Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Modifiche alle direttive 'prospetti' e 'transparency' Schema di D.Lgs. n. 497 (artt. 7 e 24, L. 217/2011) Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 439 | ||
Data: | 24/07/2012 | ||
Organi della Camera: |
VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea |
24 luglio 2012 |
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n. 439/0 |
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Modifiche alle direttive “prospetti” e “transparency”Schema di D.Lgs. n. 497
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Numero dello schema di decreto legislativo |
497 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato |
Norma di delega |
Articoli 7 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione |
16 luglio 2012 |
assegnazione |
16 luglio 2012 |
termine per l’espressione del parere |
25 agosto 2012 |
termine per l’esercizio della delega |
15 ottobre 2012 |
Commissione competente |
VI Finanze, XIV Politiche dell’Unione europea |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio |
La direttiva 2010/73/UE, entrata in vigore il 31 dicembre 2010, apporta modifiche alle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (“direttiva Prospetto”) e alla direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato (di seguito “direttiva trasparency”).
Le norme intendono semplificare e migliorare la disciplina sul prospetto, per accrescere l’efficienza e la competitività internazionale delle imprese UE, nel rispetto della tutela degli investitori. Si ricorda che il prospetto è un documento di pubblicità contenente dati finanziari sull’emittente e sugli strumenti finanziari che devono essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
In linea generale, la direttiva vieta agli Stati membri di autorizzare offerte al pubblico di strumenti finanziari senza la preventiva pubblicazione di un prospetto, salvo alcune ipotesi, legate al tipo di offerta o al tipo di strumenti finanziari offerti.
La direttiva 2010/73/UE, nella predetta ottica di semplificazione, ha anzitutto disposto l'ampliamento delle esenzioni dall’obbligo di redazione del prospetto rispetto a quelle attualmente in vigore, anche mediante l'innalzamento delle soglie valide ai tal fine. Ha inoltre aggiornato alle ultime novità normative le caratteristiche degli “investitori qualificati”, al fine di allinearli alle definizioni contenute nella direttiva MiFID.
Ulteriori deroghe alle regole generali possono essere previste sulla base di norme tecniche adottate dalla Commissione europea ed elaborate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il prospetto (articolo 5 della direttiva 2003/71/CE) deve contenere una sintesi delle informazioni sugli strumenti finanziari interessati al fine di guidare gli investitori; per effetto delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/73/UE, tale sintesi non è obbligatoria quando il prospetto riguarda l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale di almeno 100.000 EUR.
La sintesi deve obbligatoriamente contenere le cd. “informazioni chiave” per gli investitori, che vengono ridefinite dalla direttiva 2010/73/UE come le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente.
Per effetto delle modifiche operate dalla direttiva 2010/73/UE, le informazioni da includere nel prospetto riguardano in particolare (articolo 7 della direttiva):
§ gli strumenti finanziari (titoli di capitale o altri);
§ i diversi tipi e le caratteristiche di offerte e di ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato per strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale;
§ le attività e le dimensioni dell’emittente;
§ la natura pubblica dell’emittente, ove occorra.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva se contrarie all’interesse pubblico, se arrecano un grave pregiudizio all’emittente o se sono di minore importanza. La validità di un prospetto è di 12 mesi, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti; la direttiva 2010/73/UE ha modificato la decorrenza di tale termine, anticipandola al momento dell’approvazione del prospetto (in luogo della pubblicazione). Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Tale autorità competente comunica all’AESFEM e parallelamente all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto. Tale notifica deve avvenire normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto. Dopo l’approvazione, il prospetto è depositato presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine ed è messo a disposizione dell’AESFEM, nonché pubblicato sulla stampa e sul web. Il termine per il recepimento della direttiva 2010/73/UE è stato fissato al 1°luglio 2012
L’articolo 7 della legge comunitaria 2010 (legge n. 271 del 2011) ha delegato il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima (secondo quanto previsto dal successivo articolo 24, comma 2), dunque entro il 17 luglio 2012, salva l’applicazione (ai sensi dell’articolo 24, comma 1) delle norme di proroga recate dall’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Il richiamato articolo 1 prevede (al comma 3) che i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni, ove il termine per l’espressione del parere sugli schemi di decreto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente.
Nel caso di specie, il parere sullo schema in esame deve essere reso entro il 25 agosto 2012; il termine per l’esercizio della delega è dunque posticipato al 15 ottobre 2012.
L’articolo 7 in particolare prevede che:
§il decreto attuativo intervenga sul d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell’ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, confermando il ricorso alla disciplina secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal TUF;
§ il decreto di attuazione rechi l’opportuno coordinamento con le norme vigenti, per ridurre gli oneri gravanti sugli emittenti senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull’informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell’UE ai sensi della direttiva;
§ le norme di attuazione semplifichino le procedure e riducano i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l’applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.
La normativa delegata dovrà altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi. Le modifiche dovranno poter escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea. Inoltre, il coordinamento della disciplina vigente con quella dei titoli diffusi dovrà effettuarsi in modo tale che gli emittenti esteri non siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l’ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell’impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati. Dall’attuazione della norma in esame non dovranno derivare oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame precisa che gli obiettivi di riduzione degli adempimenti gravanti sugli emittenti, nonché quelli di semplificazione delle procedure e una riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, possono essere raggiunti mediante la combinazione di interventi di tipo normativo e di tipo regolamentare; in particolare, i secondi possono essere effettuati attraverso modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati emanati dalla Consob.
La Consob ha avviato un processo di modifica della regolamentazione nazionale, tenendo conto – oltre che degli obiettivi sopra citati – anche della necessità di procedere ad eliminare le ipotesi di goldplating, che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europeo.
In particolare, la delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012 ha modificato il regolamento emittenti e il regolamento mercati al fine di:
§ dare attuazione alla direttiva 2010173/UE;
§ ridurre gli oneri amministrativi ed economici che gravano sul mercato;
§ agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese, razionalizzando e semplificando il quadro regolamentare;
§ introdurre adempimenti diversificati e opzionali, senza incidere sul livello di tutela degli investitori.
La successiva delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, contiene modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati finalizzate a
§ ridurre anche gli oneri informativi a carico degli emittenti;
§ semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari che prevedono, per le medesime fattispecie, obblighi di comunicazione al pubblico e di comunicazione alla Consob;
§ preservare la tutela degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
Per quanto concerne la parte della norma di delega relativa alla revisione delle procedure decisionali delle istituzioni competenti e l’adeguamento della disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi, la relazione sottolinea la diversità di regimi vigenti in Europa, trattandosi di materia civilistica che, come tale, è lasciata alla disciplina nazionale degli Stati membri. Dato che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sta procedendo alla raccolta dei dati sui regimi di responsabilità vigenti negli Stati membri, con un questionario le cui risposte dovranno pervenire entro il 7 settembre 2012, il legislatore delegato si riserva di affrontare la questione con i decreti correttivi.
In ordine alla disciplina dei titoli diffusi, si rileva che le norme regolamentari della Consob hanno provveduto a disciplinare la materia. Inoltre, al fine di rispettare le specificità di tali strumenti, l’articolo 3, comma 1 del d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91 sull’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ha eliminato l’equiparazione normativa, in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee, tra soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi e le società quotate. Di conseguenza, la relazione illustrativa precisa che le eventuali, ulteriori modifiche potranno essere apportate mediante i decreti correttivi.
L’articolo 1 dello schema - che è stato oggetto di una pubblica consultazione conclusa il 20 maggio 2012 - reca modifiche al TUF.
In primo luogo (comma 1) viene novellato l’articolo 30, comma 2, del TUF al fine di definire le caratteristiche della cd. “offerta fuori sede” specificando che essa non è tale – oltre al caso in cui è effettuata nei confronti di clienti professionali – se coinvolge varie unità giuridiche dell’articolazione di gruppo dell’emittente; in tali ipotesi, l'offerta di strumenti finanziari non necessiterà dell'interposizione di intermediari. Il comma 2 semplifica le procedure di approvazione del regolamento di organizzazione e gestione del mercato, consentendo allo statuto di affidare tali compiti all’assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza o all’organo amministrativo della società di gestione, in luogo della sola assemblea ordinaria o del consiglio di sorveglianza.
Il comma 3 (lettera a)) interviene sulle caratteristiche della nota di sintesi, secondo le prescrizioni della direttiva 2010/73/UE (che affida ad un regolamento della Commissione la determinazione dettagliata del suo contenuto). La lettera b) del comma 3 disciplina la responsabilità derivante all’emittente dal contenuto della nota di sintesi e le ipotesi in cui essa viene contemplata. I commi 4 e 5 modificano i poteri della Consob di approvazione del prospetto secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare dotando l’Autorità di specifiche procedure di approvazione ed eliminando la possibilità di affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto.
Il comma 6 recepisce le indicazioni comunitarie in materia di revoca dell’offerta di prodotti finanziari; il relativo potere potrà essere esercitato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento; tuttavia, all'emittente o all'offerente è attribuita la facoltà di indicare nel supplemento un termine più ampio entro il quale esercitare la revoca. Il potere di revoca decorre dalla data di pubblicazione del supplemento, la quale può verificarsi anche dopo la chiusura dell'offerta. Accanto alla precisazione (comma 7) sulle condizioni di validità dei prospetti relativi a strumenti finanziari comunitari (ovvero purché siano rispettate le procedure di notifica alle Autorità di vigilanza competenti), si escludono dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese (comma 8). La modifica è finalizzata ad adeguare la definizione di investitore qualificato a quella prevista della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID) e recepita dalla Consob nell'allegato 3 al regolamento intermediari.
Si recepiscono inoltre (comma 9) le disposizioni europee che consentono di avvalersi di prospetti già disponibili e ancora validi per le rivendite successive di prodotti finanziari, purché l’emittente o il responsabile del prospetto prestino il relativo assenso.
Come precisa la relazione illustrativa, le modifiche apportate dal comma 10 intendono eliminare gli aggravi di adempimenti (cd. goldplating) previsti dalle norme interne rispetto alla disciplina comunitaria: sono a tal fine soppressi gli obblighi di comunicazione in materia di prospetto posti a carico dei soggetti che controllano gli emittenti quotati nei confronti del pubblico. Si consente agli emittenti di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche con lo scopo di non pregiudicare i propri legittimi interessi, ancorché alle condizioni specificate dalla Consob e senza pregiudizio del pubblico. Il comma 11 reca le opportune modifiche di coordinamento.
I commi 12 e 13 eliminano l’obbligo, per gli emittenti azioni quotate, di comunicare alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata; la relazione illustrativa precisa che, oltre ad avere un limitato valore informativo, tale onere rappresenta un caso di goldplating rispetto alla direttiva 2004/l09/CE (trasparency).
Il comma 14 abroga il comma 2 dell’articolo 134 del TUF, al fine di coordinare il Testo Unico con le modifiche che si intende apportare all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile in materia di semplificazione delle procedure di aumento di capitale (cfr. infra).
Il comma 15, in linea con la direttiva transparency, consente di esentare - con regolamento della CONSOB - l’emittente dall'obbligo di pubblicazione tutte le relazioni finanziarie (non solo quella semestrale), a specifiche condizioni di legge. L’articolo 16 esplicita che le società quotate hanno la facoltà di richiedere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.
Il comma 17 elimina la potestà regolamentare della Consob sulla fissazione di condizioni specifiche affinché le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione non siano qualificabili come “offerta al pubblico di prodotti finanziari” né “offerta pubblica di acquisto o di scambio”, dal momento che l’attuazione della MiFID ha reso sostanzialmente equivalenti le caratteristiche di scambio di tali sedi di negoziazione rispetto ai mercati regolamentati, ivi compresi i presidi in materia di informazione al pubblico.
L’articolo 2 dello schema apporta modifiche all’articolo 2441 del codice civile, che disciplina l’obbligo di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili. In particolare si precisa il termine temporale minimo entro il quale i diritti inoptati sono offerti sul mercato prima di concludere l'operazione; con riguardo alle società quotate, i cinque giorni di offerta sul mercato dei diritti di opzione non esercitati sono ridotti nel caso in cui l'inoptato sia integralmente venduto prima di tale scadenza. Inoltre, se le società quotate deliberano un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (e conferimenti in danaro) nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, esse hanno la facoltà di attribuire il compito di rilasciare il prescritto parere di congruità anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società. Sono semplificati i quorum per l’approvazione di aumenti di capitale nei quali il diritto di opzione è escluso o limitato. La relazione illustrativa in merito specifica che tali disposizioni rientrano nell'ambito del pacchetto di norme volte alla riduzione degli oneri a carico degli emittenti.
L'articolo 3 modifica l’articolo 111-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile al fine di coordinare le disposizioni relative alle società che fanno ricorso al capitale di rischio di cui all'art. 2325-bis del codice, con quelle relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, come definiti dall'articolo 2-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 1999. L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione e una tavola di concordanza.
Le disposizioni appaiono conformi alle norme di delega.
Le disposizioni rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera e) (tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza).
Proposte di modifica alla direttiva 2003/71/CE
Il 3 luglio la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2012)352) sui principali documenti informativi per prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIPS)-
In particolare, la proposta rende obbligatorio fornire ai consumatori un documento denominato "Informazioni chiave per gli investitori" (Key Information Document – KID), contenente tutte le informazioni sulle caratteristiche principali del prodotto, compresi i rischi e i costi connessi all'investimento.
La proposta fa parte di un più ampio pacchetto legislativo nel settore dei servizi finanziari, comprendente anche:
§ una proposta di modifica della direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD) (COM(2012)360), al fine di migliorare la tutela dei consumatori nel settore delle assicurazioni;
§ una proposta di modifica della direttiva 2009/65/CE (COM(2012)350) sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM, che definisce compiti e responsabilità dei depositari che agiscono per conto di un fondo OICVM, stabilisce nuove norme sulle retribuzioni dei gestori degli OICVM e introduce un quadro comune relativo alle sanzioni.
L’art. 3 della proposta dispone che i nuovi obblighi informativi da essa previsti continuino ad applicarsi in parallelo a quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti. Tuttavia, l’art. 2 della proposta prevede che le sue disposizioni non si applichino ai seguenti prodotti elencati all’art. 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/71/CE:
§ agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;
§ alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri;
§ agli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente locale di uno Stato membro;
§ agli strumenti finanziari emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;
§ agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi;
§ agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 50 milioni di euro, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi.
L’intero pacchetto sui servizi finanziari verrà esaminato secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).
Proposta di modifica alla direttiva 2004/109/CE
Il 25 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (COM(2011)683). L’obiettivo della proposta è quello di semplificare una serie di oneri al fine di rendere i mercati regolamentati interessanti per le PMI, aumentando la trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sulla proprietà delle società.
L’esame in prima lettura del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, è atteso per la sessione del 19 novembre 2012.
Le disposizioni in esame novellano il Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998); il Codice Civile e le relative norme di attuazione.
La disciplina in commento incide sui compiti e sui poteri delle Autorità di vigilanza operanti nel settore finanziario, nonché sugli adempimenti posti a carico degli emittenti.
Servizio Studi – Dipartimento Finanze |
( 066760-9496 – *st_finanze@camera.it |
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