Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 3107 e abb. La disciplina della professione di estetista in Francia, Germania e Spagna
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 23
Data: 04/03/2011
Descrittori:
ESTETISTI   FRANCIA
GERMANIA   SPAGNA
Organi della Camera: XII-Affari sociali

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 23 – 4 marzo 2011


 

A.C. 3107 e abb.

 

La disciplina della professione di estetista in Francia, Germania e Spagna

 

In Francia la professione di estetista rientra tra le professioni regolamentate e si esercita previo diploma conseguito in scuole specializzate. L’esercizio dell’attività, come impresa individuale o come impresa commerciale (se impiega 10 o più dipendenti), comporta l’iscrizione alla Chambre de métiers et de l'artisanat.

Nel Basso e Alto Reno e nella Mosella l’attività viene considerata artigianale, qualunque sia il personale dell’impresa e l’attività di compravendita di prodotti cosmetici, purché non vengano impiegati procedimenti industriali.

L’attività di estetista si svolge di norma in istituti di bellezza che propongono alla loro clientela cure estetiche diverse dalle cure mediche e paramediche, nonché massaggi rilassanti senza finalità terapeutiche (i massaggi terapeutici devono essere effettuati solo da massaggiatori o kinesiterapisti qualificati), come previsto dall’art. 16-Idella Loi n. 96-603, relativa allo sviluppo e alla promozione del commercio e dell’artigianato.

La professione di estetista, soggetta al regime generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali a livello UE, è regolata in particolare dalla Loi n. 82-1091, relativa alla formazione professionale degli artigiani, e dal Décret n. 98-246, relativo alla qualificazione professionale necessaria per esercitare una delle attività previste dal summenzionato art. 16-I della Legge n. 96-603.

Per l’esercizio dell’attività di estetista da parte di professionisti/e di cittadinanza francese è necessario essere titolari di un certificato di abilitazione professionale, di un brevetto di studi professionali ovvero di un diploma o titolo di livello uguale o superiore, omologato o registrato nel Repertorio nazionale delle certificazioni professionali, istituito dall’art. L. 335-6 del Code de l’éducation e rilasciato per l’esercizio dell’attività di estetista.

In mancanza di diplomi o di titoli certificati, chi voglia esercitare la professione di estetista deve dimostrare di essere in possesso di un’esperienza professionale effettiva di tre anni sul territorio dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte del SEE (Spazio economico europeo), esperienza acquisita in qualità di dirigente d’impresa, lavoratore indipendente o dipendente nel settore delle cure estetiche e prevista dall’art. 16 della Legge n. 96-603. Nei casi appena citati è possibile ottenere il rilascio di un attestato di qualifica professionale dalla Chambre de métiers et de l'artisanat del dipartimento nel quale il soggetto esercita l’attività.

Per ciò che riguarda i professionisti/e provenienti da un altro Stato UE o da uno Stato dello Spazio economico europeo, si distingue tra libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento. Essi possono liberamente esercitare in Francia il controllo effettivo e permanente dell’attività di estetista, a titolo temporaneo o occasionale, purché si siano legalmente stabiliti in uno di tali Stati per esercitarvi la suddetta attività (le modalità di applicazione in Francia della libera prestazione dei servizi di estetista sono regolate in particolare dall’art. 2 del Décret n. 98-246, mentre ai fini di un esercizio dell’attività a titolo permanente, devono essere titolari di diplomi, titoli, certificati o attestati della qualifica professionale, secondo le stesse modalità previste per i cittadini francesi, oppure di attestati di formazione professionale o di esperienze nel settore rilasciati da un altro Stato UE o da uno Stato SEE, che abilitino all’esercizio della professione sul loro territorio. In particolare chi, proveniendo da un altro Stato UE o da uno Stato SEE, abbia esercitato la professione di estetista per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d’impresa, é qualificato professionalmente ad esercitare sul territorio francese se in possesso di una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno di tali Stati o da un organismo professionale da questi delegato. È qualificato ad esercitare l’attività anche il titolare di diploma, titolo o certificato acquisito in uno Stato terzo e riconosciuto come equivalente in uno Stato, UE o parte del SEE, e che abbia inoltre esercitato l’attività per tre anni consecutivi nello Stato che ha ammesso l’equivalenza (le modalità per stabilire a titolo permanente l’attività professionale in Francia sono regolate dall’art. 3 del Décret n. 98-246.

La disciplina é completata dall’Arrêté del 28 octobre 2009 di applicazione del Décret n. 98-246 e dal Décret n. 2008-1051 che ha lasciato un periodo di tempo agli imprenditori artigiani non ancora immatricolati per beneficiare di finanziamenti per la loro formazione professionale e il loro stage di preparazione alla creazione di nuove imprese.

Il sito dell’Agence pour la création d’entreprises (APCE) fornisce informazioni sugli adempimenti necessari per l’apertura di saloni di bellezza ed estetica.

In Germania, le disposizioni che disciplinano la professione di estetista (Kosmetiker) sono contenute nel Regolamento sulla formazione professionale degli estetisti (Verordnung über die Berufsausbildung zum Kosmetiker/zur Kosmetikerin), del 9 gennaio 2002, che fa rientrare tale attività nell’ambito del “sistema scolastico duale” (sistema di istruzione che si svolge in due luoghi di formazione: nella scuola di specializzazione professionale – Berufsschule - e in azienda).

Obiettivo di questa formazione è quello di fornire un’ ampia preparazione professionale di base, nonché le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere un’attività qualificata (il sistema duale offre circa 350 qualifiche riconosciute). La formazione nel sistema duale è fondamentalmente aperta a tutti. È necessario avere completato il ciclo dell’obbligo (dai 15 anni in poi), ma non sono previsti altri requisiti di ammissione. Circa due terzi dei giovani ottengono una qualifica professionale nell’ambito del sistema duale. I corsi possono avere una durata biennale o triennale, a seconda della professione scelta. Generalmente, gli studenti trascorrono tre o quattro giorni alla settimana sul posto di lavoro e due giorni presso la Berufsschule. La formazione nella Berufsschule è finanziata con fondi pubblici messi a disposizione dal Land o dagli enti locali. Al termine del periodo di formazione (tre anni) è previsto un esame di qualifica (Abschlussprüfung) organizzato dalla Camera di Commercio e dell’industria (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) e dalla Camera dell’artigianato (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

La formazione professionale nel campo della cosmetica applicata ha inizio nel 1912, quando il dott Richter dell’Università di Medicina Charité di Berlino istituì un corso per assistenti di medicina estetica, che fu sospeso all’inizio della I guerra mondiale. In seguito, alcune aziende operanti nel settore della cosmetica (Elizabeth Arden, Helena Rubinstein) prepararono parrucchiere e massaggiatrici alla professione di estetiste.

Negli anni Trenta, su iniziativa del “Gruppo di lavoro per operatori nel campo della cosmesi presso lo Stato generale del commercio tedesco” (Fachgruppe für Schönheitspfleger beim Reichsstand des Deutschen Handwerks), il Ministero competente promulgò un regolamento d’esame e di formazione che, a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, non fu più applicato.

Negli anni Cinquanta, era usuale lo svolgimento di brevi corsi di formazione nei settori della cosmesi e della cura delle mani e dei piedi. Successivamente, con l’aumento delle competenze e delle capacità, ritenute indispensabili ai fini di un’adeguata formazione professionale, fu prolungata la durata dei corsi di formazione, che passò da sei mesi a un anno.

Negli anni Settanta e Ottanta, nella maggior parte dei Länder furono riconosciute scuole professionali private, annuali e biennali, per operatori nel settore della cosmesi; i diplomati presso tali scuole potevano esercitare la professione come estetisti abilitati (“staatlich geprüfte” oder “staatlich anerkannte” Kosmetikerinnen).

Nel 2002, in contrasto con le associazioni professionali di categoria, il Ministero federale dell’economia e della tecnologia (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) ha emanato il suddetto regolamento sulla formazione professionale (entrato in vigore il 1° agosto 2003), che, ai sensi del § 5 della Legge federale sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz), disciplina in particolare:

·        la durata dei corsi (§ 2);

·        la struttura e le finalità della formazione (§ 3);

·        i profili professionali (§ 4); tra le materie di studio, vi sono la tutela della sicurezza e della salute, la tutela dell’ambiente, la vendita e la gestione di magazzino, la cosmetica curativa, la cosmetica decorativa, i massaggi cosmetici, la pulizia della pelle e la consulenza alimentare;

·        esame di metà corso (Zwischenprüfung - § 8);

L’attività di estetista si svolge, normalmente, in istituti di cosmetica(Kosmetikinstitute), istituti di bellezza e di benessere (Wellnesseinrichtungen), cliniche di cura e riabilitative, profumerie e, occasionalmente, presso negozi di parrucchieri.

Oltre alla figura professionale dell’estetista, l’ordinamento tedesco ha introdotto da molti decenni la figura professionale del naturopata o “guaritore” (Heilpraktiker). La Legge sull’esercizio professionale della scienza medica senza decreto di nomina(Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung - Heilpraktikergesetz) del 17 febbraio 1939 consente, infatti, la pratica della medicina naturopatica senza richiedere l’abilitazione medica e disciplina l’esercizio di tale professione, subordinandone l’accesso alla concessione di un’apposita autorizzazione (§ 1).Le infrazioni possono comportare sanzioni penali o pecuniarie (§§ 5-5a).

In Spagna la professione di estetista e figure analoghe è prevista dal Catalogo nazionale delle qualifiche professionali (Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales), disciplinato dal Real Decreto 1128/2003, del 5 settembre 2003, all’interno della famiglia professionale “immagine personale” (imagen personal) (si veda in particolare l’allegato 1 del decreto).

Per accedere a tale professione è necessario essere in possesso di un certificato di professionalità (certificado de profesionalidad), la cui disciplina è contenuta nelReal Decreto 34/2008, del 18 gennaio 2008. All’interno della famiglia professionale “immagine personale” esistono numerosi certificati articolati su tre livelli (si consulti il relativo database).

Tra questi certificati professionali vi è la qualifica di “servizi estetici di igiene, depilazione e trucco” (servicios estéticos de higiene, depilacion y maquillaje), di livello 2, la cui competenza generale consiste nell’attuare tecniche di igiene facciale e corporale, depilazione, trucco e tecniche di vendita di prodotti e servizi, osservando le regole precise per l’esecuzione e la selezione delle differenti tecniche estetiche, in condizioni di sicurezza, igiene e disinfezione, e rispondendo alle necessità e richieste del cliente. Tale professione si esercita in piccole e medie imprese di estetica e parrucchieria per conto proprio o altrui, in centri di bellezza, spa, cabine di bellezza in hotel e cabine presso parrucchieri. Le figure professionali che rientrano nel profilo sono: depilatore/trice (depilador/a), estetista (esteticista), truccatore/trice (maquillador/a), addetto/a alle vendite di articoli cosmetici e servizi estetici (asesor/a de ventas de artículos cosméticos y servicios estéticos), dimostratore/trice di prodotti cosmetici (demostrador/a de productos cosméticos). La formazione richiesta è pari a 510 ore.

Il Real Decreto 1087/2005,del 16 settembre 2005,ha previsto tre nuove qualificazioni professionali nel settore dell’immagine personale, tra cui “Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje. Nivel 2, inserendoli nel catalogo nazionale delle qualifiche professionali. Il Real Decreto 1373/2008, del 1° agosto 2008, ha disciplinato i tre corrispondenti certificati di professionalità, tra cui il citato “Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje. Nivel 2. Per essere ammessi a tale formazione è necessario almeno il diploma (graduado) dell’educazione secondaria obbligatoria o un certificato di professionalità di livello 1 ovvero possedere adeguate conoscenze formative o professionali.

Per quanto concerne i cittadini di altri Stati, in particolare quelli dell’Unione europea, l’art. 3 del Real Decreto 34/2008 include, tra le finalità dei certificati di professionalità, quella di “favorire, tanto a livello nazionale quanto europeo, la trasparenza del mercato del lavoro per impiegati e lavoratori”. La Ley Orgánica 5/2002, del 19 giugno 2002, sulle qualifiche e la formazione professionali, stabilisce all’art. 8 che i titoli di formazione professionale e i certificati di professionalità rientrano nella normativa comunitaria relativa al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale negli Stati membri dell’UE e dello Spazio economico europeo.

 

 

 

 

 

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