Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 3321, 3406, 4272 La lotta alla pirateria marittima in Francia e Spagna
Riferimenti:
AC N. 3321/XVI   AC N. 3406/XVI
AC N. 4272/XVI     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 30
Data: 10/06/2011
Descrittori:
CRIMINI INTERNAZIONALI   FRANCIA
SPAGNA   TRASPORTI MARITTIMI

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 30 - 10 giugno 2011


 

A.C. 3321, 3406, 4272

 

La lotta alla pirateria marittima in Francia e Spagna

 

 

In Francia è stata recentemente promulgata la Loi n. 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer, con la quale è stato migliorato l’arsenale repressivo per combattere la pirateria marittima[1].

In particolare il Cap. I (artt. 1-3) della legge è relativo alle disposizioni che modificano laloi n. 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités d’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer. Le modifiche introdotte hanno comportato un adattamento di questa legge alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

La Convenzione era entrata in vigore in Francia l’11 maggio 1996, ma il regime giuridico di diritto internazionale sulla repressione della pirateria marittima da essa previsto non era stato ancora trasposto nel diritto francese. Fino al 2011, la legge n. 94 -589 era composta da una parte relativa alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e da un’altra relativa alla lotta contro l’immigrazione illegale. La legge n. 2011-13 introduce oggi una terza parte al provvedimento concernente la lotta contro la pirateria.

In particolare il nuovo testo legislativo, modificando l’art. 1 della legge n. 94-589 definisce geograficamente il concetto di “pirateria”. Gli atti di pirateria (che in base alla Convenzione di Montego Bay risultano in particolare come gli atti di violenza, sequestro o di rapina commessi da passeggeri di una nave contro un’altra nave o persone o beni in essa trasportati, o che si trovino in un luogo posto fuori dalla giurisdizione di uno Stato) sono qualificati come tali se commessi: 1) in alto mare; 2) negli spazi marittimi che non sottostanno alla giurisdizione di uno Stato, ma sui quali lo stesso Stato rivendica diritti economici; 3) nelle acque territoriali di uno Stato, quando il diritto internazionale lo autorizza. I punti 1 e 2 consistono in una diretta trasposizione nel diritto interno dell’art. 101 della Convenzione di Montego Bay. Il punto 3 costituisce invece una disposizione specifica del diritto francese. In base alla risoluzione n. 1816 del 2 giugno 2008 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che ha previsto la possibilità di un’azione repressiva provvisoria contro la pirateria nelle acque territoriali della Somalia, la Francia ha infatti introdotto la nuova norma: in virtù del punto 3 è consentito un intervento eccezionale delle forze armate francesi nelle acque territoriali somale per combattere la pirateria, previo consenso di tale Stato.

Il Cap. II (artt. 4-5) della legge reca modifiche al Codice penale e di procedura penale, introducendo in particolare un aggravamento delle sanzioni per il reato di appropriazione con violenza di un aeromobile o di una nave (definito dall’ art. 224-6 del Codice penale). Il nuovo art. 224-6-1 del Codice penale stabilisce infatti che quando tale reato è commesso da una “banda organizzata”, quale si sottintende possa essere considerata una squadra che compie atti di pirateria, la pena prevista è aumentata da 20 a 30 anni di reclusione.

Il Cap. III (art. 6) reca quindi modifiche al Codice della difesa. L’art. 6 della legge introduce la nuova sezione 3 “Misure prese nei confronti delle persone a bordo delle navi”(da art. L1521-11 a art. L1521-18), nel Cap. I, Tit. II, Libro V (Azione dello Stato in mare) del Codice della difesa. Tali misure riguardano le competenze della polizia francese in mare. In particolare il nuovo art. L1521-12 del Code de la défense stabilisce che, quando devono essere prese misure di limitazione o privazione della libertà di alcune persone a bordo di una nave, gli agenti di polizia avvisano di tale necessità il prefetto marittimo o, oltremare, il delegato del Governo per l’azione dello Stato in mare, che informa il Procuratore della Repubblica territorialmente competente. In base all’art. L1521-14 dello stesso Codice, trascorse 48 ore dalla effettuazione della misura limitativa della libertà di una persona, il “giudice delle libertà e della detenzione”, interpellato dal Procuratore della Repubblica, stabilisce l’eventuale prolungamento di tale disposizione per un tempo massimo di 5 giorni. È inoltre specificato che tali misure siano rinnovabili. L’art. L1521-16 del Codice stabilisce che contro le decisioni del giudice non è ammesso ricorso.

La legge dispone poi nuove norme relative al diritto alla salute delle persone accusate di atti di pirateria. L’art. L1521-13 dispone infatti che una persona, per la quale la polizia ha disposto una limitazione della libertà, ha diritto ad un esame del suo stato di salute (examen de santé) entro 24 ore e dopo10 giorni ad una visita medica (examen médical).

IlCap. IV(art. 7)reca norme relative ai figli di vittime di atti di pirateria marittima, riconoscendoli come “pupille della Nazione”, nelle condizioni fissate dal Tit. IV, Libro III del Codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime della guerra.

 

 

In Spagna il delitto di pirateria (delito de piratería) è previsto dal capitolo V del titolo XXIV (Delitti contro la comunità internazionale) del libro secondo del codice penale, che comprende gli artt. 616 ter e 616 quater.

Tali articoli sono stati introdotti nel codice penale con la Legge organica 5/2010, del 22 giugno 2010, che ha modificato diverse parti del codice.

L’art. 616 ter prevede che chiunque, con violenza, intimidazione o inganno, si impossessi, danneggi o distrugga un velivolo, nave o altro tipo di imbarcazione o piattaforma in mare, o attenti contro persone, carico o beni che si trovino a bordo dei medesimi, è punito come colpevole del delitto di pirateria con la pena della reclusione da dieci a quindici anni. In ogni caso, la pena prevista in questo articolo è imposta senza pregiudizio delle pene previste per i reati commessi.

L’art. 616 quater prevede che in occasione della prevenzione o perseguimento dei fatti previsti dall’art. 616 ter, la resistenza o disobbedienza a una nave da guerra o velivolo militare, o altra nave o velivolo che esponga chiari segni e sia identificabile come nave o velivolo al servizio dello Stato spagnolo ed a tal fine autorizzato, è punita con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se in tale condotta viene impiegata forza o violenza, la pena è da dieci a quindici anni. Così come nel caso del 616 ter, anche le pene previste dall’art. 616 quater sono imposte senza pregiudizio delle pene previste per i reati commessi[2].

In generale, nell’ambito della sicurezza marittima opera il Servizio marittimo della Guardia civile (Servicio Marítimo de la Guardia Civil: SEMAR), un’unità istituita nel 1991 che ha il compito di vigilanza nelle acque territoriali spagnole ed eccezionalmente al di fuori di esse. Inoltre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) è un ente pubblico imprenditoriale, creato nel 1992, incaricato della sicurezza marittima nelle acque spagnole, potendo effettuare operazioni di ricerca e salvataggio, nonché con competenze in materia di controllo del traffico marittimo.

Nell’ambito specifico della lotta alla pirateria, la Marina spagnola (Armada Española)[3] partecipa costantemente ad operazioni di contrasto, soprattutto nell’ambito di organizzazioni internazionali, con propri mezzi. Negli ultimi anni, con  l’intensificarsi dei fenomeni di pirateria, è stata concessa la possibilità di utilizzare personale privato armato a bordo di navi spagnole. Il Real Decreto 1628/2009, del 30 ottobre 2009, ha previsto infatti la possibilità di servizi di sicurezza marittima anche per enti privati con personale privato. L’art. 81 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, prevede, dopo tali modifiche, che all’interno delle prestazioni di servizi con armi, da parte di vigilanti (vigilantes), siano comprese navi mercantili e navi pescherecce che navigano sotto bandiera spagnola in acque in cui esista grave rischio per la sicurezza di persone o beni, o per entrambi.

L’orden PRE/2914/2009, del 30 ottobre 2009, ha dato ulteriore attuazione a tale previsione, mediante alcune disposizioni di dettaglio in merito ad armi utilizzabili, imprese e personale, autorizzazioni. I servizi di sicurezza con armi da guerra su navi possono essere prestati solo da imprese di sicurezza di ambito statale, autorizzate ai fini della prestazione di servizi e attività di vigilanza e protezione di persone e beni ed iscritte in apposito registro del Ministero dell’Interno, che dispongano di vigilanti di sicurezza debitamente equipaggiati e addestrati nell’utilizzo di armi di guerra. Per l’autorizzazione è necessaria la presentazione di specifica richiesta al Ministero dell’Interno (Direzione generale della Polizia e della Guardia Civile, Unità centrale di sicurezza privata) da parte dell’impresa armatrice o suo rappresentante.

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. M. Recio, La France à l’abordage de la piraterie: la loi n. 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercise des pouvoirs de police de l’Etat en mer ou le renforcement de l’arsenal repressif, in “Droit pénal”, 2011, n. 4.

[2] Si veda anche: Instituto Español de Estudios Estratégicos, El tratamiento jurídico de la piratería marítima en el ordenamiento jurídico español (2011).

[3] Si consulti altresì il sito Armada Española, Seguridad Marítima; utile anche l’articolo di José Mª Treviño Ruiz, La seguridad marítima y la piratería (2010).