Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio Schema di D.Lgs. n. 198 (art. 65, L. 69/2009) Schede di lettura e riferimenti normativi | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 185 | ||||
Data: | 04/05/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Altri riferimenti: |
|
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio Schema
di D.Lgs. n. 198 |
Schede di lettura e normativa di riferimento |
|
|
|
|
|
|
|
n. 185 |
|
|
|
3 maggio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: gi0386.doc |
INDICE
§ Lo schema di decreto in esame
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 76 e 87)
§ Legge 16 febbraio 1913, n. 89. Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (artt. 18-29, 38, 62, 67, 73, 138, 142)
§ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale
§ Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (art. 69)
L’articolo 65 della legge n. 69 del 2009 contiene una delega al Governo in materia di ordinamento del notariato.
Oggetto della delega è la disciplina delle procedure informatiche e telematiche per:
- la redazione degli atti pubblici;
- l’autenticazione delle scritture private;
- la tenuta di repertori e registri;
- la conservazione dei documenti notarili;
- la rettifica di errori di trascrizione di dati.
I principi e criteri direttivi sono individuati dal comma 5 nei seguenti:
§ il ricorso generalizzato alle procedure informatiche, in base al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Tali procedure dovranno però assicurare certezza, sicurezza e correttezza nello svolgimento della funzione notarile;
§ il riconoscimento al notaio, in sede di redazione dell’atto, della facoltà di rettificare errori o omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto stesso, nel rispetto dei diritti dei terzi.
Peraltro, nell’emanazione dei decreti legislativi il Governo dovrà garantire il necessario coordinamento formale con le norme già in vigore (comma 2).
Quanto alla procedura di emanazione dei decreti legislativi, il comma 3 stabilisce:
- i decreti legislativi dovranno essere emanati entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega (comma 1);
- gli schemi saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- le commissioni parlamentari competenti dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla trasmissione degli schemi. Se tale termine scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega, o successivamente, la scadenza del termine di delega è prorogata di 60 giorni;
- se le commissioni non esprimono il parere il Governo potrà comunque emanare i decreti legislativi.
Il termine per l’esercizio della delega scade il 4 luglio 2010.
Il comma 4 reca un’ulteriore delega per l’emanazione dei decreti legislativi correttivi (entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1), per l’adozione dei quali la disposizione richiama il procedimento di cui al comma 3, senza tuttavia esplicitare il ricorso ai principi e criteri direttivi di cui al comma 5.
L’articolo 1 modifica la legge n. 89 del 1913, recante l’Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
La lettera a), introduce due articoli aggiuntivi (articoli 23-bis e 23-ter) nell’ambito del Titolo II, Capo II della legge relativo all’esercizio delle funzioni notarili.
L’articolo 23-bis prevede che il notaio (nonché il coadiutore e il notaio delegato) si muniscano, per l’esercizio delle relative funzioni, della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82 del 2005) e che quest’ultima sia rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato (al quale l’articolo 3 dello schema di decreto attribuisce le funzioni di certificatore della firma).
La relazione illustrativa spiega che, per la firma del notaio, tra le firme elettroniche si prevede l’utilizzazione della sola firma digitale, basata su un sistema di chiavi crittografiche, in quanto essa, allo stato delle conoscenze, offre le maggiori garanzie di sicurezza.
La firma digitale (art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale) consiste in una procedura informatica di autenticazione, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, tra loro correlate, volta a riconoscere al documento informatico gli stessi requisiti di certezza propri di un documento cartaceo autografo; consiste, in buona sostanza, in una firma elettronica che garantisce con sicurezza l’identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare. Essa fa parte di un insieme di strumenti definiti genericamente firme elettroniche (firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale e, nel linguaggio comune, firma elettronica “debole” e “forte”) e disciplinati dal Codice dell’amministrazione digitale.
In proposito si segnala che l’articolo 33 della legge n. 69 del 2009 contiene una delega (non ancora attuata e che deve essere esercitata entro il 4 gennaio 2011), per la modifica del codice dell’amministrazione digitale. Tra i principi della delega si segnala quello relativo alla modifica della normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali.
Nel suo testo vigente, il Codice definisce:
firma elettronica: un insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica;
firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica caratterizzato da elevate garanzie di sicurezza con riguardo all’identificazione del firmatario ed al controllo sull’integrità del documento; essa è basata su un certificato qualificato (fornito da appositi certificatori) e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (come ad es. una smart card);
firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata, in cui la garanzia sulla provenienza e l’integrità del documento è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, tra loro correlate.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, se formato nel rispetto delle relative regole tecniche, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.
In particolare, il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile, la medesima cioè della scrittura privata, che “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
La firma digitale o elettronica qualificata può essere autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale, secondo modalità analoghe a quelle previste dall’art. 2703 del codice civile.
L’articolo 23-ter prevede che agli stessi soggetti sia rilasciato un certificato qualificato che attesti anche l’iscrizione nel ruolo dei medesimi, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali (comma 1).
Come sopra accennato, la firma elettronica qualificata è basata su un certificato qualificato (fornito da appositi certificatori). L’art. 1, comma 1, lett. f), del Codice dell’amministrazione digitale definisce il certificato qualificato come il “certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva”. In base all’articolo 28, i certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente per le informazioni aggiuntive sopra richiamate, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
La disposizione (comma 2) precisa che le modalità di gestione del suddetto certificato ne devono garantire la sospensione o la revoca (a richiesta del titolare o delle autorità competenti):
§ nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche;
§ se il notaio è sospeso o cessa dall’esercizio delle sue funzioni per qualsiasi ragione (compreso il trasferimento ad altro distretto).
La finalità di tali disposizioni consiste nel porre i terzi nelle condizioni di conoscere in ogni momento se il notaio è nell’esercizio delle funzioni.
L’articolo 36 del Codice disciplina i casi di revoca e sospensione dei certificati qualificati (in particolare nei casi di: cessazione dell'attività del certificatore; in esecuzione di un provvedimento dell'autorità; a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare; in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni; nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71).
In base alla medesima disposizione, la revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
Il comma 3 richiama gli obblighi del titolare del certificato previsti dall’articolo 32 del Codice, in particolare specificando che quest’ultimo custodisca e utilizzi personalmente il dispositivo di firma collegato al certificato.
La lettera b) novella l’articolo 38 della legge notarile, che disciplina in particolare la comunicazione della morte del notaio al capo dell’archivio notarile. Viene introdotto un comma aggiuntivo che, in tale ipotesi, pone a carico del capo dell’archivio notarile l’incombenza di richiedere al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili della documentazione informatica conservata presso la struttura che ai sensi dell’articolo 62-bis (su cui infra) è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato per la conservazione degli atti informatici.
Le lettere da c) ad f) novellano il Capo I del Titolo III relativo alla Forma degli atti notarili.
La finalità, indicata nella relazione illustrativa, del nuovo articolo 47-bis consiste nel dare piena equiparazione, sul piano degli effetti giuridici, all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata con strumenti informatici rispetto ai corrispondenti documenti cartacei.
A tal fine, il comma 1 prevede l’applicazione della legge sul notariato (e delle relative norme di attuazione) all’atto pubblico di cui all’articolo 2700 c.c. redatto con procedure informatiche.
Tale disposizione disciplina l’efficacia dell’atto pubblico (piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti). La definizione di atto pubblico è contenuta nel precedente art. 2699 c.c., secondo cui l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
In proposito, sarebbe forse più corretto il riferimento all’articolo 2699 c.c. (che reca la definizione di atto pubblico) piuttosto che all’articolo 2700 c.c. (che ne disciplina l’efficacia giuridica).
Il comma 2 prevede che, nel caso di utilizzo di modalità informatiche, l’autenticazione di cui all’articolo 2703, secondo comma, c.c. è regolata dall’articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale.
L’articolo 2703, primo comma, c.c., prevede che si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in base al secondo comma, l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
L’articolo 25, comma 1, del codice dispone in particolare che si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in base al comma 2, l'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
In base all’articolo 47-ter, comma 1, anche a tali documenti informatici (atto pubblico informatico e scrittura privata riconosciuta con modalità informatiche) si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.
Il comma 2 rinvia all’articolo 47, per la ricezione dell’atto informatico da parte del notaio (in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni) e dispone che la lettura del medesimo avvenga mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici.
Il comma 3, infine, precisa l’onere del notaio, sia in sede di redazione dell’atto pubblico sia di autenticazione delle firme, di attestare la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.
Il nuovo articolo 52-bisprevede la sottoscrizione dell’atto pubblico delle parti, fidefacienti, interprete e testimone in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica e precisa che questa può consistere anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
In base all’articolo 68-bis, l’individuazione delle tipologie di firma elettronica che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico è demandata a successivi decreti ministeriali.
La relazione illustrativa spiega la possibilità di utilizzare firme elettroniche non qualificate in relazione all’esigenza di incentivare l’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte della generalità dei cittadini (anche quindi se non in possesso di firma digitale o di altri strumenti qualificati). La minore affidabilità di tali firme viene superata dalla funzione del notaio, alla presenza del quale l’atto viene sottoscritto.
In base al comma 2, il notaio appone personalmente invece la sua firma digitale dopo le parti, l’interprete, i testimoni e in loro presenza.
In base alle novelle all’articolo 138, comma 2, e all’articolo 142, comma 1, lett. b), recate rispettivamente dalle lettere p) e q), la violazione da parte del notaio dell’obbligo di apporre personalmente la propria firma digitale è sanzionata disciplinarmente con la sospensione da sei mesi ad un anno e, nel caso di recidiva, con la destituzione.
Il nuovo articolo 57-bisdisciplina gli eventuali allegati all’atto, e in particolare il caso in cui debba essere allegato rispettivamente un documento cartaceo ad un documento informatico o un documento informatico ad un atto pubblico o a una scrittura privata da autenticare cartacea.
Nel primo caso, viene allegata una copia informatica del documento cartaceo, certificata conforme ai sensi dell' articolo 22, commi 1 e 3, del Codice dell’amministrazione digitale.
In particolare, in base al comma 3 dell’articolo 22, le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice.
Nel secondo caso, viene allegata copia conforme del documento informatico su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale.
Il comma 2 di tale disposizione prevede che i duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. In base al comma 2-bis, le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il nuovo articolo 59-bisattribuisce al notaio la facoltà di rettificare dati preesistenti alla redazione di atti pubblici e scritture private autenticate attraverso un’apposita certificazione contenuta in un atto pubblico da lui stesso formato, la cui finalità è anche quella di dare pubblicità alla rettifica. In ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi.
La disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega contenuto nella nel comma 5, lettera b), dell’articolo 65, che prevede l’attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.
Anche la relazione illustrativa esplicita che il potere di rettifica è limitato ai soli errori materiali relativi a tali dati.
Sul punto, occorre valutare se esplicitare nel testo che la facoltà di rettifica è limitata agli errori materiali.
Le lettere g), h) ed i) intervengono sul Capo II del Titolo III, relativo alla custodia degli atti e dei repertori.
La novella all’articolo 62, primo comma, della legge n. 89 del 1913 è diretta a spostare dal giorno stesso al giorno successivo alla redazione dell’atto l’operatività dell’obbligo di annotazione a repertorio degli atti tra vivi e di ultima volontà ricevuti.
La relazione illustrativa spiega la modifica in relazione al fatto che la marcatura temporale di un atto informatico potrebbe impedire al notaio di adempiere nello stesso giorno l’obbligo di annotarlo a repertorio.
La marca temporale (digital time stamp) attesta l’esistenza di un documento informatico (o meglio di un file informatico) ad una determinata data ed ora (“validazione temporale”). Elementi essenziali del contenuto di una marca temporale sono l’impronta identificativa del file cui si riferisce, la data ed ora, il tutto sottoscritto con la firma digitale del certificatore. In quanto si tratta di un’attestazione, ancorché automatica, occorre l’intervento di una terza parte fidata ed imparziale che operi tale attestazione. In pratica, l’operazione per apporre una marca temporale ed ottenere così la validazione temporale di un documento informatico si svolge in via telematica mediante una connessione tra l’elaboratore dell’utente e quello del certificatore.
È opportuno ricordare che, in merito a quanto sopra menzionato, tra i profili probatori del documento informatico assume un'importanza fondamentale l'attribuzione della cosiddetta “data certa” e cioè la prova con validità erga omnes della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente ad un dato evento (art. 2704 codice civile). L'apposizione di una marca temporale produce l'effetto giuridico di attribuire ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi (cfr. art. 8 comma 1, e art 22, comma 1, lett. g, DPR n. 445/2000) e, dunque, non solo efficaci tra le parti e la veridicità ed esattezza di una marca temporale, come per i certificati delle chiavi pubbliche si presume fino a prova contraria.
Sul piano tecnico, la marca temporale viene effettuata da un servizio di un certificatore qualificato (accreditato CNIPA) al quale viene trasmesso l'HASH (un file di pochi bytes) del file da marcare e sul quale viene generata la marca temporale. La successiva verifica della marcatura temporale avviene tramite una procedura software che rigenera l'hash del file e ne verifica la corrispondenza con l'eguale marcato temporalmente.
Il nuovo articolo 62-bisprevede la creazione e la gestione da parte del Consiglio nazionale del notariato di una struttura, senza oneri per lo Stato, per la conservazione degli atti informatici; le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato.
Ai fini della realizzazione e gestione di tale struttura vengono richiamati i principi espressi da alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (articoli 12 e 50, che rispettivamente recano le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa e le regole relative alla disponibilità e all’accesso, in particolare con l'uso delle tecnologie dell'informazione e in via telematica, dei dati delle P.A), oltre che le regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice.
Occorre valutare l’opportunità di inserire un richiamo anche alle regole tecniche adottate in attuazione del nuovo articolo 68-bis, comma 1, lett. b) e c) che attengono specificamente all’organizzazione e gestione della struttura.
È attribuito al Consiglio nazionale del notariato il compito di predisporre strumenti tecnici idonei a consentire l’accesso ai documenti conservati nella struttura. Tale accesso può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.
Con riferimento a tale ultimo profilo, attraverso l’esplicitazione del riferimento agli atti conservati nella struttura, anche la novella recata dalla lettera l) all’articolo 67 conferma che l’accesso anche agli atti informatici ricevuti dal notaio o depositati presso il medesimo avviene nei limiti e con le modalità previste per i documenti cartacei.
I documenti conservati nella struttura sono i seguenti:
§ gli atti informatici che il notaio è tenuto a custodire di cui all’articolo 61 della legge sul notariato (atti ricevuti dal notaio e atti depositati presso il medesimo per disposizione di legge o a richiesta delle parti, testamenti) e le scritture private autenticate, di cui all’articolo 72, terzo comma; tali atti costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici e da essi possono essere tratti duplicati o copie (art. 62-bis);
§ le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo (art. 62-ter);
§ i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio, i quali vengono formati e conservati su supporto informatico. Gli articoli 66-bis e 66-terprevedono infatti che la tenuta del repertorio informatico sostituisca il repertorio cartaceo, gli altri libri e gli indici attualmente previsti dalla legislazione notarile e rimettono ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare, da emanare sentiti il Consiglio nazionale del notariato, la DigitPA ed il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle regole tecniche da rispettare per l'attuazione di tali disposizioni.
Si segnala che non è previsto alcun termine per l’emanazione del decreto.
L'articolo 62-quater, commi 1-3, detta la procedura per la ricostruzione di atti, repertori e registri informatici alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, nel caso di perdita dei medesimi.
La ricostruzione può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse con ricorso al presidente del tribunale competente. Vengono richiamate le disposizioni procedimentali di cui al regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.
Tale provvedimento reca Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari. La relazione illustrativa spiega che “significativa è la previsione del ricorso al presidente del tribunale competente, ritenuta necessaria in una materia, come quella in esame, che incide su diritti soggettivi, trattandosi di documenti aventi valore negoziale”.
In base al comma 4, è escluso il ricorso al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione sancite dal decreto di cui all’articolo 68-bis (su cui infra), coerentemente con il principio, esplicitato nella relazione illustrativa, secondo il quale “la copia di sicurezza, eseguita dal depositario delle registrazioni informatiche, rappresenta essa stessa un originale”.
Le lettere l) (su cui sopra) ed m) intervengono sul Capo III, relativo alle copie degli estratti e dei certificati.
L'articolo 68-bis, comma 1, rinvia ad uno o più decreti interministeriali (da adottare sentiti il Consiglio nazionale del notariato, la DigitPA ed il Garante per la protezione dei dati personali) la definizione:
a) delle tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma restando l’idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q-bis, r) ed s), del Codice dell’amministrazione digitale (relative alla firma elettronica, alla firma elettronica qualificata e alla firma digitale).
In proposito, si segnala che, nel testo vigente, l’articolo 1, comma 1, del Codice non contiene la lettera q-bis; per tale motivo sarebbe opportuno una precisazione volta a chiarire se tale rinvio intenda riferirsi ad una disposizione contenuta nello schema di decreto legislativo in corso di predisposizione per l’esercizio della delega relativa alla modifica del Codice recata dalla legge n. 69 del 2009.
Posto, inoltre, che l’art. 52-bis fa riferimento sia alla firma digitale sia genericamente alla firma elettronica, occorre chiarire il significato del riferimento a tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52-bis.
b) delle regole tecniche per l’organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;
c) delle regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione conservata nella medesima struttura;
d) delle regole tecniche per il rilascio delle copie di tali atti da parte del notaio;
e) delle regole tecniche per l’esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sui medesimi (su tale profilo cfr. l’articolo 2 dello schema di decreto);
f) delle regole tecniche per l’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.
Con uno specifico decreto (comma 2), inoltre, sono stabilite le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva di cui all’articolo 474 c.p.c.
Tale disposizione del c.p.c., in particolare, ai nn. 2) e 3) attribuisce natura di titolo esecutivo alle scritture private autenticate, nei casi indicati e agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli).
Finalità della disposizione è anche quella di garantire il rispetto dell’articolo 476, comma 1, c.p.c. (che limita il rilascio di ulteriori copie in forma esecutiva).
Si segnala che non è previsto alcun termine per l’emanazione dei suddetti decreti interministeriali.
Il comma 3 esplicita l’applicabilità agli atti informatici e alle copie dei medesimi delle disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del Codice dell’amministrazione digitale.
Anche con riferimento al comma 3, posto che il testo vigente del Codice non contiene l’articolo 50-bis, occorre un chiarimento se tale rinvio è in realtà ad una disposizione contenuta nello schema di decreto legislativo di modifica del Codice in corso di predisposizione.
L’articolo 51 detta invece disposizioni volte a garantire la sicurezza dei dati.
Il nuovo articolo 68-ter detta disposizioni in materia di rilascio di copie di atti, sancendo il principio dell’equivalenza dei diversi supporti utilizzabili per la formazione dei documenti (prevedendo in particolare la possibilità del rilascio di copie su supporto informatico degli originali cartacei nonché su supporto cartaceo di originali informatici). In assenza di una prescrizione specifica, spetta al richiedente la scelta del tipo di supporto da utilizzare. La disposizione prevede inoltre che il notaio, quando attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie, vi apponga la propria firma digitale.
Le lettere n) ed o) intervengono sul Capo IV (relativo agli atti che si rilasciano in originale, all'autenticazione e alla legalizzazione delle firme):
§ attraverso l’espunzione, nella rubrica del Capo, del riferimento alla “legalizzazione delle firme” e la sostituzione con quello al “rilascio di copie di documenti”.
§ attraverso la sostituzione integrale dell’articolo 73, che disciplina la legalizzazione degli atti dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, istituto ormai abrogato (per effetto dell’art. 8, d.P.R. 2-8-1957, n. 678). Il nuovo testo dell’articolo 73 disciplina il potere del notaio di attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di un documento a lui esibito indipendentemente dal supporto utilizzato per la formazione dell'originale.
L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame introduce un articolo aggiuntivo nel regio decreto-legge n. 1737 del 1924[1] (convertito dalla legge n. 562 del 1926).
Il nuovo articolo 23-bisrinvia alle regole definite dai decreti di cui al nuovo articolo 68-bis della legge notarile (su cui sopra) per l’esecuzione delle annotazioni di cui all’articolo 23 e delle altre annotazioni previste dalla legge sugli atti pubblici e le scritture private autenticate informatici.
L’articolo 23 del r.d.l. n. 1737 del 1924 prevede che i notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame inserisce un articolo aggiuntivo nella legge n. 577 del 1949[2] (art. 2-bis), che attribuisce al Consiglio nazionale del notariato la funzione di certificatore della firma rilasciata al notaio nell’esercizio delle sue funzioni.
In base all’articolo 1, comma 1, lett. g), “certificatore” è “il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime”.
L’articolo 4, comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 giugno 2011, l’attestazione della funzionalità dei servizi di comunicazione e di conservazione necessari per gli adempimenti previsti dagli articoli 62-ter (sulla conservazione di copie informatiche di atti cartacei) e 66-bis, comma 1 (sulla sostituzione dei repertori e registri cartacei con quelli informatici), previa verifica dell’operatività della struttura di cui all’articolo 68–bis, comma 1.
In realtà, la struttura è più direttamente contemplata dall’articolo 62-bis, comma 1 (l’articolo 68-bis si limita a demandare ai decreti interministeriali, la definizione di regole tecniche per l’organizzazione della struttura).
In base al comma 1, i richiamati articoli 62-ter e 66-bis, comma 1, acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del sopra richiamato decreto.
Costituzione della Repubblica
(artt. 76 e 87)
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).
-----------------------
(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
(artt. 18-29, 38, 62, 67, 73, 138, 142)
(1)
-----------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 55.
(omissis)
TITOLO II
Dei notari
Capo II
Dell'esercizio delle funzioni notarili.
Art. 18
Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:
1° [dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti] (37);
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate» (38);
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
6° ... (39);
7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 24.
---------------------------------------------------
(37) Numero abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.
(38) Per la formula del giuramento vedi, ora, l'art. 4, L. 23 dicembre 1946, n. 478.
(39) Numero abrogato dall'art. 22, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138, che ha così disposto:
«Art. 22. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 18, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del codice di commercio.
Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge e dei regolamenti notarili, che disciplinano l'uso e la tenuta dei repertori e dei registri dei protesti cambiari.
A questo effetto i notari dovranno presentare in archivio, prima di farne uso e perché siano numerati e firmati, i fogli dei detti repertori e registri, ed il conservatore dell'archivio continuerà a tenere il registro prescritto dall'art. 74 del regolamento notarile, in cui dovrà soltanto prendere nota, con le modalità nell'articolo stesso indicate, dei fogli enumerati e firmati.
La presente disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1924».
Art. 19
1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive (40).
-------------------------------------------------------
(40) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.
Art. 20
1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147 (41).
---------------------------------------------------------
(41) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.
Art. 21
1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia (42).
3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220 (43).
---------------------------------------------------
(42) Le delibere previste dal presente comma sono state approvate con D.M. 15 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63).
(43) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.
Art. 22
1. Il patrimonio del Fondo è costituto dai contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo (44).
--------------------------------------------------
(44) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.
Art. 23
Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N... N... di (o fu) notaro in N. . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
Art. 24
Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento (45), compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.
Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.
----------------------------------------------------
(45) Vedi l'art. 50, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953 di questa voce.
Art. 25
Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.
Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
Art. 26
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto.
Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà d; concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente (46).
----------------------------------------------
(46) Vedi anche gli artt. 9, 14 e 22, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.
Art. 27
Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.
Art. 28
Il notaro non può ricevere o autenticare atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore (47).
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
-------------------------------------------------
(47) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246.
Art. 29
È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico (48).
-----------------------------------------------
(48) Tale disposizione aveva il suo fondamento nell'art. 777 c.c. 1865, che prevedeva il caso del testamento pubblico ricevuto da due notai. Poiché il c.c. 1942 non prevede più tale caso, la disposizione deve ritenersi non più operante.
(omissis)
Art. 38
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza (62).
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000 (63) (64).
----------------------------------------------
(62) Comma così modificato dall'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(63) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 24, D.L. 9 aprile 1948, n. 528, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10. Vedi, anche, l'art. 25, R.D. 23 ottobre 1924, n. 1737.
(64) Comma così modificato dall'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(omissis)
Art. 62
Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà (91). In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari (92).
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:
1° il numero progressivo;
2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6° l'annotazione della seguìta registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta (93);
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso (94).
Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari (95), sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.
Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
---------------------------------------------------
(91) Vedi, anche, l'art. 6, L. 22 gennaio 1934, n. 64.
(92) Vedi, anche, gli artt. 1-2, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.
(93) Vedi, anche, l'art. 19, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.
(94) Vedi, però, l'art. 21, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.
(95) Vedi nota 23 all'art. 29.
Capo III
Delle copie degli estratti e dei certificati.
Art. 67
Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito (103).
-------------------------------------------------
(103) Vedi la nota 23 all'art. 29.
(omissis)
TITOLO III
Degli atti notarili
Capo IV
Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.
(omissis)
Art. 73
Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore (109).
----------------------------------------------
(109) Vedi ora la successiva disposizione legislativa.
(omissis)
Art. 138
1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione (161).
---------------------------------------------------
(161) Articolo così sostituito dall’art. 22, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249. Vedi, anche, l’art. 10, L. 22 gennaio 1934, n. 64 e l’art. 22, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1966.
(omissis)
Art. 142
1. È punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale (168) (169).
-----------------------------------------------
(168) Articolo così sostituito dall’art. 24, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.
(169) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 40 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato:
a) l'illegittimità dell'art. 139, n. 2, L. 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata;
b) l'illegittimità dell'art. 142, ultimo comma, nella parte in cui prevede che «è destituito di diritto» il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142;
c) l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 158;
d) ex art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 146, nella parte in cui non prevede che la azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale.
(omissis)
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale
(1)
-----------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali
Sezione I
Definizioni, finalità e àmbito di applicazione
Art. 1.
Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso (2);
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche (3);
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (4);
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (5);
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (6);
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
-------------------------------------------------------------------------------
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(6) Vedi, anche, l’art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Art. 2.
Finalità e àmbito di applicazione.
1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (7).
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato (8).
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
--------------------------------------------------------------------------------
(7) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(8) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3.
Diritto all'uso delle tecnologie.
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice (9).
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (10).
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (11).
--------------------------------------------------------------------------------
(9) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(10) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(11) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 4.
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Art. 5.
Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (12).
--------------------------------------------------------------------------------
(12) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.
Art. 7.
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini.
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica.
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Art. 10.
Sportelli per le attività produttive.
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'àmbito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 (13).
--------------------------------------------------------------------------------
(13) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito (14).
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
--------------------------------------------------------------------------------
(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200.
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali
Art. 12.
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto (15).
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti (16).
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati (17).
--------------------------------------------------------------------------------
(15) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(16) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(17) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici.
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 14.
Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive (18).
--------------------------------------------------------------------------------
(18) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione.
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea (19).
--------------------------------------------------------------------------------
(19) Con D.M. 17 giugno 2008 (Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17.
Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (20).
--------------------------------------------------------------------------------
(20) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 18.
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
1. È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Capo II
Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture
Sezione I
Documento informatico
Art. 20.
Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (21).
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2 (22).
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile (23).
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (24).
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
--------------------------------------------------------------------------------
(21) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(22) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(23) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(24) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 21.
Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (25).
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (26).
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
--------------------------------------------------------------------------------
(25) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(26) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 22.
Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione (27).
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'àmbito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
--------------------------------------------------------------------------------
(27) Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 23.
Copie di atti e documenti informatici.
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (28).
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 (29).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico (30).
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
--------------------------------------------------------------------------------
(28) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(29) Comma così sostituito dal comma 12 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
(30) Comma così sostituito dal comma 12 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori (31)
Art. 24.
Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
--------------------------------------------------------------------------------
(31) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 marzo 2009.
Art. 25.
Firma autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.
Art. 26.
Certificatori.
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Art. 27.
Certificatori qualificati.
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 28.
Certificati qualificati.
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo (32).
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto (33):
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza (34);
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3 (35).
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
--------------------------------------------------------------------------------
(32) Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(33) Alinea così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(34) Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(35) Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 29.
Accreditamento.
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'àmbito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30.
Responsabilità del certificatore.
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite (36).
--------------------------------------------------------------------------------
(36) Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 31.
Vigilanza sull'attività di certificazione.
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.
Art. 32.
Obblighi del titolare e del certificatore.
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma (37).
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi (38).
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari (39);
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
--------------------------------------------------------------------------------
(37) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(38) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(39) Lettera così modificata dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 33.
Uso di pseudonimi.
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 34.
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati (40);
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 (41).
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
--------------------------------------------------------------------------------
(40) Lettera così modificata dall'art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(41) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 36.
Revoca e sospensione dei certificati qualificati.
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37 (42);
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
--------------------------------------------------------------------------------
(42) Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 37.
Cessazione dell'attività.
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
Sezione III
Pagamenti, libri e scritture (43)
Art. 38.
Pagamenti informatici.
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
--------------------------------------------------------------------------------
(43) Rubrica così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 39.
Libri e scritture.
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Capo III
Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
Art. 40.
Formazione di documenti informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.
Art. 41.
Procedimento e fascicolo informatico.
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica (44).
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater (45).
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 (46).
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.
--------------------------------------------------------------------------------
(44) Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(45) Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(46) Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti.
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
Capo IV
Trasmissione informatica dei documenti
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione.
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Art. 47.
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (47):
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
--------------------------------------------------------------------------------
(47) Alinea così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 48.
Posta elettronica certificata.
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50.
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto (48) (49).
--------------------------------------------------------------------------------
(48) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(49) Vedi, anche, i commi da 21 a 23 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 51.
Sicurezza dei dati.
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 52.
Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 53.
Caratteristiche dei siti.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54 (50).
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
--------------------------------------------------------------------------------
(50) Periodo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 54.
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici (51):
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (52);
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (53).
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (54).
2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (55).
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche (56).
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento (57).
--------------------------------------------------------------------------------
(51) Alinea così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(52) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(53) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(54) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(55) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.
(56) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.
(57) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
Art. 56.
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (58).
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 (59).
--------------------------------------------------------------------------------
(58) Rubrica così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(59) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 57.
Moduli e formulari.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Art. 57-bis.
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (60).
--------------------------------------------------------------------------------
(60) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Sezione II
Fruibilità dei dati
Art. 58.
Modalità della fruibilità del dato.
1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali (61).
--------------------------------------------------------------------------------
(61) Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 59.
Dati territoriali.
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività (62).
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 (63).
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati (64).
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni (65).
--------------------------------------------------------------------------------
(62) Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(63) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006, n. 237.
(64) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32.
(65) Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 54 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e il D.Dirett. 13 novembre 2007.
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale.
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici.
1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Art. 62.
Indice nazionale delle anagrafi.
1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente (66).
--------------------------------------------------------------------------------
(66) Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Sezione III
Servizi in rete
Art. 63.
Organizzazione e finalità dei servizi in rete.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Art. 64.
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 (67), a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. [È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE] (68).
--------------------------------------------------------------------------------
(67) Per la proroga del termine vedi il comma 120 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 35, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(68) Periodo aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi soppresso dal comma 3 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3;
c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (69).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (70).
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
--------------------------------------------------------------------------------
(69) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(70) Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Sezione IV
Carte elettroniche
Art. 66.
Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (71).
--------------------------------------------------------------------------------
(71) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dal comma 101 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191.
Capo VI
Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni
Art. 67.
Modalità di sviluppo ed acquisizione.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
Art. 69.
Riuso dei programmi informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
Capo VII
Regole tecniche
Art. 71.
Regole tecniche.
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (72).
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività (73).
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea (74).
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
--------------------------------------------------------------------------------
(72) Comma così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(73) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Con D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Gazz. Uff. 21 giugno 2008, n. 144) sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente comma All'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate si è provveduto con D.P.C.M. 6 maggio 2009.
(74) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Capo VIII
Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione (75)
Sezione I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (76).
--------------------------------------------------------------------------------
(75) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(76) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 73.
Sistema pubblico di connettività (SPC).
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (77).
--------------------------------------------------------------------------------
(77) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 74.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità (78).
--------------------------------------------------------------------------------
(78) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Sezione II
Sistema pubblico di connettività SPC
Art. 75.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti (79).
--------------------------------------------------------------------------------
(79) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 76.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge (80).
--------------------------------------------------------------------------------
(80) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 77.
Finalità del Sistema pubblico di connettività.
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (81).
--------------------------------------------------------------------------------
(81) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 78.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo (82).
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP (83).
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis (84).
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia (85).
--------------------------------------------------------------------------------
(82) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(83) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69 e il D.M. 9 aprile 2009.
(84) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 aprile 2009.
(85) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 aprile 2009.
Art. 79.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.
1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti (86).
--------------------------------------------------------------------------------
(86) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 80.
Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.
1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87 (87).
--------------------------------------------------------------------------------
(87) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 81.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (88).
--------------------------------------------------------------------------------
(88) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 82.
Fornitori del Sistema pubblico di connettività.
1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati (89).
--------------------------------------------------------------------------------
(89) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 83.
Contratti quadro.
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo (90).
--------------------------------------------------------------------------------
(90) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 84.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC (91).
--------------------------------------------------------------------------------
(91) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Sezione III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
Art. 85.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (92).
--------------------------------------------------------------------------------
(92) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 86.
Compiti e oneri del CNIPA.
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano (93).
--------------------------------------------------------------------------------
(93) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 87.
Regolamenti.
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82 (94).
--------------------------------------------------------------------------------
(94) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Capo IX
Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (95)
Art. 88.
Norme transitorie per la firma digitale.
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati (96).
--------------------------------------------------------------------------------
(95) Capo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(96) Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 89.
Aggiornamenti.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice (97).
--------------------------------------------------------------------------------
(97) Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 90.
Oneri finanziari.
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'àmbito delle risorse previste a legislazione vigente (98).
--------------------------------------------------------------------------------
(98) Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 91.
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l'articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C) (99).
3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato (100).
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato (101).
--------------------------------------------------------------------------------
(99) Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(100) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(101) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Art. 92.
Entrata in vigore del codice.
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006 (102).
--------------------------------------------------------------------------------
(102) Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (103)
(omissis)
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile
(art. 69)
(1)
-------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
(omissis)
Art. 65
(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.
(omissis)