Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Il diritto di voto degli stranieri extracomunitari nei Paesi dell'Unione europea
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 2
Data: 19/10/2009
Descrittori:
DIRITTO DI VOTO   EXTRA COMUNITARI
STATI ESTERI     

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

Il diritto di voto degli stranieri extracomunitari nei Paesi dell’Unione europea

(19 ottobre 2009)

 

1.     Elezioni a livello locale e nazionale

L’esercizio del diritto di voto sia alle elezioni amministrative che a quelle politiche, sebbene concesso esclusivamente a determinate categorie di stranieri extracomunitari,  è previsto in un Paese dell’Unione europea: il Regno Unito.

 

Regno Unito

Nel Regno Unito l’esercizio del diritto di voto è riconosciuto – previa l’iscrizione nelle liste elettorali - ai cittadini dei paesi del Commonwealth e a quelli dell’Irlanda, purché abbiano posto la loro residenza legale nel territorio del Regno Unito.

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000002_en_1

La lista dei circa 50 Paesi extraeuropei facenti parte del Commonwealth è riportata nel sito della Electoral Commission:

http://www.aboutmyvote.co.uk/who_can_register_to_vote.aspx

 

 

2.     Elezioni a livello locale

Il diritto di voto nelle elezioni amministrative locali a favore degli stranieri extracomunitari, residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, è attualmente previsto in 16 paesi su 27,  secondo modalità diverse.

I Paesi interessati sono: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

In particolare esistono due criteri fondamentali per la concessione di tale diritto di voto:

 

Il criterio della residenza regolare, con cui si fa generalmente riferimento alla permanenza stabile, continuata e certiificata secondo le modalità previste nelle legislazioni nazionali,  costituisce il resquisito fondamentale nella maggior parte dei Paesi considerati, tra cui, ad esempio: Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda e Svezia.

 

Il criterio della reciprocità è invece ilprincipio di base applicato in Portogallo, Repubblica ceca e Spagna.

 

Di seguito sono riportate in sintesi le informazioni riguardanti le disposizioni previste per alcuni Paesi:

 

Belgio

Nel 1998 è stata modificata la Costituzione belga in modo da consentire il diritto di voto ai cittadini stranieri extracomunitari, nelle condizioni previste da una legge di attuazione.

Con la Legge n.52 del 19 marzo 2004, che modificala Legge Elettorale Comunale è stato riconosciuto il diritto di suffragio attivo a tutti gli stranieri che lo richiedano, con 5 anni di residenza legale e ininterrotta e che presentino una dichiarazione nella quale si impegnano a rispettare la Costituzione, le leggi del Belgio e il Trattato di Roma (Convenio de Roma).

 

Danimarca

La Danimarca non ha disposizioni costituzionali in materia, ma disciplina l’elettorato attivo e passivo, a livello locale, nella Legge sulle elezioni comunali, modificata, per la parte relativa ai diritti degli stranieri, con la Legge  n. 143, del 30 marzo 1981.

L’articolo 1 della legge, in particolare, estende il diritto di suffragio a:

          gli stranieri regolarmente residenti da 3 anni;

          i residenti che siano cittadini dell’Islanda e della Norvegia, per i quali non è richiesto un periodo minimo di residenza continuata.

La legge danese contiene tuttavia una disposizione speciale, che consente, in base al criterio di reciprocità, di ridurre il periodo richiesto di residenza minima ininterrotta (3 anni), a seguito di accordi stipulati con singoli paesi.

(Si veda il testo della Legge, nella sua traduzione in italiano, nell’ALLEGATO alla presente Guida).

 

 

Finlandia

L’articolo 14 della Costituzione della Finlandia estende il diritto di voto nelle elezioni locali e nei referendum ad ogni straniero stabilmente residente, nel modo prescritto dalla legge. La Legge sul governo locale del 17 marzo 1995, a sua volta (art. 26), riconosce il diritto di suffragio a:

          gli stranieri regolarmente residenti da 2 anni;

          i residenti che siano cittadini dell’Islanda e della Norvegia, senza richiedere un periodo minimo di residenza continuata.

(Si veda il testo della Legge, nella sua traduzione in italiano, nell’ALLEGATO alla presente Guida ).

 

Irlanda

Dal 1963 la Legge elettorale irlandese permette a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che sono abitualmente residenti nel comune in cui avviene la consultazione elettorale, di partecipare alle elezioni amministrative (in origine Electoral Act, 1963, art.5. A seguito di modifiche legislative, oggi: Electoral Act, n.23, 1992, art. 10). (http://www.irishstatutebook.ie/1992/en/act/pub/0023/index.html).

Gli stessi requisiti sono richiesti per essere eleggibili (Local Government Act, 1994, art.5).

 

Risulta inoltre rilevante segnalare che dal 1984 la Legge elettorale irlandese permette ai cittadini britannici divotare anche per le elezioni del Parlamento (Electoral Act n. 23 / 1992, art. 8).

Si intendono per cittadini britannici quelli definiti dal British Nationality Act, del 30 ottobre 1981.

 

Paesi Bassi

L’articolo 130 della Costituzione olandese assegna il diritto di eleggere i membri del consiglio comunale anche agli stranieri residenti, in base a quanto previsto dalla legge.

La Legge elettorale,  del 28 settembre 1989, da ultimo modificata con la Legge del 28 aprile 2005 precisa (art. B 3), che il diritto di suffragio è esteso a:

          gli stranieri regolarmente residenti da 5 anni;

Non vi sono disposizioni speciali per cittadini provenienti da paesi particolari.

(Le informazioni riguardo al diritto di voto degli stranieri, sono tratte dal sito del Ministero degli Interni olandese, nella sua versione inglese: http://www.minbzk.nl/english/).

 

(Si vedano il testo della Costituzione e della Legge elettorale, nella loro traduzione in inglese, nell’ALLEGATO alla presente Guida).

 

Svezia

In Svezia, in base a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge elettorale e dall’articolo 2 della Legge sul governo locale (Local Government Act n. 1991:900) , il diritto di voto nelle elezioni municipali è esteso a:

          gli stranieri regolarmente residenti da 3 anni;

          i residenti che siano cittadini dell’Islanda e della Norvegia, per i quali non è richiesto un periodo minimo di residenza continuata.

(Sul sito del Governo svedese è presente una traduzione inglese del Local Government Act :  http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/29535).

 

Portogallo

In Portogallo vige il principio di reciprocità per la concessione del diritto di voto agli stranieri residenti sul territorio nazionale.

L’articolo 15 della Costituzione (comma 4), demanda ad una legge attuativa il compito di “attribuire agli stranieri residenti nel territorio nazionale, in condizioni di reciprocità, il diritto di suffragio attivo e passivo per le elezioni dei titolari degli organi degli enti locali”.

(Il testo della Costituzione portoghese è consultabile, nella sua traduzione inglese o francese, all’indirizzo internet: http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx).

La Legge elettorale per gli enti locali (Lei Orgânica n.1/2001), a sua volta, ha introdotto ulteriori criteri, distinguendo, innanzi tutto, tra i paesi di lingua ufficiale portoghese e gli altri.

In dettaglio l’articolo 2 della legge, sul diritto di voto attivo, richiede i seguenti periodi minimi:

          2 anni di residenza regolare per i cittadini dei paesi di lingua portoghese;

          3 anni di residenza regolare per i cittadini degli altri paesi.

L’articolo 5 della legge, sul diritto di voto passivo, prescrive invece:

          4 anni di residenza regolare per i cittadini dei paesi di lingua portoghese;

          5 anni di residenza regolare per i cittadini degli altri paesi.

 

(Il testo della legge è consultabile all’indirizzo:  http://www.cne.pt/dl/legis_leoal_2005.pdf.

Un’edizione aggiornata e commentata della legge (2005), è consultabile all’indirizzo web: http://www.cne.pt/dl/legis_leoal_2005_anotada.pdf).

 

Tali criteri devono quindi essere obbligatoriamente rispettati, in sede di sottoscrizione di trattati o accordi bilaterali di reciprocità tra il Portogallo ed altri stati.

Fino al 2008 , secondo i dati pubblicati sul sito web della Comisión Nacional electoral il Portogallo ha stipulato i seguenti accordi di reciprocità:

          paesi di lingua portoghese: Brasile e Capo Verde

(diritto di suffragio attivo e passivo)

          altri paesi: Argentina, Cile, Islanda, Norvegia Uruguay e Venezuela

(solo diritto di suffragio attivo).

(Il sito della Comisión Nacional electoral  è consultabile all’indirizzo web: http://www.cne.pt).

 

Spagna

Anche in Spagna la concessione del diritto di voto agli stranieri per le elezioni locali avviene sulla base del principio di reciprocità.

L’articolo 13 della Costituzione prevede che, al di fuori dei cittadini spagnoli, “attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nella elezioni municipali”.

(Il testo della Costituzione spagnola è consultabile all’indirizzo web: http://narros.congreso.es/constitucion/index.htm).

Il principio di reciprocità è stato confermato come unico criterio, senza l’aggiunta di altri requisiti, diversamente dal caso portoghese, negli articoli 176 e 177 della Legge elettorale generale (Legge organica n. 5/ 1985) e nell’articolo 6 della Legge organica sui diritti e le libertà degli stranieri (Legge organica 11 gennaio 2000, n. 4).

L’art. 176 della legge organica n. 7/1985 prevede in particolare il diritto di voto alle elezioni municipali per gli stranieri residenti (non è previsto un periodo minimo di residenza) i cui Paesi ammettono al voto amministrativo i cittadini spagnoli, con modalità previste da uno  specifico trattato.

Al momento la Spagna ha sottoscritto un solo accordo bilaterale di reciprocità, con la Norvegia. Il Trattato è del 6 febbraio 1990 (BOE 27 giugno 1991).

(Si vedano il testo della Costituzione, nella sua versione spagnola, con testo a fronte in italiano e il testo della Legge organica n. 5/1985, nella sua versione aggiornata al 2003; il testo della Legge organica 11 gennaio 2000, n. 4, nella sua versione aggiornata al 2003, nell’ALLEGATO alla presente Guida).

 


Documentazione

Le informazioni riportate sono in parte tratte da un documento pubblicato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nel giugno 2008: Parliamentary Assembly Council of Europe, Working Papers -  State of democracy in Europe. Mesures to improve the democratic participation of migrants - Doc. 11625 (6 june 2008). Si vedano i paragrafi 97-112. Il testo è consultabile all’ indirizzo web: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11625.htm#P503_83843).

 

Si segnalano inoltre i seguenti articoli:

- P. Santoylana,  M. Diaz Greco, “El sufragio de los extranjeros. Un estudio de Derecho comparado”, Centro de Estudios politicos y constitucionales, Madrid, 2008, pp. 35- 53.

- Gli stranieri e i diritti. Europa e Nord America a confronto, a cura di Lucio Pegoraro e Justin O.Frosini, Libreria Bonomo Editrice, 2003, pp.59-106.

 

 


ALLEGATO

 

 

A.  Danimarca

 

Lov om kommunale valg (Legge sulle elezioni comunali)

(Ripubblicazione in testo coordinato del 18 aprile 2001)

(http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2001/0026329.htm)

[traduzione a cura del Servizio Studi]

 

Capitolo 1

Diritto di elettorato attivo e passivo

 

Art. 1.  Il diritto di elettorato attivo per il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale lo ha chiunque abbia compiuto i 18 anni di età entro il giorno delle elezioni, e sia residente nel Comune, rispettivamente nella Provincia, e che, inoltre, o

            (1)  abbia la cittadinanza danese,

            (2)  sia cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea,

            (3)  sia cittadino islandese o norvegese, oppure

(4)  abbia avuto la residenza ininterrottamente nel Regno [di Danimarca]

negli ultimi 3 anni prima del giorno delle elezioni.

Chi è sotto tutela con privazione della capacità di agire legalmente, ai sensi dell’Art. 6 della Legge sulle tutele, non gode del diritto di elettorato attivo.

Le persone che, in virtù della normativa della Legge sul Registro Centrale delle Persone, hanno i requisiti richiesti per essere iscritte all’anagrafe di un Comune, sono considerate residenti in quel Comune, rispettivamente nella Provincia nella quale è situato il Comune.

 

Art. 1 a.  A condizione direciprocità, il Ministro degli Interni può accordarsi con un altro Paese per permettere a persone che sono cittadine di quel Paese, senza godere anche della cittadinanzadanese, di ottenere il diritto di elettorato attivo prima di quanto disposto nell’Art. 1, Comma 1, punto (4).

Dopo essersi accordato ai sensi del Comma 1, il Ministro degli Interni, almeno 10 settimane prima del giorno delle elezioni, fissa il periodo minimo di residenza ininterrotta nel Regno richiesto, affinché i cittadini qui residenti del Paese in questione possano ottenere il diritto di elettorato attivo.

Art. 2.  Nessuno può esercitare il diritto di elettorato attivo senza figurare nella lista elettorale.

Chi figura nella lista elettorale, ma non è più residente nel Comune, rispettivamente nella Provincia in questione, non ha il diritto di voto.

Art. 3.  Eleggibile al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale è chiunque abbia il diritto di elettorato attivo per il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale e che, almeno 22 giorni prima del giorno delle elezioni, abbia i requisiti richiesti per avere il diritto di elettorato attivo, tranne il requisito dell’età e quello del periodo minimo di residenza nel Regno.

Art. 3 a.  A condizione di reciprocità, il Ministro degli Interni può accordarsi con un altro Paese affinché persone che sono cittadine di quel Paese senza godere anche della cittadinanza danese debbano poter ottenere l’eleggibilità dopo un periodo di residenza ininterrotta nel Regno di meno di 3 anni.

Dopo essersi accordato ai sensi del Comma 1, il Ministro degli Interni, almeno 10 settimane prima del giorno delle elezioni, fissa il periodo minimo di residenza ininterrotta nel Regno richiesto perché cittadini qui residenti del Paese in questione possano ottenere il diritto di elettorato passivo.

Art. 4.  Chi, con sentenza definitiva o inflizione di pena pecuniaria, è stato condannato per un’azione che, nell’opinione corrente, lo rende indegno di essere membro di Consigli comunali, non gode del diritto di elettorato passivo. A tali condanne e pene sono equiparate le misure ai sensi degli Art. 68-70 del codice penale.

Un’azione punibile non può comportare la perdita del diritto di elettorato passivo se, al giorno delle elezioni, sono trascorsi 3 anni dall’espiazione, annullamento, indulto o decadenza della pena o misura inflitta. In caso di condanna a più di sei mesi di reclusione senza la condizionale, o a custodia preventiva, il termine è di 5 anni. In caso di condanna con la condizionale o di pena pecuniaria, il termine si calcola a partire dalla data dell’emissione della sentenza definitiva o dell’inflizione della pena pecuniaria.

Nonostante eventuali eccezioni di ineleggibilità per pena scontata, è comunque sempre possibile presentarsi candidato alle elezioni.

Art. 5.  Chi il giorno delle elezioni ha compiuto i 60 anni di età, oppure è stato membro di un Consiglio comunale o provinciale per due periodi d’incarico interi, o che non abbia la cittadinanza danese, non è obbligato a farsi designare candidato.

Art. 6.  I membri dei Consigli comunali e provinciali vengono eletti per un periodo di 4 anni. I loro mandati non cessano comunque che a nuove elezioni avvenute.

Le elezioni a Consigli comunali e provinciali avranno luogo il terzo martedì del mese di novembre dell’anno 1989. Quelle successive il terzo martedì del mese di novembre dell’anno 1993, e così via.

Il periodo d’incarico inizia il 1° gennaio. Tutti i componenti il consiglio decadono dal loro mandato il 31 dicembre dell’anno in cui hanno avuto luogo le nuove elezioni.   

 


B.  Finlandia

 

Costituzione finlandese del 1999

 

Articolo 14

Diritto di elettorato attivo e passivo

Ogni cittadino finlandese che abbia raggiunto l'età di diciotto anni ha il diritto di votare nelle elezioni nazionali e nei referendum. Apposite norme costituzionali disciplinano l'eleggibilità nelle elezioni nazionali.

Ogni cittadino finlandese che abbia raggiunto l'età di diciotto anni ed ogni straniero stabilmente residente in Finlandia hanno il diritto di votare nelle elezioni locali e nei referendum nel modo prescritto dalla legge. Le norme sul diritto di partecipare in altri modi al governo locale sono dettate dalla legge.

Sarà compito delle autorità pubbliche favorire la partecipazione dell'individuo alle attività sociali ed alle decisioni che lo riguardano.


 

 

Legge sul governo locale (Local Government Act: traduzione in inglese del testo vigente disponibile sul sito dell'Associazione delle Autorità regionali e locali finlandesi), Capitolo 4, articolo 26 (Suffrage and voting rights).


C.  Paesi Bassi

 

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002

 

Article 130

The right to elect members of a municipal council and the right to be a member of a municipal council may be granted by Act of Parliament to residents who are not Dutch nationals provided they fulfil at least the requirements applicable to residents who are Dutch nationals.

 

(http://www.minbzk.nl/english/subjects/constitution-and/@4800/the_constitution_of)

 

 

Act of 28 September 1989 containing new provisions

governing the franchise and elections (Elections Act)

(last amended by Act of 25 september 2008

Bulletin of Acts and Decrees 2008, no. 405)

 

Section B 3

1. Members of municipal councils shall be elected by persons who are residents of the

municipality on nomination day and who have attained the age of eighteen years on polling

day.

2. To be entitled to vote, persons who are not nationals of a European Union member state

should, on nomination day, meet the following requirements:

(a) they are legally resident in the Netherlands pursuant to section 8 (a), (b), (d), (e) or (l) of

the Aliens Act 2000 or pursuant to a headquarters agreement between an international

organisation and the State of the Netherlands, and

(b) they have been resident in the Netherlands for an uninterrupted period of at least five

years immediately prior to nomination day and have residence rights as referred to in (a)

above or are legally resident in the Netherlands pursuant to section 8 (c) of the Aliens Act

2000.

3. Non-Dutch nationals and persons employed in the Netherlands as members of diplomatic

or consular missions posted to the Netherlands by other States, and their non-Dutch

spouses or partners and children, in so far as they have a joint household, are not entitled to

vote.

 

(http://www.minbzk.nl/english/subjects/@2036/elections-act).


D.Spagna

 

Costituzione spagnola del 1978 (testo aggiornato all'ultima modifica del 1992)

 

Artículo 13

 

 

Articolo 13

1.Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

 

 

1. Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge.

2.Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

 

 

2. Solamente gli Spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell'art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali.

3.La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

 

 

3. L'estradizione si concederà solo in conformità di un trattato o della legge, attenendosi al principio di reciprocità. Rimangono esclusi dall'estradizione i delitti politici, non considerandosi come tali gli atti di terrorismo.

4.La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

 

 

4. La legge stabilirà i limiti entro cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi potranno godere del diritto di asilo in Spagna.

 

Artículo 23

 

 

Articolo 23

1.Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

 

 

1. I cittadini hanno il diritto di partecipare, alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.

2.Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

 

 

2. Similmente, hanno il diritto di accedere in condizioni, di eguaglianza a funzioni e incarichi pubblici con i requisiti indicati dalle leggi.

 

 

 

 

 

 

Legge organica elettorale generale del 1985

(testo aggiornato all'ultima modifica del 2003)

 

TÍTULO TERCERO

Disposiciones Especiales para las Elecciones Municipales

 

CAPÍTULO PRIMERO

Derecho de sufragio activo

 

Artículo 176 1.Sin perjuicio de lo regulado en el Título I, capítulo I, de esta Ley, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española:

a)      Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b)     Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España.

2. El Gobierno comunicará a la Oficina del Censo Electoral la relación de Estados extranjeros cuyos nacionales, residentes en España, deban de ser inscritos en el Censo.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

Derecho de sufragio pasivo

 

Artículo 177.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II del Título I de esta Ley, son elegibles en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española:

a)     Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o bien, sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales en los términos de un tratado.

b)     Reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los españoles.

c)      No hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.

2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6 de esta Ley y, además, los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial.

 

 

 

 

 

Legge organica sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e loro inserimento sociale del 2000 (testo aggiornato all'ultima modifica del 2003)

 

Artículo 6. Participación pública.

1.      Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad, en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para los españoles residentes en los países de origen de aquéllos.

2.      Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga los reglamentos de aplicación.

3.      Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio.

4.      Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen.