Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1145: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (D.L. 90/2008)
Riferimenti:
AC N. 1145/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 4
Data: 03/06/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SERVIZI DI EMERGENZA   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 90 DEL 23-MAG-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1145

 

Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza

nel settore dello smaltimento dei rifiuti

nella regione Campania

(D.L. N. 90/2008)

 

 

 

 

 

 

N. 4 – 3 giugno 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1145

Titolo breve:

 

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile – Decreto legge n. 90 del 2008

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ghiglia

Gruppo:                                     

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VIII Commissione in sede referente

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 4

 

 


 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 9

Nomina di un Sottosegretario di Stato.. 9

ARTICOLO 2. 12

Attribuzioni del Sottosegretario di Stato.. 12

ARTICOLO 3. 14

Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali concernenti l’emergenza rifiuti14

ARTICOLO 4. 15

Competenza sulle controversie attinenti la gestione dei rifiuti15

ARTICOLI 5 e 12. 16

Termovalorizzatori ed attività solutorie. 16

ARTICOLO 6. 17

Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti17

ARTICOLO 7, comma 1. 18

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. 18

ARTICOLO 7, comma 2. 19

Organizzazione del Ministero dell’ambiente. 19

ARTICOLI 8 e 9. 20

Termovalorizzatore di Napoli e discariche. 20

ARTICOLO 10. 22

Impianti di depurazione. 22

ARTICOLO 11. 23

Raccolta differenziata.. 23

ARTICOLO 13. 26

Informazione e partecipazione dei cittadini26

ARTICOLO 15. 27

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione. 27

ARTICOLO 16. 28

Disposizioni concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile. 28

ARTICOLO 17. 31

Copertura finanziaria.. 31

ARTICOLO 18. 33

Deroghe alla normativa vigente. 33


PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. 

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

Gli interventi e gli oneri indicati dal provvedimento e/o dalla relazione tecnica possono essere ripartiti, anche in rapporto alle modalità di copertura finanziaria che vengono previste dal testo, nelle seguenti tipologie:

a)      oneri espressamente quantificati con riferimento ai singoli interventi, con copertura a carico del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania, istituito ai sensi dell’articolo 17;

b)     oneri non quantificati in relazione ai singoli interventi, con copertura sul medesimo Fondo;

c)      oneri[1] dotati di coperture diverse oppure soggetti ad apposite misure di compensazione;

d)     misure da attuare nell’ambito delle disponibilità finanziarie già previste a legislazione vigente ovvero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

e)      misure la cui attuazione viene espressamente subordinata alla successiva individuazione di una copertura finanziaria.

Per un’esposizione d’insieme di tali tipologie di oneri si vedano le tabelle e gli elenchi riportati nella presente scheda. Per l’analisi delle singole norme si rinvia alle successive parti del dossier.

 

Gran parte degli oneri stimati dalla relazione tecnica non trova una corrispondente, espressa indicazione nel testo delle norme del decreto-legge. In proposito, la relazione tecnica precisa che gli “interventi che dovranno essere realizzati a carico del Fondo non sono, allo stato, tutti puntualmente quantificabili; per tale motivazione, nelle singole disposizioni non è stata inserita un’apposita autorizzazione di spesa e si è fatto riferimento al Fondo, che costituisce tetto complessivo di spesa”.

 

Si espongono di seguito, distintamente, le singole tipologie di oneri e di interventi previsti secondo lo schema sopra indicato.

 

A.    La tabella che segue riporta gli oneri espressamente quantificati dalla relazione tecnica la cui copertura finanziaria è effettuata, nei limiti della dotazione del “Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania” appositamente istituito dall’articolo 17, comma 1, del decreto legge (150 milioni di euro per il 2008), a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 17, comma 2, del DL).

 

ONERI QUANTIFICATI

COPERTURA SUL FONDO EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA (ART. 17)

(milioni di euro – importi arrotondati)

 

Finalità

Onere

Art. 1

Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania

0,25(*)

Art. 5(**)

Art. 12

Realizzazione di termovalorizzatori e gestione rifiuti

40

Art. 6

Riconversione degli impianti ( compostaggio)

10,9

Art. 8

Termovalorizzatore di Napoli

0,1

Art. 9(***)

Realizzazione di discariche in Campania

84

Art. 15

Funzionalità del Dipartimento protezione civile

12(*)

                             TOTALE

147,25

  (*) A valere sulla quota di parte corrente del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania.

(**)La relazione tecnica include l’articolo 5 e l’articolo 12 congiuntamente nella quantificazione degli oneri relativi

     alla realizzazione di termovalorizzatori e alla gestione dei rifiuti. Tuttavia l’importo indicato dalla RT per i due articoli coincide esattamente con quello contenuto nel testo del solo articolo 12, comma 1 (40 milioni di euro). Sul punto si rinvia all’apposita scheda dedicata agli articoli 5 e 12.

(***)Con esclusione del comma 7.

 

 

B.     La relazione tecnica fa inoltre riferimento ad altri interventi, che “non risultano, invece, allo stato stimabili” ; tali oneri “riguardanti costi imprevedibili o aleatori, quali indennizzi ed espropri ed altro, graveranno sul Fondo con utilizzo delle disponibilità”.

Nella tabella che segue sono esposti sinteticamente gli oneri che la RT qualifica

come di parte corrente[2], ai quali – secondo la stessa RT – “si farà fronte nel limite

della restante parte del Fondo, che (...) risulta pari a circa euro 2.740.500, cui vanno

sommati gli importi di eventuali minori spese a fronte degli altri interventi il cui

costo è stato stimato nell’elenco”.

 

 

ONERI NON QUANTIFICATI

COPERTURA SUL FONDO EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA (ART. 17)

 

Finalità

Art. 1  c. 4(*)

Attività del Dipartimento della protezione civile

Art. 2   c. 2

Espropriazioni

Art. 2   c. 3

Indennizzi

Art. 3   c. 7

Potenziamento degli uffici giudiziari di Napoli

                               (*) Il testo della disposizione non reca alcun riferimento al Fondo per l’emergenza

                        rifiuti in Campania di cui all’articolo 17 del decreto legge: tale riferimento è contenuto

                        solo nella relazione tecnica.

 

 

C.     La relazione tecnica fa riferimento ad ulteriori interventi, previsti dal decreto legge in esame, i cui effetti finanziari vengono in taluni casi quantificati (dal testo del provvedimento o dalla stessa RT) e che non sono ricompresi nella copertura complessiva prevista dall’articolo 17 (Fondo per  l'emergenza  rifiuti  Campania).

           Nella tabella che segue sono esposti sinteticamente i predetti oneri.

 

ULTERIORI ONERI NON RIENTRANTI NELLA COPERTURA DI CUI ALL’ART. 17

 

Finalità dell’onere e quantificazione(*)

Copertura/Compensazione

Art. 7

Istituzione Segretario generale Ministero ambiente

Soppressione 2 posti dirig. generale

Art. 11

Misure di compensazione ambientale

(47 mln. di euro per ciascuno degli anni 2008-2010)

Programmaz. Fondo aree sottoutilizz. Quadro strategico nazionale

Art. 16

Personale Dipartimento protezione civile

(410.000 euro nel 2008 e 820.000 euro dal 2009)

Riduzione di autorizzazioni di spesa

(*)La quantificazione viene riportata solo se indicata dal testo o dalla RT.

 

D.    L’attuazione di ulteriori misure viene stabilita dal testo del provvedimento nell’ambito delle disponibilità finanziarie già previste a legislazione vigente ovvero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato[3].

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni:

-            articolo 1, comma 4, primo periodo (subentro del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nelle funzioni delle gestioni commissariali “con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti”); 

-            articolo 1, comma 4, secondo periodo (eventuali maggiori esigenze dei Capi missione, a valere sul Fondo per la protezione civile);

-            articolo 2, comma 12 (diretto conferimento di incarichi per la raccolta e il trasporto dei  rifiuti,  a  valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti);

-            articolo 4, comma 1 (devoluzione delle controversie in materia di rifiuti alla giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo, “con  le  risorse  umane  e strumentali  previste  a  legislazione  vigente”);

-            articolo 6, comma 1 (attività della Commissione  per la valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti “con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato”);

-            articolo 7, comma 2, terzo periodo (funzionamento degli   uffici   di   diretta  collaborazione del Ministro dell’ambiente “nel rispetto del principio di invarianza della spesa”);

-            articolo 10, comma 2 (gruppo di lavoro per la valutazione  degli  scarichi da depurazione “istituito senza maggiori oneri”);

-            articolo 11, comma 2 (eventuale nomina  di commissari ad acta per la raccolta  differenziata “nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili” delle amministrazioni interessate);

-            articolo 11, comma 6 (promozione di iniziative per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici “nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili” dei  comuni  della regione Campania);

-            articolo 11, comma 9 [acquisto e noleggio delle attrezzature e dei mezzi per la raccolta differenziata, mediante utilizzo dei “corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI[4] (...)  per  il conferimento  dei  rifiuti  di imballaggio”];

-            articolo 11, comma 10 (campagna  di  comunicazione  per l’incremento dei livelli  di raccolta differenziata, con oneri a carico del CONAI);

-            articolo 11, comma 11 (eventuale attivazione dei poteri sostitutivi per la raccolta  differenziata  a Napoli “con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli”);

-            articolo 13, commi 1 e 2 (iniziative di informazione ai  cittadini  “senza maggiori oneri” e “nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente”);

-            articolo 13, comma 3 (competenze del  Dipartimento  della  protezione  civile  nell’ambito della disciplina in materia di trasparenza dell'azione amministrativa “senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato”);

-            articolo 13, commi da 4 a 6 (informazione  agli  studenti  in materia ambientale e sulla gestione  dei rifiuti “nell'ambito delle risorse  disponibili,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica”).

 

E.     In un singolo caso, infine, l’attuazione della norma viene espressamente subordinata alla successiva individuazione di una copertura finanziaria. Si tratta dell’articolo 9, comma 7, che rinvia ad un’ordinanza del Presidente del Consiglio la definizione di benefici fiscali e contributivi in  favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica: tali benefici saranno disciplinati “previa individuazione  della  specifica  copertura finanziaria, con disposizione di legge”.

 

Al riguardo si osserva - sotto il profilo generale - che la relazione tecnica prevede l’utilizzo integrale delle risorse del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania (150 milioni di euro) per la copertura delle prime due tipologie di oneri sopra esposte: oneri quantificati (per un ammontare di circa 147,3 milioni di euro) e oneri non quantificati in relazione ai singoli interventi (per un ammontare di circa 2,7 milioni di euro).

Restano escluse da tale schema di copertura sia le norme (contenute negli articoli 7, 11 e 16) dotate di autonome coperture o compensazioni sia le numerose disposizioni (contenute negli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 e 13) che dovrebbero trovare attuazione nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Pertanto la possibilità di dare attuazione a queste ultime misure è subordinata all’effettiva disponibilità, nei bilanci delle amministrazioni centrali o periferiche interessate alla presente disciplina, delle necessarie risorse. Sul punto si rinvia all’analisi delle singole norme contenuta nella parte successiva del presente dossier.

Sempre sotto il profilo generale si rileva che, per gran parte delle fattispecie considerate, il testo delle norme non individua specificamente gli interventi suscettibili di determinare effetti onerosi, limitandosi ad imputare il complesso degli oneri derivanti dai singoli articoli al Fondo istituito dall’art. 17 del provvedimento. In genere, inoltre, nel provvedimento non viene espressamente indicato l’ammontare degli oneri derivanti da ciascun articolo.

La relazione tecnica precisa in proposito che gli interventi posti a carico del predetto Fondo non sono, allo stato, tutti puntualmente quantificabili e che, per tale ragione, nelle singole disposizioni non è stata inserita un’apposita autorizzazione di spesa, ma si è fatto riferimento al Fondo, “che costituisce tetto complessivo di spesa”.

Infatti, sia l’onere complessivo recato dal D.L., sia taluni degli oneri ascrivibili a specifiche disposizioni in esso contenute sono definiti per lo più in termini di limiti massimi di spesa. Tale determinazione non pone specifici problemi sul piano della quantificazione nei casi in cui gli interventi da porre in essere, per la loro specifica natura e per le relative modalità di realizzazione, siano effettivamente riconducibili a tetti di spesa, tanto da poter prefigurare una cessazione delle attività e dei relativi esborsi nell’ipotesi di superamento dei limiti fissati.

Nel caso in esame l’imputazione ad un limite di spesa degli oneri considerati potrebbe evidenziare profili critici in ordine ai seguenti aspetti:

·         molti degli oneri previsti si configurano come spese di investimento volte alla realizzazione di impianti di trattamento, deposito e stoccaggio dei rifiuti. La relazione tecnica per taluni di essi fornisce una quantificazione dei prevedibili costi; non essendo peraltro indicati i dati e le ipotesi alla base delle stime fornite, non risulta possibile valutare la coerenza dei limiti di spesa fissati rispetto agli interventi da realizzare. Peraltro, qualora nella fase di attuazione si dovesse constatare una insufficienza degli stanziamenti rispetto agli obiettivi fissati, la mera predeterminazione di un limite di spesa potrebbe non rivelarsi idonea - tenuto conto del carattere di estrema necessità ed urgenza che gli interventi stessi rivestono – ad evitare spese superiori al limite stesso, potendosi determinare le premesse per successivi finanziamenti, volti ad integrare le risorse per garantire comunque il completamento delle opere avviate;

·         talvolta i limiti di spesa sono posti a fronte di previsioni normative del decreto-legge riferite a veri e propri diritti o comunque ad obblighi di prestazione difficilmente riconducibili a limiti di spesa prefissati (è questo il caso della corresponsione degli indennizzi per espropri). Pur concordando sulla difficoltà, evidenziata dalla relazione tecnica, di una quantificazione in via preventiva di tali esborsi, va comunque ribadito che, per le predette fattispecie, la predeterminazione di tetti di spesa non pone al riparo dalla necessità, in caso superamento dei medesimi limiti, di un intervento di reintegro delle somme stanziate.

In ordine ai predetti profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Nomina di un Sottosegretario di Stato

Le norme attribuiscono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio il coordinamento delle azioni connesse alla gestione della emergenza  rifiuti in Campania (comma 1).

In  deroga  alle norme recate dall’ultima legge finanziaria sul numero massimo dei componenti del Governo e sui limiti ai compensi dei dipendenti pubblici[5], fino al 31 dicembre 2009 alla soluzione  dell'emergenza  rifiuti nella regione Campania è preposto un  Sottosegretario  di  Stato presso la Presidenza del Consiglio (comma 2).

Per tale incarico[6] può essere nominato  il  Capo  del  Dipartimento della protezione civile, di cui resta  ferma  la  competenza  ad  esercitare,  in tale veste, i compiti attinenti  alla protezione civile. 

Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008  ed  euro  173.000  per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 (comma 2, ultimo periodo).

Il Sottosegretario  di  Stato provvede alla nomina  di  uno  o  più capi missione che  subentrano  ai  Commissari delegati  all’emergenza rifiuti in  carica, definendo le strutture di supporto sotto il profilo  dell'organizzazione e del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali (comma 3). 

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinato il subentro  nelle  competenze  commissariali  sulla  base di quanto previsto  dal  presente  articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali  a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori  esigenze  che  si  manifesteranno nel corso delle attività saranno  fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la  parte  preordinata  alla  gestione  delle  emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita   contabilità   speciale  intestata  al Sottosegretario di Stato (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che l’onere connesso alla nomina del Sottosegretario di Stato è pari a 259.500 euro complessivi, di cui 86.500 riferiti all’anno 2008 e 173.000 all’anno 2009. Dal momento che la disposizione di copertura, di cui all’articolo 17, prevede la costituzione di un Fondo dotato di risorse riferite al solo anno 2008, la relazione tecnica chiarisce che l’istituzione di apposita contabilità speciale, prevista dalle disposizioni in esame, consentirà la copertura dell’onere 2009 mediante l’utilizzo delle risorse presenti sul Fondo stesso non già utilizzate nel corso del 2008.

La relazione afferma, altresì, che non risultano stimabili gli eventuali oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 1, comma 4, concernenti “possibili nuove esigenze”. Tuttavia, secondo la stessa RT, tali oneri si intendono ricompresi nel totale di 2.740.500 euro qualificati come spesa corrente, che costituiscono l’importo residuale del Fondo di cui all’articolo 17 risultante dallo scomputo – rispetto alla dotazione complessiva del Fondo medesimo – degli oneri espressamente quantificati dalla RT.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la nomina di un Sottosegretario, in aggiunta al trattamento economico da corrispondere ad esso, non determini oneri – non quantificati dalla RT - in relazione alla struttura di staff posta a sua disposizione in qualità di membro del Governo.

Per quanto riguarda l’onere direttamente connesso alla nomina del Sottosegretario, si rileva che la spesa per il 2008 dovrebbe risultare superiore rispetto al 50 per cento dell’onere annuo (indicato per il 2009) dal momento che la nomina è già intervenuta e dunque la corresponsione degli emolumenti non risulta circoscritta al solo secondo semestre dell’anno in corso.

In ordine a tale – sia pure marginale – sottostima per il 2008, si fa presente che l’onere appare configurato, tenuto conto della formulazione del comma 2, quale tetto di spesa.

Riguardo al comma 4, si osserva preliminarmente che il primo periodo dispone il subentro della nuova gestione, utilizzando le risorse esistenti. Il secondo periodo dispone che ad eventuali maggiori esigenze si faccia fronte a valere sul Fondo per la protezione civile. Appare quindi necessario chiarire a quali fattispecie si riferiscano tali eventuali maggiori esigenze e se esse riguardino o meno soltanto il subentro di cui al primo periodo di cui allo stesso comma 4.

Va peraltro considerato che la relazione tecnica include il comma 4 tra le disposizioni i cui oneri “non risultano allo stato stimabili” e che dovranno essere finanziati a valere sulla quota residuale, di parte corrente, del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania, mentre il testo della disposizione non reca alcun riferimento al Fondo di cui all’articolo 17, menzionando esclusivamente le risorse del Fondo per la protezione civile. Appare quindi necessario acquisire un chiarimento in ordine alle effettive modalità di finanziamento delle predette occorrenze, anche in considerazione del complesso degli interventi che andranno a gravare sulla quota residuale del Fondo di cui all’art. 17.

Trattandosi di spese presumibilmente di carattere necessario, qualora non trovassero capienza nell’ambito delle disponibilità esistenti dovrebbero essere finanziate con successivi provvedimenti ad hoc.

Quanto ai possibili effetti connessi alla nomina dei capi missione, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione all’articolo 15.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri, pari ad euro 86.5000 per l’anno 2008 e ad euro 173.000 per l’anno 2009, derivanti dalla nomina del sottosegretario di stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si provveda a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

 

Al riguardo, si rileva che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 è formulata con riferimento agli esercizi finanziari 2008 e 2009, mentre l’articolo 17 fa riferimento esclusivamente all’anno 2008.

A tale proposito, si ricorda che l’articolo 17 prevede l’istituzione di un Fondo per l’attuazione di larga parte delle disposizioni di cui al presente decreto. Tale dotazione, determinata in 150 milioni di euro per l’anno 2008, include, come può desumersi dalla quantificazione degli effetti finanziari previsti dalla relazione tecnica, anche gli oneri di cui all’articolo 1, comma 2 nella misura complessiva di 259.500 euro (vale a dire la somma della spesa di 86.500 per autorizzata per l’anno 2008 e di 173.000 autorizzata per l’anno 2009). In altri termini, gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, pur se relativi a due differenti esercizi finanziari, sono stati computati integralmente nell’anno 2008, in considerazione del fatto che le risorse stanziate saranno assegnate alla Presidenza del Consiglio per essere trasferite su una specifica contabilità speciale a valere della quale saranno effettuati i relativi pagamenti. Come indicato nella relazione tecnica il trasferimento delle risorse sull’apposita contabilità speciale avrà luogo entro l’esercizio in corso.

Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo che agli oneri importi indicati distintamente per l’anno 2008 e l’anno 2009, si provveda nell’ambito delle risorse che sono trasferite alla contabilità speciale nell’anno 2008 e per le quali si dispone la copertura finanziaria esclusivamente con riferimento al suddetto esercizio.

 

Il comma 4 dispone che alle eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.

 

Al riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nella relazione tecnica  agli eventuali oneri di parte corrente non stimabili, derivanti da alcune disposizioni del decreto tra cui il comma 4 dell’articolo 1, si farà fronte nel limite delle disponibilità del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 17.

Appare opportuno un chiarimento del Governo in proposito, posto che il contenuto della relazione tecnica non risulta coerente con il dettato della norma.

 

 

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

Le norme autorizzano, tra l’altro, il Sottosegretario di Stato:

·        ad impiegare le procedure di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), ovvero procedure espropriative, per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, e a disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, utilizzando per i relativi indennizzi le risorse previste dall'articolo 17 (commi 2 e 3);

·        ad individuare le misure di salvaguardia necessarie per assicurare la protezione delle aree e degli impianti connessi all’attività di gestione dei rifiuti, che vengono qualificati “aree di interesse strategico” (comma 4);

·        ad utilizzare la forza pubblica per dare piena attuazione alle proprie determinazioni. Lo stesso Sottosegretario è altresì autorizzato a richiedere l’impiego delle Forze armate per l’approntamento di cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e per la vigilanza, unitamente alle Forze di polizia, dei cantieri e dei siti (comma 7);

·        a disporre interventi alternativi - anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei - a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti, in caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa (comma 12).

 

La relazione tecnica afferma che non risultano allo stato stimabili gli eventuali oneri di parte corrente derivanti da alcune disposizioni, tra le quali sono inclusi i commi 2 e 3, dell’articolo in esame.  A tali oneri si farà fronte nel limite della parte residua del Fondo previsto dall’articolo 17 che, tenuto conto per le stime delle altre utilizzazioni, dovrebbe essere pari a circa 2.740.500 euro, a cui potrebbero aggiungersi gli importi di eventuali minori spese a fronte degli altri interventi previsti.

La RT precisa, inoltre, che dalla dichiarazione di aree di interesse strategico nazionale non sorgono maggiori oneri in quanto si applicano le procedure già previste a legislazione vigente e conseguenti a tale dichiarazione.

 

Al riguardo, in relazione ai commi 2 e 3, pur rilevando che è la stessa RT ad affermare l’impossibilità della stima dell’onere e che gli indennizzi dovrebbero essere corrisposti nei limiti delle risorse disponibili, si osserva che, come rilevato in premessa, le spese relative alle predette voci appaiono difficilmente comprimibili nell’ambito di un limite di spesa. Inoltre va valutata, per un verso, l’entità della somma complessivamente indicata, per altro verso, il carattere parzialmente aleatorio della stessa, tenuto conto che il relativo ammontare è individuato in via residuale rispetto ai costi riferiti ad altri interventi che potrebbero risultare anche superiori a quelli stimati. In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Nulla da osservare in merito alla dichiarazione di interesse strategico prevista dal comma 4, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

In relazione alle attività di cui al comma 7, appare necessario che il Governo fornisca elementi conoscitivi al fine di delineare il presumibile impegno richiesto al personale delle Forze armate e di polizia, in termini di personale e di mezzi, nonché  il conseguente impatto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se la destinazione del personale ai compiti in esame sia compatibile con il corretto espletamento delle attività istituzionali e se le attuali dotazioni finanziarie destinate al pagamento degli straordinari e delle trasferte siano sufficienti ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dall’articolo in esame.

Per ciò che concerne gli interventi alternativi per la gestione dei rifiuti di cui al comma 12, premessa la necessità di un chiarimento in ordine alle risorse da utilizzare, al fine di precisare se si tratti di fondi della gestione commissariale ovvero di risorse del bilancio dei comuni interessati, andrebbero comunque fornite garanzie circa l’effettiva praticabilità degli interventi stessi assicurando l’equilibrio di bilancio degli enti o delle strutture interessati.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 12 dispone che nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Al riguardo, si ribadisce l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo al fine di precisare a quali risorse la norma faccia riferimento.

 

ARTICOLO 3

Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali concernenti l’emergenza rifiuti

Le norme stabiliscono che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi (comma 1). Inoltre, le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli (comma 2).

Per fronteggiare le accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli derivanti dall’introduzione della norma in esame, sono adottate da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, misure amministrative di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo (comma 7).

Si ribadisce che, in base alle norme in esame, la Procura di Napoli diventa competente non tanto e non solo sui procedimenti relativi alla gestione dell’emergenza rifiuti, ma anche su quelli riguardanti i reati in materia ambientale nella regione Campania.

 

La relazione tecnica afferma che non risultano stimabili gli eventuali oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 3, comma 7, concernenti i possibili “trattamenti di trasferimento” eventualmente dovuti ai magistrati ed al personale amministrativo trasferito presso la Procura della Repubblica di Napoli. Tuttavia anche per tale disposizione è desumibile, dalla stessa RT, che i relativi oneri si intendono ricompresi nel totale di 2.740.500 euro qualificati come spesa corrente, che costituiscono l’importo residuale del Fondo di cui all’articolo 17 risultante dallo scomputo – rispetto alla dotazione complessiva del Fondo medesimo – degli oneri espressamente quantificati dalla RT.

 

Al riguardo si rileva che, pur non essendo ipotizzabile il numero dei procedimenti che si apriranno in connessione a reati riferiti alla gestione dei rifiuti, sono probabilmente disponibili i dati concernenti il numero dei  reati commessi annualmente in materia ambientale nella regione Campania, anch’essi demandati – ai sensi della norma in esame - alla competenza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Sulla base di tali dati potrebbe essere valutato, da parte del Governo, se l’attuale entità del fenomeno renda concreta l’eventualità che siano disposte le misure di riallocazione del personale previste al comma 7 ed, in caso  affermativo, potrebbe essere fornita in via indicativa una stima dei presumibili oneri connessi alle predette misure.

Si consideri, inoltre, che in relazione ai trasferimenti potrebbe essere necessario sostenere spese aggiuntive per locazioni e dotazioni strumentali, non considerate - nemmeno in termini di eventualità - dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 4

Competenza sulle controversie attinenti la gestione dei rifiuti

Le norme devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti anche se relative a diritti costituzionalmente tutelati. E’ esplicitamente previsto che le funzioni siano svolte utilizzando le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente (comma 1).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare in ordine ai profili di quantificazione, nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che alle norme si possa effettivamente dare attuazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 5 e 12

Termovalorizzatori ed attività solutorie

Le norme:

·        autorizzano l’esercizio del termovalorizzatore di Acerra e il conferimento al medesimo impianto di determinate categorie di rifiuti; fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa circa la realizzazione dell’impianto di termodistruzione di Salerno, autorizzano la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (art. 5, co. 1-3);

·        dispongono che i capi missione possano provvedere alle “necessarie attività solutorie” nei confronti di creditori, subappaltatori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, a scomputo di situazione creditorie vantate dalle medesime società nei confronti della gestione commissariale, per un importo massimo di 40 mln di euro (art. 12, co. 1);

·        prevedono che agli oneri derivanti dall’art. 5 e dall’art. 12 si faccia fronte con le risorse del Fondo di cui all’art. 17 (art. 5, co. 4 e art. 12, co. 3).

 

La relazione tecnica  considera congiuntamente gli oneri recati dagli artt. 5 e 12, riferendo ad entrambi gli articoli il limite di spesa di 40 mln di euro a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal successivo art. 17. La relazione precisa che è stato stimato complessivamente nella predetta cifra il “trattamento del completamento del termovalorizzatore di Acerra, inclusi eventuali anticipazioni della nuova ‘gestione commissariale’ a soggetti terzi che vantano posizioni creditorie nei confronti delle società affidatarie del servizio; ciò a scomputo di crediti degli stessi affidatari verso le gestioni commissariali pregresse”.

 

Al riguardo, va in primo luogo segnalata una discrasia tra la relazione tecnica, in base alla quale il limite di spesa di 40 mln. riguarda sia gli interventi dell’articolo 12 che quelli previsti dall’articolo 5, ed il testo delle disposizioni in esame (in particolare, dell’art. 12, comma 1), che riferiscono il predetto limite ai soli interventi di cui all’art. 12, lasciando in tal modo indeterminato l’onere riferito agli interventi di cui all’art. 5.

Appare quindi opportuno, ai fini di una corretta verifica della quantificazione degli oneri indicati, acquisire chiarimenti in ordine all’incoerenza rilevata tra il testo del provvedimento e la RT, individuando in modo più puntuale i limiti di spesa riferiti ai predetti interventi.

Con specifico riferimento all’art. 5 andrebbe inoltre precisato a quali degli interventi ivi previsti vanno specificamente riferiti gli oneri da far gravare sul Fondo di cui all’art. 17: in particolare, andrebbe precisato se essi riguardino esclusivamente – come sembrerebbe emergere dalla RT – il completamento del termovalorizzatore di Acerra.

Per quanto attiene infine all’art. 12, non sono fornite dalla RT stime, sia pur di massima, delle somme relative alle situazioni debitorie delle società affidatarie né dei crediti vantati dalle stesse nei confronti delle precedenti gestioni commissariali. Non risulta quindi possibile valutare la coerenza del limite di spesa previsto rispetto alla situazione in essere, anche in considerazione di eventuali profili di contenzioso. Andrebbero inoltre quantificati gli oneri connessi all’attività che dovrà essere svolta dai capi missione per le predette attività solutorie.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 5, comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, relativi alla realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra, santa Maria La Fossa e Salerno, si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall’articolo 17.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di utilizzare, come in altre disposizioni, la formulazione  “a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 17”.

 

ARTICOLO 6

Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti

La norma prevede una valutazione in ordine al valore di sette impianti di selezione e trattamento dei rifiuti situati in Campania e del termovalorizzatore di Acerra (NA), anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti.

Tale valutazione deve essere effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani.

A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere necessarie, utilizzando le risorse previste dall’articolo 17 del DL in esame.

 

La relazione tecnica stima un onere pari a 10.900.000 euro per la ristrutturazione degli impianti esistenti (da riconvertire al compostaggio e alla raccolta differenziata).

 

Al riguardo, si osserva che non risulta possibile sottoporre a verifica le quantificazioni contenute nella RT, tenuto conto che essa non fornisce gli elementi e i dati posti alla base delle stime indicate.

Non sono peraltro chiari i termini dell’acquisizione a titolo oneroso degli impianti in questione e le relative conseguenze di carattere finanziario: in particolare, andrebbero chiariti - ai fini della valutazione delle eventuali ricadute per la finanza pubblica - l’attuale assetto proprietario degli impianti in questione e quali siano le conseguenze dell’eventuale mancata acquisizione da parte della società affidataria, considerato che le norme non prefigurano alcun obbligo in tal senso, nonostante siano stanziati fondi per l’immediata realizzazione di interventi finalizzati alla riconversione. Andrebbe in proposito chiarito su quale soggetto, in mancanza della successiva acquisizione da parte della società affidataria, graverebbero gli oneri per il completamento della riconversione degli impianti.

Infine, si segnala che il termovalorizzatore di Acerra, che figura nell’elenco di cui al presente articolo,risulta altresì oggetto, in base alla RT, di interventi di completamento ai sensi del precedente art. 5.

 

ARTICOLO 7, comma 1

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Le norme,  ai  fini del contenimento della spesa pubblica, riducono il numero dei  commissari  che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale[7] da  sessanta a cinquanta.

E’ stabilito, altresì, che entro sessanta giorni dalla data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare proceda, con proprio   decreto,   di   natura  regolamentare,  al  riordino  della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che alle norme non sono espressamente ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7, comma 2

Organizzazione del Ministero dell’ambiente

La norma, integrando il decreto legislativo che disciplina l'organizzazione del Governo[8], prevede che le direzioni generali del Ministero dell’ambiente siano coordinate da un Segretario generale. La  copertura  dei relativi  oneri  è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti, attualmente previsti per esigenze di consulenza, studio e ricerca,  nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro[9].

 

La relazione tecnica si limita a ribadire quanto già stabilito dalla norma.

 

Al riguardo il Governo dovrebbe fornire un chiarimento in merito alla effettiva utilizzabilità, a fini di compensazione, delle misure di riduzione di posti dirigenziali previste dalla norma. Infatti nel corso della XV legislatura è stato sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari[10] uno schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente[11], volto anche al conseguimento dei risparmi previsti dalla legge finanziaria per il 2007 attraverso la riduzione del numero dei dirigenti di prima fascia del comparto Ministeri[12]. Lo schema in questione prevedeva la soppressione di uno degli incarichi di consulenza nuovamente utilizzati per finalità di copertura dalle disposizioni in esame. Va peraltro rilevato che il regolamento recato dallo schema non risulta ancora emanato[13].

Inoltre, anche nel caso in cui l’utilizzabilità di tali riduzioni fosse confermata, la loro compensatività nella misura prevista andrebbe suffragata da idonei dati quantitativi, anche con riferimento alle esigenze organizzative e logistiche connesse all’istituzione e al funzionamento del nuovo ufficio.  

 

ARTICOLI 8 e 9

Termovalorizzatore di Napoli e discariche

Le norme dispongono, tra l’altro, quanto segue:

·        autorizzano il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a tutela della salute e dell’ambiente. Sono altresì dettate disposizioni per consentire il deposito e lo stoccaggio di specifiche categorie di rifiuti in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia (art. 8, co. 1-3);

·        autorizzano la realizzazione, in vari comuni della Campania, di siti da destinare a discarica, nel rispetto della normativa comunitaria; sono altresì individuate le categorie di rifiuti da smaltire nei medesimi siti e le procedure amministrative d’urgenza per l’apertura delle discariche (art. 9, co. 1-3 e 5);

·        autorizzano, presso le discariche già presenti in Campania, il trattamento del percolato tramite appositi impianti ivi installati (art. 9, co. 4);

·        abrogano l’art. 1 del D.L. n. 61/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2007), recante disposizione per l’attivazione in via d’urgenza di siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento (art. 9, co. 6).

La norma abrogata prevedeva altresì, per quanto attiene al sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno, che l’utilizzo fosse consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato avrebbe assicurato la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

·        rinviano ad una successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di specifiche discipline in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di discariche, previa individuazione, con norma legislativa, della relativa copertura finanziaria (art. 9, co. 7);

·        pongono gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, ad eccezione di quelli di cui all’art. 9, co. 7, a carico delle risorse di cui all’articolo 17 del provvedimento (art. 8, co. 4 e art. 9, co. 9).

 

La relazione tecnica stima un onerepari a 100.000 euro in relazione agli interventi di cui all’articolo 8, e di 84 milioni di euro per quelli di cui all’articolo 9. Inoltre, per la realizzazione dei due termovalorizzatori di S. Maria La Fossa e di Acerra, la relazione tecnica evidenzia come, da analisi di mercato, emerga che gli impianti possono essere realizzati da imprese specializzate in regime di “project financing”, trattandosi di affidamento di servizio pubblico mediante la costruzione e gestione degli impianti, il cui rendimento costituisce idoneo prezzo per l’espletamento del servizio stesso, ai sensi della vigente normativa.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che non risulta possibile sottoporre a verifica le quantificazioni contenute nella RT, tenuto conto che essa non fornisce gli elementi e i dati posti alla base delle stime indicate. Appare quindi opportuno acquisire indicazioni integrative in proposito anche in considerazione del fatto che per entrambi gli impianti la stima dovrebbe tener conto della partecipazione del capitale privato mediante il ricorso all’istituto del project financing: è presumibile quindi che la stima riportata tenga conto anche delle indagini di mercato effettuate per valutare tale apporto e delle connesse valutazioni di carattere finanziario.

In relazione alla disposizione di cui all’art. 9, co. 6, si ricorda che per la realizzazione degli impianti previsti dall’art. 1 del D.L. n. 61/2007, ora abrogato dalle norme in esame, era previsto – sulla base delle indicazioni della relativa relazione tecnica e delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame parlamentare[14] - il ricorso a disponibilità provenienti dal gettito tariffario e a risorse presenti su apposita contabilità speciale. Tenuto conto che i siti indicati nella norma abrogata figurano anche nel nuovo elenco riportato al comma 1 dell’art. 9 del decreto in esame, risulterebbe utile conoscere se, ed eventualmente in quale misura, per effetto dell’abrogazione della predetta norma, si determinino disponibilità di risorse sulle contabilità speciali e se le stesse vadano ad integrare le somme stanziate per gli interventi previsti dal D.L. in esame.

 

ARTICOLO 10

Impianti di depurazione

La norma autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue (comma 1).

Autorizza inoltre, in via transitoria, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, stabilendone la misura massima. Stabilisce infine che l’entità e la durata dei relativi effetti siano valutate da parte di un gruppo di lavoro composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia ed istituito dal Sottosegretario di Stato. Ai componenti del gruppo di lavoro non spetta alcun compenso (comma 2).

 

Al riguardo, in merito al comma 1, pur trattandosi di una norma autorizzatoria, andrebbe comunque esclusa la possibilità di oneri aggiuntivi connessi alle attività di depurazione delle acque reflue.

In relazione al comma 2, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla neutralità finanziaria della norma in esame rispetto ad eventuali effetti onerosi che potrebbero derivare, nonostante l’esclusione di compensi ai componenti del gruppo di lavoro, dall’esercizio delle relative funzioni (rimborsi spese o altri oneri di carattere organizzativo e logistico).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 prevede che il Sottosegretario di Stato istituisca, senza maggiori oneri, un gruppo di lavoro composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, con il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti sull’ambiente delle attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali campane.

 

Al riguardo, si rileva che la clausola di invarianza di cui al comma 2 non appare formulata in maniera conforme alla prassi consolidata, in quanto non prevede esplicitamente l’aggregato al quale deve essere riferita. In considerazione del fatto che al gruppo di lavoro del quale è prevista l’istituzione parteciperanno esperti individuati anche nell’ambito delle amministrazioni locali, appare opportuno che questa sia riferita all’aggregato più ampio della finanza pubblica.

La norma dispone, inoltre, che agli stessi non sia corrisposto alcun compenso. Anche in questo caso, appare opportuno osservare che la disposizione non è formulata in maniera conforme alla prassi consolidata che in casi analoghi, al fine di garantire l’effettività della clausola di invarianza, ha previsto esplicitamente che ai componenti di gruppi di lavoro o di Commissioni non vengano corrisposti né emolumenti, né rimborsi spese.

 

ARTICOLO 11

Raccolta differenziata

La norma definisce in primo luogo gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nella Regione Campania; per i comuni che non raggiungono tali obiettivi si prevede una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e la facoltà per  il Sottosegretario di Stato di nominare commissari ad acta, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni (commi 1 e 2).

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi minimi sono previsti, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili: il monitoraggio e la successiva pubblicazione dei dati comunali di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata; iniziative per disincentivare l’utilizzo dei beni usa e getta e favorire il compostaggio domestico; l’obbligo della raccolta differenziata per alcuni soggetti, incluse le pubbliche amministrazioni (commi 4-7).

Si provvede, nelle more della costituzione delle società provinciali per la gestione dei rifiuti, allo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e alla loro riunione in un unico consorzio gestito da soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato. Ai mezzi necessari alla raccolta differenziata in tali province sono destinate le somme previste dall’accordo quadro ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) del 14 dicembre 2004 per il conferimento dei rifiuti di imballaggio (commi 8 e 9).

Al CONAI è affidato, con oneri a proprio carico, lo svolgimento, di una campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella regione Campania, sulla base di modalità tecniche, finanziarie e organizzative, definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 10).

Il comune di Napoli, insieme al gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani (ASIA S.p.A.), deve inoltre presentare un piano per la raccolta differenziata. In caso di inadempienza il Sottosegretario di stato è autorizzato a provvedere in via sostitutiva con oneri a carico del bilancio del comune (comma 11).

E’ infine previsto l’utilizzo per la realizzazione di iniziative di compensazione ambientale, della somma di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013 (comma 12).

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare la disposizione recata dal comma 12, precisando che le risorse utilizzate sono già destinate alla regione Campania

 

Al riguardo, in merito alla maggiorazione prevista dal comma 1, andrebbe valutata la compatibilità della stessa rispetto agli equilibri di bilancio degli enti interessati e alla garanzia di finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti nei medesimi enti. Analoghe considerazioni vanno riferite all’utilizzo dei corrispettivi previsti dall’accordo quadro ANCI-CONAI, disposto dal comma 9, posto che in presenza di risorse invariate sembrerebbero porsi oneri aggiuntivi a carico del bilancio degli enti locali per l’acquisto di attrezzature.

In merito al comma 2, andrebbe precisato su quali risorse gravino le spese connesse alle attività indicate.

Riguardo alle iniziative previste dai commi 5 e 6, niente da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che le stesse possano essere realizzate senza oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 12, pur prendendo atto delle indicazioni della RT circa l’attuale destinazione delle somme alla Regione Campania, andrebbe altresì confermato che per effetto dell’utilizzo delle stesse non si compromettano interventi eventualmente già avviati o finanziati a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 4 e 6 dispongono una serie di adempimenti in materia di raccolta differenziata a carico del Sottosegretario di Stato e dei sindaci dei comuni della Regione Campania -  quali ad esempio l’invio a cadenza mensile al Sottosegretario di Stato dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata e la promozione  delle iniziative occorrenti al compostaggio domestico dei rifiuti -  da adottare nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili.

 

Al riguardo si richiede l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la formulazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 nel senso di specificare che i bilanci a cui si fa riferimento sono quelli delle amministrazioni interessate.

 

 

Il comma 12 prevede che agli interventi di cui al presente comma, per l’importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si fa fronte a carico del  fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

 

Al riguardo, si rileva che dal calcolo degli oneri indicati nella relazione tecnica, la disposizione in esame non sembra essere inclusa tra quelle la cui copertura è prevista a valere del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 17. Tuttavia, la formulazione del suddetto articolo esclude dalla copertura solo gli oneri di cui all’articolo 16. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che tale disposizione trova una autonoma copertura nello stesso articolo 11, comma 12  e non nell’articolo 17, al fine di evitare un disallineamento tra la quantificazione degli oneri e la copertura complessiva prevista dal provvedimento.

Dal punto di vista formale si rileva, infine, l’opportunità, nell’ambito della disposizione che reca l’autorizzazione di spesa di richiamare esplicitamente l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stata disposta l’istituzione del fondo per le aree sottoutilizzate.

Occorre, infine, che il Governo confermi la sussistenza, nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate, di risorse disponibili destinate a scopi di compensazione ambientale nella misura di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

ARTICOLO 13

Informazione e partecipazione dei cittadini

Le norme prevedono la definizione, da parte del Ministero dell’Ambiente, di iniziative per garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati (presumibilmente sui temi ambientali), da svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici e privati e in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria (commi 1 e 2);

Al fine di assicurare la più compiuta attuazione della legge  n. 150/2000, in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, si prevede che siano disciplinate le competenze previste da tale legge (comma 3). Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, attraverso tale norma si intende istituire un ufficio stampa presso il Dipartimento della protezione civile.

Si dispone infine l’attivazione, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di iniziative di informazione sui temi ambientali rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, per la Regione Campania includono anche interventi didattico-educativi integrativi sulla corretta gestione dei rifiuti nell’ambito delle discipline curriculari (commi 4 e 5).

Per ciascuna di tali iniziative è previsto lo svolgimento senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che le iniziative di informazione, benché siano corredate da clausole di non onerosità, per la natura degli interventi previsti sembrano comportare spese aggiuntive. Andrebbero quindi forniti elementi idonei a quantificare le predette spese e a suffragare l’effettiva possibilità di farvi fronte con le risorse disponibili.

In particolare appaiono suscettibili di determinare spese non trascurabili a carico del bilancio dello Stato  - peraltro non quantificate dalla RT - la costituzione di uffici presso il Dipartimento della protezione civile e il ricorso ad interventi didattici integrativi nelle scuole delle Campania, se tali interventi sono svolti in aggiunta al normale orario scolastico. 

In merito appare quindi necessario acquisire dati ed elementi integrativi di valutazione.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che:

-          la clausola di invarianza di cui al comma 1 non appare formulata in maniera conforme alla prassi consolidata, in quanto non prevede esplicitamente l’aggregato al quale deve essere riferita (bilancio dello Stato);

-          la disposizione di cui al comma 2 non indica esplicitamente se le risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito delle quali saranno attuate le attività di informazione della popolazione siano iscritte nel bilancio dello stato o anche in quelle delle amministrazioni territoriali.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione

Le norme autorizzano il Sottosegretario di Stato preposto all’emergenza rifiuti ed il Dipartimento della protezione civile, anche in deroga alla normativa vigente:

·        a prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato e le collaborazioni coordinate e continuative;

·        ad avvalersi    di   personale   di   comprovata   qualificazione professionale  proveniente  da  enti  e  aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno.

La scadenza dei contratti e dei rapporti in questione non potrà essere successiva al 31 dicembre 2009.  La copertura degli oneri è disposta a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17 destinate ad iniziative di spese di parte (comma 1).

Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio è disciplinata  l'organizzazione  delle  strutture  di  missione destinate alla gestione della emergenza rifiuti[15] e sono determinati gli emolumenti  spettanti  al personale comunque coinvolto nella gestione delle  attività  di  cui  al  presente  decreto, ivi compreso quello appartenente  alle  Forze  di polizia, alle Forze armate e al Corpo dei vigili del fuoco (comma 2).

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che gli oneri recati dall’articolo in esame sono complessivamente stimati in 12 milioni di euro, senza fornire alcuna indicazione sui criteri adottati per la loro determinazione.

La RT precisa, inoltre, che la copertura è effettuata a valere sulla quota di parte corrente del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania di cui all’articolo 17.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere. Infatti, tenuto conto che il limite di spesa previsto dal testo non coincide con la stima fornita dalla relazione tecnica (12 milioni di euro), ma è riferito “alle risorse di cui all’articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente” (15 milioni di euro), l’acquisizione di elementi volti a verificare l’attendibilità della previsione di spesa appare opportuna al fine di evitare che ulteriori oneri non previsti debbano essere finanziati a valere su quote del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania destinate ad altre finalità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 15 dispone la proroga  di alcune tipologie di rapporti di lavoro del Dipartimento della protezione civile sino alla fine della cessazione dell’emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. A tale proposito, la relazione tecnica quantifica in 12 milioni di euro per l’anno 2008 gli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettere a) e b). Tali oneri, quindi, pur se relativi a due differenti esercizi finanziari, sono stati computati integralmente nell’anno 2008, in considerazione del fatto che le risorse stanziate saranno assegnate alla Presidenza del Consiglio per essere trasferite, entro l’esercizio in corso, su una specifica contabilità speciale a valere della quale saranno effettuati i relativi pagamenti. Appare in ogni caso acquisire conferma da parte del Governo in proposito, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica si limita ad indicare l’importo di 12 milioni di euro senza specificare come tali oneri debbano essere ripartiti tra l’anno 2008 e l’anno 2009.

 

ARTICOLO 16

Disposizioni concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile

Le norme stabiliscono che parte del  personale  non  dirigenziale  del  ruolo  speciale  della protezione  civile[16]  sia immesso, anche in soprannumero,  previo  espletamento  di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo (comma 1, lettera a).

Il Dipartimento per la protezione civile è, inoltre, autorizzato:

·        ad avvalersi   di   una  unità  di  personale  dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima  fascia[17] (comma 2, lettera a);

·        ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i dirigenti titolari di incarichi di prima  fascia presso il Dipartimento della protezione civile e non provenienti da altra pubblica amministrazione a condizione che  abbiano  maturato,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico (comma 2, lettera b).

Le norme, per l'attuazione del comma 1, lettera a), valutano un onere di euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno  2009. Dall'attuazione  del comma 2, lettere a) e b), discendono oneri valutati in 375.000 euro per l'anno 2008 e in 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

La copertura (comma 3) è effettuata a valere su due autorizzazioni di spesa: per gli  oneri  connessi all'attuazione del comma 1, lettera a), sull'autorizzazione di spesa di cui  al  D. Lgs. 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come determinata dalla  tabella  C  della  legge  finanziaria 244/2007 (448 milioni nel 2008, 427 milioni nel 2009, 475 milioni nel 2010); per gli oneri connessi all'attuazione del comma 2, lettere a) e b), a valere sull'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 244/2007 (assunzioni in deroga nel comparto sicurezza entro il limite di 80 milioni di euro per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2009).

 

La relazione tecnica, con riferimento ai passaggi di carriera di cui comma 1, lettera a), quantifica l’onere considerando una platea di beneficiari pari a 57 unità di personale ed un incremento retributivo annuo pro capite di 1.228 euro.

La norma di cui al comma 2, lettera a), consente, altresì, l'inquadramento nei ruoli di una unità dirigenziale di prima fascia, cui vanno ad aggiungersi ulteriori due unità dirigenziali di prima fascia, già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, stabilizzate a norma del comma 2, lettera b). L’onere a regime è determinato considerando un costo di 250.000 euro annui per ciascun dirigente.      

 

Al riguardo si osserva che, in relazione ai passaggi di carriera previsti a norma del comma 1, lettera a), sono considerati oneri solo con riferimento agli incrementi stipendiali corrisposti. Tale procedura appare corretta a condizione che gli inquadramenti avvengano tutti nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti. La norma tuttavia prevede la possibilità di inquadramento in soprannumero a fronte del quale, per motivi di prudenzialità e per consolidata prassi, si è soliti disporre una copertura per l’intero ammontare della retribuzione corrisposta.

Ciò in quanto l’inquadramento in soprannumero implica, nei fatti, un incremento delle dotazioni organiche di diritto, che dovrebbe essere soggetto a copertura anche nel caso in cui detto incremento non sia immediatamente connesso all’effettiva assunzione di personale.

 Si rileva, inoltre, che la disposizione non prevede alcun meccanismo di riassorbimento del soprannumero fornendo, in tal modo, ulteriore conferma della natura sostanzialmente  permanente dell’incremento delle dotazioni di organico.

Sul punto appare quindi necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del:

-         comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

-         comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Al riguardo, si ricorda che le risorse stanziate ai sensi del decreto legislativo n. 303 del 1999 sono iscritte nel capitolo 2115 del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il Fondo relativo al funzionamento della Presidenza  del Consiglio e che le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007, per le Forze di polizia al fine di effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente, sono iscritte nel capitolo 3027 del Ministero dell’economia e delle finanze recante il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università.  Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS i capitoli del quale è previsto l’utilizzo recano le necessarie disponibilità.

Appare, tuttavia, necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente

Si segnala, infine, che le disposizioni di cui al comma 3, seppure formulate in termini di previsione di spesa, non recano, come invece previsto dalla normativa contabile vigente, la relativa clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette autorizzazioni, pur se relative a oneri derivanti da assunzioni e da modifiche dell’inquadramento di personale, possano essere formulate in termine di limite massimo di spesa e non necessitino, quindi, dell’inserimento di una specifica clausola di salvaguardia, o se, proprio in considerazione della natura degli oneri, debba essere mantenuta la formulazione prevista dal testo vigente e se questa, quindi, debba essere integrata con la suddetta clausola, anche mediante la previsione dell’utilizzo del fondo per le spese obbligatorie.

 

ARTICOLO 17

Copertura finanziaria

 

La norma per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,  del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la copertura prevista prevede l’istituzione di uno specifico Fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’anno 2008, con una dotazione di 150 milioni di euro. Le suddette risorse saranno poi assegnate alla Presidenza del Consiglio per essere trasferite in una apposita contabilità speciale.

Con riferimento alla procedura prevista dalla disposizione si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine:

-          alla natura di conto capitale del capitolo con il quale si provvederà all’istituzione del Fondo, per evitare che, a fronte della natura di conto capitale delle risorse utilizzate a copertura, non si determini una dequalificazione della spesa;

-          all’opportunità di indicare esplicitamente nella disposizione , così come previsto dalla relazione tecnica, che l’istituzione del Fondo, l’assegnazione delle risorse alla Presidenza del Consiglio e trasferimento alla contabilità speciale avverranno entro l’esercizio in corso. Ciò risulta, infatti, necessario per garantire l’allineamento tra la copertura prevista dall’articolo 17 e la quantificazione degli oneri previsti dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 12 i cui effetti, pur ricadendo su più esercizi finanziari, sono stati computati integralmente nell’anno 2008;

-          all’opportunità di modificare l’articolo 17 specificando quali siano le disposizioni onerose alla cui copertura si provvede a valere sul Fondo dell’articolo 17 (articoli 1 , 2, commi 2 e 3, 3, comma 7, 5, 6, comma 2, 8, 9, commi da 1 6 e 8, 12, 15), ovvero escludendo, oltre che l’articolo 16, anche l’articolo 11, comma 12, in quanto disposizione onerosa che reca una autonoma copertura finanziaria;

Con riferimento alla copertura finanziaria si ricorda che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  di cui all’articolo 61, della legge n. 289 del 2002, sono iscritte nei capitoli 8348, 8349 e 8425 del Ministero dello sviluppo economico. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, il capitolo 8425, che reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento al fatto che la disposizione prevede una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto allo stanziamento autorizzato al comma 1, si ricorda che la suddetta discrasia è volta a compensare, come indicato nella relazione tecnica, gli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento derivanti dall’accelerazione della spesa dovuta all’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo per gli interventi previsti dal provvedimento in esame.[18]

Sempre con riferimento alla riduzione per 450 mln. di euro del Fondo per le aree sottoutilizzate, si segnala che si dovrebbe determinare per gli esercizi 2009 e 2010 un risparmio, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, corrispondente alla somma risultante in eccedenza rispetto alla spesa prevista dal provvedimento in esame[19].

 

ARTICOLO 18

Deroghe alla normativa vigente

La norma autorizza il Sottosegretario per la soluzione dell'emergenza  rifiuti nella regione Campania e i capi missione a derogare[20] ad una serie di disposizioni nelle seguenti materie: ambiente, igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza sul lavoro,  urbanistica,  paesaggio e  beni culturali.

Il testo riporta quindi un dettagliato elenco di norme vigenti che disciplinano le predette materie: le deroghe si intendono riferite a tali norme, sia pure “in via non esclusiva”.

Fra le discipline oggetto di possibile deroga si segnalano, in particolare, le norme in materia di: regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge 481/1995); mercato interno dell’energia elettrica (D. Lgs. 79/1999); lavori pubblici (DPR 554/1994 e DM 145/2000); ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000); acquisti pubblici di beni e servizi (legge 289/2002); contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006); smaltimento dei rifiuti (DL 263/2006 e DL 61/2007).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, tenuto conto della notevole ampiezza delle norme interessate dall’autorizzazione in esame, che in molti casi disciplinano anche rapporti economici cui partecipano le pubbliche amministrazioni (servizi di pubblica utilità, mercato interno dell’energia elettrica, lavori e contratti pubblici, smaltimento dei rifiuti), appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo al fine di escludere che da tali deroghe possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

 



[1] Sia quantificati sia non quantificati.

[2] Il riferimento al Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania è contenuto nel testo delle disposizioni qui richiamate che recano un rinvio alle risorse “di cui all’articolo 17”. Ciò non vale, invece, per  l’articolo 1, comma 4, che viene incluso soltanto dalla relazione tecnica fra le disposizioni da finanziare a carico del Fondo, mentre il testo della disposizione rinvia, per eventuali maggiori esigenze, alle disponibilità del Fondo per la protezione civile.

[3] A gran parte di esse la relazione tecnica sembra fare riferimento allorché richiama una serie di “disposizioni aventi profili di spesa ordinari” che “rientrano nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e recano la relativa clausola di invarianza degli oneri”.

[4] Il “Consorzio nazionale imballaggi” è un consorzio obbligatorio costituito da soggetti privati produttori e utilizzatori di imballaggi per il recupero e il riciclo dei materiali di imballaggio ai sensi della legislazione europea e nazionale (D. Dlg. 152/2006). L'accordo quadro ANCI–CONAI del 14 dicembre 2004, valido fino al 31 dicembre 2008, stabilisce le modalità con cui il sistema CONAI partecipa alla spesa necessaria per la raccolta dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta.

[5] Articolo 1,  commi 376  e  377 ed articolo 3, comma 44,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[6] In deroga agli articoli 1  e  2  della  legge  215/2004, dove è stabilito - tra l’altro - che il titolare di cariche di Governo non può esercitare, nello svolgimento del proprio incarico, qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

[7] Di  cui  all'articolo 9  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  90.

[8] Articolo 37,  comma 1,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999,  n. 300.

[9] Dall'articolo 1,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica   17 giugno  2003,  n.  261, concernente l’organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[10] V. Commissione bilancio - seduta del 5 febbraio 2008.

[11] Atto del Governo n. 207.

[12] Articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

[13] Alla data del 28 maggio 2008.

[14] Cfr. seduta della V Commissione Bilancio della Camera del 27 giugno 2007.

[15] Ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

[16] Si tratta di quello a suo tempo proveniente dai ruoli  ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che reca disposizioni in materia di calamità naturali.

[17] Di  cui all'articolo 9-ter  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

[18] Con riferimento al taglio triplo del FAS, in analogia con la disposizione in esame si veda anche l’articolo 2, comma 135 della legge n. 244 del 2007

[19] Tale eccedenza di 300 milioni complessivi si intende da ripartire sui due esercizi 2009-2010.

[20] Tale deroga è autorizzata “nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale”.