Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria - Schema di Regolamento n. 511 (art. 1, comma 2, D.Lgs. 162/20120) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 452 | ||||
Data: | 12/11/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
12 Novembre 2012 |
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n. 452/0 |
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Determinazione
dei profili professionali
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Numero dello schema di regolamento |
511 |
Titolo |
Regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria |
Ministro competente |
Giustizia |
Norma di riferimento |
Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, art. 1, co.2 |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione |
24 ottobre 2012 |
assegnazione |
5 novembre 2012 |
termine per l’espressione del parere |
20 novembre 2012 |
termine per l’emanazione dell’atto |
Non previsto |
Commissione competente |
XI Lavoro |
Lo schema di regolamento
in esame, composto da un articolo unico, è emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
Per quanto concerne la procedura di adozione del regolamento, la disposizione prevede che:
· che lo schema del regolamento venga trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, e che i pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri;
· che il regolamento deve essere emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n.400 del 1988.
L’articolo 17, comma 3, della legge n.400 del 1988, dispone che i regolamenti nelle materie di competenza del ministro (o di più ministri) sono adottati (ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge) con decreti ministeriali (o interministeriali) previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Lo schema di regolamento individua i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, individuati ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 162/2010, per l’espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Tali ruoli, istituiti presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (D.A.P.) del Ministero della giustizia, vengono determinati in conformità alla Tabella A allegata al provvedimento.
Si fa presente che le (peraltro limitate) osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state sostanzialmente recepite nel testo successivamente trasmesso al Parlamento.
Il D.Lgs. 162/2010
Il D.Lgs. 162/2010
è stato emanato ai sensi della delega contenuta nell’articolo 18 della L.
Tale legge aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per provvedere all’istituzione di ruoli tecnici nell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, all’interno dei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del D.N.A (previsto dall’articolo 5 della L. 85/2009 ed in corso di istituzione presso il D.A.P.).
I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega erano i seguenti:
a) suddivisione del personale che svolgeattività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento di carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato.
d) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l’aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.
Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del D.N.A provvede a) alla tipizzazione del profilo del DNA di detenuti, internati, arrestati in flagranza o fermati, soggetti in custodia cautelare o sottoposti definitivamente a misure di sicurezza detentive; b) alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
Il D.Lgs. 162/2010 ha quindi istituito, dal 1° gennaio 2011, i seguenti ruoli tecnici del personale di polizia penitenziaria: ruolo degli operatori tecnici (articoli 3-8); ruolo dei revisori tecnici (articoli 9-14); ruoli dei periti tecnici (articoli 15-23); ruolo dei direttori tecnici (articoli 24-30). Le relative dotazioni organiche sono state fissate nella tabella A allegata.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, per il personale dei ruoli indicati trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento del personale di cui al D.Lgs. 443/1992 (concernente l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) e del D.Lgs. 146/2000 (recante l’adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria), salvo quanto diversamente stabilito dal provvedimento (comma 1). Lo stesso articolo, inoltre, ha fissato, nell’allegata tabella B, l’equiparazione tra il personale dei ruoli citati con quello che espleta i compiti istituzionali del Corpo (comma 2).
Per tutti i ruoli è previsto l’accesso alla qualifica iniziali tramite concorso pubblico. E’ prevista tuttavia la possibilità, per il ruolo dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici, di una riserva dei posti per il personale del Corpo in possesso di determinati requisiti. Per tutti i ruoli, inoltre, sono disciplinate le modalità di passaggio da una qualifica all’altra all’interno di ogni ruolo.
Inoltre, tranne che per il ruolo degli operatori tecnici, si dispone l’obbligo di frequenza, per i vincitori dei concorsi, di corsi di formazione, al termine dei quali si verifica l’assunzione. Per il ruolo dei revisori tecnici e quello dei periti tecnici sono inoltre disciplinate le cause di dimissione dai richiamati corsi (quali rinuncia, non superamento degli esami e assenze prolungate oltre un determinato limite). In quest’ultimo caso, sono previste deroghe ai fini del computo del termine per il personale femminile in maternità.
Sempre in relazione alle politiche assunzionali, si evidenzia la possibilità, per gli operatori tecnici, di assunzione per i superstiti di appartenenti a forze di Polizia deceduti o permanente invalidi al servizio a causa del terrorismo e della criminalità organizzata
Riguardo alle mansioni e funzioni:
§ il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, articolato in 4 differenti qualifiche (articolo 3), svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell’ambito di procedure predeterminate (articolo 4);
§ il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, articolato in 3 differenti qualifiche (articolo 9), svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive di massima ricevute (articolo 10);
§ il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici, distinto nel ruolo dei periti biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) e in quello dei periti informatici (articolo 1%), svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. L’attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie (articolo 16);
§ il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici, articolato anch’esso nei ruoli dei biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) ed in quello degli informatici (articolo 24), svolge funzioni richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici (articolo 25).
Inoltre, l’articolo
§ il personale del ruolo degli operatori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici assuma, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
§ il personale del ruolo dei direttori tecnici assuma la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate;
§ il personale del ruolo degli operatori tecnici assuma la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate;
§ il personale del ruolo dei revisori tecnici del ruolo dei periti e dei direttori tecnici assuma la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di impiego per il richiamato personale, in relazione ad esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni (articolo 33).
Ai sensi dell’articolo 34, le questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi sono di competenza di specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del D.A.P. o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da 4 membri. Alle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli direttivi tecnici si applicano le procedure seguite per il ruolo direttivo che espleta i compiti dell’articolo 6 del D.Lgs. 146/2000.
Infine, riguardo al trattamento economico (articolo 35), si prevede l’equiparazione con quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della L. 395/1990 e 6 del D.Lgs. 146/2000, secondo la tabella di equiparazione allegata allo stesso D.Lgs. 162/2010.
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File: LA0711_0.doc