Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Diritto all'assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi per servizio - A.C. 1421 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1421/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 74
Data: 06/11/2008
Descrittori:
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'   GRANDI INVALIDI
PARENTELA E AFFINITA'   PENSIONE DI GUERRA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Diritto all’assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi per servizio

A.C. 1421

Schede di lettura

 

 

 

 

n.

 

 

6 novembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0075.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Pensioni di guerra: le fonti normative  3

Le prestazioni pensionistiche di guerra: i trattamenti diretti ed indiretti4

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra e limiti di reddito per l'erogazione dei medesimi10

Recupero indebiti11

Contenuto della proposta di legge  13

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (artt. 1,15, 38 e Tab. E)20

L. 26 gennaio 1980, n. 9 Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875 e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (artt. 1 e 7)27

L. 6 ottobre 1986, n. 656 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra. (art. 1)28

L. 29 gennaio 1987, n. 13 Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra. (art. 2)30

Circolare 6 dicembre 2007, n. 798 Adeguamento automatico, per l'anno 2008, dei trattamenti pensionistici di guerra e determinazione del nuovo limite di reddito.31

 


Schede di lettura


Quadro normativo

Pensioni di guerra: le fonti normative

La normativa in materia di trattamenti pensionistici di guerra, risalente essenzialmente alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e 18 marzo 1968, n. 313, Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, è stata in tempi più recenti riordinata, in base alla delega conferita al governo con l'articolo 13 della legge 29 dicembre 1977, n. 875, mediante il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Successivamente sono state introdotte ulteriori modificazioni, talvolta in forma di novella al D.P.R. 915/1978. Si segnalano in particolare i seguenti provvedimenti:

§      legge delega 23 dicembre 1981, n. 533, e relativo D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

§      L. 6 ottobre 1986, n. 656, Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra;

§      L. 29 dicembre 1990, n. 422, Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio;

§      L. 8 agosto 1991, n. 261, Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra;

§      D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

§      L. 18 agosto 2000, n. 236, Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.

 

Il Testo Unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978 è strutturato in dieci titoli, che disciplinano rispettivamente le seguenti materie:

§      i soggetti (militari ed equiparati o civili) aventi diritto a pensione di guerra per avere subito a causa della guerra, come afferma l'art. 1 del T.U, "menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" (titolo I, artt. 2-10);

§      le prestazioni (titolo II, artt. 11-25);

§      i ricoveri per cura, rieducazione e qualificazione (titolo III, artt. 26-27);

§      il cumulo e l'opzione tra il trattamento di guerra ed altri trattamenti (titolo IV, artt. 28-36);

§      i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani (titolo V, artt. 37-56);

§      i diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati (titolo VI, artt. 57-69);

§      disposizioni diverse (titolo VII, artt. 70-90), tra le quali quelle relative alle condizioni di reddito per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra (art. 70)[1];

§      la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare (titolo VIII, artt. 91-96);

§      le procedure (titolo IX, artt. 97-126);

§      le disposizioni finali e transitorie (titolo X, artt. 127-140).

Le prestazioni pensionistiche di guerra: i trattamenti diretti ed indiretti

Per quanto riguarda in particolare le prestazioni, le disposizioni del titolo II del T.U. approvato con il D.P.R. 915/1978, da leggersi in connessione con le tabelle allegate al medesimo D.P.R. (le quali definiscono, raggruppandole in categorie, le lesioni o infermità che danno diritto ai benefici economici e stabiliscono tali benefici in considerazione della gravità delle lesioni o infermità), individuano i seguenti trattamenti diretti in favore dei mutilati ed invalidi a causa di guerra:

§      pensione vitalizia o assegno temporaneo - quest'ultimo è previsto nel caso la menomazione sia suscettibile di miglioramento col tempo - (art. 11 del T.U.): spetta per le menomazioni di cui alla tabella A, articolata inotto categorie in ordine decrescente rispetto alla gravità dell'invalidità o della mutilazione (alla prima appartengono gli invalidi più gravi, all'ottava i meno gravi); gli importi annui dei trattamenti pensionistici in oggetto, inizialmente indicati nella tabella C, sono statimodificati in senso migliorativo nel corso degli anni, dapprima con il D.P.R. 834/1981 e con la L. 656/1986, che hanno sostituito la tabella C, e in seguito con la L. 422/1990 (art. 5 e allegato III) e la L. 261/1991 (art. 1) che hanno rideterminato aumentandoli gli importi base in questione;

§      assegno di superinvalidità, non reversibile (art. 15, comma 1, del T.U.): si aggiunge alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo qualora le infermità del soggetto, oltre che nella tabella A, rientrino in una delle categorie - di particolare gravità - indicate nella tabella E; l’importo annuo dell'assegno, originariamente indicato nella medesima tabella E, è stata aumentata dapprima con il D.P.R. 834/1981 e con la L. 656/1986, che hanno sostituito la tabella E, e, da ultimo, con la L. 422/1990 (art. 1 e allegato I) che ha rideterminato l’importo base dell’assegno di superinvalidità. Merita ricordare che alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria l’articolo 38 del D.P.R. 915/1978 ha riconosciuto, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, un assegno supplementare, pari al 50% dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dai grandi invalidi, a condizione di aver convissuto con i danti causa e di aver prestato loro assistenza[2];

§      assegno integrativo (art. 15, comma 2, del T.U.): spetta a quanti, riconosciuti grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U.), presentino lesioni o infermità che rientrano nella prima categoria della tabella A ma che non sono elencate nella tabella E (e pertanto non abbiano titolo a fruire dell'assegno di superinvalidità); l'importo dell'assegno integrativo, sempre non reversibile, è pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto dalla lettera H della tabella E;

§      assegno di cumulo (articoli 16 e 17 del T.U. e allegate tabelle F- modificata da ultimo con l’allegato II della legge 29 dicembre 1990, n. 422 - e F-1): spetta in caso dicoesistenza di infermità o mutilazioni classificate in diverse categorie;

§      assegno di incollocabilità (art. 20 del T.U.): spetta - sino al compimento del 65° anno di età - ai mutilati ed invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla seconda alla ottava della tabella A, i quali non possano trovare una occupazione lavorativa in quanto la loro invalidità sia suscettibile di recare pregiudizio alla salute o sicurezza dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; l'importo dell'assegno è determinato per differenza rispetto al trattamento spettante agli invalidi di prima categoria con il più basso assegno di superinvalidità;

§      indennità di assistenza e di accompagnamento (art. 21, primo comma, del T.U.): spetta, anche nel caso che il servizio di assistenza ed accompagnamento venga svolto da un familiare, ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da mutilazioni o infermità particolarmente gravi, elencate nell’allegata tabella E (si ricorda che tali mutilazioni o infermità danno diritto all'assegno di superinvalidità); la misura dell'indennità, originariamente stabilita nello stesso art. 21 del T.U., è stata in seguito adeguata dall'art. 3 della L. 656/1986;

§      assegno sostitutivo dell’accompagnatore (art. 21, secondo comma, del T.U. e art. 1, comma 2, L. 288/2002): i pensionati di guerra affetti da alcune tipologie di invalidità - quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della tabella E - hanno diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della L. 111/1984[3], nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità elencate nella menzionata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare (art. 21, secondo comma, del T.U., come sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 288/2002). Nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori, agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, nei limiti peraltro delle risorse di bilancio (art. 1, comma 2, della L. 288/2002);

Si ricorda che la L. 27 dicembre 2002, n. 288, recante Provvidenze in favore dei grandi invalidi, tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell’accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, ha introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ha posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentano una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.

Più in dettaglio l’articolo 1 della L. 288/2002, oltre a modificare il menzionato articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915/1978, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915/1978 – nel caso in cui i richiamati soggetti alla data di entrata in vigore della stessa L. 288/2002 fruiscano di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile - qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. 915/1978, spetta in sostituzione un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, comma 1. Tale assegno può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo appositamente istituito dall’articolo 2.

Infine, entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione delle priorità indicate, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Inoltre, se spettante, nell'ambito delle risorse disponibili in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità in precedenza richiamate, viene corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità. Tale assegno è corrisposto in misura ridotta, pari al 50%, per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al più volte richiamato D.P.R. 915/1978. Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

L’articolo 2 della L. 288/2002 dispone quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’istituzione di un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

Da ultimo la L. 7 febbraio 2006, n. 44, recante Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni di cui al secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978, con riferimento però solamente agli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, prevedendo al contempo un adeguamento dell’importo dello stesso assegno per i medesimi anni.

Pertanto, limitatamente agli anni 2006 e 2007, la L. 44/2006 ha comportato il superamento della disciplina più restrittiva di cui all’articolo 1 della L. 288/2002 che, come detto, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, creando una scala di priorità all’interno della categoria dei grandi invalidi e subordinando la percezione dell’assegno all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore.

Più in dettaglio, la L. 44/2006, riconoscendo, per gli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, ha adeguato, per i medesimi anni, la misura dell’assegno sostitutivo (precedentemente stabilita, dalla L. 288/2002, in 878 euro per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri) prevedendo un assegno di 900 euro, esente da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri (articolo 1, comma 1).

Tale beneficio viene riconosciuto espressamente non solo ai grandi invalidi di guerra ma anche ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della L. 111/1984, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare (articolo 1, comma 2).

Si prevede altresì che ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 già percepiscono l’assegno sostitutivo ai sensi della richiamata L. 288/2002, è riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo compreso tra la stessa data e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, l’importo dell’assegno così come adeguato dalla medesima L. 44/2006 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002 (articolo 1, comma 3).

Si precisa che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbono provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto (articolo 1, comma 4).

L’articolo 2, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e dispone che, nel caso in cui si verifichino – o siano in procinto di verificarsi – scostamenti rispetto alle risorse stanziate, si provveda a modificare l’importo degli assegni.

 

§      assegno corrisposto a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza ed accompagnamento (art. 21, commi da terzo a quinto, del T.U.): spettaagli invalidi affetti da alcune particolari infermità tra quelle indicate nella tabella E, in alternativa, a domanda dell'interessato, rispetto all’assegnazione di un secondo e, in alcuni casi, anche di un terzo accompagnatore militare.

In particolare, il terzo comma del menzionato art. 21 dispone che, per la particolare assistenza di cui necessitano, alcune categorie di grandi invalidi - ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e alla lettera A-bis numero 1), della tabella E - possono chiedere l’assegnazione di altri due accompagnatori militari[4] e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Il quarto comma del citato articolo 21 determina l’ammontare di questi assegni di integrazione.

Un’altra categoria di grandi invalidi – quella di cui alla lettera A-bis, numero 2) - ha diritto ad un secondo accompagnatore militare e, in suo luogo, può chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione (quinto comma).

Gli importi delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai citati commi quarto e quinto dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 sono stati poi aumentati dall’articolo 2 della L. 422/1990. Essi inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 656/1986, e successive modificazioni, sono adeguati automaticamente ogni anno in base all'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT.

Si ricorda infine che la L. 236/2000 ha previsto, all’articolo 3, comma 1, con riferimento ai soli grandi invalidi di guerra, la corresponsione di un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del T.U. in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978), e in misura pari alla somma di tali assegni. Tale assegno di superinvalidità sostituisce dunque gli assegni a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento che alcune categorie di grandi invalidi di guerra possono chiedere in sostituzione degli accompagnatori supplementari cui avrebbero diritto. In base al comma 2 del menzionato articolo 3, tale assegno congloba inoltre le ulteriori integrazioni previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, della L. 422/1990[5].

 

Ancora più complesso è il quadro dei trattamenti indiretti spettanti ai congiunti dei caduti per causa di guerra o ai superstiti degli invalidi.

Al riguardo si rinvia alle disposizioni contenute nei titoli V e VI del T.U. e nelle relative tabelle allegate al medesimo T.U (che si elencano di seguito).

 

Trattamento spettante ai congiunti dei caduti:

§      Tabella G: vedove ed orfani minorenni, orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;

§      Tabella I: orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico;

§      Tabella M: genitori - pensioni normali;

§      Tabella T: collaterali;

§      Tabella S: Genitori - pensioni speciali.

 

Trattamento spettante alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata:

§      Tabella N: vedovee orfaniminorenni- orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;

§      Tabella L: orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra e limiti di reddito per l'erogazione dei medesimi

Gli importi dei trattamenti pensionistici di guerra sopra menzionati sono rivalutati con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 1 della L. 656/1986, come sostituito dall'art. 1 della L. 342/1989[6]; gli importi spettanti per l'anno 2008 sono indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 798 del 6 dicembre 2007.

 

Si ricorda che il menzionato art. 1 della L. 656/1986 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1989, vengono adeguati automaticamente con cadenza annuale - in misura percentuale pari all'aumento dell'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT - i trattamenti pensionistici di guerra nonché il limite di reddito eventualmente previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra.

 

Per quanto riguarda i limiti di reddito, occorre tenere presente che, per quanto il godimento della pensione di guerra sia assolutamente compatibile con qualunque stipendio o assegno che a qualsiasi titolo essi possono percepire per il proprio lavoro dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti privati o con qualunque provento derivante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere (art. 28 del T.U. in materia di pensioni di guerra), l'erogazione di alcuni dei trattamenti ed assegni pensionistici di guerra indicati in precedenza è subordinata al fatto che il beneficiario non possieda redditi superiori ad un determinato limite, inizialmente stabilito dall'art. 70 del T.U. in materia di pensioni di guerra[7] ed anch'esso annualmente aggiornato ai sensi del citato art. 1 della L. 656/1986[8].

Ad esempio, per quanto riguarda i trattamenti diretti sono soggetti al limite di reddito:

§      gli aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria (art. 22 del T.U.);

§      il conferimento dell'indennità speciale annua (art. 25 del T.U.).

 

Tra i trattamenti ai superstiti il limite di reddito opera per:

§      l'assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani (art. 39 del T.U.);

§      la pensione per i figli maggiorenni (art. 45 del T.U.);

§      l'integrazione della pensione spettante alla vedova per coesistenza della prole (art. 52 del T.U.);

§      l'indennità speciale annua spettante a vedove e orfani o ai genitori (artt. 56 e 69 del T.U.).

 

Si consideri, al riguardo, che l'art. 80 del T.U. obbliga espressamente gli interessati a comunicare agli uffici che erogano i trattamenti il venir meno di qualunque condizione o requisito a cui sia subordinata la liquidazione del trattamento stesso, entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza. Nei confronti di coloro che omettano la comunicazione in questione, si provvede a recuperare tutte le somme indebitamente percepite.

Recupero indebiti

L'art. 81 del T.U. di cui al D.P.R. 915/1978 dispone la revoca e modifica dei provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, a seguito dell'accertamento di errori od omissioni (anche determinati dal comportamento doloso del beneficiario) nelle relative procedure, ovvero del venir meno dello stato di inabilità o delle condizioni reddituali previste.

In dettaglio, le ipotesi previste nell'art. 81 del T.U., in cui si provvede alla revoca e modifica dei provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, sono le seguenti (primo comma):

-    errore di fatto o omissione di elementi e documentazione rilevante ai fini della pratica;

-    errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, o nell'applicazione delle tabelle;

-    produzione di altra documentazione dopo l'emissione del provvedimento;

-    presentazione di documentazione risultata falsa o dichiarazioni non veritiere;

-    perdita dello stato di inabilità a proficuo lavoro o del requisito delle condizioni economiche (qualora richiesto).

 

La procedura per la revoca o la riduzione della pensione o dell’assegno di guerra, nelle ipotesi previste dal menzionato art. 81, era disciplinata dall’art. 112 del T.U., che ne attribuiva la competenza al Ministro del tesoro[9] su proposta del comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale dovevano far parte almeno due magistrati della Corte dei conti ed un rappresentante delle associazioni interessate. Tale disciplina è stata in seguito modificata dall’articolo 6 del D.P.R. 377/1999[10], che è intervenuto con modifiche anche sulla questione del recupero delle somme indebitamente percepite in caso di revoca totale o parziale della pensione o dell’assegno di guerra, precedentemente disciplinata dal secondo comma del menzionato art. 81 (cfr. infra).

 

Si consideri inoltre chel'art. 1, commi 260-265, della L. 662/1996[11], ha previsto una specifica disciplina di regolarizzazione con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite per periodi fino al 1995, la cui applicabilità anche alle pensioni o assegni di guerra (percepite fino all’ottobre 1996) è disposta espressamente dal comma 264; tali disposizioni hanno previsto agevolazioni nella restituzione e, nel caso di percettori di prestazioni indebite con basso reddito, una totale “sanatoria”.

In particolare l'art. 1, comma 260, della L. 662/1996, dispone che coloro che hanno percepito trattamenti pensionistici o trattamenti di famiglia nonché rendite a carico degli istituti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria (in sostanza, INPS e INAIL), per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non sono soggetti al recupero dell'indebito, qualora siano percettori di un reddito personale IRPEF per il 1995 pari o inferiore a 8263,21 euro (16 milioni di lire). Nel caso di reddito superiore a 8263,21 euro, non si dà luogo al recupero nei limiti di un quarto dell'indebito riscosso (comma 261). La somma da restituire (cioè l'importo residuo di tre quarti dell'indebito riscosso) è recuperata ratealmente, senza interessi, entro il limite di 24 mesi, mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto (comma 262); il suddetto limite di 24 mesi può essere prolungato allo scopo di evitare che la trattenuta mensile sia superiore ad un quinto della pensione.

A norma del comma 263 il recupero dell'indebito non si estende agli eredi del pensionato, salvo[12] nel caso di dolo del medesimo pensionato.

Come già detto, il comma 264 estende le disposizioni dei commi 260, 261 e 263 agli indebiti percepiti a titolo di pensioni di guerra o di loro assegni accessori, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. La rateizzazione del recupero è concessa fino ad un massimo di cinque anni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, che demanda alle Direzioni provinciali dei servizi vari (ex Uffici provinciali del tesoro) la determinazione delle modalità di rateizzazione, su richiesta degli interessati, dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni. Vengono fatti salvi i provvedimenti di revoca già emanati alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1997) sulla base della precedente disciplina ed i procedimenti di recupero in corso alla medesima data; in tali casi[13] le agevolazioni di cui ai commi 260 e 261, consistenti nel totale o parziale mancato recupero dell'indebito, sono riferite e calcolate soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. Si precisa, inoltre, che sono esclusi dall'applicazione delle più favorevoli disposizioni dei commi in questione i casi di dolo dell'interessato.

Peraltro, il successivo comma 265, più in generale, esclude qualsiasi riduzione dell’importo da recuperare in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti pensionistici e di famiglia INPS, le rendite INAIL e i trattamenti pensionistici di guerra, disponendo quindi che, in tale ipotesi, si provvede al recupero dell'intera somma illegittimamente percepita.

 

Sulla disciplina relativa al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di revoca totale o parziale della pensione o dell’assegno di guerra è intervenuto successivamente il D.P.R. 377/1999, che all’articolo 6, oltre a modificare la procedura e le competenze in ordine al procedimento di revoca[14], ha disposto altresì, con riferimento all’effetto della revoca - modificando al riguardo la disciplina precedentemente recata dall’art. 81 del T.U. in materia di pensioni di guerra - che la revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno di guerra ha effetto dalla data di decorrenza dei medesimi benefici, con conseguente recupero, ai sensi della normativa vigente, di quanto indebitamente percepito. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del relativo provvedimento, senza recupero delle somme già percepite.

Da ultimo, l’articolo 1 della L. 236/2000, recante disposizioni varie in materia di pensioni di guerra, ha esteso retroattivamente l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di recupero delle indebite erogazioni per pensioni di guerra, introdotte con il D.P.R. 377/1999, ai procedimenti di recupero ex articolo 1, commi 260 e ss., della L. 662/1996 (cfr. supra) già conclusi o ancora pendenti.

Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge C. 1421 (Paglia ed altri), come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, interviene a favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio alle quali viene attualmente riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste per le pensioni di guerra[15] o, in alternativa, la pensione di reversibilità ordinaria, stabilendo il diritto alla fruizione di un assegno supplementare, al pari delle vedove dei grandi invalidi di guerra.

Sempre secondo la relazione illustrativa, riguardo ai trattamenti accessori diretti di invalidità, tra i grandi invalidi di guerra e per servizio si è assistito nel corso degli anni ad una tendenziale omogeneizzazione da parte del legislatore, che ha riconosciuto per le più rilevanti menomazioni e invalidità la sostanziale parità di trattamento tra grandi invalidi di guerra e per servizio, quanto a pensioni, cure ed assegni accessori, sia in relazione ai criteri di valutazione delle infermità sia per corrispondenza di importi.

A tal riguardo, si ricorda che la L. 9/1980[16]ha previsto (art. 1) per la classificazione delle mutilazioni e infermità dipendenti da causa di servizio ordinario parametri analoghi a quelli seguiti per la determinazione delle infermità contratte per causa di guerra, allo stesso tempo attribuendo (art. 7) ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria la qualifica di “grande invalido per servizio”, in analogia a quella già prevista di “grande invalido di guerra”.

Successivamente, con la L. 111/1984[17] (art. 5) gli importi degli assegni accessori diretti (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e di accompagnamento e assegno per cumulo di infermità) per i grandi invalidi per servizio sono stati adeguati nella misura del 60% dell’adeguamento previsto per i corrispondenti assegni spettanti ai pensionati di guerra[18].

In seguito con la L. 13/1987[19] (art. 2) si è previsto che gli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria vengono corrisposti nella stessa misura (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni previsti per i grandi invalidi di guerra[20], disposizione confermata successivamente dalla L. 342/1989[21] con la quale si è ribadito che l’adeguamento automatico da essa previsto si applica nell’identica modalità e misura sia sugli assegni accessori dei grandi invalidi di guerra sia su corrispondenti assegni dei grandi invalidi per servizio e non si applica invece a categorie diverse di invalidi.

Nello stesso senso si veda anche la L. 422/1990, che, nell’incrementare gli importi degli assegni accessori diretti (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e di accompagnamento e assegno per cumulo di infermità) per i grandi invalidi di guerra ha previsto che tali miglioramenti economici spettano anche ai grandi invalidi per servizio.

Infine la L. 288/2002 ha previsto un identico trattamento per le due categorie di grandi invalidi in ordine all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore (cfr. supra).

 

A dispetto dell’analogia di disciplina prevista per i grandi invalidi di guerra e per serviziorelativamente sia ai criteri di valutazione e classificazione delle infermità sia ai trattamenti pensionistici e accessori, alle vedove dei grandi invalidi per servizio la normativa vigente non riconosce il diritto all’assegno supplementare (pari al 50% dell’assegno di superinvalidità di cui fruiva in vita il grande invalido) spettante invece alle vedove dei grandi invalidi di guerra ai sensi dell’art. 38 del T.U. in materia di pensioni di guerra.

Pertanto il provvedimento in esame, al fine di eliminare tale disparità di trattamento, è volta ad estendere la corresponsione dell’assegno supplementare anche alle vedove dei grandi invalidi per servizio.

 

In particolare, l’articolo 1 riconosce alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria con assegno di superinvalidità, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante,un assegno supplementare pari al 50% degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E, o riferiti alla medesima tabella E, allegata al D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra), di cui fruiva in vita il grande invalido, a condizione che le menzionate vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del T.U. in materia di pensioni di guerra, l’assegno di superinvalidità spetta, in aggiunta alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo, ai grandi invalidi affetti da infermità rientranti in una delle categorie indicate nella Tabella E.

Inoltre l’articolo 38 del medesimo T.U. riconosce alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria un assegno supplementare, pari al 50% dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dai grandi invalidi, a condizione di aver convissuto con i danti causa e di aver prestato loro assistenza (cfr. supra).

 

Si ricorda altresì che un assegno di superinvalidità spetta anche ai grandi invalidi per servizio ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 1092/1973[22]. L’importo di tale assegno di superinvalidità è stato prima adeguato dall’art. 2 della già menzionata L. 9/1980 e successivamente dall’art. 2 della L. 111/1984, e poi uniformato, ai sensi dell’art. 2 della L. 13/1987, all’importo dell’analogo assegno previsto per i grandi invalidi di guerra (cfr. supra).

 

Infine, l’articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provveda tramite una corrispondente riduzione, con riferimento al bilancio triennale 2008-2010, del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

 


Normativa nazionale


D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
(art. 100)

 

 

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.

(omissis)

Articolo 100

Assegno di superinvalidità.

 

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

 

 

lettera A

annue

lire 984.000

lettera A-bis

annue

lire 840.000

lettera B

annue

lire 667.400

lettera C

annue

lire 412.900

lettera D

annue

lire 384.000

lettera E

annue

lire 344.600

lettera F

annue

lire 264.100

lettera G (70)

annue

lire 227.400

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(70)  Per l'importo degli assegni, vedi l'art. 2, L. 26 gennaio 1980, n. 9, .

(omissis)

 


D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
(artt. 1,15, 38 e Tab. E)

 

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 29 gennaio 1979, n. 28.

(2)  Vedi, anche, la L. 26 gennaio 1980, n. 9, il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e la L. 6 ottobre 1986, n. 656.

(3  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875;

 

Sentito il Consiglio dei Ministri;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

 

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.

(omissis)

Articolo 14

Grandi invalidi di guerra.

 

Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra (12).

 

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(12)  Vedi, anche, l'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

Articolo 15

Assegni spettanti ai grandi invalidi.

 

In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.

 

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E (13).

 

------------------------------

(13)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656.

(omissis)

Articolo 38

Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria.

 

Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

 

La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.

 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

 

Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza (32).

 

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore (33).

 

[Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra] (34).

 

……………………….. (35) (36).

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(32)  Comma aggiunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656, che in tal senso ha sostituito l'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

(33)  Comma aggiunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656, che in tal senso ha sostituito l'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

(34)  Comma aggiunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656 - che in tal senso ha sostituito l'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - e poi abrogato dall'art. 9, D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

(35)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656.

(36)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-28 febbraio 2003, n. 61 (Gazz. Uff. 5 marzo 2003, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656 che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(omissis)

Tabella E (120)

 

Assegni di superinvalidità

 

A)

 

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

 

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

 

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

 

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

 

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

 

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale (121).

 

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma (122).

 

(Annue: L.  8.616.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

 

A-bis)

 

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

 

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

 

(Annue: L.  7.754.400 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

 

B)

 

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.

 

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

 

(Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

 

C)

 

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

 

(Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).

 

D)

 

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

 

(Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

 

E)

 

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

 

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

 

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

 

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

 

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

 

(Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

 

F)

 

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

 

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

 

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

 

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

 

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

 

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

 

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

 

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

 

(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

 

G)

 

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

 

2) La disarticolazione di un'anca.

 

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

 

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

 

(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

 

H)

 

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

 

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

 

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

 

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.

 

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

 

(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).

 

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(120)  Tabella così sostituita prima dalla corrispondente tabella allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 854 e poi dalla corrispondente tabella allegata alla L. 6 ottobre 1986, n. 656. Vedi, ora, la tabella I allegata alla L. 29 dicembre 1990, n. 422.

(121)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 ottobre 1986, n. 656.

(122)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 ottobre 1986, n. 656.

(omissis)


L. 26 gennaio 1980, n. 9
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875 e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(artt. 1 e 7)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1980, n. 30.

 

(omissis)

 

Articolo 1

Classificazione delle infermità

 

Dal 1° gennaio 1979, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F-1 nonché i «Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .

 

(omissis)

 

Articolo 7

Grandi invalidi per servizio

 

Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

(omissis)


L. 6 ottobre 1986, n. 656
Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.
(art. 1)

 

 

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 15 ottobre 1986, n. 240.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 25 maggio 1998, n. 244.

 

 

Articolo 1

Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni:

 

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ;

b) l'idennità una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1° categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall'articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

 

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

 

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1 (3).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Così sostituito dal 1° comma dell'art. 1, L. 10 ottobre 1989, n. 342 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il 2° e 3° comma del medesimo art. 1 hanno, inoltre, così disposto:

«2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti».

L'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 236, ha disposto che l'adeguamento di cui al presente articolo non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002 dello stesso art. 2. Vedi, anche, l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 234.

(omissis)


L. 29 gennaio 1987, n. 13
Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.
(art. 2)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1987, n. 27.

(omissis)

 

 

Articolo 2

 

1. A decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

 

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111 .

(omissis)


Circolare 6 dicembre 2007, n. 798
Adeguamento automatico, per l'anno 2008, dei trattamenti pensionistici di guerra e determinazione del nuovo limite di reddito.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, Uff. VII.

 

 

Ai Sigg. Capi dei Dipartimenti provinciali del

Ministero dell'economia e delle finanze

Ai Sigg. Direttori provinciali dei servizi vari

Ai Sigg. Dirigenti e Direttori degli Uffici

e, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti con funzioni ispettive

Al Dipartimento della Ragioneria generale della Stato

Al Servizio centrale per il sistema informativo integrato

 

Loro sedi

 

L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra e degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, per l'anno 2008, che la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è risultata pari a 3,25%.

 

Si trasmettono, pertanto, i prospetti delle competenze spettanti, calcolale sulla base di detto aumento percentuale.

 

Il limite di reddito, inoltre, di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915 del 1978, per effetto dell'adeguamento automatico, disposto dalla legge n. 342 del 1989, viene elevato ad Euro 13.632,91.

 

Resta ovviamente inteso che il suddetto limite di reddito e quello che non deve essere superato nell'anno 2007 per il conferirnento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

A tale riguardo, si comunica che per i beneficiari di pensioni e/o assegni accessori, il cui godimento è subordinato al permanere di determinate condizioni economiche, sul tagliando annesso all'assegno di pensione, relativo alla rata del mese di gennaio 2008, sarà riportata un'apposita annotazione per rammentare l'obbligo di denuncia nel caso in cui l'interessato abbia percepito, nell'anno 2007, un reddito annuo lordo superiore ad Euro 13.632,91.

 

Per l'applicazione delle nuove tabelle con procedura automatizzata, il Servizio Centrale per il Sistema informativo integrato, con la cui intesa viene diramata la presente circolare, ha fornito istruzioni al Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, affinché, sulla rata del mese di gennaio 2008, dopo aver ultimato l'aggiornamento della banca dati delle pensioni decorrenti dallo stesso mese, venga data esecuzione alla elevazione dei trattamenti pensionistici di guerra nella misura percentuale suindicata.

 

Si informa, infine, che il Centro stesso, con effetto dal 1° gennaio 2008, provvederà anche all'adeguamento degli assegni straordinari annessi alle medaglie d'oro e alle decorazioni conferite per fatti di guerra e per fatti compiuti in tempo di pace, secondo la medesima aliquota percentuale di aumento.

 

Il Direttore generale

 

Dr. Arturo Carmenini

 


Allegato

 

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10 ottobre 1989, n. 342

Decorrenza 1 gennaio 2008

 

PENSIONI DIRETTE

 

TRATTAMENTO

TRATTAMENTO

TRATTAMENTO

 

TABELLARE ANNUO 2007

TABELLARE ANNUO 2008

TABELLARE MENSILE 2008

 

 

 

 

 

EURO

EURO

EURO

TABELLA C

 

 

 

1^ Categoria con o senza assegno di superinvalidità

6.239,36

6.442,14

536,85

2^ Categoria

5.614,31

5.796,78

483,07

3^ Categoria

4.982,65

5.144,59

428,72

4 ^Categoria

4.373,92

4.516,07

376,34

5^ Categoria

3.748,87

3.870,71

322,56

6 ^Categoria

3.124,92

3.226,48

268,87

7 ^Categoria

2.499,09

2.580,31

215,03

8 ^Categoria

1.874,03

1.934,94

161,25

 

 

 

 

TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

 

 

 

Per due superinvalidità contemplate nelle

 

 

 

lettere A-A/Bis-B

23.858,44

24.633,84

2.052,82

Per due superinvalidità di cui una contemplata

 

 

 

Nella lett. a e a/bis e l'altra nelle lettere C-D-E

18.170,67

18.761,22

1.563,44

Per due superinvalidità di cui una contemplata

 

 

 

Nella lett. b e l'altra nelle lettere C-D-E

9.995,06

10.319,90

859,99

Per due superinvalidità contemplate nella tabella E

7.506,37

7.750,33

645,86

Per una seconda infermità della 1^ CATEG. TAB. A

5.688,55

5.873,43

489,45

Per una seconda infermità della 2^ CATEG. TAB. A

5.120,98

5.287,41

440,62

Per una seconda infermità della 3^ CATEG. TAB. A

4.550,07

4.697,95

391,50

Per una seconda infermità della 4^ CATEG. TAB. A

3.982,38

4.111,81

342,65

Per una seconda infermità della 5^ CATEG. TAB. A

3.413,91

3.524,86

293,74

Per una seconda infermità della 6^ CATEG. TAB. A

2.843,80

2.936,22

244,69

Per una seconda infermità della 7^ CATEG. TAB. A

2.274,46

2.348,38

195,70

Per una seconda infermità della 8^ CATEG. TAB. A

1.706,96

1.762,44

146,87

 

 

 

 

TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ

 

 

 

Lettera a

17.985,21

18.569,73

1.547,48

Lettera a/bis

16.186,42

16.712,48

1.392,71

Lettera b

14.387,60

14.855,20

1.237,93

Lettera c

12.588,79

12.997,93

1.083,16

Lettera d

10.790,93

11.141,64

928,47

Lettera e

8.992,12

9.284,36

773,70

Lettera f

7.193,31

7.427,09

618,92

Lettera g

5.395,48

5.570,83

464,24

Lettera h

3.596,66

3.713,55

309,46

Assegno integrativo di 1^ categoria

1.798,33

1.856,78

154,73

INDENNITÀ DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO

 

 

 

Lettera a

8.523,46

8.800,47

733,37

Lettera a/bis

7.435,82

7.677,48

639,79

Lettera b

6.570,16

6.783,69

565,31

Lettera c

5.771,07

5.958,63

496,55

Lettera d

4.883,23

5.041,93

420,16

Lettera e

4.039,76

4.171,05

347,59

Lettera f

3.174,09

3.277,25

273,10

Lettera g

2.330,63

2.406,38

200,53

Lettera h

1.531,56

1.581,34

131,78

 


 

INTEGRAZIONE ALLA INDENNITÀ DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITÀ DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE

INTEGRAZ. - ART. 2 - C. 2 °E 3° legge n. 422 del 1990, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ DI CUI

ALL'ART. 3 - legge n. 236 del 2000

ART. 3 Legge n. 656 del 1986

a n. 1-ciechi con mancanza dei due arti infer. o

 

 

 

sordità bilaterale con 1^ integraz.

31.323,35

32.341,36

2.695,11

idem con 1^ e 2^ integr.

62.646,69

64.682,71

5.390,23

idem con 1 integr.e ulteriore importo di 1^

 

 

 

integraz. art. 2-comma 2°- legge 422 [*]

34.190,63

35.301,83

2.941,82

idem con 1 e 2 integr.e ulteriori importi di 1^ e 2^

 

 

 

integraz.art.2- comma 2° - legge n. 422 [*]

68.381,24

70.603,63

5.883,64

a n. 2-perdita anatomica o funzionale dei quattro

 

 

 

arti fino al limite della perdita totale delle mani

 

 

 

e dei piedi insieme, con 1^ integr.

31.323,35

32.341,36

2.695,11

idem con 1^ e 2^ integrazione

62.646,69

64.682,71

5.390,23

 

ART. 8 - Legge n. 656 del 1986

a n. 1-ciechi con perdita di ambo gli arti super. fino

 

 

 

al limite della perdita delle due mani (a/bis

 

 

 

n. 1),con indennità aggiuntiva

31.323,35

32.341,36

2.695,11

idem con indennità agg. e 1^ integrazione

62.646,69

64.682,71

5.390,23

idem con indennità agg. e 1^ e 2^ integr.

93.970,05

97.024,08

8.085,34

idem con indennità agg. e ulteriore importo di 1^

 

 

 

integr.-art. 2- comma 2°- legge 422

34.190,63

35.301,83

2.941,82

idem con indennità agg.-1 integr. e ulteriori

 

 

 

importi di 1^ e 2^integraz.- art. 2 -comma 2°- legge 422

68.381,24

70.603,63

5.883,64

idem con indennità agg.-1^ e 2^ integr. e ulteriori

 

 

 

importi di 1^-2^-3^ integraz.-art. 2 - comma 2°- legge 422

102.571,87

105.905,46

8.825,46

a n. 1-ciechi con disarticolazione di ambo le cosce

 

 

 

o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta

 

 

 

e permanente dell'applicazione dell'apparecchio

 

 

 

di protesi(a/bis n. 2), con indennità aggiuntiva

31.323,35

32.341,36

2.695,11

idem con indennità agg. e 1^ integr.

62.646,69

64.682,71

5.390,23

idem con indennità agg. e 1^ e 2^ integr.

93.970,05

97.024,08

8.085,34

idem con indennità agg. e ulteriore importo di 1^

 

 

 

 

integraz.-art. 2 - comma 2°- legge 422

34.190,63

35.301,83

2.941,82

 

idem con indennità agg.-1 ^integr. e ulteriori

 

 

 

 

importi di 1^ e 2^integraz.- art. 2 -comma 2°- legge 422

68.381,24

70.603,63

5.883,64

 

idem con indennità agg.-1^ e 2^ integr. e ulteriori

 

 

 

 

di 1^- 2^- 3^integraz. art. 2 -comma 2°- legge 422

102.571,87

105.905,46

8.825,46

 

a n. 2-perdita anatomica dei quattro arti fino al

 

 

 

 

limite del terzo superiore della gamba e degli

 

 

 

 

avambracci - con indennità aggiuntiva

31.323,35

32.341,36

2.695,11

 

idem con indennità agg. e 1^ integr.

62.646,69

64.682,71

5.390,23

 

idem con indennità agg. e 1^ e 2^ integr.

93.970,05

97.024,08

8.085,34

 

 

Art. 3 - Legge n. 656 del 1986 da conglobare nell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 3 - legge n. 236 del 2000

a nn. 1-3-4 (comma 2 ° e 3°)- con 1^ integraz.

20.882,22

21.560,89

1.796,74

idem con 1^ e 2^ integrazione

41.764,47

43.121,82

3.593,49

a n. 1-ciechi con perdita funzionale dei due arti

 

 

 

inferiori fino al limite della perdita dei due piedi - con 1^ integraz.

20.882,22

21.560,89

1.796,74

idem con 1^ e 2^ integrazione

41.764,47

43.121,82

3.593,49

idem con 1^ integraz.e ulteriore importo di 1^

 

 

 

integraz.- art. 2 - comma 2° - legge 422

23.749,50

24.521,36

2.043,45

idem con 1 e 2 integ. e ulteriori importi 1^ e 2^ -

 

 

 

integraz. art. 2-comma 2°- legge 422

47.499,01

49.042,73

4.086,89

a n. 1-ciechi con perdita di un arto fino al limite di

 

 

 

una mano o di un piede con 1^ integraz. [*]

20.882,22

21.560,89

1.796,74

idem con 1^ e 2^ integr.

41.764,47

43.121,82

3.593,49

idem con 1^ integr. e ulteriore importo di 1^ integr.

 

 

 

art. 2 -comma 3°- legge 422

22.315,87

23.041,14

1.920,10

idem con 1^ e 2^ integr. e ulteriori importi di 1^ e 2^

 

 

 

integraz. art. 2 - comma 3°- legge 422

44.631,73

46.082,26

3.840,19

a/bis n. 1 - con 1^ integr.

13.917,67

14.369,99

1.197,50

idem con 1^ e 2^ integr.

27.835,33

28.739,98

2.395,00

a/bis n. 2 - con 1^ integr.

6.953,08

7.179,06

598,26

 

Assegno per cumulo-art.17 D.P.R. 23 dicembre 1978,N. 915

Cumuli di seconda categoria

2/10

484,67

500,42

41,70

3/10

727,01

750,64

62,55

5/10

1.211,69

1.251,07

104,26

 

Assegno di incollocabilità o compensativo art. 20 - D.P.R. 23 dicembre 1978 N. 915 -

1^ categoria

1.798,33

1.856,78

154,73

2^ categoria

4.221,71

4.358,92

363,24

3^ categoria

4.853,38

5.011,11

417,59

4^ categoria

5.462,11

5.639,63

469,97

5^ categoria

6.087,16

6.284,99

523,75

6^ categoria

6.711,09

6.929,20

577,43

7^ categoria

7.336,93

7.575,38

631,28

8^ categoria

7.961,98

8.220,74

685,06

 


 

[*] - LE ALTRE INVALIDITÀ PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART. 2 DELLA LEGGE n. 422 DEL 1990 RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI

 

Pensioni Indirette

 

Trattamento

Trattamento

Trattamento

 

Tabellare annuo 2007

Tabellare annuo 2008

Tabellare mensile 2008

 

EURO

EURO

EURO

TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla legge n. 234 del 2003)

Vedove ed orfani

3.541,48

3.656,58

304,72

Vedove grandi invalidi

3.541,48

3.656,58

304,72

 

Assegno supplementare vedove grandi invalidi

Lettera A

8.992,61

9.284,87

773,74

Lettera A/BIS

8.093,21

8.356,24

696,35

Lettera B

7.193,80

7.427,60

618,97

Lettera C

6.294,40

6.498,97

541,58

Lettera D

5.395,48

5.570,83

464,24

Lettera E

4.496,07

4.642,19

386,85

Lettera F

3.596,66

3.713,55

309,46

Lettera G

2.698,45

2.786,15

232,18

Lettera H E incollocobilità

1.798,33

1.856,78

154,73

1^ Categoria senza superinvalidità

899,15

928,37

77,36

 

Assegno di maggiorazione

876,77

905,27

75,44

 

TABELLA N-RIVERSIBILITÀ VEDOVE ED ORFANI

2^ categoria

2.060,97

2.127,95

177,33

3^ categoria

1.821,12

1.880,31

156,69

4^ categoria

1.598,48

1.650,43

137,54

5^ categoria

1.370,98

1.415,54

117,96

6^ categoria

1.141,97

1.179,08

98,26

7^ categoria

1.048,58

1.082,66

90,22

8^ categoria

1.020,11

1.053,26

87,77

 

TAB. M - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIÙ FIGLI

Per 1 figlio caduto

1.707,45

1.762,94

146,91

Per 2 figli caduti

3.244,17

3.349,61

279,13

Per 3 figli caduti

4.780,89

4.936,27

411,36

Per 4 figli caduti

6.317,58

6.522,90

543,58

Per 5 figli caduti

7.854,29

8.109,55

675,80

Per 6 figli caduti

9.391,01

9.696,22

808,02

Per 7 figli caduti

10.927,70

11.282,85

940,24

Per 8 figli caduti

12.464,43

12.869,52

1.072,46

 

TAB. M - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE

Per 1 figlio caduto

2.561,18

2.644,42

220,37

Per 2 figli caduti

4.097,89

4.231,07

352,59

Per 3 figli caduti

5.634,60

5.817,72

484,81

Per 4 figli caduti

7.171,31

7.404,38

617,03

Per 5 figli caduti

8.708,03

8.991,04

749,25

Per 6 figli caduti

10.244,74

10.577,69

881,47

Per 7 figli caduti

11.781,44

12.164,34

1.013,70

Per 8 figli caduti

13.318,16

13.751,00

1.145,92

 

TAB. S - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIÙ FIGLI

Per 1 figlio caduto

1.675,70

1.730,16

144,18

Per 2 figli caduti

3.183,84

3.287,31

273,94

Per 3 figli caduti

4.691,96

4.844,45

403,70

Per 4 figli caduti

6.200,10

6.401,60

533,47

Per 5 figli caduti

7.708,24

7.958,76

663,23

Per 6 figli caduti

9.216,38

9.515,91

792,99

Per 7 figli caduti

10.724,49

11.073,04

922,75

Per 8 figli caduti

12.232,62

12.630,18

1.052,52

 

 


 

TAB. S - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE

Per 1 figlio caduto

2.513,56

2.595,25

216,27

Per 2 figli caduti

4.021,68

4.152,38

346,03

Per 3 figli caduti

5.529,81

5.709,53

475,79

Per 4 figli caduti

7.037,95

7.266,68

605,56

Per 5 figli caduti

8.546,09

8.823,84

735,32

Per 6 figli caduti

10.054,22

10.380,98

865,08

Per 7 figli caduti

11.562,35

11.938,13

994,84

Per 8 figli caduti

13.070,49

13.495,28

1.124,61

 

MEDAGLIE

Medaglia d'oro

4.038,40

4.169,65

347,47

Medaglia d'argento

717,93

741,26

61,77

Medaglia di bronzo

224,36

231,65

19,30

Croce di guerra

134,61

138,98

11,58

 

 

ANNO 2007

ANNO 2008

 

LIMITE DI REDDITO

 

 

 

 

euro

euro

 

 

13.203,79

13.632,91

 

 



[1]    Si ricorda, in proposito, che l’articolo 2 della L. 236/2000 ha elevato il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni (quale il menzionato art. 70 del D.P.R. 915/1978) come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, fissandolo ad euro 9.680,16 (lit. 18.743.400) a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed ad euro 11.522,54 (lit. 22.310.755) a decorrere dal 1° gennaio 2002. Inoltre si è precisato che ai limiti di reddito previsti per gli anni 2001 e 2002 non si applica l'adeguamento automatico previsto dall’art. 1 della L. 656/1986, e successive modificazioni. Si consideri, al riguardo, che tale disposizione prevede che sono adeguati automaticamente ogni anno - in misura percentuale pari all'aumento dell'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT - i trattamenti pensionistici di guerra nonché il limite di reddito eventualmente previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra.

[2]    Si consideri, inoltre, che l’articolo 3 della L. 236/2000 ha disposto la corresponsione di un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. 915/1978, e in misura pari alla somma di tali assegni (cfr. infra, nel testo).

[3]    L. 2 maggio 1984, n. 111, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

[4]    In aggiunta all’accompagnatore spettante ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21.

[5]    L’art. 2 della legge n. 422/1990 – oltre ad aumentare per la generalità dei beneficiari gli importi mensili delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 (comma 1) - ha stabilito che gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento previsti per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (di cui alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al D.P.R. 915/1978) sono integrati di un ulteriore importo annuo pari a: L. 3.000.000 (corrispondenti a euro 1.549,37), per coloro che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi (comma 2); L. 1.500.000 (corrispondenti a euro 774,69), per coloro che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale (comma 3). I benefici di cui ai menzionati commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati (comma 4).

[6]    L. 10 ottobre 1989, n. 342, Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.

[7]    Si fa presente che il limite di reddito stabilito dal menzionato art. 70 del T.U. è stato elevato dall’art. 2 della L. 236/2000 (cfr. supra, nel testo).

[8]    Per il 2008 tale limite di reddito è pari a euro 13.632,91, come precisato dalla circolare n. 798 del 6 dicembre 2007 sopra citata.

[9]     Attualmente: Ministro dell’economia e delle finanze.

[10]    D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[11]    L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[12]    Come precisato dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), che ha novellato il comma 263 in esame.

[13]    Come precisato dall'art. 38, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), che ha novellato il comma 264 in esame.

 

[14]    La procedura di revoca è stata demandata ai competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze, assumendo così carattere amministrativo, in sostituzione del sistema “paracontenzioso” precedentemente disciplinato dagli artt. 81 e 112 del T.U in materia di pensioni di guerra.

[15]   Articolo 1 della L. 17 ottobre 1967, n. 974, Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio. Tale trattamento è stato confermato dall’articolo 92 del testo unico di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

[16]   L. 26 gennaio 1980, n. 9, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

[17]   L. 2 maggio 1984, n. 111, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

[18]   Più in generale, la L. 111/1984 ha adeguato le pensioni e gli assegni accessori degli invalidi per servizio alle modifiche introdotte per i trattamenti pensionistici di guerra dal D.P.R. 834/1981.

[19]   L. 29 gennaio 1987, n. 13, Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

[20]   Ai sensi della L. 656/1986.

[21]   L. 10 ottobre 1989, n. 342, Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.

[22]   D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.