Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Schema di D.Lgs. n. 373 (art. 1 e 2, L. 136/2010)
Riferimenti:
SCH.DEC 373/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 323
Data: 29/06/2011
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 136 DEL 13-AGO-10     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Schema di D.Lgs. n. 373

(art. 1 e 2, L. 136/2010)

 

 

 

 

 

 

n. 323

 

 

 

29 giugno 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9558 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0586.doc


INDICE

Norma di delega

L. 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (artt. 1 e 2)3

Testo a fronte tra le disposizioni del Codice antimafia e la normativa vigente

Libro I, La criminalità organizzata di tipo mafioso  13

Libro II, Le misure di prevenzione  25

Libro III, Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia  139

Libro IV, Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  173

Libro V, Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  195

Tavola delle corrispondenze  (dalla normativa vigente al Codice antimafia)

Codice penale  209

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario  211

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità  214

Legge 31 maggio 1965, n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere  221

Legge 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico  247

Legge 13 settembre 1982, n. 646,  Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia  250

Legge 3 agosto 1988, n. 327, Norme in materia di misure di prevenzione personali.255

Legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive  257

Legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale  260

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa  263

D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata  269

D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive  276

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa  278

D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 , in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata  283

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia  286

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  296

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150  301

 


Norma di delega

 


L. 13 agosto 2010, n. 136.
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
(artt. 1 e 2)

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

 

 

Art. 1

(Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1.  Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

 

 

2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

 

a)  una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b)  l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c)  il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d)  l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall’Unione europea.

 

3.  Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)  prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1)  che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;

2)  che sia adeguata la disciplina di cui all’ articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3)  che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4)  che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5)  che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6)  che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7)  che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8)  quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1)  i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2)  che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3)  che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9)  che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b)  prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1)  la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2)  la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c)  prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1)  la revocazione possa essere richiesta:

1.1)  quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2)  quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3)  quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2)  la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;

3)  la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4)  in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’ articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico;

d)  prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legali;

e)  disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1)  il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;

2)  nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3)  in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4)  se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f)  disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1)  la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2)  la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3)  una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1)  che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2)  che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3)  il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4)  che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5)  un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell’amministratore giudiziario;

3.6)  la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g)  disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1)  che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2)  che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3)  che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4)  che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;

5)  che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o dell’ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6)  che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h)  disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1)  sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2)  sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3)  sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta, l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4)  siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i)  prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l)  prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

 

4.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

 

5.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

 

 

Art. 2

(Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

 

a)  aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b)  aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c)  istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d)  individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e)  previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f)  individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g)  previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi dell’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h)  facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i)  facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l)  previsione dell’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa;

m)  introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e gestionale dell’impresa;

n)  introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera m).

 

2.  All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

 

3.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

 

4.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

(omissis)

 


SIWEB

Testo a fronte
tra le disposizioni del Codice antimafia e la normativa vigente

 


Libro I, La criminalità organizzata di tipo mafioso

 

Codice antimafia

Normativa vigente

Note/osservazioni

 

 

 

Libro I

La criminalità organizzata di tipo mafioso

 

In via preliminare, si segnala che lo schema di decreto non procede all’abrogazione espressa delle disposizioni vigenti confluite nel codice, nonostante un criterio di delega in tal senso (l’art. 1, comma 3, lett. l); da ciò possono derivare incertezze in sede interpretativa..

Capo I
I delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso

 

 

 

 

Art. 1

Codice penale, art. 416-bis

 

(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Identico.

 

1. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Identico.

I commi dal primo al sesto e ottavo dell’art. 416-bis sono confluiti nell’art. 1 del codice. Il comma settimo, relativo alla confisca è invece confluito nell’art. 7 del codice (v. infra).

Secondo l’ATN, l’art. 416-bis c.p. è oggetto di abrogazione implicita.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

Identico.

3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Identico.

 

4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal comma 2.

Identico.

 

5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Identico.

 

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Identico.

 



[v. infra, art. 7]

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Identico.

 

Art. 2

Codice penale, art. 416-ter

 

(Scambio elettorale politico-mafioso)

Identico.

 

1. La pena stabilita dall’articolo 1, comma 2, si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal comma 3 del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

L’art. 2 eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, prevedendo la reclusione da nove a quattordici anni anziché da sette a dodici anni (attraverso il richiamo al comma 2 anziché al primo comma del reato di associazione di tipo mafioso).

La modifica deve essere valutata alla luce dei principi e criteri di delega di cui all’art. 1, comma 2, L. 136/2010, che prevedono la completa ricognizione della normativa penale sul contrasto alla criminalità organizzata, l’armonizzazione della stessa, il coordinamento con le altre disposizioni della L. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) e l’adeguamento alle disposizioni dell’UE.

Secondo l’ATN l’art. 416-ter c.p. è oggetto di abrogazione implicita.

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Codice penale, art. 417

 

(Misura di sicurezza)

Identico.

 

1. Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 1 e 2, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

La misura di sicurezza seguiva originariamente alla condanna per il delitto di cui all’art. 416. Le parole «per il delitto preveduto dall'articolo precedente» sono state poi sostituite con le parole «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti», dall'art. 5, L. 23 dicembre 1982, n. 936, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, che ha introdotto l’art. 416-bis.

Il testo non è stato successivamente coordinato con l’inserimento del 416-ter, operato dall’art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

L’attuale formulazione sembrerebbe dunque riferirsi agli artt. 416-bis e 416-ter e non più all’art. 416. Non si rinviene però giurisprudenza in materia.

Secondo l’ATN l’art. 417 c.p. è oggetto di abrogazione implicita.

 

 

 

 

 

 

Art. 4

Codice penale, art. 418

 

(Assistenza alla criminalità organizzata)

(Assistenza agli associati)

 

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni di cui all’articolo 1 è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

L’art. 418 del codice penale richiama l’associazione di cui all’art. 416 e dunque non può essere abrogato.

2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

 

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Capo II
Le circostanze aggravanti e attenuanti per i reati connessi ad attività mafiose

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

(Circostanze aggravanti)

 

 

 

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7

 

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 1 ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

1. Identico.

L’ATN prevede l’abrogazione implicita dell’art. 7 DL 152/1991.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2. Identico.

 

 

D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, art. 7

 

3. Per i delitti di cui all’articolo 1 e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente articolo,

le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

4. Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale

le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tra i delitti richiamati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., vi sono:

§          l’art. 416-bis c.p. (n. 1), corrispondente all’art. 1 dello schema di decreto in esame;

§           i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Le condizioni richiamate corrispondono a quelle che determinano l’aggravante di cui al comma 1 dell’articolo in esame, la quale è però applicabile ai soli delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo.

 

L’elenco dei delitti è più ampio nella normativa vigente, che dunque non può essere abrogata ma dovrebbe essere coordinata.

Art. 6

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8

L’ATN prevede l’abrogazione implicita dell’art.8 DL 152/1991

(Diminuente speciale)

 

 

1. Per i delitti di cui all’articolo 1 e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, anche straniere, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati o per la sottrazione di risorse rilevanti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

L’attenuante è estesa anche alle ipotesi di aiuto concreto all’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi «per la sottrazione di risorse rilevanti».

 

Come osservato con riferimento all’art. 2, la modifica deve essere valutata alla luce dei principi e criteri di delega di cui all’art. 1, comma 2, L. 136/2010.

 

Come già nell’ordinamento vigente, la riduzione di pena per i reati puniti con l’ergastolo può risultare più vantaggiosa rispetto a quella prevista per reati puniti con la reclusione (in caso di riconoscimento dell’attenuante per un reato punito con l‘ergastolo, la reclusione è da 12 a 20 anni; per un reato punito invece con 30 anni di reclusione, la pena, dopo l’applicazione dell’attenuante, è da 15 a 20 anni).

 

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applica la disposizione dell’articolo 5, comma 1.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Le disposizioni dell’art. 7 DL 152/1991 corrispondono all’art. 5, commi 1 e 2.

Dal punto di vista della formulazione tecnica, si valuti l’opportunità di prevedere anche l’inapplicabilità del comma 2 dell’art. 5 (la quale comunque è immediata conseguenza dell’inapplicabilità del comma 1).

Capo III
La confisca

 

 

 

 

 

Art. 7

Codice penale, art. 416-bis, settimo comma

 

(Confisca)

 

 

1. Nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui all’articolo 1, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Si tratta della confisca penale. La confisca di prevenzione è disciplinata dal Libro II del Codice (v. infra).

 

 

 

 

 

 

Art. 8

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies

 

(Ipotesi particolari di confisca)

Identico

 

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 1, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 5, comma 1,















                                                  è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

L’art. 125 dello schema di decreto provvede al coordinamento dell’art. 12-sexies DL 306/1992 con l’art. 8 in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’applicabilità della disposizione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo discende dal richiamo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 5, comma 1 (cfr. la prima parte del comma 1). L’aggravante dell’art. 5, comma 1, si applica peraltro ai soli delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo.

L’art.125 del Codice novella il comma 2 dell’art. 12-sexies eliminandovi ogni riferimento ai delitti di mafia e dunque coordinandolo con l’entrata in vigore del Codice stesso.

2. Nei casi di cui al comma 1, quando, in relazione ai soli delitti aggravati ai sensi dell’art. 5, comma 1, non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1,
                                         il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV
Le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso

 

 

 

 

 

Art. 9

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-ter

 

(Intercettazioni preventive)

Identico

 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell’interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonché l’intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti di cui all’articolo 1 o ai delitti aggravati ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Anche in questo caso, la disposizione inserita nel codice antimafia (art. 9) è identica a quella del d.l. 306/1992 (art. 25-ter), se si esclude il richiamo contenuto in quest’ultimo all’elenco dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, molto più ampio rispetto soli delitti di mafia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in tal caso si rileva che il riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 5, comma 1, riguarda solo i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

2. Identico.

 

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

3. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

 

 

(Controlli, ispezioni e perquisizioni)

 

 

 

L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 27

 





              
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall’articolo 1 e di quelli commessi in relazione ad esso,


            possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

L’art. 127 dello schema di decreto in esame provvede al coordinamento dell’art. 27, co. 1, L. 55/1990 con l’art. 10 in esame.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Identico.

 

 

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-bis

 



               3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, altresì, procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione ai delitti di cui all’articolo 1 o ai delitti aggravati ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

(Perquisizioni di edifici) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo.

 

 

 

L’elenco dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, è molto più ampio rispetto soli delitti di mafia.

Anche in questo caso si rileva che il riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 5, comma 1, riguarda solo i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo.

4. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 3 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

2. Identico.

 

5. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 3 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Identico.

 

 

 

 

 

 


Libro II, Le misure di prevenzione

 

Codice antimafia

Normativa vigente

Note

 

 

 

Libro II

Le misure di prevenzione

 

Il titolo I concerne le misure di prevenzione personali e unifica la disciplina prevista:

§        dalla L.1423/1956 per le persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità,

§        dalla L. 575/1965 per gli indiziati di appartenere a associazioni di tipo mafioso o di reati per cui è competente la procura distrettuale o del reato di trasferimento fraudolento di valori,

§        dalla L. 152/1975, di contrasto al terrorismo (cd. ‘Legge Reale’),

§        dalla L. 401/1989, di contrasto alla violenza legata a manifestazioni sportive.

Secondo l’ATN le legge richiamate sono oggetto di abrogazione implicita, totale o parziale.

Non vengono comunque sostanzialmente modificati o aggiornati i destinatari ed i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione personale.

Si ricorda che la norma di delega prevede «che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto» (art. 1, co. 3, lett. a), num. 5).

Titolo I

Le misure di prevenzione personali

 

Capo I
Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

 

Art. 11

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1

 

(Soggetti destinatari)

 

 

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

 

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

2) identico;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

3) Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2

 

(Foglio di via obbligatorio)

 

 

1. Qualora le persone indicate nell’articolo 11 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Identico.

L’art. 2, comma primo, L. 1423/1956 è confluito integralmente nell’art. 12.

I commi secondo e terzo sono invece confluiti nell’art. 86, comma 3.

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

(Avviso orale)

 

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 


1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’art. 11 che esistono sospetti a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Primo comma. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Secondo la disciplina vigente, l’avviso orale è presupposto per l’adozione della misura di prevenzione proposta dal questore per i soggetti di cui all’art. 11.

Nel codice, l’avviso orale diviene invece facoltativo.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Terzo comma. Identico.

 

4. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 13, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Quarto comma. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. [segue].

Il comma 4 dovrebbe richiamare le condizioni di cui all’articolo 11, anziché quelle di cui all’articolo 13.

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2

 

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a), b) e c) sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

 

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al giudice monocratico.

[Quarto comma]. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

 

Capo II
Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

 

 

Sezione I
Il procedimento applicativo

 

 

Art. 14

 

 

(Soggetti destinatari)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1

 

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

La presente legge si applica

 

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 1;

 

 

 

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso
nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

 

 

 

 

L’art. 12-quinquies, comma 1, DL 306/1992 prevede il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che costituisce un delitto contro il patrimonio. Deve in tal caso essere valutata l’applicabilità di una misura di prevenzione di carattere personale, che presuppone la pericolosità sociale.

c) ai soggetti di cui all’articolo 11;

 

Il capo contiene le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria e attualmente disciplinate dagli articoli 3 e seguenti della legge n. 1423 del 1956. Conseguentemente, tra i destinatari delle misure vi sono anche i soggetti indicati all’art. 1 della legge n. 1423, ora confluiti nell’art. 11 del Codice

 

L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 18

 



d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

 

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

 

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

 

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lett. d);

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).


L’art. 8 L. 497/1974 novella l’art. 9 L. 1423/1956, successivamente modificato dall’art. 23 DL 306/1992. L’art. 9 a sua volta confluisce nell’art. 85 del codice.

Il riferimento all’art. 8 L. 497/1974 andrebbe conseguentemente aggiornato.


h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

 

 

L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 7-ter

 




i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

Nel codice non rientra la misura del “divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”, di cui all’art. 6 L.401/1989.

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

 

(Titolarità della proposta)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2

 

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 14 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

Né l’articolo in esame né gli articoli successivi sembrano individuare chiaramente il tribunale territorialmente competente per l’applicazione delle misure di prevenzione.

Nell’ordinamento vigente, l’art. 4, comma secondo, L. 1423/1956 prevede la competenza del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.

 

Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19

 





2. Nei casi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

 

 

 

Con il richiamo all’art. 14, comma 1, lett. c), che a sua volta richiama l’art. 11, la competenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona viene estesa anche ai casi di cui all’art. 11, comma 1, lettera c) (corrispondente all’art. 1, numero 3), L. 1423/1956).

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2

 

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.


3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3

 

(Tipologia delle misure e loro presupposti)

 

 

1. Alle persone indicate nell’art. 14, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

La soppressione dell’inciso è conseguenza del venir meno dell’obbligatorietà dell’avviso orale del questore (cfr.art. 13).

2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

Identico.

 

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 

(Procedimento applicativo)

 

 

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

Sesto comma. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Il diritto dell’interessato a chiedere che l’udienza di svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio è previsto dalla norma di delega (art. 1, comma 3, lett. a), num. 6), ed è stato già riconosciuto dalla sentenza del Corte costituzionale n. 93 del 2010, in attuazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha dichiarato la normativa nazionale non conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede la facoltà per gli indagati di scegliere che il procedimento venga svolto in pubblica udienza).

2. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’interessato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

 

Viene dunque disciplinato il procedimento davanti al tribunale.

3. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

 

 

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

 

 

 

 

Circa le modalità di audizione dell’interessato, la norma di delega prevede che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p..

5. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

 

 

6. Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, può ordinare l’accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Settimo comma. Identico.

 

7. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5, sono previste a pena di nullità.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18

 

 

(Decisione)

 

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Ottavo comma. Identico.

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5

 

2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 16, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

 

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Identico.

 

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole e di non partecipare a pubbliche riunioni.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzionee di non partecipare a pubbliche riunioni.

 

5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

Identico.

 

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Identico.

 

7. Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Identico.

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d’appello, anche per il merito.

Nono comma. Identico

La facoltà di proporre ricorso alla Corte d’appello, anche per il merito è riconosciuta nei medesimi termini dall’art. 20, comma 1.

 

 

 

 

 

 

Art. 19

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 6

 

(Provvedimenti d’urgenza)

 

 

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 17, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

 

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II
Le impugnazioni

 

 

Art. 20

 

 

(Impugnazioni)

 

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di appello e l’interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d’appello, anche per il merito.

Nono comma. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Cfr. art. 18, comma 8

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

Decimo comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

 

 

Cfr. nota all’art. 17, comma 1

 

3. Avverso il decreto della Corte d’appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Undicesimo comma. Identico.

 

4. Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza.

Dodicesimo comma. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

L’esecuzione

 

 

Art. 21

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

 

(Esecuzione)

 

 

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al Questore per l’esecuzione.

Identico.

 

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

Identico.

 

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Identico.

 

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l’applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis

 

(Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale)

 

 

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Identico.

 

2. La domanda dell’interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 15.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Cfr. nota all’art. 15

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall’interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Identico.

 

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 15, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

 

5. Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all’interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Identico.

 

6. Del decreto è altresì data notizia all’autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l’interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l’itinerario del viaggio.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

 

7. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Viene introdotta la possibilità di effettuare le comunicazioni secondo le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Il richiamo al CAD è peraltro generico; si valuti l’opportunità di richiamare espressamente le disposizioni relativa alle modalità di comunicazione.

 

 

 

 

Art. 23

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 10

 

(Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata)

 

 

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11

 

(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale)

 

 

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Identico.

 

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell’agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

La modifica recepisce la sentenza n. 113 del 1975 della Corte costituzionale. Con tale sentenza la Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente.

 

 

 

 

Art. 25

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12

 

(Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata)

 

 

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

 

2. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.

Identico.

 

Titolo II

Le misure di prevenzione patrimoniali

 

 

Capo I
Il procedimento applicativo

 

 

Art. 26

 

 

(Soggetti destinatari)

 

 

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

 

 

a) ai soggetti di cui all’articolo 14;

 

 

 

Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 18

 




b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Quarto comma. Le disposizioni di cui al primo comma, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

 

 

Ai soggetti indicati nella lettera b), secondo l’ordinamento vigente, possono essere applicate indistintamente misure di prevenzione sia personali che patrimoniali.

Il codice limita invece le misure applicabili a quelle di natura patrimoniale.

 

 

Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 7-ter

 

2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 32, comma 2.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

 

 

(Titolarità della proposta)

 

 

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 26 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

 

L’articolo ripropone la disciplina sulla proposta prevista per le misure di prevenzione personali dall’articolo 15 (cui si fa rinvio per il testo a fronte e le note). A differenza dell’art. 15 non è previsto il potere di proposta del Procuratore nazionale antimafia, che peraltro, in base all’ordinamento vigente, non sembrerebbe titolare di tale potere (cfr. artt. 2-bis e 2-ter L. 575/1965).

Anche in tal caso non sembra individuato con chiarezza il tribunale territorialmente competente.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

 

 

 

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28

 

 

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-bis

 

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

 

 

 

 

 

Il comma 2 si limita a ripetere le disposizioni previste dall’art. 2-bis, comma 6-bis, secondo e terzo periodo, e dall’art. 2-ter, dodicesimocomma, L 575/1965, senza operare un effettivo coordinamento tra le stesse.

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

Dodicesimo comma. La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito, anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 27 competenti per il luogo di ultima dimora dell’interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Settimo comma. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

 

 

 

 

Sostanzialmente identico.

4. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

Ottavo comma. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-bis

 

(Indagini patrimoniali)

 

 





1. I soggetti di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 26 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

1. Il procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, il direttore della Direzione investigativa antimafia, o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

 

Sostanzialmente identico.

 

 

Dal riferimento ai soggetti “nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza” deriva l’impossibilità di sottoporre alle indagini economiche i soggetti segnalati agli organismi internazionali competenti per il congelamento di fondi (di cui all’art. 26, comma 1, lett. b)); tali soggetti infatti non possono più essere sottoposti, in base al codice, a misure di prevenzione personali.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

                                          2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista formale, dovrebbe farsi riferimento all’«Unione europea» anziché alle «Comunità europee».

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Identico.

 


4. I soggetti di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

 

 

Sostanzialmente identico.

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

5. Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell’articolo 26, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

Primo comma. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

(Sequestro)

 

 



                1. Il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Secondo comma. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. [segue]

 

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Quarto comma. Identico.

 

3. L’eventuale revoca del provvedimento non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31

 

 

(Esecuzione del sequestro)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-quater

 

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L’ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all’apprensione materiale dei beni e all’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l’assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo.

Viene aggiunto un periodo sull’apprensione dei beni da parte dell’ufficiale giudiziario e sull’immissione dell’amministratore nel possesso degli stessi.

La previsione della assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria per l’immissione dell’amministratore nel possesso dei beni non risulta coordinata con il comma 2, che prevede che l’immissione avviene per mezzo della polizia giudiziaria «ove occorre.»

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-sexies

 

2. L’amministratore giudiziario viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ausilio della forza pubblica.

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. [segue]

La norma di delega prevede che, quando viene richiesta la misura della confisca, siano individuati: i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati (art. 1, comma 3, lett. a), num. 8.1).

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-quinquies

 

3. Il rimborso delle spese postali e dell’indennità di trasferta spettante all’ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Secondo comma. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

(Provvedimenti d’urgenza)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-bis

 

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell’udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

 

 

L’elenco dei soggetti è sostanzialmente identico.

 

 

 

 

Per il computo del termine, cfr. art. 34, comma 2

 

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell’articolo 29, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, emerge l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

Secondo comma. [continua] A richiestadelprocuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questoreo degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a normadel primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di sequestro di urgenza.

I presupposti per tale sequestro non risultano peraltro chiaramente definiti (la norma fa generico riferimento all’esistenza di altri beni che “potrebbero” formare oggetto di confisca).

Si ricorda in proposito che la norma di delega dispone che la previsione delle misure di prevenzione sia ancorata a «presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione» (art. 1, comma 3, lett. a), num. 5), L. 136/2010)

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

(Procedimento applicativo)

 

 

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

 

La norma richiama le disposizioni sul procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria (artt. 14-19).

Al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, appare opportuno richiamare specificamente le disposizioni applicabili.

2. Quando i beni sequestrati risultano formalmente intestati a terzi, nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento, fissando l’udienza in camera di consiglio.

3. All’udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l’assistenza di un difensore, nonché chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 38 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 36, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.

La norma di delega prevede che che i titolari di diritti di proprieta' e  di  diritti  reali  o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro  di  prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro  trenta  giorni dalla data di  esecuzione  del  sequestro  per  svolgere  le  proprie deduzioni (art. 1, comma 3, lett. f), num. 3.1).

 

 Il richiamo all’art. 38 non appare congruo, in quanto l’art. 38 disciplina i casi di revocazione della confisca.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

(Confisca)

 

 


1.                 Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Terzo comma. Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. [segue]

 

2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall’articolo 32, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.




[continua] Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

La norma di delega prevede che il sequestro «perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario»  e che tale termine possa essere prorogati, anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti. (art. 1, comma 3, lett. a), numm. 8.2) e 8.3))

Nonostante la previsione della norma di delega, il comma 2 non sancisce la perdita di efficacia del sequestro decorso il termine previsto.

3. Il sequestro e la confisca
                              possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 27, commi 1 e 2,

quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al presente titolo.

Sesto comma. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

(Sequestro o confisca per equivalente)

 

 

1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Decimo comma. Identico.

 

 

 

 

Art. 36

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

(Intestazione fittizia)

 

 

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Quattordicesimo comma. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

 

2. Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Quindicesimo comma. Identico.

 

Capo II
Le impugnazioni

 

 

Art. 37

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter

 

(Comunicazioni e impugnazioni)

 

 

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 20, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronuncie.

 

 

 

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l’esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

Identico.

 

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

Identico.

 

5. Dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.

 

La norma di delega prevede che dopo l'esercizio   dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del  pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi  al competente  nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali (art. 1, comma 3, lett. a), num. 9), L. 136/2010)

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l’articolo 34, comma 2.

 

La norma di delega prevede che che il sequestro  perda efficacia se, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso e che il termini possaa essere  prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in  caso  di  indagini  complesse  o  compendi patrimoniali rilevanti (art. 1, comma 3, lett. a), numm. 8.2) e 8.3), L. 136/2010)

Capo III
La revocazione della confisca

 

 

Art. 38

 

 

(Revocazione della confisca)

 

 

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dall’articolo 630 del codice di procedura penale:

 

L’art. 630 c.p.p. prevede i casi di revocazione delle sentenze, ma non disciplina le relative forme, che sono invece regolate dagli articoli successivi del c.p.p.

 

 

La disposizione riprende integralmente l’art. 1, co. 3, lett. c) della legge delega, in base al quale il Governo deve disciplinare la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che «1) la revocazione possa essere richiesta:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

 

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

 

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

 

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura.

 

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;

3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

 

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; [segue]».

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d’appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché provveda, ove del caso, ai sensi dell’articolo 56.

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV
Rapporti con i procedimenti penali

 

 

Art. 39

 

 

(Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale)

 

 

1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

 

La norma di delega prevede che l'azione di  prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale (art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) L. 136/2010)

 

 

 

 

 

 

Art. 40

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali)

 

 

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all’amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l’amministratore. Nel caso previsto dall’articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato e sentita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata “Agenzia”, non provveda alla sua revoca e sostituzione.

Nono comma. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

La norma di delega prevede che nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore  giudiziario  del  procedimento  diprevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione  previste  dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a  carico del medesimo soggetto,  l'obbligo  di  trasmissione di copia  delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale (art. 1, comma 3, lett. e), n. 2, L 136/2010).

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

 

La norma di delega prevede che in relazione alla vendita, all'assegnazione  e  alla  destinazione dei beni si applichino  le  norme  relative  alla  confisca  divenuta definitiva per prima eche se la confisca di prevenzione definitiva  interviene prima  della sentenza  irrevocabile di  condanna  che  dispone  la  confisca  dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla  gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei  beni  secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo (art. 1, comma 3, lett. e), numm. 3) e 4), L 136/2010).

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale.

 

 

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell’articolo 31.

 

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

 

 

 

 

 

Capo V
Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

 

 

Art. 41

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-bis

 

(Cauzione. Garanzie reali)

 

 

1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 32, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

 

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 19, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dall’art. 18, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

 

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

 

Identico.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-quinquies

 

Le spese relative alle garanzie reali previste presente comma sono anticipate dall’interessato ai sensi dell’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

Primo comma. Identico. [segue]

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-bis

 

4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

Identico.

 

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 42

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-bis

 

(Confisca della cauzione)

 

 

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Sesto comma. Identico.

 

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Settimo comma. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

 

 

 

 

E’ soppresso il potere del direttore della DIA di chiedere il rinnovo della cauzione-

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-quinquies

 

3. Le spese relative all’esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Primo comma. Le spese […] relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo [art. 3-bis, n.d.r.] sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il R.D. n. 2700/1865 è stato abrogato nell’ambito del cd. procedimento ‘taglia-leggi” in quanto normativa che ha esaurito i suoi effetti (cfr. D.Lgs. n. 212/2010 - voce n. 2242 dell'elenco allegato).

Il riferimento normativo andrebbe conseguentemente aggiornato.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 22

 

(L’amministrazione giudiziaria dei beni personali)

 

 

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall’art. 16, quella dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all’attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l’attività socialmente pericolosa.


Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

L’istituto dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali non si applica ai soggetti di cui all’art. 14, co 1, lett. a) e b), ovvero agli inidiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o di uno dei reati di competenza della procura distrettuale.

2. Il tribunale può applicare soltanto l’amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

 

3. L’amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

 

 

Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 23

 

4. Con il provvedimento con cui applica l’amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 45.

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-quater

 

(L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

 

 

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 29 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 1 o che possa, comunque, agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e b), e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l’obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

 

 

 

 

 

 

Sostanzialmente identico.

 

L’ordinamento vigente, con il riferimento alle misure di prevenzione “di cui all’articolo 2”, sembra limitare l’applicazione della disposizione alle persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale, mentre il codice si riferisce a persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione.

Il riferimento ai delitti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e b) è diverso e tendenzialmente più amppio rispetto ai delitti indicati “nel comma 2”.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dall’articolo 1 del presente decreto e dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

 

 

 

 

Cfr. nota al comma 1

 

A differenza del comma 1, il comma 2 continua a richiamare i delitti previsti dall’ordinamento vigente (artt. 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter c.p.), e non i delitti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e b).

3. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell’autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

 

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. [segue]

 

 

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell’amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

[continua] Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-quinquies

 

6. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’articolo 46, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.

 

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

 

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l’obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può
                                      stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-quater

 

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 8 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

 

 

 

 

Titolo III

L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

 

 

Capo I
L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

 

 

Art. 45

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-sexies

 

(Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario)

 

 

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

 

2. L’amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. [segue]

 

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario.

3. Identico.

 

4. Il giudice delegato può autorizzare l’amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.

4. [omissis] Egli [il giudice delegato, n.d.r.] può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

 

5. L’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficialee deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.


[v. infra, art. 2-septies, co. 3]

8. [continua] L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anchenel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-septies

 

6. L’amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

2. L'amministratore deve […] altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

 

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell’Agenzia o d’ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell’amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell’Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

 

8. L’amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.

 

 

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all’amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-septies

 

(Relazione dell’amministratore giudiziario)

 

 

1. L’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall’amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l’indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; [continua]

Secondo il codice, all’Agenzia non deve più essere trasmessa la relazione iniziale sullo stato dei beni ma solo le relazione successive sullo stato dei beni (cfr. comma 3)

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l’esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l’amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

 

 

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l’amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione, che trasmette anche all’Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

 

 

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 47

 

 

(Compiti dell’amministratore giudiziario)

 

 

1. L’amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

 

 

 

 

 

 

Il riferimento al comma 6 non è corretto. Esso dovrebbe intendersi come riferimento al comma 5.

2. Nel caso di sequestro di azienda l’amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

 

 

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

 

 

5. L’amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell’articolo 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-sexies

 

(Compiti dell’Agenzia)

 

 

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene.

5. Identico.

 

2. All’Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

6. Identico.

 

3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia, la quale puòfarsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l’amministratore giudiziario. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. L’incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L’incarico può essere conferito all’amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.

4. In caso di mancato conferimento dell’incarico all’amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 52 e all’approvazione del rendiconto della gestione.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori.

[cfr. ultimo periodo]

 

 

L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

 

5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l’Agenzia pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

9. Identico.

 

6. L’Agenzia promuove le intese con l’autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell’interno e dal Ministro della giustizia.

2. […] Identico.

 

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all’amministratore giudiziario si applicano anche all’Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

 

 

 

 

 

Art. 49

 

 

(Assistenza legale alla procedura)

 

 

1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati, l’amministratore giudiziario può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per l’assistenza legale.

 

La norma di delega prevede che, nelle controversie concernenti il  procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa   avvalersi dell'Avvocatura dello Stato  per  la rappresentanza  e  l'assistenza legali (art. 1, comma 3, lett. d), L 136/2010)

Capo II
La gestione dei beni sequestrati e confiscati

 

 

Art. 50

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-sexies

 

(Gestione dei beni sequestrati)

 

 

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 124, comma 4, lettera a).

 

 

 

 

Il riferimento dovrebbe essere all’art. 121, comma 4, lett. a).

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal comma 2 della citata disposizione, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. [segue] Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

 

 

 

 

Il comma 2, secondo periodo, fa riferimento alla casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura necessaria all’abitazione della persona e della famiglia, la quale non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-septies

 

3. L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. [segue]

 

4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

 

 

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-sexies

 

(Gestione delle aziende sequestrate)

 

 

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all’articolo 46 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell’attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale.

             Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

 

2. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L’amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

 

3. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 52, in quanto applicabili.

13. Identico.

 

4. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

 

 

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si applica l’articolo 73, comma 1.

 

 

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:

a) convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell’amministrazione giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 52

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-octies

 

(Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi)

 

 

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

 

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

 

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all’articolo 45, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

 

4. La determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui di cui all’articolo 45, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

 

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell’amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell’amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

 

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all’amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all’Agenzia per via telematica.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

 

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell’avviso, l’amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d’appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

 

 

(Rendiconto di gestione)

 

 

1. All’esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.

 

 

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

 

 

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all’Agenzia.

 

 

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero.

 

 

5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 54

 

 

(Gestione dei beni confiscati)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-nonies

 

1. L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell’articolo 54, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 124, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all’anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l’applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

Deve essere verificata la validità del riferimento all’art. 20 L 559/1993 relativo alle gestioni fuori bilancio.

Il richiamo all’art. 54 dovrebbe essere riferito all’art. 52.

Il riferimento corretto è all’art. 121 e non al 124.

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-septies

 




2. L’Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all’articolo 50, comma 3.

1. [continua] Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

 

 

 

 

 

 

 

Capo III
La destinazione dei beni confiscati

 

 

 

 

 

Art. 55

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-nonies

 

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

 

 

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto.

2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’Agenzia, nonché al prefetto e all’ufficio dell’Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata.

1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato.

 

 

 

Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56

 

 

(Restituzione per equivalente)

 

 

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico. In tal caso l’interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

 

La norma di delega (art. 1, co. 3, lett. c) n. 4) prevede che in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico (art. 1, comma 3, lett. c), n. 4, L. 136/2010).

La norma di delega prevede la restituzione per equivalente nei soli casi di accoglimento della domanda di revocazione.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura.

 

 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;

b) dell’amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

 

 

Art. 57

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-decies

 

(Procedimento di destinazione)

 

 

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 46, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.

1. Identico.

 

2. L’Agenzia provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 55, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dall’approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.

2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione.

 

 

                            Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-undecies

 

(Destinazione dei beni e delle somme)

 

 

1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

 

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

a) identica;

 

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l’Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

 

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

 

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

[cfr. comma 1, lett. b)]

 

3. I beni immobili sono:

2. Identico:

 

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

a) identica;

 

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;

a-bis) identica;

 

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

b); identica;

 

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

c) identica.

 

4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.

2.1. Identico.

 

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 57. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

2-bis. Identico.

 

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

2-ter. Identico.

 

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis del presente articolo.

 

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

3. Identico:

 

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

a) identica;

 

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell’Agenzia;

b) identica;

 

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

c) identica.

 

9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

La disposizione vigente fa riferimento alle somme ricavate dalla vendita o dal recupero di crediti personali.

 

L’art- 2, comma 7, DL 143/2008 prevede che  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c)  all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

5-bis. Identico.

 

11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.

 

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all’Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3-bis. Identico.

 

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 57 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

7. Identico.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

8. Identico.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

 

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Tredicesimo comma. Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-duodecies

 

(Regolamento)

 

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

 

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

Si ricorda che in attuazione dell’art. 2-duodecies comma 4, L. 575/1965 (introdotto dalla L. 109/1996 e modificato dal DL 4/2010) è stato emanato il DM24 febbraio 1997, n. 73.

il codice sembra prevedere un nuovo regolamento sui dati relativi ai beni sequestrati o confiscati (altrimenti, avrebbe richiamato il regolamento vigente).

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

 

3. Le disposizioni di cui agli articoli 55, 57, 58, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 57.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV
Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

 

 

Art. 60

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-sexies

 

(Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica)

 

 

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

 

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

 

 

Art. 61

 

 

(Regime fiscale)

 

 

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

 

La norma di delega prevede di disciplinare  la  tassazione  dei  redditi  derivanti  dai   beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali  previste dal testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in  attesa  dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta  a  seguito  della  confisca  o  della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  derivanti  dai  beni sequestrati,  sia  applicata,  da  parte  del  sostituto   d'imposta, l'aliquota  stabilita  dalle  disposizioni  vigenti  per  le  persone fisiche;

  4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e  le  procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 1, comma 3, lett. h), L 136/2010).  

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

 

Titolo IV

La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

 

 

Capo I
Disposizioni generali

 

 

Art. 62

 

 

(Diritti dei terzi)

 

 

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l’escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

 

 

 

 

 

 

La norma di delega prevede il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause  legittime  di prelazione su beni confiscati (art. 1, comma 3, lett. f), num. 3.3), L 136/2010)

La norma di delega prevede che il credito non sia simulato  o  in  altro  modo  strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto  o  il reimpiego  (art. 1, comma 3, lett. f), num. 3.4), L 136/2010)

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69.

 

 

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

 

 

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

 

La norma di delega prevede che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di godimento sui beni confiscati  si  estinguano  e  che  all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;  (art. 1, comma 3, lett. f), num. 3.1), L 136/2010)

Nonostante la previsione della delega, il comma 4 non fa salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell’indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l’intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell’intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all’atto di intestazione fittizia.

 

 

 

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 3, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 5, sesto e settimo periodo.

 

 

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il diritto dei terzi comproprietari in buona fede alla corresponsione di una somma equivalente al valore delle quota di proprietà viene soddisfatto solo “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Da tale disposizione potrebbe derivare un pregiudizio del diritto di proprietà dei terzi comproprietari in buona fede, a fronte di un arricchimento dello Stato che acquisisce comunque il bene nel proprio patrimonio.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

Art. 63

 

 

(Limite della garanzia patrimoniale)

 

 

1. In caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti .dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall’amministratore qualora il credito e gli eventuali diritti di prelazione siano stati accertati secondo quanto stabilito nel presente Titolo.

 

La norma di delega prevede il principio del limite  della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per  cento  del  valore  dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento (art. 1, comma 3, lett. f), num. 3.3), L 136/2010).

L’art. 63 deve essere valutato alla luce della disposizione di delega.

 

 

 

 

 

 

Art. 64

 

 

(Pagamento di crediti prededucibili)

 

 

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 67, 68 e 69, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, ai di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

 

 

2. Se l’attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l’amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell’attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

 

 

4. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 65

 

 

(Azioni esecutive)

 

 

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario.

 

La norma di delega prevede di disciplinare le azioni esecutive intraprese dai terzi su  beni sottoposti a sequestro di  prevenzione,  stabilendo  tra  l'altro  il principio secondo cui esse non possono  comunque  essere  iniziate  o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede. (art. 1, comma 3, lett. f), n. 1), L. 136/2010).

2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.

 

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 33 e 67.

 

 

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

 

 

Art. 66

 

 

(Rapporti pendenti)

 

 

1. Se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all’azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni previste dal presente decreto, rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa l’autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

 

La norma di delega prevede di disciplinare i rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione  del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che  l'esecuzione  dei relativi contratti rimane sospesa fino a  quando,  entro  il  termine stabilito  dalla  legge  e,  comunque,  non  oltre  novanta   giorni, l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo  tutti  i  relativi  obblighi,  ovvero  di   risolvere   il contratto;   (art. 1, comma 3, lett. f), n. 2), L. 136/2010).

2. Il contraente può mettere in mora l’amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

 

 

3. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al Capo II del Titolo VI. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto la promessa di cessione ovvero di costituzione di diritti reali di godimento su beni sottoposti a sequestro di prevenzione diventano inefficaci dalla data del sequestro e sono risolti di diritto in caso di confisca. Se il preliminare di vendita è stato trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, l’acquirente ha diritto a ripetere la somma eventualmente corrisposta, senza che gli sia dovuto alcun risarcimento o indennizzo, e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro.

 

Il codice intende l termine “diritti reali di godimento” come comprensivo anche del diritto di proprietà.

 

 

Dalla disposizione del comma 4, secondo periodo, potrebbe derivare un pregiudizio al diritto del promissario acqirente in buona fede di ripetere la somma versata in esecuzione del preliminare in caso di mancata trascrizione del preliminare.

 

 

 

 

 

 

Capo II
Accertamento dei diritti dei terzi

 

 

Art. 67

 

 

(Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti)

 

 

1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

 

La norma di delega prevede un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio,  che preveda  l'ammissione  dei  crediti  regolarmente  insinuati   e la formazione di  un  progetto  di  pagamento  degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario (art. 1, comma 3, lett. f), n. 3.5 L 136/2010). 

2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario.

 

 

3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui all’articolo 68, comma 6, un’udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68

 

 

(Domanda del creditore)

 

 

1. I creditori di cui all’articolo 62 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

 

 

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

1) le generalità del creditore;

2) la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

4) l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

 

 

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

 

 

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

 

 

6. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 67, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.

 

La norma di delega prevede che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole; (art. 1, comma 3, lett. f), n. 3.2, L 136/2010).

Il comma 6 (recte: comma 5) prevede come termine di decadenza per la presentazione delle domande un termine di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca (art. 67, comma 2), stabilendo un termine di un anno dalla confisca definitiva solo in caso di ritardo incolpevole.

Il comma 6 (recte: comma 5) deve essere valutato alla luce della disposizione di delega.

 

 

 

 

 

 

Art. 69

 

 

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo)

 

 

1. All’udienza il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

 

 

2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L’Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

 

 

3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 68, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

 

 

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.

 

 

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.

 

 

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi.

 

 

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

 

 

8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d’ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

 

 

9. Esaurita l’istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

 

 

10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 67, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70

 

 

(Liquidazione dei beni)

 

 

1. Conclusa l’udienza di verifica, l’amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

2. Le vendite sono effettuate dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all’art. 46 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell’individuazione dell’acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all’articolo 58, comma 5, ultimo periodo.

4. L’amministratore giudiziario può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

5. L’amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell’esito della vendita, depositando la relativa documentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71

 

 

(Progetto e piano di pagamento dei crediti)

 

 

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all’ultima vendita, l’amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l’elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall’articolo 63, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

 

 

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 52.

4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l’amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l’Agenzia, determina il piano di pagamento.

 

 

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l’articolo 69, commi 6, 7, 8 e 9.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti.

 

 

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

 

 

 

Dal combinato disposto dei commi 9 e 10, non risulta chiaro se il comma 10 sia applicabile solo in caso di accoglimento della domanda di revocazione ai sensi dell’art. 72.

 

 

 

 

 

 

Art. 72

 

 

(Revocazione)

 

 

1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l’articolo 71, comma 10.

 

La norma di delega prevede la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi (art. 1, comma 3, lett. f), num. 3.6 L 136/2010).

Capo III
Rapporti con le procedure concorsuali

 

 

Art. 73

 

 

(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro)

 

 

1. Salva l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

 

La norma di delega prevede che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza (art. 1, comma 3, lett. g), num. 5, L 136/2010).

2. Nel caso in cui l’imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’articolo 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d’Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

 

 

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.

5. Nel caso di cui al comma che precede, il giudice delegato al fallimento provvede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 62 e seguenti del presente decreto.

 

La norma di delega prevede che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione (art. 1, comma 3, lett. g), num. 1, L 136/2010);

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale, senza limiti di tempo, provvede ai sensi dell’articolo 121 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero.

 

La norma di delega prevede che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione (art. 1, comma 3, lett. g), num. 6, L 136/2010).

8. L’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all’articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace.

 

La norma di delega prevede chel'amministratore giudiziario possa proporre la revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario (art. 1, comma 3, lett. g), num. 4, L 136/2010).

Art. 74

 

 

(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento)

 

 

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario.

 

La norma di delega prevede che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione (art. 1, comma 3, lett. g), num. 1, L 136/2010).

2. Salvo quanto previsto dal comma 6, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l’esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.

3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.

 

La norma di delega prevede che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal codice antimafia (art. 1, comma 3, lett. g), num. 3, L 136/2010).

4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all’articolo 98 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d’ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l’integrazione degli atti introduttivi.

5. Alle ripartizioni dell’attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.

 

 

6. Nei limiti di cui all’articolo 63, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all’articolo 71. Il progetto di pagamento redatto dall’amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.

 

La norma di delega prevede che che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione (art. 1, comma 3, lett. g), num. 2, L 136/2010).

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 62 e seguenti del presente decreto.

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

9. Si applica l’articolo 73, comma 8 ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

 

La norma di delega prevede che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione (art. 1, comma 3, lett. g), num. 3, L 136/2010).

10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L’amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell’articolo 73, comma 7.

 

La norma di delega prevede che 6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione; (art. 1, comma 3, lett. g), num. 6, L 136/2010).

 

 

 

 

 

 

Art. 75

 

 

(Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento)

 

 

1. Il controllo e l’amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.

2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all’applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell’amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l’applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

 

 

Titolo V

Effetti, sanzioni e disposizioni finali

 

 

Capo I
Effetti delle misure di prevenzione

 

 

Art. 76

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 13

 

(Principi generali)

 

 

1. L’applicazione delle misure di prevenzione personali previste dal libro II, titolo I, capo II importa gli effetti prodotti dall’ammonizione e dall’assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento, nonché gli ulteriori effetti previsti dal presente capo.

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

Si valuti l’opportunità di esplicitare gli effetti derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione, anziché far riferimento ad istituti desueti quali l’ammonizione e l’assegnazione al confino.

 

 

 

 

 

 

Art. 77

 

 

(Effetti delle misure di prevenzione)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10

 

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro II, titolo I, capo II non possono ottenere:

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

 

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

a) identica;

 

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;

b) identica;

 

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

Non appare chiaro se la soppressione del riferimento alle concessioni di costruzione produca effetti sostanziali o abbia valore puramente formale.

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

 

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

 

 

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

e) identica;

 

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

f) identica.

 

Da un punto di vista formale, occorre riferirsi all’Unione europea, anziché alle Comunità europee.

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 8

 


h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10

 

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

Identica disposizione è peraltro contenuta nell’art. 101, comma 6, del codice.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

3. Identico.

 

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’art. 78, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

 

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.

5. Identico.

 

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-bis. Identico.

 

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-bis.1. Identico.

 

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

5-ter. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 78

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10-quater

 

(Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi)

 

 

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 77, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell’art. 29.

Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.

 

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 77 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 79

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10-bis

 

(Elenco generale degli enti e delle amministrazioni)

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell’articolo 77, comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

In attuazione dell’art. 10-bis L. 575/1965 è stato adottato il DPCM 5 luglio 1983 (G.U. n. 185 del 1983).

Si valuti l’opportunità di richiamare il DPCM e di stabilire le modalità di aggiornamento.

2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d’appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 17 e 20, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 77, e all’articolo 78, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

 

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

 

4. I questori dispongono l’immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l’applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

 

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell’articolo 77. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 77 la comunicazione, su motivata richiesta dell’interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

 

6. Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell’informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

 

Capo II
La riabilitazione

 

 

Art. 80

Legge  3 agosto 1988, n. 327, art. 15

 

(Riabilitazione)

 

 

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l’interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che dispone l’applicazione della misura di prevenzione o dell’ultima misura di prevenzione.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

 

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 77.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

[cfr. comma 4, ultimo periodo]

 

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

3. Identico.

 

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

Capo III
Le sanzioni

 

 

Art. 81

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7

 

(Circostanza aggravante)

 

 

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dall’articolo 1 del presente decreto, dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Identico.

 

2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Identico.

 

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 82

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 9

 

(Reati concernenti le armi e gli esplosivi)

 

 

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all’articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell’articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Identico.

 

 

 

Dal punto di vista formale, occore fare riferimento alla misura “di cui” anziché alla misura “in cui”.

 

 

 

 

 

 

Art. 83

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 6

 

(Violazioni al codice della strada)

 

 

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 84

 

 

(Reati del pubblico ufficiale)

 

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10-bis

 

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all’articolo 77, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Settimo comma. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

 

2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 77.

Nono comma. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10-quinquies

 

3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall’articolo 80, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10-bis e 10-quinquies

 

4. Se il fatto di cui ai commi 1 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 85

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9

 

(Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)

 

 

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

1. Identico.

 

2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Identico.

 

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Identico.

 

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 86

 

 

(Altre sanzioni penali)

 

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-ter

 

1. La persona che, avendo ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 22, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Identico.

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

 

2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Quinto comma. Identico.

 

 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2

 

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo 12, è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Secondo comma. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Terzo comma. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Sostanzialmente identico.

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-bis

 

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di deposito della cauzione di cui all’articolo 41, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.

Quarto comma. Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

 

 

Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 24

 

5. La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l’esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all’esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

 

L’istituto della sospensione provvisoria dell’amministrazione dei beni, cui fa riferimento il comma 5, è sostituito dal codice dall’istituto dell’amministrazione giudiziaria (cfr. artt. 43 e ss.)

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-quinquies

 

6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all’articolo 44, comma 8, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

 

 

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31

 

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 90 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, hanno la disponibilità.

Identico.

 

 

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10

 

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all’articolo 77, comma 7 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all’articolo 77, comma 7 e se ne avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

5-bis.2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV
Disposizioni finali

 

 

Art. 87

L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 4

 

(Fermo di indiziato di delitto)

 

 

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 14 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice.

Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, il fermo regolato dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

Il riferimento al’art. 14 del codice amplia il novero dei soggetti cui è applicabile il fermo di indiziato di delitto (la legge 575/1965 non si applica infatti ai soggetti indicati dalla lettera c) dell’art. 14, cioè i soggetti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità di cui all’art. 11).

Per il resto l’articolo 87 adegua la disciplina al nuovo codice di procedura penale.

 

 

 

 

 

 

Art. 88

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 16

 

(Intercettazioni telefoniche)

 

 

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell’articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro II, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

 

2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall’articolo 268 del codice di procedura penale.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Il comma 2 richiama le norme del nuovo c.p.p.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Identico

 

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

Art. 89

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 25

 

(Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione)

 

 

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il delitto di cui all’articolo 1,




                                    ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 77.


                                                         1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

L’art. 89 riproduce il contenuto degli artt 25 e 26 L. 646/1982, limitatamente al reato di associazione di tipo mafioso. I richiamati artt. 25 e 26 restano comunque in vigore in quanto riguardano anche una serie di reati ulteriori, tra cui peraltro resta compreso, attraverso il richiamo all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., il reato di associazione di tipo mafioso.

 

 

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 3, e all’articolo 77, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

 

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

3. Identico.

 

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 29, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

5. Identico.

 

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Identico.

 

 

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 26

 

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

 

 

 

 

 

 

 

Art. 90

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30

 

(Obbligo di comunicazione)

 

 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone condannate con sentenza definitiva per il delitto di cui all’articolo 1




        o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione,
                                                          sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e  nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.


                                                            Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Come il precedente art. 89, l’art. 90 riproduce il contenuto dell’art. 30 L. 646/1982, limitatamente al reato di associazione di tipo mafioso. Il richiamato art. 30 resta comunque in vigore in quanto riguardano anche una serie di reati ulteriori, tra cui peraltro resta compreso, attraverso il richiamo all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., il reato di associazione di tipo mafioso.

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Identico.

 

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 91

Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 34

 

(Registro delle misure di prevenzione)

 

 

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come in precedenti articoli si fa riferimento ad un decreto ministeriale già emanato.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

2. Identico.

 

3. I provvedimenti definitivi con i quali l’autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all’articolo 80, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 79.

3. Identico.

 


Libro III, Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

 

Codice antimafia

Normativa vigente

Note/osservazioni

 

 

 

Libro III

Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

 

 

 

 

 

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

 

Per l’entrata in vigore delle disposizioni del libro III, cfr. art. 131.

 

 

 

Art. 92

 

 

(Oggetto)

 

 

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

La lettera a) dell’art. 2, co. 1, della legge delega prevede l’aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono contrattare con i privati in assenza di complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 93

 

Il codice non considera le novità apportate alla disciplina vigente dall’art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 70 del 2011 (in corso di conversione al momento della presentazione del testo), che ha introdotto la c.d. white list delle imprese che possono contrarre con la PA, in quanto preventivamente valutate come esenti da infiltrazioni mafiose.

(Ambito di applicazione della documentazione antimafia)

 

 

Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10-sexies

 

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 3 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 77.

1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. [segue].

Per quanto riguarda le stazioni uniche appaltanti si ricorda che l’art 13 della legge n. 136 del 2010 ha demandato ad un DPCM – che doveva essere adottato entro lo scorso febbraio – la definizione delle «modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose».

 

Il comma 1 dovrebbe richiamare la documentazione antimafia di cui “all’articolo 94” anziché “all’articolo 3”.

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1

 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

 

La relazione illustrativa precisa che «tra i soggetti pubblici tenuti a richiedere la documentazione antimafia vengono inseriti anche i contraenti generali di cui all’art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, in deroga alla previsione generale dell’art. 53 del Codice, può essere realizzata anche con affidamento unitario a contraente generale (art. 173 del d. l.vo. n. 163/2006)».

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1

 

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

2. Identico:

 

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

a) identica;

 

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 77;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

 

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

c) identica;

 

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

 

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

Documentazione antimafia

 

 

Art. 94

 

 

(Definizioni)

 

 

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.

 

 

2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77.

 

 

Attualmente la comunicazione antimafia è disciplinata dall’art. 3, co. 1, del D.P.R. 252/1998[1]

3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 101, comma 7, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati  nel comma 4.

 

 

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 10

 

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

 

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

 

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;

 

c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

 

La disposizione è innovativa ma fa riferimento a condotte già previste dal legislatore come causa di esclusione dalle procedure di affidamento lavori pubblici.

Infatti, la legge 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha inserito nel c.d. Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006) una ulteriore causa di esclusione alle gare (art. 38). La lett. m-ter) dell’art. 38 preclude la partecipazione alle gare se «il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società», pur essendo stati vittime dei reati di concussione (art. 317) o estorsione (art. 629) aggravata non hanno denunciato il fatto all’autorità giudiziaria. Questa disposizione non opera quando il fatto è stato commesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Si osserva che la lett. c), nel richiamare la lett.b) dell’art. 38 del Codice dei lavori pubblici fa riferimento comunque a soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione  di una misura di prevenzione. Tali soggetti sono già compresi dalla precedente lett. b).

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 103 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

 

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 95

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 2

 

(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

 

 

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

 

Secondo la relazione illustrativa, nel codice le cautele antimafia sono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile.

Npn risultano peraltro riferimenti al collegio di revisione contabile.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

 

a) alle società;

 

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

 

 

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

 

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

 

 

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) identica;

 

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

 

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) identica;

 

g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Il Codice contiene il riferimento normativo corretto, all’art. 2508 del codice civile, relativo alle “società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato”.

 

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

 

 

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

 

 

3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 96

 

 

(Validità della documentazione antimafia)

 

 

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 2

 


1. La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all’interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

La comunicazione antimafia ha validità di 6 mesi.

Peraltro, l’informazione antimafia, che prevede una verifica identica a quella alla base della comunicazione antimafia –oltre ad un’ulteriore verifica sui tentativi di infiltrazione mafiosa – ha validità di 12 mesi.

2. L’informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all’interessato di utilizzare l’informazione antimafia, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

 

La lettera l) dell’art. 2, co. 1, della legge delega prevede «l’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa».

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 95.

 

La lettera m) dell’art. 2, co. 1, della legge delega chiede «l’introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e gestionale dell’impresa».

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell’infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

 

La lettera n) dell’art. 2, co. 1, della legge delega connette ai principi precedenti la previsione dell’«introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera m)».

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 2

 


5. I soggetti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

 

Capo III

Comunicazioni antimafia

 

 

Art. 97

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 3

 

(Competenza al rilascio della comunicazione antimafia)

 

 

1. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 107, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della documentazione di cui all’articolo 101, comma 4, lettera b).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comunicazione scritta della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando:

a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede la conferma scritta della prefettura;

b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9.

Il codice non fa cenno alla comunicazione antimafia attualmente rilasciata dalle camere di commercio, la quale dovrebbe essere abrogata (l’ATN prevede l’abrogazione implicita del DPR 252/1998).

Le camere di commercio rientrano comunque tra i soggetti abilitati alla consultazione della banca dati a norma dell’art. 107.

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove hanno esecuzione i contratti e subcontratti pubblici nonché le attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 77.

 

 

 

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo Capo V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 98

 

 

(Termini per il rilascio della comunicazione antimafia)

 

 

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

 

 

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

 

 

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

 

 

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 11

 

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.




       1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 99

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 5

 

(Autocertificazione)

 

 

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 77. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modalità di sottoscrizione della dichiarazione sono state aggiornate alla legge del 2000, in quanto la legge n. 15/1968 è stata abrogata.

2. La predetta dichiarazione è resa dall’interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

 

2. identico:

 

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

 

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

b) identica.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

Informazioni antimafia

 

 

Art. 100

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 10

 

(Competenza al rilascio dell’informazione antimafia)

 

 

1. L’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 101, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 107, comma 1, debitamente autorizzati.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

 

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero, l’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove hanno esecuzione i contratti e subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché le attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 77.

 

 

3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al Capo V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 101

 

 

(Informazione antimafia)

 

 

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 10

 







1. I soggetti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 94, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 77, il cui valore sia:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il cui valore sia:

 

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

a) identico;

 

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) identico;

 

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

 

c) identico.

 

 

D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, art. 4

 

2. E’ vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione del presente articolo.

2. identico.

 

3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

 

 

 

D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, Allegato n. 4

 

4. L’informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, che devono indicare:

Elementi che devono essere indicati nella richiesta di informazioni al prefetto, in riferimento all'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto legislativo.

 

a) la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

a) identico;

 

b) l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

b) identico;

 

c) gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;

c) identico;

 

d) le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 4;

d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell'impresa;

e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 10

 








e)                                      nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

 

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

 

Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10

 

6. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni indicati nell’articolo 77, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario, e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate, le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

Identica disposizione è peraltro contenuta nell’art. 77, comma 2 del codice.

7. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo 102, rilascia l’informazione antimafia interdittiva.

 

La relazione illustrativa afferma che «è stato aggiornato, ampliandolo, l’elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre alle fattispecie già contemplate dalla previgente normativa, nuove ipotesi suggerite dall’esame delle condotte tenute in questi anni dagli esponenti della criminalità organizzata» ed aggiunge che «è stata introdotta una norma di chiusura che, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, conferisce al prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza del condizionamento mafioso, anche indiretto, dell’attività d’impresa».

8. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente  dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 77.

 

La lettera f) dell’art. 2, co. 1, delega il Governo ad individuare «attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione».

E’ questa la disposizione attraverso la quale si intende superare l’attuale disciplina dell’istituto delle informazioni c.d. supplementari atipiche, previsto dall’articolo 1-septies del D.L. 629/1982, che rimetteva ad una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa il conseguente effetto interdittivo. La nuova disposizione, invece, attribuisce alla responsabilità del prefetto la valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell’informazione interdittiva, proponendosi l’obiettivo di conferire maggiore concretezza agli elementi oggetto di valutazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 102

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 11

 

(Termini per il rilascio delle informazioni)

 

 

1. Il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

 

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 7, quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.









1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 93, comma 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il termine di quindici giorni è previsto dall’art. 4, co. 4 del D.lgs. n. 490 del 1994 («Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province»).

La disposizione trasforma la facoltà di revoca in obbligo di revoca delle autorizzazioni.

 

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

3. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

 

5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell’articolo 77 può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4.

4. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , né il divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 .

Sostanzialmente identico

 

 

 

 

 

 

Art. 103

 

 

(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

 

 

 

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, art. 2

 

1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori  pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

1. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate dall'articolo 1, comma 2.

 

 

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, art. 1

 

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

2. Identico.

 

 

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, art. 3

 

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l’accesso.

1. Identico.

 

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4 ed all’articolo 101, comma 7. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall’acquisizione della relazione del gruppo interforze, l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.

2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dall'articolo 5.

Sostanzialmente identico.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

3. Identico.

 

 

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, art. 4

 

6. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell’informazione è data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

 

a) stazione appaltante;

b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa oggetto di accertamento;

c) prefetto che ha disposto l’accesso;

d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;





f) identica;

g) identica.

 

 

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, art. 5

 

7. Il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in  sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

1. Identico.

 

8. All’audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell’impresa, contenente l’indicazione della data e dell’ora e dell’Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l’interessato ovvero persona da lui delegata.

2. Identico.

 

9. Dell’audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.

3. Identico.

 

 

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, art. 6

 

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l’accesso, nel sistema  informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003.

1. Identico.

 

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa  rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 104

D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, art. 4

 

(Effetti delle informazioni del prefetto)

 

 

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 94, comma 4 ed all’articolo 101 comma 7, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni [segue].

 

2. Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 102, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 77 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4, ed all’articolo 101 comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.


[continua] Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

 

3. I soggetti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

 

Questa disposizione intende presumibilmente dare attuazione al principio di delega di cui alla lettera b) dell’art. 2, co. 1, che prevede l’aggiornamento della «normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a)».

La relazione illustrativa aggiunge che «Sulla scorta della sperimentazione avviata con la stipula dei più recenti protocolli d’intesa – nei quali è stata prevista la caducazione automatica del contratto in caso di verifica antimafia interdittiva, effettuata successivamente alla stipula – si è ritenuto di far prevalere l’interesse pubblico sotteso ai poteri interdittivi antimafia, il cui sacrificio può risultare giustificato solo quando stringenti ragioni di opportunità e convenienza amministrativa richiedano di non interrompere un servizio ritenuto essenziale, difficilmente sostituibile in tempi rapidi, o di completare un’opera in corso di ultimazione. Pertanto, alla previsione generalizzata dell’effetto caducatorio immediato delle informazioni interdittive la norma pone due sole eccezioni, con riferimento alle ipotesi in cui il lavoro sia in fase di ultimazione ovvero, trattandosi di servizio ritenuto essenziale, il contraente non possa essere sostituito in tempi celeri».

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

 

Questa innovativa disposizione prevede l’emissione dell’informazione interdittiva, con effetto caducatorio ex post, qualora gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazioni mafiose siano emersi a seguito degli accessi disposti dal prefetto ai sensi dell’articolo 103.

 

 

 

 

 

 

Art. 105

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 12

 

(Disposizioni relative ai contratti pubblici)

 

 

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 94, comma 4, ed all’articolo 101, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 77 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

2. Identico.

 

3. Il prefetto della provincia interessata all’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 101, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L’accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 94, comma 4, ed all’articolo 101, comma 7, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.

4. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del 1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori.

Sostanzialmente identico.

 

 

 

 

 

 

CAPO V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

 

 

Art. 106

 

 

(Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

 

 

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».

 

La lettera c) dell’art. 2, co. 1, delega il Governo ad istituire «una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima»

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4, la banca dati è collegata telematicamente con il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

Si ricorda che già l’art. 1-quater del D.L. 629/1982 prevedeva che «Per le esigenze informative specificatamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede a costruire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso».

Art. 107

 

 

(Consultazione della banca dati)

 

 

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 109, da:

a) i soggetti indicati dall’articolo 93, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria ed artigianato;

c) gli ordini professionali.

 

La lettera d) dell’art. 2, co. 1, della legge delega invita il Governo all’individuazione «dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione».

Questo ultimo aspetto, relativo all’identificabilità degli accessi, è attuato con l’art. 109, co. 2, del Codice (v. infra).

 

 

 

 

 

 

Art. 108

 

 

(Contenuto della banca dati)

 

 

1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione Investigativa Antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall’estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 109

 

 

(Modalità di funzionamento della banca dati)

 

 

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

 

 

a) di funzionamento della banca dati;

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno;

 

 

d) di accesso da parte della Direzione Nazionale Antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 107, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 106.

 

La lettera e) dell’art. 2, co. 1 delega il Governo a prevedere «la possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale».

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

 

 

CAPO VI

Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 

 

 

 

 

Art. 110

 

 

(Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 

 

1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 77 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

 

La lettera g) dell’art. 2, co. 1, delega il Governo a prevedere per l’ente locale sciolto ai sensi dell’ articolo 143 del TU enti locali «di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi»

 

 

 

 

 

 

Art. 111

 

 

(Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante)

 

 

1. L’ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

 

Le lettere h) ed i) dell’art. 2, co. 1, delegano il Governo a prevedere:

- la facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’ articolo 143 del TU enti locali, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

- la facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’ articolo 143 del TU enti locali, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.


Libro IV, Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

Codice antimafia

Normativa vigente

Note/osservazioni

 

 

 

Libro IV

Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

 

Titolo I
Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

 

 

Capo I
La Direzione distrettuale antimafia e la Direzione nazionale antimafia

 

 

 

 

 

Art. 112

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70-bis

 

(Direzione distrettuale antimafia)

Identico

 

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

L’art. 70-bis dell’ordinamento giudiziario è integralmente confluito nell’ 112 del Codice e dovrebbe pertanto essere oggetto di un’abrogazione esplicita.

 

 

 

 

 

La modifica è volta a coordinare il testo con le norme sull’accesso in magistratura introdotte dalla legge n. 111/2007, di riforma dell’ordinamento giudiziario.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.

2. Identico.

 

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

3. Identico.

 

4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

4. Identico.

Il riferimento all’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia potrebbe essere superfluo.

 

 

 

 

 

 

Art. 113

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 76-bis

 

(Direzione nazionale antimafia)

(Procuratore nazionale antimafia)

 

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

1. Identico.

L’art. 76-bis dell’ordinamento giudiziario è integralmente confluito nell’art. 112 del Codice e dovrebbe pertanto essere oggetto di un’abrogazione esplicita.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

2. Identico.

 

 

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

3. Identico.

 

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

 

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

La modifica appare volta a coordinare la disposizione con la previsione della valutazione di professionalità dei magistrati di cui alla legge n. 111/2007, di riforma dell’ordinamento giudiziario (che ha sostituito l’art. 11 D.Lgs. 160/2006).

 

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

5. Identico

 

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.

6. Identico.

 

7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

6-bis. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 114

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 76-ter

 

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo)

Identico.

 

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

1. Identico

L’art. 76-ter dell’ordinamento giudiziario è integralmente confluito nell’art. 112 del Codice e dovrebbe pertanto essere oggetto di un’abrogazione esplicita.

 

 

 

 

 

 

Art. 115

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 110-bis

 

(Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari)

Identico.

 

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

1. Identico.

L’art. 110-bis dell’ordinamento giudiziario è integralmente confluito nell’art. 112 del Codice e dovrebbe pertanto essere oggetto di un’abrogazione esplicita.

2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

2. Identico.

 

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

3. Identico.

 

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

4. Identico.

 

Art. 116

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 110-ter

 

(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione)

Identico

 

1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 115.

1. Identico.

L’art. 110-bis dell’ordinamento giudiziario è integralmente confluito nell’art. 112 del Codice e dovrebbe pertanto essere oggetto di un’abrogazione esplicita.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Capo II
Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia

 

 

Art. 117

D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 1

 

(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

Identico

 

1. Presso il Ministero dell’interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell’interno quale responsabile dell’alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

1. Identico.

Il Codice riprende integralmente il contenuto degli artt. 1, 3 e 5 del DL 354/1991, che dovrebbero pertanto essere oggetto di abrogazione esplicita.

 

Non  sono invece coordinati con il codice gli artt. 2, 3-bis e 4 del medesimo DL 354/1991, che pertanto restano vigenti mantenendo i riferimenti a organi non più previsti dalla normativa vigente (quali l’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, il SISDE e il SISMI).

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l’impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell’ambito dei poteri delegati agli stessi.

2. Identico.

 

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.

3. Identico.

 

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 118

D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 3

 

(Direzione investigativa antimafia)

Identico

 

1. È istituita, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all’associazione medesima.

1. Identico.

 

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

2. Identico.

 

3. La Direzione investigativa antimafia nell’assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

3. Identico.

 

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista della formulazione, il riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio 1993 sembrerebbe superfluo.

 

 

 

 

5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all’articolo 117, e competono i provvedimenti occorrenti per l’attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art. 117.

5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art. 1.

L’art. 2, comma 2-quater, DL 345/1991 prevede che l'Alto Commissario svolge le sue funzioni fino al 31 dicembre 1992. Dal giorno successivo alla cessazione delle funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della DIA nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Le competenze previste dall’art. 1-ter, comma 3, DL 629/1982 sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza

L’art. 3, comma 10 del medesimo decreto prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono dettate norme per l'unificazione nella DIA di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal decreto al medesimo organismo.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all’articolo 117, sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

 

 

 

 

 

 

La modifica appare meramente formale, in quanto il direttore della DIA è componente del Consiglio generale a norma dell’art. 117.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

6-bis. Identico.

 

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

7. Identico.

 

9. Il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio generale di cui all’articolo 117, determina l’organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d’investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l’organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

8. Identico.

 

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell’articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l’obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

9. Identico.

 

Il richiamo al comma 8 deve essere adeguato alla rinumerazione dei commi e deve essere pertanto riferito al comma 9.

 

 

 

 

 

 

Art. 119

D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 5

 

(Relazione al Parlamento)

Identico

 

1. Il Ministro dell’interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

 

 

 

 

Art. 120

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 1

 

(L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di             diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Anche le disposizioni del DL 4/2010 riprodotte nel codice dovrebbero essere espressamente abrogate.

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

3.  All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

 

a) identica;

 

b) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro II, titolo III;

b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

 

 

c) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto e dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell’udienza preliminare;

c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

 

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro II, titolo III;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

 

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto e dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

 

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

 

f) identica.

 

3. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

3-bis. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 121

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 2

 

(Organi dell’Agenzia)

Identico

 

1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

1. Identico.

 

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. Identico.

 

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell’interno;

b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato.

3. Identico.

 

4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

4. Identico.

 

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Identico.

 

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

6. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 122

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 3

 

(Attribuzioni degli organi dell’Agenzia)

Identico

 

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, ultimo periodo.

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

 

 

 

 

Per un errore materiale (presente anche nel DL 4/2010) si fa riferimento al conto ‘consultivo’ anziché al conto ‘consuntivo’.

2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro II, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

2.  L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

 

 

 

 

Sostanzialmente identico

3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

3. Identico.

 

4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

4. Identico:

 

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

a) identica;

 

b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

b) identica;

 

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

c) identica;

 

d) richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 120, comma 1, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 58, comma 3, lettera b);

c-bis)  richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;

 

e) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

d) identica;

 

f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) identica;

 

g) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

f) identica;

 

h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

g) identica;

 

i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

h) identica;

Il riferimento alle ‘finalità del presente decreto’ dovrebbe essere adeguato all’inserimento della disposizione nel codice.

l) provvede all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

i) identica;

 

m) adotta un regolamento di organizzazione interna.

l) identica.

 

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l’autorità giudiziaria.

5. identico.

 

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

6. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 123

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 4

 

(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia)

Identico

 


                                1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 130:

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10:

 

 

 

 

 

 

 

a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;

a) identica;

 

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

 

b) identica;

 

c) i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria.

c) identica.

 

2. Ai fini dell’amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all’articolo 120, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l’avvalimento del personale dell’Agenzia del demanio.

2. Identico.

 

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

3. Identico.

 

4. L’Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 124

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 9

 

(Foro esclusivo)

Identico

 

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.

1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

L’art. 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo prevede devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie derivanti dall’applicazione del DL 4/2010, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Deve essere valutata l’eventuale portata innovativa dell’art. 124, comma 1, soprattutto con riferimento alla rilevabilità delle questioni di competenza.

La disposizione dovrebbe comunque essere coordinata con il codice del processo amministrativo (art. 15 e 135).

Non viene inoltre riprodotto l’art. 8 DL 4/2010, sulla rappresentanza in giudizio.

 

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia è domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

2. Identico.


Libro V, Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

Codice antimafia

Normativa vigente

Note/osservazioni

 

 

 

Libro V

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Disposizioni transitorie e di coordinamento.

 

 

 

 

 

Art. 125

 

 

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356)

 

 





Testo coordinato

D.L. 8 giugno 1992, n. 306
Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
(conv. L. 7 agosto 1992, n. 356).

 

 

Art. 12-sexies
Ipotesi particolari di confisca

 

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Le ipotesi particolari di confisca, relativamente ai delitti di mafia, sono ora disciplinate dall’art. 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo in commento.

Per questo l’art. 125 dello schema coordina l’art. 12-sexies del D.L. 306/1982 eliminandovi il riferimento all’art. 416-bis c.p.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Come detto, anche la previsione del comma 2 è ora inserita all’art. 8 dello schema di decreto legislativo. Conseguentemente, l’art. 125 novella anche il comma 2 dell’art. 12-sexies, eliminandovi ogni riferimento ai delitti di mafia. Ciò che residua sono dunque unicamente alcuni delitti di contrabbando di tabacchi lavorati.

 

 

 

 

 

 

Art. 126

 

 

(Modifiche all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646)

 

 







Testo coordinato

L. 13 settembre 1982, n. 646
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

 

 

Art. 23-bis

 

 

 

 

1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

2. Identico.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 127

 

 

(Modifiche all’articolo 27 della legge 19 marzo 1990, n. 55)

 

 




Testo coordinato

L. 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

 

 

Art. 27

 

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

 

Il testo dell’art. 27 della legge n. 55/1990 è confluito – limitatamente ai delitti di mafia – nell’art. 10 (Controlli, ispezioni e perquisizioni) dello schema di decreto legislativo in commento.

Conseguentemente, con finalità di coordinamento, l’art. 127 dello schema novella l’art. 27 eliminandovi ogni riferimento ai delitti di mafia.

2. Identico.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 128

 

 

(Disposizioni di coordinamento)

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7 del presente decreto.

 

Non viene specificato che gli eventuali riferimenti all’art. 418 c.p. devono intendersi riferiti – oltre che all’art. 418 – anche all’art. 4 del codice.

L’uso dell’avverbio “rispettivamente” può inoltre ingenerare confusione. Infatti, mentre gli artt. 416-ter e 417 corrispondono agli artt. 2 e 3 del codice, l’art. 416-bis corrisponde all’art. 1, con l’eccezione del settimo comma, che corrisponde invece all’art. 7.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Con riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5, al fine della certezza del diritto, si valuti l’opportunità di allegare al codice una tavola di corrispondenza tra le disposizioni delle leggi richiamate e le disposizioni del codice.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

 

 

4. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

 

 

5. Dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 131, delle disposizioni dei Capi I, II, III e IV del Libro III, i richiami agli articoli 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre  1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 129

 

 

(Disciplina transitoria)

 

 

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro IV, titolo II:

a) la dotazione organica dell’Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.

 

 

2. Al fine di garantire il potenziamento dell’attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l’Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all’Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1, lettere a) e b), nonché nei limiti stabiliti dall’autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all’Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012.

 

 

3. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 121, comma 2, cessa l’attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 132, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

 

 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 123, ai procedimenti di cui all’articolo 120, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 120, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

 

 

5. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 4, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all’Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all’amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L’Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

 

 

6. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d’interesse al prefetto per le finalità di cui all’articolo 58, comma 3, lett. c), l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

 

 

 

 

Il comma 6 fa riferimento all’entrata in vigore della “legge di conversione del presente decreto” anzichè del “presente decreto legislativo”.

7. L’Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.

 

 

8. Le disposizioni di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 6, non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali sia stata richiesta l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.

 

Le disposizioni richiamate dal comma 8 disciplinano i termini per l’emanazione del decreto di confisca.

La norma di delega richiede  una  disciplina  transitoria  per  i  procedimenti  di prevenzione  in  ordine  ai  quali  sia  stata  avanzata  proposta  o applicata una misura alla data  di  entrata  in  vigore  del  codice (art. 1, comma 3, lett. i), L. 136/2010).

Dal comma 8, sembrerebbe potersi desumere, argomentando a contrario, l’applicabilità di tutte le restanti disposizioni del codice ai procedimenti in corso. Manca peraltro una disciplina transitoria che regoli l’impatto dei nuovi principi e delle nuove disposizioni nei procedimenti in corso.

 

 

 

 

 

 

Art. 130

 

 

(Disposizioni finanziarie)

 

 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all’articolo 129, commi 1 e 3, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonché quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell’attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell’articolo 129, comma 2, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

3. All’attuazione delle disposizioni del Capo V del Titolo III si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 131

 

 

(Entrata in vigore)

 

 

1. Le disposizioni dei Capi I, II, III e IV del Libro III entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui all’articolo 109, comma 1.

 

 

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 


Tavola delle corrispondenze
(dalla normativa vigente al Codice antimafia
)


Codice penale

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

 

 

Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 1 - (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Co. 1

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

Co. 2

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4).

Co. 3

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

Co. 4

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Co. 5

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Co. 6

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 7 – (Confisca), co. 1

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Co. 7

 

 

 

 

art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

Art. 2 – (Scambio elettorale politico-mafioso)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Co. 1

 

 

 

 

Art. 417. Misura di sicurezza

Art. 3 – (Misura di sicurezza)

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Co. 1

 

 

 

 

Art. 418. Assistenza agli associati

Art. 4 – (Assistenza alla criminalità organizzata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110] o di favoreggiamento [c.p. 378, 379], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni (1).

Co. 1

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se l'assistenza è prestata continuatamente (2).

Co. 2

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [c.p. 307].

Co. 3

 

 


R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Normativa vigente:

Riferimento del Codice antimafia

 

 

Art. 70-bis. Direzione distrettuale antimafia

Art. 112 – (Direzione distrettuale antimafia)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

Co. 1

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

Co. 2

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

Co. 3

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Co. 4

 

 

 

 

Art. 76-bis. Procuratore nazionale antimafia.

Art. 113 – (Direzione nazionale antimafia)

1. Nell'àmbito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

Co. 1

2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali (172).

Co. 2

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

Co. 3

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto (173).

Co. 4

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

Co. 5

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

Co. 6

6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

Co. 7

 

 

 

 

Art. 76-ter. Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo.

Art. 114 – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale

Co. 1

 

 

 

 

Art. 110-bis. Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.

Art. 115 – (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

Co. 1

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

Co. 2

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

Co. 3

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione (220).

Co. 4

 

 

 

 

Art. 110-ter. Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione.

Art. 116 – (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione)

1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

Co. 1

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Co. 2

 

 

 

 


Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1

Art. 11 (Soggetti destinatari)

I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Co. 1

 

 

 

 

Art. 2

 

2.  Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate (6) (7).

Art. 12 (Foglio di via obbligatorio), Co. 1

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 86 (Altre sanzioni penali), co. 3

 

 

 

 

Art. 3

Art. 16  (Tipologia delle misure e loro presupposti)

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (9) (10).

Co. 1

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province (11) (12).

Co. 2

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale

Co. 3

 

 

 

 

Art. 4

 

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Art. 13 – (Avviso orale), Co. 1 e 2

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica[2].

 

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Art. 13 – (Avviso orale), Co. 3

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

Art. 13 – (Avviso orale), Co. 4 e 6

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Art. 86 - (Altre sanzioni penali), co. 2

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Art. 17 - (Procedimento applicativo), co. 1

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Art. 17 - (Procedimento applicativo), co. 6

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Art. 18 – (Decisione), co. 1

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Art. 18 – (Decisione), co. 8

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Art. 20 – (Impugnazioni), co. 2

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 20 – (Impugnazioni), co. 3

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 20 – (Impugnazioni), co. 4

 

 

 

 

Art. 5

 

5.  Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

Art. 18 – (Decisione), co. 2

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 18 – (Decisione), co. 3

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione (24) e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Art. 18 – (Decisione), co. 4

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

Art. 18 – (Decisione), co. 5

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Art. 18 – (Decisione), co. 6

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (26).

Art. 18 – (Decisione), co. 7

 

 

 

 

Art. 6

 

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

Art. 19 – (Provvedimenti d’urgenza), Co. 1

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione (27) (28).

Art. 19 – (Provvedimenti d’urgenza), Co. 2

 

 

 

 

Art. 7

Art. 21 – (Esecuzione)

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicata al Questore per l'esecuzione.

Art. 21 – (Esecuzione), Co. 1

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura (29) (30).

Art. 21 – (Esecuzione), Co. 2

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 21 – (Esecuzione), Co. 3

Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta (31) (32).

Art. 21 – (Esecuzione), Co. 4

 

 

 

 

Art. 7-bis

Art. 22 – (Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale)

Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio (33).

Co. 1

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Co. 2

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Co. 3

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Co. 4

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Co. 5

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

Co. 6

 

 

 

 

Art. 7-ter

Art. 86 (Altre sanzioni penali)

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Co. 1

 

 

Art. 8

 

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il Questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4.

Qualora entro detto termine, non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il Questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

 

 

 

 

 

Art. 9

Art. 85 – (Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Co. 1

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Co. 2

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Co. 3

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Co. 4

 

 

 

 

Art. 10

Art. 23 – (Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata)

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Co. 1

 

 

 

 

Art. 11

Art. 24 – (Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale)

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Co. 1

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Co. 2

 

 

 

 

Art. 12

Art. 25 – (Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata)

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno..

Co. 1

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Co. 2

 

 

 

 

Art. 13

Art. 76 – (Principi generali)

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

 

 


Legge 31 maggio 1965, n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1

 

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 14 – (Soggetti destinatari)
Co. 1, lett. a) e b)

 

 

 

 

Art. 2

 

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

Art. 15 – (Titolarità della proposta), Co. 1

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4

Art. 13 – (Avviso orale), co. 5

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

Art. 15 – (Titolarità della proposta), Co. 3

 

 

 

 

Art. 2-bis

 

1. Il procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, il direttore della Direzione investigativa antimafia, o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

Art. 29 – (Indagini patrimoniali), Co. 1

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 29 – (Indagini patrimoniali), Co. 2

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Art. 29 – (Indagini patrimoniali), Co. 3

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

art. 32 – (Provvedimenti d’urgenza), co. 1

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

art. 32 – (Provvedimenti d’urgenza), co. 1

6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

Art. 29 – (Indagini patrimoniali), Co. 4

6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

Art. 28 – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto), co. 1 e 2

 

 

 

 

Art. 2-ter

 

Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Art. 29 – (Indagini patrimoniali), co. 5

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Art. 30 – (Sequestro), co. 1

Art. 32 – (Provvedimenti d’urgenza), co. 2

Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Art. 34 – (Confisca), co. 1 e co. 2

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Art. 30 – (Sequestro), co. 2

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.

Art. 33 – (Procedimento applicativo), co. 2, 3 e 4

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 34 – (Confisca), co. 3

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Art. 28 – (Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto), co. 3

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

Art. 28 – (Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto), co. 4

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

Art. 40 – (Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali), co. 1

Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

 

Art. 35 – (Sequestro o confisca per equivalente), co. 1

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

Art. 28 – (Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del Proposto), co. 2

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co.15

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Art. 36 – (Intestazione fittizia),
 co. 1

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Art. 36 – (Intestazione fittizia),
co. 2

 

 

 

 

Art. 2-quater

Art. 31 – Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo.

Co. 1

 

 

 

 

Art. 2-quinquies

 

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Art. 41 – (Cauzione. Garanzie reali), co. 3, ultimo periodo

Art. 42 – (Confisca della cauzione), co. 3

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59..

Art. 31 – (Esecuzione del sequestro), co. 3

 

 

 

 

Art. 2-sexies

 

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 1

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 2

Art. 48 – (Compiti dell’Agenzia), co. 6

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 3

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

Art. 50 – (Gestione dei beni sequestrati), co. 2

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario),  co. 4

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

Art. 48 – (Compiti dell’Agenzia), co. 1

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

Art. 48 – (Compiti dell’Agenzia),, co. 2

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

Art. 48 – (Compiti dell’Agenzia),, co. 3 e 4

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

Art. 31 – (Esecuzione del sequestro), co. 2

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 5

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

Art. 48 – (Compiti dell’Agenzia),, co. 5

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

Art. 51 – (Gestione delle aziende sequestrate), co. 2

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

Si veda, ora,  Art. 46 - (Relazioni dell’amministratore giudiziario)

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

Art. 51 – (Gestione delle aziende sequestrate), co. 2

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

Art. 51 – (Gestione delle aziende sequestrate), co. 3

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

Art. 60 – (Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica), co. 1

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 60 – (Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica), co. 2

 

 

 

 

Art. 2-septies.

 

1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

Art. 50 – (Gestione dei beni sequestrati), co. 3



art. 54 – (Gestione dei beni confiscati), co. 2

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

Art. 46 – (Relazione dell’amministratore giudiziario), co. 1

art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 6

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 7

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

Art. 45 – (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario), co. 9

 

 

 

 

Art. 2-octies

Art. 52 – (Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi)

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

Co. 1

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

Co. 2

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

Co. 3

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Co. 4

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Co. 5

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

Co. 6

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

Co. 7

 

 

 

 

Art. 2-nonies

 

1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente.

Art. 55 – (Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato, co. 1 e 2

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.

 

3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 54 – (Gestione dei beni confiscati), co. 1

 

 

 

 

Art. 2-decies

Art. 57 – (Procedimento di destinazione)

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima (60) (61).

Co. 1

2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile (62) (63).

Co. 2

 

 

 

 

Art. 2-undecies

 

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (67);

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 1

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 3

2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 4

2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 5

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme),  co. 6

2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis del presente articolo.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 7

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 8

3-bis. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 12

4. (Abrogato)

 

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 9

5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 10

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 11

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 13

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 58 – (Destinazione dei beni e delle somme), co. 14

 

 

 

 

Art. 2-duodecies.

 

Commi 1-3. (Disposizioni a validità temporanea, la cui vigenza è venuta meno)

 

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

Art. 59 – (Regolamento), co. 1

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

Art. 59 – (Regolamento), co. 2

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.

Art. 59 – (Regolamento), co. 3

 

 

 

 

Art. 3-bis

 

Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Art. 41 – (Cauzione. Garanzie reali), co. 1

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Art. 41 – (Cauzione. Garanzie reali), co. 2

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Art. 41 – (Cauzione. Garanzie reali), co. 3

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Art. 86 – (Altre sanzioni penali), co. 4

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

Art. 41 – (Cauzione. Garanzie reali), co. 4

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Art. 42 – (Confisca della cauzione), co. 1

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Art. 42 – (Confisca della cauzione), co. 2

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

Art. 41 – (Cauzione. Garanzie reali), co. 5

 

 

 

 

Art. 3-ter

Art. 37 – (Comunicazioni e impugnazioni)

I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Co. 1

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronuncie (110).

Co. 2

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede (111).

Co. 3

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

Co. 4

 

 

Art. 3-quater

Art. 44 – (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

Co. 1

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

Co. 2

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Co. 3

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

Co. 4 e 5

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

Co. 9

 

 

Art. 3-quinquies

 

1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.

Art. 44 - (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), co. 6

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Art. 44 - (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), co. 7

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

Art. 44 - (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), co. 8

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

Art. 86 – (Altre sanzioni penali), co. 6

 

 

 

 

Art. 4

 

Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , il fermo regolato dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale.

Art. 87 – (Fermo di indiziato di delitto), co. 1

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

 

 

 

 

 

Art. 5

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

 

 

 

 

Art. 6

Art. 83 - (Violazioni al codice della strada)

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393 , la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Co. 1

 

 

 

 

Art. 7

Art. 81- (Circostanza aggravante)

Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Co. 1

In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Co. 2

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Co. 3

 

 

 

 

Art. 8

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione)

Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

Co. 1, lett. h)

 

 

 

 

Art. 9

Art. 82 – (Reati concernenti le armi e gli esplosivi)

Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

 

 

 

 

 

Art. 10

 

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 1

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 2

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 3

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 4

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 5

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 6

5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), Co. 7

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

Art. 86 – (Altre sanzioni penali), co. 8

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Art. 77 – (Effetti delle misure di prevenzione), co. 8

 

 

 

 

Art. 10-bis

 

Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Art. 79 – (Elenco generale degli enti e delle amministrazioni), co. 1

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

Art. 79 – (Elenco generale degli enti e delle amministrazioni), co. 2

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

Art. 79 – (Elenco generale degli enti e delle amministrazioni), co. 3

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Art. 79 – (Elenco generale degli enti e delle amministrazioni), co. 4

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Art. 79 – (Elenco generale degli enti e delle amministrazioni), co. 5

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Art. 79 – (Elenco generale degli enti e delle amministrazioni), co. 6

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Art. 84 – (Reati del pubblico ufficiale), co. 1

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 84 – (Reati del pubblico ufficiale), co. 4

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 84 – (Reati del pubblico ufficiale), co. 2

 

 

 

 

Art. 10-quater

Art. 78 – (Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi)

Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.

Co. 1

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Co. 2

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter.

Co. 3

 

 

 

 

Art. 10-quinquies

 

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Art. 84 – (Reati del pubblico ufficiale), co. 2

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 84 – (Reati del pubblico ufficiale), co. 4

 

 

 

 

Art. 10-sexies

 

1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

Art. 93 – (Ambito di applicazione della documentazione antimafia), co. 1

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

Si veda, ora, il Libro III del Codice

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

Si veda, ora, il Libro III del Codice

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Si veda, ora, il Libro III del Codice

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

 

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

 

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

Si veda ora l’art. 93 del Codice

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera euro 51.645,69;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera euro 51.645,69;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera euro 25.822,84.

Si veda ora l’art. 93 del Codice

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

 

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Si veda ora, l’art. 96 del Codice

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

 

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

Si vedano ora gli articoli 98 e 102 del Codice

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

 

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15..

 

 


Legge 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Normativa vigente:

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1 (abrogato)

 

Art. 2- 17 (non rilevano ai fini del codice)

 

Art. 18

Art. 14 – (Soggetti destinatari)

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 , si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Co. 1

lett. d)





lett. e)



lett. f)



lett. g)

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

lett. h)

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

lett. h)

Le disposizioni di cui al primo comma, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Art. 26 – (Soggetti destinatari), co. 1, lett. b)

 

 

Art. 19

 

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 . Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (17).

Art. 15 – (Titolarità della proposta), co. 2

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

 

 

 

Art. 20 (non rileva ai fini del Codice)

 

Art. 21 (novella l. 1423/1956)

 

 

 

Art. 22

Art. 43 – (L’amministrazione giudiziaria dei beni personali)

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Co. 1

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

Co. 2

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Co. 3

 

 

 

 

Art. 23

 

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Art. 43 – (L’amministrazione giudiziaria dei beni personali), co. 4

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Si vedano ora gli articoli 45 e ss. del Codice

Il curatore entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

Si veda ora l’art. 46 del Codice

 

 

 

 

Art. 24

Art. 86 – (Altre sanzioni penali)

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Co. 5

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

Co. 5

 

 

Art. 25 (abrogato)

 

Art. 26-35 (non rilevano ai fini del Codice)

 

 

 


Legge 13 settembre 1982, n. 646,  Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Normativa vigente:

Riferimento del Codice antimafia

Artt. 1-3 (novellano il CP)

 

Artt. 4-6 (novellano il CPP)

 

Artt. 7- (non rileva ai fini del Codice)

 

Art. 8-9 (novellano il CP)

 

Artt. 10-12 (novellano la legge n. 1423 del 1956)

 

Artt. 13- 15 (novellano la legge n. 575 del 1965)

 

 

 

Art. 16

Art. 88 (intercettazioni telefoniche)

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Co. 1

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Co. 2

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Co. 3

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Co. 4

 

 

Artt. 17-20 (novellano la legge n. 575 del 1965)

 

 

 

Art. 21

 

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

 

 

 

Art. 22 (non rileva ai fini del Codice)

 

Art. 23 (novelle)

 

 

 

Art. 23-bis

 

1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

L’art. 23-bis non è inserito nel Codice, che anzi lo novella. L’art. 126 del Codice specifica, infatti, come il PM territorialmente competente sia il Procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona.

 

 

Art. 24 (abrogato)

 

 

 

Art. 25

Art. 89 – (Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione)

1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

Co. 1

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

Co. 2

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

Co. 3

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Co. 4

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

 

Co. 5

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Co. 6

 

 

 

 

Art. 26

 

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

Art. 89 – (Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione), co. 7

 

 

 

 

Art. 27

 

27. Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

 

 

 

Art. 28 (non rileva ai fini del Codice)

 

 

 

Art. 29

 

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 , o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa (25).

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

 

 

 

 

 

Art. 30

Art. 90 – (Obbligo di comunicazione)

Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Co. 1

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Co. 2

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

Co. 3

 

 

 

 

Art. 31

 

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità.

Art. 86 – (Altre sanzioni penali), co. 7

 

 

Artt. 32-35 (istituzione Commissione Antimafia)

 

 

 


Legge 3 agosto 1988, n. 327, Norme in materia di misure di prevenzione personali.

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1

 

1.  1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.

3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia;

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.

 

 

 

Artt. 2-7 (novellano l. 1423/1956)

 

Artt. 8-11 (novellano l. 575/1965)

 

Art. 12 (non rileva ai fini del Codice)

 

Art. 13 (novella l. 152/1975)

 

Art. 14 (novella CPP)

 

 

 

Art. 15

Art. 80 - (Riabilitazione)

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

Co. 1

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

Co. 2

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

Co. 3

3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (7).

Co. 4

 

 

 

 

Art. 16

 

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

 

 


Legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Artt. 1-5

 

 

 

Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

 

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

La disposizione non rileva ai fini della normativa antimafia, ma introduce una misura di prevenzione.

 

 

Art. 6-bis – 7-bis (non rilevano ai fini del Codice)

 

 

 

Art. 7-ter. Misure di prevenzione.

 

1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 14 – (Soggetti destinatari), co. 1

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.

Art. 26 – (Soggetti destinatari), co. 2

 

 

Artt. 8-9 (non rilevano ai fini del Codice)

 

 


Legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

 

 

Artt. 1-7 (novellano la l. 575/1965)

 

Artt. 8- 11 (novellano la l. 646/1982)

 

Artt. 12-13 (non rileva ai fini del Codice)

 

Art. 14, 15-bis, 16, 18-20  (abrogati)

 

Art. 15 (incandidabilità)

 

 

 

Art. 17, co. 3

 

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.

 

 

 

Art. 18-20 (abrogati)

 

Artt. 21- 25 (novellano il CP)

 

Art. 26 (non rileva ai fini del Codice)

 

 

 

Art. 27

Art. 10 – (Controlli, ispezioni e perquisizioni)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

Co. 1 (limitatamente ai delitti di mafia)

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Co. 2

 

 

Art. 28

 

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1, L. 23 marzo 1983, n. 77 , e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 .

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

 

 

 

Artt. 29-33 (non rilevano ai fini del Codice)

 

 

 

Art. 34

Art. 91 – (Registro delle misure di prevenzione)

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Co. 1

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

Co. 2

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Co. 3

 

 

Art. 35 (norma transitoria)

 

Art. 36 (abrogazioni)

 


D.L. 13 maggio 1991, n. 152, Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa

Normativa vigente:

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1 (novella OP)

 

Artt. 2-5 (non rilevano ai fini del Codice)

 

Art. 6 (novella l. 575/1965)

 

 

 

Art. 7

Art. 5 (Circostanze aggravanti)

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Co. 1

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Co. 2

 

 

 

 

Art. 8

Art. 6 – (Diminuente speciale)

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Co. 1

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Co. 2

 

 

Artt. 9, 10-bis (non rilevano ai fini del Codice)

 

Art. 10 (novella CPP)

 

Art. 11 (novella CP)

 

 

 

Art. 12

È più volte richiamato dal Codice antimafia e dunque non può essere abrogato. Potrebbe essere inserito nel Codice, ad esempio nella parte IV quando si parla degli organi?

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

 

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

 

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

 

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

 

6-7 (Novellano la L. 1° aprile 1981, n. 121).

 

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

 

 

 

 

 

Art. 14

 

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

 

2. il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

 

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

 

3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto.

 

3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

 

3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

 

3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

 

3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione.

 

3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.

 

 

 

Art. 15, 21 (abrogati)

 

Art. 16-19-bis, 22 (non rilevano ai fini del Codice)

 

Art. 20 (novella la l. 575/1965)

 

 

 

Art. 23

 

23.  1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55 . Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 , introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .

 

 

 

 

 

Art. 24

 

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575 del 1965 .

 

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

 

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 .

 

3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione.

 

 

 


D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

Normativa vigente:

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1. Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.

Art. 117 – (Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

Co. 1

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

Co. 2

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia (6).

Co. 3

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Co. 4

 

 

 

 

Art. 2. Attività informativa.

 

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 , ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.

2-ter. I commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.

2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la rubrica denominata «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della L. 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'art. 17 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica «Sicurezza pubblica» del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica «Sicurezza pubblica», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto (15).

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

 

 

 

 

 

Art. 3. Direzione investigativa antimafia.

Art. 118 – (Direzione investigativa antimafia)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

Co. 1

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

Co. 2

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

Co. 3

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze (17).

Co. 4

5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art. 1 (18).

Co. 5

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti (19).

Co. 6

6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie (20).

Co. 7

7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Co. 8

8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

Co. 9

9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

Co. 10

10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.

 

 

 

 

 

Art. 3-bis. Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata.

 

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.

Nel testo dello schema di decreto legislativo inviato alle Camere è presente un art. 119, con questo contenuto, ma barrato.

 

 

Art. 4. Disposizioni concernenti il personale.

 

1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.

4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 .

4-bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della D.I.A., può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.

4-ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla D.I.A. si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.

5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riguardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.

6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.

Nel testo dello schema di decreto legislativo inviato alle Camere è presente un art. 120, con questo contenuto, ma barrato.

 

 

 

 

Art. 5. Relazione al Parlamento.

Art. 119 – (Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Co. 1

 


D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Artt. 1-6 (abrogati)

 

 

 

Capo II - Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica

 

Art. 7 (Circostanze aggravanti)

Art. 5 – (Circostanze aggravanti)

1-3 (novellano il codice penale)

 

4. Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (33).

Co. 3

 

 

Art. 8 (novelle al CP)

 

Artt. 9, 10 e 12 (abrogati)

 

Artt. 11 e 13 (novelle)

 

 

 

Art. 14. Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno.

 

1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non può essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.

 

2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

 

 

 

Artt. 15-16 (copertura e entrata in vigore)

 

 

 

 


D.L. 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1 (soppresso)

 

Art. 2-10 (novelle CPP)

 

Art. 11-11-quinquies (novella CP)

 

Artt. 12-12-quater (non rilevano ai fini del Codice)

 

 

 

Art. 12-quinquies - Trasferimento fraudolento di valori

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati (65) (66) (67) (68).

 

 

 

Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca

Art. 8 – (Ipotesi particolari di confisca)

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (69).

Art. 8 – (Ipotesi particolari di confisca), Co. 1
(limitatamente ai delitti di mafia)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 8 – (Ipotesi particolari di confisca), Co. 1
(limitatamente ai delitti di mafia)

L’art. 125 del Codice lo novella, eliminando ogni riferimento ai delitti di mafia, ormai previsti dall’art. 8, co. 1 del Codice

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Art. 8 – (Ipotesi particolari di confisca), Co. 2

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

 

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

 

4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

 

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

 

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

 

 

 

Artt. 13-21-ter, 21-sexies (non rilevano ai fini del Codice)

 

Artt. 21-quater-21-quinquies (novelle OG)

 

Artt. 22-24 (novelle alla legislazione in tema di misure di prevenzione)

 

Art. 25 (soppresso)

 

 

 

Art. 25-bis. Perquisizioni di edifici

Art. 10 – (Controlli, ispezioni e perquisizioni)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo.

Co. 3

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

Co. 4

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Co. 5

 

 

 

 

Art. 25-ter Intercettazioni preventive.

Art. 9 – (Intercettazioni preventive)

1. Fermo quanto previsto dall' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Co. 1

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

Co. 2

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

Co. 3

 

 

Art. 25-quater (abrogato)

 

Art. 25-quinquies – 25-decies (istituzione Commissione antimafia)

 

Art. 26-30 (non rilevano ai fini del Codice)

 

 

 

 

 


D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 , in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1. Ambito di applicazione.

 

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.

 

 

 

Artt. 2-3 (abrogati)

 

 

 

Art. 4. Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

 

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Art. 101 - (Informazione antimafia), co. 1

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

Art. 101 – (Informazione antimafia), co. 2

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

Art. 97 – (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia), co. 1

Art. 100 – (Competenza al rilascio dell’informazione antimafia), co. 1

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

Art. 102 – (Termini per il rilascio delle informazioni)

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

Art. 98 – (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia), co. 4

Art. 102 – (Termini per il rilascio delle informazioni), co. 2

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 104 – (Effetti delle informazioni del prefetto), co. 1 e co. 2

 

 

Art. 5 (abrogato)

 

Art. 5-bis. Poteri di accesso e accertamento del prefetto.

 

1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 1

 

 

Art. 6 (entrata in vigore)

 

 

 

Allegato n. 4

 

ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4, COMMI 3 E 4, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo.

b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.

c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione.

d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell'impresa.

e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato.

Art. 101 . (Informazione antimafia), co. 4

 


D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.

 

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 93 – (Ambito di applicazione della documentazione antimafia), co. 1

2. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

Art. 93 – (Ambito di applicazione della documentazione antimafia), co. 3

 

 

 

 

Art. 2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

 

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

Art. 96 – (Validità della documentazione antimafia), co. 1

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

Art. 96 – (Validità della documentazione antimafia), co. 5

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Art. 95 – (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia), co. 2

 

 

Capo II - Certificazioni e comunicazioni

Sezione I - Comunicazioni della prefettura

 

Art. 3. Comunicazioni per iscritto.

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comunicazione scritta della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando:

a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede la conferma scritta della prefettura;

b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9.

Art. 97 – (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia), co. 1

2. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e può essere effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente.

 

3. La comunicazione è rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

 

 

 

 

 

Art. 4. Comunicazioni in via telematica.

Si veda ora la disciplina della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 106 e ss. del Codice)

1. La documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , può essere conseguita mediante l'utilizzazione di collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate ed una o più prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno, in modo da:

a) attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle predette cause interdittive, allo scopo di conseguire risultati equivalenti alle comunicazioni di cui all'articolo 3;

b) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni prodotte.

 

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici giorni dalla richiesta nominativa.

 

 

 

 

 

Art. 5. Autocertificazione.

 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 . La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

Art. 99 – (Autocertificazione), co. 1

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

art. 99 – (Autocertificazione), co. 2

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

 

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Sezione II - Certificati camerali

 

Art. 6. Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato.

 

1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 9, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

 

2. L'acquisizione agli atti dell'amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione prevista dall'articolo 3 e dall'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 5.

 

3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 3, comma 2.

 

4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 9 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 3.

 

5. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni di cui all'articolo 3.

 

 

 

 

 

Art. 7. Collegamento telematico.

Si veda ora la disciplina della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 106 e ss. del Codice), cui possono accedere anche le Camere di commercio (art. 107, co. 1, lett. c)

1. È attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma.

2. Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli articoli 21, comma 4, e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

 

4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) sesso;

c) data e provincia di nascita;

d) cittadinanza;

e) comune di residenza.

 

5. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.

 

6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 3 al sistema informativo messo a disposizione della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle comunicazioni previste dagli articoli 3 e 4.

 

 

 

 

 

Art. 8. Procedure per l'interrogazione dell'archivio.

 

1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, è effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.

Si veda ora la disciplina della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 106 e ss. del Codice)

2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.

 

3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all'articolo 7, comma 3:

a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 9.

 

4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

 

5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 3, anche per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione.

 

6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle prefetture interessate.

 

7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito a norma dell'articolo 7, del relativo codice fiscale.

 

 

 

 

 

Art. 9. Dicitura antimafia.

 

1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: «Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma».

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.

 

 

 

Capo III - Informazioni del prefetto

 

Art. 10. Informazioni del prefetto.

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Art. 101 – (Informazione antimafia), co. 1

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

 

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

Art. 101 – (Informazione antimafia), co. 4, lett. e)

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

 

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

Art. 100 – (Competenza al rilascio dell’informazione antimafia), co. 1

6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

 

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

Art. 94 – (Definizioni), co. 4

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 101 – (Informazione antimafia), co. 5

9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.

 

 

 

 

 

Art. 11. Termini per il rilascio delle informazioni.

 

1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

Art. 98 - (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia), co. 4

Art. 102 – (Termini per il rilascio delle informazioni), co. 2

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 102 – (Termini per il rilascio delle informazioni), co. 3

3. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Art. 102 – (Termini per il rilascio delle informazioni), co. 4

4. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , né il divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 .

Art. 102 – (Termini per il rilascio delle informazioni), co. 5

 

 

 

 

Art. 12. Disposizioni relative ai lavori pubblici.

 

1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994 , non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori.

Art. 105 – (Disposizioni relative ai contratti pubblici), co. 1

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

Art. 105 – (Disposizioni relative ai contratti pubblici), co. 2

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità per l'interscambio dei dati di cui all'articolo 10, comma 7, allo scopo di raccordare le procedure di rilascio delle informazioni del prefetto e quelle relative alla tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.

 

4. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del 1994 , è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori.

Art. 105 – (Disposizioni relative ai contratti pubblici), co. 3

 

 

Art. 13 (abrogazioni)

 

Art. 14 (entrata in vigore)

 

 

 


D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1  Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Art. 120 – (L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazioni dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1.  È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

 

2.  L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Co. 1

3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a)  acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b)  coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c)  coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

d)  amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e)  amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

f)  adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Co. 2

3-bis.  L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Co. 3

 

 

 

 

Art. 2  Organi dell'Agenzia

Art. 121 – (Organi dell’agenzia)

1.  Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: (7)

a)  il Direttore;

b)  il Consiglio direttivo;

c)  il Collegio dei revisori.

Co. 1

2.  Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. (8)

Co. 2

3.  Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a)  da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b)  da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

c)  da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

d)  dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

Co. 3

4.  Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

Co. 4

5.  Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. (8)

Co. 5

6.  I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Co. 6

 

 

 

 

Art. 3  Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

Art. 122 – (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1.  Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Co. 1

2.  L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

Co. 2

3.  L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

Co. 3

4.  L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a)  adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b)  programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c)  approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

c-bis)  richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;

d)  richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e)  approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f)  verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g)  revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

h)  sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

i)  provvede all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

l)  adotta un regolamento di organizzazione interna.

Co. 4

5.  Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.

Co. 5

6.  Il collegio dei revisori provvede:

a)  al riscontro degli atti di gestione;

b)  alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c)  alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Co. 6

 

 

 

 

Art. 4  Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

Art. 123 – (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10: (13)

a)  l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b)  la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c)  i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria. (14)

Co. 1

2.  Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. (15)

Co. 2

3.  Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

Co. 3

4.  L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Co. 4

 

 

Art. 5 (novella la legge 575/1965)

Art. 6 (novelle)

 

Art. 7 (disciplina transitoria)

 

 

 

Art. 8  - Rappresentanza in giudizio

 

1.  All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

 

 

Art. 9  Foro esclusivo

Art. 124 (Foro esclusivo)

1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (30)

Co. 1

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Co. 2

 

 

Artt. 10 e 11 (disposizioni finanziarie e entrata in vigore)

 

 


D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150

Normativa vigente

Riferimento del Codice antimafia

Art. 1  Oggetto e ambito di applicazione

 

1.  Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

 

2.  Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 2

 

 

 

 

Art. 2  Accessi ed accertamenti nei cantieri

 

1.  Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate dall'articolo 1, comma 2.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 1

2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntati ai criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

 

 

 

 

 

Art. 3  Informazioni antimafia

 

1.  Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 3

2.  Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dall'articolo 5.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 4

3.  Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 2.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 5

 

 

 

 

Art. 4  Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri

 

1.  Il rilascio dell'informazione prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

 

2.  Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

a)  Stazione appaltante;

b)  Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;

c)  Prefetto che ha disposto l'accesso;

d)  Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e)  Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f)  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g)  Ministero dello sviluppo economico.

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto), co. 6

 

 

 

 

Art. 5  Procedimento per l'audizione degli interessati

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

1.  Il prefetto competente al rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

Co. 7

2.  All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

Co. 8

3.  Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

Co. 9

 

 

Art. 6  Acquisizione e gestione informatica dei dati

Art. 103 – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

1.  I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all'articolo 1 devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

Co. 10

2.  Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Co. 11

 

 

Art. 7 (entrata in vigore)

 

 



[1]    Comma 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comunicazione scritta della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando: a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede la conferma scritta della prefettura; b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9.

[2]    Con sentenza n. 76 del 20-25 maggio 1970 (Gazz. Uff. 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore.