Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Disegno di legge di stabilità per il 2011 A.C. 3778 Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 398 | ||
Data: | 21/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disegno di legge di stabilità per il 2011 A.C. 3778 |
Schede di lettura |
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n. 398 |
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21 ottobre 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier il: |
Servizio Bilancio dello Stato Andamenti di finanza pubblica - dossier n. 7 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
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File: ID0014.doc |
Il disegno di legge di stabilità............................................. 3
Schede di lettura
Articolo 1, comma 1 (Livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato) 13
Articolo 1, commi 2-4 (Importi da trasferire all’INPS da parte dello Stato)....... 19
Articolo 1, comma 5 (Modalità per l’effettuazione dei tagli dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposti da D.L. n. 78/2010)......................................................................... 25
Articolo 1, comma 6 (Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)............................................................................. 30
Articolo 1, comma 7 (Trasporto pubblico regionale ferroviario – contratti di servizio) 37
Articolo 1, comma 8 (Fondi speciali - Tabelle A e B)....................................... 41
Articolo 1, comma 9 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella C) 47
Articolo 1, comma 10 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella D) 67
Articolo 1, commi 11-12 (Tabella E)................................................................. 69
Articolo 1, comma 13 (Entrata in vigore).......................................................... 77
Il prospetto di copertura degli oneri correnti...................... 78
La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[1] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonchè gli interventi di natura localistica o microsettoriale.
L’abrogazione integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha inoltre comportato la soppressione implicita della disposizione[2] che prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia[3].
Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:
§ il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).
§ gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[4];
§ le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
- gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie; queste ultime peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di bilancio nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare;
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale;
- gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.
In relazione alla nuova disciplina desunta dalla L. 196 in questione, le tabelle contenute nel disegno di legge di stabilità 2011 sono le seguenti:
- Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio;
- Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;
- Tabella D: riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola parte corrente. Essa corrisponde alla ex Tabella E, per la sola parte corrente;
- Tabella E: reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E (parte in conto capitale) e F, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.
Pertanto, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. E’ stato inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da 6 a 2. Le tabelle e gli allegati sono stati predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.
§ l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[5] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;
§ le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
§ norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;
§ le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[6].
§ le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.
Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.
La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.
Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purchè ne venga comunque assicurato un valore positivo.
Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).
Riproducendo un meccanismo simile a quanto previsto dalla legislazione previgente, inoltre, si prevede che in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso dell'esercizio e conseguenti all’attuazione della specifica procedura prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità. Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Al disegno di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.
Tale nota espone i contenuti della manovra e gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.
La relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità deve infine contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa per cui è prevista dal disegno di legge medesimo l’autorizzazione al rifinanziamento, la valutazione del Ministro competente riguardo il permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
Si sottolinea da ultimo che la legge di stabilità la quale, insieme alla legge di bilancio, compone la manovra su base triennale è un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti uno strumento ispirato al metodo della programmazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge di contabilità.
Tra gli strumenti di programmazione il predetto articolo elenca altresì i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. E’ da segnalare in proposito che nella risoluzione relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle Camere non vi è tuttavia indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica da adottare entro i termini prestabili.
In ordine a tale circostanza va tuttavia rammentato, che – come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è stata effettuata con il D.L. 78/2010[7], approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.
Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto esposto nella Nota tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, su cui si rinvia al commento concernente la Tabella E
L’intervento operato dal decreto-legge sopradetto è sinteticamente riepilogato nel riquadro che segue.
La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010
Com’è noto, la manovra correttiva sui conti pubblici per il triennio considerato dal ddl di stabilità è stata operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010), con il quale è stato disposto un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale del Programma di stabilità .
Gli effetti finanziari delle misure
Le misure contenute nel decreto legge, che vengono richiamate anche nella Decisione di finanza Pubblica, oltre a comportare un marginale impatto nel 2010, determinano una correzione dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e nel 2013.
La manovra lorda risulta ovviamente di importo più elevato, in quanto comprendente anche le risorse destinate a misure espansive, in particolare per l’anno 2011, ed ammonta a 17,8 miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi nel 2013.
Per quanto concerne la composizione dell’intervento, gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla manovra per il restante 33 per cento circa, come evidenziato nella tabella che segue().
(1) Le tabelle in oggetto, nonché quella che segue, sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9 riportate nella Decisione di finanza pubblica.
Manovra correttiva effettuata dal D.L. n. 78/2010 |
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(valori in milioni di euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori entrate |
6.943 |
10.544 |
8.632 |
Minori entrate |
3.044 |
1.253 |
1.753 |
Maggiori spese |
2.657 |
1.192 |
976 |
Correnti |
2.110 |
635 |
281 |
Conto capitale |
548 |
558 |
695 |
Minori spese |
10.889 |
16.970 |
19.130 |
Correnti |
6.909 |
11.180 |
12.740 |
Conto capitale |
3.980 |
5.790 |
6.390 |
Riduzione indebitamento netto |
12.130 |
25.068 |
25.033 |
Le misure correttive incidono su diversi settori, ed in tale quadro, particolare rilievo assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni regionali e locali, che rappresentano una quota di poco inferiore alla metà (in quanto pari a circa il 46 per cento) dell’intervento complessivo previsto nel corso del triennio di riferimento, come risulta dalla tabella che segue:
Effetti della manovra sulle amministrazioni centrali e locali |
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(valori in milioni di euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
Correzione complessiva Amministrazioni pubbliche |
12.130 |
25.068 |
25.033 |
di cui: amministrazioni centrali |
4.927 |
12.824 |
12.059 |
amministrazioni locali |
6.937 |
10.087 |
10.152 |
Un ulteriore ambito di intervento è riferibile al pubblico impiego, per il quale, tra le misure di contenimento delle spese, si ricordano il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro annuali, che opera sulla quota eccedente tale limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo dei magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è prevista anche in relazione a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari e agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.
Numerose sono altresì le misure previste in materia di previdenza, nell’ambito della quale rilevano gli interventi per contrastare gli abusi in materia di invalidità civile e le misure, richieste dall’Unione europea, volte ad allineare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego al requisito di 65 anni di età. Un ulteriore intervento, volto a conseguire effetti strutturali di minore spesa che si manifestano a partire dal 2012, concerne la modifica delle decorrenze (le c.d. “finestre”) per la decorrenza del trattamento pensionistico, che ha l’effetto di un posticipo dell’età effettiva di accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte alcune disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento rispetto all’andamento della speranza di vita. Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e contributiva,le quali operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si prevede, tra l’altro, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento dell’accertamento sintetico (il c.d. redditometro), il contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” nonché a quello delle imprese in perdita sistemica.
Articolo 1, comma 1
(Livelli massimi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2011 e per i due anni successivi, 2012 e 2013, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).
Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede di effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
Per il 2011, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 41,9 miliardi, in termini di competenza, al netto di 11.306 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalle risoluzioni parlamentari[8] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).
Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (40.662 milioni) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della legge di stabilità medesima[9]. La differenza (1.238 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi finanziarie si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.
Al riguardo si rileva che il valore-obiettivo del SNF indicato nel bilancio programmatico dello Stato[10] è pari a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente come integrato dalla legge di stabilità (40,6 miliardi), inferiore quindi al livello massimo fissato dal comma in esame (41,9 miliardi).
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2011 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 268 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.
Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità, pari a 261,9 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).
Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 22,8 miliardi per il 2012 e a 15 miliardi per il 2012, al netto di 3.332 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.
Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità pari, rispettivamente, a 22,3 miliardi nel 2012 e a 14,1 miliardi nel 2013.
Per tale biennio, i valori del SNF relativi al bilancio programmatico, pari a quelli indicati nelle risoluzioni di approvazione della DFP, coincidono, a differenza di quanto rilevato per il 2011, con il valore del limite massimo del saldo fissato dal comma 1 in esame.
Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 276 miliardi nel 2012 e 242 miliardi nel 2013 (274,1 miliardi e 239,6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).
Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.
Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.
Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento[11].
Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[12].
Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (competenza - milioni di euro) |
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|
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
Entrate |
30.445 |
29.542 |
29.672 |
Rimborsi IVA |
30.445 |
29.542 |
29.672 |
Spesa corrente |
41.751 |
32.874 |
32.822 |
· Rimborsi IVA |
30.445 |
29.542 |
29.672 |
· Banca d’Italia sospesi |
1.991 |
182 |
|
· Poste editoria |
242 |
0 |
0 |
· FSN-saldo IRAP |
5.923 |
0 |
0 |
· Rimborso imposte dirette pregresse |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
Spesa in conto capitale |
0 |
0 |
0 |
Totale spesa BLV |
41.751 |
32.874 |
32.822 |
|
|
|
|
Differenza regolazioni spesa -entrate |
11.306 |
3.332 |
3.150 |
Fonte: disegno di legge di stabilità 2011
La Nota tecnico- illustrativa, rilevato che il disegno di legge di stabilità tiene conto dello scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineati nella Decisione di finanza pubblica, precisa che le disposizioni in essa contenute non incidono sul valore complessivo del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche.
Le modifiche alla legislazione vigente proposte dalla legge di stabilità determinano, invece, una variazione del saldo netto da finanziare, rispetto sia al valore complessivo del saldo, che alla sua composizione, a fronte di un aumento della componente di parte capitale della spesa.
Le modifiche suddette sono riconducibili alla rimodulazione degli stanziamenti indicati nella parte tabellare del disegno di legge. Complessivamente, esse determinano un impatto sul saldo netto da finanziare, rideterminandolo in aumento per circa 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013. In particolare, la Nota segnala la rimodulazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) (+1 miliardo nel 2011, +3 miliardi nel 2012 e + 4 miliardi nel 2013[13]) e il rifinanziamento per 2013 (+5,5 miliardi), della quota nazionale del Fondo di Rotazione per le Politiche Comunitarie (FRPC).
Tali misure, iscritte nella Tabella E, non comportano, secondo la Nota, effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche. Nel caso del FRPC, il finanziamento previsto per l’anno 2013 deriva da obblighi internazionali a legislazione vigente (Accordo Interistituzionale U.E. del maggio 2006) ed è pertanto già considerato nei tendenziali. Per quanto concerne invece le spese relative all’utilizzo del FAS, secondo la Nota esse dovranno rientrare nei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, trovando compensazione nella riduzione di altre poste di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si sottolinea, in primo luogo, un’asimmetria tra gli effetti finanziari attribuiti alla rimodulazione del FAS disposta dalla Tabella E (che sconta un effetto di maggiore spesa solo in termini di SNF) e quelli attribuiti a disposizioni di analogo tenore contenuti in altri provvedimenti. Si osserva, infatti, che ad ogni variazione del FAS sul saldo netto da finanziare sono sempre stati attribuiti effetti su fabbisogno e indebitamento netto, anche se in misura tale da tenere conto dell’effettiva spendibilità nel tempo delle risorse in questione[14]. Non è invece mai stata espunta a tal fine la quota di risorse FAS di spettanza regionale, sulla base della considerazione, sottolineata dalla Nota tecnica, che la spendibilità delle stesse incontra un limite nei vincoli sulla spesa del Patto di stabilità interno.
Si rileva, inoltre, che la rimodulazione del FAS disposta dalla Tabella E va posta in relazione (almeno in parte) con il comma 5 e successivi dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
Tale disposizione prevede la possibilità che, su richiesta delle singole Regioni, il CIPE possa disporre la riduzione dei trasferimenti relativi alla quota regionale del FAS, come rimodulata dalla Tabella E, in luogo di quella prevista, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 78/2010, per il trasporto pubblico e per l’edilizia sanitaria.
Si ritiene, infine, utile una esplicitazione delle ipotesi in base alle quali, nonostante il peggioramento del ricorso al mercato derivante dal disegno di legge di stabilità, non risulta modificata la previsione complessiva del fabbisogno e quindi del debito pubblico.
Tali ipotesi vanno presumibilmente rinvenute nella possibilità di compensare il peggioramento di tale saldo con il miglioramento di quello di tesoreria a causa del mancato tiraggio di somme da parte delle regioni.
Nulla da osservare circa il rifinanziamento del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, atteso che trattasi di un obbligo internazionale e che l’importo autorizzato è in linea con quanto previsto negli esercizi precedenti[15].
Articolo 1, commi 2-4
(Importi da trasferire all’INPS da parte
dello Stato)
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
I commi 2 e 3 dell’articolo 1 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.
In primo luogo, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[16], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2011, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 542,07 milioni di euro, sono determinati:
a) nella misura di 434,67 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);
b) nella misura di 107,40 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2).
Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2011, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:
§ per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 18.556,19 milioni di euro (per l’anno 2010 l’importo dovuto era pari a 18.121,52 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):
- 787,29 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni ante 1° gennaio 1989 (lettera a);
- 2,78 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera b));
- 64,57 milioni sono dovuti per l’ENPALS (lettera c)).
§ per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.585,28 milioni di euro (nel 2010 l’importo dovuto era pari a 4.477,88 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).
Infine, il comma 4, lettera a), prevede l’utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall’Allegato 2, nell’ambito della Missione 024 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e della Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[17], valutati in 462 milioni di euro per il 2009 ed in 120 milioni di euro per il 2010.
Nell’Allegato 2 sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla precedente lettera a), delle somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2009 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie pari a 302 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 280 milioni di euro (lettera b)).
Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
542,07 |
542,07 |
542,07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese correnti |
542,07 |
542,07 |
542,07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Effetto netto |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La relazione tecnica afferma che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2010 sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti della Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013, nella misura dello 0,7 per cento per il 2010 e dell’ 1,6 per cento per il 2011 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale[18].
Conseguentemente, l’incremento dell’importo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato è pari a 434,67 milioni di euro[19]. A tale somma si aggiunge l’importo da trasferire a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984[20], pari a 107,40 milioni di euro. Pertanto, l’importo complessivo a carico del bilancio dello Stato è pari a 542,07 milioni di euro. Tale onere è compensato integralmente in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali, conseguenti alle disposizioni in esame, determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.
Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni, la relazione tecnica precisa che queste sono da considerarsi al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, pari a 787,29 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ENPALS, pari rispettivamente a 2,78 e 63,06 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, trattandosi di una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’INPS (2009), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’Istituto previdenziale. In particolare, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’INPS e non utilizzate; dall’altro, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del Conto delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, pari a 462 milioni di euro per il 2009 e 120 milioni di euro per il 2010, la norma prevede di utilizzare:
- per un importo di 302 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2009, trasferite alla medesima Gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;
- per un importo di 280 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare:
(milioni di euro)
Descrizione |
Importi |
Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998) |
70.000.000,00 |
Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità (legge n. 53/2000) |
20.000.000,00 |
Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati (art. 8 della legge n. 451/1994) |
70.627.603,54 |
Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell’assegno da parte dei Comuni (art. 21 della legge n. 326/2003) |
35.879.465,46 |
Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per la riduzione delle aliquote contributive per il 1999 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (art. 3-bis della legge n. 334/2001) |
23.492.931,00 |
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati dei lavoratori beneficiari degli assegni straordinari per il sostegno del reddito (art. 5, comma 1, lett. b) del DI n. 375/2003 – Art. 3, comma 8, del DL n, 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005) |
60.000.000,00 |
TOTALE |
280.000.000,00 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che, come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di regolazioni contabili all’interno del bilancio INPS, che fanno riferimento ad occorrenze già sostenute e scontate nei saldi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico e all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.
La disposizione concerne il taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), taglio pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012.
La norma consente a ciascuna regione di richiedere che parte dei tagli vengano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (il FAS, come rimodulato ai sensi della Tabella E allegata al disegno di legge in esame, vedi infra comma 11), anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all'edilizia sanitaria.
La norma in esame specifica che sono comunque fatti salvi i diversi criteri di ripartizione delle riduzioni stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L'articolo 14 comma 2 del decreto legge 78 del 2010 dispone infatti che la riduzione dei trasferimenti deve essere ripartita tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[21].
In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.
Si ricorda che i trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario risultano quantificati per il 2010 (nella tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (c.d. federalismo amministrativo); tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (art. 9, D.Lgs. 422/1997).
Le risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica sono quantificate (nella medesima tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in 800 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e in 1.800 milioni per l'anno 2012 (somma quest'ultima che corrisponde allo stanziamento di bilancio operato con la legge finanziaria per il 2010[22]).
In proposito si segnala che il disegno di legge in esame, al comma 6,destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota del Fondo per le aree sottoutilizzatepari a 1.500 milioni di euro per il 2012 (vedi infra comma 6).
Per quanto concerne il trasporto pubblico locale si ricorda che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, dispone l'abrogazione del comma 302 dell’art. 1 della legge 244/2007 il quale, con decorrenza 2011, stabiliva la sostituzione dei trasferimenti statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale con un incremento della quota regionale di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Le risorse per il trasporto pubblico locale continuano, quindi, ad essere corrisposte secondo la normativa vigente come trasferimenti (anziché essere trasformati in fiscalità) e rientrano perciò – in assenza di esplicita esclusione – nell'ammontare complessivo su cui effettuare i tagli.
I trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale sono le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati delegati alle regioni , con decorrenza 1° giugno 1999, per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Questi trasferimenti, ai sensi del comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, primo periodo) sarebbero dovuti essere sostituiti da un incremento della quota della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione già spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 295 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008. Ai sensi del comma 296, infatti, a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.
La norma in esame autorizza il CIPE, su richiesta di ciascuna regione, ad escludere dai tagli la quota regionale del trasporto pubblico locale e dell'edilizia sanitaria e indirizzare il taglio sul finanziamento dei Fondi per le aree sottoutilizzate.
Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi in esame effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre ascrive alla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, cui i commi in esame fanno esplicitamente riferimento, i seguenti effetti:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
Maggiori spese c. capitale |
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
Tab. E rimodulazioni |
1.000 |
3.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Si ricorda che all’aumento degli stanziamenti per il triennio 2011-2013, pari complessivamente, come sopra riportato, a 8 mld, corrisponde una riduzione di pari ammontare degli stanziamenti 2014, esercizio non riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti.
La relazione tecnica ricorda che la disposizione di cui al comma 5, modificando le modalità applicative dell’art. 14, comma 2, del DL n. 78/2010 - che ha disposto una riduzione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario pari a 4 mld per il 2011 e a 4,5 mld a decorrere dal 2012 –, prevede che, su richiesta delle singole regioni, il CIPE possa stabilire, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico locale e all’edilizia sanitaria, la riduzione della quota del FAS spettante alle regioni stesse, come rimodulata ai sensi della tabella E.
La relazione afferma in proposito che, trattandosi di compensazioni di tagli di risorse comunque spettanti alle singole regioni interessate, l’operazione non produce effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La relazione afferma altresì che la disposizione di cui al comma 6 - che prevede che una quota, pari a 1,5 mld, delle risorse FAS spettanti alle regioni per l’anno 2012, tenuto conto della rimodulazione disposta ai sensi della tabelle E, sia destinata ad interventi di edilizia sanitaria pubblica – non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Si ricorda inoltre che, con riferimento alla rimodulazione del FAS operata in tabella E, la Tavola 2.7[23] della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 afferma che essa non modifica gli andamenti tendenziali di finanza pubblica in quanto, si tratta di somme destinate alle regioni, per le quali il patto di stabilità interno prevede un tetto di spesa. In proposito la Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità in esame aggiunge che le spese relative all’utilizzo del FAS dovranno trovare compensazione nella riduzione di altre poste di spesa delle regioni stesse.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva in primo luogo che l’effetto del combinato disposto del comma 6 e della rimodulazione del FAS prevista in tabella E sembra tradursi, di fatto, in una riduzione della dimensione dei tagli dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario operati dall’articolo 14, comma 2, del DL n. 78/2010 per il triennio 2011-2013. Infatti la norma prevede che parte dei tagli in questione (quelli relativi ai trasferimenti in materia di trasporto pubblico ed edilizia sanitaria) possano essere sostituiti da riduzioni delle risorse spettanti a ciascuna regione a valere sul FAS, ivi comprese le risorse aggiuntive attribuite alle regioni dalla tabella E: pertanto si produce un effetto di elisione tra l’attribuzione di risorse aggiuntive e il contestuale taglio delle stesse, nella misura che sarebbe stata riferibile, ai sensi del citato DL 78, ai capitoli dei trasferimenti salvaguardati dal comma 6.
Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito all’eventualità che la norma in esame riduca gli effetti di risparmio attesi dal citato DL n. 78, iscritti, dalla relativa relazione tecnica, ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica.
In proposito si ricorda che, con riferimento alle regioni, la relazione tecnica al citato provvedimento attribuiva effetti di risparmio ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, non all’articolo 14, comma 2, che ha operato il taglio dei trasferimenti, bensì all’articolo 14, comma 1, che ha definito l’importo del concorso delle regioni alla manovra, nel presupposto che sarebbe stato poi approvato un emendamento volto a inasprire i vincoli del patto di stabilità interno sulla spesa delle regioni in modo da rendere effettivo il concorso delle stesse alla manovra previsto dal comma 1[24]. Tale emendamento non è stato poi introdotto nel testo del DL 78/2010, per cui l’unico strumento normativo attualmente vigente è il taglio dei trasferimenti operato al comma 2. Nel corso dell’esame parlamentare del citato provvedimento è stato chiarito dal Governo che la riduzione dei trasferimenti “doveva intendersi senz’altro come un contributo al raggiungimento degli obiettivi del patto”[25].
Si osserva tuttavia che il provvedimento in esame dispone un aumento delle risorse spettanti alle regioni, pari a 8 mld in tre anni, al quale non sono attribuiti effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto in ragione dell’impossibilità per le regioni di utilizzare le risorse aggiuntive loro attribuite. Si ricorda che tale impossibilità di utilizzo resta tuttavia affidata a vincoli del patto ancora da introdurre nell’ordinamento in quanto quelli vigenti, previsti dal DL 112/2008, peraltro limitati al solo esercizio 2011, non risultano idonei a produrre gli effetti aggiuntivi di risparmio fissati dal DL 78/2010.
In merito all’efficacia dei vincoli sulla spesa ai fini dell’irrilevanza sui saldi della dotazione di risorse delle regioni, si richiamano alcune problematiche riguardanti la possibilità per le regioni di utilizzare le risorse aggiuntive loro attribuite in vario modo:
- sulle voci di spesa soggette a vincolo nel caso di capienza di quest’ultimo. In tal caso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi ascritti al patto di stabilità interno, si potrebbe determinare la rinuncia a risparmi ulteriori. Si ricorda infatti che in molti esercizi il comparto delle regioni ha mostrato ampi margini di rispetto del vincolo sulla spesa, che avrebbe consentito quindi spese addizionali a valere sulle risorse aggiuntive[26];
- sulle voci di spesa non soggette a vincolo. Si ricorda infatti che quest’ultimo concerne solo una quota della spesa non sanitaria delle regioni[27];
- sul lato delle entrate escluse dal vincolo.
Con riferimento alle risorse aggiuntive che risultino effettivamente inutilizzabili per effetto dei vincoli del patto sulla spesa, si ricorda infine che l’efficacia degli effetti di risparmio potrebbe non ritenersi assicurata nel lungo periodo: le risorse congelate restano infatti nella disponibilità delle regioni che potrebbero esercitare pressioni crescenti al fine di ottenerne lo sblocco.
6. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica.
Il comma 6 destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E (cfr infra).
L’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha elevato a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988.
Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale a partire dal 1999 (articolo 50, comma 1, lett. c), legge n. 448/1998), sono intervenute numerose disposizioni di finanziamento degli interventi di edilizia straordinaria. Da ultimo l’articolo 2, comma 246, della medesima legge n. 191/2009 ha disposto per gli anni 2011-2012 un rifinanziamento, rispettivamente, pari a 200 milioni e 1.800 milioni, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finanziato dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998.
La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).
Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.
I soggetti beneficiari[28] del programma di investimenti sono le regioni e province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, l’istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati[29] e gli istituti zooprofilattici sperimentali.
Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229[30], modificando l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[31], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[32].
Il citato articolo 20 della legge n. 67/1988 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie, dapprima a34.000 miliardi di lire (circa 17,6 miliardi di euro) dall’articolo 83, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), poi a 20 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lett. n), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), a 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 279, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e, da ultimo, a 24 miliardi di euro. dalla legge finanziaria per il 2010.
Ai fini dell’attuazione del programma, l’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall’articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).
Negli anni successivi le risorse destinate all’edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie:
§ la legge finanziaria 2000 (legge n. 488/1999) ha disposto rifinanziamenti di 551,6 milioni di euro (1.068 miliardi di lire) per il 2000, di 776,8 milioni (1.504 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.422,8 milioni (2.755 miliardi di lire) nel 2002; contemporaneamente la tabella F riduceva le risorse per il 2000 di 237,6 milioni di euro (460 miliardi di lire) e di 307,3 milioni (595 miliardi di lire) per il 2001, spostando 397,7 milioni di euro al 2002 (770 miliardi di lire) e 147,2 milioni (285 miliardi di lire) al 2003 e anni seguenti;
§ la legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) con la Tabella D ha assegnato un rifinanziamento pari a 90,9 milioni di euro (176 miliardi di lire) nel 2001, a 922,9 milioni (1.787 miliardi di lire) nel 2002 e a 915,2 milioni (1.772 miliardi di lire) nel 2003; la tabella F ha disposto riduzioni di 413,2 milioni di euro (800 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.136,2 milioni (2.200 miliardi di lire) nel 2002, con incremento di 1.032,9 milioni (2.000 miliardi di lire) delle autorizzazioni di spesa del 2003 e di 516,5 milioni (1.000 miliardi di lire) di quelle relative al 2004 e anni seguenti;
§ la legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) alla Tabella F ha disposto riduzioni di 707 milioni di euro per il 2002, di 966 milioni di euro per il 2003, di 88 milioni di euro per il 2004, con slittamento complessivo delle risorse (1.761 milioni di euro nel 2005 e anni successivi). Inoltre la Tabella D ha disposto un rifinanziamento di 516 milioni di euro per il 2004, mentre la Tabella E ha previsto un definanziamento di 119 milioni per il 2002, di 104 milioni per il 2003 e di 25 milioni per il 2004;
§ la legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) alla tabella F ha disposto riduzioni di 250 milioni di euro nel 2003, di 250 milioni nel 2004 e di 1.000 milioni nel 2005, che slittano al 2006 ed anni successivi (+1.500 milioni);
§ la legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1.840 milioni di euro per il 2006;
§ la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2007, mentre la tabella F ha ridotto le risorse nella misura di 100 milioni nel 2005, di 2,7 miliardi nel 2006, di 300 milioni nel 2007, con slittamento (3.100 milioni) al 2008 e anni successivi;
§ la legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) alla tabella E ha autorizzato un definanziamento di 256 per ciascuna annualità 2006-2008, mentre la tabella F ha spostato 60 milioni del 2007 e 2.460 milioni del 2008 al 2009 ed anni successivi (+2.520 milioni); inoltre il comma 316 ha ridotto di 100 milioni le disponibilità relative al 2006;
§ la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2009;
§ la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1.600 milioni di euro per il 2010;
§ la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009)alla tabella D ha disposto per gli anni 2011-2012 un rifinanziamento, rispettivamente, pari a 200 milioni e 1.800 milioni.
Nella successiva tavola viene esposto l’ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all’art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle leggi finanziarie a decorrere dal 2003.
(dati in milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Fin. 2003 |
1.500,0 |
|
|
|
|
|
|
Fin. 2004 |
3.340,0 |
|
|
|
|
|
|
Fin. 2005 |
640,0 |
700,0 |
3.100,0 |
|
|
|
|
Fin. 2006 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
2.520,0 |
|
|
|
Fin. 2007 |
|
784,0 |
784,0 |
1.520,0 |
1.200,0 |
|
|
Fin. 2008 |
|
|
784,0 |
1.520,0 |
2.800,0 |
|
|
Fin. 2009 |
|
|
|
1.174,2 |
2.126,1 |
595,8 |
|
Fin. 2010 |
|
|
|
|
2.120,3 |
795,8 |
1.800,0 |
A seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 le risorse esposte nella tabella E del d.d.l di stabilità 2011 (A.C. 3778) ammontano a 226 milioni per il 2011 e a 512,3 milioni per il 2012. Per tale anno andranno ovviamente poi considerate anche le risorse stanziate dal comma 6 in esame.
Il Fondo per le aree sottoutilizzate
La tabella E del d.d.l di stabilità 2011 (A.C. 3778) dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate,chedetermina un incremento dellerelativerisorse per 1 miliardo nel 2011, per 3 miliardi nel 2012, per 4 miliardi nel 2013, con una riduzione compensativa di 8 miliardi nel 2014.
Conseguentemente, rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779), le risorse disponibili vengono così a determinarsi:
(milioni di euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 e ss. |
BLV |
8.073,7 |
4.137,5 |
9.900,0 |
22.805,2 |
Rimodulazione |
+1.000,0 |
+3.000,0 |
+4.000,0 |
-8.000,0 |
Importi esposti in Tabella E |
9.073,0 |
7.137,5 |
13.900,0 |
14.805,2 |
Per quanto riguarda le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si ricorda che a partire dal 2003, con la legge n. 289/2002, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.
L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.
L’articolo 18 del D.L. 185/2008 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su tre Fondi settoriali:
§ Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione;
§ Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del precedente D.L. n. 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 8355), destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari;
§ Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008. Nel bilancio dello Stato il Fondo risulta costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al cap. 2836.
Con alcune delibere adottate nel marzo 2009, il CIPE ha così assegnato le risorse FAS:
§ per 27 miliardi alle Amministrazioni regionali per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale;
§ per 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra i tre fondi settoriali nei seguenti importi:
- Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;
- Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;
- Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.
La quota regionale
Per quanto concerne la quota di pertinenza delle Amministrazioni regionali va segnalato che nel 2007 con la delibera n. 166 il CIPE aveva assegnato 28.385 milioni agli interventi di loro competenza. A seguito delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dal D.L. n. 112 del 2008, con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009 ha rideterminato la quota da assegnare alle amministrazioni regionali nella misura di 27.027 milioni di euro, così ripartiti:
§ per 21.831,5 milioni in favore delle regioni del Mezzogiorno (85%);
§ per 5.195,5 milioni in favore del Centro-Nord (15%).
Rispetto all'importo originariamente programmato con la delibera CIPE n. 166, la quota assegnata alle Amministrazioni regionali risulta inferiore di oltre 1,3 miliardi di euro.
La delibera n. 1/2009 indica comunque la possibilità che tali risorse vengano reintegrate nell’importo originario "a partire dal 2011, ovvero anticipatamente, in un quadro di finanza pubblica più favorevole".
Il riparto regionale è indicato nelle tavole seguenti:
(dati in milioni di euro)
|
|
CIPE 166/07 |
% |
CIPE 1/09 |
Differenza |
MEZZOGIORNO |
22.841,5 |
100,0 |
21.831,5 |
-1.009,96 |
|
Programmi di interesse strategico regionale |
Abruzzo |
854,7 |
4,73 |
811,1 |
-43,6 |
Molise |
476,6 |
2,64 |
452,3 |
-24,3 |
|
Campania |
4.105,5 |
22,72 |
3.896,4 |
-209,1 |
|
Puglia |
3.271,7 |
18,11 |
3.105,1 |
-166,6 |
|
Basilicata |
900,3 |
4,98 |
854,4 |
-45,9 |
|
Calabria |
1.868,4 |
10,34 |
1.773,3 |
-95,1 |
|
Sicilia |
4.313,5 |
23,87 |
4.093,8 |
-219,7 |
|
Sardegna |
2.278,5 |
12,61 |
2.162,5 |
-116,0 |
|
Progetti strategici di interesse interregionale |
Energie rinnovabili e risparmio energetico |
814,0 |
|
772,5 |
-41,5 |
Attrattori culturali, naturali e turismo |
946,3 |
|
898,1 |
-48,2 |
|
Obiettivi servizio (premialità) |
3.012,0 |
|
3.012,0 |
- |
|
|
CIPE 166/07 |
% |
CIPE 1/09 |
Differenza |
CENTRO-NORD |
5.544,0 |
100,0 |
5.195,5 |
-348,5 |
|
Programmi di interesse strategico regionale |
Piemonte |
889,3 |
16,04 |
833,4 |
-55,9 |
Valle d'Aosta |
41,6 |
0,75 |
39,0 |
-2,6 |
|
Lombardia |
846,6 |
15,27 |
793,4 |
-53,2 |
|
Bolzano |
85,9 |
1,55 |
80,5 |
-5,4 |
|
Trento |
57,7 |
1,04 |
54,0 |
-3,7 |
|
Veneto |
608,7 |
10,98 |
570,5 |
-38,2 |
|
Friuli Venezia Giulia |
190,2 |
3,43 |
178,2 |
-12 |
|
Liguria |
342,1 |
6,17 |
320,6 |
-21,5 |
|
Emilia Romagna |
286,1 |
5,16 |
268,1 |
-18 |
|
Toscana |
757,3 |
13,66 |
709,7 |
-47,6 |
|
Umbria |
253,4 |
4,57 |
237,4 |
-16 |
|
Marche |
240,6 |
4,34 |
225,5 |
-15,1 |
|
Lazio |
944,7 |
17,04 |
885,3 |
-59,4 |
La delibera n. 1 del 2009 specifica che il Ministero dello sviluppo economico esamina i programmi definiti nell’originario valore stabilito dalla delibera n. 166/2007, collegando l’impegnabilità annua delle somme eccedenti l’assegnazione delle risorse effettuata con la delibera n. 1/2009 (pari a circa 1,3 miliardi di euro) alla sussistenza di maggiori risorse da destinare al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate. Entro 30 giorni dall’esame con esito positivo del programma ricevuto, il Ministero trasmette il programma al CIPE per la relativa presa d’atto.
Con delibera n. 11 del 6 marzo 2009 il CIPE ha preso atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano.
Con delibera n. 69 del 31 luglio 2009 il CIPE ha preso atto del programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR – Programma attuativo regionale) della Regione Siciliana.
Infine si ricorda che la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) all’articolo 2, comma 90, ha previsto che le regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari, d’intesa con il Governo, possono utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale (delibera CIPE n. 1/2009), nel limite individuato nella delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
Si segnala peraltro che rispetto al quadro generale delle risorse del FAS il decreto legge n. 78/2010 ha disposto la riduzione lineare del 10 % delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, la quale ha inciso sul Fondo per complessivi 4.990,7 milioni, di cui 897,1 milioni relativi al 2011, 459,7 milioni al 2012, e 3.633,9 milioni al 2013.
Pertanto, tale riduzione delle risorse FAS dovrà essere “considerata” dal CIPE in sede di riprogrammazione e ripartizione delle risorse tra i fondi settoriali.
In merito ai Profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’Articolo 1, comma 5.
Articolo 1, comma 7
(Trasporto pubblico regionale ferroviario
– contratti di servizio)
7. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su ferro, resta fermo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Entro il primo semestre 2011 devono essere dimostrate le misure di razionalizzazione ed efficientamento adottate nei singoli contratti nonché i correlati effetti positivi. A tale verifica è anche subordinata l'erogazione delle risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, finalizzate a investimenti per il trasporto pubblico locale.
L’articolo 1, comma 7, subordina l’erogazione delle risorse per il trasporto pubblico locale su ferro, di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 185/2008,[33] alla dimostrazione dell’adozione delle misure di razionalizzazione ed efficientamento, previste dal comma 2 del citato articolo 25, e alla dimostrazione degli effetti positivi correlati a tali misure. La dimostrazione deve essere effettuata entro il primo semestre 2011.
Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 25 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 22 luglio 2009, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla ripartizione del Fondo, come di seguito indicato:
a) 500 milioni di euro a favore di Trenitalia S.p.A., da destinare:
- per 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale;
- per 75 milioni di euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze di mobilità legate all’Expo 2015;
b) 460 milioni di euro a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per il finanziamento degli investimenti dell’infrastruttura ferroviaria, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007/2011.
Il comma 2 dello stesso articolo ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.. L’erogazione è subordinata alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione volti a garantire che:
§ il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni;
§ non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2009.
Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la disposizione in commento:
§ fissa al primo semestre 2011 il termine per la dimostrazione dell’adozione nei singoli contratti delle misure di razionalizzazione ed efficientamento;
§ richiede anche la dimostrazione, entro lo stesso termine, degli effetti positivi correlati all’adozione delle suddette misure;
§ subordina alle sopra indicate dimostrazioni anche l’erogazione dei 425 milioni di euro destinati, ai sensi del citato articolo 25, comma 1, e del successivo decreto di attuazione del 22 luglio 2009,all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale.
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le norme ribadiscono i contenuti dell’articolo 25, comma 2, del DL 185/2008, che, nell’autorizzare la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento dei nuovi contratti di servizio per il trasporto pubblico regionale ferroviario, subordinava l’erogazione delle risorse all’adozione di criteri di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi. Il citato comma 7, nel confermare tali condizioni, stabilisce in aggiunta che le misure di razionalizzazione adottate devono essere dimostrate entro il primo semestre del 2011. Alla verifica positiva sull’attuazione delle suddette misure è subordinata anche l’erogazione delle risorse già previste a legislazione vigente, per gli investimenti nel medesimo settore (di cui all’articolo 25, comma 1 del medesimo decreto-legge), pari a 425 milioni di euro ai sensi del DM 22 luglio 2009.
Lo stanziamento di 425 milioni di euro costituisce una quota, individuata con il predetto DM, della complessiva spesa di 960 milioni per il 2009, autorizzata dal comma 1 dell’articolo 25 citato. In relazione al predetto stanziamento, nonché a quello di cui all’articolo 25, comma 2, la relativa relazione tecnica scontava i seguenti effetti onerosi ai quali veniva data copertura mediante riduzione di autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Articolo 25, comma 1 (DL 185/2008) |
||||||||||||
Maggiori spese conto capitale |
|
960 |
0 |
0 |
|
0 |
240 |
720 |
|
0 |
240 |
720 |
Articolo 25, comma 2 (DL 185/2008) |
||||||||||||
Maggiori spese conto corrente |
|
480 |
480 |
480 |
|
480 |
480 |
480 |
|
480 |
480 |
480 |
Articolo 25, comma 2 (DL 185/2008) |
||||||||||||
Minori spese conto capitale Riduzione FAS |
|
1.440 |
480 |
480 |
|
480 |
720 |
1.200 |
|
480 |
720 |
1.200 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le norme intervengono sull’erogazione di somme già stanziate a legislazione vigente. Tuttavia, tenuto conto che la norma originaria e gli effetti di cassa ad essa associati presupponevano delle somme a decorrere dal 2009 (per quanto riguarda lo stanziamento di 480 milioni) e a decorrere dal 2010 (per quanto attiene a quota parte della somma di 425 milioni), andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, la norma in esame, stabilendo come condizione per l’erogazione dei fondi la dimostrazione dell’adozione di specifiche misure di efficientamento entro il primo semestre 2011, possa modificare il profilo di cassa originariamente ascritto alle spese in questione. A tali fini apparirebbe altresì utile disporre di dati circa gli impegni eventualmente assunti negli esercizi 2009 e 2010 sulle predette somme.
Qualora l’effetto di cassa già imputato negli esercizi 2009 e 2010 si riversasse integralmente nell’esercizio 2011, potrebbe determinarsi un aggravio dei saldi di fabbisogno e indebitamento per il 2011.
Infine, apparirebbe utile acquisire elementi circa le modalità per la verifica degli strumenti adottati per la razionalizzazione e quelle per la valutazione degli effetti positivi da essa derivanti.
Articolo 1, comma 8
(Fondi speciali - Tabelle A e B)
8. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
L’articolo 1, comma 8, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c),della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).
Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.
In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.
Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.
Nel disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 13,5 milioni per il 2011, a 711,6 milioni per il 2012 e a 769,5 milioni per il 2013.
Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella A del disegno di legge di stabilità non prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.
(importi in migliaia di euro)
Tabella A |
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
13.492 |
711.623 |
769.523 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
13.492 |
711.623 |
769.523 |
Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2011 prevede importi pari a 1 milione di euro per il 2011 e il 2011 e 1.493 milioni per il 2012 e 2013.
Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella B del disegno di legge di stabilità non prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.
(importi in migliaia di euro)
Tabella B |
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
1.000 |
1.493 |
1.493 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
1.000 |
1.493 |
1.493 |
Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) e nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.C. 3778). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
74.550 |
122.650 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
74.550 |
122.650 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento comprende le risorse a favore del progetto “de tax” per interventi sanitari nei Paesi poveri e quelle per garantire l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l’IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA), nonché le risorse necessarie per l’adozione dei provvedimenti concernenti “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (atto Camera n. 1441-quater-F); “Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca” (atto Senato n. 2146); “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” (atto Senato 2206); “Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica” (atto Camera 2184); “Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo” (atto Camera n. 2774).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
40.000 |
40.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
40.000 |
40.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è preordinato all’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009, nonché per il provvedimento concernente “interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito” (atto Camera n. 2424).
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
7.492 |
36.073 |
45.873 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
7.492 |
36.073 |
45.873 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento comprende le risorse necessarie per ratifiche internazionali è inoltre per l’adozione della ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione di mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (atto Senato n. 2264); della ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo di intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002 (atto Senato n. 2273); della ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (atto Senato n. 2265); della ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, nonché per la realizzazione di interventi diversi.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
550.000 |
550.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
550.000 |
550.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento comprende le risorse necessarie per il Fondo di finanziamento ordinario per le università e per le scuole non statali.
MINISTERO DELL'INTERNO
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente “Disposizioni in favore dei territori di montagna” (testo unificato atti Camera n. 41 e abbinati).
MINISTERO DELLA DIFESA
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
5.000 |
5.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
5.000 |
5.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è preordinato all’adozione del provvedimento recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (atto Camera 1441-quater-F).
TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
1.000 |
130.000 |
130.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
1.000 |
130.000 |
130.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all’Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
50.000 |
50.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
50.000 |
50.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è preordinato alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.
MINISTERO DELL’INTERNO
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
103.000 |
103.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
103.000 |
103.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
210.000 |
210.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
210.000 |
210.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e alla bonifica e ripristino dei siti inquinati.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
|
2011 |
2012 |
2013 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779) |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato al finanziamento di opere ferroviarie.
Articolo 1, comma 9
(Dotazioni
di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella C)
9. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
Il comma 9 reca l’approvazione della Tabella C, riguardante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.
L'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.
A tale riguardo, in sede di prima applicazione, l’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, prevede che la legge di stabilità disponga la soppressione, dalla Tabella C, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
Le spese obbligatorie, non più ricomprese nella Tabella C, saranno pertanto determinate direttamente dalla legge di bilancio.
In attuazione di quanto disposto dal citato articolo 52, comma 1, il comma 9 in esame reca dunque la soppressione delle spese obbligatorie dalla Tabella C e l’abrogazione delle relative norme che ne rinviavano la quantificazione alla Tabella stessa.
Il contenuto della Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità in esame presenta, dunque, in applicazione della nuova legge di contabilità, alcune novità rispetto alla precedente impostazione della Tabella, disciplinata dalla normativa contabile dettata dall’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.
Come già nella precedente disciplina, la Tabella C autorizza gli stanziamenti da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Tuttavia, rispetto al passato, il contenuto della nuova Tabella C è più limitato, in quanto l’articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità escludeche essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.
In sostanza, a seguito dell’esplicita abrogazione delle vigenti norme di rinvio alla Tabella C delle leggi che comportano spese obbligatorie, la nuova Tabella del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) corrisponderebbe alla Tabella C come definita dalla legislazione previgente, con l’esclusione delle norme autorizzatorie di spese considerate obbligatorie.
La Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità precisa che dalla Tabella C “sono state infatti stralciate le spese obbligatorie e le relative norme di rinvio alla tabella stessa, con la loro contestuale riallocazione, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa, operata nella legge di bilancio”.
Ai fini della determinazione delle voci di spesa da escludere dalla Tabella C, la Relazione illustrativa precisa che si è proceduto, per ciascuna legge di spesa, a calcolare la quota di spese, a legislazione vigente, da espungere dalla tabella, sulla base della definizione di “spese obbligatorie” contenuta all’articolo 21, comma 6, della nuova legge di contabilità, che disciplina il bilancio di previsione.
In base alla nuova normativa contabile, gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato si presentano, per ogni unità di voto – individuata nei programmi - ripartititra le due tipologie di spese “rimodulabili” e “non rimodulabili”. In particolare:
§ le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per espressa disposizione normativa (articolo 21, comma 6, legge n. 196/2009);
§ le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:
a) nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio (articolo 21, comma 7, lett. a), la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita norma della legge;
b) nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni(articolo 21, comma 7, lett. b).
Come spese di natura obbligatoria sono state individuate, in particolare, le risorse relative agli oneri di personale, fissi e continuativi, agli obblighi comunitari e internazionali e alle rate di ammortamento dei mutui.
In base a quanto precisato nella Relazione illustrativa, ai fini della determinazione delle voci di spesa da escludere dalla Tabella C, le spese ritenute “obbligatorie” sono state considerate:
- interamente espungibili, quelle connesse ad autorizzazioni legislative di spesa relative, pressoché esclusivamente, a spese di personale, ovvero a obblighi comunitari e internazionali e a rate di ammortamento mutui. Tali leggi di spesa non sono più ricomprese nell’attuale Tabella C;
- parzialmente espungibili le spese connesse ad autorizzazioni legislative, concernenti, in particolare, il funzionamento di istituzioni con autonomia contabile e di bilancio, per le quali, pur valutando la spesa per il personale, non è stato possibile individuare le quote effettive delle spese obbligatorie o meno. In questo caso si è proceduto a quantificare la suddetta tipologia di spesa in misura percentuale rispetto allo stanziamento complessivo,nell’ordine dell’80%.
Nel corso dell’esercizio 2011 sarà cura delle singole amministrazioni interessate di far pervenire le informazioni utili ad una più puntuale individuazione della quota di spesa obbligatoria. A tal fine, nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è stata inserita una generica autorizzazione al Ministro dell’economia (art: 17, comma 17) ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio su cui sono iscritte le risorse obbligatorie e quelle non obbligatorie (quantificate dalla Tabella C) afferenti alla medesima autorizzazione legislativa.
In base a quanto precisato nella Relazione illustrativa, dunque, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle spese obbligatorie.
Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.
Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale somma dell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.
In merito alla Tabella C esposta nel disegno di legge in esame, ridefinita dal Governo sulla base dei criteri illustrati nella Relazione, va osservato che il combinato disposto di cui agli articoli 11, comma 3, lettera d) e 52, comma 1, della legge n. 196/2009, avrebbe dovuto comportare l’eliminazione dell’intera autorizzazione legislativa di spesa contenente spese qualificate come obbligatorie (cioè “non rimodulabili”).
In attuazione della citata disposizione, il comma in esame dispone infatti la soppressione delle spese obbligatorie dalla Tabella C e l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano il rinvio alla Tabella C.
Tale abrogazione risulta applicata nel senso non già di eliminare l’intera voce di spesa dalla Tabella, come previsto dall’art. 52 della legge n. 196, bensì di suddividere lo stanziamento nelle due componenti di “spesa obbligatoria”, che è stata espunta dalla Tabella C e demandata al disegno di legge di bilancio, e di spesa “non obbligatoria” per la quale continua ad essere in vigore il rinvio alla Tabella C.
Tale applicazione della nuova disciplina contabile comporta che le voci inserite nella Tabella C autorizzino ora soltanto una quota parte della norma di spesa in presenza, tuttavia, di una autorizzazione legislativa che rimane ovviamente riferita all’onere complessivo.
La soluzione adottata sembra suscettibile di generare margini di incertezza – sia in questa prima applicazione che in futuro - in ordine all’individuazione, nelle poste finanziarie, degli oneri complessivamente recati dalle norme per le quali sia previsto il rinvio alla Tabella C; ciò in quanto l’onere connesso ad una legge di spesa viene ad essere annualmente determinato da due diverse fonti normative (legge di stabilità e legge di bilancio).
A seguito della normativa contabile sopra descritta, la attuale Tabella C, esposta in allegato al disegno di legge di stabilità, non riporta più, rispetto alla Tabella C della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 191/2009), le seguenti voci:
a) voci di spesa che appaiono rientrare tra le cosiddette spese obbligatorie, riconducibili a spese di personale o ad obblighi comunitari ed internazionali.
Le voci eliminate sono le seguenti:
§ Nell’ambito del Ministero dell’economia:
- L.. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (cap. 1539);
- L. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (cap. 1647);
- L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (cap. 2156).
§ Nell’ambito del Ministero degli affari esteri:
- L. 1612/1962, art. 12: Istituto agronomico per l'Oltremare (cap. 2201);
- L. 91/2005, art. 1, comma 1: Contributo volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (cap. 3421);
- L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (cap. 3425).
§ Nell’ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
- L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (cap. 7291).
§ Nell’ambito del Ministero della salute:
- D.Lgs.C.P.S. n. 1068/1947: Approvazione Protocollo concernente costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946 (cap. 4321).
b) le autorizzazioni legislative di spesa, in quanto riferite ad istituti soppressi ai sensi del D.L. n. 78/2010, i cui stanziamenti sono confluiti in altri capitoli di bilancio:
Le voci eliminate sono le seguenti:
§ nell’ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, L. 94/1997, art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’ISAE (ex cap. 1321);
§ nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti, L. 267/2002, art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (ex cap. 1801);
§ nell’ambito del Ministero della salute, D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ex cap. 3447).
c) il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (legge n. 468/1978, art. 9-ter), in quanto abrogato dalla nuova legge di contabilità nazionale, la quale, tra l’altro, ha operato un generale riassetto della disciplina dei fondi di riserva iscritti in bilancio.
d) la voce di spesa relativa al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP.
Con riferimento a tale voce, la Relazione illustrativa evidenzia come, a decorrere dall’anno 2011 spetterà alla legge di bilancio “determinare anche le risorse destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, precedentemente iscritte nella suddetta Tabella C fino a tutto il 2010, che si riferiscono alle regolazioni debitorie relative alle minori entrate IRAP dell'anno precedente rispetto a quelle stimate”.
e) Le seguenti ulteriori voci:
§ nell’ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
- D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (cap. 3901);
- D.Lgs. 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (cap. 5223);
- D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 (cap. 7446/p);
- D.L. 90/2005, art. 4, co. 3: Attività e compiti di protezione civile (cap. 7447);
- L. 99/2009, art. 56 co. 2: contributo editoria (ex cap. 2183/P), per cessazione dell’onere;
§ nell’ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
- L. 537/1993, art. 5, co. 1 lett. a): Spese per funzionamento delle università (cap. 1694).
Si osservi che il Fondo ordinario delle università è tra le voci che sono state escluse dalla riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero (fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno), disposto dall’articolo 2, del D.L. n. 78/2010.
§ Nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
- L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 4132).
Per quanto riguarda gli importi autorizzati, la Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2011 presentato dal Governo (A.C. 3778) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.392,5 milioni di euro per il 2011, 4.384,7 milioni di euro per il 2012 e 4.294,4 milioni di euro per il 2013.
Gli stanziamenti esposti in Tabella C non presentano variazioni rispetto alla legislazione vigente.
Gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C del disegno di legge di stabilità risultano ridotti rispetto a quanto autorizzato dalla legge finanziaria precedente (legge n. 191/2009) a seguitodi una serie di tagli disposti dal D.L. n. 78/2011 - con il quale è stata operata la manovra finanziaria per il 2011-2013. Tali riduzioni appaiono riconducibili principalmente alle seguenti norme:
- articolo 7, comma 24: riduzione a decorrere dal 2010 del 50% rispetto al 2009 degli stanziamenti, esposti in Tabella C, iscritti sui capitoli di bilancio relativi a contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni e altri organismi;
- articolo 2: riduzione lineare del 10% a decorrere dal 2011 delle dotazioni rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
- articolo 14, comma 2: riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, quale misura del concorsoalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 da parte di tali enti. Risultano ridotte, a tal fine, alcune voci di Tabella C relative al finanziamenti di interventi di competenza delle regioni.
Sulla legislazione vigente 2011 influiscono, inoltre, una serie di tagli lineari che hanno interessato le autorizzazioni legislative di parte corrente della Tabella C, adottati a copertura di autorizzazioni di spesa:
- articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15[34]: riduzione lineare di 5 milioni a decorrere dal 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dai maggiori controlli di gestione effettuabili dalla Corte dei conti su gestioni pubbliche statali e territoriali in corso di svolgimento;
- articolo 41-bis, comma 7, del D.L. n. 207/2008[35]: riduzione lineare di 10 milioni a decorrere dall’anno 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione;
- articolo 2-ter, comma 6, del D.L. n. 154/2008[36]: riduzione lineare di 20 milioni annui a decorrere dal 2009 degli stanziamenti di parte corrente di tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a copertura del minor gettito derivante dal citato articolo, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;
Ai fini della determinazione degli importi delle voci di tabella C a legislazione vigente per il 2011 è inoltre opportuno tener conto delle riduzioni lineari apportate alle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri dai seguenti provvedimenti:
- articolo 4 del D.L. n. 180/2008[37]: riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010 e 141 milioni dall’anno 2011, delle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri, indicate in un apposito elenco (elenco 1), a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali (art. 1, comma 3). Dalla suddetta riduzione sono state comunque escluse le spese connesse all’istruzione e all’università;
- articolo 7, comma 3, D.L. n. 5/2009[38]:riduzione delle dotazioni di spesa della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010, 200 milioni per il 2011 e 310 milioni dal 2012, in relazione alle minori necessità di spesa derivanti dalle misure selettive di controlli fiscali disposte dal provvedimento.
Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2011, come definiti dal disegno di legge in esame (A.C. 3778), poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2011 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2010 (legge n. 191/2009).
Tale raffronto è stato effettuato individuando, per ciascuna norma, il capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria. Laddove, per talune norme, dovessero sussistere specifiche poste di spesa dislocate in ulteriori capitoli, le necessarie indicazioni andrebbero fornite dal Governo.
|
2011 |
2011 |
|
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|
Tab. C |
Tab. C |
Bil 2011 |
Totale |
Var. % (D/A)/ |
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
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Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Ministero dell'economia e delle finanze |
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L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) |
125.627 |
112.995 |
- |
112.995 |
-10% |
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3 – cap. 2115) |
372.114 |
72.251 |
289.002 |
361.253 |
-3% |
totale missione |
497.741 |
185.246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI |
|
|
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|
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia ( 2.3 cap. 7513/p)[39] |
3.120 |
2.808 |
- |
2.808 |
-10% |
Rapporti finanziari con enti territoriali |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820) |
7.910 |
4.157 |
- |
4.157 |
-47% |
totale missione |
11.030 |
6.965 |
|
|
|
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO |
|
|
|
|
|
Cooperazione allo sviluppo |
|
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|
Ministero degli affari esteri |
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|
|
|
L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente) |
210.940 |
179.170 |
- |
179.170 |
-15% |
L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169) |
|
531 |
- |
531 |
- |
Cooperazione economica e relazioni internazionali |
|
|
|
|
|
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
|
|
L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751) |
2.375 |
2.137 |
- |
2.137 |
-10% |
Promozione della pace e sicurezza internazionale |
|
|
|
|
|
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
|
|
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399) |
270 |
243 |
- |
243 |
-10% |
Integrazione europea |
|
|
|
|
|
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
|
|
L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545) |
1.905 |
1.714 |
- |
1.714 |
-10% |
Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale |
|
|
|
|
|
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163) [40] |
3.688 |
2.256 |
- |
2.256 |
-39% |
totale missione |
|
186.051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO |
|
|
|
|
|
Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza |
|
|
|
|
|
Ministero della difesa |
|
|
|
|
|
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (1.1 - cap. 4840) |
22.423 |
22.423 |
- |
22.423 |
- |
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare |
|
|
|
|
|
Ministero della difesa |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352) |
1.904 |
1.011 |
- |
1.011 |
-47% |
D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345) |
66 |
66 |
- |
66 |
- |
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari |
|
|
|
|
|
Ministero della difesa |
|
|
|
|
|
D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 551 -: Fondo Scorta (1.6 - cap. 1253) |
37.668 |
37.668 |
- |
37.668 |
- |
D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145) |
6.772 |
6.610 |
- |
6.610 |
-2% |
totale missione |
|
67.778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIUSTIZIA |
|
|
|
|
|
Amministrazione penitenziaria |
|
|
|
|
|
Ministero della giustizia |
|
|
|
|
|
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768) |
4.394 |
4.394 |
0 |
4.394 |
- |
totale missione |
|
4.394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |
|
|
|
|
|
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste |
|
|
|
|
|
Ministero delle infrastrutture e trasporti |
|
|
|
|
|
L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1 - cap. 2121) |
5.383 |
5.383 |
- |
5.383 |
- |
L. 267/1991, art. 2, comma1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179) |
1.030 |
927 |
- |
927 |
-10% |
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica |
|
|
|
|
|
Ministero dell’interno |
|
|
|
|
|
L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1 - cap. 2674) |
27.444 |
27.444 |
- |
27.444 |
- |
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia |
|
|
|
|
|
Ministero dell’interno |
|
|
|
|
|
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815) |
1.513 |
1.362 |
- |
1.362 |
-10% |
totale missione |
|
35.116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOCCORSO CIVILE |
|
|
|
|
|
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico |
|
|
|
|
|
Ministero dell’interno |
|
|
|
|
|
L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2 - cap. 1916) |
15.909 |
15.909 |
- |
15.909 |
- |
Protezione civile |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)[41] |
129.132 |
116.219 |
- |
116.219 |
-10% |
D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)[42] |
19.574 |
3.523 |
- |
3.523 |
-82% |
totale missione |
|
135.651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
|
|
|
|
|
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca |
|
|
|
|
|
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
|
|
|
|
|
L. 267/1991, Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli vari) |
7.327 |
6.214 |
- |
6.214 |
-15% |
Sostegno al settore agricolo |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525) +cap. 1526 |
133.642 |
24.224 |
96.898 |
121.122 |
-9% |
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione |
|
|
|
|
|
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200) |
5.487 |
2.500 |
- |
2.500 |
-54% |
D.Lgs. 454/1999: Riorganiz.ne del settore della ricerca in agricoltura (1.5 - cap. 2083) + cap. 2084 |
92.339 |
16.898 |
83.102 |
100.000 |
+8% |
totale missione |
|
49.836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REGOLAZIONE DEI MERCATI |
|
|
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|
|
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
|
|
|
|
|
Ministero dello sviluppo economico |
|
|
|
|
|
L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1 - cap. 2275) |
20.396 |
17.160 |
- |
17.160 |
-16% |
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280) |
595 |
351 |
- |
351 |
-41% |
totale missione |
|
17.511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
|
|
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|
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo |
|
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|
Ministero delle infrastrutture e trasporti |
|
|
|
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|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 - cap. 1952) |
78 |
113 |
- |
113 |
+42% |
D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p) |
58.687 |
10.236 |
40.942 |
51.178 |
-13% |
Sostegno allo sviluppo del trasporto |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) |
1.977 |
369 |
1.476 |
1.845 |
-7% |
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne |
|
|
|
|
|
Ministero delle infrastrutture e trasporti |
|
|
|
|
|
D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850) |
719 |
72 |
290 |
362 |
-50% |
totale missione |
|
10.790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMUNICAZIONI |
|
|
|
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|
Sostegno all'editoria |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442) |
195.752 |
194.033 |
0 |
194.033 |
-1% |
L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 –- cap. 1575) |
218 |
167 |
0 |
167 |
-23% |
totale missione |
|
194.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO |
|
|
|
|
|
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
|
|
|
|
|
Ministero dello sviluppo economico |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501) |
18.955 |
12.286 |
- |
12.286 |
-35% |
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530) |
80.901 |
14.869 |
59.478 |
74.347 |
-8% |
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. B: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531) |
41.684 |
37.516 |
- |
37.516 |
-10% |
totale missione |
|
64.671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RICERCA E INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
Ricerca in materia ambientale |
|
|
|
|
|
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
|
|
|
|
|
D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831) |
83.520 |
34.597 |
- |
34.597 |
-59% |
Ricerca in materia di beni e attività culturali |
|
|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
|
|
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043) |
2.158 |
1.942 |
- |
1.942 |
-10% |
Ricerca scientifica e tecnologica di base |
|
|
|
|
|
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679) |
5.091 |
4.578 |
- |
4.578 |
-1%0 |
D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236) |
1.866.452 |
1.773.213 |
- |
1.773.213 |
-5% |
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale |
|
|
|
|
|
Ministero dello sviluppo economico |
|
|
|
|
|
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630) |
197.441 |
181.693 |
- |
181.693 |
-8% |
Ricerca di base e applicata |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione delle Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (12.1 – cap. 1707/p) |
8.176 |
1.524 |
6.094 |
7.618 |
-7% |
Ricerca per la didattica |
|
|
|
|
|
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
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|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261) |
2.847 |
1.563 |
- |
1.563 |
-45% |
Ricerca per il settore della sanità pubblica |
|
|
|
|
|
Ministero della salute |
|
|
|
|
|
D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453) |
28.744 |
26.984 |
- |
26.984 |
-6% |
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392) |
306.242 |
306.242 |
- |
306.242 |
- |
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443) |
97.946 |
18.389 |
73.558 |
91.947 |
-6% |
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412) |
2.895 |
4.322 |
- |
4.322 |
+49% |
D.L. 17/2001, art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457) |
3.958 |
737 |
- |
737 |
-81% |
totale missione |
|
2.355.784 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
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Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema |
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|
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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|
|
L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646) |
24.111 |
21.700 |
- |
21.700 |
-10% |
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389) |
244 |
220 |
- |
220 |
-9,8% |
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551) |
58.422 |
7.000 |
32.660 |
39.660 |
-32% |
totale missione |
|
28.920 |
|
|
|
|
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CASA E ASSETTO URBANISTICO |
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Politiche abitative |
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Ministero delle infrastrutture e trasporti |
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|
L. 431/1998 art..11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1 - cap. 1690) |
109.446 |
33.550 |
- |
33.500 |
-6%9 |
totale missione |
|
33.550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUTELA DELLA SALUTE |
|
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|
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti |
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|
Ministero della salute |
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|
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|
L. 434/1998, art. 1, comma 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340) |
2.582 |
800 |
- |
800 |
-69% |
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano |
|
|
|
|
|
Ministero della salute |
|
|
|
|
|
D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230) |
31.849 |
5.976 |
23.674 |
29.650 |
-7% |
totale missione |
|
6.776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI |
|
|
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|
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo |
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|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
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|
|
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|
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capitoli vari) |
304.075 |
262.465 |
- |
262.465 |
-14% |
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria |
|
|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
|
|
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610) |
1.482 |
1.334 |
- |
1.334 |
-10% |
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (1.101 - cap. 3611) |
1.728 |
1.555 |
- |
1.555 |
-10% |
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630) |
1.403 |
1.170 |
- |
1.170 |
-17% |
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671) |
15.483 |
12.288 |
- |
12.288 |
-21% |
Valorizzazione del patrimonio culturale |
|
|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
|
|
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305) |
2.183 |
1.964 |
- |
1.964 |
-10% |
totale missione |
|
280.776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISTRUZIONE SCOLASTICA |
|
|
|
|
|
Istituzioni scolastiche non statali |
|
|
|
|
|
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
|
|
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193) |
363 |
327 |
- |
327 |
-10% |
totale missione |
|
327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
|
|
|
|
|
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria |
|
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|
|
|
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
|
|
L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709) |
5.964 |
5.368 |
- |
5.368 |
-10% |
L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695) |
76.190 |
25.731 |
- |
25.731 |
-66% |
Legge 338/2000, art. 1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273) |
18.660 |
18.660 |
- |
18.660 |
- |
Sistema universitario e formazione post-universitaria |
|
|
|
|
|
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
|
|
L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690) |
49.747 |
44.772 |
- |
44.772 |
-10% |
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) |
68.933 |
62.039 |
- |
62.039 |
-10% |
totale missione |
|
156.570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA |
|
|
|
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|
Protezione sociale per particolari categorie |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecuzione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256) |
14.753 |
13.278 |
- |
13.278 |
-10% |
Sostegno alla famiglia |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102) |
136.716 |
52.466 |
- |
52.466 |
-62% |
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733) |
10.423 |
9.703 |
- |
9.703 |
-7% |
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108) |
2.442 |
2.198 |
- |
2.198 |
-10% |
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc |
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
|
|
|
|
L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527) |
39.960 |
39.960 |
- |
39.960 |
- |
L. 328/2000: art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671) |
913.719 |
75.297 |
- |
75.297 |
-92% |
totale missione |
|
192.902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLITICHE PREVIDENZIALI |
|
|
|
|
|
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali |
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
|
|
|
|
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.2 cap. 4332) |
362 |
302 |
- |
302 |
-17% |
totale missione |
|
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLITICHE PER IL LAVORO |
|
|
|
|
|
Politiche attive e passive del lavoro |
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
|
|
|
|
L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161) |
908 |
817 |
- |
817 |
-10% |
L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682) [43] |
1.738 |
9.293 |
- |
9.293 |
+43% |
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro |
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
|
|
|
|
L. 350/2003, art..3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025) |
1.522 |
1.370 |
- |
1.320 |
-10% |
totale missione |
|
11.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI |
|
|
|
|
|
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale |
|
|
|
|
|
Ministero dell’interno |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) |
56 |
42 |
- |
42 |
-25% |
D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) |
9.181 |
8.263 |
- |
8.263 |
-10% |
totale missione |
|
8.305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO |
|
|
|
|
|
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola superiore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935) |
11.945 |
2.192 |
8.778 |
10.970 |
-8% |
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560) |
508 |
458 |
- |
458 |
10% |
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822) |
87.973 |
87.973 |
- |
87.973 |
- |
Analisi e Programmazione economico-finanziaria |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702) |
218 |
180 |
- |
180 |
-17% |
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.6 – cap. 1613) |
31 |
21 |
- |
|
-32% |
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330) |
1.484 |
1.336 |
- |
1.336 |
-10% |
totale missione |
|
92.163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIOVANI E SPORT |
|
|
|
|
|
Attività ricreative e sport |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1 - cap. 7450) |
61.200 |
55.080 |
- |
55.080 |
-10% |
Incentivazione e sostegno alla gioventù |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106) |
61.725 |
32.910 |
- |
32.910 |
-47% |
D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597) |
310 |
56 |
223 |
279 |
-10% |
totale missione |
|
88.046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURISMO |
|
|
|
|
|
Sviluppo e competitività del turismo |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194) |
24.572 |
4.119 |
16.475 |
20.594 |
-16% |
D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1 - cap. 2107) |
31.147 |
16.063 |
- |
16.063 |
-48% |
totale missione |
|
20.182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
|
|
|
|
|
Indirizzo politico |
|
|
|
|
|
Ministero della giustizia |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1 - cap. 1160) |
79 |
47 |
- |
|
-41% |
Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4- cap. 5217 |
7.574 |
1.414 |
5.656 |
7.070 |
-7% |
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680) |
153.235 |
28.223 |
112.893 |
141.116 |
-8% |
D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200) |
19.337 |
3.512 |
17.050 |
20.562 |
-6% |
totale missione |
|
33.196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDI DA RIPARTIRE |
|
|
|
|
|
Fondi da assegnare |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
|
|
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026) |
35.485 |
35.485 |
- |
35.485 |
- |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
|
|
L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (6.1 - cap. 1270) |
99.516 |
89.564 |
- |
89.564 |
-10% |
totale missione |
|
125.049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totale Tabella C |
13.946.282 |
4.392.537 |
|
|
|
Articolo 1, comma 10
(Dotazioni
di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella D)
10. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
Il comma 10 reca l’approvazione della Tabella D, che determina gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.
L'articolo 11, comma 3, lett. f), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.
Si tratta in sostanza, rispetto alla pregressa articolazione della legge finanziaria, di una Tabella che espone una parte della ex Tabella E - di cui all’abrogata disciplina contabile - relativamente alle sole autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.
Nella tabella D della legge di stabilità per il 2011 risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011- 2013.
Il definanziamento è riferito all’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008[44], relativa al finanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinato dalla precedente disciplina contabile (legge n. 468/78) e abrogato dalla nuova legge di contabilità n. 196/2009.
La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, relativamente ai Fondi di riserva iscritti in bilancio, non prevede più il “Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente”.
Contestualmente, tuttavia, la Tabella C della legge finanziaria per il 2010 (legge 192/2009), ne quantificava gli stanziamenti residuali per il 2010 e 2011[45], come previsto dalla precedente legge n. 468/1978.
Tali risorse hanno ricevuto ancora collocazione nel consueto capitolo 3003, iscritto nel Programma 25. Fondi di riserva e speciali (u.p.b. 25.2.3).
Nel corso del 2010, il Fondo ha comunque continuato ad essere utilizzato in via gestionale per le finalità e secondo la procedura originariamente prevista dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, cioè per incrementare le dotazioni delle voci di Tabella C. Contestualmente, nel corso dello stesso anno 2010, le risorse residue del Fondo sono state oggetto di progressiva riduzione ad opera di autorizzazioni legislative di spesa per la copertura degli oneri da esse recati.
Il disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) riporta ancora il capitolo 3003, con una dotazione residua, per ciascun anno del triennio 2011-2013, di 5 milioni di euro.
Il definanziamento autorizzato dalla tabella in esame è pertanto finalizzato all’utilizzo delle risorse residuali dell’abrogato Fondo di riserva.
In particolare, secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno di legge in esame, la riduzione – disposta dalla Tabella D in esame – dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legge n. 134/2008 è finalizzata alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, scaturenti dal rifinanziamento di 15 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al D.L. n. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20, recante interventi per la diga foranea di Molfetta, disposto in Tabella E.
Articolo 1, commi 11-12
(Tabella E)
11. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
12. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 11 le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Il comma 11 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Esse trovano esposizione per programma e missione.
L'articolo 11, comma 3, lett. e), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.
Come rileva la relazione illustrativa, la tabella E, rispetto alla articolazione della pregressa legge finanziaria, è stata radicalmente modificata e accorpa i dati delle precedenti Tabelle D, E (per le spese di conto capitale) ed F della legge n. 468 del 1978. I dati, come previsto dalla legge di riforma, sono presentati in maniera analitica in modo da evidenziare, per ciascuna associazione autorizzazione/capitolo, rispettivamente gli importi di legislazione vigente, le rimodulazioni, i rifinanziamenti e i definanziamenti effettuati dalla Tabella in esame.
La Tabella E, pertanto, evidenzia la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge, nonché l'importo definitivo, che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.
Rispetto a quanto previsto dalla soppressa legge n. 468 del 1978, sono eliminati gli allegati relativi ai rifinanziamenti e ai definanziamenti, in quanto informazioni accorpate nella nuova Tabella E. In particolare, l'ex allegato n. 6 (che si riferiva alla vecchia Tabella F) è stato eliminato e quindi le informazioni della nuova Tabella E sono state riassunte in un unico allegato cronologico, il n. 2 (in precedenza era il n. 5). Tale allegato contiene anche le informazioni relative a residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e a giacenze di tesoreria alla medesima data, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, ai sensi della disciplina generale contabile.
Il comma 12 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2011, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della nuova legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.
La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.
Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2011 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:
- n. 1, indica le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;
- n. 2, indica le quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;
- n. 3, indica le quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.
Analogamente agli anni scorsi, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna “limite impeg”), con le seguenti eccezioni, per la quali le quote relative agli anni 2011 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):
§ D.L. n. 148/1993, art. 3, co. 9: contributo alla Regione Calabria. Missione Relazioni finanziarie autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con enti territoriali;
§ D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2, punto 1: Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi. Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo;
§ D.L. n. 5/2009, art. 7-quinquies, co. 8: Fondo per la finanza d’impresa. Missione competitività e sviluppo delle imprese, Programma regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, ecc.
Il totale degli stanziamenti iscritti in Tabella E ammonta a 23.109,8 milioni di euro per il 2011, a 21.473,5 milioni per il 2012 e 25.841,2 milioni per il 2013.
Più in dettaglio, la Tabella E dispone le seguenti variazioni:
§ rifinanziamento di 15 milioni di euro per il solo anno 2011, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’articolo 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005;
§ rifinanziamento di 5.500 milioni di euro per il 2013, volti a integrare il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987;
§ rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che determina un incremento delle relative risorse di 1.000 milioni per il 2011, di 3.000 milioni per il 2012, di 4.000 milioni per il 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8.000 milioni nel 2014.
Si riportano analiticamente le voci oggetto di variazione.
D.L. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta
Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Ministero dell’interno (cap. 7253) |
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(migliaia di euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
BLV* |
- |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. E |
15.000 |
- |
- |
Importi esposti in Tabella E |
15.000 |
- |
- |
* Il disegno di legge di bilancio per il 2011 reca una dotazione di 6 milioni per ciascun anno del triennio 2011-2013. Tale somma corrisponde a limiti di impegno pregressi, attivati per il finanziamento dell’intervento in oggetto (cfr. infra, ricostruzione normativa dei finanziamenti).
La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni di euro per il solo 2011 per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005[46].
Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.
Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.
Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.
Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro.
La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.
La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha infine rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2010.
Legge n. 183/1987, articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie
Missione: L’Italia in
Europa e nel mondo Ministero economia e finanze (cap. 7493) |
|||
(migliaia di euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
BLV |
5.295.450 |
5.524.300 |
- |
Rifinanziamento |
- |
- |
5.500.000 |
Importi esposti in Tabella E |
5.295.450 |
5.524.300 |
5.500.000 |
La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie pari a 5.500 milioni di euro nel 2013.
Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali. Nel bilancio per il 2010 le relative risorse sono iscritte nell’ambito del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” (cap. 7493/Economia).
Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.
Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:
- la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);
- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);
- la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;
- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159);
- la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.
- la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012.
Nella successiva tabella sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 al 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:
(dati in migliaia di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV |
- |
- |
|
|
|
|
Finanziaria 2005 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
4.304.000 |
- |
|
|
|
|
Tabella F |
-100.000 |
+5.600.000 |
|
|
|
|
Disponibilità |
4.204.000 |
5.600.000 |
|
|
|
|
Finanziaria 2006 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
- |
- |
- |
|
|
|
Tabella F |
-4.000.000 |
-5.000.000 |
+14.999.500 |
|
|
|
Disponibilità |
204.000 |
600.000 |
14.999.500 |
|
|
|
Finanziaria 2007 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
- |
- |
+4.000.000 |
|
|
|
Tabella F |
+4.000.000 |
+5.100.000 |
-14.100.000 |
+5.000.000 |
|
|
Disponibilità |
4.204.000 |
5.700.000 |
4.899.500 |
5.000.000 |
|
|
Finanziaria 2008 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
+3.200.000 |
+2.000.000 |
+300.000 |
|
|
Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale) |
|
-326.000 |
0 |
0 |
|
|
Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU) |
|
-15.000 |
0 |
-15.000 |
|
|
Disponibilità |
|
8.557.000 |
6.897.500 |
5.283.000 |
|
|
Finanziaria 2009 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
|
- |
- |
+5.271.150 |
|
Disponibilità |
|
|
6.872.286 |
5.271.150 |
5.271.150 |
|
Finanziaria 2010 |
|
|
|
5.271.150 |
5.271.150 |
|
Tabella D |
|
|
|
23.300 |
24.300 |
5.524.300 |
Disponibilità |
|
|
|
5.294.450 |
5.295.450 |
5.524.300 |
Legge n. 289/2002, articolo 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate
Missione: Sviluppo e
riequilibrio territoriale Ministero sviluppo economico (cap. 8425) |
||||
(migliaia di euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 e ss. |
Legge Bilancio 2010 |
9.000.796 |
4.597.239 |
36.339.138 |
|
D.L. n. 195/2009,
art. 18 |
-30.000 |
0 |
0 |
|
D.L. n. 78/2010 ( taglio del 10%) |
- 897.080 |
- 459.724 |
- 3.633.914 |
|
BLV |
8.073.717 |
4.137.516 |
9.900.000 |
22.805.224 |
Rimodulazione |
+1.000.000 |
+3.000.000 |
+4.000.000 |
-8.000.000 |
Importi esposti in Tabella E |
9.073.717 |
7.137.516 |
13.900.000 |
14.805.224 |
La Tabella E dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che determina un incremento delle relative risorse di 1 miliardo per il 2011, di 3 miliardi per il 2012, di 4 miliardi per il 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8 miliardi nel 2014.
Ai fini della ricostruzione delle risorse del FAS a legislazione vigente 2011 si ricorda che, inizialmente, esse erano pari a 9.000,8 milioni per il 2011, a 4.597,2 milioni per il 2012, e a 36.339,1 milioni euro per gli esercizi 2013 e seguenti.
Il decreto legge n. 195/2009, all’articolo 18, ha operato una riduzione delle risorse per il 2011 pari a 30 milioni di euro – oltre a 60,3 milioni relativi al 2010 - a valere specificamente sulle risorse FAS destinate al Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale.
Sugli stanziamenti complessivi del FAS, così rideterminati, è intervenuta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, disposta dal decreto legge n. 78/2010, la quale ha inciso sul Fondo per 897,1 milioni per il 2011, per 459,7 milioni per il 2012 e per 3.633,9 milioni per il 2013.
Le risorse a legislazione vigente per il 2011 risultano pertanto pari a 8.073,7 milioni per il 2011, a 4.137,5 milioni per il 2012, a 9.900 milioni per il 2013 e a 22.805 milioni per l’anno 2014 e successivi.
Con riferimento al Fondo per le aree sottoutilizzate, si ricorda che il disegno di legge di stabilità in esame, all’articolo 1, comma 5, al fine di dare applicazione alla previsione contenuta nell’articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010[47] – relativa alla riduzione delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario nella misura di 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni a decorrere dal 2012 – autorizza per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica a ridurre i trasferimenti delle risorse spettanti alla singola regione interessata, relativi alla quota della programmazione regionale FAS, ivi incluse le risorse derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E.
La riduzione delle risorse spettanti alla singola regione e provenienti dalla programmazione regionale FAS opera in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico e all'edilizia sanitaria pubblica.
Inoltre, il comma 6 del citato articolo 1 destina agli interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del FAS della programmazione regionale, incluse le risorse derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E.
Articolo 1, comma 13
(Entrata in vigore)
13. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2011.
Il comma 13 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2011.
Il prospetto di copertura degli oneri correnti
L’articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) prevede che la legge di stabilità possa disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
Tale norma riproduce, in sostanza, il contenuto dell'articolo 11, comma 5, dell’abrogata legge di contabilità n. 468/1978, riguardante l'obbligo di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria. Intento della norma è quello di precludere la possibilità di un peggioramento, per effetto delle norme inserite nella legge di stabilità (già legge finanziaria), del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente.
In base alla prassi applicativa, tale divieto è stato ritenuto compatibile con l’utilizzo, per finalità di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria, di quote del cosiddetto “miglioramento del risparmio pubblico”, ossia del margine di miglioramento del saldo di parte corrente, risultante dal raffronto tra il progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente e l'assestamento relativo all'esercizio in corso.
Il medesimo art. 11, comma 6, della legge n. 196/2009 consente di utilizzare, per la copertura degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’esercizio in corso al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità) per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché venga comunque assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
Il rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme illustrate è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge stabilità, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura, gli uni e gli altri quantificati in relazione al rispettivo impatto sul bilancio dello Stato.
Si osserva che nel testo del disegno di legge non è riportata la norma che dispone espressamente che alla copertura degli oneri di parte corrente si provveda secondo quanto indicato nell’apposito prospetto allegato al medesimo disegno di legge. Si ricorda che anche il disegno di legge finanziaria per il 2010, nel testo presentato alle Camere (S. 1790) risultava privo di tale disposizione, che fu poi introdotta nel corso del l’esame parlamentare[48].
Il prospetto allegato al disegno di legge di stabilità 2011 espone oneri di parte corrente per un ammontare pari a 542 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, integralmente riconducibili alle maggiori spese derivanti dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge.
Si tratta di maggiori spese correnti dovute all’incremento del trasferimento all’INPS dal bilancio dello Stato per l’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT. Tale importo è tuttavia perfettamente compensato da riduzioni di spesa di pari ammontare, per minori trasferimenti dovuti, a diverso titolo, all’INPS.
Oltre a tale posta compensativa, tra i mezzi di copertura figurano riduzioni di spesa per 5 milioni annui derivanti dal definanziamento, per i medesimi importi, operato in tabella D, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 134/2008, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Non è quindi previsto l’utilizzo, a fini di copertura, di quote del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente. Viene anzi a determinarsi un’eccedenza, rispetto agli oneri correnti, dei mezzi di copertura forniti dallo stesso disegno di legge di stabilità. Tale margine, pari alla riduzione di spesa disposta in tabella D (5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013), corrisponde al previsto miglioramento del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) imputabile alla stessa legge di stabilità 2011.
Le indicazioni del prospetto di copertura appaiono quindi coerenti con gli effetti imputati alle singole disposizioni del disegno di legge di stabilità dall’apposita tabella riepilogativa (Allegato n. 3).Quanto alle richieste di chiarimenti formulate in merito a tale allegato, si rinvia alle schede relative ai profili finanziari delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità, con particolare riferimento all’articolo 1, commi 1, 5 e 6.
[1] A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto nella disciplina previgente.
[2] Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468/1978.
[3] Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L. 133/08) in relazione alla legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv. L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.
[4] Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali somme in “corrispondenti tabelle”.
[5] Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.
[6] Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi, infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa deve avere carattere effettivo ed automatico.
[7] Convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.
[8] Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.
[9] Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2011-2013 a legislazione vigente e l’Allegato 4 al disegno di legge di stabilità.
[10] Cfr. Allegato C al BLV 2011-2013, A.C. 3779, p. 116.
[11] Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.
[12] Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.
[13] A fronte di una riduzione pari a 8 miliardi nel 2014 ed esercizi successivi.
[14] Di norma, il primo anno solo un terzo della variazione di spesa scontata sul SNF si riflette sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. La percentuale sale a due terzi il secondo anno e raggiunge l’intero importo a partire dal terzo anno. Tale sviluppo per cassa è desumibile dagli effetti finanziari, derivanti dai coefficienti di realizzazione della spesa assunti nelle stime, attribuiti dal Governo alle norme con cui sono state utilizzate in passato quote del FAS: si veda, per esempio, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell’articolo 25 del DL 185/2008, riportato nella scheda relativa al successivo comma 7 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame.
[15] La Tabella E autorizza per il 2013 un rifinanziamento pari a 5,5 miliardi a fronte di una dotazione a legislazione vigente pari a circa 5.295 milioni per il 2011 e a 5.524 milioni per il 2012.
[16] “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
[17] “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).
Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).
[18] Tale meccanismo è disciplinato dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 335/1995 e dall’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997.
[19] Articolo 3, comma 2, della legge n. 335/1995.
[20] Articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997.
[21] A tale proposito, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, si è svolta una riunione, a livello tecnico, in sede di Conferenza Stato-Regione il 13 ottobre 2010, per l'attivazione di un tavolo tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei tagli. La riunione è stata interlocutoria, anche in attesa della definizione delle legge di stabilità 2011.
[22] La somma di 1800 milioni di euro per il 2012, corrisponde allo stanziamento a legislazione vigente effettuato in Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 246, della legge n. 191/2009).
[23] Cfr. la nota n. 1 della Tavola.
[24] Tale presupposto risulta esplicitato nella Nota del 17 giugno 2010, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato.
[25] Cfr. la citata Nota del 17 giugno 2010.
[26] Anche negli esercizi in cui il vincolo si dimostra stringente per il comparto delle regioni nel suo complesso, con assenza di margini di rispetto del vincolo, si verificano comunque a livello delle singole regioni casi in cui sussiste un margine di rispetto del vincolo, che consentirebbe quindi la spesa delle risorse aggiuntive attribuite.
[27] La Corte dei conti (Cfr. il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica del maggio 2010, pag. 87 e seguenti) indica tale quota, riferita ai pagamenti, nel 92 per cento per il 2008 e nell’84,8 per cento per il 2009.
[28] L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.
[29] Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
[30] Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
[31] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[32] Cfr. l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
[33] Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
[34] Recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”.
[35] Recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[36] Recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
[37] D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni, in Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
[38] Recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[39] La dotazione complessiva del cap. 7513 risulta per il 2011 pari a 6,322 milioni, in quanto oltre alla quota indicata in Tabella C risulta una quota di risorse rimodulabile (3,514 milioni).
[40] Nel bilancio 2011 la dotazione del 1163/Esteri risulta leggermente superiore (2,268 milioni).
[41] La dotazione complessiva del cap. 7446 risulta per il 2011 pari a 159,6 milioni, in quanto oltre alla quota indicata in Tabella C risulta una quota di risorse pari a 41,9 milioni riferiti al D.L. 142/1991, art. 6, co. 1, punto 1 (precedentemente ricompresso nella Tabella C ed ora quantificato a bilancio) e pari a 1,5 milioni riferito alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 101.
[42] L’allegato 1 allo stato di previsione del MEF nel ddl di bilancio (AC 3779) evidenzia una riduzione del 10% delle risorse rispetto al 2010 (da 19,6 a 17,6 milioni), che vengono rimodulate dall’allegato attraverso una ulteriore riduzione a regime di 14,1 milioni.
[43] La dotazione complessiva del cap. 7682 ammonta per il 2011 pari a 35,3 milioni destinati anche al finanziamento dell’ ISFOL. La dotazione comp0lessiva in assestamento 2010 risulta pari a 33,8 milioni.
[44] D.L. 134/2008, recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi , convertito in legge n. 166/2008.
[45] La Tabella C della legge finanziaria 2010 ha quantificato in 156,261 milioni di euro per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 lo stanziamento in conto competenza del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468/ 78. Per il 2012 non ha previsto alcuno stanziamento.
[46] D.L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[47] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[48] Cfr. Art. 2, co. 252, legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).