Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno A.C. 2326-B - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2326-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 198    Progressivo: 2
Data: 16/11/2010
Descrittori:
MINORI   RATIFICA DEI TRATTATI
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 1969/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno

A.C. 2326-B

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 198/2

 

 

 

16 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

Dipartimento Affari esteri

( 066760-4172/ 066760-4939 – * st_esteri@camera.it

 

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0232b.doc


INDICE

Schede di lettura

Contenuto dell’accordo  3

Contenuto della proposta di legge  7

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)7

Articolo 2 (Ordine di esecuzione)7

Articolo 3 (Autorità nazionale)7

Articolo 4 (Modifiche al codice penale)8

Articolo 5 (Modifiche al codice di procedura penale)31

Articolo 6 (Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)34

Articolo 7 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori)35

Articolo 8 (Confisca)38

Articolo 9 (Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)40

Articolo 10 (Clausola di invarianza)41

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)43

Riferimenti normativi

Codice penale (artt. 157, 414, 416, 572, 576, 600-bis, 600-ter, 600-sexies, 600-septies, 602-bis, 602-ter, 604, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 600-septies , 609-nonies e 609-decies)47

Codice procedura penale (51, 282-bis, 392, 398, 407 e 444)60

L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (art. 5)71

L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. (artt. 4-bis e 13)72

D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. (art. 12-sexies)76

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). (art. 76)79

 


Schede di lettura

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007, è il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all’interno della famiglia, con l’uso della forza, con la coercizione o le minacce.

Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; la Convenzione stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

 

Più in dettaglio, la Convenzione di Lanzarote si compone di un Preambolo e di 50 articoli, raggruppati in 13 Capitoli.

Il Preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei bambini il più importante dei quali, e che considera anche l’aspetto dello sfruttamento sessuale, è la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti dei bambini (entrata in vigore nel 1990, ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

Il Capitolo I (artt. 1-3) delinea l’oggetto della Convenzione (la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, così come descritti negli articoli da 18 a 23), afferma il principio di non discriminazione e fornisce alcune definizioni. Tra di esse quella di “bambino”, che indica ogni persona al di sotto dei 18 anni di età.

Il Capitolo II (artt. 4-9) riguarda le misure preventive, legislative o di altro genere.

Le Parti si impegnano a promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini presso il personale che, per la propria professione, è a contatto con il mondo dell’infanzia, siano essi operatori del sistema educativo,  delle forze dell’ordine, di attività sportive, così come altre figure ancora. Le Parti dovranno anche fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria, i bambini ricevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di abusi. Anche il pubblico dovrà essere informato sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione. Infine, la Convenzione prevede che le Parti incoraggino i bambini, il settore primato, i media e la società civile a partecipare all’elaborazione delle politiche di prevenzione di tale fenomeno.

Il Capitolo III (art. 10) prevede l’istituzione di organismi nazionali o locali per la promozione e la protezione dei diritti del bambino e impone il loro coordinamento.

Il Capitolo IV (artt. 11-14), che riguarda misure di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce innanzitutto l’istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto ai bambini vittime di abusi sessuali, ai loro parenti e a coloro ai quali le vittime sono affidate.

Viene prevista l’adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e l’attivazione di linee telefoniche o internet con operatori in grado di fornire assistenza a chi chiama; le Parti sono chiamate inoltre ad adottare le misure necessarie a garantire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine.

Il Capitolo V (artt. 15-17) prevedono l’adozione di programmi o misure di intervento destinati a persone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei bambini, al fine di prevenire i rischi di recidive.

Il Capitolo VI (artt. 18-29) elenca nel dettaglio una serie di comportamenti che le Parti, attraverso l’adozione di misure adeguate, si impegnano a considerare reati, relativamente agli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di bambini e l’adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati. Le Parti si impegnano inoltre ad esercitare la propria giurisdizione a perseguire i reati configurati dalla Convenzione e individua casi nei quali la responsabilità è estensibile anche a persone giuridiche.

Le Parti si impegnano ad adottare i provvedimenti che stabiliscano le sanzioni (efficaci, proporzionate e dissuasive) per punire i reati previsti dalla Convenzione, tenendo conto anche delle eventuali circostanze aggravanti o di precedenti condanne definitive.

Il Capitolo VII (artt. 30-36), relativo ad indagini e procedimenti, stabilisce innanzitutto che questi dovranno essere condotti nel rispetto dei principi dell’interesse superiore e del rispetto dei diritti del bambino. L’articolo 31 contiene un elenco (non esaustivo) di misure volte a proteggere le vittime (e le loro famiglie) nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, fra le quali la costante informazione sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e la possibilità di essere assistiti in maniera adeguata affinché i loro diritti siano debitamente rappresentati.

E’ previsto che i reati siano perseguibili anche senza una dichiarazione o un’accusa da parte della vittima, e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.

 

In considerazione del fatto che in molti casi i ragazzi non hanno la capacità di denunciare offese sessuali nei propri riguardi prima del compimento della maggiore età, la Convenzione prevede che i termini di prescrizione siano differiti per un periodo di tempo sufficiente a permettere l’avvio effettivo dei seguiti dopo che la vittima abbia, appunto, raggiunto la maggiore età.

E’ inoltre stabilito il principio della formazione professionale di tutti gli coloro che operano nel campo delle indagini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi a bambini.

Il Capitolo VIII (art. 37), dispone, in materia di conservazione e registrazione dei dati a carattere personale, l’adozione delle adeguate misure a garanzia della loro  protezione.

Il Capitolo IX (art. 38) stabilisce l’adozione di misure da parte degli Stati membri per avviare una proficua cooperazione a carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime, e per perseguire i colpevoli.

Il Capitolo X (artt. 39-41) è dedicato al meccanismo di monitoraggio, sorvegliato dal Comitato delle Parti formato dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione e da rappresentanti dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e di altri comitati intergovernativi afferenti al CdE.

Il Comitato delle Parti vigila sull’attuazione della Convenzione, e ha il compito di favorire lo scambio e l’analisi di informazioni pertinenti.

Il Capitolo XI (artt. 42-43) disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, e in particolare con la Convenzione dell’ONU relativa ai diritti del bambino unitamente al suo Protocollo opzionale concernente il traffico di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili[1]; è stabilito che la Convenzione di Lanzarote non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della citata Convenzione dell’ONU, del suo Protocollo, né da altri dispositivi ai quali le Parti aderiscono e che in materia assicurino le più ampie tutele ai minori vittime di sfruttamento o abuso sessuali.

Il Capitolo XII (art. 44) disciplina la possibilità di emendare la Convenzione, mentre il  Capitolo XIII (artt. 45-50) contiene le clausole finali. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L’entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre 2007, è entrata in vigore il 1° luglio di quest’anno, essendo stata ratificata da cinque Stati – di cui almeno tre Stati membri del CdE[2] - così come previsto dall’art. 45 della Convenzione stessa.


Contenuto della proposta di legge

Articolo 1
(Autorizzazione alla ratifica)

Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

Articolo 3
(Autorità nazionale)

 

I primi tre articoli del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote non sono stati modificati nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica.

 

In particolare, si ricorda che tali disposizioni prevedono l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e l’ordine di esecuzione della stessa (articolo 2), a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 45 della Convenzione.

 

In base a tale disposizione, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L’entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre 2007, è entrata in vigore il 1° luglio di quest’anno.

 

L’articolo 3 individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (comma 1).

 

Tale disposizione è volta ad attuare l’articolo 37 della Convenzione, che prevede l’adozione da parte degli Stati contraenti delle misure necessarie per la registrazione e conservazione dei dati relativi all’identificazione e al profilo genetico dei condannati per crimini sessuali.

 

Il comma 2 contiene l’esplicita garanzia, nelle attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA e nelle attività di registrazione e conservazione dei dati, del rispetto del Trattato di Prum, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell’Unione europea e ratificato dall’Italia con legge 30 giugno 2009, n. 85.


Articolo 4
(Modifiche al codice penale)

 

L’articolo 4, ampiamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato, contiene le novelle da apportare al codice penale per adeguare l’ordinamento interno alle disposizioni della Convenzione.

L’intervento sui termini di prescrizione del reato: lettera a)

La lettera a), modificata dal Senato, interviene sulla disciplina della prescrizione del reato (art. 157 c.p.) prevedendo che per talune ipotesi di reato – ulteriori rispetto a quelle attualmente previste - i termini di prescrizione siano raddoppiati.

 

L’articolo 157 del codice penale equipara il tempo necessario a prescrivere il reato al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando che comunque, il periodo necessario alla prescrizione non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, anche se puniti con sola pena pecuniaria (primo comma).

Al fine dell’individuazione del massimo della pena edittale, l’art. 157 stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, cfr art. 63 c.p., terzo comma) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria; in tal caso, si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante (secondo comma). Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p. (terzo comma). Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva (quarto comma), mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni (quinto comma).

Per i delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), l‘omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada (art. 589 c.p., secondo e terzo comma) nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, che di norma richiedono indagini molto più complesse, i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell’articolo 157 c.p., sono raddoppiati (sesto comma).

Gli ultimi due commi dell’art. 157 (settimo e ottavo comma) prevedono, rispettivamente, che l’istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall’imputato e che i reati puniti con la pena dell’ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, sono in ogni caso imprescrittibili.

 

Il testo approvato dal Senato interviene, con un periodo aggiuntivo, sul sesto comma dell’art. 157 prevedendo il raddoppio dei termini necessari a prescrivere il reato anche per le seguenti fattispecie di reato:

§         maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572, modificato dalla successiva lettera b);

§         riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile anche “virtuale” (art. 600-ter e art. 600-quater.1), detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale (600–quinquies), impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602);

§         violenza sessuale semplice e di gruppo (609-bis e 609-octies), atti sessuali con minorenne (609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) a meno che non si tratti di fattispecie la cui gravità è ridotta (cfr. le attenuanti di cui agli articoli 609-bis, terzo comma e 609-quater, quarto comma)[3].

 

Si ricorda, invece, che il testo approvato dalla Camera prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati solo per l’ipotesi di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale commessi in danno di minore degli anni 14.

La nuova fattispecie di istigazione alla pedofilia: lettera b)

La lettera b), modificata dal Senato, introduce, dopo l’articolo 414 del codice penale (Istigazione a delinquere) - e dunque tra i delitti contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V - l’articolo 414-bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”.

Il testo Senato modifica la disposizione prevista dalla Camera, oltre che nella rubrica, in relazione al catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato(primo comma); si tratta dei seguenti:

§         atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità economica (art. 600-bis, secondo comma). Il testo Camera faceva invece riferimento all’intero art. 600-bis (novellato dalla successiva lettera g) e, quindi, anche alla fattispecie di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile prevista dal primo comma;

§         pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1);

§         turismo sessuale (art. 600-quinquies);

§         violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609-bis e 609-octies); il testo Camera non contemplava la violenza di gruppo;

§         atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);

§         corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).

 

Il Senato è altresì intervenuto sull’entità della pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni anziché da tre a cinque anni), pena applicabile anche a chiunque pubblicamente faccia l’apologia dei suddetti delitti (secondo comma).

Il testo Senato inoltre introduce l’aggravante del fatto commesso attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici (quarto comma) ed esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall’autore della condotta (terzo comma).

 

Nel corso dell’esame in prima lettura del provvedimento, si è dibattuto in ordine all’opportunità di introdurre una disposizione specifica volta a punire l’istigazione o l’apologia dei reati sopra indicati, in considerazione dell’applicabilità anche a tali reati della disciplina generale prevista dall’art. 414 c.p. (cfr., in particolare, la seduta della Commissione giustizia del 1° dicembre 2009)

Si segnala che la pena prevista dalla nuova fattispecie (da un anno e sei mesi a cinque anni) è più alta nel minimo rispetto a quella prevista in generale dall’articolo 414 c.p. per l’istigazione a commettere delitti e per l’apologia di reato (reclusione da uno a cinque anni).

Con riferimento a tale ultima disposizione, la Corte costituzionale ha precisato che apologia punibile non è quella che si estrinseca in una semplice manifestazione del pensiero, ma è quella che per le modalità con le quali viene compiuta rivesta carattere di effettiva pericolosità per l’esistenza di beni costituzionalmente protetti e integri un comportamento concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti (in tal senso le sentenze n. 6 del 1970, n. 108 del 1974 e n. 71 del 1978).

Nel medesimo senso anche la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui “La libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell’esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema” (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 8236 del 15-10-1983).

 

La modifica di alcune fattispecie penali: lettere da c) a f)

La lettera c), non modificata dal Senato, novella la fattispecie di associazione a delinquere, prevista dall’art. 416 del codice penale; essa inserisce un comma ulteriore all’art. 416 c.p., che prevede che in relazione ai seguenti delitti:

§         prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);

§         pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);

§         detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);

§         pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);

§         turismo sessuale (art. 600-quinquies, c.p.);

§         violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.) in danno di minorenne;

§         atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.);

§         corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.);

§         violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.) in danno di minorenne;

§         adescamento di minorenne (art. 609-undecies, introdotto dalla lettera z), v. infra)

i partecipanti all’associazione a delinquere siano soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell’associazione siano soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni. Si ricorda che tali sanzioni scatteranno al semplice costituirsi dell’associazione, anche se i suddetti delitti non siano poi effettivamente commessi; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato in oggetto.

 

Analoghe sanzioni sono previste dall’articolo 3 del disegno di legge del Governo (AS. 1079), recante Misure contro la prostituzione, attualmente in corso di esame in sede referente al Senato. Tale disposizione, intervenendo sull’art. 416 del codice penale, stabilisce che se l’associazione a delinquere è diretta a commettere un delitto di prostituzione minorile (art. 600-bis) (ovvero di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), si applica la reclusione da 4 a 8 anni per i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutari dell’associazione e la reclusione da 2 a 6 anni per i partecipanti.

 

 

La successiva lettera d), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 del codice penale.

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 572

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 



Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

 

Rispetto all’attuale formulazione il disegno di legge apporta alla fattispecie penale le seguenti correzioni:

§         estende l’applicazione della fattispecie al caso di convivenza, conseguentemente modificando anche la rubrica dell’articolo.

 

Peraltro, con tale novella il legislatore codifica un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza. Si ricorda, da ultimo, la sentenza n. 20647 del 2008 nella quale la sesta sezione della Corte di cassazione ha ribadito che «ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo»[4].

 

§      prevede che la commissione del fatto in danno di bambino infra quattordicenne sia un’aggravante del reato;

§      innalza le pene attualmente previste.

 

La lettera e) modifica – con limitate novità rispetto al testo approvato dalla Camera - l’art. 576 del codice penale relativo alle circostanze aggravanti dell’omicidio che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo.

Si ricorda che recentemente sulla stessa disposizione (primo comma, n. 5) è intervenuto il decreto-legge n. 11 del 2009[5] che ha previsto l’ergastolo se l’omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).

A tali fattispecie il disegno di legge aggiunge le seguenti:

§      maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572, come novellato dalla lettera d)

§      prostituzione minorile (art. 600-bis);

§      pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.).

Inoltre, il legislatore coglie l’occasione della novella dell’articolo per sostituire nella rubrica il riferimento alla pena di morte con quello alla pena dell’ergastolo. La modifica ha carattere puramente formale in quanto già l’art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 (Abolizione della pena di morte nel Codice penale) ha abolito la pena di morte per i delitti previsti dal codice penale ad essa sostituendo la pena dell'ergastolo.

 

Analoga modifica potrebbe essere apportata all’alinea dell’articolo 576 che contiene il riferimento alla pena di morte.

 

La lettera f), introdotta dal Senato, novella l’art. 583-bis del codice, in tema di mutilazioni genitali femminili.

 

L’art. 583-bis del codice penale punisce chiunque, al di fuori di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. A seconda della gravità della lesione, la pena è della reclusione da 4 a 12 anni ovvero della reclusione da 3 a 7 anni, con possibile diminuzione della pena fino a due terzi se la lesione è di lieve entità (primo e secondo comma).

La commissione del fatto in danno di un minore ovvero per fini di lucro dà luogo ad un’aggravante che comporta l’aumento di pena di un terzo (terzo comma).

Infine, il quarto comma della disposizione chiarisce che la fattispecie penale si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

 

La disposizione inserisce un ulteriore comma nell’articolo 583-bis attraverso il quale introduce le seguenti pene accessorie per l’ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore:

§      decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale;

§      interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Le modifiche ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori: lettere da g) a q)

Le lettere da g) a q) apportano modifiche alla sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del capo terzo (Dei delitti contro la libertà individuale) del libro secondo del codice penale (articoli da 600 a 604).

In particolare, la lettera g), modificata dal Senato, riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis del codice penale, dando così seguito alla previsione dell’articolo 19 della Convenzione (Reati relativi alla prostituzione infantile)[6].

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 600-bis
Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Soppresso.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Soppresso.

 

In sintesi, il disegno di legge apporta alla fattispecie penale vigente le seguenti modifiche:

§      in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, non modificato dal Senato, amplia le condotte che integrano il delitto, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l’organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;

§      in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma (modificato dal Senato) aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni; il testo Camera prevedeva la reclusione da sei mesi a quattro anni), contestualmente riducendo la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6.000 euro, in luogo dell’attuale multa non inferiore a 5.164 euro);

§      con disposizione non modificata dal Senato, stabilisce che l’utilità che viene scambiata con l’atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);

§      a seguito di modifica introdotta dal Senato, elimina dall’art. 600-bis l’aggravante ora prevista dal terzo comma (fatto commesso nei confronti di un infrasedicenne), spostandola all’interno dell’art. 602- ter c.p. (v. infra, lett. o), che ora contiene tutte le aggravanti dei delitti di questa sezione;

§      a seguito di ulteriore modifica del Senato, elimina la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto (nel testo vigente prevista dal quarto comma). Nel corso del dibattito in Senato il relatore del disegno di legge ha infatti sottolineato come «una violenza commessa da un minore su un minore non diminuisce certo il disvalore del fatto».

 

La lettera h), modificata dal Senato, novella l’art. 600-ter in tema di pornografia minorile, dando così attuazione a quanto previsto dall’art. 20 della Convenzione (Reati relativi alla pornografia infantile)[7].

 

Attualmente, l’articolo 600-ter del codice penale:

-          sanziona con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione o il commercio di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto o l'induzione degli stessi minori a partecipare ad esibizioni pornografiche (primo e secondo comma);

-          sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione – anche per via telematica - di materiale pornografico minorile (terzo comma);

-          sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro la distribuzione e la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (terzo comma);

-          sanziona con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro chiunque offre o cede ad altri materiale pornografico minorile (quarto comma);

-          aumenta le pene in misura non eccedente i due terzi se il materiale pornografico minorile distribuito, divulgato o ceduto è di ingente quantità (quinto comma).

 

Rispetto all’attuale formulazione, il disegno di legge sostituisce il primo comma e inserisce due ulteriori commi.

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 600-ter
Pornografia minorile
comma primo

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

 

Con la sostituzione del primo comma – peraltro già approvata nella medesima formulazione dalla Camera in prima lettura - il disegno di legge, oltre a ridurre leggermente l’entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare:

§      aggiunge alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici;

§      aggiunge al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento;

§      prevede la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

Con i nuovi commi, originariamente previsti dal disegno di legge ma espunti nel corso dell’esame alla Camera, il testo approvato in Senato:

-      introduce una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro);

-      definisce, riprendendolo dall’art. 20, par. 2, della Convenzione, il concetto di pornografia minorile (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).

 

La lettera i), modificata dal Senato, abroga l’art. 600-sexies c.p. relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici.

 

L’attuale formulazione dell’art. 600-sexies sconta le modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2003, in tema di tratta di persone e, da ultimo, dalla legge n. 94 del 2009 in tema di sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda le aggravanti, queste sono collegate:

§       all’età della vittima dei reati di cui agli artt. 600-bis, 1° co., 600-ter, 1° co., e 600-quinquies, disponendo che nel caso si tratti di minore degli anni quattordici la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

§       alle caratteristiche del soggetto attivo dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 1° co., 600-ter, 600, 601 e 602, comportando un aumento di pena dalla metà ai due terzi, nell'ipotesi che il fatto sia commesso da una persona strettamente legata al minore; peraltro, con rinnovata attenzione alla vittima, lo stesso aumento si ha allorché il fatto sia commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

§       alle modalità di commissione dei fatti previsti dagli artt. 600-bis, 1° co., e 600-ter, disponendo che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Mancando l'indicazione del relativo aumento, in base alle regole generali (art. 64 c.p.), si potrà aumentare fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Per quanto riguarda invece le attenuanti, queste in caso di concorso non possono mai essere ritenute equivalenti o prevalenti sulle aggravanti e si applicano:

§       a colui che si adopera concretamente affinché il minore vittima dei reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 riacquisti la propria autonomia e libertà;

§       all’imputato che aiuta concretamente e in modo decisivo le autorità.

 

L’abrogazione operata dal Senato si giustifica con l’inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici in chiusura della sezione nell’art. 602-ter c.p. (v. infra, lettera o); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all’art. 600-septies.1 (v. infra, lettera m).

 

La lettera l), modificata dal Senato, sostituisce l’articolo 600-septies del codice penale, relativo alla confisca e alle pene accessorie in caso di condanna per delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.), e dunque anche per i delitti di natura sessuale in danno di minori.

 

L’art. 600-septies, oltre a richiamare la disciplina della confisca contenuta nell’art. 240 del codice penale, prevede in caso di condanna o di patteggiamento la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai suddetti delitti, nonché, ove si tratti di emittenti radio-televisive, la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione.

Inoltre, a seguito della riforma del 2006, che ha inserito il secondo comma, è ora previsto che la condanna o il patteggiamento per uno dei citati delitti comporti sempre l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 600-septies

Confisca e pene accessorie

Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

 

 

 

 

 

 

 

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.

 

Cfr. art. 600-septies.2

Il disegno di legge dedica questa disposizione del codice penale esclusivamente alla confisca, eliminando dunque ogni riferimento alle pene accessorie, di cui si occupa il successivo art. 600-septies.2 (v. infra lett. m).

La confisca disciplinata dall’art. 600-septies si applica non solo ai delitti contro la personalità individuale, ma anche ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle circostanze indicate e riguarda:

§      i beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (ex art. 240 c.p.) ovvero,

§      i beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

In virtù del richiamo all’art. 322-ter, terzo comma, c.p., spetterà al giudice, con la sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

 

L'articolo 322-ter c.p. – introdotto dalla legge 300 del 2000 nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione – prevede, per una serie di reati, una speciale ipotesi di confisca obbligatoria. In particolare, al comma primo, dispone che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato». Quando questa confisca non sia possibile il giudice ordina «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo». In base al terzo comma, sarà il giudice stesso nella sentenza di condanna a determinare le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca.

 

La lettera m), modificata dal Senato, inserisce due nuovi articoli nel codice penale, relativi rispettivamente alle circostanze attenuanti e alle pene accessorie, riprendendo sostanzialmente il testo già approvato dalla Camera dei deputati.

 

In particolare, l’articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, prevede una sola circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604, c.p.) consentendo che la pena possa essere diminuita da un terzo fino alla metà a colui che, concorrente nel reato, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisce elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato.

Tale circostanza attenuante è attualmente prevista dall’art. 600-sexies, quinto comma.

 

L’articolo 600-septies.2 disciplina le pene accessorie, attualmente oggetto dell’art. 600-septies c.p. (che il disegno di legge dedica invece alla sola confisca, v. sopra, lettera l) e dell’art. 602-bis (che la successiva lettera n) abroga).

In particolare, mentre attualmente alla condanna (o al patteggiamento della pena) per uno dei delitti contro la personalità individuale consegue l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate prevalentemente da minori, il disegno di legge prevede invece per tali delitti e per il delitto di cui all’art. 414-bis, di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, le seguenti conseguenze:

§      interdizione per 5 anni dai pubblici uffici;

§      perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un’aggravante del reato (la disposizione fa riferimento ora all’art. 602-ter, ai sensi del quale la pena per i delitti di sfruttamento sessuale di minore è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente);

§      interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

§      perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa (primo comma);

§      interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate abitualmente da minori. Il presupposto di questa pena accessoria è che il delitto sia commesso in danno di minori (secondo comma);

§      chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti ed alla revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive (terzo comma, inserito dal Senato, che riproduce quanto già attualmente previsto dall’art. 600-septies, primo comma) .

 

La lettera n) prevede l’abrogazione dell’art. 602-bis, c.p., recentemente introdotto dalla legge n. 94 del 2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

 

In particolare, l’art. 602-bis prevede la decadenza dalla potestà genitoriale e l’interdizione permanente da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o il tutore della vittima che si siano resi responsabili di uno dei seguenti reati:

-          mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis);

-          riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600)

-          tratta di persone (art. 601);

-          acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);

-          violenza sessuale (art. 609-bis)

-          atti sessuali con minorenne (art. 609-quater)

-          corruzione di minorenne (art. 609-quinquies)

-          violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

 

Per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, l’abrogazione dell’art. 602-bis è compensatadalla novella allo stesso articolo disposta dalla lettera f) dell’articolo in commento; per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 tali pene accessorie sono ora previste dal nuovo articolo 600-septies.2, mentre per tutte le altre fattispecie di violenza sessuale il disegno di legge prevede la decadenza dalla potestà genitoriale e l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno all’art. 609-nonies, primo comma (v. infra, lettera u).

 

La lettera o), introdotta dal Senato, interviene sull’art. 602-ter del codice penale, attualmente relativo alle sole aggravanti per i delitti attinenti alla c.d. tratta di persone, introducendovi sei ulteriori commi e sostanzialmente facendo di questo articolo il contenitore di tutte le aggravanti dei delitti contenuti nella sezione.

 

Attualmente l’art. 602-ter, inserito dalla recente legge n. 108 del 2010 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, dispone che la pena prevista per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano aumentate da un terzo alla metà (primo comma):

§       se la persona offesa è minorenne;

§       se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

§       se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Il secondo comma aggiunge che laddove i delitti di falsità in atti (artt. 467-493-bis) siano commessi per realizzare o agevolare la tratta, le pene previste per tali delitti sono aumentate da un terzo alla metà.

 

Come detto, il disegno di legge inserisce in questo articolo tutte le aggravanti per i delitti contro la personalità individuale (così compensando le soppressioni operate negli articoli 600-bis (v. sopra, lettera g) e 600-sexies (v. sopra, lettera i).

 

In particolare, il Senato ha previsto un aumento di pena da un terzo alla metà nelle seguenti ipotesi:

§      sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma) e pornografia minorile (art. 600-ter) mediante violenza o minaccia (attualmente per le medesime circostanze l’art. 600-sexies prevede un generico aumento di pena);

§      prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo comma) e turismo sessuale (art. 600-quinquies) approfittando della situazione di necessità del minore.

 

Un più severo aumento di penadalla metà ai due terzi – è previsto dal disegno di legge nei seguenti casi:

§      prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), turismo sessuale (art. 600-quinquies), riduzione in schiavitù (art. 600), tratta di persone (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici (attualmente l’art. 600-bis, terzo comma, sanziona con la reclusione da due a cinque anni colui che compie atti sessuali con un minore degli anni sedici);

§      sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso da uno dei seguenti soggetti:

-       l’ascendente o il genitore adottivo, o il loro coniuge o convivente;

-       il coniuge o affini entro il secondo grado;

-       parenti fino al quarto grado collaterale;

-       il tutore o persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro;

-       pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni.

§      sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

§      sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore;

§      sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando i fatti sono commessi nei confronti di tre o più persone.

 

L’ultimo comma introdotto nell’art. 602-ter specifica che laddove sussistano attenuanti (diverse dall’attenuante per minore età di cui all’art. 98 o dall’attenuante di cui all’art. 114 per colui che ha avuto una minima importanza nel fatto ovvero è stato determinato da altri a commetterlo), e queste concorrano con le aggravanti previste nei commi precedenti, il giudice non potrà mai ritenere le attenuanti prevalenti o equivalenti alle circostanze aggravanti dovendo dunque calcolare eventuali diminuzioni di pena sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti (previsione già attualmente contenuta nel sesto comma dell’art. 600-sexies).

 

Per il commento alla lettera p), v. infra.

 

La lettera q), introdotta dal Senato, novella l’art. 604 c.p. relativo all’applicabilità delle disposizioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori e sui delitti di violenza sessuale ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.

In particolare, il disegno di legge integra l’elenco dei delitti ivi previsti aggiungendovi la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e l’adescamento di minorenne (art. 609-undecies, introdotto dalla lettera z).

L’ignoranza dell’età della persona offesa: lettere p) e t)

Attualmente l’articolo 609-sexies del codice penale prevede che il colpevole dei delitti di violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore degli anni quattordici non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa. L’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa riguarda dunque oggi solo alcuni delitti commessi in danno di minore degli anni 14.

 

Il disegno di legge modifica questa disciplina attraverso due interventi:

 

§      la lettera p), introdotta dal Senato, inserisce nella sezione “Dei delitti contro la personalità individuale” (artt. 600-604) l’art. 602-quater, con il quale dispone che in caso di commissione di uno di tali delitti in danno di minorenne il colpevole non potrà invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa. Si prevede l’eccezione dell’ignoranza inevitabile.

 

Con riferimento a tale ultimo profilo, si ricorda che la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-sexies, affermava che ”essendo l'indicata scelta di politica criminale, in sé, pienamente razionale – la norma censurata potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero fatto che essa deroga agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa; ma, semmai, unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età”; la Corte aggiunge che “Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un «impegno» conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci, specie nel particolare contesto considerato. E ciò fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età – maggiore o minore dei quattordici anni – del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito (o un presupposto del fatto) – lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale” (Corte cost. 322/2007).

 

§         la lettera t) sostituisce l’art. 609-sexies.

 

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Art. 609-sexies
Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

 

In particolare il disegno di legge:

-       inserisce nella disposizione il richiamo al delitto di adescamento di minorenne (v. infra, lettera z);

-       alza l’età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni (in analogia con quanto disposto dal nuovo art. 602-quater);

-       come nell’articolo 602-quater, contempla il concetto di ignoranza inevitabile.

Le modifiche ai delitti di violenza sessuale: lettere da r) a z)

Le lettere da r) a z) novellano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai c.d. delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.

 

In particolare, la lettera r) interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto l’art. 609-quater c.p., sostituendo, nel testo già approvato dalla Camera, il secondo comma della disposizione.

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 609-quater
Atti sessuali con minorenne
comma secondo

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni

 

Il disegno di legge inserisce dunque fra i possibili autori del delitto:

-      qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia);

-      qualunque persona che conviva con il minore.

 

La modifica apportata dal Senato al quarto comma della disposizione (ovvero la sostituzione della espressione «fino a due terzi» con l’espressione «in misura non eccedente i due terzi») ha natura puramente formale.

 

 

La lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l’articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne.

 

Attualmente, la disposizione sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere. L’attuale formulazione, risponde quindi alle esigenze poste dall’art. 22 della Convenzione, a norma del quale «Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative e di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino […], anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali».

 

Il testo del Senato interviene sul primo comma, inasprendo la pena (reclusione da uno a cinque anni anziché, come nel testo vigente, da sei mesi atre anni) e, inserisce, senza apportare modifiche rispetto al testo Camera, due ulteriori commi attraverso i quali:

§      amplia la condotta penalmente rilevante, prevedendo la reclusione da uno a 5 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali (secondo comma);

§      prevede un’aggravante (pena aumentata fino alla metà) nell’ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore (terzo comma).

 

Per il commento alla lettera t), v. sopra.

 

 

La lettera u), modificata dal Senato, novella l’articolo 609-nonies del codice penale in tema di pene accessorie dei delitti di violenza sessuale.

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 609-nonies
Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

 

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

1) identico;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

3) identico;

 

4) l’interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;

5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata di cinque anni, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

 

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

Il disegno di legge apporta alla normativa vigente le seguenti modifiche:

§      coordina il testo della disposizione con la modifica apportata dal codice penale dalla successiva lettera z) e dunque inserisce al primo e al secondo comma il richiamo al delitto di adescamento di minorenne (art. 609-undecies);

§      inserisce tra le pene accessorie per i delitti di violenza sessuale l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno (numero 2), l’interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della propria funzione (numero 4) e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (numero 5);

§      introduce misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i seguenti delitti (terzo comma):

-       atti sessuali con minorenne in cambio di corrispettivo (art. 600-bis, secondo comma);

-       violenza sessuale aggravata (art. 609-ter);

-       atti sessuali con minorenne (art. 609-quater)

-       corruzione di minorenne (art. 609-quinquies)

-       violenza sessuale di gruppo aggravata (art. 609-octies, terzo comma).

In particolare, dopo l’esecuzione della pena e per i successivi 5 anni al reo sono applicate le seguenti misure:

-       restrizioni alla libertà di circolazione;

-       divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minori;

-       divieto di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori;

-       obbligo di aggiornare le autorità sui propri spostamenti.

Il quarto comma punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la violazione delle disposizioni inerenti alla misura di sicurezza.

 

 

La lettera v), nella sostanza non modificata dal Senato,novella l’articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni.

 

Normativa vigente

AC. 2326-B

Codice penale
art. 609-decies
Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Identico.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Identico.

 

Il disegno di legge, oltre a inserire il delitto di adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undecies (v. infra, lettera z) fra i delitti che comportano l’obbligo per il PM di avvisare il tribunale per i minorenni (comma primo), amplia le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale (comma secondo). In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative purché presentino le seguenti caratteristiche:

§      abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori;

§      siano iscritti in un apposito elenco;

§      ricevano il consenso del minorenne.

Peraltro, anche la presenza di questi soggetti dovrà essere ammessa dall’autorità giudiziaria.

 

 

Da ultimo, la lettera z), non modificata dal Senato, al fine di dare attuazione all’art. 23 della Convenzione, inserisce fra i delitti contro la libertà personale l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

 

L’art. 23 della Convenzione prevede che «Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino […], allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato» di natura sessuale «qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro».

 

La nuova fattispecie di adescamento – così come la fattispecie di istigazione introdotta con l’art. 414-bis – è volta ad anticipare la soglia della punibilità, sanzionando un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore. La fattispecie penale – la cui formulazione, non modificata dal Senato, ricalca l’art. 2 della proposta di testo unificato delle proposte di legge all’esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.) in materia di pedofilia - presenta le seguenti caratteristiche:

§         tipo di reato: comune, può essere commesso da chiunque;

§         elemento soggettivo: dolo specifico, è necessario che il soggetto agente abbia agito al fine di commettere uno dei seguenti delitti:

-      riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);

-      prostituzione minorile (art. 600-bis);

-      pornografia minorile (art. 600-ter);

-      detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater. 1);

-      turismo sessuale (art. 600-quinquies);

-      violenza sessuale (art. 609-bis);

-      atti sessuali con minorenne (art. 609-quater)

-      corruzione di minorenne (art. 609-quinquies);

-      violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

§      condotta: adescare un minore di 16 anni, ovvero compiere atti idonei a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;

§      sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.

 

Per completezza, si ricorda che ad oggi l’unica disposizione del codice penale che fa riferimento alla nozione di “adescamento” è l’art. 600-ter (pornografia minorile), terzo comma. Tale disposizione, infatti, prevede che «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645».

Recentemente la Corte di cassazione (sent. n. 15927 del 5 marzo 2009) ha osservato che tale fattispecie ha “di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il «pericolo di un altro pericolo», vale a dire, l’adescamento”. La Corte ha aggiunto che, con tale disposizione, si finisce “per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sé, se realizzata – e cioè l’adescamento – non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell’alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione), osservando, inoltre, come non si possa “neppure ignorare l’elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo”.


Articolo 5
(Modifiche al codice di procedura penale)

L’articolo 5 prevede alcune modifiche al codice di procedura penale destinate a coordinare la disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale dall’articolo 4.

 

In particolare, la lettera a), modificata dal Senato, interviene sull’art. 51, comma 3-quinquies, del codice di procedura penale eliminandovi ogni riferimento ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori.

In sostanza il Senato ha deciso di sottrarre alle procure distrettuali (ovvero alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello nel cui ambito ha sede il giudice competente) la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; per tali delitti la competenza torna dunque alle procure circondariali.

 

Il testo Camera recava un intervento di natura diversa; esso novellava l’art. 51, c. 3-bis, c.p.p., inserendo il richiamo al nuovo settimo comma dell’art. 416 c.p. (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di pedopornografia e di violenza sessuale a danno di minorenne) nell’elenco di delitti per i quali le funzioni di p.m. devono essere esercitate dall’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto.

 

La lettera b), non modificata dal Senato, interviene sull’art. 282-bis del codice di rito, relativo alla misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare.

Il disegno di legge amplia il catalogo dei delitti che – se commessi in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi – possono comportare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena. In particolare, intervenendo sul comma 6 dell’art. 282-bis, vengono aggiunti i seguenti delitti:

-         riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);

-         tratta di persone (art. 601, c.p.);

-         acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.).

 

Il disegno di legge richiama anche gli articoli 600-septies.1 e 600-septies.2, introdotti dall’articolo 4 (lettera m); tali disposizioni tuttavia non contemplano ipotesi delittuose bensì disciplinano le circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuale e le pene accessorie.

 

Le lettere c), d) ed f) dell’articolo 5 – inserite nel corso dell’esame del disegno di legge in Senato – novellano gli articoli 351, 362 e 391-bis del codice di procedura penale, in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore.

In particolare, le novelle inseriscono nelle tre disposizioni del codice di rito un ulteriore comma volto a prevedere che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies), di tratta di persone (artt. 600, 601 e 602), di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies) e di adescamento di minori (art. 609-undecies), se la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore devono assumere informazioni da minorenni, occorre che procedano con l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Se le informazioni sono assunte dalla polizia, dovrà essere comunque il PM a nominare l’esperto.

 

La lettera e) novella l’art. 380 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, primo comma.

 

Le lettere g) (modificata dal Senato) e h) (nel testo Camera) intervengono sull’istituto dell’incidente probatorio con particolare riferimento ai suoi presupposti (art. 392, c.p.p.) e alle modalità di svolgimento (art. 398, c.p.p.).

 

A seguito delle modifiche apportate all’art. 392, comma 1-bis, dal decreto-legge 11/2009[8], attualmente nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia (art. 572), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile, anche “virtuale” (art. 600-ter e 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e atti persecutori (art. 612-bis), per l’assunzione della testimonianza di un minorenne ovvero della persona offesa anche maggiorenne, il PM, anche su richiesta della persona offesa, o l’indagato possono chiedere l’utilizzo dell’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi normalmente previste[9].

In base all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. – anch’esso novellato dal decreto-legge 11/2009 - nelle indagini relative ai citati delitti (ad eccezione dei maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., che non vengono richiamati) il giudice, con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio riguardante un minorenne, quando le esigenze di quest’ultimo lo rendano necessario ed opportuno, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari con cui si procede all’assunzione della prova. All’udienza, che può svolgersi anche presso strutture specializzate di assistenza ovvero presso la stessa abitazione del minore, la testimonianza deve essere documentata integralmente con riprese audio-video e verbalizzata in forma riassuntiva.

 

In particolare, la lettera g) interviene sull’art. 392, comma 1-bis inserendo nel catalogo dei delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni (nuovo art. 609-undecies). Analogo intervento è operato dalla lettera h) sull’art. 398, comma 5-bis.

 

La lettera g) inserisce nell’articolo 392, comma 1-bis, anche il riferimento al reato di cui all’articolo 600-quater (Detenzione di materiale pornografico); andrebbe chiarita la formulazione di tale parte della disposizione (che, anziché considerare autonomamente tale fattispecie di reato, la ricollega al reato di pornografia minorile di cui all’articolo 600-ter) e andrebbe eventualmente valutato se inserire analogo riferimento anche nell’art. 398, comma 5-bis

 

La lettera i), inserita dal Senato, novella l’art. 407 del codice di procedura penale che fissa i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Tale disposizione già attualmente stabilisce una durata di due anni (anziché, come nella regola ordinaria, di diciotto mesi) per le indagini preliminari che riguardano i delitti di tratta (artt. 600, 601 e 602), di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma) e di pornografia minorile (per il solo caso di colui che realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico o induce minori a partecipare ad esibizioni pornografiche ex art. 600-ter, primo comma), di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter) e di gruppo (art. 609-octies), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater).

Il disegno di legge opera una modifica solo formale per quanto riguarda il rinvio all’art. 600-bis e integra il catalogo con l’inserimento del secondo comma dell’art. 600-ter, relativo al commercio del materiale pornografico minorile.

 

Infine, la lettera l), non modificata dal Senato, interviene sulla disciplina del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per escluderne l’applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall’art. 600-bis del codice penale.


Articolo 6
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)

 

L’articolo 6, non modificato dal Senato, interviene sulla legge n. 1423 del 1956[10] in tema di misure di prevenzione personali.

Il disegno di legge introduce nell’art. 5 della legge la speciale prescrizione del divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

Il giudice potrà imporre tale prescrizione, in sede di applicazione di una misura di prevenzione personale, a colui che per il proprio comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, co. 1, n. 3).

 


Articolo 7
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori)

L’articolo 7, modificato dal Senato, interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale.

 

A tal fine il disegno di legge, dando attuazione agli articoli 16 e 17 della Convenzione, interviene in primo luogo sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975)[11].

 

L’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge di ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata), a meno che non collabori con la giustizia (cfr. comma 1). Tra tali delitti sono ricompresi la riduzione in schiavitù (art. 600), l’induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma), la tratta di persone (art. 601), l’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) nonché la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

Laddove l’utile collaborazione con la giustizia sia oggettivamente impossibile, i benefici penitenziari potranno essere concessi agli autori dei suddetti delitti purché siano stati acquisiti elementi che escludono l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nonché quando nei confronti del detenuto sia stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 6), c.p. (aver prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; aver prima del giudizio operato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ovvero se egli, anche dopo la sentenza di condanna, abbia provveduto al risarcimento del danno (comma 1-bis).

Per un ulteriore catalogo di reati il comma 1-ter dell’art. 4-bis subordina la concessione dei benefici penitenziari esclusivamente al presupposto dell’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta, per quanto d’interesse del disegno di legge in commento, dei seguenti delitti:

§       atti sessuali con minorenne in cambio di denaro (art. 600-bis, commi secondo e terzo);

§       diffusione di materiale pornografico o divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, comma terzo);

§       turismo sessuale (art. 600-quinquies);

§       associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di tratta o di sfruttamento sessuale dei minori (art. 416 e artt. 600-604) nonché delitti di violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 416 e 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.).

Infine, il comma 1-quater prevede che per specifici delitti i benefici penitenziari possano essere concessi soltanto se dà risultati positivi l’osservazione scientifica della personalità del detenuto, protratta per almeno un anno. Si tratta dei delitti di violenza sessuale semplice (esclusa l’ipotesi di ridotta gravità), aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies) e di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater).

 

In particolare, il comma 1 (non modificato dal Senato) e il comma 2 (introdotto dal Senato) dell’articolo in commento intervengono sull’art. 4-bis con le seguenti finalità:

§      ampliare il catalogo dei delitti rispetto ai quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto, protratta per almeno un anno. Con la novella al comma 1-quater si aggiungono infatti i delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) e turismo sessuale (art. 600-quinquies) nonché le fattispecie di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies);

§      fermi i presupposti già attualmente previsti dalla normativa, subordinare la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter) e atti sessuali con minorenni (art. 609-quater), nonché di violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-octies) in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica (comma 2 che inserisce il comma 1-quinquies).

 

Si segnala che andrebbe modificato anche il comma 1-ter dell’articolo 4-bis nel riferimento all’articolo 600-bis, secondo e terzo comma; tale disposizione  andrebbe coordinata con la sostituzione integrale dell’articolo 600-bis (operata dalla lettera g), che in particolare ha soppresso l’attuale terzo comma della disposizione).

 

Tali modifiche vanno coordinate con il nuovo art. 13-bis dell’ordinamento penitenziario (comma 3 dell’articolo in commento, introdotto dal Senato).

 

Quest’ultima disposizione individua uno specifico trattamento psicologico per i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori.

In particolare, i delitti cui si fa riferimento sono i seguenti:

-      atti sessuali con minorenne in cambio di corrispettivo (art. 600-bis, secondo comma);

-      violenza sessuale aggravata o di gruppo in danno di minore (art. 609-ter, art. 609-octies);

-      atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);

-      corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).

La disposizione precisa che il trattamento ha finalità di recupero e di sostegno dei detenuti e che la partecipazione al trattamento è volontaria.

Peraltro, l’ultimo periodo dell’art. 13-bis chiarisce che la partecipazione a questo trattamento psicologico è valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari, prevista dall’art. 4-bis, comma 1-quater (che, si ricorda, fa riferimento all’osservazione specifica della personalità).

 

Qualora, come sembra sulla base di tale ultimo richiamo, sussista un collegamento tra il trattamento psicologico previsto dall’articolo 13-bis e l’osservazione della personalità, occorre rilevare che il catalogo dei delitti contemplati dall’articolo 4-bis, comma 1-quater, non coincide con l’elenco contenuto nell’articolo 13-bis, comprendendo, oltre che tutte le fattispecie di prostituzione minorile (art. 600-bis), anche la pornografia minorile (art. 600-ter), gli atti sessuali con minorenne (art. 600-quater), la corruzione di minorenne (art. 600-quinquies) e l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Si segnala, inoltre, che, in considerazione del mancato richiamo nell’articolo 13-bis al nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 4-bis è opportuno un chiarimento anche in merito al collegamento tra lo specifico «trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori», di cui all’art. 13-bis OP ed il «programma di riabilitazione specifica» cui l’art. 4-bis, comma 1-quinquies (v. sopra) subordina la concessione di benefici penitenziari.

 

 


Articolo 8
(Confisca)

Il comma 1 dell’articolo in commento, modificato dal Senato, interviene sull’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992[12] che disciplina, nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia, una particolare ipotesi di confisca penale obbligatoria.

 

L’art. 12-sexies (comma 1) prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato, o alla propria attività economica, in caso di condanna (o patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: si tratta della maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (escluso l’abuso d’ufficio, art. 323 c.p)[13] nonché dell’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.(art. 416, sesto comma, c.p.) e realizzata allo scopo di commettere alcuni delitti di contraffazione (artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (artt. 644 e 644-bis c.p.), ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies, comma 1, D.L. 306/1992), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90). L’elencazione di reati contenuta al primo comma della disposizione è arricchita, ai sensi del secondo comma, dal reato di contrabbando (art. 295, co. 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., ovvero per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

 

Il disegno di legge integra l’elenco dei reati inserendovi alcune ipotesi di prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma), turismo sessuale (art. 600-quinquies) e, a seguito di modifica apportata dal Senato, pornografia virtuale (art. 600-quater.1, limitatamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico).

 

Il Senato ha soppresso il comma 2 dell’articolo in commento, già approvato dalla Camera e relativo alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori. Tale disciplina in realtà non è venuta meno ma è stata semplicemente “spostata” in apertura dell’art. 600-septies, specificamente dedicato alla confisca penale in caso di delitti in danno di minori (v. sopra, art. 4, lettera l).

 


Articolo 9
(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)

L’articolo 9, non modificato dal Senato, novella l’art. 76 del testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), relativo alle condizioni per l’ammissione al patrocinio nel processo penale a spese dello Stato.

Il disegno di legge interviene sul comma 4-ter, recentemente introdotto dal decreto legge n. 11 del 2009[14], ai sensi del quale può essere ammessa al patrocinio, anche in deroga ai previsti limiti di reddito, la persona offesa dai reati di:

§         violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.)

§         atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.)

§         violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.).

 

L’articolo 9 amplia la categoria dei reati, consentendo l’accesso al patrocinio in deroga ai limiti di reddito anche al minore offeso dalla commissione dei seguenti delitti:

§         riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600)

§         prostituzione minorile (art. 600-bis)

§         pornografia minorile (art. 600-ter)

§         turismo sessuale (art. 600-quinquies)

§         tratta di persone (art. 601)

§         acquisto e alienazione di schiavi (art. 602)

§         corruzione di minorenne (art. 609-quinquies)

§         adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

 


Articolo 10
(Clausola di invarianza)

L’articolo dispone che l’attuazione della legge debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito alla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria con l’estensione del gratuito patrocinio prevista dall’articolo 9, si richiama la seduta della Commissione bilancio della Camera del 19 gennaio del 2010, nella quale il rappresentante del Governo aveva fatto presente che eventuali nuovi oneri sarebbero stati fronteggiati con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 29 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94). La proposta riprende il contenuto di una  proposta di decisione quadro sulla stessa materia, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 e decaduta in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La gravità del problema affrontato dalla proposta di direttiva è sottolineata nella valutazione di impatto che accompagna la proposta stessa (SEC(2009)356): nell’Unione europea la percentuale di minori esposti al rischio di abuso sessuale varierebbe tra il 10% e il 20%. Nonostante la mancanza di accurate e affidabili statistiche sulla natura del fenomeno e il numero effettivo di bambini coinvolti, dovuta a differenze nelle definizioni nazionali di reato di abuso sessuale e sfruttamento di minori, e alla difficoltà con cui le vittime si affiderebbero alla giustizia, ricerche specifiche hanno evidenziato  un progressivo incremento del fenomeno. Sempre più bassa sarebbe  inoltre l’età delle  vittime coinvolte nella pedopornografia e più esplicite e violente le  immagini. 1500 sarebbero i siti Internet contenenti materiale pedopornografico individuati nel 2008.

La proposta di direttiva intende pertanto aggiornare la normativa UE al fine di:

·       stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, anche relativamente a forme di abuso non contemplate nella decisione quadro vigente - in particolare, le nuove forme che si avvalgono di strumenti informatici - integrando le disposizioni in materia contenute nella più recente Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote).

·       garantire che pene e misure di sicurezza comminate in un paese ad autori di reato con rischio di recidiva siano effettive in tutti gli Stati membri;

·       eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei casi transfrontalieri;

·       garantire alle vittime una protezione totale, soprattutto nella fase investigativa e durante il procedimento penale;

·       prevenire i reati con programmi d'intervento e trattamento.

La relazione introduttiva sottolinea inoltre che rispetto alla citata Convenzione del Consiglio d’Europa, la proposta risulterebbe più avanzata, in particolare, per quanto riguarda: l’interdizione a carico del condannato dall’esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l’introduzione di meccanismi che impediscano l’accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime.  Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda la misura delle sanzioni, l’accesso all’assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all’abuso e al turismo sessuale a danno di minori.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, verrà discussa dal Consiglio UE nella riunione del 2 dicembre prossimo.

Per quanto riguarda l’esame della proposta di direttiva da parte della Camera dei deputati si segnala che in un documento approvato il  18 maggio 2010 - ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati e del parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 -  la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha giudicato la proposta conforme al principio di sussidiarietà. La XIV Commissione ha inoltre svolto l’esame della proposta ai sensi dell’art. 127 del Regolamento, esprimendo, il 26 giugno 2010, parere favorevole alla II Commissione giustizia, competente per il merito.

 




[1]    L’Italia ha ratificato questo Protocollo, congiuntamente al Protocollo relativo al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, con la legge 11 marzo 2002, n. 46.

[2]    Attualmente i paesi che hanno completato la procedura di ratifica sono l’Albania, la Danimarca, la Francia, la Grecia, Malta, i Paesi Bassi, la Repubblica di San Marino, la Serbia e la Spagna.

[3]    Si ricorda che l’articolo 6 dell’AS. 1675, in materia di violenza sessuale, già approvato dalla Camera, prevede, attraverso un analogo intervento sull’art. 157 c.p., il raddoppio dell’ordinario termine di prescrizione per i reati di violenza sessuale (609-bis), atti sessuali con minorenne (609-quater) e violenza sessuale di gruppo (609-octies), salvo che ricorrano le circostanze attenuanti da essi contemplate.

[4]   Cfr. Sez. II, n. 40727 del 22-10-2009; Sez. VI, Sent. n. 20647 del 29-01-2008 (ud. del 29-01-2008), B.A. (rv. 239726). Si vedano anche Sez. VI, sent. n. 1067 del 30-01-1991 (cc. del 03-07-1990), Soru (rv 186276); Sez. III, sent. n. 8953 del 03-10-1997 (cc. del 03-07-1997), Miriani (rv 208444); Sez. VI, sent. n. 1999 del 03-03-1993 (cc. del 09-12-1992), Gelati (rv 193274).

[5]    Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.

[6]    Art. 19 - «1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:

a.      reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;

b.      costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;

c.      ricorrere alla prostituzione di un bambino.

2. Ai fini del presente articolo, l’espressione “prostituzione infantile” definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona».

[7] Il paragrafo 1 di tale disposizione prevede l’adozione delle necessarie misure affinché siano considerati reato:

a.       la produzione di pornografia infantile;

b.       offrire o rendere disponibile pornografia infantile;

c.        diffondere o trasmettere pornografia infantile;

d.       procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;

e.       il possesso di pornografia infantile;

f.         accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazioni e di informazione a pornografia infantile.

Il paragrafo 3 prevede che le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare in toto o in parte il paragrafo 1.

Nella relazione illustrativa dell’originario disegno di legge (AC 2326), si osserva che “l'unico punto su cui la normativa italiana non appare allineata è quello relativo al paragrafo 1, lettera f) (accedere consapevolmente, attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione, a pornografia infantile), dal momento che il nostro ordinamento punisce solo l'effettiva detenzione di tale materiale, e non il mero accesso. Su tale punto gli Stati Parte possono esprimere riserva: per il nostro Stato, l'esigenza di apporre la riserva discende dai dubbi di costituzionalità di una norma che sanzioni una condotta che potrebbe essere anche del tutto casuale, oltre che dalle difficoltà probatorie di una fattispecie penale che non preveda in qualche modo lo scarico (download) del materiale visionato”.

[8]    D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38.

[9]     I presupposti per l’utilizzo dell’incidente probatorio sono il fondato motivo di ritenere che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, ovvero in quanto esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

[10]   Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

[11]   Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[12]   Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

[13]   Si tratta dei seguenti delitti previsti dal codice penale: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio).

[14]   D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.