Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Titolo: | Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Schema di D.Lgs. n. 493 (art. 1, co. 3 e 3, L. 96/2010) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 177 | ||||
Data: | 25/07/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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25 luglio 2012 |
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n. 177 |
Norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
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Numero dell’atto |
493 |
Titolo |
Schema di D.Lgs. recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera |
Norma di delega |
Artt. 1, comma 3, e |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) e XII Commissione (Affari sociali) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) (art. 96-ter, co. 2 del Reg.) |
Lo schema di decreto legislativo - emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall'art. 3 della legge 4 giugno 2010, n 96. (Legge comunitaria 2009) - detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) e nel Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
L’articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento medesimo e adottino le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate e le notifichino alla Commissione.
L’art. 54 del nuovo Reg. 1069/2009 reca l’abrogazione, a partire dal 4 marzo 2011, del Reg. 1477/2002; conseguentemente lo schema in esame dispone l’abrogazione del relativo decreto attuativo n. 36 del 2005 (ad esclusione degli artt. 10 e 11, v. ultra, art. 18).
Il provvedimento consta di 18 articoli.
Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta - ovvero le violazioni ai Reg. nn.1069/2009 e 142/2011 nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti. Si tratta di 27 definizioni, contenute nell’art. 3 del regolamento n. 1069/2009, e di 58 definizioni contenute nell’allegato I del regolamento n. 142/2011). L’art. 2 individua, inoltre, nel Ministero della salute, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle ASL, le autorità competenti ai fini dell’applicazione del provvedimento.
L’articolo 3 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni di specifici obblighi nello smaltimento e impiego di “sottoprodotti di origine animale” (di seguito: SOA)previste dal reg. n. 1069/2009. Il comma 6 dell’art. 3 fa salve le eventuali deroghe in materia di divieto di utilizzo e smaltimento dei SOA previste dall’art. 16 del Reg. 1069/2009.
In base all’art. 16 del regolamento n. 1069/2009, si può derogare alle disposizioni previste per lo smaltimento e l’uso di varie categorie di animali (categorie 1, 2 e 3, analiticamente individuate dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento) alcuni sottoprodotti di origine animale possono essere manipolati e smaltiti, utilizzati per fini di ricerca o altri fini specifici, utilizzati per impieghi speciali, impiegati nella preparazione e nell’applicazione sul terreno di preparati biodinamici.
L’articolo 4 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori per le violazioni di specifici obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di SOA, previste dal reg. n. 1069/2009. Il comma 7 dell’art. 4 fa salve le eventuali deroghe in materia autorizzate dagli artt. 21 (Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto)e 22 (Rintracciabilità) del Reg. 1069/2009.
I successivi articoli da
L’articolo 5 detta le sanzioni per gli operatori relative a violazioni degli obblighi di registrazione di stabilimenti e impianti.
L’articolo 6 dello schema di decreto prevede le sanzioni a carico degli operatori in materia di riconoscimento degli stabilimenti ed impianti.
Il riconoscimento specifica se lo stabilimento o l'impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:
a) una determinata categoria (1, 2 o 3);
b) di più di una categoria, precisando se tali operazioni sono svolte: permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o altre circostanze straordinarie non previste.
L’articolo 7 detta le sanzioni applicabili agli operatori per le violazioni delle prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e a taluni altri impianti e stabilimenti (all. IV e V del Reg. 142/2011).
L’articolo 8 detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti e stabilimenti.
L’articolo 9 reca sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori, di obblighi interni e procedure di autocontrollopreviste dal Reg. 1069/2009.
L’articolo 10 prevede le sanzioni per gli operatori derivanti dalla violazione delle norme per l’immissione sul mercato di SOA e derivati,previsti dall’art. 31 del reg. 1069. Al comma 2 fa salve le eventuali deroghe in materia autorizzate dall’art. 21, par. 2, del Reg. 1069/2009.
In base alla deroga recata dal citato art. 21, par. 2, l’autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario.
L’articolo 11 prevede le sanzioni per gli operatori derivanti dall’immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti (art. 32, Reg. 1069/2009). Anche in tali casi, sono fatte salve le deroghe in materia (autorizzate dall’all. XI del Reg. 142/2011).
Con l’articolo 12 è disciplinato l’apparato sanzionatorio per le violazioni degli operatori in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati di cui agli artt. da 35 e 39 del reg. 1069/2009.
L’articolo 13 detta le sanzioni inerenti le violazioni degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati, previsti dagli artt. 41 e 42 del Reg. 1069/2009.
L’articolo 14 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi degli operatori in materia di importazione e
transito di SOA e prodotti derivati, previsti dagli artt. da
L’articolo 15 concerne le sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori degli obblighi in materia di esportazione di SOA e prodotti derivati, previsti dall’art. 43 del Reg. 1069/2009.
L’articolo 16 dello schema di decreto in esame sancisce che l’attività di controllo ufficiale su SOA e prodotti derivati è in capo ai soggetti pubblici di cui all’art. 2 (Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e ASL) ognuno nell’ambito delle proprie competenze. L’art. 16 – coerentemente con le previsioni dell’art. 17 - precisa lo svolgimento delle attività di controllo mediante le sole risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) e un richiamo ai doveri di riservatezza cui sono tenute le Autorità in ordine alle notizie acquisite in conformità alla legislazione vigente.
L’articolo 17 reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare l’invarianza della spesa nell’attuazione del provvedimento.
L’articolo 18 infine, prevede le disposizioni finali. Il comma 1 prevede l’abrogazione del decreto legislativo n. 36 del 2005 che reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell’abrogato regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 36/2005.
L’art. 10 reca l’apparato sanzionatorio in tema di “materiale specifico a rischio” a presidio della disciplina del DM 16 ottobre 2003 del Ministro della salute, relativo a Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (contrasto alla BSE).
L’art. 11 prevede il sequestro e la distruzione obbligatorie del materiale più pericoloso (di categoria 1 e 2) con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
Il comma 2
prevede, in caso di recidiva nelle violazioni, la sanzione accessoria della sospensione - per un periodo da
Come accennato, il comma 3 dell’art. 18 prevede – ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - che siano sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale di categoria 1 e 2 (si tratta di varie categorie di SOA), con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alla disciplina, della legge quadro in materia di sanzioni amministrative (L. n. 689/1981).
E’, poi, previsto dal comma 5 che all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sono tuttavia fatte salve: le disposizioni di cui alla citata legge 689/1981 in materia di accertamento delle violazioni (art. 13), contestazione e notificazione (art. 14), accertamenti mediante analisi di campioni (art. 15) e obblighi di rapporto (art. 17); le previsioni del D.Lgs. n. 80/2000 in materia di controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
Infine, il comma 6 dell’art. 18 prevede - nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – l’applicazione del decreto in esame nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il Regolamento (CE) 1069/2009, che abroga il regolamento (CE) 1774/2002, ridefinisce la disciplina sanitaria relativa al trattamento e allo smaltimento di S.O.A. e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, introducendo, per gli operatori del settore, obblighi specifici e comportamenti rispondenti alle prescrizioni tecniche in materia.
I sottoprodotti di origine animale (S.O.A) non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. Le crisi connesse all’insorgenza dell’afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell’uso improprio di determinati S.O.A sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. I S.O.A. si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. Lo smaltimento di tutti i S.O.A non è un’opzione realistica, d’altra parte, un loro impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. I S.O.A possono essere infatti utilizzati al di fuori della catena alimentare a fini diversi: nella produzione di cosmetici, medicinali e strumenti diagnostici. In particolare, le pelli per la preparazione del cuoio, il latte in polvere per l'alimentazione degli animali e i prodotti del sangue in strumenti diagnostici. Se utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, i S.O.A. sono soggetti ad altre disposizioni del diritto europeo in quanto i macelli, le fabbriche casearie e gli altri stabilimenti del settore alimentare sono già soggetti alla legislazione europea in materia di alimentazione umana o animale, e oggetto di controlli a questo titolo.
Con il Regolamento (UE) 142/2011 sono state adottate le disposizioni applicative del regolamento 1069/2009.
Si ricorda che i due regolamenti concorrono, tra l’altro, a risolvere i problemi legati a:
§ mancanza di certezze in merito al campo d'applicazione. In precedenza non era chiaro a partire da quale punto della filiera i prodotti non fossero più considerati SOA e quindi non si applicassero più le prescrizioni del Regolamento;
§ classificazione per categorie dei SOA, non sempre proporzionata ai rischi ad essi connessi;
§ disciplina autorizzativa di taluni locali, che pur rientrando nell'ambito d'applicazione del Regolamento devono ottenere un doppio riconoscimento (a norma della legislazione sui S.O.A. e della legislazione ambientale).
Linee guida nazionali
Sono attualmente in fase di emanazione delle linee guida nazionali, concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, che dovranno assolvere allo scopo di fornire indicazioni operative utili a rendere omogenea sul territorio italiano l’applicazione della normativa comunitaria, in sostituzione del precedente Accordo Stato Regioni del 1° luglio 2004recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002. I rischi potenziali sono controllati dal rispetto della legislazione appropriata, evitando oneri superflui per gli operatori. Sulla base dell'esperienza acquisita, il regolamento chiarisce inoltre quali circostanze e in che modo la legislazione ambientale vada applicata alle operazioni che prevedono la presenza di S.O.A.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST177.doc