Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | AC 1559 - Ratifica Italia-Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali (AS937) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 16 | ||||
Data: | 30/07/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1559
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Ratifica Italia-Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
(Approvato dal Senato – AS 937) |
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N. 16 – 30 luglio 2008 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1559 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 |
Iniziativa:
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governativa |
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approvato dal Senato
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Picchi |
Gruppo:
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PdL |
Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato al Senato
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Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
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Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
ARTICOLI 1-31 della Convenzione e Protocollo aggiuntivo
PREMESSA
Il disegno di legge in esame reca la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 10 settembre 2002.
Tale Convenzione permette di disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. La struttura dell’articolato ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall’OCSE.
Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, che quantifica, per alcuni degli articoli della Convenzione, effetti di perdita di gettito, sebbene di esiguo ammontare. Il testo del disegno di legge di ratifica, tuttavia, non presenta alcuna clausola di natura finanziaria.
Si esaminano, di seguito, le previsioni della Convenzione, considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1-31 della Convenzione e Protocollo aggiuntivo
Disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni ed a prevenire l’evasione fiscale nei rapporti tra i due Paesi
Le norme della Convenzione prevedono, in particolare, quanto segue:
· l’ambito soggettivo della Convenzione riguarda i soggetti residenti di uno o di entrambi gli Stati. Essa si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali. Per quanto concerne l’Islanda le imposte cui si applica la Convenzione sono l’imposta statale sul reddito, l’imposta statale sul patrimonio e l’imposta comunale sul reddito. Per l’Italia si applica all’IRPEF, l’IRES e l’IRAP. Qualora anche in Italia fossero introdotte imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherebbe anche a tali imposte (articoli 1 e 2 e par. 1 del Protocollo);
· la tassazione dei redditi immobiliari (inclusi i redditi agricoli e forestali) spetta in via prioritaria al Paese in cui gli immobili sono situati ( articolo 6);
· gli utili d’impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa stessa, salvo il caso in cui la medesima svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione: in tal caso, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio da detta stabile organizzazione (articolo 7);
· gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (articolo 8);
· con riguardo alla disciplina convenzionale delle imprese associate, è consentito agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tali rettifiche dovranno tuttavia essere effettuate esclusivamente previo esperimento della procedura amichevole prevista dall’articolo 26 della Convenzione (articolo 9);
· i dividendi sono tassati in via definitiva nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, lo Stato in cui la società che paga i dividendi è residente può prelevare un’imposta alla fonte, non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi - se il beneficiario è una società che ha posseduto una partecipazione societaria non inferiori al 10 per cento per il periodo di almeno dodici mesi anteriori alla data di dichiarazione dei dividendi - e non superiore al 15 per cento in tutti gli altri casi (articolo 10);
· gli interessi sono tassati nello Stato di residenza del beneficiario, salvo il caso in cui tale beneficiario, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato un’attività commerciale, industriale o indipendente per mezzo di una stabile organizzazione o una base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato di provenienza degli interessi stessi secondo la normativa ivi vigente (articolo 11);
· i canoni (royalties) sono tassati nello Stato di residenza del soggetto beneficiario. Tuttavia tali cespiti sono tassabili anche nello Stato di provenienza in misura non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo ove il beneficiario sia residente nell’altro Stato contraente (articolo 12);
· con riferimento agli utili di capitale, la Convenzione prevede la tassazione (articolo 13):
- nel Paese in cui i beni sono situati, nel caso di plusvalenze relative a beni immobili;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi;
· i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che questi non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio dell’attività nell’altro Stato contraente, nel qual caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa (articolo 14);
· le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato in cui è svolta effettivamente l’attività lavorativa. La deroga a tale principio è prevista nei casi di permanenza nell’altro Stato per periodi di durata inferiore a 183 giorni lavorativi, di pagamento della remunerazione da parte di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato ovvero nel caso in cui l’onere per la retribuzione non sia sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (articolo 15);
· i compensi ed i gettoni di presenza sono tassati nel Paese di residenza della società che li corrisponde (articolo 16);
· i redditi di artisti e sportivi sono imponibili nel Paese in cui è prestata l’attività, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto (articolo 17);
· le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18);
· gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni pagate da uno Stato contraente per l’espletamento di funzioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in detto Stato. Tuttavia tali redditi sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se le funzioni sono rese in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che ha la nazionalità di detto Stato o non è divenuto ivi residente al solo scopo di rendervi i servizi (articolo 19);
· gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non considerati nella Convenzione sono comunque tassati in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito, indipendentemente dalla provenienza, ad eccezione di alcuni elementi di reddito che risultano imponibili nell’altro Stato contraente , se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato (articolo 22);
· il patrimonio costituito da beni immobili, posseduti da un residente di uno Stato contraente, è imponibile nello Stato in cui è situato; nel caso invece, della proprietà mobiliare costituente parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, questa è imponibile in quest’ultimo Stato (articolo 23);
·
con riferimento al criterio per l’eliminazione
delle doppie imposizioni,
· nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, le parti sono tenute a impegnarsi per risolvere per via amichevole le difficoltà e i dubbi interpretativi, anche mediante uno scambio verbale di opinioni in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. Nell’ipotesi di mancato accordo attraverso l’espletamento di una procedura amichevole, è prevista la risoluzione della controversia mediante procedura di arbitrato. Detta procedura viene stabilita con uno scambio di note tra gli Stati contraenti (articolo 26);
· le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato in cui il medesimo è residente se il diritto alla percezione di tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione in esame (articolo 29).
La relazione tecnica evidenzia in via generale che l’impatto complessivo delle disposizioni della Convenzione non dovrebbe determinare significative variazioni di gettito, in considerazione dell’esiguo numero di soggetti operanti in Italia e residenti nell’altro Stato contraente. La relazione, peraltro, fornisce, per alcuni degli articoli della Convenzione, la quantificazione dell’esiguo impatto finanziario stimabile, a tal fine utilizzando i dati per l’anno d’imposta 2004 desumibili dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Modello 770/2005. In particolare la relazione afferma quanto segue:
· Articolo 7 (Utili delle imprese) – La disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito. Con riguardo alla perdita di gettito relativa ai compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche e professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato italiano, attualmente imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d) del TUIR, la relazione quantifica in 51 migliaia di euro annui tali compensi ed in 15 migliaia di euro annui le relative ritenute;
· Articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) – La norma, pur contrastando con quanto previsto dall’articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti in Italia, ai fini IRES, le società e gli enti che hanno in Italia la propria sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito. Ciò in quanto risulta applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione;
· Articolo 9 (Imprese associate) - In seguito all’introduzione della possibilità di rettificare i redditi accertati per tali imprese dalle rispettive amministrazioni fiscali, non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette;
· Articolo 10 (Dividendi) - La relazione specifica che, utilizzando i dati del modello 770/2005, quadro SK, per l’anno d’imposta 2004, si ottiene un importo complessivo di dividendi distribuiti a soggetti residenti nella Repubblica di Islanda pari a 23 migliaia di euro interamente assoggettati ad aliquota del 27 per cento, cui corrisponde un gettito dell’imposta sostitutiva di circa 6 migliaia di euro. Trascurabile appare, invece, l’effetto di recupero di gettito conseguente al minore credito d’imposta per imposte assolte all’estero da parte di imprese italiane, sui dividendi in uscita dall’Islanda;
· Articolo 11 (Interessi) - Sulla base dell’elaborazione dei dati del Modello 770/2005, quadro SF, non emergono ammontari di interessi pagati a soggetti residenti in Islanda assoggettati attualmente a ritenuta. Non si ritiene, peraltro, di considerare l’eventuale effetto di ripresa di gettito conseguente al minore credito per imposte pagate all’estero in relazione agli interessi percepiti in Islanda da soggetti residenti in Italia;
· Articolo 12 (Canoni) – La relazione tecnica precisa che il regime attuale prevede l’applicazione di una ritenuta del 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi[1], mentre il regime convenzionale prevede che l’imposizione nel paese di provenienza dei compensi non possa eccedere il 5 per cento. Sulla base dei dati relativi all’anno d’imposta 2000 risultano royalties percepite in Italia da residenti islandesi per 27 migliaia di euro ed un ammontare di ritenute di circa 8 migliaia di euro. Si ritiene, pertanto non significativa l’incidenza della disposizione sul gettito. Non si è in grado, invece di valutare la significatività dell’eventuale ripresa di gettito relativa al minore credito per imposte pagate all’estero detraibile da parte dei percettori italiani di canoni di provenienza islandese;
· Articolo 13 (Utili di capitale) – La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati delle dichiarazioni Modello 770/2005 non risultano poste in essere operazioni assoggettabili alla disciplina prevista dall’articolo in questione. Si ritiene, pertanto, che tali norme non determineranno significative variazioni di gettito;
· Articolo 14 (Professioni indipendenti) – La relazione tecnica precisa che la tipologia di redditi considerata dall’articolo in esame corrisponde a quella disciplinata dall’articolo 53 del TUIR (Redditi di lavoro autonomo). Per tali redditi erogati a soggetti non residenti è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30 per cento. La disciplina convenzionale dovrebbe determinare pertanto una perdita di gettito. Tuttavia, la considerazione del principio di imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti islandesi e la presumibile esiguità degli importi in questione (50 migliaia di euro di imponibile per un ammontare di circa 15 migliaia di euro di ritenute) fanno ritenere irrilevante la perdita di gettito in questione;
· Articolo 15 (Lavoro subordinato) – La relazione afferma che alle norme non possono ascriversi significative variazioni di gettito;
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Articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) –
La relazione specifica che
· Articolo 17 (Artisti e sportivi) – La relazione tecnica specifica che, dai dati per l’anno d’imposta 2004 (Modello 770/2005, Sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano importi significativi di somme corrisposte a sportivi ed artisti residenti in Islanda. Si afferma, pertanto, la non incidenza sul gettito della disciplina convenzionale;
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Articolo 22 (Altri redditi) – La relazione tecnica afferma che l’applicazione
della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle
prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in
Islanda, prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate
alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte
nel territorio dello Stato. Sostituire al luogo di svolgimento dell’attività
quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da
parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per
l’anno d’imposta 2000 (Modello 770/2005, Sezione comunicazione dati
certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un
esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente per complessivi 35 migliaia di euro e ritenute per 10 migliaia di
euro.
Al riguardo si osserva in via generale che, nonostante alcune delle disposizioni della Convenzione appaiono suscettibili di determinare effetti di perdita di gettito, di modesto importo, ma espressamente quantificati dalla relazione tecnica, le norme del disegno di legge non prevedono alcuna copertura finanziaria.
In proposito occorre, inoltre, considerare la circostanza che i dati sui quali si basano le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica risalgono al 2004 e, in alcuni casi, al 2000 e potrebbero, quindi, non essere rappresentativi dell’attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti, nonché del possibile trend di sviluppo di tali relazioni.
Si osserva, infine, che
Sui predetti profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.