Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito - A.C. 2424 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 2424/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 182
Data: 19/06/2009
Descrittori:
IMPRENDITORI   IMPRESE ARTIGIANE
IMPRESE MEDIE E PICCOLE   INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno
del reddito

 

A.C. 2424

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 182

 

 

 

19 giugno 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9775 / 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-4848 / 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

Ufficio rapporti con l’unione europea

( 066760-2145 / 066760-9507 – * cdrue@camera.it

 

 

 

 

 

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File: LA0178 .doc

 


INDICE

Schede di lettura

Introduzione  3

Gli strumenti di sostegno al reddito  5

§      Trattamenti di integrazione salariale  5

§      Mobilità  9

§      Trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti normali11

§      Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti13

§      Contratti di solidarietà  14

§      Trattamenti di disoccupazione speciale  16

§      Gli interventi “in deroga” per il sostegno del reddito  19

Il contenuto della proposta di legge 2424  23

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)39

Normativa di riferimento

§      Codice Civile (art. 230-bis)45

§      R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità (art. 19)46

§      L. 5 novembre 1968, n. 1115 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati48

§      D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  54

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 22)55

§      L. 20 maggio 1975, n. 164 Provvedimenti per la garanzia del salario  56

§      D.L. 21 marzo 1988, n. 86 Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 7)63

§      L. 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 1 e 6)66

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 148 Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 5)70

§      L. 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura (art. 15)73

§      D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni75

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali76

§      D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662  77

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (artt. 189, 190 e 212)97

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 9)109

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 521, 539-547)112

§      D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 15, 21 e 94)116

§      D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (art. 19)121

§      Direttiva CE 28 novembre 2006 n. 112 Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  130

 

 


Schede di lettura

 


Introduzione

 

La pdl 2424 (Antonino Foti ed altri) reca, secondo anche quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

“In sostanza”, prosegue la relazione, “si tratta di trasformare una spesa improduttiva per lo Stato, consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possano creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione.

Sempre secondo la relazione, infatti, la capacità di generare reddito da parte dei lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa è possibile solamente per brevi periodi, in quanto le misure di sostegno al reddito attualmente previste non si protraggono nel tempo, non potendo così assicurare costantemente un’esistenza dignitosa ai lavoratori.

Altro fattore che giustifica la creazione dei richiamati incentivi risiede nel potenziale pericolo che i lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, alimentino le schiere dei lavoratori abusivi.

Secondo quanto afferma la relazione, infatti, sussiste il rischio ”che i lavoratori usciti dalla grande impresa continuino a lavorare, magari avvalendosi delle proprie competenze tecniche, rifugiandosi nel lavoro sommerso nei rapporti sia a monte, vale a dire rispetto ai fornitori, sia a valle, quindi nel rapporto con la clientela. Si tratta di situazioni che sarebbero inevitabilmente destinate a crescere in modo esponenziale, con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato in quanto verrebbero a tradursi in costi elevatissimi per l'intera collettività nazionale per le mancate entrate fiscali e contributive”.

“Tali situazioni”, prosegue la relazione, “possono essere evitate trasformando le risorse pubbliche versate per l'assistenza in un fattore produttivo, vale a dire utilizzandole per fini di investimento, trasformando il lavoratore disoccupato o cassintegrato, se questi lo desidera, in un micro-imprenditore e successivamente implementando e rafforzando il sussidio con altre forme di agevolazione sul piano contributivo, fiscale e creditizio, oltre che con misure di semplificazione sotto il profilo degli adempimenti amministrativi e per la tutela della sicurezza e dell'ambiente. Si tratta, pertanto, di costruire un percorso protetto, per una durata indicativa di diciotto mesi, durante il quale, pur tenendo ferme le regole sulla sicurezza, sul lavoro e sull'esercizio delle attività imprenditoriali, sarebbe applicata una legalità «leggera», basata su agevolazioni, incentivi e sgravi, prevenendo, in tal modo, l'ineluttabile illegalità del sommerso.

In sostanza, la pdl in esame ha lo scopo di trasferire parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici “interventi attivi finalizzati a creare le condizioni per l'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nell'ampio e diffuso settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese”.


 

Gli strumenti di sostegno al reddito

Attualmente, i principali trattamenti di integrazione del reddito sono:

§         i trattamenti di integrazione salariale, ordinario e straordinario (cd. Cassa integrazione guadagni);

§         l’indennità di mobilità;

§         l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti;

§         l’indennità di disoccupazione speciale;

§         i contratti di solidarietà.

Trattamenti di integrazione salariale

La funzione dei trattamenti di integrazione salariale (cd. Cassa integrazione guadagni) è di integrare la retribuzione dei lavoratori a seguito a sospensioni o riduzioni dell’attività di impresa.

La Cassa integrazione permette la permanenza del rapporto di lavoro in vista della ripresa produttiva.

Sono previsti due tipi di interventi, che differiscono tra di loro in relazione ai motivi per i quali possono essere richiesti:

§         l’intervento ordinario (CIG) per situazioni sospensive brevi e transitorie;

§         l’intervento straordinario (CIGS) per cause di durata più lunga ed esito incerto.

Trattamento ordinario di integrazione salariale

Il trattamento di integrazione salariale ordinaria viene concesso, ai sensi dell'articolo 1 della L. 164/1975[1], nei casi di sospensione o contrazione dell'attività in conseguenza di: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato.

In base all'articolo 6 della stessa legge, l'integrazione è concessa per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi che, in casi eccezionali, può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 12 mesi.

La relativa contribuzione (a carico del datore di lavoro) è pari all'1,90% dell'intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali ovvero al 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti.

L'importo del trattamento è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non svolte, fino ad un limite massimo pari, nel 2009[2], a 886,31[3] euro mensili, elevato a 1.065,26[4] euro in caso di retribuzione mensile superiore a 1.917,48 euro (per la determinazione di quest’ultimo importo l’ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità)[5]. Si fa presente che per il settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi meteorologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2008 è di 1.063,57 euro, elevato a 1.278,31 euro in caso di retribuzione mensile superiore a 1.917,48 euro).

Sull'importo della CIG si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali, interamente relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).

Gli interventi sono previsti (D.Lgs.Lgt. 788/1945, artt. 1, 3 e 5; D.Lgs. CPS 869/1947, artt. 3 e 5; L. 240/84, art. 3, co. 1) per il settore industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Rientrano in tale settore anche le lavorazioni accessorie non industriali connesse all’attività dell’azienda. Possono beneficiare della CIG, inoltre, le cooperative che svolgono attività similari a quelle industriali. Sono comprese, sotto particolari condizioni, anche le cooperative che trasformano, manipolano commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri e dei loro soci. Possono beneficiare della CIG i lavoratori subordinati appartenenti alle categorie degli operai, impiegati e quadri, assunti a tempo indeterminato o a termine, part-time o con contratto di inserimento. Essa spetta inoltre ai soci e ai dipendenti delle cooperative destinatarie della CIG.

Tra i soggetti esclusi dal campo di applicazione della CIG, tra gli altri, le cooperative di trasporto, facchinaggio ed altre attività (D.P.R. 602/1970).

L’ammissione al beneficio è preceduta dall’espletamento di alcuni adempimenti procedurali da parte del datore di lavoro.

In primo luogo, il datore di lavoro deve individuare i lavoratori interessati sulla base di un nesso tra causa di sospensione e lavoratore scelto.

In secondo luogo si attiva una specifica procedura sindacale (L. 164/1975, art. 5), differenziata a seconda della causa che ha prodotto la contrazione o la sospensione dell’attività. Nel caso in cui questa non sia differibile, la procedura si sostanzia nellacomunicazione alle rappresentanze sindacali dell’azienda o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, della durata prevedibile della sospensione o contrazione e del numero dei lavoratori interessati. In tutti gli altri casi, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente le cause di sospensione o riduzione di orario, l’entità, la durata prevedibile, il numero e i criteri di scelta dei lavoratori.

L’irregolarità o la mancanza della procedura sindacale comportano l’inammissibilità e quindi l’illegittimità della CIG, con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto alla retribuzione intera per i periodi di riduzione o di sospensione già realizzati. E’ inoltre prevista la possibilità, da parte delle organizzazioni sindacali, di esperire un’azione per condotta antisindacale.

Trattamento straordinario di integrazione salariale

L'intervento di integrazione salariale straordinaria è riservato in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 223/1991[6], alle imprese industriali (nonché anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia) che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda, nonché alle imprese commerciali di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro) e le imprese di vigilanza; le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della L. 223/1991) si avvalga a sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali.

Possono inoltre beneficiare della CIGS le società cooperative di produzione e lavoro (L. 236/1993, articolo 8, comma 2).

 

Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi - spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali.

Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono le seguenti:

§      ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi);

§      crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi. In questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione);

§      casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 18 mesi).

Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato[7].

Hanno diritto alla CIGS (L. 464/1972, L. 164/1975, articolo 1) gli operai, impiegati, intermedi e i quadri con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Tale diritto, inoltre, è riconosciuto ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

 

L'importo del trattamento è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo identico a quello previsto per la CIG. Sull'importo si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali, interamente relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).

Il finanziamento degli interventi straordinari è ripartito tra:

§      contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori. Tali contributi, previsti dall'articolo 9 della L. 407/1990[8], sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;

§      contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti[9]; il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 223/1991, è dovuto in misura doppia a partire dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento;

§      contributi a carico dello Stato.

 

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, in primo luogo sussiste il principio di rotazione dei lavoratori (L. 223/1991, art. 1, co. 8), in base al quale il datore di lavoro ha l’obbligo di alternare tra loro i lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

Il datore di lavoro che ricorre alla CIGS direttamente o tramite le organizzazioni datoriali, deve dare tempestiva comunicazione alle rappresentanze aziendali, o, in mancanza di queste, alle organizzazionisindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

Entro 3 giorni dalla comunicazione, il datore o i rappresentanti dei lavoratori devono presentare la domanda di esame congiunto della situazione aziendale all’ufficio competente della regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate, o al Ministero del lavoro se queste ultime sono ubicate in più regioni.

La procedura termina con il decreto di concessione emanato dal ministero del lavoro.

Mobilità

La legislazione vigente (L. 223/1991) prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Si ricorda, al riguardo, che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (con eccezione dei dirigenti) con rapporto a tempo indeterminato licenziati da imprese in CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo.

Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 4 della citata L. 223/1991, le aziende in CIGS che nel corso o al termine del programma non possano garantire il reimpiego di tutti i lavoratori precedentemente sospesi, prima di effettuare il licenziamento anche di un solo dipendente devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.

Analoga procedura deve essere seguita, come accennato, qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223/1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti[10], in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in stabilimenti produttivi dislocati nella stessa provincia. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

In entrambi i casi sopra indicati (riduzione di personale da parte di aziende in CIGS o licenziamento collettivo), ai sensi dell’articolo 4 della L. 223/1991, la procedura di riduzione del personale, preventiva rispetto al licenziamento e alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.

Più in dettaglio, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso[11] e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero, che usufruiscono del trattamento di mobilità.

Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

 

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità, l’articolo 7 della richiamata L. 223/1991, al comma 1, prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale[12], hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

L'indennità spetta nella seguente misura percentuale del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

§      per i primi dodici mesi: 100%;

§      dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80%.

Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone che nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

§      per i primi dodici mesi: 100%;

§      dal tredicesimo al quarantottesimo mese: 80%.

 

Tutti i lavoratori collocati in mobilità, anche se non in possesso dei requisiti che danno diritto all’indennità di mobilità, sono iscritti nelle liste di mobilità regionali, in modo da agevolarne la ricollocazione lavorativa.

Si ricorda, al riguardo, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla L. 223/1991, sono i seguenti:

§         ai sensi dell’articolo 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore in mobilità, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane;

§         ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato[13].

Trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti normali

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità.

In genere, il trattamento riguarda i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro ed appartengono ad aziende che occupano un numero qualsiasi di addetti.

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di uno stato di disoccupazione, di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), nonché della conservazione di una residua capacità lavorativa e della presentazione dell’apposita domanda. I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169).

L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998 .

 

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

Sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 25 e 26, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, , che è intervenuto sia sulla durata temporale dell’indennità stessa, sia sulla percentuale di commisurazione alla retribuzione, dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità è pari ad 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni.

Per quanto attiene alla misura percentuale dell'indennità essa è pari:

-      al 60% per i primi 6 mesi;

-      al 50% per i successivi due mesi;

-      al 40% per il periodo ulteriore.

Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.

 

Per gli anni 2009-2012, è prevista (articolo 19, comma 1, del D.L. 185/25008)[14] la possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione anche in caso di sospensione dal lavoro.

L’accesso al trattamento, consentito nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziate, è accompagnato dal riconoscimento della relativa contribuzione figurativa e dell’assegno per il nucleo familiare.

Le modalità di accesso sono definite con specifico decreto ministeriale, a decorrere dall’entrata in vigore del quale l’accesso al trattamento è subordinato ad un intervento integrativo, pari almeno al20% della misura dell’indennità, a carico degli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi.

Infine, per il periodo 2009-2012 è stata prevista, in via sperimentale, l’erogazione di un trattamento, in caso di sospensione dal lavoro in seguito a crisi aziendale od occupazionale, oppure in caso di licenziamento, pari all’indennità di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso le aziende interessate. Il trattamento ha una durata massima di 90 giorni nel periodo di applicazione del contratto di riferimento e viene concesso sempre in via subordinata ad un intervento integrativo , sempre pari almeno al 20% della misura dell’indennità, da parte degli enti bilaterali in precedenza richiamati.

Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono state soppresse le disposizioni concernenti il riconoscimento dell’indennità per sospensione temporanea dell’attività, di cui all’articolo 13, commi 7-12, del D:L. 35/2005).

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui all’articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, caratterizzata appunto da un requisito contributivo inferiore a quello normale, costituisce una fattispecie particolare di indennità di disoccupazione rivolta soprattutto ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali.

Più specificamente, il richiamato articolo 7, comma 3, dispone che hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate . L'indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 830,77, elevato a 998,50 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.

Ai fini del prescritto requisito delle 78 giornate di lavoro effettivo, la Corte di Cassazione, con sentenza 6 febbraio 1998, n. 1262, ha specificato che sono rilevanti tutte le giornate facenti parte del periodo complessivamente considerato come lavorativo, per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione. Devono essere considerate quindi, come evidenziato nella circolare INPS n. 273 del 31 dicembre 1998, anche le giornate di assenza per festività, ferie, riposi ordinarie compensativi, maternità, malattia e situazioni assimilabili, retribuite e coperte da contribuzione obbligatoria.

La richiamata L. 247/2007 è intervenuta anche sull’indennità in oggetto (articolo 1, comma 26), prevedendo una rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni, per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Per tale indennità, infine, valgono le considerazioni svolte in precedenza per l’indennità di disoccupazione con requisiti normali per il periodo 2009-2012 in caso di sospensione da lavoro.

Contratti di solidarietà

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726[15], stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[16].

La concessione del trattamento trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di15 lavoratori, compresi gli apprendisti, nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di integrazione salariale. Tale requisito occupazione non trova però applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici[17]

Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.

Si ricorda, infine, che per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di 2 anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario (articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 148/1993, convertito dalla L. 236/1993).

La retribuzione persa in seguito a tale riduzione di orario è compensata, in parte, da una specifica prestazione previdenziale. In particolare, in relazione alla riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[18].

Il contratto di solidarietà difensivo è compatibile con la CIG, e sotto particolari condizioni, anche con la CIGS[19], precludendo altresì al datore di lavoro il ricorso al licenziamento collettivo, ma non al licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863[20], e dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n, 48[21], tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

La riduzione dell’orario di lavoro può essere sia provvisoria sia stabile. Il contratto di solidarietà difensivo è ritenuto congruo[22], infine, qualora la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parte e parametrata su base settimanale risulti tale da far parificare il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto con il numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti. In ogni caso, si ammette una variazione percentuale inferiore o superiore al 30%.

 

Per quanto attiene ai contratti di solidarietà espansivi, l’articolo 2 del richiamato D.L. 726 del 1984 definisce invece come tale un accordo collettivo aziendale stipulato da datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.

Tali assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima nel caso in cui sia inferiore.

Il datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà espansivi può ottenere, alternativamente, le seguenti agevolazioni:

-       contributi pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:

-       15% per i primi 12 mesi;

-       10% dal 13° al 24° mese;

-       5% dal 25° al 36° mese;

-       contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa corrispondente a quella per gli apprendisti[23] con riferimento ai soli lavoratori neo-assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Giova ricordare che le agevolazioni sono concesse a condizione che nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.

Trattamenti di disoccupazione speciale

Il trattamento di disoccupazione speciale riguarda essenzialmente due settori, l’agricoltura e l’edilizia.

 

Il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli è disciplinato dagli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, recante ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

In particolare, ai sensi del richiamato articolo 7, a decorrere dal 1° gennaio 1977, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 giornate di lavoro, è dovuto un trattamento speciale, pari al 40% della retribuzione risultante dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le richiamate categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Tale trattamento è erogato in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049. Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli

L’articolo 25 della citata L. 457/1972 ha inoltre stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del citato D.P.R. 1049/1970, un trattamento speciale pari al 66% della retribuzione  richiamata in precedenza. Anche in questo caso il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

Successivamente, l’articolo 1, comma 147, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) aveva esteso ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006, del limite massimo del trattamento di integrazione salariale, previsto inizialmente per i soli casi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1, secondo comma, della L. 427/1980) e in seguito esteso ai al trattamento ordinario di disoccupazione (articolo 3, comma 2, del D.L. 299/1994). Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 01, comma 15, del D.L. 2/2006.

 

Per quanto attiene al settore edile, Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto - a norma dell'art. 9, comma 1, della 6 agosto 1975, n. 427[24], agli impiegati ed agli operai dipendenti da aziende edili ed affini, anche artigiane, licenziati per cessazione dell'attività aziendale; - per ultimazione del cantiere; - per ultimazione delle singole fasi lavorative nonché per riduzione di personale. non costituiscono titolo per l'ammissione al trattamento speciale i licenziamenti determinati da eventi meteorologici[25].

Il requisito contributivo per il diritto al trattamento (articolo 9, comma 2, della L. 427/1975) è  fissa nella misura di 10 contributi mensili o 43 settimanali maturati, nell'ambito del biennio precedente alla data di cessazione del rapporto, per lavoro prestato nell'edilizia.

Il trattamento speciale decorre dalla data in cui il lavoratore abbia reso la dichiarazione di disponibilità ai Centri per l'impiego e, qualora la disponibilità sia resa entro i primi 7 giorni dal licenziamento, ed ha decorrenza dal primo giorno di disoccupazione.

Il trattamento speciale di disoccupazione compete per il periodo di 90 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi. In caso di crisi economiche settoriali o locali del settore edile, dichiarate con specifico decreto del Ministro del lavoro. Il trattamento speciale di disoccupazione cessa di essere corrisposto quando, nell'anno immediatamente precedente, risultino versate complessivamente e continuativamente (ivi comprese quindi le domeniche e le festività infrasettimanali) indennità speciali per 90 giornate.

Il godimento del trattamento speciale di disoccupazione preclude l'erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione (articolo 14 della L. 427/1975).

Ai sensi dell'articolo 13 della L. 427/1975, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

In base alle disposizioni di cui agli articolo 10 della L. 427/1975, e dell’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33[26], il trattamento speciale di disoccupazione da corrispondersi in favore dei lavoratori edili ed affini, è pari all'80% della retribuzione media giornaliera determinata nella misura di 1/7 della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media assoggettata a contributo nelle ultime 4 settimane nelle quali vi sia stata attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 le somme da erogare a titolo di trattamento speciale devono essere ridotte - ex art. 26, L. 41/1986 - in misura corrispondente all'aliquota contributiva posta a carico degli apprendisti.

Il trattamento cessa quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate spettanti, quando perde lo stato di disoccupato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 181/2000, viene avviato ad un nuovo lavoro o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Si ricorda che l’articolo 78, comma 22, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000) ha stabilito che la contribuzione figurativa, accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000, per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici diretti, compreso quello di anzianità.

Gli interventi “in deroga” per il sostegno del reddito

Una serie di interventi, infine, sono stati adottati in deroga alla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali e si sono resi necessari anche a causa della mancata attuazione della riforma della relativa disciplina, che ormai presenta profili di parziale inadeguatezza.

Nell’ambito delle leggi finanziarie che si sono succedute nel corso delle legislature, è stata prevista in generale la possibilità di concedere – non oltre il termine dell’esercizio finanziario preso a riferimento dalle singole leggi finanziarie - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), anche in deroga alla normativa vigente, quindi oltre la durata massima prevista o per settori produttivi che in via generale non beneficiano degli ammortizzati sociali, alle seguenti condizioni:

§      la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi;

§      i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro date prefissate[27].

A tal fine le leggi finanziarie hanno stanziato un limite di risorse annualmente disponibili, entro cui i decreti ministeriali concedono i trattamenti “in deroga” sulla base dei requisiti e della procedura su descritti.

Si consideri inoltre che l’articolo 21-quater, comma 1, del D.L. 248/2007[28], ha esteso l’applicazione della disciplina relativa ai trattamenti di sostegno “in deroga” di cui alla L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) anche alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato crisi occupazionale con un numero di unità lavorative superiore a 3.000 unità[29].

 

Su un altro versante, con le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, si è prevista con specifiche norme la proroga dell’estensione di misure per il sostegno al reddito in favore di lavoratori di imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della L. 223/1991 e che quindi, in base alla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali, non ne beneficerebbero. In particolare:

§      si è prevista la possibilità di concede, anche per gli anni 2007 e 2008[30], nel limite massimo di 45 milioni di euro annui a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

§      si è disposta la proroga anche per gli anni 2007 e 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, del termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà “difensivi”), beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[31]. La disposizione riguarda le imprese artigiane (anche con meno di 16 dipendenti), e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS) .

 

Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria 2008, all’articolo 2, comma 524, ha disposto, per il 2008, il rifinanziamento della proroga per un periodo fino a 12 mesi (rispetto al periodo ordinario massimo di durata di 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, prevista dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004[32], nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

 

Successivamente, l’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto il potenziamento ed espansione di specifici ammortizzatori sociali, in primo luogo attraverso la previsione di una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell’ambito del suddetto Fondo, sono state preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli strumenti di sostegno al reddito individuati sono l’indennità ordinaria di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti, il trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista; l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, previsto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 e pari al 20% del reddito percepito l’anno precedente.

 

Lo stesso articolo 19 ha altresì previsto ulteriori interventi, consistenti:

§         nella concessione, non oltre il 31 dicembre 2009, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, con oneri, entro il limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione (comma 11);

§         nella destinazione di una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per il 2009, di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro e per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile (comma 12);

§         nell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, nel limite di 45 milioni di euro (comma 13);

§         nella destinazione di 30 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (comma 15).

 

Successivamente, con l’articolo 2, comma 36, della L. 203/2008 (legge finanziaria 2009) è stato disposto il rinnovo, per l’anno 2009, della possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

 

Si segnala infine, l’Accordo Stato–Regioni del 12 febbraio 2009, con il quale, nel biennio 2009-2010, sono stati destinati 8 miliardi di euro ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro, sulla base delle seguenti somme:

à        5.350 milioni di euro da parte dello Stato (di cui circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria 2009 e dall’articolo 19 del D.L. 185/2008, e 3.950 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 6-quater del D.L. 112/2008, il quale dispone la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, per il periodo 2000-2006, che alla data del 31 maggio 2008 non risultino ancora impegnate ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine e dal Fondo per le aree sottoutilizzate - quota nazionale);

à        2.650 milioni di euro di contributo regionale a valere sui programmi regionali FSE.

 

In conclusione, sembra di potersi affermare che, per effetto della legislazione sopra citata, che per la verità in parte si limita a prorogare misure già precedentemente previste, il quadro regolatorio definito dalla L. 223/1991 per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito risulti ormai modificato. Infatti, misure che sono nate con la caratteristica della temporaneità e dell’urgenza, a causa delle continue proroghe, hanno finito per stabilizzarsi, determinando una scarsa organicità del quadro normativo di riferimento relativo agli ammortizzatori sociali.

 


Il contenuto della proposta di legge 2424

L’articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, alla data del 1° luglio 2009, fruiscano degli strumenti di sostegno al reddito più diffusi ed efficaci nell'ambito delle piccole imprese.

 

Più specificamente, il comma 1 prevede il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, ai sensi del successivo comma 2, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2[33], in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati.

L’ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata all’avviamento di un’attività di impresa.

Tale indennità, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, “ha la funzione di contenere gli oneri correnti che tali lavoratori, avviando la propria nuova impresa, dovrebbero comunque continuare a sostenere nella loro vita quotidiana e familiare”.

 

Ai sensi del comma 2, le richiamate disposizioni trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti i quali, appunto alla data del 1° luglio 2009, fruiscano (al riguardo, si fa presente che la data indicata potrebbe richiedere un aggiornamento dati i tempi di approvazione del provvedimento in esame):

 

§         dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

§         dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;

§         dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria;

§         dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria;

§         dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007);

I commi da 521 a 530 dell’articolo 2 della L. 244/2007 hanno recato disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Tra gli altri, è stato disposto il rinnovamento, anche per l’anno 2008, della possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti (commi 521 e 522). Più specificamente, il comma 521, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi finanziarie, ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, possa concedere - anche in deroga alla normativa vigente - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) a determinate condizioni[34]. Lo stesso comma 521, inoltre, ha autorizzato la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006.

Pertanto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2007.

 

§         dei trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della L. 223/1991;

§         dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 148/1993, convertito dalla L. 236/1993.

In proposito, non appare chiaro il mancato inserimento tra i trattamenti ammessi alle agevolazioni in esame dei contratti stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ai sensi del D.L. 726/1984.

 

La richiamata indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee (GPT) dell’INPS e i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti da contribuzione figurativa nella misura del 50% della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive Gestioni (comma 3).

 

La richiamata contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS.

E’ prevista la facoltà, da parte degli interessati, di integrazione dell'accredito figurativo mediante versamento alla Gestione di appartenenza del restante 50%. Tale facoltà può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2011, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. (comma 4).

 

In merito alla copertura egli oneri relativi alle agevolazioni analizzate, la relazione illustrativa evidenzia che “l'analisi dell'andamento economico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS, finalizzata a erogare ammortizzatori sociali per integrazione salariale, per trattamenti di famiglia, di disoccupazione, di fine rapporto, di malattia e di maternità e per altri strumenti di tutela sociale, dimostra inequivocabilmente uno squilibrio attivo tra contributi versati dai datori di lavoro e prestazioni erogate. A fronte, infatti, di 17,851 miliardi di euro incassati, le spese per prestazioni sono pari a 9,583 miliardi di euro. In particolare, i trattamenti di integrazione salariale erogati sono pari al 9,46 per cento dei contributi versati, dal momento che le prestazioni ammontano a circa 270 milioni di euro contro 2.850 milioni di euro di entrate.

A questi interventi finanziati dai datori di lavoro”, prosegue la relazione, “vanno aggiunti ulteriori 2.962 milioni di euro a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione erogati dalla GIAS e posti a carico dello Stato (dati INPS, bilancio consuntivo 2007). Anche tenendo conto della sostenuta dinamica incrementale delle uscite per prestazioni di tutela del reddito registrata nella seconda parte dell'anno 2008 e di quella ancora più rapida della prima parte dell'anno 2009, l'avanzo della gestione degli ammortizzatori sociali risulta ancora oltremodo rilevante. Negli anni tale avanzo di gestione è stato usato per ripianare il disavanzo di gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con un evidente uso improprio di risorse finanziarie poste a carico dei datori di lavoro. Tali risorse, infatti, destinate a finanziare gli ammortizzatori sociali, sono state in realtà utilizzate per finalità di natura pensionistica. Partendo da una base economica così favorevole”, conclude la relazione, “è possibile ipotizzare che per i lavoratori dipendenti sia possibile erogare, anziché trattamenti integrativi per la sospensione dal lavoro, come avviene attualmente, una rendita che consenta loro di avviare iniziative imprenditoriali”.

 

Resta fermo in ogni caso, ai sensi del comma 5, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10% in luogo del 20%.

Il richiamato articolo 19 ha stabilito una serie di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, operando sia attraverso la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro (commi 1-8), sia mediante la riproposizione, al fine di garantire un’operatività delle misure dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 27 dell’A.S. 1167[35] (c.d. collegato lavoro), attualmente all’esame presso il Senato (commi 9-18).

Più specificamente, la fruizione di determinati trattamenti di sostegno al reddito è possibile subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (comma 1).

Occorre ricordare, al riguardo, che lo stesso comma 1 ha disposto che fino all’entrata in vigore del decreto attuativo specificamente previsto dal comma 3 dello stesso articolo 19, al quale è demandata la definizione delle modalità di applicazione anche delle disposizioni del comma 1, tale indennità possa essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali.

 

E’ altresì previsto l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento di 18 mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7).

In proposito, si rileva che, se riferita, come sembra, al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, la condizione richiesta di fruire degli ammortizzatori sociali per un periodo pari ad almeno 24 mesi da parte dei lavoratori che potrebbero essere assunti dai soggetti interessati, potrebbe portare all’esclusione di specifici soggetti (a titolo esemplificativo, l’indennità di mobilità per i soggetti con meno di 40 anni nelle aree diverse dal Mezzogiorno è fruibile per un periodo massimo di 12 mesi, mentre la CIG può essere disposta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi e prorogata, in casi eccezionali, fino ad un tetto complessivo di 12 mesi continuativi).

 

Tali periodi, ai sensi del successivo comma 8, sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Infine, è prevista la facoltà, terminato il periodo sperimentale, per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, i lavoratori assunti da questi ultimi e i soci e i collaboratori familiari di cui al richiamato articolo 230-bis c.c., di iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223 (comma 9).

Andrebbe in proposito precisato, anche ai fini del dettato di cui al successivo articolo 2, comma 4, se tale iscrizione sia da ricondurre ai soli fini dell’eventuale nuova assunzione ovvero alla fruizione dell’indennità.

 

L’articolo 2 reca disposizioni inerenti il finanziamento del restante 50% dell’indennità richiamata.

Il comma 1 disciplina l’erogazione del restante 50 per cento degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori che, ai sensi dell’articolo 1, avviano attività d’impresa e percepiscono il 50 per cento del trattamento spettante. La suddetta erogazione è subordinata alla esplicita richiesta.

In particolare, è previsto un meccanismo attraverso il quale:

1)             l’INPS eroga, con cadenza mensile, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. il residuo 50 per cento dei trattamenti;

2)             la Cassa Depositi e prestiti anticipa al lavoratore che ha avviato l’impresa, in un’unica soluzione, l’ammontare complessivo spettante a ciascun lavoratore. A tal fine effettua un’attualizzazione del capitale complessivo applicando uno sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea e vigente al momento dell’anticipazione medesima. L’erogazione è subordinata alla presentazione, da parte del nuovo imprenditore, della comunicazione unica di inizio attività presentata alla Camera di Commercio.

Dalla formulazione della norma non appare chiaro quale sia il soggetto incaricato di presentare e quale sia il soggetto incaricato di ricevere la richiesta.

 

Il comma 2 dispone che le imprese avviate dai lavoratori di cui all’articolo 1 possono accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all’articolo 15 della legge 108 del 1996[36] operanti con finalità di prevenzione del fenomeno dell’usura. La garanzia prestata interessa un ammontare non superiore all’80 per cento dell’importo del prestito ed è fornita, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della L. 108/1996, anche in caso di rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.

L’articolo 15 della L. 108/1996 disciplina l’istituzione e il funzionamento di un Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di entità pari a 300 miliardi di lire (154.937.069,73 €) con quote di 100 miliardi di lire (51.645.689,91 €) per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (comma 1).

Tra gli utilizzi del fondo sono previsti dei contributi in favore dei Confidi purché questi ultimi costituiscano speciali fondi antiusura destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti ovvero incrementano le linee di credito in favore delle piccole e medie imprese ad “elevato rischio finanziario”. Si tratta, in particolare, delle imprese alle quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo richiesto, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia (articolo 15, comma 2, lettera a)).

Considerato che l’articolo 15 della L.. 108/1996 richiamato dal comma in esame dispone un finanziamento per gli anni 1996, 1997 e 1998, sarebbe opportuno chiarire se il rinvio al “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” sia da riferire al fondo di cui al capitolo 1618 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e al relativo finanziamento.

 

Il comma 3 dispone la cumulabilità dei contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura di cui al precedente comma 2 con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.

 

Ai sensi del comma 4i soggetti che al termine del periodo di 18 mesi si iscrivono alle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del provvedimento in esame, sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti a titolo di garanzia sul debito residuo del finanziamento in corso.

In proposito, il testo non appare chiaro laddove fa riferimento alla cessione del quinto dello stipendio. Tra l’altro, anche in esplicito riferimento alla cessione di parte dell’indennità di mobilità, ai sensi del combinato disposto dalla norma in esame e dal comma 9 dell’articolo 1, per i meccanismi di fruizione dell’indennità richiamata, la stessa potrebbe essere non sufficiente a garantire la restituzione del debito residuo.

 

L’articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010 (comma 6), in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

In particolare:

-             il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta; la disposizione, applicando il “criterio di cassa”, deroga il principio generale in base al quale il reddito ai fini fiscali è determinato in base al “criterio di competenza”. Concorrono, inoltre, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze sui beni d’impresa nonché i contributi previdenziali obbligatori corrisposti dal titolare dell’impresa e quelli relativi ai collaboratori dell’impresa familiare se tali soggetti sono fiscalmente a carico del titolare (comma 1);

-             viene introdotta una imposta sostitutiva del 20% in luogo del pagamento delle imposte dirette (IRPEF e relative addizionali) sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo (comma 1);

-             il reddito è esente dall’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) (comma 2);

-             sulle cessioni non viene addebitata l’IVA e il titolare dell’impresa non può portare in detrazione l’IVA pagata sugli acquisti (comma 3). Pertanto, si dispone l’esonero dal versamento dell’IVA e degli altri adempimenti previsti ai fini IVA dal D.P.R. n. 633/1972, fatta eccezione dell’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi (comma 4);

-             in caso di assunzione di lavoratori dipendenti, viene riconosciuto il credito d’imposta per l’occupazione di cui all’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 (comma 7);

-             in materia di adempimenti contabili, rimane fermo l’obbligo di conservare la documentazione fiscale (quali le fatture, gli scontrini, le dichiarazioni, ecc.) mentre viene disposto l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (comma 5);

-             in materia di adempimenti tributari è concessa la facoltà di farsi assistere dall’ufficio delle entrate competente. In tal caso, i soggetti interessati devono munirsi di apposita apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze (comma 8). Sul costo sostenuto per la predetta apparecchiatura e relativi accessori è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta e comunque per un importo non superiore a 400 euro; il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e non è rimborsabile (comma 9).

 

Le disposizioni contenute nel comma 1 si riferiscono al “reddito di impresa o di lavoro autonomo” mentre nei commi da 2 a 4 viene espressamente indicato un riferimento al solo “reddito d’impresa”.

 

Ai sensi del comma 5 l’applicazione del regime agevolato introdotto dall’articolo in esame è subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria. In particolare, viene espressamente richiamata la sola direttiva 2006/112/CE che disciplina l’imposta sul valore aggiunto.

In proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato europeo sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Pertanto, salvo le deroghe espressamente previste dal Trattato medesimo, l’introduzione di qualunque forma agevolativa necessita della preventiva autorizzazione comunitaria.

 

Il comma 6prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 cessi il regime fiscale agevolato e subentri il regime ordinario.

Tale passaggio comporta, tra l’altro, la variazione dei criteri di imputazione dei componenti economici (positivi e negativi) che passano dal criterio di cassa al criterio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di registrazioni ovvero assenza di registrazione di alcune operazioni contabili, il comma in esame stabilisce che a decorrere dal 2011:

-             le operazioni che sono già state registrate nei periodi d’imposta precedenti (2009 e 2010) in base al criterio di cassa, non concorrono alla formazione del reddito nei periodi d’imposta successivi al 2010 ancorché di competenza di tali periodi;

-             le operazioni non registrate nei periodi d’imposta precedenti (2009 e 2010) in applicazione del criterio di cassa, concorrono alla formazione del reddito nel 2011 ancorché di competenza dei periodi d’imposta trascorsi.

 

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo la relazione illustrativa, il richiamo specifico a determinate norme della legislazione di settore deriva dal fatto che il quadro della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede un insieme di norme particolarmente complesso , quadro che “risulta di ardua attuazione entro strutture di piccolissima dimensione, nelle quali un elevato grado di protezione e di prevenzione può raggiungersi solo attraverso la cultura della sicurezza, la collaborazione tra pari e l’assolvimento di semplici e ben definiti obblighi, evitando per quanto possibile il ricorso a procedure burocratiche”.

In particolare, prosegue la relazione, l’area recante norme di protezione per il lavoro autonomo potrebbe essere il riferimento per una “micro-struttura produttiva di beni e servizi caratterizzata dalla piccola dimensione, dalla mancanza di livelli gerarchici rilevanti e dalla sostanziale equivalenza nell’esposizione ai rischi da parte del titolare e degli addetti, accomunati dall’intercambiabilità dei ruoli e delle mansioni”.

 

In particolare, il comma 1 sottopone alle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.L. 9 aprile 2008, n. 81, ed alle corrispondenti sanzioni, i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi del successivo articolo 6, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis c.c.[37], fino al 31 dicembre 2010, termine di scadenza del periodo sperimentale di 18 mesi.

Tale articolo dispone che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c., i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c. e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo hanno l’obbligo di:

§         utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

§         munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

§         munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

E’ riconosciuta, inoltre, ai richiamati soggetti, inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di:

§         beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

§         partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Merita ricordare, al riguardo, che attualmente è all’esame congiunto delle Commissioni I e XI lo schema di decreto legislativo n. 79, che reca modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 81/2008[38]. In particolare, lo schema richiamato pur apportando variazioni al testo del citato articolo 21, non ne modifica i contenuti per quanto attiene all’impresa familiare[39].

 

Il successivo comma 2 stabilisce l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94 dello stesso D.Lgs. 81/2008 ai soggetti richiamati che esercitano la propria attività nei cantieri.

Tale articolo prevede che i lavoratori autonomi che esercitino la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, si adeguano, ai fini della sicurezza, alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

 

Infine, ai sensi del comma 3, la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese individuali o societarie costituite ai sensi del più volte richiamato articolo 6, è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Spetta ai datori di lavoro assicurare l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato D.Lgs. 81, in precedenza richiamate.

L’articolo 15 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tra queste, si segnalano:

§         la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

§         la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro

§         l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

§         l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

§         controllo sanitario dei lavoratori;

§         l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione

§         l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

§         l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

§         la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

§         la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Al riguardo, andrebbe valutato se le tutele previste dal comma 3 per i lavoratori dipendenti siano effettivamente adeguate alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008.

 

L’articolo 5, in considerazione della “scarsa rilevanza dell'inquinamento” che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, prevede l’esonero in via transitoria, per le medesime imprese, da alcuni obblighi previsti dal cd. codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) in materia di rifiuti.

 

I principali obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del D.Lgs. 152/2006 cui l’articolo in esame rinvia sono:

§         comunicazione annuale, tramite MUD, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati (articolo 189, comma 3);

§         tenuta dei registri di carico e scarico (articolo 190, comma 1);

Relativamente all’obbligo di trasmissione del MUD e di tenuta dei registri citati si ricorda che la vigente normativa (articoli 189-190 del D.Lgs. 152/2006) contempla già diversi casi di esonero proprio finalizzati a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese minori, come risulta dalle tabelle seguenti, che riportano i soggetti obbligati ed esonerati con riferimento ai rifiuti pericolosi e non[40]:

MUD e registri per i rifiuti PERICOLOSI

Soggetti obbligati[41]

Soggetti esclusi

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti

Professionisti singoli per i rifiuti da loro stessi prodotti (il formulario tiene luogo del registro)

Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000

Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a Euro 8.000

 

MUD e registri per i rifiuti NON PERICOLOSI

Soggetti obbligati

Soggetti esclusi

Le imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttori di rifiuti derivanti da:

1. lavorazioni industriali;
2. lavorazioni artigianali;
3. attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
4. fanghi prodotti da potabilizzazione, altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue, abbattimento fumi.

Le imprese e gli enti che hanno meno di dieci dipendenti e che sono produttori di rifiuti derivanti da:

1. lavorazioni industriali;
2. lavorazioni artigianali;
3. attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
4. fanghi prodotti da potabilizzazione, altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue, abbattimento fumi.

 

 

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:

1. attività agricole e agro-industriali;

2. attività di demolizione, costruzione e scavo;

3. attività commerciali;

4. attività di servizio;

5. attività sanitarie;

6. macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti; veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

 

Gli imprenditori agricoli a prescindere dal volume di affari annuo

 

 

Le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi

 

§         iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (articolo 212, comma 5).

Relativamente al citato obbligo di iscrizione si ricorda che la vigente normativa contempla già diversi casi di esonero proprio finalizzati a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese minori. Il comma 8 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 prevede infatti che tale obbligo non si applichi “ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”. Per tali imprese è prevista l’iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione con cui l'interessato attesta sotto la sua responsabilità: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione. Lo stesso comma 8 dispone, altresì, che “non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione”.

 

Occorrerebbe valutare la compatibilità di tale disposizione con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, anche in considerazione del fatto che la deroga prevista inciderebbe quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell’inquinamento non dovrebbe più essere considerata “scarsa”.

 

Il comma 1 dell’articolo 6 prevede che i soggetti di cui all’articolo 1 per avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del D.L. 7/2007[42].

 

Si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 7/2007 prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione nel Registro delle imprese, a fini previdenziali (iscrizione all’INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all’INAIL) e per l’ottenimento del Codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale (commi1-4).

La disposizione prevede, inoltre, che:

·       la procedura si applichi anche in caso di modifiche o cessazioni dell’attività d’impresa (comma 5);

·       le trasmissioni avvengano, di norma, per via telematica; a questo fine, in particolare, le Camere di commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, assicurano gratuitamente ai privati l’assistenza e il supporto tecnico di cui necessitano (comma 6);

·       con due DPCM, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano adottate le norme necessarie per l’attuazione delle nuove procedure[43] (comma 7);

·       le nuove procedure siano adottate dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 8), con la conseguente abrogazione della normativa vigente in materia di comunicazioni a carattere previdenziale e assistenziale, nonché per il rilascio del Codice fiscale e della partita IVA[44] (comma 9);

·       l’importo dell’imposta di bollo per le domande presentate per via telematica all’Ufficio del registro delle imprese sia rideterminato con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto  con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 febbraio 2007). La rideterminazione dovrà essere effettuata garantendo l’invarianza del gettito ed essere finalizzata ad incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali (comma 10)[45].

Iscrizione al Registro delle imprese

Il Registro delle imprese, tenuto da un apposito Ufficio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è stato istituito dall’articolo 8 della L. 580/1993[46].

Al Registro delle imprese sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, previa denuncia alla Camera di commercio. La registrazione garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano e ne testimonia l’esistenza, l’attività esercitata e gli eventi aventi rilievo giuridico durante la sua attività. Contestualmente all’iscrizione, l’Ufficio preposto della camera di commercio, in collegamento con il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna il numero di iscrizione al Registro che coincide con il Codice fiscale.

 

Con il Registro delle imprese (che ha avviato l'attuazione degli articoli 2188 del codice civile) sono stati gradualmente unificati i registri e gli elenchi in precedenza esistenti per le varie attività imprenditoriali.

Attualmente il registro si articola in due sezioni, una ordinaria e una speciale, (alle quali il DLgs 96/2001 ne ha affiancata una ulteriore per le Società tra avvocati).

Il comma 4dell'articolo 8 della L. 580/1993 prevedeva in origine l'istituzione di apposite sezioni speciali del Registro delle imprese per le iscrizioni degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori, delle società semplici e delle imprese artigiane. Tale assetto del Registro è stato successivamente rivisto dal DPR 14 dicembre 1999, n. 558, che ha introdotto varie semplificazioni procedimentali (secondo i principi dell’art. 20, co. 8, della legge Bassanini), disponendo, in particolare, all'articolo 2, l'iscrizione in un’unica sezione speciale delle categorie imprenditoriali e delle società in precedenza comprese nelle quattro sezioni speciali.

Alla concreta istituzione del registro delle imprese si è provveduto con il DPR 7 dicembre 1995, n. 581.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del DPR 581/1995, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese:

1) gli imprenditori che esercitano le attività indicate nell'art. 2195 c.c., e cioè gli imprenditori che esercitano un'attività industriale, diretta alla produzione di beni e servizi, o un'attività intermediaria nella circolazione dei beni o un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa o attività ausiliarie di ciascuna di queste;

2) le società di cui all'art. 2200 c.c, e cioè le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società cooperative anche quando non esercitino un'attività commerciale;

3) i consorzi di cui all'art. 2612 c.c. e le società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c.;

4) i gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (si tratta di quegli organismi senza fini di lucro previsti dalla CEE con regolamento 2137/85 come strumenti di cooperazione transnazionale tra le imprese);

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;

6) le società assoggettate alla legge italiana secondo le nuove norme di diritto internazionale privato (art. 25 della legge n. 218/95)

7) gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c);

8) i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);

9) le società semplici (art. 2251 c.c.).

Per quanto concerne, specificamente, le imprese artigiane, l’articolo 5 della legge n.443 del 1985 prevede che queste siano tenute ad iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. L’iscrizione all’Albo comporta automaticamente l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. A questo fine, infatti, l’articolo 19 del DPR 581/1995 prevede che la domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane sia comunicata entro 15 giorni dalla Commissione provinciale per l’artigianato all’Ufficio del Registro delle imprese.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 9 del DPR 581/1995 è stato istituito, a scopi esclusivamente documentali e statistici, il "Repertorio delle notizie economiche e amministrative" (REA), nel quale sono iscrivibili i soggetti non qualificabili come imprenditori ma che, tuttavia, esercitano attività economiche e professionali denunciabili alle Camere di commercio.

 

Merita segnalare, infine, che dal 1° novembre 2003 è entrato in vigore l'obbligo (secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, della L. 340/2000) di presentazione per via telematica o su supporto informatico con firma digitale di domande, denunce ed atti al Registro delle imprese.

 

Il successivo comma 2 identifica la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazione.

In particolare, l’attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 c.c.

 

Il comma 3 prevede l’esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis c.c., qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato.

In proposito, andrebbe chiarito il riferimento dell’esonero del versamento dei contributi alle relative gestioni previdenziali, dal momento che i soci e i collaboratori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1 sarebbero lavoratori dipendenti, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7.

 

Infine, il comma 4 dispone, “al fine di agevolare realmente le forme micro-imprenditoriali in oggetto”, come riportato nella relazione illustrativa, che in ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non possa essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

Si segnala, al riguardo, che andrebbe valutata la congruità della disposizione in esame relativa al numero massimo di addetti che, almeno nell’arco temporale dei 18 mesi, potrebbe essere in contrasto con le necessità operative dell’impresa.

 

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(
a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Strategia di Lisbona

Il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato, in vista del Consiglio europeo, la comunicazione “Un impegno comune per l’occupazione” (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali - utilizzando tutti gli strumenti comunitari disponibili, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione. In particolare, la Commissione propone che gli Stati membri destinino una quantità significativa delle loro risorse del FSE a migliorare l'efficienza dei loro sistemi nazionali per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro e fornire incentivi alla creazione di imprese o all'attività autonoma.

La Commissione dovrebbe proporre tra breve una modifica del regolamento dei Fondi strutturali, per dare agli Stati membri la possibilità di non fornire il cofinanziamento nazionale nel 2009 e nel 2010. Questa possibilità di anticipazione della spesa con un tasso di rimborso dell'UE del 100% durante la fase più acuta della crisi dovrebbe accelerare la realizzazione dei progetti, riducendo i vincoli finanziari. La Commissione, inoltre, dovrebbe proporre un nuovo strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione, per sviluppare le microimprese e l'economia sociale.

Flessicurezza

L’8 giugno 2009 il Consiglio UE ha approvato delle conclusioni sulla flessicurezza con le quali propone un insieme di misure che possano aiutare gli Stati membri e le parti sociali a gestire in modo equilibrato l'impatto della crisi mondiale.

Nel 2006 la Commissione aveva avviato un dibattito pubblico sull’evoluzione del diritto del lavoro in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona ed ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. A conclusione del processo di consultazione (avviato sulla base di un apposito Libro verde), la Commissione ha presentato, il 27 giugno 2007, una comunicazione intesa a definire principi comuni in materia di flessicurezza per consentire agli Stati membri di sviluppare strategie di flessicurezza adattate al proprio contesto nazionale.

Nelle conclusioni dell’8 giugno il Consiglio dell’UE invita in particolare a:

·         sostenere l'occupazione, aiutando le imprese ad applicare formule diverse dal licenziamento, come forme di lavoro flessibili, la riorganizzazione temporanea dell'orario di lavoro ed altre misure di flessibilità interna nell’ambito delle imprese;

·       migliorare il contesto imprenditoriale mediante un mercato del lavoro che assicuri al tempo stesso la necessaria flessibilità e sicurezza, regimi di previdenza che forniscano incentivi al lavoro, livelli adeguati di costi del lavoro non salariali, in particolare per i lavoratori a bassa qualifica ed altri gruppi vulnerabili, come pure mediante il miglioramento della  regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese;

·       rafforzare le misure per un adeguato sostegno al reddito, mediante l’utilizzazione di sistemi moderni di protezione sociale conformi a principi di flessicurezza, sussidiarietà e sostenibilità delle finanze pubbliche;

·       vigilare affinché l'evoluzione dei costi del lavoro sia favorevole all'occupazione incoraggiando le parti sociali, nel proprio ambito di competenza, a stabilire il quadro adeguato per la contrattazione, al fine di rispecchiare tutte le sfide del mercato;

·         aumentare gli investimenti nel capitale umano, migliorando le competenze e la loro adeguatezza alle necessità del mercato del lavoro, in particolare per le persone che lavorano ad orario ridotto o praticano altre forme d'occupazione flessibili e per i lavoratori poco qualificati.

·         mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione e concentrarsi sul sostegno e sulla motivazione dei gruppi vulnerabili quali i giovani con minori opportunità;

·         migliorare l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego, sviluppandone l’ approccio preventivo e proattivo volto a facilitare le transizioni, con servizi più personalizzati, un'individuazione precoce delle esigenze in termini di competenze professionali, assistenza nella ricerca di un posto di lavoro, orientamento e formazione;

·         facilitare la libera circolazione dei lavoratori, conformemente ai trattati ed all'acquis comunitario, e favorire la mobilità nel mercato unico europeo;

·         valutare la possibilità di adattare le disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro, al fine di promuovere transizioni flessibili ma sicure dalla disoccupazione all'occupazione e da un posto di lavoro a un altro, sostenendo nel contempo disposizioni contrattuali affidabili.

Small Business Act

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un ”Small Business Act” per l’Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee (PMI) di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero i posti di lavoro.

L’Atto sulle piccole imprese per l’Europa stabilisce dieci principi sulla base dei quali sia la Commissione sia gli Stati membri sono chiamati ad elaborare misure concrete, ispirate al principio “Pensare anzitutto in piccolo”, destinate a rendere la vita più facile per le piccole imprese.

In tale contesto, la Commissione invita gli Stati membri a:

-   ridurre al minimo spese e oneri per le imprese, ricorrendo anche a misure specifiche per PMI e microimprese, come periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, soprattutto da obblighi d’informazione o di relazione;

-   semplificare la vita delle PMI, ad esempio, riducendo il livello delle commissioni richieste dalle amministrazioni dagli Stati membri per registrare un’impresa; impegnandosi per ridurre a meno di una settimana il tempo necessario a fondare un’impresa; accelerando l’inizio delle attività commerciali delle PMI attraverso la riduzione e la semplificazione di licenze e permessi, nonché impegnandosi a fissare il termine massimo di un mese per rilasciare tali licenze e permessi, eccetto i casi giustificati da seri rischi per le persone o l’ambiente;

-   agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, ad esempio: elaborando programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra centomila e un milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato; far sì che l’imposizione fiscale sugli utili societari incoraggi gli investimenti.

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sullo “Small business Act” (SBA) nelle quali, fra l’altro, invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo SBA al più alto livello politico.

Il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sullo “Small business Act” con cui appoggia tale iniziativa.

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Codice Civile
(art. 230-bis)

 

230-bis
Impresa familiare

 

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

 

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

 

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

 

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

 

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

 

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme (2).

 

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(1) Sezione aggiunta dall'art. 89, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

(2) Vedi l'art. 2, L. 5 dicembre 1985, n. 730, per la disciplina dell'agriturismo, l'art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il comma 1 dell'art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dall'art. 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

 


R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità (art. 19)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105, e convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.

(2) Si tenga presente che l’abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e della voce n. 22986 dell’allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell’allegato 1 dopo la conversione in legge.

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(omissis)

Art. 19

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione (43).

 

L'indennità è stabilita nella misura seguente (44):

 

+------------------------------------+-------------------------+

|    Importo contributi versati      |  Indennità giornaliera  |

+------------------------------------+-------------------------+

|Impiegati:                          |                         |

|  fino a L. 74 . . . . . . . . . . .|         L.  4,-         |

|  oltre L.  74 fino a L.  98 . . . .|         »   7,-         |

|  oltre L.  98 fino a L. 113 . . . .|         »   7,-         |

|  oltre L. 113 . . . . . . . . . . .|         »  12,-         |

|                                    |                         |

|Operai:                             |                         |

|  fino a L. 47 . . . . . . . . . . .|         L.  2,50        |

|  oltre L. 47 fino a L. 68 . . . . .|         »   4,-         |

|  oltre L. 68 fino a L. 86 . . . . .|         »   5,50        |

|  oltre L. 86  . . . . . . . . . . .|         »   7,-         |

 

... (45)

 

 

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(43) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui al presente comma è stata elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, è stata estesa fino a nove mesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, i commi 2 e 7 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, la lettera a) del comma 1 e il comma 10-bis dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla relativa legge di conversione. Il comma 25 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha elevato la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

(44)  Vedi, ora, l'art. 31, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(45)  Seguiva un comma prima modificato dalla legge di conversione 6 luglio 1939, n. 1272, e poi abrogato dall'art. 7, L. 5 novembre 1968, n. 1115.

 

(omissis)

 

 


L. 5 novembre 1968, n. 1115
Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 novembre 1968, n. 282.

(2)  Vedi, anche, le modifiche e le integrazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1972, n. 464. Per la proroga del trattamento previsto dalla presente legge al 31 dicembre 1986, vedi l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

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TITOLO I

 

Procedure di consultazione sui problemi dell'occupazione

 

1.  Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si darà luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento della occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attività produttive.

 

Per l'esame della situazione sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.

 

TITOLO II

 

Intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria

 

2.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788 , a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.

 

La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'articolo 3 (4).

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(4)  Vedi, anche, l'art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

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3.  Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, è dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonché la decorrenza dei relativi provvedimenti (5) (6).

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(5)  Vedi, anche, le modifiche e le integrazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1972, n. 464. Per la proroga del trattamento previsto dalla presente legge al 31 dicembre 1986, vedi l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

(6)  Vedi il D.M. 6 novembre 1968.

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4.  Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (7).

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(7)  Vedi, anche, l'art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

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5.  ... (8).

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(8)  Modifica il primo comma dell'art. 8, D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869.

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TITOLO III

 

Assegni familiari ai disoccupati e agli operai in Cassa integrazione

 

6.  A decorrere dal 1° gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1237 , gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni.

 

Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresì, per le annate successive a quelle indicate dall'art. 1, secondo comma, del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1089 , convertito nella L. 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 32, lettera a), della L. 29 aprile 1949, numero 264 .

 

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 , al D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 , ed alla L. 3 febbraio 1963, n. 77 , spettano gli assegni familiari nella misura intera.

 

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

 

7.  Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , l'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , ed il secondo comma dell'art. 35 della L. 29 aprile 1949, n. 264 , con le successive modificazioni.

 

TITOLO IV

 

Disposizioni sull'assistenza ai disoccupati

 

8.  [Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività, aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti (9).

 

L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma è determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepito nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresì, delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali (10).

 

L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore.

 

Il trattamento speciale di cui al presente articolo è corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (11).

 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporrà, con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della L. 29 aprile 1949, n. 264 , e all'art. 4 della L. 2 aprile 1968, n. 424 , quando almeno 15 lavoratori che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

La natura dei singoli corsi è determinata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti.

 

La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla L. 12 febbraio 1967, n. 36 , e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori] (12) (13).

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(9)  Vedi, anche, l'art. 25, L. 23 aprile 1981, n. 155.

(10)  Vedi, anche, l'art. 25, L. 23 aprile 1981, n. 155.

(11)  La Corte costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 190 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.

(12)  Vedi, anche, le modifiche e le integrazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1972, n. 464. Vedi, inoltre, l'art. 19, L. 6 agosto 1975, n. 427 e l'art. 3, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

(13)  L'art. 16, L. 23 luglio 1991, n. 223, ha abrogato l'art. 8 e i commi 2 e 3 dell'art. 9 della presente legge.

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9. Il trattamento di cui all'articolo precedente è erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.

 

[Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si provvede:

 

a) mediante versamento da parte delle imprese industriali che occupano personale nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

 

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma potrà essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative:

 

b) mediante versamento da parte delle imprese industriali che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo di una somma corrispondente a 30 giorni del trattamento speciale di cui al secondo comma dello stesso articolo al lordo della riduzione prevista per il caso di godimento delle indennità di disoccupazione da effettuarsi all'atto di ciascun licenziamento salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo] (14).

 

[Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla gestione degli assegni familiari] (15).

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(14)  L'art. 16, L. 23 luglio 1991, n. 223, ha abrogato l'art. 8 e i commi 2 e 3 dell'art. 9 della presente legge.

(15)  Comma abrogato dall'art. 16, L. 23 luglio 1991, n. 223.

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10.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della L. 29 aprile 1949, n. 264 , spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.

 

A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresì l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'art. 4 della L. 2 aprile 1968, n. 424 , per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei lavoratori disoccupati.

 

TITOLO V

 

Assegno ai lavoratori anziani licenziati

 

11.  Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'art. 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 .

 

L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.

 

L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età di pensionamento.

 

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

 

L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.

 

I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla L. 4 agosto 1955, n. 692 , e successive modificazioni.

 

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21, 22, terzo comma, e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni (16).

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(16)  Così sostituito dall'art. 47, L. 30 aprile 1969, n. 153. Vedi, anche, gli artt. 44 e 69 di tale legge e gli artt. 4 e 16, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

 

12.  Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il fondo per l'adeguamento delle pensioni, nel cui ambito è istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili, nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all'articolo 26 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo può essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative (17).

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(17)  Vedi, anche, la L. 8 agosto 1972, n. 464 (art. 6) e l'art. 4, D.L. 30 maggio 1988, n. 173.

 

TITOLO VI

 

Disposizioni finali

13.  I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti artt. 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.

 

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sarà determinato, annualmente, lo ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente (18).

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(18)  Vedi, anche, la L. 8 agosto 1972, n. 464 (art. 6) e l'art. 4, D.L. 30 maggio 1988, n. 173.

 

14.  All'onere derivante dalla presente legge in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 1.500 milioni e lire 500 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti, rispettivamente ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; a quello di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1969 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

 

 

 

 

 

(Il testo della presente legge è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Lavoro)


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 22)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

(2)  Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(omissis)

Art. 22
Tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni (68).

 

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso (69).

 

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività (70).

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(68)  Comma così prima sostituito dall'art. 42, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e poi dall'art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Vedi, anche, l'art. 45 del citato D.P.R. n. 897 del 1980 e l'art. 7, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(69)  Comma così sostituito dall'art. 10-quinquies, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Sul termine massimo dell'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, vedi l'art. 8, L. 27 luglio 2000, n. 212.

(70)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

 

(omissis)

 


L. 20 maggio 1975, n. 164
Provvedimenti per la garanzia del salario

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 1975, n. 148.

(2)  Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

 

 

Art. 1
Interventi di integrazione salariale.

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

 

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

 

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

 

2) integrazione salariale straordinaria:

 

a) [per crisi economiche settoriali o locali] (4);

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

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(4)  Lettera abrogata dall'art. 8, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

 

Art. 2
Misure dell'integrazione salariale.

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

 

Art. 3
Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

 

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Art. 4
Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

 

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464 .

 

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464 , sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

 

Art. 5
 Procedure di consultazione sindacale.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

 

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

 

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

 

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

 

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

 

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

 

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

 

Art. 6
Durata dell'integrazione salariale ordinaria.

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1, n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

 

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788 .

 

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

 

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

 

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili (5).

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(5)  In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 11 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

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Art. 7
Procedimento d'integrazione salariale ordinaria.

Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

 

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, lo eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

 

 

Art. 8
Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

 

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Art. 9
Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 .

 

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

 

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

 

Art. 10
Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria.

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115 , modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

 

Art. 11
Durata dell'integrazione salariale straordinaria.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 , è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

 

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 . La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

 

Art. 12
 Finanziamento della Cassa integrazione guadagni.

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

 

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'I per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 ; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;

 

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinante da eventi oggettivamente non evitabili (6);

 

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464 , che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975 (7).

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(6)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 dicembre 1979, n. 640.

(7)  Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 21, L. 30 marzo 1981, n. 119.

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Art. 13
 Computo dei dipendenti.

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al presente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

 

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

 

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

 

Art. 14
 Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

 

Art. 15
 Impiegati.

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 , è elevato a lire 300.000.

 

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

 

Art. 16
Termine per il rimborso delle prestazioni.

 

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , è elevato a sei mesi.

 

Art. 17
 Formazione professionale.

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

 

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

 

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

 

Art. 18
Disposizioni particolari per gli operai agricoli.

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

 

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

 

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

 

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, numero 457 , si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

 

Art. 19
 Disposizioni finali.

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

Art. 20
Regime transitorio.

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

 


D.L. 21 marzo 1988, n. 86
Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 7)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1988, n. 68 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160 (Gazz. Uff. 21 maggio 1988, n. 119). Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8 (ad eccezione dell'art. 1), non convertiti in legge.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché di provvedere al potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1988;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto:

 

Art. 7

1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 13, D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione (32).

 

2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria (33). La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'art. 3, L. 8 agosto 1972, n. 457 , e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla L. 25 luglio 1975, n. 402 , sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

 

3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate (34).

 

4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1 (35).

 

5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce (36).

 

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8 e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno» (37).

 

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (38).

 

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(32) Vedi, anche, il comma 55 dell'art. 1, L. 124 dicembre 2007, n. 247.

(33)  Periodo così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160.

(34)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il comma 26 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(35)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

(36)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

(37)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160.

(38)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29 marzo 1991, n. 108.

(omissis)

 


L. 23 luglio 1991, n. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 1 e 6)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

(2)  Vedi, anche, gli artt. 3-bis e 20-ter, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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TITOLO I

 

Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale

 

Capo I

 

Norme in materia di integrazione salariale

 

Art. 1
 Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (4).

 

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (5). L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

 

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio (6) (7) .

 

4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

 

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

 

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 (8).

 

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5, L. 20 maggio 1975, n. 164 .

 

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

 

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3 (9).

 

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima (10).

 

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario (11).

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(4)  Vedi, anche, gli artt. 3-bis e 20-ter, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5)  Con D.M. 6 giugno 1997 (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 152) è stato approvato il nuovo modello per la formulazione della domanda di integrazione salariale, contenente il programma aziendale.

(6)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

(7)  Vedi, anche, gli artt. 3-bis e 20-ter, D.L. 25 marzo 1997, n. 67nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(8)  Per l'attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 9, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(9)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 39, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, l'art. 7, D.M. 20 agosto 2002, n. 31445, il D.M. 20 agosto 2002, n. 31447 e l'art. 21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(10)  Vedi, anche, il D.M. 20 agosto 2002, n. 31447 e l'art. 21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(11)  Vedi, anche, l'art. 1-quinquies, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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(omissis)

Art. 6
 Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego (34).

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5 (35).

 

2. La Commissione regionale per l'impiego (36) approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:

 

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;

b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

c) promuove le iniziative di cui al comma 4;

d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità;

d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (37).

 

3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21 dicembre 1978, n. 845 , devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

 

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego (38) può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , e dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

 

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49 (39).

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(34)  Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego vedi l'art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(35)  Per il differimento della possibilità di iscrizione previsto dal presente comma 1, vedi l'art. 4, comma 17, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(36)  Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego vedi l'art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(37)  Lettera aggiunta dall'art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(38)  Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego vedi l'art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(39)  Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.


D.L. 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 5)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116.

(2)  Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, del D.L. 5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1° febbraio 1993, n. 26, del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 5
 Contratti di solidarietà.

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (51).

 

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995 (52).

 

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della L. 23 luglio 1991, n. 223 .

 

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione (53).

 

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995 (54) (55).

 

6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991, n. 223 ; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

 

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (56) (57).

 

9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223 , è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

 

10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

 

11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

 

12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

 

13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 (58) (59).

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(51)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(52)  Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(53)  Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(54)  Comma così modificato dal comma 14 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dal comma 9 dell'art. 7-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica del comma 5, vedi l'art. 6, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(55)  Per la applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, come, da ultimo, modificato dal comma 70 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dal comma 3 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 136 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dal comma 531 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 14 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(56)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

(57)  Per la applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, come, da ultimo, modificato dal comma 70 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dal comma 3 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 136, dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dal comma 531 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 14 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(58)  Così sostituito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

(59)  Per l'interpretazione autentica del presente art. 5, vedi l'art. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(omissis)


L. 7 marzo 1996, n. 108
Disposizioni in materia di usura (art. 15)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.

(2)  Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 24. Vedi, anche, l'art. 24, comma 31, L. 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

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(omissis)

Art. 15

 

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4 (26).

 

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

 

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi (27).

 

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

 

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni (28).

 

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

 

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

 

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito (29).

 

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

 

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (30).

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(26)  Comma così modificato dal comma 61 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Vedi il D.M. 6 agosto 1996.

(28)  Vedi il D.M. 6 agosto 1996.

(29)  Per il regolamento di attuazione dell'art. 15, vedi il D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.

(30)  Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.

(omissis)

 


D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

 

 

 

(Il testo della presente legge è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Lavoro)


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

 

 

 

(Il testo della presente legge è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Lavoro)


D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

 

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;

 

Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

 

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;

 

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

 

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione può essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

 

Considerato che al fine di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, è opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;

 

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° giugno 1998;

 

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, può essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale è chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullità e che la stessa può essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1
 Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (3).

 

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati (4).

 

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (5).

 

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (6).

 

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni (7).

 

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

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(3)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(4)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100 e poi dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(5)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(6)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(7) Comma così modificato dal comma 94 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

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Art. 2
 Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (8).

 

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (9).

 

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (10).

 

3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio (11).

 

4. [Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione] (12).

 

4-bis. [Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza] (13).

 

5. [I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno] (14).

 

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

 

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta (15).

 

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (16).

 

8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (17).

 

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (18).

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(8)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera a) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga dei termini, relativamente all'anno 1999, vedi il D.P.C.M. 1° aprile 1999.

(9)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera b) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(11) Comma aggiunto dal comma 67 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(12)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(14)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(18)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

Art. 3
Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (19).

 

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3 (20).

 

2-bis. Nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (21).

 

2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

 

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

 

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (22).

 

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

 

3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro (23) per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento (24).

 

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

 

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

 

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

 

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11 (25).

 

7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

 

7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

 

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.

 

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

 

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

 

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

 

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (26).

 

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

 

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo (27).

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(19) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera c) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(20)  Comma così modificato prima dal comma 377 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 poi, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera d) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(21)  Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(22)  All'individuazione di altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni si è provveduto con D.Dirig. 17 settembre 1998 (Gazz. Uff. 21 settembre 1998, n. 220), abrogato e sostituito dal D.Dirig. 18 febbraio 1999, con D.M. 12 luglio 2000, con D.M. 21 dicembre 2000, con D.M. 19 aprile 2001 e con Provv. 18 novembre 2008. Vedi, anche, il Provv. 21 giugno 2007.

(23)  L'originario importo di euro 0,5 è stato prima aumentato ad euro 0,51 con D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58), ad euro 0,52 con D.M. 12 marzo 2007 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 79) e ad euro 0,53 con Provv. 30 settembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 2 ottobre 2008) e poi così rideterminato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così modificato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 13 luglio 2005.

(25) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(26)  Comma così modificato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi da 4-ter a 4-quinquies dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

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Art. 4
Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (28).

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 (29).

 

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi (30).

 

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse (31).

 

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1 (32).

 

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

 

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno (33).

 

5. [Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria] (34).

 

6. [Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo] (35).

 

6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali (36).

 

6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi (37).

 

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (38) (39).

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(28)  Rubrica così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.

(29)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(30)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(31)  In attuazione del presente comma vedi il D.M. 25 agosto 1999 e il Decr. 9 dicembre 2003.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, con la decorrenza indicata nell'art. 6 dello stesso decreto, dal 1° maggio 2007 ai sensi di quanto disposto dal commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera e) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2002 semplificato, vedi l'art. 2, D.P.C.M. 9 maggio 2002. Per la proroga del termine di trasmissione della dichiarazione, limitatamente all'anno 2008, vedi il comma 217 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007 ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e dal comma 217 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(34)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(35)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi soppresso dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, il Provv. 7 dicembre 2001, il Provv. 3 ottobre 2002, il Provv. 9 ottobre 2002, il Provv. 24 ottobre 2002, i due Provv. 11 febbraio 2004, il Provv. 22 giugno 2004, il Provv. 7 settembre 2004, i quattro Provv. 15 febbraio 2005, i due Provv. 17 dicembre 2007, i due Provv. 18 dicembre 2007 e i quattro Provv. 9 ottobre 2008.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 18 novembre 2008.

(38)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 e poi così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 18 novembre 2008.

(39) Vedi, anche, il comma 123 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

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Art. 5
Dichiarazione nei casi di liquidazione.

1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica (40).

 

2. [Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi] (41).

 

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

 

4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico (42).

 

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

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(40)  Comma prima sostituito dall'art. 5, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera f) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(41)  Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(42)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 5, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, ed infine così modificato dal comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 1° maggio 2007 ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera g) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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Art. 5-bis
Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione.

1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica (43).

 

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica (44).

 

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

 

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società (45).

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(43) Comma così modificato dalla lettera h) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44) Comma così modificato dalla lettera i) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(45)  Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

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Art. 5-ter
Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità.

1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

 

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

 

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

 

a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

 

3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.

 

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.

 

5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi (46).

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(46)  Articolo aggiunto dal comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

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Art. 6
Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi.

1. [I coniugi non legalmente ed effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in forma congiunta sempreché non siano possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali] (47).

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(47)  Articolo abrogato dall'art. 7, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

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Art. 7
Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

1. [Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, recante regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ... (48);

b) ... (49);

c) ... (50)] (51).

 

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(48)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

(49)  Sostituisce i commi 5 e 6 dell'art. 15, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

(50)  Abroga il comma 1 dell'art. 14, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

 

(51)  Articolo abrogato dall'art. 7, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

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Art. 8
Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti.

1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative (52).

 

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente (53).

 

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale (54).

 

5. [Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale] (55).

 

6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3 (56).

 

7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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(52)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto ed infine così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007 ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dalla lettera l) del comma 7-ter dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(53)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(54)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(55)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(56)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100 e poi così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

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Art. 8-bis
 Comunicazione dati I.V.A.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (57).

 

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

 

3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.

 

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

 

4-bis. [Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

 

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi (58);

 

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere] (59).

 

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

 

6. Per l'omissione della comunicazione, nonchè per l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (60) (61).

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(57)  Il modello di comunicazione annuale IVA, con le relative istruzioni, è stato approvato con Provv. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286, S.O.), con Provv. 22 novembre 2004 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285, S.O.) e con Provv. 15 gennaio 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 16 gennaio 2008).

(58) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provv. 25 maggio 2007.

(59) Comma prima aggiunto dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 33, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 37, il comma 337 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 3-ter dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, i commi 109 e 270 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.M. 3 aprile 2008.

(60) Comma prima sostituito dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 33, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 del citato art. 37.

(61)  Articolo aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

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Art. 9
 Disposizioni finali e transitorie.

1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.

 

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:

 

a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.

 

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998.

 

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , si intende abrogato.

 

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

 

8. Dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.

 

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: «e devono» a «decreto n. 600» sono soppresse.

 

10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

 


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale (artt. 189, 190 e 212)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

 

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

 

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

 

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

 

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

 

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

 

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

 

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

 

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

 

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;

 

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

 

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

 

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 189
Catasto dei rifiuti.

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.

 

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (253).

 

3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche (254).

 

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

 

5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

 

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

 

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.

 

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 (255).

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(253) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 24, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(254) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 24, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(255) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

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Art. 190
Registri di carico e scarico.

 

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

 

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

 

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

 

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

 

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

 

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

 

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti (256).

 

6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni (257).

 

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

 

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

 

9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

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(256) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 24-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(257) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

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Art. 212
 Albo nazionale gestori ambientali.

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

 

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

 

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

 

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) [da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche] (288);

f) [da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative] (289).

 

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

 

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni (290).

 

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

 

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

 

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci. Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione (291).

 

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

 

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

 

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

 

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

 

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

 

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.

 

12. [È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente] (292).

 

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .

 

14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti (293).

 

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

 

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995 (294).

 

17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

 

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi (295):

 

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

 

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

 

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

 

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

 

22. [I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9] (296).

 

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri (297).

 

24. [Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] (298).

 

25. [Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] (299).

 

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

 

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

 

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (300).

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(288) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(289) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(290) Comma così modificato dall’art. 2, commi 30 e 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(291) Comma prima sostituito dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi così modificato dall'art. 4-quinquies, D.L. 3 novembre 2008, n. 171 aggiunto dalla relativa legge di conversione. L'iscrizione all'Albo prevista dal presente comma è stata disciplinata con Del. 26 aprile 2006 (Gazz. Uff. 22 maggio 2006, n. 117), modificata dall'art. 1, Del. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 2 agosto 2007, n. 178), e con Del. 3 marzo 2008 (Gazz. Uff. 29 marzo 2008, n. 75).

(292) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(293) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(294) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(295) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(296) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(297) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(298) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(299) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(300) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 9, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.


D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 9)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 (Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)

Capo II

 

Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

 

Art. 9
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo (35).

 

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA (36).

 

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica (37).

 

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate (38).

 

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

 

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati (39).

 

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli (40).

 

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo (41).

 

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente (42).

 

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (43).

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(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(40) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Il modello di comunicazione unica previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 2 novembre 2007 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2007, n. 296).

(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(omissis)

 


L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 521, 539-547)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

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(omissis)

Art. 2

(omissis)

521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10 milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 (214) che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008 (215). Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007 (216).

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(214) Per la proroga del termine vedi il comma 8 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter.

(215) Per la proroga del termine vedi il comma 7 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter.

(216) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 4-ter, D.L. 3 luglio 2008, n. 97 aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter. Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

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(omissis)

539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 (220).

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(220) Comma così modificato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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540. Il credito d’imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (221).

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(221) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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541. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (222).

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(222) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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542. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (223).

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(223) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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543. Il credito d’imposta spetta a condizione che:

 

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo (224).

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(224) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita (225).

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(225) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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545. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:

 

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni (226).

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(226) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti (227).

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(227) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

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547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità (228).

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(228) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 2008.

(omissis)

 


D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 15, 21 e 94)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

 

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

 

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

 

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE , 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

 

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

 

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

 

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

 

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

 

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

 

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

 

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

 

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

 

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

 

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

 

Capo III

 

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

 

Sezione I

 

Misure di tutela e obblighi

(omissis)

Art. 15
Misure generali di tutela

1.  Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

 

a)  la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b)  la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c)  l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d)  il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e)  la riduzione dei rischi alla fonte;

f)  la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g)  la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h)  l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i)  la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l)  il controllo sanitario dei lavoratori;

m)  l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n)  l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o)  l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p)  l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q)  le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r)  la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s)  la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t)  la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u)  le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)  l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z)  la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

 

2.  Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

(omissis)

 

Art. 21
 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1.  I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

 

a)  utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b)  munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c)  munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

 

2.  I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

 

a)  beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b)  partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

(omissis)

 

Art. 94
 Obblighi dei lavoratori autonomi

1.  I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

 

(omissis)

 

 


D.L. 29 novembre 2008, n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (art. 19)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

 

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

 

Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

 

Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 19
 Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

1.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

 

a)  l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (97)

b)  l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (97)

c)  in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. (87)

 

1-bis.  Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. (88)

 

1-ter.  In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. (98)

 

2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: (89)

 

a)  operino in regime di monocommittenza;

b)  abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c)  con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

[d)  svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; (90)]

e)  non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2-bis.  Per l’anno 2009 ai fini dell’attuazione dell’istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l’ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (96)

 

3.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo. (91)

 

4.  L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. (91)

 

5.  Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

5-bis.  Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi. (92)

 

6.  Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

 

a)  mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b)  mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; (93)

c)  mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

 

7.  Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. (94)

 

7-bis.  Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall’INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato. (100)

 

8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. (91)

 

9.  Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. (101)

 

9-bis.  In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province. (92) (103)

 

10.  Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. (94)

 

10-bis.  Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (92)

 

11.  In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (104) .

 

12.  Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. (94)

 

13.  Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

 

14.  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». (99)

 

15.  Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

 

16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione. (91)

 

17.  All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

 

18.  Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (94)

 

18-bis.  In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione “G. B. Bietti” per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (95)

 

18-ter.  Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 37:

1)  al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

b)  all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata. (95)

 

18-quater.  Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto (102). (95)

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(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che, inoltre, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera c), precedentemente parte del presente comma, costituisca ora il comma 1-bis del presente articolo ed ha modificato tale capoverso.

(88) Comma inserito per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 al comma 1 del presente articolo. La predetta legge, infatti, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, precedentemente parte del predetto comma, costituisca ora il presente comma 1-bis ed ha, inoltre, modificato tale capoverso. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(89) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(90) Lettera soppressa dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(91) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(92) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(93) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(94) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(95) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(96) Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 8, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(97) Lettera così modificata dall'art. 7-ter, comma 9, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(98) Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 9, lett. c), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(99) Comma così modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. d), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(100) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-ter, comma 10, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(101) Comma così modificato dall'art. 7-ter, comma 5, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(102) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 41–bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(103) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 febbraio 2009, n. 45080.

(104) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2009, n. 45081.

(omissis)

 


Direttiva CE 28 novembre 2006 n. 112
Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

 

 

 

 

 

(Il testo della presente legge è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Lavoro)



[1]     L. 20 maggio 1975, n. 164, “Provvedimenti per la garanzia del salario”.

[2]    Circolare INPOS 27 gennaio 2009, n. 11.

[3]    Ridotto a 834,55 € per l’applicazione dell’aliquota del 5,84% a carico apprendisti.

[4]    Ridotta a 1.003,05 € per l’applicazione dell’aliquota mdel 5,84% a carico apprendisti.

[5]     Articolo 2, comma 17, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che rinvia indirettamente all'articolo unico della L. 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.

[6]     L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[7]     Articolo 1, comma 9, della L. 223/1991, come modificato dall’articolo 4, comma 35, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 28 novembre 1996, n. 608.

[8]     L. 29 dicembre 1990, n. 407, Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

[9]     Articolo 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

[10]    Si tratta sostanzialmente delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

[11]    Il contributo d’ingresso, previsto dall’articolo 4, comma 3, della L. 223/1991, è pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che si intende licenziare. Tale versamento costituisce una anticipazione di quanto dovuto complessivamente all’INPS per la procedura di mobilità. Difatti, ai sensi dell’articolo 5 della L. 223/1991, nel corso della procedura il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la utilizzazione della CIGS. Nel caso di riduzione del personale senza aver utilizzato prima la CIGS, il contributo complessivo è invece pari a nove volte il trattamento iniziale netto di mobilità. Comunque l’importo da pagare da parte del datore di lavoro è ridotto a tre volte il trattamento netto di mobilità nel caso in cui la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Si ricorda inoltre che è esonerata dal versamento delle residue rate del contributo d’ingresso dovuto l’azienda che procuri ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (Circ. INPS n. 171/2001).

[12]    In particolare, ai sensi dell’articolo 16 della L. 223 del 1991, i lavoratori collocati in mobilità hanno diritto alla relativa indennità a condizione che, avendo un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, possano vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, astensione per maternità e congedi parentali.

[13]    In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

[14]   Si ricorda che lo stesso articolo ha contestualmente soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le disposizioni concernenti il riconoscimento  dell’indennità per sospensione temporanea dell’attività, di cui all’articolo 13, commi 7-12, del D:L. 35/2005.

[15]    D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni

[16]    Tale percentuale è stabilita dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[17]   Articolo 7, comma 3, del D.L. 148/1993, convertito dalla L. 236/1993.

[18]    A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.

[19]    Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 299 del 1994, la compatibilità dei contratti di solidarietà difensivi con la CIGS è riconosciuta:

-        se i lavoratori interessati ai 2 distinti benefici sono diversi ed individuati in appositi elenchi nominativi, tale distinzione deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui le 2 fattispecie coesistono;

-        i programmi di CGIS devono essere univocamente quelli approvati per crisi aziendale oppure per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, escludendo quindi l’ipotesi di procedure concorsuali.

[20]    “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”.

[21]    “Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS”.

[22]    Secondo la circolare del Ministero del lavoro del28 marzo 2003, n. 8.

[23]    Merita ricordare, in proposito, che l’articolo 1, comma 773, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, al fine di rendere più graduale l’impatto dell’incremento della contribuzione per le aziende di minori dimensioni, si prevede che, per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di 10 dipendenti, la suddetta aliquota complessiva del 10% a loro carico relativa agli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali per i contributi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i contributi maturati nel secondo anno di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i contributi maturati negli anni successivi al secondo.

[24]   “Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini”.

[25]   Circolare INPS n. 43 del 1986.

[26]   “Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile”.

[27]    La legge finanziaria 2008 dispone che tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008, che recepiscano intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

[28]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[29]    Nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

[30]   La proroga è stata disposta, per l’anno 2007, con l’articolo 1, comma 1156, lettera c) della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e, per l’anno 2008, con l’articolo 2, comma 523, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

[31]    D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.

[32]    D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.

[33]   “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

[34]   Le condizioni sono le seguenti:

§          la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi.

§          tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

Successivamente, l’articolo 21-quater, comma 1, del D.L. 248/2007 ha esteso gli interventi di sostegno al reddito previsti dal comma 521 anche alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione in relazione a nuovi assetti del sistema aeroportuale, che abbiano comportato crisi occupazionali coinvolgenti un numero di unità lavorative superiore a 3.000, entro un limite di spesa di 40 milioni di euro annui per il 2008 ed il 2009, a carico del Fondo per l’occupazione, che a tal fine è stato corrispondentemente integrato per i medesimi anni.

[35]    “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”. L’articolo 27, recando disposizioni in parte già confluite in provvedimenti già in vigore, dispone, tra gli altri, la concessione e la proroga, in deroga alle normative ordinarie, di ammortizzatori sociali (commi 1-3), la concessione di ammortizzatori sociali per particolari settori lavorativi (commi 4-5), l’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti (comma 6), la proroga dei contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel relativo ambito ordinario di applicazione (comma 7), la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nel caso di cessazione, totale o parziale, dell'attività (comma 8).

[36] Disposizioni in materia di usura.

[37]   Si ricorda che per impresa familiare si intende l’impresa nella quale un familiare dell'imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa. In particolare, si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo , mentre per impresa familiare per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo

[38]   Per una disamina più approfondita della materia, si può consultare il dossier del Servizio Studi n. 73 del 22 maggio 2009.

[39]   L’articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, in strema sintesi, per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, per quanti riguarda l’articolo 21 non prevede più il riferimento, ai fini dell’applicazione dell’articolo stesso, ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c., ma ai coltivatori diretti del fondo e agli artigiani, introducendo, allo stesso tempo, il riferimento ai volontari.

[40]   Sull’argomento si veda L. Saviano, Registri e MUD per il 2008: un quadro di immediata applicazione per i produttori di rifiuti(http://www.mercipericolose.it/mp/index.php/articoli/48-rifiuti/65-registri-e-mud-per-il-2008-un-quadro-di-immediata-applicazione-per-i-produttori-di-rifiuti) e P. Ficco, Correttivo al "Codice ambientale": le principali novità gestionali per le imprese, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 148/149 del 2008.

[41]   I produttori che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al sevizio di pubblica raccolta competente per territorio (previa apposita convenzione) sono obbligati alla tenuta del registro ma esclusi dalla comunicazione MUD. Quest’ultima infatti deve essere effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita (articolo 189, comma 4, del D.L.gs. 152/2006).

[42]   D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dalla 2 aprile 2007, n. 40.

[43]    Per quanto concerne le modalità di adozione del DPCM relativo alle regole tecniche, la norma rinvia all’articolo 71 del decreto legislativo n.82 del 2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”), ove si prevede che le tale tipo di regole siano adottate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la Conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previo parere tecnico del CNIPA, al fine di garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

[44]    Si tratta dell’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Tali norme hanno disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, le variazioni e cancellazioni all’INPS, all’INAIL, alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali per l’artigianato, nonché le operazioni che interessino la competenza dell’Amministrazione finanziaria poste in essere da aziende e lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno dei suddetti organismi (i cui archivi, opportunamente automatizzati, sono telematicamente collegati tra loro). La denuncia fatta ad uno di tali sportelli, effettuata su moduli unificati e con procedure integrate, ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati, nei limiti delle rispettive competenze di legge.

[45]    Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, la cui tariffa è stata modificata con D.M. 20/8/1992), sono soggette ad imposta di bollo fin dall’origine, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica, ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. L’importo dell’imposta di bollo[45] è, per ciascuna domanda, denuncia od atto, il seguente:

§            se presentate da ditte individuali: € 42,00;

§            se presentate da società di persone: € 59,00;

§            se presentate da società di capitali: € 65,00.

      L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

[46]    Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”).