Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Autorità di vigilanza europee Schema di D.Lgs. n. 478 (artt. 15 e 24, L. 217/2011) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 478/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 420
Data: 22/05/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 15-DIC-11     

 

22 maggio 2012

 

n. 420/0

 

 

Autorità di vigilanza europee

Schema di D.Lgs. n. 478
(artt. 15 e 24, L. 217/2011)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

478

Titolo

Attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Norma di delega

Articoli 15 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217

Numero di articoli

8

Date:

 

presentazione

9 maggio 2012

assegnazione

10 maggio 2012

termine per l’espressione del parere

19 giugno 2012

termine per l’esercizio della delega

16 agosto 2012

Commissione competente

VI Finanze, XIV Politiche dell’Unione europea

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


Contenuto

Le autorità di vigilanza europea, la direttiva 2010/78/UE e la norma di delega

Nel novembre 2008, a seguito della crisi finanziaria 2007-2008, la Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti (cd. gruppo “de Larosière”) di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei. Nella relazione finale (febbraio 2009) il gruppo ha raccomandato una riforma di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario dell'Unione, al fine di ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future, consigliando di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché l’istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha fatto propri i contenuti della relazione de Larosière invitando la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità d’azione del SEVIF nelle situazioni di crisi. Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.

Le autorità sono:

§   l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), in italiano AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali);

§   l’ESMA (European Securities and Markets Authority), in italiano AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

§   l’EBA (European Banking Authority), in italiano ABE (Autorità bancaria europea), che ha acquisito i compiti e le responsabilità in precedenza affidati al CEBS - Committee of European Banking Supervisors.

Esse compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il citato Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF).

I regolamenti istitutivi del SEVIF, oltre a creare le tre AEV, hanno altresì istituito il Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico.

I suddetti regolamenti dispongono che nei settori di pertinenza le AEV possano elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti). La direttiva individua una prima serie di tali settori - senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro - per creare un corpus normativo armonizzato che non complichi la regolamentazione vigente e faccia salve le competenze attribuite agli Stati membri. I progetti di norme tecniche così elaborati sono sottoposti alla Commissione entro tre armi dall'istituzione delle AEV. Entro il 10 gennaio 2014 la Commissione dovrà sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di nonne tecniche previsti dalla direttiva e formulare proposte appropriate.

Con la direttiva 2010/78/UE (cd. Omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 si interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti nell’attività delle Autorità europee di vigilanza (AEV).

La direttiva intende - in sintesi - migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale; proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori; tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale e salvaguardare le finanze pubbliche; rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Essa ha introdotto una prima serie di modifiche agli atti normativi comunitari che regolamentano il settore mobiliare, bancario e assicurativo allo scopo di definire l’ambito di applicazione dei poteri delle nuove autorità europee e assicurare il regolare funzionamento delle stesse nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Il termine per il recepimento della direttiva (articolo 13) è fissato al entro il 31 dicembre 2011.

I regolamenti istitutivi del SEVIF prevedono anzitutto un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti (cd. binding mediation) lasciando alla normativa di settore il compito di specificare i casi in cui tale meccanismo possa essere applicato. Tale meccanismo è volto a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità nazionali competenti non possano risolvere tra di loro problemi procedurali o di merito legati all'osservanza degli atti giuridici dell'Unione.

La direttiva 2010/78/UE individua i casi in cui è necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell'Unione ove le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolverla da sole: in tale ipotesi una delle autorità nazionali competenti interessate può sottoporre il problema alla propria Autorità europea di vigilanza. L'Autorità europea di vigilanza interessata può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità coinvolte. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione conferisca un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un'Autorità europea dì vigilanza non si sostituiscono all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell'Unione.

Inoltre, si dispone il coordinamento formale della vigente disciplina con la denominazione delle nuove autorità europee, per assicurare una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato delle autorità europee dì regolamentazione dei valori mobiliari.

La nuova architettura di vigilanza creata dal SEVIF richiede poi una stretta cooperazione e collaborazione tra autorità nazionali competenti e le AEV; a tal fine, le modifiche alla normativa devono assicurare che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio imposti dai regolamenti istitutivi delle AEV. Le informazioni trasmesse a o scambiate fra le autorità competenti e le AEV o il CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) sono coperte dal!'obbligo del segreto professionale.

I regolamenti istitutivi delle AEV dispongono, tra l'altro, che queste possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi volte all'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. A tal fine la direttiva modifica la direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva MiFlD), e la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso e al!'esercizio della funzione creditizia.

Il legislatore comunitario ritiene che la disponibilità di un elenco consolidato per ogni categoria di istituti finanziari nell'Unione, la cui tenuta è attualmente compito esclusivo di ogni autorità nazionale competente, possa migliorare la trasparenza e sia più appropriata nel contesto del mercato unico finanziario. Pertanto la direttiva attribuisce alle AEV il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente gli elenchi di tutti gli operatori finanziari dell'Unione.

In particolare tali elenchi riguardano:

§   l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti, a cura dell'ABE;

§   l'elenco di tutte le imprese di investimento, a cura dell'AESFEM;

§   l'elenco dei mercati regolamentati, a cura dell'AESFEM;

§   l'elenco dei prospetti approvati, a cura dell’AESFEM.

Nel settore creditizio il legislatore comunitario ritiene che un corpus unico dì norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno possa assicurare un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicati dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito. La direttiva prevede, infatti, che l'ABE possa elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni nella valutazione dei rischi, al fine di assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell’esame da parte delle autorità competenti.

La prima riunione del Management Board dell'EIOPA, che ha avuto luogo il 10 gennaio 2011, ha coinciso con l’avvio formale dell’attività delle tre AEV. Il giorno successivo (11 gennaio 2011) ha avuto luogo la prima riunione del Board of Supervisors dell’ESMA, ufficialmente istituita il 1° gennaio 2011. Il 12 gennaio 2011 si è infine riunito il Board of Supervisiors dell'EBA, che ha acquisito i compiti e le responsabilità in precedenza affidati al CEBS - Committee of European Banking Supervisors.

 

Con l’articolo 15 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) il legislatore ha delegato il Governo a recepire la suddetta direttiva 2010/78/UE.

Il richiamato articolo 15 enuncia i princìpi e criteri direttivi da rispettare nell’esercizio della delega, tra cui: l’obbligo di tener conto dell’integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell’Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l’esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la previsione di modalità attraverso le quali le autorità nazionali tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.

Inoltre, l’articolo 15 specifica che, nell’esercizio della delega, si tenga conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee, nonché delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Il termine per l’esercizio della delega è fissato in quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero entro il 17 maggio 2012; (la legge comunitaria 2011 è stata pubblicata in G.U. il 2 gennaio 2012), fatta salva l’applicazione (ai sensi dell’articolo 24 della medesima legge 217/2011) delle norme di proroga recate dall’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Tale richiamato articolo 1 prevede (al comma 3) che i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni, ove il termine per l’espressione del parere sugli schemi di decreto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente.

Nel caso di specie, il parere sullo schema in esame deve essere reso entro il 30 maggio 2012; dunque il termine per l’esercizio della delega è dunque posticipato al 16 agosto 2012.

 

Lo schema n. 478 in esame

L’articolo 1 dello schema intende novellare il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). In particolare (mediante una modifica all’articolo 1 del TUB, che reca le definizioni rilevanti), il comma 1 inserisce gli opportuni riferimenti al SEVIF e alle citate Autorità europee, nonché al Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico.

La relazione illustrativa precisa che, con la modifica apportata dal successivo comma 2 si intende adeguare l’articolo 4, comma 3, del TUB per adeguarne il disposto a quanto prevede la legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005), che affida alla competenza del direttorio della Banca d’Italia gli atti aventi rilevanza esterna precedentemente emanati dal Governatore, salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

Si osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sulle competenze interne degli organi della Banca d’Italia, sembrerebbe esulare dall’ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Il comma 3 sostituisce integralmente l’attuale articolo 6 del TUB, allo scopo di aggiornare e disciplinare in dettaglio le modalità di integrazione dell’attività delle autorità creditizie con il nuovo sistema del SEVIF.

In particolare, rispetto alla vigente norma – che impone alle autorità creditizie di esercitano i propri poteri in armonia con le disposizioni europee, di applicare i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e di provvedere in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria – si esplicita l’appartenenza della Banca d’Italia al SEVIF, in qualità di autorità di vigilanza; inoltre, si autorizza l’Autorità – secondo casi e modi previsti dalle disposizioni dell’Unione – a sottoscrivere accordi con l’ABE e le altre autorità degli Stati membri, anche in relazione al riparto dei compiti e la delega di funzioni. E’ previsto il ricorso all’ABE secondo la citata disposizione in materia di controversie con altre autorità in situazioni transfrontaliere.

Il comma 4 apporta modifiche di carattere sostanziale e formale all’articolo 7 del TUB in materia di collaborazione tra autorità. In particolare, si segnala che la disposizione (lettera a)) espunge il riferimento all’Ufficio Italiano Cambi – UIC dal novero delle autorità che collaborano tra loro al fine di agevolare le rispettive funzioni; ciò sembra legato al sopravvenuto assorbimento dell’UIC all’interno della struttura della Banca d’Italia.

Il comma 5 e il comma 6 modificano, rispettivamente, l’articolo 53, comma 2-bis e l’articolo 67, comma 2-bis del TUB, che disciplinano il potere della Banca d’Italia di dettare norme in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e del gruppo bancario. In particolare, sono integrate le norme procedurali relative all’adozione di decisioni in materia di autorizzazione all’uso di sistemi interni di misurazione di rischi da parte di banche o gruppi bancari sottoposti alla vigilanza di un’Autorità di altri stati membri: fermo restando che la decisione è di competenza della medesima autorità estera, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, si introduce un inciso che fa salva la possibilità di rinviare all’ABE la questione per attivare la specifica procedura di risoluzione di controversie.

Il comma 7 introduce l’ABE e il CERS quali destinatari degli obblighi informativi relativi alle situazioni di emergenze, potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario (italiano e di un altro Stato membro) riscontrate durante l’esercizio della vigilanza consolidata; a tal fine è modificato l’articolo 69, comma 1-ter del TUB.

 

L’articolo 2 intende novellare il Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998). Con una norma analoga al comma 1 dell’articolo 1 dello schema (dunque mediante una modifica all’articolo 1 del TUF, che reca le definizioni rilevanti), il comma 1 introduce gli opportuni riferimenti alle AEV.

Analogamente, con le modifiche all’articolo 2 del TUF (comma 2) si intende dare conto del nuovo contesto europeo in cui si troveranno a operare il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Si esplicita che la Banca d'Italia e la CONSOB sono parte del SEVIF, e che prendono parte alle attività che esso svolge. Si stabilisce espressamente che la Banca d'Italia e la Consob devono tenere conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. Inoltre, si prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Consob di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Il comma 3 modifica l’articolo 4 del TUF in materia di collaborazione tra autorità. Si espunge il riferimento all’UIC (v. supra) e viene previsto che la Banca d’Italia e la Consob collaborino con le AEV al fine di agevolare le rispettive funzioni, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea. Viene modificato il comma 2-bis dell’articolo 4, introducendo il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo del l'AESFEM, nonché quello della c.d. binding mediation (vale a dire, di poteri di mediazione cogenti, da utilizzare tuttavia solo quale estremo rimedio in caso non si riesca a giungere ad un accordo fra le Autorità nazionali e nei limiti strettamente definiti dalla legislazione settoriale).

 

L’articolo 3 dello schema modifica il D.Lgs. n. 210 del 2001, che ha attuato nell’ordinamento italiano la direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Il comma 1 introduce, tra le definizioni rilevanti, i riferimenti all’AESFEM e al CERS. Il comma 2 novella l’articolo 3, comma 6, del richiamato D.Lgs. 210/2001 al fine di recepire gli obblighi informativi nei confronti dell' AESFEM e del CERS relativi all'apertura di una procedura di insolvenza in Italia. Il comma 3 apporta le necessarie modifiche (articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 210/2001) per recepire gli obblighi di notifica all' AESFEM dei sistemi italiani designati.

Si ricorda che per “sistema” si intende l’insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

§   applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

§   assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

§   designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema.

Il comma 4 inserisce l’articolo 11-bis al D.Lgs. 210/2001 per recepire gli obblighi collaborativi e informativi nei confronti dell' AESFEM previsti dalle norme europee.

 

L’articolo 4 apporta modifiche al D.Lgs. n. 142 del 2005, che ha attuato nell’ordinamento la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. Con disposizioni analoghe a quanto osservato nei precedenti articoli, il comma 1 integra le definizioni del D.Lgs. n. 142/2005 con i riferimenti alle AEV.

Si ricorda che il ddl comunitaria 2012 (AC ) reca la delega per il recepimento della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE[1], 2002/87/CE[2], 2006/48/CE[3] e 2009/138/CE[4] relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, da attuare entro il 10 giugno 2013. Lo scopo principale della direttiva è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell’Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

In sede di relazione sul ddl, la Commissione Finanze ha rilevato come una maggiore coesione nelle scelte adottate a livello UE, un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità di settore, il ricorso ad una più chiara ripartizione di competenze tra le autorità stesse secondo il principio della vigilanza per finalità, dovrebbero favorire la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie, scongiurando il rischio che alcuni Paesi o soggetti possano avvantaggiarsi degli arbitraggi normativi e delle lacune esistenti, a danno della stabilità dei mercati, e, soprattutto, dei risparmiatori nel loro complesso.

La Commissione ha altresì evidenziato come la gravissima crisi economico - finanziaria mondiale, le cui vicende sono tuttora fonte di forte preoccupazione, dimostri come il rafforzamento della normativa prudenziale e della vigilanza sui principali attori del sistema finanziario internazionale, tra i quali sono certo da annoverarsi i conglomerati finanziari, rappresenti un obiettivo cui occorre puntare con determinazione, sia a livello nazionale sia a livello globale, al fine di evitare che le distorsioni ed i rischi eccessivi emersi nell'operatività di molti operatori finanziari determini conseguenze distruttive per gli stessi mercati, e per le prospettive dell'economia mondiale.

Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli obblighi dell’autorità denominata “coordinatore” (articolo 5 del D.Lgs. n. 142/2005). Le norme prevedono che tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, sia individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, denominata per l’appunto “coordinatore”. Il coordinatore ha tra l’altro obblighi informativi nei confronti della Commissione europea; per effetto delle modifiche apportate dalla norma in commento, destinatario degli obblighi informativi diviene invece il Comitato congiunto, al quale è comunicata l’individuazione del conglomerato finanziario e l’autorità coordinatore. Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. 142/2005 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con autorità competenti. In primo luogo è introdotto l'obbligo, a carico delle autorità competenti per la vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, di cooperare con il comitato congiunto e di fornirgli tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei suoi compiti. Viene recepita la facoltà per le autorità competenti di scambiare informazioni con il CERS e infine viene inserita la possibilità, per i destinatari della vigilanza supplementare, di scambiarsi informazioni reciproche, oltre che con le tre Autorità europee e con il comitato congiunto. Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 10 in materia di procedure di gestione del rischio poste in essere da parte delle imprese facenti parte di un conglomerato. Si prevede, in particolare, che esse concludano accordi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi; i suddetti accordi devono essere aggiornati regolarmente. Il comma 5 modifica l’articolo 15, comma 3, in materia di vigilanza supplementare equivalente, che si applica nel caso in cui l’impresa madre del conglomerato ha sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea; in tal caso le imprese-figlie sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate dalla legge. Per effetto delle modifiche proposte, nella valutazione di equivalenza della vigilanza a cui sono sottoposte le imprese regolamentate extra-UE è fatto obbligo di tenere conto degli orientamenti emanati dal comitato congiunto. E’ inoltre inserita la facoltà di ricorrere al meccanismo della c.d. binding mediation di cui supra.

 

L’articolo 5 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005. Il comma 1 reca le opportune definizioni; il comma 2 esplicita l’appartenenza dell’ISVAP al SEVIF e la sua partecipazione alle relative attività, disponendo che l’Istituto tenga conto, nei casi di crisi o tensioni sui mercati, dell’impatto delle proprie azioni sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri. E’ previsto un opportuno flusso informativo con l’Autorità europea di settore (AEAP). Il comma 3 modifica l’articolo 8 del Codice, al fine di adeguare – formalmente – alla nuova realtà delle AEV la normativa ivi contenuta in materia di rapporti tra autorità di vigilanza. Il comma 4 intende novellare l’articolo 10 del Codice, relativo alla collaborazione tra autorità. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, sono esplicitati gli obblighi di collaborazione tra l’ISVAP e le AEV, nonché i relativi flussi informativi. Analogamente alle modifiche apportate in ambito creditizio e mobiliare, si consente la stipula di accordi, la delega di compiti e si introduce il meccanismo di risoluzione di controversie.

 

L’articolo 6 interviene sul D.Lgs. n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari.

Accanto all’integrazione delle definizioni (comma 1), si dispone che la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione informi l’AEAP:

§   sull’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, ai fondi pensione, allo svolgimento di attività transfrontaliera e (comma 2);

§   delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, delle norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia (comma 3).

Il comma 4 apporta modifiche formali e sostanziali all’articolo 15-quater del D.Lgs. 252 del 2005. La relazione illustrativa precisa che le novelle intendono accorpare in un unico articolo le previsioni in tema di segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità, già previste in altre parti del decreto legislativo, e di meglio specificare le forme di collaborazione con le Autorità di vigilanza europee.

In particolare, sono introdotti i commi da 1-bis a 1-septies, che in parte (comma 1-bis e 1-ter) riprendono disposizioni già contenute nel D.Lgs. 252/2005 e in parte adattano i compiti della Commissione al nuovo quadro delle AEV.

Il comma 1-quater esplicita gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza, nei confronti delle quali non è opponibile il segreto d’ufficio.

Si osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sui rapporti tra autorità di vigilanza italiane, sembrerebbe esulare dall’ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Anche il comma 1-quinquies riprende norme già contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 in materia di accordi di collaborazione tra COVIP e le Autorità, anche straniere, preposte alla vigilanza dei soggetti gestori delle risorse dei fondi pensione e delle banche depositarie.

Viene poi (comma 1-sexies) ampliata la platea dei soggetti con i quali la COVIP può scambiare informazioni, tra cui autorità e i comitati che del SEVIF.

Il comma 1-septies disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con le altre Autorità degli Stati membri, con il consueto riferimento alla delega di compiti e alla possibilità di ricorso alla mediazione vincolante.

Il comma 5 inserisce nel corpus del D.Lgs. n.252/2005 un articolo 18-bis che, con disposizioni analoghe a quelle introdotte – per effetto dello schema in commento – nei settori finanziario, bancario e mobiliare, disciplina i rapporti con il diritto dell’Unione e l’integrazione della COVIP nel SEVIF. Il comma 6 reca le opportune modifiche di coordinamento alle disposizioni in materia di compiti della COVIP (articolo 19 del D.Lgs. n. n.252/2005) conseguentemente alla riorganizzazione dell’articolo 15-quater.

Viene in particolare introdotto il comma 1-bis, al fine di intestare alla Commissione l’obbligo di fornire all’AEAP informative in ordine ai fondi iscritti all’apposito Albo e alle cancellazioni. Viene inoltre previsto che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

 

L’articolo 7 dello schema in esame modifica le disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, al fine di integrare le definizioni ivi contenute (comma 1) e specificare l’obbligo, per le autorità di vigilanza di settore, di cooperare con le AEV e fornire loro tutte le necessarie informazioni per l’espletamento dei relativi compiti.

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rilievi della Consob

In occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario svoltosi il 14 maggio 2012, il Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nel proprio discorso al mercato finanziario ha evidenziato alcuni rilievi sul nuovo assetto delle AEV.

In particolare, il Presidente ha evidenziato la necessità, in ragione della dinamica congiunturale dei mercati, di ripensare alcuni aspetti strutturali della vigilanza in ambito europeo: ha rilevato in proposito che un primo livello di criticità è rappresentato dalla ripartizione dei ruoli in seno alla nuova architettura europea, entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Le Autorità condividono i medesimi obiettivi di carattere generale (la protezione degli investitori, l’integrità dei mercati e la stabilità del mercato finanziario europeo), con possibili duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, particolarmente perniciose in periodi di crisi. Inoltre, un secondo profilo problematico è stato individuato nelle modalità con cui ciascuna autorità europea dovrebbe favorire il coordinamento tra le autorità nazionali in caso di crisi, anche mediante l’elaborazione di piani di intervento comuni. La difficoltà di conciliare interessi e visioni, talvolta contrastanti, e la mancanza di un decalogo di misure di emergenza possono pregiudicare, tuttavia, il raggiungimento di questo obiettivo. Un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità europee di settore, secondo una puntuale divisione di competenze per finalità, potrebbe consentire una migliore prevenzione e gestione di eventuali crisi future e scongiurare il rischio di free riding da parte di alcuni paesi, a danno dei risparmiatori di altri.

Ha auspicato dunque che la revisione del regolamento istitutivo delle Autorità europee, che dovrà essere avviata dalla Commissione Europea entro il 2 gennaio 2014, potrebbe costituire l’occasione per eliminare le attuali sovrapposizioni di competenze delle tre Autorità e modificare i poteri dell’Esma, per renderne più efficace ed efficiente l’operato, particolarmente in caso di crisi.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione e una tavola di concordanza.

Conformità con la norma di delega

Le disposizioni appaiono conformi alle norme di delega, con l’eccezione dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 6, comma 4, capoverso 1-quater. La prima disposizione precisa le competenze del direttorio sugli atti della Banca d’Italia aventi rilevanza esterna, mentre la seconda esplicita gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza; tali norme – ancorché aventi finalità di coordinamento delle disposizioni vigenti – sembrerebbero esulare dall’ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di recepimento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera e) (tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza);

 

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.

In base all’articolo 260, paragrafo 3, del Trattato di Lisbona, la Commissione, quando presenta ricorso alla Corte contro uno Stato membro che abbia mancato di comunicare le misure di attuazione di una direttiva, può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di condannare direttamente tale Stato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

La Corte, se accetta l’inadempimento contestato dalla Commissione, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. L’importo è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Le disposizioni in esame novellano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993); il Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998); il D.Lgs. n. 210 del 2001, che ha attuato nell’ordinamento italiano la direttiva 98/26CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; il D.Lgs. n. 142 del 2005, che ha attuato nell’ordinamento la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; il codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005; il D.Lgs. n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari; le disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007.

Impatto sui destinatari delle norme

La disciplina in commento incide sui compiti e sui poteri delle Autorità di vigilanza operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo e pensionistico.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: FI0676_0.doc



[1]  Direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo.

[2]  Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE.

[3]  Direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

[4]  Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).