Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Titolo: | Programma legislativo della Commissione per il 2009 e Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea - I temi all'attenzione del Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 40 | ||
Data: | 09/01/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Documentazione e ricerche
Programma legislativo della Commissione per il 2009 e Programma di 18 mesi del Consiglio dell’Unione europea
I temi all’attenzione del Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti
n. 40
9 gennaio 2009
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
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File: ID0004.doc
INDICE
§ Il Programma legislativo della Commissione europea
§ Il Programma di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese
§ La qualità della legislazione nel programma legislativo e di lavoro
§ Gli indirizzi del Parlamento europeo in materia di qualità della legislazione e di semplificazione
§ Le più recenti iniziative dello Stato per la qualità della legislazione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
§ Equo accesso alla giustizia e alla protezione giuridica
§ Cooperazione giudiziaria in materia penale e civile
§ Pacchetto criminalità organizzata e criminalità informatica.
§ Misure ulteriori di ravvicinamento della legislazione in materia penale
§ Non proliferazione e disarmo
§ Diritti dell’uomo e stato di diritto
§ Politica di sviluppo e coerenza delle politiche in materia di sviluppo
§ Unione per il Mediterraneo e Partenariato orientale
§ Misure a sostegno del credito
Cultura, scienza ed istruzione
§ Fondazioni universitarie e rapporti università-imprese
§ Mobilità degli studenti universitari
§ Cultura e dialogo interculturale
§ Politica energetica integrata e altre questioni
Trasporti, poste e telecomunicazioni
Attività produttive, commercio e turismo
§ Sicurezza ed efficienza energetica
§ Occupazione e mercato del lavoro
§ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
§ Pari opportunità e non discriminazione
§ Informazione e consultazione dei lavoratori
§ Sicurezza alimentare e benessere degli animali
§ PAC
§ Pesca
Le istituzioni comunitarie hanno di recente adottato i programmi di intervento per i prossimi mesi, individuando le priorità politiche, gli obiettivi e le principali iniziative da realizzare.
In particolare, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il 30 giugno 2008 il Programma di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (1° luglio 2008-31 dicembre 2009).
A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio, con la decisione adottata il 15 settembre 2006, ha ritenuto opportuno razionalizzare la programmazione delle proprie attività prevedendo un programma operativo di 18 mesi (in sostituzione del precedente programma annuale), che le tre presidenze in carica presentano al Consiglio medesimo per l’approvazione. Pertanto ogni 18 mesi le tre presidenze incaricate predispongono, in stretta cooperazione con la Commissione e previe adeguate consultazioni, un progetto di programma delle attività che il Consiglio intende perseguire. Le tre presidenze presentano congiuntamente il progetto di programma, almeno un mese prima del periodo di riferimento, al Consiglio affari generali e relazioni esterne che, convocato in apposita sessione, procede alla relativa approvazione[1].
Il 18 novembre 2008 la Commissione ha deliberato altresì il Programma legislativo e di lavoro per il 2009, Agire adesso per un’Europa migliore, elaborato sulla base della strategia politica annuale presentata dalla stessa Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 15 febbraio 2008.
Il presente dossier riporta una rapida sintesi del Programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del Programma di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese. Inoltre, in relazione alle materie di competenza del Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti, il dossier illustra le principali questioni all’esame dei citati organi, mettendo in evidenza le iniziative, concluse o avviate nel corso del 2008, che presentano profili di collegamento con i temi oggetto degli strumenti di programmazione comunitaria.
In via preliminare, la Commissione, nel suo Programma per il 2009 (COM(2008)712, volume 1), rileva che le istituzioni dell’Unione europea hanno affrontato la crisi economica che ha investito l’Europa, dimostrando flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguamento alla nuova situazione finanziaria e ai rapidi mutamenti di programma. Tale strategia è destinata a caratterizzare l’operato delle istituzioni anche nel 2009.
Nell’anno conclusivo del suo mandato la Commissione, in piena sinergia con il Consiglio ed il Parlamento europeo, si propone di completare i programmi già intrapresi nei settori dell’energia, del mutamento climatico, dell’immigrazione e delle politiche sociali. In particolare, la Commissione ritiene che le iniziative volte ad attuare la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, il programma sociale, la lotta al mutamento climatico e la promozione della sicurezza energetica debbano considerarsi come vantaggi per l’Unione, in quanto formano complessivamente un programma pragmatico per i prossimi decenni.
Nella prossima primavera la Commissione prevede di pubblicare una dichiarazione sui risultati conseguiti nel periodo del suo mandato in materia di prosperità, sicurezza e giustizia sociale: tali risultati costituiranno le basi per la costruzione dell’Unione europea del XXI secolo.
Nel 2009, anno europeo della creatività e dell’innovazione, la Commissione intende inoltre celebrare il successo dell’allargamento e dimostrare, nel contempo, che l’Unione svolge un ruolo centrale nel costruire un’Europa di pace, prosperità e solidarietà.
Gli obiettivi strategici del programma legislativo definiti dalla Commissione per l’anno 2009 si basano sulle seguenti quattro grandi priorità:
a) Crescita e occupazione
La recente crisi finanziaria e il rallentamento dell’economia hanno dimostrato che l’Unione svolge un ruolo centrale per il benessere economico e sociale dei cittadini. La Commissione intende rafforzare la sua funzione di coordinamento e di mediazione imparziale e favorire un approccio europeo comune in sede di elaborazione di una risposta internazionale alla crisi economica.
L’obiettivo è pertanto quello di completare le azioni già intraprese nel settore della regolamentazione dei servizi finanziari, in particolare per quanto concerne l’adeguatezza della normativa e la trasparenza degli operatori e degli investitori sui mercati dei capitali.
La Commissione, nel sottolineare che le conseguenze della crisi del mercato del credito investono l’economia reale, considera che per sostenere la crescita economica è necessario realizzare al più presto i principali obiettivi della Strategia di Lisbona. In particolare, occorre favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), incentivare la formazione e la riconversione dei lavoratori, investire nella ricerca e nello sviluppo, anche collaborando con gli Stati membri per promuovere i programmi di sostegno agli investimenti pubblici previsti dalla politica di coesione 2007-2013.
Il programma legislativo prevede inoltre l’adozione di azioni a difesa dei consumatori, iniziative per favorire l’imprenditorialità nel mercato unico nonché progetti specifici di monitoraggio del mercato, con particolare riguardo per il commercio al dettaglio, gli apparecchi elettrici ed i prodotti farmaceutici.
In campo sociale viene sottolineata l’esigenza di creare migliori opportunità e di accrescere la solidarietà, anche con l’adozione di misure in favore dei giovani che promuovano il loro inserimento nel mercato del lavoro.
La Commissione prevede poi di adottare ulteriori iniziative nel corso del 2009 per incentivare i contatti tra università ed imprese. Per quanto concerne la promozione delle nuove tecnologie, anche a seguito dell’avvio operativo dell’Istituto europeo di tecnologia, è in cantiere lo sviluppo della prima Comunità della conoscenza e dell’innovazione.
Nel 2009 la Commissione si propone di studiare l’adattamento della Strategia di Lisbona per gli anni successivi al 2010 e, al fine di ridare fiducia sia ai consumatori sia agli investitori, di impegnarsi nell’attuazione di riforme strutturali.
b) Mutamento climatico ed Europa sostenibile
Il 2009 viene considerato come un anno critico per la lotta al mutamento climatico. A tale proposito l’Unione ha indicato tre obiettivi fondamentali da raggiungere entro il 2020:
§ riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento;
§ copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico mediante le energie rinnovabili;
§ miglioramento del 20 per cento dell’efficienza energetica.
La Commissione considera prioritaria l’approvazione, prima delle elezioni del Parlamento europeo, di un pacchetto di misure volte a raggiungere tali obiettivi; inoltre intende presentare alcune proposte per garantire la conclusione di un accordo mondiale, anche in vista della Convenzione delle Nazioni unite sul mutamento climatico che si terrà a Copenaghen nel dicembre 2009.
Per quanto concerne la politica energetica, sarà presentata una strategia completa per migliorare la sicurezza energetica, considerata una delle più importanti priorità.
Per la politica dei trasporti la Commissione pubblicherà una Comunicazione sullo scenario dei prossimi 20-40 anni, oltre a un libro verde sulle reti transeuropee.
Infine, nel corso del 2009, sarà avviata una consultazione sulla riforma della politica comune della pesca, che si accompagnerà ad una verifica dello stato di salute della politica agricola comune (PAC).
c) Un’Europa vicina ai cittadini
La Commissione colloca il cittadino al centro del progetto europeo. A tal fine, essa intende adottare misure concrete per favorire il rispetto delle norme a tutela dei consumatori, monitorare la sicurezza alimentare e la salute, incentivare gli interventi per favorire il benessere degli animali e proseguire nell’attuazione della strategia in materia di sanità, anche al fine di ridurre le disparità a livello sanitario.
La Commissione prevede poi di affrontare la questione demografica, in stretta collaborazione con le Presidenze ceca e svedese, mediante lo svolgimento di un’analisi sul grado di preparazione dell’Unione europea sul fronte dell’evoluzione demografica.
Il programma legislativo evidenzia anche l’intendimento della Commissione di presentare proposte di intervento finalizzate a garantire la realizzazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per promuovere l’attuazione di una politica comune in materia di immigrazione e un regime di asilo europeo entro il 2010. Si prevede, tra l’altro, un potenziamento della gestione integrata delle frontiere, anche mediante l’introduzione del nuovo meccanismo di valutazione di Schengen, e un maggiore impulso alla cooperazione tra gli Stati membri in materia di politica di rimpatrio.
Ulteriori iniziative saranno volte a garantire ai cittadini europei un accesso equo alla giustizia e alla protezione giuridica ed, in particolare, a migliorare il reciproco riconoscimento in materia penale e civile in ambiti concreti (sentenze, diritti procedurali, successioni e testamenti).
Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il programma legislativo sottolinea l’esigenza di varare una serie di proposte atte a prevenire nuove e specifiche forme di criminalità, in particolare contro i maltrattamenti ai minori e la tratta dei bambini, i delitti informatici, il rischio di attentati terroristici con armi chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche.
d) L’Europa come partner mondiale
Nel corso del 2009 la Commissione si propone di continuare a stringere relazioni a lungo termine con i partner più importanti e di intensificare i rapporti sia con i paesi asiatici considerati strategici, quali la Cina, l’India e il Giappone, sia con altri paesi emergenti, come il Brasile.
Anche in considerazione del ruolo chiave svolto dall’Unione europea durante la recente crisi finanziaria, la Commissione intende svolgere un ruolo fondamentale in tutti i vertici internazionali, anche al fine di ripristinare la fiducia nel sistema finanziario e di stimolare una riflessione sulla riforma della governance economica a livello mondiale.
In particolare la Commissione enuclea i seguenti obiettivi:
ü continuare il processo di allargamento;
ü attivarsi per sviluppare il processo di Barcellona[2];
ü elaborare un fattivo partenariato con il nuovo governo degli Stati Uniti;
ü completare il programma di Doha per lo sviluppo[3];
ü consolidare le relazioni con i paesi in via di sviluppo.
Oltre ad individuare le citate quattro priorità di intervento, il programma legislativo affronta le seguenti due tematiche di particolare rilievo:
§ Legiferare meglio - mantenere le promesse e cambiare la cultura normativa
La Commissione prevede di porre al centro della propria attività legislativa la semplificazione e il miglioramento del quadro normativo, anche al fine di eliminare inutili oneri amministrativi.
Nel quadro del terzo esame strategico del Programma “Legiferare meglio” verrà fatto il punto sulle valutazioni di impatto, sulla semplificazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi. In tale contesto, saranno riesaminati e aggiornati sia la strategia di semplificazione del quadro normativo sia il programma di codificazione. Saranno altresì valutati i progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2012.
La Commissione proseguirà il suo lavoro per migliorare l’applicazione dei diritto comunitario: a tale scopo sarà sottoposto a valutazione il progetto pilota, varato nell’aprile 2008, che prevede la fornitura di informazioni, la soluzione dei problemi e la correzione delle infrazioni.
§ Comunicare sull’Europa
La Commissione considera urgente concentrare la comunicazione sui risultati ottenuti nell’ultimo periodo dall’Unione europea e sui temi di particolare rilievo per la vita dei cittadini.
Nel 2009 le priorità istituzionali saranno concordate per la prima volta dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione, nel quadro della dichiarazione congiunta “Un partenariato per comunicare sull’Europa”, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo che costituiranno la principale priorità a livello di comunicazione interistituzionale.
Al riguardo, le priorità di comunicazione a livello interistituzionale per il 2009 sono così indicate dalla Commissione:
ü elezioni 2009 del Parlamento europeo;
ü questione energetica e mutamento climatico;
ü Ventesimo anniversario dei cambiamenti democratici in Europa centrale e orientale;
ü crescita sostenibile, occupazione e solidarietà.
A questi temi si aggiungono poi:
ü il futuro dell’Europa per i cittadini;
ü l’Europa nel mondo.
Nell’ambito della comunicazione prioritaria sulla crescita sostenibile particolare attenzione sarà data al tema della creatività e dell’innovazione.
Il programma legislativo della Commissione include, infine, un volume 2, recante tre specifici allegati: l’elenco delle iniziative strategiche e prioritarie, l’elenco delle iniziative di semplificazione e l’elenco delle proposte pendenti ritirate.
A seguito della decisione del 15 settembre 2006, il Programma di 18 mesi (luglio 2008-dicembre 2009) delle Presidenze francese, ceca e svedese sostituisce sia il programma strategico triennale sia il programma operativo annuale originariamente predisposto dalle Presidenze di turno.
Il Programma si articola in due parti.
La prima parte reca il quadro strategico, considerato in un contesto temporale più ampio e con la prospettiva di obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti dalle successive tre presidenze. A tale fine, sono state consultate anche le Presidenze spagnola, belga e ungherese.
Nel quadro strategico viene evidenziato che l’Unione europea, a seguito della prevista entrata in vigore del Trattato di Lisbona, potrà concentrare la propria attività sulle sfide concrete che interessano i cittadini: la globalizzazione, il miglioramento della crescita e della competitività, la creazione di posti di lavoro di migliore qualità, il rafforzamento della coesione sociale e del mercato interno, la lotta ai cambiamenti climatici, le questioni energetiche ed i problemi ambientali, l’esame dell’agricoltura sostenibile, l’opportunità della migrazione, il rafforzamento della sicurezza per i cittadini, nonché il rafforzamento della PESD, della cooperazione regionale e delle relazioni con i Paesi vicini (oltre alla prosecuzione del processo di allargamento). L’Unione intende quindi adoperarsi per la conclusione di accordi di libero scambio, quale mezzo per incoraggiare la crescita economica, l’occupazione e lo sviluppo. Particolare rilievo è inoltre dato alla revisione generale delle spese e delle risorse dell’Unione europea, come già concordato nel dicembre 2005. Nel prossimo arco temporale, l’Unione si propone poi di contribuire agli obiettivi di sviluppo del Millennio entro il 2015, in quanto componente essenziale dell’obiettivo generale di eliminare la povertà.
La seconda parte del documento di programmazione del Consiglio costituisce il programma operativo, nel quale le tre Presidenze indicano le principali questioni che saranno trattate nell’arco temporale considerato.
Il Programma operativo si articola nei seguenti settori:
· sviluppo dell’Unione;
Lo sviluppo dell’Unione sarà rafforzato mediante l’attuazione del trattato di Lisbona, la prosecuzione del processo di allargamento con i negoziati di adesione della Turchia e della Croazia (quello con la Croazia dovrebbe giungere ad una fase decisiva nel 2009), la revisione generale delle spese e delle risorse finanziarie, la trasparenza e l’accesso del pubblico ai documenti.
· politica climatica ed energetica integrata;
Le misure di adeguamento ai cambiamenti climatici sono destinate ad essere oggetto di sforzi particolari. L’intento è quello di realizzare gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo del marzo 2007, ovvero la riduzione entro il 2020 di almeno il 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, la produzione di una quota del 20 per cento del consumo energetico finale da energie rinnovabili e la prosecuzione dei negoziati multilaterali in modo di arrivare, nel dicembre 2009 a Copenaghen, ad un accordo climatico internazionale per il periodo successivo al 2012. Verrà inoltre predisposto un nuovo piano d’azione in materia di energia per il periodo successivo al 2010.
· crescita e occupazione;
La completa attuazione della strategia di Lisbona rinnovata è considerata essenziale per rafforzare la competitività globale, per incrementare l’occupazione e la coesione sociale, per migliorare il mercato interno, per assicurare una crescita sostenibile, per garantire finanze pubbliche solide, per accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e per contrastare i cambiamenti climatici.
· questioni generali e coordinamento delle politiche in campo economico;
Al fine di promuovere una crescita economica sostenibile, è essenziale il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. A tal fine viene considerato prioritario lo snellimento del processo di valutazione dei programmi di stabilità e convergenza. Le tre presidenze continueranno poi ad adoperarsi per ottenere statistiche europee ufficiali, di qualità elevata, affidabili e pertinenti, tenuto conto dei principi del codice delle statistiche europee e dei bisogni degli utenti. In tale contesto sarà perseguito quindi il potenziamento del Sistema statistico europeo.
· competitività/mercato interno;
Un mercato interno ben funzionante è un requisito essenziale per una maggiore competitività dell’Unione europea: è necessario pertanto sviluppare il sistema di monitoraggio del mercato, migliorare la cooperazione tra autorità nazionali ed istituzioni dell’Unione e snellire i meccanismi per la soluzione dei problemi. I temi sui quali verteranno le politiche di settore concernono in particolare: la dimensione esterna della competitività, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la politica industriale e quella della concorrenza, il miglioramento della regolamentazione nel processo legislativo dell’Unione, l’efficienza delle dogane e dei servizi finanziari, lo sviluppo dei servizi di interesse economico generale, il riesame della normativa in materia di appalti pubblici e di fisco, la crescita del turismo.
· ricerca, conoscenza e innovazione;
Lo sviluppo dello spazio europeo della ricerca sarà perseguito mediante la creazione di un mercato interno in un contesto propizio all’innovazione e alla libera circolazione della conoscenza. In particolare, le tre Presidenze sono determinate a realizzare quattro iniziative politiche: il partenariato per un passaporto europeo del ricercatore; il quadro giuridico per le infrastrutture di ricerca paneuropee; una programmazione ed un programma comuni; la creazione di un quadro orientativo per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale. Ulteriori obiettivi sono costituiti dall’accordo finale sulla revisione del quadro normativo in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e dallo sviluppo della politica spaziale europea.
· politica sociale e dell’occupazione;
In questo ambito, l’obiettivo prioritario è la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro: al riguardo, il Consiglio prevede di promuovere la mobilità geografica e professionale, garantendo nel contempo la portabilità dei diritti sociali. Ulteriori obiettivi condivisi sono la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la partecipazione dei giovani ai processi politici, lo sviluppo della “flessisicurezza”, le politiche a favore degli anziani.
· parità di genere e non discriminazione;
La parità di genere è un elemento importante della strategia di Lisbona, determinante per garantire la crescita e l’occupazione. Pertanto il programma sottolinea la necessità di compiere tutti gli sforzi necessari per eliminare qualsiasi tipo di discriminazione nella vita professionale ed in quella privata.
· salute e consumatori;
La strategia europea in materia di salute sarà perseguita nei prossimi mesi in modo da garantire a tutti i cittadini il raggiungimento di un livello sanitario elevato. Si procederà inoltre alla revisione della legislazione in materia di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori. Particolare attenzione sarà riservata anche allo sport: in questo ambito, nel sottolineare l'autonomia e la specificità delle organizzazioni e delle attività sportive, le Presidenze prevedono di concentrarsi, tra l’altro, sul seguito da riservare al Libro bianco della Commissione sullo sport e al piano d’azione "Pierre de Coubertin".
· cultura, audiovisivi e multilinguismo;
Il programma individua quale obiettivo anche il miglioramento dell’accesso alla cultura, lo sviluppo di sinergie tra cultura e istruzione nonché la promozione del multilinguismo. E’ destinato altresì a proseguire l’impegno per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo dei contenuti creativi europei on line.
· sviluppo sostenibile;
Sarà perseguita l’effettiva attuazione della strategia in materia di sviluppo sostenibile riguardante sia sfide globali, quali la povertà, sia altre questioni trasversali come istruzione e formazione, ricerca e sviluppo, strumenti finanziari ed economici e comunicazione. Proseguiranno, quindi, i lavori per la realizzazione di una politica marittima integrata e la strategia per la regione del Mar Baltico.
· ambiente;
La tutela della biodiversità, sia a livello europeo sia a livello mondiale, sarà di fondamentale importanza per ridurne la perdita entro il 2010: pertanto, da un lato sarà incoraggiato lo sviluppo di un mercato dinamico delle tecnologie ambientali, dall’altro si procederà alla revisione della normativa riguardante le sostanze chimiche.
· trasporti;
Saranno sviluppati i tre temi più importanti: sostenibilità e competitività dei trasporti, sicurezza del trasporto e sistemi di trasporti “intelligenti”. Particolare rilievo sarà dato al programma Galileo.
· agricoltura e pesca;
Il riesame della riforma della PAC, ovvero la “valutazione dello stato di salute” della politica agricola comune, è indicato dal programma di 18 mesi come un momento decisivo per valutare l’efficacia della politica agricola e analizzarne gli effetti sui mercati. In tale contesto una delle priorità sarà costituita dalla semplificazione della legislazione in materia. Particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo rurale e alle cosiddette zone svantaggiate “intermedie”, oltre che al “pacchetto forestale”. Proseguiranno i lavori volti a garantire un elevato livello di tutela nel settore dei vegetali, a salvaguardare la salute e il benessere degli animali e a promuovere una gestione sostenibile nel settore delle risorse ittiche.
· politica di coesione;
In tale comparto, proseguiranno i lavori per la piena attuazione della politica di coesione in favore delle regioni ultraperiferiche e sarà affrontato il tema delle relazioni con i paesi ed i territori d’oltremare.
· spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
Per il periodo 2010-2014 sono previste la predisposizione di un nuovo programma di lavoro strategico pluriennale in materia di giustizia ed affari interni e la prosecuzione dei lavori relativi al piano d’azione sull’immigrazione legale. Sarà inoltre avviata una valutazione dei paesi che desiderano aderire allo spazio Schengen, riesaminando nel contempo la metodologia del relativo processo di valutazione. Ulteriori azioni saranno adottate per favorire l’integrazione e il dialogo interculturale e per contrastare il terrorismo, la tratta degli esseri umani e la droga. Verranno promosse la cooperazione di polizia e doganale, lo scambio di informazioni, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e la cooperazione pratica nel settore giudiziario.
· relazioni esterne;
Le relazioni esterne continueranno a fondarsi sulla strategia europea in materia di sicurezza. La PESD sarà rafforzata, confermando l’impegno nelle operazioni militari e civili già avviate. Ulteriore sviluppo sarà dato alla politica commerciale, in modo da affrontare le sfide della globalizzazione e promuovere la crescita economica, l’occupazione e la prosperità.
Nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per l’anno 2009 il tema della qualità della legislazione si connette strettamente alla fase critica sul piano economico-finanziario: “Tenuto conto della crisi finanziaria e della situazione economica, è più che mai importante legiferare bene per favorire la competitività economica”. Il paragrafo 3 del documento ribadisce sinteticamente gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nell’ambito del programma “Legiferare meglio”, soffermandosi sugli aspetti che saranno sottoposti ad analisi e valutazione nel quadro del terzo esame strategico del programma stesso.
Il programma “Legiferare meglio” è la cornice entro la quale si inscrivono le attività della Commissione volte alla semplificazione legislativa ed amministrativa, nel contesto della rinnovata strategia di Lisbona, incentrata sulla crescita e l’occupazione, per far sì che il quadro normativo comunitario contribuisca al conseguimento di tali obiettivi, continuando a tenere conto degli obiettivi sociali ed ambientali.
La politica volta al miglioramento della legislazione mira a semplificare e perfezionare la normativa esistente, a concepire meglio le nuove disposizioni ed a rafforzare il rispetto e l’efficacia della normativa. Essa si basa su tre linee d’azione principali:
- promuovere l’elaborazione e l’applicazione di migliori strumenti di legiferazione a livello europeo, con specifico riguardo alla semplificazione, alla riduzione degli oneri amministrativi ed alla valutazione d’impatto;
- lavorare a più stretto contatto con gli Stati membri per garantire che i principi di una migliore legiferazione siano applicati coerentemente in tutta l’Unione europea da tutti i partecipanti al processo normativo;
- rafforzare il dialogo costruttivo tra le parti interessate e tutti i partecipanti al processo normativo ai livelli comunitario e nazionale.
Il pacchetto “Legiferare meglio” figura tra le iniziative strategiche della Commissione, indicate nell’allegato 1 al programma, con la previsione, nell’ambito del terzo esame strategico, di predisporre, “in un’ottica di miglioramento del sistema di valutazione d’impatto”, due comunicazioni della Commissione, riguardanti:
a) l’entità degli oneri amministrativi e la definizione di obiettivi di riduzione settoriali. In sostanza, la Commissione rivedrà il programma di azione volto a ridurre gli oneri amministrativi e saranno valutati i progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 25 per cento entro il 2012. Inoltre, la Commissione presenterà ulteriori proposte volte alla riduzione degli oneri amministrativi.
L’obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi[4] all’interno dell’Unione europea in una misura pari al 25 per cento entro il 2012 è stato fissato dal Consiglio dei ministri europeo della primavera 2007, svoltosi a Bruxelles l’8 e 9 marzo, il quale ha contestualmente invitato gli Stati membri a fissare i loro obiettivi nazionali – con un livello di ambizione comparabile a quello comunitario – entro il 2008[5];
b) la terza relazione sulla strategia di semplificazione, nella prospettiva di un aggiornamento di tale strategia e del programma di codificazione.
Tra le iniziative prioritarie, incluse sempre nell’allegato 1, figura la riduzione degli oneri amministrativi per le piccole imprese. Si tratta di una proposta di direttiva, volta ad eliminare gli oneri amministrativi gravanti sulle piccole imprese in materia di compatibilità e di prevedere un’esenzione per le imprese più piccole.
L’allegato 2 reca l’elenco di 33 iniziative di semplificazione da realizzare nel 2009, che sono così raggruppabili, in base alle tecniche che si prevede di utilizzare:
- 14 iniziative di revisione della normativa vigente in diversi settori;
- 15 iniziative di rifusione[6], volte ad integrare in un unico strumento legislativo le direttive originarie riguardanti determinate materie e le modifiche apportate dall’atto di rifusione stesso;
- 1 di rifusione/revisione della normativa vigente in materia di acquisti pubblici all’intervento, con specifico riguardo ai settori dei cerali, dei prodotti lattiero-caseari e delle carni. Essa si basa sia sulla modifica del quadro normativo vigente, sia sulla tecnica di consolidare in un unico documento la direttiva originale e le relative modifiche;
- 3 iniziative di abrogazione. Si tratta: di una comunicazione della Commissione e di un regolamento del Consiglio che abrogano formalmente alcuni atti di diritto comunitario – rispettivamente della Commissione e del Consiglio – nel settore dell’agricoltura; di una comunicazione della Commissione sul riconoscimento formale d’obsolescenza e di quattro proposte che abrogano strumenti normativi obsoleti nel settore della politica comune della pesca.
L’allegato 3 al programma legislativo elenca 20 proposte pendenti dinanzi al legislatore, che sono state ritirate al termine dell’esame condotto in forza dell’impegno assunto nel programma legislativo per il 2007. Si tratta di un’attività finalizzata al disboscamento delle iniziative legislative della Commissione pendenti dinanzi al legislatore da più lungo periodo, che sta dando risultati significativi.
Il Parlamento europeo segue da tempo con interesse le attività della Commissione in materia di qualità della legislazione e di semplificazione del contesto normativo, sulle quali si pronuncia ormai con cadenza annuale. Alle due risoluzioni approvate il 4 settembre 2007 (delle quali si è dato conto nel dossier relativo al programma legislativo e di lavoro per il 2008), ha fatto seguito, il 21 ottobre 2008, una ulteriore risoluzione su “Legiferare meglio 2006”, ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo sul’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Si tratta di una corposa risoluzione, articolata in 10 considerazioni preliminari ed in trenta osservazioni sostanziali[7]. Le considerazioni preliminari prestano particolare attenzione all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità[8], alla valutazione di impatto ed alla riduzione degli oneri amministrativi, constatando altresì“che nella sua prima relazione sullo stato di avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM(2006)0690), la Commissione aveva annunciato circa 50 iniziative di codifica per l'anno 2006 di cui soltanto 36 sono state effettivamente trasmesse al Parlamento e che a fronte delle 200 iniziative di codifica annunciate per il 2007 soltanto 21 sono state portate all'attenzione del legislatore”.
Nelle osservazioni, il Parlamento rimarca il proprio ruolo, presentando un bilancio in chiaroscuro delle attività della Commissione, per le quali esprime per diversi profili apprezzamenti, senza rinunciare a porre in evidenza alcune criticità. Tra l’altro, oltre a soffermarsi sulla importanza delle valutazioni di impatto e delle analisi costi/benefici, il Parlamento:
- “2. si pronuncia a favore di una normativa basata su principi e focalizzata sulla qualità anziché la quantità […];
- “6. deplora che, malgrado il miglioramento delle procedure, la Commissione prosegua nella redazione di documenti diversi legati alle attività di semplificazione e al programma "Legiferare meglio" che comportano elenchi divergenti di iniziative di semplificazione, il che consente difficilmente di avere una visione d'insieme della sua strategia; insiste sulla necessità di evitare la proliferazione di tali documenti; invita la Commissione a redigere un unico documento annuale; sottolinea che le valutazioni politiche e la buona collaborazione devono aver luogo a livello dell'Unione europea, soprattutto attraverso l'impegno del Parlamento, del Consiglio e della Commissione”;
- “23. si compiace della decisione della Commissione di trasmettere direttamente ai parlamenti nazionali le sue nuove proposte e i documenti di consultazione per richiedere il loro parere nell'ambito della suddetta fase ascendente del diritto comunitario, precorrendo in tal modo le disposizioni del trattato di Lisbona; sostiene appieno l'importanza di tale forma di collaborazione ai fini del miglioramento della qualità e dell'applicazione della legislazione comunitaria, soprattutto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”;
- “24. ritiene che la trasposizione della legislazione comunitaria debba essere oggetto di un controllo serio e costruttivo così da evitare interpretazioni divergenti e un eccesso di regolamentazione; chiede alla Commissione di svolgere un ruolo attivo nella fase di trasposizione, unitamente ai supervisori e ai gruppi di esperti, su scala sia comunitaria sia nazionale, dal momento che analisi tempestive possono evitare ritardi e oneri inutili per le imprese; chiede alla Commissione che appuri quali ulteriori misure potrebbero essere prese per evitare un'eccessiva regolamentazione, fra cui l'introduzione del diritto di azione diretta da parte dei cittadini; sollecita "valutazioni di impatto e di verifica" che analizzino l'effettiva applicazione delle decisioni a livello nazionale e locale; sostieneun uso più appropriato dei regolamenti; suggerisce, ancora una volta, che il Parlamento metta a punto adeguate procedure di monitoraggio del processo di trasposizione in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali”;
- “27. ribadisce la necessità di ridurre gli oneri amministrativi inutili che gravano sulle imprese per adeguarsi agli obblighi di informazione previsti tanto dalla legislazione europea quanto dalle pertinenti disposizioni nazionali; sottolinea che l'obiettivo della Commissione di ridurre del 25% gli oneri amministrativi entro il 2012 deve essere un obiettivo netto, il che significa che le riduzioni ottenute in determinati settori non devono essere annullate da nuovi oneri amministrativi; sostiene la promozione dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in questo settore; invita la Commissione a esaminare e a tentare di ridurre gli oneri amministrativi che potrebbero pesare su tutte le parti interessate e non soltanto sulle imprese”;
- “30. conferma la propria disponibilità a mantenere e rafforzare la collaborazione con il Consiglio e la Commissione al fine di rispondere alle attese dei cittadini e delle imprese in materia di semplificazione della legislazione comunitaria, in particolare per quanto attiene alle proposte di interventi rapidi destinati a ridurre gli oneri amministrativi; sottolinea che il processo di semplificazione delle procedure decisionali mirante a ridurre la durata dei termini, deve in ogni caso rispettare le esigenze delle procedure previste dai trattati”;
Nella cornice internazionale ed europea, sia lo Stato sia le Regioni italiane, negli ultimi anni, hanno adottato diverse misure volte a migliorare la qualità della normazione e – soprattutto – alla semplificazione normativa ed amministrativa. Si può indicare, come anno di svolta, il 1997, nel corso del quale: la Camera, anche a seguito di approfondimenti compiuti con l’OCSE, riforma il proprio regolamento seguendo due direttrici: l’efficienza dei lavori parlamentari (governo dei tempi e programmazione dei lavori) e l’istruttoria legislativa, con specifico riguardo al tema della qualità della legislazione (viene istituito, tra l’altro, il Comitato per la legislazione); viene approvata la legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale:
§ ha avviato una vasta opera di riordino normativo, poi nuovamente disciplinata dalla legge 29 luglio 2003, n. 229, che individua, tra i principi e criteri direttivi di carattere generale cui il Governo si deve attenere nell’opera di razionalizzazione della normativa vigente, la "definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, (…) con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente”;
§ ha affidato alla legge di semplificazione annuale il compito di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi, mediante la delegificazione della normativa regolatrice dei procedimenti stessi.
Gli indirizzi indicati dalla legge n. 59 del 1997 in tema di riordino normativo e di semplificazione, soggetti a costante adeguamento, hanno trovato attuazione a livello statale attraverso l’adozione, complessivamente, di una ventina di testi unici e codici e di numerosi regolamenti di delegificazione e a livello regionale in un’intensa opera di semplificazione e riordino normativo, operata con modalità differenti da Regione e Regione ma sempre volta, tra l’altro, al disboscamento e razionalizzazione dello stock normativo. Anche a questo aspetto sono dedicate importanti disposizioni in diversi dei nuovi Statuti adottati dalle Regioni a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.
In tempi più recenti, la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, reca quattro importanti novità in materia:
§ all’articolo 1, che novella l’articolo 20 della citata legge n. 59/1997, dispone che, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, il processo di codificazione di ciascuna materia sia accompagnato da una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia;
§ all’articolo 2 (che introduce l’articolo 20-ter nell’ambito della citata legge n. 59 del 1997) è prevista la possibilità per il Governo, le Regioni e le Province autonome di concludere, in sede di Conferenza Stato – Regioni o di Conferenza unificata, accordi o intese volti al perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. Un primo accordo è stato siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007;
§ i commi da 1 a 11 dell’articolo 14 recano una riforma dell’analisi di impatto della regolamentazione, da compiere ex ante, cui affiancano la valutazione di impatto della regolamentazione, da effettuare ex post: è per così dire la guida per una buona manutenzione dell’ordinamento a regime, una volta effettuata l’opera di ripulitura con il meccanismo “taglia-leggi”;
§
i commi da 12 a 24 dell'articolo 14 introducono
appunto una particolare procedura volta alla riduzione e alla semplificazione
del corpus legislativo (cosiddetto “taglia-leggi”),
che prevede, al termine della già avviata ricognizione delle leggi statali
vigenti, l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, con l’eccezione di quelle elencate al comma
17 e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti
legislativi. Il Governo ha presentato alle Camere, nel dicembre 2007, la relazione
prevista dall’articolo 14, comma 12, della legge n. 246/2005, che individua le
disposizioni statali vigenti nelle aree di competenza dei diversi Ministeri,
evidenziando alcune incongruenze ed antinomie normative relative ai diversi
settori legislativi.
La relazione aiuta molto a capire i passi già compiuti e le difficoltà
dell’opera, legate soprattutto ad una stratificazione normativa di norme che
spesso si succedono nel tempo senza “fare i conti” con le norme pregresse, cioè
senza adeguate forme di coordinamento con le disposizioni già approvate,
creando assoluta incertezza ed una delega in bianco del legislatore a chi deve
applicare ed interpretare il diritto al fine di stabilire la legislazione
realmente vigente.
Il lavoro realizzato per dare attuazione al “taglia-leggi” è stato utilizzato dal Governo – anticipando i tempi rispetto a quelli di attuazione della delega e capovolgendone il meccanismo (individuazione delle norme abrogate in luogo di quelle vigenti, senza più limite temporale al 1970) – con:
§ l’articolo 24 (e relativo allegato) del decreto-legge n. 112/2008, che anticipa la manovra economica per il 2008 in una prospettiva pluriennale. L’articolo 24 provvede ad abrogare 3.370 atti normativi;
§ il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, presentato al Senato (A. S. 1295), che abroga 29.084 atti normativi, provvedendo nel contempo a espungere dall’elenco delle norme abrogate ai sensi del precedente decreto-legge n. 112/2008 60 atti normativi.
L’articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008 disciplina la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi, dando un seguito normativo all’impegno assunto dall’Italia in sede di Unione europea per la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi entro il 2012.
Tale finalità è perseguita attraverso tre passaggi:
§ l’approvazione – evidentemente da parte del Consiglio dei ministri, anche se non viene esplicitato – di un programma di misurazione degli oneri amministrativi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa (comma 1). Il coordinamento delle attività di misurazione è affidato, dal comma 2, al Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione[9] e le amministrazioni interessate a ciascun settore ove viene effettuata la misurazione stessa;
§ l’adozione da parte di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa, di un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione stessa. I piani elaborati dai singoli Ministri confluiscono nel piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, che assicura la coerenza generale del processo (comma 3);
§ sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi gravanti su ciascun settore, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.
Le iniziative volte a ridurre lo stock normativo e gli oneri amministrativi si saldano strettamente con quelle già in atto ed ancora da assumere finalizzate alla attuazione – entro il 28 dicembre dell’anno prossimo – della direttiva n. 123 del 2006 (cosiddetta “direttiva servizi”, anche nota come “direttiva Bolkestein”[10]) che, con un approccio orizzontale relativo a tutti i servizi salvo quelli espressamente esclusi, persegue l’obiettivo di sviluppare il mercato interno, presupponendo una vasta opera di semplificazione dei requisiti e delle procedure previsti, nei singoli Stati membri, per l’accesso alla prestazione dei servizi stessi. Tutti e tre gli ambiti intervento – “taglia-leggi”, riduzione degli oneri amministrativi e attuazione della Direttiva Servizi – impongono infatti una ricognizione approfondita della normativa vigente, in una prospettiva generale di riordino, di semplificazione normativa ed amministrativa e liberalizzazioni. Sono tre processi che tra loro convergono e si sostengono l’un l’altro perché presuppongono operazioni che vanno nella comune direzione di creare finalmente un quadro chiaro della normativa vigente.
Il programma legislativo dell’Unione europea per l’anno 2009 presenta vari elementi di collegamento con l’attività legislativa svolta nel 2008, ovvero in corso d’esame parlamentare, nelle materie di competenza della Commissione affari costituzionali, con principale riguardo alle questioni legate ai temi della sicurezza, all’immigrazione e al diritto d’asilo.
Il 21 maggio 2008, nel primo Consiglio dei Ministri dopo il voto di fiducia, il nuovo Governo ha approvato una serie di misure legislative in materia di sicurezza (il cosiddetto pacchetto sicurezza).
S tratta, in particolare, di:
§ un decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza (D.L. 92/2008);
§ due disegni di legge, attualmente all’esame delle Camere, uno contenente anch’esso disposizioni in materia di sicurezza e l’altro di ratifica al Trattato di Prüm (cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto del terrorismo, alla criminalità e alla migrazione illegale);
§ tre schemi di decreto legislativo che intervengono rispettivamente in materia di ricongiungimento familiare, di diritto di asilo e di libera circolazione di cittadini comunitari, i primi due dei quali approvati in via definitiva;
§ una dichiarazione di stato di emergenza volta a fare fronte alla situazione di criticità in Campania, in Lombardia e nel Lazio per la presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi stabilmente insediati.
Il D.L. 92/2008 (convertito dalla L. 125/2008) ha ampliato i poteri di ordinanza del sindaco, al fine di consentirgli l’adozione di provvedimenti qualora si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l’incolumità pubblica, come già previsto, ma anche per la sicurezza delle aree urbane.
Inoltre, il decreto ha previsto un piano di impiego di un contingente di forze armate (poi determinato in 3.000 unità) per il controllo del territorio. Viene anche ridefinita la partecipazione della polizia locale ai piani coordinati di controllo del territorio.
Oltre alle misure sopra indicate, e a quelle concernenti l’immigrazione clandestina delle quali si dirà, il D.L. 92/2008 contiene numerose altre rilevanti disposizioni in materia di giustizia.
Tra le principali possono essere sinteticamente ricordate alcune misure antimafia (tra cui l’inasprimento delle sanzioni in materia di associazione di tipo mafioso e il rafforzamento dei poteri della procura distrettuale e della direzione investigativa antimafia); disposizioni in materia di sicurezza stradale; diverse disposizioni di modifica del codice penale e della procedura penale Tra queste ultime l’imposizione agli uffici giudiziari della trattazione con assoluta priorità dei processi relativi ad una serie di delitti predeterminata dal legislatore.
Il successivo D.L. 151/2008 (convertito dalla L. 186/2008), contenente nuove misure in materia di sicurezza, ha autorizzato, tra l’altro, l’impiego di un ulteriore contingente di 500 militari nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio.
Per quanto riguarda gli stanziamenti in materia di sicurezza si ricorda il D.L. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008), che ha istituito per l'anno 2009 un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, le cui risorse sono destinate ai sindaci e ai comuni per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Ha inoltre previsto la destinazione di parte di un ulteriore fondo, la cui dotazione è di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, alla sicurezza pubblica, inclusa l’assunzione di personale in deroga alla normativa vigente. Il comma 22 dell’art. 61 ha autorizzato, per il 2009, assunzioni in deroga nelle forze di polizia entro il limite di spesa di 100 milioni a decorrere dal 2009.
Infine, si ricorda che il Parlamento ha istituito anche in questa legislatura una Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e della criminalità organizzata (L. 132/2008).
Il D.L. 92/2008 costituisce un’anticipazione delle disposizioni del pacchetto sicurezza ritenute dal Governo più urgenti. Un altro nutrito gruppo di interventi è contenuto in un disegno di legge, presentato dal Governo contestualmente al decreto ed attualmente all’esame del Senato insieme ad altre proposte di iniziativa parlamentare (A.S. 733).
Tra le misure che più direttamente riguardano la sicurezza dei cittadini si richiamano le disposizioni contro l’illegalità diffusa e per il decoro delle città (tra cui l’inasprimento delle pene nei confronti dei cd. writers o “graffitari”) e quelle che inaspriscono le pene per coloro che commettono reati nei confronti di persone appartenenti a categorie “deboli” (anziani, minori, disabili).
Il disegno di legge prevede inoltre che gli enti locali possano utilizzare, per la tutela della sicurezza urbana, sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che possano avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie di cittadini che cooperino con la polizia locale e con le forze di polizia nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio. Viene, istituito, infine, presso il Ministero dell’interno, un apposito registro anagrafico delle persone senza fissa dimora.
Tra gli altri provvedimenti in itinere si ricordano:
§ il disegno di legge (A.S. 1079) in materia di prostituzione (che tra l’altro introduce il reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico);
§ il disegno di legge A.C. 1440 in materia di atti persecutori (c.d. stalking);
§ il disegno di legge A.C. 1424 concernente misure che rafforzano la tutela penale contro la violenza sessuale.
I provvedimenti in materia di sicurezza sopra sintetizzati contengono numerose disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina.
Innanzitutto, rileva il citato D.L. n. 92, il principale provvedimento del pacchetto sicurezza.
Un primo gruppo di disposizioni reca modifiche al codice penale:
§ viene ridisciplinata l’ipotesi di espulsione quale misura di sicurezza disposta dal giudice in caso di condanna alla reclusione di almeno due anni o di condanna per delitti contro la personalità dello Stato;
§ la trasgressione all’ordine di espulsione o di allontanamento viene punita con la reclusione da 1 a 4 anni, con arresto obbligatorio, anche al di fuori dei casi di flagranza, e procedimento con rito direttissimo;
§ viene introdotta una nuova circostanza aggravante comune, che comporta l’aumento della pena fino ad un terzo, se il reato è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.
Anche la procedura penale viene modificata: i procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme in materia di immigrazione vengono inclusi tra quelli per i quali è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza.
Un terzo gruppo di disposizioni interviene direttamente a modificare il testo unico sull’immigrazione del 1998:
§ si prevede una nuova fattispecie connessa al reato di favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini a scopo di lucro;
§ si introduce una nuova fattispecie di reato che sanziona la cessione a titolo oneroso di un immobile di cui si abbia la disponibilità ad uno straniero irregolarmente soggiornante;
§ è inoltre stabilito che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato;
§ è abbreviato da 15 a 7 giorni il termine entro il quale l’autorità giudiziaria deve concedere o negare il nullaosta dello straniero sottoposto a procedimento penale che deve essere espulso;
§ i centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) vengono ridenominati centri di identificazione ed espulsione.
Infine, viene conferito ai sindaci il compito di segnalare alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello straniero o del cittadino comunitario per l’eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento.
Anche il secondo decreto sicurezza (D.L. 151/2008) interviene in materia di immigrazione autorizzando gli stanziamenti necessari per la costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione e per l’ampliamento di quelli già esistenti.
Fa parte del pacchetto sicurezza anche il decreto legislativo 160/2008 che modifica il regime dei ricongiungimenti familiari. Vengono introdotte alcune restrizioni all’esercizio del diritto al ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori, tra queste la possibilità di ricorrere all’esame del DNA per l’accertamento del rapporto di parentela, in assenza della documentazione relativa o qualora vi siano dubbi sulla sua autenticità.
Si ricorda, inoltre, che alcune disposizioni in materia di immigrazione sono contenute in altri provvedimenti di urgenza adottati nell’anno in corso dal Governo.
Il citato D.L. 112/2008 ha inserito gli immigrati a basso reddito tra i soggetti destinatari delle abitazioni del Piano casa, a condizione che siano residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da cinque anni nella medesima regione e prevede che l’assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Il D.L. 93/2008 (convertito dalla L. 126/2008) riduce alcune delle autorizzazioni di spesa tra cui gli stanziamenti per il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.
Un altro nutrito gruppo di interventi è contenuto nel citato disegno di legge “sicurezza” attualmente all’esame del Senato (A.S. 733).
Per quanto riguarda l’immigrazione, tra le novità principali si segnala:
§ l’introduzione di una disposizione volta a sanzionale l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Si tratta di una contravvenzione punibile con l’ammenda da 5 mila a 10 mila euro;
§ diniego dell’ammissione all’ingresso in Italia per condanna anche non definitiva per gravi reati;
§ revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, per le condanne per reati rispetto ai quali è previsto arresto obbligatorio in flagranza;
§ estensione anche agli utilizzatori di documenti falsi (visto, permesso di soggiorno ecc.) della pena da 1 a 6 anni prevista che chi li falsifica;
§ ampliamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione: dagli attuali 60 giorni a 18 mesi (anticipando così la proposta di direttiva “rimpatri” all’esame delle istituzioni europee);
§ introduzione dell’aggravante dell’associazione a delinquere per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
§ obbligo dei gestori degli esercizi di trasferimento di denaro (i c.d. Money Transfer) di acquisire copia del titolo di soggiorno del richiedente il servizio (se cittadino non comunitario);
§ previsione di nuovi requisiti per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio;
§ sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione al momento della richiesta del permesso di soggiorno;
§ introduzione del rimpatrio assistito anche per i minori stranieri non accompagnati comunitari (oggi è prevista solo per i non comunitari).
Tra le altre proposte in corso di esame si segnalano:
§ una proposta volta a ridisciplinare il Comitato bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen che verrebbe trasformato in un Comitato parlamentare in materia di immigrazione (A.C. 1446, di iniziativa parlamentare);
§ una serie di proposte di iniziativa parlamentare in materia di cittadinanza (A.C. 103 ed abb.).
La disciplina relativa ai rifugiati è stata completamente riformata nella scorsa legislatura ad opera di due decreti legislativi, il n. 251/2007 e il n. 25/2008, entrambi di recepimento della normativa comunitaria: il primo della direttiva 2004/83/CE (la cosiddetta direttiva “qualifiche”), il secondo della direttiva 2005/85/CE (cosiddetta direttiva “procedure”).
Il D.Lgs. 251/2007 disciplina, da una lato, l’insieme dei diritti e delle prerogative di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o il riconoscimento della protezione sussidiaria e, dall’altro, le norme minime relative alla loro attribuzione: criteri e modalità di valutazione della domanda, requisiti per il riconoscimento dello status (fra cui l’individuazione degli atti e dei motivi di persecuzione da considerare ai fini del riconoscimento), criteri per l’esclusione o la cessazione dello status.
Queste ultime disposizioni, sono strettamente collegate con l’oggetto principale del D.Lgs. 25/2008 ossia i procedimenti di presentazione ed di esame della domanda di protezione, nonché le procedure di revoca e cessazione della protezione e le garanzie attribuite al richiedente in ogni fase del procedimento. Il provvedimento, inoltre, regolamenta le modalità di impugnazione delle decisioni da parte del richiedente asilo.
Recentemente il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al D.Lgs. 25/1008 è stato modificato in più punti dal D.Lgs. 159/2008; provvedimento anch’esso emanato nell’ambito del “pacchetto sicurezza”. Tra le modifiche principali l’eliminazione dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della richiesta di ricnoscimento e l’introduzione della possibilità da parte del prefetto di stabilire un luogo di residenza ove il richiedente asilo possa circolare.
Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione preannuncia per il 2009 misure volte ad assicurare ai cittadini un accesso equo alla giustizia e alla protezione giuridica, iniziative destinate a migliorare il reciproco riconoscimento in materia penale e civile e finalizzate a rendere l’Unione “un più autentico spazio di giustizia”, nonché proposte volte a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini UE.
Uno sviluppo costante dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia costituisce priorità anche del Programma di diciotto mesi del Consiglio (per il periodo dal luglio 2008 al dicembre 2009), elaborato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
Secondo quanto auspicato nel Programma delle Presidenze francese, ceca e svedese, la Commissione, nel suo Programma legislativo, preannuncia una decisione quadro finalizzata all’adozione di norme comuni minime per garantire processi equi all’interno dell’UE, con particolare riferimento ai diritti della difesa.
Nel Programma legislativo della Commissione si preannuncia un’iniziativa non legislativa per migliorare il reciproco riconoscimento di atti e provvedimenti in materia civile e penale (sentenze, diritti procedurali, successioni e testamenti), nonché la revisione del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I). Anche nel Programma delle Presidenze francese, ceca e svedese, viene indicato l’obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale (in particolare delle sentenze contumaciali e dell’ordinanza cautelare europea) e civile (con l’obiettivo di facilitare la libera circolazione dei mandati esecutive e modificando il regolamento sopra richiamato).
Sul piano della cooperazione in materia penale, nel programma delle Presidenze si sollecita la Commissione a presentare proposte per un mandato europeo di ricerca delle prove e si prospetta la necessitò di continuare la valutazione del mandato d’arresto europeo in vista dell’attuazione coerente della decisione quadro in materia. Inoltre, si intende rafforzare ulteriormente Eurojust e la rete giudiziaria europea. Con riferimento alla cooperazione in materia civile, anche sotto il profilo del ravvicinamento delle legislazioni, le Presidenze intendono concentrarsi sul diritto di famiglia (con particolare riferimento alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile in materia matrimoniale e all’adozione di un nuovo regolamento in materia di obbligazioni alimentari), sull’avvio dei lavori sulle successioni e testamenti e sull’adozione di un quadro comune di riferimento nel settore della legge contrattuale europea. Si prospetta infine l’adozione di una serie di misure pratiche finalizzate ad una maggiore cooperazione nel settore giudiziario, tra le quali il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari, il completamento del portale della giustizia europea e la giustizia elettronica, la formazione dei giudici e del personale della giustizia. Il profilo della giustizia elettronica è preso in considerazione, quale oggetto di un’apposita iniziativa non legislativa, anche nel Programma legislativo della Commissione.
Nel Programma legislativo della Commissione si prevede un pacchetto di misure legislative volte a incoraggiare l’azione penale contro i trasgressori e la tutela delle vittime, in primo luogo le più deboli, con un’attenzione specifica per i bambini.
un maggiore livello di protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e la pornografia infantile;
un miglioramento dell’assistenza alle vittime dei reati, attraverso interventi in materia di prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani, con particolare riferimento alla tutela dei bambini, una maggiore tutela della posizione della vittima nel procedimento penale e il rafforzamento del diritto al risarcimento delle stesse. Anche nel Programma delle Presidenze francese, ceca e svedese la lotta contro la tratta degli esseri umani costituisce una priorità, tramite in particolare un maggior coinvolgimento di Eurojust nel coordinamento delle investigazioni e dell’azione penale.
Nell’ambito delle misure del pacchetto, si preannunciano specifiche iniziative volte alla lotta alla criminalità informatica, attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale per la repressione e prevenzione degli attacchi informatici. In proposito, con riferimento ai provvedimenti adottati nel corso del 2008, si segnala la legge n. 48 del 18 marzo 2008 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell' ordinamento interno) che contiene, tra l’altro, talune disposizioni volte a contrastare il ricorso agli strumenti informatici da parte della criminalità organizzata.
La lotta contro il terrorismo resta fra le massime priorità del Programma legislativo per il 2009. A tal fine, a livello europeo, si preannuncia un’iniziativa di carattere non legislativo per far fronte in particolare alla minaccia di attacchi chimici, biologici, nucleari e radiologici.
Nel Programma delle Presidenze francese, ceca e svedese si sottolinea inoltre la necessità di misure atte a contrastare l’abuso di internet a fini terroristici, dell’attuazione del piano di azione per la sicurezza degli esplosivi, di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per scoprire tempestivamente attività terroristiche, dell’adozione della decisione quadro che rende penalmente punibili l’incitamento a compiere atti terroristici e il reclutamento a scopo di terrorismo.
Nel Programma delle Presidenze si segnala la necessità di adottare un nuovo Piano d’azione per la lotta al narcotraffico, relativo al periodo 2009-2012, finalizzato tra l’altro alla definizione di una posizione comune europea in relazione al riesame della politica di lotta alla droga delle Nazioni Unite. In tale contesto, si intende promuovere l’impiego di squadre investigative comuni, incoraggiando anche una maggiore partecipazione di Eurojust, rafforzare la cooperazione internazionale (con particolare riferimento al contrasto del traffico di droghe nella regione mediterranea e in Asia centrale), valutare l’istituzione di un centro di cooperazione della polizia marittima competente per il Mediterraneo (sul modello di quello già istituito in Portogallo). Tra le misure ulteriori, la Presidenze intendono adoperarsi per promuovere un sistema comune europeo di analisi delle droghe.
L’adozione del Piano d’azione in materia di lotta contro la droga sarà oggetto di apposita comunicazione della Commissione, secondo quanto indicato dal Programma legislativo.
Nel Programma delle Presidenze francese, ceca e svedese, si prospetta la necessità di una rapida adozione della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, della direttiva relativa all’inquinamento provocato dalle navi e di accelerare il processo di negoziazione in materia di tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale.
Rispetto al programma legislativo della Commissione per il 2009, il programma di 18 mesi del Consiglio, elaborato dalle presidenze francese, ceca e svedese, presenta i temi delle relazioni esterne in modo assai più articolato.
In merito alle questioni della non proliferazione e del disarmo, il programma del Consiglio evidenzia come l'Unione si sforzerà soprattutto per un'attuazione attiva ed efficace della propria strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare per quanto riguarda il problema del nucleare in Iran. La UE si batterà inoltre per l'apertura di negoziati per un trattato che vieti la produzione di materie fissili destinate alla produzione di armi.
Su queste materie si segnala la discussione e votazione alla Camera, nelle sedute del 24 e del 27 novembre 2008, di mozioni riguardanti il contributo della Presidenza italiana alla definizione dell'agenda del G8 del 2009: i documenti approvati impegnano il Governo, tra l'altro a farsi promotore nell'ambito del G8 del rafforzamento del regime generale di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, facendo leva sui principali trattati in questa materia, e soprattutto sul trattato di non proliferazione nucleare, anche in vista della conferenza di riesame prevista per il 2010; nonché a dare impulso, sempre nella stessa sede del G8, al sollecito inizio dei negoziati per un trattato sulla messa al bando della produzione di materiali fissili a scopo di esplosivi, come anche ad accelerare l'entrata in vigore del trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari. Una delle mozioni, poi, impegna il Governo a perseverare nella ricerca di una soluzione diplomatica del problema rappresentato dallo sviluppo nucleare dell'Iran, richiamando Teheran ad un'azione responsabile e costruttiva.
Per quanto riguarda la non proliferazione di armi chimiche, si segnala, sul piano degli accordi bilaterali, che la Commissione Affari esteri della Camera è impegnata nell’esame – dopo l’approvazione da parte del Senato – dell’Accordo con gli Stati Uniti in merito alla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
La ratio del provvedimento risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di un impianto di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche tout court, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate. Ad esempio, attività illecite ai sensi della Convenzione, condotte presso basi militari concesse a paesi alleati, implicano la responsabilità dello Stato ospitante: è comprensibile dunque come si sia ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per regolamentare la materia. Se dunque uno Stato terzo dovesse richiedere all’OPAC di effettuare un’ispezione su sfida presso strutture militari appartenenti agli Stati Uniti, ma ubicate in basi presenti in Italia, questa sarà l'occasione per l'applicazione dell'Accordo in esame.
Per quanto riguarda la dimensione multilaterale, il programma del Consiglio prevede che l'Unione svolgerà un ruolo attivo nelle sedi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, e intensificherà le relazioni con l'OSCE e il Consiglio d'Europa.
Le citate mozioni sul contributo della Presidenza italiana alla definizione dell'agenda del G8 del 2009 hanno posto in rilievo la necessità di un incremento della dimensione multilaterale anche in vista della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, che si auspica avvenga nel quadro delle Nazioni Unite - aumentandone in tal modo la rappresentatività e la democraticità -, orientando così anche il loro mandato più precipuamente nel senso dei principi della Carta dell'ONU. Inoltre, il sostegno alle organizzazioni internazionali, in primis le Nazioni Unite, ma anche a quelle regionali, come l'Unione africana, è visto come indispensabile per accrescere le capacità di stabilizzazione nelle aree di crisi e di post-conflitto.
Va poi ricordata l’indagineconoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della governance mondiale, deliberata dalla Commissione Affari esteri della Camera il 12 novembre 2008, e nell’ambito della quale il 3 dicembre si è svolta l’audizione del Ministro degli Affari esteri Frattini.
Con riferimento al rispetto dei diritti umani e all’affermazione dello stato di diritto e della democrazia il programma del Consiglio ricorda anzitutto il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in occasione del quale si prevede di porre particolare enfasi anzitutto sulla lotta alla violenza contro le donne, come anche alle problematiche della protezione dei difensori dei diritti umani. La promozione della legge umanitaria internazionale, inclusa la responsabilità di proteggere, saranno parte integrante della gestione delle crisi da parte dell'UE.
Per quanto concerne l’attività legislativa in materia di diritti umani, si ricorda che con legge 15 ottobre 2008, n. 179 il Parlamento ha autorizzato la ratifica del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.
La novità del Protocollo n. 13 risiede nel superamento dell'articolo 2 del Protocollo n. 6 alla Convenzione del 1950, e nella affermazione che la pena di morte è abolita in qualsiasi circostanza. Va osservato peraltro che l'ordinamento italiano - tanto a livello costituzionale che a livello legislativo - è già totalmente conforme agli scopi che hanno condotto all'adozione del Protocollo n. 13. Infatti, oltre all’abrogazione di norme del codice penale e di leggi speciali del periodo fascista, intervenuta fra il 1944 e il 1948, nel 1994 la legge n. 589 ha abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra, nel quale appunto si prevedeva la possibilità di irrogare in determinate circostanze la pena capitale. Inoltre, la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha soppresso la previsione dell'articolo 27, quarto comma della Costituzione, che lasciava aperta la possibilità di applicare la pena di morte ai soli casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Si segnala inoltre che in sede di conversione del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono stati aggiunti due articoli, che rispettivamente modificano il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Infine, l’art. 49-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto in sede di conversione, ha stanziato la somma di 1 milione di euro per il 2008 per le celebrazioni del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo[11].
Sul piano dell’attività non legislativa si ricorda anzitutto l'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, in corso di svolgimento a cura dell’apposito comitato permanente della Commissione Affari esteri della Camera: deliberata il 30 settembre 2008, l'indagine ha visto finora l'audizione di rappresentanti della Fondazione araba per la democrazia, della rete italiana di solidarietà con le comunità di pace della Colombia, del sottosegretario agli affari esteri Vincenzo Scotti, del presidente del Partito democratico nazionale tibetano e del vicepresidente del Centro internazionale per i conflitti non violenti.
Vi sono state poi, nel corso del 2008, altre attività parlamentari correlate in vario modo alle problematiche della tutela dei diritti umani, delle quali si offre di seguito una rassegna.
Il 10 luglio 2008 la Commissione Affari esteri della Camera ha discusso e approvato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Tibet, con la quale il Governo era impegnato a reiterare al Governo cinese le richieste a favore dell'apertura di un'indagine indipendente sui tumulti e la repressione in Tibet, da svolgere sotto gli auspici delle Nazioni Unite; nonché a non partecipare con i massimi rappresentanti politici del Governo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, salvo progressi effettivi e verificabili del rispetto dei diritti umani in Cina e nella regione del Tibet, e nella definizione di una soluzione politica tra il Governo cinese e il Governo tibetano in esilio.
Il 30 luglio 2008 il Senato ha discusso e approvato una mozione per l'istituzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Inoltre, sempre l’Assemblea di Palazzo Madama, il 30 ottobre 2008, ha discusso mozioni sulla persecuzione delle comunità cristiane nel mondo, che sono state tuttavia ritirate, con contestuale approvazione di un ordine del giorno nel quale il Governo viene impegnato ad adoperarsi in tutte le sedi affinché venga posta fine alle violenze e alle persecuzioni alimentate dal fondamentalismo etnico e religioso in ciascun Paese o area di crisi mondiale, con particolare riguardo alle situazioni dell’India e dell’Iraq; e inoltre “a considerare il dramma delle persecuzioni come prioritario nell'ambito delle relazioni bilaterali ed internazionali”.
Il medesimo tema ha costituito oggetto, nella seduta della Camera del 10 novembre 2008, della discussione e votazione di mozioni concernenti iniziative in relazione a ripetuti episodi di violenza e di persecuzione nei confronti dei cristiani in India e in altre parti del mondo. I testi approvati hanno impegnato il Governo anzitutto a compiere opportuni passi presso le autorità indiane per fornire garanzie di libertà religiosa e di sicurezza personale ai membri della comunità cristiana, attivandosi inoltre, di concerto con i paesi dell'Unione europea, per un'iniziativa in seno all'Assemblea generale dell'ONU volta al rispetto dei diritti individuali dei fedeli di tutte le religioni del mondo. L'Unione europea dovrà essere stimolata a porre in essere adeguate azioni sanzionatorie nei confronti dei paesi che non rispettano la libertà religiosa. Uno dei documenti approvati ha specificamente impegnato il Governo ad un attento monitoraggio sulla condizione delle minoranze cristiane nei vari paesi del mondo al fine di ottenere un'effettiva loro tutela, anche mediante iniziative diplomatiche e di condizionalità nella concessione degli aiuti allo sviluppo.
Sempre l'Assemblea della Camera, nella seduta del 4 dicembre 2008, ha discusso e votato mozioni in vista della preparazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, che si svolgerà a Ginevra nel mese di aprile 2009. La Camera ha impegnato il Governo a un’attenta verifica del processo preparatorio della Conferenza, per contribuire ad evitare il rischio che la Conferenza stessa si svolga su una piattaforma ispirata all'intolleranza e alla discriminazione etnica, culturale e religiosa, con lo scopo della delegittimazione dello Stato d'Israele.
Per quanto riguarda lo sviluppo del commercio internazionale, nel programma del Consiglio è previsto che l'Unione continuerà il proprio impegno per il raggiungimento di un accordo equilibrato e ambizioso nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio, sul cui futuro pure si ritiene sia necessario un momento successivo di riflessione strategica.
Dal canto suo, il programma legislativo della Commissione per il 2009 definisce il completamento dell'agenda di Doha sul commercio internazionale in ambito OMC una priorità fondamentale per l'Unione, anche come strumento di creazione di nuovi sbocchi commerciali per le sue imprese, limitando le possibilità di rinascita di atteggiamenti protezionistici a livello mondiale.
Sul tema si segnala anzitutto l'indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale in relazione alla riforma dell'OMC, deliberata dalla Commissione Affari esteri della Camera il 30 settembre 2008, e nell'ambito della quale sono stati finora ascoltati il direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale del Ministero degli Affari esteri, Giandomenico Magliano, e il presidente dell'istituto nazionale per il commercio estero, Umberto Vattani.
Va inoltre ricordato che l’Assemblea della Camera, nelle sedute del 7 e 8 luglio 2008, ha discusso e votato mozioni su iniziative in materia di marchio d'origine ed etichettatura dei prodotti, a seguito delle quali il Governo – come recita la parte dispositiva di uno dei testi approvati – viene impegnato “a sostenere in sede comunitaria sia il diritto dei consumatori alla salute, sia quello dei produttori europei alla tutela dalle frodi commerciali, anche mediante l'introduzione dell'etichettatura di origine obbligatoria, e ad adottare, nei limiti delle proprie competenze, disposizioni volte a tutelare le produzioni italiane dalla concorrenza sleale, specialmente per i prodotti contraffatti o contenenti sostanze nocive per la salute, anche attraverso il rafforzamento dei controlli alle frontiere”.
Il programma di 18 mesi del Consiglio sottolinea il ruolo guida dell’Unione nella realizzazione degli Obiettivi del Millennio nei paesi partner, rimarcando la necessità di intensificare gli sforzi attraverso la messa a punto di nuovi programmi per la lotta alla povertà nel contesto di uno sviluppo sostenibile. Il Consiglio si adopererà affinché vengano onorati gli impegni già assunti e dichiara il proprio impegno a partecipare con proposte concrete alla Conferenza internazionale di Doha sulla finanza per lo sviluppo (29 novembre al 2 dicembre 2008).
L’efficacia degli aiuti è un aspetto preso in considerazione dal Programma del Consiglio con particolare attenzione, essendo ritenuto cruciale nella politica di aiuto. Nel sottolineare che il miglioramento dell’efficacia degli aiuti deve impegnare tanto i Paesi donatori quanto i riceventi, il Consiglio ritiene fondamentale l’attuazione della Dichiarazione di Parigi adottata nel 2005 per migliorare la qualità degli aiuti[12].
Il Programma fa cenno al Terzo forum sull’efficacia degli aiuti (Accra, 2 - 4 settembre 2008) che ha fatto il punto sulla Dichiarazione di Parigi e si è concluso con l’adozione di un Programma di azione approvato a larga maggioranza dai partecipanti. Con il Programma di Accra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo si sono accordati per intraprendere un’azione decisa per riformare il sistema degli aiuti: i PVS si sono impegnati ad assumere su se stessi il controllo del proprio futuro, i Paesi donatori a migliorare il coordinamento degli aiuti. Il Programma di Accra è il risultato di una alleanza senza precedenti: tra paesi in via di sviluppo, paesi donatori, economie emergenti, Nazioni unite, istituzioni multilaterali, fondi globali e organizzazioni della società civile.
Particolare risalto viene dato anche al miglioramento della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), alla quale viene assegnata alta priorità. In relazione a tale prospettiva, il Programma ritiene necessario aggiornare il programma di lavoro per i dodici settori CPS[13], al fine di giungere a progressi rilevanti prima della stesura della prossima relazione biennale sull’applicazione della CPS.
Viene poi ribadito l’impegno dell’Unione a seguire le sedi decisionali e di dibattito in materia di sviluppo (ad esempio la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici, l’agenda di Doha per lo sviluppo, ecc.).
Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 tratteggia i compiti della Commissione stabilendo, in materia di politica di sviluppo, di consolidare le relazioni con i PVS, in funzione del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio da conseguire in materia di sviluppo e di affrontare – insieme agli stessi PVS – i temi dei problemi cruciali, quali la sicurezza energetica e alimentare, il mutamento climatico e le migrazioni.
Le problematiche dell’aiuto allo sviluppo sono state molto dibattute anche nel breve scorcio della XVI Legislatura sin qui trascorso: la Commissione esteri ha infatti dapprima istituito un Comitato permanente sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio (2 luglio 2008) e poi (30 settembre 2008) ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in corso di svolgimento presso lo stesso Comitato.
Il Comitato ha definito i propri obiettivi sulla linea tracciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, circa l'importanza del metodo nell'azione della comunità internazionale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. L'attività del Comitato è finalizzata ad esercitare un'azione nei confronti del Governo italiano (e, di conseguenza, delle organizzazioni internazionali) per il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà, avendo presente che l'Italia assumerà nel 2009 la presidenza del G8. Il Comitato, anche in considerazione dell'ampiezza dei temi alla sua attenzione, si è prefisso di procedere nel proprio lavoro all'insegna della concretezza e prevedendo, laddove possibile, una specializzazione dei componenti del Comitato sulle singole tematiche di lavoro.
Nella prima audizione (31 luglio) il Comitato ha audito l'Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, allora Direttore Generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione politica multilaterale. Il Comitato è poi tornato a riunirsi il 2 ottobre per ascoltare le comunicazioni di uno dei suoi membri che aveva partecipato alla Riunione ad alto livello sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in occasione della 63ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, svoltasi a New York il 25 settembre 2008. Il 4 novembre, inoltre, il Presidente del Comitato, on. Pianetta, ha illustrato alcune linee di tendenza dell'attività del Comitato per i prossimi mesi, da porre in essere nel quadro dell'indagine conoscitiva in corso.
In sede di indagine conoscitiva, il Comitato ha finora udito Evelyn Herfkens e Salil Shetty, rispettivamente Coordinatore esecutivo e Direttore della Campagna ONU per gli Obiettivi del Millennio (16 ottobre e 27 novembre 2008).
L’Assemblea della Camera ha inoltre approvato, nella seduta del 27 novembre, le mozioni Fassino ed altri n. 1-00065, Cicchitto ed altri n. 1-00066 e Vietti ed altri n. 1-00068.
In particolare, la mozione Fassino. 1-00065 impegna il Governo, tra l’altro, a garantire l'adeguato sostegno del G8 al raggiungimento degli obiettivi del millennio e degli impegni internazionali assunti dai vari Paesi membri in tema di destinazione di una quota di prodotto interno lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo e alla lotta contro le pandemie, attraverso un adeguato stanziamento delle risorse pubbliche necessarie al raggiungimento degli Obiettivi individuati entro il 2015.
La mozione Cicchitto 1-00066 impegna il Governo ad incoraggiare una visione inclusiva della globalizzazione, mirata a combattere l’emarginazione e a favorire la creazione di condizioni idonee allo sviluppo anche nei Paesi più poveri incentivando, in aggiunta all’aiuto pubblico, gli investimenti privati. La mozione, inoltre, impegna il Governo ad un’attenzione verso alcune criticità dello sviluppo, tra cui, innanzitutto, l’insufficiente disponibilità di acqua potabile, e la sicurezza alimentare.
La mozione Vietti 1-00068, impegna il Governo, tra l’altro, a promuovere una radicale riforma della Banca Mondiale, allo scopo di metterla nelle condizioni di svolgere il ruolo di motore dello sviluppo dei paesi più poveri.
Il Programma del Consiglio prevede un ulteriore rafforzamento della politica europea di vicinato (PEV) - sia nella sua direttrice orientale che in quella meridionale - e uno sforzo per mirare maggiormente i Piani d’azione sulle situazione specifiche dei paesi di riferimento.
Si ricorda che la politica europea di vicinato è stata inaugurata dalla UE nel 2003 ed ha come interlocutori gruppi di Paesi con i quali si cerca di instaurare relazioni privilegiate, senza che ciò preluda ad una prospettiva di adesione a breve o medio termine. La PEV si rivolge agli Stati emersi dalla dissoluzione dell’URSS situati a ovest della Russia e nell’area del Caucaso, nonché ai Paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo – questi ultimi protagonisti anche del processo di cooperazione euromediterranea (processo di Barcellona). Lo strumento fondamentale della PEV è il Piano d’azione, che la UE concorda in modi differenziati con ciascun Paese interessato.
La Comunicazione della Commissione del 18 novembre sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009, Agire adesso per un’Europa migliore (Volume 2) inserisce nell’elenco delle 12 iniziative strategiche (Allegato 1) anche il Pacchetto relativo alla politica europea di vicinato, specificando che tale pacchetto comprenderà una comunicazione quadro e 12 piani d’azione.
Il Programma del Consiglio prevede poi la rivitalizzazione delle relazioni con i paesi limitrofi meridionali attraverso l’avvio del “Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo”.
Recando la data del 30 giugno 2008, il Programma non può tenere conto degli esiti del Summit di Parigi del 13 luglio che ha visto riuniti 43 Capi di Stato e di Governo (i 27 Stati membri dell’UE, i 12 partner del Partenariato euromediterraneo oltre a Bosnia, Croazia, Montenegro e Monaco; la Libia – benché invitata – ha deciso di non prendere parte all’iniziativa) ed ha formalmente lanciato il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo approvando una dichiarazione finale congiunta.
Si ricorda anche che Il 3 e 4 novembre 2008 si è tenuta a Marsiglia la Conferenza dei ministri degli affari esteri del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, che ha approvato le modalità operative dell’iniziativa nonché il programma di lavoro per il 2009. Su tali basi, le nuove strutture dovrebbero essere operative entro la fine del 2008. Nell’occasione, i ministri hanno proposto che l’iniziale denominazione venga modificata in “Unione per il Mediterraneo” ed hanno deciso che la Lega dei paesi arabi partecipi a tutte le riunioni, a qualsiasi livello.
Inoltre, il 5-6 novembre si sono riuniti a Nizza i Ministri dell’Industria dei 27 insieme alle controparti di Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Monaco, Montenegro, Marocco, Territori palestinesi, Siria, Tunisia e Turchia, per definire le misure volte a potenziare la cooperazione euromediterranea nel settore delle politiche industriali per il biennio 2009-2010.
Si ricorda che il Parlamento italiano ha preso in esame il processo che ha portato al Summit di Parigi del 13 luglio traendo spunto dalla emanazione della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, COM(2008) 319. Sia la III Commissione Affari esteri della Camera, sia la 3° Commissione del Senato hanno infatti esaminato l’atto comunitario (rispettivamente nelle sedute del 18 e 26 giugno e nelle sedute del 1 e 9 luglio 2008) approvando al termine della discussione due documenti finali[14]. Entrambe i documenti auspicano che l’Italia assuma un ruolo attivo nella nuova Unione e richiamano l’importanza dell’Assemblea parlamentare euromediterranea quale unico organismo parlamentare del Processo di Barcellona. Inoltre, il documento approvato dalla Commissione Affari esteri della Camera sottolinea la necessità di una adeguata strumentazione finanziaria (ripristino di una gestione separata rispetto alla politica di vicinato, istituzione di una banca euromediterranea); la risoluzione approvata dalla 3° Commissione del Senato, invece, si sofferma sui temi sui quali apparirebbe opportuno concentrare l’iniziativa politica dell’Unione (fra gli altri: le autostrade del mare, le infrastrutture di trasporto, il piano solare Mediterraneo, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, le iniziative in materia di protezione civile).
Nel Programma si specifica inoltre l’indirizzo volto a rafforzare le relazioni con alcuni paesi:
§ Ucraina. Un nuovo accordo rafforzato (che dovrà succedere a quello attualmente in vigore, avviato nel marzo 2007) dovrebbe essere definito entro il ciclo delle tre presidenze considerate dal Programma in oggetto. Si ricorda che il 9 settembre 2008 si è tenuto a Parigi un Summit UE-Ucraina che ha proseguito i negoziati per la stipula del nuovo accordo sulla base di due documenti comuni: il secondo Progress Report sui negoziati per il nuovo accordo rafforzato e il terzo Progress Report sul MoU relativo alla poltica energetica;
§ Marocco. Nel giugno 2007 UE e Marocco hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro che verificasse la possibilità di un rafforzamento delle relazioni reciproche (che oggi si basano sull’Accordo di associazione firmato a Bruxelles nel 1996). Sono pertanto in corso discussioni su uno “status avanzato” delle relazioni fra l’UE e il paese africano. Il 13 ottobre 2008 si è svolto il settimo incontro del Consiglio di associazione UE-Marocco che ha approvato un pacchetto di misure finalizzate al rafforzamento della partnership con il Marocco.
§ Israele. La base legale delle relazioni fra UE e Israele è attualmente l’Accordo di associazione stipulato nel 2000.
Si afferma poi la volontà di promuovere le relazioni con Moldova, Georgia, Armenia e Azerbaigian (specificando che – per quanto riguarda la Bielorussia – tali sviluppi sono comunque condizionati al miglioramento della situazione politica interna[15]). Si osserva che questi cinque paesi – insieme alla già citata Ucraina – costituiscono l’area di vicinato compresa nella proposta del nuovo partenariato orientale.
La proposta della Commissione per un nuovo partenariato orientale intende rappresentare una ulteriore evoluzione della politica europea di vicinato, offrendo un quadro organico alle relazioni dell'UE con sei paesi dell’area europeo-orientale e del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.
Le sue premesse risiedono in un potenziamento del livello di impegno politico e nella prospettiva di una nuova generazione di accordi di associazione con la finalità di:
§ realizzare una maggiore integrazione nell'economia dell'UE,
§ introdurre regole più semplici per i cittadini dei paesi partner che si recano in viaggio nell'Unione, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti di sicurezza,
§ dar vita ad intese rafforzate in materia di sicurezza energetica,
§ lanciare un nuovo programma globale di potenziamento istituzionale dei paesi partner.
Il partenariato orientale comprende nuove misure destinate allo sviluppo socioeconomico dei sei paesi interessati e cinque "iniziative faro" che dovranno rappresentare la concreta dimostrazione del sostegno fornito dall'UE (programma di gestione integrata delle frontiere; strumento per le PMI; sviluppo dei mercati regionali dell'energia elettrica e promozione dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; realizzazione del corridoio energetico meridionale; cooperazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali e alle catastrofi causate dall'azione dell'uomo).
La Commissione propone di varare il partenariato nella primavera del 2009 nell'ambito di uno speciale “vertice del partenariato orientale”.
Si rinvia, in proposito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Il partenariato orientale, COM(2008) 823, del 3 dicembre 2008.
Sui temi dell’allargamento e delle relazioni con i Balcani occidentali – strettamente interconnessi - il programma del Consiglio prevede che sarà ulteriormente promossa la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, mediante il decisivo strumento degli accordi di stabilizzazione e associazione. L'Unione proseguirà nel proprio ruolo volto ad assicurare e rafforzare la stabilità della regione, con particolare attenzione al Kosovo e alla missione civile EULEX. La Serbia viene in qualche modo incentivata alla creazione di relazioni costruttive con il Kosovo, in vista della piena attuazione dell'accordo di stabilizzazione e associazione già firmato con l'Unione Europea.
Dal canto suo, il programma legislativo della Commissione accenna alla fase decisiva in cui stanno entrando i negoziati per l'allargamento relativi alla Croazia, mentre per quanto concerne la Turchia si sostiene che tali negoziati continueranno nella misura in cui quel paese adotterà le riforme interne. Anche la Commissione terrà sotto attenta valutazione gli sviluppi politici ed economici del Kosovo.
Sui temi in questione si segnalano anzitutto le comunicazioni rese dal presidente della Commissione Affari esteri il 4 giugno 2008 in relazione alla missione svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 maggio 2008, in occasione della Riunione interparlamentare sui Balcani occidentali.
Va tuttavia ricordato che nel febbraio 2008, in due diverse sedute, le Commissioni riunite Affari esteri della Camera del Senato avevano attentamente seguito - per mezzo di comunicazioni del Governo - il momento cruciale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, approfondendone per quanto possibile le conseguenze regionali e di diritto internazionale.
Si ricordano poi le comunicazioni del presidente della Commissione Difesa di Montecitorio (seduta del 12 novembre 2008) sulla missione in Kosovo del 21 e 22 ottobre 2008, presso il contingente militare italiano presente nell'area.
Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 prevede l’elaborazione di un fattivo partenariato con il nuovo governo degli Stati Uniti, che assumerà grande importanza per affrontare le grandi sfide a livello mondiale, ad esempio il mutamento climatico, la sicurezza e la stabilità e per sviluppare la cooperazione in materia di economia e regolamentazione.
In tema di relazioni transatlantiche il Programma del Consiglio prefigura un’intensificazione delle stesse in moltissimi settori, che vanno dal cambiamento climatico (in vista del nuovo accordo globale che dovrebbe essere finalizzato nel 2009), alla sicurezza energetica, alla lotta al terrorismo, ai diritti umani.
Riguardo gli Stati Uniti, oltre a riaffermare la volontà di una salda cooperazione con la presidenza attuale e con quella che si insedierà all’inizio del 2009, viene sollecitato un ulteriore sforzo per l’attuazione del programma di cooperazione economica varato nel 2007. Nel 2007, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno lanciato il Consiglio economico transatlantico (TEC) per dare risposta alle priorità identificate dal Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration adottato nel corso del Vertice UE-USA dello stesso anno. L’economia transatlantica rappresenta in termini quantitativi il più rilevante scambio bilaterale a livello mondiale. Secondo le statistiche risalenti all’agosto 2007, il commercio e gli investimenti transatlantici sono in continuo aumento e Stati Uniti ed Europa, insieme, totalizzano più della metà del prodotto interno lordo mondiale.
Il Programma del Consiglio accenna anche ai rapporti con il Canada, uno dei partner più stretti dell’UE, soprattutto in relazione alla cooperazione sulla gestione delle crisi e al rafforzamento delle relazioni economiche.
Oltre al citato rilancio del partenariato con gli Stati Uniti, sul vasto tema di relazioni esterne si ricorda anzitutto l’Accordo di partenariato tra la UE e il Tagikistan, l’ultima delle repubbliche ex sovietiche – finora esclusa per motivi politici – a stipulare un trattato di questo genere con l’Unione: il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, dopo l’approvazione da parte del Senato, è in corso di esame in sede referente presso la Commissione Affari esteri della Camera.
Passando all’attività non legislativa, si segnalano di seguito i principali momenti di essa correlati alla dimensione dell’azione esterna dell’Unione europea.
Va ricordato anzitutto che nella seduta del 26 agosto 2008 le Commissioni Affari esteri riunite di Camera e Senato hanno ascoltato comunicazioni del Governo sulla situazione in Georgia, nelle quali si è discusso anche del ruolo che la UE aveva assunto nel momento più pericoloso dello scrontro russo-georgiano, con le iniziative di mediazione del presidente di turno dell’Unione, Nicosal Sarkozy.
La dimensione europea costituiva naturalmente anche uno dei principali profili della successiva informativa del Ministro degli affari esteri sui più recenti sviluppi della situazione politica internazionale, resa all’Assemblea del Senato il 17 settembre 2008.
Una settimana dopo il presidente della Commissione Difesa del Senato riferiva alla Commissione in ordine alla sua partecipazione alla riunione della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, convocata in via straordinaria il 20 agosto a Bruxelles per discutere della crisi in Georgia.
Con riferimento invece ad un’altra delle aree “calde” dello scenario internazionale, il 6 novembre 2008 la Commissione Affari esteri del Senato procedeva all’audizione del Rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, sulla situazione in Afghanistan.
Infine, va segnalato che nelle sedute del 26 novembre e del 3 dicembre 2008 la Commissione Affari esteri della Camera ha discusso un risoluzione – con rilevanti profili per l’azione esterna della UE - riguardante la presenza dell'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI) nella lista dell'Unione europea delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo. Al termine della discussione è stata approvata una risoluzione conclusiva, nella quale il Governo è impegnato a partecipare attivamente alla revisione semestrale di tale lista da parte del Consiglio al fine di accertare che la presenza di organizzazioni e individui nell'elenco delle organizzazioni terroristiche sia realmente giustificata; nonché a chiedere alle autorità irachene e statunitensi di evitare di rimpatriare in modo forzato verso l'Iran i membri dell'opposizione, profughi o richiedenti asilo iraniani che corrano il rischio di subire persecuzioni, salvo un rigoroso accertamento delle responsabilità individuali accompagnato da un’adeguata garanzia dei diritti di difesa e di informazione degli interessati.
Nel programma del Consiglio dell’Unione europea, elaborato dalle presidenze francese, ceca e svedese, particolare attenzione è data alle politiche europee in materia di sicurezza e difesa, nell’ambito delle quali si considerano come obiettivi prioritari:
Ø la prosecuzione delle operazioni militari e civili in cui l’Unione è attualmente impegnata;
Ø lo sviluppo delle capacità civili e militari europee;
Ø la cooperazione UE-NATO.
In relazione alle citate tematiche si segnala che la Commissione Difesa della Camera ha da tempo riservato particolare attenzione alle questioni concernenti la politica europea di difesa, anche attraverso la partecipazione della Presidenza della Commissione alle conferenze dei presidenti delle commissioni esteri e difesa dei parlamenti degli Stati membri e del Parlamento europeo.
In particolare, nella riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo edegli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, tenutasi a Bruxelles dal 24 al 26 giugno 2008, particolare rilevo è stato data al tema della cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nell'attività di controllo della politica estera e di difesa comune, anche alla luce di quanto previsto su questa materia dal Trattato di Lisbona.
Nella successiva Conferenza di Parigi del 26 e 27 ottobre 2008 (organizzata secondo una prassi ormai consolidata, dal Paese che esercita la Presidenza di turno dell’Unione europea), i Presidenti delle Commissioni difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei paesi candidati hanno, poi, affrontato il tema della politica europea di sicurezza e difesa e il suo rafforzamento, con particolare riferimento allo stato delle relazioni tra l'Unione europea e la NATO e alla situazione delle missioni a guida UE.
Per quanto riguarda, invece, il versante legislativo, si ricorda che nel corso del 2008 la Commissione difesa della Camera si è occupata delle missioni condotte dall’Unione europea, sia autorizzandone di nuove,sia prorogandone talune in corso, sia, infine, monitorandone lo svolgimento, anche attraverso periodiche comunicazioni del Ministro della difesa.
Nello specifico, le Commissioni riunite Esteri e difesa della Camera, hanno congiuntamente esaminato i seguenti decreti-legge di autorizzazione o proroga di missioni internazionali:
Ø il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali;
Ø il decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia;
Nel dettaglio, i citati provvedimenti hanno riguardato le seguenti missioni:
Ø La missione EUPM (European Union Police Mission), di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina.
La missione ha avuto inizio il 1° gennaio 2003, con lo scopo di proseguire le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa. L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002). Alla missione partecipano circa 500 funzionari di polizia provenienti dai 15 Paesi dell'UE e da altri 18 Paesi. La missione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall’Azione comune 2007/749/PESC del Consiglio del 19 novembre 2007. L’Italia ha assunto il comando di EUPM a partire dal 1° gennaio 2006.
Ø La missione Althea, la quale ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia.
In dettaglio, l’operazione ha avuto inizio il 2 dicembre 2004 e ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO, è finalizzata a rafforzare l’approccio globale dell’Unione Europea nei confronti della Bosnia-Erzegovina ed a sostenerne i progressi verso la sua integrazione nell’Unione Europea. Il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e di contribuire ad un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR (Ufficio dell’Alto rappresentante) e dal PSA (Processo di stabilizzazione e associazione).
La missione Althea è stata da ultimo prorogata per ulteriori dodici mesi con la risoluzione 1845 del 20 novembre 2008 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio europeo ha deciso, in seguito al miglioramento della situazione relativa alla sicurezza in Bosnia Erzegovina, una progressiva riduzione degli assetti operanti nel teatro bosniaco. Il 26 aprile 2007 è avvenuta infatti la chiusura della MNTFs (Multinational Task Force South East), a guida italiana,che gestiva una delle tre aree di competenza territoriale in cui era suddivisa Althea.
Ø La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto, istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005.
Tale nuovo impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati "Agreement on Movement and Access" e "Agreed Principles for Rafaj Crossing", al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank.
La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map.
Ø La missione EU BAM (European Union Border Assistance Mission)Moldova e Ucraina per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina.
La missione è stata istituita con l’Azione comune 2005/776/PESC del 7 novembre 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, che modifica la precedente Azione comune 205/265/PESC, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’UE per la Moldova.
Essa ha il compito di svolgere assistenza presso il confine tra Moldova e Ucraina per la prevenzione dei traffici illeciti, del contrabbando e delle frodi doganali, attraverso l’addestramento e del personale dei due Paesi addetto ai servizi doganali. La missione lavora in stretto contatto con il team del rappresentante speciale dell’UE per la Moldova, cui verrà assegnato ulteriore personale dislocato a Kiev, Chisinau e Odessa per le questioni relative alle frontiere.
Ø La missione di polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories).
La missione è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005. La missione ha una durata prevista di tre anni.
Lo scopo della missione è quello di contribuire all’istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell’attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.
Ø La missione EUSEC Congo per l’assistenza nel campo delle riforme nel settore della sicurezza.
EUSEC Congo è una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata EUSEC RD Congo, al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate nella RDC e di aiutare il paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese.
La missione, iniziata l’8 giugno 2005, ha il compito di assistere il Governo del Paese nella promozione, nel settore della sicurezza, di politiche compatibili con i diritti umani e la legislazione umanitaria internazionale, con gli standard democratici, con i principi della buona gestione della cosa pubblica, con la trasparenza e con l’osservanza dello stato di diritto. Il sostegno riguardante l’integrazione dell’Esercito congolese ed il buon governo in materia di sicurezza, comprende i vari aspetti relativi al controllo sulla gestione finanziaria e di bilancio, di status della funzione militare, di formazione, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di contabilità, nonché di sorveglianza finanziaria tramite l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del Ministero della Difesa nella RDC.
La missione ha sede a Kinshasa, dove opera il Capo della Missione ed il personale di staff, e svolge le sue funzioni attraverso un gruppo di esperti dell’UE assegnati, con differenti funzioni, nei posti chiave dell’Amministrazione congolese.
Ø La missione EUPOL Afghanistan per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afgani.
La missione, predisposta con l’azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, ha il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoring, training, advising e mentoring a favore del personale afgano destinato alle unità dell’Afghan National Police (ANP), e dell’Afghan Border Police (ABP).
La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed è previsto che operi a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).
Ø La missione EUPOL RD Congo per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza.
La missione, che è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea con l'Azione comune 2007/405/PESC del 12 giugno 2007 ed è condotta nell’ambito della PESD, ha rilevato la precedente missione EUPOL Kinshasa.
L'EUPOL RD CONGO sostiene la riforma del settore della sicurezza, nel campo della polizia e delle sue relazioni con la giustizia, con un’azione di controllo, di guida e di consulenza, senza poteri esecutivi; la missione contribuisce alla riforma ed alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese, contribuisce a migliorare l’interazione tra la polizia ed il sistema giudiziario penale, ad assicurare la coerenza nell’insieme degli sforzi intrapresi in materia di sicurezza ed agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD CONGO ed altri progetti nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.
Ø La missione EUFOR TCHAD/RCA (European Union Force in Tchad and in Central African Republic) per la protezione dei profughi del Darfur in Ciad e in Centroafrica.
La missione è stata costituita a seguito della risoluzione 1778 del 25 settembre 2007 del Consiglio di sicurezza dell ONU, che ha approvato il dispiegamento della missione ONU MINURCAT ed autorizzato la UE ad avviare una propria operazione.
Il Consiglio dell’Unione europea, con l’approvazione dell’azione comune 2007/677/PESC, ha definito l’organizzazione ed i compiti della misisonea in Ciad e nella Repubblica Centroafricana, che é finalizzata alla protezione dei profughi del Darfur.
La missione ha tre principali obiettivi: contribuire alla protezione dei civili in pericolo, soprattutto i rifugiati e gli sfollati; favorire gli aiuti umanitari e il libero movimento degli operatori umanitari, garantendo maggiori livelli di sicurezza nelle aree delle operazioni; contribuire alla protezione del personale e delle strutture delle Nazioni Unite in ogni loro movimento. Si tratta di una operazione militare di transizione che opera in stretto coordinamento con la presenza multidimensionale delle Nazioni Unite nella zona est del Tchad e nel nord-est della Repubblica Centrafricana al fine di migliorare la sicurezza in tali regioni. L’Italia partecipa alla missione con una struttura ospedaliera da campo dell’Esercito, di tipo Role 2, installata nell'area dell'aeroporto di Abeche, ai confini con il Sudan; l'ospedale militare è anche dotato di un pronto soccorso e di un laboratorio di analisi.
Ø La missione EUMM Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008.
E’ stata istituita in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, ed ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione denominata European Union Monitoring Mission (EUMM) con quartier generale a Tbilisi; è finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008.
L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).
La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:
a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;
b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;
d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.
Ø La missione EUPT Kosovo, per la pianificazione della missione europea EULEX di gestione delle crisi in Kosovo.
La missione EUPT (European Union Planing Team) è stata istituita con l’Azione comune del 10 aprile 2006 del Consiglio europeo,con lo scopo di avviare la pianificazione di un operazione che garantisca la transizione fra determinati compiti di UNMIK e una possibile operazione dell’Unione europea di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto e in altri settori individuati dal Consiglio europeo nel quadro del processo di status. Un ulteriore obiettivo è quello di fornire, ove richiesto, una consulenza tecnica per consentire all’UE di contribuire, sostenere e mantenere il dialogo con UNMIK.
Ø La missione EULEX Kosovo di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale
EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.
L’obiettivo centrale di EULEX è assistere e supportare le autorità kosovare nell’area dello Stato di diritto con specifico riguardo ai settori di polizia, giudiziario e doganale. La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione, supportando lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale verso connotati di multietnicità e indipendenza da ingerenze politiche, nonché favorendo l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.
La missione EULEX, che è la più vasta missione civile approntata nell’ambito della PESD, è ufficialmente operativa dal 9 dicembre 2008.
Da ultimo, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, ha prorogato di sei mesi (fino al 30 giugno 2009) le missioni internazionali di Polizia e delle Forze armate, gli interventi per le esigenze di prima necessità della popolazione locale nei contesti particolarmente critici, gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Nell’ambito del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 e del programma di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese approvato dal Consiglio dell’Unione europea, particolare rilevanza rispetto alle attività della Commissione bilancio assumono le iniziative in materia di politiche di coesione e di piani di stabilità.
L’utilizzo dei fondi strutturali comunitari da parte degli Stati membri ai fini dell’attuazione della politica di coesione è ascritta nell’ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
Nel 2008 è stata svolta un’indagine conoscitiva congiunta delle Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea sull'attuazione a livello nazionale della politica di coesione regionale. L’indagine non è stata conclusa, e non presenta pertanto un documento finale, a seguito della chiusura anticipata della legislatura.
E’ possibile tuttavia riassumere l’ammontare delle risorse dei Fondi strutturali destinate all’Italia per il periodo di programmazione 2000-2006 che, tra quota comunitaria, nazionale e privata, è pari a oltre 64.415 milioni di euro, compresi i 2.116 milioni di euro destinati agli interventi “fuori obiettivo”.
Per quanto concerne la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006,l’ammontare a consuntivo delle risorse dei Fondi strutturali destinate all’Italia, tra quota comunitaria, nazionale e privata, è stato pari ad oltre 64.415 milioni di euro, compresi i 2.116 milioni di euro destinati agli interventi “fuori obiettivo”. I fondi comunitari hanno rappresentato circa il 49 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi strutturali in Italia (oltre 31 miliardi di euro), analogamente alle risorse di origine nazionale, pressochè di pari importo.
L’analisi della distribuzione territoriale degli stanziamenti attivati dalla programmazione 2000-2006 registra una forte concentrazione delle risorse nel Mezzogiorno d’Italia, ossia nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia rientranti nell’Obiettivo 1.
Nella nuova programmazione 2007-2013, l’ammontare delle risorse comunitarie assegnate all’Italia, al quale deve essere associata un’ulteriore quota pressoché di pari importo ascrivibile al cofinanziamento nazionale, è pari a 28.812 milioni di euro, da ripartire su tre obiettivi.
La maggior parte delle risorse comunitarie, pari a circa il 75 per cento, è concentrato sull’obiettivo “Convergenza”, che include quattro regioni ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). A tali regioni si aggiunge la Basilicata, che tuttavia si trova in un regime transitorio di uscita dall’obiettivo (c.d. di phasing-out).
Un altro caso particolare è rappresentato dalla Sardegna, che si trova in un regime transitorio (c.d. di phasing-in) a sostegno del suo ingresso nel secondo obiettivo, “Competitività regionale e occupazione”, che raggruppa tutte le regioni della macroarea territoriale del Centro-nord.
Terzo obiettivo è la “Cooperazione territoriale”, al quale sono destinate risorse comunitarie pari a 846 milioni di euro nel settennio.
Coerentemente con le linee unitarie di intervento delle politiche regionali, il Quadro strategico nazionale, documento che delinea e raggruppa gli interventi della politica di coesione nel periodo 2007-2013, ha previsto una programmazione settennale di tutti gli strumenti finanziari di attuazione di tali politiche nelle nuove aree obiettivo (FESR, FES e Fondo di coesione, quote di cofinanziamento nazionale e risorse aggiuntive nazionali, quali il Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS).
Le dotazioni complessive delle risorse definite nel QSN 2007-2013 ammontano per l’intero periodo a oltre 124 miliardi di euro e sono ripartite per area obiettivo secondo le misure riportate in tabella:
QSN 2007-2013 –
Dotazioni finanziarie complessive
(in miliardi di euro, valori indicizzati al 2006)
|
Fondi strutturali |
Cofinanz. nazionale |
FAS |
TOTALE |
QSN 2007-2013 |
28,7 |
31,6 |
64,4 |
124,7 |
Obiettivo “Convergenza” |
21,6 |
21,8 |
- |
43,4 |
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” |
6,3 |
9,6 |
- |
15,9 |
Obiettivo “Cooperazione territoriale” |
0,8 |
0,2 |
- |
1 |
A livello di macro-area territoriale, le risorse complessive (comunitarie e nazionali) previste per il Mezzogiorno ammontano a 101,6 miliardi di euro e per il Centro-nord a 22,1 miliardi.
Di seguito è indicata la ripartizione delle risorse previste dal QSN 2007-2013 per macroarea:
QSN 2007-2013
Ripartizione delle dotazioni finanziarie per macroarea
(in miliardi di euro)
|
Fondi strutturali (*) |
Cofinanz. Nazionale |
FAS (**) |
Totale |
Centro-Nord |
4,9 |
7,5 |
9,7 |
22,1 |
Mezzogiorno |
23,0 |
23,9 |
54,7 |
101,6 |
Totale |
27,9 |
31,4 |
64,4 |
123,7 |
(*) Non sono incluse le risorse dell’obiettivo “Cooperazione territoriale”.
(**) Include la riserva premiale di 17 miliardi di euro, che non è computata nella ripartizione degli stanziamenti ai programmi.
Con riferimento all’efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, la Commissione bilancio ha deliberato nel luglio 2008 una nuova indagine conoscitiva sull’attuazione delle politiche regionali.
Si ricorda, in proposito, che lo strumento principale di attuazione della politica regionale nazionale è rappresentato dal Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS[16] che ha la finalità di assicurare risorse aggiuntive rispetto agli interventi di cofinanziamento nazionale delle politiche comunitarie.
Tali risorse sono ripartite annualmente dal CIPE in base al criterio generale di assegnazione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-nord.
Le risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate nella nuova programmazione, pari ad oltre 64 miliardi di euro, originariamente stanziate dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), sono state rimodulate dall’articolo 2, comma 537, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) e ripartite per ciascuna annualità come segue:
(dati in milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Totale |
Fin. 2008 |
100 |
1.100 |
4.400 |
9.166 |
9.500 |
11.000 |
11.000 |
9.400 |
8.713 |
64.379 |
Nel corso del 2008 sono tuttavia intervenute numerose disposizioni legislative che hanno utilizzato le disponibilità del FAS a copertura degli oneri di diversi provvedimenti per un ammontare pari a circa 13,8 miliardi nel settennio di riferimento.
Da ultimo, il decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del paese, al fine di concentrare le risorse del FAS che risultino disponibili su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale. In particolare, si prevede che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota del FAS al Fondo sociale per occupazione e formazione, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale istituendo Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
E’ previsto, inoltre, che una quota del FAS sia assegnata al Fondo infrastrutture, istituito a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche)[17].
Al fine di dare tempestiva e piena attuazione agli impegni assunti in Europa e giungere al pareggio del bilancio entro il 2011, nel giugno del 2008 il Governo, contestualmente all’approvazione del Dpef 2009-2013, ha presentato il decreto–legge n. 112 del 2008[18], che ha disposto una manovra triennale per la stabilizzazione della finanza pubblica, lo sviluppo economico e la competitività.
Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state pertanto contestualmente definite nel DPEF ed attuate con il citato decreto-legge, attraverso l’adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica, volto ad attuare una politica di contenimento del deficit pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011.
In tal modo, il processo di programmazione economico-finanziaria è stato anticipato nella tempistica ed impostato per la prima volta su base triennale, facendo sostanzialmente convergere i profili programmatici con quelli attuativi.
La finalità sottesa a tale approccio è rinvenibile nell’esigenza di conferire alle Amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibile e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza.
Le esigenze di riqualificazione della spesa, derivanti anche dalle consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa operate dall’articolo 60 del decreto-legge n. 112/2008 per il triennio 2009-2011, hanno inoltre indotto il legislatore a concedere alle Amministrazioni un più ampio margine di flessibilità nella gestione delle risorse, consentendo alle stesse, in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2009, di rimodulare entro certi limiti le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, riconfigurando anche le autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti (cfr. oltre).
Per quanto concerne l’articolazione della manovra, le linee portanti della politica di bilancio per il triennio 2009-2011 sono state definite, come accennato, dal decreto-legge n. 112. Assieme agli interventi ivi contenuti, hanno concorso alla composizione della manovra di finanza pubblica il disegno di legge finanziaria per il 2009, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011.
Con riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2009, esso presenta significative novità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Quanto al primo aspetto, la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, posto che esso si articola in soli tre articoli strettamente riconducibili al suo contenuto tipico che, oltre a fissare i risultati differenziali dei saldi di bilancio, reca alcune disposizioni riguardanti proroghe fiscali in particolari settori dell’economia (in particolare in materia di agricoltura e di trasporti) ed interventi relativi alle gestioni previdenziali e ai rinnovi contrattuali di pubblico impiego.
Tale limitazione del contenuto del disegno di legge è conseguente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 112, il quale, operando una deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale, ha disposto che in via sperimentale la legge finanziaria per il 2009 possa contenere esclusivamente disposizioni attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
A tale ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria ha peraltro corrisposto una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità – prevista anch’essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.
Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento del DPEF 2009-2013[19], che pur rivedendo lievemente al rialzo le stime del saldo – in ragione del deterioramento della congiuntura economica internazionale e dell’aumento della spesa per interessi derivante dalle turbolenze nei mercati finanziari – ha confermato l’obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011.
Occorre inoltre ricordare che, a completamento della manovra di bilancio 2009-2011, sono stati collegati alla decisione di bilancio quattro disegni di legge riguardanti:
▫ la riforma del processo civile, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
▫ lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento alle politiche dell’energia;
▫ la delega al Governo in materia di lavoro sommerso, lavori usuranti e controversie di lavoro;
▫ la delega al Governo per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.
A tali progetti di legge vanno aggiunti inoltre il disegno di legge delega in materia di federalismo nonché, secondo quanto indicato nel DPEF, un provvedimento volto alla definizione di un “Codice delle autonomie”.
Da ultimo si ricorda che, al fine di contenere i riflessi negativi sull’economia reale determinati dal più recente acuirsi della crisi finanziaria, è stato presentato il decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, anch’esso collegato alla manovra di finanza pubblica. Tale decreto, in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture e contrasto all’evasione fiscale.
Nel preambolo del provvedimento il Governo sottolinea, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare la situazione di crisi internazionale adottando interventi volti, tra l’altro, a sostenere e assistere la spesa per investimenti, nonché potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea.
L’intervento di sostegno all’economia perseguito dal provvedimento reca effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto e di fabbisogno; l’effetto anticongiunturale affidato al citato decreto-legge n. 185 è pertanto ascrivibile agli interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse, volti a conseguire effetti di sostegno ed impulso all’economia attraverso l’individuazione di specifiche misure e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Nel programma legislativo della Commissione per il 2009, si rinvengono importanti profili di interesse riguardanti le materie di competenza della Commissione VI (Finanze), tra le quali particolare attenzione è rivolta al settore dei mercati e dei servizi finanziari.
Nel Programma per il 2009 la Commissione ricorda come le perturbazioni sui mercati finanziari abbiano sollevato un certo numero di questioni che impongono la necessità di intervenire per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria.
Le misure a sostegno del mercato del credito sono in linea con le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea del 7 ottobre 2008 nonché con l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.
In particolare, la Commissione annuncia che esaminerà nel 2009, con altri soggetti a livello dell'Unione, oltre che in campo internazionale, i seguenti temi:
a) capitalizzazione delle banche;
b) garanzie e finanziamenti per le banche da parte dello Stato;
c) crisi di liquidità delle banche;
d) finanziamenti da parte della Banca d’Italia;
e) altri interventi sul mercato del credito.
In materia di capitalizzazione delle banche, l’articolo 1 del decreto legge n. 155[20] del 2008 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale. A tal fine la Banca d’Italia verifica fra cl’altro l’esistenza dei requisiti richiesti e l’adeguatezza del programma di stabilizzazione e rafforzamento da attuare in un periodo non inferiore a 36 mesi.
Alle operazioni di capitalizzazione delle banche non si applica la disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA).
Con particolare riferimento alla capitalizzazione delle banche cooperative, sono previste deroghe alle disposizioni generali dirette a disciplinare la disapplicazione dei limiti partecipativi previsti dal Testo unico bancario. Tali limiti prevedono che nessun socio può detenere più dello 0,50% del capitale nelle banche popolare ovvero un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro per le banche di credito cooperativo. Inoltre, è comunque garantito un diritto di voto proporzionale alle partecipazioni possedute.
Sono previsti diversi interventi che autorizzano il Ministero dell’economia a concedere garanzie statali. Oltre al sopra ricordato intervento in materia di capitalizzazione delle banche e a quello relativo ai finanziamenti da parte della Banca d’Italia (v. infra) si segnalano:
- garanzie sulle passività delle banche;
Il decreto legge n. 155 del 2008 autorizza, sino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell’economia a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva al 13 ottobre 2008. Si autorizza inoltre un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche;
- garanzie su specifiche operazioni stipulate da banche italiane.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a fornire garanzie statali, fino al 31 dicembre 2009, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema;
- garanzie in favore dei depositanti delle banche italiane.
L’articolo 4 del decreto legge n. 155 del 2008 integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane.
Un particolare intervento interessa la disciplina dei c.d. conti dormienti con riferimento alla procedura finalizzata all’acquisizione al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie degli assegni circolari non riscossi, degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita nonché delle somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto. E’ inoltre demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare la definizione di nuove norme volte a disciplinare i presupposti e le procedure per gli indennizzi destinati alle vittime di frodi finanziarie e ai danneggiati dai bond argentini, nonché a definire i limiti di tali indennizzi, le priorità di assegnazione e le ulteriori modalità attuative. La gestione del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie è ora affidata direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, con proprio decreto stabilisce le quote del citato Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie destinate alle diverse categorie di beneficiari, nonché le quote volte al finanziamento della ricerca scientifica e della carta acquisti concessa ai residenti di cittadinanza italiana in condizione di disagio economico, per l’acquisto di beni e servizi con onere a carico dello Stato (ai sensi dell’articolo 81, comma 32, del D.L. n. 112/ 2008).
Sono introdotte specifiche norme sulla destinazione delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006 (concernente benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane Spa). Tali somme sono versate al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti di cui al D.L. n. 112/2008.
Sempre con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della suddetta carta acquisti.
L’articolo 4 del decreto legge n. 155 del 2008 definisce altresì i criteri per il trasferimento al Fondo di cui sopra dei previsti strumenti finanziari, rimettendo ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina tecnica per la concreta attivazione del medesimo Fondo;
- facoltà concessa allo Stato di sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali.
L’articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008 autorizza, fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge, essendo la sottoscrizione inoltre condizionata all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione nonché all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
Per le banche in situazione di crisi di liquidità, si interviene sulle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria delle banche precisando, inoltre, che ad esse di applicano gli interventi di ricapitalizzazione attraverso l’intervento dello Stato.
In materia di finanziamenti da parte della Banca d’Italia, sono previste deroghe alla normativa civilistica generale nonché la possibilità di fornire una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Banca d’Italia.
Gli interventi sul mercato del credito riguardano:
- i mutui a tasso di interesse variabile concessi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’articolo 2 del decreto legge n. 185 del 2008 dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato al tasso del 4% ovvero, se maggiore, ad un importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte;
- il potenziamento finanziario dei Confidi. In particolare, l’articolo 11 del decreto legge n. 185 del 2008 destina 450 milioni (quale limite massimo) al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, il cui intervento viene esteso anche alle imprese artigiane. Di tali risorse aggiuntive il 30% è riservato agli interventi di controgaranzia dei Confidi. Inoltre dispone che gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato;
- l’introduzione di una nuova disciplina riguardante i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori diversi da quello bancario e finanziario. La nuova disciplina, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 185 del 2008, interviene sul potere di autorizzazione della Banca d’Italia in merito all’acquisizione di partecipazioni ovvero alla stipula di accordi dai quali possa conseguire un controllo della società bancaria o finanziaria. Si affida alla Banca d’Italia il potere di accertare, anche attraverso ogni informazione utile, la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni nonché la competenza professionale specifica nel settore finanziario, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare.
Si ricorda, in proposito, che la direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, provvede a modificare le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
- interventi in materia di fondi comuni di investimento speculativi. L’articolo 14 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2009, il regolamento dei citati fondi può prevedere che, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15% del valore complessivo netto del fondo, la società di gestione del risparmio (SGR) può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare e può inoltre prevedere che nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa recare pregiudizio all'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF), il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società.
Ai sensi dell’articolo 39 del TUF, il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
Il Programma legislativo della Commissione europea per il 2009 e il Programma di 18 mesi del Consiglio UE (Presidenze francese, ceca e svedese) presentano alcuni elementi di collegamento con l’attività legislativa svolta, ovvero in corso di svolgimento, nelle materie di competenza della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione). In particolare, tra le iniziative prioritarie, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione inseriscono i temi degli investimenti nella ricerca, del dialogo università-imprese, dell’istruzione e formazione, della mobilità transfrontaliera dei giovani, della cultura e del dialogo interculturale.
Di seguito, oltre a dare conto, come di consueto, degli eventuali interventi legislativi adottati nel corso del 2008 – o con riferimento al 2008 – sui temi specifici, si darà sinteticamente conto anche di alcune iniziative in qualche modo limitrofe.
Tra le disposizioni più recenti, si segnala che con l’art. 17 del DL n. 185/2008[21] sono state introdotte misure agevolative dirette a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all’estero. In particolare, l’articolo stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei medesimi docenti e ricercatori sono imponibili per il 10% del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP.
L’agevolazione può essere fruita dai docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia e, conseguentemente, divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Per accedere all’agevolazione, i soggetti in questione devono: a) essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; b) essere residenti all’estero non occasionalmente; c) aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all’estero per non meno di 2 anni.
Una ulteriore misura finalizzata a favorire i rientri in Italia,è rappresentata dall’articolo 1-bis del dl n. 180 del 2008[22] che, sostituendo l’art. 1, c. 9, della legge n. 230 del 2005, ha introdotto la possibilità di chiamata diretta da parte delle università, oltre che di professori ordinari e associati, anche di ricercatori che abbiano svolto attività all’estero.
In particolare, l’art. 1-bis prevede che le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta:
Ø di studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;
Ø di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del “Programma di rientro dei cervelli[23]”, un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.
Ai fini sopra indicati, le università devono formulare specifiche proposte al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN).
Inoltre, si ricorda che, adecorrere dall’anno 2008, è previsto che una quota non inferiore al 10 per cento del FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica)[24] sia destinata in favore dei progetti di ricerca di base presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni (art. 2, commi 313-315, l. finanziaria 2008). I progetti di ricerca devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani.
Per il solo anno 2008 è stata, inoltre, prevista dalla medesima legge finanziaria l’istituzione di un Fondo di promozione della ricerca di base, con una dotazione di 10 milioni di euro (art. 2, commi 318-320). Le fondazioni bancarie che decidono di destinare parte delle proprie risorse alla ricerca di base possono chiedere contributi in misura non superiore al 20 per cento delle risorse impiegate a valere su e nei limiti delle disponibilità del Fondo. I contributi sono legati alla durata effettiva del Fondo e comunque non possono essere richiesti per più di tre anni.
Un ulteriore stanziamento specifico, sempre previsto dalla legge finanziaria 2008, riguarda l’incremento annuo di 3,5 milioni, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (art. 2, comma 312).
Inoltre, si segnala che, per incrementare le risorse in favore della ricerca, il Parlamento ha confermato per il 2008 e per il 2009 la possibilità di destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito anche al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università[25].
Per quanto concerne le agevolazioni fiscali e gli incentivi, si ricorda che è stato introdotto un credito d’imposta per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione, per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo[26]. La misura agevolativa, nella forma di credito d’imposta, sale dal 10 al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca[27]. È fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta[28].
Da ultimo, si ricorda che nel mese di novembre 2008 la VII Commissione ha approvato una risoluzione (Frassinetti, 7-00069) che impegna il Governo a valorizzare ed incentivare lo sviluppo del progetto di ricerca ambientale SHARE (Station at High Altitude for Research on the Envinronment)[29] in ambito nazionale ed internazionale, anche in vista degli impegni italiani in tema ambientale per il prossimo G8 ed in previsione dell'Expo 2015.
Anche in ambito nazionale, come a livello europeo, le università sono al centro del triangolo della conoscenza, costituito da istruzione, ricerca e innovazione. A tale riguardo,si reputa opportuno ricordare, preliminarmente, chel’articolo 16 del decreto legge n. 112 del 2008[30] ha previsto la facoltà per le università pubbliche (dizione nella qualedovrebbero ritenersi incluse anche le università non statali[31]) di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.
Le disposizioni dell’art. 16 disciplinano:
Ø la procedura di trasformazione delle università in fondazioni;
Ø alcuni principi relativi allo status delle fondazioni e al regime giuridico applicabile;
Ø le forme di vigilanza e controllo statali sulle università costituite in fondazioni.
Per quanto riguarda la procedura di trasformazione, è richiesta una delibera del Senato accademico , adottata a maggioranza assoluta, successivamente approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Contestualmente alla delibera di trasformazione, sono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità della fondazione, ugualmente sottoposti ad approvazione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con del Ministro dell’economia. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione di nuovi soggetti, pubblici o privati.
Per effetto della trasformazione, la fondazione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’università, ivi inclusa la titolarità del patrimonio. Inoltre, la fondazione acquista la proprietà dei beni immobili già in uso all’università mediante decreto di trasferimento dell’Agenzia del demanio al fondo di dotazione della medesima fondazione. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili sono esenti da imposte e tasse.
Quanto agli elementi distintivi delle università costituite in fondazione, l’articolo 16 precisa che si tratta di enti non commerciali che operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Inoltre – in analogia agli aspetti che, secondo l’opinione prevalente in dottrina, caratterizzano gli enti del libro I del codice civile – non viene ammessa in alcun modo la distribuzione degli utili (assenza di c.d. lucro soggettivo). Eventuali rendite, proventi o utili derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie della fondazione (c.d. lucro oggettivo) devono essere interamente reimpiegati in funzione degli scopi istituzionali dell’ente .
Nei confronti delle università costituite in fondazioni sono, inoltre, previste alcune esenzioni ed agevolazioni fiscali.
Alle fondazioni universitarie sono esplicitamente riconosciute autonomia contabile, autonomia organizzativa ed autonomia gestionale.
Quanto alla vigilanza sulle fondazioni, le relative funzioni sono attribuite al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che le esercita di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È, inoltre, disciplinata l’ipotesi di commissariamento della fondazione, qualora il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riscontri gravi violazioni di legge relative alla corretta gestione della fondazione stessa da parte dei suoi organi di amministrazione o di rappresentanza.
Per quanto specificamente concerne il rapporto fra università e imprese, occorre ricordare che, in virtù dell’autonomia riconosciuta alle università nel sistema italiano, l’argomento può essere trattato a livello legislativo solo molto indirettamente.
Rilevante appare, però, l’accordo quadro siglato il 12 dicembre 2007 fra il Ministero dello sviluppo economico (MSE), l’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che ha come finalità primaria l’integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese per favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la formazione. In particolare, la finalità è quella di valorizzare le università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico nazionale ed estero. I progetti sono presentati dalle università, singole o associate, in partenariato con imprese, anche in associazione fra loro. Per dare ai progetti un concreto orientamento all’internazionalizzazione, in essi deve essere coinvolta almeno una università straniera o un centro di ricerca estero.
La copertura finanziaria dei progetti è ripartita al 50% fra Università e MSE/ICE, su un finanziamento previsto pari a 3 milioni di euro, salvo intervento di fondi aggiuntivi. I progetti devono essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi[32].
Preliminarmente, si ricorda che in Italia le singole università[33]:
a) assumono tutte le iniziative volte a promuovere l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, prevedendo l'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri;
b) stipulano apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca.
Sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e con il Ministro dell'interno, viene stabilito il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero[34].
Inoltre, l’Italia partecipa a numerosi programmi di cooperazione e mobilità nel campo dell'istruzione superiore, tra i quali si ricordano, in particolare: Erasmus Mundus[35], Erasmus Mundus External Cooperation Window[36], Lifelong Learning Programme (LLP)[37], Tempus[38].
Per quanto concerne il settore dell’istruzione scolastica, si segnala che nel corso dell’anno sono stati approvati dal Parlamento alcuni provvedimenti relativi, in particolare, all’organizzazione scolastica.
Innanzitutto, l’articolo 64 del DL n. 112/2008[39] ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Il piano[40] costituisce presupposto per l’emanazione di successivi regolamenti di delegificazione.
I regolamenti, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, procederanno ad una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo a: a) classi di concorso del personale docente; b) curricoli dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari; c) criteri di formazione delle classi; d) organizzazione didattica della scuola primaria; e) parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA; f) assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; f-bis) procedure per il dimensionamento della rete scolastica.
Ulteriori disposizioni recate nella norma citata intervengono in materia di obbligo di istruzione, attualmente elevato a dieci anni (corrispondenti a 16 anni di età)[41], disponendo che tale obbligo possa essere assolto, oltre che negli istituti scolastici, anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni[42]e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 (si veda la nota), nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003[43].
Si ricorda, inoltre, il decreto legge n. 137 del 2008 recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"[44]. La relazione illustrativa evidenziava che le disposizioni introdotte erano volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, la cui attuazione si rendeva necessaria ed urgente al fine di superare alcune criticità e problematiche operative ed assicurare così le semplificazioni necessarie ad una maggiore efficacia dell’azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei singoli settori di competenza.
Per quanto riguarda il settore scolastico, il decreto-legge in questione, come convertito, prevede:
Ø la predisposizione di azioni di sperimentazione, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nonché iniziative volte allo studio degli statuti regionali, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale;
Ø la reintroduzione del c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall'a. s. 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi[45];
Ø alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione[46];
Ø la reintroduzione nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria di classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali, fermo restando che si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie[47];
Ø alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole;
Ø disposizioni volte a recuperare risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici[48].
Si ricorda, infine, che la VII Commissione ha avviato l’esame delle proposte di legge A.C. 953 e abb.[49], recante “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti”. Le pdl - con alcuni distinguo - propongono un nuovo modello di organizzazione della scuola, esplicitando, anzitutto, la distinzione fra funzioni di indirizzo e di programmazione da un lato, e compiti di gestione e di coordinamento dall’altro. Si prefiggono, inoltre, l’obiettivo di coniugare l’esigenza della piena valorizzazione dell’autonomia professionale dei docenti e dei dirigenti con quella della partecipazione degli utenti (studenti e famiglie).
Con riferimento al settore delle politiche culturali, si segnala che la VII Commissione ha avviato l’esame di alcune proposte di legge, volte a definire principi fondamentali che sovrintendono l’azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo[50]. L’intervento legislativo è motivato dall’esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
Per le proposte di legge, nello spettacolo dal vivo rientrano: la musica, il teatro, la danza, il circo, lo spettacolo viaggiante, le esibizioni degli artisti di strada e ogni altra forma di spettacolo popolare. Nelle sue diverse espressioni, lo spettacolo dal vivo viene qualificato come componente fondamentale del patrimonio culturale, sociale ed economico del Paese, come tale tutelato dalla Repubblica. Complessivamente, le proposte all’esame disciplinano i seguenti aspetti: finalità e principi dell’intervento pubblico; attribuzione delle funzioni ai diversi livelli di governo della Repubblica (Stato, regioni, enti locali); sistema di finanziamento e agevolazioni fiscali; nonché aspetti relativi a singole attività settoriali e a determinate figure professionali.
Nell’ambito delle politiche culturali ed in relazione alle priorità evidenziate nel Programma del Consiglio dell’Unione, merita da ultimo segnalare la recente approvazione da parte della Camera di una mozione e di una risoluzione in materia di dialogo interculturale.
Con la prima[51], la VII Commissione Cultura, scienze, istruzione ha impegnato il Governo: a predisporre un piano nazionale integrato e pluriennale per la frequenza e il successo scolastico di minori rom e sinti, impegnando adeguate risorse finanziarie; a vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte degli stessi minori, nonché a porre attenzione alla formazione di mediatori culturali rom e sinti, all’aggiornamento di docenti e dirigenti, usando i fondi già stanziati, ai corsi di italiano come seconda lingua, a iniziative di coinvolgimento dei genitori.
Con la seconda[52], l’Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alle scuole di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di appositi test, a istituire classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano il test di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all’inserimento nelle classi permanenti, a non consentire ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ogni anno, a prevedere una loro distribuzione proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, a prevedere l’eventuale maggiore fabbisogno di personale docente da assegnare a tali classi.
Per quanto concerne un ulteriore aspetto del dialogo interculturale, ossia il multilinguismo, non sono state adottate disposizioni specifiche nel corso del 2008[53].
Si reputa opportuno ricordare, al riguardo, che uno studio del 2001 condotto dal Centro di Eccellenza della Ricerca presso l’Università per stranieri di Siena, calcola in 150 i ceppi linguistici di appartenenza degli immigrati presenti in Italia[54]. A distanza di sette anni, il Dossier statistico Immigrazione 2008[55], rileva che ad aprile 2007 risultano attive in Italia 146 pubblicazioni di immigrati “in lingua”: 63 giornali (per lo più mensili), 59 trasmissioni radiofoniche, 24 programmi televisivi (in prevalenza settimanali) con intervento anche di grandi gruppi editoriali. Lavorano nel settore 800 operatori, di cui 550 di origine straniera.
Il Programma legislativo della Commissione per il 2009 presenta alcuni elementi di collegamento con l’attività parlamentare, svolta o in corso di svolgimento, da parte della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
Nel Programma della Commissione (Volume 1), si segnalano in particolare le seguenti priorità:
§ l’elaborazione e la promozione di politiche volte a contrastare i mutamenti climatici e a raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo nel marzo 2007, ove l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020, soddisfare il 20% del fabbisogno energetico utilizzando energie rinnovabili e migliorare del 20% l’efficienza energetica. La soluzione, anche di fronte all’attuale crisi economica, è nello stimolo della domanda, privilegiando misure orientate verso tecnologie verdi e l’efficienza energetica;
§ l’elaborazione di una strategia per uno sviluppo sostenibile, che annovera tra le iniziative specifiche l’attenzione ad una dimensione ecologica dei trasporti, verso i quali la Commissione si propone di pubblicare una comunicazione sui futuri scenari per i prossimi 20-40 anni, oltre a un libro verde sulle reti transeuropee di trasporto. Le politiche in materia di ambiente (agricoltura e pesca) dovranno cercano di coniugare la gestione e il controllo quotidiani con una visione più a lungo termine, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali;
§ l’adozione di diverse iniziative, anche di natura legislativa, legate a misure concrete in materia di efficienza energetica, volte a garantire la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell’energia europea.
Completa il Programma della Commissione il Programma del Consiglio, elaborato dalla attuale presidenza francese insieme con le future presidenze ceca e svedese.
Nella prima parte del Programma, che reca il quadro strategico con obiettivi più a lungo termine, viene posta, tra le priorità, la lotta ai cambiamenti climatici, che richiede una stretta collaborazione del Consiglio stesso con il Parlamento europeo, al fine di raggiungere un accordo sul cd. pacchetto clima ed energia entro la fine del 2008, permettendone l’adozione al più tardi entro i primi mesi del 2009.
Un’altra priorità fondamentale è rappresentata dal perseguimento di politiche volte a garantire un’energia sicura, competitiva, sostenibile sotto il profilo ambientale, tra cui il secondo piano d'azione dell'Unione (2010-2012) in materia di energia per l'Europa.
Nella seconda parte del programma, che reca la parte operativa con le specifiche tematiche da trattare durante il periodo di 18 mesi, vengono indicate una serie di iniziative prioritarie raggruppate nelle seguenti questioni:
§ cambiamenti climatici
La priorità assoluta consiste nel progredire con i negoziati multilaterali per giungere, a Copenaghen nel dicembre 2009, a un accordo su un regime climatico internazionale post 2012 volto alla revisione del sistema UE di scambio di quote di emissione. Tale accordo dovrà favorire una transizione globale verso un'economia con emissioni di gas a effetto serra ridotte, in linea con la visione dell'UE di limitare il cambiamento climatico a 2ºC. Dovrà, altresì, essere incentivato il commercio e un mercato globale ben funzionante di merci, servizi e tecnologie rispettosi del clima, rimuovendo le barriere tariffarie e non, cercando altresì di assicurare norme e sistemi di certificazione ed etichettatura delle merci rispettose del clima. Tra le priorità dell'UE si collocherà anche l'azione a sostegno dell'innovazione e della collaborazione per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e a favore del trasferimento e della diffusione di tecnologie pulite. Il Consiglio si propone di adottare un piano d'azione in cui si affronti, tra l'altro, la questione del finanziamento necessario nel settore del cambiamento climatico;
§ politica energetica integrata
Il Consiglio e la Commissione si propongono di preparare il nuovo piano d'azione in materia di energia a partire dal 2010 sulla scia della politica energetica europea definita dal Consiglio stesso nel marzo 2007 che persegue tre obiettivi: aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili, promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti climatici.
Per il perseguimento di tale nuovo piano il Consiglio concentrerà le proprie iniziative in diversi settori di intervento tra i quali quello delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, che contribuiranno simultaneamente alla sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento, oltre ad essere elementi essenziali per la realizzazione degli obiettivi climatici dell'UE e per lo stimolo dell'innovazione tecnologica e della creazione di posti di lavoro;
§ appalti pubblici, per i quali vengono auspicate norme chiare ed univoche, al fine di garantire un mercato interno ben funzionante e competitivo.
Il Consiglio si propone di raggiungere un accordo sulla proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.
Il Consiglio intende anche dare seguito a nuove iniziative della Commissione in materia di concessioni e partenariati fra settore pubblico e privato ed esaminare il ruolo dei cd. appalti verdi e degli appalti pubblici per via elettronica, cd. e-procurement;
§ biodiversità
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo globale di ridurre sostanzialmente il declino della biodiversità entro il 2010, il Consiglio mira ad assicurare un'accurata preparazione della posizione negoziale dell'UE alla decima Conferenza delle parti aderenti alla Convenzione sulla diversità biologica che si svolgerà nel 2010. Un’altra priorità è rappresentata dalla conservazione della biodiversità marina e dalla creazione di aree marine protette.
Il Consiglio si propone, infine, di approvare un contributo europeo per facilitare l'adozione di un regime internazionale per le risorse genetiche alla conferenza delle parti nel 2010;
§ tecnologie ambientali, quali strumenti fondamentali per raggiungere traguardi climatici e ambientali, permettendo alle imprese europee di potenziare la propria competitività.
Il Consiglio incoraggerà le iniziative relative alle tecnologie ambientali al fine di favorire lo sviluppo di un mercato dinamico. A tal fine sarà data massima priorità alla piena attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali, riservando un'attenzione speciale alla futura strategia sulla promozione dell'innovazione ambientale e all'introduzione di un sistema europeo per la verifica dei risultati conseguiti e dell'impatto ambientale delle nuove tecnologie (verifica della tecnologia ambientale);
§ sostanze chimiche
Il Consiglio tenderà a concludere i lavori sulla revisione di importanti atti legislativi: revisione della vigente normativa relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; revisione delle direttive sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; revisione del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
§ aria
Il Consiglio cercherà di concludere i lavori sulla proposta di revisione della vigente direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e sulla proposta di direttiva sulle emissioni degli impianti industriali, compresa la revisione delle vigenti direttive in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, grandi impianti di combustione, incenerimento dei rifiuti, emissioni di solventi di composti organici volatili e biossido di titanio. E’ prevista la presentazione di una proposta di revisione della direttiva 1999/94/CE concernente le informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda le autovetture nuove. A livello internazionale viene prevista la partecipazione dell'UE alle conferenze delle parti aderenti alla convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera, al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera e alla convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;
§ altre questioni, nell’ambito delle quali il Consiglio intende portare avanti i lavori sulla proposta di direttiva quadro per la tutela del suolo, le iniziative della Commissione riguardanti il sistema comune di informazioni ambientali, la carenza idrica e la siccità, accanto alle problematiche relative agli OGM ed alla revisione della direttiva Seveso;
§ governo mondiale dell'ambiente
Si prevede di riuscire a contribuire al miglioramento del governo mondiale dell'ambiente nell'ambito dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2005. Il Consiglio promuoverà, a tal fine, l'ulteriore sviluppo del processo "Un ambiente per l'Europa" dell'United Nations Economic Commission for europe (UNECE).
L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nel corso dell’esame, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)16); Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)17); Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)18), ha svolto un'intensa attività istruttoria, nel corso della quale sono stati auditi numerosi soggetti (soggetti istituzionali e rappresentanti del mondo imprenditoriale e della ricerca), a seguito della quale è stato approvato - l’11 dicembre 2008 - un documento conclusivo di indirizzo al Governo[56].
Nel documento, predisposto anche sulla base del parere della XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), la Commissione, dopo aver rilevato che gli obiettivi prefissati dalle proposte in esame possono offrire importanti opportunità sul versante dell’innovazione e della riconversione industriale, soprattutto in riferimento agli investimenti in tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di valorizzare i meccanismi di flessibilità previsti dal pacchetto di misure proposte, che potrebbero contribuire a raggiungere gli obiettivi e ne ridurrebbero il costo, tenendo conto delle peculiarità di ciascun Paese, prima fra tutte il mix delle fonti utilizzato per la generazione di energia elettrica nonché il contributo consolidato di fonti di energia rinnovabile (FER). Il documento auspica altresì un'applicazione quanto più ampia possibile del concetto di carbon leakage (vale a dire dell’esclusione dal pacchetto delle imprese esposte al rischio di spostamento delle emissioni di CO2 al di fuori dell’Unione europea), soprattutto con riferimento alleimprese di piccola e media dimensione, ovvero a particolari comparti manifatturieri quali quello della siderurgia, del vetro, della ceramica o della carta. Si rileva inoltre la necessità di includere all’interno del pacchetto un obiettivo vincolante circa l’elevazione al 20% di efficienza energetica in cui l’Italia ha raggiunto performance migliori di altri paesi membri e si colloca ai primissimi posti al mondo per efficienza nella produzione di energia elettrica.
Con l’emanazione del decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 - sul cui schema la Commissione VIII della Camera dei deputati aveva espresso il proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 6 febbraio 2008 - sono state apportate numerose modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 216/2006 di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità. Uno degli obiettivi principali del decreto n. 51/2008 è quello di fornire una spinta verso un più ampio utilizzo dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (CDM e JI) al fine di un compiuto recepimento della direttiva 2003/87/CE, con specifico riferimento alla possibilità di ricorso ai crediti derivanti dai meccanismi di progetto.
La manovra finanziaria per l’anno 2009 ha previsto alcune misure soprattutto in materia di promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili inserendole in alcuni decreti legge che hanno anticipato la manovra finanziaria.
Tra essi il decreto-legge n. 97/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 129 del 2008, recante disposizioni volte:
§ alla possibilità di concedere ai termovalorizzatori gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili (art. 4-bis, co. 7). Una norma analoga è contenuta sia nell’art. 8-bis del decreto legge n. 90/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2008 che nell’art. 9 del decreto-legge n. 172/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210/2008, entrambi emanati per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
§ a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine per la vendita al consumatore finale dei prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria ancora presenti nei magazzini dei distributori) aventi un contenuto di COV (composti organici volatili) superiore ai valori limite previsti nel decreto n. 161/2006 (art. 4, co. 9-quater);
§ a prorogare il comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (art. 4, co. 9-sexies);
Il decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008, contiene alcune norme volte a semplificare i controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità (art. 30).
Si segnala che l’art. 21 della legge n. 34/2008 (comunitaria 2007), contiene una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per l’adozione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151. Finalità dell’attribuzione della delega sono la correzione delle disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e la modifica o abrogazione delle disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché il compimento delle modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in modo da adeguarli ai principi della parte IV del d.lgs. 152/2006 (cd. “Codice ambientale”).
Si ricorda poi che la VIII Commissione (Ambiente) ha esaminato[57] lo schema di decreto diretto al recepimento direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (ora d.lgs. n. 188/2008). La finalità del provvedimento è quella di dettare norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.
La VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il proprio parere[58] sul terzo provvedimento correttivo del d.lgs. n. 163/2006, cd. Codice appalti, ora d.lgs. n. 152/2008. L’emanazione delle disposizioni correttive è stata motivata principalmente dalla necessità di tenere conto di alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea a seguito di una procedura di infrazione e di una sentenza della Corte di Giustizia europea, accanto all’esigenza di uno snellimento delle procedure, rimuovendo ogni ostacolo non funzionale al conseguimento delle esigenze di trasparenza e apertura di mercato. La modifica principale ha riguardato la riforma della disciplina del project financing, rafforzando ed incentivando l’intervento privato – promotore – nella realizzazione dell’opera pubblica. Ulteriori innovazioni sono state apportate, tra l’altro, in materia di avvalimento, di offerta economicamente più vantaggiosa, di opere scorporabili, di qualificazione, con l’obiettivo di rilanciare il cantiere delle infrastrutture basato su regole idonee a tutelare l’interesse pubblico e la corretta competizione tra gli operatori.
Ulteriori norme volte a rilanciare il settore degli appalti pubblici sono state inserite in alcuni decreti legge.
Il primo di essi, il decreto legge n. 162/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008, introduce norme specifiche (art. 1) - rivolte ai costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici - riguardanti un nuovo meccanismo di adeguamento dei prezzi di quei materiali da costruzione che hanno subito rilevanti aumenti nel corso del 2008.
Specifiche disposizioni finalizzate a potenziare la spesa per interventi infrastrutturali, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie per la velocizzazione delle relative procedure, sono state introdotte nel decreto legge n. 185/2008, in corso di conversione.
In particolare, si segnala l’art. 18, diretto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese su obiettivi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche), nonché la messa in sicurezza delle scuole, la realizzazione di opere di risanamento ambientale, l'edilizia carceraria, le infrastrutture museali ed archeologiche, l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
Ulteriori norme volte al rilancio degli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, sono recate dall’art. 20. Esso prevede, al fine di velocizzare le procedure per la realizzazione degli investimenti l’istituzione di commissari straordinari con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi, nonché una disciplina speciale diretta ad accelerare le eventuali controversie relative ad investimenti pubblici.
Da ultimo è previsto (art. 21) il rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ex legge obiettivo (n. 443/2001) mediante la concessione di ulteriori contributi quindicennali.
Il programma legislativo della Commissione per il 2009 e il Programma del Consiglio (il quale riguarda tutto il periodo di 18 mesi relativo alle Presidenze francese, ceca e svedese) danno grande rilievo allo sviluppo del settore della comunicazione.
In particolare:
· le tre presidenze saranno, in primo luogo, impegnate nella definizione di un accordo finale teso a modificare il quadro normativo dell’UE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;
· altre questioni previste dal programma del Consiglio riguarderanno la portata del servizio universale accanto alla valutazione sul funzionamento del regolamento relativo al costo dei servizi di roaming internazionale; la prosecuzione dei lavori in merito al quadro applicabile alla politica relativa a “i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione” (TIC). A tal proposito le presidenze parteciperanno allo svolgimento di un dibattito impegnato sul contenuto e gli obiettivi del nuovo quadro strategico per la politica in materia di TIC che succederà al piano d’azione attuale (i2010). Sarà, inoltre, cura delle presidenze mettere in risalto i numerosi vantaggi che uno sviluppo adeguato delle TIC sarà in grado di offrire in vari settori economici sviluppando una strategia finalizzata ad assicurare che tutti i soggetti europei interessati possano fruirne al massimo livello. Nell’ambito di tale impegno, di notevole rilevanza appaiono la promozione delle rete di prossima generazione, il digital divide, la e-partecipazione e l’accessibilità alle risorse telematiche.
· In ordine all’evoluzione di Internet, le presidenze si occuperanno di promozione delle infrastrutture ad alta velocità nell’UE, Internet (tra l’altro, RFID ed altre tecnologie dei sensori),servizi mobili protetti, questioni di sicurezza e spamming. Obiettivo importante sarà anche la creazione di un’efficace cooperazione internazionale in ordine alla governance di Internet anche alla luce del processo di cooperazione rafforzata concordato a Tunisi 2005 nell’ambito del Vertice mondiale sulla società dell’informazione. Il programma prevede, altresì, il compito per le presidenze di raggiungere in tempi ristretti un accordo col Parlamento europeo in merito al programma comunitario per la protezione dei minori che utilizzano Internet.
· In considerazione della necessità di creare economie di scala e di godere compiutamente dei vantaggi connessi ad un uso più efficiente delle radiofrequenze, le tre presidenze si occuperanno anche di una futura proposta della Commissione concernente l’uso coordinato del dividendo digitale.
· Tra le iniziative prioritarie il programma della Commissione, al fine di creare un mercato unico competitivo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e a sviluppare il mercato in Europa, prevede una comunicazione su ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Con tale iniziativa non legislativa, la Commissione intende proporre una strategia di ricerca e innovazione che consenta all’Europa di svolgere un ruolo guida nello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sostenendo la crescita di nuove imprese e utilizzando al meglio le innovazioni utili ad affrontare le principali sfide socioeconomiche.
Un riferimento specifico meritano anche le questioni relative al settore audiovisivo. Il programma del Consiglio prevede, infatti, che le tre presidenze si adoperino per dare giusto seguito alle iniziative della Commissione finalizzate allo sviluppo dei contenuti creativi europei on-line ed alla creazione culturale nell’era digitale, alla luce dei principi internazionali e della normativa europea in tema di diritti di proprietà intellettuale. Le tre presidenze si occuperanno, dunque, di attuare il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica all’interno degli Stati membri consentendo, in tal modo, alle società operanti nel settore pubblico di svolgere le loro attività e fornire i propri servizi in ambiente digitale.
Con riguardo agli interventi legislativi adottati nel corso del 2008 nonché le proposte di legge all'esame del Parlamento, nell’ordinamento italiano, la disciplina delle comunicazioni non è stata oggetto di interventi rilevanti. Vanno solo segnalate, difatti, alcune norme di rifinanziamento contenute nella legge Finanziaria per il 2008, nonché alcune specifiche disposizioni contenute nel D.L. 7/2007 (c.d. “Decreto Bersani”). Si ricorda che già con la legge finanziaria 2007[59]sono state incrementate le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, e si è prevista l’attribuzione di ulteriori 50 milioni - sulla base di un’apposita delibera del CIPE - a beneficio del Ministero delle comunicazioni[60], destinati a sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il suddetto Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.
Anche nella legge finanziaria per il 2008[61] (articolo 2, comma 299), è stato disposto un incremento, pari a 50 milioni di euro per il 2008, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale.
Per quanto concerne, più specificamente, gli interventi legislativi adottati nell’anno in corso, si ricorda che il D.L. n. 112/2008, all’articolo 2, ha introdotto norme di semplificazione per le installazioni di impianti di comunicazione con fibre ottiche, prevedendo per l’attuazione di tali lavori l’applicazione della procedura della denuncia di inizio attività, e disponendo che i soggetti pubblici non possano opporsi, nelle loro proprietà, alle opere necessarie per le installazioni stesse.
Va poi rammentato che il disegno di legge C1441 bis, già approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate, stabilendo che il Governo definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, Si prevede inoltre una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo, volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga
Con riferimento alle proposte all’esame del Parlamento si segnala, poi, l’articolo 17 del disegno di legge comunitaria per il 2008 (A.S. 1078, attualmente all’esame del Senato), il quale reca la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, con indicazione di specifici criteri di delega.
La direttiva 2007/65/CE, sui «servizi di media audiovisivi», modifica la direttiva 89/552/CEE, sulla cosiddetta «Televisione senza frontiere (TSF)», già modificata una prima volta nel 1997. In tema di pubblicità, in particolare, la direttiva definisce esplicitamente il concetto di «inserimento di prodotti» (product placement) e stabilisce il quadro giuridico in materia, fissando tra l’altro il principio del divieto di inserimento di tali prodotti, ma demandando agli Stati membri la decisione in merito alla eventuale deroga a tale principio. La disposizione dell’articolo 17 del disegno di legge è volta, dunque, a definire l’ambito di esercizio della discrezionalità riservata allo Stato in materia di inserimento dei prodotti, attraverso lo strumento della novella al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L’opportunità del recepimento delle norme in tema di inserimento dei prodotti nel nostro Paese risiede nella necessità di garantire un trattamento omogeneo e non penalizzante alle opere audiovisive prodotte in Italia, aumentandone la competitività nel contesto europeo e introducendo, nel contempo, regole certe a tutela degli utenti.
Nel proprio Programma per il 2009 la Commissione europea annuncia l’intenzione di pubblicare una comunicazione sul futuro dei trasporti. L’iniziativa, collegata al Libro bianco sui trasporti del 2001 e alla sua revisione intermedia del 2006, ha lo scopo di promuovere un dibattito sugli scenari relativi al settore dei trasporti nei prossimi 20-40 anni, di mettere a punto strumenti e fornire assistenza tecnica ad un approccio comune generale e sostenibile, che permetterà di individuare i problemi e le opportunità che potrebbero essere oggetto di interventi sino al 2050.
Si prevede inoltre la pubblicazione di un Libro verde sulle reti transeuropee di trasporto.
Per quanto riguarda il Programma del Consiglio, le tre Presidenze intendono concentrarsi sui seguenti tre aspetti:
1) sostenibilità e competitività;
2) sicurezza, soprattutto nel settore del trasporto marittimo e su strada (si vedano le relative schede);
3) sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti.
Con riferimento al primo aspetto sia il Programma della Commissione che quello del Consiglio sottolineano la necessità di contribuire, attraverso un sistema di trasporti sostenibile, alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente. Il Consiglio intende operare mediante lo sviluppo della comodalità[62] e delle catene logistiche e l’internalizzazione dei costi esterni e degli oneri di infrastruttura e pone tra le priorità il raggiungimento di un accordo sulla revisione della direttiva 2006/38/CE, c.d. Eurobollo. Tale direttiva, che prevede un sistema di tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, non è ancora stata recepita in Italia. La proposta di delega al Governo per tale recepimento è contenuta nel disegno di legge comunitaria per il 2008 (A.S. 1078, attualmente all’esame del Senato)[63].
Anche nel nostro ordinamento si registrano interventi miranti alla effettuazione del trasporto di merci mediante fruizione combinata di diverse modalità di trasporto, allo scopo di decongestionare il traffico su strada, raggiungere standard di sicurezza più elevati e ridurre l’impatto ambientale. In particolare si segnala l’emanazione delle disposizioni attuative per l’erogazione dei contributi per l’utilizzo delle autostrade del mare (c.d. ecobonus). Si tratta di contributi concessi agli autotrasportatori che imbarcano su navi, destinate prevalentemente al trasporto merci, i propri veicoli o il corrispondente carico, accompagnati o meno dagli autisti, al fine di percorrere le tratte appositamente individuate dal Ministro dei trasporti. Con la legge finanziaria 2008[64] sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in modo da rendere fruibile il bonus e da assicurare la completa spendibilità di tutte le risorse a ciò destinate.
Un’altra misura a favore dell’ambiente è costituita dalle agevolazioni concesse in favore di coloro che rottamano veicoli inquinanti, sostituendoli o meno con altri meno inquinanti, previste, per gli anni 2007 e 2008, dalla legge finanziaria 2007[65]. La stessa legge concede agevolazioni, per gli anni 2007-2009, a chi acquista veicoli a ridotto impatto ambientale, con alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, GPL, elettrica o a idrogeno.
Nel Programma del Consiglio si sottolinea come lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti rappresenti una sfida importante da realizzare a fini di tutela dell’ambiente, competitività, sicurezza e capacità. Le nuove tecnologie possono contribuire a soluzioni logistiche più efficienti. Sulla base di tali considerazioni le tre Presidenze porteranno avanti le iniziative comunitarie che promuovono azioni per i vari tipi di trasporto. In particolare si prevede di dare notevole slancio all’uso di sistemi di trasporto intelligente nel settore stradale.
Una particolare attenzione è dedicata dalle tre Presidenze del Consiglio al Programma Galileo.
Si ricorda che il programma Galileo è un programma di radionavigazione satellitare[66] proposto dall’Unione europea con un duplice obiettivo: dare un contributo al futuro sistema mondiale di posizionamento satellitare (GNSS Global Navigation Satellite System) e fornire servizi tecnologicamente avanzati alle industrie, alle imprese, ai cittadini e alla società europea per rendere il sistema comunitario competitivo sul piano mondiale.
L’obiettivo di Galileo è lo spiegamento di una costellazione di satelliti dell’Unione europea, che copra in permanenza tutta la superficie della terra. L’uso del sistema di navigazione satellitare permette di fornire una molteplicità di servizi pubblici e privati essenziali per uno spazio europeo integrato. Tra l’altro, si tratta di: servizi per la sicurezza nei trasporti e per la gestione dei flussi di traffico; servizi di telemedicina (reperibilità di beni e prodotti, trattamento dei pazienti a distanza); servizi di protezione civile, emergenza, giustizia (lotta alla microcriminalità, al narcotraffico, sorveglianza mediante braccialetto elettronico); servizi doganali (controllo automatico dei transiti); servizi agricoli (dosaggio delle quantità di concimi o di antiparassitari in funzione del terreno); assistenza alla radionavigazione e alla guida automatica; servizi di telecomunicazione.
Le Presidenze prevedono di proseguire i lavori del programma Galileo elaborando le disposizioni relative alla fase operativa, con riferimento alla messa a punto dell’Autorità di vigilanza, alla governance, al contratto commerciale, alle applicazioni e alle specifiche tecniche.
Nel nostro ordinamento, nel corso del 2008, sono state emanate tre leggi per la ratifica di quattro Accordi tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, la Repubblica Popolare Cinese, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Corea, dall’altra, aventi ad oggetto la cooperazione nell’ambito del sistema di navigazione satellitare Galileo[67]. In data 12 dicembre 2008 è stato inoltre presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la ratifica di un analogo Accordo con l’Ucraina (A.C. 2013).
Il Programma di diciotto mesi del Consiglio prevede che durante tale periodo verranno sviluppate le proposte di azioni relative alle reti ferroviarie per il trasporto di merci e saranno messi a punto il regolamento sull’agenzia ferroviaria e la direttiva sulla sicurezza ferroviaria. Le tre Presidenze opereranno inoltre per completare la revisione del primo pacchetto ferroviario[68]. Tale ultimo obiettivo è contenuto anche nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009, nel quale si afferma l’intenzione di procedere alla rifusione delle relative direttive, al fine di semplificare e modernizzare il quadro legislativo per l'accesso al mercato del trasporto ferroviario. La Commissione si propone di ottenere una riduzione del costo di accesso al mercato per le imprese ferroviarie, attraverso una migliore leggibilità e un'attuazione migliore e più armonizzata della legislazione, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi.
Nell’ordinamento italiano, la disciplina del trasporto ferroviario è stata oggetto negli ultimi anni di un processo di revisione organico, volto a sviluppare l’apertura del mercato alla concorrenza, a garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e l’utilizzo ottimale delle stesse, nonché a promuovere la sicurezza secondo standard e criteri di controllo comuni in ambito europeo.
In particolare, per accelerare la liberalizzazione dei servizi ferroviari, l’articolo 2, comma 253, della legge finanziaria 2008[69], ha previsto lo svolgimento di un’indagine conoscitiva dal parte del Ministero dei trasporti, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. L’indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico, ma ritenuti di utilità sociale. Il termine per la conclusione dell’indagine è fissato al 15 dicembre 2008.
Con riferimento ai lavori parlamentari, si segnala la proposta di delega al Governo per il recepimento delle direttive facenti parte del c.d. terzo pacchetto ferroviario, contenuta nell’articolo 1 del disegno di legge comunitaria per il 2008 (A.S. 1078, attualmente all’esame del Senato). Il pacchetto si compone delle seguenti direttive:
§ direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. La direttiva ha lo scopo di aprire il mercato dei servizi internazionali di trasporto passeggeri all’interno della Comunità;
§ direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.
Lo stesso disegno di legge autorizza inoltre il Governo a recepire la direttiva n. 2005/47/CE del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
La sicurezza dei trasporti è un tema sul quale l’Unione europea ha assunto negli anni scorsi importanti iniziative. Con specifico riferimento alla sicurezza dei trasporti stradali, il Programma di diciotto mesi del Consiglio evidenzia l’impegno delle tre Presidenze per il raggiungimento di un accordo sulla direttiva concernente l’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni. Si afferma inoltre che le Presidenze sono disposte a sostenere un nuovo programma sulla sicurezza stradale che la Commissione dovesse presentare nel corso del periodo.
La sicurezza stradale costituisce l’oggetto delle proposte di legge A.C. 44 e abbinate, attualmente all’esame della Commissione trasporti della Camera dei deputati. Nell’ambito di tale esame la Commissione ha inoltre deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva, effettuando audizioni di soggetti operanti a livello istituzionale nel settore della sicurezza stradale.
Sempre in materia di sicurezza stradale, si ricorda l’inasprimento delle pene per chi guida o commette reati essendo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, disposto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.[70]
Il Programma di diciotto mesi del Consiglio si propone di raggiungere un accordo sulla revisione della direttiva 2002/15/CE concernente l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto[71]. Con riferimento a questo settore di intervento, si segnala che nel nostro ordinamento è stato recentemente emanato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144, che recepisce la direttiva 2006/22/CE, relativi ai controlli per la verifica del rispetto della normativa comunitaria sui tempi di guida nel settore dei trasporti su strada e sull’installazione di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui veicoli adibiti al trasporto su strada.
Nel settore dell’autotrasporto si ricordano poi le agevolazioni, prevalentemente fiscali, a carattere transitorio, introdotte dall’articolo 83-bis del D.L. n. 112 del 2008, in attuazione dell’accordo concluso tra il Governo e le organizzazioni di categoria in data 25 giugno 2008.
Si segnala infine che il disegno di legge comunitaria per il 2008 (A.S. 1078, attualmente all’esame del Senato) contiene una proposta di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/126/CE contenente la rifusione della normativa concernente la patente di guida.
Nel settore della navigazione marittima, va in primo luogo segnalato che il programma del Consiglio prevede l’impegno delle Presidenze (francese, ceca e svedese) a proseguire gli interventi volti all’attuazione del programma di azione europeo per il trasporto sulle vie navigabili interne (NAIADES - Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe), che ha l’obiettivo di trasferire un maggior volume di merci sulle vie navigabili interne e contribuire così al decongestionamento delle vie terrestri di trasporto e alla riduzione dell’inquinamento.
Il programma legislativo della Commissione, a sua volta, prevede una revisione del regolamento che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima e lo spazio europeo del trasporto marittimo senza barriere. E’ inoltre intenzione degli organi comunitari prevenire ad un accordo relativo al varo del ‘terzo pacchetto’ sulla sicurezza marittima.
Infine, è in corso di esame un progetto di direttiva recante modifiche alla direttiva 96/98/CE in materia di equipaggiamento marittimo.
Per quanto concerne le più recenti iniziative assunte in Italia, si ricorda che la legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) ha previsto una delega al Governo per l’adeguamento della normativa interna alla direttiva 2002/59/CE, in tema di sistema comunitario di monitoraggio e informazione sul traffico navale, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187. In particolare, il decreto ha novellato il d.lgs. n. 196/2005[72] - recante attuazione della direttiva 2002/59/CE – allo scopo di conformare la normativa nazionale ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2316 del 12 ottobre 2006 avviata per il non corretto recepimento della citata direttiva 2002/59/CE.
La stessa legge comunitaria 2007 ha poi previsto altre due deleghe (non ancora esercitate) per il recepimento delle direttive 2006/137/CE e 2006/87/CE, entrambe in materia di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
E’ opportuno inoltre ricordare il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 che ha recepitola direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di conseguenti sanzioni.
Con l’articolo 2, commi 210-215 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state introdotte - in vista del miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri– specifiche autorizzazioni di spesa per investimenti diretti al raggiungimento di standards energetici e ambientali, demandando al Ministero dei trasporti la promozione di accordi con Autorità portuali e fornitori di energia per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati.
In relazione al processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, e la privatizzazione delle società esercenti i predetti servizi, (che si ricollega al regolamento comunitario n. 3577/92, il qualeha fissato il principio della libera prestazione di servizi di cabotaggio marittimo derogabile solo con riguardo all’imposizione di obblighi di servizio pubblico nell’ipotesi in cui manchi un servizio sufficiente a garantire la continuità territoriale), l’articolo 57 del d.l. n. 112/2008 - convertito dalla legge n. 133/2008 – ha previsto che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una Regione siano esercitati dalla Regione interessata. Lo stesso articolo 57 ha inoltre dettato norme per il processo di privatizzazione di Tirrenia S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Fintecna S.p.a. e per suo tramite del Ministero dell’economia e delle finanze. Sul processo di privatizzazione è successivamente intervenuto l’articolo 26 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (attualmente in corso di conversione). Tale articolo autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia e delle società da questa controllate, e consentire la stipula della nuova Convenzione, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni.
Nell’ambito di tale settore il programma del Consiglio prevede, in capo alle tre presidenze, un impegno teso a raggiungere un accordo definitivo sul codice dei sistemi telematici di prenotazione.
Le presidenze saranno, poi, impegnate nell’esame della nuova iniziativa “Cielo unico” al fine di completare il mercato interno e in considerazione del suo impatto ambientale positivo. Si ricorda che il 25 giugno 2008 la Commissione UE ha, infatti, lanciato l'iniziativa "Cielo unico europeo II" per voli più sicuri, ecologici e puntuali. Il pacchetto "Cielo unico europeo II" prende come punto di partenza la normativa esistente dal 2004 e si basa su quattro pilastri: aggiornamento delle disposizioni attualmente in vigore; potenziamento della tecnologia; miglioramento dei livelli di sicurezza; e ampliamento della capacità degli aeroporti.
Il primo pilastro introduce diversi miglioramenti alla vigente normativa sul Cielo unico europeo, con obiettivi di performance vincolanti per i fornitori di servizi. E’, inoltre, prevista la gestione della rete europea per garantire la convergenza tra le reti nazionali. Il nuovo pacchetto pone, ancora, le questioni ambientali al centro del Cielo unico europeo: la gestione più efficace del traffico aereo dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra che esso produce. Si prevede che i miglioramenti arriveranno al 10% per volo, con un risparmio di 16 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno e minori costi per 2,4 miliardi di euro l'anno.
Il pilastro tecnologico mira a introdurre altresì tecnologie d'avanguardia. Il programma SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) riunisce gli operatori del settore del trasporto aereo allo scopo di definire e realizzare un sistema di gestione del traffico aereo di nuova generazione su scala europea. Tale sistema consentirà di gestire il traffico aereo, che si prevede raddoppiato da qui al 2020, in modo sicuro, sostenibile e a costi inferiori.
Il pilastro della sicurezza prevede, da parte sua, maggiori responsabilità per l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, chiamata ad adottare norme precise, uniformi e vincolanti in materia di sicurezza aerea, servizi di gestione del traffico aereo e navigazione aerea; e vigilerà inoltre sull'osservanza delle norme da parte degli Stati membri.
Infine, con il pilastro "capacità aeroportuale" si affronterà l’importante problema della mancanza di piste e di infrastrutture aeroportuali, che rischia di diventare un freno allo sviluppo del settore. L'iniziativa mira ad un migliore coordinamento delle bande orarie concesse agli esercenti di aeromobili e della gestione del traffico aereo, nonché alla creazione di un osservatorio sulla capacità aeroportuale, in modo da integrare pienamente gli aeroporti nella rete aerea
Il programma del Consiglio prevede, altresì, che venga impresso un nuovo slancio ai negoziati sugli accordi con i Paesi terzi concernenti i trasporti aerei con particolare riferimento alla seconda fase dell’accordo UE-USA, in ordine al quale le tre presidenze sono impegnate ad apporre la sigla definitiva, all’accordo UE-Canada ed agli accordi con i Paesi limitrofi.
Anche per quanto riguarda il trasporto aereo, le presidenze intendono dare maggiore impulso all’uso di sistemi di trasporto intelligenti; in particolare, alla fine dell’anno in corso, ci si aspetta la conferma degli impegni assunti dal settore industriale riguardo ad un importante contributo alla fase di sviluppo del sopra menzionato progetto SESAR.
Con riferimento agli interventi legislativi adottati nel corso del 2008, e alle proposte di legge all'esame del Parlamento, si ricorda che il settore dell’aviazione civile è stato interessato, nel corso della XV legislatura, da un ampio disegno di legge di riforma, il cui iter peraltro non si è concluso, e da numerose disposizioni in materia di liberalizzazione tariffaria. L’aggravarsi della situazione della compagnia di bandiera, Alitalia S.p.a., ha poi indotto il Governo, com’è noto, a promuoverne la privatizzazione attraverso la vendita della quota di partecipazione statale.
Numerose disposizioni sono, poi, state introdotte allo scopo di migliorare, adeguandolo progressivamente alle disciplina comunitaria, il sistema di sicurezza aerea ed aeroportuale. Da ultimo si segnala il recepimento della direttiva 2006/23/CE recante i requisiti uniformi per il rilascio della licenza dei controllori del traffico aereo (Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 118).
In merito al trasporto aereo si segnala, altresì, che nell’ambito del disegno di legge comunitaria per il 2008, attualmente all’esame presso il Senato, (A.S. 1078), il Governo è delegato a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.
Con riferimento al “Cielo unico europeo”, occorre segnalare che la IX Commissione della Camera ha esaminato alcune proposte di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relative al funzionamento e alla sostenibilità del sistema aeronautico europeo, nonchè all’organizzazione degli aeroporti, alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea. Nell’ambito della procedura, sono state effettuate audizioni con organismi operanti nel settore (quali ENAC e Assoaeroporti). Il 4 dicembre scorso la Commissione ha approvato un documento finale, che è stato poi inviato al Parlamento europeo e alla Commissione europea.
Va infine ricordato che è in corso di esame per il prescritto parere parlamentare uno schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il provvedimento costituisce attuazione di una delega prevista dall'articolo 3 legge comunitaria per il 2007 (legge 18 aprile 2008, n. 34).
Nel Programma legislativo della Commissione europea per il 2009 e nel Programma di 18 mesi del Consiglio UE (Presidenze francese, ceca e svedese) si rinvengono diversi temi e questioni riconducibili all’ambito di competenze e all’attività legislativa della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo). Tra tali temi e questioni si segnalano in particolare quelli relativi alla sicurezza e all’efficienza energetica, alla competitività (concorrenza, imprese, semplificazione normativa, tutela della proprietà intellettuale), alla ricerca e innovazione e alla tutela dei consumatori.
Sicurezza ed efficienza energetica rientrano tra le priorità della Commissione e del Consiglio. In particolare le tre Presidenze – che ritengono vantaggiosa per imprese e consumatori l’istituzione di un mercato energetico interno competitivo, efficiente e interconnesso - intendono attribuire un’alta priorità alla piena attuazione del piano d’azione in materia energetica per il periodo 2007-2009 (varato nel marzo 2007) che persegue tre obiettivi: sicurezza dell’approvvigionamento, competitività del sistema economico europeo e disponibilità di energia a prezzi accessibili, promozione della sostenibilità ambientale e lotta contro i cambiamenti climatici. Le tre Presidenze prevedono inoltre di contribuire all’attuazione in tempi rapidi del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche recentemente adottato. Infine sarà prestata debita attenzione al seguito da riservare al programma indicativo nucleare della Comunità (PINC) e alle discussioni in materia di energia nucleare.
Tra i provvedimenti varati dal Parlamento italiano nel corso del 2008 recanti misure in materia energetica si segnala il decreto-legge n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)[73].
Le disposizioni in materia di energia contenute nel menzionato decretoriguardano in particolare:
§ l’introduzione della «Strategia energetica nazionale»[74] come strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. Il piano energetico, lungo le tre direttrici della diversificazione, nuove infrastrutture ed efficienza energetica, ha lo scopo di indicare lepriorità per il breve ed il lungo periodo, recando la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato;
§ la promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni con l’inserimento delle infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimentoconsiderati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca;
§ l’obbligo per le amministrazioni statali di approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip[75] o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip.
§ la previsione della possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell’Alto Adriatico, a condizione che si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, e l’agevolazione dello sfruttamento dei giacimenti marginali[76].
Tra i provvedimenti in corso di esame parlamentare si segnala il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009-2011[77], approvato dalla Camera (AC 1441-ter) ed attualmente all’esame del Senato (AS 1195), che contiene numerose disposizioni in materia di energia.
Per quanto riguarda l’energia nucleare, il provvedimento reca una delega al Governo per la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare (articolo 14). Alle fonti di produzione di energia nucleare sarà inoltre assicurata la precedenza dal gestore della rete di trasmissione elettrica prevista dal D.Lgs. 79/1999, immediatamente dopo le fonti rinnovabili. Viene inoltre istituita (articolo 17) l'Agenzia per la sicurezza nucleare, autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare.
L’articolo 21 prevede inoltre la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell’innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione.
Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico sono contenute nell’articolo 16 che individua nel gestore dei servizi elettrici (GSE) l’organismo chiamato a supportare le amministrazioni dello Stato nell’ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. Il comma 8 introduce norme volte ad accelerare e assicurare l’attuazione dei programmi di efficienza e risparmio energetico, nei limiti degli stanziamenti a legislazione vigente, prevedendo l’elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario in materia,da trasmettere alla commissione UE. Il piano dovrà prevedere: misure per il coordinamento e l’armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica; valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative; incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e centri commerciali; la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti e apparecchiature con sistemi ad alta efficienza, estendendo anche l’applicazione dei certificati bianchi e prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi rotativi per il finanziamento nei settori dell’edilizia, dell’industria e dei trasporti.
In tema di risparmio ed efficienza energetica, al fine di assicurare l’attuazione dei programmi di efficienza e risparmio energetico, si prevede l’elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario in materia, da trasmettere alla Commissione europea. Sono inoltre previste misure volte ad incrementare l’efficienza del settore energetico (articolo 18), come l’assegnazione della la gestione economica del mercato del gas in esclusiva al Gestore del mercato elettrico Spa (GME) e l’istituzione dell’Acquirente Unico anche nel settore del gas, ampliando i compiti in capo a quello operante nel settore elettrico. Per la cogenerazione ad alto rendimento, si prevede la definizione di un adeguato regime di sostegno, analogo a quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione Europea.
Relativamente alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili si prevede che il Governo debba definire norme, criteri e procedure standardizzate destinati alle amministrazioni responsabili ai fini dell’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione alla costruzione di impianti utilizzanti tali fonti. I comuni dovranno destinare aree del proprio patrimonio per realizzazione di impianti fotovoltaici di erogazione di energia elettrica “in conto energia” e di servizi di “scambio sul posto” da cedere a cittadini che intendano usufruire degli incentivi del suddetto conto e sottoscrivere contratti di scambio con il gestore della rete (art. 16, co. 11 e 12). Viene poi istituita (articolo 20) l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che opera – mantenendone la sigla (ENEA) - al posto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso.
Infine, numerose altre disposizioni contenute nel citato disegno di legge si muovono nella direzione della semplificazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, nonché per gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.
Per quanto concerne il rafforzamento della competitività, i Programmi della Commissione e del Consiglio prevedono l’adozione di misure e iniziative combinate - esterne ed interne - nei settori della concorrenza (procedura semplificata in materia di aiuti di stato), dell’imprenditorialità, della proprietà intellettuale, del miglioramento e della regolazione normativa (pacchetto “Legiferare meglio”).
Proseguiranno, secondo quanto previsto nel Programma operativo del Consiglio, i lavori relativi al piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato volto al rafforzamento della pressione concorrenziale, al fine di contenere i prezzi ed offrire una scelta più ampia di beni e servizi nell’interesse dei consumatori. Nel Programma della Commissione tra le iniziative di semplificazione rientra la predisposizione di una procedura semplificata sempre in materia di aiuti di Stato, mentre tra le iniziative prioritarie si segnala il seguito al Libro bianco sulle azioni per il risarcimento dei danni in caso di violazione delle norme CE in materia di concorrenza.
A livello nazionale tra i provvedimenti recentemente approvati contenenti norme in materia di concorrenza che rivestono interesse per la X Commissione Attività produttive, si segnala il citato decreto-legge n. 112/2008 che reca disposizioni per il settore energetico volte a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti (commi 17-22 dell’articolo 83-bis), al fine di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione europea in materia, riguardanti vincoli con finalità commerciali (distanze minime, contingentamenti e bacini minimi di utenza, superfici minime commerciali e obblighi o limiti ad integrare attività oil ad attività non oil nello stesso impianto).
Nello specifico il comma 17 vieta la subordinazione dell’attività di installazione e di esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area.
Il comma 18 precisa che le disposizioni del comma 17, volte alla tutela della concorrenza e alla definizione di livelli essenziali di prestazioni, rientrano nella potestà legislativa dello Stato in quanto costituiscono principi generali in materia ai sensi dell’art. 117 Cost. e pertanto non richiedono norme di adeguamento da parte delle regioni.
I commi 19 e 20 apportano modifiche agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 riguardanti rispettivamente:
§ la redazione della perizia giurata – che correda l’autocertificazione inviata al comune unitamente alla domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione - da parte di un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, cui, a seguito della modifica, viene richiesta l’abilitazione secondo le norme vigenti nei Paesi UE in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale;
§ l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, che non è più subordinato alla chiusura di almeno 7000 impianti.
Il comma 21 riconosce il ruolo di programmazione delle regioni nella promozione del miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio reso ai cittadini e nel rispetto dei principi di non discriminazione e delle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.
Infine il comma 22, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione - entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas - i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.
Tra i provvedimenti in corso di esame parlamentare si ricorda il citato ddl collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009-2011, attualmente all’esame del Senato (AS 1195).
L’articolo 30 del disegno di legge prevede l’adozione della legge annuale per la promozione del mercato e la concorrenza, volta alla rimozione di ostacoli normativi o amministrativi all’apertura di mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutelare dei consumatori. A tal fine il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell’Antitrust, anticipata (dal 30 aprile) al 31 marzo, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l’attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell’Antitrust; una o più deleghe al Governo; disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l’esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedente. Il disegno di legge governativo deve essere accompagnato da una relazione nella quale il Governo da conto della conformità dell’ordinamento interno ai principi comunitari in materia di concorrenza, dello stato di attuazione degli interventi previsti da precedenti leggi annuali per il mercato e la concorrenza e delle segnalazioni dell’Antitrust alle quali non abbia ancora dato attuazione, indicandone i motivi.
Nel Programma operativo del Consiglio si prevede un approccio di mercato alla politica industriale incentrato sui vantaggi per le imprese europee e volto a conciliare in modo adeguato competitività e sostenibilità. Le tre Presidenze intendono dar seguito alla comunicazione e al piano d’azione della Commissione sul consumo e la produzione sostenibili e su una politica industriale sostenibile.
A livello nazionale, tra i provvedimenti in corso di esame parlamentare, si segnalano le disposizioni volte allo sviluppo imprenditoriale e alla internazionalizzazione delle imprese contenute nel citato disegno di legge AS 1995, attualmente all’esame del Senato.
In particolare si segnala:
§ l’articolo 1 recante una delega al Governo ad adottare, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese. I decreti sono finalizzati, in particolare, a definire:
- forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, idonee alla costituzione di una rete d’impresa, cui possano aderire anche le imprese sociali;
- requisiti per il riconoscimento delle reti, anche a livello internazionale, nonché di condizioni, modalità e limiti di adozione dei vincoli contrattuali;
- definizione del regime giuridico delle reti d’impresa;
- disciplina delle reti transnazionali;
- costituzione di fondi di garanzia per l’accesso al credito delle reti costituite all’interno dei distretti;
§ l’articolo 2 recante disposizioni in materia di interventi di reindustrializzazione, promozione dell’internazionalizzazione e dello sviluppo industriale. I commi da 1 a 8, in particolare, introducono una serie di norme volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico, che ruota attorno all’accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Le aree e i distretti in crisi in cui realizzare gli interventi sono individuati con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, al quale è affidato il coordinamento dell’accordo di programma, anche avvalendosi, a tal fine, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia). L’Agenzia, sulla base di direttive emanate dal Ministro, provvede all’attuazione degli interventi agevolativi mediante i finanziamenti agevolati di cui alla legge 181/1989, il cui regime (attualmente limitato alle sole regioni dell’Obiettivo 1) viene esteso a tutto il territorio nazionale;
§ l’articolo 3 recante disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, prevede che il Governo, attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, individui le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano è sottoposto all’approvazione del CIPE. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, si prevede inoltre una delega al Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico).
Tra le iniziative strategiche del Programma legislativo per il 2009 della Commissione rientra il pacchetto “Legiferare meglio”. Nel quadro del terzo esame strategico del programma (presentato nel gennaio del 2007 è volto a ridurre del 25% gli oneri amministrativi imposti dalla legislazione UE) si farà il punto sulle tre componenti fondamentali del medesimo: le valutazioni d’impatto, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. Beneficiarie di tali riduzioni saranno soprattutto le piccole e medie imprese. Con riferimento a queste ultime nell’ambito del Programma della Commissione infatti tra le iniziative prioritarie viene inserita la riduzione degli oneri amministrativi in materia di contabilità delle PMI.
In materia di riduzione degli oneri amministrativi si segnala, tra i più recenti provvedimenti adottati a livello nazionale, il già citatodecreto-legge n. 112/2008 che all’articolo 38 reca norme volte a semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.
Nello specifico la semplificazione e il riordino di detta disciplina è demandata ad un regolamento di delegificazione, ex art. 17, comma 2, L. n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa, da adottarsiin base a specifici principi e criteri, espressamente indicati:
§ configurazione dello sportello unico quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento[78], salvo quanto disposto dalla successiva lettera c) e dall’articolo 9 del DL n. 7 del 2007[79], recante norme sulla comunicazione unica al registro delle imprese a fini previdenziali, assistenziali e fiscali (lettera a));
§ garanzia di un collegamento, anche per via telematica, tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui al richiamato articolo 9 e quelle relative alla attività produttiva di cui alla predetta lettera a) (lettera a)-bis));
§ applicazione sia alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, sia alle procedure per i prestatori di servizi[80] (lettera b));
§ possibilità di affidare l’istruttoria (nel caso di attività discrezionale della P.A.) e l’attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della P.A.) a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) (lettera c));
§ la previsione che, per i comuni che non istituiscono lo sportello unico ovvero qualora questo non risponda ai requisiti di cui alla lettera a), le funzioni inerenti lo sportello unico siano esercitate mediante delega alle camere di commercio lequali, a tal fine, mettono a disposizione un apposito portale denominato “impresainungiorno” gestito congiuntamente con l’ANCI (lettera d));
§ possibilità di avviare immediatamente l’attività d’impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che vale come titolo autorizzatorio (e possibilità per il privato, in caso di diniego, di ricorrere alla conferenza di servizi) (lettere e) e f));
§ previsione di un termine di 30 giorni per il rigetto dell’istanza, per la formulazione di osservazioni ostative o per l’attivazione della conferenza di servizi, nei casi in cui il progetto di impianto produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici (lettera g));
§ facoltà per l’amministrazione procedente di concludere il procedimento anche in mancanza dei pareri delle altre amministrazioni una volta scaduto il termine ad esse assegnato per esprimersi, con esclusione di ogni responsabilità a carico del responsabile del procedimento in ordine ai danni eventualmente connessi alla mancata espressione dei pareri (lettera h)).
Ad uno o più regolamenti di delegificazione è demandatal’individuazione di requisiti, modalità di accreditamento e verifica dell’attività dei soggetti privati ai quali può essere affidata l’istruttoria e l’attestazione della sussistenza dei requisiti in ordine alle istanze dei privati, nonché la definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati.
Infine è rimesso al Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006, il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all’attività degli sportelli unici.
L’articolo 30 dello stesso decreto-leggesemplifica i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti alle imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, sostituendoli con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di intervenire in materia al fine di garantire livelli ulteriori di tutela.
L’articolo 43 interviene in materia di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, prevedendo l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni finanziariea sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. La gestione degli interventi viene affidata, con modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale strumento di intervento sostituirà i contratti di programma e i contratti di localizzazione.
Rimanendo nell’ambito della semplificazione si ricordano, altresì, le disposizioni contenute nell’articolo 35 del decreto-legge n. 112/2008 volte a semplificare la disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici rimettendola a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2008.
I decreti provvederanno, in particolare, a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di obblighi.
La norma dispone la soppressione dell’articolo 13 del decreto interministeriale n. 37 del 2008, che prevede l’obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione (nonché, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegna all'avente causa). L’abrogazione di alcune disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 in materia di certificazione energetica degli edifici comporta, invece, il venir meno dell’obbligo per i proprietari di consegna della documentazione relativa alla sicurezza degli impianti presenti negli immobili in caso di compravendita e locazione.
Negli obiettivi prioritari dell’attività del Consiglio e della Commissione rientrano il miglioramento del sistema europeo dei brevetti, nonché lo sviluppo di un efficace quadro giuridico per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e il rafforzamento della lotta alla contraffazione. A tal fine le tre Presidenze si adopereranno per un brevetto comunitario che sia efficiente sul piano dei costi e garantisca certezza giuridica e per un sistema integrato e specifico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, nonché per l’elaborazione di un nuovo piano d’azione per la lotta alla contraffazione (2009-2012).
A livello nazionale, tra i provvedimenti in corso di esame parlamentare, disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione sono contenute nel disegno di legge AS 1195, attualmente all’esame del Senato.
L’articolo 9 del provvedimentointerviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale, inasprendone il quadro sanzionatorio. In particolare, la disposizione modifica la fattispecie di contraffazione dei marchi, introducendo il nuovo reato di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); modifica altresì la fattispecie di introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l’ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (art. 474 c.p.). In relazione a tali reati, vengono previste un’aggravante specifica (art. 474-bis c.p.) e la confisca obbligatoria dei beni (art. 474-ter c.p.); nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale. E’ inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (art. 517-ter c.p.).
L’articolo 10 reca misure volte al contrasto della contraffazione. Il comma 1 estende alle indagini per i delitti di cui agli artt. 473 e 474, primo comma, e 517-ter c.p., aggravati ai sensi dell'art. 474-bis, c.p. (disposizioni inserite o modificate dall'art. 9 del provvedimento in esame), la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura. Il comma 2 modifica la disciplina dell'acquisto di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Il comma 3 dispone la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti. Il comma 4 prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia che, nell’ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Il comma 5 modifica la disciplina dell'importazione e dell'esportazione a fini di commercializzazione ovvero della commercializzazione o della commissione di atti diretti in modo non equivoco.
L’articolo 11 dispone, ai commi da 1 a 4, una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005), con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti. Sinteticamente, la norma:
§ interviene sull’art. 120, per prevedere la possibilità di esperire l’azione di contraffazione – accanto all’azione di nullità – e la facoltà per il giudice di sospendere il processo. Tale disposizione si applica anche ai giudizi già in corso;
§ riscrive, facendo seguito a due sentenze della Corte costituzionale (n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008), le disposizioni (artt. 134 e 245) che attribuiscono alle sezioni specializzate la competenza in ordine ai procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale. Tali disposizioni si applicano anche ai giudizi già in corso, a meno che nell’ambito di essi non sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza;
§ circoscrive ulteriormente le ipotesi di esclusione dalla protezione accordata al diritto d’autore (art. 239).
I commi 8-14 disciplinano il Consiglio nazionale anticontraffazione, di cui si prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico. Al Consiglio, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo rappresentante e composto da rappresentanti di varie amministrazioni, sono assegnati compiti di monitoraggio dei fenomeni di violazione dei diritti di proprietà industriale e proprietà intellettuale, di coordinamento (anche con omologhe strutture straniere) e di studio di misure di contrasto, nonché di sensibilizzazione delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori. Per la definizione delle modalità di funzionamento del Consiglio, senza oneri per la finanza pubblica, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 15,reca una delega al Governo per l’adozione, entro il 30 dicembre 2008, di disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale, anche al fine di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale.
La ricerca e lo sviluppo tecnologico sono essenziali nella promozione dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione per consentire la competitività e la prosperità dell’Europa. Nel Programma operativo del Consiglio le tre Presidenze sottolineano l’importanza di un ulteriore sviluppo dello spazio europeo della ricerca cui assicureranno una governance efficace, mentre, con riferimento all’innovazione, si impegnano a monitorare e a valutare l’attuazione della strategia d’innovazione UE concordata nel 2006, nonché a prestare attenzione alla tempestiva realizzazione e regolare funzionamento dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT). La Commissione, dal canto suo, sottolinea come l’anno europeo della creatività e dell’innovazione sia destinato ad evidenziare l’importanza dello sviluppo delle competenze e di incentivi all’innovazione nella strategia UE per la crescita e l’occupazione.
Tra i più recenti interventi legislativi nazionali in materia di ricerca e innovazione si segnalano le disposizioni in materia contenute nel citato DL 112/2008 (all’articolo 4).
L’articolo 4 del DL autorizza la costituzione di appositifondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all’interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali). La definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi viene rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Tra i provvedimenti attualmente all’esame del Parlamento contenenti disposizioni in materia di ricerca e innovazione si segnala il più volte citato disegno di legge AS 1195.
L’articolo 3 del provvedimento reca una delega al Governo volta a perseguire, tra le altre finalità, il riordino del sistema degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (comma 2). L’articolo 20 istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che subentra – mantenendone la sigla (ENEA) - all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso. L’articolo 28, invece, interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), e di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria. Il comma 1 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuarenuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. A partire dal 2009, l’aggiornamento o l’individuazione potrà intervenire anche con cadenza annuale entro il 30 giugno. I commi da 2 a 4 recano una delega al Governo per il riordino, senza nuovi oneri o maggiori oneri, del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria e per la soppressione dell’Istituto nazionale delle conserve alimentari.
In questo settore ritenuto essenziale per un mercato interno ben funzionante, la priorità delineata dal Consiglio nel suo Programma operativo consisterà nel riesame dell’acquis relativo ai consumatori in base ad una proposta di direttiva quadro sui diritti contrattuali dei consumatori che la Commissione dovrebbe presentare verso la fine del 2008. Obiettivo del riesame sarà la semplificazione e il miglioramento della coerenza del quadro normativo relativo ai consumatori allo scopo di aumentare la certezza del diritto sia per i medesimi che per le imprese. Tra i temi che saranno affrontati dalle Presidenze anche quello del ricorso collettivo per i consumatori (class action).
Tra le disposizioni recentemente adottate a livello nazionale a tutela dei consumatori si segnalano quelle contenute nel decreto-legge n. 112/2008.
In particolare l’articolo 5 del provvedimento ridefinisce, in un quadro di semplificazione e snellimento procedurale, le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.
Le novità introdotte dal DL 112/2008 riguardano, in particolare:
§ la soppressione della norma contenuta al comma 198 dell’art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in base alla quale alla Conferenza Unificata era riconosciuta la possibilità di disciplinare, d’intesa con l’Unioncamere, l’ANCI e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’interno e dell’economia e delle finanze, la convenzione tipo tra camere di commercio, comuni, prefetture e altri enti interessati per lo svolgimento delle attività degli uffici prezzi delle camere di commercio, nonché le procedure standard di rilevazione e messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati;
§ la ridefinizione delle funzioni del garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare si prevede:
- la verifica da parte del Garante delle segnalazioni delle Associazioni riconosciute dai consumatori, l’analisi di ulteriori segnalazioni, e la messa a disposizione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, su richiesta, dei risultati dell’attività svolta dal Garante (art. 2, co. 198, L. 244/2007);
- il possibile svolgimento di indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza, oltre che dei dati rilevati dall’ISTAT e della collaborazione dei Ministeri competenti, dell’Ismea, dell’Unioncamere e delle camere di commercio (art. 2, co. 199, L. 244/2007);
- la possibilità per il Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo (art. 2, co. 199, L. 244/2007).
§ le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell’attività del Garante, resa nota al pubblico attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico[81] e la tempestiva pubblicazione e aggiornamento nel sito stesso dei quadri di confronto dei prezzi dei principali beni di consumo, specie quelli alimentari ed energetici, elaborati a livello provinciale, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 34 attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici, stabilendo, a tale scopo, che ciascun comune individui un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
L’articolo 36 interviene in materia di “class action” - ovvero l’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2, commi 445-449, della legge finanziaria 2008 - prorogando di sei mesi (ovvero al 1° gennaio 2009) l’entrata in vigore della relativa disciplina.
Tra i provvedimenti attualmente all’esame del Parlamento che intervengono a tutela dei consumatori si segnala il decreto-legge n. 185/2008[82], in corso di conversione (AC 1972), che all’art. 3 prevede, tra l’altro, il blocco e la riduzione delle tariffe, nonché il più volte citato disegno di legge AS 1195 che agli artt. 12 e 13 prevede iniziative a favore dei consumatori.
Il comma 1 dell’articolo 3 del DL 185/2008 sospende, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009, l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico.
I commi 2 e 4 prevedono, fino al 30 aprile 2009, la sospensione:
§ degli incrementi tariffari autostradali relativi all’anno 2009;
§ dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'art. 1, comma 1021, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
Il comma 3 prevede l’emanazione di un DPCM recante misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento.
Il comma 5 consente di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta, la formula tariffaria semplificata prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l’Italia.
Il comma 6 provvede a modificare in più parti i commi dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 al fine di sopprimere le norme che prevedevano l’estinzione del rapporto concessorio nei casi di mancato accordo sui contenuti della convenzione unica, nonché al fine di semplificare l’iter per l’approvazione delle variazioni tariffarie annuali.
Il comma 7 novella il comma 5 dell’art. 11 della legge n. 498/1992 (come modificato dall'art. 2, comma 85, del D.L. n. 262/2006), disponendo che i requisiti di solidità patrimoniale ivi previsti non siano più individuati con un decreto interministeriale, ma direttamente dalle convenzioni.
Il comma 8 prevede il monitoraggio, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Si dispone inoltre che la stessa Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.
Il comma 9 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, agevolazioni tariffarie delle utenze del gas (bonus gas) a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico). La compensazione viene riconosciuta in modo differenziato per zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa (al netto delle imposte) dell'utente medio indicativamente del 15%.
Il comma 10, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, detta alcuni principi a cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Il comma 11, ai medesimi fini di cui al comma precedente, detta i principi e i criteri direttivi ai quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà adeguare le proprie deliberazioni entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il comma 12 prevede la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone. Alla suddivisione provvederà l’AEEG, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, entro 24 mesi all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Infine il comma 13 stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente Consiglio dei ministri.
Quanto alle iniziative a favore dei consumatori contenute nel ddl AS 1195, si ricorda che l’articolo 12 pone a carico dei gestori dei servizi dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, l’obbligo di fornire informazioni complete e trasparenticirca le offerte proposte sul mercato, al fine di consentire agli utenti la valutazione e il confronto delle offerte, anche di altri gestori. Per l’attuazione della norma in esame si rinvia a disposizioni regolamentari che dovranno essere predisposte dalle Autorità di settore. L’articolo 13 dello stesso provvedimento, al comma 1, integra le disposizioni dell’art. 81, comma 30, del DL 112/2008, relativo al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, prevedendo che esso sia alimentato, limitatamente all’anno 2008, anche a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell’art. 148 della L. 388/2000).
Nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione UE per il 2008 e nel Programma di 18 mesi del Consiglio UE (il quale riguarda tutto il periodo di 18 mesi relativo alle Presidenze francese, ceca e svedese), si rinvengono importanti profili di interesse riguardanti le materie di competenza della Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), che possono ricondursi essenzialmente ai settori dell’occupazione e mercato del lavoro, soprattutto per quanto concerne l’inserimento dei giovani, delle pari opportunità sul lavoro e della conseguente lotta alla discriminazione, delle misure per conciliare vita familiare e lavoro, della formazione e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Commissione europea nel 2009 ha posto come obiettivo primario l’adattamento della strategia di Lisbona al periodo successivo al 2010, al fine di assegnare il giusto equilibrio tra priorità a breve e a lungo termine, con particolare attenzione ad un ulteriore rafforzamento della competitività globale dell'Unione, al miglioramento del mercato interno, ad assicurare la crescita sostenibile, all’incremento dell'occupazione e della coesione sociale, all’assicurare finanze pubbliche solide, all’accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al contrasto dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, il Consiglio che nel marzo 2008 ha avviato il secondo ciclo triennale della strategia, ha confermato sia le quattro priorità (ricerca, PMI, occupazione, energia) per promuovere crescita e occupazione, sia i precedenti orientamenti integrati, che restano validi per il periodo 2008-2010.
Il Programma del Consiglio, nell’affermare come un livello elevato di occupazione e di inclusione nel mercato del lavoro rappresenta un fattore essenziale di crescita e prosperità, nonché il mezzo migliore per assicurare la protezione sociale, rileva comunque come, nonostante la crescita economica positiva e l'aumento dell'occupazione registrati negli ultimi anni nell'UE, sia ancora lontano il raggiungimento dei tassi di occupazione individuati dagli obiettivi di Lisbona nel 2010, pari, rispettivamente, al 70% (occupazione complessiva), 60% (occupazione femminile) e 50% (lavoratori anziani).
In questo senso, le tre presidenze pongono come obiettivo prioritario la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e le riforme a tal fine necessarie. Il valore aggiunto europeo in questo settore scaturisce da un'attuazione effettiva e coerente della strategia di Lisbona, in particolare degli orientamenti integrati e della strategia europea per l'occupazione.
Più specificamente, le presidenze pongono come necessario un’ulteriore sviluppo del concetto di “flessicurezza”, al fine di ottenere un buon equilibrio tra flessibilità da un lato e sicurezza sociale dall’altro, incoraggiando gli Stati ad attuare i principi comuni in materia approvati dal Consiglio europeo nel dicembre 2007, nell’attuazione e valutazione dei quali svolgono un ruolo fondamentale le parti sociali.
In questo senso, il Programma evidenzia la volontà delle presidenze di promuovere la mobilità geografica e professionale, “la quale costituisce la chiave per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona”. In questo contesto, le presidenze si prefiggono pertanto lo scopo di conseguire un accordo sulla direttiva relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori, migliorando al tempo stesso l'acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione complementare e di completare i lavori sul regolamento di applicazione relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Pari importanza, inoltre, riveste l’azione volta a rimuovere gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione dei lavoratori.
Le presidenze, inoltre, evidenziano il ruolo della strategia europea per l'occupazione e del processo di apprendimento reciproco a livello dell'UE, nonché delle altre politiche e misure che contribuiscono ad aumentare l'occupazione (in materia, ad esempio, di apprendimento permanente, formazione professionale, invecchiamento attivo, conciliazione fra vita privata e professionale, incentivi finanziari nei sistemi fiscali e previdenziali, lotta al lavoro non dichiarato e all'abuso dei sistemi di sicurezza sociale).
Nel corso della XVI Legislatura, per quanto attiene al contrasto al lavoro sommerso, si segnala che attualmente è all’esame del Senato il ddl n. 1167 (cd. collegato lavoro), il quale, all’articolo 4, predispone un apparato sanzionatorio aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Per quanto concerne l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il Programma del Consiglio evidenzia lo sviluppo delle iniziative a favore dei giovani, anche seguendo gli sviluppi del Patto europeo per la gioventù e della comunicazione della Commissione "Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società"[83].
In quest’ottica, le tre presidenze hanno dichiarato la necessità di promuovere l'integrazione giovanile nei pertinenti settori e processi politici, quali la strategia di Lisbona, e di sviluppare il metodo di coordinamento aperto nel settore della politica della gioventù, incoraggiando la partecipazione dei giovani alla vita democratica, la loro integrazione sociale, le misure per ridurre la disoccupazione giovanile nonché la loro integrazione nel mercato del lavoro, favorendo allo stesso tempo il dialogo interculturale.
In materia di politica sociale, le presidenze hanno posto l’accento sulla comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2008 concernente l'agenda sociale rinnovata[84], disponendo un esame approfondito sia della comunicazione sia delle eventuali proposte ed iniziative che ne risulteranno.
In particolare, le presidenze evidenziano l’esigenza di raggiungere, insieme al Parlamento europeo, un accordo definitivo sulle proposte di direttive in materia di orario di lavoro e di condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei.
Nel nostro ordinamento, nel corso della XVI Legislatura, in materia di orario di lavoro il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha recato, all’articolo 41, varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al D.Lgs. 66/2003.
Più specificamente, l’intervento normativo ha interessato alcune definizioni dei soggetti interessati (quale quella di lavoratore notturno e lavoratore mobile), nonché la ridefinizione di varie tipologie di riposo (giornaliero, settimanale). Inoltre, la norma è intervenuta in altri ambiti (deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale), tra i quali particolare rilevanza assume l’esclusione delle reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, dalle fattispecie che legittimano l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In ogni caso, il Programma evidenzia come la priorità delle presidenze in questo settore sia quella di promuovere l'inclusione attiva delle persone più lontane dai mercati del lavoro e dei più svantaggiati, con particolare attenzione al mercato del lavoro e all'integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone svantaggiate in base all'origine etnica e di coloro che appartengono a famiglie migranti.
Ciò si tradurrà, in concreto, in una raccomandazione della Commissione sui principi comuni dell'inclusione attiva e nella promozione dell'applicazione del metodo di coordinamento aperto nell'ambito della protezione sociale e dell'inclusione sociale.
Al fine di assicurare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche degli Stati membri e la qualità dei loro sistemi di previdenza sociale, nonché la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari, è infatti necessario, secondo il Programma, innalzare i tassi di occupazione, specie quelli dei lavoratori più anziani. Altrettanto importanti sono le azioni e i vari tipi di provvedimenti intesi a conciliare la vita professionale con la vita familiare.
Per quanto attiene ai soggetti disabili, nel corso della XVI Legislatura la XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati è stata interessata da una serie di proposte di legge abbinate[85] recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato e di altri benefici per i soggetti che assistono familiari gravemente disabili.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 18 dell’A.S. 1167 (cd. collegato lavoro), attualmente all’esame del Senato, dispone modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, intervenendo in maniera sostanziale sulla disciplina dell’articolo 33 della L. 104/1992.
In particolare, i giorni di permesso di cui al richiamato articolo 33, che in base al nuovo testo possono essere fruiti da un solo lavoratore o alternativamente da entrambi i soggetti interessati in caso di assistenza allo stesso figlio disabile, sono riconosciuti a soggetti con vincoli di parentela o affinità maggiori rispetto al testo vigente, vincoli che operano anche nei confronti della facoltà, riconosciuta al soggetto interessato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il divieto di essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, le presidenze si propongono di proseguire o concludere i lavori sulle proposte di modifica della direttiva sui campi elettromagnetici, della direttiva sugli agenti biologici e della direttiva sulla sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti.
Sotto tale profilo particolare importanza assume il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[86], emanato nel corso della XV legislatura in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale provvedimento opera il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento in un unico testo normativo della medesima disciplina. Pertanto vengono abrogati i previgenti provvedimenti le cui disposizioni sono “confluite” nel decreto legislativo in questione.
In particolare, oltre alla trasposizione di specifiche discipline contenute in direttive “particolari” rispetto alla direttiva “madre” 89/391/CEE, in larga parte già contenute nel D.Lgs. 626/1994, il richiamato provvedimento introduce alcune novità consistenti soprattutto nell’ampliamento del campo di applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (riferibile ora a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati) e nel potenziamento e maggior coordinamento dell’azione pubblica.
Particolare importanza, inoltre, riveste la previsione della possibilità, da parte degli organi preposti alla vigilanza, di sospendere l’attività imprenditoriale qualora si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Oltre a ciò, viene rivisitato il precedente apparato sanzionatorio, basandolo sulla contravvenzione e rimodulando gli obblighi (e le conseguenti sanzioni in caso di violazione) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.
Tra gli obiettivi chiave individuati nel Programma del Consiglio , è indicata anche la parità di genere, intesa come fattore determinante per la crescita e l'occupazione. Il Programma, in particolare, afferma che la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e il Patto europeo per la parità di genere costituiscono l'ambito di riferimento per lo sviluppo delle iniziative delle tre presidenze, prestando particolare attenzione alla realizzazione della pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, da realizzarsi mediante provvedimenti volti ad affrontare il differenziale retributivo di genere, il lavoro a tempo parziale e le pari opportunità in materia di imprenditorialità, nonché a quelli intesi a migliorare la riconciliazione fra lavoro, vita familiare e vita privata, sia per le donne che per gli uomini.
Inoltre, il Programma vuole affrontare l'eliminazione degli stereotipi di genere nell'istruzione e nella vita professionale, nonché promuovere la designazione delle donne a cariche decisionali.
Infine, in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, le presidenze hanno sottolineato la volontà di raggiungere un accordo sulla proposta di revisione della direttiva sui comitati aziendali europei[87].
Nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e nel programma di 18 mesi del Consiglio dell’Unione si rinvengono elementi di collegamento con l’attività legislativa svolta dalla Camera dei deputati nel corso del 2008, con riguardo ai settori della tutela della salute, della sicurezza alimentare e del benessere degli animali, della solidarietà sociale e delle politiche giovanili, che rientrano nelle competenze della XII Commissione Affari sociali.
Per quanto concerne gli interventi finalizzati alla tutela della salute e, in particolare, a garantire la sicurezza dei pazienti, il miglioramento della qualità dell’assistenza e la riduzione delle disparità di trattamento in campo sanitario (che rappresentano obiettivi sia del Programma di 18 mesi del Consiglio sia del Programma legislativo della Commissione europea), si segnala che l’Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 5 novembre 2008, ha deliberato l’istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, anche al fine di verificare l’efficienza complessiva del Sistema sanitario nazionale e l’effettiva realizzazione dei livelli essenziali di assistenza (Doc. XXII, nn. 1-2-4-A). Più nel dettaglio, la Commissione di inchiesta è chiamata ad indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle motivazioni di ordine normativo, amministrativo, gestionale e finanziario (oltre che attinenti al sistema di monitoraggio e controllo) che, in diverse regioni, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari strutturali.
Una peculiare attenzione è stata riservata alle risorse finanziarie dedicate all’attività del Servizio sanitario nazionale. In questo ambito si segnala che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[88] ha delineato il quadro relativo alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, intervenendo altresì sulla disciplina delle tariffe e dell’accreditamento nonché sul regime dei controlli nell’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, anche mediante il sistema informatico della tessera sanitaria.
Al fine di promuovere la semplificazione in campo sanitario, lo stesso decreto-legge n. 112 del 2008[89] ha inoltre introdotto specifiche disposizioni volte a ridurre gli adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete.
Tra gli interventi tesi a potenziare l’efficienza e la sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale[90] e ad evitare disomogeneità territoriali nell’ambito dell’assistenza sanitaria, vanno annoverate le misure assunte nel corso del 2008 in materia di disavanzi sanitari regionali. In particolare,si segnalano le disposizioni recate dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[91], che, nel quadro degli interventi legislativi già adottati per il contenimento della spesa sanitaria (anche mediante misure di commissariamento), ha consentito l'erogazione totale o parziale dei finanziamenti in favore delle regioni impegnate nell’attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, a condizione che siano assicurati alcuni adempimenti (in particolare, l’adozione di significativi provvedimenti per la correzione degli andamenti della spesa). Sempre nel quadro degli interventi diretti a garantire l’adeguatezza qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, lo stesso decreto-legge[92] interviene in materia di esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, con particolare riguardo al completamento del programma di interventi finalizzato alla riqualificazione edilizia delle strutture sanitarie.
In relazione alla strategia comunitaria volta a promuovere misure finalizzate al contrasto dell’abuso delle sostanze alcoliche e stupefacenti, merita di essere segnalato il decreto-legge n. 92 del 2008[93], che ha disposto un inasprimento delle pene per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per quanto concerne il miglioramento della “qualità dell’assistenza sanitaria e della sicurezza dei pazienti” nel settore delle donazioni e dei trapianti di organi, che rappresenta un esplicito obiettivo del Programma di 18 mesi del Consiglio dell’Unione, la Commissione Affari sociali ha esaminato lo schema di decreto legislativo diretto a recepire le direttive tecniche della Commissione europea 2006/17/CE e 2006/86/CE, in materia di definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Più in generale, con riferimento al tema della sicurezza, la XII Commissione ha espresso il parere parlamentare di competenza su uno schema di decreto legislativo[94] volto a modificare la disciplina della classificazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/121/CE.
Per quanto riguarda le iniziative in corso di esame, si segnala che sono all’attenzione della Commissione Affari sociali, in sede referente, alcune proposte di legge (A.C. 799 e abb.) dirette a ridisegnare la disciplina in materia di governo delle attività cliniche, al fine di migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie, attraverso il potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali, e di assicurare una maggiore trasparenza ed equità del sistema di valutazione e selezione delle risorse umane.
Per quanto attiene agli interventi finalizzati alla riduzione delle disparità dell’assistenza sanitaria nel territorio dell’Unione – che, come già detto, sono oggetto di specifica attenzione sia da parte del programma legislativo della Commissione europea sia da parte del programma di 18 mesi del Consiglio[95]–, si segnala che la Commissione Affari sociali ha avviato l’esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)414).
La Commissione Affari sociali sta esaminando, poi, alcune proposte di legge(C. 624 e abb.) in materia di cure palliative, intendendosi con tale espressione la cura globale e multidisciplinare dei pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici, con particolare attenzione alla terapia del dolore, al contrasto degli effetti invalidanti che possono caratterizzare la fase terminale di malattie irreversibili e al supporto psicologico e sociale per la persona malata ed il suo nucleo familiare.
Una specifica proposta di legge, attualmente all’esame della Commissione affari sociali, riguarda anche l’istituzione di speciali unità di accoglienza per pazienti cerebrolesi (C. 412).
Da ultimo, per quanto attiene alla salute dei minori, la XII Commissione ha avviato l’esame di diverse proposte di legge (C. 126 e abb.) finalizzate a disciplinare l’impiego dei farmaci psicotropi (ossia dei farmaci con azione terapeutica indirizzata ad influire sull’umore, sul comportamento e sulle percezioni della persona) per la cura dei bambini e degli adolescenti[96].
In materia di sicurezza alimentare la Commissione Affari sociali ha esaminato uno schema di decreto legislativo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004[97]. Tale regolamento fa parte del c.d. “pacchetto igiene”, elaborato dalla Commissione europea e dai Paesi membri, al fine di prevenire e limitare le situazioni di crisi alimentare, riducendone le conseguenze sanitarie ed economiche. I controlli contemplati nel citato schema di decreto legislativo –inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia per gli animali – sono intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di mangimi e di alimenti nonché della disciplina sulla salute e il benessere degli animali.
La Commissione Affari sociali ha poi esaminato lo schema di decreto legislativo[98] recante il recepimento della direttiva 2006/88/CE, in materia di condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Si segnala, infine, che il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171[99] ha introdotto ulteriori norme per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia agli standard di benessere degli animali definiti in ambito comunitario[100], provvedendo anche ad una ridefinizione della disciplina sanzionatoria dettata dalla legge 281/1963 in tema di preparazione e commercio dei mangimi[101].
Con riferimento agli interventi che investono le politiche sociali e, in particolare, a quelli concernenti la lotta alla povertà e all’esclusione sociale –considerati dal Programma di 18 mesi del Consiglio un obiettivo condiviso che “merita grande visibilità politica” –, alcune specifiche misure sono state adottate con il citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede, tra l’altro, l’istituzione del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti finalizzato alla concessione della cosiddetta Carta acquisti[102]. Tale beneficio, con onere a carico dello Stato, è concesso, su richiesta, ai residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, per l’acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.
Per quanto attiene alle politiche per la famiglia, il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85[103]ha sostanzialmente confermatol’assetto delle competenze istituzionali relative alla famiglia, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento del settore, anche in relazione al sostegno della maternità e della paternità, alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, alla genitorialità e natalità e all’Osservatorio nazionale sulla famiglia.
Più recentemente, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[104] ha introdotto numerose disposizioni per il sostegno alle famiglie, intervenendo con diversi strumenti anzitutto sul piano economico e finanziario. Il citato provvedimento ha previsto, tra l’altro, l’assegnazione di un bonus straordinario ai nuclei familiari a basso reddito, il contenimento degli oneri dei mutui bancari a tasso variabile per l’acquisto dell’abitazione principale, la riduzione degli aumenti delle tariffe, nonché altri interventi per la tutela del reddito e per il potenziamento degli ammortizzatori sociali.
Per quanto concerne il volontariato e il terzo settore, grazie al decreto-legge n. 112 del 2008 è stata estesa all’anno finanziario 2009 la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE). Il già citato decreto-legge n. 154 del 2008[105] prevede poi una specifica autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 a favore dell’Agenzia ONLUS (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
In ordine alle iniziative in materia di disabilità, il decreto-legge n. 112 del 2008[106] ha previsto l’attuazione di un Piano straordinario di verifica delle invalidità civili, con la finalità di razionalizzare l’erogazione dei benefici economici diretti a tali soggetti. Inoltre, in relazione alle misure di sostegno per i soggetti portatori di handicap, lo stesso provvedimento ha integrato le risorse destinate all’Unione italiana ciechi per gli anni 2008 e 2009.
Nell’ambito delle iniziative a favore dei giovani (sulle quali sono impegnati sia il Programma di 18 mesi del Consiglio dell’Unione sia il Programma legislativo della Commissione europea per il 2009), acquistano particolare rilievo gli interventi legislativi per il sostegno della genitorialità. In particolare, l’articolo 4 del menzionato decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto misure volte ad agevolare l’accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011. A tal fine, si dispone l’istituzione di un apposito fondo rotativo, denominato Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Va segnalato, poi, che la Commissione Affari sociali della Camera ha avviato l’esame, in sede referente, di una proposta di legge (C. 1800) diretta ad ampliare le competenze della Commissione parlamentare per l’infanzia con riguardo alle questioni riguardanti l’adolescenza.
Nel quadro delle iniziative finalizzate al contrasto delle situazioni di disagio sociale dei minori, si ricorda che, nella legislatura in corso, la stessa Commissione per l’infanzia ha avviato un’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione minorile.
Nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e nel programma di 18 mesi del Consiglio i profili rispetto ai quali emergono connessioni con l’attività parlamentare che si è svolta nelle materie di competenza della Commissione Agricoltura dall’avvio della corrente legislatura sono quelli della Politica agricola comune (PAC), degli interventi per il settore della pesca, delle agroenergie.
Il 20 novembre 2008 il Consiglio dei Ministri dell’agricoltura dell’U.E. ha raggiunto l’accordo politico sulla “valutazione dello stato di salute” (Health check) della Politica agricola comune (PAC), avviata il 20 novembre 2007 dalla Commissione europea con la comunicazione “Preparare il ‘bilancio di salute’ della PAC riformata” (COM(2007)722), contenente il programma volto a rendere più efficiente e moderna la politica agricola comune dell'Unione europea.
La riforma della politica agricola comune varata dall’Unione europea in questi ultimi cinque anni ha costituito un cambiamento radicale delle modalità in precedenza seguite per il sostegno comunitario al settore agricolo. Nel 2003 è stato introdotto il principio del disaccoppiamento degli aiuti dalla produzione agricola (volto a consentire il superamento dei problemi di sovrapproduzione, esistenti in taluni settori) e quello dell’ecocondizionalità di tali aiuti (la cui concessione è subordinata al rispetto di determinate norme di tutela ambientale, sicurezza alimentare, qualità degli alimenti e benessere degli animali); sono state inoltre riformate alcune organizzazioni comuni di mercato (OCM) come quella dei seminativi, del riso, della frutta a guscio e del latte. Nel 2004 la riforma è stata estesa anche alle OCM del tabacco, dell’olio di oliva, del cotone e del luppolo. Nel 2006 è stato riformato il settore bieticolo-saccarifero, nel 2007 quello ortofrutticolo e da ultimo, nel 2008, quello vitivinicolo.
La riforma del 2003 si inquadrava anche in una flessione dell’incidenza del bilancio della PAC sul bilancio generale dell’UE, passato dall’assorbire il 65% delle risorse comunitarie (nel 1990) alla prospettiva di assorbire nel 2013 solo il 35% del bilancio comunitario.
La riforma prevedeva inoltre la possibilità di riesaminare alcune questioni, in una “valutazione dello stato di salute della PAC”, alla luce degli esiti che la riforma stessa avrebbe ottenuto, al fine di adeguare meglio talune disposizioni agli sviluppi del mercato; tale “valutazione” avrebbe costituito inoltre un’azione preparatoria della strategia della Commissione per la revisione del bilancio 2008/2009, come annunciato nella comunicazione “Riformare il bilancio, cambiare l’Europa” del 2007.
In sintesi, la comunicazione della Commissione proponeva di:
- semplificare il regime di pagamento unico per superficie con l’adozione graduale di una aliquota forfetaria, in luogo dei criteri attualmente adottati che fanno comunque riferimento ai livelli di produzione raggiunti in passato;
- restringere il campo di applicazione della condizionalità, semplificandone i criteri secondo una logica di costi-benefici;
- valutare caso per caso le situazioni nelle quali si rende opportuno protrarre ulteriormente il regime di sostegno parzialmente accoppiato;
- introdurre limiti massimi e soglie minime di accesso al pagamento unico.
La comunicazione si soffermava quindi sulle questioni relative ad alcuni settori specifici (tra i quali quello delle quote latte, prevedendone la graduale estinzione) ed alle “nuove sfide” da affrontare, anche mediante un rafforzamento finanziario delle politiche di sviluppo rurale: gestione dei rischi in agricoltura, cambiamenti climatici, bioenergie, gestione delle risorse idriche e biodiversità.
Le proposte della Commissione Europea hanno suscitato un ampio dibattito e sono state oggetto di particolare attenzione anche da parte delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, che hanno approvato (sedute dell’11 novembre 2008 alla Camera e del 19 novembre 2008 al Senato) appositi documenti di indirizzo al Governo per la conduzione dei negoziati in sede comunitaria.
I temi sui quali si è maggiormente soffermato il dibattito svoltosi nelle Commissioni parlamentari sono i seguenti.
La riforma del 2003 ha introdotto il Regime di pagamento unico (RPU), basato sul sostegno disaccoppiato per azienda, consentendo agli Stati membri l’opzione tra due modelli di applicazione:
- modello storico, per il quale i diritti all’aiuto si basano sui singoli importi di riferimento storici di ciascuna agricoltore;
- modello regionale, che prevede diritti all’aiuto forfetari basati sugli importi ricevuti dagli agricoltori di una regione durante il periodo di riferimento.
La normativa in vigore (artt. 33-71 del Regolamento n. 1782/2003: si veda in particolare l’art. 58) non permette agli Stati di modificare la scelta operata quanto al modello applicativo del RPU.
Le proposte legislative della Commissione prevedono la possibilità per gli Stati membri che abbiano introdotto il regime di pagamento unico adottando il metodo storico di optare, entro il 1° agosto 2009, per l’applicazione del RPU a livello regionale, a partire dal 2010; sono previste diverse opzioni, compresa la possibilità di suddividere non oltre il 50% dei massimali regionali tra tutti gli agricoltori della regione, compresi quelli che non detengono diritti all’aiuto, e modalità graduali di riallineamento dei diritti.
Il documento approvato dalla Commissione agricoltura della Camera afferma che il superamento della logica dei premi storici ai singoli imprenditori costituisce uno strumento di maggiore equità e riequilibrio della concorrenza. La regionalizzazione dovrà però essere messa in atto con gradualità, tenendo conto sia delle conseguenze sui mercati delle OCM recentemente riformate, sia del tempo e degli investimenti necessaria alle imprese per avviare attività che integrino la perdita di reddito proveniente dalla riduzione dei premi. Occorre inoltre introdurre metodi oggettivi per la redistribuzione, basati sia sulla valutazione delle specificità che esistono tra territori e settori produttivi per il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni agricole ed ambientali della aree rurali, sia sulla vulnerabilità dei sistemi produttivi e dell’occupazione rispetto ai nuovi scenari concorrenziali.
L’art. 10 del regolamento n. 1782/2003 prevede che gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per ogni anno, sino al 2012, siano ridotti nella misura del 5%; l’art. 12, mediante un meccanismo di aiuto supplementare, esclude da tale riduzione i pagamenti sino a 5.000 euro. Gli importi risultanti dalle riduzioni di cui sopra sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure di sviluppo rurale (cd. secondo pilastro della PAC).
Le proposte legislative della Commissione prevedevano l’aumento progressivo del tasso di riduzione dei pagamenti, da definire nelle seguenti percentuali:
- 2009: 7%;
- 2010: 9%;
- 2011: 11%;
- 2012: 13%.
Tali riduzioni avrebbero dovuto essere ulteriormente aumentate: di 3 punti percentuali per gli importi tra 100.000 e 199.999 EUR; di 6 punti percentuali per gli importi compresi tra 200.000 e 299.999 EUR; di 9 punti percentuali per gli importi superiori a 300.000 EUR.
Questo punto è stato uno dei più dibattuti.
Al riguardo il documento approvato dalla Commissione agricoltura della Camera chiede una riduzione della entità della modulazione rispetto alle proposte della Commissione ed una maggiore gradualità, nonché l’allargamento delle finalizzazioni per il reinvestimento nei piani di sviluppo rurale delle somme risparmiate, in particolare per quanto riguarda gli incentivi alla certificazione di qualità, all’accorpamento fondiario ed agli investimenti dei giovani agricoltori.
L’accordo politico in sede di Consiglio prevede che l’entità della modulazione cresca del 2% nel 2010 e quindi dell’1% nei tre anni successivi, sino al 10% nel 2013, con un ulteriore taglio del 4% sui pagamenti superiori a 300.000 euro annui.
L’art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 autorizza gli Stati membri a trattenere sino al 10% dei rispettivi massimali nazionali per il regime di pagamento unico (fissati ai sensi dell’art. 41) per effettuare un pagamento supplementare agli agricoltori ”nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta”, per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l’ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Le proposte legislative della Commissione prevedono una maggiore flessibilità nell’uso delle risorse derivanti dalle trattenute di cui sopra, in particolare eliminando il vincolo del reimpiego a favore del settore interessato dalla trattenuta ed ampliando le tipologie di interventi ammissibili, con riferimento tra l’altro a contributi sui premi per le assicurazioni contro i rischi del raccolto e le malattie animali o vegetali, nonché ad interventi destinati ad affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell’ambiente.
Il documento approvato dalla Commissione agricoltura della Camera esprime condivisione per la finalizzazione di una parte del plafond nazionale agli aiuti diretti, ma ritiene troppo esigua l'entità del plafond stesso (solo fino al 10 per cento del massimale nazionale); richiede inoltre una maggiore flessibilità sia nelle modalità di attuazione, sia nei tempi e nelle modalità di eventuali revisioni delle misure consentite.
Le proposte legislative della Commissione (art. 30 della proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori)prevedono l’introduzione di requisiti minimi per la percezione dei pagamenti diretti. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero erogare i pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei due casi seguenti:
- se l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere in un dato anno civile non supera l’importo di 250 Euro, oppure
- se la superficie ammissibile dell’azienda per la quale sono chiesti i pagamenti non supera un ettaro.
Il documento approvato dalla Commissione agricoltura della Camera propone che l'obiettivo della semplificazione possa essere perseguito andando oltre la limitazione dei pagamenti, particolarmente penalizzante per il sistema produttivo italiano, consentendo che tali pagamenti possano essere effettuati cumulativamente o che possano essere automaticamente erogati al beneficiario quale diritto soggettivo diretto senza necessità di richiesta dello stesso e fino a quando non muti lo status aziendale su cui tali premi sono stati parametrati.
L’accordo politico in sede di Consiglio hafissato per l’Italiale soglie suddette in misura meno restrittiva di quanto previsto dalla Commissione: 400 euro o 0,5 ettari per azienda.
Il titolo IV del Regolamento n. 1782/2003 (artt. 72-143) prevede un regime speciale di sostegno parzialmente accoppiato, ancora legato cioè alla produzione, per alcuni settori specifici (frumento duro; colture proteiche; riso; frutta a guscio; colture energetiche; patate da fecola; prodotti lattiero-caseari; seminativi; sementi; pecore e capre; carni bovine; legumi da granella; tabacco).
Le proposte legislative della Commissione (artt. 71-109 della proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori) riformulano interamente la normativa di cui sopra, eliminando tra l’altro il sostegno parzialmente accoppiato ancora in vigore per il frumento duro (40 Euro per ettaro) e per le colture energetiche (45 Euro per ettaro).
Il documento approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, viste le condizioni di mercato delle aziende italiane produttrici di tabacco, chiede di valutare l'opportunità di confermare sino al 2013 le regole attuali per la parte di pagamento accoppiata; per le produzioni di riso la gradualità e l'accompagnamento nella trasformazione in atto deve essere fortemente difesa in virtù dell'alto valore ambientale riconosciuto alle risaie.
L’accordo politico in sede di Consiglio prevede il mantenimentodi aiuti accoppiati per le vacche nutrici, le pecore e le capre. Prevede poi alcuni regimi speciali:
- gli aiuti per grano duro, olio d’oliva e luppolo saranno disaccoppiati a partire dal 1° gennaio 2010;
- i regimi di sostegno per la carne bovina e di vitello, nonché per il riso, la frutta a guscio, la patata, le colture proteiche e le sementi saranno disaccoppiati entro il 1° gennaio 2012;
- gli aiuti per i foraggi essiccati verranno disaccoppiati il 1° aprile 2012;
- gli aiuti per la patata da fecola e le fibre di lino verranno disaccoppiati entro il 1° luglio 2012.
Per il tabacco viene confermato il disaccoppiamento dal 2010, accordando però finanziamenti comunitari supplementari sino al 2013 nelle regioni di produzione.
Il regime delle quote latte, la cui fine è già programmata per il 2015, è attualmente disciplinato negli articoli da 65 a 85 del Regolamento (CE) n. 1234/2007, Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
In particolare, gli artt. da 66 a 77 disciplinano la ripartizione e gestione delle quote, nazionali ed individuali, mentre gli artt. da 78 a 85 regolamentano le modalità di applicazione delle sanzioni finanziarie previste per il superamento delle quote (cd. prelievo sulle eccedenze).
Per quanto riguarda l’Italia, la quota nazionale è fissata dall’allegato IX al citato Regolamento n. 1234/2007 in 10.740.661,200 tonnellate.
Le proposte legislative della Commissione prevedono l’incremento graduale delle quote nella misura dell’1% ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014, in modo da consentire una “uscita morbida” dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote. E’ prevista poi una relazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio, entro il 30 giugno 2011, sulle modalità dell’estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi eventuali ulteriori aumenti delle quote o riduzioni del prelievo supplementare. Si prevede inoltre che la quota del 10% dei massimali nazionali dei diritti all’aiuto (art. 69 del Reg. n. 1772/2003) possa essere utilizzata anche per “affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte […] attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell’ambiente”.
Il documento approvato dalla Commissione agricoltura della Camera afferma che l’incremento proposto dalla Commissione non è sufficiente per compensare il divario tra produzione e consumo nel nostro Paese (che ha quote per il solo 58 per cento del suo fabbisogno); è necessario inoltre individuare strumenti di sostegno per gli allevatori a fronte della perdita di valore delle quote possedute. Si ritiene necessario assicurare attenzione al settore anche dopo il 2015, data fino alla quale vanno osservate ad ogni modo le vigenti norme sul regime del prelievo supplementare.
L’accordo politico in sede di Consiglio accorda all’Italia una maggiorazione del 5% in unica soluzione nel 2009; negli anni 2009/2010 e 2010/2011 i produttori che supereranno le quote previste dovranno pagare una sanzione maggiorata del 50% rispetto a quella ordinaria. La Commissione europea dovrà presentare due relazioni intermedie di valutazione, rispettivamente entro il giugno 2010 ed il giugno 2012.
Il principale tema all’attenzione delle istituzioni europee continua ad essere quello della gestione sostenibile delle risorse alieutiche, in relazione al quale si indicano obiettivi quali la programmazione dei contingenti a più lungo termine, la semplificazione delle procedure, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse con eliminazione progressiva dei rigetti in alcuni tipi di pesca, il rafforzamento dell’azione UE in sede internazionale.
Lo strumento di pianificazione nazionale, anche per quanto attiene la conservazione delle risorse, è il “Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura”, che per il periodo 2007-2009 è stato approvato con il D.M. 3 agosto 2007.
Nel processo di formazione di tale atto non è peraltro previsto l‘intervento del Parlamento, che si è invece occupato sia della conversione in legge dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Governo a seguito dell’emergenza determinata nel settore della pesca dall’aumento dei prezzi del gasolio, sia della semplificazione amministrativa nel comparto.
L’emergenza determinata per le imprese di pesca dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha dato luogo all’adozione di specifici provvedimenti in sede comunitaria e nazionale.
L’8 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misure di emergenza volte a promuovere la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee maggiormente colpite dall’attuale crisi del carburante.
Il Regolamento (CE) n. 744/2008 è stato quindi adottato il 24 luglio 2008 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2010.
Le misure previste sono:
§ Misure d’urgenza: aiuto urgente eccezionale per il fermo temporaneo delle attività di pesca per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che l’imbarcazione faccia parte di un piano di ristrutturazione (art. 6);
§ Misure a favore dei navigli che partecipano ad un programma di adattamento della flotta: possono beneficiare di tali aiuti solo le flotte i cui costi legati all’energia rappresentano almeno il 30% dei costi di produzione e che si impegnano a ridurre definitivamente la loro capacità di pesca di almeno il 30% che può essere ridotto al 20% per le flotte di dimensioni particolarmente contenute (art. 12); soppressione di tutte le restrizioni che limitano l’accesso ai premi per il fermo definitivo dell’attività (art. 14); aiuto per un periodo supplementare di fermo temporaneo della loro attività da un minimo di sei settimane fino a tre mesi, secondo i casi (art. 15); riduzione del tasso obbligatorio di partecipazione privata al finanziamento della modernizzazione delle macchine e dei motori (art. 16); in caso di rimpiazzo dei navigli con unità di minore capacità e di minore consumo di carburante, aiuto al ritiro parziale in funzione della capacità soppressa e a determinate condizioni;
§ Misure generali che non rientrano nei programmi di adattamento delle flotte: aumento del tasso di cofinanziamento da parte del Fondo europeo per la pesca (FEP) degli investimenti destinati a ridurre il consumo di carburante, ivi compreso il rimpiazzo dei motori ausiliari (art. 7); estensione dell’aiuto concesso dal FEP per finanziare il disarmo anticipato, ivi compreso il prepensionamento dei pescatori e degli altri lavoratori esercitanti attività legate alla pesca (art. 8); sostegno del FEP delle attività di audit in materia di energia e di ristrutturazione così come dei progetti pilota volti a migliorare l’efficacia energetica nel settore della pesca (artt. 9 e 10);
§ Misure che semplificano il ricorso al sostegno comunitario: aumento del tasso di cofinanziamento da parte del FEP delle azioni rientranti nel quadro legislativo del regolamento fino al 95% del totale delle spese pubbliche; raddoppio del prefinanziamento da parte del FEP dei programmi operativi che passerà dal 7% al 14% (art. 20).
In applicazione degli accordi raggiunti in sede comunitaria, l’art. 4-ter del D.L. n. 97/2008[107] ha introdotto un pacchetto di misure volte a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell’aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia.
Tali misure sono:
- un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati (commi 1-3 e 5);
- l’attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell’ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca - FEP (commi 4 e 6);
- l’estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 7-9).
In attuazione delle disposizioni del D.L.n. 114/2008 sono stati adottati i seguenti decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:
- D.M. 18 luglio 2008, Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l’anno 2008 (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238)[108];
- D.M. 8 agosto 2008, Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238).
Per il settore della pesca il tema è stato preso in esame sia in sede di conversione del D.L. n. 171/2008[109], sia da una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 793, Scarpa Bonazza Buora ed altri, Nuove disposizioni in materia di pesca marittima), della quale la Commissione agricoltura del Senato ha avviato l’esame in sede referente.
In particolare, il D.L. n. 171, a seguito degli emendamenti apportati in sede di conversione, prevede le seguenti norme di semplificazione che interessano le attività di pesca ed acquacoltura:
- l’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni dirette alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura;
- l’articolo 4-sexies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”; dispone altresì che per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro sostituisce la visita medica biennale;
- l’articolo 4-septiesesenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.
La p.d.l. A.S. 793 contiene nel suo titolo I disposizioni che, oltre a novellare le definizioni contenute nel regolamento attuativo della legge n. 963 del 1965 per quanto concerne le classi di pesca, le categorie di navi da pesca ed i vari tipi di pesca professionale, introducono norme di semplificazione per quanto riguarda:
- i titoli professionali richiesti per l’imbarco su navi minori;
- l’immatricolazione di navi e galleggianti autocostruiti di lunghezza inferiore a 10 metri;
- la compravendita di navi minori e galleggianti di lunghezza inferiore ai 10 metri;
- l’imbarco e lo sbarco di marittimi su navi e galleggianti di quarta e quinta categoria adibiti agli impianti di acquacoltura o alla piccola pesca professionale entro sei miglia dalla costa;
- le visite per idoneità fisica dei marittimi.
Dando seguito a quanto annunciato nel piano d'azione per una politica energetica europea, approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, il 23 gennaio 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa” (COM(2008)30) che illustra un pacchetto di proposte legislative nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici.
In particolare, tale pacchetto contiene una proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)19), che fa riferimento anche all'utilizzo dei biocarburanti, in merito ai quali intende fissare, in misura diversa per ciascuno degli Stati membri, obiettivi giuridicamente vincolanti tali da incrementare la quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale dell’UE, attualmente pari all’8,5%, fino al 20% entro il 2020.
In ogni caso lo sforzo di incremento richiesto ad ogni singolo paese non può superare il 50%; per l’Italia tale incremento finale, entro il 2010, non potrà essere inferiore al 17%.
La proposta lascia a ciascuno Stato membro il compito di elaborare piani d’azione nazionali che preciseranno modalità, tempi e settori d’intervento, attraverso i quali conseguire i propri obiettivi[110].
Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l’obiettivo minimo del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020 è vincolante nella stessa misura per tutti gli Stati membri.
Nel contesto del pacchetto clima-energia del 23 gennaio 2008, sopra citato, la Commissione ha presentato la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale[111] che prospetta, tra l’altro, la compatibilità con il mercato comune e la non assoggettabilità all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, TCE degli aiuti a favore delle energie rinnovabili.
Gli aiuti di questo tipo sono diretti, secondo la Commissione, a creare incentivi individuali che permettano di aumentare la quota di energie rinnovabili rispetto alla produzione complessiva di energia, rendendo competitiva una produzione caratterizzata da costi più elevati che non consentono alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato. Viene tuttavia rilevato che grazie ai progressi tecnologici degli ultimi anni la differenza dei costi ha mostrato una tendenza al ribasso, con conseguente riduzione della necessità di aiuti. Gli aiuti di Stato possono pertanto, secondo la Commissione, rappresentare uno strumento adeguato unicamente per quegli impieghi delle fonti energetiche rinnovabili caratterizzati da vantaggi per l'ambiente e da sostenibilità evidenti.
La Commissione agricoltura della Camera ha avviato il 24 settembre 2008 l’esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che intendono promuovere lo sviluppo delle produzioni agroenergetiche. Le proposte A.C. 337 Bellotti, A.C. 357 Delfino e Ruvolo, A.C. 983 Dozzo, A.C. 1139 Servodio ed altri e A.C. 1696 Sardelli sono attualmente all’esame del Comitato ristretto.
In particolare i principali temi trattati sono i seguenti:
§ definizione di uno specifico quadro normativo per le organizzazioni dei produttori agroenergetici e per la pianificazione territoriale delle colture;
§ definizione dei distretti agroenergetici;
§ agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta o come defiscalizzazione;
§ obbligo di immettere al consumo una quota minima di biocarburanti, che per taluno dovrebbe essere accompagnato da un certificato attestante il bilancio energetico e di impatto ambientale del ciclo produttivo;
§ rilancio e consolidamento del settore con la stipula di accordi tra i diversi segmenti della filiera agroenergetica nella forma delle intese di filiera o contatti quadro, nonché tra questi e le pubbliche amministrazioni con contratti di programma e accordi di programma;
§ obbligo per le strutture pubbliche di utilizzo di una quota prestabilita di biocarburanti e agevolazioni per i soggetti privati utilizzatori.
[1] Cfr. l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione. Il programma di 18 mesi comprende una parte introduttiva generale che colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell’Unione europea. Le tre presidenze incaricate di preparare il progetto di programma di 18 mesi consultano le tre presidenze successive riguardo a tale parte. Il progetto di programma dovrebbe inoltre riguardare i punti pertinenti derivanti dal dialogo sulle priorità politiche per l’anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione.
[2] Si tratta dell’Unione per il Mediterraneo e del Partenariato orientale, ossia della strategia comune europea per la regione mediterranea.
[3] L’obiettivo del programma è di creare nuovi sbocchi commerciali per le imprese dell’Unione, di incentivare lo sviluppo e di limitare i protezionismi a livello mondiale.
[4] Gli oneri amministrativi sono definiti come i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire alle autorità pubbliche o ai privati informazioni sulle proprie attività.
Secondo tale accezione, la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati.
[5] Tale obiettivo ha trovato una prima formalizzazione, in Italia, già nell’articolo 9 dell’Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007: “Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano l’obiettivo di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d’informazione imposti alle imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007 in materia di Better Regulation e, pertanto, si impegnano a definire le modalità con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri”. Cfr. infra.
[6] La rifusione si può definire come un processo mediante il quale un nuovo atto giuridicamente vincolante, che abroga gli atti cui si sostituisce, combina insieme, da una parte, la modifica della sostanza politica della legislazione e, dall’altra, la codificazione delle altre disposizioni destinate a rimanere immutate.
[7] Ad esse si aggiunge l’incarico al Presidente del Parlamento stesso di trasmettere la risoluzione al Consiglio ed alla Commissione nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri.
[8] Il terzo, il quarto e il quinto considerando recitano: “C. considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono due principi cardine del diritto primario, che devono assolutamente essere rispettati nella misura in cui la Comunità non ha una competenza normativa esclusiva; D. considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità concorre in maniera fondamentale a consolidare l'autorità e l'efficacia della legislazione comunitaria e a rendere il processo decisionale più vicino ai cittadini, ottenendo così un maggiore consenso sull'Unione europea da parte della popolazione; che tali principi sono indispensabili a legittimare la fondatezza e il valore degli interventi comunitari, in quanto consentono agli Stati membri di esercitare la loro competenza legislativa in uno spirito di collaborazione fra i diversi livelli di governo e, pertanto, di rafforzare la certezza giuridica; E. considerando che lo sviluppo della normativa comunitaria è ad oggi subordinato all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i quali presuppongono la definizione di procedure di coordinamento con le autorità legislative, esecutive e giudiziarie sul piano nazionale al fine di garantire sia l'indispensabilità che la legittimità dell'azione dell'Unione europea”.
[9] L’istituzione dell’Unità per la semplificazione è stata prevista dall’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. L’Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione normativa; ne fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i componenti (fino ad un massimo di 20) sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità.
L’Unità fornisce supporto generale al Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione e istruisce annualmente il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, che individua gli obiettivi, le azioni necessarie al loro conseguimento, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili, al fine di ricondurre gli interventi di miglioramento della regolazione a un quadro unitario e condiviso.
[10] Il recepimento della direttiva è previsto nell’allegato B al disegno di legge comunitaria 2008, attualmente all’esame del Senato (A. S. 1078).
[11] Lo stanziamento è stato peraltro azzerato da un allegato al successivo D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
[12] Si ricorda che l'Unione europea ha un ruolo fondamentale in questo processo, in quanto apporta attualmente oltre la metà degli aiuti pubblici allo sviluppo mondiale, particolarmente da quando ai donatori tradizionali si sono uniti i nuovi Stati membri che si stanno aprendo alla cooperazione e ai principi della Dichiarazione di Parigi.
[13] Il programma di lavoro in materia di CPS è stato aperto nei seguenti settori: commercio; ambiente; cambiamenti climatici; sicurezza; agricoltura; pesca; dimensione sociale della globalizzazione, occupazione e lavoro dignitoso; migrazione; ricerca; società dell’informazione; trasporti; energia.
[14] Si ricorda che, mentre alla Camera l’art. 127 del Regolamento prevede in questi casi la possibilità – per la Commissione competente che ha esaminato l’atto comunitario – di “esprimere in un documenti finale il proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative”, il Regolamento del Senato, invece, all’art. 144, comma 6, prevede che al termine dell’esame le Commissioni possono votare “risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari”. Tuttavia, a parte la differenza terminologica, l’effetto è – in entrambe i casi – quello di un atto di indirizzo al Governo.
[15] Si ricorda che nel 1996 era stato stipulato un Accordo di partenariato e cooperazione con la Bielorussia ma che la ratifica di tale accordo fu congelata a causa delle gravi carenza sul piano del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. Nel novembre 2006 la Commissione ha presentato nel documento “Cosa l’UE può portare alla Bielorussia” una lista delle possibilità offerte dall’UE alla Bielorussia e delle richieste al governo di Minsk.
[16] Istituito dall’articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).
[17] La norma prevede in particolare che le somme assegnate a tale Fondo siano destinate anche alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
[18] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008.
[19] Pari a 2,1% nel 2009, -1,2% nel 2010 e -0,3% nel 2011.
[20] Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
[21] D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, in corso di esame parlamentare per la conversione.
[22] Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, in corso di esame parlamentare per la conversione. L’articolo è stato introdotto durante l’esame in prima lettura da parte del Senato.
[23] Il c.d. “Programma di rientro dei cervelli” (espressione che, peraltro, non trova riferimento negli atti normativi, prima della modifica apportata dal Senato al dl. 180/2008) è stato avviato dal D.M. 26 gennaio 2001, n. 133, e successivamente proseguito con i D.D. M.M. 20 marzo 2003, n. 501 e 1° febbraio 2005, n. 18, al fine di disciplinare l’incentivazione alla stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica.
[24] L’articolo 1, commi 870-874, della legge finanziaria per il 2007 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale confluiscono le risorse di Fondi già esistenti destinati alla ricerca. Si tratta, in particolare, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR); del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB); del Fondo per le aree sottoutilizzate, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Confluiscono, inoltre, le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN). La ripartizione delle risorse del Fondo avviene con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca.
[25] Si cfr. le disposizioni di cui all’art. 1, co. 1234-1237, della l. n. 296/2006 (finanziaria 2007), successivamente confermate, con parziali modifiche, anche per il 2008 dall’art. 3, co. 5-8, l. n. 244/2007 (finanziaria 2008) e per il 2009 dall’art. 63-bis del d.l. n. 112/2008.
[26] Si v. art. 1, co. 280-283, l. n. 296/2006.
[27] Si v. art. 1, co. 66, l. n. 244/2007.
[28] L’articolo 17, co. 2, del DL n. 185/2008 ha chiarito, con una disposizione di interpretazione autentica, che il credito d'imposta spetta anche alle ricerche effettuate in Italia su incarico di un committente estero, purché quest’ultimo sia residente o localizzato in Stati o territori che sono inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
[29] Il progetto SHARE è realizzato sotto l'egida dell'Agenzia per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e curato in Italia dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). SHARE risponde alle esigenze espresse dagli Enti Internazionali/Intergovernativi che si occupano di adattamento ai cambiamenti climatici e ricerca ambientale. In particolare, il progetto si basa sulla realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale con l’obiettivo di determinare parametri meteoclimatici, misure sulla chimica dell’atmosfera, misure limnologiche e paleolimnologiche sui corpi lacustri di alta quota, monitoraggio glaciologico e misure precisa delle coordinate di punti sulla superficie terrestre, al fine di: sviluppare di un sistema integrato di misure che permettano di contribuire in modo significativo all’incremento delle conoscenze nel campo ambientale e delle scienze della terra. Le stazioni di monitoraggio ad oggi operative sono 9. Due sono in Italia, sul Monte Cimone e sul Ghiacciaio dei Forni. Per maggiori informazioni, si rinvia alla consultazione della pagina web http://www.share-everest.com/cms/scientific_research/Progetto_Share.html.
[30] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
[31] Questa categoria di atenei fu prevista originariamente dal t.u. n. 1592 del 1933 (art. 1, 198 ss., con la dizione di università libere), ed è attualmente disciplinata dalla l. 29 luglio 1991, n. 243, dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (art. 2, co. 5) e dal d.m. 3 luglio 2007, n. 362 (art. 5).
[32] Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i dettagli relativi all’applicazione dell’Accordo-quadro sono stati chiariti in una circolare del Ministero dello sviluppo economico del 18 luglio 2008 (prot. n. 20080117666). Il testo della circolare è consultabile all’indirizzo internet
www.mincomes.it/circ_dm/circ2008/luglio_08/accordo_rettori/circolare_200811766.pdf.
[33] Si cfr. art. 39 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, da ultimo modificato con d.lgs. 10 agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
[34] Il numero dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, rilasciati in favore dei cittadini stranieri residenti all'estero, è stato fissato, per l'anno accademico 2000-2001, in 20.220, con D.M. 10 novembre 2000 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289); per l'anno accademico 2001-2002, in 22.019, con D.M. 19 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 16 aprile 2002, n. 89); per l’anno accademico 2005-2006 era stato presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto che stabiliva il numero di 40.268 visti (non risulta; però, pubblicato in Gazz. Uff. il testo definitivo); per l'anno accademico 2006-2007, il numero è stato stabilito in 47.128 con D.M. 11 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 30 novembre 2006, n. 279). Per l’anno accademico 2007-2008, lo schema presentato alle Camere il 20 luglio 2007 fissa il numero di 52.497 studenti (il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazz. Uff.)
[35] Il programma sostiene master europei di grande qualità e rafforza la visibilità e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea nei paesi terzi. Esso, inoltre, prevede: a) borse di studio finanziate dall'unione europea destinate a cittadini di paesi terzi che partecipano ai master Erasmus Mundus; b) borse di studio per cittadini dell'UE iscritti a corsi di master Erasmus Mundus per svolgere un periodo di studi nei paesi terzi.
[36] Il programma, promosso dall’Unione europea, è finalizzato a rafforzare, attraverso l’incremento della mobilità degli studenti e degli studiosi, i legami tra i 27 paesi membri dell’Ue, i paesi candidati all’ingresso nell’Unione (Croazia, Fyrom, Turchia), i paesi Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e i paesi terzi, questi ultimi raggruppati, ai fini dell’attuazione del programma, in nove “lotti” geografici. Il programma prevede l’assegnazione di fondi (fino a un massimo di sei milioni di euro) a progetti realizzati da consorzi di istituzioni di istruzione superiore costituiti fra paesi Ue e altri paesi. I progetti sono incentrati sull’organizzazione e la gestione di percorsi di mobilità per gli studenti (fino al livello post-dottorale) e gli studiosi (docenti e ricercatori).
[37] Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti Socrates e Leonardo, attivi dal 1995 al 2006.
[38] Il programma coinvolge i 27 Stati membri dell’Ue e 27 Paesi partner dislocati nei Balcani occidentali, nell’Asia centrale, nell’area mediterranea e in quella dell’Europa orientale. Tempus persegue l'obiettivo generale di incrementare la cooperazione dei Paesi Ue e dei Paesi partner nel settore universitario, favorendo la convergenza dei sistemi universitari in vista della realizzazione, entro il 2010, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore delineato dal Processo di Bologna. Formulato la prima volta nel 1990, il programma, che ha contribuito allo sviluppo di cooperazioni e scambi tra le università dell’Unione europea e quelle dei Paesi partner, è stato rinnovato più volte: l’ultima fase, Tempus IV, è stata lanciata il 31 gennaio 2008.
[39] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
[40] Sul “Piano programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico” predisposto dal Governo (atto del Governo n. 36), la VII Commissione parlamentare della Camera ha espresso il parere il 27 novembre 2008 e la VII Commissione parlamentare del Senato ha espresso il parere il 3 dicembre 2008. Nella premessa del piano, rilevato che l’obiettivo non è tanto quello di aggiungere all’esistente altre soluzioni innovative, ma quello di razionalizzare e semplificare l’esistente, si esplicita che il piano stesso individua un quadro organico di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica, sia l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema.
[41] Si cfr. art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).
[42] Il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (adottato in attuazione della L. 53/2003) ha delineato il secondo ciclo dell’istruzione articolandolo nel sistema dei licei ed istituti tecnico-professionali, da un lato, e nell'istruzione e formazione professionale, dall’altro. La competenza relativa a quest’ultima è affidata alle regioni; in esito ai percorsi si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione indicati dalla legge statale (L.E.P.). Tali livelli, costituenti il requisito per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni, sono specificati nel capo III del D.Lgs. e attengono: l’offerta formativa, l’orario minimo annuale, i requisiti dei docenti, la valutazione e la certificazione delle competenze, le strutture ed i servizi delle istituzioni formative.
[43] Ai sensi del citato accordo sono stati avviati in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003-2004 percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni(poi disciplinati dal capo III del D.Lgs.): ciò, al fine di assicurare comunque agli studenti in uscita dal primo ciclo degli studi un’offerta formativa alternativa all’istruzione scolastica, in attesa della piena definizione dei percorsi delineati dalla legge 53/2003. L’accordo specifica che tali percorsi devono avere durata triennale; prevedere le attività e le discipline attinenti la formazione culturale, nonché le aree professionali interessate; assicurare la qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al secondo livello europeo, cioè alla capacità di scegliere autonomamente ed utilizzare tecniche e strumenti per l'esercizio di un’attività ben definita (in corrispondenza con la definizione recata nella Decisione 85/368/CE del1985).
L’accordo in questione ha previsto, inoltre, che successive intese tra i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca e del Lavoro e delle politiche sociali e le singole regioni fossero sottoscritte tenendo conto dei parametri dettati.
[44] D.L. 1 settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169.
[45] Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi. alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
[46] In particolare, si stabilisce che, a partire dall'a.s. 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Sempre nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado, per essere ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
[47] Sul punto si ricorda che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’11 dicembre 2008 ha precisato che la responsabilità educativa è affidata ad un unico docente, ma che le famiglie potranno scegliere fra 24, 27 e 30 ore settimanali, oppure il tempo pieno di 40 ore. L’opzione a 24 ore potrà essere utilizzata nel caso in cui il docente sia in grado di insegnare tutte le materie previste e quindi anche l’inglese, mentre nel caso delle 27 ore saranno presenti gli insegnanti di inglese e di religione, comunque mai in compresenza.
[48] Cfr. art. 2, c. 1-bis e art. 7-bis. Ai sensi di quest’ultimo, in particolare, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata.
[49] Si tratta delle pdl AC 808, AC 813, AC1199, AC1262, AC1468, AC1710.
[50] Si tratta delle pdl AC 136, AC 459, AC 1156, AC 1183, AC 1480, AC 1564, AC 1610.
[51] Risoluzione De Torre e altri n. 7-00026, presentata il 16 luglio 2008, approvata in un nuovo testo dalla VII Commissione il 30 luglio 2008 con numero 8-00005.
[52] Mozione Cota e altri n. 1-00033, presentata il 16 settembre 2008, approvata dall’Assemblea in un nuovo testo il 14 ottobre 2008.
[53] Si ricorda che l’art. 6 della Costituzione prevede specificamente la tutela delle minoranze linguistiche, da attuare attraverso appositi provvedimenti normativi. Al riguardo, è intervenuta la legge n. 482 del 1999, molte delle cui norme sono finalizzate a promuovere l’apprendimento delle lingue minoritarie. In seguito, è intervenuta la legge n. 38 del 2001, che reca norme di tutela speciale per gli sloveni.
[54] Lo studio intendeva fra l’altro monitorare gli effetti delle nuove lingue entrate nel territorio nazionale, distinguendole fra lingue dei migranti, idiomi di passaggio usati da gruppi migranti fluttuanti e pertanto incapaci di radicarsi, e lingue immigrate, ovvero le lingue parlate da gruppi numericamente consistenti, coesi e con intenzioni di radicamento.
[55] Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2008: XVIII Rapporto.
[56]https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1211/html/08/.
[57] Parere favorevole con osservazioni espresso nella seduta del 12 novembre 2008.
[58] Parere favorevole con condizioni nella seduta del 29 luglio 2008.
[59] Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[60] Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 7, D.L. n.85/2008, le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
[61] Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[62] Per comodalità si intende l’uso efficiente dei modi di trasporto che operano singolarmente o secondo criteri integrati multimodali nel sistema europeo dei trasporti per sfruttare al meglio ed in maniera sostenibile le risorse.
[63] Una precedente delega per il recepimento della stessa direttiva era contenuta nella legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), ma il termine per il suo esercizio è scaduto il 4 marzo 2008.
[64] Articolo 2, commi 232-233, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[65] Articolo 1, commi da 224 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni sono state prorogate per l’anno 2008 dall’articolo 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
[66] La radionavigazione via satellite è una tecnologia che consente:
- all’utente, fisso o mobile, dotato di un ricevitore che capti i segnali emessi da diversi satelliti, di determinare in qualsiasi momento con grande precisione la sua posizione in longitudine, latitudine e altitudine;
- al sistema, di determinare il posizionamento di qualsiasi oggetto o soggetto sul territorio, eventi esistenti o connessioni con sistemi di comunicazione banche dati.
[67] Leggi 18 marzo 2008, nn. 53, 54 e 55
[68] Il primo pacchetto ferroviario si compone delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, tutte approvate il 26 febbraio 2001.
[69] Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[70] Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
[71] Recepita in Italia con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234.
[72] D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”.
[73] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[74] Articolo 7, comma 1, del DL 112/2008.
[75] La Consip è una società incaricata dal Ministero dell'economia e delle finanze di agire da amministrazione aggiudicatrice per conto di enti e amministrazioni, come previsto dalla legge finanziaria del 2000 e in quelle successive. La società ha elaborato nel corso degli anni diverse convenzioni. Tra quelle connesse alla gestione dell'energia si citano le seguenti:
- fornitura energia elettrica
- fornitura gas naturale
- fornitura combustibili per riscaldamento ed autotrazione
- servizio energia
- global service.
[76] Articolo 8, comma 1, del DL 112/2008.
[77] Il disegno di legge reca Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia.
[78] La disposizione precisa, con l’espresso richiamo dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che deve intendersi riferita anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
[79] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 cit., ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti dettati dal medesimo articolo 9. La comunicazione unica vale, dunque, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica le quali comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Spetta alle Camere di commercio assicurare, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati per gli adempimenti sopra descritti.
[80] Secondo la definizione che ne fornisce la direttiva del Consiglio e del parlamento europeo n. 123 del 2006 (c.d. Direttiva Bolkestein), che ha sancito, fissandone i limiti, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei prestatori di servizi nell’Unione europea.
[81] L'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe è un servizio di informazione, trasparenza e orientamento ai consumatori realizzato dal Ministero dello sviluppo economico (MSE) in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con l'ISTAT, l'UNIONCAMERE, le Associazioni dei consumatori, le parti sociali e con l'IPI (Istituto per la promozione industriale). L'iniziativa rappresenta un punto di riferimento, sia per i consumatori, sia per gli operatori economici, per documentarsi sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo sulla loro variabilità e sulle dinamiche inflazionistiche. L’Osservatorio opera individuando un paniere composto da beni e servizi che rispecchia le voci di spesa più comuni delle famiglie italiane. Di questi vengono periodicamente rilevati i prezzi e le tariffe assicurando (quanto a numero di osservazioni, struttura merceologica del paniere, copertura territoriale) un sufficiente grado di rappresentatività. Per ciascun prodotto vengono rilevati i prezzi medi, minimi e massimi tenendo conto delle diverse fasce di consumo e delle diverse aree territoriali e ne vengono comunicati i livelli sull'intero territorio nazionale. Le fonti dell'Osservatorio sono ISTAT, EUROSTAT, INFOMERCATI e ISMEA.
[82] Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
[83] Comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni per favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società [COM(2007) 498 def. Tale comunicazione, nel rilevare come il bilancio relativo all'evoluzione delle condizioni generali dei giovani in seno all'Unione europea resti modesto, e come non basti il quadro politico messo in atto dal patto europeo della gioventù nel 2005, persiste sull'importanza da concedere ai giovani in seno alle politiche d'inserimento sociale e a quelle legate alla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione. In relazione a ciò, propone una strategia trasversale che coinvolga gli attori politici e i vari partecipanti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, traducendosi in una serie di iniziative volte ad incoraggiare gli Stati membri a promuovere la piena partecipazione dei giovani alla società creando dei ponti fra l'istruzione e il mercato del lavoro.
[84] Il documento contiene una serie di iniziative che riuniscono diverse politiche. In particolare, il documento mostra come l´UE possa contribuire a creare opportunità, garantire un accesso e dar prova di solidarietà, attraverso iniziative volte a promuovere la creazione di posti di lavoro, l´istruzione e lo sviluppo di competenze, nonché a combattere la discriminazione e a potenziare la mobilità, consentendo ai cittadini europei di vivere più a lungo e in modo più sano.
[85] Le pdl sono le seguenti: AC 82 (Stucchi); 322 (Barbieri ed altri); 331 (Schirru ed altri); 380 (Volonté); 527 (Osvaldo Napoli); 691 (Prestigiacomo); 870 (Ciocchetti); 916 (Marinello ed altri); 1279 (Grimoldi ed altri); 1377 (Naccarato ed altri); 1448 (Caparini ed altri); 1504 (Cazzola ed altri).
[86] Si ricorda che nel D.Lgs. 81/2008 sono confluite le disposizioni di due schemi di decreto, il 228 ed il 234, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2006/25/CE, concernente la tutela dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali, e l’attuazione della direttiva 2004/40/CE per la tutela degli stessi dai campi elettromagnetici. Su entrambi gli schemi non è stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari a causa della fine anticipata della XV Legislatura.
[87] La Direttiva 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ha introdotto una nuova istituzione di rappresentanza dei lavoratori, il CAE appunto, inteso come organo di informazione e di consultazione dei lavoratori, o di una procedura intesa ai medesimi fini. Nel nostro ordinamento, la direttiva è stata attuata con il D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74.
[88] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Cfr. l’articolo 79.
[89] Cfr. l’articolo 37.
[90] Il programma di 18 mesi del Consiglio connette, tra l’altro, la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari all’innalzamento dei livelli di occupazione.
[91] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Cfr. l’articolo 1.
[92] Cfr. l’articolo 1-bis.
[93] Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Cfr. gli articoli 1, 3 e 4.
[94] Si tratta del decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
[95] Il programma di 18 mesi del Consiglio prevede, in particolare, che “un futuro sistema normativo dovrà essere imperniato sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualità dell’assistenza sanitaria, indipendentemente dall’identità del paziente, dell’operatore sanitario o del servizio che si sposta oltre frontiera”.
[96] Con riferimento al settore farmaceutico, le tre presidenze di turno dell’Unione europea si propongono l’obiettivo generale del “miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti farmaceutici”.
[97] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
[98] Cfr. il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148, Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
[99] Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.
[100]Cfr. l’articolo 4-bis.
[101]Cfr. l’articolo 4-terdecies.
[102]Cfr. l’articolo 81, cc. 29-38-bis.
[103]Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Cfr. l’art. 1, comma 14, lettere b) e c).
[104]Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, in corso di conversione.
[105]Cfr. l’articolo 5-bis.
[106]Cfr. l’articolo 80.
[107]D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.
L’art. 4-ter del D.L. n. 97 ha recepito, in sede di conversione, le disposizioni contenute nel D.L. 3 luglio 2008, n. 114, Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore, (gli effetti del quale sono fatti salvi dall’art. 2, comma 4, del d.d.l. di conversione).
[108]Le modalità di attuazione del D.M. 18 luglio 2008 sono state definite con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura in data 31 luglio 2008 (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238).
[109]D.L. 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.
[110]Il Governo italiano ha espresso la sua posizione in merito alla ripartizione tra gli Stati membri dell’obiettivo europeo del 20% di energie rinnovabili in un documento di posizione approvato dal Comitato Interministeriale Affari Comunitari Europei (CIACE) il 7 settembre 2007.
[111]Pubblicata in GUUE serie C n. 82 del 1° aprile 2008. La nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela ambientale si inserisce nel più ampio quadro della riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, prospettata dalla Commissione nel piano d’azione in materia adottato il 7 giugno 2005 (COM(2005)107).