Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone svantaggiate - A.C. 3056 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 449 | ||||
Data: | 08/03/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
08 marzo 2011 |
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n.449/0 |
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Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone svantaggiateA.C. 3056Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
3056 (on. Murer e altri) |
Titolo |
Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
16 dicembre 2009 |
assegnazione |
18 febbraio 2010 |
Commissione competente |
XI Commissione Lavoro |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge C.3056 (Murer ed altri) modifica la legge 4 novembre 1991, n.381, recante la disciplina delle cooperative sociali, intervenendo sull’articolo 4 della legge, ove vengono indicate le categorie di “persone svantaggiate” la cui presenza, in misura pari ad almeno il 30% del complesso dei soci, è necessaria per la qualificazione della società come cooperativa sociale.
La proposta di legge, in particolare, integra l’elenco delle categorie di persone svantaggiate, al fine di ricomprendervi altri “soggetti deboli”, quali:
· le persone che desiderino intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno 2 anni, e, in particolare, i soggetti che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare;
· le persone che abbiano più di 50 anni e siano prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
· i disoccupati di lungo periodo, ossia i soggetti senza lavoro per 12 degli ultimi 16 mesi o, nel caso di giovani con meno di 25 anni di età, per 6 degli 8 ultimi mesi;
· le persone prive di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente, prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
· le donne straniere vittime della tratta, costrette a prostituirsi, che abbiano deciso di abbandonare la loro condizione di sottomissione e di sfruttamento e che usufruiscano del programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), imperniato sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ad essa è allegata la sola relazione illustrativa.
Nella relazione illustrativa si afferma che poichè gli effetti della crisi finanziaria in atto colpiscono principalmente le fasce più povere e vulnerabili, la proposta di legge lo scopo di inserire tra le persone svantaggiate anche i “soggetti deboli”, cioè le persone che abbiano difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, secondo il modello individuato dalla Legge regionale n.23/2006 del Veneto.
Nella relazione illustrativa si sottolinea, poi, che i “soggetti deboli” sono prevalentemente in carico ai servizi sociali e drenano, in termini di minimo vitale erogato ad personam, ingenti risorse, che vengono pertanto assegnate a persone ancora in grado di svolgere un'attività lavorativa e che potrebbero quindi essere tolte dal circuito assistenziale.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento interviene su materie attualmente disciplinate da norme di rango primario (legge n.381 del 1991).
Le norme contenute nella proposta di legge in esame, in quanto incidono sulla disciplina di una forma societaria, sono riconducibili alla materia di potestà legislativa esclusiva statale “ordinamento civile”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.
Le nuove categorie di “soggetti deboli” previste dalla proposta di legge sono mutuate, in buona misura, dalle categorie di “lavoratori svantaggiati” e “persone svantaggiate” definite (peraltro a fini diversi da quelli relativi al provvedimento in esame), rispettivamente, dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 e dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
Si fa presente che sulla materia della cooperazione sociale sono intervenute, con proprie leggi di attuazione della legge n.381/1991, varie regioni (Sardegna, Veneto, Calabria), le quali, in particolare, hanno individuato – analogamente a quanto previsto dalla proposta di legge in esame - una serie di ulteriori categorie di persone svantaggiate, mutuando in parte le definizioni fornite (peraltro a fini diversi da quelli relativi al provvedimento in esame) dalla normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 2204/2002 e Regolamento (CE) n. 800/2008).
L’ultimo periodo dell’articolo unico della proposta di legge
- nel confermare il rinvio a un decreto interministeriale per l’individuazione
di nuove categorie di persone svantaggiate, sentita
Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella della L. 381/1991.
Si osserva che talune delle nuove categorie di “persone svantaggiate” previste dalla proposta di legge appaiono difficilmente individuabili in termini giuridicamente certi.
In particolare, con riferimento alle “persone che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare la vita lavorativa e la vita familiare”, si osserva che le dimissioni sono un atto non motivato; con riferimento a persone “in procinto di perdere il lavoro”, si potrebbe fare riferimento al godimento di strumenti di sostegno al reddito o al preavviso di licenziamento.
La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca la disciplina delle cooperative sociali, cioè gli organismi in forma cooperativa che perseguono l’interesse collettivo dell’integrazione sociale dei cittadini attraverso due distinte tipologie di attività (articolo 1, comma 1), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività produttive finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
Queste ultime sono cooperative finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate, cioè ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della richiamata L. 381, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché i soggetti individuati da apposito DPCM.
Tali soggetti devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa (calcolato in relazione al numero complessivo dei lavoratori, sia soci che dipendenti della cooperativa, con esclusione dei soci volontari, come specificato nella circolare INPS 17 giugno 1994, n. 188) e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza (comma 2 dell’articolo 4).
Per tali cooperative sono previste una serie di agevolazioni contributive. In particolare:
· le retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate sono totalmente esenti dal pagamento dei contributi previdenziali (comma 3). (Tale agevolazione non opera, tuttavia, per le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti negli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate ed internate ammesse al lavoro esterno. In questi casi, infatti, le aliquote contributive da applicare sono ridotte nella misura percentuale individuata con cadenza biennale con appositi D.M.) (comma 3-bis);
· per quanto attiene agli altri soci, i contributi vengono determinati con le modalità proprie del settore di attività della cooperativa, su imponibili convenzionali o retribuzioni effettive.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002, per lavoratore svantaggiato si intende qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
· qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
· qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
· qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
· qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
· qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
· qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
· qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
· qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
· qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
· qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
· qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. Si ricorda che con l'acronimo NUTS viene indicata la classificazione statistica comune delle unità territoriali, istituita dal Regolamento n. 1059/2003, al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità europea. Per l’Italia, il livello NUTS II corrisponde alle unità amministrative regioni.
La successiva lettera g) definisce i lavoratori disabili, cioè coloro riconosciuti disabili ai sensi dell'ordinamento nazionale o che siano caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
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