Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Donazione di medicinali inutilizzati e loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro - A.C. 4771 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 4771/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 162
Data: 18/06/2012
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

18 giugno 2012

 

n. 162

Donazione di medicinali inutilizzati e loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro

A.C. 4771

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4771

Titolo

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XII Affari sociali

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

L’A.C. 4771 è volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione.

 

La disciplina dei sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, e l'utilizzazione, da parte delle ONLUS, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, è stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

 

Per la normativa di dettaglio, il decreto legislativo 219/2006 rinvia ad un decreto interministeriale, fatta salva la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

 

Nel corso dell’esame in sede referente presso la XII Commissione, il provvedimento ha subito alcune modifiche a seguito dell’approvazione di emendamenti.

 

Qui di seguito si darà conto sinteticamente del contenuto della proposta di legge quale risultante a seguito delle modifiche approvate.

 

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

 

L’articolo 1 sostituisce l’art. 157 del citato D.Lgs. 219/2006, prevedendo l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale[1] per la definizione di idonei sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti, e per l’individuazione di modalità che consentano la donazione ad ONLUS e l’utilizzazione da parte di queste ultime di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e in corso di validità, con esclusione di medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e di quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.

Viene poi rimesso ad un apposito regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA, tra l’altro, la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni, l’individuazione dei medicinali non scaduti per la raccolta e la donazione e la previsione della specifiche caratteristiche del riconfezionamento per conto delle ONLUS  e delle modalità di effettuazione dello stesso.

L’articolo 2 consente alle ONLUS la distribuzione gratuita di medicinali, direttamente o tramite altri enti assistenziali, ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione. In ogni caso alle ONLUS è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali.

L’articolo 3 fa salva l’applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazione liberale in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento modifica l’articolo 157 del D.Lgs. 219/2006, limitatamente alla disciplina della utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati. Tale disciplina, originariamente inserita nel D.Lgs. 219/2006, non è specificamente prevista nelle direttive 2001/83/CE (e successive modifiche) e 2003/94/CE, cui il D.Lgs. 219 ha dato attuazione. Nelle direttive citate non sono infatti presenti disposizioni riguardanti la utilizzazione dei medicinali non utilizzati.

Non si segnalano pertanto aspetti rilevanti sotto il profilo delle compatibilità comunitaria della norma in esame.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST162.doc

 



[1] Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-regioni.