Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1145 ' A/R:Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (D.L. N. 90/2008) (Modifiche apportate dalla Commissione Ambiente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 17/6/2008)
Riferimenti:
AC N. 1145/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 6
Data: 18/06/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SERVIZI DI EMERGENZA   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 90 DEL 23-MAG-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1145 – A/R

 

Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza

nel settore dello smaltimento dei rifiuti

nella regione Campania

(D.L. N. 90/2008)

 

(Modifiche apportate dalla Commissione Ambiente

a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea il 17/6/2008)

 

 

 

N. 6 – 18 giugno 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

1145-A/R

Titolo breve:

 

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile – Decreto legge n. 90 del 2008

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ghiglia

Gruppo:                                     

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

alla VIII Commissione

Oggetto:

 

testo del provvedimento come modificato in seguito al rinvio in Commissione

 

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: 12 giugno 2008

 

Oggetto:

 

nuovo testo

 

Esito:

 

Parere favorevole con condizioni

Nota di verifica n. 6


INDICE

ARTICOLO 1, comma 2 e ARTICOLO 2, comma 1-bis. 3

Sottogretario di Stato.. 3

ARTICOLO 2, comma 2. 4

Misure di recupero e riqualificazione ambientale. 4

ARTICOLO 2, comma 7-bis. 6

Personale delle Forze armate. 6

ARTICOLO 2, comma 8-bis. 7

Rimborso di somme alle amministrazioni dello Stato.. 7

ARTICOLO 6-bis. 8

Impianti di trattamento dei rifiuti8

ARTICOLO  6-ter.. 14

Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti14

ARTICOLO 10, comma 2. 15

Limiti per l’immissione nei corpi idrici15

ARTICOLO 15, comma 3-bis. 15

Impignorabilità di risorse iscritte su contabilità speciali15

ARTICOLO 17, comma 3-ter.. 16

Acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate da tariffa dei comuni inadempienti16



 

PREMESSA

 

Il 17 giugno 2007 è stato deliberato dall’Assemblea il rinvio in Commissione del disegno di legge C. 1145-A, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile[1].

Nella stessa data è stato trasmesso alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania, corredato di apposita  relazione tecnica (C. 1303).

A seguito del rinvio, la VIII Commissione ha apportato modifiche al provvedimento C. 1145-A che recepiscono, tra l’altro, le misure contenute nel citato D.L. n. 107/2008.

Si esaminano, di seguito, le modifiche apportate al provvedimento C. 1145-A che presentano profili di carattere finanziario: l’analisi è svolta anche sulla base della relazione tecnica presentata in allegato al disegno di legge di conversione del D.L. n. 107/2008, che risulta utilizzabile tenuto conto della sostanziale analogia tra la disciplina recata da quest’ultimo provvedimento e le norme di seguito esaminate.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2 e ARTICOLO 2, comma 1-bis

Sottogretario di Stato

Le modifiche apportate stabiliscono:

·        che il Capo dipartimento della protezione civile svolga le funzioni di Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti senza percepire ulteriori compensi (art. 2, comma 1-bis);

·        la conseguente soppressione della disposizione di copertura, contenuta nel D.L. n. 90/2008 (art. 1, comma 2, ultimo periodo), relativa agli oneri per la corresponsione dei compensi del Sottosegretario (86.500 euro per il 2008 e 173.00 euro per il 2009).

 

La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 107/2008, che reca analoghe disposizioni all’art. 4, precisa che per effetto delle stesse si determina una disponibilità di risorse (259.500 euro): dalla stessa RT sembra desumersi che tali risorse andranno ad adeguare quelle necessarie per far fronte alle spese relative alla conduzione tecnica da parte di personale militare degli impianti di cui all’art. 6 del D.L. n. 90/2008 (sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 107/2008).

 

Al riguardo, sotto il profilo del coordinamento normativo e della formulazione letterale delle disposizioni, si rileva che le stesse non sembrano escludere l’eventualità che l’incarico di Sottosegretario sia attribuito a persona diversa dal Capo del Dipartimento della protezione civile. In tale ipotesi (teoricamente possibile in base al testo dell’art. 1 del D.L. n. 90/2008, che prevede, tra l’altro, la possibilità di nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile), stante l’attuale formulazione delle modifiche apportate al predetto D.L., non sarebbe garantita la gratuità dell’incarico di Sottosegretario. Inoltre i compensi da corrispondere risulterebbero privi di copertura per la soppressione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1.

Andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo in merito all’opportunità di una più appropriata formulazione delle disposizioni in esame, tesa ad escludere che dal conferimento dell’incarico possano derivare oneri privi di adeguata copertura.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Misure di recupero e riqualificazione ambientale

L’articolo 2 del D.L. n. 90/2008 individua una serie di compiti attribuiti al Sottosegretario di Stato in relazione all’emergenza ambientale nella Regione Campania, tra cui la possibilità di impiegare le procedure di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), ovvero procedure espropriative, per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, e di disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, utilizzando per i relativi indennizzi le risorse previste dall'articolo 17 (art. 2, commi 2 e 3) e ad individuare le misure di salvaguardia necessarie per assicurare la protezione delle aree e degli impianti connessi all’attività di gestione dei rifiuti, che vengono qualificati “aree di interesse strategico” (comma 4).

La relazione tecnica allegata al medesimo provvedimento afferma che non risultano allo stato stimabili gli eventuali oneri di parte corrente derivanti da alcune disposizioni, tra le quali sono inclusi i commi 2 e 3, sopra illustrati.  A tali oneri si farà fronte nel limite della parte residua del Fondo previsto dall’articolo 17 che, tenuto conto per le stime delle altre utilizzazioni, dovrebbe essere pari a circa 2.740.500 euro, a cui potrebbero aggiungersi gli importi di eventuali minori spese a fronte degli altri interventi previsti.

 

 

La modifica introdottaaggiunge all’art. 2, comma 2, del DL. n. 90/2008 un ulteriore periodo che autorizza il Sottosegretario a porre in essere, con le procedure prima descritte, anche misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all’art. 17 del D.L. 90/2008.

 

La relazione tecnica allegata al D.L. n. 107/2008 - che reca un’identica disposizione all’art. 4, comma 3 - da un lato ribadisce che alle predette misure si farà fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2008, dall’altro reca una stima, per 10 mln di euro, dei relativi oneri, evidenziando che gli stessi rientrano nelle risorse destinate all’attivazione delle discariche in diverse località della regione Campania, già previste dallo stesso D.L. n. 90/2008.

 

Al riguardo, va preliminarmente rilevato che la relazione tecnica allegata al D.L. n. 90/2008 ha indicato una stima, sia pur in linea di massima, degli oneri posti a carico del Fondo di cui all’art. 17 in relazione alle diverse tipologie di spesa previste dal medesimo D.L.

Detta elencazione - tenuto conto anche di una quota residuale, a carico della quale sono stati posti in modo indifferenziato diversi interventi di spesa corrente, peraltro difficilmente comprimibili  - esaurisce integralmente le disponibilità del predetto Fondo.

Pertanto, l’imputazione alle medesime risorse di ulteriori interventi - quali quelli in esame - non previsti nel testo iniziale del provvedimento, in mancanza di un incremento della dotazione del Fondo, implica necessariamente una revisione delle stime degli oneri derivanti dalla realizzazione degli altri interventi previsti dal D.L. n. 90/2008, così come riportate nella RT allegata al testo iniziale del medesimo provvedimento.

Al fine di delineare il quadro complessivo degli oneri e di verificarne la coerenza rispetto alle risorse disponibili a copertura, andrebbero quindi forniti chiarimenti da parte del Governo che consentano di individuare in modo puntuale gli oneri in relazione ai quali si è addivenuti ad una rettifica delle stime iniziali nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare dette revisioni e la nuova complessiva quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alle disposizioni del D.L. n. 90, come emendate dalle norme in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che in seguito all’eliminazione del compenso per il Sottosegretario di Stato si sono rese disponibili, a valere sul fondo di cui all’articolo 17, delle risorse pari a 259.500 euro. Una quota di tali risorse pari a 214.000 viene, successivamente, utilizzata, dal comma 3, dell’articolo 6-bis. Rimane disponibile sul fondo l’ulteriore quota di 45.500 euro.

 

ARTICOLO 2, comma 7-bis

Personale delle Forze armate

La modifica introducendo un comma 7-bis all’art. 2, stabilisce che il personale delle Forze armate impiegato per fronteggiare l’emergenza rifiuti “agisce” con le funzioni di agente di pubblica sicurezza.  La norma prevede che al personale in questione non spettino compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile.

 

La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 107/2008 non considera le norme corrispondenti a quelle in esame.

Il primo paragrafo della relazione tecnica afferma che le corrispondenti norme del decreto legge, ossia quelle di cui all’articolo 3, comportano ulteriori oneri. In realtà dall’esame del testo della relazione tecnica si evince che il riferimento non sarebbe corretto in quanto i nuovi oneri cui si riferisce la RT emergono in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 107/2008.

 

Al riguardo considerato il prolungato periodo di utilizzo del personale militare con le funzioni di agente di p.s., appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti tesi ad escludere che da tale utilizzo possano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per effetto di richieste relative all’applicazione al personale interessato del miglior trattamento economico riconosciuto al personale delle Forze di polizia.

Infatti il personale in questione non agirebbe in via eccezionale e per un breve arco temporale con le funzioni di agente di p.s., ma verrebbe utilizzato in tale veste per un periodo prolungato, ossia, presumibilmente fino al 31 dicembre 2009.

 

ARTICOLO 2, comma 8-bis

Rimborso di somme alle amministrazioni dello Stato

Normativa vigente. L’art. 1, comma 46, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha posto limiti alla riassegnazione di somme nei bilanci delle amministrazioni interessate, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potesse superare, per ciascuna amministrazione, l'importo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 (escluse quelle prive di effetti sul conto economico consolidato della PA, nonché quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea). Il relativo effetto positivo sui saldi di finanza pubblica veniva stimato pari a 100 milioni per il 2006, 200 milioni per il 2007 e 300 milioni decorrere dal 2008. Successivamente, la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), all’art. 2, commi 615-617, ha previsto che, a decorrere dal 2008, non si potesse dar luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti di cui ad apposito elenco 1 allegato al disegno di legge finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria “redditi da lavoro dipendente”. E’ stata pertanto disposta l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, con dotazione, a decorrere dal 2008, da determinare in misura pari al 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. La dotazione dei fondi verrà rideterminata ogni anno sulla base dell’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo di assicurare in ciascun anno un risparmio di 300 milioni in termini di indebitamento netto della p.a.

 

La modifica aggiunge all’art. 2 del DL. n. 90/2008 un comma 8-bis, relativo alla disciplina per il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni statali per le finalità del provvedimento in esame: in particolare, il comma introdotto dispone che il predetto rimborso sia effettuato mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione allo stato di previsione dell’amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all’art. 17 del D.L. 90/2008.

 

La relazione tecnica allegata al D.L. n. 107/2008, che reca un’analoga previsione all’art. 5, non considera la disposizione.

 

Al riguardo, tenuto conto che il rimborso è posto a carico del Fondo di cui all’art. 17, si rileva in primo luogo la necessità che sia espressamente precisato che i rimborsi in questione dovranno essere effettuati nei limiti di spesa indicati, per ciascuna tipologia di spesa prevista dal D.L. in esame, dal testo del provvedimento stesso e dalla relativa relazione tecnica (cfr. C. 1145).

Andrebbe inoltre chiarito se, tenuto conto della natura delle spese interessate, la norma in esame configuri o meno un’implicita deroga ai limiti alla riassegnazione in bilancio di entrate, previsti dalle norme citate in premessa, e risulti eventualmente suscettibile di incidere sui risparmi ascritti alle medesime disposizioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l’opportunità che il Governo chiarisca l’effettiva portata della disposizione, ed in particolare quale sia l’ambito soggettivo cui la stessa si riferisce, quali le attività e quale sia l’entità, anche presumibile, degli oneri per i quali è previsto il rimborso, anche al fine di valutare il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 17.

 

 

ARTICOLO 6-bis

Impianti di trattamento dei rifiuti

Le norme introdotte – di identico contenuto rispetto all’articolo 1 del decreto legge 107/2008 - trasferiscono alle province della Campania la titolarità degli impianti di selezione e di trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 6 del DL 90/2008 (comma 1, primo periodo).

Si ricorda che il richiamato articolo 6([2]) ha previsto la valutazione di una serie di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti[3], nonché del termovalorizzatore di Acerra, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti. All'esito della valutazione gli impianti possono essere convertiti per il compostaggio e per altri usi (raccolta differenziata, produzione di combustibile da rifiuti di qualità). A tal fine il Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti dispone per la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie, entro un limite di spesa di 10,9 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania di cui all'articolo 17

Precisano inoltre che, a fronte di tale attribuzione, “le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 1, secondo periodo).

Si prevede che le medesime province si avvalgano in via transitoria, nelle more dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione dei predetti impianti (comma 2). In attesa della definizione di tali procedure, il Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti richiede, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l’impiego delle Forze Armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti di cui all’articolo 6 (comma 3).

Viene confermato l’obbligo, per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania, di completare il termovalorizzatore di Acerra (comma 4).

Al presidente della regione Campania è affidato il compito di aggiornare, in conformità con “le disposizioni di cui alla presente legge”, il piano regionale di gestione dei rifiuti (comma 5).

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti (comma 6, primo periodo). Alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze Armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del DL 90/2008 (comma 6, secondo periodo).

Si ricorda che con il citato articolo 17([4]) è stato istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione, per il 2008, di 150 milioni di euro; tale somma costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al DL 90/2008. Una quota del 10 per cento della dotazione è destinata a spese di parte corrente. Per la relativa copertura è stata disposta la riduzione (per 450 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica) del Fondo per le aree sottoutilizzate. È stato inoltre previsto il monitoraggio, da parte del Sottosegretario di Stato, degli impegni finanziari assunti a valere sulle predette risorse, anche ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi. È stato infine stabilito che, per il periodo strettamente necessario all'adozione di tali provvedimenti, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del nuovo Fondo per l'emergenza rifiuti Campania si provveda a valere sul Fondo per la protezione civile.

 

La relazione tecnica riferita alle analoghe norme del decreto legge 107/2008  (articolo 1, di identico contenuto rispetto al testo in esame) premette – sotto il profilo generale – che “il presente decreto comporta ulteriori oneri[5] esclusivamente in relazione a quanto disposto dall’articolo 3”. Infatti, secondo la RT, gli altri articoli sono di contenuto autorizzativo ovvero recano oneri la cui copertura risulta già prevista nella legislazione vigente.

Tenuto conto del tenore letterale del predetto articolo 3 e considerato altresì il contenuto della relazione tecnica in esame, il riferimento all’articolo 3 – apparentemente dovuto ad un errore materiale - sembrerebbe da imputare invece all’articolo 1, comma 3 (come indirettamente confermato nella parte successiva dalla stessa RT). Sul punto appare comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma.

Ciò premesso, la RT fornisce alcuni dati ed elementi in ordine agli effetti finanziari del testo. Tali effetti sono riassunti nella seguente tabella.

 

Art. 6-bis

Finalità della norma

Quantificazione(*)

Modalità di attuazione Copertura/Compensazione(*)

Comma  1

Trasferimento alle province della titolarità degli impianti di selezione e trattamento rifiuti

-

Attuazione della legge

regionale 4/2007 (Campania)

Comma 2

Gestione degli impianti

di selezione e trattamento rifiuti

da parte delle province

   5.000.000/mese

a) Utilizzo delle risorse umane e strumentali afferenti alla gestione degli impianti

b) Tariffa di smaltimento dei rifiuti

Comma  3

Impiego delle FF AA:

conduzione tecnica e operativa degli impianti di selezione e trattamento rifiuti

2.214.000

per l’intero periodo

Compensazione: a) mancato riconoscimento di emolumenti al Sottosegretario (250.000)

b) riduzione di parte (2.000.000) delle risorse (12.000.000) destinate a coprire spese di personale del Sottosegretario emergenza rifiuti

Copertura: quota di parte corrente del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania

(art. 17 DL 90/2008)  

Comma 4

Completamento del termovalorizzatore di Acerra

-

Quota del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania (art. 17 DL 90/2008)

Comma 5

Aggiornamento del piano regionale gestione rifiuti

-

-

(*)La quantificazione e la copertura/compensazione sono riportate solo se indicate dalla

   relazione tecnica (il testo non contiene quantificazioni).

 

In proposito la RT precisa quanto segue.

Il comma 1 (trasferimento della titolarità degli impianti, tuttora da ritenersi di proprietà pubblica, in capo alle province), comporta l’immediata attuazione delle disposizioni contenute nella legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4([6]).

Con riferimento al comma 2 (gestione degli impianti di selezione e trattamento posti a carico delle risorse derivanti dalla riscossione della tariffa di smaltimento dei rifiuti), la RT si limita a affermare che a fronte degli oneri posti a carico delle province saranno trasferite le equivalenti risorse finanziarie.

In particolare, la RT evidenzia che il fatturato relativo all’introito della tariffa da parte del Commissariato, relativo al mese di aprile 2008, ammonta a circa 15 milioni di euro, di cui circa euro 666.000 proveniente dai comuni della provincia di Avellino, euro 655.000 dai comuni della provincia di Benevento, euro 2.767.000 dai comuni della provincia di Caserta, euro 8.885.000 dai comuni della provincia di Napoli ed euro 2.155.000 dai comuni della provincia di Salerno. Tenuto conto che i costi del personale (dipendente e interinale) e i costi esterni (energia elettrica, materiale per imballaggio, ricambi, smaltimento, noleggi, manutenzioni, carburanti e lubrificanti, reagenti chimici, indumenti per la sicurezza, laboratorio, pulizie diverse, sorveglianza sanitaria e sicurezza, disinfestazione, vigilanza, costi e servizi vari) inerenti alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ammontano a circa 5 milioni di euro (di cui 2,5 milioni per i tre impianti presenti nella provincia di Napoli e 2,5 milioni per gli impianti presenti nelle altre province campane), per i predetti costi operativi sostenuti saranno corrisposte le pertinenti risorse derivanti dagli introiti delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.

Quanto agli oneri derivanti dal comma 3 (impiego transitorio delle Forze Armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti di selezione e di trattamento dei rifiuti), la RT precisa che detta spesa è da ricondurre alla corresponsione dei trattamenti economici per straordinario per le prestazioni rese dalle medesime Forze Armate oltre l’orario di servizio. Al relativo onere - stimato dell’ammontare di 123.000 euro al mese per 18 mesi, per complessivi 2.214.000 euro -  si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17, del decreto-legge 90/2008, nell’ambito delle risorse destinate agli interventi di parte corrente. Tali risorse risultano sufficienti  - secondo la RT - in quanto non sussiste più alcun compenso per il Sottosegretario (minore spesa di 259.500 euro) e, per 2 milioni di euro, vengono utilizzati i finanziamenti destinati dall’articolo 15 del medesimo DL 90/2008 al personale impiegato per l’emergenza.

Si ricorda che la relazione tecnica al DL 90/2008 ha quantificato gli oneri recati dall’articolo 15 in complessivi 12 milioni di euro, senza tuttavia fornire indicazioni in ordine ai criteri adottati per la loro determinazione. La stessa RT ha precisato, inoltre, che la copertura è effettuata a valere sulla quota di parte corrente del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania di cui all’articolo 17.

La RT precisa che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4 (obbligo, per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania, di completare il termovalorizzatore di Acerra), si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17 del DL 90/2008, come già previsto da quest’ultimo decreto.

La relazione illustrativa precisa che il completamento dei lavori dovrebbe restare in capo alla FIBE SpA, come già previsto dal DL 245/2005([7]): peraltro se la società venisse meno a tale obbligo “è prevista la facoltà di individuazione di un nuovo affidatario attraverso le procedure accelerate stabilite dal codice dei contratti pubblici”.

           

Al riguardo - come già rilevato con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 2, comma 2 - si osserva che le norme in esame prevedono una serie di adempimenti la cui copertura è posta a carico del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania di cui all'articolo 17 del DL 90/2008. In ordine all’effettiva possibilità di dare ad esse attuazione nell’ambito delle disponibilità del Fondo occorrerebbe acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

Innanzitutto, tenuto conto che - in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla successiva documentazione del Governo riferite al DL 90/2008 - le disponibilità finanziarie del Fondo appaiono interamente destinate all’attuazione delle norme del decreto legge (nel testo originario), allo stato non dovrebbero sussistere risorse residue da utilizzare per le finalità in esame.

Sul punto si rinvia all’analisi contenuta nella parte iniziale del dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 4 del 3 giugno 2008 (AC. 1145).

In ordine al comma 3 (il cui onere è genericamente attribuito, dalla la RT, alla corresponsione dei trattamenti economici per prestazioni straordinarie effettuate dalle Forze Armate oltre l’orario di servizio), andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla gestione tecnica e operativa degli impianti di selezione e di trattamento dei rifiuti. In particolare, tale aspetto andrebbe meglio precisato soprattutto con riferimento alle necessarie dotazioni umane e strumentali e alle competenze tecniche richieste per l’assunzione della gestione degli impianti.

Tenuto conto, inoltre, che la RT non fornisce i dati riguardanti l’entità del contingente militare che si intende utilizzare nei predetti compiti, al fine di consentire una verifica della quantificazione (2,2 milioni di euro) andrebbero acquisite le ipotesi poste alla base di detta stima.

Si osserva in proposito che – stando ai dati forniti dal Governo durante l’esame parlamentare di precedenti provvedimenti di legge in materia di finanziamento degli straordinari nel comparto sicurezza – la cifra di 123.000 euro al mese potrebbe finanziare approssimativamente le prestazioni oltre l’orario di servizio di circa 1.000 unità di personale.

Va inoltre considerato che la RT pone i predetti oneri, per l’importo di 2 mln, a carico delle risorse destinate agli interventi di cui all’art. 15 del DL n. 90/2008. Peraltro dette risorse, complessivamente pari a 12 mln, sulla base della RT allegata al testo iniziale del provvedimento corrispondevano ai costi connessi all’attuazione degli interventi di cui all’art. 15. Nel corso dell’esame in sede referente alle medesime risorse sono stati imputati anche i costi relativi all’art. 2 comma 7.

Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità, tenuto conto delle precedenti quantificazioni, di porre a carico del limite di spesa di cui all’art. 15 del DL anche l’importo di 2 mln per oneri connessi agli interventi previsti dalla norma in esame.

Riguardo agli oneri derivanti all’attuazione del comma 2 (gestione provinciale degli impianti di selezione e trattamento, a carico della tariffa di smaltimento dei rifiuti), andrebbe chiarito se l’attribuzione delle nuove funzioni alle province possa comportare un aggravio di compiti suscettibile di determinare un maggiore fabbisogno finanziario rispetto a quello risultante dalle risorse trasferite.

In tal caso, infatti, occorrerebbe garantire la coerenza temporale di un eventuale aggiornamento della tariffa rispetto all’aumento delle prestazioni gravanti sulla stessa.

Andrebbe infine verificata la concreta sostenibilità di un meccanismo che sostanzialmente tende a confermare gli attuali costi, o ad assegnarne di ulteriori, a carico della tariffa di smaltimento pure in assenza di un completamento del percorso di integrale copertura dei costi della gestione dei rifiuti a carico della tariffa[8] (tale che attualmente – anche senza considerare le nuove previsioni introdotte dal decreto legge 90/2008 e dalle integrazioni in esame - i costi del servizio non sembrerebbero integralmente coperti dalla tariffa medesima). 

Ciò si evince tra l’altro dalla documentazione – riguardante il decreto legge 90/2008 -  trasmessa alla Commissione bilancio della Camera dal Ministero dell’economia-RGS (5 giugno 2008), che evidenzia come “in ogni caso l’importo della tariffa è inferiore all’effettivo costo del servizio di smaltimento rifiuti”.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

A tale proposito si ricorda che la relazione tecnica al decreto-legge n. 107 del 2008 recante una analoga disposizione quantifica il suddetto onere, complessivamente, in 2.214.000 euro e prevede che a tal fine vengano utilizzati, quanto a 2 milioni, le risorse di cui all’articolo 15 del decreto-legge in esame e per la restante parte le risorse del fondo di cui all’articolo 17 del suddetto decreto resesi disponibili in seguito alla previsione, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 107 del 2008 (analoga disposizione è contenuta all’articolo 2, comma 1-bis del presente provvedimento) in base alla quale il Sottosegretario di Stato non percepisce emolumenti. Con riferimento all’utilizzo, indicato nella relazione tecnica, delle risorse previste dall’articolo 15, appare necessario che il Governo chiarisca come le stesse risorse utilizzate per l’attuazione degli oneri derivanti dall’articolo 15, commi 1 e 2 e dell’articolo 2, comma 7, possano essere utilizzate anche per questa ulteriore finalità.

Qualora il Governo confermi che tali risorse siano sufficienti anche  a garantire l’attuazione delle disposizioni in esame, appare opportuno coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2-bis dell’articolo 15. Al riguardo, si richiede l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare il comma 2-bis prevedendo che il limite di spesa previsto dal medesimo comma sia innalzato da 12 milioni a euro 12.214.000 e che tali risorse siano destinate all’attuazione non solo dei commi 1 e 2 dell’articolo 15, e del comma 7, dell’articolo 2, come previsto attualmente dal testo, ma anche del comma 3 dell’articolo 6-bis.

 

ARTICOLO  6-ter

Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti

La norma introdotta, nelle more della procedura di valutazione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti situati in Campania e del termovalorizzatore di Acerra prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 90/2008[9], autorizza presso tali impianti il trattamento meccanico nonché lo stoccaggio e la trasferenza dei rifiuti urbani (comma 1).

All’esito della lavorazione di tali rifiuti si applica, ferme restando le deroghe disposte dall’articolo 18 del citato DL 90/2008, la disciplina prevista per rifiuti il cui codice corrisponde a: rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non contenenti sostanze pericolose; metalli ferrosi;  parte di rifiuti urbani e simili non compostata.

I rifiuti provenienti da tali impianti, ferme restando le deroghe disposte dall’articolo 18 del DL n. 90 e in deroga a alle disposizioni di cui all’allegato D -parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento – secondo quanto previsto dagli allegati B e C -parte IV del medesimo D.Lgs. – e ai fini delle successive fasi di gestione sono assimilati alla tipologia di rifiuti il cui codice corrisponde a rifiuti urbani non differenziati  (comma 2).

 

La relazione tecnica allegata al DL 107/2008 non considera una norma di contenuto analogo riportata all’articolo 2 del medesimo provvedimento.

 

Al riguardo occorrerebbe acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo, volti ad escludere che la norma possa comportare costi ulteriori, rispetto a quelli previsti dall’articolo 6 del DL n. 90/2008, per le eventuali modifiche o riconversioni degli impianti di trattamento esistenti.

Andrebbe inoltre valutato se le medesime disposizioni siano suscettibili di determinare profili problematici per quanto attiene alla compatibilità con l’ordinamento comunitario e, quindi, conseguenze finanziarie connesse all’applicazione di eventuali sanzioni.

 

ARTICOLO 10, comma 2

Limiti per l’immissione nei corpi idrici

La modifica introdotta stabilisce che l’immissione nei corpi idrici degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione sia autorizzata, per il periodo dell’emergenza, in misura non superiore di oltre il 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Decreto legislativo n. 152/2006.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica né trova corrispondenza in analoghe disposizioni del D.L. n. 107/2008.

 

Al riguardo, andrebbero valutati i profili di compatibilità con l’ordinamento comunitario al fine di escludere eventuali sanzioni.

 

ARTICOLO 15, comma 3-bis

Impignorabilità di risorse iscritte su contabilità speciali

La modifica, introducendo un comma 3-bis all’art. 15, intera il disposto dell’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 263/2006, relativo anch’esso alla gestione dei rifiuti in Campania precisando che la previsione normativa ivi contenuta, relativa all’impossibilità di pignoramento o sequestro di risorse iscritte su contabilità speciali riguardanti l’emergenza rifiuti, si applichi fino alla chiusura delle medesime contabilità.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica né trova corrispondenza in analoghe disposizioni del D.L. n. 107/2008.

 

Al riguardo, non essendo disponibili elementi e dati relativi alla situazione di fatto riguardante le risorse in esame, appare necessario che il Governo chiarisca se la modifica in esame sia suscettibile o meno di determinare effetti per la finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 17, comma 3-ter

Acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate da tariffa dei comuni inadempienti

La modifica, introducendo un comma 3-bis all’art. 16, prevede l’acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di quote delle entrate da riscossione della tassa o della tariffa dei rifiuti da parte dei comuni riconosciuti inadempienti agli obblighi relativi all’attività di raccolta e di smaltimento.  

 

La norma non è corredata di relazione tecnica né trova corrispondenza in analoghe disposizioni del D.L. n. 107/2008.

 

Al riguardo, si osserva che non vengono forniti dati e parametri idonei a determinare l’entità e le modalità di effettiva applicazione della prevista riduzione di trasferimenti ai comuni interessati, che sembrerebbe commisurata a quote del gettito della tariffa o della tassa sui rifiuti.

La norma implica pertanto una riduzione di trasferimenti le cui modalità di copertura non appaiono chiaramente definite.

Andrebbero quindi acquisiti dal Governo idonei elementi di valutazione al riguardo, volti anche a verificare l’effettiva sostenibilità per i comuni interessati delle predette riduzioni. A tal fine occorrerebbe tener conto, da un lato, delle esigenze relative agli equilibri di bilancio, anche in relazione ai vincoli posti dal patto interno di stabilità, dall’altro, delle necessità connesse alla copertura, mediante la tariffa, dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti.

In proposito si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all’articolo 6-bis, che evidenziano come attualmente il gettito tariffario in Campania non sia idoneo ad assicurare l’integrale copertura dei costi di gestione. Data tale situazione, andrebbe quindi chiarito se, a fronte di una riduzione di trasferimenti ai comuni interessati, possano determinarsi effetti negativi in termini di funzionalità del sistema di gestione, tali da predeterminare la necessità di nuovi finanziamenti a carico della finanza pubblica.

 



[1] Riguardo a tale provvedimento, nel testo iniziale, si rinvia all’analisi svolta dal Servizio Bilancio dello Stato e dal Servizio Commissioni nella Nota di verifica n. 4, del 3 giugno 2008.

 

[2] Si fa qui riferimento all’articolo 6 come risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito e riportate nell’AC. 1145-A.

[3] Si tratta degli impianti situati a: Caivano, Tufino e Giugliano (Napoli); Santa Maria Capua Vetere (Caserta); Pianodardine (Avellino); Battipaglia (Salerno); Casalduni (Benevento).

[4] Si fa riferimento all’articolo 17 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito e riportate nell’AC. 1145-A.

[5] Rispetto a quelli già previsti dal DL 90/2008.

[6] “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

[7] La relazione tecnica fa riferimento all’articolo 1, comma 7, del DL 245/2005: le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ..Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7 (utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile). Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006”

[8] Quest’ultima non più calcolata sulla base di parametri forfetari, ma ancorata alle prestazioni necessarie alla raccolta e allo smaltimento nonché alle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dagli utenti.

[9] All'esito della procedura di valutazione l’articolo 6 prevede che gli impianti possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata. La relazione tecnica stima un onere pari a 10.900.000 euro per la ristrutturazione degli impianti esistenti.