Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Titolo: | Recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica - Schema di D.Lgs. n. 441 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 125 | ||||
Data: | 15/02/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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15 febbraio 2012 |
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n. 125 |
Recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronicaSchema di D.Lgs. n. 441Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
441 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE |
Norma di delega |
Artt. 6 e 24, co. 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 |
Commissioni competenti |
VI (Finanze), XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame dispone il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2009/110/CE concernente gli istituti di moneta elettronica (IMEL). La materia è stata disciplinata originariamente dalla direttiva 2000/46/CE che viene contestualmente abrogata. La direttiva inoltre, per le parti relative agli istituti di moneta elettronica, modifica la direttive 2005/60/CE, in tema di antiriciclaggio, e la direttiva 2006/48/CE, in tema di enti creditizi. Il termine per il recepimento è scaduto il 30 aprile 2011.
La norma di delega per il recepimento della direttiva 2009/110/CE è prevista dall’articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ne prevede l’attuazione entro tre mesi dall’entrata in vigore, senza indicare ulteriori specifici criteri di delega.
L’articolo 1dello schema in esamecontienele modifiche al Titolo V-bis del d.lgs. 385 del 1993(Testo Unico Bancario) necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.
In particolare, il comma 1 integra la definizione di “prestazione di servizi di pagamento”, mentre il comma 2 introduce la nuova definizione di moneta elettronica, che corrisponde al valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.
Il comma 3 dell’articolo 1 dello schema in esame riformula l’intero Titolo V-bis del TUB.
Il nuovo articolo
114-bis,nel recepire
l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, individua i soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica,
ovvero le banche e gli istituti di moneta elettronica. Possono inoltre emettere
moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili,
Il divieto di corrispondere interessi, sancito dal comma 3, dà attuazione all’art. 12 della direttiva.
L’articolo 114-ter(comma 1) dà attuazione all’art. 11, par. 2, della direttiva prevedendo il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere su richiesta dagli emittenti il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità indicate espressamente nel contratto di emissione.
Sono disciplinati espressamente i termini di prescrizione con riferimento all’estinzione del diritto al rimborso. Al fine di evitare l’elusione dei principi sanciti dalla direttiva in materia di diritto al rimborso, è stato precisato che l’estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex articolo 2946 c.c.
Al comma 2 dell’articolo 114-ter (secondo quanto indicato dai paragrafi 5 e 6 dell’art. 11 della direttiva) vengono dettate alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto.
Il comma 3 dell’articolo 114-ter recepisce il paragrafo 7 dell’art. 11 della direttiva, consentendo all’emittente e ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso, sia sotto il profilo dell’ammontare totale o parziale, sia sotto quello delle commissioni applicabili (cfr. articolo 126-novies) sulla base di un accordo contrattuale.
L’articolo 114-quaterè dedicato specificatamente alla disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL). È ribadita l’iscrizione in un apposito albo presso
Il comma 2, dando attuazione ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 3 della direttiva, prevede che gli IMEL siano tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica; inoltre, in attuazione del paragrafo 4, gli IMEL sono autorizzati a distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche indirettamente, tramite soggetti che agiscano a loro nome.
Il comma 3 dà attuazione all’art. 6 della direttiva, riconoscendo la possibilità agli istituti di moneta elettronica di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un’apposita autorizzazione. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, par. 1, lettera c) della direttiva, è stabilito che gli IMEL possano inoltre prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.
L’articolo 114-quinquiesdisciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello transfrontaliero. In particolare il comma 1 recepisce il paragrafo 1 dell’art. 3 della direttiva, relativo ai requisiti per il rilascio dell’autorizzazione agli istituti di pagamento (IP), mentre i commi 2 e 3 disciplinano i criteri di valutazione dell’istanza (la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), la procedura autorizzatoria, nonché i casi di revoca e decadenza dell’autorizzazione.
Il comma 4 recepisce la previsione comunitaria (articolo 6, paragrafo 1, lettera e)) che consente agli IMEL di esercitare anche altre attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento.
I commi 6 e 7 disciplinano l’operatività transfrontaliera degli IMEL, introducendo il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario, nonché la libera prestazione di servizi.
Il comma 8 dà attuazione all’articolo 8 della direttiva che richiede che le succursali di IMEL extracomunitari non abbiano un trattamento più favorevole di quello previsto per gli IMEL comunitari.
Il comma 9 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina.
L’articolo 114-quinquies.1, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva, disciplina le forme di tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell’emissione di moneta elettronica. Le somme ricevute dalla clientela per l’emissione di moneta elettronica sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’IMEL e, nel caso siano prestati anche servizi di pagamento, dalle attività in cui sono investite le somme di denaro registrate nei conti di pagamento.
Per gli IMEL che prestano servizi di pagamento è prevista l’ulteriore distinzione tra le somme di pertinenza dei clienti che richiedono moneta elettronica e quelle di pertinenza dei clienti cui vengono prestati i servizi di pagamento (comma 2).
Il comma 3 estende ai detentori della moneta elettronica le regole attualmente previste per i titolari dei conti di pagamento in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario.
Il comma 4 precisa che, per quanto riguarda i servizi di pagamento diversi da quelli collegati all’attività principale di emissione di moneta elettronica, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per gli istituti di pagamento. Gli IMEL che oltre ad emettere moneta elettronica svolgono anche attività imprenditoriali diverse (IMEL ibridi) hanno l’obbligo di costituire un patrimonio destinato unico per l’emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali (comma 5).
L’articolo 114-quinquies.2 riguarda la vigilanza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1-6, della direttiva che delineano un regime prudenziale per gli IMEL analogo a quello previsto per gli istituti di pagamento.
In attuazione a tali previsioni viene disposto che, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, siano previsti poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della Banca d'Italia. Con riferimento agli IMEL ibridi, l’ultimo comma circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.
L’articolo 114-quinquies.3 contiene un rinvio a diversi articoli del TUB al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento, sulla base di quanto previsto dalla direttiva.
L’articolo 114-quinquies.4
contiene alcune disposizioni di deroga. Il comma
Viene inoltre inserito nel Testo unico bancario un nuovo articolo 126-noviesdel TUB, in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, che disciplina i casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica e applicare una commissione “adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti”.
L’articolo 2 dello schema in esame contiene alcune disposizioni modificative del d.lgs. 385 del 1993 necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.
L’articolo 3 dello schema è voltoad apportare al decreto legislativo n. 231/2007 (c.d. “Testo unico antiriciclaggio”) gli adeguamenti necessari e conseguenti alla trasposizione della direttiva IMEL.
L’articolo
4, comma 1,prevede la
facoltà, riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, di prevedere l’iscrizione automatica nel nuovo albo degli
IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile
L’articolo 5 dello schema in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il provvedimento è volto a dare piena attuazione alla direttiva 2009/110/CE, che aggiorna la precedente direttiva 2000/46/CE (riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica) alla luce della direttiva 2007/64/CE (PSD, sui servizi di pagamento), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 11 del 2010.
La direttiva 2009/110/CE, al fine di eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato e agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica, rivede le norme di disciplina degli istituti di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.
A tal fine viene introdotta una definizione di moneta elettronica tecnicamente neutra, in modo tale da coprire tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento.
La direttiva 2009/110/CE si pone inoltre l’obiettivo di rivedere il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, adeguandolo ai rischi propri di tali istituti e armonizzandolo al regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento, disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE (PSD). A tal fine, un certo numero di articoli di detta direttiva si applicano, in quanto compatibili, agli istituti di moneta elettronica (articolo 3.1).
Viene inoltre precisato che l’emissione di moneta elettronica non costituisce attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE (“direttiva sugli enti creditizi”). Gli istituti di moneta elettronica non possono concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica, e non sono autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene tale moneta.
Al riguardo si è ritenuto opportuno modificare la definizione di ente creditizio
prevista nella direttiva 2006/48/CE, in modo che gli istituti di moneta elettronica non sono considerati enti creditizi.
Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere
moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta
Per quanto concerne i profili di compatibilità dello schema in esame con la disciplina prevista dalla direttiva 2009/110/CE, si evidenzia quanto segue:
Articolo 1, comma 3, che modifica l’art. 114-quinquies del TUB
Si osserva che l’articolo 4 della direttiva fissa per gli istituti di moneta elettronica, ai fini dell’autorizzazione, un ammontare minimo di capitale versato in 350.000 euro, mentre lo schema in esame fa riferimento solo ad un ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia.
Inoltre il successivo comma 4 del nuovo art. 114-quinquies prevede che
L’11 gennaio 2012
Il 18 maggio 2011
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST125.doc