Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato - A.C. 3696 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3696/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 428
Data: 01/02/2011
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   DONNE
FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA   GIOVANI
IMPRESE   MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato

A.C. 3696

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 428

 

 

 

1 febbraio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

Hanno collaborato alla redazione del dossier i seguenti dipartimenti:

-          Finanze

-          Attività produttive

-          Ambiente

 

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

 

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

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File: LA0425.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Articolo 1 (Finalità e soggetti beneficiari)                                                             3

Articolo 2 (Agevolazioni in materia previdenziale)                                               7

Articolo 3 (Incentivi per le cure parentali)                                                           12

Articolo 4 (Incentivi all'occupazione)                                                                  16

Articolo 5 (Regime fiscale)                                                                                 22

Articolo 6 (Accesso al credito e fondi di garanzia)                                             28

Articolo 7 (Disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile)    35

Articolo 8 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)    41

Articolo 9 (Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente)                                 45

Articolo 10 (Forme imprenditoriali ammesse)                                                   50

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)                                         53

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)                                                                  56

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Finalità e soggetti beneficiari)

 


1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventiva­mente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dall'articolo 10, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5 e dei decreti di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 7, comma 7.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.

 


 

 

La proposta di legge in esame contiene un insieme di misure dirette a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione, nonché a sviluppare la cosiddetta imprenditorialità diffusa composta principalmente da micro imprese dei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e delle attività produttive e di servizio, nonché della cooperazione. Come precisato dalla relazione illustrativa, si tratta di un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che sta coinvolgendo il nostro Paese.

L’articolo 1 esplicita, al comma 1, la finalità primaria di promozione della ripresa del sistema produttivo e di incremento dei livelli di occupazione, nonché di sviluppo dell'imprenditorialità diffusa. A tal fine, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente proposta di legge:

-      in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione[1];

-      nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione[2].

Il comma 2 dispone che gli aiuti concessi ai sensi della presente proposta di legge:

-        sono compatibili con il mercato interno UE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 107, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

-        sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 108, paragrafo 3, del TFUE i progetti diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

Il comma 3 introduce un regime speciale di agevolazione e di incentivazione (di seguito regime agevolato) in campo fiscale, contributivo e creditizio, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività d'impresa effettuate nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari previste nel provvedimento stesso, a favore di specifici soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nelle forme previste dal successivo articolo 10 (vedi infra).

Beneficiari del richiamato regime agevolato sono gli uomini con età inferiore a 38 anni, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ovvero che per almeno 12 mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, abbiano svolto attività di lavoro non autonomo o siano rimasti disoccupati, oppure abbiano svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali vigenti (al riguardo, si evidenzia che la relazione illustrativa al provvedimento individua esplicitamente le prestazioni occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto).

 

Il comma 4 dispone che le misure di agevolazione e di incentivazione previste dagli articoli 2 (Agevolazioni in materia previdenziale), 4 (Incentivi all’occupazione), 5 (Regime fiscale alle attività di impresa), 6 (Accesso al credito e fondi di garanzia) e 7 (Autoimprenditorialità femminile) sono incrementate qualora i soggetti beneficiari operino in “zone assistite”, così qualificate ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008[3], vale a dire in zone ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013, per ciascuno Stato membro, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 87.3.a e c).

L’incremento delle misure agevolative è determinato secondo i criteri indicati, per ciascuna misura, nell’articolo recante la relativa disciplina.

 

Per aiuti di Stato a finalità regionale si intendono i benefici, sotto qualsiasi forma[4], considerati compatibili con il mercato comunitario e riservati ad aree specifiche della Comunità considerate più svantaggiate. Per il sostegno degli investimenti e dell’occupazione in tali aree è pertanto prevista una disciplina derogatoria rispetto alla normativa comunitaria in materia di concorrenza.

L’articolo 107 (ex 87), paragrafo 3, alle lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comunitario gli aiuti destinati a:

-      favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (lett. a);

-      agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (lett. c).

 

Negli “Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013” (Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 pubblicata il 4 marzo 2006), gli aiuti a finalità regionale si distinguono dalle altre categorie degli aiuti pubblici perché sono riservati ad alcune aree territoriali particolari, sfavorite, e hanno come obiettivo specifico il loro sviluppo.

La Commissione ha approvato, su proposta di ciascuno Stato membro, la “Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013”, che individua le aree ammesse ai regimi in deroga rispetto alla normativa comunitaria degli aiuti di Stato ex art. 87.3 lett. a) e lett. c).

 

Per l’Italia la “Cartadegli aiuti a finalità regionale 2007-2013” è stata approvata con Decisione della Commissione C(2007)5618 del 28 novembre 2007 ed è stata recepita con D.M. sviluppo economico del 7 dicembre 2007, come modificato dal D.M. del 27 marzo 2008.

In base alla “Carta”, le regioni ammesse alla deroga di cui all’art. 107.3.a) (ex 87.3.a)coincidono con le regioni dell’obiettivo “Convergenza” e sono: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per l’intero periodo 2007-2013. E’ inoltre ammessa la Basilicata (in quanto regione in regime di “phasing-out” per effetto statistico) fino al 31 dicembre 2010[5].

 

Con riferimento alle aree in deroga di cui all’art. 107.3.c) (ex 87.3.c), è da notare che tutte le aree in deroga rientrano anche nel nuovo obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, in quanto tale obiettivo si estende a tutto il territorio nazionale non ricompreso nell’obiettivo “Convergenza”. Vi rientrano, con massimali d’aiuto differenti, l’intero territorio della Sardegna (massimale d’aiuto: 25% fino al 2010 e 15% fino al 2013) e alcune aree delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna.


Articolo 2
(Agevolazioni in materia previdenziale)

 


1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, versano alle rispettive gestioni previdenziali un'aliquota della contribu­zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 75 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 50 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 25 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.

2. I soggetti di cui ai commi 1 e 4 hanno facoltà, a domanda da presentare a partire dal sesto anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre l'ottavo, di riscattare la quota di contribuzione non versata nei periodi di cui al comma 1, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori.

3. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, operino in «zone assistite» ai sensi dell'articolo 1, comma 4, l'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da versare alle gestioni previdenziali è ridotta dell'85 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 60 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 35 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.


 

 

L’articolo 2 prevede specifiche agevolazioni contributive per i beneficiari del regime agevolato.

In particolare, il comma 1 dispone il diritto ad una riduzione delle aliquote contributive versate alle gestioni di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233[6], cioè delle gestioni del commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti. Più specificamente, si prevede il versamento di un’aliquota ridotta del 75% per i primi 12 mesi, o frazione di essi, del 50% per i successivi 12 mesi, o frazione di essi, e del 25% per gli ulteriori 12 mesi, o frazione di essi.

 

Si ricorda che a decorrere dal 2008, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 768, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), le aliquote delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti sono state elevate al 20%[7].

Si ricorda che la L. 4 luglio 1959, n. 463, ha istituito presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1959, un’apposita Gestione speciale cui sono tenuti ad iscriversi gli artigiani ed i loro familiari, se coadiuvanti. Tale Gestione, ai sensi della L. 89/1988, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha assunto la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani".

Sono iscritti alla Gestione i titolari e i contitolari di imprese artigiane, nonché i familiari coadiuvanti. Al riguardo, si precisa che sono considerati familiari i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; mentre l'articolo 45 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che, in via sperimentale per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti negli albi provinciali, se impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo - nel corso dell'anno - non superiore a novanta giorni, con il solo obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A tale ultimo riguardo è intervenuto il successivo D.L. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, il quale, al comma 6-ter dell'articolo21, ha disposto che gli artigiani iscritti negli albi provinciali possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, anche studenti, per periodi anche frazionati ma complessivamente non superiori a 90 giorni nell'anno, con esonero contributivo condizionato all'assenza di compenso economico e al fatto che la prestazione sopperisca alla temporanea impossibilità dell'imprenditore ad espletare la propria attività lavorativa; resta obbligatoria la sola iscrizione all'INAIL.

Per effetto dell'articolo 13 della L. 5 marzo 2001, n. 57, possono iscriversi alla gestione previdenziale degli artigiani i soci lavoratori di società a responsabilità limitata con pluralità di soci in presenza dei seguenti requisiti: la società deve essere costituita per le finalità e nei limiti dimensionali stabiliti dalla L. 443/1985 per la generalità delle imprese artigiane; la maggioranza dei soci (in caso di due soci ne è sufficiente uno) deve svolgere in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (la manualità va apprezzata in relazione alla natura dell'attività svolta: in senso materiale e tradizionale, ovvero come partecipazione tecnica e operativa); la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.

Dal 1° luglio 1990 si è passati ad un contributo unico a percentuale, calcolato sul reddito annuo imponibile IRPEF, che dal 1° gennaio 1993 è formato dalla totalità dei redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

Per quanto concerne i contributi, fino al 30 giugno 1990 (data di entrata in vigore della richiamata L. 233/1990, recante la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), il sistema di contribuzione della gestione commercianti prevedeva:

-       un contributo "capitario" annuo, in cifra fissa, dovuto da ogni assicurato;

-       un contributo "aggiuntivo" in percentuale, dovuto dal solo titolare d’azienda.

A decorrere dal 1° luglio 1990 si è passati al versamento di un contributo unico a percentuale, calcolato sul reddito annuo imponibile IRPEF, che dal 1° gennaio 1993 è formato dalla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (articolo 3-bis del D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali)[8].

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), l'aliquota contributiva del 15%, in vigore fino al 31 dicembre 1997, fu elevata di 0,8 punti percentuali. Il medesimo articolo disponeva inoltre che l'aliquota contributiva, dal 1° gennaio 1999, fosse elevata ogni anno di 0,2 punti fino a raggiungere l'aliquota “a regime” del 19% nel 2014.

 

La L. 22 luglio 1966, n. 613, ha istituito presso l’INPS, con decorrenza 1° gennaio 1965, una apposita Gestione speciale assicurativa cui sono tenuti ad iscriversi gli esercenti attività commerciali. Tale Gestione, a partire dal 1° gennaio 1989, ai sensi della L. 89 del 1988, ha assunto la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”.

Sono iscritti alla Gestione speciale, previo possesso di determinati requisiti, i seguenti soggetti:

-       titolari di aziende che esercitano attività commerciali e turistiche;

-       soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di Commercio, titolari degli istituti di informazione);

-       familiari coadiutori che lavorano prevalentemente ed abitualmente nell’azienda commerciale.

Dal 1° gennaio 2004 devono iscriversi alla Gestione i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del richiamato D.L. 269/2003. Dal 1° gennaio 1997, i promotori finanziari sono soggetti all’obbligo assicurativo presso la Gestione degli esercenti attività commerciali. Sono, inoltre, tenuti ai versamenti contributivi alla gestione commercianti anche i soggetti che svolgono l'attività di affittacamere, che deve essere svolta con i caratteri della abitualità e della prevalenza previsti dalla legge.

Per quanto concerne i contributi, la dinamica ricalca in maniera identica quanto già analizzato in precedenza riguardo alla Gestione INPS degli artigiani,

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della L. 449/ 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) l’aliquota contributiva del 15,39%, in vigore fino al 31 dicembre 1997, fu stata elevata di 0,8 punti percentuali. Il medesimo articolo disponeva poi che l'aliquota contributiva, dal 1° gennaio 1999, fosse elevata ogni anno di 0,2 punti fino a raggiungere l’aliquota “a regime” del 19% nel 2014

Infine, per quanto riguarda i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli, è stata istituita un’apposita gestione previdenziale presso l’INPS, che ha assunto, dal 1° luglio 1995 (ai sensi dell’articolo 19 della L. 23 dicembre 1994, n. 724), le competenze del soppresso SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati). Tale gestione eroga le prestazioni previdenziali, ad eccezione di quelle infortunistiche, di competenza dell’INAIL.

In particolare, i coltivatori diretti (cioè i piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse) e i coloni e mezzadri (cioè i concessionari di fondi che si dedicano abitualmente e direttamente alle colture o allevamento del bestiame) sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della L. 1047/57, successivamente modificata dalle leggi 9/1963 e 233/90.

I requisiti per ottenere l'iscrizione da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono i seguenti:

-         fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non inferiore a 104 giornate annue. In particolare, il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda;

-         attività svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).

 

Per quanto attiene ai coloni e mezzadri, condizione essenziale per essere qualificati in una delle tipologie richiamate è l’apporto annuo di almeno 120 giornate di lavoro.

Sono esclusi dall’assicurazione i parenti e gli affini oltre il 4° grado del capo della famiglia mezzadrie o colonica, purché non si tratti di esposti regolarmente affidati.

 

Le aliquote contributive per il 2010 della richiamata gestione INPS sono le seguenti[9]:

-         per i maggiori di 21 anni: 20,30% per le zone normali e 17,30% per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate;

-         per i minori di 21 anni: 17,80% per le zone normali e 12,80% per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.

 

Il successivo comma 2 riconosce la facoltà, per i soggetti in precedenza richiamati e per quelli operanti in “zone assistite” (vedi supra) che hanno usufruito delle agevolazioni in precedenza richiamate, dietro domanda da presentare a partire dal sesto anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e comunque non oltre l'ottavo, di riscatto della quota di contribuzione non versata nei tre anni di riferimento, anche tramite pagamento rateale dei versamenti in trentasei rate mensili senza interessi, né oneri accessori.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, “tale facoltà è motivata dal fatto che i nuovi imprenditori hanno la pensione interamente liquidata con il metodo contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, che tiene conto della contribuzione versata nell'intera vita lavorativa e, quindi, un minor accredito contributivo li penalizzerebbe sotto il profilo delle prestazioni pensionistiche”.

 

Ai sensi del comma 3, è confermato l’obbligo dell'iscrizione all'INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché del relativo versamento dei premi speciali unitari in misura fissa per i soggetti richiamati al precedente articolo 1.

 

Infine, il comma 4 prevede una maggiore riduzione per i soggetti che operano nelle “zone assistite” ai sensi del richiamato articolo 2, numero 9), del Regolamento (CE) n. 800/2008 (vedi supra). In questi casi, la riduzione dell’aliquota è pari all'85% per i primi dodici mesi, o frazione di essi, del 60% per i successivi dodici mesi, o frazione di essi, e del 35% per gli ulteriori dodici mesi, o frazione di essi.

 

 

 


Articolo 3
(Incentivi per le cure parentali)

 


1. Le lavoratrici autonome rientranti nelle categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che hanno usufruito dell'indennità per congedo di maternità, possono richiedere in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di fruire di un'indennità per un periodo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino oppure entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, senza obbligo di astensione obbligatoria, qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero non inferiore a sei ore.

2. L'indennità mensile di cui al comma 1 è commisurata a un dodicesimo dell'80 per cento del minimale di reddito annuo ai fini contributivi in vigore per ciascun anno per i lavoratori autonomi e spetta a domanda sulla base di idonea dimostrazione dell'affidamento dei figli ai soggetti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui si avvalgono le lavoratrici autonome ai sensi dei comma 1, qualora siano lavoratori dipendenti, hanno diritto all'aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali. I medesimi soggetti, qualora siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto altresì alla copertura figurativa dei periodi di contribuzione in cui hanno svolto le cure parentali.

4. Per i lavoratori dipendenti la copertura figurativa di cui al comma 3 è calcolata, in ragione del periodo di cure parentali effettivamente prestate, sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell'anno di prestazione delle cure parentali, per i lavoratori autonomi sulla base del minimale annuale reddituale in vigore nel medesimo anno, mentre per i lavoratori parasubordinati è parametrata alla media dei compensi degli ultimi due anni.


 

 

L'articolo 3 introduce un incentivo per le cure parentali in favore delle lavoratrici autonome titolari d'impresa rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari previste all’articolo 1, comma 3.

A tal fine, il comma 1 prevede per le lavoratrici autonome titolari d'impresa, che hanno goduto dell'indennità per congedo di maternità, la possibilità di fruire, in alternativa al congedo parentale (di cui all'articolo 69 del D.Lgs. 151/2001), di un'indennità per un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (oppure entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), senza obbligo di astensione obbligatoria.

L’indennità è dovuta qualora le lavoratrici si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado per un periodo giornaliero non inferiore a sei ore.

L'articolo 69 del D.Lgs. 151/2001[10] ha previsto l'estensione in favore di alcune categorie di lavoratrici autonome[11] del congedo parentale facoltativo di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico. Tale estensione opera limitatamente a un periodo di 3 mesi, entro il primo anno di vita del bambino. L’estensione concerne anche il trattamento economico e previdenziale, disciplinati dagli articoli 34 e 35.

Il congedo parentale, disciplinato all’articolo 32, prevede il diritto all’astensione dal lavoro per ciascun genitore per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, in un limite non eccedente i dieci mesi.

Entro il predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

-         alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

-         al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

-         qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

 

Il limite del congedo parentale è elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

L’articolo 34, comma 1, prevede che per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

L’articolo 35, comma 1, dispone che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, comma 1, sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Il comma 2 stabilisce l’ammontare dell’indennità, commisurandola a un dodicesimo dell'80 per cento del minimale di reddito annuo ai fini contributivi dovuto per ciascun anno dai lavoratori autonomi. L'indennità spetta a domanda sulla base di idonea dimostrazione dell'affidamento dei figli.

Il reddito minimo annuo (il cosiddetto minimale) da considerare per il calcolo del contributo IVS (pensione) dovuto dagli artigiani e dai commercianti per il 2010 è pari a 14.334,00 euro. Pertanto, l’indennità mensile spettante dovrebbe essere pari a 955,60 euro (un dodicesimo dell’80 % del minimale di reddito ai fini contributivi in vigore per ciascun anno per i lavoratori autonomi).

 

Il comma 3 prevede benefici in favore dei soggetti di cui si avvalgono le lavoratrici per le cure parentali:

§      il diritto all'aspettativa per l'intero periodo di svolgimento delle cure parentali, se lavoratori dipendenti;

Si evidenzia l’opportunità di chiarire che l’aspettativa deve intendersi non retribuita.

 

§      la copertura figurativa dei periodi in cui hanno svolto le cure parentali, se lavoratori dipendenti, autonomi o lavoratori parasubordinati, di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

L’articolo 2, comma 26, della L. 335 sopra richiamata disciplina le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, alla quale sono iscritti obbligatoriamente i seguenti soggetti:

-         professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-         professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-         professionisti iscritti in albi con cassadi previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-         professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-         professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

-         collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

-         Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

-         amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

membri di commissione e collegi;

soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

amministratori di condominio;

-         venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (come definiti dall'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina del commercio). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

-         titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (L. 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003);

-         pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività[12];

-         lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

-         associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il comma 4 disciplina i parametri per il calcolo della copertura figurativa prevista al precedente comma 3:

§      per i lavoratori dipendenti, si fa riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno di prestazione delle cure parentali;

§      per i lavoratori autonomi sulla base del minimale reddituale annuale in vigore nel medesimo anno

§      per i lavoratori parasubordinati (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) sulla media dei compensi degli ultimi due anni.

 

 


Articolo 4
(Incentivi all'occupazione)

 


1. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti di cui all'articolo 10, comma 3, il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 8, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.


 

 

L’articolo 4 introduce un beneficio fiscale, sotto forma di credito d’imposta, finalizzato ad incentivare l’assunzione di lavoratori dipendenti mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame evidenzia che il credito d’imposta che si intende introdurre è regolato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste dall’articolo 2, commi da 539 a 548, della L. 244/ 2007 (legge finanziaria 2008) ai sensi del quale è stato introdotto il medesimo beneficio in favore delle imprese del Mezzogiorno che hanno effettuato assunzioni nell’anno 2008.

Ai sensi del comma 1, la fruizione del beneficio spetta, in primo luogo, in presenza dei seguenti requisiti soggettivi:

a)   il datore di lavoro deve rientrare nelle categorie di soggetti beneficiari indicati nell’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame e alla cui scheda illustrativa si rinvia;

b)   il dipendente assunto deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all’articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Si definisce lavoratore svantaggiato, ai sensi dell’articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) n. 800/2008, chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

-           soggetti senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-           soggetti non in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

-           lavoratori con più di 50 anni di età;

-           adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

-           lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

-           membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Il successivo numero 19) individua come lavoratore molto svantaggiato il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Infine, il successivo numero 20) definisce lavoratore disabile chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

 

Il comma 8 chiarisce che, ai fini del presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Gli ulteriori requisiti al cui possesso è subordinato il diritto al credito d’imposta sono i seguenti:

a)      il contratto di assunzione deve essere stipulato nei primi 36 mesi di esercizio dell’attività d’impresa (comma 1);

b)      il numero massimo degli addetti complessivamente occupati nell’impresa non può essere superiore a cinque (comma 4);

c)      i lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni (comma 6, lettera a)):

-       non aver mai svolto attività lavorativa.

Sul punto sarebbe opportuno precisare se il non aver “mai lavorato prima” indicato dalla norma è riferito alla sola tipologia di lavoro dipendente ovvero sia da attribuire anche ad altre tipologie di lavoro quali l’imprenditore o il lavoro autonomo;

-       abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente;

-       rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato, o molto svantaggiato di cui all’articolo 2, numeri 18) e 19) del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Tale ultima condizione, che ai sensi del comma 6 lettera a) è alternativa rispetto al possesso delle altre condizioni, risulta invece individuata come requisito soggettivo indispensabile per accedere al diritto al credito d’imposta indicati nel comma 1.

d)      devono essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai lavoratori che non danno diritto al credito d’imposta (comma 6, lettera b));

e)      devono essere rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 (comma 6, lettera c)).

 

Attualmente, la normativa base delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è contenuta nel D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione della delega di cui alla L. 123/2007[13].

Il D.Lgs. 81, abrogando contestualmente il decreto legislativo 626/1994, contiene la disciplina-quadro in materia, all’interno della quale sono rifluite anche norme contenute in provvedimenti riferiti a rischi connessi a particolari lavorazioni, adottati in attuazione di specifiche direttive comunitarie. Tale provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in sostanza ha operato il riassetto e la riforma della disciplina vigente in materia.

Per quanto concerne gli elementi di maggiore novità, il provvedimento ha in primo luogo introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori.

Altre importanti misure riguardano:

-         il monitoraggio dei rischi e l’attuazione di azioni volte alla loro riduzione;

-         gli interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;

-         la protezione individuale o collettiva dei lavoratori;

-         le procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza;

-         l’apparato sanzionatorio, con la rimodulazione degli obblighi (e delle conseguenti sanzioni, in caso di violazioni) dei diversi soggetti del sistema aziendale, sulla base delle responsabilità e dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

In attuazione della medesima legge di delega è stato successivamente emanato il D.Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81. L’intervento si è reso necessario a seguito delle segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del medesimo D.Lgs. 81.

Tra le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, si segnalano, in particolare:

-         la modifica della disciplina relativa all’appalto;

-         una complessiva riforma dell’apparato sanzionatorio;

-         la modifica delle disposizioni concernenti la sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a violazioni nell’impiego di personale;

-         il potenziamento del ruolo degli organismi paritetici.

 

La misura del credito d’imposta, che assume diversi importi in funzione di alcune variabili di seguito illustrate, è disciplinata dai commi da 1 a 4. Nella seguente tabella si riporta l’ammontare mensile del credito d’imposta spettante per ciascuna assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato che dà diritto al beneficio (comma 1).

(importi mensili in euro per ciascun dipendente assunto)

 

Primo anno di esercizio

Secondo anno di esercizio

Terzo anno di esercizio

Lavoratore assunto

300

200

100

Lavoratrice assunta

400

300

200

 

Le misure indicate nella precedente tabella sono incrementate del 20% qualora il datore di lavoro operi in una delle zone assistite individuate ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del provvedimento in esame e alla cui scheda illustrativa si rinvia (comma 2).

Andrebbero precisati i criteri per l’individuazione del parametro che dà diritto alla maggiorazione del beneficio nelle zone assistite (ad es. il domicilio fiscale, la residenza, il luogo effettivo di svolgimento del lavoro da parte del dipendente o altro).

 

Nel caso in cui il contratto di lavoro sia a tempo parziale, la misura indicata nella tabella deve essere rideterminata in proporzione al rapporto tra le ore prestate e quelle stabilite dal contratto nazionale (comma 3).

 

L’importo complessivo fruibile dal datore di lavoro spetta, in ogni caso, limitatamente a due lavoratori dipendenti (comma 4).

 

Il comma 5 disciplina le modalità applicative del beneficio fiscale in commento. A tal fine viene precisato che il credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal pagamento di altre imposte, tributi o contributi ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997[14].

Esso, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi.

 

Ai sensi del comma 7 il diritto a fruire del credito d’imposta decade qualora:

a)      non siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 6;

b)      siano definitivamente accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente - diverse da quelle formali - e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro;

c)      siano state definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente, commesse nel periodo di applicazione del credito d’imposta, ferme restando le deroghe previste dall’articolo 8, alla cui scheda illustrativa si rinvia;

d)      siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della L. 300/1970.

La decadenza dal diritto al credito d’imposta comporta il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro a titolo di minori somme versate o maggior credito riportato e l’applicazione delle relative sanzioni.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

In linea con le indicazioni della Strategia Europa 2020, la Commissione ha avviato, il 23 novembre 2010, l’iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo alla piena occupazione" (COM(2010)682), nella quale sottolinea come l'imprenditorialità dovrà diventare un mezzo più diffuso sia per creare posti di lavoro sia per lottare contro l'esclusione sociale, delineando 13 interventi chiave volti a: riformare i mercati del lavoro, migliorare le competenze, rendendole consone alla domanda del mercato; migliorare le condizioni lavorative e la qualità del lavoro; creare nuovi posti di lavoro, anche attraverso la promozione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo. In particolare la Commissione sottolinea l'imprenditorialità dovrà diventare un mezzo più diffuso per creare posti di lavoro così come per lottare contro l'esclusione sociale.

A tale proposito la Commissione  prevede le seguenti azioni chiave:

·      nel 2011 la Commissione proporrà principi guida atti a favorire le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro. Questi principi comprenderanno i metodi per: i) agire sugli ostacoli amministrativi e giuridici all'assunzione e al licenziamento, alla creazione d'imprese e al lavoro autonomo; ii) ridurre i costi non salariali della manodopera; iii) passare dal lavoro informale o non dichiarato a un'occupazione regolare.

·      nel quadro dello "Small Buiness Act" la Commissione:

-         lancerà, entro la fine del 2010, una proposta volta a prolungare l'azione preparatoria Erasmus per i giovani imprenditori e a convertirla in un programma permanente.

-         sosterrà programmi specifici di formazione pedagogica e lo scambio di buone pratiche al fine di sviluppare la formazione degli insegnanti in materia di imprenditorialità e lancerà un manuale sull'insegnamento dell'imprenditorialità al fine di accrescere la diffusione, l'efficacia e la qualità di questo insegnamento in Europa.

 

 

 


Articolo 5
(Regime fiscale)

 


1. Al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10 dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni. Il decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Governo può adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei prìncipi e criteri direttivi fissati dal comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1, calcolata sul reddito di impresa costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;

b) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i titolari delle attività di impresa;

c) prevedere la non imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;

d) prevedere l'attribuzione di un credito d'imposta nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1;

e) prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa, anche con riferimento a corsi terminati entro i due anni antecedenti alla data di inizio dell'attività di impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1;

g) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconosce­re in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1;

h) attribuzione dei medesimi benefìci fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;

i) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;

l) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento.

3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. A tale fine essi devono essere muniti delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

L’articolo 5 introduce un regime fiscale agevolato per le micro imprese giovanili e femminili, avviate da parte dei soggetti citati al comma 3 dell’articolo 1 e secondo le procedure dell’articolo 10 della proposta in esame.

Tale regime si applica alle attività avviate dai soggetti di sesso maschile di età inferiore a trentotto anni e dai soggetti di sesso femminile a prescindere dall’età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che, per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia. I soggetti coinvolti devono seguire le procedure e gli adempimenti di cui all’articolo 10 della proposta in commento, tra cui la presentazione all’ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività – SCIA; l’attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, nonché in forma di società a responsabilità limitata; il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese cui spettano le agevolazioni non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

Per ulteriori approfondimenti sugli adempimenti e sulle forme imprenditoriali ammesse, si rinvia alla scheda di lettura degli articoli 1 e 10.

A tal fine si delega il Governo (comma 1) ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, un apposito decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

Tale decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica (di cui all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, L. 31 dicembre 2009, n. 196).

Si ricorda in proposito che il richiamato articolo 17, comma 3 della legge di contabilità prescrive tra l’altro, in via generale, che gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie siano corredati di relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione; alla relazione tecnica è allegato il prospetto riepilogativo. Entrambi sono redatti ai sensi delle prescrizioni della legge di contabilità.

 

Si dispone infine che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 

Il comma 2 reca i principi e criteri direttivi per l’adozione della delega. Le norme delegate, in particolare, debbono prevedere:

-        un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti cosiddette “zone assistite” (di cui al comma 4 dell'articolo 1 della proposta, si veda in proposito la relativa scheda di lettura). Si tratta delle zone ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013.

La base imponibile è pari al reddito di impresa, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;

-        l'esenzione dall’IRAP per i titolari delle attività di impresa;

-        la non applicazione dell’IVA a titolo di rivalsa;

-        l'attribuzione di un credito d'imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle citate “zone assistite”;

-        l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore (di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), nonché dal versamento dell’IVA e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il richiamato articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427) ha introdotto gli studi di settore, quali strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività. Essi valutano la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche e si avvalgono di un metodo informatizzato, elaborato su base statistica, che consente ai contribuenti il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall’attività di ogni singola impresa o professionista (c.d. procedura di calcolo). Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia quelli di tipo “strutturale” che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. In particolare essi sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all’azienda o all’attività professionale. Essi tengono infatti conto delle caratteristiche dell’area territoriale e del contesto economico in cui opera l’azienda. La legge n. 146 del 1998 (articolo 10, comma 1) ha previsto espressamente che l’Amministrazione finanziaria possa effettuare accertamenti basati sugli studi di settore. Si tratta pertanto di una tipologia di accertamento ulteriore, che si aggiunge a quelle già previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 e che con esse si raccorda. Ai sensi della normativa vigente, gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica. A decorrere dal 2009, gli studi di settore sono elaborati anche su base regionale o comunale, sentite anche le associazioni professionali e di categoria.

-        la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa, anche con riferimento a corsi terminati entro i due anni antecedenti alla data di inizio dell'attività di impresa. Tale facoltà è riconosciuta in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle zone assistite;

-        la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle zone assistite.

Attualmente, l’articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) dispone, a fini IRES, che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico siano deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

-        estensione dei benefìci fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;

-        l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia, di cui al capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346[15] esenta dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, in favore di discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, a determinate condizioni previste dalla legge.

Ai sensi dell’articolo 768-bis del codice civile, per “patto di famiglia” si intende il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Le norme del codice recano ulteriori prescrizioni in ordine all’efficacia del patto nei confronti di terzi, allo scioglimento e alle modifiche del patto (da parte delle stesse persone che lo hanno concluso, con analogo contratto o con recesso, ove previsto contrattualmente), nonché alle controversie.

-        un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento.

 

Il comma 3 dispone che i soggetti i quali si avvalgono del predetto regime agevolato possano farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale.

A tale fine, essi devono essere muniti delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

In ordine a quanto previsto dal comma 3, si osserva che sulla base della normativa vigente l’Agenzia delle Entrate già fornisce alcuni servizi di assistenza al pubblico, anche tramite mezzi telefonici e telematici. Qualora il comma in esame intenda fare riferimento ad ulteriori compiti di assistenza “negli adempimento tributari”, sembrerebbe opportuno che la relativa disciplina venisse enunciata con maggior precisione, ovvero se ne demandasse la regolamentazione ai decreti legislativi di cui al comma 2, ovvero ancora a disposizioni di attuazione di rango secondario.

Si segnala inoltre che la Relazione che accompagna la proposta in commento illustra ulteriori disposizioni (in particolare, le condizioni in presenza delle quali non è possibile accedere al regime fiscale agevolato) che, però, non trovano riscontro nell’articolato.

 

 

 

 


Articolo 6
(Accesso al credito e fondi di garanzia)

 


1. Al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi per l'abbattimen­to del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato esclusivamente:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;

b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività, ovvero usate, secondo le modalità descritte alla norma n. 4, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informativo e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;

d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza o di filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni o fiere, e per indagini di mercato;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

3. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

4. Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibi­le al contributo in conto interessi è stabilito in 100.000 euro per ogni imprenditore associato al confidi. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

5. Il contributo in conto interessi, concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, non può essere superiore al 50 per cento del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di leasing, innalzato al 70 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.

6. Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di dieci anni per le finalità di cui alle lettera a) e b) del comma 2, e di tre anni per le finalità di cui alla lettera f) del comma 2.

7. Il finanziamento garantito dai confidi nella misura minima del 50 per cento del relativo importo può beneficiare, a integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50 per cento innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1, dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia. Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione dei confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata. Il contributo una tantum a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

8. I confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili possono beneficiare di una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti di cui al comma 2, innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1. Il contributo potrà essere richiesto al termine delle procedure di recupero del credito insoluto con riferimento a ogni singolo finanziamento.

9. I contributi erogati dai confidi di cui al comma 7 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi rischi da parte delle regioni e delle province.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per la finanza d'impresa di cui articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le priorità per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali avviate ai sensi della presente legge. A tal fine le misure di sostegno previste dal presente articolo sono applicate con criteri di priorità alle iniziative imprenditoriali intraprese nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore delle lavorazioni artistiche, del restauro di beni di interesse artistico e di beni culturali tutelati ai sensi della normativa vigente, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate, nonché alle iniziative caratterizzate da innovazione di prodotto e di processo.


 

 

L’articolo 6 reca disposizioni finalizzate a favorirel’accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.

Il comma 1, al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività delle suddette imprese, dispone la concessione di contributi statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi, di cui all’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[16].

 

Il richiamato articolo 13 del D.L. 296/2003 reca la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono però sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

Il comma 20 del richiamato articolo 13 dispone che i confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

In materia di confidi, si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 141 del 2010[17], che ha recentemente novellato il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha introdotto una nuova disciplina dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi, dell’obbligo di iscrizione in appositi elenchi e dell’Organismo deputato alla tenuta degli stessi.

 

Ai sensi del comma 2, al fine della concessione dei suddetti contributi, i finanziamenti oggetto di agevolazioni devono avere le seguenti specifiche finalità:

a) investimenti strutturali, ovvero l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l’ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;

b) l'acquisizione di aziende o loro rami, a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

c) l'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività, ovvero usate, secondo le modalità descritte alla norma n. 4, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informativo e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività.

II regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004 modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, revocando il regolamento (CE) n. 1145/2003.

L’allegato I, norma n. 4, elenca le condizioni da soddisfare affinché l'acquisto di materiale usato sia considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento. In particolare:

-         il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

-         il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; nonché

-         le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

d) l'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) il sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza o di filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni o fiere, e per indagini di mercato.

f) l'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

 

Ai sensi del successivo comma 3, i soggetti che fruiscono dell’agevolazione devono mantenere la dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento per tutta la durata dell'agevolazione stessa, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

 

Il comma 4 fissa il limite massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi, stabilendo che esso è pari a 100.000 euro per ogni imprenditore associato al confidi, qualunque sia il maggior importo del finanziamento. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

 

Ai sensi del comma 5 fissa invece il limite massimo del contributo in conto interessi: esso, concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, non può essere superiore al 50 per cento del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di leasing, innalzato al 70 per cento per i soggetti operanti nelle zone assistite, di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Si tratta, in particolare, delle zone assistite ai sensi dell’articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le lettere a) e c) dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato fanno riferimento agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale, nonché agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Come precisa la Relazione illustrativa, le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; vi rientrano anche alcune zone “cuscinetto“ ubicate in alcune province dell’Emilia Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Toscana, dell’Umbria, della Valle d’Aosta e del Veneto.

 

Il comma 6 reca la misura del limite temporale massimoper l’erogazione del contributo in conto interessi.

Tale limite è pari a 10 anni se il finanziamento agevolato è volto all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento di laboratori o locali posto al servizio delle attività di impresa, ovvero all'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e le relative spese tecniche (comma 2, lettera a)), ovvero all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese (successiva  lettera b)).

Il limite è di tre anni per l’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti (finalità di cui alla lettera f) del comma 2).

 

Accanto all’ordinaria forma di erogazione del contributo, il comma 7 stabilisce che, se il finanziamento è garantito dai confidi per almeno il 50 per cento dell’importo, è possibile beneficiare anche di un contributo una tantum a fondo perduto, pari all'1,50 per cento dell'importo della quota del finanziamento agevolato con l’ordinario contributo in conto interessi, nel limite massimo pari al costo sostenuto dall'impresa per accedere alla garanzia.

Detto importo è innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle citate zone assistite.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, l'impresa deve allegare apposita dichiarazione dei confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata. Il contributo una tantum a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa, contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

 

Ai sensi del comma 8, ai confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili è concessa una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti di cui al comma 2. L’importo è innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle zone assistite.

Il contributo potrà essere richiesto al termine delle procedure di recupero del credito insoluto, con riferimento a ogni singolo finanziamento

I fondi rischi dei Confidi sono depositi in denaro presso le banche, destinati a coprire le garanzie fornite da ogni Confidi. Tali fondi sono considerati capitale, proprio ai fini del calcolo dell'importo massimo di garanzie che i Confidi possono concedere. Pertanto, l'aumento dei fondi rischi permette un aumento dell'importo delle garanzie che possono essere concesse dai Confidi stessi.

Si segnala che il comma 8, prevedendo delle agevolazioni in favore dei confidi che rilasciano garanzia alle imprese giovanili, potrebbe essere ritenuto un aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107 (ex articolo 88 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. In tale eventualità potrebbe risultare opportuno in via prudenziale prevedere, ai sensi del successivo articolo 108, paragrafo 3 del Trattato (ex articolo 88, paragrafo 3 TCE), un’apposita notifica alla Commissione europea affinché verifichi la compatibilità comunitaria della suddetta misura.

 

Il comma 9 stabilisce la cumulabilità dei contributi erogati dai confidi con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi rischi da parte delle regioni e delle province.

 

Il comma 10 riguarda la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame e la sua attuazione.

Innanzitutto, si dispone la copertura degli oneri recati dalle norme dell’articolo 6 a valere sul Fondo per la finanza d'impresa istituito dalla legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007).

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative dovrebbero essere definite, ai sensi del successivo comma 848, da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/1997, più volte rifinanziato recentemente.

Nella legge di bilancio 221/2010 nel cap. 7450 (Fondo per la finanza d'impresa )dello stato di previsione del MISE (tab. 3) relativo al Fondo risultano iscritti per il 2011 270.000.000 €.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sono stabiliti i criteri e le priorità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo in esame, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali avviate ai sensi del provvedimento in esame.

A tal fine le misure di sostegno previste dall’articolo 6 in esame sono applicate con criteri di priorità alle iniziative imprenditoriali intraprese nei settori

-      della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici,

-      delle lavorazioni artistiche, del restauro di beni di interesse artistico e di beni culturali tutelati ai sensi della normativa vigente,

-      della tutela e del ripristino ambientale,

-      dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate,

-      alle iniziative caratterizzate da innovazione di prodotto e di processo.

 

 

 


Articolo 7
(Disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile)

 


1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dalla presente legge, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresenta­tive della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

 


Il comma 1 riconosce, in favore delle donne titolari di reddito d’impresa con figli a carico, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio e ulteriori 400 euro per ciascun figlio successivo. La detrazione è riconosciuta per i primi tre anni decorrenti dall’avvio dell’attività d’impresa.

Nel caso di figli gemelli, l’importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapienza totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno.

Dal momento che la misura in commento è concessa “a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori”, sembrerebbe opportuno precisare se l’agevolazione spetta sino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio, ovvero fintantoché le condizioni reddituali della prole a carico consentono al genitore di usufruire della detrazione (ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del TUIR).

Si ricorda che la legislazione vigente concede, a fini IRPEF, una detrazione d’imposta per i figli a carico, in un ammontare che non è fisso, ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. In sostanza, la legge stabilisce detrazioni di base (o teoriche), ma l’importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. L’articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi –TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) concede, a fini IRPEF, reca le misure “teoriche” della detrazione: essa ammonta a 800 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, ed è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e ulteriormente di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap; per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La norma detta anche le regole per il riparto della misura della detrazione tra i genitori. Da ultimo, si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 15 e 16 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha concesso un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro in presenza di almeno quattro figli a carico.

Di conseguenza, poiché la norma parla di una detrazione “aggiuntiva” valida nei confronti solo della madre, essa si andrebbe a sommare alle illustrate misure attualmente in vigore.

L’importo del beneficio è maggiorato del 30 per cento per le imprenditrici operanti nelle “zone assistite”, di cui al comma 4 dell’articolo 1 della proposta in esame, ovvero delle zone ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013.

Per la determinazione di tali aree geografiche in rapporto alla durata degli aiuti, si veda la scheda di lettura dell’articolo 4, comma 1.

Si osserva che, al fine di chiarire meglio l’ambito operativo territoriale della disposizione in commento, sembrerebbe opportuno fare riferimento alla sede dell’impresa o al domicilio fiscale dell’imprenditrice destinataria dell’agevolazione, piuttosto che utilizzare l’espressione “operanti nelle zone assistite” per individuare le imprenditrici cui spetterebbe la detrazione nell’importo più elevato.

 

Il comma 2 prevede il finanziamento dei progetti di formazione finalizzati a promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa, di cui all'articolo 42 del D.lgs. 198/2006.

Al finanziamento dei progetti di formazione si provvede con una quota, non inferiore al 25 per cento, del fondo di rotazione istituito dalla L. 845/1978 (nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27).

La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego[18].

 

L’articolo 42 del D.Lgs. 198/2006[19]definisce le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;

f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

 

L’articolo 25 della L. 845/1978[20] ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio[21].

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito il contributo a carico del Fondo di rotazione, anche sotto forma di acconti (articolo 27).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta, inoltre, l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi relativi al finanziamento integrativo dei progetti speciali (articolo 26).

Si ricorda che il Fondo di rotazione è finanziato con l’aumento (nella misura dello 0,30 per cento) dell’aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria[22].

 

Il comma 3 dispone che la quota del Fondo di rotazione prevista al comma viene 2 venga ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

-        a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

-        b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

 

Il comma 4 dispone un finanziamento per il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna[23], mirato a sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dalla proposta di legge in esame.

La misura del finanziamento è indicata in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e per un triennio.

Si osserva che la data di decorrenza del finanziamento andrebbe aggiornata.

 

Si ricorda che nel 1992 è stata emanata la legge n. 215/1992, recante Azioni positive per l'imprenditoria femminile, con l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, la cui prima applicazione avvenne solo nel 1997, in quanto le relative norme attuative furono introdotte dal DM 5 dicembre 1996, n. 706. Successivamente, la disciplina degli interventi in favore dell’imprenditoria femminile è stata sottoposta ad una revisione sostanziale dal DPR 314/2000, che ha anche sostituito interamente le norme attuative. Dal punto di vista procedurale, oltre all’introduzione di un termine certo entro cui deve concludersi la procedura, l’innovazione più significativa introdotta dal DPR è rappresentata dal coinvolgimento delle regioni nel finanziamento e nella gestione degli interventi in favore delle imprese femminili, tramite l’integrazione facoltativa delle risorse nazionali, e, in tal caso, l’affidamento ad esse di tutto l’iter procedurale della concessione delle agevolazioni. Il più recente bando di attuazione della L. 215/1992 è stato il sesto bando (le domande potevano essere presentate a partire dal 17 dicembre 2005 e nei primi mesi del 2006), per il quale sono stati stanziati 88,5 milioni di euro complessivi. Anche la relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia l’assenza di finanziamenti dal 2006.

Con l’entrata in vigore del citato Codice delle pari opportunità nel 2006, la legge n. 215/1992 è stata abrogata, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13, e varie disposizioni della legge stessa (artt. 21-22 e 52-55) sono confluite nel Codice.

In particolare, il citato articolo 54 relativo al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile riproduce l’articolo 3, comma 1, della legge 215/1992.

Il comma 5 elenca le finalità per le quali, in via prioritaria, possono essere concesse agevolazioni a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile:

a) progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Per le medesime finalità possono essere riconosciute, secondo il successivo comma 6, agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

La relazione illustrativa alla proposta di legge evidenzia che per l'imprenditoria femminile, nonostante i fondi distribuiti secondo i bandi attuativi, uno degli aspetti più critici rimane l'accesso al credito. Viene dunque prevista la possibilità di riconoscere alle nuove micro imprese femminili agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzie per l'accesso al credito.

Il comma 7 concerne l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti, e prevede che il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile sia ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla dall’entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni possono finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

 

Una delle priorità della nuova strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell’Unione europea (COM(2010)491) – che la Commissione ha presentato il 21 settembre 2010 – è la promozione dell'imprenditorialità femminile e del lavoro autonomo.

Secondo la Commissione l'attuale percentuale di donne imprenditrici del 33% (30% delle nuove imprese) - risultante da un’inchiesta sulla forza lavoro 2008 – non è pienamente soddisfacente e la maggior parte delle donne non ritiene l'imprenditoria una possibilità di carriera da prendere in considerazione. La Commissione ritiene che l'attuazione della nuova direttiva sulle donne che esercitano un'attività autonoma (2010/41/UE del 7 luglio 2010) dovrebbe eliminare una notevole barriera all'imprenditorialità femminile. Le giovani donne dovrebbero anche beneficiare della crescente importanza data all'imprenditorialità come competenza di base che la scuola deve trasmettere a tutti gli alunni, come previsto dall'iniziativa faro "Youth in the move", assunta nel quadro della strategia Europa 2020 per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea.

Al fine di promuovere l’imprenditorialità femminile la Commissione intende:

-        sostenere la promozione della parità di genere nell'attuazione di tutti gli aspetti e delle iniziative faro della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la definizione e l'attuazione delle misure nazionali pertinenti, tramite il sostegno tecnico, i Fondi strutturali e altri importanti programmi di finanziamento come il 7° programma quadro per la ricerca. Nel contesto degli orientamenti sull'occupazione e della valutazione delle politiche nazionali per l'occupazione, la Commissione seguirà attentamente le politiche nazionali adottate per migliorare la parità di genere sul mercato del lavoro e l'inclusione sociale delle donne;

-        valutare le disparità ancora esistenti per quanto riguarda il diritto al congedo per motivi di famiglia, in particolare il congedo di paternità e il congedo per la prestazione di assistenza, e le possibilità di affrontarle. Le parti sociali saranno consultate sull'adozione di ulteriori misure, come prevista dall'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'UE;

-        riferire sui risultati ottenuti dagli Stati membri per quanto riguarda le strutture di assistenza per l'infanzia.


Articolo 8
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

 

1. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, prevedendo, in particolare, l’applicazione, ai titolari, soci e lavoratori dipendenti delle imprese costituite nelle forme giuridiche di cui al successivo articolo 10 (vedi infra), di specifiche disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[24].

 

Si segnala che è all’esame del Senato la proposta di legge S. 2514 (approvata dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2010, AC 2424), che prevede una serie di agevolazioni e incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori dipendenti che beneficiano di strumenti di sostegno del reddito. In particolare, tale proposta di legge prevede alcune deroghe alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 4) analoghe a quelle previste dall’articolo 8 in esame.

 

In sostanza, l’articolo in esame estende l’applicazione delle norme di tutela del D.Lgs. 81/2008 previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, caratterizzate dalla semplificazione di alcuni obblighi e procedure[25], alle forme giuridiche previste dal successivo articolo 10 (impresa familiare, S.n.c., S.a.s., società cooperativa; S.r.l) a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, il quadro attuativo delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 “risulta di ardua attuazione entro strutture di piccolissima dimensione nelle quali un elevato grado di protezione e prevenzione può raggiungersi solo attraverso la cultura della sicurezza, la collaborazione tra pari, l'assolvimento di semplici e ben definiti obblighi evitando per quanto possibile il ricorso a procedure burocratiche. All'interno del citato decreto legislativo”, prosegue la relazione, “sono state inserite norme di prevenzione e protezione messe a punto per l'area del lavoro autonomo (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprese familiari). In questo ambito può ben figurare una micro-struttura produttiva di beni e servizi caratterizzata dalla piccola dimensione, dalla mancanza di livelli gerarchici rilevanti, dalla sostanziale equivalenza nell'esposizione ai rischi da parte del titolare e degli addetti, accomunati dalla intercambiabilità dei ruoli e delle mansioni”.

 

In particolare, il comma 1 prevede l’applicazione, ai titolari e soci delle imprese costituite nelle forme giuridiche indicate dal richiamato articolo 10, per il primo triennio di attività, delle disposizioni dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, precisando contestualmente la loro sottoposizione all’apparato sanzionatorio corrispondente.

 

L’articolo 21 del d.lgs. n.81/2008 dispone l’obbligo, per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c.[26], i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti:

a)       di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, concernente le norme relative all’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

b)       di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso titolo III;

c)       di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Gli stessi soggetti, inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

-         beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 dello stesso D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

-         partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

 

Le sanzioni per i soggetti di cui al comma 1 sono dettate dall’articolo 60, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e sono:

-         l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

-         la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).

 

Il riferimento all’articolo 21, comma 2, è al complesso delle violazioni in materia di sorveglianza sanitaria (articolo 41) e obblighi di formazione (articolo 37). Le prime, di diversa natura, in capo al datore di lavoro e agli altri soggetti obbligati (in particolare il medico competente) sono variamente sanzionate ai sensi degli articoli 55 e ss. del D.Lgs. 81/2008.

 

Il comma 2 prevede anche l’applicazione dell’articolo 94 dello stesso D.Lgs. 81/2008 ai soggetti richiamati nel caso in cui esercitino la propria attività nei cantieri.

L’articolo 94 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo, per i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsti dallo stesso D.Lgs. 81/2008, di adeguare la propria attività sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Gli stessi soggetti richiamati sono equiparati ai citati lavoratori autonomi e in caso di violazioni sono quindi puniti, ex articolo 160, comma 1. lettera b), con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 300 ad 800 euro.

 

Il comma 3, infine, stabilisce l’applicazione delle misure generali di tutela dei lavoratori stabilite dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 ai fini della tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10. Lo stesso comma prevede altresì l’obbligo, per i datori di lavoro, di assicurare l'applicazione, ai richiamati lavoratori, delle disposizioni dell'articolo 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81.

 

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono state individuate dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Esse sono:

a)       la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b)       la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c)       l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d)       il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e)       la riduzione dei rischi alla fonte;

f)         la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g)       la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h)       l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i)         la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

j)         il controllo sanitario dei lavoratori;

k)       l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

l)         l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

m)     l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

n)       l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o)       le istruzioni adeguate ai lavoratori;

p)       la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

q)       la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

r)        la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

s)       le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

t)        l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

u)       la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Lo stesso articolo ha altresì stabilito che le richiamate misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

 


Articolo 9
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente)

 


1. In conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, le imprese di cui all'articolo 10, per il primo triennio di attività, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Alle imprese di cui al periodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.


 

 

La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame ha la finalità, in ragione degli impatti trascurabili e degli inquinamenti poco significativi generati dalle piccole imprese oggetto della presente proposta di legge, di esonerare tali piccole imprese, per il tempo per il quale vigono le misure di agevolazione (vale a dire 3 anni), da alcune delle complesse procedure burocratiche previste dalla normativa vigente per la gestione dei rifiuti, giudicate - dalla relazione stessa – “assolutamente ingestibili da parte di micro-strutture operative” quali sono quelle oggetto della proposta di legge.

 

Si segnala che è all’esame del Senato la proposta di legge S. 2514 (approvata dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2010, AC 2424), che prevede una serie di agevolazioni e incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori dipendenti che beneficiano di strumenti di sostegno del reddito. In particolare, tale proposta di legge prevede alcune deroghe alla disciplina generale in materia di tutela ambientale (art.5) analoghe a quelle previste dall’articolo 9 in esame.

 

In particolare il comma 1 prevede, per le forme imprenditoriali ammesse ai sensi dell’art. 10 (in estrema sintesi le imprese giovanili con un numero massimo di addetti non superiore a cinque unità), le seguenti misure agevolative, che vengono concesse limitatamente al primo triennio di attività:

§         obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi;

§         non applicazione dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

 

Si fa notare che la formulazione della norma non tiene conto delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sia a livello comunitario che a livello nazionale, il che potrebbe rendere ambigue le effettive finalità della stessa.

Si segnala, infatti, che in seguito all’emanazione del D.Lgs. 205/2010, che ha recentemente riscritto buona parte delle norme sui rifiuti contenute nella parte IV del Codice, è previsto che - a decorrere dal 1° giugno 2011 - l’attuale formulazione dell’art. 189 del Codice dell’ambiente sarà sostituita con quella prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 205/2010, formulazione quest’ultima che non prescrive più, come invece accadeva prima dell’emanazione del D.Lgs. 205/2010, obblighi in capo alle imprese. Per tale motivo, qualora la pdl in esame dovesse essere approvata, com’è immaginabile, dopo la data indicata, diverrebbe arduo individuare le norme dell’art. 189 che in base al comma in esame dovrebbero essere disapplicate.

 

Si ricorda che nel testo oggi vigente (ma che sarà abrogato a decorrere dal 1° giugno 2011) dei commi 3 e 4 dell’art. 189 vengono stabiliti precisi obblighi in capo, tra gli altri, alle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che erano obbligati alla trasmissione alle Camere di commercio (tramite il modello MUD) delle informazioni circa le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti. In realtà per i rifiuti non pericolosi era previsto l’esonero per le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Tuttavia il successivo comma prevede che, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cd. SISTRI, (che di fatto prenderà il via a partire dal 1° giugno 2011, in forza del disposto del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 205/2010), ai fini “della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”.

 

Se quindi, come appare, la finalità della norma in esame è quella di esonerare le imprese in oggetto dall’obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà disciplinato, a decorrere dal 1° giugno 2011, dall’art. 188-ter del Codice dell’ambiente, allora il comma in esame dovrà, a tempo debito, essere modificato al fine di prevedere la non applicazione di tale art. 188-ter.

 

Si ricorda, tuttavia, che l’art. 188-ter (in linea con quanto prevedeva il testo previgente dell’art. 189) già prevede la non obbligatorietà dell’adesione al SISTRI per alcuni soggetti, tra cui:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Le tipologie indicate sembrano già consentire, nella maggior parte dei casi, l’agevolazione cui mira il comma in esame.

 

Relativamente al rinvio alla normativa comunitaria recato dal comma in esame, si osserva che la direttiva 91/156/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2006/12/CE, ed ora la disciplina relativa ai rifiuti (pericolosi e non) è contenuta nella direttiva 2008/98/CE, recentemente recepita con il D.Lgs. 205/2010, che ha in buona parte riscritto la parte IV del Codice dell’ambiente. Sembra pertanto opportuno aggiornare il riferimento alla normativa comunitaria.

 

Relativamente alla parte della disposizione in cui si prevede l’obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento normativo cui il comma si riferisce.

 

Il comma in esame sembra infatti far riferimento (e ciò sembra trovare conferma dalla lettura della relazione illustrativa) all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Tale obbligo è previsto sia nella versione attualmente vigente che in quella che, in forza del citato art. 16 del D.Lgs. 205/2010, diverrà vigente a decorrere dal 1° giugno 2011. Si fa notare che a decorrere da tale data entrerà in vigore il nuovo sistema SISTRI e che per i soggetti aderenti (l’adesione è obbligatoria p.es. nel caso di rifiuti pericolosi) scomparirà l’obbligo di registrazione dei rifiuti in quanto assolto tramite il SISTRI stesso.

 

Il comma 2 consente, alle imprese cui sono destinate le agevolazioni previste al comma precedente, di assolvere l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per 18 mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Codice, in luogo dei 5 anni previsti dal medesimo art. 193.

 

Il testo vigente dell’art. 193 prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione, le cui copie devono essere conservate per cinque anni. Tale obbligo viene tuttavia limitato agli “enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” dalla nuova formulazione dell’art. 193 che entrerà in vigore (in forza del citato art. 16 del D.Lgs. 205/2010) in concomitanza con l’avvio del SISTRI, vale a dire il 1° giugno 2011.

In tale nuova formulazione, in realtà l’obbligo della tenuta di tali registri è previsto solo per i rifiuti non pericolosi poiché nel caso di rifiuti pericolosi è obbligatoria l’adesione al SISTRI, in forza della quale non sono più necessari tutti gli adempimenti previsti dal precedente sistema (formulari, registri di carico e scarico, ecc.).

 

Ciò premesso, siccome è plausibile che la norma in esame sarà approvata successivamente al 1° giugno 2011, si fa notare che tale norma diverrà di fatto priva di effetti, intervenendo su di un obbligo non più previsto dall’ordinamento in quanto sostituito dal SISTRI.

 

Il comma 3, nei casi di cui al comma 8 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, esonera le imprese di cui al comma 1 che intendono trasportare i rifiuti prodotti dalle loro attività, dalle norme generali relative all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali prevedendo le seguenti modalità semplificate:

-        iscrizione tramite semplice comunicazione al comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato (tale disposizione è invero già prevista dal testo vigente del comma 8);

-        esenzione, per tale iscrizione, dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale.

-        immediato avvio dell’attività di trasporto di rifiuti in conto proprio dopo l'invio della comunicazione.

 

Si ricorda che il comma 8 dell’art. 212, prevede – nel testo modificato dal D.Lgs. 205/2010 – che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg. o 30 litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni generali per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali previste dai commi 5, 6, e 7 del medesimo art. 212, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del D.M. ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

 

Si segnala altresì che il comma 19 del vigente art. 212 dispone che la disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

La disposizione indicata all’ultimo periodo del comma in commento (immediato avvio dell’attività di trasporto di rifiuti in conto proprio dopo l'invio della comunicazione) derogherebbe quindi a tale regola generale.

 

Non appare chiaro se la limitazione temporale prevista al comma 1, per cui le agevolazioni concesse si applicano solamente nel primo triennio di attività, si applichi anche ai commi 2 e 3.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo in esame riprende, sostanzialmente, il contenuto dell’articolo 5 della proposta di legge recante Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito approvata dall’Assemblea della Camera dei deputati il 22 dicembre 2010 (AC 2424) ed ora all’esame del Senato (AS 2514), che prevede una serie di agevolazioni e incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori dipendenti che beneficiano di strumenti di sostegno del reddito. Nel corso della discussione in Aula alla Camera, il Ministro dell'ambiente aveva rilevato l'estraneità della disposizione rispetto al complesso delle norme introdotte dalla proposta di legge e ricordato l’orientamento contrario del governo, reputando opportuno affrontare in altra sede le problematiche attinenti al sistema di tracciabilità dei rifiuti, preannunziando altresì l'adozione di provvedimenti regolamentari per quanto di sua competenza.

 

 

 


Articolo 10
(Forme imprenditoriali ammesse)

 


1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che la trasmette immediata­mente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestual­mente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.

2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.

3. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.


 

 

L'articolo 10 identifica le forme imprenditoriali da ammettere al sistema delle agevolazioni previste dalla presente proposta di legge per i soggetti indicati dall’articolo 1.

Si tratta degli uomini di età inferiore a trentotto anni e delle donne (di qualsiasi età) che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi del comma 1 tali soggetti, per avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese, contestualmente alla comunicazione unica per la nascita dell’impresa, la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), che viene trasmessa dall’ufficio del registro delle imprese immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Effettuato tale adempimento si può avviare immediatamente l'attività.

Si ricorda che l'articolo 49 del decreto-legge 78/2010 ha sostituito la disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) con quella della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riformulando l'articolo 19 della legge 241/1990.

In particolare, la Scia presenta, rispetto alla Dia, una serie di semplificazioni. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa, si ricorda inoltre che l’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all’Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti  dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. Con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 sono state definite le regole tecniche per l'attuazione della procedura della comunicazione unica. Con il D.Dirett. 19 novembre 2009 è stato approvato il modello di comunicazione unica. Dal 1° aprile 2010 per costituire un'impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al D.P.R. 160/2010 ha attuato un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici.

 

Ai sensi del comma 2 l'attività di impresa può essere svolta in forma:

-      individuale;

-        di impresa familiare;

-        di società in nome collettivo;

-        di società in accomandita semplice;

-        di società cooperativa;

-        di società a responsabilità limitata,

a condizione che i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.

La relazione illustrativa precisa che si è ritenuto opportuno e coerente fare riferimento sia alle imprese individuali, comprese quelle familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, sia ad alcune forme societarie caratterizzate prioritariamente da una dimensione familiare. Tuttavia, al fine di garantire che le agevolazioni e gli incentivi previsti dalla proposta di legge siano destinati realmente a soggetti meritevoli di tutela, si è disposto in via specifica per le società beneficiarie che la maggioranza dei soci oppure, per le sole società diverse dalle cooperative (composte da un minimo di tre persone fisiche ovvero per quelle ordinarie da un minimo di nove soci), uno solo in caso di due soci, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, vale a dire siano soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, o donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati.

Il comma 3 richiede che in ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese (come titolari, familiari, soci o dipendenti) di cui all’articolo in esame non superi le cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento, in considerazione della causa specifica e mista di tali forme contrattuali (formazione e lavoro).

La relazione illustrativa afferma che la finalità di tale disposizione è quella di agevolare effettivamente le forme micro imprenditoriali.

 

 

 


Articolo 11
(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

 

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

 

 

L’articolo 11, intervenendo sui commi da 1 a 4 e 11 dell’articolo 82 del D.L. n. 112 del 2008, apporta modifiche alla disciplina fiscale dei soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo con particolare riferimento alla deducibilità degli interessi passivi e alla svalutazione dei crediti iscritti in bilancio.

 

I commi da 1 a 4 del richiamato articolo 82 hanno ridotto al 96% la deducibilità degli interessi passivi sia ai fini IRES, attraverso l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 96 del TUIR (comma 1), sia ai fini IRAP, attraverso la modifica degli artt. 6, commi 8 e 9, e 7, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 (comma 3) per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario  e  assicurativo,.

I commi 2 e 4, rispettivamente a fini IRES e a fini IRAP, stabiliscono la decorrenza disponendo che la nuova disciplina tributaria si applica– in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che nel primo periodo di applicazione (anno 2008 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) il limite massimo di deducibilità è fissato al 97%.

Il comma 11 dell’articolo 82 ha invece apportato modifiche alle modalità di deduzione della svalutazione dei crediti per le banche e gli enti finanziari. In particolare, è stato ridotto dallo 0,4% allo 0,3% dei crediti iscritti in bilancio il valore deducibile annualmente a titolo di svalutazione dei crediti ed è stato è stato incrementato da 9 a 18 anni il numero degli esercizi successivi nei quali è possibile portare in deduzione, con quote costanti, le eccedenze non dedotte nell’esercizio.

 

Le lettere a) e c) del comma 1, modificando i commi 1 e 3 dell’articolo 82 del D.L. n. 112/2008, prevedono, rispettivamente ai fini IRES ed IRAP, la riduzione dal 96% all’88% del limite massimo di interessi passivi deducibili da parte delle banche, istituti finanziari e assicurativi.

 

Sul piano della formulazione della norma, tenuto conto che il comma 1 dell’articolo 82 ha inserito il comma 5-bis all’articolo 96 del TUIR e che il comma 3 ha introdotto novelle agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, si valuti l’opportunità di riformulare le disposizioni in esame al fine di apportare modifiche, rispettivamente, all’articolo 96 del TUIR e agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Si segnala, inoltre, la necessità di indicare esplicitamente la decorrenza della modifica introdotta, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) le modifiche che interessano i tributi periodici si applicano solo a partire dal  periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Le lettere b) e d) del comma 1, modificando i commi 2 e 4 dell’art. 82 del D.L. n. 112/2008, intervengono sulla misura di deducibilità massima degli interessi passivi, rispettivamente ai fini IRES ed IRAP, per i soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo stabilita per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In altre parole, sostituendo il valore 97% con il valore 91%, modificano la disciplina fiscale applicabile ad un periodo d’imposta già chiuso, relativamente al quale sono già state presentate sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione ai fini IRAP e sono state versate le imposte liquidate.

 

Le lettere b) e d) del comma 1 intervengono modificando una disciplina di carattere transitorio applicabile al solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni, pertanto, oltre a derogare all’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) ai sensi del quale “le  disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, risultano di difficile applicazione tenuto conto che si riferiscono ad un periodo d’imposta fiscalmente già chiuso da parte dei contribuenti.

 

La lettera e) del comma 1, modificando il comma 11 dell’art. 82 del D.L. n. 112/2008, riduce, dallo 0,3% allo 0,2% dei crediti iscritti in bilancio, la quota di svalutazione dei crediti deducibili nell’anno per i soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Rimane ferma la restante disciplina ai sensi della quale l’eccedenza non dedotta nell’anno può essere portata in deduzione in quote costanti nei successivi 18 periodi d’imposta.

 

Sul piano della formulazione della norma, tenuto conto che il comma 11 dell’articolo 82 ha modificato il comma 3 all’articolo 106 del TUIR, si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di novellare la disciplina vigente contenuta nell’articolo 106 del TUIR.

 

 


Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)

 


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede rispettivamente:

a) quanto agli articoli 2 e 3, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

b) quanto all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

c) quanto all'articolo 4, comma 2, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

d) quanto all'articolo 6, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;

e) quanto all'articolo 7, commi 1 e 2, parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge;

f) quanto all'articolo 7, comma 4, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

L’articolo 12 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte su alcuni Fondi.

In particolare, la norma prevede l’utilizzo delle risorse dei seguenti Fondi:

§         il Fondo per l’occupazione, per la copertura degli oneri derivanti dalle misure agevolative in materia previdenziale (articolo 2) e dagli incentivi per le cure parentali (articolo 3);

§         il Fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri relativi al credito d’imposta per l’occupazione (articolo 4, comma 1) e al regime fiscale agevolato alle attività d’impresa (articolo 5);

§         il Fondo per l'attuazione del credito d’imposta per l’occupazione, istituito per il triennio 2008-2010 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, per la copertura degli oneri connessi alla maggiorazione del credito d’imposta nelle “zone assistite” (articolo 4, comma 2);

§         il Fondo per la finanza d'impresa e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l’accesso al credito agevolato e ai fondi di garanzia (articolo 6);

§         il Fondo per la finanza d'impresa, per la copertura degli oneri connessi al finanziamento del Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile (articolo 7, comma 4).

La norma prevede altresì l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate dall'articolo 11 della proposta in esame ai limiti alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal sostegno dell’autoimprenditorialità femminile (articolo 7, commi 1 e 2).

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo in commento non reca la quantificazione degli oneri recati complessivamente dalla proposta di legge in esame né la quantificazione delle risorse necessarie alla relativa copertura finanziaria.

La disposizione di copertura andrebbe pertanto complessivamente riformulata alla luce della nuova disciplina contabile, ed in particolare dell’articolo 17, commi 1 e 12, della L. 196/200, che, prevedono, in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata come limite massimo di spesa ovvero le relative previsioni di spesa.

Nell’ipotesi di un’autorizzazione legislativa recante una previsione di spesa (come nel caso in esame), è prevista la necessità di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria, redatta ai sensi del comma 12, per la compensazione degli effetti che possano eccedano le previsioni medesime.

In ogni caso, la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.

 

Inoltre, con particolare riferimento alla lettera b), si segnala che la copertura fa riferimento all’accantonamento relativo al Ministero dell’economia nell’ambito del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF relativo al bilancio triennale 2008-2010. Essa pertanto andrebbe riformulata facendo riferimento al bilancio triennale 2011-2013.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

 

Nell’’iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo alla piena occupazione" (COM(2010)682), sopra citata, la Commissione prevede che gli Stati membri e la Commissione si concentrino su un migliore utilizzo dei fondi dell'UE, in particolare, il  Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il  Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR), il  programma di apprendimento permanente e il  programma Progress. La Commissione sottolinea in proposito che: il FSE e gli altri fondi UE possono finanziare la promozione dell'imprenditorialità, della creazione di imprese e del lavoro autonomo;  l'ingegneria finanziaria può creare il legame mancante tra i mercati finanziari e i piccoli imprenditori; il  FSE, l'iniziativa JASMINE (Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa) finanziata dal FESR e il recente strumento europeo di micro finanziamento Progress possono aiutare i singoli cittadini a uscire dalla disoccupazione e dall'esclusione sociale permettendo loro di creare la propria impresa o di lavorare autonomamente.

 

 


 

 

 

 

 

 


 



[1]    Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

[2]    Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

[3]    Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

[4]    Gli aiuti di Stato possono infatti assumere forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.

[5]    Per tale regione, gli Orientamenti prevedono il mantenimento dello status di 87.3.a) (ora 107.3.a) fino alla fine del 2010. A quella data, la Commissione europea rivedrà la posizione dei territori in “phasing-out”, sulla base della performance economica registrata nei tre anni precedenti e valuterà, sulla base dei risultati ottenuti, se continuare ad applicare le condizioni delle aree più svantaggiate oppure se prevedere l’ammissibilità alla deroga 87.3.c) (ora 107.3.c) dal 1° gennaio 2011 fino al termine di validità degli Orientamenti stessi.

[6]    “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”.

[7]    21% per redditi superiori a 42.364,01.

[8]     Poiché non è possibile conoscere in anticipo l’effettiva entità dei redditi che verranno prodotti nel corso dell’anno, il versamento contributivo viene effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente. L’anno successivo verrà, poi, effettuato un versamento a conguaglio tra l’importo versato in acconto sul reddito d’impresa assunto in via provvisoria e quello da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

[9]    Ai sensi della circolare INPS n. 65 del 17 maggio 2010.

[10]   D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[11]    Le categorie sono le seguenti: artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, esercenti attività commerciali, le altre lavoratrici autonome che svolgono attività rientranti nel settore terziario - ad eccezione di quelle professionali ed artistiche. L'estensione è posta con riferimento ai bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[12]    Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento. L'obbligo sussiste, invece, per coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, i quali possono, comunque, chiedere il rimborso dei contributi versati, qualora, al compimento del 65° anno di età, non abbiano maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica (D.M. 2 maggio 1996, n. 282, articolo 4).

[13]   Tale legge ha introdotto anche norme immediatamente precettive, incidenti sul quadro normativo vigente, da un lato sviluppando il percorso normativo già avviato in tema di appalti e lavoro irregolare e sommerso, dall’altro anticipando norme relative a profili da affrontare più compiutamente nell’ambito dell’attuazione della delega.

[14]   Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[15]   Recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

[16]   Recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

[17]   D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante l’attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

[18] Le commissioni regionali per l'impiego, disciplinate all’articolo 5 della legge 56/1987, costituivano l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. Nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, realizzavano i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi. Successivamente, la commissione regionale per l'impiego è stata soppressa e sostituita dalla commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale, prevista ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 469/1997.

[19]D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”.

[20] L. 21 dicembre 1978, n. 845, “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

[21] Ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 che disciplina le Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

[22] Prevista all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54. L’aliquota è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione si sensi dell’articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

[23]   D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[24]   “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[25]   In particolare, potrebbero non trovare applicazione, ad esempio, le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II; ai servizi di prevenzione e protezione, di cui al Titolo I, Capo III, Sezione III; alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, di cui al Titolo I, Capo III, Sezione VII.

[26]   Il richiamato articolo definisce il contratto d’opera inteso come quel contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.