Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||||
Titolo: | IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA (A.C. 244 e proposte abbinate) | ||||||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 23 | ||||||||
Data: | 14/04/2011 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Esame di progetti di legge
Materiali di legislazione comparata
IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO
UNITO E SPAGNA
(A.C. 244 e proposte abbinate)
N. 23 - Aprile 2011
Servizio responsabile:
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File:MLC16023
Indice
Disciplina del finanziamento pubblico
Rimborso delle spese elettorali
Disciplina del finanziamento privato
Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria
Disciplina del finanziamento pubblico
Entità dei contributi e requisiti per l’accesso
Contributi ai parlamentari e ai gruppi parlamentari
Disciplina del finanziamento privato
Il regime fiscale del finanziamento privato
Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria
Origini delle Parteinahe Stiftungen
Natura dei contributi pubblici
Disciplina del finanziamento pubblico
Il finanziamento dei partiti di opposizione
Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l’offerta di servizi
Disciplina del finanziamento privato
Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria
La disciplina del finanziamento pubblico
I rimborsi delle spese elettorali
Gli stanziamenti annuali nel bilancio dello Stato
Gli stanziamenti annuali nei bilanci delle Comunità autonome
I finanziamenti straordinari per i referendum e il finanziamento indiretto
I versamenti da parte dei gruppi parlamentari
La disciplina del finanziamento privato
La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria
Disciplina del finanziamento pubblico
Il
sistema di finanziamento dei partiti politici, disciplinato per la prima volta
nel 1988 (legge n. 88-227 dell’
Le
principali modifiche della legge n. 88-227 sono state effettuate: nel 1990 (legge
n. 90-55 del
Il
finanziamento pubblico è a carico del bilancio dello Stato e l’entità
dell’erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria sulla base
delle proposte presentate congiuntamente al Governo da parte degli Uffici di
Presidenza di Assemblea Nazionale e Senato (art.
L’ammontare individuato dalla legge finanziaria è ripartito in due frazioni eguali:
la prima frazione è destinata ai partiti
politici in funzione dei voti ottenuti in occasione delle ultime
elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Requisito per
l’accesso al contributo è che il partito abbia presentato candidati in almeno
50 circoscrizioni che abbiano ottenuto almeno l’1% dei voti espressi in tali
circoscrizioni (art.
la seconda frazione è destinata ai
partiti politici in funzione della loro rappresentanza parlamentare. Accedono
alla ripartizione della seconda frazione i partiti - aventi i requisiti
previsti per la ripartizione della prima frazione - che sono riusciti ad
ottenere degli eletti all’Assemblea nazionale o al Senato. A tal fine, ogni
parlamentare, all’inizio della sessione ordinaria, comunica all’Ufficio di
presidenza della propria assemblea a quale partito è collegato. Entro il 31
dicembre di ogni anno gli uffici di presidenza delle Assemblee comunicano al
Primo ministro la ripartizione dei parlamentari fra i partiti politici (art.
Con
riferimento alla prima frazione, è possibile che un partito riceva alcune
sanzioni finanziarie se non assicura, tra i suoi candidati, un’adeguata
rappresentatività femminile. Con
Lo
stanziamento per il contributo statale annuale ai partiti politici è stato
invariato dal 1995 al 2007: circa 80,2 milioni di euro. Tuttavia, tra il 2003 e il
L’ammontare effettivo del contributo pubblico per i partiti, a seguito delle elezioni legislative del giugno 2007 risulta essere in parte modificato. Nel 2010 l’ammontare di tale contributo è stato di circa 74, 8 milioni di euro[4].
Rimborso delle spese elettorali
Il Codice elettorale francese prevede (Capitolo V bis, Financement et plafonnement des dépenses électorales, L52-4/L52-18) un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni presidenziali[5], politiche, europee nonché alle elezioni nei cantoni e municipi con più di nove mila abitanti (art. L52-4, Code électoral).
I candidati a dette elezioni sono soggetti al rispetto di limiti di spesa (plafond des dépenses électorales). La determinazione del limite di spesa è effettuata in funzione del numero di abitanti della circoscrizione d’elezione.
Per le elezioni dei componenti dell’Assemblea nazionale, il limite di spesa è fissato a 38.000 euro a candidato, cifra da maggiorare di 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale (art. L52-11 del Code électoral). Inoltre, a partire dalle elezioni del 2002, il limite viene ulteriormente maggiorato di un coefficiente moltiplicatore (attualmente fissato a 1,26)[6].
Una volta individuato il limite di spesa, il sistema dei rimborsi elettorali segue un doppio binario:
rimborso effettivo delle spese connesse alla c.d. campagna ufficiale, cioè alla campagna che si sostanzia nell’uso di una certa tipologia tipica di mezzi di propaganda. Tale rimborso avviene dopo il deposito dei conti delle campagne ed è subordinata all’avvenuto ottenimento per un candidato di almeno il 5% dei voti per le elezioni legislative;
rimborso forfettario delle spese di campagna (intesa quest’ultima nella sua generalità), che è in buona sostanza un finanziamento non collegato ad una effettiva dimostrazione di spesa, ma avente i connotati del sussidio. In particolare, il rimborso spetta ai soli candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei suffraginel primo turno elettorale e siano in regola con le disposizioni di legge in materia di dichiarazione delle spese elettorali. Il rimborso è pari al 50% del limite di spesa fissato per ciascun candidato ma non può, in ogni caso, superare l’ammontare delle effettive spese sostenute dal candidato secondo quanto riportato nella dichiarazione da questi presentata (art. L 52-11-1, Code électoral)
Per
quanto riguarda l’elezione a suffragio
universale del Presidente della
Repubblica, l’articolo 3 della loi n.
62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République
au suffrage universel, modificato dalla legge organica n.
A seguito della presentazione delle liste di candidati il Ministero degli Interni versa a ciascun candidato alla presidenza 153.000 euro a titolo di acconto sul futuro rimborso delle spese per la campagna elettorale (art. 3, legge n. 62-1292).
In generale,
per quanto riguarda il “costo delle elezioni” per il bilancio francese, è
possibile segnalare a titolo di esempio che il rimborso forfettario dello Stato
delle spese per le elezioni
presidenziali tenutesi nell’anno 2007
(22 aprile e
Alle elezioni legislative del 2007 (10 e
L’ammontare complessivo del rimborso forfettario dello Stato ai candidati alle elezioni legislative per tali spese – esclusi i candidati che non hanno raggiunto il il 5% dei voti e altri candidati per ragioni stabilite dalla Commissione – è stato di 43.137.676 euro[9].
I parlamentari francesi percepiscono - a carico dei bilanci delle rispettive assemblee - indennità di carica. Le somme stanziate a questo fine si sommano con gli oneri legati alla predisposizione di servizi per i parlamentari e al finanziamento degli oneri sociali.
Nella
legge finanziaria per il 2011 (Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011, per l’Assemblea nazionale è stato previsto
uno stanziamento di 533.910 000 euro, per il Senato invece uno stanziamento di
Come si evince dalla Relazioneal projet de loi de finances 2011, relativo ai “Poteri pubblici”, negli ultimi quattro anni le due assemblee parlamentari hanno previsto nel loro bilancio una stessa dotazione: circa 533,9 milioni di euro l’Assemblea e circa 327,7 milioni di euro il Senato (fondi destinati alle spese per: la missione istituzionale del Senato; la gestione del Jardin du Luxembourg; la gestione del Musée du Luxembourg)[10].
Ai
sensi dell’art. 51-.1 della legge organica n.
Per
una presentazione delle dotazioni finanziarie previste per il 2011 per
In particolare, si riportano di seguito due tabelle relative alle spese previste (in euro) per gli “oneri parlamentari” (le “charges parlamentaires”), presentate nei Bilanci 2010 e 2011 dell’Assemblea Nazionale e del Senato:
Assemblea nazionale |
||||
Impegni di spesa |
Bilancio 2010 |
Bilancio 2011 |
Variazione 2010/2011 |
|
Valore assoluto |
In % |
|||
Indennità parlamentari |
50.154.000 |
50.346.500 |
+ 192.500 |
+ 0,38% |
Sicurezza sociale e pensioni |
63.642.500 |
62.137.400 |
- 1.505.100 |
-2,36% |
Segreterie parlamentari |
158.300.000 |
159.506.500 |
+1.206.500 |
+ 0,76% |
Altri oneri |
19.726.000 |
19.835.000 |
+ 109.000 |
+ 0,55% |
TOTALE |
291.822.500 |
291.825.400 |
+2.900 |
-0,67% |
Senato |
||||
Impegni di spesa |
Bilancio 2010 |
Bilancio 2011 |
Variazione 2010/2011 |
|
Valore assoluto |
In % |
|||
Indennità parlamentari |
30.379.600 |
30.773.100 |
+ 393.500 |
+ 1,30% |
Sicurezza sociale e pensioni dei senatori |
13.985.900 |
14.664.300 |
+ 678.400 |
+ 4,85% |
Supporti all’esercizio del mandato parlamentare |
101.053.300 |
105.489.100 |
+4.435.800 |
+ 4, 39% |
TOTALE |
145.418.800 |
150.926.500 |
+5.507.700 |
+ 10,54% |
(Fonte: Sénat, Annexe au projet de loi de finances pour 2011. Dotations. Pouvoirs publics.
Disciplina del finanziamento privato
Le
modalità ed i limiti entro i quali è ammesso il finanziamento privato dei
partiti politici sono stabiliti dagli artt. 11 e seguenti della legge n. 227
del 1988, modificati da ultimo dalla legge n°2005-1719 del
Le associazioni di finanziamento devono ricevere l’approvazione della “Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques”, l’autorità amministrativa indipendente cui si è già accennato. L’approvazione della Commissione è subordinata alla condizione che l’associazione abbia quale unico scopo sociale quello del reperimento dei fondi necessari per il finanziamento di un partito politico e che nel suo statuto sia definita la circoscrizione territoriale all’interno della quale essa intende svolgere la propria attività.
Il
mandatario finanziario, sia esso associazione o persona fisica, è tenuto ad
aprire un conto bancario o postale unico, sul quale deve depositare tutti i
fondi ricevuti in vista del finanziamento di un partito politico (art. 11-
Inoltre, la legge fissa i divieti e i limiti del finanziamento privato.
Donazioni a partiti politici e a candidati possono essere effettuate solo da persone fisiche.
A partire dal 1995 sono stati infatti vietati i finanziamenti da parte delle persone giuridiche, i finanziamenti che provengono da enti di diritto pubblico, enti privati con maggioranza del capitale appartenente ad enti pubblici, casinò e case da gioco, nonché Stati esteri.
Inoltre,
le donazioni
delle persone fisiche a favore di uno stesso partito politico non
possono eccedere la cifra di 7.500 euro all’anno e le donazioni
superiori a 150 euro devono essere fatte per assegno, bonifico, prelievo automatico
o carta di credito (art. 11-
Il
mandatario rilascia una ricevuta al donatore nella quale è possibile, secondo
particolari modalità, non menzionare la denominazione del partito o del gruppo
politico beneficiario per i doni di importo pari o inferiore a 3000 euro (art.
11-
La
sanzione prevista per la violazione di queste disposizioni è, per le ipotesi
più gravi, l’ammenda di 3750 euro insieme alla detenzione per 1 anno (o una
delle due pene) (art. 11-
Le donazioni effettuate a beneficio dei partiti e delle formazioni politiche, al pari delle quote di iscrizione agli stessi, sono fiscalmente deducibili per una percentuale del loro importo totale.
Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria
I partiti ed i movimenti politici beneficiari del finanziamento pubblico non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. Lo afferma - derogando così ad una norma generale - l’art. 10 della legge n. 88-227.
In
ogni caso, la legge obbliga i partiti e movimenti che beneficiano di
finanziamenti sia pubblici che privati a tenere una contabilità, nella quale
devono essere esposti sia il rendiconto del partito, sia i rendiconti degli
enti e delle società dei quali il partito detiene la metà del capitale, o nei
quali abbia dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione o comunque
eserciti un potere preponderante di decisione o di gestione (art. 11-
Tali rendiconti debbono essere certificati da due revisori dei conti e devono essere depositati entro il primo semestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio presso la “Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques” che ne assicura una pubblicazione sommaria sul “Journal officiel” della Repubblica francese.
Qualora
Ulteriori controlli - e relative sanzioni - sono previsti in ordine alle campagne elettorali e concernono sia la contabilità tenuta dai candidati che il rispetto dei limiti di spesa.
Ad esempio, in caso di superamento dei limiti di spesa, accertato dalla Commissione nazionale, il candidato è tenuto a versare al Tesoro una somma pari all’ammontare per il quale ha superato il limite (art. L 52-15 del Code électoral). Oltre alla sanzione pecuniaria possono essere applicate sanzioni elettorali e penali. La sanzione dell’ineleggibilità del candidato per un anno può essere comminata dal Consiglio costituzionale, mentre l’autorità giudiziaria può infliggere un’ammenda di 3.750 euro unitamente all’arresto fino ad un anno (o alternativamente una delle due pene) a carico del candidato nella circoscrizione uninominale o del capolista in caso di sistema proporzionale che abbia raccolto o accettato fondi in violazione della legge, che abbia superato i limiti di spesa o violato le disposizioni sulla contabilità elettorale (art. L 113-1 del Code électoral).
A titolo di esemp
I dati riportati permettono di apprezzare l’importanza del finanziamento pubblico, diretto o indiretto, della vita politica e la ripartizione tra le principali forze politiche francesi. Il contributo pubblico diretto ai principali 10 partiti politici per il 2007 è stato di 69.054.473 euro.
Entrate delle 10 principali formazioni politiche francesi nel 2007 (in euro)[11]
Formazione politica |
Versamenti degli iscritti |
Contributi degli eletti |
Donazioni di persone fisiche |
Finanziamento pubblico 2007 |
Altre entrate (*) |
TOTALE entrate |
Union pour un Mouvement populaire |
7.893.621 |
1.986.194 |
9.125.105 |
32.207.036 |
7.373.042 |
58.584.998 |
Parti Socialiste
|
11.413.742 |
12.164.800 |
743.432 |
18.792.483 |
20.346.867 |
63.461.324 |
Parti communiste français |
3.024.917 |
16.555.046
|
6.138.798 |
3.746.705 |
8.016.769 |
37.482.235 |
Front national |
757.591 |
2.973 |
1.218.503 |
4.579.546 |
2.269.775 |
8.828.388 |
Union pour la démocratie française |
477.145 |
144.241 |
157.731 |
4.612.929 |
646.049 |
6.038.095 |
Les Verts |
906.652 |
1.494.734 |
115.289 |
2.194.485 |
3.017.876 |
7.729.036 |
Lutte ouvrière |
1.049.360 |
13.117 |
462.704 |
495.169 |
1.048.825 |
3.069.175 |
Mouvement pour la Franca |
340.471 |
0 |
570.570 |
604.563 |
1.793.898 |
3.309.502 |
Ligue Communiste Révolutionnaire |
732.218 |
0 |
201.711 |
525.707 |
832.669 |
2.292.305 |
Parti radical de gauche |
138.470 |
93.153 |
137.578
|
1.295.850 |
263.358 |
1.928.409 |
TOTALE. |
26.734.187 |
32.454.258 |
18.871.421 |
69.054.473 |
45.609.128 |
192.723.467 |
(*) La colonna “Altre entrate” raccoglie: la devoluzione degli eccedenti dei conti delle campagne elettorali, i contributi ricevuti da altre formazioni politiche, i proventi di manifestazioni e convegni, proventi eccezionali e altre entrate suscettibili di variazioni annuali importanti.
Entrate delle 10 principali formazioni politiche francesi per il 2007 (in %)[12]
Formazione politica |
Versamenti degli iscritti |
Contributi degli eletti |
Donazioni di persone fisiche |
Finanziamento pubblico 2007 |
Altre entrate |
Union pour un Mouvement populaire
|
13,5 |
3,4 |
15,6 |
55 |
12,6 |
Parti Socialiste
|
18 |
19,2 |
1,2 |
29,6 |
32,1 |
Parti communiste français |
8,1 |
44,2
|
16,4 |
10 |
21,4 |
Front national |
8,6 |
0 |
13,8 |
51,9 |
25,7 |
Union pour la démocratie française |
7,9 |
2,4 |
2,6 |
76,4 |
10,7 |
Les Verts
|
11,7 |
19,3 |
1,5 |
28,4 |
39 |
Lutte ouvrière
|
34,2 |
0,4 |
15,1 |
16,1 |
34,2 |
Mouvement pour la Franca |
10,3 |
0 |
17,2 |
18,3 |
54,2 |
Ligue Communiste Révolutionnaire |
31,9 |
0 |
8,8 |
22,9 |
36,3 |
Parti radical de gauche
|
7,2 |
4,8 |
7,1 |
67,2 |
13,7 |
TOTALE |
13,9 |
16,8 |
9,8 |
35,8 |
23,7 |
Al di là del contributo diretto, Lo Stato garantisce inoltre un finanziamento indiretto alla vita politica, accordando un vantaggio fiscale del 66% per i versamenti degli iscritti e le donazioni al mandatario di un partito (compresi i versamenti degli eletti a determinate condizioni).
Disciplina del finanziamento pubblico
L’attuale
sistema tedesco di finanziamento pubblico dei partiti è il frutto del serrato
confronto che si è sviluppato in oltre 50 anni, fra legislatore e giudice
costituzionale, e che ha portato, da ultimo, alla legge
Con
una prima pronuncia nel 1966 il Tribunale costituzionale federale dichiarò
l’incostituzionalità di qualsiasi forma di sovvenzione pubblica delle
organizzazioni partitiche, ammettendo soltanto il rimborso delle spese
elettorali. Il legislatore dette seguito alla sentenza approvando la legge sui
Partiti (
I
costi della politica crebbero pesantemente costringendo a distanza di alcuni
anni (
· il fatto che il contributo pubblico continuasse ad essere presentato come "rimborso delle spese elettorali", pur essendo di fatto divenuto un finanziamento in via continuativa delle formazioni politiche;
· le forti deduzioni fiscali ammesse dalla legge per le donazioni ai partiti;
· le disposizioni che ripartivano parte del contributo pubblico ai partiti indipendentemente dal loro effettivo seguito elettorale.
·
Il
Tribunale costituzionale è intervenuto nuovamente con la sentenza del
Entità dei contributi e requisiti per l’accesso
La
legge del 1994 così come modificata dall’articolo 2 della legge del
· un contributo proporzionale ai voti ricevuti (Wählerstimmen), pari a 0,85 euro per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,70 euro per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il Bundestag, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti del Länder.;
· un contributo calcolato sulla quota di autofinanziamento (Zuwendungsanteil), di 0,38 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come donazione o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (si tiene conto soltanto dei finanziamenti che non superano i 3.300 euro).
Per accedere ai suddetti contributi è necessario il raggiungimento di determinati risultati elettorali minimi.
In particolare, ottengono tali finanziamenti le formazioni politiche che hanno conseguito una percentuale di voti di lista validi pari allo 0,5% del totale dei voti validi (per le elezioni europee e del Bundestag) o all’1% dei voti validi (per le elezioni dei Parlamenti dei Länder).
Queste forme di sovvenzione rispondono ai principi enunciati dal Tribunale costituzionale, secondo cui la ripartizione delle disponibilità complessive tra i partiti deve corrispondere, in parte, al risultato elettorale effettivamente conseguito ed, in parte, al loro "radicamento nella società", misurabile proprio in base all’ammontare del finanziamento ottenuto mediante forme lecite.
La
nona modifica della legge sui partiti del
La legge stabilisce un limite assoluto ai contributi annuali federali (absolute Obergrenze): il finanziamento pubblico complessivo non può superare i 133 milioni di euro.
Un ulteriore limite, relativo, riguarda inoltre la quota di finanziamento pubblico da destinare al singolo partito (relative Obergrenze): tale quota non potrà eccedere l’importo annuale ottenuto dal partito stesso tramite i contributi d’iscrizione, donazioni spontanee di sostenitori ed iscritti, i proventi derivanti da attività imprenditoriali e partecipazioni nonché quelli derivanti da beni patrimoniali.
Prospetto
del finanziamento pubblico ai magg
Partito |
Voti[13] |
Auto finanziamento |
Contributo pubblico in base ai voti[14] |
Contributo pubblico in base all’auto finanziamento[15] |
Totale contributo pubblico calcolato[16] |
Limite assoluto al contributo pubblico[17] |
Limite relativo al contributo pubblico[18] |
SOMMA EROGATA |
Ripartizione della somma tra federazioni regionali e nazionali dei partiti[19] |
|
(Land) |
(Bund) |
|||||||||
CDU |
30.600.119 |
77.468.773 |
22.020.083 |
29.438.134 |
51.458.217 |
42.882.008 |
119.124.648 |
42.882.008 |
5.350.225 |
37.531.783 |
SPD |
25.183.323 |
75.078.534 |
18.228.326 |
28.529.842 |
46.758.169 |
38.965.287 |
126.132.697 |
38.965.287 |
4.860.134 |
34.105.152 |
FDP |
12.357.781 |
17.972.977 |
9.250.447 |
6.829.731 |
16.080.178 |
13.400.199 |
30.3877.944 |
13.400.199 |
12.576.808 |
11.823.390 |
GRÜNE |
11.302.956 |
13.638.780 |
8.512.069 |
5.182.736 |
13.694.806 |
11.412.381 |
18.310.491 |
11.412.381 |
1.732.587 |
9.679.793 |
Die Linke |
10.240.155 |
13.766.438 |
7.768.108 |
5.231.246 |
12.999.355 |
10.832.836 |
16.112.004 |
10.832.836 |
1.557.491 |
9.275.345 |
CSU |
7.028.980 |
15.811.871 |
5.520.266 |
6.008.511 |
11.528.797 |
9.607.367 |
29.933.305 |
9.697.367 |
1.150.990 |
8.456.377 |
Piraten |
1.261.868 |
467.745 |
1.072.587 |
177.743 |
1.250.330 |
1.041.946 |
585.162 |
585.162 |
92.267 |
492.895 |
NPD |
1.056.268 |
1.352.374 |
897.828 |
513.902 |
1.411.730 |
1.176.446 |
1.956.275 |
1.176.446 |
210.371 |
966.074 |
Tierschutzpartei[20] |
557.498 |
95.117 |
473.873 |
36.144 |
510.017 |
425.016 |
100.417 |
100.417 |
18.466 |
81.951 |
REP |
550.923 |
2.990.277 |
468.284 |
1.136.305 |
1.604.590 |
1.337.163 |
3.070.302 |
1.337.163 |
101.518 |
1.235.645 |
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Contributi ai parlamentari e ai gruppi parlamentari
Al finanziamento della politica appartiene anche l’indennità finanziaria che ricevono i deputati (l’art. 48, comma 3 della legge fondamentale riconosce il diritto dei deputati ad “un’adeguata indennità, che assicuri la loro indipendenza”).
Peraltro,
gli statuti di tutti i partiti obbligano i propri rappresentanti a versare una
cospicua somma al partito (Parteisteuer).
Di fatto, dunque, nell’indennità ai parlamentari si nasconde in parte un ulter
Si ricorda, infine, che la legge tedesca sullo status del parlamentare prevede l’erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
Disciplina del finanziamento privato
Le modalità del finanziamento privato, ovvero delle donazioni (Spenden), ai partiti politici sono disciplinate dagli art. 25 e ss. della legge sui partiti.
Fino ad una somma di 1.000 euro, la donazione può essere corrisposta sotto forma di denaro contante.
Al
contrar
La legge, pur affermando il diritto dei partiti di accettare donazioni da privati, introduce alcuni divieti.
Sono vietate le donazioni:
· effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese che abbiano una componente azionaria, a partire dal 25%, di origine pubblica, gruppi e comitati parlamentari nonché gruppi o comitati di rappresentanze comunali;
· effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguano esclusivamente e direttamente fini sociali, caritatevoli o ecclesiastici;
· effettuate da associazioni di categoria che le abbiano a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;
· che superino i 1.000 euro quando non sia noto il donatore;
· che perseguano lo scopo di ottenere vantaggi economici o politici;
· che provengano dall’estero.
Tutte le donazioni devono essere comunicate al Presidente del Bundestag che ha cura di renderli noti tramite la pubblicazione della Rendicontazione (Rechenschaftsbericht).
Le donazioni provenienti dall’estero sono lecite soltanto se:
· provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o dell’Unione europea o da un’impresa a prevalente proprietà (più del 50%) tedesca;
·
sono destinate a partiti che rappresentano
minoranze nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti
con
· il donatore è straniero, ma la donazione non supera i 1.000 euro.
L’art. 31c determina le sanzioni applicabili in caso di donazioni ottenute illegalmente o non pubblicate. Qualora un partito abbia ottenuto donazioni vietate e non le abbia di conseguenza trasferite al Presidente del Parlamento, perde il diritto a una somma pari all’ammontare di tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere di una somma pari all’ammontare doppio le somme non pubblicate.
Il presidente del Bundestag trasferisce i fondi così ricevuti ad istituzioni che perseguono finalità caritatevoli, religiose o scientifiche.
Il regime fiscale del finanziamento privato
I privati che partecipano al finanziamento dei partiti godono di alcune agevolazioni fiscali.
Anzitutto, le somme versate ai partiti a titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono infatti essere dedotte dal reddito imponibile sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.
A tale agevolazione fiscale la legge ne aggiunge una seconda, introdotta in seguito alle decisioni del Tribunale costituzionale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall’imponibile per il finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti optare, anziché per la deduzione dell’imponibile, per uno sconto sull’imposta dovuta pari ad un massimo di 767 euro, elevabili a 1.534 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. Possono beneficiare di tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a movimenti ed associazioni non costituiti in partiti politici come definiti dall’art. 2 della legge del 1967, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri candidati.
Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria
Punto di partenza del controllo pubblico sulle finanze dei partiti tedeschi è l’articolo 21, I, 4 della Legge fondamentale, in forza del quale i partiti “devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell’uso delle loro risorse finanziarie come pure del loro patrimonio”. La legge sui partiti politici introduce quindi all’art. 23 un obbligo di rendicontazione.
La presidenza di ciascun partito è tenuta a rendere conto pubblicamente, attraverso la rendicontazione, della provenienza e dell’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell’anno, così come della consistenza del patrimonio del partito. Il rendiconto consta pertanto del conteggio delle entrate e delle uscite e del conto patrimoniale, articolati secondo le voci individuate dall’art. 24, nonché di una parte illustrativa. Nella rendicontazione deve essere altresì indicato il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota d’iscrizione. La legge sui partiti politici dispone inoltre che siano applicate tutte le norme di diritto commerciale sulla rendicontazione nella misura in cui non sia indicato diversamente.
Prima della presentazione al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere deliberata dalla Presidenza del partito. Essa si forma sulla base delle rendicontazioni fornite dalle direzioni regionali e dalle sezioni territoriali, ognuna responsabile della propria rendicontazione. A tal fine la legge indica i responsabili per la firma di attestazione nei vari gradi di formazione del rapporto contabile.
Prima di essere presentata al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere verificata preventivamente da un revisore dei conti o da una società di revisione contabile. A quanto sopra descritto derogano soltanto i partiti che non dispongono, per l’anno di riferimento, né di entrate né di un patrimonio superiore ai 5.000 euro. In tal caso il partito può inviare al Presidente del Bundestag una rendicontazione non verificata, che però dovrà essere esaminata in occasione del successivo congresso federale del partito.
Il revisore può chiedere al presidente del partito o alle persone da questo delegate, qualsiasi chiarimento o prova che ritenga necessario. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del patrimonio. Una nota di verifica da atto del risultato e deve essere consegnata alla presidenza del partito.
Il rendiconto e la relativa nota di verifica sono quindi trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno seguente all’esercizio finanziario cui si riferiscono, al Presidente del Bundestag, il quale può prorogare il termine fino a un massimo di tre mesi, scaduti i quali cessa per il partito il diritto a godere la parte dei contributi statali per l’anno di interesse. Il presidente del Bundestag ne verifica quindi la regolarità formale, riferendo annualmente all’Assemblea sullo stato delle finanze dei partiti e sui loro rendiconti e fornendo ogni due anni un rapporto circa l’evoluzione delle finanze dei partiti con riferimento alle rendicontazioni fornite dagli stessi.
Nel caso il Presidente del Bundestag abbia dei dubbi circa la correttezza della rendicontazione, concede al partito l’opportunità di esprimersi al riguardo o può incaricare un revisore o una società a sua scelta al fine di verificarne la conformità al disposto della legge.
A conclusione del procedimento il Presidente rilascia una notifica in cui vengono rilevate le eventuali inesattezze e fornito l’ammontare della somma corrispondente ai dati inesatti. I dati acquisiti nel corso del procedimento che non siano stati indicati nella documentazione contabile del partito non possono essere resi pubblici. Contestualmente il partito perde il diritto a godere di una somma di un ammontare pari a due volte le somme riportate in modo inesatto. Nel caso in cui le inesattezze riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10% dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta.
Rispetto alle donazioni o ai dati inesatti, un partito non è soggetto alle conseguenze giuridiche sopra illustrate nel caso in cui sia esso stesso a darne notizia per primo al Presidente del Bundestag correggendoli contestualmente.
I rendiconti dei partiti e le relative note di verifica sono pubblicati come atti del Bundestag.
Spetterà poi alla Corte federale dei Conti il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al rimborso delle spese elettorali.
La legge dispone infine le sanzioni penali per coloro che occultino l’origine o l’uso delle risorse finanziarie o patrimoniali del partito o eludano la pubblica rendicontazione (pena detentiva fino a tre anni o ammenda in denaro). La legge ugualmente dispone le stesse sanzioni per chi, come revisore dei conti o collaboratore di questo, accerti l’esito della verifica in modo inesatto. Nel caso in cui il reo agisca dietro compenso o con l’intenzione di favorire o danneggiare un terzo soggetto, la pena corrisponde a una ammenda in denaro o a una pena detentiva fino a cinque anni.
Origini delle Parteinahe Stiftungen
In Germania, un tratto caratteristico del sostegno pubblico alla formazione in ambito politico-sociale e alla cooperazione internazionale è costituito dalla destinazione di ingenti risorse del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici, definite come “fondazioni vicine ai partiti” (parteinahe Stiftungen) o “fondazioni politiche” (politische Stiftungen).
L’istituzione di fondazioni culturali da parte dei maggiori partiti tedeschi risale agli anni ‘50 e si inserisce nell’ambito delle iniziative avviate in più sedi, anche con l’aiuto delle potenze vincitrici del conflitto mondiale, per sensibilizzare la società civile nei confronti dei valori democratici.
Il salto di qualità si ebbe nel 1962, quando il Bundestag decise di inserire nello stato di previsione del neoistituito Ministero per lo sviluppo un contributo di 130.000 DM a favore delle fondazioni vicine ai partiti per la realizzazione di progetti di educazione politica nei Paesi in via di sviluppo. Tale contributo doveva conoscere negli anni seguenti un notevole incremento, sino a raggiungere nel 1970 la somma di 45 milioni di DM, inaugurando la già ricordata prassi di disporre il finanziamento pubblico a favore di questo tipo di fondazioni unicamente sulla base dell’inserimento di finalizzazioni di spesa “ad hoc” nei capitoli della legge di bilancio, prescindendo da qualsiasi forma di disciplina legislativa “sostanziale” della materia.
La medesima procedura venne adottata nel 1966, quando, all’indomani della prima sentenza con cui il Tribunale costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo il finanziamento pubblico dell’attività generale dei partiti, il Bundestag inserì nella legge di bilancio per il 1967, nei capitoli del Ministero dell’interno, un finanziamento globale a favore delle fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag.
Beneficiarie dei finanziamenti sono, come si è detto, le fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag. Si tratta delle seguenti fondazioni:
· Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD);
· Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU);
· Hanns-Seidel-Stiftung (CSU);
· Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen)
· Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP);
· Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS)
Fondazioni e partiti
Per quanto concerne i rapporti con i partiti di riferimento, le fondazioni hanno una distinta personalità giuridica, fanno assegnamento su risorse proprie e perseguono finalità specifiche ed estranee al diretto confronto politico.
Il ruolo assegnato alle fondazioni politiche dai loro statuti, condiviso e in seguito sostenuto finanziariamente dallo Stato federale e dai Länder, diviene tanto più comprensibile se inserito nei compiti individuali e collettivi che fanno capo all’idea cardine della formazione (Bildung), un tratto caratteristico della cultura tedesca fin dal Settecento.
Partendo da tale presupposto, appare evidente come finora le fondazioni politiche abbiano potuto operare, in assenza di una specifica disciplina normativa, sulla base di una prassi consolidatasi nel corso degli anni.
a. La sentenza del Tribunale
federale costituzionale del
Il
più importante fondamento giuridico in materia è individuabile nella giurisprudenza del Tribunale federale
costituzionale (Bundesverfassungsgericht),
che con la sentenza del
La sentenza ha stabilito l’esistenza e definito le finalità formative delle fondazioni politiche, specificando che esse devono essere, da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista oggettivo, istituzioni indipendenti in grado di compiere con senso di responsabilità le azioni formative rispondenti agli scopi dichiarati nei loro Statuti, dimostrando allo stesso tempo una certa autonomia e distanza dai partiti ai cui principi il loro operato deve però ispirarsi. Tale distinzione rispetto ai partiti deve risultare evidente anche dai criteri che guidano la scelta di coloro che occupano le posizioni ai vertici delle fondazioni. Esse eleggono infatti i loro organi di vigilanza e rappresentanza, nonché i dirigenti amministrativi, in piena autonomia: il presidente e il portavoce del direttivo, i dirigenti amministrativi e il tesoriere di una fondazione non possono però svolgere alcuna funzione comparabile all’interno del partito ai cui ideali e alla cui storia la fondazione si riferisce.
La sentenza enumera anche le attività che una fondazione non può svolgere, in quanto troppo attigue o identificabili con le attività proprie del partito di riferimento. Fra queste, in prima istanza le attività di sostegno ed aiuto durante il periodo elettorale, riportate dalla sentenza in maniera dettagliata (acquistare e distribuire pubblicistica del partito o riferibile ai suoi membri; produrre o diffondere materiale elettorale; finanziare annunci; utilizzare personale della fondazione fra i volontari o il personale attivo durante la campagna elettorale; tenere corsi finalizzati alla formazione di personale da utilizzare durante il periodo elettorale).
La sentenza indica infine l’inopportunità di trasferimenti di donazioni dalla fondazione al partito, onde evitare che le agevolazioni fiscali previste per queste vengano usufruite dai partiti politici di riferimento[22].
b.
Ugualmente
rilevanti in tal senso appaiono i riferimenti alle fondazioni contenuti nelle Raccomandazioni della Commissione di
esperti indipendenti sul finanziamento dei partiti politici (Empfehlungen der Komission unabhängiger
Sachverständiger zur Parteifinanzierung)[23], istituita dal Presidente federale von
Weizsäcker a seguito della sentenza del
Nel 1998, molte delle indicazioni contenute nel rapporto della Commissione sono state raccolte e sistematizzate in una Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale (Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der politischen Stiftungen)[24], che ne costituisce una sorta di codice di autoregolamentazione.
La dichiarazione comune, sottoscritta da cinque delle fondazioni politiche (ad eccezione della Rosa-Luxemburg-Stiftung), fornisce, a partire dalla Legge Fondamentale, un quadro normativo generale di riferimento.
Partendo dal presupposto che le fondazioni sono associazioni di diritto privato, che forniscono in modo del tutto indipendente servizi di pubblico interesse che non possono essere prestati dallo Stato, il loro operato trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 5 [Libertà di espressione][25], 9, comma 1 [Libertà di associazione][26] e nell’art. 12, comma 1[Libertà della professione][27] della Legge Fondamentale.
L’attività delle fondazioni risulta quindi estranea a quanto stabilito dall’art. 21 [Partiti politici][28] della Legge Fondamentale, relativamente al ruolo e all’importanza dei partiti nella determinazione della volontà politica collettiva attraverso il voto.
Natura dei contributi pubblici
La prima formale ricognizione del sostegno pubblico alle fondazioni politiche risale al 1986 quando il Governo fu richiesto dal gruppo parlamentare dei Verdi (Grünen) di documentare e quantificare le singole voci del finanziamento statale alle fondazioni politiche.
a. Finanziamenti globali e a progetto
Le fondazioni risultano destinatarie di finanziamenti globali erogati dal Ministero degli Interni (Globalzuschüsse) e di finanziamenti a progetto (Projektförderung) erogati per la maggior parte dal Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ) edal Ministero degli Affari Esteri (Auswärtiges Amt).
Gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla Commissione Bilancio (Haushaltsaussschuss) del Bundestag, e quindi approvati dalla Legge di Bilancio (Haushaltsgesetz) all’interno degli stati di previsione 06 (per il Ministero dell’Interno) e 023 (per il Ministero per lo Sviluppo e la cooperazione economica).
La suddivisione di entrambe le fattispecie di trasferimenti viene determinata sulla base della rappresentanza dei partiti, così come essa si esprime all’interno del Bundestag.
I finanziamenti vengono assegnati in base a criteri consolidatisi nel corso degli anni all’interno della prassi parlamentare. Il punto di partenza è costituito dalla ripetuta presenza di un gruppo parlamentare e dalla sua consistenza numerica all’interno del Bundestag.
Nella
prima determinazione dei trasferimenti,
Nel
2011 è stato stimato che la rappresentanza della Friedrich-Ebert-Stiftung fosse pari al 32,8%, quella della Konrad Adenauer Stiftung al 29,2,5%,
quelle della Friedrich-Naumann-Stiftung,
della Hanns-Seidel-Stiftung e della Heinrich-Böll-Stiftung allo 10,3%,
mentre
I finanziamenti globali, che fanno capo al Ministero dell’Interno,rappresentano la premessa indispensabile per la pianificazione dell’attività ordinaria delle fondazioni politiche, infatti sono prevalentemente utilizzati per finanziare:
· congressi, seminari e incontri di formazione politica;
· pubblicazioni e mostre;
· progetti di ricerca e documentazione nonché tenuta degli archivi sulla storia dei movimenti e dei partiti di riferimento;
· uscite amministrative relative al personale, alle strutture e agli investimenti.
Attingendo dalla quota parte loro spettante, le fondazioni possono finanziare anche altre organizzazioni operanti nel settore della pubblica utilità, purché queste perseguano finalità compatibili con quelle fissate negli statuti delle stesse fondazioni.
Nel 2011 i finanziamenti globali sono stati
pari a 95 mil
I finanziamenti a progetto rappresentano circa i due terzi dei finanziamenti ricevuti dalle fondazioni[29]. La richiesta, l’uso e il pagamento del servizio prestato si basano su quanto disposto dal Regolamento federale sul bilancio (Bundeshaushaltsordnung - BHO), che agli artt. 23 e 44 fornisce le norme generali. Per le norme di dettaglio si rimanda invece alle Disposizioni accessorie riguardanti la promozione a progetto (Allegemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P).
L’art.
23 (Elargizioni – Zuwendungen)
stabilisce infatti che “uscite e stanziamenti d’impegno per prestazioni
finalizzate (elargizioni) da effettuare a organismi posti al di fuori
dell’Amministrazione federale, possono essere preventivati solo nel caso in cui
Attraverso lo stato di previsione 023 della legge di Bilancio, il Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica finanzia e coordina la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi partner, nonché il sostegno alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni non governative, dell’associazionismo confessionale e delle numerose tipologie di fondazioni, tra cui quelle politiche, presenti in Germania.
Nel
I finanziamenti assegnati, finalizzati al sostegno dello sviluppo ecologico, sostenibile e socialmente accettabile dei paesi in via di sviluppo e trasformazione, vengono elargiti a paesi partner con orientamenti compatibili a quelli del governo tedesco nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, primi fra tutti la costruzione e il rafforzamento delle strutture democratiche, della comprensione regionale e internazionale e della cooperazione pacifica. In tale quadro generale, le fondazioni politiche hanno il compito di contribuire al rafforzamento delle organizzazioni espressioni della società civile e del mondo del lavoro, di svolgere consulenza parlamentare, di accelerare la democratizzazione dei mezzi di informazione e di intervenire attivamente affinché vengano introdotte abitudini sanitarie, familiari e consuetudinarie in grado di migliorare le condizioni generali di vita[30].
Le Fondazioni, accogliendo i suggerimenti della Commissione di esperti, pubblicano annualmente una Rapporto annuale delle entrate e delle uscite, ovvero un bilancio d’esercizio che deve essere sottoposto al controllo di un revisore dei conti.
Sebbene le fondazioni non siano sottoposte ad un obbligo di pubblicità, tali documenti sono pubblicati sui siti delle fondazioni e nella Dichiarazione comune viene ripetutamente sottolineata l’importanza della trasparenza nell’ambito dell’uso dei finanziamenti pubblici.
Disciplina del finanziamento pubblico
Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale, con riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di entità modesta se paragonato a quello che si riscontra in altri Paesi.
Tali caratteristiche del finanziamento pubblico derivano la natura giuridica dei partiti politici, privi di personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie, e da una disciplina la cui prevalente ragion d’essere è il sostegno assicurato ai partiti medesimi in funzione del ruolo svolto – almeno fino alle ultime elezioni - all’interno di un sistema bipartitico. Se si escludono, infatti, le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti (nella forma dei cosiddetti policy development grants[31]) e consistenti nell’accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall’avere la disponibilità dell’apparato di governo.
Il finanziamento dei partiti di opposizione
Alla House of Commons, il finanziamento dei partiti di opposizione (noto come Short Money, dal nome del Leader della House of Commons – Edward Money - al momento della sua introduzione) assume tre diverse forme:
· contributi ai partiti di opposizione per lo svolgimento dell’attività parlamentare;
· dotazione riservata al Leader dell’opposizione;
· contributi ai partiti di opposizione per le spese di viaggio.
Per calcolare l’ammontare del contributo, si compiono le seguenti tre operazioni:
a) si moltiplica il numero di seggi conseguito dal partito alla Camera per una quota di sterline prefissata (nel 2010, 14.351 sterline);
b) si divide il numero dei voti riportati dal partito per 200 e poi si moltiplica il risultato per una quota di sterline prefissata (nel 2010, 28,66 sterline);
c) si sommano a) e b).
Finanziamento pubblico ai partiti politici
nella sessione parlamentare 2010-2011[32]
Partiti |
Contributo in base ai seggi |
Contributo in base ai voti |
Totale (sterline) |
||
Seggi |
x £ 14.351 |
Voti/200
|
x £ 28,66 |
||
Conservative Party |
198 |
2.841.498 |
43.929 |
1.259.005 |
4.100.503 |
Liberal Democrats |
62 |
£889.762 |
29.927 |
857.708 |
1.747.470 |
Democratic. Unionist Party (DUP) |
9 |
129.159 |
1.209 |
34.650 |
£163.809 |
Scottish National Party (SNP) |
6 |
86.106 |
2.061 |
59.068 |
145.174 |
Plaid Cymru |
3 |
43.053 |
874 |
25.049 |
68.102 |
Social Democratic and Labour Party (SDLP) |
3 |
43.053 |
628 |
17.998 |
61.051 |
Totale |
281 |
4.032.631 |
78.628 |
2.253.478 |
6.286.109 |
Occorre precisare che i dati
riportati in tabella sono riferiti al periodo 1° aprile 2010 -
A questi conferimenti, come già detto, si aggiungono il finanziamento riservato al Leader dell’opposizione e il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai deputati dell’opposizione, determinati nella misura fissa, rispettivamente, di 668.606 e di 157.651 sterline per l’anno finanziario decorrente dal 1° aprile 2010.
Parallelamente alla Camera dei Comuni, nel 1996
anche
Lo schema è più semplice rispetto a quello applicato dalla Camera bassa, in quanto una somma prefissata spetta alla maggior opposizione (Official Opposition) mentre somme inferiori spettano alla seconda maggiore opposizione e, dal 1999, ai Lords indipendenti (Cross Bench Peers).
Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l’offerta di servizi
Le leggi in materia elettorale succedutesi nel tempo (a partire dal Representation of the People Act 1983) ed alcuni altri testi normativi prevedono una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche.
Tra queste la più rilevante (prevista dal Communications Act 2003) è indubbiamente la concessione, sotto la vigilanza dell’autorità di settore (Ofcom) e sulla base dei criteri da questa stabiliti, di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (party political broadcasts) che durante la campagna elettorale (party election broadcasts). Si tratta di un sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3 e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.
Ulteriori agevolazioni riguardano:
· la registrazione degli elettori. Si tratta di un’attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti;
· i servizi postali che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale;
· spazi in edifici pubblici per riunioni e incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali, europee e locali.
Disciplina del finanziamento privato
Il finanziamento di fonte privata ai partiti politici è oggetto di regole stringenti adottate, nel corso degli ultimi anni, per garantire la trasparenza dei conferimenti e promuovere la parità di condizioni nella competizione politico-elettorale.
Nel 2000 il legislatore è intervenuto con il Political
Parties, Elections and Referendum Act 2000(successivamente modificato dall’Electoral
Administration Act 2006) per istituire un organismo indipendente di
vigilanza -
Più
di recente, il Governo ha annunciato di voler innovare la disciplina del
finanziamento dei partiti[34], portando l’attenzione sul tema dei cosiddetti
“costi della politica” e della loro trasparenza. Affrontato dal legislatore con
riferimento alle indennità parlamentari,
la materia è ora disciplinata è il motivo conduttore anche delle disposizioni
introdotte dal Political Parties
and Elections Act 2009, le cui previsioni hanno in parte modificato la
disciplina del finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.
Nell’intento di incrementare il rigore e, ad un tempo, l’efficacia sostanziale
dell’attuale regime dei finanziamenti politici, la legge ha rafforzato,
innanzitutto, il ruolo dell’autorità di vigilanza –
Il quadro dell’operatività istituzionale di tale organismo, peraltro, appare complessivamente ispirato a canoni di flessibilità e di proporzionalità. La discrezionalità della Commissione è infatti ampliata, potendo essa irrogare pene pecuniarie oppure emanare atti di tipo ingiuntivo od inibitorio (compliance notice) senza immediatamente deferire i casi all’autorità giudiziaria; d’altra parte l’organismo, benché indipendente, non è posto dal legislatore in condizione di assoluto distacco dagli enti destinatari dei suoi provvedimenti, dal momento che il suo collegio è integrato con quattro membri nominati dai partiti politici. L’ulteriore modifica prevista dalla legge, diretta a ridurre l’obbligatorio periodo di astensione dall’attività politica vigente per i componenti del collegio e, rispettivamente, per il personale della Commissione (da dieci a cinque anni per i primi, da dieci anni a un anno per i secondi), è indice del proposito, evidentemente improntato ad una visione pragmatica della regolazione in questo ambito, di valorizzare la “political expertise” per un efficace espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione.
Quanto alle regole sostanziali, la legge introduce nuovi limiti di spesa applicabili agli esborsi di ciascun candidato per la propria campagna elettorale, e fissa nuove soglie per l’obbligatoria dichiarazione dei contributi ricevuti a titolo di donazione. Ulteriori disposizioni sono dedicate all’introduzione di un sistema di registrazione elettorale individuale in sostituzione di quello vigente, fondato sulla rilevazione del luogo di residenza (household registration).
Finanziamenti privati possono essere erogati, a titolo di donazione, nei confronti dei soggetti individuati dalla legge come regulated donees[35], ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuti gli oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e di componenti di associazioni collegate ai partiti. Tali finanziamenti sono soggetti ad un regime di pubblicità, essendone prevista l’iscrizione in un registro pubblico registro mantenuto ed aggiornato dalla Electoral Commission [36]
Le donazioni effettuate ai partiti da parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali sono soggette al medesimo regime di pubblicità e di notifica su base annuale alla Commissione; tale obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario relativamente all’indicazione nel bilancio delle imprese dei contributi erogati ai partiti[37], e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le spese sostenute per scopi politici.
D’altra parte, l’obbligo di notifica alla Commissione si applica anche nei riguardi dei soggetti donatori, i quali devono adempiervi qualora i versamenti effettuati, non inferiori alle 200 sterline, superino nel loro ammontare complessivo, nell’arco di un anno, la soglia di 1.000 oppure di 5.000 sterline, a seconda che a ricevere tali somme siano, rispettivamente, un membro di partito o un’associazione collegata a partiti. L’onere di rendere note all’autorità di controllo i conferimenti non eccedenti le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.
Un trattamento analogo a quello delle donazioni è riservato dalla legge ai prestiti e mutui accesi in favore dei partiti politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al loro ammontare, alle condizioni praticate e all’identità del mutuatario[38].
L’entità delle donazioni pervenute ai partiti politici durante la campagna elettorale del 2010 (dal 1° aprile al 30 giugno, relativamente alle ultime elezioni politiche) è stata complessivamente di 26,3 milioni di sterline[39].
Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria
I profili concernenti i controlli sulla gestione
finanziaria dei partiti politici sono disciplinati dalla già menzionata legge
del 2000, che pone obblighi di tenuta dei bilanci e di ordine contabile, i
quali trovano applicazione sia nella fase elettorale che durante la vita del
partito. Sull’ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare
Un regime specifico, assai risalente nel tempo e aggiornato nel corso degli anni[40], vige in Gran Bretagna relativamente ai limiti di spesa dei singoli candidati al parlamento. La leggeindividua,a questo riguardo,le spese riconducibili all’attività elettorale e delimita il periodo rilevante durante il quale esse ricadono nelle sue previsioni; e stabilisce le soglie massime di spesa in corrispondenza delle diverse consultazioni elettorali, eccettuate quelle in cui i candidati si presentino nelle liste di partiti concorrenti all’elezione del Parlamento europeo, del Parlamento Scozzese e dell’Assemblea Nazionale del Galles. In questi casi, infatti, e limitatamente ai seggi assegnati con criterio proporzionale, tali spese ricadono nella disciplina dettata per i partiti e non per i singoli candidati.
Il limite di spesa attualmente applicato per l’elezione di un candidato al Parlamento di Westminster è pari a 7.150 sterline, a cui sono da aggiungere, rispettivamente, 7,0 oppure 5,0 pences per ciascun elettore a seconda che il voto sia stato espresso nel collegio di un’area urbana o rurale (borough oppure county constituencies); il limite è altrimenti di 100.000 sterline per i candidati ad elezioni suppletive.
Le disposizioni vigenti pongono, inoltre, obblighi alquanto stringenti relativamente al controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dei candidati, i quali sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per tutti gli aspetti finanziari; questi deve, in particolare, depositare tale rendiconto alla Commissione entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.
La disciplina del finanziamento pubblico[41]
I partiti politici spagnoli sono destinatari di finanziamenti a carico sia dello Stato sia delle Comunità autonome.
La
normativa generale in materia di finanziamento pubblico dei partiti è stata
modificata a seguito dell’approvazione della Legge organica del
La nuova legge individua, all’articolo 2, cinque forme di finanziamento pubblico a partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi di elettori:
a)le
sovvenzioni pubbliche conferite a titolo di rimborso delle spese elettorali,
nei termini previsti dalla Legge organica del
b)le sovvenzioni statali annuali per le spese generali di funzionamento;
c)le sovvenzioni annuali stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento nel proprio ambito territoriale;
d)le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di referendum;
e)gli apporti che i partiti politici, se del caso, possono ricevere dai gruppi parlamentari delle Camere, delle Assemblee legislative delle Comunità autonome e dai gruppi di rappresentanza negli organi degli enti locali.
I rimborsi delle spese elettorali
Il finanziamento pubblico attribuito ai partiti politici, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute in occasione delle campagne elettorali, è rimasto inalterato con l’approvazione della nuova legge.
Preliminarmente occorre rilevare che le spese sostenute per la campagna elettorale non possono superare il limite fissato dal legislatore[42]. Tale limite di spesa viene calcolato moltiplicando una cifra data per il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre.
Per le spese di propaganda vengono fissati due ulteriori limiti[43]:
·
non si può spendere più del 20% (25% fino al
· non si può spendere più del 20% della somma limite per propaganda su mezzi di comunicazione privati.
Nel rispetto dei limiti di spesa prefissati, lo Stato concede il contributo per le spese elettorali, che viene calcolato in base ai risultati ottenuti. Infatti, requisito per l’accesso al rimborso è che almeno uno dei candidati del partito sia stato eletto.
L’entità del contributo - che dipende dal tipo di elezione - è stata prefissata dall’art. 175 della Legge organica 5/1985; ciò nonostante, entro i cinque giorni successivi alla indizione delle elezioni, la cifra è aggiornata da un’ordinanza (orden) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda), sempre ai sensi dell’art. 175 della L.O. 5/1985.
Nelle
elezioni politiche del
1)21.167,64 euro per ciascun seggio ottenuto al Congresso dei Deputati o al Senato;
2)0,79 euro per ciascun voto ottenuto da ogni candidato al Congresso, nelle circoscrizioni nelle quali il partito abbia conseguito almeno un eletto al Congresso;
3)0,32 euro per ciascun voto ottenuto dai candidati che siano risultati eletti al Senato.
Il limite di spesa sopra menzionato si otteneva moltiplicando per 0,37 euro ilnumero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorreva.
È stato previsto inoltre un ulteriore finanziamento di valore pari a 0,21 euro per elettore, a titolo di contributo per le spese di invio al domicilio degli elettori di materiale propagandistico, purché il partito riuscisse ad ottenere il numero di seggi o di voti sufficienti a formare un gruppo parlamentare[45].
La legislazione spagnola prevede la possibilità che, ai partiti che hanno ottenuto eletti nella precedente tornata elettorale, siano corrisposti degli acconti sui contributi elettorali, fino ad un massimo del 30% della somma totale percepita nella tornata precedente[46]. La parte restante è corrisposta dopo le elezioni, in parte sempre a titolo di anticipo, il rimanente dopo il riscontro di regolarità della Corte dei conti (Tribunal de Cuentas)[47].
Gli stanziamenti annuali nel bilancio dello Stato
L’art. 3 della L.O. 8/2007 disciplina gli stanziamenti inseriti nei bilanci dello Stato e delle singole Comunità autonome e stabilisce, in primo luogo, che ogni anno nel Bilancio generale dello Stato (Presupuestos Generales del Estado) deve essere stanziata una somma destinata a finanziare le spese di funzionamento dei partiti politici rappresentati al Congresso dei Deputati; infatti, in base al sistema delineato dal legislatore spagnolo, i partiti rappresentati nel solo Senato non possono accedere al finanziamento pubblico statale.
Tali contributi si dividono fra i partiti in proporzione al numero dei seggi e dei voti ottenuti nell’ultima elezione politica.
A tal fine 1/3 del finanziamento stanziato viene ripartito in proporzione al numero dei seggi ottenuti al Congresso dei Deputati; 2/3 sono attribuiti ai partiti in ragione dei voti ottenuti[48].
Entità delle sovvenzioni statali per il
finanziamento ai partiti politici
|
Tasso di variazione |
|
2002 |
57.264.430 € |
- |
2003 |
57.264.430 € |
+ 0% |
2004 |
57.264.430 € |
+ 0% |
2005 |
58.409.720 € |
+ 2% |
2006 |
60.746.110 € |
+ 4% |
2007 |
65.071.000 € |
+ 7% |
2008 |
78.100.000 € |
+ 20% |
2009 |
81.380.200 € |
+4% |
2010 |
81.217.440 € |
-0,2% |
2011[49] |
82.354.480 € |
+5% |
Per l’anno 2011 il finanziamento è così ripartito tra le diverse formazioni politiche[50]:
FORMAZIONI POLITICHE |
FINANZIAMENTO |
Partido Popular |
34.470.400,58 € |
Partido Socialista Obrero Español |
32.629.432,74 € |
Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC) |
5.716.965,04 € |
Convergencia Democrática de Catalunya |
1.887.559,95 € |
Unió Democrática de Catalunya |
629.186,65 € |
Partido Nacionalista Vasco |
1.151.023,89 € |
Esquerra Republicana de Catalunya |
954.544,63 € |
Bloque Nacionalista Galego |
629.282,35 € |
Coalición Canaria-PNC |
545.011,38 € |
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular |
452.614,26 € |
Izquierda Unida |
1.826.649,92 € |
Unión Progreso y Democracia |
758.748,59 € |
Iniciativa Per Catalunya-Verds |
485.935,92 € |
Nafarroa Bai |
217.124,10 € |
Totale |
82.354.480,00 € |
Entità delle sovvenzioni statali per le spese di sicurezza dei partiti politici anni
|
Tasso di variazione |
|
2004 |
3.000.000 € |
- |
2005 |
3.060.000 € |
+ 2% |
2006 |
3.121.200 € |
+ 2% |
2007 |
3.340.000 € |
+ 7% |
2008 |
4.010.000 € |
+ 20% |
2009 |
4.178.420 € |
+ 4% |
2010 |
4.170.060 € |
- 0,2% |
2011[51] |
4.228.440 € |
+ 1% |
Il meccanismo di distribuzione del contributo destinato alla sicurezza è il medesimo stabilito per il finanziamento ordinario (1/3 in proporzione al numero dei seggi e 2/3 attribuiti in base ai voti ottenuti); per l’anno 2010 il contributo è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche[52]:
FORMAZIONI POLITICHE |
FINANZIAMENTO |
Partido Popular |
1.745.425,32 € |
Part. Socialista Obrero Español |
1.652.207,62 € |
Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC) |
289.481 € |
Convergencia i Unió |
127.436,36 € |
Partido Nacionalista Vasco |
58.282,38 € |
Esquerra Republicana de Catalunya |
48.333,84 € |
Bloque Nacionalista Galego |
31.864,02 € |
Coalición Canaria-PNC |
27.597,28 € |
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular |
22.918,62 € |
Izquierda Unida |
92.493,06 € |
Unión Progreso y Democracia |
38.420,16 € |
Iniciativa Per Catalunya-Verds |
24.605,34 € |
Nafarroa Bai |
10.994,46 € |
Totale |
4.170.059,46 € |
Gli stanziamenti annuali nei bilanci delle Comunità autonome
Una delle novità introdotte dalla L.O. 8/2007 riguarda le sovvenzioni annuali che possono essere stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento dei partiti politici nel proprio ambito territoriale. L’art. 3.3 della legge precisa che gli stanziamenti, a carico dei bilanci annuali delle Comunità autonome, sono destinati ai partiti che siano rappresentati nelle rispettive assemblee legislative regionali. La distribuzione dei finanziamenti deve avvenire in funzione del numero dei seggi e dei voti ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni regionali, secondo criteri proporzionali che sono specificati in dettaglio da apposite leggi approvate dalle singole Comunità autonome.
Tutti gli stanziamenti a carico dei bilanci delle Comunità autonome, così come quelli inseriti nel bilancio generale dello Stato, sono incompatibili con qualunque altro aiuto economico o finanziario presente nel medesimo bilancio e destinato al funzionamento dei partiti, al di fuori delle altre forme di finanziamento pubblico ammesse dalla legge.
I finanziamenti straordinari per i referendum e il finanziamento indiretto
Un’ulteriore
voce aggiunta dalla legge organica del 2007 riguarda le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione
dello svolgimento di referendum.
Una serie di attività di propaganda possono inoltre essere svolte dai partiti - nel corso della campagna elettorale - attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici. Fra queste forme di finanziamento indiretto ai partiti si ricorda:
· la cessione di spazi per propaganda elettorale: i comuni devono individuare dei siti ove le formazioni politiche possano collocare manifesti (la ripartizione dei posti è effettuata tenendo conto del risultato conseguito dalla formazione nella precedente tornata elettorale);
· la cessione di locali e suolo pubblico per manifestazioni politiche;
· tariffe postali agevolate per l’invio di propaganda elettorale;
· spazi gratuiti sui mezzi di comunicazione pubblici[54].
I versamenti da parte dei gruppi parlamentari
Con riferimento alla disciplina esistente a livello statale, i gruppi parlamentari del Congresso e del Senato ricevono un contributo annuo, a carico del bilancio interno della Camera di appartenenza[55]. L'entità e le modalità di versamento dei contributi sono fissati autonomamente da ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento. Il criterio di ripartizione adottato prevede il conferimento di una somma eguale a tutti i gruppi e di una somma variabile in funzione del numero dei membri di ciascun gruppo.
A titolo indicativo si riportano nelle tabelle che seguono i finanziamenti stanziati rispettivamente dal Congresso dei Deputati e dal Senato per l’esercizio 2011:
Congresso dei Deputati[56]
Gruppo parlamentare |
N. Deputati |
Finanziamento |
Quota per deputato |
|
|||
G. Socialista |
169 |
920.054,67 € |
5.444,11 € |
G. Popular |
153 |
841.071,15 € |
5.497,20 € |
G. Catalán (CiU) |
10 |
135.155,94 € |
13.515,59 € |
G. Vasco (EAJ-PNV) |
6 |
115.410,06 € |
19.235,01 € |
G. Mixto |
7 |
120.346,53 € |
17.192,36 € |
G. ERC-IPCV |
5 |
110.473,59 € |
22.094,72 € |
Senato[57]
Gruppo parlamentare |
N. Senatori |
Finanziamento |
Quota per senatore |
|
|||
G. Popular |
123 |
2.703.598,92 € |
21.980,48 € |
G. Socialista |
105 |
2.335.392,36 € |
22.241,83 € |
Entesa Catalana de Progrés |
16 |
473.777,04 € |
29.611,07 € |
Catalán en el Senato de CIU |
7 |
289.673,76 € |
41.381,97 € |
Senadores Nacionalistas |
4 |
228.306,00 € |
57.076,50 € |
MIxto |
8 |
310.129,68 € |
38.766,21 € |
La disciplina del finanziamento privato
Premesso che la maggior parte delle entrate dei partiti politici è il frutto del finanziamento pubblico, le altre fonti di finanziamento sono individuate dall’art. 2.2 della L.O. n. 8/2007. Si tratta di cinque forme di finanziamento privato:
a)quote associative e sottoscrizioni da parte di iscritti, aderenti e simpatizzanti;
b)utili derivanti da attività proprie dei partiti e rendite ricavate dalla gestione del proprio patrimonio, ricavi derivanti da attività promozionali ed altri ricavati da servizi prestati in relazione con i propri fini costitutivi;
c)donazioni in denaro o in natura, percepite nei termini e nelle condizioni previste dalla legge stessa;
d)fondi derivanti da prestiti o da crediti concordati;
e)eredità o lasciti ricevuti.
Gli artt. 4-8 della L.O. 8/2007 contengono poi ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad alcune delle forme indicate di finanziamento privato.
Per quanto attiene alle quote associative la legge rinvia alle disposizioni presenti negli statuti dei singoli partiti (art. 4.1), limitandosi a prescrivere l’adozione di conti correnti bancari, intestati ai partiti, destinati a ricevere solo ed esclusivamente tale tipologia di versamenti (art. 8.1).
Con riferimento ad altri utili, rendite patrimoniali e ricavi di natura promozionale, la legge, oltre a porre il divieto generale di svolgimento di qualunque altra attività di carattere commerciale da parte dei partiti politici, richiede l’identificazione di chiunque versi contributi in patrimonio a un partito per importi uguali o superiori a 300 euro (art. 6).
Più dettagliate sono invece le disposizioni relative alle donazioni private, in denaro o in natura, che possono essere ricevute da persone fisiche o giuridiche (art. 4.2).
Come nella precedente L.O. 3/1987, i contributi provenienti da persone giuridiche devono essere deliberati dall’organo sociale competente ed è confermato il divieto per i partiti di ricevere, direttamente o indirettamente, donazioni provenienti sia da enti o imprese pubbliche sia da imprese private che abbiano rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o con imprese il cui capitale sia a maggioranza pubblico.
È inoltre confermato il divieto di ottenere finanziamenti da governi, enti o imprese pubbliche stranieri (art. 7.2).
Così come per le quote associative e le sottoscrizioni, anche le donazioni private devono essere effettuate su conti correnti destinati esclusivamente a tale fine; per tutte le donazioni in denaro o in natura deve essere rilasciato al donatore un documento contenente i suoi dati fiscali, la data del versamento e l’indicazione dell’importo in denaro o del bene donato.
La legge contiene infine altri due limiti generali (art. 5):
· divieto assoluto di donazioni anonime[58];
· divieto di ricevere da una medesima persona fisica o giuridica donazioni superiori a 100.000 euro annuali[59].
Anche in Spagna è accaduto che, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici percepissero finanziamenti in via indiretta, attraverso fondazioni a loro strettamente legate.
Prima dell’approvazione della Legge organica 8/2007 non vi era una specifica disciplina legislativa in materia, che è stata invece introdotta con la settima disposizione aggiuntiva della L.O. 8/2007, intitolata “Fondazioni e associazioni legate ai partiti politici” e concernente le donazioni che tali enti, vincolati in maniera organica a partiti rappresentati in Parlamento, ricevono da persone fisiche o giuridiche.
La nuova disposizione, oltre a sottoporre le donazioni ricevute da tali organi ai medesimi controlli riguardanti le altre forme di finanziamento[60], fissa i seguenti principi e limiti massimi:
· limite di 150.000 euro all’anno per le donazioni ricevute da una stessa persona fisica o giuridica;
· non applicabilità del divieto posto ai finanziamenti privati da parte di imprese che abbiano rapporti con amministrazioni o enti pubblici oppure con imprese aventi un capitale sociale a maggioranza pubblica;
· formalizzazione in un documento pubblico delle donazioni superiori a 120.000 euro effettuate da persone giuridiche.
Le fondazioni che fanno capo a partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale ricevono inoltre finanziamenti da strutture ministeriali per lo svolgimento delle loro attività di studio, di formazione e di cooperazione internazionale per la promozione del sistema democratico.Nel 2010 tali finanziamenti sono stati pari a 2.200.000 euro da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ed a 5.763.116,27 euro da parte del Ministero della Cultura[61].
Il Partito popolare spagnolo (PP) fino al 2002 poteva contare su sei diverse fondazioni capaci di gestire bilanci annuali per oltre 12 milioni di euro[62]. Nel 2002 cinque di esse sono state accorpate nella Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES)[63].
Il Partito socialista (PSOE) disponeva invece di diverse fondazioni che promuovevano in particolare la conoscenza delle scienze sociali e del pensiero socialista[64]. Anche per queste fondazioni è stato attuato, a partire dal 2008, un progetto di riorganizzazione, che ha dato vita alla Fundación Ideas para el Progreso[65], all’interno della quale le preesistenti fondazioni operano in qualità di “istituti”.
La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria
Una
disposizione di carattere generale (art.
I
partiti politici devono inoltre tenere dei registri
contabili dettagliati, che permettano in ogni momento di conoscere la loro
situazione finanziaria e patrimoniale (art.
I
partiti che ricevono qualunque tipo di sovvenzione pubblica devono presentare
alla Corte dei conti, entro il 30 giugno successivo all’anno finanziario di
riferimento, rendiconti annuali riferiti a ciascun esercizio economico,
contenenti la descrizione dettagliata e documentata di tutte le entrate e le
spese, comprensiva di una memoria esplicativa, riguardante sia le sovvenzioni
pubbliche sia le donazioni private ricevute da persone fisiche o giuridiche; la
documentazione deve essere inoltre accompagnata da una relazione effettuata in
sede di controllo interno.
Quanto
ai rimborsi elettorali, dopo lo svolgimento delle elezioni i partiti sono
tenuti a presentare alla Corte dei conti un dettagliato rapporto sulla gestione
contabile dei fondi utilizzati per la campagna elettorale.
L’ultima parte della L.O. 8/2007 (artt. 17-19) contiene infine le disposizioni sulle possibili infrazioni alla legge e sui corrispondenti procedimenti sanzionatori.
[1] Per consentire l’applicazione della disposizione i
candidati devono - all’atto della presentazione della candidatura - indicare il
partito politico al quale si collegano (art.
[2] Nel 1990 era prevista una soglia del 5% dei suffragi ma il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale percentuale ritenendola troppo elevata in ordine alla necessità di far accedere al finanziamento anche realtà politiche emergenti o minoritarie.
[3] L’art. 9-1 dispone che: “Quando, per un partito o gruppo politico, la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso collegato a questo partito o a questo gruppo, in occasione delle ultime elezioni legislative, conformemente al comma 5 dell’articolo 9, supera il 2% del numero totale di candidati, l’ammontare della prima frazione, che gli è accordata ai sensi degli articoli 8 e 9, è diminuito di una percentuale uguale ai tre quarti di questo scarto, rapportato al numero totale dei candidati”.
“Tale diminuzione non è applicabile ai partiti o ai
gruppi politici che abbiano presentato candidati esclusivamente nei territori
d’oltre mare qualora lo scarto tra i candidati di ciascun sesso non sia
superiore a
[4] Senato della Repubblica. Projet de loi de finances pour 2011, Rapport général fait au nom de la Commission des finances par Philippe Marini, Annexe n. 2, Administration générale et territoriale de l’État, (rapport général par Michèle André).
[5] Per le elezioni presidenziali si fa riferimento
all’art. 3 della legge n. 62-1292 del
[6] Il Décret n.
[7] Cfr. CCFP - Commission nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques, «10ème Rapport d’activité (2007)», adottato dalla Commissione il 26 maggio 2008.
[8]
[9] Vedi nota 7.
[10] Senato della Repubblica. Projet de loi de finances pour 2011, Rapport général fait au nom de la Commission des finances par Jaen Paul Alduy, sezione: «Pouvoirs publics».
[11] Cfr. Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), Onzième Rapport d'activité (2008) - Annexe II Avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2007 délibéré par la commission en sa séance du 13 novembre 2008. Par. II Des donnes générales sur les comptes des partis en 2007.
[12] Ibidem.
[13] Ai sensi dell’art. 19, comma 3, si
fa riferimento ai voti ottenuti nelle ultime elez
[14]In base all’art. 18, comma 3, nn. 1 e 2 spettano 0,85 euro per i primi 4 milioni di voti e 0,70 euro per gli ulteriori voti (si fa riferimento ai dati contenuti nella colonna n. 2).
[15] In base all’art. 18 , comma 3 n. 3, spettano 0,38 euro per ogni euro di auto finanziamento (si fa riferimento ai dati contenuti nella colonna n. 3).
[16] Il dato si ottiene sommando le cifre della colonna 4 con quelli della colonna 5.
[17] Ai sensi dell’art. 18 (2) sono
erogabili massimo 133. mil
[18] In base all’art. 18 comma 5 l’entità del finanziamento pubblico a favore di un partito non può superare la somma complessiva delle entrate autonome da esso conseguite in un anno. La somma dei finanziamenti concessi a tutti i partiti non può superare il limite assoluto.
[19] Ai sensi dell’articolo 19a, comma
6 la liquidaz
[20] La richiesta di finanziamenti statali da parte delle forze politiche in base all’articolo 18, comma 5 della Legge sui partiti è limitata all’importo delle entrate derivanti dal finanziamento privato.
[21] Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom
[22] Il divieto è stato poi ripreso dall’art. 25, comma 2, della Legge sui partiti politici (v. infra).
[23] Rintracciabile sotto forma di atto parlamentare
del Bundestag della 12ª Legislatura,
Drucksache 12/4425, del
[24] Dal sito della Heinrich-Böll Stiftung (www.boell.de/downloads/presse/finanzierungstiftung.pdf).
[25] Articolo 5 [Libertà di espressione]:
(1) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite le libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinema. Non si può stabilire alcuna censura.
(2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell’onore della persona.
(3) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non dispensa dalla fedeltà alla Costituzione.
[26] Articolo 9 [Libertà di associazione]:
(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società.
(2) Sono proibite le associazioni i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali o siano dirette contro l'ordinamento costituzionale, o contro il principio della comprensione fra i popoli.
(3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli e sono illegali le misure adottate a tale scopo. (…)
[27] Articolo 12 [Libertà della professione]:
(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo e le sedi di lavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge ed in base ad una legge.
[28] Articolo 21 [Partiti politici]:
(1) I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni.
(2) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale di Germania sono incostituzionali. Sulla questione di incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale federale.
(3) I particolari sono stabiliti dalla legislazione federale.
[29] A titolo esemplificativo essi nel 2005 hanno costituito il 61,8% del sostegno pubblico ricevuto dalla Konrad-Adenauer-Stiftung.
[30] Informazioni tratte da Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2006/2007 dal sito del Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica (http://www.bmz.de/de/index.html).
[31]Si segnalano a margine le forme di finanziamento pubblico costituite dalle cosiddette “policy development grants”, previste dal Political Parties, Election and Referendum Act 2000 (art. 12) ed erogate dalla Electoral Commission (http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/public_funding). Si tratta di finanziamenti erogati in specifica corrispondenza di iniziative di politica generale adottate dai partiti ed incluse nei loro programmi. L’ammontare complessivo dei fondi stanziati ogni anno per tali finanziamenti è attualmente pari a 2.000.000,00 di sterline; i criteri in base ai quali ha luogo la distribuzione di questi fondi sono stati determinati nello Elections (Policy Development Grants Scheme) Order 2002 (S.I. 2002/224), successivamente abrogato e sostituito dall’Elections (Policy Development Grants Scheme) Order 2006 (S.I. 2006/602).
[32] Fonte: House of Commons, Short Money, Standard Note SN/PC/1663, 1° luglio 2010
(i dati sono riferiti al periodo 1° aprile 2010 - 5 maggio 2010, data
in cui è terminata la precedente legislatura, ma il documento riporta anche i
dati relativi al periodo
[33]Nel periodo
[34] E’ del 2007 la relazione conclusiva dell’indagine, affidata dal Governo a Sir Phillips, intitolata Strenghtening Democracy: Fair and Sustainable Funding of Political Parties.
[35] Cfr. lo Schedule n. 7
[36] Dati sulle donazioni private ai partiti politici sono resi disponibili dalla Electoral Commission presso il proprio sito.
[37] A tal fine il Companies Act 1985 è stato modificato dal Political parties, Elections and Referendum Act 2000, prevedendosi che le donazioni effettuate nei confronti di partiti politici, e superiori nel loro ammontare alle 5.000 sterline, siano soggette alla preventiva autorizzazione degli azionisti.
[38] Sull’applicazione della disciplina concernente le donazioni ai partiti politici è utile la scheda informativa consultabile presso il sito della Electoral Commission, all’indirizzo: http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/legislation/legislation-on-regulated-donees
[39] La ripartizione delle donazioni tra i singoli partiti è pubblicata dalla Electoral Commission, all’indirizzo: http://www.electoralcommission.org.uk/news-and-media/news-releases/electoral-commission-media-centre/news-releases-donations/political-parties-latest-donations-and-borrowing-figures-published5.
[40] La legislazione risale al 1883, segnatamente al Corrupt and Illegal Practices Act; in materia sono intervenute, tuttavia, le disposizioni della già richiamata legge del 2000.
[41] In materia di finanziamento pubblico ai partiti
politici esiste un’ampia pubblicistica. Tra i più recenti contributi
disponibili in rete, si segnalano: Joan Lluís Pérez Francesch, La
financiación de partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los
informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio (2009) ed Enrique García Viñuela, Regulación
al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos
políticos de 2007 (2010). Per approfondimenti è possibile
consultare
[42] Cfr. art. 131 e art.
175 L.O. 5/1985,
[43] Cfr. art. 55 e art. 58, L.O. 5/1985. Anche l’art. 55 è stato modificato dalla Legge organica 2/2011.
[44] I dati sono contenuti nell’ Orden EHA/20/2008, de 17 de enero, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para la elecciones generales de 9 de marzo de 2008.
[45] Le spese sostenute per l’invio postale di propaganda elettorale non vengono computate al fine del rispetto del limite generale di spesa.
[46] Cfr. art. 127 bis, L.O. 5/1985.
[48] La legge del
[49] I dati dell’anno 2011 sono tratti dalla Seccion: 16 Ministerio del Interior all’interno del Bilancio dello Stato (Presupuestos generales del Estado).
[50] La concessione delle sovvenzioni statali annuali
ai partiti politici è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri del
[51] I dati dell’anno 2011 sono tratti dalla Seccion: 16 Ministerio del Interior all’interno del Bilancio dello Stato (Presupuestos generales del Estado).
[52] Le cifre relative sono ricavate dai documenti pubblicati alla seguente pagina web: http://www.infoelectoral.mir.es/Partidos/financiacion_pp.html (anno 2010).
[53] Si tratta della Legge organica del 18 gennaio 1980, n. 2, di regolamentazione delle diverse modalità di referendum, contenente disposizioni relative allo svolgimento delle campagne di propaganda (artt. 14-15).
[54] La ripartizione degli spazi è effettuata dalla Junta Electoral Central. Si ricorda che in Spagna le formazioni politiche non possono acquistare spazi pubblicitari televisivi (né sulle televisioni pubbliche né su quelle private). La sola pubblicità concessa è quella presso le radio private.
[55] Cfr. art. 28, Regolamento del Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/reglam_congreso.pdf) e art. 23, Regolamento del Senado (http://www.senado.es/reglamen/index.html).
[56] I dati sono tratti dal documento del Congresso dei Deputati disponibile al seguente link: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/RegEcoyProtSoc/regimen_economico_diputados.pdf (p. 4).
[57] I dati sono tratti dal documento del Senado disponibile al seguente link: http://www.senado.es/legis9/senadores/regimen_economico.pdf (p. 5).
[58] Nella precedente disciplina le donazioni anonime erano possibili purché non superassero, nell’anno di riferimento, il 5% del contributo statale ordinario.
[59] Nella precedente disciplina il limite alle donazioni era fissato a poco più di 60.000 euro.
[60] Si veda il paragrafo “La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria”.
[61] Cfr. Resoluciónde 8 de octubre de 2010, della Secretaría de Estado de Cooperación Internacional e Ordende 21 de julio 2010 del Ministero della Cultura.
[62] Le fondazioni legate al Partito popolare erano: Cánovas del Castillo, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Fundación Popular Iberoamericana, Fundación de Estudios Europeos, Humanismo y Democracia, Instituto de Formación Política.
[63] La fusione ha escluso
solo
[64] Le fondazioni del PSOE erano: Fundación Sistema, Fundación Jaime Vera, Fundación Pablo Iglesias e Fundación Ramón Rubial.
[65] Di questa fondazione fanno parte: l’Instituto Jaime Vera, con compiti in materia di formazione permanente dei quadri progressisti; l’Instituto Pablo Iglesias, che opera nel campo della cooperazione internazionale; l’Instituto Ramón Rubial, attivo nella promozione e nella difesa dei diritti degli Spagnoli all’estero e dei cittadini stranieri residenti in Spagna.
[66]
a) promuova o anche solo giustifichi gli attentati contro la vita e l’integrità delle persone, oppure la discriminazione e la persecuzione di individui su base ideologica, religiosa, nazionale, razziale o sessuale;
b) fomenti o legittimi la violenza come metodo per il conseguimento di obiettivi politici o miri a distruggere le condizioni per il libero esercizio dei diritti democratici;
c) sostenga attivamente o appoggi politicamente le azioni di organizzazioni terroristiche dirette ad abbattere l’ordine costituzionale o a turbare la pace pubblica.
[67] La relazione della
Corte dei conti riguarda sia la legittimità delle risorse pubbliche e private
sia la regolarità contabile delle attività economico-finanziarie realizzate
(art.
[68] Disposizioni dettagliate sul procedimento di controllo delle spese elettorali sono contenute nella L.O. 5/1985 sul regime elettorale generale, artt. 132-134.