Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Nuovi criteri per la definizione dei tassi di usura | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 111 | ||
Data: | 15/02/2010 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Nuovi criteri per
la definizione dei
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n. 111 |
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15 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
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Scheda di sintesi.......................................................................................... 1
Riferimenti normativi
§ Decr. 23 settembre 2009 Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari 7
§ Decr. 24 settembre 2009 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile-30 giugno 2009. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108)9
§ Decr. 24 dicembre 2009 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, 1° luglio - 30 settembre 2009, vigenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2010...................................................... 15
Allegati
§ Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (agosto 2009)23
L’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale (TEG) medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Le banche e gli intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi.
Il reato di usura è disciplinato dall'articolo 644 del codice penale. In particolare il terzo comma prevede una riserva di legge nel fissare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari: il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 108/1996 fissa tale limite nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Con decreto ministeriale del 23 settembre 2009 si è provveduto ad una nuova classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, che sono state così individuate: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
La Banca d’Italia ha emanato le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG) medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura. Le nuove istruzioni rafforzano la previsione legislativa che richiede il calcolo di tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, in modo da contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.
Sono stati, tra l’altro, considerati ai fini della definizione del tasso soglia le polizze assicurative, i compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore. Per i compensi di mediazione è stata introdotta anche un’apposita rilevazione al fine di fornire un parametro specifico per valutare l’usurarietà di una componente di costo di rilievo e variabilità considerevoli, ma sinora priva di limiti definiti.
Come riportato nella Nota metodologica allegata al decreto ministeriale le classi di importo sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG tiene conto delle modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell’agosto 2009. Ciò ha comportato le seguenti modifiche alla griglia dei tassi pubblicati nel decreto:
§ viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento – in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli altri finanziamenti alle famiglie;
§ sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per alcune categorie di operazioni (“anticipi, sconti ed altri finanziamenti alle imprese” e “crediti personali”)[1];
§ rimangono distinti i tassi praticati da banche e finanziarie per gli “altri finanziamenti alle famiglie”, in considerazione della caratteristica residuale della categoria, nella quale sono incluse operazioni di natura e rischiosità differente;
§ sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing (“autoveicoli e aeronavali”, “immobiliare” e “strumentale”);
§ sono stati separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito revolving”.
Con riferimento ad alcune tipologie di operazioni (leasing e anticipo su effetti allo sconto), la Nota metodologica sottolinea come “si è riscontrata una forte disomogeneità nella segnalazione tra i diversi operatori, a seguito del ricorso a criteri differenti per la inclusione nel TEG delle polizze assicurative “incendio e furto” e delle spese di incasso effetti. Per quanto riguarda il leasing, tenuto conto della difficoltà di stima degli oneri assicurativi relativi all’intera durata del contratto, la verifica dell’usurarietà dei tassi applicati dal 1° trimestre 2010 dovrà essere effettuata includendo nel TEG il premio assicurativo relativo unicamente al primo anno. Con riferimento all’anticipo su effetti, andranno computate le spese di incasso solo in caso di presentazione di singoli effetti e non per le aperture di credito in conto corrente a fronte di smobilizzo portafogli.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000 euro”.
Infine la Nota segnala come l’emanazione di nuove Istruzioni “determina una discontinuità nella serie storica dei tassi soglia rispetto al passato. I nuovi tassi saranno tuttavia maggiormente confrontabili con il tasso previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza (TAEG)”.
Nella successiva tavola sono riportati a raffronto i tassi medi indicati per le singole categorie di operazioni con l’indicazione di tassi medi rilevati nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2009 (D.M. 24 dicembre 2009) da utilizzare quale riferimento per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2010, con la precedente rilevazione relativa al periodo 1° aprile - 30 giugno 2009 (D.M. 24 settembre 2009). Nell’ultima colonna viene indicato il limite oltre il quale il tasso è da considerare usurario nel primo trimestre 2010. Il confronto tra le due date è solo indicativo, in quanto per tutte le categorie è variata la metodologia di calcolo del TEG, sia pure con un impatto diverso a seconda dei casi.
La tavola pone altresì a raffronto le categorie di operazioni come individuate prima (in carattere corsivo su sfondo grigio) e dopo l’emanazione del decreto ministeriale del 23 settembre 2009 relativo alla classificazione delle operazioni creditizie.
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DM 24.12.2009 |
DM 24.9.2009 |
Tasso usurario |
CATEGORIE DI OPERAZIONI |
CLASSI DI IMPORTO |
TASSI MEDI |
TASSI MEDI |
(oltre +50%) |
in unità di euro |
(su base annua) |
(su base annua) |
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Aperture di credito in conto corrente |
fino a 5.000 |
12,85 |
11,76 |
19,275 |
oltre 5.000 |
9,59 |
8,51 |
14,385 |
|
Scoperti senza affidamento |
fino a 1.500 |
19,96 |
|
29,940 |
oltre 1.500 |
13,12 |
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19,680 |
|
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese |
fino a 5.000 |
10,26 |
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15,390 |
oltre 5.000 |
5,43 |
|
8,145 |
|
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche |
fino a 5.000 |
|
6,48 |
|
oltre 5.000 |
|
5,27 |
|
|
Factoring |
fino a 50.000 |
6,14 |
5,46 |
9,210 |
oltre 50.000 |
4,05 |
4,37 |
6,075 |
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Crediti personali |
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12,53 |
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18,795 |
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche |
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9,77 |
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Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (incluse le operazioni di credito su pegno) |
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18,13 |
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27,195 |
Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dagli intermediari non bancari |
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14,41 |
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21,615 |
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari |
fino a 5.000 |
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14,40 |
|
oltre 5.000 |
|
10,94 |
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Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione |
fino a 5.000 |
15,43 |
12,04 |
23,145 |
oltre 5.000 |
12,46 |
9,18 |
18,690 |
|
Leasing strumentale |
fino a 25.000 |
10,34 |
|
15,510 |
oltre 25.000 |
6,56 |
|
9,840 |
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Leasing immobiliare |
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4,39 |
|
6,585 |
Leasing autoveicoli e aeronavale |
fino a 25.000 |
14,31 |
|
21,465 |
oltre 25.000 |
12,67 |
|
19,005 |
|
Leasing |
fino a 5.000 |
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11,33 |
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oltre 5.000 a 25.000 |
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8,53 |
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oltre 25.000 a 50.000 |
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7,08 |
|
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oltre 50.000 |
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5,53 |
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Credito finalizzato all'acquisto rateale |
fino a 5.000 |
14,18 |
17,12 |
21,270 |
oltre a 5.000 |
12,17 |
10,76 |
18,255 |
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Credito revolving |
fino a 5.000 |
16,97 |
17,12 |
25,455 |
oltre a 5.000 |
12,79 |
10,76 |
19,185 |
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Mutui con garanzia ipotecaria: |
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- a tasso fisso |
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5,36 |
5,19 |
8,040 |
- a tasso variabile |
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2,92 |
3,25 |
4,380 |
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2009, n. 227.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL CAPO DELLA
DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007 e 23 settembre 2008, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Avute altresì presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Articolo 1
Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'articolo 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2009, n. 227.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL CAPO DELLA
DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 24 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2009-30 giugno 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Articolo 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.
Articolo 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Rilevazione
dei tassi di interesse effettivi globali
medi ai fini della legge sull'usura (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile-30 giugno 2009
Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2009
CATEGORIE DI OPERAZIONI |
CLASSI DI IMPORTO |
TASSI MEDI |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
11,76 8,51 |
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
6,48 5,27 |
FACTORING (3) |
fino a 50.000 oltre 50.000 |
5,46 4,37 |
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4) |
|
9,77 |
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) |
fino a 5.000
oltre 5.000 |
14,40
10,94 |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6) |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
12,04 9,18 |
LEASING |
fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 50.000 oltre 50.000 |
11,33 8,53 7,08 5,53 |
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7) |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
17,12 10,76 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8): |
|
5,19 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi)
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.
Allegato A
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella che è stata definita, sentita la Banca d'Italia, è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», è stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformità rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneità dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5000 euro»).
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora
Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL CAPO DELLA
DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2009, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Articolo 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.
Articolo 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2009-31 dicembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
Rilevazione
dei tassi di interesse effettivi globali medi
ai fini della legge sull'usura (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio-30 settembre 2009
Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2010
CATEGORIE DI OPERAZIONI |
CLASSI DI IMPORTO |
TASSI MEDI |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
12,85 9,59 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO) |
fino a 1.500 oltre 1.500 |
19.96 13,12 |
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
10,26 5,43 |
FACTORING |
fino a 50.000 oltre 50.000 |
6,14 4,05 |
CREDITI PERSONALI |
|
12,53 |
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (incluse le operazioni di credito su pegno) |
|
18,13 |
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI |
|
14,41 |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE) |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
15,43 12,46 |
LEASING STRUMENTALE |
fino a 25.000 oltre 25.000 |
10,34 6,56 |
LEASING IMMOBILIARE |
|
4,39 |
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE |
fino a 25.000 oltre 25.000 |
14,31 12,67 |
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
14,18 12,17 |
CREDITO REVOLVING |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
16,97 12,79 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: |
|
5,36 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2009 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2009, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia -, è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG tiene conto delle modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (4). Ciò ha comportato le seguenti modifiche alla griglia dei tassi pubblicati nel decreto: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli altri finanziamenti alle famiglie; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per alcune categorie di operazioni («anticipi, sconti ed altri finanziamenti alle imprese» e «crediti personali»); rimangono distinti i tassi praticati da banche e finanziarie per gli «altri finanziamenti alle famiglie», in considerazione della caratteristica residuale della categoria, nella quale sono incluse operazioni di natura e rischiosità differente; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavali», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving».
Con riferimento ad alcune tipologie di operazioni (leasing e anticipo su effetti allo sconto), si è riscontrata una forte disomogeneità nella segnalazione tra i diversi operatori, a seguito del ricorso a criteri differenti per la inclusione nel TEG delle polizze assicurative «incendio e furto» e delle spese di incasso effetti. Per quanto riguarda il leasing, tenuto conto della difficoltà di stima degli oneri assicurativi relativi all'intera durata del contratto, la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati al 1° trimestre 2010 dovrà essere effettuata includendo nel TEG il premio assicurativo relativo unicamente al primo anno. Con riferimento all'anticipo su effetti, andranno computate le spese di incasso solo in caso di presentazione di singoli effetti e non per le aperture di credito in conto corrente a fronte di smobilizzo portafogli.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora
Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
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(4) Le nuove Istruzioni
sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200 e sul sito
della
Banca d'Italia
(www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).
§ Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (agosto 2009)
[1] In passato la categoria “sconto, crediti personali ed altri finanziamenti delle società finanziarie” includeva operazioni molto disomogenee con imprese e con famiglie; considerata la notevole rilevanza numerica di queste ultime, che effettuano molte operazioni di piccolo taglio e a tassi più elevati rispetto alle imprese, il tasso medio risultante era poco rappresentativo e in sostanza penalizzante delle reali condizioni applicate alle imprese. L’intervento è quindi consistito nell’accorpamento da un lato degli “anticipi e sconti alle imprese” e dall’altro dei “crediti personali” in categorie distinte separando tipologie di operazioni poco omogenee ed eliminando la distinzione per intermediario.