Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Rapporti Internazionali
Titolo: Incontro con una delegazione di parlamentari del Canada - Commissione Lavoro, 31 marzo 2009
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 60
Data: 30/03/2009
Descrittori:
CANADA   LAVORO
POLITICA ESTERA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Incontro con una delegazione di parlamentari del Canada

 

Commissione Lavoro
31 marzo 2009

 

 

 

 

 

 

n. 60

 

 

 

30 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974- 066760- – * st_lavoro]@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Rapporti Internazionali

( 066760-3948 – * cdrin1@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: LA0144.doc

 


INDICE

 

 

CONTESTO DELLA VISITA  3

DELEGAZIONE   5

BIOGRAFIA DI SAVANE, LESSARE E MARTIN   7

SCHEDA PAESE - CANADA  13

§      Dati generali13

§      Quadro politico  15

§      Quadro istituzionale  16

§      Politica interna  18

§      Politica estera  18

§      Dati economici20

§      Principali indicatori macroeconomici22

RAPPORTI BILATERALI25

RAPPORTI PARLAMENTARI ITALIA-CANADA  27

Ordinamento nazionale

§      Ammortizzatori sociali35

§      Ammortizzatori sociali “in deroga”43

§      Formazione professionale  45

§      Misure di carattere sociale  51

Documentazione allegata

 

 


CONTESTO DELLA VISITA

Il Presidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) ha ricevuto, agli inizi del mese di marzo, la richiesta di realizzare un incontro tra la Commissione stessa e una rappresentanza del Parlamento canadese, presente a Roma tra il 29 e il 31 marzo, al seguito della delegazione ministeriale che partecipa al G8 dei ministri del lavoro (organizzato dalla presidenza italiana).

 

L’obiettivo dell’incontro consiste, nelle sue linee generali, nel discutere e approfondire le politiche del lavoro avviate dai due Paesi nel corso degli ultimi mesi, verificando in particolare le misure adottate per far fronte alla crisi in atto, nonché le iniziative di sostegno al reddito e al reimpiego dei lavoratori e di lotta alla disoccupazione.

 

I parlamentari canadesi hanno, peraltro, fatto presente di essere particolarmente interessati ad approfondire – oltre che i temi di comune interesse in materia di politiche del lavoro – anche questioni relative:

 

- alle strategie per affrontare la disoccupazione e la povertà;

 - all'accesso alla istruzione e formazione professionale superiore.

 

 


DELEGAZIONE

 

  1. On. Michael Savage del Partito Liberale (Ministro ombra per Lavoro e Affari Sociali);

 

  1. On. Yves Lessard, del Bloc Québecois, Vice Presidente della Commissione permanente per le Risorse Umane, dello sviluppo sociale e della condizione delle persone handicappate della Camera dei Comuni;

 

  1. On. Tony Martin del New Democratic Party;

 

  1. Barbara Michelangeli, Funzionario politico dell'Ambasciata del Canada presso la Repubblica italiana;

 

Parteciperanno inoltre due interpreti per la consecutiva (IT-EN e IT-FR), che saranno al seguito della delegazione stessa.

 

 


BIOGRAFIA DI SAVANE, LESSARE E MARTIN

MIKE SAVAGE

Ministro ombra per Lavoro e Affari Sociali del Partito Liberale

 

 

E’ nato il 13 maggio 1960 a Belfast (Regno Unito). Suo padre, John, è stato Governatore della Regione canadese della Nuova Scozia.

E’ cresciuto a Dartmouth (Nuova Scozia) è si è laureato presso la Dalhousie University.

Risiede a Dartmouth con la moglie Darlene ed i figli Emma e Conor.

E’ membro del Parlamento canadese dal 2004. Oltre a far parte del “governo ombra” del Partito Liberale, è capogruppo dei liberali presso la Commissione Ricerca e Scuola Secondaria.

In passato ha inoltre fatto parte delle Commissioni Finanze e Sanità e per la corrente legislatura è membro, oltre che della Commissione Ricerca, della Commissione Risorse Umane e della Commissione sullo status delle persone affette da handicap.

Nell’ambito della sua comunità di appartenenza, Savage si è sempre impegnato in campo sociale, ricoprendo fra le altre, la carica di Presidente della Fondazione per le malattie del cuore (Heart and Stroke Foundation). E’ stato attivo anche in ambito culturale (membro del Consiglio di Amministrazione del Neptune Theatre) ed economico (membro della Camera di Commercio di Halifax).


YVES LESSARD

Deputato al Parlamento del Canada per il “Bloc Québecois”

 

 

 

Yves Lessard, nato il 2 gennaio 1943 ad abitini (Québec), risiede a Saint-Basile-le-Grand (Québec)  da 35 anni.

E’ stato dipendente ospedaliero e dirigente della Confederazione Nazionale dei Sindacati.

Si è occupato a lungo di argomenti e problemi relativi alla assistenza sanitaria.

Ha esercitato la professione di consigliere in relazioni sindacali.

E’ stato consigliere municipale di Saint-Basile-le-Grand dal 2001 al 2004.

Si è altresì occupato di questioni relative al volontariato e all’aiuto al Terzo Mondo.

E’ stato eletto deputato per il partito Bloc Quebecois, circoscrizione di Chambly-Borduas, nelle elezioni federali canadesi del 2004, ed è stato confermato nelle elezioni successive.

Nell’aprile 2006 è stato eletto Vice Presidente della Commissione permanente per le Risorse Umane, dello sviluppo sociale e della condizione delle persone handicappate della Camera dei Comuni.

E’ il portavoce del suo partito per le questioni relative alle risorse umane ed allo sviluppo sociale. E’ altresì responsabile per tutte le questioni legate alla riforma della indennità di disoccupazione, un argomento considerato prioritario all’interno del suo partito.

 


TONY MARTIN

Deputato al Parlamento del Canada per il

 “Nuovo Partito Democratico”

 

Photo of Tony  Martin

 

 

E’ nato il 31 agosto 1948 a Drogheda, in Irlanda. E’ sposato e ha quattro figli.

E’ immigrato nella zona di Wawa con la sua famiglia nel 1960. Si è laureato in scienze politiche presso la Laurentian University nel 1974.

E’ stato a lungo residente nel Nord Ontario, a Sudbury e Elliot Lake, prima di stabilirsi a Sault Ste. Marie.

Prima di entrare in politica ha prestato assistenza sociale, aiutando i senza fissa dimora, i tossicodipendenti e i disabili mentali mediante la realizzazione di appositi programmi, dapprima a Elliott Lake e poi a Saul Ste. Marie.

Cattolico devoto, ha prestato la sua opera presso la Fondazione delle scuole cattoliche del nord Ontario. E’ stato altresì assistente pastorale in Sault Ste. Marie dal 1981 al 1990.

E’ stato membro della Assemblea Legislativa dell’Ontario dal 1990 al 2003, rappresentando il distretto amministrativo di Saul Ste. Marie per il Nuovo Partito Democratico.

Nel dicembre 2000 egli è stato protagonista di una protesta contro il Governo locale di Mike Harris, a proposito dei temi riguardanti la povertà.

E’ stato eletto alla Camera dei Comuni per il Nuovo Partito Democratico nelle elezioni del 2004, sempre rappresentando il distretto di Sault Ste Marie, ed è stato poi riconfermato nel 2006 e nel 2008.

La crisi economica del distretto industriale di Sault Ste. Marie è al centro dell’attenzione politica di Martin che, nel Governo ombra del Nuovo Partito Democratico, è responsabile per la politica sociale, i problemi dell’infanzia, le risorse umane e lo sviluppo delle capacità professionali.

 


SCHEDA PAESE - CANADA

(*)     Fonti: The CIA Worldfactbook 2008, Unione Interparlamentare, Ministero degli Affari esteri, fonti di stampa

Map of Canada

 

marzo 2009

 

Dati generali

Superficie

9.984.670 km2, poco più estesa degli Stati Uniti, circa 33 volte il territorio italiano

Abitanti

33.098.932, con un tasso di crescita dello 0.88%

Capitale

OTTAWA (1.045.000 abitanti)

Lingue ufficiali

Inglese (59.3%) e francese (23.2%)

Confessioni religiose

Cattolica (42.6%), protestante (23.3%), altre confessioni cristiane (4.4%), musulmani (1.9%), altri (11.8%)

Gruppi etnici

Originari delle isole britanniche (28%), originari della Francia (23%), europei (15%), amerindi (2%), altri, prevalentemente asiatici, africani ed arabi (6%),

 

 

 

Principali cariche dello Stato

 

Sovrano

Elisabetta II d’Inghilterra, dal 6 febbraio1952. E’ rappresentata dal Governatore generale

Governatore generale

Sig.ra Michaelle JEAN, dal 27 settembre 2005

Presidente della Camera dei Comuni

Peter MILLIKEN (Liberale), dal gennaio 2001. Confermato il 4 ottobre 2004 e il 3 aprile 2006

Presidente del Senato

Noël A. KINSELLA (Conservatore), dall’8 febbraio 2006

Primo Ministro

Stephen HARPER  (Conservatore), dal 6 febbraio 2006

Ministro degli Esteri

Lawrence CANNON (Conservatore), dal 30 ottobre 2008

Ministro per la cittadinanza, l’immigrazione e il multiculturalismo

Jason KENNEY (Conservatore)

Ministro della salute

Sig.ra Leona AGLUKKAQ (Conservatore)

Ministro per le risorse umane e lo sviluppo delle capacità professionali

Sig.ra Diane FINLEY (conservatore)

Ministro del Lavoro

Sig.ra Rona AMBROSE (Conservatore)

 


 

Scadenze elettorali

 

Camera dei Comuni

Le ultime elezioni, anticipate, si sono tenute il 14 ottobre 2008. Le prossime sono previste per il 15 ottobre 2012

Senato:  

I senatori sono nominati dal Governatore generale su proposta del Primo Ministro

 

Quadro politico

 

Le ultime elezioni del 14 ottobre 2008 hanno visto la vittoria del Partito Conservatore, che tuttavia non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta.

Il Partito Conservatore ha infatti ottenuto 143 seggi su un totale di 308.

Si è quindi costituito un governo che non ha la maggioranza in Parlamento, guidato dal Primo Ministro, Stephen Harper.

La composizione delle due Camere del Parlamento risulta essere la seguente:

 

       Composizione della Camera dei Comuni

 

Partito Conservatore

143

Partito Liberale

77

Blocco del Quebec

49

Nuovo Partito Democratico (NDP)

37

Indipendenti

2

TOTALE

308

 

       Composizione del Senato

 

Partito Liberale

58

Partito Conservatore

38

Progressisti Conservatori

3

Indipendenti

4

Altri

2

TOTALE

105

 


Quadro istituzionale

 

La Costituzione del Canada consiste di atti scritti e non scritti, di consuetudini, decisioni giudiziali e tradizioni. La parte scritta consiste della Costituzione del 29 marzo 1867, che ha istituito una federazione di quattro province, e della Costituzione del 17 aprile 1982, che ha trasferito il controllo sulla costituzione dal Regno Unito al Canada e include la Carta canadese dei Diritti e delle Libertà.

 

 

Sistema politico

 

Il Canada è uno Stato federale, membro del Commonwealth. Il territorio è suddiviso in Province, ma il principio organizzativo risulta antitetico a quello normalmente accolto negli Stati federali (ad esempio negli Stati Uniti), in cui la Costituzione assegna esplicitamente allo Stato federale i poteri spettanti e utilizza il criterio residuale per gli Stati membri. Invece, in Canada, la Costituzione elenca i poteri sia per lo Stato federale sia per le Province, prevedendo per alcune materie la concorrenza dei poteri. Tale peculiarità è stata dettata dall’esigenza di governare uno Stato caratterizzato da una grandissima estensione e dalla convivenza di più lingue e più religioni.

Ogni Provincia dispone di un proprio Parlamento e di un proprio Governo locale. I tre Territori del Nord non hanno lo status di Provincia, ma dispongono comunque di un’ampia autonomia, ad eccezione delle materie riguardanti le risorse naturali e l’assetto giuridico, spettanti allo Stato federale.

 

 

Capo dello Stato

 

Il Capo dello Stato è, formalmente, il Sovrano del Regno Unito, rappresentato, a livello federale, dal Governatore generale e, a livello provinciale, dai Vicegovernatori.

Il Governatore generale del Canada è nominato dal Sovrano del Regno Unito, nella sua veste di Sovrano del Canada, su proposta del Primo Ministro canadese. Il mandato tradizionalmente dura cinque anni. Il Governo può consultare, nell’esercizio delle proprie funzioni, il Governatore generale e questi può rivolgere inviti o moniti ai membri dell’Esecutivo.

 

 

 

Parlamento

 

Il Parlamento è a struttura bicamerale. La Camera dei Comuni ha un numero variabile di membri in base alla popolazione; attualmente è composta da 308 seggi.

 

Secondo la Costituzione del Canada, il Parlamento non può durare in carica più di cinque anni, eccetto che in caso di emergenza. La legge elettorale è stata emendata nel 2007 per consentire che le elezioni politiche si tengano il terzo lunedì del mese di ottobre, ogni quattro anni. Come nel Regno Unito, il Premier può procedere allo scioglimento delle Camera qualora lo ritenga opportuno.

 

Il Senato è composto di un numero variabile di senatori (fino a 105 membri)che restano in carica fino al 75mo anno di età, ma possono decadere nel caso in cui non siano presenti per più di due sessioni consecutive. I senatori sono nominati dal Governatore generale su proposta del Primo Ministro. È stata avanzata una proposta, sempre dal Governo Harper di rendere la carica eleggibile, con un mandato non superiore agli otto anni.

 

L’iter legislativo si svolge all’insegna del bicameralismo pressoché perfetto: ambedue i rami del Parlamento esaminano, con procedure identiche, i disegni di legge. Ai senatori è preclusa l’iniziativa di disegni di legge che comportino aumenti di spesa e in materia fiscale. Il procedimento legislativo avviene secondo il sistema delle tre letture. I disegni di legge approvati dalle due Camere vengono inviati al Governatore generale per ottenere la sanzione regia (Royal Assent).

 

 

Governo

 

Il Governo, così come nella legislazione britannica, viene essenzialmente disciplinato da norme ricavate dalla consuetudine. Il Governatore generale nomina il Primo Ministro, indicando per prassi il leader della formazione politica di maggioranza presso la Camera dei Comuni. Il Governatore generale, su proposta del Primo Ministro, nomina i ministri, scelti tra i membri della Camera dei Comuni.

I Ministri sono solidalmente responsabili verso la Camera dei Comuni.

 

 

 

 

Corte suprema

 

La Corte Suprema è composta di 9 giudici e delibera sulla costituzionalità delle leggi, soprattutto in relazione alle controversie tra Stato federale e Stati membri.

 

 


Politica interna

 

Il leader del Partito Conservatore del Canada, Stephen Harper, ha ottenuto la sua seconda vittoria elettorale consecutiva il 14 ottobre 2008, ma non ce l'ha fatta a conquistare la maggioranza in Parlamento.

Harper ha indicato come priorità dell’azione del nuovo Governo di minoranza - impegno condiviso con i partiti di opposizione – il contrasto della crisi economica e la ripresa dell’economia. Il Governo Harper appare in una posizione di debolezza anche maggiore rispetto al periodo pre-elettorale. Inoltre, la credibilità politica e personale del Premier sembrano appannarsi. In ogni caso sui temi “sensibili” per l’Europa, quali l’accordo economico approfondito e l’abolizione del visto di ingresso, sia i Conservatori che l’opposizione hanno posizioni molto vicine. Il Partito Liberale resta il principale partito d’opposizione (ha governato il Paese per dodici anni consecutivi, fino alle elezioni del 2006) ed ha rinnovato la propria leadership: alla guida del partito, dopo le dimissioni presentate da Stephane Dion, è stato eletto Michael Ignatieff.

 

 


Politica estera

 

       Il Governo Harper sta cercando innanzitutto di fronteggiare le ripercussione a livello interno dell’attuale crisi economica internazionale. Il Canada è in linea di massima contrario a qualsiasi forma di protezionismo ed all’erezione di barriere tariffarie tese a proteggere i propri mercati.            Tradizionali priorità di politica estera sono poi i rapporti con gli Stati Uniti, la stabilizzazione dell’Afghanistan e le relazioni con i Paesi emergenti. Tra gli altri obiettivi rilevanti rientra anche la conclusione dell’Accordo economico approfondito con l’UE. Le relazioni con gli Stati Uniti sono fondamentali per la competitività economica e la sicurezza del paese. La politica estera di Harper, nel recente passato, è stata allineata a quella dell’Amministrazione Bush ed è pertanto prevedibile che le decisioni della nuova Amministrazione avranno un impatto sulla politica estera canadese. La recente visita di Obama ha comunque confermato la solidità delle relazioni tra i due vicini. Il Canada ha annunciato il ritiro delle proprie truppe dall’Afghanistan entro il 2011. Tra le altre priorità figurano Haiti che è il secondo paese di destinazione degli aiuti canadesi e rappresenta un modello di cooperazione regionale. Cuba resta un paese al quale il Canada riserva molta attenzione: è una delle principali mete turistiche dei canadesi e un sito per cospicui e discreti investimenti esteri. Nuovi accordi di libero scambio saranno firmati con alcuni paesi latino-americani nel corso dell’anno. Il Canada cercherà di espandere la propria presenza commerciale su alcuni mercati asiatici, in particolare Cina, India, Giappone e Corea del Sud. I rapporti con la Cina si sono però raffreddati a causa della violazione dei diritti umani da parte di Pechino.

 

RELAZIONI CON L’UNIONE EUROPEA

 

Dopo la decisione del Vertice UE/Canada di Quebec City (17 ottobre 2008) di lanciare una nuova partnership economica bilaterale, l'Unione Europea e il Canada hanno avviato negoziati diretti a definire l’ambito operativo di un futuro “Accordo di Partenariato Economico Approfondito” (DEPA). Il c.d. “esercizio di perimetraggio” condotto dalla Commissione con le autorità di Ottawa ha consentito di concordare l’ambito ed il livello di ambizione del negoziando accordo, ricevendo il consenso dei Paesi membri (Coreper 5 marzo 2009). L'obiettivo delle parti è ora di riuscire ad approvare rapidamente i rispettivi mandati negoziali in modo da avviare entro il 6 maggio, data in cui si terrà a Praga il prossimo Vertice UE/Canada, il vero e proprio negoziato dell’accordo.

Data la struttura federale del Canada, un nodo essenziale del negoziato riguarda le garanzie richieste da parte UE affinché qualsiasi accordo sottoscritto sia effettivamente applicato dalle Province canadesi, nelle cui competenze rientrano materie cruciali quali la tutela degli investimenti e gli appalti pubblici. La dichiarazione di impegno in tal senso resa il 20 febbraio scorso dal Consiglio Federale canadese ha consentito di concludere positivamente l’esercizio di perimetraggio, nonostante la circostanza che non sia stata sottoscritta dalla Provincia di Terranova-Labrador. Per l’Italia la posizione assunta da Terranova non è priva di conseguenze, stante la presenza sul territorio di quella Provincia di cospicui investimenti ENEL, che sono oggetto di provvedimenti di esproprio emanati dal governo locale. Per salvaguardare l’efficacia dell’accordo, da parte italiana si ritiene inoltre necessario prevedere l’inserimento nel relativo testo di un meccanismo di risoluzione delle dispute, che consenta di disciplinare le conseguenze applicative, ove le Province canadesi disattendano gli impegni assunti.

 

 

Dati economici

 

Il Canada è una solida economia industriale, avvantaggiata da una rilevante dotazione di materie prime che conta anche su un settore agricolo incentrato sulla produzione di grano e sulla prossimità geografica del grande mercato statunitense. I principali comparti produttivi del Paese sono quello dei macchinari da trasporto, dei prodotti chimici, dei minerali, petrolio e gas naturale, agro-alimentare, legname e carta, ittico, turismo.

Dopo quasi cinque anni di sviluppo sostenuto, la crescita economica mostra segni di rallentamento per la protratta debolezza economica degli USA (il cui mercato assorbe circa l’80% dell’export canadese), le turbolenze dei mercati finanziari e l’aumento del costo dei carburanti. La flessione del settore automobilistico ed immobiliare americano e più in generale la contrazione dei consumi negli Stati Uniti, ha avuto riflessi negativi sull’export canadese. Il piano di stimolo economico  del valore di 40 miliardi di dollari canadesi (incentrato su spese in infrastrutture e tagli fiscali), visto come un primo fondamentale strumento per il rilancio dell’economia canadese,   non è stato ancora approvato dal parlamento. L’economica del Paese risulta fortemente dipendente dall’export e la ripresa dipenderà non solo dal riassetto del sistema finanziario globale, ma soprattutto dal miglioramento delle condizioni economiche dei principali partners internazionali, Stati Uniti in primis. La diminuzione del PIL e la caduta delle esportazioni accompagnate da una riduzione dei consumi interni, lasciano presagire che l’economia canadese non appare destinata ad una ripresa nel brevissimo periodo. La Bank of Canada stima che la fase recessiva duri fino alla seconda metà del 2009, mentre per il 2010 restano positive le previsioni di crescita del PIL del 3,8%. Il sistema finanziario canadese sembrerebbe versare in buone condizioni poiché beneficia di un sistema essenzialmente chiuso ai mercati stranieri. Grazie inoltre ad una rigida normativa interna sulla capitalizzazione, le banche canadesi sono sostanzialmente uscite indenni dalla crisi. Il Ministro delle Finanze Flaherty ha comunque creato un Fondo di garanzia finalizzato ad assicurare i crediti erogati dalle banche canadesi. Tale manovra oltre a dare un segnale di fiducia, favorisce le banche canadesi nel contesto finanziario internazionale.

La Banca Centrale Canadese ha ulteriormente ridotto il tasso di sconto a marzo 2009, portandolo a 0,5%. Il Governatore Carney ha affermato che il rallentamento economico degli ultimi mesi ha portato il Canada in una fase di “recessione tecnica”.

Punti focali restano la graduale abolizione delle restrizioni esistenti sugli investimenti diretti esteri, l’eliminazione delle barriere interprovinciali nel commercio di beni e servizi, la maggiore mobilità dei lavoratori attraverso la flessibilità del sistema di immigrazione e una più ampia apertura verso il riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

Il commercio estero costituisce una componente di primo piano dell’economia canadese. La bilancia commerciale canadese ha registrato nel 2008, dopo oltre 30 anni di espansione,  un saldo negativo di US $ -4,3 miliardi.


 

Principali indicatori macroeconomici

(*)  Fonte: EIU – FMI/Banca Mondiale – OCSE – Statistics Canada -  Strategis, Industry Canada – rapporto congiunto MAE-ICE,   

 

 

2007

2008

2009 (stima)

PIL (prezzi costanti- US $ mldi)

1.319,7

1.325,7

1.296,9

Variazione reale del PIL

2,7

0,5

-2,2

Composizione del PIL:

- industria %

29,9

28,8

27,8

- servizi %

71,1

72,2

73,2

- agricoltura %

2,4

2,4

2,4

Reddito pro capite (US $-PPP)

38.351

38.677

37,781

Disoccupazione (media %)

6,0

6,2

8,5

Inflazione (media %)

2,1

2,4

0,7

Riserve (US$ mldi)

35,1

41,1

n.a.

Tasso di cambio

(CAN $/€)

1,47

1,57

1,60

Saldo bilancia commerciale (US$ mldi)

44,7

44,2

-4,3

Bilancia partite correnti (US$ mldi)

12,7

9,6

-31,4

Bilancia partite correnti (% del PIL)

0,9

0,6

-2,4

Debito pubblico (US$ mldi)

996

807

893

Debito pubblico (% del PIL)

64,1

61,3

66,3

 

 

          Il principalepartner commerciale del Canada, per evidenti motivi geografici ed economici (ma anche per effetto dell’accordo NAFTA del 1994), sono gli Stati Uniti, con cui il Canada intrattiene circa il 70% del suo interscambio commerciale mondiale. Il secondo partner commerciale del Canada - che si orienta verso una politica di diversificazione - è ormai la Cina. L’interscambio con il gigante asiatico è salito anche a seguito della produzione delocalizzata di alcune ditte canadesi in Cina ([msg Ottawa 330/06Nortel, Bombardier ecc) e del crescente interesse di imprese cinesi verso le risorse naturali, specie energetiche, di cui il Canada è ricco.

 

Importazioni.Nel 2008 le importazioni hanno raggiunto i 414,9 miliardi di US$, mettendo a segno un +2,5% rispetto al 2006. I principali fornitori del Canada sono gli Stati Uniti (con una quota del 51,2%), la Cina (9,6%), il Messico (4%) ed il Giappone (3,4%), seguiti dalla Germania e dal Regno Unito.Tra i paesi europei, l’Italia, con una quota di mercato pari all’1,2%, si posiziona al 10° posto, dopo la Francia.

Esportazioni. Nel 2008 le esportazioni hanno raggiunto i 459,1 miliardi di US$, registrando un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente. Anche per le esportazioni, la quota più importante è destinata agli Stati Uniti (circa il 76% del totale), ma da alcuni anni si registra una graduale diversificazione verso altre destinazioni. Il Regno Unito è ora il secondo mercato di sbocco canadese (2,6%). Seguono il Giappone (2,1%), la Cina (1,9%), il ed il Messico (1%).  Tra gli atri paesi UE verso cui è diretto  l’export canadese si segnalano Germania (0,8%) e Paesi Bassi (0.6%). L’Italia si posiziona al 6˚ posto con una quota di mercato dello 0,4%.

 

PRINCIPALI ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI CANADESI NEL 2008

 

US $ mldi

2007

2008

2009 (stima)

Esportazioni

431,1

459,1

308,0

Importazioni

-386,,4

-414,9

-312,3

Saldo

44,7

44,2

-4,3

Principali prodotti esportati

 

Minerali, chimici; Oli minerali; Veicoli, Macchinari e attrezzature; carta; legno

 

Principali prodotti  importati

 

Macchinari e attrezzature; veicoli; oli minerali; carta; legno

 

 

Principali Paesi fornitori (quota)

 

USA (51,2%); Cina (9,6%); Messico(4%)

 

Principali Paesi clienti (quota)

 

 

USA (76,6%); Regno Unito (2,6%); Giappone (2,1%)

 

Debito estero (3)

n.d.

n.d.

n.d.

Fonte: EIU - Statistics Canada (3) CIA World Factbook

 

Accordi commerciali. La politica canadese di diversificazione del commercio estero trova riscontro anche nei diversi accordi commerciali di libero scambio avviati e/o conclusi dal Canada nell’ultimo decennio. Sono attualmente in vigore: NAFTA (con USA e Messico, aprile 1994); trattati di libero scambio con Israele (gennaio 1997), Cile (luglio 1997), Costa Rica (novembre 2002). E’ altresì in vigore un accordo con il Mercosur (TICA, dal giugno 1998) il cui sviluppo viene inquadrato, da parte canadese, nei negoziati per il FTAA (Free Trade Area of the Americas) che coinvolgono dal 1998 i 34 Stati del continente (Cuba esclusa). Sono stati siglati di recente (gennaio 2008) due accordi di libero scambio con Perù e EFTA.  In corso di negoziato anche un Accordo con El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua.

Con l’Unione europea è stato definito il perimetro per l’”Accordo di Partenariato Economico Approfondito” i cui negoziati dovrebbero avere avvio dopo il Vertice UE-Canada del 6 maggio 2009.

 


RAPPORTI BILATERALI

 

TRATTATI IN ATTESA DI RATIFICA

 

 

§         ACCORDO SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

 

La Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali è stata firmata ad Ottawa il 3 giugno 2002. La ratifica canadese è intervenuta nel corso dello stesso anno, ma la quantificazione di oneri aggiuntivi ha ritardato la ratifica da parte italiana. La sfera oggettiva di applicazione della convenzione, per quanto attiene all’Italia, riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Potendo finalmente includere tali oneri nella lista dei provvedimenti per il 2007-2009, il Disegno di Legge sulla ratifica della Convenzione era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno 2007 e prevedeva oneri valutati in complessivi 1.380.000 euro annui a decorrere dal 2008. Il cambio di Legislatura ha interrotto l’iter di ratifica del provvedimento, che è stato riavviato lo scorso novembre. Si attende che il Ministero dell’Economia e Finanze e il Ministero Infrastrutture e Trasporti trasmettano i propri pareri in merito. La ratifica dell’Accordo è stata più volte sollecitata sia da parte canadese che dall’imprenditoria italiana.

 

 

§         ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE

 

La ratifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Canada, fatta a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo fatto a Roma il 22 maggio 2003, rientra da tempo tra le priorità del Governo italiano, sia per l’avvenuta ratifica da parte del Canada nel 2003 e per i numerosi solleciti intervenuti da parte canadese, che per l’importanza che l’accordo riveste per la collettività italiana in quel Paese.

Tuttavia le difficoltà di bilancio degli ultimi anni non hanno consentito di finalizzare la ratifica dell’Accordo. In particolare hanno inciso le insufficienti disponibilità scaturite dal ricalcolo degli oneri aggiuntivi per la spesa pensionistica.

 

 

 

Il Mou in oggetto è stato firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006. Scopo di tale Intesa è il Programma di scambi giovanili “vacanze-lavoro” che, consente ai giovani tra i 18 ed i 35 anni compiuti, di entrambi i Paesi, di trascorrere fino a sei mesi nei due Paesi svolgendo, qualora intendano farlo, un’attività temporanea di lavoro regolarmente retribuito. 

Tale iniziativa ha riscosso grande successo, soprattutto da parte canadese che ha aumentato considerevolmente il numero iniziale degli ingressi concessi (da 400 a 600).

La normativa italiana sul rilascio del permesso di  lavoro non consente però allo stato attuale di operare in condizioni di reciprocità con la controparte. Si auspica pertanto il superamento delle problematiche riscontrate, con l’emanazione di appositi strumenti da parte dei nostri Ministeri tecnici (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Ministero dell’Interno).

 

 

INCONTRI BILATERALI

 

Dopo l’insediamento del nuovo Governo Harper (ottobre 2008) Il Ministro degli Esteri, Franco Frattini ha incontrato il suo omologo canadese Lawrence Cannon il 5 marzo 2009, a Bruxelles, a margine della riunione dei Ministri degli Esteri NATO.

Il sottosegretario, Vincenzo Scotti, si recherà in Canada per una breve missione dal 7 all’8 aprile 2009.

 

 

 

 

 

 

 


RAPPORTI PARLAMENTARI
ITALIA-CANADA

 

 

Presidenti del Parlamento

 

Camera dei Comuni

Peter MILLIKEN (Liberale, rieletto il 18 novembre 2008)

 

Senato

Noël KINSELLA (Conservatore, dal 12 settembre 1990)

 

 

 

Rappresentanze diplomatiche

 

Ambasciatore d’Italia in Canada

Gabriele SARDO

 

Ambasciatore del Canada in Italia

Alexander HIMELFARB
(in scadenza di mandato)

 

 

 

Parlamentari eletti all’estero

 

 

Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE e CENTRALE

 

Eletti alla Camera dei deputati

Gino BUCCHINO (PD), residente in Canada

 

Eletti al Senato della Repubblica

Basilio GIORDANO (PdL), residente in Canada

 

****

 

Il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, ha inviato al Presidente Milliken, il 27 novembre 2008, un messaggio di felicitazioni per la sua rielezione alla carica di Presidente della Camera dei Comuni, auspicando di poterlo incontrare nella prossima riunione dei Presidenti delle Camere Basse G8, prevista a Roma nel settembre 2009.

 

 

 

 

 

Attività legislativa

 

Non è al momento all’esame del Parlamento alcun disegno di legge di ratifica di trattati internazionali riguardante il Canada. Sono in corso di esame ministeriale gli accordi[1]:

 

 

 

Sindacato ispettivo

 

In merito alla Convenzione in materia di doppie imposizioni, si segnala l’interrogazione 4/00093, presentata dall’on. Gino Bucchino (iter in corso) in cui si chiede al Governo di accelerare il processo di ratifica in corso da parte dell’Italia.

Sempre l’on. Gino Bucchino, ha presentato in merito alla Convenzione sulla sicurezza sociale l’interrogazione 4/00088 in cui si chiede al Governo di accelerare il processo di ratifica in corso da parte dell’Italia. L’interrogazione ha avuto in data 5 agosto 2008, la seguente risposta dal sottosegretario Vincenzo Scotti:

La ratifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatta a Roma il 22 maggio 1995, ed il Protocollo aggiuntivo fatto a Roma il 22 maggio 2003, rientrano da tempo tra le priorità del Ministero degli affari esteri.

L'Accordo riveste grande importanza per la collettività italiana poiché prevede il riconoscimento di alcuni benefici ai lavoratori e pensionati italiani. Ad esempio si riconoscono:

1) la garanzia al trattamento minimo di pensione italiana a favore dei pensionati residenti in Italia o che rimpatriano qualora la somma dei pro-rata di pensione a carico di ciascuno dei due Paesi sia inferiore a tale trattamento;

2) l'estensione, ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, del principio del cumulo dei periodi svolti in più Stati, detto «totalizzazione multipla», che consente un incremento del numero annuo dei nuovi pensionati.

Il Governo canadese ha ratificato l'accordo nel 2003 ed ha ripetutamente sollecitato le Autorità italiane a provvedere in tal senso, ma le difficoltà di bilancio riscontrate negli ultimi anni e la conseguente limitatezza dei fondi disponibili per il Ministero degli affari esteri non hanno consentito di perfezionare l'iter di ratifica. Gli accordi di sicurezza sociale comportano infatti oneri elevati a carico del bilancio dello Stato perché vengono calcolati attraverso una particolare procedura. La Convenzione del 2003 prevede un onere finanziario determinato sulla base del costo reale, cioè moltiplicando il numero dei cittadini degli Stati interessati presenti sul territorio nazionale per il costo retributivo, in base ad un calcolo attuariale, il cui ammontare è pari rispettivamente ad euro 530.000,00 per il primo anno ed euro 727.000,00 per il secondo; per il terzo anno invece il computo è  effettuato sulla base della proiezione decennale di spesa ed è pari ad euro 2.367.000,00 annui. Nella precedente legislatura il disegno di legge di ratifica si trovava in fase avanzata di concerto interministeriale. All'avvio della corrente legislatura il Ministero degli affari esteri è tornato a segnalare la priorità di tale accordo all'attenzione delle altre amministrazioni al fine di poter concludere in tempi rapidi il concerto interministeriale.

 

L’on. Gino Bucchino ha infine presentato il 5 febbraio 2009 l’Interrogazione a risposta scritta 4-02239 (iter in corso) sulla situazione dei pensionati Alitalia residenti in Canada.

 

- Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e

delle finanze. - Per sapere - premesso che:

nel mese di gennaio 2009 i pensionati residenti in Canada di Alitalia Linee Aeree Italiane S.P.A. hanno ricevuto una lettera della stessa Società dove venivano informati che l'Alitalia terminava le proprie attività internazionali e che quindi sarebbe stato terminato anche il rapporto con i propri pensionati in Canada; la Società informava altresì i pensionati che dal 31 dicembre 2008:

a) il Fondo pensionistico gestito dall'Alitalia era stato soppresso;

b) l'Alitalia non era più l'amministratore del Fondo pensionistico;

infine l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.P.A. rendeva noto che la decisione  dell'Alitalia relativa alla soppressione del Fondo pensionistico era stata comunicata all'OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institution); che una ditta assicurativa privata, la Thomson Tomev Actuarial, era stata incaricata di sovrintendere il Fondo per gestirne la liquidazione; che i pensionati  interessati sarebbero stati successivamente informati in merito alle procedure ed ai tempi necessari per le attività liquidatorie -:

 

§         se il Ministro interrogato sia informato in merito all'iniziativa liquidatoria del Fondo pensionistico da parte dell'Alitalia; se ritenga che tale iniziativa sia conforme alle normative nazionali; cosa intenda fare per tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei pensionati interessati alla liquidazione del loro Fondo pensione in modo che non siano pregiudicati i futuri rendimenti della loro pensione e che comunque non siano applicati provvedimenti atti a contravvenire gli accordi di natura economica già stipulati dalle parti.

 

 

Commissioni parlamentari

 

Il 22 luglio 2008, il Presidente della Commissione Agricoltura, Paolo Russo (PdL), ha incontrato l'Ambasciatore del Governo canadese per la conservazione delle risorse ittiche, Loyola Sullivan.

 

L’Ambasciatore, accompagnato dagli Ambasciatori delle Rappresentanze diplomatiche di Canada e Norvegia in Italia, ha affrontato il tema della normativa sulla caccia alle foche e sulla proibizione dell’utilizzo, a fini commerciali, di pelli di foca e loro derivati, alla luce delle recenti proposte di legge all’esame del Parlamento italiano. L’Ambasciatore Sullivan aveva effettuato un’analoga visita nel corso della XV legislatura: il 22 gennaio 2008 aveva infatti incontrato il Presidente della Commissione Attività produttive, Maurizio Turco (Soc-RNP), il Presidente della Commissione Unione europea, Franca Bimbi (PD-U) e il Presidente della Commissione Agricoltura, Marco Lion (Verdi).

 

 

Cooperazione

multilaterale

 

Il Canada invia proprie delegazioni parlamentari alle Assemblee parlamentari della NATO e dell’OSCE. Nel 2001 il Canada ha ospitato, ad Ottawa, la 47ma Sessione annuale dell’Assemblea parlamentare della NATO e dal 13 al 17 novembre 2006 ha ospitato a Quebec la 52ma Sessione annuale dell'Assemblea NATO.

Il 16 0ttobre 2008 il Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, on. Riccardo Migliori, ha avuto un incontro con l’Ambasciatore del Canada, Alexander Himelfarb.

Dal 17 al 21 ottobre 2008 il Canada ha ospitato a Toronto la Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE cui hanno partecipato, per la delegazione italiana,  il Presidente della stessa, on. Riccardo Migliori (PdL), gli onorevoli Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’Amico (LNP), Pierluigi Mantini (PD), Matteo Mecacci (PD), Guglielmo Picchi (PdL), e i senatori Laura Allegrini (PdL), Luigi Compagna (PdL), Massimo Livi Bacci (PD), Andrea Marcucci (PD), Nino Randazzo (PD). A margine dei lavori, la delegazione italiana ha incontrato la comunità italiana di Toronto, con incontri presso l'Istituto di cultura italiano e presso il Columbus center.

Si segnala che il Canada partecipa alla dimensione parlamentare del G8. Alla VII riunione dei Presidenti delle Camere Basse G8, che si è tenuta a Tokyo ed Hiroshima dal 1° al 2 settembre 2008, ha partecipato ilPresidente della Camera, on. Gianfranco Fini. Alla riunione ha preso parte anche il Presidente della Camera dei Comuni del Canada, Peter Milliken. Si segnala che la prossima riunione si terrà nel settembre 2009 in Italia e nel 2010 in Canada.

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, il Canada fa altresì parte del Dialogo dei Legislatori sui Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. All’ultimo Forum, il V, tenutosi a Tokio dal 27 al 29 giugno 2008 presso il Parlamento giapponese, la Camera è stata rappresentata dall’on. Salvatore Margotta (PD) e dall’on. Luigi Lazzari (PDL).

 

 

Unione interparlamentare

 

La sezione di amicizia Italia-Canada è in via di ricostituzione. Nella XV legislatura era presieduta dal sen. Oreste Tofani (AN) e composta dagli onorevoli Claudio Azzolini (FI), Antonio Razzi (It. dei Valori), Ramon Mantovani (Rif. Com. Sin. eur.) e Osvaldo Napoli (FI)  e dal sen. Natale D’Amico (PD-Ulivo).

In occasione della visita in Italia, la delegazione del Senato canadese, guidata dal Presidente del Senato Noël Kinsella, ha incontrato il 10 ottobre 2006 il Presidente dell’Unione interparlamentare On. Pier Ferdinando Casini.

 

 

Cooperazione amministrativa

 

Il 25 settembre 2007 la Vice Direttrice del Servizio Rapporti interparlamentari e internazionali dell’Assemblea nazionale del Quebec, Dominique Drouin, ha incontrato, presso la Camera dei deputati, i responsabili del Servizio Rapporti internazionali e dell’Ufficio del Cerimoniale.

In occasione della visita in Italia di una delegazione del Senato canadese, il Segretario Generale del Senato canadese, Paul Bélise, ha incontrato il 10 ottobre 2006 il Segretario Generale della Camera dei deputati Ugo Zampetti.

Sul piano della cooperazione amministrativa in ambito G8, a seguito di un'indicazione ricevuta dai Presidenti, i responsabili dei servizi di sicurezza delle Camere Basse dei Paesi G8 si sono riuniti a Roma, il 21 e 22 novembre 2003, per confrontare le rispettive esperienze.

 


 

Ordinamento nazionale

 


 

Ammortizzatori sociali

Nel nostro ordinamento i trattamenti di sostegno al reddito (cd. ammortizzatori sociali) rappresentano un complesso ed articolato sistema di tutela dello stesso, definito da specifiche norme di legge, dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro.

 

I principali strumenti di tale sistema sono il trattamento di integrazione salariale ordinaria (cd. cassa integrazione guadagni ordinaria) ed il trattamento di integrazione salariale straordinaria (cd. cassa integrazione guadagni straordinaria), l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione ed i contratti di solidarietà.

 

 

Cassa integrazione guadagni

 

La funzione della Cassa integrazione guadagni è di integrare la retribuzione dei lavoratori a seguito a sospensioni o riduzioni dell’attività di impresa.

La Cassa integrazione permette la permanenza del rapporto di lavoro in vista della ripresa produttiva.

Sono previsti due tipi di interventi, che differiscono tra di loro in relazione ai motivi per i quali possono essere richiesti:

§         l’intervento ordinario (CIGO) per situazioni sospensive brevi e transitorie;

§         l’intervento straordinario (CIGS) per cause di durata più lunga ed esito incerto.

 

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria viene concessa, ai sensi dell'articolo 1 della L. 20 maggio 1975, n. 164, nei casi di sospensione o contrazione dell'attività in conseguenza di: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato.

In base all'articolo 6 della stessa legge, l'integrazione è concessa per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi che, in casi eccezionali, può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 12 mesi.

 

La relativa contribuzione (a carico del datore di lavoro) è pari all'1,90% dell'intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali ovvero al 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti.

L'importo del trattamento è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non svolte, fino a determinati limiti massimi stabiliti annualmente. Sull'importo della CIGO si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali, interamente relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).

 

Gli interventi sono previsti (D.Lgs.Lgt. 788/1945, artt. 1, 3 e 5; D.Lgs. CPS 869/1947, artt. 3 e 5; L. 240/84, art. 3, co. 1) per il settore industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Rientrano in tale settore anche le lavorazioni accessorie non industriali connesse all’attività dell’azienda. Possono beneficiare della CIGO, inoltre, le cooperative che svolgono attività similari a quelle industriali. Sono comprese, sotto particolari condizioni, anche le cooperative che trasformano, manipolano commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri e dei loro soci. Possono beneficiare della CIG i lavoratori subordinati appartenenti alle categorie degli operai, impiegati e quadri, assunti a tempo indeterminato o a termine, part-time o con contratto di inserimento. Essa spetta inoltre ai soci e ai dipendenti delle cooperative destinatarie della CIG.

Tra i soggetti esclusi dal campo di applicazione della CIGO, rientrano, tra gli altri, le aziende artigiane, le aziende del credito, assicurazioni e servizi tributari, le aziende agricole, gli esercenti autoservizi pubblici di linea, le cooperative di trasporto, facchinaggio ed altre attività ed, in generale, il settore del terziario.

 

L’ammissione al beneficio è preceduta dall’espletamento di alcuni adempimenti procedurali da parte del datore di lavoro.

In primo luogo, il datore di lavoro deve individuare i lavoratori interessati sulla base di un nesso tra causa di sospensione e lavoratore scelto.

In secondo luogo si attiva una specifica procedura sindacale (L. 164/1975, art. 5), differenziata a seconda della causa che ha prodotto la contrazione o la sospensione dell’attività. Nel caso in cui questa non sia differibile, la procedura si sostanzia nella comunicazione alle rappresentanze sindacali dell’azienda o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, della durata prevedibile della sospensione o contrazione e del numero dei lavoratori interessati. In tutti gli altri casi, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente le cause di sospensione o riduzione di orario, l’entità, la durata prevedibile, il numero e i criteri di scelta dei lavoratori.

L’irregolarità o la mancanza della procedura sindacale comportano l’inammissibilità e quindi l’illegittimità della CIGO, con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto alla retribuzione intera per i periodi di riduzione o di sospensione già realizzati,. E’ inoltre prevista la possibilità, da parte delle organizzazioni sindacali, di esperire un’azione per condotta antisindacale.

 

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è riservata, in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo); le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della L. 223) si avvalga a sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali. Possono inoltre beneficiare della CIGS anche le società cooperative di produzione e lavoro.

Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi - spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali.

Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono le seguenti:

§      ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi);

§      crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi);

§      casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi).

 

L'importo del trattamento è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un determinato limite massimo stabilito annualmente.

Hanno diritto alla CIGS (L. 464/1972, L. 164/1975, art. 1) gli operai, impiegati, intermedi e i quadri con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Tale diritto, inoltre, è riconosciuto ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

In linea di massima, ai sensi dell’articolo 1 della L. 223/1991, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione). Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato.

Il finanziamento degli interventi straordinari è ripartito tra:

§      contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori. Tali contributi, previsti dall'articolo 9 della L. 407/1990[2], sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;

§      contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti[3]; il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 223/1991, è dovuto in misura doppia a partire dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento;

§      contributi a carico dello Stato.

 

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, in primo luogo sussiste il principio di rotazione dei lavoratori (L. 223/1991, art. 1, co. 8), in base alla quale il datore di lavoro ha l’obbligo di alternare tra loro i lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

Il datore di lavoro che ricorre alla CIGS direttamente o tramite le organizzazioni datoriali, deve dare tempestiva comunicazione alle rappresentanze aziendali, o, in mancanza di queste, alle organizzazione sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

Entro 3 giorni dalla comunicazione, il datore o i rappresentanti dei lavoratori devono presentare la domanda di esame congiunto della situazione aziendale all’ufficio competente della regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate, o al Ministero del lavoro se queste ultime sono ubicate in più regioni.

La procedura termina con il decreto di concessione emanato dal ministero del lavoro.

 

 

Mobilità

 

La legislazione vigente (L. 223/1991) prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Si ricorda, al riguardo, che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (con eccezione dei dirigenti) con rapporto a tempo indeterminato licenziati da imprese in CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo.

Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 4 della citata L. 223/1991, le aziende in CIGS che nel corso o al termine del programma non possano garantire il reimpiego di tutti i lavoratori precedentemente sospesi, prima di effettuare il licenziamento anche di un solo dipendente devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.

Analoga procedura deve essere seguita, come accennato, qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223/1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti[4], in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in stabilimenti produttivi dislocati nella stessa provincia. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

In entrambi i casi sopra indicati (riduzione di personale da parte di aziende in CIGS o licenziamento collettivo), ai sensi dell’articolo 4 della L. 223/1991, la procedura di riduzione del personale, preventiva rispetto al licenziamento e alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.

Più in dettaglio, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso[5] e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero, che usufruiscono del trattamento di mobilità.

Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

 

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità, l’articolo 7 della richiamata L. 223/1991 prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale[6], abbiano diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

L'indennità spetta nella seguente misura percentuale del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

§      per i primi dodici mesi: 100%;

§      dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80%.

Lo stesso articolo dispone che nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

§      per i primi dodici mesi: 100%;

§      dal tredicesimo al quarantottesimo mese: 80%.

 

Tutti i lavoratori collocati in mobilità, anche se non in possesso dei requisiti che danno diritto all’indennità di mobilità, sono iscritti nelle liste di mobilità regionali, in modo da agevolarne la ricollocazione lavorativa.

Si ricorda, al riguardo, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla L. 223/1991, sono i seguenti:

a)      ai sensi dell’articolo 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore in mobilità, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane;

b)      ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato[7].

 

 

Indennità di disoccupazione

 

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. Essa è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi , volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore.

In base alle modifiche introdotte con l’articolo 19 del D.L. 185/2008, la richiamata indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene erogata anche senza l’intervento integrativo del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa. Infine, essa non si applica ai dipendenti di aziende già destinatarie di trattamenti di integrazione salariale nonché a particolari tipologie contrattuali.

 

L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti costituisce una fattispecie particolare di indennità di disoccupazione, rivolta soprattutto ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali.

Anche tale istituto è stato interessato, nel corso degli anni, da numerosi provvedimenti, volti soprattutto a rideterminarne la percentuale di commisurazione alla retribuzione.

Hanno diritto alla richiamata indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Attualmente, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni, per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 830,77, elevato a 998,50 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.

Sulla base delle modifiche introdotte dallo stesso articolo 19, tale indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, ha una durata massima che non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa. Infine, non si applica ai fini dell’erogazione dell’indennità ordinaria

 

 

Contratti di solidarietà

 

Per contratti di solidarietà si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro (cd. contratti di solidarietà difensivi), al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

I contratti di solidarietà difensivi hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi,con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno). Essi sono compatibili con la CIGO, e, a determinate condizioni, anche con la CIGS.

Accanto ai contratti di solidarietà difensivi, sussistono anche quelli cd. espansivi (L. 863/1994, articolo 2), che si concretizzano in un accordo tra datore di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico. Le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della percentuale di manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima quando risulti inferiore.

Ammortizzatori sociali “in deroga”

Accanto alla concessione di ammortizzatori sociali sulla base della disciplina generale, nel corso degli anni sono stati effettuati una serie di interventi adottati in deroga alla disciplina stessa, interventi resisi necessari anche a causa della mancata attuazione della riforma della relativa disciplina, che ormai presenta profili di parziale inadeguatezza.

In tali interventi, contenuti per lo più nell’ambito delle leggi finanziarie che si sono succedute, è stata prevista in generale la possibilità di concedere – non oltre il termine dell’esercizio finanziario preso a riferimento dalle singole leggi finanziarie - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), anche in deroga alla normativa vigente, quindi oltre la durata massima prevista o per settori produttivi che in via generale non beneficiano degli ammortizzati sociali, a determinate condizioni, e cioé:

§      subordinazione della concessione alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali (anche quelle colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale), ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi;

§      definizione dei programmi con specifici accordi in sede governativa entro date prefissate.

A tal fine le leggi finanziarie hanno stanziato un limite di risorse annualmente disponibili, entro cui i decreti ministeriali concedono i trattamenti “in deroga” sulla base dei requisiti e della procedure individuate.

In conclusione, sembra di potersi affermare che, per effetto della legislazione sopra citata, che per la verità in parte si limita a prorogare misure già precedentemente previste, il quadro regolatorio definito dalla L. 223/1991 per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito risulta ormai modificato. Infatti, misure che sono nate con la caratteristica della temporaneità e dell’urgenza, a causa delle continue proroghe, hanno finito per stabilizzarsi, determinando una scarsa organicità del quadro normativo di riferimento relativo agli ammortizzatori sociali.

Tenendo conto delle modifiche al quadro economico e sociale e quindi del mercato del lavoro considerato dalla L. 223/1991, anche a causa delle nuove sfide derivanti al “sistema-Paese” da una economia ormai globalizzata, l’attuazione alle apposite deleghe previste dalla L. 247/2007, rispettivamente ai commi 28 e 29 (per gli ammortizzatori sociali) e ai commi 30 e 32 (per gli incentivi all’occupazione) potrebbe finalmente condurre alla revisione organica della normativa relativa agli ammortizzatori sociali e agli incentivi all’occupazione. In particolare, una adeguata disciplina degli ammortizzatori sociali, estesa anche ai lavoratori occupati con contratti flessibili, è necessaria per evitare che la flessibilità del lavoro, pur necessaria sul piano produttivo e occupazionale, tenda a trasformarsi in precarietà per i lavoratori.

 

Su un altro versante, con le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, è stata prevista, con specifiche norme, la proroga dell’estensione di misure per il sostegno al reddito in favore di lavoratori di imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della L. 223/1991 e che quindi, in base alla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali, non ne beneficerebbero.

Tra questi interventi, si ricorda la concessione, per il biennio 2007-2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro annui a carico del Fondo per l’occupazione, del trattamento di CIGS e del trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; la proroga, anche per il richiamato biennio, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, del termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà “difensivi”), beneficiando di determinate agevolazioni.

Inoltre, è stata rifinanziata, per il 2008, la proroga per un periodo fino a 12 mesi (oltre gli ordinari 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, prevista dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004[8], nei seguenti casi: cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi; sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale; accertamento - da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione, del piano di gestione delle eccedenze di personale.

A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

Formazione professionale

L’articolo 117 della Costituzione attribuisce la materia “formazione professionale” alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Tuttavia, la Corte costituzionale[9] ha chiarito che la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale riguarda esclusivamente la formazione professionale pubblica. Invece la formazione professionale che i datori di lavoro somministrano in azienda (formazione aziendale), rientrando nel sinallagma contrattuale, attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato “ordinamento civile”.

In alcuni casi, come nella regolamentazione dell’apprendistato, la formazione aziendale e quella pubblica non si presentano nettamente separate tra di loro e da altri aspetti dell’apprendistato (come il diritto-dovere relativo all’istruzione). Tali tipologie di interferenze vanno risolte, a seconda dei casi, tramite una corretta applicazione del principio di leale collaborazione o, eventualmente, sulla base del principio della prevalenza

In particolare, nell’ambito della riforma del mercato del lavoro della L. 30/2003, il legislatore è intervenuto sui tradizionali intrecci tra la disciplina del rapporto di lavoro, il mercato del lavoro e la formazione professionale, con l’intento di evitare usi distorti della flessibilità del lavoro e di rendere meno debole la posizione del singolo lavoratore. Alla formazione professionale viene quindi attribuito il compito di bilanciare le aumentate richieste di flessibilità da parte del sistema produttivo con un rafforzamento delle politiche volte a favorire la capacità di inserimento (o reinserimento) nel mercato del lavoro. Purtroppo non è invece stata realizzata la riforma in materia di ammortizzatori sociali, che avrebbe contribuito, sul piano del sostegno al reddito, a rendere più garantita e meno precaria la posizione del singolo lavoratore impiegato con rapporti flessibili.

Di particolare rilievo, per quanto riguarda la formazione, è stata la revisione della disciplina riguardante i contratti a contenuto formativo, disposta con il Titolo VI del D.Lgs. n. 276/2003[10], emanato in attuazione della delega prevista dall’articolo 2 della L. 30/2003, ed incentrata sulla valorizzazione del contratto di apprendistato, configurato come uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

Più specificamente, la nuova disciplina introdotta dal richiamato D.Lgs. 276/2003 ha introdotto (articolo 47) tre differenti tipologie di contratto di apprendistato, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

§         il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

§         il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione.

 

Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina presuppone peraltro il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Infatti il contratto di apprendistato potrà concorrere a garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ridefinito e ampliato dalla “Riforma Moratti” con il D.Lgs. n. 76/2005, per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Nell’ambito della normativa sulla somministrazione di lavoro (artt. 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003) è stata rivista la disciplina del finanziamento della formazione professionale dei lavoratori temporanei, estendendone l’intervento verso altri ulteriori finalità rispetto alla precedente disciplina. In particolare, si prevede[11] a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro un contributo, pari al 4% della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, da versare ad un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ambito dell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.

Le risorse derivanti dai contributi relativi ai lavoratori a tempo determinato sono destinate per interventi intesi a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

Le risorse derivanti dai contributi sulla retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato invece sono destinate a:

§      garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

§      verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

§      promuovere iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

§      promuovere iniziative per l’attivazione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

 

Pertanto, rispetto alla precedente disciplina[12], ferme restando le finalità già assegnate relative alla qualificazione professionale e alla promozione dell’emersione del lavoro irregolare, al fondo in questione sono state attribuite altre funzioni di tutela del lavoratore, in particolare sul piano del sostegno al reddito per l’ipotesi di fine lavori (in aggiunta all’indennità di disponibilità).

Inoltre, come detto, parte delle risorse del fondo bilaterale devono essere utilizzate per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo dei “lavoratori svantaggiati”. A tal proposito si consideri che, per la medesima finalità, viene consentito alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro di operare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale sulla somministrazione purché venga predisposto un piano individuale di formazione che preveda anche il coinvolgimento di un tutore e l’assunzione del lavoratore, da parte delle medesime agenzie, con un contratto di durata non inferiore a sei mesi[13].

 

Successivamente, gli interventi in tema di formazione dei lavoratori si sono concentrati nelle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 e nella L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio del 2007.

 

Per quanto attiene alla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), merita segnalare l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS), al fine di assicurare un utilizzo più efficace delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore. A tale fondo affluiscono le risorse stanziate annualmente sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla L. 440/1997[14], nonché le risorse assegnate dal CIPE, riguardo le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, al fine di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno terminato il secondo ciclo di istruzione e formazione. (articolo 1, comma 875).

 

Inoltre, si evidenzia un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2007, da destinare con apposito decreto, a favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo (articolo 1, comma 1188).

Analoga norma è stata adottata anche per il 2008 dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, articolo 2, comma 518), che ha destinato alla medesima finalità 80 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) si segnala in primo luogo la previsione, in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione del riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, in connessione con le esigenze del mercato del lavoro, o anche per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato (articolo 2, comma 509), con onere a carico del Fondo di rotazione istituito, presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale (articolo 2, comma 510).

Inoltre, si ricorda la destinazione di una spesa, pari a 13 milioni di euro per il 2008, nell’ambito delle risorse del Fondo di rotazione richiamato, per la concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributo regionale (articolo 2, comma 511).

Infine, si affida ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione di modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dai richiamati enti privati gestori di attività formative, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008, utilizzando le risorse preordinate allo scopo nel medesimo Fondo di rotazione (articolo 2, comma 512).

 

Infine, si segnalano i seguenti interventi operati dalla L. 247/2007 di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio del 2007.

Anzitutto, all’articolo 1, commi 30 e 33, si prevede un’apposita delega finalizzata al riordino della normativa in materia di apprendistato.

Inoltre, si autorizza una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di specifiche attività di formazione professionale, con onere a carico del Fondo per l'occupazione (comma 34).

Al fine di rendere più efficaci le misure per l’inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità viene poi riformulato l’articolo 12 della L. 68/1999[15], disponendo un ampliamento della tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni, avviene l’inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative delle persone con disabilità.

Infine, in tema di formazione continua, vanno segnalati i commi 62-64 che stabiliscono la riduzione di 0,3 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli, che passa intal mododal 2,75% al 2,45%. Peraltro, l’importo risultante dalla riduzione della medesima aliquota (0,3%) continua ad essere a carico dei datori di lavoro ed è utilizzato per il finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo. Si dispone quindi che i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (vedi infra) debbano effettuare l’intero versamento dei contributi in questione, pari al 2,75% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, all’INPS, che, una volta dedotti i costi amministrativi, provvede ogni due mesi al trasferimento dell’importo relativo allo 0,3% al Fondo paritetico indicato dal datore di lavoro. Anche i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono obbligati comunque a versare all’INPS l’intero contributo del 2,75%; nel caso in questione, la suddetta quota dello 0,3% per il finanziamento delle iniziative di formazione continua segue la medesima destinazione dell’addizionale contributiva prevista dall’articolo 25, quarto comma, della L. 845 del 1978[16] per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (anche essa pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo).

 

 

Fondi paritetici per la formazione continua

 

La formazione continua è volta prevalentemente all’aggiornamento e alla qualificazione professionale dei lavoratori occupati

Per andare incontro alla domanda di formazione continua, in modo da raggiungere un incremento complessivo dell’attività di formazione e soprattutto per agevolare quei soggetti che avevano difficoltà ad accedervi, sono stati introdotti i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti dall’articolo 118 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Tale disciplina ha subito significative modifiche, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento e gli aspetti procedurali, con le leggi finanziarie per gli anni 2003 e 2005.

A seguito di tali modifiche, i fondi interprofessionali sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per i settori economici dell’industria, agricoltura, terziario ed artigianato (salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi), con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali presentati dalle imprese aderenti ai Fondi stessi. I fondi sono attivati previa autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità dei criteri di gestione, degli organi, delle strutture di funzionamento e della professionalità dei gestori rispetto alle finalità dei fondi.

I Fondi paritetici, oltre alle risorse stanziate dallo Stato, si finanziano mediante il versamento dell’addizionale contributiva dello 0,30% di cui all’articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978 - addizionale destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale - da parte delle imprese che, liberamente, decidono di aderire[17]; ciascuna impresa può aderire ad un solo Fondo per i lavoratori e ad uno solo per i dirigenti[18].

I Fondi paritetici sono entrati nella fase concretamente operativa, cominciando a svolgere l’attività in favore dei lavoratori e delle imprese, a partire dalla fine dell’anno 2004, dopo la fase di definizione delle regole e della conclusione delle necessarie intese tra i soggetti pubblici coinvolti. Ciò è avvenuto, come già detto, sulla base di una disciplina in parte diversa rispetto a quella introdotta dalla legge finanziaria per il 2001, a causa delle modifiche introdotte dall’articolo 48 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) e dall’articolo 1, comma 151, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Si evidenzia, in particolare, che la legge finanziaria per il 2005 ha introdotto modifiche alla disciplina dei Fondi paritetici, con riferimento ai profili del finanziamento dei fondi nonché, in generale, alla destinazione del gettito proveniente dalla suddetta addizionale. In particolare si è previsto che le entrate derivanti dall'addizionale contributiva sono trasferite per l’intero ammontare – detratti i soli costi amministrativi - da parte dell'INPS al fondo indicato dal datore di lavoro[19]. Inoltre, è stato prolungato di 12 mesi (da 24 a 36 mesi) il periodo entro il quale i Fondi possono spendere le risorse(192 milioni di euro) messe a disposizione dal Ministero del lavoro per favorire la fase di start up.

Da ultimo, si ricorda che l’articolo 19, comma 7-bi, del D.L. 185/2008, ha disposto il trasferimento, in caso di mobilità tra i fondi in oggetto, della quota di adesione a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro[20].

Misure di carattere sociale

A partire dal giugno 2008, allo scopo di fronteggiare la sempre più pressante crisi economica che ha coinvolto la gran parte dei Paesi occidentali, sono state approvate dal Parlamento italiano diverse norme dirette a prevedere benefici di varia natura destinati ai soggetti ed ai nuclei familiari in difficoltà.

Per quanto attiene,  alle misure di carattere più squisitamente sociale, esse sono contenute essenzialmente in alcuni interventi legislativi d’urgenza adottati nella forma del decreto-legge.

Vengono in rilievo, in primo luogo, alcune disposizioni contenute nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112[21], che ha anticipato gran parte dei contenuti della manovra finanziaria annuale.

In particolare, l’articolo 81, ai commi 29-38-bis, istituisce un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti.

Viene previsto che il Fondo sia istituito per il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

 

A favore del fondo sono stabiliti i seguenti finanziamenti:

a)    somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 83, comma 22, del presente provvedimento[22].

b)    somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalle Decisione C (2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione[23].

c)    somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 82, commi 25 e 26[24].

d)    trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e)    versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.

 

La Carta acquisti è poi istituita e disciplinata dai commi successivi. Essa viene concessa,con onere a carico dello Stato, ai residenti con cittadinanza italiana richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, per l’acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.

Viene demandata ad un decreto interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio tenendo conto di una serie di fattori espressamente previsti[25], dell’ammontare del beneficio unitario, delle modalità e dei limiti per l’utilizzo del Fondo e per la fruizione del beneficio. In tal senso sono stati emanati, successivamente, il Decreto direttoriale del 16 settembre 2008, recante i criteri per l’individuazione dei beneficiari, per l’ammontare del beneficio e per le modalità di utilizzo del Fondo, e il Decreto direttoriale 7 novembre 2008 nonché il Decreto ministeriale 27 febbraio 2009, recanti integrazione e modifica dei citati criteri.

E’ previsto che per l’attuazione delle norme il Ministero dell’economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste S.p.a, di Sogei S.p.a e di CONSIP S.p.a. ; compito del Ministero medesimo è inoltre quello di individuare, oltre ai titolari del beneficio, il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto principalmente di una presenza diffusa sul territorio nazionale, anche al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio.

Viene poicontemplata la stipula di convenzioni tra il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. La copertura delle disposizioni sulla Carta acquisti è garantita dal Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui al commi 29-30. Il Governo è poi tenuto, entro sei mesi dall’approvazione del provvedimento e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre una Relazione al Parlamento sull’attuazione della Carta acquisti.

Il secondo provvedimento contenente  misure di sostegno in funzione anti-crisi è il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[26]. Alla luce del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, il decreto legge in esame, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture, e contrasto all’evasione fiscale.

Nell’ambito delle misure di carattere sociale vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, commi 1 e 1-bis e 19, comma 18 .

L’articolo 1,per l’anno 2009, prevede un bonus straordinario in favore dei nuclei familiari che, nel 2008, hanno realizzato un basso reddito. L’ammontare del bonus è fissato per scaglioni di reddito e in base alla numerosità del nucleo familiare, e varia da un minimo di 200 euro (spettante a nuclei con un solo componente percettore di reddito di pensione di ammontare annuo non superiore a 15.000 euro) ad un massimo di 1.000 euro (per i nuclei con più di cinque componenti ed un reddito complessivo non superiore a 22.000 euro ovvero per i nuclei con reddito non superiore a 35.000 euro in caso di presenza di soggetti disabili). Il bonus è attribuito ad un solo soggetto del nucleo familiare e non costituisce reddito. Per ottenere il bonus è necessario produrre domanda autocertificata presentata entro il 28 febbraio 2009. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, ai quali non spetta alcun compenso. Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007. Se il bonus richiesto è riferito al periodo d'imposta 2008, il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in base ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009. Viene all’uopo istituito un fondo nel Ministero dell’economia e delle finanze di 2,4 ml di euro per il 2009. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che realizzano redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

 

 


 

Documentazione allegata

 


 

 

 

 

 



[1] Per approfondimenti, cfr. Scheda MAE sui rapporti bilaterali

[2]     L. 29 dicembre 1990, n. 407, Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

[3]     Articolo 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

[4]     Si tratta sostanzialmente delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

[5]     Il contributo d’ingresso, previsto dall’articolo 4, comma 3, della L. 223 del 1991, è pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che si intende licenziare. Tale versamento costituisce una anticipazione di quanto dovuto complessivamente all’INPS per la procedura di mobilità. Difatti, ai sensi dell’articolo 5 della L. 223/1991, nel corso della procedura il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la utilizzazione della CIGS. Nel caso di riduzione del personale senza aver utilizzato prima la CIGS, il contributo complessivo è invece pari a nove volte il trattamento iniziale netto di mobilità. Comunque l’importo da pagare da parte del datore di lavoro è ridotto a tre volte il trattamento netto di mobilità nel caso in cui la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Si ricorda inoltre che è esonerata dal versamento delle residue rate del contributo d’ingresso dovuta l’azienda che procuri ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (Circ. INPS n. 171/2001).

[6]     In particolare, ai sensi dell’articolo 16 della L. 223 del 1991, i lavoratori collocati in mobilità hanno diritto alla relativa indennità a condizione che, avendo un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, possano vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, astensione per maternità e congedi parentali

[7]     In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

[8]     D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.

[9]    Cfr. sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005.

[10]    Il D.Lgs. n. 276/2003, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, è stato modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, recante Disposizioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

[11]    Articolo 12 del D.Lgs. n. 276/2003.

[12]    Contenuta nell’articolo 5 della L. n. 196/1997, modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000).

[13]    Articolo 13 del D.Lgs. n. 276/2003.

[14]    Legge 18 dicembre 1997, n. 440, “Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

[15]    L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[16]    L. 21 dicembre 1978, n. 845, “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

[17]    Le suddette norme di finanziamento hanno trovato applicazione a decorrere dal 2004, mentre per il precedente triennio 2001-2003 era prevista una disciplina transitoria, che contemplava una progressiva attribuzione ai fondi delle risorse stanziate ai sensi dei commi 10 e 12 dell'articolo 118 della legge 388/2000, e successive modificazioni.

[18]    Le procedure di adesione ai Fondi sono state indicate con la Circolare INPS n. 71 del 2 aprile 2003.

[19]    E’ stato quindi, soppresso il limite massimo - pari a circa 103,291 milioni di euro - fissato dalla precedente disciplina sulla quota dei due terzi dell'addizionale.

[20]   Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009, attualmente in fase di conversione, ha escluso le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese per quanto attiene alla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua.

[21]   “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[22]   Si tratta della restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell’obbligazione tributaria iscritti a ruolo.

[23]   La citata Decisione riguarda gli incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune.

[24]   Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al Fondo in esame.

[25]   Più in particolare, dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti e di ulteriori elementi comprovanti l’effettivo bisogno;

[26]   “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.