Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi - Schema di D.Lgs. n. 522 (art. 1, co. 3 art. 17, co. 5, L. 96/2010) Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 199
Data: 18/12/2012
Descrittori:
L 2010 0096   PETROLIO
PRODOTTI PETROLIFERI   SCORTE

 

  18 dicembre 2012

 

n.199

Obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi

Schema di D.Lgs. n. 522
(
art.1, co 3 e art.17, co. 5, L. 96/2010)

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

522

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE

Norma di delega

articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009)

Commissione competente

Commissione X Attività Produttive

Rilievi di altre Commissioni

XIV Politiche dell'Unione Europea, V Bilancio

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, da recepire entro il 31 dicembre 2012.

La direttiva prevede, in particolare, nuove disposizioni volte a:

§  assicurare un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri;

§  mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

§  prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un’eventuale situazione di grave scarsità.

Tale direttiva ha attuato una revisione del sistema di scorte petrolifere, per rafforzarlo e avvicinarlo alle analoghe disposizioni esistenti nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell'Energia, di cui fa parte anche l'Italia, ma alla quale non tutti gli Stati membri dell’U.E. aderiscono. Tale organismo raggruppa i 28 paesi industrializzati dell'OCSE che hanno ratificato l'International Energy Program del 1974, che prevede l'obbligo di detenere 90 giorni di importazioni nette dì prodotti petroliferi sotto forma di scorta ed un programma di riduzione della domanda petrolifera globale.

Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009). E’ suddiviso in 27 articoli, il cui contenuto riprende quanto previsto nella Direttiva e nei quattro allegati.

L’articolo 1 precisa l'obiettivo del decreto, vale a dire assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese e prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un’eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

L’articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie tecniche riportate nel decreto stesso e già previste dalla Direttiva. In particolare si segnala la distinzione tra le tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali). Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini dell’ottimizzazione dei cicli produttivi; le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi); le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro.

Gli articoli da 3 a 6 riguardano principalmente le “scorte di sicurezza”.

L’articolo 3 individua i soggetti obbligati al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza in coloro che nell'anno precedente a quello di riferimento hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti. L'obbligo di scorta è sempre previsto per i prodotti benzina, gasolio, carboturbo e olio combustibile, mentre per tutti gli altri prodotti della lista di prodotti petroliferi riportati nel Regolamento CE n. 1099/2008 (Bitume, lubrificanti, Coke di petrolio, altri) scatta solo oltre una soglia di 50 mila tonnellate immesse in consumo. In prima applicazione si esclude dall'obbligo il GPL, data la particolarità del mercato di tale prodotto, estremamente diffuso e di piccole dimensioni operative. Con un decreto ministeriale, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio di ogni anno (entro la data di entrata in vigore del presente decreto in sede di prima applicazione) sarà determinata la scorta d’obbligo e saranno definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra tutti i soggetti obbligati.

L’articolo 4 rimanda all’allegato III per il metodo di calcolo delle scorte che complessivamente l'Italia deve detenere per rispettare contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell’Agenzia internazionale per l'energia (AIE). Il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva in recepimento riprende quello già applicato da tempo in sede OCSE dall'AIE, basato sulle importazioni sia di petrolio greggio che di prodotti finiti, in sostituzione del metodo precedentemente applicato basato sul consumo di tali prodotti.

L’analisi di impatto della regolamentazione sottolinea che con questo nuovo metodo di calcolo i 90 giorni di obbligo sono basati sulle importazioni nette e non più sui consumi, e vengono abbandonate le tre categorie di scorte (benzine, gasoli, oli combustibili), che per l’Italia significa un minor costo per le scorte obbligatorie.

L’articolo 5 dispone in ordine ai requisiti di immediata disponibilità ed accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, chiarendo i limiti della loro dislocazione sul territorio nazionale o su territorio comunitario. La scelta della detenzione esclusivamente sul territorio nazionale delle scorte specifiche deriva dal fatto che tali scorte devono essere immediatamente disponibili in caso di emergenza petrolifera internazionale o locale, in cui vi è scarsità di prodotti finiti. La scelta di prevedere un limite alla tenuta all'estero di scorte di sicurezza, pur prevedendo una gradualità che partendo dal 50% arriva fino al 20% nel 2017, deriva dal fatto che in caso di emergenza petrolifera internazionale, è facile prevedere un’indisponibilità di mezzi di trasporto di questi prodotti a causa di una contemporanea richiesta di movimentazione supplementare di greggi e prodotti da parte di tutti gli Stati aderenti all'AIE ed all’Unione Europea. L'Italia, in particolare, è vulnerabile per la mancanza di oleodotti di approvvigionamento con gli altri Paesi Comunitari, avendo come unica possibilità il trasferimento transfrontaliero di prodotti petroliferi via nave. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano detenute mescolate insieme alle scorte commerciali, debba essere comunque garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

L’analisi di impatto della regolamentazione sottolinea che la costituzione dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) può rappresentare un’opportunità economica per l’Italia, in quanto attualmente circa il 15% delle scorte petrolifere è detenuto all’estero (il 9% in Olanda e il 5% in Germania), mentre con il nuovo decreto legislativo in esame si creano le condizioni per ridurre le scorte all’estero e, addirittura, per accogliere in Italia le scorte di altri paesi europei. Tali nuove prospettive si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale, considerato anche che alcune raffinerie stanno venendo trasformate in deposito.

L’articolo 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'Organismo Centrale di Stoccaggio di cui all’articolo successivo, compili ed aggiorni costantemente un inventario delle scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario. L'inventario deve contenere, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle diverse tipologie di prodotti petroliferi.

Gli articoli 7 e 8 sono relativi all’Organismo Centrale di Stoccaggio. L’articoIo 7 prevede l’istituzione di un organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), affidandone le funzioni all'Acquirente Unico (AU), società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (controllato dal Ministero dell’economia e delle finanze), il cui compito principale è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli Esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. La scelta di un organismo già esistente è stata fatta, secondo la relazione illustrativa, per sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali. La vigilanza del MiSE sull'AU si estenderà anche in relazione a tali funzioni. L’OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita dì scorte petrolifere nel territorio italiano e le sue attività sono finanziate mediante un contributo versato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione dell’immissione in consumo. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fomite dall'OCSIT. Nessun onere è previsto per la finanza pubblica, vista la copertura di tutti gli oneri e costi in capo agli operatori economici. Tale Organismo è finalizzato a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (di piccole dimensioni in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio, le quali potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. Si prevede che l’OCSIT possa concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte per conto dell'OCSIT stesso e che, previa analisi costi-benefici, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSlT, e tutte le opere connesse, siano attività di interesse strategico e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE secondo le procedure stabilite recentemente per le infrastrutture energetiche strategiche dagli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto “semplificazioni”). Infine si prevede che l'OCSIT potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e potrà gestire il sistema delle scorte petrolifere, su eventuale richiesta del Ministero della difesa, per le necessità militari. L'OCSIT formula inoltre al MìSE proposte strategiche per il monitoraggio della sicurezza, analisi di rischio, proposte di piano operativo in caso di crisi petrolifera.

L’articolo 8 definisce il sistema delle deleghe delle scorte obbligatorie tra gli operatori economici Italiani e comunitari, prevedendo nel primo caso una semplice comunicazione al MiSE e nel secondo caso un’autorizzazione preventiva da parte di entrambi gli Stati Membri interessati. I soggetti obbligati possono infatti delegare il loro obbligo di scorta solo all’OCSIT o ad altri OCS che abbiano già dato disponibilità a detenere tali scorte, previa autorizzazione dello stato italiano e dello stato interessato.

Gli articoli 9 e 10 riguardano le scorte specifiche o di prodotti. Ogni Stato membro, infatti, è invitato dalla Direttiva ad impegnarsi a mantenere scorte specifiche, e, in questo caso è tenuto a mantenere un livello minimo definito in numero di giorni di consumo.

L’articolo 9 dispone che almeno un terzo (30 giorni) dell'obbligo di scorta debba essere assicurato dai soggetti obbligati o con la modalità delle "scorte specifiche" (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dello Stato tramite OCSIT) o con la modalità delle "scorte di prodotti" (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dei soggetti obbligati). La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad un terzo dell'obbligo complessivo del Paese. Tali tipologie di scorte possono essere costituite soltanto da determinate tipologie di prodotti elencate dal comma 2 e devono essere detenute esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.

L’articolo 10 dispone che l'OCSIT aggiorni costantemente un inventario di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio Italiano, da cui sia possibile localizzare con precisione le scorte in questione. Si specifica, poi, che le scorte specifiche Italiane o di altri Stati membri mantenute o trasportate sul territorio Italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

Gli articoli da 11 a 15 riguardano gli obblighi informativi. L’articolo 11 obbliga alla trasmissione al MiSE delle informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici, cosi come dei prezzi dei carburanti per i soggetti rientranti nel campione statistico, prevedendo una sanzione per la reiterata mancata trasmissione di tali informazioni statistiche.

L’articolo 12 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte di sicurezza entro 45 giorni da mese di riferimento. Si prevede, inoltre, che tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori economici ed il MiSE e l'OCSIT, avvengano esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l’OCSlT presenti sui loro rispettivi siti internet.

L’articolo 13 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche entro un mese dal mese di riferimento.

L’articolo 14 dispone che gli operatori economici trasmettano al MiSE, anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute.

L’articolo 15 dispone che, per quanto concerne l'elaborazione dei dati, l'OCSlT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati.

L’articolo 16 dispone che i biocarburanti possano essere considerati nel calcolo dell'obbligo di scorta del Paese e come prodotto per rispettare l'obbligo di un 10% di biocarburanti al 2020 assunto verso la Unione Europea solo qualora i biocarburanti siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Il calcolo dei livelli delle scorte mantenute tiene conto dei biocarburanti anche quando sono stoccati nel territorio dello Stato Italiano, purché sia garantito, con autocertificazione, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.

L’articolo 17 dispone che rappresentanti dell'OCSIT possano partecipare insieme ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico ai lavori del "Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi" costituito dalla Commissione Europea, nonché all’analogo gruppo istituito presso l'AlE.

L’articolo 18 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSlT, predisponga tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione. Si dispone, inoltre, l'obbligo per l'OCSlT, per i soggetti obbligati alla detenzione delle scorte di sicurezza, per i loro delegati e per i titolari del deposito presso cui sono detenute le scorte, di assistere, nei controlli, le persone autorizzate dalla Commissione o dal MISE a effettuare tali controlli. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al MISE, che agisce in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza.

L’articolo 19 precisa che il decreto non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

L’articolo 20 dispone che, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, con decreto del MISE, sono stabilite le procedure e adottate le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare tutte o parte delle loro scorte. In casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali, è possibile prevedere una risposta iniziale nei volumi immediatamente necessari.

L’articolo 21 ai fini dell'ampliamento dell'offerta di logistica, dispone che entro 180 giorni, con un decreto del MISE, si assegni al Gestore dei mercati Energetici SpA (GME), la funzione dell'OCSIT di gestire una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera.

La relazione illustrativa precisa che la scelta di affidare tale compito al GME, appartenente al Gruppo GSE, controllato dal MEF, e vigilato dal MISE, deriva sia dalla opportunità di non creare nuovi enti, sia dal fatto che il GME già gestisce analoghe piattaforme informatiche relative alla borsa elettrica e alla borsa del gas naturale, limitando, così, al massimo gli oneri di funzionamento di tale piattaforma.

Entro lo stesso termine, è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3,000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME, in modo da consentire l'implementazione della piattaforma, secondo un modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con un secondo decreto, il MISE approva la disciplina di funzionamento della piattaforma e stabilisce anche le modalità con le quali, una volta avviata la stessa piattaforma, gli stessi soggetti debbano comunicare al GME i dati sulla capacita mensile di stoccaggio e di transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti. Infine, dopo un periodo di sperimentazione, con un terzo decreto del MISE viene dato l'avvio della piattaforma.

L’articolo 22 prevede che, ai fini della costituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, entro 180 giorni, con decreto del MISE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione

Con Decreto deI MISE, sentiti il MEF e l'Agenzia delle dogane, è approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti), Si dispone inoltre che le transazioni che avvengono su tale piattaforma informatica non rilevano ai fini dell'accisa, come già avviene per la borsa elettrica e per la borse del gas italiane.

L’articolo 23 prevede che, in considerazione della strategicità per il Paese degli approvvigionamenti di idrocarburi da fonti diversificate, nonché al fine di non pregiudicare ulteriori investimenti sulla prosecuzione di tali attività, nelle more delle procedute di autorizzazione relative agli impianti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito in L. 35/2012, e di cui all'articolo 46 del D.L.159/2007, convertito in L. 29 222/2007, questi impianti proseguano nelle loro attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi.

L’articolo 24 definisce le regole sanzionatorie per il mancato rispetto del mantenimento delle scorte di sicurezza stabilendo una sanzione amministrativa di € 6,5 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, moltiplicata per ogni giorno in cui si e’ verificata la violazione.

L'importo della sanzione è stato aumentato rispetto al valore attuale di 5 euro, stabilito nel 2001, per tenere conto dell’inflazione cumulata dal 2001 ad oggi; in ogni caso la sanzione può raggiungere un valore particolarmente elevato, se si considera che, nel caso di un mese in cui un soggetto risulti deficitario di 10.000 tonnellate, essa ammonterebbe a quasi 2 milioni di euro.

Vengono altresì sanzionate: la omessa, incompleta o ritardata comunicazione (art. 3, comma 8); il ritardo nel versamento del contributo (art. 7, comma 5); l’omessa comunicazione (art. 21, commi 2 e 3). Per le attività di controllo sottoposte alle sanzioni ora riportate il MISE agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza.

L’articolo 25 dispone alcune norme transitorie per il passaggio dall'attuale sistema di tenuta delle scorte obbligatorie al nuovo metodo disciplinato con il presente decreto legislativo.

In particolare dispone la continuità degli obblighi di scorta vigenti fino alla emanazione del primo decreto ministeriale di determinazione del volume delle scorte per il 2013, da emanare in base al presente provvedimento, ma con una copertura dell'obbligo semplificata ed in linea con il nuovo sistema. Prevede poi la continuità delle autorizzazioni per scorte all'estero rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali già in essere prima del 1 ottobre 2012. Dispone, poi, per il solo prodotto Jet fuel del tipo cherosene, un periodo transitorio fino al 2017 per l'adeguamento al principio che le scorte specifiche o quelle in prodotti petroliferi, ma con le caratteristiche delle scorte specifiche, debbano essere tenute totalmente sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori un tempo adeguato per gli investimenti in logistica di stoccaggio dedicata a tale prodotto in Italia.

L’articolo 26 riporta le norme che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo mentre l’articolo 27 dispone la clausola di invarianza finanziaria.

L’Allegato I riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l’anno di riferimento, in TEP, secondo il primo dei due metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello delle importazioni nette di prodotti petroliferi.

L’Allegato II riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, in base al secondo metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno di prodotti petroliferi.

L’Allegato III.1 riporta la procedura operativa di contabilizzazione delle scorte detenute dai soggetti obbligati ai fini della copertura dell'obbligo del Paese. Prevede che in questo calcolo per le scorte di sicurezza sia effettuata una riduzione del 10% per tenere conto delle quantità in estraibili che si trovano sul fondo dei depositi.

L’Allegati III.2 riporta la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati ai fini della copertura del proprio obbligo.

L’Allegato IV riporta le specifiche di compilazione e comunicazione alla Commissione Europea delle statistiche sulle scorte di sicurezza dell'Italia siano esse detenute in Italia o all'estero e prevedendo una apposita tempistica di trasmissione.

La relazione illustrativa precisa che gli allegati l, II, IlI.1 e IV corrispondono esattamente ai rispettivi allegati l, II, III e IV della direttiva in recepimento. L'allegato III.2, invece, illustra la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati italiani ai fini della copertura del proprio obbligo.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame riprende quanto previsto dalla direttiva 2009/119/CE. Si segnala che gli artt. 21 (costituzione di un mercato della logistica petrolifera), 22 (costituzione di un mercato all’ingrosso dei prodotti petroliferi per autotrazione) e 23 (prosecuzione attività di approvvigionamento degli idrocarburi), pur rientrando nella materia della gestione dei prodotti petroliferi, dispongono su aspetti diversi da quelli attinenti all’attuazione della direttiva 2009/119/CE.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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