Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Attuazione della direttiva 2009/65/CE, in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Schema di D.Lgs. n. 440 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
SCH.DEC 440/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 124
Data: 28/02/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   MERCATO FINANZIARIO
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 15-DIC-11   L N. 217 DEL 15-DIC-11

SIWEB

 

28 febbraio 2012

 

n. 124

Attuazione della direttiva 2009/65/CE, in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Schema di D.Lgs. n. 440

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

440

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Norma di delega

artt. 6 e 24, co. 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217

Commissione competente

VI (Finanze)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la normativa comunitaria in materia di OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) in attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009., il cui termine di recepimento direttiva è scaduto il 30 giugno 2011.

L’articolo 6 della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 17 aprile 2012, il decreto legislativo di attuazione della citata direttiva.

Nell’ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di OICVM (la cui prima direttiva risale al 1985) è recepita in primo luogo dalle disposizioni contenute nel Testo unico sulla finanza (TUF), dove il termine OICVM è tradotto con quello di OICR - organismo di investimento collettivo del risparmio che ricomprende:

§    i fondi comuni di investimento, istituiti e gestiti dalle SGR – Società di gestione del risparmio;

§    le SICAV – società di investimento a capitale variabile.

Una parte rilevante della normativa di riferimento è demandata alla regolamentazione secondaria (regolamenti della Banca d’Italia e della Consob).

Lo schema in esame reca le modifiche da introdurre nel TUF e nella disciplina tributaria di riferimento, mentre la disciplina attuativa degli aspetti tecnici contenuti sia nella direttiva 2009/65/CE sia nelle direttive di secondo livello (2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010, recanti modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE) viene demandata alla regolamentazione secondaria.

L’articolo 1 reca modifiche al d.lgs. 58 del 1998 (TUF). In particolare con il comma 1vengono inserite nuove definizioni di Oicr, mentre le disposizioni del comma 2 riguardano le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela,espungendo le Sicav dall'elenco dei soggetti abilitati. Il comma 3 modifica l'articolo 33 del decreto 58 sulle attività esercitabili dalle SGR, il comma 4 riscrive alcuni commi dell'articolo 36 del medesimo decreto sui fondi comuni di investimento, in modo più coerente con la direttiva, ed iI comma 5 modifica le disposizioni sulla struttura dei fondi comuni di investimento. Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del decreto 58 in materia di banca depositaria, per recepire gli articoli 23 e 33, paragrafi 2 e 3 della direttiva, secondo cui "iI depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua". Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti soggetti a vigilanza fra i quali possono essere scelti i depositari. Nello schema in esame l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria viene affidato alle Autorità che esercitano la vigilanza prudenziale (Banca d’Italia e Consob). Il comma 7 integra l'articolo 39, comma 2, del d.lgs. 58/1998 che disciplina il contenuto del regolamento del fondo.

I commi 8-10 modificano il Capo II-bis del TUF sull'operatività all'estero (articoli 41, 41-bis e 42) in modo da recepire, in primo luogo, le disposizioni della direttiva in tema di passaporto del gestore, una delle maggiori innovazioni introdotte dalla disciplina UCITS IV.

In base a tale disciplina una società di gestione può svolgere in uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine quelle attività per le quali abbia ricevuto l'autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria.

I commi 11-13 riguardano al disciplina applicabile alle SICAV.

Il comma 14 aggiunge due nuovi capi al Titolo III del d.lgs. 58/1998: il Capo III-bis sulle strutture master-feeder e il Capo III-ter su fusione e scissione di Oicr.

Il nuovo Capo III-bis(articolo 50-bis) contiene le norme generali di recepimento del Capo VIII della direttiva sulle strutture master-feeder: Tali previsioni consentono non solo a Oicr armonizzati, ma anche a Oicr non armonizzati (italiani, comunitari ed extracomunitari), di costituire tali strutture e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.

Il nuovo Capo III-ter disciplina la fusione e la scissione di Oicr (articoli 50-ter e 50-quater). Le norme comunitarie di riferimento sono contenute nell'articolo 2 e nel Capo VI della direttiva 2009/65/CE, nonché nel Capo II della direttiva di secondo livello 20l0/441UE, per quanto riguarda il contenuto delle informazioni da fornire ai detentori delle quote.

Le disposizioni in tema di fusioni, pur dovendo essere completate dalla regolamentazione delle Autorità di vigilanza, delineano già a livello primario una base comune per fusioni meramente nazionali e fusioni rilevanti ai sensi della direttiva, mantenendo alcune semplificazioni già esistenti per le fusioni meramente nazionali, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.

I commi 15 e 16 modificano gli articoli 52 e 54 del d.lgs. 58/1998 che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari e quelli nei confronti degli Oicr comunitari ed extracomunitari che offrono quote o azioni in Italia. Nel comma 3-ter dell'articolo 52 e nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 54 vengono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 108 della direttiva, che attribuisce le competenze e i poteri di intervento alle autorità degli Stati membri incaricate della vigilanza sugli OICVM comunitari.

Il comma 17 contiene le modifiche apportate all'articolo 57 del d.lgs. 58/1998, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche sono volte a tracciare la disciplina applicabile alle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento, alla luce del regime di autonomia patrimoniale che li caratterizza.

Il comma 18 modifica l'articolo 93-bis deld.lgs. 58/1998 integrando le definizioni conformemente alla direttiva. Il comma 19 sostituisce l'articolo 98-ter del d.lgs. 58/1998 sul prospetto d'offerta. In particolare viene previsto che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e, in particolare, al regolamento (CE) 583/2010che stabilisce disposizioni dettagliate per l'esecuzione dell'articolo 78 della direttiva, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria. Tale ultimo rinvio dovrebbe assicurare un'effettiva comparabilità tra OICVM armonizzati costituiti in Stati membri diversi, grazie all'uniforme applicazione delle pertinenti previsioni comunitarie. Sono state rimodulate, inoltre, le competenze regolamentari della Consob coerentemente alla novellata impostazione della disciplina comunitaria in materia di documentazione di offerta degli Oicr armonizzati.

Il comma 20 sostituisce l'articolo 98-quater del d.lgs. 58/1998 che detta le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico. In particolare si prevede che la Consob detti con regolamento le disposizioni attuative della normativa comunitaria concernenti:

- il contenuto del prospetto, le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (artt. 75 e 81 della direttiva);

- il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di Oicr non armonizzati ed extracomunitari;

- il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto (articolo 94 della direttiva).

Il comma 21 sostituisce l'articolo 190, comma 1, del d.lgs. 58/1998, che fissa sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva, come richiesto dall’articolo 99 della direttiva stessa. Le sanzioni previste rispondono ai principi di efficacia, proporzione e dissuasività.

L’articolo 2 dello schema in esame contiene le modifiche all'articolo 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973 che disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici.

Viene inoltre inserito un nuovo comma 6-bis cheindividua il sostituto di imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani in cui la società di gestione istitutrice sia estera e operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In tal caso la ritenuta è applicata dalla stessa SGR estera ovvero da un rappresentante fiscale che risponde in solido con la SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e che provvede altresì agli altri adempimenti richiesti dalla normativa.

Il nuovo comma 6-ter prevede l'autoliquidazione della tassazione sostitutiva dei proventi percepiti senza applicazione della ritenuta.

L’articolo 3 modifica la legge 77 del 1983 sui fondi comuni d'investimento mobiliare.

Le modifiche previste al comma 1 sono finalizzate ad uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano. Al comma 2 viene precisato che per i fondi non armonizzati, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list,la vigilanza prudenziale deve essere riferita al soggetto gestore e non al fondo, così come previsto dalla direttiva 2011/61/UE, il cui recepimento nell’ordinamento nazionale è previsto entro il 22 luglio 2013.

L’articolo 4 modifica l'articolo 67, comma 1-quater del DPR 917/1986. La norma rappresenta un coordinamento con quella inserita nel comma 6 dell'articolo 26-quinquies del DPR 600/1973 (art. 2 dello schema in esame)

L’articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo  n. 461 del 1997 sulla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. In particolare la modifica consente il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

L’articolo 6 modifica alcuni commi dell'articolo 2 del d.l. n. 225 del 2010, recante proroga di termini.

La modifica proposta al comma 71 è volta a consentire la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti dalla medesima SGR.

La disposizione proposta al comma 72 è volta a disciplinare i casi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione, mentre quella al comma 73 chiarisce che ai fini della determinazione dei redditi di capitale le regole indicate nel medesimo comma si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La modifica al comma 75 consente di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione, mentre quella al comma 77 riguardano il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare.

L’articolo 7 reca, infine, disposizioni finali e transitorie.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di OICVM.

UCITS è l’acronimo di Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (‘Direttive per gli investimenti collettivi in titoli trasferibili’). Esso indica l’insieme delle normative europee volte a regolamentare il settore dei fondi comuni nei vari Paesi dell’UE.

Un fondo UCITS deve rispettare la normativa comunitaria in relazione a tre aspetti principali:

- è soggetto alle stesse regole in ogni paese dell’Unione Europea, dove è liberamente distribuibile;

- può investire in numerosi strumenti finanziari, purché previsti dalla legge;

- contiene restrizioni agli investimenti, volte a proteggere gli investitori.

La direttiva 2009/65/CE si applica agli OICVM armonizzati e prevede norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare. La direttiva intende migliorare l'efficienza del mercato dei fondi d'investimento attraverso la definizione di un quadro giuridico per le fusioni, le strutture master-feeder e la vendita di quote di OICVM in un altro Stato membro (passaporto per le società di gestione). Viene introdotto il concetto di informazione chiave per l'investitore e semplificata la procedura di notifica per gli OICVM che commercializzano le proprie quote in un altro Stato membro.

Ai sensi della direttiva 2009/65/CE per OICVM si intendono gli organismi:

·   il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi;

·   le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.

Tra le principali novità recate dalla direttiva si segnalano:

Passaporto del gestore: una società di gestione di uno Stato membro è autorizzata a svolgere la sua attività in un altro Stato membro mediante lo stabilimento di una succursale o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi. Qualora una società di gestione con sede in un paese terzo si rifiuti di fornire informazioni o infranga le disposizioni dello Stato membro di accoglienza, le autorità competenti dello Stato membro d’accoglienza hanno facoltà di adottare talune misure cautelative.

Autorizzazione e vigilanza del paese di origine: per esercitare la propria attività un OICVM deve essere autorizzato, conformemente alla direttiva, nello Stato membro di origine. Tale autorizzazione, rilasciata ai sensi della direttiva, è valida in tutti gli Stati membri e consente l’esercizio dell’attività di gestione. L’impostazione adottata nella direttiva e nella normativa comunitaria attuativa mira ad assicurare l’armonizzazione necessaria per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale degli Stati membri, rendendo possibile il rilascio di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l’applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro d’origine (home country control).

Al riguardo, la Commissione ha emanato il regolamento (UE) n. 584/2010 del 1° luglio 2010 che detta modalità di esecuzione della direttiva per quanto riguarda la procedura di notifica e commercializzazione di quote di OICVM in uno Stato membro ospitante, nonché la cooperazione in materia di vigilanza tra le autorità compenti.

Armonizzazione delle procedure di fusione: la direttiva UCITS IV armonizza le procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera.

Disciplina delle strutture master-feeder: un OICVM feeder è un OICVM autorizzato a investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest’ultimo, e fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: liquidità detenute a titolo accessorio; strumenti finanziari derivati; beni mobili e immobili. La nuova disciplina sostanzialmente consente ad un OICVM feeder di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM master, così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità ed incrementare allo stesso tempo l’efficienza della politica di investimento.

Tutela degli interessi degli investitori: si prevede un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l’introduzione del key investor informations document (“KIID”: «informazioni chiave per gli investitori»). Il nuovo documento informativo sostituisce il prospetto semplificato e deve contenere le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM. Tale documento, che si caratterizza per la sua brevità, deve riportare secondo uno schema predefinito le informazioni indicate dalla direttiva e deve consentire all’investitore un agevole confronto, soprattutto su costi e profili di rischio. Le società di investimento e le società di gestione, inoltre, sono tenute a pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento che esse gestiscono.

In data 1° luglio 2010 la Commissione UE ha approvato due direttive e due regolamenti recanti le misure di esecuzione della direttiva 2009/65/UE:

la direttiva 2010/43/UE che detta le modalità di esecuzione per quanto i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione. La direttiva riconosce le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di OICVM, senza che sia necessario per gli Stati membri introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nel loro diritto nazionale e senza fare distinzioni tra fusioni nazionali e fusioni transfrontaliere. La direttiva consente agli OICVM di avvalersi delle strutture master-feeder, in cui gli OICVM feeder investono almeno 85% del loro patrimonio in un unico OICVM master, che è soggetto alle regole di diversificazione del portafoglio previste per gli OICVM. Le strutture master-feeder sono ammesse anche se il fondo master e il fondo feeder sono stabiliti in Stati membri diversi;

la direttiva 2010/44/UE che prevede misure di esecuzione in materia di fusioni di fondi, strutture master-feeder e procedure di notifica;

il regolamento (UE) n. 583/2010 recante le modalità di esecuzione della modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;

il regolamento (UE) n. 584/2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Il recepimento delle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE nell’ordinamento nazionale è stato previsto nella relazione al ddl comunitaria 2011 (A.C. 4623) attualmente all’esame del Senato (S. 3129). Il termine di recepimento di entrambe le direttive è scaduto il 30 giugno 2011.

La direttiva 2009/65 UE è stata successivamente modificata dalla direttiva 2010/78/ UE per quanto riguarda i poteri e le funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari.

Il recepimento della direttiva 2010/78/UE è previsto dall’articolo 15 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che reca anche i princìpi ed i criteri di delega; il relativo schema di decreto legislativo non è stato ancora presentato alle Camere per il previsto parere.

La direttiva 2009/65/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, il cui recepimento nell’ordinamento nazionale dovrà avvenire entro il 22 luglio 2013.

In particolare, essa – mediante l’inserimento nella direttiva 2009/65/UE di un nuovo articolo 50-bis, al fine di assicurare l'uniformità transettoriale, delega la Commissione ad adottare misure che stabiliscono:

a)   i requisiti che il cedente deve rispettare perché l'OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1° gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5%;

b)   i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 15 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva 2009/65/CE (COM(2011)746) al fine di ridurre il rischio che i partecipanti ai mercati finanziari, inclusi i gestori degli OICVM, si affidino eccessivamente o sistematicamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle proprie attività. I rating esterni potranno essere utilizzati ai fini di tale valutazione, ma non dovranno essere quelli prevalenti.

La proposta in esame integra una proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito (COM(2011)747), presentata nella stessa data, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli emittenti di strumenti finanziari strutturati di fornire al mercato maggiori informazioni sui loro prodotti. Nelle intenzioni della Commissione questo dovrebbe consentire ad investitori come OICVM di fare le proprie valutazioni del merito di credito degli strumenti in cui investono, senza affidarsi sistematicamente e meccanicamente alle agenzie di rating. Inoltre, grazie all'indice europeo di rating (EURIX), gli investitori dovrebbero poter comparare facilmente i rating emessi.

Le proposte dovrebbero essere esaminate in prima lettura dalla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo il 21 maggio 2012 e dalla plenaria il 4 luglio 2012, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia (procedura n. 2011/844) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa la coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Il termine di recepimento è scaduto il 30 giugno 2011.

L’articolo 6 della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 17 aprile 2012, il decreto legislativo di attuazione della citata direttiva 2009/65/CE.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST124.doc