| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||
| Titolo: | LS - Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri 2/2009 | ||
| Serie: | LS Legislazione Straniera Numero: 2 | ||
| Data: | 04/05/2009 | ||
| Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
LEGISLAZIONE STRANIERA
LS
Rassegna
dell’attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri
Anno XX n. 2
MARZO - APRILE 2009
Servizio responsabile:
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242
mail: LS_segreteria@camera.it
I dossier dei
servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
ISSN 1591-4143
"LS - Legislazione Straniera” è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.
Sommario
Loi n. 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (J.O. del 22 aprile 2009)
Corporation Tax Act 2009 (Legge promulgata il 26 marzo 2009)
consumatori - tutela / credito al consumo
abitazioni / poveri - assistenza
telecomunicazioni / televisione
occupazione / sussidi di disoccupazione
In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2009.
Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all’interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.
L’insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un decreto-legge spagnolo sulle politiche dell’occupazione.
Legge
Loi organique
n. 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et
44 de
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020521873&dateTexte=)
La legge in esame costituisce un ulteriore avanzamento nell’applicazione della legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 (Bollettino LS n. 4 del 2008) relativamente al voto delle risoluzioni, alle condizioni di presentazione dei progetti di legge e all’esercizio del diritto di emendamento.
Il nuovo articolo 34-1 della Costituzione precisa che “le assemblee possono votare risoluzioni nelle condizioni fissate con legge organica” ed aggiunge che “sono irricevibili e non possono essere iscritte all’ordine del giorno le proposte di risoluzione nei cui confronti il Governo ritenga che la loro adozione o rigetto possa essere di natura tale da mettere in causa la sua responsabilità o che esse contengano ingiunzioni nei suoi confronti”. La legge (articoli 1-6) apporta le necessarie precisazioni relative alle modalità di presentazione e di voto delle risoluzioni. In primo luogo stabilisce che non vi sono limiti al numero di proposte di risoluzione presentate da uno o più parlamentari. Il Presidente di ogni assemblea trasmette sollecitamente le proposte depositate al Primo Ministro. Qualora il Governo ritenga irricevibile una risoluzione ne informa il Presidente dell’Assemblea interessata, prima che l’atto sia posto all’ordine del giorno. Al fine di limitare il numero di proposte di risoluzione, quelle che vertono sullo stesso oggetto di una presentata anteriormente non possono essere poste all’ordine del giorno nella stessa sessione ordinaria. Le proposte di risoluzione sono esaminate e votate in Assemblea e non possono essere emendate.
In attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, la legge in esame (articoli 7-12) stabilisce che i progetti di legge siano corredati da uno studio di impatto in cui vengano definiti gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, presentate le possibili alternative all’adozione di nuove norme ed esposti i motivi in base ai quali si ritiene necessario il ricorso al legislatore. In particolare gli studi di impatto devono contenere precise informazioni su:
- la coerenza del progetto di legge con il diritto europeo e il suo impatto sull’ordinamento interno;
- lo stato di applicazione del diritto sul territorio nazionale riguardo ai temi considerati nel progetto;
- le modalità di applicazione nel tempo delle disposizioni proposte, l’indicazione dei testi legislativi da abrogare e le misure transitorie da adottare;
- le condizioni di applicazione nei territori d’oltremare;
- la valutazione delle conseguenze economiche, finanziarie, sociali e ambientali, i costi e i benefici che comporta il provvedimento per la pubblica amministrazione e per le persone fisiche e giuridiche interessate, indicando il metodo di calcolo adottato;
- la valutazione delle conseguenze sul pubblico impiego;
- le consultazioni realizzate prima della presentazione al Consiglio di Stato;
- la lista dei provvedimenti di attuazione necessari.
Lo studio di impatto non è previsto per i progetti di revisione costituzionale, per le leggi finanziarie, per i progetti di progammazione e per quelli di proroga dello stato di crisi. Per le ratifiche dei trattati o degli accordi internazionali, lo studio deve indicare le conseguenze economiche, finanziarie, sociali ed ambientali del testo, analizzare gli effetti sull’ordinamento giuridico nazionale, presentare l’evoluzione dei negoziati e indicare le eventuali riserve o dichiarazioni interpretative espresse dalla Francia.
L’articolo 44 della Costituzione, entrato in vigore il 1° marzo 2009, stabilisce che il diritto di emendamento appartiene ai membri del Parlamento e del Governo e si esercita sia in Assemblea che in Commissione. La legge organica (articoli 13-19) definisce il quadro generale, comune alle due camere, cui dovranno adeguarsi i regolamenti parlamentari. In particolare dispone che gli emendamenti devono avere forma scritta ed essere sommariamente motivati. Inoltre, gli emendamenti dei membri del Parlamento non possono essere presentati dopo l’inizio dell’esame del testo in Assemblea, mentre tale possibilità è prevista per quelli del Governo e della Commissione competente. Ai regolamenti è lasciata la possibilità di determinare una data anteriore o la riapertura dei termini per gli emendamenti dei parlamentari. Nel caso di adozione di una procedura d’esame semplificata, le norme regolamentari possono prevedere che solo il testo adottato in Commissione sia posto in discussione in Aula. Qualora siano stabiliti dei termini, per l’esame di un provvedimento in Assemblea, i regolamenti devono prevedere le opportune garanzie per rispettare il diritto di espressione di tutti i gruppi parlamentari ed, in modo particolare, di quelli di opposizione o minoritari.
Legge
Gesetz über das Verfahren des
elektronischen Entgeltnachweises (ELENA-Verfahrensgesetz) vom 28. März 2009(BGBl. I, S. 634) – Legge sulla procedura
di attestaz
(http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0634.pdf)
Ad agosto 2008 il Ministro federale dell’economia e dell’innovaz
Attualmente circa 3 mil
Lo stud
La legge introduce nel quarto libro del Codice sociale una sez
Germania
Legge
Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung (Neuregelung des
Zugangs zum Anwaltsnotariat), vom 2. April 2009 (BGBl. I S. 696) - Legge di modifica della normativa sul
notariato (Nuova regolamentazione dell’accesso alla professione di avvocato-notaio)
(http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0696.pdf)
Con la legge di modifica della normativa sul notariato (Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung) del 2 aprile 2009, il Parlamento tedesco si è posto l’obiettivo di migliorare il sistema di valutazione e di accesso alla professione.
Il Bundesnotarordnung distingue due tipologie di notai: l’avvocato-notaio con nomina a tempo determinato (Anwaltsnotar), presente in alcuni Länder (Baden-Württemberg, Berlino, Brema, Assia, Bassa Sassonia, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein), e il notaio a titolo esclusivo o puro (Hauptberuflicher Notar o Nur-Notar) con nomina a vita, al quale è fatto divieto di esercitare l’avvocatura. Il modello di notaio puro è diffuso nei Länder Baviera, Brandeburgo, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania, Renania Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia). La nomina è per entrambe le figure di competenza del ministro della giustizia del Land.
In base alla legge finora vigente, le condizioni di accesso alla professione di avvocato-notaio, alla cui tipologia appartiene la gran parte dei notai tedeschi, erano stabilite all’articolo 6, commi 2 e 3, della Bundesnotarordnung: il possesso, da almeno cinque anni, dell’abilitazione all’esercizio della professione forense; l’aver svolto, per almeno tre anni e senza interruzione, dell’attività di avvocato come professione principale presso il tribunale di prima istanza del distretto (Amtsgerichtsbezirk). La scelta del candidato notaio più adatto e qualificato teneva, altresì, conto delle attitudini personali e professionali, dei voti ottenuti all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi giuridici, dei risultati dei lavori svolti nell’ambito dell’attività di pratica notarile, della partecipazione ai corsi volontari di preparazione alla professione.
Il crescente numero dei posti e dei partecipanti alle prove di accesso e le conseguenti difficoltà di verificare, con appositi esami e verifiche, l’idoneità personale e professionale dei singoli candidati hanno indotto le amministrazioni della giustizia dei Länder (Landesjustizverwaltungen) ad accettare, come strumento di valutazione, l’attestato di frequenza di un corso di livello base organizzato dagli enti professionali (o di un corso propedeutico equivalente), la votazione riportata al secondo esame di Stato per l’accesso all’attività notarile ed il numero delle pubblicazioni nonché dei corsi di aggiornamento frequentati.
La legge di modifica della Bundesnotarordnung
introduce una specifica prova notarile per l’accesso alla professione (Zugangsprüfung) da sostenersi di fronte
ad un apposito ufficio di controllo istituito presso
Legge
Gesetz zur Änderung des Zivilschutzgesetz
(ZSGÄndG) vom 2 April 2009 (BGBl. I, S.693) -
Legge di modifica della legge sulla protez
(http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0693.pdf)
Secondo
La legge di riforma
basa la protez
Francia
Legge
Loi n. 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (J.O. del 22 aprile 2009)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020537365&dateTexte=)
Tra le altre misure previste: una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro, in aggiunta ai crediti già fissati per il Plan de Relance, destinati ad un Fonds d’investissement social,destinato a finanziare la formazione e la riconversione professionale durante la crisi; una riduzione delle imposte sul reddito per i redditi entro determinate fasce d’imposizione e un premio di solidarietà di 150 euro per famiglie a basso reddito con figli in età scolare e buoni d’acquisto di 200 euro per le famiglie a basso reddito; l’attuazione di un Pacte automobile, con la concessione di 6,5 miliardi di euro ai costruttori di automobili per i loro progetti strategici, un finanziamento di 150 milioni per prestiti “bonifiés” destinati allo sviluppo di automobili décarbonés ed una sovvenzione di 240 miliardi all’OSEO (Istituto finanziario pubblico specializzato nel finanziamento delle PME), per la concessione di prestiti supplementari alle imprese del subappalto sempre nel settore automobili.
La nuova Loi de finances ha inoltre previsto nuove aperture di credito per un totale di 264 milioni, interamente coperti e senza impatto sul saldo di bilancio, destinati alla stampa e agli aiuti per gli agricoltori e silvicultori vittime della tempesta “Klaus” e alla creazione di un Fonds d’éxperimentation pour la jeunesse.
La legge “attualizza” al ribasso le previsioni di crescita per il 2009 collegandole alla congiuntura internazionale secondo le più recenti previsioni macro-economiche. Infatti la previsione di crescita per il 2009, valutata tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento nella iniziale loi de finances, scende, secondo l’ultima legge, a -1,5 per cento mentre il tasso d’inflazione per il 2009 aumenta dello 0,4 per cento sull’1,5 per cento previsto nella loi de finances iniziale.
La revisione delle ipotesi economiche porta a minusvalenze per le entrate stimate in 6,3 miliardi di euro dei quali 3,5 miliardi solo per l’IVA.
Anche le entrate non fiscali sono riviste al ribasso di 1,1 miliardi di euro rispetto alla iniziale legge delle finanze, per effetto della diminuzione delle entrate attese dalle partecipazioni dello Stato, a dispetto delle nuove entrate prodotte dalla garanzia dello Stato a favore della Società di finanziamento dell’economia francese. Il deficit del complesso delle amministrazioni pubbliche (Stato, sicurezza sociale, collettività territoriali) dovrebbe salire, secondo le stime, al 5,6 del PIL nel 2009. Sulla base di queste previsioni macro- economiche è stata “attualizzata” anche la proiezione pluriennale delle finanze pubbliche (vedi scheda del Bollettino LS n. 1/2009), e il governo ha fissato l’obiettivo per il 2012 di ricondurre il deficit pubblico al di sotto di 3 punti percentuali del Prodotto interno lordo nazionale (PIL).
Germania
Legge
(http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0606.pdf)
A fine genna
Il consenso attorno al breve testo di modifica spiega anche il
suo iter relativamente breve: meno di 40 g
Nello specifico, il contenuto della modifica costituz
La nuova formulaz
Attualmente il progetto di legge sulla compensaz
Legge
Gesetz zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes
(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz - FMStErgG), vom 7. April 2009 (BGBl. I S. 725) - Legge volta ad introdurre ulter
(http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0725.pdf)
Nel mese di ottobre 2008, il Parlamento tedesco ha approvato, con una procedura d’urgenza, la legge per la stabilizzazione del mercato finanziario (Finanzmarktstabilisierungsgesetz) con la quale è stata istituito un Fondo speciale per sostenere le banche in difficoltà denominato “Finanzmarktstabilisierungsfond”. L’acuirsi, negli ultimi mesi, della crisi del sistema finanziario ha indotto il Governo federale a rivedere ed integrare le misure contenute nella succitata legge al fine di consentire al Fondo un utilizzo più flessibile degli strumenti di rafforzamento disponibili e alla Federazione una più semplice procedura di rilevazione delle società finanziarie in crisi.
La legge volta ad introdurre ulteriori misure per la stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes - Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz – FMStErgG) del 7 aprile 2009 prevede, in particolare, la possibilità per lo Stato di nazionalizzare temporaneamente le quote azionarie delle banche in difficoltà al fine di prevenirne il fallimento. In base alla nuova legge, infatti, la procedura di esproprio degli azionisti può essere avviata soltanto entro il 30 giugno del 2009 e va intesa come extrema ratio: è consentita in casi eccezionali e solo qualora non siano praticabili soluzioni alternative ragionevoli sotto il profilo economico e giuridico che garantiscano la stabilità del sistema finanziario.
In particolare, la nuova legge modifica, all’articolo 1, la legge che istituisce il Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) ed introduce, all’articolo 5a, l’autorizzazione per il Fondo di acquisire le quote delle società finanziarie.
L’articolo 2 modifica la legge per l’accelerazione e la semplificazione dell’acquisizione delle quote e delle posizioni di rischio delle imprese operanti nel settore finanziario attraverso il Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds “Finanzmarktstabilisierungsfonds” – FMS). La nuova legge, denominata Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesez, regola soprattutto la possibilità di incrementare i capitali delle imprese finanziarie che hanno ricevuto sussidi dallo Stato.
Nodo centrale della nuova legge è, infine, l’articolo 3 che introduce nuove norme per il salvataggio delle imprese finanziarie attraverso la nazionalizzazione delle quote delle banche e del relativo portafoglio dei titoli (Rettungsübernahmegesetz).
Legge
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität
in Deutschland, vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416) - Legge sulla tutela
dell’occupazione e della stabilità in Germania http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0416.pdf)
Con la legge sulla tutela dell’occupazione e della stabilità in Germania (Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland) del 2 marzo 2009 sono state attuate le misure contenute nel II Piano di aiuti all’economia denominato “Patto per l’occupazione e la stabilità in Germania, per la salvaguardia dei posti di lavoro, la crescita e la modernizzazione del paese – II Pacchetto congiunturale” (Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes – Konjunkturpaket II) del valore complessivo di 50 miliardi di euro, varato dal Governo federale il 27 gennaio 2009.
La legge dispone sgravi fiscali a favore delle famiglie e, in particolare, la riduzione, con validità retroattiva dal 1° gennaio 2009, di un punto percentuale dell’aliquota fiscale di base, che passa dal 15 al 14 per cento, e, sempre con validità retroattiva dal 1° gennaio 2009, l’aumento della quota minima esente, che passa a 170 euro per il 2009 e ad ulteriori 170 euro per il 2010 (la parte di reddito non imponibile passa, quindi, a 7.843 nel 2009 e a 8004 nel 2010). Sempre a favore delle famiglie è prevista la riduzione del contributo per l’assicurazione contro le malattie dal 15,5 al 14,9 per cento del salario lordo (dal 1° luglio 2009).
La legge di attuazione del II Pacchetto congiunturale stanzia maggiori risorse per i figli: le persone aventi diritto all’assegno familiare ricevono, solo per il 2009, un bonus di 100 euro per ogni figlio (Kinderbonus); inoltre, i destinatari dell’indennità di disoccupazione di lunga durata (Arbeitslosengeld II) e del sussidio di assistenza sociale (Sozialhilfe) riceveranno, a partire dal mese di luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2011, 35 euro al mese in più per i figli tra i sei e i tredici anni.
Per il rafforzamento della ricerca e l’accelerazione dello sviluppo economico è stato previsto uno stanziamento di 16,9 miliardi di euro (di cui 4 miliardi per investimenti federali, 10 miliardi per il sostegno dei comuni e dei Länder, 1,5 miliardi per i premi per la rottamazione delle auto inquinanti, 0,9 miliardi per il Programma per l’innovazione delle piccole e medie imprese (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - ZIM), 0,5 miliardi per il sostegno alla ricerca e per la mobilità) raccolti nel deposito speciale “Fondo di ammortamento e di investimento” (Investitions – und Tilgungsfond).
Per quanto riguarda le misure a tutela dell’occupazione, la legge semplifica le procedure per l’accesso al lavoro ad orario ridotto (Kurzarbeit). Inoltre, per gli anni 2009 e 2010, l’Agenzia federale per il lavoro rimborsa ai datori di lavoro la metà dei contributi per la previdenza sociale dei lavoratori con contratti ad orario ridotto (per i lavoratori che, durante l’orario ridotto, frequentano i corsi di aggiornamento, l’Agenzia federale rimborsa integralmente i contributi). Viene ulteriormente sviluppato il Programma speciale per la qualificazione dei lavoratori più anziani e scarsamente qualificati (Sonderprogramm “Weiterbildung Gering-qualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen (WeGebAU)”) a favore anche dei disoccupati di lunga durata e dei giovani senza una qualifica professionale.
Infine, la legge istituisce ulteriori 5.000 uffici di collocamento per migliorare la consulenza e garantire il sostegno ad ogni disoccupato nella fase della ricerca del lavoro.
Legge
(Legge promulgata il 26 marzo 2009)
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090004_en_1)
Finalità della legge è la “manutenzione normativa” della legislazione fiscale in ambito societario, effettuata in conformità agli obiettivi e ai criteri del più generale programma di consolidamento legislativo in materia tributaria noto come Tax Law Rewrite Project.
L’origine di questa iniziativa è da individuare nel rapporto presentato al Parlamento nel 1995 (dal titolo: The Path to Tax Simplification) in cui lo Inland Revenue annunciava, nel quadro di un ampio progetto di revisione della legislazione fiscale, una serie di interventi normativi diretti a consolidare i testi legislativi vigenti e ad introdurre, nel contempo, nuovi criteri di redazione della tax legislation, divenuta ormai oggetto di critiche ricorrenti a causa della sua ridondanza, oscurità ed impenetrabilità.
La redazione dei testi legislativi consolidati avrebbe dovuto, in particolare, rispondere a determinati requisiti concenenti la struttura e il linguaggio dei testi legislativi, consistenti, in particolare, nella logica e coerente struttura da conferire alla disciplina; nel maggior uso di definizioni esplicative; nel ricorso a proposizioni brevi e ad un linguaggio chiaro e comprensibile, nei limiti in cui da ciò non derivino effetti novativi del contenuto delle disposizioni, o tali da menomare la precisione e l’univocità del loro significato; nella migliore articolazione dei testi normativi, dimodoché regole simili siano racchiuse in paragrafi omogenei, segnalate con titoli e rese così più facilmente ricercabili; nella scelta, infine, di nuovi formati grafici che facilitino la lettura dei testi medesimi.
Conformemente a questi criteri, il programma di consolidamento legislativo ha avuto inizio con l’approvazione, nel 2001, del Capital Allowances Act, in materia di incentivi fiscali per le imprese; ed è proseguito con l’adozione di una serie di testi legislativi in materia di tassazione dei redditi (Income Tax (Earning and Pensions) Act del 2003; Income Tax (Pay as you Earn) Regulations del 2003; Income Tax (Trading and Other Income) Act del 2005; Income Tax Act del 2007). Di questa rewritten legislation sono degni di nota anche taluni aspetti procedurali, dal momento che la redazione dei progetti di legge ha luogo, di norma, sotto la supervisione tecnica di uno Steering Committee formato da esperti dell’amministrazione finanziaria e con il contributo consultivo delle categorie professionali e sociali interessate. L’esame parlamentare, d’altra parte, si svolge secondo le regole procedurali fissate per i rewrite bills (nel 1997) dal Select Committee on Procedure della Camera dei Comuni (ora enunciate dallo Standing Order n. 60, Tax Simplification Bills); tali regole prevedono, in particolare, l’assegnazione dei bills ad un Second Reading Committee, ed il loro successivo esame da parte di un Joint Committee on Tax Law Rewrite Bills istituito tra i due rami del Parlamento.
Un ulteriore capitolo del Project - primo di una annunciata serie di testi legislativi aventi a specifico oggetto la fiscalità delle imprese - è ora costituito dalla legge in rassegna, che supera le precedenti in estensione e complessità (essendo formata da circa 1300 articoli suddivisi in 21 parti, corredati di alcuni allegati e di tavole di corrispondenza con le disposizioni legislative previgenti o di cui si dispone l’abrogazione).
I già richiamati criteri redazionali, ispirati alla chiarezza e alla facilità di comprensione delle disposizioni, trovano espressione, in primo luogo, nello stesso impianto del testo legislativo, la cui prima parte (“Overview”) è dedicata, a guisa di preambolo, ad illustrare sinteticamente i contenuti della legge. Una volta delimitato l'ambito disciplinato, il testo legislativo passa, nelle parti seguenti, ad articolare la disciplina tributaria delle società con riferimento – tra l’altro - ai redditi imponibili, ai casi di entrate deducibili dall’imposta, al periodo fiscale, alla documentazione contabile, al regime delle esenzioni.
Legge
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/01/pdfs/BOE-A-2009-5391.pdf)
La legge in oggetto è stata approvata nell’ambito della competenza statale in materia di protezione di consumatori e utenti. La normativa in materia è piuttosto ampia, anche se nel settore finanziario non tutte le necessità di protezione dei consumatori risultano soddisfatte, in particolare due ambiti, vale a dire i crediti e i prestiti ipotecari concessi da imprese che non sono enti creditizi e i servizi di intermediazione del credito, necessitavano di uno specifico intervento normativo.
Mentre i crediti e i prestiti ipotecari concessi da enti creditizi sono sottoposti alla supervisione della Banca di Spagna e soggetti a una precisa disciplina, le medesime attività esercitate da soggetti diversi trovano l’unica garanzia della legislazione generale in materia di tutela dei consumatori. La legge è pertanto diretta a regolare le attività di concessione di crediti e prestiti ipotecari e le prestazioni di servizi di intermediazione finanziaria da parte di imprese diverse da quelle creditizie. Essa è composta da tre capitoli, per un totale di 22 articoli, cui seguono una disposizione transitoria e quattro disposizioni finali.
Il capitolo I (artt. 1-11) contiene le disposizioni generali. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione della legge in senso oggettivo (attività di concessioni di prestiti o crediti ipotecari e intermediazione o consulenza nella concessione di prestiti e crediti) e soggettivo (imprese diverse dagli enti creditizi). L’art. 3 impone l’obbligo dell’iscrizione delle imprese in registri pubblici a tal scopo istituiti dalle Comunità autonome nell’esercizio delle loro competenze, è creato altresì un Registro statale. È stabilito inoltre l’obbligo, da parte delle imprese, di trasparenza nell’informazione precontrattuale, esse devono infatti tenere a disposizione dei consumatori, gratuitamente, le condizioni generali dei contratti, anche via web (art. 4). L’art. 5 impone obblighi di trasparenza con riferimento ai prezzi, per cui le imprese non possono applicarli in quantità superiori a quelle che derivano dalle tariffe corrispondenti e le commissioni richieste devono corrispondere ai servizi effettivamente prestati e alle spese sostenute. Le imprese dovranno avere un’assicurazione sulla responsabilità civile o un avallo bancario che coprano le responsabilità nelle quali potrebbero incorrere nei confronti dei consumatori (art. 7). Si esige infine che le imprese abbiano l’onere della prova in merito al compimento degli obblighi imposti dalla legge (art. 8), sono previsti l’accesso a sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 10) e la possibilità di azioni di cessazione di comportamenti illegali delle imprese che incidano su interessi generali, collettivi o diffusi, dei consumatori (art. 11).
Il capitolo II (artt. 12-18) è relativo alle attività di contrattazione di prestiti o crediti ipotecari, con particolare riferimento alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità. Le imprese dovranno consegnare ai consumatori un foglio informativo gratutito con un contenuto minimo, nel rispetto della trasparenza delle condizioni finanziare dei prestiti (art. 13). Almeno cinque giorni prima della firma del contratto, le imprese devono portare a conoscenza del cliente una serie di informazioni sull’impresa stessa e sul prestito o credito ipotecario e sul contratto, quali elementi essenziali per l’adozione di una decisione informata e responsabile (art. 14). Le imprese sono inoltre obbligate ad effettuare un’offerta vincolante di prestito o credito al consumatore in forma scritta firmata dal rappresentante legale, nel rispetto della trasparenza delle condizioni finanziarie (art. 16). Anche i contratti devono rispondere ai criteri di trasparenza delle condizioni finanziare dei prestiti ipotecari sanciti dalla legge e in ogni caso devono contenere i diritti contrattuali delle parti in merito alla modificazione dei costi totali del credito o prestito (art. 17).
Il capitolo III (artt. 19-22) disciplina le attività di intermediazione, stabilendo il regime giuridico della trasparenza dei contratti. Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali e la pubblicità, le imprese dovranno soddisfare le esigenze stabilite dalla normativa applicabile al relativo credito o prestito per cui si esercita attività di intermediazione, stabilendo altresì che esse devono indicare nelle comunicazioni e nelle pubblicità il contenuto delle funzioni svolte, precisando se l’attività è esercitata in esclusiva per un ente creditizio o impresa o per vari enti creditizi o imprese o come intermediario indipendente (art. 19). Nelle informazioni precontrattuali, le imprese devono rendere note al consumatore, almeno quindici giorni prima della firma, una serie di notizie sull’impresa, sul servizio offerto e sul contratto di intermediazione (art. 20). I contratti dovranno avere la forma scritta e il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso nei quattordici giorni successivi alla formalizzazione del contratto senza giustificazione e senza penalità (art. 21). Le imprese che lavorano in esclusiva per un ente creditizio o altra impresa non potranno ottenere alcuna retribuzione dai clienti, mentre le imprese indipendenti potranno avere una retribuzione se essa è stata chiaramente pattuita in un documento e si proibisce altresì di percepire dai clienti i valori e i fondi che costituiscono oggetto del contratto principale; le imprese indipendenti sono obbligate a selezionare tra i prodotti offerti dal mercato i migliori che si adattino alle caratteristiche del consumatore, presentando almeno tre offerte vincolanti di enti o imprese sulle cui condizioni giuridiche ed economiche sarà data consulenza al consumatore (art. 22).
Legge
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5614.pdf)
La presente legge recepisce nell’ordinamento spagnolo
Il nuovo testo, come specificato nel titolo preliminare, contenente le disposizioni generali, ha per fine la regolamentazione delle modifiche strutturali delle società commerciali, consistenti nella trasformazione, fusione, scissione o trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo, compreso il trasferimento del domicilio sociale da uno Stato ad un altro. La normativa si applica a tutte le società commerciali, mentre per le società cooperative si fa riferimento a norme speciali.
La legge è suddivisa in cinque titoli.
Il Titolo I è dedicato alle trasformazioni societarie, con cui le società mutano la loro tipologia sociale, ma conservando la precedente personalità giuridica. In tale parte della legge sono disciplinati gli accordi di trasformazione, gli atti collegati e gli effetti sul regime di responsabilità dei soci.
Il Titolo II concerne le fusioni societarie, che avvengono quando due o più società commerciali si integrano in un’unica società, mediante la trasmissione in blocco dei propri patrimoni e l’attribuzione ai soci delle società che si estinguono delle azioni, partecipazioni o quote della società risultante; tale titolo contiene un capitolo dedicato al regime generale delle fusioni ed un altro capitolo riguardante le fusioni transfrontaliere intracomunitarie.
Il Titolo III riguarda le scissioni societarie, suddivise in scissioni totali, scissioni parziali e “segregazioni” (segregaciones), intese queste ultime come trasferimenti in blocco, per successione universale, di una o più parti del patrimonio di una società, ciascuna delle quali formi un’unità economica, ad una o più società, con la società “segregata” che riceve in cambio azioni, partecipazioni o quote delle società beneficiarie.
Il Titolo IV tratta del trasferimento dell’intero
patrimon
Il Titolo V disciplina il regime giuridico del trasferimento del domicilio sociale da uno Stato ad un altro.
Il testo della legge è completato da numerose disposizioni finali, contenenti in massima parte modifiche ad altre leggi in materia societaria.
Da segnalare, infine, la delega conferita al Governo affinché elabori, entro un anno, un testo unico delle leggi che regolano le società di capitali.
Francia
Legge
Loin. 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (J.O. del 27 marzo 2009)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte)
La legge n. 2009-
Principali obiettivi della legge:
- rafforzare l’impegno degli organismi di habitations à logement à loyer modéré (HLM) e dell’“1% logement” nell’attuazione della politica degli alloggi, attraverso un procedimento che prevede “convenzioni” dello Stato con ogni organismo HLM, basato una logica di performance. Diverse misure puntano d’altra parte a favorire la mobilità degli affittuari (locataires) all’interno del “parco” alloggi HLM, in particolare in caso di subaffitto dell’alloggio e a prevenire la comparsa di coproprietà degredate;
- migliorare il “pilotaggio” e il “seguito” delle iniziative collegate all’iniziativa “1% logement” delle quali viene migliorata la governance e che saranno attuate in funzione di obiettivi conformi alle priorità della politica degli alloggi;
- rafforzare la capacità operativa del programma locale dell’habitat nell’intento di mettere gli strumenti dell’urbanistica e della pianificazione al servizio della costruzione degli alloggi; la legge migliora la edificabilità in zone urbane e facilita lo sviluppo dell’urbanistica operativa di iniziativa privata.
La nuova legge inoltre lancia un Programme national de requalification dei vecchi quartieri degradati, che permetterà di rinnovare i quartieri degradati,rimettere sul mercato alloggi vuoti, facilitare il rinnovo delle dotazioni per l’energia degli alloggi esistenti, pur mantenendo la componente sociale mista presente in tali quartieri.
La nuova legge prevede misure per favorire l’accesso dei più poveri alla casa e all’alloggio. La legge definisce la procedura di prelievo sulle risorse fiscali dei comuni che non raggiungono il loro obiettivo in termini di numero minimo di posti d’hebergement, nel quadro della legge del 21 luglio 1994 relativa all’habitat. Nell’Ile-de–France le decisioni favorevoli delle commissioni di mediazione che intervengono nel quadro della legge del 5 marzo 2007, istitutiva del droit au logement opposable potranno trovare una soluzione interdipartimentale.
Infine i locatori sociali potranno prendere in gestione alloggi dal parco privato per subaffittarli a famiglie attualmente ospitate in ostelli o in centri di accoglienza.
Francia
Legge
Il provvedimento in esame comporta una riforma del servizio pubblico della comunicazione audiovisiva, i cui principi essenziali sono posti dalla legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà della comunicazione.
Gli obiettivi principali della legge in esame sono: la trasposizione nell’ordinamento francese della direttiva comunitaria n. 2007/65/CE dell’11 dicembre 2007, e il rafforzamento della televisione pubblica.
Nel trasporre la direttiva comunitaria n. 2007/65/CE, che modifica la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, oggi intitolata “Servizi di media audiovisivi” (SMA), il legislatore francese ha introdotto nel sistema della comunicazione radiotelevisiva alcune innovazioni, tra le quali si segnalano ad esempio:
- la previsione di nuove regole relative ai servizi di media audiovisivi su domanda e, in particolare, l’introduzione dei servizi di comunicazione per via elettronica, assicurati su richiesta dell’utente (art. 2 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986, come modificato dall’art. 36 della legge n. 2009-258);
- il cosiddetto “dispositivo anti-delocalizzazione”, con il quale si intende sottoporre alle regole applicabili in Francia, ogni servizio di media audiovisivi su domanda, la cui programmazione è interamente o principalmente destinata ad un pubblico francese, il cui editore ne ha stabilito il trasferimento in un altro Stato membro della Comunità (art. 43-10 della legge n. 86-1067,come modificato dall’art. 66 della legge n. 2009-258);
- la previsione di un’interruzione supplementare per la pubblicità delle opere audiovisive o cinematografiche trasmesse attraverso i servizi della televisione privata e l’introduzione della regola per cui esse non possano essere interrotte dalla pubblicità, o dal tele-acquisto, se non dopo che siano trascorsi trenta minuti della loro trasmissione (art. 73 della legge n. 86-1067,come modificato dall’art. 70 della legge n. 2009-258 ).
Per quanto riguarda l’obiettivo del rafforzamento della televisione pubblica, la legge in esame dispone la riorganizzazione in impresa unica della società holding “France Télévisions”, incaricata della gestione dei servizi di televisione a carattere nazionale (precedentemente gestiti dalle società France 2, France 3, France 4, France 5), regionale e locale ( precedentemente gestito da France 3 e dal Réseau France Outre-mer –RFO-) e dei servizi dei media audiovisivi su domanda (art. 44 della legge n. 86-1067, come modificato dagli artt. 3 e 7 della legge n. 2009-258 ).
Il provvedimento del 5 marzo
La legge in esame dispone quindi che le “società nazionali di programmi” sono tre: France- Télévision, Radio France e la società incaricata di gestire i servizi radiotelevisivi a carattere internazionale (France 24, TV5Monde, Radio France International –RFI-).
I presidenti di queste società, sono nominati, non più dal Consiglio Superiore dell’audiovisivo (CSA), un’Autorità amministrativa indipendente, ma con decreto del Presidente della Repubblica, per un mandato di cinque anni. La nomina viene effettuata, previo parere conforme del CSA e con riserva dell’opposizione di tre quinti dei membri delle Commissioni parlamentari permanenti incaricate degli affari culturali. (art. 47-4 della legge n. 86-1067, come modificato dagli art. 13 della legge n. 2009-258 ).
Accanto alla riorganizzazione di France Télévision in impresa unica, un’altra misura che incide nella riforma del sistema della televisione pubblica consiste nella soppressione progressiva e parziale della pubblicità, in modo tale da eliminare la dipendenza della “società nazionale di programmi televisivi” dalle risorse pubblicitarie. La legge dispone infatti l’interruzione della diffusione di messaggi pubblicitari nei servizi nazionali della TV tra le ore venti e le ore sei, in preparazione della futura soppressione della pubblicità su questi servizi durante l’intera giornata, a partire dall’estinzione della televisione analogica sul territorio francese, prevista al più tardi per il novembre 2011. La riforma non riguarda i programmi a carattere regionale e locale di France 3 (art. 53, (VI) della legge n. 86-1067, come modificato dall’ art. 28 (V) della legge n. 2009-258).
Per compensare la mancanza di entrate a France Télévision, dovute alla pubblicità, il provvedimento stabilisce che lo Stato garantisca un finanziamento adeguato alla “società nazionale di programmi televisivi”, il cui importo è definito ogni anno dalla legge finanziaria. In questo quadro, è prevista l’istituzione di due tasse, i cui introiti saranno elargiti dallo Stato a France Télévision : una tassa sul fatturato delle imprese pubblicitarie che operano nei servizi televisivi pubblici e privati; una tassa sui servizi forniti dagli operatori delle comunicazioni elettroniche.
L’adozione del
provvediemento in esame è stata accompagnata dall’approvazione della legge
organica n. 2009-257 (http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352069&fastPos=1&fastReqId=464255026&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte), sempre del 5 marzo 2009, relativa alle modalità di
nomina dei Presidenti delle società France
Télévisions, Radio France e della
società per i servizi radiotelevisivi francesi a carattere internazionale.
La legge, che consiste in un articolo unico, dispone che per tali nomine sia seguita
la procedura prevista all’art. 13, comma 5, della Costituzione, oggetto della
riforma costituzionale del 23 luglio
Germania
Legge
Gesetz
über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für
regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
(Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I,
S.799) - Legge sulle condiz
(http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous2439571951968&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2020%20vom%2023.04.2009%2Fbgbl109s0799.pdf)
Erstes
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von
Mindestarbeitsbedingungen vom 22. April 2009 (BGBl. I, S.818) - Prima
legge di modifica della legge per la fissaz
(http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous2439610552085&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2021%20vom%2027.04.2009%2Fbgbl109s0818.pdf)
Ad agosto 2008 il Ministro
del Lavoro ha presentato in Parlamento due progetti di legge connessi, che
hanno concluso il loro iter con la definitiva approvaz
In Germania non esiste un
livello minimo salariale generale, in ottemperanza al princip
Per alcune categorie sono
stati introdotti dei minimi salariali attraverso norme federali, in particolare
con la legge sulle condiz
La legge sulle condizioni di lavoro minime (MiArbG) nella sua nuova formulazione si applica invece a tutti i datori di lavoro che abbiano meno del 50% dei dipendenti interessati dalla contrattazione collettiva nazionale e prevede che venga istituito un comitato principale e alcuni comitati tecnici settoriali. Il comitato principale (Hauptausschuss) sarà composto da un presidente e da sei esperti, incaricati di valutare l’impatto generale dell’introduzione del salario minimo nell’economia federale; il presidente e due membri saranno nominati dal Governo, due membri ciascuno saranno nominati dai vertici delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Comitato potrà ricevere pareri e suggerimenti dai Länder, dalle parti sociali e dal Governo. I Comitati tecnici settoriali (Fachausschüsse) saranno composti da un presidente nominato dal Governo federale su consiglio del Ministro del lavoro e sei membri (tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori) e dovranno esaminare gli effetti concreti dell’introduzione del salario minimo nel settore di competenza, con particolare riguardo all’assicurazione di condizioni di lavoro minime, alla tutela della concorrenza e alla salvaguardia dell’occupazione. Quando il Comitato tecnico formulerà una proposta specifica riguardo al minimo salariale, il Governo potrà emanare una ordinanza che lo renda vincolante.
Legge
Ley 1/2009, de 25 de marzo, de
reforma de
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf)
La legge in quest
Ai fini quindi di una magg
Ai sensi dell’art. 38 della medesima legge sarà
possibile annotare nel registro di stato civile, su richiesta del pubblico
ministero o di qualunque interessato, con valore informativo, il procedimento
giudiziale o governativo che modifica il contenuto del registro, incluse le
domande relative ai procedimenti di modificaz
Sono altresì aggiunti due articoli alla legge del
1957, segnatamente gli artt. 46-bis e
46-ter, nell’ambito della disciplina
della filiaz
In base all’art. 46-ter il nota
Sono altresì apportate alcune modifiche alla Ley 41/2003, che aveva istituito il
“patrimon
Inoltre la “Commiss
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo presenterà un progetto
di legge di riforma della legislaz
Decreto legge
Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de
marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la
protección de las personas desempleadas (BOE núm. 57)
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3903.pdf)
Dopo l’approvazione, da parte del Governo spagnolo, dei primi provvedimenti urgenti, adottati nel mese di ottobre 2008 per affrontare la crisi finanziaria in atto a livello internazionale (Decreto legge 6/2008, del 10 ottobre, istitutivo del Fondo per l’acquisizione di disponibilità finanziarie e Decreto legge 7/2008, de 13 ottobre, contenente misure urgenti in materia economico-finanziaria in relazione al piano di azione congiunto dei paesi dell’area euro, con schede sul bollettino LS n. 5 del 2008) e diretti in massima parte alle banche e agli altri istituti finanziari, il 27 novembre 2008 il Presidente Zapatero presentò in Parlamento un complessivo “Piano Spagnolo di Stimolo all’Economia e all’Occupazione” (http://www.plane.gob.es/), articolato in cinque versanti: appoggio alle famiglie, appoggio alle imprese, sostegno dell’occupazione, misure finanziarie e di bilancio, modernizzazione dell’economia.
Con riferimento alle misure a favore dei lavoratori,
dei pensionati e dei disoccupati, dopo i primi provvedimenti particolari,
adottati dal Governo tra la fine del 2008 e l’inizio del nuovo anno (aumento
delle pensioni minime e del Salario Minimo Interprofessionale per il 2009 e
varo del Piano di occupazione
Il Decreto legge 2/2009 è articolato in tre capitoli.
Il Capitolo I “Misure per il mantenimento dell’occupazione” contiene due interventi: il primo volto a favorire la rimodulazione dei tempi di lavoro o, in alternativa, la sospensione dei contratti, in luogo del licenziamento tout court dei lavoratori, attraverso la riduzione del 50 per cento dei contributi assicurativi di base (malattia, maternità, incidenti non avvenuti sul lavoro) versati dai datori di lavoro che adottano tale misura, purché l’imprenditore si impegni, al termine del periodo di riduzione o sospensione del lavoro, a mantenere sotto contratto il lavoratore per almeno un anno. La seconda misura introduce un ulteriore elemento di flessibilità, permettendo ai lavoratori che si trovano nella condizione suddetta di svolgere altre attività economiche che consentano loro il versamento di contributi previdenziali al sistema generale della Sicurezza Sociale, senza alterare la continuità della loro situazione previdenziale.
Il Capitolo II “Misure di protezione delle persone disoccupate” contiene, a sua volta, due interventi volti a migliorare la protezione sociale dei lavoratori: il primo concerne il riconoscimento dei periodi di riduzione o sospensione del lavoro, precedentemente menzionati, come validi ai fini dell’ottenimento di una prestazione di disoccupazione, quando ad essi faccia seguito l’estinzione del contratto di lavoro, o la sua sospensione, per motivi, economici, tecnici, organizzativi o legati alla produzione. Con la seconda misura viene invece eliminato il periodo di attesa di un mese, previsto dalla precedente normativa, per l’ottenimento del sussidio di disoccupazione; tale misura ha però carattere congiunturale e resta in vigore fino al 31 dicembre 2009.
Il Capitolo III “Misure di sostegno all’occupazione” contiene invece gli interventi di politica attiva del lavoro e prosegue nel solco già tracciato dalle precedenti politiche occupazionali spagnole, avviate a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. In primo luogo, al fine di incentivare l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati che percepiscono il sussidio o beneficiano di altre forme di assistenza economica, è consentita agli imprenditori che li assumono l’esenzione totale dal versamento della loro quota dei contributi assicurativi di base, fino a raggiungere una cifra equivalente alla prestazione percepita dai lavoratori al momento della sottoscrizione del contratto. Il contratto, come segnalato, deve essere a tempo indeterminato e, in ogni caso, il datore di lavoro non potrà interrompere il rapporto prima di un anno, pena il versamento cumulativo di tutti i contributi arretrati precedentemente risparmiati. In ogni caso, l’esenzione totale dal versamento dei contributi assicurativi avrà una durata massima di tre anni. Le altre misure contenute in questa parte del decreto riguardano, ancora in linea con la tradizionale politica occupazionale spagnola, l’incentivazione all’ampliamento del lavoro a tempo parziale, come modalità di lavoro flessibile, pur nell’ambito di un rapporto a tempo indefinito, che in Spagna ha sempre avuto una diffusione più limitata rispetto agli altri paesi europei. Al fine di favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei dipendenti d’impresa e di consentire forme di organizzazione del lavoro che possono risultare vantaggiose anche per la direzione delle aziende, il decreto modifica alcune disposizioni contenute nella Legge 43/2006 (si veda la scheda sul bollettino LS n. 6 del 2006, p. 58-59), introducendo sgravi contributivi anche per quei lavoratori impiegati a tempo parziale, con una giornata lavorativa molto ridotta (inferiore a un terzo dell’orario a tempo pieno), che vengano contattati per impieghi part-time da altre imprese; in particolare, assumendo tale categoria di lavoratori, gli imprenditori potranno beneficiare dei medesimi sgravi contributivi previsti per l’assunzione dei disoccupati.
Il testo del decreto legge è completato da alcune disposizioni aggiuntive e finali, tra le quali si segnala l’abilitazione conferita al Governo per la proroga, per altri due anni, del Piano straordinario contenente le misure di orientamento, formazione professionale e avviamento al lavoro, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2008, con riferimento specifico all’assunzione temporanea di 1.500 persone nella rete degli uffici di collocamento, destinate a rafforzare le funzioni di orientamento professionale degli uffici nei confronti dei lavoratori disoccupati in cerca d’impiego.
Il decreto legge è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 26 marzo 2009 ed è attualmente in vigore nel testo originario. Nella medesima seduta è stata però deliberata, secondo un procedimento tipico dell’ordinamento spagnolo, la trasformazione del decreto in un disegno di legge, al fine di poter introdurre, in un secondo momento, modifiche nel testo del Governo. Il disegno di legge è attualmente all’esame della Commissione lavoro e immigrazione del Congresso.
abitazioni / poveri – assistenza (fr)
consumatori - tutela / credito al consumo (es)
occupazione / sussidi di disoccupazione (es)
telecomunicazioni / televisione (fr)
Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna