Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari - Schema di D.Lgs. n. 314 (art. 1, co. 3, L. 96/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 275 | ||||
Data: | 12/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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12 gennaio 2011 |
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n. 275/0 |
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Attuazione della direttiva
2009/14/CE relativa ai sistemi
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Numero dello schema di decreto legislativo |
314 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso |
Norma di delega |
Articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione |
10 gennaio 2011 |
assegnazione |
29 dicembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
7 febbraio 2011 |
termine per l’esercizio della delega |
31 marzo 2011 |
Commissione competente |
VI Finanze, XIV Politiche dell’Unione europea |
Rilievi di altre Commissioni |
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Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, apportando una modifica all’articolo 96-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB), che regola appunto il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi bancari.
L’articolo 1 della direttiva 2009/14/CE modifica l’articolo 7 della direttiva 94/19/CE, stabilendo che entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100.000 euro in caso di indisponibilità dei depositi. Viene altresì modificato l’articolo 10 della direttiva 94/19/CE, stabilendosi che i sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione delle procedure di liquidazione. In circostanze del tutto eccezionali, un sistema di garanzia dei depositi può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine, che non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.
Nell’ordinamento italiano, il citato articolo 96-bis del TUB dispone, al comma 1, che i sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
Il comma 2 precisa che i sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane, ma essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
Ai sensi del comma 3, sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
Sono invece esclusi dalla tutela, ai sensi del comma 4:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
Il comma 6 ammette al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. I sistemi di garanzia subentrano, ai sensi del comma 8, nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
Lo schema di decreto in esame interviene a modificare i commi 5 e 7 del descritto articolo 96-bis del TUB.
Il vigente comma 5 stabilisce
che il limite massimo di rimborso
per ciascun depositante non può essere
inferiore a euro 103.291,38; a seguito della modifica apportata, si
stabilisce che il limite di
rimborso per ciascun depositante è
pari a 100.000 euro, potendo inoltre
Il vigente comma 7
dell’articolo 96-bis dispone che il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 euro, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa; il termine può essere prorogato
dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un
periodo complessivo non superiore a nove
mesi. Il comma 7 prevede inoltre che
Il nuovo comma 7 dell’articolo 96-bis, come sostituito dallo schema di decreto in esame, prevede ora che il rimborso siaeffettuato entro venti giorni lavorativi (invece che entro tre mesi) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del TUB. Il termine può essere prorogato dalla Banca d’ltalia in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (invece che nove mesi).
Allo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.
Lo schema di decreto appare conforme alla norma di delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96.
La materia disciplinata dallo schema di decreto rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
Lo schema di decreto appare conforme alla normativa comunitaria di cui costituisce attuazione nell’ordinamento interno.
Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi – DGS (COM(2010)368) intesa ad apportare una serie di modifiche alla normativa vigente in materia (direttiva 94/19/CE, recentemente modificata dalla direttiva 2009/14/CE) al fine di promuovere la convergenza dei DGS.
Nella relazione illustrativa della proposta si ricorda che il sistema attualmente esistente in seno all’UE è caratterizzato da un elevato livello di frammentazione con circa 40 DGS. La crisi finanziaria ha dimostrato che tali sistemi sono finanziati in misura insufficiente nei periodi di difficoltà finanziarie e non sono pertanto in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/19/CE per quanto riguarda il mantenimento della fiducia dei depositanti e della stabilità finanziaria nei periodi di tensioni economiche.
Per quanto riguarda, in particolare, la copertura dei depositi, la proposta prospetta le seguenti modifiche alla normativa vigente:
pur mantenendo inalterato il diritto dei depositanti, in caso di fallimento di una banca, di essere rimborsati fino a 100.000 euro da un DGS entro sette giorni, si prevede la possibilità per gli Stati membri di superare tale limite per i depositi derivanti da operazioni immobiliari e quelli inerenti a determinati eventi della vita, purché la copertura sia limitata a 12 mesi;
l’obbligo per le banche di fornire l'importo totale dei depositi di un dato depositante (visione d'insieme del cliente) in qualunque momento;
una migliore informazione dei depositanti in merito alla copertura dei loro depositi e alle modalità di funzionamento di un DGS.
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura in occasione della plenaria del 7 giugno 2011. La prima lettura del Consiglio è prevista per il 15 giugno 2011.
Lo schema di decreto modifica l’articolo 96-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB), che regola il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi bancari.
Lo schema di decreto interviene sulle modalità di funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi bancari e, quindi, incide sull’attività delle banche e sulle posizioni giuridiche dei depositanti.
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