Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Il credito al consumo
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 77
Data: 23/06/2009
Descrittori:
CREDITO   DILAZIONI E RATEIZZAZIONI
UTENTI E CONSUMATORI     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

23 giugno 2009

 

n. 77/0

Il credito al consumo

 

 


La disciplina italiana sul credito al consumo

La disciplina italiana sul credito al consumo è riconducibile a una pluralità di fonti normative (primarie e secondarie, nazionali e comunitarie). Con gli articoli da 18 a 24 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) sono state infatti recepite le disposizioni della direttiva n. 87/102/CE del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni (legislative, regolamentari e amministrative) degli Stati membri in materia di credito al consumo, e dalla direttiva n. 90/88/CE. La disciplina del credito al consumo è quindi confluita negli articoli da 121 a 128 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Altre disposizioni di tutela sono contenute nel D. Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del Consumo.

Per “credito al consumo” (articolo 121 del TUB) si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto.

Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo. La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica. Il finanziamento è invece concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi (di cui agli articoli 106 ed 107 del TUB). L’attuale normativa (articolo 121, c. 4, lettere da a) a f) del TUB) elenca dettagliatamente le ipotesi alle quali non si applicano le regole del credito al consumo. A titolo esemplificativo, sono esclusi i  finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR e i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; i finanziamenti per l’acquisto o la conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero per l’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento.

Il TUB reca altresì norme sul costo totale del credito (articolo 122), ovvero il tasso annuo effettivo globale - TAEG, espresso in percentuale annua del credito concesso, che comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono demandate al CICR. Con il D.M. 8 luglio 1992 è stata recata la disciplina e i criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo. In particolare, l’articolo 2 del DM rimanda all’allegato 1 per la formula di calcolo del TAEG, che va indicato con due cifre decimali; la medesima norma elenca, nel dettaglio, tutti gli elementi compresi nel TAEG.

La direttiva comunitaria n. 98/7/CE ha apportato ulteriori modifiche alla materia del credito al consumo, recepite con il d. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 e col decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000, ed infine trasfuse nel Codice del consumo (articolo 40 e 41 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Le disposizioni di recepimento affidano al CICR l’adeguamento della normativa nazionale alle norme europee; il Comitato apporta le necessarie modifiche alla disciplina recata, in via amministrativa, sul TAEG e sui suoi criteri di definizione (citato DM 8 luglio 1992 ).

La normativa italiana si occupa inoltre della pubblicità delle operazioni, vincolando il contenuto degli annunci pubblicitari e delle offerte. In particolare, è estesa (articolo 123) alle operazioni di credito al consumo la disciplina in tema di pubblicità recata dall’articolo 116 del medesimo TUB per le operazioni e i servizi bancari e finanziari, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico (articolo 123, c. 2). La normativa italiana vincola anche il contenuto del contratto (articolo 124), in particolare disponendo (mediante rinvio ai commi 1 e 3 dell’articolo 117) che i contratti siano redatti per iscritto, con consegna di un esemplare ai clienti; l’inosservanza della forma prescritta è causa di nullità del contratto. L’articolo 124 del TUB reca gli elementi obbligatori del contratto: ammontare e modalità del finanziamento; numero, importi e scadenza delle singole rate; TAEG; condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; importo e causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; eventuali garanzie richieste; eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. Sono poi recate ulteriori prescrizioni contenutistiche per contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, a pena di nullità.

La norma (articolo 124, commi 4 e 5) precisa che non può essere addebitata o richiesta al consumatore alcuna spesa, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri previsti dalla legge. Sono infine recate (articolo 125) disposizioni varie a tutela dei consumatori, tra cui la spettanza della facoltà di recesso o adempimento anticipato al solo consumatore, senza possibilità di patto contrario. Infine, l’articolo 126 reca norme specifiche, che vincolano il contenuto del contratto, per l’ipotesi di apertura di credito in conto corrente non collegata a carta di credito.

Anche il già citato Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) contiene prescrizioni finalizzate alla protezione del contraente cd. “debole” (il consumatore). Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs n. 296/2005, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito concesso, a condizione che costui abbia un accordo con il fornitore che gli consenta di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. Tale responsabilità si estende anche al cessionario del credito concesso dalla banca o da un intermediario finanziario, dopo la richiesta infruttuosa di adempimento al fornitore. Si ricorda altresì che il Codice estende al credito al consumo le tutele previste per i contratti collegati a vendite di beni e servizi a distanza ovvero concluse fuori dai locali commerciali del venditore. La normativa prevede che il finanziamento collegato debba essere concluso in forma scritta o attraverso strumenti parificati dalla legge alla forma scritta. Il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di vendita – nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla disciplina stessa – può recedere automaticamente dal contratto di finanziamento, senza il pagamento di una penale (cfr. artt. 64 e seguenti del Codice del consumo).

 

La direttiva 2008/48/CE e il recepimento in Italia

Con la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, le Autorità europee hanno inteso armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1) ridisciplinando la materia e abrogando, di conseguenza, la precedente direttiva 87/102/CEE. Dai considerando emerge che la necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo, nonostante il processo avviato con la direttiva 87/102/CEE. Gli Stati membri “utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori” aggiuntivi rispetto alle norme europee, “a causa delle diverse situazioni economiche o giuridiche a livello nazionale”. Tali esigenze di tutela, assieme alle nuove forme di credito offerte ai consumatori e da questi utilizzati, hanno fatto sorgere l’esigenza di “modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito di applicazione”.

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l’oggetto, l’ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. L’articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, i.e. i contratti di credito; escludendo tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, tra cui si ricordano i contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili, i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato e i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75 mila euro.

Gli articoli da 4 a 8 si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto. In particolare, l’articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cd. “informazioni pubblicitarie di base”). L’articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l’intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cd. “informazioni precontrattuali”). L’articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto. L’articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore. Per la valutazione del merito il creditore si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un’apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell’articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio. Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti. L’articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l’articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18).

Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del TAEG, facendo riferimento ad una formula matematica espressa in apposito allegato. Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie. L’articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2)  da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013. L’articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

Il disegno di legge Comunitaria 2008 (A. C. 2320-bis-B), in sede di esame presso le Commissioni competenti della Camera, delega il Governo al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva 2008/48/CE. In particolare, l’articolo 33 del DDL reca principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE, con le opportune modifiche e integrazioni alla disciplina recata dal Testo Unico Bancario, relativamente ai contratti di credito ai consumatori. L’articolo individua, in particolare, le linee guida dell’intervento nel rafforzamento e nell’estensione  - totale o parziale - degli strumenti civilistici e amministrativi a tutela del contraente debole, anche sotto il profilo sanzionatorio; nel coordinamento dell’eterogenea normativa sul credito al consumo; nel rafforzamento della vigilanza sui soggetti abilitati all’esercizio di tale attività, attribuendo poteri sanzionatori e d’intervento alla Banca d’Italia. Il medesimo articolo, inoltre, prevede la rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario, attribuendo in tal senso i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Con particolare riferimento ai mediatori creditizi, si richiede che la disciplina ad essi relativa sia introdotta nel TUB e che con regolamento (previo parere delle Commissioni parlamentari compatenti) sia creato e disciplinato un apposito organismo associativo sottoposto alla vigilanza della  Banca d’Italia. A quest’ultima sono affidati, tra l’altro, compiti di prescrizione di specifiche regole di condotta. Le norme recano altresì prescrizioni in ordine ai requisiti dei soggetti abilitati, nonché all’attività di vigilanza e all’irrogazione di sanzioni affidata alla Banca d’Italia.

Le disposizioni si occupano inoltre degli obblighi intestati ai mediatori creditizi e delle relative responsabilità, nonché dei requisiti di indipendenza e di forma giuridica da adottare (nella specie, la forma societaria) per l’esercizio della propria attività. Si prescrive infine, in relazione alla tutela della trasparenza contrattuale, l’obbligo di coordinamento tra il D. Lgs. n. 385 del 1993 e le altre disposizioni aventi rango di legge e concernenti la tutela del consumatore, comprese – tra l’altro - quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.

 

L’evoluzione del credito al consumo in Italia: interventi della Banca d’Italia e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la VI Commissione finanze

Nell’audizione tenutasi il 17 marzo 2009 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati (in occasione dell’Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario), il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ha affrontato anche la questione del rallentamento del credito alle famiglie. In particolare, il Governatore ha rilevato che “per le famiglie la crescita era del 3,3 per cento in gennaio [2009], contro il 4,7 di settembre [2008]. La dinamica del credito alle famiglie, assai sostenuta qualche anno fa, si era già moderata prima dell’inizio della crisi finanziaria; la flessione delle transazioni immobiliari e la caduta dei consumi di beni durevoli hanno provocato un’ulteriore frenata. […] Il credito al consumo finalizzato all’acquisto di beni e servizi – che è pari al 6 per cento del credito alle famiglie concesso dalle banche – ha segnato un forte rallentamento”. Il Governatore ha inoltre rilevato che “l’indebitamento privato è in Italia considerevolmente inferiore a quello di altri paesi. Per le famiglie, i debiti finanziari, benché cresciuti rispetto al passato, sono il 49 per cento del reddito disponibile, contro oltre il 90 dell’area dell’euro, il 150 circa del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per le imprese il rapporto fra debiti finanziari e prodotto è pari al 75 per cento, rispetto a una media dell’area più elevata di circa 13 punti; negli Stati Uniti e nel Regno Unito il rapporto è prossimo, rispettivamente, al 77 e al 113 per cento. Nel confronto con gli anni precedenti la recessione del 1993 la condizione finanziaria delle imprese italiane appare oggi più solida. Alla fine del 2007 il leverage, calcolato sulla base dei bilanci di oltre 50.000 imprese, era pari a circa il 50 per cento, sette punti in meno rispetto all’inizio degli anni novanta; soprattutto è oggi più ampio il grado di copertura degli oneri finanziari con le fonti interne di finanziamento”.

Nell’audizione tenutasi il 6 maggio 2009 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati sulle Tematiche relative all’applicazione della disciplina Antitrust nel settore bancario, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato Antonio Catricalà si è soffermato, tra l’altro, sul settore del credito al consumo.

E’ stato anzitutto rilevato che, complessivamente, “il credito al consumo non pare aver risentito più di tanto della crisi economica in atto. Secondo recentissimi dati del Ministero dell’Economia, nel 2008 il valore delle operazioni di credito al consumo in Italia è cresciuto dell’1,4% rispetto all’anno precedente, toccando i 60,6 miliardi di euro”, nonostante “i segnali di rallentamento verso la fine dell’anno” e la “diminuzione del 13 % dei prestiti finalizzati rispetto al 2007”. Il Presidente ha poi sottolineato come il rapporto tra credito al consumo e Pil in Italia, pari al 6%, sia inferiore rispetto a quanto registrato negli altri paesi europei (Francia: 7%; Germania: 11%; Regno Unito: 15%).  Nell’illustrare l’attività dell’AGCM relativamente ai mercati di credito al consumo cd. “diretto” o “bilaterale”, dal punto di vista della tutela della concorrenza, ha osservato che  “l’Autorità è intervenuta cercando di assicurare assetti di mercato aperti e spinti al massimo confronto competitivo. Esempi di tali interventi sono alcune operazioni di concentrazione laddove sono state imposte cessioni di partecipazioni e scioglimento di joint venture al fine di evitare che gli impatti sul settore bancario comportassero conseguenze sul lato del credito al consumo, determinando quote di mercato così concentrate e legami di tipo distributivo tali da restringere ogni spazio al confronto competitivo.”

Sotto il profilo dell’esercizio di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, è stato evidenziato che l’Autorità ha concluso numerosi procedimenti istruttori nei confronti di operatori del settore del credito al consumo, con riferimento a messaggi pubblicitari diffusi a mezzo stampa e/o volantini pubblicitari. In particolare, l’Autorità è stata chiamata a valutare la corretta indicazione degli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che contribuiscono alla determinazione dei costi complessivi degli stessi.

 


 

 

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