Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie - A.C. 4790 ' Nuovo testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 153 | ||
Data: | 22/05/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
22 maggio 2012 |
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n. 153 |
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarieA.C. 4790 – Nuovo testo unificatoElementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
4790 |
Titolo |
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
|
sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
VI Commissione (Finanze) |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, X e XIV |
Il nuovo testo unificato delle pdl 4790 e 4795 è volto a migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, quale strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti. Il credito bancario, infatti, non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.
L’opportunità di rilanciare tale strumento era stata peraltro sollecitata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, ed è contenuta nelle proposte del documento conclusivo dell'indagine, approvato dalla stessa Commissione il 19 luglio 2011.
Si ricorda che la cambiale finanziaria è disciplinata dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 3 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, poi revocata dalla delibera del medesimo CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005, che ha armonizzato la normativa della raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari alle norme introdotte con la modifica del diritto societario.
In sostanza, si tratta di titoli di credito caratterizzati dall'essere emessi in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso.
Possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, nonché le società non quotate purché le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa.
In Italia, peraltro, tale strumento non ha trovato ampia diffusione. Le ragioni della modesta utilizzazione delle cambiali finanziarie sono riconducibili, per le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; a motivi di carattere regolamentare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le commercial paper sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese; a motivi di carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.
Inoltre, per le imprese medio-grandi non quotate, pesa l'obbligo di ricorrere al supporto di una garanzia bancaria.
Le proposte in esame recuperano
inoltre lo spirito di un testo già approvato, in sede referente, dalla stessa
Commissione Finanze della Camera dei deputati nel 2003 durante
In particolare, l’articolo 1 modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese (rispetto alla vigente durata minima di tre mesi) e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi).
L’articolo 2introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, volti innanzitutto (comma 2-bis) ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie. In particolare, essi sono:
§ le società di capitali;
§ le società cooperative e mutue assicuratrici;
§ le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) la previsione di uno sponsor, rappresentato da una banca o da un’impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;
b) la previsione che lo sponsor mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, cui si aggiunge il 3 per cento fino a 10 milioni di euro, e un ulteriore 2 per cento oltre i 10 milioni di euro;
c) la certificazione dell'ultimo bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
d) la possibilità di emettere o girare le cambiali finanziarie esclusivamente in favore di investitori professionali.
Il successivo comma 2-ter consente di derogare all’obbligo per lo sponsor di mantenere una quota di titoli nel proprio portafoglio, qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
Il comma 2-quater consente inoltre, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma, di derogare all’obbligo di certificazione del bilancio, qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.
L’articolo 3consente – mediante l’introduzione di un nuovo articolo 1-bis alla legge n. 43 del 1994 - la smaterializzazione del titolo; a tal fine, l'emittente può avvalersi esclusivamente di una di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari (comma 1 del nuovo articolo 1-bis).
Il comma 2 del nuovo articolo 1-bis contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute.
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 1-bis, la richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero complessivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi distintivi del vaglia cambiario (ai sensi dell’articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669: si tratta dell’indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, del nominativo del soggetto al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, del luogo di emissione, della sottoscrizione dell’emittente), nonché le eventuali garanzie a supporto dell'emissione. Sono inoltre indicati l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione, la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente e, infine, l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.
Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 1-bis, si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla disciplina della gestione accentrata contenute nel Capo II del Titolo II (Gestione accentrata di strumenti finanziari) della Parte III (Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 83-ter del D.Lgs. 58/98 per ciascuna emissione di strumenti finanziari deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento attuativo emanato dalla Consob. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.
Per favorire, anche dal punto di vista fiscale, l'emissione di cambiali finanziarie de materializzate, il comma 5 del nuovo articolo 1-bis prevede inoltre l'esenzione delle stesse dall'imposta di bollo.
Si
ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, n. 4 della parte prima della Tariffa
(Allegato A) allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.
Il
20 luglio 2011
La proposta di regolamento prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:
· una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il common equity(composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte), in quanto componente di migliore qualità del patrimonio stesso, e strumenti finanziari che rispettino 14 criteri (sulla composizione in dettaglio del patrimonio di base si rinvia all’apposita scheda del presente dossier);
· l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%).
I nuovi requisiti saranno introdotti gradualmente, in misura del 20% all’anno dal 2014 per raggiungere il 100% nel 2018.
Come ulteriore tutela contro leperdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l’introduzione di due riserve di capitale (c.d. buffer o cuscinetti):
1) una cosiddetta “riserva di conservazione del capitale” pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
2) una “riserva di capitale anticiclica” specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.
Il 15 maggio 2012 il Consiglio ECOFIN ha adottato all’unanimità un orientamento generale sulle
due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria. Nella stessa data
anche
Il 7 dicembre
2011
Nella relazione illustrativa della proposta si sottolinea che nella fase attuale, il venture capital riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle PMI che dipendono essenzialmente dai finanziamenti bancari i quali coprono più dell'80% delle loro esigenze di finanziamento, mentre solo il 2% è fornito da specialisti in venture capital (a fronte del 14% negli Stati Uniti). A causa dell’insufficienza delle risorse di capitali, il venture capital non è stato in grado di rispondere alle esigenze di finanziamento delle PMI spinte dalla restrizione dei prestiti bancari nel contesto di crisi finanziaria a richiedere fonti di finanziamento alternative. Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale.
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del 10 settembre 2012.
In tema di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti per le
imprese, si segnala che sempre il 7 dicembre 2011
La proposta intende definire una nuova disciplina per la commercializzazione di “fondi d’investimento europeo per l'imprenditoria sociale” (FEIS), che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole imprese del settore, considerate essenziali dalla Commissione per il loro contributo agli obiettivi di crescita dell’UE in termini di posti di lavoro, inclusione e coesione sociale . In particolare, si intende legare a tali fondi d’investimento la creazione di un nuovo "marchio" che dovrebbe garantirne la qualità tra i cui requisiti d’accesso, ad esempio, figurerebbe la dimostrazione che almeno il 70% del capitale versato dagli investitori sia destinata ad imprese sociali. Inoltre, una serie di norme uniformi garantiranno agli investitori informazioni chiare e trasparenti sulla destinazione degli investimenti.
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del 10 settembre 2012.
Il 30 novembre
2011
La proposta
intende intervenire in un segmento di mercato che attualmente è coperto dalle
misure degli Stati membri, che si limitano agli investimenti e al sostegno
entro i confini nazionali, e intende migliorare
l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di
debito prospettando nuovi strumenti
finanziari e nuove piattaforme. In primo luogo,
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del 9 ottobre 2012.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST153.doc