Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attuazione della direttiva 2009/65/CE, in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Schema di D.Lgs. n. 440 - (artt. 6 e 24, co. 1, L. n. 217/2011) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 440/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 387
Data: 17/02/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 15-DIC-11   L N. 217 DEL 15-DIC-11

 

20 febbraio 2012

 

n. 387/0

 

 

Attuazione della direttiva 2009/65/CE, in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Schema di D.Lgs. n. 440
(artt. 6 e 24, co. 1, L. n. 217/2011)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

440

Titolo

Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Norma di delega

Artt. 6 e 24, co. 1, L. n. 217 del 2011

Numero di articoli

7

Date: presentazione

31 gennaio 2012

    assegnazione

1 febbraio 2012

    termine per l’espressione del parere

12 marzo 2012

    termine per l’esercizio della delega

17 aprile 2012

Commissione competente

VI Finanze, XIV Politiche dell’Unione europea

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della direttiva  2009/65/CE (UCITS IV) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recepisce la normativa comunitaria in materia di OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

Nell’ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di OICVM (la cui prima direttiva risale al 1985) è recepita in primo luogo dalle disposizioni contenute nel Testo unico sulla finanza (TUF), dove il termine OICVM è tradotto con quello di OICR - organismo di investimento collettivo del risparmio che ricomprende:

§       i fondi comuni di investimento, istituiti e gestiti dalle SGR – Società di gestione del risparmio;

§       le SICAV – società di investimento a capitale variabile.

Una parte rilevante della normativa di riferimento è demandata alla regolamentazione secondaria (regolamenti della Banca d’Italia e della Consob).

Lo schema di decreto contiene le modifiche da introdurre nel Testo unico sulla finanza (TUF) e nella disciplina tributaria di riferimento.

Nella relazione illustrativa si legge che la linea metodologica seguita prevede l’inserimento nella normativa primaria delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva 2009/65/CE, demandando ove possibile alla regolamentazione secondaria la disciplina degli aspetti tecnici contenuti sia nella direttiva 2009/65/CE sia nelle direttive di secondo livello (2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010, recanti modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE). Si vuole altresì evitare che insorgano obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per gli operatori nazionali del settore.

La direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di OICVM.

UCITS è l’acronimo di Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (direttive per gli investimenti collettivi in titoli trasferibili): esso indica l’insieme delle normative europee volte a regolamentare il settore dei fondi comuni, ovvero ad armonizzare la disciplina nei vari Paesi dell’UE.

Un fondo UCITS rispetta la normativa comunitaria riguardo a tre aspetti principali: è soggetto alle stesse regole in ogni paese dell’Unione Europea, dove è liberamente distribuibile; può investire in numerosi strumenti finanziari, purché previsti dalla legge;  contiene restrizioni agli investimenti, volte a proteggere gli investitori. In altre parole, i fondi UCITS possono circolare liberamente in Europa e offrono buone garanzie ai loro acquirenti.

Si intendono per OICVM gli organismi:

§       il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi;

§       le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.

Questi organismi possono assumere una forma: contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione); di trust (unit trust); statutaria (società di investimento).

Al contrario, non sono assoggettati alla direttiva: organismi di investimento collettivo di tipo chiuso; organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno dell'Unione europea; organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata al pubblico dei paesi terzi; le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione.

Un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine per poter esercitare la sua attività. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti e se la società di gestione non è autorizzata alla gestione di un OICVM nel proprio Stato membro di origine.

L’Autorità europea per i valori mobiliari (ESMA) ha la facoltà di elaborare norme tecniche di regolamentazione finalizzate a precisare nello specifico le informazioni da fornire alle autorità competenti per la domanda di autorizzazione. L’Autorità pubblica sul proprio sito l’elenco delle società di gestione autorizzate.

La Commissione europea dispone di una delega di potere per l’elaborazione dei progetti di norme tecniche.

Le attività di gestione dell'OICVM comprendono le funzioni di gestione degli investimenti, di commercializzazione e di amministrazione che includono, tra l'altro, i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, la valutazione e determinazione del prezzo o l'emissione e il riscatto delle quote.

Le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione a condizione che: la società di gestione disponga di un capitale pari almeno a 125.000 euro; la società sia conforme ai requisiti organizzativi previsti dalla direttiva; sia indicata la struttura organizzativa della società di gestione.

Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID). In caso di difficoltà riscontrate nella commercializzazione delle quote in un paese terzo, gli Stati membri ne danno comunicazione sia all’Autorità europea per i valori mobiliari che alla Commissione.

Le società di gestione hanno la possibilità di delegare ad altri l'esercizio di una o più delle loro funzioni.

Lo scopo principale delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/65/CE è quello di migliorare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori delle quote. A tal fine, un coordinamento delle legislazioni nazionali “agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità” e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. La direttiva intende inoltre migliorare l'efficienza del mercato dei fondi d'investimento attraverso la definizione di un quadro giuridico per le fusioni, le strutture master-feeder e la vendita di quote di OICVM in un altro Stato membro (passaporto per le società di gestione). Si introduce il concetto di informazione chiave per l'investitore e si semplifica la procedura di notifica per gli OICVM che commercializzano le proprie quote in un altro Stato membro.

Tra le principali novità si segnalano:

Passaporto del gestore: una società di gestione di uno Stato membro è autorizzata a svolgere la sua attività in un altro Stato membro, mediante lo stabilimento di una succursale o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi. Nel caso in cui le società di gestione autorizzate svolgano nel paese ospitante la sola attività di commercializzazione di proprie quote o azioni, senza stabilire una succursale, sono soggette unicamente alle norma relative alla commercializzazione transfrontaliera.

Autorizzazione e vigilanza del paese di origine: per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato, conformemente alla direttiva, nel suo Stato membro di origine. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. L’autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

Armonizzazione delle procedure di fusione: la direttiva armonizza le procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera.

Gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e nazionali di OICVM. Le tecniche utilizzate devono essere previste dalla legislazione dello Stato membro. Nel corso di una fusione, l'OICVM assorbito deve fornire le informazioni relative alla fusione proposta, il progetto comune relativo alla fusione, una dichiarazione di ciascuno dei depositari degli OICVM interessati. Gli Stati membri dispongono che il progetto comune di fusione riporti le seguenti informazioni: il contesto e la motivazione della fusione proposta; l'impatto previsto della fusione proposta; il metodo di calcolo del tasso di cambio; la data prevista.

Disciplina delle strutture master-feeder: Un OICVM feeder è un OICVM autorizzato a investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM (master) o in comparti di investimento di quest’ultimo. Un OICVM feeder può detenere fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: liquidità detenute a titolo accessorio; strumenti finanziari derivati; beni mobili e immobili. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder devono concedere la loro autorizzazione in caso di investimento in un OICVM master. La nuova disciplina sostanzialmente consente ad un OICVM feeder di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM master così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business ed incrementare allo stesso tempo l’efficienza della politica di investimento.

Tutela degli interessi degli investitori: si prevede un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l’introduzione del key investor informations document(“KIID”: «informazioni chiave per gli investitori»). Il nuovo documento informativo sostituisce il prospetto semplificato e deve contenere le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM. Tale documento, che si caratterizza per la sua brevità, deve riportare secondo uno schema predefinito le informazioni indicate dalla direttiva e deve consentire all’investitore un agevole confronto, soprattutto su costi e profili di rischio. Le società di investimento e le società di gestione, inoltre, sono tenute a pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento che esse gestiscono.

 

In data 1° luglio 2010 la Commissione UE ha approvato due direttive e due regolamenti recanti le misure di esecuzione della direttiva 2009/65/UE:

la direttiva 2010/43/UE che detta le modalità di esecuzione per quanto i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione. La direttiva riconosce le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di OICVM, senza che sia necessario per gli Stati membri introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nel loro diritto nazionale e senza fare distinzioni tra fusioni nazionali e fusioni transfrontaliere. La direttiva consente agli OICVM di avvalersi delle strutture master-feeder, in cui gli OICVM feeder investono almeno 85% del loro patrimonio in un unico OICVM master, che è soggetto alle regole di diversificazione del portafoglio previste per gli OICVM. Le strutture master-feeder sono ammesse anche se il fondo master e il fondo feeder sono stabiliti in Stati membri diversi;

la direttiva 2010/44/UE che prevede misure di esecuzione in materia di fusioni di fondi, strutture master-feeder e procedure di notifica;

il regolamento (UE) n. 583/2010 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;

il regolamento (UE) n. 584/2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Il recepimento delle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE nell’ordinamento nazionale è stato previsto nella relazione al ddl comunitaria 2011 (A.C. 4623) attualmente all’esame del Senato (S. 3129). Il termine di recepimento di entrambe le direttive è scaduto il 30 giugno 2011.

La direttiva 2009/65/UE è stata successivamente modificata dalla direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri e le funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari.

Il recepimento della direttiva 2010/78/UE è previsto dall’articolo 15 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che reca anche i princìpi ed i criteri di delega; il relativo schema di decreto legislativo non è stato ancora presentato alle Camere per il previsto parere.

La direttiva 2009/65/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, il cui recepimento nell’ordinamento nazionale dovrà avvenire entro il 22 luglio 2013.

In particolare, essa - mediante l’inserimento nella direttiva 2009/65/UE di un nuovo articolo 50-bis - al fine di assicurare l'uniformità transettoriale, delega la Commissione ad adottare misure che stabiliscono:

a) i requisiti che il cedente deve rispettare perché l'OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1° gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5%;

b) i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.

Analogamente, i regolamenti n. 583 e 584 del 2010 sopra citati si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011 e le due direttive di secondo livello devono essere recepite entro il 30 giugno 2011 per consentire l’entrata in vigore il 1° luglio 2011, ad eccezione di alcune particolari disposizioni riguardanti le modalità per fornire le informazioni ai detentori delle quote in caso di fusioni di OICVM, per le quali si prevede un termine di recepimento più lungo (31 dicembre 2013).

La delega legislativa

La delega legislativa è contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010). I principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega sono contenuti nel comma 2 e prevedono:

a) modifiche e integrazioni al TUF, confermando il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Consob;

b) modifiche al TUF per consentire che una SGR possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

c) modifiche al TUF concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate anche al fine di garantire che le società di gestione operanti in Italia rispettino le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati e le regole di comportamento stabilite dal TUF;

d) attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della direttiva;

e) modifiche al TUF per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;

f) introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

g) modifiche al TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

h) attuazione di misure di tutela deIl'investitore, con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

i) applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite nel TUF e nei limiti . massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i), modifiche alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del TUF; data la complessità della materia e le numerose condizioni poste dal legislatore, tale intervento normativo sarà oggetto di un apposito decreto legislativo,

m) eventuali modificazioni alla normativa vigente nei settori interessati dalla direttiva, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

n) modifiche al TUF per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, in tale caso, meccanismi di tutela dei creditori dei fondi.

La legge delega è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 2 gennaio 2012, n. 1. Considerando i quindici giorni di vacatio legis, il termine decade il 17 aprile 2012.

 

Lo schema di decreto si compone di 7 articoli.

L’articolo 1 reca le modifiche al TUF.

Il comma 1introduce le seguenti definizioni all'articolo 1, comma 1:

- "Oicr armonizzati", "Oicr comunitari" e "Oicr extracomunitari", necessarie a delimitare l'ambito di applicazione;

- "Oicr feeder", "Oicr master", "gestore" e "depositario" dell'Oicr master o feeder, come previsto dall'articolo 58 della direttiva;

- "Stato di origine della società di gestione armonizzata" e "Stato di origine dell'Oicr", in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva.

Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 58/1998 in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela,espungendo le Sicav dall'elenco dei soggetti abilitati, perché le Sicav non possono svolgere gestione individuale.

Il comma 3 contiene le modifiche all'articolo 33 del D.Lgs. 58/1998 sulle attività esercitabili dalle SGR.

Al riguardo, nell’ambito della procedura di consultazione attuata dal Dipartimento del Tesoro, è stato osservato da parte di Assogestioni che la precisazione di cui alla lettera b) del comma 1 sembrerebbe volta ad escludere la possibilità di una società di gestione armonizzata di istituire in Italia fondi non armonizzati. Resterebbe invece ferma la possibilità per le società di gestione armonizzate di svolgere l’attività di gestione (e ora anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati.

Con riferimento alla norma contenuta nel comma 2, lettera d), essa viene allineata all'articolo 6 della direttiva, ai sensi del quale l'attività di custodia e amministrazione esercitabile da una società di gestione può avere oggetto quote o azioni di Oicr istituiti dalla medesima società o di altrui istituzione.

Alla lettera e-bis) del comma 2 viene espunto il riferimento alla commercializzazione di Oicr propri perché tale attività è stata ricondotta nell'ambito della nozione di gestione collettiva mediante la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera n) e, pertanto, non è più da considerare un'attività ulteriore rispetto alla gestione collettiva. Inoltre, viene eliminato il comma 3 perché il relativo contenuto risulta allo stato interamente ricompreso nella più ampia disposizione del comma 4 e nella corrispondente normativa attuativa contenuta nel regolamento congiunto Consob -Banca d'Italia in tema di delega di gestione, in quanto trattasi di specifica tipologia di esternalizzazione.

Il comma 4 modifica l'articolo 36 del D.Lgs. 58/1998 sui fondi comuni di investimento riscrivendo alcuni commi, in particolare il comma 8, in modo più coerente con la direttiva. Inoltre, viene eliminato il comma 7 perché le fusioni tra fondi comuni di investimento vengono disciplinate al comma 14 dello schema in esame, nel nuovo Capo III-ter.

II comma 5 modifica l'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 sulla struttura dei fondi comuni di investimento. In particolare, alla lettera b-bis) si prevede che agli attuali fondi riservati e fondi speculativi, il cui regolamento non è approvato dalla Banca d'Italia, non si applichi la disciplina riguardante le strutture master-feeder e le operazioni di fusioni di Oicr, contenuta nei nuovi capi III-bis e III-ter.

Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del D.Lgs. 58/1998 in materia di banca depositaria, per recepire gli articoli 23 e 33, paragrafi 2 e 3 della direttiva, secondo cui il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti soggetti a vigilanza fra i quali possono essere scelti i depositari. Nella norma dello schema in esame l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria viene affidato alle Autorità che esercitano la vigilanza prudenziale (Banca d’Italia e Consob).

Il comma 7 integra l'articolo 39, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 che disciplina il contenuto del regolamento del fondo, il quale dovrà specificare, tra l'altro, se il fondo è un fondo feeder.

Il Capo II-bis del TUF sull'operatività all'estero (articoli 41, 41-bis e 42) è stato modificato per recepire, in primo luogo, le disposizioni della direttiva in tema di passaporto del gestore.

Il comma 8 integra l'articolo 41, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 58/1998 sull'operatività all'estero delle SGR, laddove specifica che le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie stabilite con regolamento da Banca d'Italia e Consob consentono alle SGR di prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate in Italia ai sensi della direttiva, ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva).

Il comma 9 modifica l'articolo 41-bis del D.Lgs. 58/1998 per fare in modo che le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire in Italia un fondo comune di investimento armonizzato rispettino tutte le regole applicabili ai fondi comuni di investimento contenute nel TUF e nei relativi regolamenti di attuazione.

Ai sensi dei novellati commi 2-bis e 2-ter, introdotti nell'articolo 41-bis, la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo armonizzato a condizione che il fondo rispetti la normativa italiana, la società di gestione armonizzata abbia stipulato un accordo con la banca depositaria e la stessa società sia autorizzata, nello Stato membro di origine, a gestire fondi con caratteristiche analoghe (articolo 20, paragrafo 3, della direttiva). Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo, consulta l'autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione armonizzata (articolo 20, paragrafo 3, della direttiva).

Il comma 3 dell'articolo 41-bis è stato modificato per recepire le novità introdotte al comma 2-bis. Si è intervenuti, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 41-bis per adeguarne il testo al nuovo riparto di competenze delineato dalla direttiva tra le autorità di vigilanza dello Stato d'origine e le corrispondenti autorità dello Stato ospitante. In tal senso si è disposto che le norme di condotta di diritto italiano trovino applicazione solo nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano in Italia mediante stabilimento di succursale e non anche, come attualmente previsto, nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano in libera prestazione di servizi.

Il comma 10 modifica l'articolo 42 del D.Lgs. 58/1998 per ridefinire le norme riguardanti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari, come richiesto dall'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge delega.

La riformulazione dell'articolo 42 si è resa necessaria in virtù della ridefinizione, operata dalla disciplina comunitaria, della procedura per la commercializzazione di OICR armonizzati in uno Stato membro diverso da quello d'origine. Ed infatti, la direttiva consente l'avvio della commercializzazione a seguito della trasmissione di un'istanza di notifica dall'autorità del Paese di origine all'autorità del Paese ospitante, non permettendo, pertanto, alcun vaglio preventivo da parte dell'autorità del Paese ospitante della documentazione trasmessa ai fini della commercializzazione.

Coerentemente con la novellata impostazione comunitaria è stato modificato il comma 1 dell'articolo 42 eliminando il termine di due mesi decorsi i quali, nel previgente regime, poteva porsi in essere la commercializzazione in Italia e ascrivendo in capo all'autorità dello Stato di origine del fondo il compito di effettuare la relativa comunicazione, prima gravante sul soggetto offerente. Tale comunicazione viene effettuata, ai fini della semplificazione operativa, ad una sola autorità di vigilanza nazionale, nel nostro caso la Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, emana con regolamento le norme di attuazione delle suddette disposizioni comunitarie. Con il medesimo regolamento verranno emanate le disposizioni di attuazione degli articoli 15 e 92 della direttiva per garantire agli investitori l'esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM.

Al riguardo, nel corso della procedura di consultazione sullo schema in esame, è stata segnalata l’opportunità che la notifica da parte dell’’autorità del Paese di origine sia il più dettagliata possibile. In particolare essa dovrebbe contenere l’indicazione delle classi di azioni/quote che saranno offerte.

Nel novellato comma 1-bis dell'articolo 42 si prevede, coerentemente con le modifiche introdotte all'articolo 41-bis, che le società di gestione armonizzate che intendano offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati che esse gestiscono, non siano sottoposte alla vigilanza regolamentare di Banca d'Italia e Consob (articolo 16, paragrafo 1, comma 2, della direttiva). Il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato e ilsuo contenuto trasfuso nel novellato comma 1. La modifica al comma 3 è allineata al dettato dell'articolo 94 della direttiva.

Con la modifica apportata al comma 5 dell'articolo 42 si è inteso anticipare a livello legislativo una previsione già contemplata dalla normativa di rango regolamentare. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extracomunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, ed è subordinata al rispetto della normativa italiana.

Il comma 11 modifica l'articolo 43-bis del D.Lgs. 58/1998 sulla designazione da parte delle Sicav, per la gestione del proprio patrimonio, di una SGR o di una società di gestione armonizzata. L'aggiunta della lettera f-bis) halo scopo di obbligare la società di gestione armonizzata alla stipula di un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, conformemente a quanto previsto dal novellato comma 2-bis) dell'articolo 41-bis.

Il comma 12 modifica l'articolo 49 del D.Lgs. 58/1998 sulla trasformazione, fusione e scissione delle Sicav. I commi relativi alla fusione e alla scissione sono stati eliminati e il loro contenuto trasfuso nell'articolo 50-ter. Il comma 13 contiene modifiche di drafting apportate all'articolo 50 del D.Lgs. 58/1998 sulla disciplina applicabile alle Sicav. Il comma 14 aggiunge due nuovi capi al Titolo III del D.Lgs. 58/1998: il Capo III-bis sulle strutture master-feeder e il Capo III-ter su fusione e scissione di Oicr.

Il nuovo Capo III-bis(articolo 50-bis) contiene le norme generali di recepimento del Capo VIII della direttiva sulle strutture master-feeder, come prevede l'articolo 6, comma 2, lettera e), della leggedelega. Tali previsioni consentono non solo a Oicr armonizzati, ma anche a Oicr non armonizzati (italiani, comunitari ed extracomunitari) di costituire dette strutture e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.

Ai sensi dell'articolo 50-bis la Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master e disciplina con regolamento, sentita la Consob, la procedura di autorizzazione e i requisiti specifici dell'Oicr master e dell'Oicr feeder nonché le regole loro applicabili. Le norme dettagliate per l'esecuzione del presente capo, nonché quelle stabilite dalla direttiva di secondo livello 2010/44/UE, saranno contenute nella normativa secondaria emanata da Banca d'Italia e Consob.

Il nuovo Capo III-ter disciplina la fusione e la scissione di Oicr (articoli 50-ter e 50-quater). Le norme comunitarie di riferimento sono contenute nell'articolo 2 e nel Capo VI della direttiva 2009/65/CE, nonché nel Capo II della direttiva di secondo livello 2010/44/UE, per quanto riguarda il contenuto delle informazioni da fornire ai detentori delle quote. Le disposizioni in tema di fusioni, pur dovendo essere completate dalla regolamentazione delle Autorità di vigilanza, delineano già a livello primario una base comune per fusioni meramente nazionali e fusioni rilevanti ai sensi della direttiva, mantenendo alcune semplificazioni già esistenti per le fusioni meramente nazionali, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.

L'articolo 50-ter prevede che le operazioni di fusione e di scissione nazionali siano autorizzate dalla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 39 della direttiva. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento disposizioni dettagliate di attuazione con riguardo, tra l'altro, alla procedura di autorizzazione, all'informativa da rendere ai partecipanti e alle tecniche di fusione ammesse, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), della direttiva. La Banca d'Italia può, inoltre, individuare le ipotesi in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

L'articolo 50-quater disciplina la fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati, come richiesto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge delega. A tali tipologie di fusioni sono applicate le disposizioni dell'articolo 50-ter e le procedure disciplinate dalle norme comunitarie, nonché le disposizioni di attuazione definite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

I commi 15 e 16 modificano gli articoli 52 e 54 del D.Lgs. 58/1998 che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari e quelli nei confronti degli Oicr comunitari ed extracomunitari che offrono quote o azioni in Italia. Nel comma 3-ter dell'articolo 52 e nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 54 vengono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 108 della direttiva, che attribuisce le competenze e i poteri di intervento alle autorità degli Stati membri incaricate della vigilanza sugli OICVM comunitari.

Il comma 17 contiene le modifiche apportate all'articolo 57 del D.Lgs. 58/1998, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto del criterio di delega contenuto nell'articolo 6, comma 2, lettera n), della legge delega. Le modifiche sono volte a tracciare la disciplina applicabile alle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento, alla luce del regime di autonomia patrimoniale che li caratterizza. In particolare, al nuovo comma 3-bis si prevede che i commissari liquidatori della SGR provvedano alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e siano dotati di tutti i poteri a ciò necessari. La liquidazione dei fondi segue il regime ordinario che però viene integrato da specifiche disposizioni della liquidazione coatta amministrativa ai fini di un ordinato svolgimento dell'attività dei commissari liquidatori della SGR, salvaguardando la par condicio creditorum e gli interessi dei partecipanti.

Nel novellato comma 6-bis si prevede, inoltre, che, su ricorso dei creditori o della stessa SGR, possa essere accertata dal Tribunale l'incapienza di uno o più fondi di una SGR non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. In tale ipotesi la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che, applicando le stesse regole di gestione previste al comma 3-bis, provvedono alla liquidazione o cessione dei soli fondi dei quali sia stata accertata l'incapienza. La disposizione tende, da un lato, a evitare il rischio che, data l'attuale lacuna normativa, l'incapienza di un singolo fondo possa comportare interventi giudiziali destabilizzanti per la stessa SGR e per tutti i fondi, anche capienti, dalla stessa gestiti; dall'altro a fornire adeguata tutela ai creditori del fondo insolvente, prevedendo una specifica possibilità di ricorso al Tribunale per far cessare la gestione del fondo e un conseguente intervento dell'Autorità di vigilanza per assicurare modalità idonee di liquidazione o cessione del fondo stesso. Resta fermo che, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposta a liquidazione coatta la SGR e, conseguentemente, i commissari liquidatori della stessa procederanno alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti ai sensi del comma 3-bis.

Il comma 18 modifica l'articolo 93-bis delD.Lgs. 58/1998 integrando le definizioni conformemente alla direttiva. La disciplina dell'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti, di cui agli articoli 98-ter e 98-quater, è stata adeguata per recepire le novità introdotte dal Capo IX della direttiva in tema di obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori, come richiesto dall'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge delega.

Ai sensi della direttiva, il prospetto semplificato è sostituito da un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (articolo 78, paragrafo 1); il prospetto, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta (articolo 75, paragrafo 1). Il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori possono essere fornite su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta (articoli 75, paragrafo 2, e 81, paragrafo 1).

Il comma 19 sostituisce l'articolo 98-ter del D.Lgs. 58/1998 sul prospetto d'offerta. In particolare il comma 2 stabilisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e, in particolare, al regolamento n. 583/2010/UEche stabilisce disposizioni dettagliate per l'esecuzione dell'articolo 78 della direttiva. Tale ultimo rinvio dovrebbe assicurare un'effettiva comparabilità tra OICVM armonizzati costituiti in Stati membri diversi, grazie all'uniforme applicazione delle pertinenti previsioni comunitarie. I commi 3 e 4 recepiscono integralmente il contenuto degli articoli 78, paragrafo 2, e 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva, mentre il comma 5 dà attuazione all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b), della direttiva. Sono state rimodulate, inoltre, le competenze regolamentari della Consob coerentemente alla novellata impostazione della disciplina comunitaria in materia di documentazione di offerta degli Oicr armonizzati.

Il comma 20 sostituisce l'articolo 98-quater del D.Lgs. 58/1998 che detta le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico. Il comma 1 prevede che la Consob detti con regolamento le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernenti, in particolare:

- il contenuto del prospetto (articoli 69 e 70 della direttiva), le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna e il loro aggiornamento (artt. 75 e 81 della direttiva);

- il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di Oicr non armonizzati ed extracomunitari;

- il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto (articolo 94 della direttiva).

Ai sensi del comma 2, la Consob può consentire l'inserimento nella documentazione d'offerta di un Oicr che faccia richiesta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal suddetto regolamento. Tale disposizione, già contenuta nel regolamento emittenti, viene anticipata a livello legislativo.

Il comma 21 sostituisce l'articolo 190, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, che fissa sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, allo scopo di prevedere l'applicazione di tali sanzioni ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti di società o enti abilitati, in caso di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva, come richiesto dall’articolo 99 della direttiva e dall'articolo 6, comma 2, lett. i), della legge delega. Le sanzioni previste rispondono ai principi di efficacia, proporzione e dissuasività.

L’articolo 2reca modifiche all'articolo 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, con particolare riferimento alla disciplina sulla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici. Le modifiche al comma 5 hanno la finalità di impedire che i soggetti non residenti usufruiscano del regime di esonero anche nel caso in cui non abbiano detenuto le quote o azioni nel periodo di maturazione del provento percepito. La modifica al primo periodo del comma 6 è finalizzata a evitare salti d'imposta e/o effetti distorsivi dell'esimente. L'aggiunta di un nuovo periodo al comma 6 ha lo scopo di chiarire che lo switchè operazione realizzativa del reddito di capitale e, ai fini dell'applicazione della ritenuta, il partecipante è tenuto a fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista.

Il comma 6-bis individua il sostituto di imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani in cui la società di gestione istitutrice sia estera e operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In tal caso la ritenuta è applicata dalla stessa SGR estera ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti incaricati nell'articolo 23 del DPR 600/1973, che risponde in solido con la SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e che provvede altresì alla dichiarazione annuale dell'importo versato e agli altri adempimenti richiesti dalla normativa.

Il comma 6-ter prevede l'autoliquidazione da parte del contribuente della tassazione sostitutiva dei proventi che sono stati percepiti senza applicazione della ritenuta.

L’articolo 3modifica la legge n. 77 del 1983 in materia di fondi comuni d'investimento mobiliare. Il comma 1 contiene modifiche all'articolo 10-ter della legge finalizzate ad uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano. In particolare, il reddito è calcolato sulla base dei valori risultanti dai prospetti periodici. Al comma 2 viene precisato che, per i fondi non armonizzati istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list,la vigilanza prudenziale deve essere riferita al soggetto gestore e non al fondo, come stabilito dalla direttiva 2011/61/UE sui fondi alternativi, il cui recepimento è previsto entro il 21 luglio 2013. Anche in tale caso, la modifica al comma 3 è finalizzata a chiarire che lo switchè operazione realizzativa del reddito di capitale.

L’articolo 4interviene sul DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), modificando l'articolo 67, comma 1-quater. La norma rappresenta un coordinamento con quella inserita nel comma 6 dell'articolo 26-quinquies del DPR 600/1973 che considera "rimborso" le operazioni di switch.

L’articolo 5reca le modifiche  al decreto legislativo  n. 461 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi).

Il comma 1 modifica l'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza. La modifica consente il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

L’articolo 6contiene le modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini. La modifica al comma 71 è volta ad evitare di ridurre le possibilità di compensazione dei risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani a seguito del recepimento della nuova disciplina sul passaporto del gestore. La norma proposta, considerato che le società di gestione del risparmio italiane potranno trovarsi ad istituire sia organismi italiani che esteri, è volta a consentire la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti dalla medesima SGR.

La norma proposta al comma 72 è volta a disciplinare i casi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione. In tali casi, infatti, il "risparmio di imposta" rilevato nell'attivo del fondo e corrispondente al risultato negativo di gestione accumulato non può essere considerato tra gli asset datrasferire al fondo estero in quanto quest'ultimo non può utilizzarlo in compensazione. Al fine di indennizzare i partecipanti al fondo italiano della perdita subita (il valore delle quote del fondo italiano deve, infatti, essere abbattuto per un importo corrispondente al "risparmio di imposta"), la norma prevede che nel caso in cui alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera il risultato della gestione sia negativo, la società di gestione rilasci ai partecipanti, che detengono le quote al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, apposita certificazione dalla quale risulti l'importo del risultato negativo di gestione (spettante pro-quota) da utilizzare in diminuzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del TUIR e articolo 6, commi 5 e 7, del D.Lgs. 461/1997 (ossia nell'ambito della dichiarazione ovvero nell'ambito di rapporti con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito). Per i soggetti che detengono le quote nell'ambito di un'attività d'impresa commerciale le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.

La modifica del comma 73 chiarisce che ai fini della determinazione dei redditi di capitale le regole indicate nel medesimo comma si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. La modifica al comma 75 consente di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione limitatamente alle quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, in cui il rischio degli investimenti è a carico degli assicurati, sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, per le quali in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Infatti, sulla base delle previgenti disposizioni, per i plusvalori iscritti nei bilanci degli esercizi precedenti al 2011, dette imprese hanno già beneficiato del credito d'imposta del 15 per cento di tali plusvalori. Per le quote o azioni detenute nell'esercizio di impresa alla data del 30 giugno 2011, non valutate in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 173 del 1997, viene mantenuto il regime previgente in base al quale i maggiori valori iscritti concorrono a formare il reddito soltanto per la parte eccedente le svalutazioni già dedotte. La modifica al comma 77 consente di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le quali in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Infatti, sulla base delle previgenti disposizioni, per i plusvalori iscritti nei rendiconti degli esercizi precedenti al 2011 le suddette forme di previdenza complementare hanno già beneficiato del credito d'imposta del 15 per cento di tali plusvalori.

L’articolo 7reca le disposizioni finali e transitorie. In particolare, poiché il prospetto semplificato deve essere sostituito dal documento contente le informazioni chiave per gli investitori, per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si prevede un congruo termine, fissato al 30 giugno 2012, entro il quale gli offerenti dovranno provvedere alla sostituzione, per rispondere alle esigenze espresse dal mercato.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia (procedura n. 2011/844) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa la coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il termine di recepimento era il 30 giugno 2011. L’articolo 6 della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 17 aprile 2012, il decreto legislativo di attuazione della citata direttiva.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 15 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva 2009/65/CE (COM(2011)746) al fine di ridurre il rischio che i partecipanti ai mercati finanziari, inclusi i gestori degli OICVM, si affidino eccessivamente o sistematicamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle proprie attività. I rating esterni potranno essere utilizzati ai fini di tale valutazione, ma non dovranno essere quelli prevalenti.

La proposta integra una proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito (COM(2011)747), presentata nella stessa data, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli emittenti di strumenti finanziari strutturati di fornire al mercato maggiori informazioni sui loro prodotti. Nelle intenzioni della Commissione questo dovrebbe consentire ad investitori come OICVM di fare le proprie valutazioni del merito di credito degli strumenti in cui investono, senza affidarsi sistematicamente e meccanicamente alle agenzie di rating. Inoltre, grazie all'indice europeo di rating (EURIX), gli investitori dovrebbero poter comparare facilmente i rating emessi.

Le proposte dovrebbero essere esaminate in prima lettura dalla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo il 21 maggio 2012 e dalla plenaria il 4 luglio 2012, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

 


 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496– *st_finanze@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0608_0.doc