Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | Il sistema penitenziario nei principali Paesi europei | ||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 12 | ||||
Data: | 08/05/2009 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Materiali di legislazione comparata
IL SISTEMA PENITENZIARIO
NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI
N. 12 - Maggio 2009
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Indice
Le funzioni del sistema penitenziario
L’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria
Il progetto di legge penitenziaria
L’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria
La riforma federalista del 2006 e le nuove leggi dei Länder in materia penitenziaria
Gli istituti di pena a gestione privata
Il sistema delle competenze istituzionali
Il trattamento del detenuto e gli organi di garanzia
La legge sull’ordinamento penitenziario
Schede di sintesi
Le funzioni del sistema penitenziario
La legge n. 87-432 del 22 giugno 1987[1], relativa al servizio pubblico penitenziario, dispone all’articolo 1 che questo “partecipa all’esecuzione delle decisioni e delle sentenze penali e alla tutela della sicurezza pubblica. Favorisce il reinserimento sociale delle persone che gli sono affidate dall’autorità giudiziaria. E’ organizzato in modo da assicurare l’individualizzazione delle pene”. Risultato di un lungo processo storico, la legge del 1987 consacra i principi che fondano il quadro e le modalità di intervento dell’amministrazione penitenziaria.
In primo luogo viene definita la doppia missione che deve assolvere il sistema carcerario attribuendo ad esso, oltre al tradizionale ruolo punitivo, anche quello di contribuire al reinserimento dei condannati. Tale obiettivo viene perseguito, all’interno degli istituti penitenziari, in diversi modi: sviluppo del lavoro dei detenuti, programmi di insegnamento e di formazione, attività culturali e sportive, generalizzazione di azioni volte a limitare l’impatto desocializzante della detenzione, attuazione delle misure alternative decise dall’autorità giudiziaria.
In secondo luogo la legge definisce il servizio pubblico penitenziario come un insieme cui partecipano diversi soggetti. Infatti lo sviluppo delle azioni volte al reinserimento, ha portato l’amministrazione penitenziaria a stabilire rapporti di collaborazione con strutture pubbliche o private cui vengono attribuite missioni specifiche.
La legge del 1987, infine, stabilisce il principio dell’individualizzazione delle pene che devono pertanto essere adattate alla persona cui si applicano, attraverso regimi detentivi diversi o con il ricorso a misure alternative al carcere.
Nel quadro più generale delle riforme della giustizia, dal 2000 è stata avviata una politica volta a limitare il ricorso alle pene detentive, a sviluppare il reinserimento dei detenuti e a migliorare le condizioni della detenzione. In particolare, la legge di orientamento e programmazione della giustizia del 9 settembre 2002[2] ha previsto il rinnovamento e lo sviluppo del parco penitenziario, il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, il ricorso al braccialetto elettronico e la creazione di centri educativi destinati ad accogliere i minori.
La legge del 9 marzo 2004, relativa all’adattamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità[3], ha per la prima volta definito esplicitamente l’oggetto dell’esecuzione penale, che si sostanzia nel “favorire, nel rispetto degli interessi della società e dei diritti delle vittime, l’inserimento o il reinserimento dei condannati e la prevenzione della recidiva. A tal fine, (...) l’individualizzazione delle pene deve, ove possibile, permettere il ritorno progressivo del condannato alla libertà”.
Il provvedimento ha, inoltre, sostanzialmente allargato la possibilità di ricorrere alle misure alternative e ne ha rafforzato l’efficacia. In particolare, la legge prevede che i tribunali correzionali non possono più comminare una pena privativa della libertà se l‘accusato non è presente né rappresentato. Rende sistematico l’alleggerimento della pena detentiva negli ultimi sei mesi di applicazione. Per cui l’amministrazione penitenziaria propone ai detenuti che si trovano in tale condizione una misura di alleggerimento (semilibertà, collocamento all’esterno, braccialetto elettronico, lavoro di interesse generale ecc.) al fine di preparare il loro ritorno alla vita civile. Inoltre, istituisce il cosiddetto “credito di pena”, ai sensi del quale ogni nuovo detenuto viene informato della data prevedibile della sua scarcerazione e può beneficiare di una riduzione di pena rispettando determinate condizioni per ogni anno trascorso in carcere. Se il detenuto non rispetta le condizioni poste, il credito gli viene revocato dall’amministrazione penitenziaria.
L’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria
L’amministrazione
penitenziaria è stata istituita nel 1795 e fino al
Il livello operativo dell’amministrazione penitenziaria è costituito da 194 istituti (al 6 maggio 2006), dai servizi penitenziari di reinserimento e di sorveglianza (services pénitentiaires d’insertion et de probation SPIP)[4] creati nel 1999, da un ente pubblico amministrativo, l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) e dal servizio del lavoro penitenziario, che gestisce l’organizzazione imprenditoriale degli istituti.
Per quanto riguarda in particolare le carceri, esiste una distinzione in funzione del tipo di popolazione cui sono destinate e del rigore del regime di detenzione che vi è applicato: 114 maisons d’arrêt destinate agli imputati in attesa di giudizio e ai condannati cui resta da scontare un periodo di detenzione uguale o inferiore ad un anno; 60 istituti di pena ripartiti in 4 case centrali destinate ai detenuti più pericolosi, 23 centri di detenzione riservati ai condannati a periodi più brevi di carcere o che manifestino una reale volontà di reinserimento e 33 centri penitenziari che comprendono differenti alloggiamenti destinati a regimi di detenzione più o meno rigorosi; infine 13 centri di semi-libertà destinati alle persone che godono di tale regime di pena. A questi si aggiungono gli istituti per minori.
Agli istituti penitenziari può essere attribuita la figura di ente pubblico amministrativo nazionale (articolo 3 della legge n. 87-432), dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, amministrato da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti dello Stato, delle assemblee parlamentari e locali e del personale e da associazioni e personalità qualificate che operano nel settore dell’esecuzione delle pene e del reinserimento sociale.
La legge n. 2007-1545 del 30 ottobre 2007[5] istitutiva di un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ha creato un’autorità amministrativa indipendente con il compito di verificare le condizioni di trattamento nei luoghi di detenzione delle persone private della libertà al fine di accertare il rispetto dei loro diritti fondamentali. La norma risponde all’esigenza espressa dal governo francese di creare un controllo indipendente ed effettivo dell’insieme dei luoghi di detenzione, quale che sia la loro struttura, come ad esempio gli istituti penitenziari, i centri ospedalieri specializzati, i centri di permanenza temporanea amministrativa. La legge permette inoltre di rispondere agli standards europei in materia e di rispettare il Protocollo facoltativo alla “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”, firmato dalla Francia il 16 settembre 2005.
Quanto alle risorse umane, alla diversità delle pene pronunciate dalle giurisdizioni penali corrisponde una varietà di funzioni del personale dell’amministrazione penitenziaria che è organizzato in 25 corpi appartenenti a cinque grandi ripartizioni: dirigenti (1%), personale amministrativo (9%), personale tecnico (2%), personale di assistenza sociale (8%) e personale di sorveglianza (79%). La maggior parte degli effettivi sono impiegati nei servizi decentrati, negli ultimi anni si registra un aumento delle donne impiegate, ma esse non possono superare la quota del 20%.
L’articolo 6 della legge del 1987 prevede la costituzione di gruppi di interesse pubblico (groupements d’intérêt public) tra istituti penitenziari, o tra questi e persone giuridiche, allo scopo di cooperare nell’organizzazione del lavoro e della formazione dei detenuti.
In base all’articolo 2 della legge del 23 giugno 1987 lo Stato può esternalizzare le funzioni penitenziarie affidando a una persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, la progettazione, la costruzione e la gestione degli istituti, mediante contratti di partenariato secondo le procedure previste dal codice degli appalti pubblici. La legge pone dei limiti all’esternalizzazione, infatti sono riservate alla gestione pubblica le funzioni di direzione e di sorveglianza dell’istituto carcerario, in particolare, il servizio pubblico si occupa di fissare le norme sull’incarcerazione e regola il flusso di entrata ed uscita dei detenuti, mentre il servizio privato provvede ai problemi di carattere più strettamente gestionale.
Il progetto di legge penitenziaria
Il 23 luglio 2008 il Ministro della Giustizia ha presentato all’esame del Senato un progetto di legge penitenziaria (n. 495/2007-2008)[6] con l’obiettivo di ridisegnare il quadro di riferimento complessivo del servizio pubblico penitenziario[7]. Il progetto, per il quale il Governo ha dichiarato l’urgenza, è stato adottato in prima lettura dal Senato il 6 marzo 2009 (Testo adottato n. 59/2008-2009)[8] ed è attualmente in prima lettura all’Assemblea Nazionale.
Il provvedimento si inserisce nell’ambito di una politica d’insieme di ammodernamento del sistema penitenziario francese e punta a chiarire i compiti del servizio pubblico penitenziario e le condizioni del suo esercizio, a migliorare il riconoscimento del personale penitenziario, disciplinare la condizione giuridica dei detenuti nell’esercizio dei loro diritti, migliorare l’impegno per il reinserimento dei detenuti nella vita sociale e ad ampliare la possibilità di accedere alle misure di esecuzione della pena alternative alla reclusione (aménagements) per prevenire la recidiva dei soggetti in mano alla giustizia.
Il progetto di legge permette di rafforzare, attualizzare e definire i compiti del servizio pubblico penitenziario che ha una funzione di sorveglianza ma anche di preparazione al reinserimento dei condannati nella vita sociale. A tal fine l’amministrazione penitenziaria, oltre ad assicurare le funzioni di sorveglianza, segreteria e di direzione degli stabilimenti penitenziari, mobilita e coordina gli altri attori, quali i servizi sociali esterni, i servizi sanitari, gli istituti per l’istruzione nazionale, le collettività locali, ma anche le associazioni e le imprese private coinvolte nella vita penitenziaria e nell’esecuzione della pena. Al fine di assicurare regolari ispezioni di controllo sull’amministrazione penitenziaria il legislatore ha previsto la creazione di due nuovi organi di controllo: il conseil d’évaluation con il compito di valutare le condizioni di funzionamento di ogni istituto penitenziario e le commissions sul “seguito” delle politiche penitenziarie, incaricate di valutare il funzionamento dei servizi penitenziari a livello dipartimentale (istituti e services pénitentiaires d’insertion et de probation).
Per quanto riguarda il rafforzamento dell’autorità del personale che opera nel sistema penitenziario e definirne meglio il campo d’azione, il testo proposto prevede l’elaborazione di un codice deontologico, la prestazione di un “giuramento” e la creazione di una “riserva civile penitenziaria” (formata da volontari provenienti dal personale dell’amministrazione penitenziaria in pensione).
Al fine di garantire i diritti dei detenuti il progetto detta ulteriori disposizioni per l’esercizio dei diritti fondamentali dei detenuti quali la scelta di domicilio presso l’istituto penitenziario, il mantenimento dei legami familiari, il diritto al lavoro, nel rispetto del principio in base al quale l’esercizio dei diritti fondamentali può essere ristretto solo nei limiti imposti dalla sicurezza o dal mantenimento dell’ordine pubblico all’interno degli istituti penitenziari e il testo enumera i casi in cui l’esercizio di diritti in stato di detenzione impone la deroga alle regole di diritto comune.
Le nuove disposizioni garantiscono ulteriormente la “personalizzazione” del regime di detenzione in funzione della personalità del detenuto, della sua pericolosità e dei suoi sforzi per il reinserimento.
Il progetto di legge offre infine nuove prospettive alla possibilità di scontare la pena detentiva fuori dagli istituti penitenziari attraverso l’ampliamento dei casi di aménagement della pena. Gli aménagements sono modalità di esecuzione della pena alternative alla normale reclusione in base alle quali il soggetto condannato rimane sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e penitenziaria, ma può continuare a lavorare, seguire un corso di formazione, uno stage, un trattamento medico o partecipare attivamente alla vita della sua famiglia sin tanto che rispetti gli obblighi previsti a suo carico; ad esempio, nel caso di assoggettamento a sorveglianza mediante “braccialetto elettronico”, il condannato ha il divieto di assentarsi dal suo domicilio o da ogni luogo designato dal giudice al di fuori dei periodi fissati da quest’ultimo e l’amministrazione è in grado di controllare “elettronicamente” in ogni momento il rispetto della misura. Secondo il progetto di legge l’aménagement della pena diventerà la regola rispetto alla reclusione e le nuove disposizioni ampliano sia il numero di condannati ammessi a queste misure alternative che le condizioni per ottenerle semplificando la relativa procedura oltre a prevedere un’estensione della misura del “braccialetto elettronico” al periodo finale della pena.
Il sistema penitenziario tedesco si articola in una serie di istituti differenziati secondo le diverse categorie di detenzione:
· gli istituti per adulti condannati con sentenza passata in giudicato (Strafvollzugsanstalten), i quali, a loro volta, si dividono in strutture carcerarie “chiuse” e “aperte” in base al regime detentivo adottato;
· gli istituti di custodia cautelare (Sicherungsverwahrungsanstalten);
· gli istituti per i minori (Jugendstrafanstalten);
· gli istituti di recupero per l’esecuzione di pene limitative della libertà alternative alla detenzione (ospedali psichiatrici, istituti di disintossicazione);
·
gli
istituti soc
In base alla legge, il sistema carcerario deve assolvere una doppia missione; da una parte, punire il condannato e proteggere la comunità da ulteriori reati, dall’altra, rieducare e reinserire il detenuto nella società. Per quanto riguarda, in particolare, questo secondo aspetto, il § 2 dispone espressamente che l’esecuzione della pena ha come obiettivo quello di rendere il detenuto capace di condurre nel futuro un’esistenza in cui, consapevole degli obblighi derivanti dalla convivenza, non reiteri comportamenti criminosi.
A
seguito della sentenza di condanna passata in giudicato, il detenuto viene
richiuso in un istituto penitenziar
Ulter
All’interno
del progetto rieducativo che sottende alla norma, il lavoro remunerato è un
elemento centrale su cui si insiste in modo particolare, configurandolo
espressamente come un obbligo (Arbeitspflicht,
§ 41). Ogni anno, il detenuto (ad esclus
La
legge sull’esecuz
L’organizzaz
Infine, i §§ 162-165 della legge regolano i consigli di istituto
(Anstaltsbeiräte) i cui membri, che
non sono scelti tra i dipendenti dell’amministraz
L’organizzaz
L’organizzaz
In
Germania esistono complessivamente 194 istituti di pena, distribuiti in modo
diseguale nel territor
La
gest
La riforma federalista del 2006 e le nuove leggi dei Länder in materia penitenziaria
La
riforma costituz
Al
diritto penitenziar
Dall’entrata
in vigore della riforma costituz
La
nuova giunta nera-verde (CDU-Die Grünen)
che governa Amburgo dall’aprile 2008 ha in progetto di cambiare in modo
sostanziale la normativa sul sistema penitenziar
L’ordinamento penitenziario del Regno Unito è regolato da un corpus normativo formato da fonti primarie e secondarie - talora unitariamente designato come Prison Rules - in cui confluiscono le norme introdotte in diversi momenti storici per disciplinare singole materie: l’amministrazione del sistema carcerario, le funzioni attribuite alle pubbliche autorità in relazione a compiti normativi o di vigilanza, la condizione del detenuto e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari che possono riguardarlo.
Testo legislativo fondamentale è, per le previsioni generali in esso contenute, il Prison Act del 1952 [13]. Disciplinando una materia che fino a quel momento aveva avuto fonte in leggi remote e talvolta risalenti al secolo precedente, il legislatore con tale provvedimento delineò un nuovo impianto generale dell’amministrazione penitenziaria, radicandovi il principio della responsabilità ministeriale, per un verso, e per altro verso quello del controllo indipendente sulla sussistenza, negli stabilimenti penitenziari, di requisiti essenziali posti a salvaguardia della condizione dei detenuti. Su questa base legislativa sono intervenute le successive modifiche ed integrazioni, che, contenute in leggi di riforma del processo penale o in tema di ordine pubblico, incidono i profili relativi all’esecuzione della pena e concorrono a formare l’attuale ordinamento penitenziario.
Il quadro normativo è integrato dalla disciplina secondaria, aggiornata a partire dal 1999 per renderla conforme ai requisiti imposti dagli impegni internazionali assunti dal Regno Unito[14]. Rilevano, infine, le regole di dettaglio emanate dall’Agenzia preposta all’amministrazione del sistema carcerario nel suo insieme, il Prison Service, nella forma delle Prison Service Instructions (PSI) e dei Prison Service Orders (PSO)[15].
Sebbene finalità delle Prison Rules, come generalmente si riconosce, sia non soltanto quella di assicurare la funzionalità del sistema carcerario e di preservare l’ordine pubblico, ma anche di garantire che l’autorità pubblica venga esercitata secondo i vigenti canoni di legittimità e di correttezza, l’esatta natura di queste regole, e i termini della loro azionabilità in giudizio, è stata a lungo controversa. La giurisprudenza, dal canto suo, è stata per molto tempo incline ad interpretarle come norme dirette all’amministrazione carceraria per l’espletamento dei suoi compiti, e non ai detenuti nella loro qualità di titolari di interessi che potessero essere fatti valere in giudizio[16]. In tempi più recenti, l’applicazione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (mediante l’entrata in vigore mel Regno Unito, nel 2000, dello Human Rights Act) ha determinato una revisione del procedimento disciplinare carcerario nel senso di un rafforzamento delle garanzie riconosciute al destinatario del provvedimento sanzionatorio; si è però preferito ricorrere all’istituzione di un organo ad hoc, il Prisons and Probation Ombudsman (nella denominazione attuale), anziché rimettere alla cognizione della giustizia ordinaria le controversie attinenti all’esercizio della funzione disciplinare.
Gli istituti di pena a gestione privata
Aspetto di rilievo, per un corretto inquadramento del sistema penitenziario operante nel Regno Unito, è l’esistenza, accanto agli istituti inseriti nell’amministrazione penitenziaria (directly managed prisons), di carceri a gestione privata (contracted out prisons).
Al fine di far fronte all’incremento della popolazione carceraria, il legislatore ha infatti disposto, agli inizi dell’ultimo decennio del secolo passato[17], l’introduzione nel sistema penitenziario britannico, di istituti di pena affidati in appalto ad imprese private, attribuendo all’autorità ministeriale la competenza ad adottare le relative decisioni e a stipulare contratti in questo ambito. La legge ha altresì disciplinato l’ordinamento degli stabilimenti affidati alla gestione privata – ve ne sono attualmente 11[18] - ponendo al loro vertice la figura del director, nominata dal contraente privato previa approvazione del Ministro, che da parte sua provvede alla nomina di un funzionario con compiti ispettivi (il controller). Al direttore dell’istituto sono attribuite competenze analoghe a quelle del governor di uno stabilimento direttamente gestito dall’amministrazione penitenziaria, ad eccezione di alcuni poteri disciplinari; il controller, dal canto suo, vigila sul rispetto del regolamento della prigione e riferisce al Ministro sull’andamento della gestione dell’istituto.
Requisiti specifici sono prescritti per il personale addetto alla custodia dei detenuti, che deve essere formato da prisoner custody officers, dotati di una specifica autorizzazione (certification) e i cui compiti operativi sono svolti sulla base di un’espressa abilitazione normativa [19].
Gli istituti penitenziari a gestione privata sono sottoposti alla vigilanza del Ministro competente, che qualora ravvisi una gestione carente da parte del director oppure il rischio di una sua “perdita di controllo” sull’istituto affidatogli può in ogni momento provvedere alla sua rimozione e alla nomina al suo posto di un governor.
La descrizione, nelle sue linee essenziali, dell’articolazione interna dell’ordinamento penitenziario richiede alcune brevi precisazioni sulla vigente disciplina dell’esecuzione della pena.
Ispirata dalla finalità di riabilitazione del reo, la legislazione del Regno Unito prevede che il condannato ad una pena detentiva (custodial sentence) possa scontarla, in applicazione di un provvedimento del giudice e ad esito di un particolare procedimento, in regime di libertà vigilata e sotto il controllo di un probation officer. Il servizio di probation, assolto da un apposito ispettorato dell’amministrazione penitenziaria talvolta con il concorso degli enti locali e di organizzazioni del “terzo settore”, appresta centri di assistenza per i detenuti, i quali sono tenuti a seguirvi programmi riabilitativi.
La legislazione prevede altresì la scarcerazione anticipata e condizionale del detenuto (on parole), se abbia già scontato una parte della pena e in presenza del requisito della buona condotta o di motivi di salute. Competente ad istruire il relativo procedimento è il Parole Board, organo collegiale investito di funzioni assimilabili a quelle del giudice di sorveglianza italiano[20].
Dall’inizio del decennio in corso, il legislatore ha introdotto, nel quadro di riforme del processo penale, un modello i cui motivi ispiratori sono la riduzione della crimine (specialmente se connotata dalla reiterazione dei reati) e la predisposizione di programmi di recupero dei condannati, ricercando un equilibrio con gli interessi e le aspettative delle vittime dei reati e avendo come fine ultimo la protezione della collettività[21]. E’ stata dunque prevista la posibilità per l’autorità giudiziaria di pronunciare community sentences in forza delle quali il condannato (ove abbia ammesso la propria colpevolezza ed aderito al programma per lui stabilito) è assegnato a servizi comunitari. Obiettivo di tali provvedimenti giudiziali, il cui contenuto è adattato al caso specifico (si parla, al riguardo, di uno schema sanzionatorio evidence-based e offender –focused), è quello di indurre il condannato a comportamenti riparatori verso la comunità (community payback) e di offrirgli, nel contempo, un’occasione reinserimento sociale. Allo scopo di vigilare sul rispetto, da parte del reo, degli impegni da lui assunti (ad esempio, la frequenza di programmi educativi, sanitari o riabilitativi) e di assisterlo nel percorso di recupero per lui delineato, l’amministrazione penitenziaria si avvale di uffici e di schemi operativi che, al momento della loro messa a punto, sono stati unitariamente denominati come Offender Management Model[22].
Il sistema delle competenze istituzionali
La legislazione vigente riserva all’autorità ministeriale (dal 2007, il Ministro della Giustizia[23]) la potestà normativa generale (esercitata perlopiù nella forma degli statutory instruments) in ordine alla disciplina interna degli istituti di pena[24].
L’organizzazione amministrativa del sistema carcerario, messa a punto agli inizi degli anni ’90 dello scorso secolo in attuazione di linee di riforma emerse da alcune inchieste affidate dal Governo a personalità indipendenti, è articolata tra più organi ed uffici pubblici.
I compiti di amministrazione del sistema carcerario nel suo insieme – con riguardo ai livelli qualitativi e di sicurezza delle strutture e all’efficienza delle modalità gestionali – sono attribuiti al Prison Service, che opera all’interno del Ministero della Giustizia con lo statuto di executive agency ed è, dunque, dotata di particolare autonomia e in posizione di responsabilità diretta verso il Ministro. Essa ha al vertice un direttore generale e comprende al suo interno cinque direzioni (competenti, rispettivamente, alla sicurezza, agli aspetti finanziari, alle operazioni, al personale e agli aspetti sanitari).
Per contro, le competenze concernenti l’esecuzione di pene alternative alla detenzione (community sentences) sono attribuite al Probation Service.
Sia il Prison Service che il Probation Service operano nel quadro del National Offender Management Service (NOMS), creato nel 2004 per agevolare la funzionalità dei nuovi modelli di repressione penale e, soprattutto, per giungere ad un più efficace coordinamento dei servizi correzionali e quelli di probation, di cui una specifica indagine (nota come Carter Review[25]) aveva messo in luce, l’anno precedente, gli aspetti critici.
Posto inizialmente sotto la responsabilità dello Home Office ed oggi incardinato nel Ministero della Giustizia, il NOMS persegue, attraverso i propri in dieci uffici regionali operanti in Inghilterra e nel Galles, le finalità di “proteggere la collettività e di ridurre la reiterazione dei reati”, che rientrano tra quelle attribuite allo stessoo Ministero al momento della sua istituzione nel 2007[26].
Secondo direttive e piani strategici messi a punto dal Ministro e costantemente aggiornati, essa, pertanto, esercita compiti di coordinamento e di vigilanza sui servizi di custodia carceraria e sulle attività correlate all’applicazione di misure alternative, garantendo la loro rispondenza agli obiettivi sanzionatori, riparatori e riabilitativi della pena[27]. A questo riguardo, il NOMS provvede anche ad assicurare l’efficacia dei diversi programmi di assistenza (in ambito sanitario, formativo, abitativo, occupazionale) previsti a beneficio dei condannati nella prospettiva di fornire ad essi adeguate opportunità di riabilitazione e di reinserimento sociale. Per lo svolgimento di queste sue funzioni, il NOMS riceve finanziamenti da diverse fonti pubbliche ed opera in concertazione con una pluralità di organismi, a seconda degli ambiti di intervento[28].
Agli uffici di direzione amministrativa degli istituti di pena, ricoperti dai governors, è demandato l’esercizio di funzioni direttive su ciascuno dei circa 120 istituti di pena, minorili (young offenders institutions) e di custodia preventiva (remand centres) esistenti nel Paese.
E’ opportuno segnalare, a questo riguardo, che il Ministro della Giustizia, Jack Straw, ha recentemente annunciato in Parlamento la costruzione di nuovi istituti di pena, con l’obiettivo di portare la capacità del sistema penitenziario a 96.000 posti nel 2014 [29]. A questa determinazione il Governo è giunto alla luce delle conclusioni della già menzionata indagine sull’adeguatezza del sistema carcerario svolta da Lord Carter, in cui si raccomandava il suo ampliamento attraverso l’edificazioni di istituti di grande capacità (cosiddette Titan Prisons) [30].
Il trattamento del detenuto e gli organi di garanzia
La normativa secondaria assegna poteri disciplinari ai governors, i quali possono comminare sanzioni ai detenuti a fronte di infrazioni da questi commesse, oppure deferirli, in ipotesi più gravi, all’autorità giudiziaria. Avverso il provvedimento disciplinare era ammessa, in precedenza, un’istanza di riesame da parte dell’interessato, sulla quale era chiamata a pronunciarsi – limitatamente al rispetto dei requisiti di forma e di procedura – l’ufficio dell’amministrazione penitenziaria territorialmente competente.
In tempi più recenti ha avuto luogo – anche per impulso delle innovazioni legislative in tema di diritti umani - una nuova formulazione dei diritti e i doveri delle persone in stato di detenzione, enumerati in dettaglio dalle Prison Rules raccolte ed aggiornate dal Prison Service; l’effettività di tali regole è garantita da specifici organi e procedimenti.
In ogni stabilimento penitenziario opera, autonomamente dalla direzione, un Independent Monitoring Board, designato dal Ministro per vigilare sul trattamento riservato ai detenuti e sull’adeguatezza dei programmi finalizzati al loro reinserimento sociale al momento del rilascio. I membri del Board, investiti di poteri ispettivi, hanno libero accesso in tutte le parti dell’edificio penitenziario, ad eccezione di quelle in cui l’accesso sia precluso per ragioni di sicurezza e di pericolo per incolumità personale; essi, inoltre, possono ricevere istanze dai detenuti ed inoltrarle, a seconda dei casi, alla direzione dell’istituto o allo stesso Ministro.
La radicale innovazione innovazione intervenuta nell’ordinamento penitenziario è derivata, tuttavia, dall’istituzione del Prisons and Probation Ombudsman (PPO), organo indipendente di tutela delle persone in stato di detenzione o sottoposte alla vigilanza del Probation Service. Per l’espletamento dei suoi compiti il PPO[31] ha accesso incondizionato alle informazioni e ai documenti detenuti dai servizi dell’amministrazione penitenziaria o dalle forse di polizia, così come agli stabilimenti carcerari.
A livello ministeriale, esercita un ruolo rilevante anche l’Ispettorato istituito all’interno dello Home Office – il Chief Inspector of Prisons for England and Wales (HMCIP)[32]-, con poteri referenti nei confronti del Governo sulle condizioni delle carceri, pubbliche e a gestione privata, e sul trattamento dei detenuti nelle regioni inglese e gallese.
A livello costituzionale, l’art. 25, comma 2, della Costituzione spagnola sancisce, quali finalità delle pene limitative della libertà, la rieducazione e il reinserimento sociale del recluso. Inoltre riconosce il suo diritto a un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale nonché all’accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della propria personalità[33].
La legge sull’ordinamento penitenziario
L’ordinamento penitenziario spagnolo è in particolare disciplinato dalla Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria[34]. Ai sensi dell’art. 1 della medesima legge, le istituzioni penitenziarie hanno come fine essenziale la rieducazione e il reinserimento sociale delle persone condannate a pene e ad altre misure limitative della libertà personale, nonché la reclusione e la custodia dei detenuti. L’attività penitenziaria deve rispettare la personalità dei reclusi e i diritti e gli interessi giuridici degli stessi, che non risultino limitati dalla condanna, senza alcuna differenza per motivi di razza, opinioni politiche, credi religiosi, condizione sociale o altra circostanza analoga (art. 3).
Il Titolo I della legge (artt. 7-14) disciplina gli istituti penitenziari, che ai sensi dell’art. 7 sono distinti in:
1) istituti di prevenzione (establecimientos de preventivos);
2) istituti di esecuzione della pena (establecimientos de cumplimiento de penas);
3) istituti speciali (establecimientos especiales).
Gli istituti di prevenzione sono centri destinati alla reclusione e alla custodia dei detenuti e in cui possono applicarsi pene e altre misure restrittive della libertà personale, quando l’internamento effettivo da scontare non superi i sei mesi (art. 8).
Gli istituti di esecuzione della pena sono centri destinati all’esecuzione delle pene limitative della libertà. La loro organizzazione prevede la divisione in uomini e donne; inoltre i giovani (di età inferiore ai 21 anni) devono essere separati dagli adulti in istituti distinti o in dipartimenti separati (art. 9).
Gli istituti speciali comprendono i centri ospedalieri, i centri psichiatrici e i centri di riabilitazione sociale (art. 11).
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge, ciascun istituto penitenziario non può accogliere più di 350 detenuti.
Gli istituti devono disporre di appositi servizi, quali infermeria, biblioteca, scuola, installazioni sportive e ricreative, cucina, parlatori ecc. (art. 13).
Il Titolo II della legge è dedicato al regime penitenziario (artt. 15-58). Esso è diviso in dieci capitoli, rispettivamente dedicati a: organizzazione generale (artt. 15-25); lavoro (artt. 26-35); assistenza sanitaria (artt. 36-40); regime di disciplina (artt. 41-45); premi (art. 46); permessi di uscita (artt. 47-48); informazione, reclami e ricorsi (artt. 49-50); comunicazioni e visite (artt. 51-53); assistenza religiosa (art. 54); istruzione ed educazione (artt. 55-58). Di seguito sono esposte alcune delle disposizioni più significative di questo Titolo della legge.
Si prevede che il detenuto abbia diritto a una cella individuale, e che solo in circostanze particolari si possa ricorrere a sistemazioni collettive (art. 19). Ogni istituto penitenziario adotta un orario, ma in ogni caso ai detenuti devono essere consentite otto ore di riposo notturmo (art. 25).
Il lavoro è concepito come un diritto e un dovere del detenuto. Esso, tra l’altro, non deve avere carattere afflittivo, né essere un mezzo di correzione, non deve ledere la dignità del condannato e deve avere carattere formativo e preparativo per il lavoro libero (art. 26). Alcune categorie di detenuti (malati, ultrasessantacinquenni ecc.) possono chiedere di essere esentati dal lavoro (art. 29). La retribuzione del lavoro risponde ai medesimi requisti stabiliti per il salario del lavoratore libero (art. 33).
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, in ogni istituto opera almeno un medico di medicina generale (art. 36), nonché deve essere garantita la presenza di un’infermeria attrezzata, di uno spazio destinato all’osservazione psichiatrica e dei tossicodipendenti e di un’unità per i malati contagiosi (art. 37).
Il regime della disciplina deve garantire la sicurezza e la convivenza ordinata (art. 41). Le infrazioni disciplinari sono previste dall’art. 42; la sanzione più severa è costituita dalla cella di isolamento per un periodo massimo di 14 giorni.
L’art. 46 prevede delle ricompense per i soggetti che si distinguano per buona condotta, spirito lavorativo e sentimento di responsabilità nel comportamento personale e nelle attività organizzate dell’istituto.
In caso di morte o malattia grave dei congiunti (genitori, coniuge, figli ecc.) dei detenuti, possono essere concessi dei permessi di uscita, salvo circostanze eccezionali (art. 47).
Ai detenuti sono garantiti inoltre diritti in materia di informazione, reclami e ricorsi. In particolare essi possono formulare petizioni o lagnanze sul trattamento o sul regime penitenziario al direttore o a un suo rappresentante (art. 50).
I detenuti autorizzati hanno diritto a comunicare periodicamente in forma orale o scritta con familiari e amici nonché con rappresentanti di organismi e istituzioni di cooperazione penitenziaria (art. 51). Gli istituti devono attrezzare appositi locali per le visite familiari (art. 53).
L’art. 54 garantisce la libertà religiosa dei detenuti e i mezzi per poterla esercitare.
Infine, l’art. 55 prevede che in ogni istituto sia presente una scuola, con particolare riferimento all’educazione degli analfabeti e dei giovani. L’amministrazione organizza le attività educative, culturali e professionali in accordo con il sistema di istruzione, in maniera tale che i detenuti possano conseguire i titoli corrispondenti (art. 56). Ogni istituto deve essere provvisto di una biblioteca (art. 57), i detenuti hanno diritto a disporre di libri, periodici e riviste liberamente circolanti, salvo eccezioni stabilite, nonché alla possibilità di essere informati attraverso la radio, la televisione o mezzi analoghi (art. 58).
Il Titolo III della legge è relativo al trattamento penitenziario (artt. 59-72). In particolare, il trattamento deve mirare al conseguimento della rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti (art. 59). Il trattamento deve ispirarsi ad alcuni principi, stabiliti dall’art. 62; esso deve essere basato, tra l’altro, sullo studio scientifico della costituzione, del temperamento e del carattere del soggetto, del sistema dinamico-motivazionale e dell’aspetto evolutivo della sua personalità. Deve poi essere formulata una diagnosi della personalità criminale e un giudizio di prognosi iniziale. Il trattamento penitenziario, inoltre, deve essere individualizzato, utilizzando opportunamente i metodi medico-biologico, psichiatrico, psicologico, pedagogico e sociale, in relazione alla personalità del detenuto. A tale fine deve essere disposta una classificazione del trattamento, che potrà essere rivista in base all’evoluzione del singolo detenuto e della risposta da questi corrisposta.
Il Titolo IV della legge è relativo all’assistenza post-penitenziaria (artt.
73-75). Il condannato che ha scontato la pena deve essere reintegrato nei suoi
diritti come cittadino (art. 73). Il Ministero della giustizia, attraverso
Il Titolo V della legge disciplina il giudice di vigilanza (artt. 76-78). Questi è chiamato, tra l’altro, a decidere sulla libertà condizionata, sui benefici penitenziari che possano comportare riduzione della condanna, sui reclami dei detenuti, sulle petizioni e sulle proteste relative al regime o al trattamento penitenziario.
Il Titolo VI è infine relativo al personale (artt. 79-80). Le attività di direzione, organizzazione e ispezione in materia sono di competenza della Direzione generale delle istituzioni penitenziarie del Ministero della giustizia (art. 79), che impiega il personale necessario e debitamente qualificato. I dipendenti dei centri penitenziari hanno la qualifica di impiegati pubblici (art. 80).
La normativa in materia è altresì completata dal regolamento penitenziario previsto dalla legge, il Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario[35].
Il sistema penitenziario spagnolo è composto da 82 centri penitenziari[36].
[1] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?dateTexte=20090507&cidTexte=LEGITEXT000006071199&fastPos=1&fastReqId=1543803296&oldAction=rechExpTexteCode
[2]
[3] La legge n. 2004-204del 9 marzo 2004 è consultabile, nella sua versione in vigore, all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?dateTexte=20090507&cidTexte=JORFTEXT000000249995&fastPos=1&fastReqId=1545848735&oldAction=rechExpTexteCode
[4]Gli SPIP collaborano nella prevenzione degli effetti desocializzanti della carcerazione, preparando il reinserimento sociale dei detenuti e favorendoil mantenimento dei lorolegami sociali e familiari. Essi assicurano la sorveglianza delle persone loro affidate dall’autorità giudiziaria.
[5] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279700&fastPos=1&fastReqId=307902913&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.
[6] Il testo del progetto di legge è consultabile all’indirizzo internet: http://www.senat.fr/leg/pjl07-495.pdf
[7] Per maggiori informazioni sul progetto e lo stato
di avanzamento del suo iter legislativo si segnala il sito internet del
Ministère de
[8] Il testo è consultabile all’indirizzo internet: http://www.senat.fr/leg/tas08-059.pdf
[9] Il testo completo e vigente della legge è consultabile all’indirizzo internet: http://bundesrecht.juris.de/stvollzg/index.html
[10] Le cifre presentate di seguito sono frutto di una
rielaboraz
[11] Ulter
[12] I testi delle leggi sono disponibili rispettivamente su http://www.justizvollzug-bayern.de/JV/stvollzg2008.pdf (BayStVollzG), http://www.recht-niedersachsen.de/34210/njvollzg.htm (NJVollzG), http://www.dvjj.de/download.php?id=851 (MBStVollzG).
[13] Il testo storico della legge può consultarsi all’indirizzo:
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1952/cukpga_19520052_en_1
[14] Si
tratta delle Prison Rules 1999, (S.I.
1999/278), che hanno sostituito le precedenti norme secondarie del 1964. Le Rules del 1999 sono state a loro volta
integrate nel 2000 (in previsione dell’entrata in vigore dello Human Rights Act 2000, con cui il Regno
Unito ha incorporato nel diritto interno
[15] L’elenco e i testi di questi provvedimenti sono reperibili presso il sito dello HM Prison Service: http://www.hmprisonservice.gov.uk/resourcecentre/psispsos/. Essi sono integrati, per quanto riguarda gli aspetti di carattere gestionale ed operativo, dalla serie dei Prison Service Standards emanati dalla stessa Agenzia:
http://pso.hmprisonservice.gov.uk/PSO_0200_standards_manual.doc
[16] La
cospicua giurisprudenza in materia della Camera dei Lord (nella sua funzione di
alta giurisdizione) si è imperniata, soprattutto, sulla sussistenza di un
eccesso di potere (ultra vires)
derivante dall’adozione di provvedimenti amministrativi (orders o instructions)
ritenuti dai ricorrenti lesivi dei diritti della persona in stato di
detenzione: tra i maggiori precedenti, in modo ricorrente è citata in dottrina
la decisione pronunciata nel caso Ex
parte Hague [1992]
[17] Con il Criminal Justice Act del 1991; il sistema delle contracted out prisons introdotto dalla legge è stato poi modificato ed integrato dal Criminal Justice and Public Order Act del 1994 e dall’Offender Management Act del 2007.
[18] L’elenco delle contracted out prisons esistenti nel Regno Unito, corredato di schede descrittive delle caratteristiche dei singoli istituti, è disponibile in rete, all’indirizzo: http://www.hmprisonservice.gov.uk/prisoninformation/privateprison/
[19] Oltre alla disciplina a suo tempo introdotta dal Criminal Justice Act del 1991 (art. 86) per l’attività dei custody officers, può farsi riferimento, ad esempio, alle norme di dettaglio dettate con riferimento ai carceri minorili dal Contracted Out Prisons (Specification of Restricted Activities) Order 2009 (S.I. 2009 No. 576), consultabile all’indirizzo:
[20] Il sito Internet dell’organismo, contenente le Parole Board Rules per la concessione dei benefici ai detenuti, è: http://www.paroleboard.gov.uk/. Vale la pena osservare che l’attività di questo organo, consistente in modo principale nella valutazione dei rischi (risk assessment) relativi alla liberazione anticipata del condannato, è stata diretta, in passato, anche dalla ricerca dei benefici derivanti, in termini di risorse umane e finanziarie, da una deflazione della popolazione carceraria; i risultati positivi furono anche oggetto di inchieste parlamentari, come quella conclusasi con il Carlisle Report nel 1988. Nel decennio seguente si è però affermato un orientamento ispirato a maggior rigore nella concessione di provvedimenti di scarcerazione (early releases); con il Crime (Sentences) Act del 1997, il legislatore britannico ha infatti affermato il principio della effettività della pena, disponendo che la pena scontata dal detenuto sia il più possibile corrispondente a quella irrogata con la sentenza di condanna.
[21] Il riferimento è, principalmente, al Criminal Justice Act del 2003 (art. 142).
[22] Per una illustrazione delle caratteristiche del sistema si può fare riferimento ad un documento pubblicato nel 2006 dal NOMS, The Offender Management Model (consultabile all’indirizzo di rete: http://noms.justice.gov.uk/news-publications-events/publications/strategy/offender-management-model-1.1?view=Binary) e a un documento pubblicato dal Ministero della Giustizia nel 2008, Punishing and Reform: Our Approach to Managing Offenders. A Summary (consultabile a all’indirizzo:
http://www.justice.gov.uk/publications/docs/punishment-reform.pdf ).
[23] L’ordinamento penitenziario, materia precedentemente di competenza del Ministero dell’Interno (Home Office), dal 9 maggio 2007 rientra, a seguito delle riforme introdotte dal Primo Ministro Blair, nelle attribuzioni del nuovo Ministero della Giustizia, che ha assorbito anche le competenze del Dipartimento per gli Affari Costituzionali.
[24] Prison Act 1952, artt. 47, 52. Il Criminal Justice Act del
[25] La relazione conclusiva dell’indagine (Securing the Future. Proposal for the efficient and sustainable use of custody in England and Wales), è consultabile all’indirizzo di rete: http://www.justice.gov.uk/publications/docs/securing-future.pdfIl documento dello Home Office propedeutico all’istituzione del NOMS, dal titolo Reducing Crime - Changing Lives, del gennaio 2004, è consultabile all’indirizzo: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/reducing-crime-changing-lives?view=Binary
[26] Tali finalità, in particolare, integrano uno dei quattro Departmental Strategic Objectives del Ministero enunciati nel 2007 nel quadro della annuale Comprehensive Spending Review.
[27] La sfera funzionale del NOMS è delineata in dettaglio nel documento di indirizzo predisposto nel luglio 2008 dal Ministro della Giustizia, National Offenders Management Service – Agency Framework Document, consultabile all’indirizzo:
[28] Il NOMS, ad esempio, opera mediante forme di concertazione con il Learning and Skills Council per le attività relative all’istruzione e alla formazione dei detenuti; con il Primary Care Trust per i servizi sanitari; con lo Youth Justice Board per le questioni relative ai minori.
[29] Il testo della dichiarazione del Ministro Straw è consultabile all’indirizzo di rete: http://www.justice.gov.uk/news/announcement270409a.htm
[30] Nel
documento di consultazione pubblicato dal Governo il 5 giugno
http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/cp1008.pdf) si prefigura la costruzione di almeno tre istituti di pena con particolari caratteristiche di efficienza operativa e in grado di contenere fino a 2.500 detenuti ciascuna.
[31] Le attribuzioni dell’organo sono illustrate in dettaglio all’indirizzo di rete: http://www.ppo.gov.uk/about-us/index.html
[32] Il sito dell’Ispettorato è all’indirizzo:
[33] Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978 (traduzione italiana consultabile nel sito Internet del Congresso dei deputati spagnolo, all’indirizzo web http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_ital.pdf)
Articolo 25
1. Nessuno può essere condannato o punito per azioni od omissioni che nel momento in cui si verifichino non costituiscano reato, omissione o infrazione amministrativa, secondo la legislazione vigente in quel momento.
2. Le pene limitative della libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti in questo capitolo, eccezion fatta di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dalla finalità della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso avrà diritto ad un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale così come all’accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della sua personalità.
3. L’amministrazione civile non potrà imporre sanzioni che direttamente o sussidiariamente implichino privazione di libertà.
[34] La legge è disponibile in versione aggiornata al seguente indirizzo Internet: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html.
[35] Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.html.
[36] Per maggiori informazioni in merito e per la distribuzione dei centri tra le diverse Comunità autonome, è possibile consultare i relativi dati del Ministro dell’interno al seguente link:
http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Centros/Centros_penitenciarios/index.html.