Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - AC 3900A | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 425 Progressivo: 2 | ||
Data: | 11/06/2012 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
10 giugno 2012 |
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n.425/2 |
Riforma della professione forenseA.C. 3900-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
3900a |
Titolo |
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense |
Data approvazione in Commissione |
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Il progetto di legge AC 3900-A, approvato dal Senato il
I principali profili di novità contenuti nel testo sono i seguenti:
§ l’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (art. 2);
§ la nuova disciplina delle società tra avvocati, demandata a un decreto legislativo da emanare entro un anno(art. 5); tali società non possono avere carattere multidisciplinare;
§ la figura dell’avvocato specialista (art. 8);
§ l’obbligo di formazione continua (art. 10);
§ il principio di libera determinazione tra le parti del compenso dovuto all’avvocato, salvo il ricorso ai parametri ministeriali in caso di disaccordo; il ripristino del divieto del patto di quota-lite;
§ l’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo (art. 20);
§ la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; in particolare il praticante dovrà percepire un compenso, a partire dal secondo mese di tirocinio, la cui entità è nel minimo ancorata ai contratto collettivo nazionale per gli apprendisti degli studi professionali (art. 41);
§ le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, con l’attribuzione della competenza ad un organo distrettuale, i cui componenti sono eletti dai consigli circondariali dell’ordine (artt. 49-62).
I contenuti del d.d.l. interessano i più recenti interventi normativi in tema di liberalizzazioni e in particolare:
-
il processo di delegificazione degli ordinamenti professionali, previsto dalla
legge di stabilità
- la recente disciplina dell’esercizio delle professioni in forma societaria;
- le disposizioni sulle professioni introdotte dal decreto-legge 1/2012 (convertito dalla legge 27/2012) che hanno previsto l'abrogazione delle tariffe professionali (il Ministro della giustizia dovrà fissare parametri per orientare la liquidazione del professionista in caso di ricorso all'autorità giudiziaria); la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico (il professionista dovrà predisporre "un preventivo di massima" che renda preventivamente nota al cliente la misura del compenso); l'obbligo per il professionista di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile; la durata massima del tirocinio in 18 mesi, con la previsione di un rimborso spese forfetario al tirocinante dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Più in dettaglio il ddl 3900-A è composto di sei titoli per un totale di 68 articoli.
Il Titolo I (artt. 1-14) reca disposizioni generali, demandando a regolamenti ministeriali, da adottare entro due anni dall’entrata in vigore della legge, l’attuazione della riforma (articolo 1). In particolare, l’articolo 2 delinea il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale.
L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato e determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.
L’articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata, ammettendo le associazioni multidisciplinari tra professionisti. In merito si sottolinea l’esigenza di modificare la rubrica dell’articolo, alla luce dell’eliminazione di ogni riferimento alle società tra avvocati. L’articolo 5, inserito dalla Commissione anche alle luce delle disposizioni sulle società tra professionisti contenute nell’ultima legge di stabilità, delega il Governo ad emanare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la società tra avvocati, tenendo conto della specificità della professione forense. I principi e criteri direttivi delineati dalla Commissione escludono la possibilità di società multidisciplinari.
L’articolo 6 impone all’avvocato e ai suoi collaboratori l’osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale. L’articolo 7 dispone in ordine al domicilio professionale dell’avvocato (determinante per individuare l’albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell’elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti. L’articolo 8 modifica la formula del giuramento da parte dell’avvocato, disponendo che lo stesso sia prestato innanzi al Consiglio dell’ordine. L’articolo 9 introduce le specializzazioni: l’avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto - senza che questo comporti riserva di attività professionale - dopo aver seguito percorsi formativi (di durata non inferiore a due anni) o avere acquisito un’esperienza effettiva che lo portino a superare un apposito esame presso il CNF (possono essere esonerati dall’esame gli avvocati iscritti da 20 anni all’albo). Una volta conseguito il titolo, l’avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento. L'articolo 10 interviene in materia di pubblicità professionale. L’articolo 11 introduce per gli avvocati (salvo alcune categorie specificamente indicate) l’obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. L'articolo 12 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (principio già affermato in generale dal c.d. decreto liberalizzazioni). L'articolo 13 interviene sulla materia del compenso per l’attività svolta, rimettendone la determinazione all’accordo tra le parti e vincolando l’avvocato a fornire, se richiesto, un preventivo di massima; in assenza di accordo si potrà far riferimento ai parametri stabiliti dal ministero (anche in questo caso il testo riprende quanto contenuto nel decreto-legge n. 1/2012); il c.d. patto di quota-lite è vietato. L’articolo 14 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare l’obbligo per colui che si avvale della collaborazione continuativa di praticanti di corrispondere loro un adeguato compenso.
Il Titolo II (artt. 15-23) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.
L’articolo 15 indica gli albi, elenchi e
registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine,
rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità
applicative per la tenuta e l’aggiornamento dei medesimi; sulla base di tali
albi ed elenchi il CNF annualmente redige l’elenco nazionale degli avvocati. L’articolo 16 novella le disposizioni di
attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei
difensori d’ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l’iscrizione
nell’elenco. L’articolo 17 disciplina
l’iscrizione nell’albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando
procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri
dell’UE o di avvocati extra-comunitari; la disposizione – che non consente
l’iscrizione a coloro che abbiano riportato condanne per reati di grave allarme
sociale (art. 51, co. 3-bis, c.p.p.) - disciplina anche la procedura per
l’eventuale cancellazione e reiscrizione all’albo. L’articolo 18 disciplina il regime delle incompatibilità con
l’esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare,
relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all’albo anche
nel caso di attività part-time. L’articolo
Il Titolo III (artt. 24-38) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.
L'articolo 24 disciplina l'ordine
forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati,
prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali. L’articolo 25 dispone in ordine agli
ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno
sede presso ciascun tribunale (l’ordine circondariale di Roma presso
Il Titolo IV (artt. 40-50) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l’esame di Stato.
L’articolo 40, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF. L’articolo 41 interviene in materia di tirocinio per l’accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l’incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l’eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un adeguato compenso a partire dal secondo mese di pratica, compenso comunque non inferiore al 30% del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali. L’articolo 42 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell’ordine. L’articolo 43 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare. L’articolo 44 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato pressi gli uffici giudiziari. L’articolo 45 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. L’articolo 46 detta disposizioni generali sull’esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. L’articolo 47 delinea la nuova articolazione dell’esame di Stato. Tra le novità più significative si segnalano: prove scritte semplificate (mera redazione dell’atto giudiziario) per coloro che abbiano frequentato i corsi di formazione previsti dall’art. 41; la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto. L’articolo 48 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d’esame e prevede il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove. L’articolo 49 prevede che, per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della riforma, l’accesso alla professione resti regolato dalle norme attualmente vigenti, salva la riduzione a 18 mesi della durata del tirocinio. L’articolo 50 prevede un’applicazione graduale della nuova disciplina sull’esame di Stato.
Il Titolo V (artt. 51-64), sostanzialmente riscritto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sul procedimento disciplinare.
L’articolo 51 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla al consiglio distrettuale di disciplina, i cui componenti sono eletti dai consigli dell’ordine del distretto; la disposizione esclude che l’avvocato possa essere giudicato da colleghi appartenenti al suo stesso consiglio circondariale. L’articolo 52 detta i criteri per definire la competenza territoriale. L’articolo 53 stabilisce che il procedimento disciplinare può concludersi con il proscioglimento dell’incolpato, un richiamo verbale o una sanzione disciplinare. Le singole sanzioni (avvertimento, censura, sospensione dalla professione, radiazione) sono definite dall’articolo 54. L’articolo 55 sancisce in generale l’autonomia del processo disciplinare rispetto al processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo 56 prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale. L’articolo 57 individua in sei anni il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, prevedendo invece, nel caso di condanna per reato non colposo, un termine di prescrizione di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (definendo specifiche ipotesi di interruzione del termine). L’articolo 58 esclude – diversamente da quanto affermato dal Senato - che durante il procedimento disciplinare possa essere deliberata la cancellazione dell’incolpato dall’albo. L’articolo 59 disciplina l’istruttoria disciplinare, attribuendo al presidente del consiglio di disciplina la funzione di disporre l’archiviazione della notizia (in caso di manifesta infondatezza) ovvero di nominare il giudice istruttore (l’istruttoria non può durare più di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare). L’articolo 60 individua i principi ispiratori del procedimento disciplinare, mutuati dal c.d. giusto processo, rinviando in quanto compatibili alle disposizioni del codice di procedura penale. L’articolo 61 individua i casi e disciplina il procedimento per la sospensione cautelare del professionista o del praticante dall’esercizio della professione; la sospensione in ogni caso non può avere durata superiore a un anno. L’articolo 62 disciplina l’impugnazione delle decisioni disciplinari innanzi al CNF, stabilendo come la proposizione del ricorso sospenda l’esecuzione del provvedimento disciplinare. In generale l’esecuzione della decisione disciplinare è regolamentata dall’articolo 63, mentre il successivo articolo 64 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell’ordine.
Il Titolo VI (artt. 65-68) reca infine disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 65 delega il Governo all’emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense. L’articolo 66 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l’emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge. L’articolo 67 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’articolo 68 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
§ il raccordo tra i contenuti del disegno di legge e la recente disciplina delle liberalizzazioni e di riforma delle professioni;
§ il procedimento disciplinare;
§ le modalità attraverso cui potranno essere effettuate verifiche sul carattere effettivo e continuativo dell’esercizio professionale;
§ la composizione, la funzione e il ruolo del CNF e dei Consigli territoriali;
§ l’estensione dei poteri regolamentari del CNF;
§ l’adeguatezza delle norme relative al tirocinio e all'accesso.
Sul nuovo testo del d.d.l. si sono pronunciate le Commissioni I, VI, X e XIV che, pur esprimendo tutte un parere favorevole, hanno chiesto alla Commissione di merito di riconsiderare alcuni profili del provvedimento. In particolare:
§
in relazione all’art. 2 (commi 5 e 6) - che amplia
le attività di consulenza e assistenza legale riservate agli avvocati,
potenzialmente determinando restrizioni alla concorrenza, come
evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella
segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009 (e ribadito anche dagli
interventi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività
per l'energia elettrica e il gas) - le Commissioni I e XIV si sono limitate a
formulare osservazioni mentre
§
in relazione all’art. 17 (comma 4) - che
subordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo alla presentazione di
apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di
origine per un congruo periodo di tempo -
Inoltre:
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Servizio Studi – Dipartimento giustizia |
( 066760-9148 – *st_giustizia@camera.it |
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File: gi0509c_0.doc