:
(milioni di euro) |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
comma 89 |
100 |
|
|
comma 90 |
50 |
|
|
comma 91 |
975 |
259 |
5 |
totale |
1125 |
259 |
5 |
Si esaminano di seguito, distintamente, le diverse disposizioni dell’emendamento che recano effetti finanziari.
ARTICOLO 2, comma 56
Misure per il sostegno del reddito dei lavoratori parasubordinati
Normativa vigente: l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[59] dispone la preordinazione, nell’ambito del Fondo per l’occupazione, di 289 milioni di euro per il 2009, 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dal 2012, nei limiti dei quali è riconosciuto l’accesso a vari istituti a tutela del reddito (comma 1), tra i quali è compresa la liquidazione di una somma pari al 10 per cento del reddito percepito nell’anno precedente ai lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (comma 2).
Il beneficio è riconosciuto qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) monocommittenza; b) conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e accreditamento nella gestione separata di almeno tre mensilità sia nell’anno precedente sia nell’anno di riferimento; c) svolgimento, nell’anno di riferimento, di attività in zone o settori dichiarati in stato di crisi; d) mancato accreditamento nell’anno precedente di almeno due mesi nella medesima gestione separata.
La norma, sostituendo il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, dispone, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 nell’ambito delle risorse preordinate nel Fondo dell’occupazione dal comma 1 del medesimo articolo 19 (304 milioni di euro annui), la liquidazione in un’unica soluzione ai lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.
Il beneficio è riconosciuto nei soli casi di fine lavoro e qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) monocommittenza; b) conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro e accreditamento nella gestione separata di almeno una mensilità nell’anno di riferimento; c) mancanza di contratto di lavoro da almeno due mesi; d) accreditamento nell’anno precedente di almeno tre mesi presso la gestione separata.
La norma precisa, infine, che rimangono fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31.12.2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il beneficio è concesso nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Nulla da
osservare dal momento che il beneficio in esame, caratterizzato da
requisiti meno stringenti rispetto a quello previsto per il
ARTICOLO 2, comma 57
Composizione del comitato amministratore del Fondo della gestione dei co.co.co.
La norma, modificando l’articolo 58 della legge n. 144/1999, dispone, tra l’altro:
- la riduzione da tredici a dodici dei membri del comitato amministratore;
- la presidenza del comitato da parte del presidente dell’INPS o di un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto.
La relazione tecnica precisa che dalla norma in esame, avente finalità di razionalizzazione della spesa, conseguiranno economie, anche se di dimensione contenuta, prudenzialmente non computate in attesa della relativa verifica a consuntivo.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 58
Modifica dei requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione
La norma, modificando l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[60], dispone, in via sperimentale per l’anno 2010, che, ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali[61], si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.
Ai fini di tale computo, si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
La relazione tecnica, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, valuta in 27 milioni di euro per il 2010 l’onere recato dall’aumento di circa 3-4.000 soggetti nell’accesso al trattamento di disoccupazione in esame.
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non reca dati sufficienti alla verifica dell’onere quantificato.
ARTICOLO 2, commi 59 e 60
Disposizioni in materia di contribuzione figurativa integrativa
Le norme, in via sperimentale per l’anno 2010, dispongono, in favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello di provenienza, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (comma 59).
La contribuzione figurativa integrativa, pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante per le nuove mansioni, è concesso nei limiti di 40 milioni di euro nell’anno 2010 (comma 60).
La relazione tecnica precisa che l’onere è limitato al saldo netto da finanziare[62].
Nulla da osservare dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.
ARTICOLO 2, commi 61 e 62
Estensione degli incentivi contributivi per i datori di lavoro che assumono disoccupati
Normativa vigente: gli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 prevedono, per un periodo di almeno dodici mesi, il beneficio del pagamento dei contributi previdenziali nella misura ridotta dovuta per gli apprendisti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità.
La norma dispone, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre 2010, l’estensione della riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali[63] con almeno 50 anni di età.
La norma dispone, inoltre, il prolungamento della durata della riduzione contributiva per coloro che assumono lavoratori in mobilità[64] o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione in esame, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (comma 61).
La riduzione contributiva in esame è concessa nei limiti di 120 milioni di euro per l’anno 2010 (comma 62).
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Nulla da osservare dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.
ARTICOLO 2, comma 63
Proroga di ulteriori trattamenti di sostegno del reddito
La norma proroga per il 2010 i seguenti istituti di sostegno del reddito, concessi, per l’anno 2009, dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008:
- trattamento di sostegno del reddito ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro[65];
- trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti[66];
- la proroga della possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente[67];
- la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà[68];
- il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori[69];
- l’assegnazione di un finanziamento a Italia Lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura[70].
Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono
coperti, ai sensi del successivo comma
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.
Al riguardo si segnala che, con riferimento al 2009, l’ammontare complessivo del limite di spesa destinato al finanziamento degli interventi in esame, risultava pari a 138 milioni di euro. Per quanto attiene all’esercizio 2010 andrebbe indicata l’entità del limite di spesa per la concessione dei benefici in esame e l’ammontare delle risorse a valere sulla Delibera CIPE n. 2/2009 con le quali farvi fronte.
ARTICOLO 2, comma 64
Disposizioni in favore dei lavoratori portuali
Normativa vigente: l’articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185/2008, dispone, nell’ambito del complessivo limite di spesa relativo alla concessione, nel 2009, di ammortizzatori sociali in deroga, la destinazione di 12 milioni di euro all’erogazione ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo di un’indennità pari al trattamento massimo di CIGS, alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni familiari.
La norma dispone la proroga nel 2010, nel limite di 15 milioni di euro, delle disposizioni riguardanti la concessione ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo di un’indennità pari al trattamento massimo di CIGS, alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni familiari.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono coperti, ai sensi del successivo comma 67), a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 (cfr. infra).
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.
Al riguardo, pur rilevando che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa, appare necessario acquisire elementi volti a suffragare l’effettiva disponibilità delle risorse in questione a valere sul Fondo per l’occupazione.
ARTICOLO 2, commi 65-67
Concessione di ammortizzatori sociali in deroga
Normativa vigente:
l’articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) ha previsto la
possibilità per il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di concedere, entro il limite di 600 milioni di euro per il
La norma prevede, per il 2010, la possibilità per il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concedere, entro il limite di risorse indicato dal successivo comma 67, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente nonché di prorogare i trattamenti concessi in deroga ai sensi della legge finanziaria 2009 (comma 65)[71].
Si segnala, peraltro, che il comma 67 richiamato non reca alcuna indicazione circa l’ammontare del limite di risorse per la concessione dei benefici in questione.
Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera n. 70/2009 e delle risorse individuate per il 2010 dall’articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge n. 78/2009[72] (comma 67).
Si segnala che la delibera CIPE n. 2/2009 ha stanziato per la concessione di ammortizzatori sociali 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi per il 2009 e i restanti 3,020 miliardi per il 2010. Successivamente, la delibera n. 70/2009 ha anticipato al 2009 500 milioni di euro e il decreto-legge n. 78/2009 ha utilizzato, per il 2010, 230 milioni di euro.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.
Al riguardo, al fine di verifcare la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione anche alla luce degli altri interventi che dovranno essere finanziati a valere sulle somme di cui alla delibera CIPE 2/2009, appare necessario che il Governo fornisca la quantificazione delle somme da destinare agli interventi in esame.
ARTICOLO 2, comma 68
Ulteriori misure per la concessione di ammortizzatori sociali
La norma, modificando l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[73], dispone:
- l’obbligo per l’INPS di comunicare al Ministero del lavoro i dati relativi ai percettori di misure di sostegno del reddito per i quali la normativa prevede, in favore dei datori di lavoro, incentivi all’assunzione ovvero, in capo al prestatore d’opera, l’obbligo di accettare un’offerta formativa o un’offerta di lavoro (lettera a);
- la proroga al 2010 della possibilità degli interventi di sostegno al reddito a carico degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali per la formazione continua[74] (lettere b e c).
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Nulla da osservare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, che l’INPS possa fare fronte all’obbligo posto a suo carico dalla lettera a) nell’ambito delle proprie risorse umane, strutturali e finanziarie, previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 2, commi 69 e 70
Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro
La norma dispone il ripristino della disciplina del contratto di somministrazione previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e abrogato dalla legge n. 247/2007, prevedendo, tra l’altro, l’applicazione al datore di lavoro che assume con il contratto di somministrazione lavoratori in mobilità di una quota di contributi obbligatori pari a quella prevista per gli apprendisti per dodici mesi, prorogata per ulteriori dodici mesi nel caso in cui il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo. Si segnala, infatti, che la norma estende alla tipologia del contratto di somministrazione lo sgravio contributivo già previsto in caso di assunzione di un lavoratore in mobilità. La disposizione ha quindi la finalità di facilitare ulteriormente la ricollocazione di tale tipologia di lavoratore, in corrispondenza del quale dovrebbe risultare già scontata la riduzione contributiva connessa alla sua ricollocazione. Sul punto appare necessaria una conferma.
ARTICOLO 2, commi 71-74
Misure per favorire il reinserimento dei lavoratori svantaggiati
La norma autorizza la spesa di 65 milioni di euro nel 2010 per la concessione, entro tale limite, alle agenzie del lavoro di incentivi alla collocazione o ricollocazione di lavoratori svantaggiati.
In particolare, la norma prevede incentivi il cui importo varia a seconda del tipo di contratto di assunzione del lavoratore intermediato, passando dalla misura minima di 1.200 euro a lavoratore, ad una misura media di 800 euro fino a una misura variabile tra i 2.500 e i 5.000 nel caso di contratti stabili o riguardanti lavoratori particolarmente svantaggiati.
La gestione di tali misure di incentivo è affidata a Italia Lavoro Spa.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo appare necessario chiarire se l’attività di gestione a carico di Italia Lavoro Spa sia a titolo gratuito o comporta spese per la finanza pubblica, eventualmente poste a carico del limite di spesa finalizzato all’erogazione degli incentivi.
ARTICOLO 2, commi 75 e 76
Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di lavoro accessorio
La norma, modificando l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, dispone, oltre all’estensione dei soggetti che possono fare ricorso a contratti di lavoro accessorio (enti locali, scuole e università), l’applicazione, per il 2010, della disciplina del lavoro accessorio anche alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti a tempo parziale, escludendo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbe fornita conferma che, come indicato per precedenti norme di contenuto analogo, le modifiche apportate debbano considerarsi prive di effetti finanziari.
ARTICOLO 2, comma 77
Disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 reca l’aumento dall’80 al 100 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT ai fini della determinazione dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità.
La norma dispone l’estensione, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia della disciplina in materia di aggiornamento dei tetti massimi prevista per i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.
La relazione tecnica quantifica in 1 milione di euro nel 2010, 3 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 i maggiori oneri recati dalla disposizione in esame.
Nulla da osservare al riguardo dal momento che la quantificazione risulta coerente con quella recata dalla relazione tecnica alla legge n. 247/2007.
Infatti, in tale sede si precisava che, a fronte di un incremento dell’elasticità di adeguamento ai prezzi dei tetti, si verificano fenomeni compensativi connessi all’aumento delle retribuzioni di riferimento che costituiscono i limiti retributivi per l’applicazione dei tetti in questione.
ARTICOLO 2, comma 78
Incentivi all’assunzione di lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione
La norma
dispone, nei limiti di 12 milioni per
l’anno
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.
Nulla da osservare dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.
ARTICOLO 2, comma 79
Modifiche all’articolo 9-bis del DL n. 78/2009
La norma, modificando l’articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009, prevede il concerto tra il Ministero dell’economia e quello del lavoro per la determinazione dei criteri e delle modalità di distribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, commi 80 e 81
Realizzazione di sinergie logistiche e funzionali
Le norme prevedono:
- la condivisione del patrimonio strumentale e la realizzazione di centri unici di servizio mediante la stipula di apposite convenzioni tra le strutture periferiche del Ministero del lavoro e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati, con il riconoscimento alle amministrazioni conduttrici di un canone agevolato con importi ridotti del 30 per cento rispetto al valore minimo rilevato dall’Agenzia del territorio (comma 80);
- l’attribuzione all’INPS, attraverso la sede competente per territorio, di alcune procedure che, a normativa vigente, risultano di competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della direzione provinciale del lavoro competente per territorio. A tali nuove funzioni l’INPS provvede con le risorse umane e finanziarie previste a normativa vigente (comma 81).
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo si rileva che non si hanno elementi per verificare la neutralità delle disposizioni in esame, con riferimento – da un lato - alle minori entrate a livello di saldo netto da finanziare recate dall’applicazione di canoni agevolati e – dall’altro - ai risparmi derivanti dall’attuazione delle sinergie in esame, fermo restando che si tratta di partite finanziarie che fanno capo ad enti diversi, nell’ambito del medesimo aggregato della P.A.
ARTICOLO 2, comma 82
Disposizioni in materia di determinazione dei parametri per il calcolo delle prestazioni previdenziali
Normativa vigente: l’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997 prevede che, anche con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, al termine di un periodo transitorio di riallineamento tra il salario convenzionale e quello più elevato stabilito a livello provinciale, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989). Fino all’avvenuto riallineamento, resta fermo il salario medio convenzionale assunta come base di calcolo resta il salario medio convenzionale determinato con DM e rilevato nel 1995.
La norma, fornendo l’interpretazione autentica dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997, dispone che, per gli operai agricoli a tempo determinato, il valore del salario medio convenzionale da definirsi ai fini della contribuzione è lo stesso di quello utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
La relazione tecnica precisa che la disposizione è finalizzata ad evitare il determinarsi, a causa del consolidarsi del contenzioso in atto (che vede sistematicamente soccombente l’INPS), di una maggiore spesa non considerata nei tendenziali a legislazione vigente e valutata dall’INPS, sulla base della normativa vigente, in 632 milioni di euro, comprensivi di arretrati, nel primo anno di applicazione e in 101 milioni di euro annui a regime.
In particolare, la relazione tecnica afferma che l’INPS, anche ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, prende a base di calcolo la retribuzione media dei lavoratori agricoli applicando il salario medio convenzionale del 1995 nelle province in cui non sia stato superato dal salario effettivo stabilito dai contratti collettivi. In sede giurisprudenziale, vi sono interpretazioni difformi sulla base delle quali si ritiene che la retribuzione convenzionale cristallizzata al 1995 vada considerata solo ai fini del calcolo della retribuzione imponibile e delle prestazioni temporanee. In tal modo si riconosce il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l’utilizzo delle retribuzione medie, di importo superiore, stabilite nel corso degli anni e riferite ai cinque anni antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.
La disposizione in esame, precisa la relazione tecnica, al pari di quella recata dall’articolo 2, comma 5, del disegno di legge finanziaria in esame, ribadisce il legame tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, sulla base del principio di generale sinallagmaticità tra contribuzione versata e prestazioni erogate.
Nulla da osservare al riguardo, sulla base delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.
ARTICOLO 2, comma 83
Disposizioni in materia di apprendistato
La norma, modificando l’articolo 11, comma 16, della legge n. 388/2000, destina la somma di 100 milioni di euro nel 2010 per l’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato.
Si segnala che, sulla base della normativa vigente, tale intervento, più volte prorogato, è posto a carico del Fondo per l’occupazione.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento nell’ambito di risorse già preordinate allo scopo.
ARTICOLO 2, comma 84
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
La norma, modificando l’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, in materia di istruzione obbligatoria e di elevazione dell’età per l’accesso al lavoro, dispone che l’obbligo di istruzione si assolva anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 85
Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione dell’apprendista
La norma prevede la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di stabilire la retribuzione degli apprendisti in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, comma 86
Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare
La norma, modificando l’articolo 3 del decreto-legge n. 12/2002[75], prevede tra l’altro, la possibilità del pagamento da parte del datore di lavoro privato di una sanzione ridotta, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, a condizione del versamento di una somma pari a 100 euro per ciascun lavoratore. Le entrate derivanti dal versamento di tale somma aggiuntiva confluiscono al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[76] e sono destinate al potenziamento delle attività di contrasto al lavoro irregolare, al miglioramento delle dotazioni strumentali e al rafforzamento dell’attività di accertamento delle violazioni.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 2, commi 87 e 88
Proroga della detassazione del salario accessorio e dei contratti di produttività
Normativa vigente:
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008, dispone, in via
sperimentale, il riconoscimento al personale sicurezza, difesa e soccorso
pubblico con reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro una
riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite
complessivo di 60 milioni di euro nel
2009. Il successivo articolo 5, comma 1, dispone, per il periodo 1°
gennaio-31 dicembre 2009, la proroga della detassazione, prevista dal
decreto-legge n. 93/2008[77], limitatamente alle somme
erogate dalle aziende in relazione ad incrementi di produttività a lavoratori
dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non
superiore nel
La norma, modificando il decreto-legge n. 185/2008, dispone:
- la proroga nell’anno 2010 della riduzione dell’imposta sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro (lettera a);
- la proroga fino al 31 dicembre 2010 della detassazione sugli incrementi di produttività (lettera b).
La relazione tecnica quantifica in 860 milioni di euro nel 2010 e in 256 milioni di euro nel 2011 la riduzione del gettito in termini di cassa.
In particolare, con riferimento al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (lettera a), il limite di spesa di 60 milioni di euro nel 2010 è quantificato sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:
- comparto sicurezza e difesa: per tenere conto del limite reddituale (35.000 euro nel 2008), è stato considerato l’80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali, rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007;
- personale del soccorso pubblico: è stato preso a riferimento l’ammontare dell’intero fondo, anch’esso maggiorato degli aumenti contrattuali 2006-2007.
Inoltre, in analogia con quanto previsto per il settore privato (cfr. infra), si è ipotizzata una riduzione del carico fiscale per IRPEF, addizionali regionali e comunali con riferimento ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei Vigili del Fuoco), pari in media al 18 per cento.
Con riferimento al settore privato (lettera b), la quantificazione si basa sui dati dell’Osservatorio delle Entrate, aggiornati al 30 agosto 2009, relativi ai versamenti mensili effettuati tramite i codici tributo F24 1053, 1604, 1904, 1905, 1305, 1816, 1057, 1606, 1907 e 1307, utilizzabili per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame. Tali codici tributo sono stati utilizzati anche per i versamenti relativi all’imposta sostitutiva relativa agli straordinari e premi relativi al secondo semestre 2008, sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge n. 93/2008). Tuttavia, ipotizzando con ragionevole approssimazione che i versamenti effettuati nel periodo marzo-agosto 2009 (pari a 306 milioni di euro) sono attribuibili al solo provvedimento di detassazione dei premi per il 2009, si può stimare un versamento medio mensile di imposta sostitutiva pari a 50 milioni di euro (306/6). Considerando un valore medio analogo per i mesi successivi, si stima un ammontare annuo di imposta pari a circa 600 milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile pari a 6.000 milioni di euro (600 milioni/aliquota sostitutiva del 10 per cento).
Considerando stabile tale base imponibile anche per il 2010, si stima, quale differenza tra l’aliquota marginale media per i redditi da lavoro dipendente pari al 26 per cento e l’aliquota del 10 per cento prevista dalla disposizione in esame, una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 960 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 72 milioni di euro e 23,8 milioni di euro.
La perdita di gettito, in termini di cassa, è il seguente:
(milioni di euro) |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
IRPEF |
800 |
160 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
72 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
23,8 |
0 |
Totale |
800 |
255,8 |
0 |
Nulla da osservare al riguardo. Infatti, con riferimento alla lettera a) la disposizione reca un intervento da attuarsi entro un limite di spesa. Con riferimento alla lettera b), la quantificazione è coerente con la metodologia adottata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 185/2009 ed appare improntata a criteri di prudenzialità.
ARTICOLO 2, comma 89
Riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione
La norma dispone la riduzione di 100 milioni di euro nel 2010 delle disponibilità del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
La relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità.
Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti in merito all’attuale destinazione delle risorse in esame, al fine di verificare la loro effettiva disponibilità.
ARTICOLO 2, comma 90
Disposizioni di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Normativa vigente: l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009[78] prevede una specifica attività dell’INPS volta all’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civili. Da tale attività, unitamente a più generali disposizioni di razionalizzazione della materia, la relazione tecnica stimava un risparmio pari a 10 milioni di euro nel 2010, 30 milioni di euro nel 2011 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.
La norma, modificando il comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009, dispone che l’INPS effettui per il 2010, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento.
La relazione tecnica valuta in 50 milioni di euro nel 2010 le economie recate dalla disposizione in esame. A tale quantificazione si è pervenuti tenendo conto anche dell’esperienza derivante dalla progressiva attuazione del Programma straordinario di verifiche dell’anno 2009, previsto dall’articolo 80 del decreto-legge n. 112/2008. In particolare, dai dati amministrativi dell’INPS risultano recuperati, nell’ambito di tale programma, importi pari a 80-90 milioni di euro per il periodo gennaio-ottobre 2009.
Al riguardo, tenuto conto che nel prospetto di riepilogo degli effetti dell’emendamento in esame i risparmi di cui alla presente norma concorrono alla copertura delle spese previste dal medesimo emendamento, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettività dei risparmi conseguibili.
[1] Recante
“Collegamento viario e ferroviario fra
[2] Viario, ferroviario e di altri servizi pubblici.
[3] Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5/2009.
[4] Ai sensi della legge 1158/1971.
[5] Nominato con DPCM del 6 agosto 2009.
[6] Nello specifico ha, inoltre, previsto che al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione immobiliare effettuate dall'Agenzia del demanio con particolare riguardo alle infrastrutture militari ancora in uso alle strutture del Ministero della difesa e che al fondo di parte corrente affluiscono anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali fuori uso della Difesa.
[7] Costruiti ai sensi della legge 18 agosto 1978, n. 497 (autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), il cui art. 5, comma 1, nello specifico prevede che tutti i fabbricati realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.
[8] Previste dal capo I del DL n. 351/2001.
[9] La norma prevede, inoltre, che la cessione riguardi immobili compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per i conduttori o per il personale dello stesso Ministero, non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita, determinato dall’Agenzia del demanio, ridotto in misura compresa tra il 10 e il 25 per cento, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori con basso reddito familiare, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita. Ai fini di accelerare il procedimento di alienazione il Ministero della difesa può avvalersi dell’attività dell’Agenzia del demanio.
[10] Di cui all’art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497 (autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni) che nello specifico prevede che tutti i fabbricati realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.
[11] Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988.
[12] Il Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare è stato sottoposto al parere della Vª Commissione della Camera l’11 novembre, 2009. Cfr. la scheda d’analisi (Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni) n. 60, dell’ 11 novembre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale n. 138.
[13] Di concreto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[14] La riallocazione delle funzioni viene realizzata sulla base di un crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.
[15] Nello specifico la norma fa rinvio all’applicazione delle norme del DL n. 351/2001, di cui agli articoli 3, 3-bis e 4, che disciplinano, rispettivamente, le modalità per la cessione degli immobili, la valorizzazione e utilizzazione a fini economici degli stessi tramite concessione o locazione, nonché il loro conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare.
[16] In una percentuale da definire con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
[17] Nonché con riferimento all’entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici.
[18] Previo versamento all’Entrata.
[19] Ai sensi dell’art. 27, comma 13-ter.2 del DL .269/2003 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) che prevede che le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, la cui procedura di individuazione è disciplinata ai commi 13-ter e 13-ter.1 della medesima disposizione, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive.
[20] Che ha novellato il comma 13-ter dell'art. 27 del DL n. 269/2003.
[21] Cfr. il Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (Schema di decreto ministeriale n. 138).
[22] Tale disposizione reca l’istituzione di un Fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con successivi DM, e alimentato dai risparmi recati da varie disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di spesa farmaceutica a carico del SSN.
[23] Articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009.
[24] Articolo 2, comma 283, della legge n.244/2007.
[25] Per
le regioni a statuto speciale, l’anticipazione è calcolata al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni.
[26] Articolo 12 dell’Intesa del Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
[27]
Quale il protocollo d'intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute, sul quale
[28]A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
[29] Finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502/1992.
[30] Sono richiamati i commi 189, 191 e 194 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[31] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
[32] La spesa farmaceutica territoriale comprende, oltre alla spesa per i farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale, anche quella per farmaci distribuiti direttamente dalle ASL, quella per farmaci consegnati dall'ospedale al momento della dimissione e quella per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle farmacie sulla base di specifici accordi (la cosiddetta distribuzione per conto). Per tale tipologia di spesa è stabilito il tetto annuo del 14 per cento sul finanziamento complessivo del SSN (articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007).
[33] L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001 definisce come medicinali equivalenti i farmaci, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. Essi sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.
[34] Gli altri soggetti tra cui sono ripartite le risorse del Fondo sono le Regioni e le Province autonome, per gli interventi in materia sociale, e il Ministero del lavoro, per gli interventi in materia sociale di propria competenza.
[35] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.
[36] Articolo 334 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).
[37] La RT precisa che i relativi effetti sono stati stimati tenendo conto delle nuove regole del Patto di stabilità interno, che pongono come base di calcolo non più il limite riferito alla spesa, ma il limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista.
[38] Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino.
[39]
Articolo 1, commi da
[40] Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali.
[41] Entro il 1° gennaio 2010.
[42] Entro il 31 gennaio 2011.
[43] Di cui agli articoli I, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[44] Ai sensi dell’articolo 4 del DL 25 settembre 2001, n. 351
[45] Ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
[46] Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, la norma prevede che le suddette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi.
[47] Fermo quanto previsto nell'art. 2, commi 618 e 619, della L. n. 244/2007.
[48] Ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
[49] Di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[50] Di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
[51] D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
[52] D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
[53] Si modifica l’art. 171-ter della legge n. 633/1941.
[54] Si modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2001.
[55] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
[56] Fondo grandi eventi
[57] Secondo i dati comunicati dalla Direzione generale di statistica.
[58] Di cui euro 3.368.767.125, 35 riguardante la materia penale e 3.585.188,82 riguardante la materia civile.
[59] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.
[60] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.
[61] Articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge n. 636/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272/1939.
[62] Si segnala a tale proposito che l’effetto negativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto si verificherà al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.
[63] Articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge n. 636/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272/1939.
[64] Il beneficio della riduzione contributiva in esame è concesso dalla normativa vigente ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o iscritti alle liste di mobilità. Pertanto, la disposizione in esame appare prolungare, non oltre il 31 dicembre 2010 il beneficio già in godimento a normativa vigente, in relazione a soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva.
[65] Tale erogazione, limitata ai casi di licenziamento, è nell’ambito delle risorse complessivamente previste per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge n. 185/2008).
[66] Tale beneficio è nel limite di 45 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 185/2008).
[67] Tale beneficio è nel limite di 45 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 185/2008).
[68] Tale beneficio è nel limite di 5 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 14, del decreto-legge n. 185/2008).
[69] Tale beneficio è nel limite di 30 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 185/2008).
[70] L’assegnazione è di 13 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185/2008).
[71] Il comma 66 dispone che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano a tutti i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga la condizione di una anzianità lavorativa nell’impresa di almeno 90 giorni[71] e il diritto a fruire dell’indennità di mobilità in deroga, se in possesso di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi ed un rapporto di lavoro continuativo e comunque non a termine[71] (comma 66).
[72] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
[73] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.
[74] Articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 185/2008.
[75] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002.
[76] Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.
[77] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008.
[78] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.