Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183, 3205 e 3368 - Il divieto di indossare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici in Francia: normativa vigente e recenti sviluppi
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 18
Data: 23/07/2010
Descrittori:
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI   DONNE
FRANCIA   ISLAMISMO
PUBBLICA SICUREZZA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 18 – 23 luglio 2010


 

A.C. 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183, 3205 e 3368

 

Il divieto di indossare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici

in Francia: normativa vigente e recenti sviluppi  

 

 

In Francia il divieto di indossare il velo islamico vige attualmente nei soli istituti scolastici. Nel marzo 2004, dopo un ampio e vivace dibattito ad ogni livello (politico, di stampa e di opinione pubblica), il progetto di legge governativo sull’applicazione del principio costituzionale di laicità nelle scuole pubbliche è stato approvato dal parlamento francese. La legge del 15 marzo 2004, n. 228 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&dateTexte=), vieta negli istituti scolastici (università escluse) i “segni o abbigliamenti attraverso i quali gli alunni manifestino ostensibilmente un’appartenenza religiosa”.

Negli ultimi due anni il dibattito politico-parlamentare sull’opportunità di estendere il suddetto divieto ad ogni altro luogo pubblico ha conosciuto varie tappe, l’ultima delle quali – come si riferisce in seguito – è rappresentata da una proposta legislativa recentemente approvata da una delle due Camere.

Il 9 giugno 2009 viene presentata all’Assemblée nationale una proposta di risoluzione avente ad oggetto l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla pratica di indossare il burqa o il niqab sul territorio francese. Nell’introduzione alla proposta “bipartizan” (presentata da quasi 60 deputati sia della maggioranza che dell’opposizione) si parla espressamente di “attentato alla dignità umana” e si afferma inoltre che la donna che indossa il burqa o il niqab “si trova in una situazione di insopportabile umiliazione”.

Circa due settimane più tardi, il 22 giugno, il Presidente Sarkozy, nel corso di un intervento davanti alle Camere riunite svoltosi a Versailles, definisce il burqa come un “segno di asservimento della donna e di avvilimento”, aggiungendo che “non sarà il benvenuto nella Repubblica francese”.

Il 23 giugno 2009 è quindi istituita la Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, che ha conclude i propri lavori il 26 gennaio 2010 con la presentazione all’Assemblée nazionale, da parte del relatore Eric Raoult, di un ricco rapporto di oltre 650 pagine sull’argomento, comprensivo dei resoconti delle audizioni svolte nel corso della Mission (il testo del rapporto è consultabile all’indirizzo http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf.

Successivamente, nel settembre 2009, viene presentata all’Assemblée nationale una prima proposta di legge (testo consultabile alla pagina http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1942.asp), che introduce il divieto di indossare in pubblico indumenti o accessori che impediscano il riconoscimento o l’identificazione di una determinata persona. La proposta, tuttavia, dopo il rinvio in commissione non è più stata presa in esame.

L’ultima e, probabilmente, conclusiva tappa è rappresentata dall’attuale proposta di legge, presentata all’Assemblée nationale il 19 maggio 2010 e composta di sette articoli.

L’art. 1 sancisce il divieto di indossare in pubblico qualsiasi indumento o accessorio che celi il volto di una persona. L’art. 2 chiarisce che per “spazio pubblico” (espace public) devono intendersi le strade ed i luoghi aperti al pubblico o destinati a un servizio pubblico. La medesima norma prevede le seguenti deroghe al divieto: per espresse disposizioni normative (come nel caso del casco per i motociclisti); per motivi di salute o professionali; per ragioni legate a manifestazioni sportive o a feste popolari (il Carnevale, ad esempio). L’art. 3 punisce l’ignoranza del divieto con una contravvenzione di seconda fascia (fino a un massimo di 150 euro); la pena pecuniaria può essere affiancata o sostituita dal cosiddetto “stage di cittadinanza” (stage de citoyenneté), introdotto dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 a scopo rieducativo, ossia per richiamare i principi di tolleranza e rispetto della dignità umana su cui si fonda la società francese. L’art. 4 inserisce nel Codice penale il nuovo articolo 225-4-10, che prevede la pena di 1 anno di reclusione e € 30.000 di ammenda per coloro che, attraverso minacce, violenze o costrizioni ovvero abusando della propria autorità, costringono uno o più individui ad indossare gli indumenti in questione; le pene sono raddoppiate nel caso in cui la vittima sia un minore. L’art. 5 stabilisce che la legge entri in vigore entro sei mesi dalla sua approvazione. L’art. 6 dichiara valido il provvedimento sull’intero territorio nazionale. Infine l’art. 7 specifica che, dopo 18 mesi dalla promulgazione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un rapporto sull’applicazione della legge.

La proposta, modificata durante il passaggio in Commissione, è stata approvata dall’Assemblée nationale il 13 luglio e il giorno stesso trasmessa al Sénat, che inizierà l’esame alla ripresa dell’attività parlamentare.

Il testo approvato è consultabile sul sito del Senato all’indirizzo: http://www.senat.fr/leg/pjl09-675.pdf

 

 

 

 

 

 

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