Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: La crisi dei mercati finanziari - Edizione aggiornata
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 25
Data: 05/11/2009
Descrittori:
CRISI ECONOMICA   MERCATO FINANZIARIO
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

 

 

La crisi dei mercati finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 25

Edizione aggiornata

 

 

 

5 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Finanza pubblica e Area Internazionale

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Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

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File: FI0099g.doc

 


I N D I C E

 

1.  Cronologia degli avvenimenti: dalla crisi dei mutui subprime alla crisi internazionale dei mercati finanziari1

1.1  L’origine e l’evoluzione della crisi (2002-2007)1

1.2  Lo sviluppo della crisi nel 2008-2009. 6

2.  Le misure anti-crisi adottate nei principali Paesi industrializzati21

2.1  I Paesi dell’area comunitaria. 21

2.2  Gli altri Paesi maggiormente industrializzati (Brasile, Cina, Giappone, India, Russia e Stati Uniti)27

3.  Le misure anticrisi adottate negli Stati Uniti32

3.1  Premessa: l’“Emergency economic stabilization Act of 2008”32

3.2  Costituzione di appositi organi e uffici32

3.3  Modalità di svolgimento del piano e compiti del Segretario di Stato. 33

3.4  Il controllo parlamentare nelle diverse fasi del piano. 33

3.5  L’American Recovery and Reinvestment Plan. 34

3.6  Il nuovo Financial Stability Plan presentato dal Segretario di Stato al Tesoro Geithner35

3.7  Il programma americano per facilitare l’acquisto delle abitazioni (“Making Home Affordable Program”).39

4.  L’assetto della vigilanza bancaria e finanziaria e le misure anticrisi nel Regno Unito  40

4.1  La Financial Services Authority (FSA): aspetti funzionali e principali ambiti di competenza  41

4.2  La gestione delle crisi: aspetti istituzionali44

4.3  Misure per fronteggiare la crisi economico-finanziaria. 46

5.  Le indicazioni emerse nei fora internazionali di cooperazione e di vigilanza  55

5.1  Dal Financial Stability Forum al Financial Stability Board. 55

5.2  Il G20 di Londra ed il G8 di Lecce. 60

5.3  Il G8 dell’Aquila e il G20 di Pittsburgh. 62

5.4  Le potenze economiche emergenti67

6.  Gli interventi legislativi d’urgenza adottati in Italia. 68

6.1  Gli interventi volti a fronteggiare la crisi finanziaria. 68

6.2  Gli interventi finalizzati al sostegno dell’economia. 72

7.  Le misure adottate dalla BCE e dalla Banca d’Italia. 80

8.  Rafforzamento della vigilanza finanziaria nell’UE.. 86

8.1  Il nuovo quadro di vigilanza. 86

8.2  Base giuridica e sussidiarietà. 93

8.3  Il parere della Banca d’Italia. 94

8.4  Il parere della Consob. 95

9.  Misure particolari: il divieto temporaneo di vendita allo scoperto. 98

9.1  Definizione di “vendita allo scoperto”98

9.2  La disciplina della vendita allo scoperto in Italia. 98

 


1.Cronologia degli avvenimenti: dalla crisi dei mutui subprime
alla crisi internazionale dei mercati finanziari

1.1  L’origine e l’evoluzione della crisi (2002-2007)

Tra il 2002 ed il 2006 si delinea negli Stati Uniti e negli altri Paesi maggiormente industrializzati una “bolla” nel settore immobiliare: si riducono gli investimenti nelle nuove tecnologie ed i capitali si orientano verso il settore edilizio che sembra offrire la stessa redditività. Durante il boom immobiliare molti istituti di credito statunitensi erogano mutui a lavoratori dipendenti a bassa solvibilità (i cosiddetti mutui subprime), garantiti da ipoteche. Il sistema presuppone un continuo rialzo dei valori immobiliari e dal permanere di bassi tassi d’interesse sui prestiti.

Gli istituti di credito tendono a non iscrivere questo tipo di operazioni nei loro bilanci ma tendono a cartolarizzarli, facendone degli strumenti finanziari – come i CDO (Collateralized Debt Obligations) – che sono posti in vendita sui mercati finanziari. Assieme ad altri titoli, i mutui subprime finiscono per essere inseriti nei portafogli delle più comuni SICAV. La maggioranza delle grandi banche ignora e tende ad ignorare il contenuto di questi prodotti finanziari che fanno parte del loro portafogli.

Nel giugno 2005, mentre si rafforzano le voci che prevedono una contrazione del mercato immobiliare, il settimanale inglese Economist “apre” con un servizio sul rallentamento negli Stati Uniti, in Australia ed in altri paesi della crescita dei prezzi degli immobili. Continua tuttavia, soprattutto negli USA, la tendenza dei nuclei familiari ad acquistare le case per abitazione accendendo una o più ipoteche, finanziando in questo modo l’acquisto di auto e di altri beni di consumo.

In tempi di valori immobiliari crescenti, un mutuo ipotecario acceso da un debitore solvibile è per la banca un prestito a basso rischio, un prime loan; ma quando la tendenza del mercato si inverte, la solvibilità del debitore è modesta, e la quota versata in contanti è piccola, la garanzia ipotecaria risulta molto meno forte, ed il mutuo viene classificato subprime.

Nel 2006 il tasso principale della FED raggiunge il 5,75%: in tre anni è cresciuto di 3,75 punti percentuali: è importante notare che i mutui subprime, a tasso variabile, sono largamente indicizzati su questo tasso. Molti mutuatari, di fronte al rialzo dei tassi, non sono più in grado di pagare le rate: gli immobili sono acquisiti dalle banche e venduti all’asta, provocando una discesa dei valori immobiliari e del valore delle ipoteche. A metà agosto l’indice statunitense che misure il settore edilizio scende del 40% rispetto all’anno precedente.

Tra il 2004 ed il 2007, 1,2 milioni di americani, sono costretti ad abbandonare le abitazioni gravate da questi mutui.

Nel febbraio 2007, uno dei maggiori istituti di credito del mondo, la Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HBSC), ammette di aver subito perdite gravi nel settore dei subprime loans.

Nel marzo 2007, la Security & Exchange Commission (SEC) statunitense avvia un indagine sull’entità del fenomeno dei subprime. In quella sede la Deutsche Bank dichiara alla SEC che la sua esposizione in "prodotti finanziari strutturati" (che possono contenere subprime loans) potrebbe arrivare al massimo fino a 2,3 miliardi di euro.

Tra febbraio e marzo il settore dei subprime statunitensi subisce un vero e proprio tracollo: più di 25 società specializzate dichiarano fallimento, annunciano perdite rilevanti o vengono poste in vendita.

Nel giugno 2007 l’attenzione degli analisti si focalizza sull’attività di certi organismi specializzanti nell’investimento in prodotti finanziari strutturati che racchiudono spesso crediti subprime: si tratta dei SIV (Structured Investment Vehicles), che sono di solito emanazioni (conduits) di banche, ma vengono tenuti ufficialmente fuori dal bilancio della casa madre. L'agenzia di rating Moody's afferma che i SIV sono "un'oasi di calma nel maelström dei subprime".

A luglio le maggiori agenzie di rating modificano i criteri di valutazione, abbassando il rating di migliaia di prodotti finanziari, specie quelli legati ai mutui ipotecari americani. In certi casi si passa da "A" a "non-investment grade" nell’arco di poche ore.

Nello stesso mese si delinea la vicenda emblematica di una piccola banca semipubblica di Düsseldorf, la IKB Deutsche Industriebank, si vede abbassare il rating di un portafoglio da 12,7 miliardi di euro contenente prodotti strutturati come le collateralized debt obligations (CDO), basate su mutui ipotecari, o addirittura come i finanziamenti "mezzanino" che, ad esempio, accompagnano un mutuo per la quota non coperta dal valore dell'immobile ipotecato, e sono quindi privi di garanzie reali: alto rendimento e altissimo rischio. Questo portafoglio è tenuto offshore e fuori bilancio attraverso un SIV, che si finanzia emettendo carta commerciale (commercial paper) a breve termine. Il suo metodo, comune a quasi tutta questa categoria di "veicoli", consiste dunque nell'investire a lungo termine con provvista a breve. Prima del ribasso dei rating, il 70% dei titoli contenuti nel portafoglio della IKB Rhineland aveva un livello AAA o AA, accordato volentieri dalle agenzie di rating stesse che avevano collaborato a "strutturare" i prodotti della Banca stessa. Il taglio dei rating mette in allarme i mercati, e la Rhineland Funding si vede chiudere l'accesso ai finanziamenti a breve termine. Rhineland invoca allora la linea di credito da 12 miliardi di euro promessale dalla IKB e da altri istituti, fra cui la Deutsche Bank.

Il 20 luglio la Deutsche Bank esercita la propria opzione di recesso dalla linea di credito ed allerta la Bafin, l'istituto tedesco di supervisione bancaria. Si organizza rapidamente un’operazione di salvataggio: il Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), ente governativo e maggior azionista della IKB, versa nelle casse della IKB 8 miliardi di euro e copre i 3,5 miliardi di euro di perdite di portafoglio della IKB stessa e dei suoi "veicoli".

Tra luglio ed agosto, l’American Home Mortgage Investment Corporation afferma di non essere in grado di finanziare i propri impegni di credito e una settimana dopo si dichiara insolvente ai sensi della legge fallimentare Usa. Union Investment, un gestore di fondi tedesco, sospende i rimborsi di quote da uno dei suoi fondi. Tre programmi di ABCP (Asset backed commercial paper), fra cui uno collegato ad American Home, prolungano la scadenza delle proprie passività, con un provvedimento che non ha precedenti. La banca francese BNP Paribas congela i rimborsi di tre fondi di investimento, adducendo l’incapacità di valutarli date le particolari circostanze.

Jean-Claude Trichet, Presidente della Banca centrale europea, ribadisce il 2 agosto che occorre esercitare la massima vigilanza con il ritorno dell'inflazione. Questa dichiarazione viene interpretata come un preannuncio di un imminente rialzo dei tassi d'interesse. Poche ore dopo la dichiarazione di Trichet, la Banca centrale australiana alza il tasso di riferimento al 6,5%, livello massimo degli ultimi dieci anni.

Sempre nei primi giorni di agosto, alcune delle banche che prestano denaro agli hedge funds, temendo che le perdite causate dai crediti subprime stiano contagiando anche i fondi da loro finanziati, emettono dei margin calls: chiedono cioè agli hedge funds di aumentare i depositi di garanzia contro i rischi d'insolvenza. Queste richieste obbligano gli hedge funds a vendere beni liquidi (per esempio petrolio), spingendo al ribasso i relativi mercati.

Il 5 agosto la banca americana Bear Stearns licenzia il co-presidente Warren Spector dopo le perdite subite da due hedge funds affiliati, caratterizzate da un portafoglio pieno di crediti ipotecari negoziabili solo con uno sconto del 60%.

L’8 agostola Banca d'Inghilterra continua a sostenere che un rialzo dei tassi è probabile. Analoghi preannunci di rialzo vengono dalla Banca centrale del Giappone. Il 9 agosto BNP Paribas sospende i riscatti dei titoli emessi da tre suoi fondi che hanno investito in prodotti contenenti crediti ipotecari americani. Questa drastica misura, equivalente ad una parziale chiusura degli sportelli, è motivata dall’istituto di credito dalla "completa evaporazione della liquidità in alcuni segmenti di mercato". Nelle stesse ore, i tassi interbancari salgono bruscamente negli Stati Uniti e in Europa. Il livello punitivo dei rialzi viene giudicato allarmante dalle banche centrali in Europa e negli Stati Uniti: prima la BCE e poi la FED cominciano ad immettere liquidità offrendo al sistema bancario prestiti a tassi ordinari.

Il 9-10 agosto la BCE immette in due giorni 156 mld. di euro, con un intervento di portata superiore a quello effettuato dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. La FED immette 62 mld. di dollari. Analoghi interventi vengono compiuti dalle banche centrali del Canada, dell'Australia e del Giappone. L’effetto “valanga” trasla sugli altre tipologie di intermediari finanziari, portando ad un ribasso delle azioni dei fondi operanti nel settore edilizio (anche nei casi in cui non siano coinvolti in operazioni con mutui subprime).

Il 13 agosto, la banca d'affari americana Goldman Sachs annuncia alla stampa che il maggiore dei suoi "fondi quantitativi" (quant funds), a gestione computerizzata, ha perso il 30% in una settimana. Nello stesso giorno la Coventree, una banca d'affari canadese molto specializzata, dichiara di avere urgente necessità di 700 milioni di $ (425 mln. di euro). Si apprende che altre diciassette banche canadesi stanno cercando di procurarsi nuove linee di credito. Parallelamente forti perdite affiorano in Citigroup, Lloyds Bank, HBOS e due Landesbanken tedesche. In pochi giorni, l'indice mondiale dei titoli bancari perde l'8%.

Il 14 agosto la società americana Sentinel Management Group, che investe per conto degli operatori finanziari in operazioni teoricamente a basso rischio nei mercati dei capitali, ed è considerata una tipica esponente della finanza "conservatrice", cerca di impedire i riscatti dei propri titoli. La sua iniziativa è bloccata. (Un mese dopo verrà multata per questo dalla SEC, e chiederà la dichiarazione di fallimento).

Il 15 agosto la società australiana Basis Capital, che gestisce hedge funds, rende noto che uno dei suoi fondi ha perso l'80%. Un analista della banca d'investimenti Merrill Lynch, incaricato di valutare le azioni dell'americana Countrywide Financial, importante erogatrice di mutui ipotecari, cambia improvvisamente la sua raccomandazione da buy a sell, adducendo possibili difficoltà di reperimento dei fondi. La FED immette nuova liquidità nel sistema bancario.

Il 16 agosto, in Australia, le azioni del RAMS, istituto specializzato in mutui ipotecari, crollano del 60% dopo che si diffonde la notizia di una richiesta di fondi d'emergenza. Il giorno successivola FED riduce il tasso di sconto di mezzo punto, da 6,25 a 5,75%, prorogando inoltre a 30 giorni in termine di rimborso dei suoi prestiti. La Banca centrale statunitense accompagna la misura dicendo che il terremoto dei mercati minaccia l'economia nazionale; se ne deduce che è probabile, per la riunione del 18 settembre, anche un taglio del tasso più importante, quello dei FED funds. L'offerta di fondi viene comunque accettata subito da Citigroup, JPMorgan Chase, Wachovia e Bank of America.

Il 29 agosto la banca Barclays annuncia che la sua esposizione a crediti subprime raggiunge al massimo i 75 milioni di sterline (110 milioni di euro). Il giorno dopo, per la seconda volta in un mese, chiede un prestito alla Banca di 1,6 miliardi di sterline (1,17 miliardi di euro) ad un tasso maggiorato dell'1% sul livello base.

Il 2 settembre il presidente della Barclays Bank, Bob Diamond, invita energicamente la Banca d'Inghilterra e le altre banche centrali ad immettere più liquidità, altrimenti i prestiti interbancari rischiano di bloccarsi, inceppando a loro volta i mercati dei capitali. Il suo grido di allarme viene severamente criticato come un inopportuno e pericoloso segnale di panico in una situazione già carica di tensione. In Inghilterra i tassi interbancari a tre mesi sono saliti in qualche settimana dal 5,8 al 6,8%. Ormai superano il tasso di riferimento di ben 105 punti base, dopo che per nove anni non se ne erano mai distaccati per più di 5-10 punti base.

Il 6 settembrela Banca centrale europea non innalza i tassi d'interesse, come aveva ampiamente e ripetutamente lasciato intendere nei mesi precedenti, ma ne lascia invariato il livello. Alcuni analisti, valutando che si tratti di un ragionevole compromesso fra esigenze di rilancio e controllo dell'inflazione, ritengono che la decisione della BCE sia saggia ed equilibrata; altri, convinti che in un momento così critico servirebbe una spinta assai più forte, la trovano debole e insufficiente; altri ancora (all'opposto), temendo che sia solo il primo passo di un pericoloso cedimento alla pressione dei mercati e al cattivo esempio della FED, la giudicano pavida e di cattivo auspicio.

7 settembre. La quotazione azionaria della banca francese Société Générale perde il 4%. La Deutsche Bank, che ha perso il 13% in tre settimane, è fra le prime a verificare lo stato del suo portafoglio ed a comunicarne i risultati: la sua esposizione ai subprime loans ammonta a 50 mld. di euro. Poiché nel mese di marzo era esposta, a suo dire, per un massimo di 2,3 miliardi, gli analisti sono indotti a ritenere che abbia investito negli ultimi sei mesi oltre 47 mld. di euro in questi prodotti così rischiosi. La Barclays Bank e la Royal Bank of Scotland sono entrambe esposte per 15 mld. di euro. Negli USA, Citigroup è esposta per 12 miliardi di dollari.

Il Governatore della Banca d’Inghilterra, Merwyn King afferma, il 12 settembre, che le banche centrali devono immettere liquidità solo a tassi punitivi, se non vogliono incoraggiare l'eccesso di tendenza al rischio che ha prodotto la situazione attuale. Il giorno successivo, il Governatore della Bank of Canada, David Dodge, dichiara: "Guardando indietro, ci rendiamo conto che avremmo dovuto mantenere più alto il livello dei tassi, perché in pratica le condizioni del credito venivano agevolate cartolarizzando sempre più e mettendo sempre più cose (stuff) fuori bilancio."

Il 14 settembre, la Northern Rock, quinta banca britannica nel settore dei mutui ipotecari, dichiara difficoltà e chiede aiuto al governo. Il governo ricorda l'esistenza di un piano di protezione dei depositi (che però può comportare fino a sei mesi d'attesa). Allarmati, i depositanti si recano in massa a ritirare i soldi agli sportelli. Sui marciapiedi si creano lunghe file: uno spettacolo che non si vedeva in Inghilterra dal 1866. Le file si protraggono per giorni, e cessano solo il 17 settembre, dopo che il governo ha garantito ufficialmente e formalmente la liquidità e l'integrità dei depositi.

La Banca d'Inghilterra annuncia il 19 settembre che è pronta a indire un'asta d'emergenza per l'erogazione di 10 miliardi di sterline in prestiti alle banche ed aggiunge che le banche potranno portare in garanzia anche crediti ipotecari. La decisione è presa "per allentare la pressione nei mercati dei titoli a lungo termine". Infatti la tensione in parte si allenta: i tassi interbancari Libor del dollaro e della sterlina scendono di 35 punti base.

22 settembre. Stime di Goldman Sachs dicono che le banche dei tredici paesi dove è in uso la moneta europea sono esposte complessivamente per 360 mld. di euro in "veicoli" che hanno investito in subprime loans e simili. Le loro attività ammontano però a 21mila mld.

Nel mese di ottobre Moody’s declassa il rating di circa 2.500 obbligazioni subprime emesse nel 2006, seguita nei giorni seguenti da S&P con vari declassamenti di titoli supbrime. Alla fine del mese vari garanti finanziari annunciano perdite per il terzo trimestre; Fitch dichiara che sta considerando un abbassamento del rating AAA di alcuni assicuratori monoline.

Il 12 dicembre le banche centrali di cinque aree valutarie annunciano misure coordinate intese a rendere disponibili finanziamenti di fine anno a un più ampio novero di istituzioni.

Il 19 dicembre ACA, garante finanziario con rating A, è declassato da S&P al grado CCC, inducendo le controparti a chiedere il versamento di garanzie supplementari per il quale sono negoziate ripetute proroghe nei mesi seguenti. S&P abbassa da stabili a negative le proiezioni di rating di altri assicuratori monoline.

1.2  Lo sviluppo della crisi nel 2008-2009

Nei primi giorni di gennaio 2008, le indagini presso i responsabili degli acquisti e i rapporti sul mercato del lavoro segnalano un indebolimento pronunciato dell’economia Usa e destano timori per la crescita mondiale.

Tra il 14 ed il 31 gennaio, la BCE, la FED e la Banca nazionale svizzera effettuano operazioni addizionali di finanziamento a lungo termine in dollari Usa.

Il 15 gennaio Citigroup annuncia per il quarto trimestre perdite dovute in parte alla svalutazione di ulteriori 18 miliardi di dollari di esposizioni collegate ai mutui, dando inizio a una nuova serie di annunci simili da parte di altre istituzioni finanziarie.

21 gennaio: la Federal Reserve abbassa di 75 punti base il tasso ufficiale al di fuori delle sue riunioni programmate, in considerazione della diffusa debolezza dei mercati creditizi e azionari mondiali. Il tasso ufficiale è ulteriormente ridotto di 50 punti base la settimana successiva.

Il 17 febbraio la Banca Northern Rock è nazionalizzata dal Governo britannico

Il 7 marzo la Federal Reserve annuncia un aumento di 40 miliardi di dollari della sua nuova Term Auction Facility e, pochi giorni dopo, amplia le proprie operazioni di prestito titoli mediante la Term Securities Lending Facility, da 200 miliardi di dollari, che offre in prestito titoli del Tesoro a fronte dello stanziamento in garanzia di titoli di vario tipo. Successivamente la stessa settimana la FED annuncia la creazione della Primary Dealer Credit Facility che estende alla comunità dei primary dealer il sistema dello sportello di sconto. Iniziative supplementari, fra cui nuove aste di finanziamenti in dollari Usa, sono annunciate da altre banche centrali.

Il 2 maggiola BCE, la Federal Reserve e la Banca nazionale svizzera annunciano un ulteriore potenziamento delle loro misure di liquidità in dollari Usa.

Il 7 settembre il Dipartimento del Tesoro statunitense pone sotto tutela due grandi istituzioni finanziarie, Fannie Mae e Freddie Mac, con 200 mld. di dollari. I due organismi garantiscono quasi la metà dei 12.000 mld. di dollari di mutui edilizi degli Stati Uniti e nel corso dell’ultimo anno hanno perduto 14 mld. di dollari.

Il 15 settembre la banca d’affari Lehman Brothes fallisce, mentre una delle principali banche americane, la Bank of America, annuncia l’acquisto di un’altra grande banca d’affari, la Merrill Lynch.Dieci banche internazionali raccolgono liquidità per 70 mld. di dollari per fronteggiare la situazione.

16 settembre: la FED e l’Amministrazione USA nazionalizzano di fatto il gigante assicurativo AIG (American International Group), in via di fallimento, intervenendo con 85 mld. contro l’acquisizione del 79,9% del suo capitale azionario.

Il 18 settembre la banca britannica Lloyd TSB acquista la sua concorrente HBOS, anch’essa in via di fallimento. Le autorità statunitensi annunciano la presentazione di un piano generale di salvataggio, detto Paulson (dal nome del responsabile del Dipartimento del Tesoro), dell’importo di 700 mld. di dollari, inteso a liberare le banche degli attivi invendibili.

Il 19 settembre il Presidente americano George W. Bush lancia un appello per “agire immediatamente” attraverso il piano di salvataggio degli istituti di credito per evitare un aggravamento della congiuntura.

23 settembre: i lavori della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite è dominato dalla crisi internazionale dei mercati finanziari. I mercati finanziari vivono un ulteriore fase di incertezza a causa delle difficoltà nell’iter di approvazione del piano di salvataggio da parte del Congresso statunitense.

Il 26 settembre le quotazioni del gruppo bancario ed assicurativo belga-olandese Fortis crollano a causa di timori sulla sua solvibilità. Negli Stati Uniti la banca JPMorgan, sostenuta dalle autorità federali, acquisisce il controllo della sua concorrente Washington Mutual.

Il 29 settembre il Piano Paulson è respinto dal Congresso. Gli effetti sulla borsa americana e su quelle europee sono immediati, con un innalzamento dei tassi interbancari. In Brasile, dopo che la Borsa ha perduto più del 10% in una sola seduta, le quotazioni sono sospese. In Europa, il gruppo Fortis è parzialmente nazionalizzato per iniziativa dei governi del Benelux; nel regno Unito la banca Bradford e Bingley è nazionalizzata.

Il 30 settembre i governi di Parigi e di Bruxelles intervengono per salvare la banca franco-belga Dexia (per questa operazione il Governo francese ricorre ad un intervento indiretto attraverso la Caisse de Dépôts et Consignations).

1° ottobre: il Senato statunitense approva con 74 voti favorevoli e 25 contrari una versione modificata del Piano Paulson di salvataggio degli istituti di credito che prevede 150 mld. di dollari di crediti d’imposta unitamente ai 700 mld. stanziati per stabilizzare il sistema finanziario. Il Piano prevede di elevare da 100 mila a 200 mila dollari la garanzia dello Stato a favore dei depositi bancari. La Germania si oppone alla creazione, sostenuta dal governo francese, di un fondo europeo dotato di 300 mld. di euro, sul modello del Piano Paulson. Il presidente francese Sarkozy annuncia una serie di misure nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, tra le quali l’acquisto, da parte dello Stato, di 30.000 abitazioni private.

Il 2 ottobre la BCE lascia immutato il suo tasso di riferimento al 4,25%. Il suo Presidente, Jean-Claude Trichet, respinge l’idea di un piano modellato su quello statunitense e riconosce che la crisi rappresenta “un avvenimento mai verificatosi dopo la Seconda guerra mondiale”. Il Governo portoghese rafforza il controllo sul settore creditizio e aggrava le misure sanzionatorie. I Paesi bassi propongono la creazione di fondi nazionali di salvataggio creditizio, al posto di un fondo unico europeo, anche Londra si mostra favorevole a soluzioni su scala nazionale. L’Irlanda introduce un meccanismo pubblico di garanzia illimitata alle principali banche operanti nel paese. Il governo di Parigi presenta un piano di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese per un valore di 22 mld. di euro per prevenire il rischio di congelamento del credito.

3 ottobre:la Camera dei Rappresentanti statunitense adotta il Piano Paulson – l’”Emergency Economic Stabilization Act” - nella versione modificata già approvata dal Senato, che destina 700 mld. di dollari per finanziare l’acquisto da parte del Governo dei titoli il liquidi legati all’andamento dei mutui delle istituzioni finanziarie ed include anche misure di sostegno per le famiglie in difficoltà a causa della crisi del mercato immobiliare. Il Presidente francese Sarkozy invita le organizzazioni del padronato francese a presentare delle proposte per contenere le retribuzioni dei quadri dirigenziali. Il principale manager di Dexia, Axel Miller, rinuncia alle sue indennità di buona uscita dopo che il Ministero dell’economia francese ha subordinato la ricapitalizzazione dell’istituto franco-belga alla rinuncia di Miller all’adozione di queste misure. In Giappone, la Banca centrale immette 5,5 mld. di euro nel sistema bancario, intervenendo sul mercato per la 13 giornata consecutiva. La banca americana Wells Fargo acquista la sua concorrente Wachovia per 15,1 mld. di dollari in azioni. La Banca centrale europea (BEI) lancia nuovi prestiti, per un valore di 30 mld. di euro, per sostenere le piccole e medie imprese dell’area comunitaria nella fase di crisi finanziarie. Queste iniziative attuano le indicazioni formulate nel consiglio informale dei ministri delle finanze dell’UE svoltosi a Nizza il 12 e 13 settembre scorsi.

Il 4 ottobre si riuniscono a Parigi, sotto la presidenza del Capo dello Stato francese, il Premier britannico Gordon Brown, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ed il Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi per un summit sulla crisi finanziaria internazionale. Il Ministro dell’economia tedesco, Glotz, ribadisce la sua contrarietà ad un piano di salvataggio su scala europea. Dominque Strass-Kahn, Direttore generale del Fondo monetario internazionale, incontra il Presidente francese e rivolge un appello ai Paesi europei affinché operino assieme per fronteggiare la crisi. Il vertice si conclude con l’approvazione di un documento in cinque punti che prevede: 1) nuove regole contabili per assicurare che i bilanci delle banche europee siano sempre più trasparenti; 2) il sostegno alle banche colpite dalla crisi a carico dei singoli Paesi (così come avvenuto per Bradford & Bingley, Fortis e Dexia) ma in coordinamento con il resto dei Paesi UE e con i partners internazionali; 3) la richiesta di maggiore flessibilità da parte dell’UE nella applicazione delle regole sugli aiuti di stato in relazione al salvataggio degli istituti di credito; 4) un atteggiamento più flessibile nell’applicazione del Patto UE di stabilità, particolarmente nella valutazione del rapporto debito/PIL; 5) sanzioni agli amministratori e ai manager responsabili di una eccessiva esposizione degli istituti finanziari e di credito a situazioni di grande rischio.

I leaders del G4 si impegnano inoltre nell’organizzazione di un vertice mondiale, entro la fine dell’anno, che possa rivedere le regole che disciplinano il mercato finanziario globale, ripensando il ruolo delle agenzie di rating, delle banche di investimento e dei fondi speculativi.

5 ottobre: secondo quanto riportato dal Sunday Times, la banca d’affari americana JPMorgan Chase avrebbe accelerato il fallimento della Lehman Brothers congelando 17 mld. di dollari di attivi. Il Piano di salvataggio di 35 mld. di euro della banca tedesca Hypo Real Estate fallisce: di fronte ai gravi oneri previsti, il pool di banche private si ritira.

Il 6 ottobre tutte le borse europee registrano fortissimi ribassi: Parigi -9,40%, il ribasso più forte dalla creazione dell’indice CAC; Londra – 7,85%; Francoforte – 7,07%; Milano – 8,24%. Il presidente Sarkozy, parlando come Presidente in esercizio del Consiglio europeo, sottolinea che i “27 Paesi sono uniti, solidari e determinati” di fronte alla crisi” e che ciascuno di essi “prenderà le misure necessarie per assicurare la stabilità del sistema finanziario”. Il Primo Ministro islandese, Geir Haarde, adotta un provvedimento che dà al governo un largo controllo sulle banche, dopo che il giorno precedente erano state sospese le contrattazioni delle sei maggiori istituzioni finanziarie del Paese, comprese quelle delle tre banche principali.

Il 7 ottobre il Consiglio Ecofin, svoltosi a Lussemburgo, definisce una strategia per rispondere tempestivamente alla crisi finanziaria, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario; coordinando le diverse misure e prendendo in considerazione i possibili effetti cross-border delle decisioni assunte a livello nazionale; adottando misure per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie vulnerabili di rilevanza sistemica, sulla base di principi comuni; aumentando il livello minimo di protezione degli schemi di garanzia dei depositi dagli attuali 20.000 euro ad almeno 50.000 euro. In conseguenza di ciò, l’Austria, il Belgio, i Paesi Bassi e la Spagna innalzano autonomamente la garanzia statale a 100.000 euro. In Francia tale garanzia è fissata a 70.000 euro.

L’8 ottobre le borse europee conoscono un nuovo forte ribasso. Numerose banche centrali, tra le qual la FED e la BCE, abbassano i loro tassi di riferimento. Gordon Brown propone un “piano europeo di finanziamento” del sistema bancario. La FED ha così portato i tassi all'1,5%, la BCE al 3,75%, la Banca centrale del Canada al 2,5%, la Banca d'Inghilterra al 4,5% e la Svezia al 4,25%. E anche l’istituto di emissione cinese si è aggiunto, tagliando i tassi per la seconda volta in tre settimane e portando il tasso principale al 6,93%.

9 ottobre: lo Stato islandese assume il controllo della prima banca del Paese, la Kaupthing. Il Presidente della BCE lancia un appello alla fiducia agli operatori finanziari, mentre il Direttore generale del FMI, Strass Kahn afferma che il Fondo è pronto a sostenere ogni Stato in difficoltà, affermando al contempo che “ogni azione isolata” di salvataggio deve essere “evitata e condannata”. Il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Pascal Lamy, si dichiara favorevole allo svolgimento di una nuova conferenza per il riassetto finanziario mondiale, sul tipo di quella tenutasi a Bretton Woods.

Il 10 ottobre, mentre si registra una nuova giornata pesantissima per i mercati ed il prezzo del greggio tocca i 75 dollari, i Ministri delle finanze ed i Governatori delle Banche centrali dei Paesi del G7, riuniti a Washington, approvano un “Piano d’azione” che delinea una strategia per stabilizzare i mercati finanziari e riattivare i flussi creditizi al fine di sostenere la crescita economica globale.

L’11 ottobre il Presidente Sarkozy e la Cancelliera Merkel prospettano la creazione di una “cassetta degli attrezzi comune”, che potrà essere ufficialmente presentata nel corso del vertice dell’Eurogruppo il giorno dopo. I ministri dell’Economia dei Paesi G7, riuniti a Washington, si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per contenere la crisi finanziaria. Il Segretario americano al Tesoro, Paulson, annuncia che l’Amministrazione federale sta mettendo a punto un piano per l’acquisizione di partecipazioni, da parte dello Stato, nelle banche più indebitate.

Il 12 ottobre: l’Eurogruppo (di cui fanno parte i 15 Paesi aderenti all’euro), riunito all’Eliseo, concorda su un piano comune di salvataggio delle banche, garantendo in particolare i prestiti interbancari. L'Eurogruppo decide di operare su tre fronti prioritari: la ricapitalizzazione delle banche in difficoltà; la garanzia pubblica a tutti i prestiti interbancari per sbloccare la liquidità e una revisione delle norme contabili a livello europeo. La misura più urgente tra quelle concordate dall'Eurogruppo riguarda proprio le garanzie sui prestiti interbancari, essendo il sistema creditizio europeo afflitto non tanto dal rischio d'insolvenza come nel caso delle banche americane, ma dalla completa paralisi della liquidità. Lo schema di garanzie durerà fino alla fine del 2009 e coinvolgerà qualsiasi strumento di rifinanziamento sul mercato interbancario, anche sul medio lungo-termine per titoli di debito, con una scadenza che può andare fino a un massimo di cinque anni.

Lo stesso giorno, il Comitato monetario e finanziario internazionale, istanza direttiva del FMI attiva le procedure di emergenza per rendere disponibili le risorse del Fondo nell'aiutare i Paesi emergenti. Dominique Strauss-Kahn, Direttore generale del Fondo sottolinea che “c'è un senso di gravità di fronte alle circostanze attuali e di determinazione tra i Paesi membri nel rispondere alla crisi. (…) Non siamo di fronte solo ad una crisi finanziaria ma ad una umanitaria sofferta dalle economie in via di sviluppo, colpite dal drammatico aumento dei prezzi del cibo che stanno causando 10 milioni di bambini malnutriti”.

Sempre nel corso della stessa giornata, il Governo norvegese e la Banca centrale norvegese presentano un pacchetto di misure finalizzate ad accrescere la liquidità prosciugata dalla crisi finanziaria; tra cui l'emissione di obbligazioni di Stato fina a 350 miliardi di corone (41 mld. di euro).

Il 13 ottobre la Commissione europea rende noto che l'aiuto pubblico alle banche operanti nell’Unione deve essere "limitato al minimo necessario", ma tenendo conto delle condizioni di mercato "imprevedibili". Ogni sei mesi lo Stato deve sottoporre a Bruxelles una analisi della situazione per giustificare la prosecuzione del sostegno. In questo modo Bruxelles ha adattato alla crisi finanziaria la regola per cui dopo sei mesi dal salvataggio deve essere varata una ristrutturazione sostanziale del gruppo aiutato con denaro pubblico. Lo stesso giorno il governo austriaco annuncia uno stanziamento pari a 100 mld. di euro per rafforzare il sistema bancario del paese di fronte alla crisi finanziaria internazionale.

Il 14 ottobre il Primo Ministro australiano, Kevin Rudd, presenta un piano di sostegno dell'economia da 10,4 mld. di dollari australiani (7,25 mld. di dollari Usa) per compensare il rallentamento dovuto alla crisi dei mercati finanziari. Il piano è destinato prioritariamente ai pensionati, alle famiglie dai redditi medi e modesti ed ai nuovi acquirenti di abitazioni.

Il Consiglio europeo, nella riunione svoltasi a Bruxelles il 15 e 16 ottobre, adotta l’impegno di prendere misure appropriate, in modo concertato tra i 27 Paesi dell’UE, al fine di salvaguardare il buon funzionamento del sistema finanziario, assicura il finanziamento dell’economia e proteggere i depositanti. Viene inoltre deciso di stabilire un meccanismo informale per allertare tempestivamente delle possibili situazioni di crisi e favorire lo scambio d’informazioni e le valutazioni sulla crisi (cd. “financial crisis cell”), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri, della Presidenza del Consiglio in carica, del Presidente della Commissione, del Presidente della BCE (assieme con le altre banche centrali europee) e del Presidente dell’Eurogruppo.

Il 16 ottobre, il Premier ucraino Yulia Tymoshenko lancia un messaggio per cercare di rassicurare investitori e operatori finanziari sulla stabilità del sistema bancario e produttivo del suo Paese. "Il nostro sistema bancario è affidabile e di successo. Il Paese sta funzionando e operando nella più assoluta normalità", ha riferito il premier aprendo il Consiglio dei ministri, mentre sembra cosa decisa la richiesta di un prestito al FMI per fare fronte alla difficile congiuntura economica.

17 ottobre: intervenendo a Napoli ad un convegno dell’Associazione nazionale dei promotori finanziari, Lorenzo Alfieri – responsabile italiano di JP Morgan – osserva che “le economie cinese ed indiana continueranno a crescere e potranno rappresentare una locomotiva per l’economia mondiale”.

Il 19 ottobre il Presidente della Banca centrale europea sottolinea che i 27 Paesi dell'Unione europea "non hanno assolutamente" rinnegato il Patto di stabilità. "Nei testi più recenti che sono stati redatti a Parigi nel corso delle riunioni del G4, dei Quindici e poi dei Ventisette, se guardate bene, essi parlano di un'applicazione del patto di stabilità e di crescita secondo le disposizioni".

Il 20 ottobre il Governo francese decide l’immissione di 10,5 mld. di liquidità a sostegno delle principali banche francesi, attraverso una società pubblica – la SPPE – costituita ad hoc per il salvataggio del gruppo Dexia: i sei istituti (BNP Paribas, Banques populaires, Crédit mutuel-CIF. Crédit agricole SA, Société générale, Caisses d’epargne) si impegnano per contro ad adottare alcune misure finanziarie (incrementando dal 3% al 4% la quota totale del credito alle imprese, alle famiglie ed alle autonomie locali) e di tipo etico (limitando le remunerazioni del management). Nello stesso giorno l’esecutivo olandese interviene per il salvataggio dell’istituto bancario ING, che aveva annunciato nei giorni precedenti perdite per 500 mld di euro nel terzo trimestre dell’anno.

21 ottobre:la Presidente argentina, Cristina Fernandez Kirchner, presenta al Parlamento una proposta di legge che riforma il sistema previdenziale, il cui pilastro principale sarà di tipo pubblicistico, obbligatorio, mentre l'attuale meccanismo di capitalizzazione individuale diventerà complementare e basato sulla volontà del singolo contribuente. Una volta approvata la legge, i contributi accumulati dalle Afjp (così si chiamano le società private di gestione dei fondi pensionistici) passeranno al Fondo di garanzia della previdenza sociale amministrato dall'Anses (l’istituto previdenziale argentino). Si tratta in concreto di 30 mld. di dollari appartenenti a 9,5 milioni di lavoratori dipendenti, investiti in vario modo, e di introiti mensili per circa 300 milioni di dollari.

Il 22 ottobre si aprono a Pechino i lavori del settimo vertice dei capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell'Unione europea e di 16 Paesi asiatici (ASEM): nel corso della conferenza i Pesi asiatici ed europei convergono sull’esigenza di chiedere al Fondo Monetario Internazionale di giocare un ruolo importante nel fornire assistenza ai paesi duramente colpiti dalla crisi finanziaria attuale. In quella sede il Presidente della Commissione europea, Jose Manuel Barroso, invita i membri dei Paesi aderenti all’ASEM a lavorare insieme per stabilire mercati aperti con regole precise: “Dovremo resistere con fermezza alle proposte di protezionismo, isolamento e nazionalismo economico che danneggerebbero noi e le nostre prospettive di ripresa economica". Nel corso del vertice i rappresentanti dei Paesi dell’Asia dell'est decidono la creazione, entro il giugno prossimo, di un fondo comune da 80 mld. di dollari per lottare contro la crisi finanziaria.

Il Fondo monetario internazionale rende noto, lo stesso giorno, nel rapporto dedicato all’economia dell’Emisfero occidentale, che l'economia mondiale andrà incontro a una “grossa flessione” con la crescita che “cadrà ai minimi dalla recessione del 2001-2002. La crescita globale, ricorda inoltre il FMI è attualmente stimata rallentare dal 5% del 2007 al 3,9% nel 2008 e al 3% nel 2009. E a fronte del rallentamento della congiuntura “ci si attende che nei prossimi trimestri i prezzi delle commodities continuino a recedere dai loro livelli attuali, ancora molto alti”. “Nel complesso - si legge infine - la crescita nelle economie avanzate sarà vicina allo zero almeno fino alla metà del 2009'.(ANSA).

Il 23 ottobre il colosso energetico russo Gazprom ammette per la prima volta di subire difficoltà dalla crisi finanziaria globale scatenata dal crollo dei mutui subprime. Secondo un rapporto riservato sulla società, pubblicato dal quotidiano Kommersant “la situazione corrente potrebbe avere un impatto negativo sulla possibilità del gruppo di ottenere nuovi crediti e di rimborsare i vecchi debiti. La diminuzione della liquidità potrebbe anche impedire ai clienti di pagare in tempo i debiti con Gazprom”.

L’Amministrazione statunitense, lo stesso giorno, annuncia che il vertice mondiale per discutere la crisi economica si terrà il 15 novembre nell'area di Washington con il formato del G-20 con l'obiettivo di “esaminare i progressi fatti per fronteggiare l'attuale crisi finanziaria” nonché per “approfondire una comprensione comune delle sue cause”. I due candidati alla presidenza americana - Barack Obama e John McCain - hanno espresso entrambi il loro sostegno alla iniziativa del vertice mondiale. L'invito per il summit è stato inviato a 19 Paesi - Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea del Sud, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti - più l'Unione Europea. Saranno inoltre presenti i responsabili di quattro istituzioni: il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite e il Forum di stabilità finanziaria (che è guidato da Mario Draghi). Gli Stati Uniti considerano il vertice di metà novembre solo il primo di una serie di incontri internazionali che cercheranno di individuare le iniziative necessarie per restituire fiducia e stabilità ai mercati. Il formato delle riunioni successive sarà deciso in futuro.

Il mercato immobiliare americano continua a permanere in uno stato di crisi, tanto che proprio il 23 ottobre il governo Usa fa sapere che sono allo studio misure per aiutare quanti sono in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. I pignoramenti immobiliari hanno raggiunto un nuovo massimo storico, con un aumento del 71% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, al livello-record di 765.558 unità. Il governo federale americano sta pensando di utilizzare parte del pacchetto di aiuti da 700 miliardi di dollari varato dal Congresso nei giorni scorsi, per offrire garanzie sui prestiti in modo da aiutare chi è in difficoltà con le rate a non perdere la propria casa. Ma intanto proprio il boom dei pignoramenti spinge ancora in basso i prezzi delle abitazioni. L'indice dei prezzi delle case - rilevato dall'Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO) - ha segnato ad agosto un crollo del 5,9% su base annua (-0,6% mensile dopo il -0,8% di luglio), mentre le richieste di sussidio di disoccupazione sono salite la scorsa settimana di 15.000 unità, più del doppio di quanto previsto dagli economisti.

Il 24 ottobre il Dipartimento del Tesoro Usa annuncia l’ipotesi di rilevare quote di capitale delle società assicurative in difficoltà, accanto alle quote di istituti di credito. Le compagnie di assicurazione, che sembrano versare in uno stato di salute migliore rispetto alle società di altri settori, vedono i propri investimenti di lungo periodo perdere progressivamente valore e assistono a un calo dei propri titoli determinato dal crollo a catena delle Borse a livello globale. Il dipartimento del Tesoro appare favorevole a includere i colossi assicurativi nel piano anticrisi, ribattezzato TARP (troubled asset relief program, programma per il soccorso degli asset in difficoltà).

Lo stesso giorno, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, intervenendo ad una riunione a porte chiuse con i principali consiglieri economici dell'ONU, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, ha chiesto misure "drastiche" per la stabilizzazione delle banche e l'allargamento delle linee di credito ai Paesi più poveri del mondo. Ban si è anche impegnato ad appoggiare le iniziative statunitensi ed europee per ripensare l'architettura finanziaria mondiale, sottolineando che la fine dell'era dell'autoregolamentazione tra le principali banche e istituzioni creditizie.

Il 27 ottobre la Commissione europea approva le misure adottate dalla Germania a sostegno delle istituzioni finanziarie tedesche, basate sulla ricapitalizzazione di alcune banche e società assicurative e l‘acquisizione temporanea di “attivi tossici“; il giorno successivo il governo olandese ricapitalizza con 3 miliardi di euro il gruppo assicurativo Aegon. L’intervento fa seguito alla decisione di stanziare 20 miliardi di euro per il sistema bancario olandese e l'intervento a favore di Ing Group, il più grande istituto di credito del Paese

Il 29 ottobre la Federal Reservetaglia i tassi di interesse dello 0,5% (ora all’1%) ed annuncia . l’apertura di linee di credito dell’ammontare di 30 miliardi di dollari a favore di Brasile, Corea del Sud, Messico e Singapore.

Il 30 ottobre la Commissione europea approva le misure francesi di stabilizzazione del sistema finanziario, incentrata sulla creazione di un’entità ad hoc, la Société de refinancement des activités des établissements de crédit (SRAEC), che potrà avvalersi di un finanziamento statale non superiore a 265 miliardi di euro. Lo stesso giorno l’Esecutivo giapponese annuncia un piano di rilancio dell’economia nazionale per 207 mld di euro, contestualmente la Banca centrale nipponica riduce il tasso d’interesse all’0,8%.

Il 3 novembre il Governo britannico istituisce crea una società di proprietà pubblica, la UK Financial Investments Limited, per gestire le partecipazioni del governo nelle banche che aderiscono al piano di ricapitalizzazione.

Il 4 novembre il senatore democratico Barak Obama è eletto alla Presidenza degli Stati Uniti: nel corso della sua prima conferenza stampa annuncia alcune misure di rilancio dell’economia, soprattutto a sostegno dell’industria automobilistica nazionale in gravissime difficoltà.

Il 6 novembrela BCEriduce i tassi di interesse dello 0,5% (al 3,25%) mentre la Banca d’Inghilterra riduce i tassi dell’1,5% (al 3%). Il Fondo monetario internazionale rivede al basso le sue previsioni economiche per il 2009: -0,7 per gli Stati Uniti e -0,5 per l’area dell’euro.

Il 7 novembre i capi di stato e di governo dell’UE, riuniti a Bruxelles in vista del vertice internazionale del G20 a Washington, programmato per il 15 dello stesso mese, si accordano su una serie di principi generali e metodologie specifiche per la gestione della crisi finanziaria. In particolare vengono individuate 5 aree di azione: agenzie di rating, principi contabili, adeguatezza della regolamentazione, codici di condotta e ruolo del Fondo Monetario Internazionale

Il 9 novembre il Governo cinese annuncia un piano di stimolo all’economia di 586 miliardi di dollari. Il piano prevede la rimozione del massimale bancario per i crediti alle imprese ed una riforma del regime IVA che dovrebbe consentire risparmi fiscali alle imprese per 17,6 miliardi di dollari. I Governi dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) adottano una posizione comune in vista del G20 del 15 novembre.

Il segretario statunitense al Tesoro, Paulson, annuncia l’11 novembre un nuovo approccio nella gestione del Troubled Assets Relief Program, focalizzato non più sull’acquisto degli “attivi tossici”, ma sulle ricapitalizzazioni, anche di istituzioni finanziarie non bancarie (con incentivi per capitali privati), e sul sostegno al credito al consumo.

Il 13 novembre 2008 la Commissione europea approva il piano italiano di misure straordinarie a sostegno delle banche in crisi. Le misure approvate sono quelle contenute nel decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157 e nel connesso schema di regolamento di attuazione.

Lo stesso giorno il Presidente del Financial Stability Forum, Mario Draghi, ed il Direttore generale del Fondo monetario internazionale rilasciano un comunicato congiunto alla vigilia del G-20 di Washington nel quale dichiarano il loro intendimento di rafforzare la cooperazione tra i due organismi e di ripartire nettamente i rispettivi ruoli nel processo di stabilizzazione della crisi.

Il 15 novembre, a Washington, si riunisce un vertice straordinario dei leader dei 20 paesi maggiormente industrializzati (pari all‘83% dell‘economia mondiale). Il G20 raggiunge un’intesa su come ristabilire la fiducia sui mercati. Il documento finale fissa alcuni principi sulla regolamentazione, sorveglianza e trasparenza dei mercati da applicare in modo concreto entro il 31 marzo. I capi di Stato e di governo delle principali potenze economiche del pianeta hanno gettato le basi per una riforma del sistema finanziario internazionale anche se non si è trattato di quella “rifondazione del sistema finanziario internazionale“ auspicata dal presidente francese Nicolas Sarkozy e dall'Unione europea, che avevano intravisto nel vertice del G20 una sorta di "Bretton Woods II". I settori finanziari al centro dei lavori del vertice - il primo incontro tra i capi di Stato e di governo del G20, gruppo costituitosi nel 1999 - vanno dalla regolamentazione dei fondi d'investimento speculativi (gli hedge funds) ad una maggiore rappresentanza dei paesi del Sud in seno all'FMI, passando da una migliore trasparenza delle regole contabili di un'azienda o dal coordinamento delle misure nazionali d'incentivo fiscale.

Il 17 novembre il gruppo Citi annuncia tagli di personale per ulteriori 52.000 posti di lavoro che si vanno a sommare ai 23.000 già perduti nel corso del 2008.

Il 23 novembre il Tesoro statunitense, la FED e la Federal Insurance Deposit Corporation (FDIC) lanciano un piano congiunto per il salvataggio del gruppo CITI: il Tesoro e la FDIC offrono a Citi una garanzia di 306 miliardi di dollari sugli attivi, scambiandoli con azioni privilegiate pari, rispettivamente, a 4 miliardi ed a 3 miliardi di dollari. La FED garantisce le eventuali perdite residue non coperte da Tesoro e FDIC. Inoltre nell’ambito del Troubled Asset Relief Program (il TARP, piano anticrisi lanciato dall’Amministrazione americana) il Tesoro sottoscrive 20 miliardi di dollari di azioni privilegiate e 2,7miliardi di dollari warrant di Citi.

24 novembre: nuovo pacchetto di misure anti-crisi del Governo britannico. Riduzione dell’IVA dal 17,5 al 15% ed incremento delle tasse sulle 300.000 persone i cui redditi superano le 150.000 sterline annue (ma a partire dal 2011).

Il 26 novembre la Commissione presenta un piano di ripresa a favore della crescita e dell'occupazione (l‘European Economic Recovery Plan), volto a rilanciare la domanda e a far rinascere la fiducia nell'economia europea. Il piano prevede l'erogazione di un sostegno di bilancio pari a circa 200 miliardi di euro.

Il 28 novembre il Governo di Londra acquisisce il 57,9% della Royal Bank of Scotland: si tratta della terza nazionalizzazione di un istituto di credito operata dalle autorità britanniche dopo quelle della Northern Rock e della Bradford e Bingley.

Il 2 dicembre i Ministri dell’economia dell’Unione europea si accordano per accrescere di 67 mld di euro il capitale della Banca europea degli investimenti per consentire il finanziamento di progetti anti-crisi.

4 dicembre: il presidente francese Sarkozy presenta a Douai un piano di rilancio dell’economia di 26 mld di euro (pari all’1,3% del PIL). Il piano si articola in misure di sostegno alle imprese ed in investimenti pubblici.

L’8 dicembre la Commissione approva le ulteriori misure adottate dal Governo francese per la stabilizzazione delle istituzioni finanziarie ed una comunicazione sui processi di ricapitalizzazione delle banche. Le raccomandazioni del Consiglio direttivo della BCE sul prezzo delle ricapitalizzazioni pubbliche delle banche e sul costo delle garanzie governative sui debiti bancari sono rese il 19 dicembre.

Il Consiglio europeo, riunitosi l’11 ed il 12 dicembre, adotta il piano di rilancio dell’economia europea presentato dalla Commissione.

16 dicembre: ulteriore riduzione dei tassi praticati dalla FED che si attestano ora su una fascia tra lo 0 e lo 0,25%, al livello più basso dal 1954.

18 dicembre: riunione informale dell’ECOFIN in vista del vertice G-20 di Washington.

Il 23 dicembre la Commissione approva il regime di ricapitalizzazione delle banche adottato dall'Italia e le modificazioni alle misure di sostegno alle istituzioni finanziarie varate dal governo britannico.

Il 5 gennaio i partiti della grande coalizione al governo in Germania si accordano per un secondo piano di rilancio dell’economia, pari a 50 mld euro su due anni.

6 gennaio: il Governo brasiliano annuncia la creazione di un fondo sovrano dotato di 4,4 mld euro.

7 gennaio: scoppia in India lo scandalo SATYAM che coinvolge il 4 gruppo indiano nel settore dell’informatica. Il Presidente del gruppo, Raju, ammette di aver falsificato i documenti contabili per molti anni.

L’8 gennaio il Governo tedesco annuncia la sottoscrizione attraverso il Fondo governativo per la stabilizzazione dei mercati finanziari di un aumento di capitale di Commerzbank pari a 10 mld, di euro. In tal modo lo Stato diviene il principale azionista con una quota del 25% .

15 gennaio: presentazione alla Camera dei rappresentanti del piano anti-crisi (Stimulus Plan) del presidente Obama, che prevede un pacchetto di interventi per 825 mld dollari. Lo stesso giornoDublino annuncia la nazionalizzazione di Anglo Irish Bank, mentre la BCEriduce i tassi di interesse dello 0,5% (al 2%).

Il 16 gennaio il Tesoro statunitense, la FDIC e la FED forniscono una garanzia su un pool di attivi di 118 mld. di dollari di Bank of America: il Tesoro e la FDIC ricevono in cambio azioni privilegiate per 4 mld. di dollari e warrants. Il Tesoro sottoscrive inoltre 20 mld. di azioni privilegiate di Bank of America nell’ambito del Troubled Asset Relief Program.

Il Governo britannico annuncia il 19 gennaio un secondo piano a sostegno del settore finanziario che prevede il potenziamento delle garanzie statali sulle passività e delle misure di supporto alla liquidità e la creazione di uno schema di garanzia degli attivi. Il Governo e la Financial Services Authority affermano inoltre che sarebbe preferibile introdurre misure anticicliche nella regolamentazione del capitale.

26 gennaio: ulteriore intervento delle autorità olandesi a favore del gruppo ING con una garanzia pari a 27,7 mld. di euro: lo Stato riceverà in cambio l’80% dei proventi del portafoglio ed una commissione annuale per la garanzia.

Il 27 gennaio il Ministro delle finanze canadese, Jim Flaherty, annuncia un piano - in larga misura basato sul deficit spending - per contrastare le ricadute della crisi finanziaria mondiale. Il Governo di Ottawa si impegna ad investire 69,2 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per opere infrastrutturali, cui si aggiungono altre misure per rilanciare la fiducia nel sistema creditizio. Gli esperti del Governo canadese ritengono che il piano - che segue lo stimulus plan lanciato dall’Amministrazione Obama - dovrebbe far crescere l’economia canadese, entro la fine del 2010, dell’1,4%.

La Commissione europea, il 28 gennaio, approva una serie modifiche alle misure di ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie adottate dalla Francia.

Il 2 febbraio BNP Paribas, il Governo belga e Fortis Holding modificano gli accordi del 6 ottobre scorso: BNP Paribas acquista una partecipazione del 10% in Fortis Insurance Belgium (invece che del 100%). Inoltre, la quota di BNP nel veicolo dei prodotti strutturati di Fortis sale dal 10% all’11,6% (58.8% per il governo belga e 29,6% per Fortis Holding).

Il 5 febbraiola Banca d’Inghilterra riduce il tasso di interesse dall’1,5% all’1%.

Il 10 febbraio il Consiglio ECOFIN afferma l‘importanza di un approccio comune e coordinato per la gestione degli attivi "deteriorati” delle banche basato su una valutazione corretta e coerente di tali attivi; sull’assunzione da parte delle banche di parte del rischio e su condizioni per il management che limitino il moral hazard; su flessibilità e trasparenza; su un attento monitoraggio.

Lo stesso giorno, il segretario americano al tesoro, Timothy Geithner, presenta un ingente piano di stabilità finanziaria, per complessivi 2.000 mld dollari, denominato Financial Stability Plan, che rientra nel più ampio progetto di rilancio dell’economia e si sviluppa in tre punti principali: nuove iniezioni di capitale nel sistema bancario, con l’impegno da parte delle banche di utilizzare gli aiuti per aumentare i prestiti e di sottoporsi ad uno stress test per controllare l’effettivo livello del capitale. Il piano prevede, poi, l’ampliamento fino a 1000 miliardi di dollari del Talf (Term Asset-backed Security Loan), il piano di prestiti varato in accordo con la FED a sostegno della liquidità. Il terzo punto in cui si sviluppa il piano Geithner consiste nella creazione di un fondo pubblico e privato per l’acquisto degli asset tossici delle banche. Il fondo in questione avrà una capacità finanziaria iniziale di circa 500 miliardi di dollari, estendibile successivamente fino a 1000 miliardi.

L’11 febbraio, dopo l’approvazione da parte della Camera bassa,il Senato statunitense approva, con alcune modifiche, lo stimulus plan, un programma di rilancio dell’economia americana fortemente voluto dal presidente Obama, pari a quasi 800 miliardi di dollari. L’American Recovery and Reinvestment Act è basato su tagli fiscali per le famiglie, opere infrastrutturali, ampliamento dell’assistenza sanitaria gratuita, sostegno all’industria automobilistica ed investimenti nelle nuove tecnologie e sulle energie alternative.


2.Le misure anti-crisi adottate nei principali
Paesi industrializzati

2.1    I Paesi dell’area comunitaria

In Germania, a sorpresa, i dati sul prodotto interno lordo riferiti al periodo aprile-giugno 2009 hanno segnato un aumento dello 0,3%: dal punto di vista statistico, la Germania - come pure la Francia - è uscita dalla recessione (in entrambi i paesi l’ultima crescita del PIL risaliva al primo trimestre 2008). Positivo, ed altrettanto imprevisto, il ritorno alla crescita (+0,3%) anche del Portogallo. Nello stesso periodo il prodotto interno lordo nell’Unione Europea è calato dello 0,3% mentre la zona euro ha denunciato un arretramento dello 0,1%.

 

Il risultato della Germania è stato determinato dalle esportazioni, dalla spesa per consumi e dal pacchetto di stimoli governativi; secondo l’Ufficio statistico federale lo stimolo alla crescita è venuto dall’aumento della spesa delle famiglie e del governo e dall’andamento della bilancia commerciale, che ha visto le importazioni diminuire più marcatamente rispetto alle esportazioni.

L’imprevista crescita del PIL ha smentito le stesse previsioni del governo federale che, all’inizio dell’anno, aveva prefigurato un arretramento di circa il 6% dell’economia tedesca in quella che si prospettava come la peggior performance nel secondo dopoguerra. A febbraio il Parlamento ha approvato un secondo piano di stimoli per 50 miliardi di euro (63 miliardi di dollari) in due anni, che ha fatto lievitare a oltre 80 miliardi di euro complessivi gli aiuti decisi da Berlino per far fronte alla crisi; il secondo pacchetto anti-crisi, infatti, è stato adottato dopo il piano di aiuti per 31 miliardi di euro varato a dicembre 2008 ed entrato in vigore il primo gennaio successivo.Il secondo intervento è incentrato sugli investimenti nel settore delle infrastrutture (circa 18 miliardi di euro in due anni), inclusi quelli previsti per l’espansione della rete a banda larga per l’accesso online ad alta velocità e sugli sgravi fiscali (18 miliardi di euro)per privati e imprese.

Sempre a febbraio è stato lanciato un piano di incentivi alla rottamazione delle auto a sostegno dell’industria automobilistica in sofferenza, che ha visto oltre 1,7 milioni di adesioni.

Il 14 gennaio è stato annunciato l’ingresso dello Stato, seppure indirettamente, come azionista del principale gruppo creditizio del Paese, Deutsche Bank, con una quota del 2,5%, destinata a permettere all’istituto di Francoforte, in grave difficoltà, di realizzare la prevista acquisizione di Deutsche Postbank, la banca delle Poste tedesche (Deutsche Post). L’annuncio è avvenuto pochi giorni dopo la parziale nazionalizzazione della seconda banca tedesca, la Commerzbank, di cui lo Stato ha acquisito il 25% più un’azione, in cambio di un’iniezione di fondi pubblici per dieci miliardi di euro.

Un pacchetto di aiuti da 17,5 miliardi di euro per le piccole e medie imprese tedesche, destinato a offrire i crediti necessari allo sviluppo delle attività, è stato presentato dalla cancelliera Merkel il 1° settembre. In particolare, il programma prevede un fondo da 10 miliardi di euro per prestiti alle PMI attraverso la banca statale KfW; inoltre, il governo metterà a disposizione 7,5 miliardi di euro sotto forma di garanzie all’export per incentivare le aziende a vendere all’estero. Il pacchetto fa parte del cosiddetto 'Fondo Germania', da 115 miliardi di euro, istituito per garantire il flusso di credito alle imprese.

 

La Germania, con la Francia, è impegnata sul fronte di una maggiore regolamentazione dei mercati finanziari, ed è stata uno dei key player della proposta di direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Fund Managers - AIFM).

 

Sul tema delle retribuzioni delle élites finanziarie - su cui il G20 di Pittsburgh ha accolto le direttive del Financial Stability Board incentrate su remunerazioni differite nel tempo, legate al rischio, al capitale e alle performance delle banche – le nuove regole in vigore in Germania dal 1° gennaio 2009 prevedono la restituzione dei bonus quando gli investimenti finanziari si rivelino successivamente troppo rischiosi. Nel paese, dove vicende di bonus hanno avuto ampia eco negativa nell’opinione pubblica, il cancelliere Angela Merkel sostiene la necessità – come evidenziato anche nel corso del G20 di Pittsbourgh – di un nuovo statuto globale per la crescita economica sostenibile e per la regolamentazione degli hedge funds.

 

Nel dicembre 2008 il presidente francese Nicholas Sarkozy ha annunciato un piano di rilancio da 26 miliardi il cui impiego, fortemente incentrato sugli investimenti, ha suscitato forti reazioni dell’opposizione socialista e delle organizzazioni sindacali (va rammentato che a dicembre la cifra totale dei disoccupati in Francia ha superato i 2 milioni).

All’inizio di febbraio il primo ministro Francois Fillon dettagliato la distribuzione delle risorse precisando che dei 26 miliardi 11,5 serviranno a migliorare la tesoreria delle aziende spesso soffocate dalla crisi (attraverso la rateizzazione dell’Iva, l’anticipo di somme dovute dallo Stato, il rimborso del credito d'imposta per la ricerca); 10,5 miliardi sono destinati a finanziare mille progetti a partire da quest’anno e riguardanti essenzialmente grandi lavori: strade (620 milioni di euro), ferrovie (510 milioni), abitazioni (1,9 miliardi), fiumi e porti (240 milioni), università (730 milioni), patrimonio e cattedrali (600 milioni), difesa e sicurezza (1,4 miliardi); infine, 4 miliardi saranno investiti dalle aziende pubbliche: Edf (2,5 miliardi), Poste (0,6), Ratp, società di gestione della metropolitana di Parigi (0,4), ente ferroviario Sncf (0,3) e Gdf-Suez (0,2).

Nel gennaio di quest’anno è stato annunciato un nuovo prestito alle banche francesi per 10,5 miliardi di euro destinati a rafforzarne i fondi alla fine del primo trimestre; un primo prestito di 10,5 miliardi di euro era già stato concesso alle sei principali banche del paese a dicembre 2008, nel quadro di un piano di salvataggio dotato di 360 miliardi, di cui 320 di garanzie dello stato per permettere alle banche di riaprire i rubinetti del credito e 40 per rafforzare i fondi propri.

A febbraio il governo francese ha annunciato un piano di sostegno al settore auto con aiuti per 7,8 miliardi di euro subordinati all’impegno delle industrie automobilistiche ad astenersi dalla chiusura di siti produttivi sul territorio francese per tutta la durata del prestito. Su tale piano, ritenuto da taluni di tipo protezionistico, la Commissione dell’Ue si è pronunciata favorevolmente alla fine dello stesso mese di febbraio. Nel corso dello stesso mese il presidente Sarkozy ha annunciato alle parti sociali una serie di misure per soccorrere finanziariamente i redditi più modesti, particolarmente colpiti dalla crisi, il cui costo è stimato tra gli 1,65 e i 2,65 miliardi di euro. Si tratta di misure per l’occupazione, per la formazione e misure cosi dette di “protezione della classe media'' (soppressione di uno o due degli acconti dell'imposta sul reddito per i 4 milioni di contribuenti della fascia imponibile più bassa, aumento dei sussidi per le famiglie, ticket per 'l'acquisto di servizi' a domicilio).

Il 10 aprile il presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha confermato l’intenzione dello Stato di finanziare il Fondo di investimento sociale (Fiso) destinato alla formazione e alla riconversione professionale, con 1,5 miliardi di euro. Il 24 aprile il presidente, nel presentare il piano per l’ occupazione dei giovani, ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro per la formazione e il lavoro di oltre 500.000 soggetti.

 

Anche il PIL francese, a sorpresa, è cresciuto nel secondo trimestre di quest’anno (+0,3%) grazie all’aumento delleesportazioni, della spesa dei consumatori e ai varipacchetti di stimolo varati da Parigi. Secondo i dati ufficiali, nel periodo considerato la spesa dei consumatori francesi ha segnato un rialzo dello 0,4%, mentre le esportazioni sono cresciute dello 0,9%.

 

Nel Regno Unito, nel mese di agosto, il governatore della Banca d’Inghilterra Mervyn King presentando l’Inflation Report[1] trimestrale ha affermato che la recessione è più profonda del previsto e lungi dall’essere terminata e che la ripresa, sul cui inizio non c’è certezza, sarà lunga e altamente incerta. La cautela del governatore sulle prospettive di ripresa dell’economia punta anche a una continuazione della politica di quantitative easing (la strategia di “creare moneta” per allargare la massa monetaria messa in campo quando i tassi d'interesse sono vicini allo zero e l’istituto centrale ha pochi margini di manovra sul costo del denaro). Dopo l’annuncio a sorpresa, la settimana precedente, di un’ulteriore iniezione di liquidità da 50 miliardi di sterline, secondo alcuni economisti la banca potrebbe prepararsi a un ulteriore stimolo da 50 miliardi.

Il primo ministro Gordon Brown ha deciso, ad agosto, di tagliare di 15 sterline a settimana gli aiuti economici per le famiglie più povere, con l’obiettivo, come riportato dalla stampa, di risparmiare 160 milioni di sterline all’anno. Il nuovo piano, che riguarda in particolare i sussidi per l’affitto, se approvato potrebbe diventare effettivo dal 1° aprile.

Il 12 ottobre il premier ha annunciato piani di vendita di beni pubblici per complessivi 16 miliardi di sterline, destinati a contribuire al ripianamento del deficit di bilancio. Secondo le notizie disponibili al momento si dovrebbe trattare di beni non finanziari.

 

In Spagna, il premier spagnolo Josè Luis Zapatero ha annunciato nel dicembre 2008 interventi per 33 miliardi di euro per progetti di infrastrutture nel 2009, precisando che 19 miliardi sono destinati alle infrastrutture dei trasporti, 5 miliardi a progetti per l’ambiente e 8 miliardi sarebbero stati usati dai comuni.

Il 10 febbraio 2009 l’esecutivo spagnolo annunciato un provvedimento di austerità nei conti pubblici consistente nella riduzione di 1,5 miliardi della spesa pubblica per il 2009, corrispondente aun calo del 2,6% della spesa prevista nel bilancio 2009 approvato dal parlamento in dicembre. Il provvedimento è finalizzato a fare fronte all’aumento delle spese a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi, che ha determinato un livello di disoccupazione di circa il 14% della popolazione attiva, pari a oltre 3,3 milioni di soggetti (con un aumento di un milione di unità nel solo 2008) e prospettive di ulteriore peggioramento nel corso dell’anno.

 

Un piano di aiuti per 4,17 miliardi di euro al settore automobilistico (che rappresenta circa il 6% dell'economia spagnola e impiega oltre 350.000 addetti),di cui 800 milioni destinati nel 2009 al settore produttivo e 1,2 miliardi ad incentivo l’acquisto di nuove auto, è stato presentato il 13 febbraio. Il piano prevede anche la concessione di prestiti alle aziende e la possibilità che i costruttori posticipino il pagamento dei contributi pensionistici ai dipendenti.

A marzo le autorità spagnole hanno attuato il primo intervento pubblico dall’inizio della crisi a sostegno di un istituto creditizio in difficoltà di liquidità, la Cassa di Risparmio di Castilla-La Mancha (che rappresenta 1% degli attivi del paese) cui è stato concessa, tramite decreto, una garanzia di finanziamento da parte della Banca di Spagna ammontante fino a 9 miliardi di euro; contestualmente consiglio di amministrazione dell’istituto è stato sostituito da tre ispettori distaccati dall'istituto centrale di Madrid. Da settimane la stampa spagnola parlava di difficoltà della Cassa di Castilla-La Mancha (Ccm) impegnata in un progetto di fusione con la cassa di risparmio regionale andalusa Unicaja. L'intervento per la Ccm ha rappresentato il primo in appoggio a un importante ente finanziario dopo quello in favore di Banesto (poi rilevato da Santander) nel 1993.

Il 24 aprile è stato annunciata dal governo spagnolo l’approvazione di un decreto con una dotazione finanziaria fino a 14 miliardi di euro destinati ad agevolare il pagamento dei debiti contratti dai comuni con le imprese. La misura rientra nel pacchetto di interventi anticrisi varato dall'esecutivo socialista del premier José Luis Zapatero. Un ulteriore decreto approvato dal Consiglio dei ministri ha destinato un nuovo finanziamento di 3 miliardi di euro all'Istituto del Credito Ufficiale, sempre finalizzato al pagamento di debiti delle collettività con le imprese.

Nonostante uno sforzo complessivo di investimenti contro la crisi pari a 50 miliardi di euro da parte del governo di Madrid dall’inizio del 2008 (pari al 2% del Pil spagnolo), il paese all’inizio di maggio rimaneva ancora agli ultimi posti nell’Ue in termini di risposta alla crisi, con un tasso di disoccupazione superiore al 17%, il doppio della media Ue, stimata al 20% nelle proiezioni per il 2010.

 

I dati sul PIL con riferimento al secondo trimestre 2009, rilasciati dall'INE (Istituto nazionale statistiche), come rivisti alla fine di agosto, indicano un valore negativo di -1,1%.

 

Per quanto concerne le iniziative in seno all'Unione europea, il 27 luglio 2009 si è avuta l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione di due atti che concretizzano una parte significativa del programma di lavoro lanciato nell'autunno 2008 in risposta alla crisi finanziaria internazionale.

Il primo dei due atti è un regolamento che introduce una cornice giuridica per le agenzie di valutazione del credito (Regolamento n. 3642), alle quali, com'è noto, è stata imputata allo scoppio della crisi finanziaria internazionale la mancata tempestività nel rilevare all'interno delle loro valutazioni il peggioramento progressivo del mercato del credito. Va peraltro ricordato che le agenzie di valutazione del credito sono soggette solo in piccola parte alla legislazione comunitaria – in particolare alla Direttiva n. 6 del 2003 sull’insider trading e la manipolazione dei mercati -, mentre diversi Stati membri non hanno affatto regolato la loro attività: tutto ciò nello stesso momento in cui l’attività valutativa delle agenzie guida sovente i comportamenti di istituzioni finanziarie che sono invece pienamente sottoposte alla legislazione della UE.

Conseguentemente il Regolamento n. 3642,facendo seguito a esigenze pressanti poste in primo piano tanto a livello del Consiglio europeo quanto nel G20 di aprile a Londra, detta un quadro comune per le misure da adottare nel diritto interno degli Stati membri, affinché sia facilitato il funzionamento dei mercati dei capitali mediante normative tendenzialmente omogenee in ordine alla protezione dei diritti degli investitori in prodotti finanziari. Per raggiungere tale scopo il Regolamento n. 3642 prevede un sistema obbligatorio di registrazione e di sorveglianza per le agenzie di valutazione del credito, in particolare allo scopo di evitare conflitti di interessi nel processo di emissione delle valutazioni, o perlomeno di assicurarne un'adeguata gestione. Scopo del Regolamento in oggetto è inoltre il miglioramento della qualità metodologica delle agenzie di valutazione del credito, accrescendo altresì la trasparenza della loro attività.

Il secondo atto adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 27 luglio 2009 di una Direttiva concernente i requisiti di capitale per gli istituti di credito (Direttiva n. 3670), che muove in direzione restrittiva rispetto a detti requisiti, come rimedio alle debolezze emerse nel corso della crisi finanziaria attuale. La Direttiva in commento apporta emendamenti a due precedenti direttive, la n. 48 del 2006 e la n. 49 dello stesso anno, rafforzando la supervisione sui gruppi bancari transnazionali, e agendo in particolare in quattro settori principali:

a)  stretto coordinamento tra le autorità di controllo dello Stato membro in cui vi è la sede principale di una Banca transnazionale e quelle degli Stati membri in cui essa possiede filiali, soprattutto per quanto riguarda le decisioni legate alle valutazioni sul rischio e ai requisiti patrimoniali addizionali;

b)  piena armonizzazione a livello europeo entro il 2012 dei requisiti riguardanti i rapporti delle banche transnazionali sulla propria attività;

c)  rafforzamento del ruolo del Comitato di controllo sui servizi bancari europei;

d)  conferimento di dimensione europea ai mandati delle autorità nazionali di controllo.

Inoltre, verranno rafforzati gli obblighi di diligenza e trasparenza già imposti agli operatori finanziari, mentre gli investitori dovranno essere posti in condizione di valutare i rischi implicati nei prodotti finanziari anche al di là della mera attività di valutazione data dalle agenzie. Conseguentemente, la Direttiva in commento introduce l'obbligo per i creatori di prodotti finanziari di trattenere sul loro bilanci il 5% dei rischi trasferiti agli investitori.

2.2  Gli altri Paesi maggiormente industrializzati (Brasile, Cina, Giappone, India, Russia e Stati Uniti)

Nel primo trimestre 2009 il PIL brasiliano è diminuito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e dell’1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2008. A metà giugno il ministro dell’Economia, Guido Mantega, ha dichiarato che il PIL brasiliano crescerà dell’1% nel 2009, del 4% nel 2010 e del 5% nel 2011, contrariamente alle previsioni di molti esperti finanziari che prevedevano per quest’anno una diminuzione del 2-3% e un conseguente aumento di eguale misura nel 2010.

A giugno l’avanzo commerciale ha superato la cifra record registrata a dicembre del 2006 di 4,6 miliardi di dollari, un aumento del 23,8% nei primi sei mesi del 2009, rispetto allo stesso periodo del 2008. Questi dati testimoniano il forte incremento dell’export, nonostante la valuta brasiliana, il real, si sia apprezzata del 20% sull’euro. A trainare le esportazioni brasiliane è soprattutto la domanda della Cina, che nel 2009 ha superato quella degli Stati Uniti, diventando il primo partner commerciale del Brasile. Inoltre, diversamente da altri Paesi produttori di materie prime, penalizzati dal forte calo dei prezzi dovuto alla crisi, il Brasile è stato in grado di reagire meglio grazie a un vastissimo mercato interno.

Il Brasile, che negli anni novanta era in perenne lotta con il Fondo monetario internazionale, è diventato per la prima volta creditore netto dell’istituto finanziario internazionale, grazie ad un prestito di 10 miliardi di dollari, attraverso l’acquisto di sue obbligazioni.

Nel mese di luglio il Banco Central di Brasilia ha ridotto di mezzo punto il tasso base d’interesse, portandolo all’8,75%. Per la quinta volta dal dicembre 2008, quando il tasso d’interesse ammontava al 13,75%, il vertice finanziario del governo brasiliano ha deciso di ridurre il tasso per stimolare l’economia e far fronte alla crisi economica globale. Il Banco Central ha altresì annunciato l’intenzione di mantenere invariato questo valore fino a fine anno, salvo imprevisti finanziari rilevanti, per poi aumentarlo nel 2010, quando l’economia brasiliana avrà dato maggiori segnali di ripresa.

Secondo uno studio diffuso a fine luglio dai due maggiori istituti bancari privati brasiliani, il Banco Itaù e il Bradesco, il Brasile è entrato in recessione a metà settembre del 2008, raggiungendo il punto culminante alla fine di novembre, quando il PIL è sceso a -12,9%, ed è poi emerso dalla crisi a metà maggio.

Tra gli interventi del governo Lula lo studio ha messo in evidenza la riduzione delle imposte sulle auto, che ha favorito una crescita del settore automobilistico dell’1,5% mensile da gennaio a maggio.

Stimolato dal consumo interno, soprattutto dei settori più poveri, il PIL brasiliano è aumentato nel secondo trimestre 2009 dell’1,9% rispetto al primo, decretando l’uscita del Paese dalla recessione. L’IBGE, Istituto brasiliano di Geografia e Statistica, ha indicato che uno dei pilastri dell’aumento del PIL sono stati i fondi pubblici destinati alle opere pubbliche nell’ambito del Programma di accelerazione della crescita (PAC).

Un ulteriore fattore di crescita e di resistenza del Brasile alla crisi economica è la riduzione delle imposizioni fiscali. Il governo ha annunciato di recente che sbloccherà 5,6 miliardi di real per gli investimenti, pari a 3,1 miliardi di dollari, spendendo così 14 dei 21 miliardi congelati all’inizio dell’anno per raggiungere gli obiettivi fiscali fissati per il 2009. Gli sgravi fiscali hanno aiutato il Brasile a riemergere rapidamente dalla crisi economica globale, ma hanno anche ridotto l’avanzo primario dal 3,8% al 2,5% del PIL; il debito pubblico brasiliano ha inoltre raggiunto il 44% del PIL, mentre prima della crisi si era attestato al 37%.

Il Governo ha comunque dichiarato di non voler ridurre la spesa pubblica per aumentare l’avanzo primario né per controllare il debito ed ha affermato che le tasse torneranno ad aumentare quando la ripresa della crisi sarà certa, dichiarazione che molto probabilmente non incoraggerà i contribuenti a spendere in vista di un potenziale aumento delle imposte.

Nonostante la politica economica anti-crisi abbia inciso negativamente sul rapporto debito pubblico-PIL, il Ministro Mantega ha dichiarato che il Governo punterà a ridurre tale tendenza nel medio termine. Inoltre, sul fronte occupazionale, chiuderà il 2009 con 700.000 posti di lavoro in più.

Negli ultimi anni, il Paese latino americano ha rafforzato il proprio quadro macro-economico attraverso riforme e investimenti nei settori nevralgici, quali ad esempio quello energetico, dove ha effettuato forti investimenti nelle fonti rinnovabili. Oggi il Brasile è una tra le più forti economie emergenti, occupando una posizione d’avanguardia a livello regionale e continentale.

Le banche cinesi hanno accolto positivamente il piano di sostegno del credito per rilanciare i consumi privati, mentre gli investimenti pubblici sono in fase di progressivo aumento. Per quanto riguarda l’industria tessile, però, nonostante l’adozione di politiche di supporto e i segnali di miglioramento del settore, permane un’incertezza dovuta alla persistente debolezza della domanda esterna.

In occasione del vertice dell’ Organizzazione per la cooperazione di Shangai (SCO) del 14 ottobre 2009 la Cina, la Russia e quattro repubbliche centroasiatiche (Kazakhstan, Kyrgyzstan,Uzbekistan eTajikistan) hanno stabilito, in un documento approvato al termine dei lavori, di intensificare la cooperazione nell’affrontare le conseguenze della crisi finanziaria globale, di convocare prima della fine dell’anno un vertice dei ministri delle finanze e dei direttori delle banche centrali, che si terrà ad Almathy, nel Kazakhstan, e di lanciare una “superautostrada” informatica per le comunicazioni tra i membri dell’organizzazione.

Il primo ministro Wen Jiabao, alla luce dei dati economici che indicano l’inizio di una ripresa economica del Paese, ha dichiarato che la SCO promuoverà fortemente gli scambi e la cooperazione nei settori del commercio, delle risorse energetiche, della cultura, della salute e dell’ambiente.

Il Governo cinese, da tempo rivolto a creare una moneta internazionale alternativa al dollaro, auspica che l’economia e la crescita del Paese possano ripartire nuovamente dagli incentivi sui consumi interni e da settori strategici tradizionali quali la produzione tessile e il commercio estero puntando, però, non più su una produzione di beni di bassa qualità, ma sull’innovazione tecnologica quale strategia per un innalzamento del livello di competitività delle proprie imprese.

La crisi non può essere negata, ma la Cina sembra volerla trasformare in opportunità. Se la strategia cinese fungerà da traino per la ripresa delle economie dei Paesi occidentali, ciò le permetterà di esercitare un’influenza determinante nello scacchiere economico-politico mondiale.

In Giappone, il 30 luglio 2009 il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha reso noto che la produzione industriale ha registrato a giugno una crescita stagionalizzata del 2,4% rispetto al mese precedente, in linea con le previsioni degli analisti che avevano stimato un incremento del 2,5%.

Per i mesi successivi, il Governo ha previsto che l’indice della produzione industriale guadagnerà l’1,6% a luglio e il 3,3% ad agosto, un aumento meno rilevante rispetto ai valori record registrati ad aprile (+5,9%) e maggio (+5,7%).

Nell’agosto 2009 il Giappone ha vissuto la fine della peggiore recessione dal dopoguerra. Nel secondo semestre di quest’anno, per la prima volta in quasi tre anni, il PIL è aumentato dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti e cresce al ritmo del 3,7% annuo, grazie al rilancio dell’export e ai massicci piani di sostegno voluti dal governo.

Il premier uscente Taro Aso ha considerato prioritaria la piena attuazione delle misure di stimolo economico alla vigilia delle elezioni del 30 agosto, mentre il neo primo ministro giapponese, Yukio Hatoyama, sta valutando la possibilità di istituire una speciale task force per fronteggiare la crisi del mercato del lavoro, che ha fatto registrare lo scorso agosto un tasso di disoccupazione del 5,5%, dopo il record assoluto del dopoguerra del 5,7% registrato a luglio.

In India, nell’anno fiscale 2008-2009, conclusosi lo scorso marzo, l’espansione si è attestata al 6,7%, contro l’8,5 in media dei cinque anni precedenti. Nonostante le esportazioni indiane (in particolare di veicoli commerciali e di prodotti finiti in generale) abbiano registrato una notevole diminuzione del 28% su base annua e nonostante la parallela contrazione delle importazioni del 29,3%, il tasso di crescita indiano si è ridotto di meno di due punti percentuali.

La dinamica economia indiana ed il mercato interno sempre in espansione rendono il Paese meno dipendente dalle esportazioni e, nonostante alcuni esperti prevedano per il prossimo anno un PIL sostanzialmente invariato (fra il + 6,5 e il +7%), l’India dispone di ingenti riserve valutarie, sebbene inferiori a quelle della Cina, e di un sistema finanziario efficiente e sottoposto a severi controlli che dovrebbero consentirle di gestire agevolmente gli effetti della crisi.

Nonostante l’integrazione dell’India nell’economia mondiale sia ancora imperfetta, questo Paese ha registrato significativi progressi dal punto di vista della liberalizzazione degli scambi su scala regionale. Il 13 agosto scorso ha siglato insieme all’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) un accordo di libero scambio di oltre 4.000 tipologie di prodotti (prevalentemente nel settore tessile, dell’elettronica, della chimica e dei beni di consumo che coprono circa l’80% degli scambi fra i Paesi firmatari), frutto di una trattativa durata sei anni, che prevede un’intesa per la progressiva riduzione dei diritti di dogana a partire dal 1° gennaio 2010, fino alla loro totale rimozione nel 2016.

Alla vigilia della riunione plenaria della Commissione di pianificazione del governo indiano del 1° settembre scorso, presieduta dal Premier Manmohan Singh, un documento preparatorio dell’incontro ha rivelato che le stime di crescita dell’undicesimo Piano quinquennale, che si concluderà nel 2012, saranno riviste al ribasso di oltre due punti, passando dal 9-10% iniziale al 7,8% attuale.

Il Primo Ministro Manmohan Singh ha manifestato l’interesse del suo Paese nei confronti della crescita e della stabilizzazione dei sistemi bancari e finanziari nelle economie avanzate, che colpiscono direttamente le esportazioni indiane, l’ingresso dei capitali e gli investimenti.

Nonostante nel 2008-2009 la crescita dell’economia indiana sia scesa al 6,7%, il Premier ha dichiarato lo scorso settembre che la crisi economica mondiale che ha colpito anche l’India si sta esaurendo e che sono già presenti chiari segnali di ripresa, sostenuti da una forte domanda interna, da un tasso di risparmio robusto e da una sostanziale tenuta del settore esterno.

In occasione del G20 di Pittsburgh del settembre 2009 l’India ha ribadito la sua opposizione a forme di protezionismo attuate di recente in alcuni Paesi sviluppati, considerate un potenziale ostacolo alla ripresa dell’economia globale, e si è impegnata a partecipare in maniera ancora più attiva alla soluzione della crisi economica e finanziaria mondiale.

Negli Stati Uniti, il 17 giugno scorso è stato lo stesso Presidente Obama a rilanciare la proposta di una profonda riforma del sistema di regolazione dell’attività finanziaria, condensata in un documento di 85 pagine inviato al Congresso, e nel quale si precisano alcuni aspetti quali il conferimento di nuovi e più forti poteri di supervisione alla Federal Reserve, che dovranno accompagnarsi a un restringimento delle possibilità di creare sempre nuovi prodotti finanziari derivati – che sono stati precisamente il punto d’innesco della grave crisi tuttora in corso – e ad un nuovo livello di tutela dei consumatori in campo finanziario, da conseguire mediante la creazione di un’apposita Agenzia.

E’ prevista altresì, mentre l’Amministrazione USA ribadisce la propria fiducia strategica nella libertà di mercato, la possibilità che in casi di eccezionale gravità le autorità finanziarie possano prendere il controllo non solo – come l’attuale legislazione consente – degli istituti di credito in senso stretto, ma di una gamma più ampia di istituzioni finanziarie, quali ad esempio le grandi compagnie assicurative.

Le prime reazioni al Congresso non sono state propriamente entusiastiche: il segretario al Tesoro Geithner, presentando più dettagliatamente già il 18 giugno 2009 in entrambi i rami del Congresso il piano di riforma ha riscontrato obiezioni di diverso segno, tanto contro l’ampliamento dei poteri di supervisione della FED quanto contro la sottrazione ad essa delle funzioni di tutela dei consumatori di prodotti finanziari.

Nel mese successivo – mentre il segretario al Tesoro premeva sul congresso per un rapido iter della riforma, da approvare entro il 2009 - le perplessità sul piano di riforma regolatoria hanno coinvolto anche autorità federali al di fuori del Parlamento, a cominciare dal presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, contrario alla sottrazione alla FED delle funzioni di protezione dei consumatori – anche se favorevole al rafforzamento del ruolo per la FED di supervisore dei rischi finanziari di sistema. Dal canto suo, invece, il capo della Federal Insurance Deposit Corporation Sheila si è detta contraria proprio al conferimento dei poteri di supervisione alla FED, richiedendo piuttosto al Congresso di attribuire alla propria istituzione un ruolo più pregnante.

Alla fine di agosto la conferma della fiducia del presidente Obama al presidente della FED Bernanke – il cui nuovo mandato è da sottoporre comunque al placet del Senato – è stata generalmente recepita quale fattore di stabilità.


3.Le misure anticrisi adottate negli Stati Uniti

(a cura del Servizio Studi e del Servizio Biblioteca)

3.1  Premessa: l’“Emergency economic stabilization Act of 2008”

L’Emergency economic stabilization Act of 2008 statunitense (altresì noto come piano di salvataggio del sistema finanziario tramite immissione di liquidità sul mercato, ovvero “piano Paulson” dal nome del proponente, l’ex Segretario di Stato al Tesoro degli Stati Uniti) è un complesso di disposizioni emanate per fronteggiare l’attuale crisi dei mercati finanziari degli USA. In sostanza, il piano prevede che il Segretario di Stato al Tesoro sia autorizzato ad acquistare attività “a rischio” possedute dalle banche (cd. titoli “tossici”), specialmente obbligazioni garantite da mutui, per una spesa massima di 700 miliardi di dollari.

Il Piano è stato approvato sotto forma di emendamento al disegno di legge H.R. 1424; esso è divenuto, dopo la promulgazione da parte del Presidente George W. Bush in data 3 ottobre 2008, la Public Law 110-343.

Nel Piano viene disciplinato nel dettaglio il programma di acquisto, da parte del Governo, di attività finanziarie “a rischio” (cd. Troubled Assets Relief Program – TARP) dagli istituti finanziari statunitensi. Sul piano organizzativo e procedurale, si segnala la costituzione di uffici appositi e l’individuazione dei tempi e degli adempimenti necessari all’effettuazione del controllo parlamentare sul piano medesimo.

La legislazione d’emergenza statunitense è poi passata, dalla previsione iniziale di un intervento dello Stato finalizzato soltanto all’acquisto dei titoli tossici, a prevedere la possibilità per il Tesoro di acquistare direttamente azioni di banche e società finanziarie: cfr. Treasury Announces TARP Capital Purchase Program Description, 14th October, 2008, in http://www.treas.gov/press/releases/ hp1207.htm, ove si annuncia appunto il varo di un “voluntary Capital Purchase Program to encourage U.S. financial institutions to build capital to increase the flow of financing to U.S. businesses and consumers and to support the U.S. economy. Under the program, Treasury will purchase up to $250 billion of senior preferred shares on standardized terms as described in the program’s term sheet.”[2].

3.2  Costituzione di appositi organi e uffici

Ai fini della realizzazione del Piano, è prevista la costituzione di appositi organi e uffici. Si ricordano in questa sede:

-       l’Ufficio per la stabilità finanziaria (Office of Financial Stability) all’interno del Dipartimento del Tesoro, creato con lo scopo di implementare il programma di acquisto di concerto con numerosi altri organi, tra cui il Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System (la Banca centrale statunitense), e, alla luce delle ripercussioni della crisi sull’economia reale, anche il Segretario di Stato per lo sviluppo dell’edilizia e dell’urbanistica ;

-       il Comitatodi supervisione sulla stabilità finanziaria (Financial Stability Oversight Board) con il compito di supervisionare (nonché formulare raccomandazioni in tema) l’esercizio del potere concesso al Segretario di Stato ai sensi delle norme introdotte. Inoltre, il Comitato deve assicurare che le strategie politiche portate avanti dal Segretario di Stato proteggano i contribuenti, siano intraprese nell’interesse nazionale e siano coerenti alle norme testé introdotte.

3.3  Modalità di svolgimento del piano e compiti del Segretario di Stato

Al Segretario di Stato al Tesoro è affidata la determinazione delle linee-guida e delle azioni politiche connesse alle finalità dell’Atto. In particolare, ci si occupa di specifiche garanzie sui titoli a rischio, nonché degli interessi pubblici di cui tener conto nell’utilizzo dei poteri attribuiti al Tesoro dalle norme in commento.

Sono poi disciplinati, nel dettaglio, la titolarità e l’esercizio dei diritti derivanti dai titoli acquistati, le modalità di gestione degli stessi e la possibilità di rivendita. Sono previste inoltre regole particolari di gestione prudenziale per i titoli che incorporano mutui, nonché per le obbligazioni garantite da mutui acquisite dal Ministero attraverso il TARP. Anche in materia di trasparenza dei mercati sono richiesti adempimenti al Segretario di Stato: è infatti previsto che, entro due giorni lavorativi dall’esercizio dei poteri attribuiti dal Piano, siano resi noti i dettagli di ciascuna transazione. Sono altresì previste procedure di cooperazione tra autorità per l’attuazione del Piano. Tali procedure coinvolgono, tra l’altro, anche l’FBI nell’attività di prevenzione e repressione di reati finanziari.

3.4  Il controllo parlamentare nelle diverse fasi del piano

Come accennato, l’Emergency economic stabilization Act contiene diverse norme relative al controllo parlamentare sullo svolgimento del TARP, nonché sull’esercizio dei poteri attribuiti all’organo esecutivo e sull’utilizzo delle risorse stanziate. In particolare, entro 60 giorni dal primo atto di esercizio dei poteri concessi dalle norme del Piano, e poi con cadenza mensile, il Segretario di Stato al Tesoro deve riferire al Congresso in merito alle attività svolte nell’attuazione del Piano stesso, compreso un report dettagliato degli stanziamenti finanziari. il Segretario deve riferire al Congresso, altresì, su ogni acquisto di titoli per un ammontare pari a 50 miliardi di dollari, descrivendo dettagliatamente tutte le transazioni, i meccanismi di determinazione del prezzo e motivando gli oneri finanziari delle transazioni. E’ poi previsto un Regulatory Modernization Report da presentare al Congresso entro il 30 aprile 2009, ovvero un rapporto contenente, tra l’altro, una descrizione dello stato dei mercati finanziari e dell’efficacia del sistema di regolazione.

Il Revisore che controlla i finanziamenti pubblici e i ricorsi contro il governo degli Stati Uniti è tenuto a monitorare le attività e l’efficacia del TARP, nonché a riferire ogni 60 giorni al Congresso. La sezione 125 istituisce una Commissione di Supervisione Parlamentare (Congressional Oversight Panel) per verificare lo stato dei mercati finanziari, il sistema di regolazione e l’esercizio del potere affidato dalle norme del TARP. La commissione deve riferire al Congresso ogni 30 giorni. Tale Commissione è costituita da 5 esperti esterni, nominati dai leader di maggioranza e di minoranza presso il Senato ed il Congresso. Si ricorda infine che, in sede di presentazione del budget annuale al Congresso, il Presidente è tenuto a trasmettere alcune tipologie di analisi e di stime correlate ai costi affrontati in conseguenza dell’attuazione dell’Emergency Act.

3.5  L’American Recovery and Reinvestment Plan

L’American Recovery and Reinvestment Plan, il piano di rilancio dell’economia americana presentato dal nuovo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per il quale è stata prevista inizialmente una spesa di circa 775 miliardi di dollari, è sinteticamente descritto nel sito Internet della Casa Bianca ed accompagnato dal discorso illustrativo pronunciato dal Presidente l’8 gennaio 2009 (http://www.whitehouse.gov/agenda/economy/).

Il Piano è alla base della successiva iniziativa legislativa, avviata presso la Camera dei rappresentanti il 26 gennaio 2009, denominata American Recovery and Reinvestment Act of 2009.

I punti principali del Piano, tradotti poi nelle 647 pagine che costituiscono il testo del progetto di legge indicato, sono:

§      raddoppiare la produzione di energia alternativa nei prossimi tre anni, rimodernando al contempo più del 75% degli edifici federali e migliorando l’efficienza energetica di circa due milioni di case americane, consentendo risparmi per i singoli consumatori e risparmiando miliardi di dollari dei contribuenti destinati alla spesa energetica;

§      realizzare immediatamente gli investimenti necessari ad assicurare che, entro cinque anni, tutti i dati sanitari dei pazienti siano computerizzati, in modo da tagliare gli sprechi, eliminare la burocrazia e ridurre la necessità di ripetere costosi esami medici, risparmiando denaro e salvando non solo posti di lavoro ma anche vite umane, riducendo gli errori medici che pervadono il sistema sanitario americano;

§      equipaggiare decine di migliaia di scuole, college e università con aule, laboratori e biblioteche adeguate, fornendo nuovi computer, nuove tecnologie e garantendo migliore formazione per gli insegnanti, in modo da consentire agli studenti americani di competere con i loro coetanei cinesi nelle remunerative professioni collegate alle tecnologie avanzate;

§      ricostruire l’America impegnando lavoratori nella riparazione di strade, ponti e scuole, eliminando l’arretrato esistente nei progettati e necessari lavori infrastrutturali. Tra le opere più importanti da realizzare, a tale proposito, sono segnalate la nuova rete di trasporto dell’energia elettrica e l’espansione delle linee di telecomunicazioni a banda larga, al fine di consentire anche ad una piccola impresa di una città di provincia di collegarsi e di competere con le sue controparti in ogni luogo del mondo;

§      investire nella scienza, nella ricerca e nella tecnologia, in modo da permettere avanzamenti, soprattutto in campo medico, favorire nuove scoperte e far nascere nuove attività imprenditoriali;

§      adottare misure fiscali a favore delle famiglie e dei lavoratori garantendo, in primo luogo, un taglio delle tasse di 1.000 dollari per il 95% delle famiglie, che costituisce il primo passo di una generale riduzione delle imposte per il ceto medio. In secondo luogo, per aiutare gli americani che hanno perso lavoro e non riescono a trovare un nuovo impiego, viene deciso, con consenso bipartisan, di estendere la durata del sussidio di disoccupazione e dell’assistenza sanitaria a loro tutela.

L’American Recovery and Reinvestment Act of 2009, approvato in prima lettura dalla Camera dei rappresentanti il 28 gennaio, prospetta una spesa complessiva di 838 miliardi di dollari[3].

Il testo è stato approvato al Senato ma in via non definitiva, essendo infatti necessaria un'ultima concertazione tra le due Camere, in quanto la Camera dei Rappresentanti non ha accettato gli emendamenti del Senato che, a sua volta, insiste affinché siano approvati. E' stata quindi nominata una "Conference" e si è aperta la fase denominata "Resolving differences".

Il testo ufficiale approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 29 gennaio si può consultare al seguente link: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h1rds.txt.pdf.

3.6  Il nuovo Financial Stability Plan presentato dal Segretario di Stato al Tesoro Geithner

Il 23 marzo 2009 gli Stati Uniti hanno annunciato il varo di un ulteriore piano di rilancio dell’economia (cd “piano Geithner”, dal nome del Segretario di Stato al Tesoro), con lo scopo di risolvere il problema dei cd. “legacy assets” (attività finanziarie tossiche), aventi forma di mutui immobiliari o di prodotti finanziari strutturati.

Al fine di eliminare il problema di tali attività il Tesoro, insieme alla Compagnia federale di garanzia sui depositiFDIC e la Federal Reserve ha annunciato il varo del “Public-Private Investment Program” con la finalità, tra l’altro, di assicurare la disponibilità del credito alle famiglie e alle imprese.

 

Si afferma infatti che l’utilizzo di uno stanziamento – di ammontare tra i 75 e i 100 miliardi di dollari – di capitale TARP[4] e di capitale proveniente da investitori privati consentirà di generare 500 miliardi di disponibilità di risorse per l’acquisto delle attività tossiche, con un potenziale espansivo fino a mille miliardi di dollari nel tempo.

 

Sono di seguito elencati I tre principi base su cui si fonda il piano:

-        Massimizzazione dell’impatto delle risorse del contribuente: utilizzando il finanziamento governativo in partnership con la FDIC e la Federal Reserve, nonché il coinvestimento proveniente dal settore privato, sarà creata una sostanzioso potere d’acquisto, con lo scopo di massimizzare le risorse del contribuente;

-        Condivisione del rischio e dei profitti coi partner del settore privato: in secondo luogo, il Tesoro asserisce che il Programma assicura l’investimento del contribuente fianco a fianco ai partecipanti del settore privato, con la prospettiva che gli investitori privati sopportino di perdere tutto il proprio investimento, in uno scenario negativo, e che il contribuente abbia una parte dei profitti;

-        Determinazione dei prezzi nel settore privato: Infine, per ridurre la probabilità che il governo paghi eccessivamente per queste attività, gli investitori privati in competizione determineranno il prezzo dei mutui e dei titoli acquistati secondo il programma.

 

Il Tesoro ha sostenuto la superiorità di tale approccio sia rispetto alla mera attesa che le banche gradualmente si liberino di queste attività, ma anche rispetto all’acquisto diretto dei titoli tossici da parte del Governo.

La prima alternativa, si afferma, rischia di prolungare la crisi finanziaria ; ove, in alternativa, il Governo agisca da solo nell’acquisto diretto dei titoli tossici, il rischio di tali acquisti ricade tutto sui contribuenti, assieme al rischio di pagare eccessivamente per le attività acquisite, ove la fissazione del loro prezzo sia demandata a funzionari governativi.

 

Il programma è suddiviso in due parti, entrambe dedicate ai mutui e ai titoli tossici gravanti sugli stati patrimoniali delle istituzioni finanziarie.

L’eccesso di mutui “tossici” accumulatisi nei bilanci delle banche ha reso difficile alle banche l’accesso ai mercati per l’ottenimento di nuovo capitale, limitando altresì la loro capacità di prestare denaro.

Dall’altro lato, i mercati secondari sono diventati fortemente illiquidi e le transazioni si svolgono a prezzi più bassi rispetto a quelli che verrebbero praticati se i mercati funzionassero regolarmente.

 

Per ripulire i bilanci bancari dai titoli di mutuo “tossici” e per ridurre l’eccesso di incertezza associata al possesso di queste attività, la FDIC e il Tesoro statunitense hanno varato il “Legacy Loans Program”, finalizzato ad attrarre capitale privato, al fine di acquistare titoli di mutuo - aventi determinate caratteristiche - dalle banche che partecipano al piano, con la prestazione di garanzie sui debiti da parte della FDIC, nonché la partecipazione all’investimento da parte del Tesoro.

Il Tesoro ha anticipato agli organi di stampa che metà delle risorse TARP per i titoli tossici sarà dedicata al “Legacy Loans Program”, ma l’approccio del Governo è di utilizzare una certa flessibilità nell’allocazione delle risorse, al fine di intervenire ove si prevede il maggiore impatto.

 

Le Autorità statunitensi si attendono la partecipazione di un elevato numero di investitori; è particolarmente incoraggiata la partecipazione di investitori individuali, di programmi previdenziali, delle compagnie di assicurazione e di altri investitori a lungo termine. Il “Legacy Loans Program” faciliterà la creazione di Fondi di investimento pubblico-privati. Il programma aumenterà la domanda privata di titoli tossici al momento detenuti dalle banche e faciliterà la vendita delle attività a prezzi di mercato.

 

La FDIC fornirà la supervisione per la formazione, il finanziamento e l’operatività di questi nuovi fondi, che si occuperanno di acquistare i titoli dalle banche. Il Tesoro e i privati forniranno un apporto di capitale netto, mentre la FDIC fornirà la garanzia per finanziare l’attività dei fondi per le operazioni di acquisto titoli. Il Tesoro gestirà il proprio investimento per conto dei contribuenti, al fine di assicurare la tutela dell’interesse pubblico; esso intende inoltre fornire il cinquanta per cento del capitale netto a ciascun fondo, ma i manager delle imprese private manterranno il controllo della gestione delle attività, sottoposti a supervisione rigorosa da parte del FDIC.

 

Obiettivo del diverso “Legacy Securities Program” programma è di far ripartire il mercato dei titoli tossici, consentendo alle banche e alle altre istituzioni finanziarie di liberare capitale e stimolare l’estensione di nuovo credito.

Il risultante processo di determinazione dei prezzi (“Price discovery”) ridurrà inoltre l’incertezza che attualmente circonda le istituzioni finanziarie che detengono tali titoli, potenzialmente consentendo loro di raccogliere nuovo capitale privato.

Il programma consiste di due parti correlate, finalizzate a portare capitale privati nei mercati, fornendo il finanziamento sotto forma di titoli di debito da parte della Federal Reserve, secondo quanto previsto nel “Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)”[5] e uguagliando il capitale privato raccolto per i fondi dedicati.

Il Tesoro e la Federal Reserve hanno annunciato un programma di prestito che indirizzerà i mercati in crisi verso titoli legati a mutui immobiliari commerciali, mutui residenziali e al credito al consumo. L’intenzione è di incorporare questo programma nel citato TALF.

Il Tesoro si attende che la provvista di leva finanziaria fornita con il piano conferisca agli investitori una maggiore fiducia nell’acquisto dei titoli, aumentando così la liquidità del mercato.

 

I soggetti mutuatari dovranno essere in possesso di specifici requisiti. In particolare, gli haircuts (la percentuale sottratta dal valore nominale dei titoli utilizzati come garanzia collaterale) saranno fissati in data successiva e rifletteranno la rischiosità delle attività fornite come garanzia collaterale. I tassi di prestito, le dimensioni minime dei mutui e la loro durata non sono ancora stati determinati: assieme a questi elementi, ulteriori fattori saranno oggetto di discussione con gli attori del mercato.

Per quanto attiene alle attività di partenariato con gli investitori privati nei fondi di investimenti, le Autorità statunitensi hanno annunciato che sarà reso possibile lavorare coi fornitori di capitale privato, al fine di supportare immediatamente il mercato dei mutui tossici e dei titoli cartolarizzati creati prima del 2009, con rating iniziale di AAA.

Il Tesoro sceglierà fino a cinque gestori di attività finanziarie con un curriculum dimostrabile di acquisto di titoli tossici, con possibilità di aggiungerne altri, secondo la qualità delle richieste ricevute. I manager le cui candidature verranno approvate avranno un certo periodo di tempo per accumulare capitale privato, al fine di ottenere le classi di attività designate; riceveranno un analogo finanziamento del Tesoro. I fondi del Tesoro saranno investiti biunivocamente, fianco a fianco con gli investitori privati.

I manager avranno la possibilità, se le strutture dei loro fondi di investimento corrisponderanno a quanto previsto in specifiche linee-guida, di sottoscrivere titoli di debito privilegiati, per il fondo di investimento pubblico-privato, del dipartimento del Tesoro, per un ammontare del cinquanta per cento del capitale netto totale del fondo. Il Dipartimento del Tesoro prenderà in considerazione richieste per titoli privilegiati per un ammontare pari al 100% del capitale netto, soggetto a ulteriori restrizioni[6].

 

Infine, si ricorda che il Segretario di Stato al Tesoro Geithner, durante la propria audizione alla Commissione per i servizi finanziari del Congresso degli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità di correggere l’eccessiva instabilità e fragilità del sistema finanziario, tramite un’ampia riforma della regolamentazione finanziaria, al fine di migliorare la stabilità e la resilienza del sistema finanziario[7].

 

Recentemente, il medesimo Segretario Geithner, insieme al direttore del National Economic Council, Lawrence Summers hanno pubblicato sul Washington Post del 15 giugno 2009 un articolo[8] dal titolo “A New Financial Foundation” ove si preannuncia un piano dell’amministrazione – diretto dal Presidente e frutto di consultazione anche con il Congresso statunitense – per modernizzare la supervisione e la regolamentazione finanziaria, al fine di creare un regime di regolamentazione più stabile, ma che sia al contempo flessibile ed effettivo.

La proposta dell’amministrazione intende tra l’altro innalzare i requisiti di capitale e di liquidità di tutte le istituzioni finanziarie, prevedendo regole più severe per le società più ampie e interconnesse; offrire un contesto più forte per la tutela di consumatori e investitori; affidare alla Federal Reserve compiti più stringenti di vigilanza, da utilizzarsi in circostanze straordinarie; continuare a promuovere il miglioramento della regolamentazione e della supervisione a livello globale.

3.7  Il programma americano per facilitare l’acquisto delle abitazioni (“Making Home Affordable Program”).

Il 26 giugno 2009 gli Stati Uniti hanno lanciato una campagna nazionale per promuovere il “Making Home Affordable Program”, nato per stabilizzare il mercato americano e per coadiuvare gli acquirenti nella riduzione delle rate mensili dei mutui. Si tratta di un piano ad ampio spettro, annunciato dall’Amministrazione già il 18 febbraio 2009.


4.L’assetto della vigilanza bancaria e finanziaria e le misure anticrisi nel Regno Unito

(a cura del Servizio Biblioteca)

Il sistema della vigilanza bancaria e finanziaria del Regno Unito è stato oggetto della riforma che ha fatto perno sull’istituzione di una nuova autorità di vigilanza, la Financial Services Authority (FSA). Introdotta con il Financial Service and Market Act del 2000, la riforma ha avuto origine dai rilevanti mutamenti verificatisi, a partire dagli anni ’90, nella morfologia dell’industria bancaria e finanziaria e nella complessità dei prodotti da essa offerti, tale da far avvertire l’esigenza di una maggiore consapevolezza da parte dei fruitori di servizi finanziari e di più efficaci forme di tutela dei consumatori.

Assecondando tali mutamenti, e nella prospettiva della tutela dei consumatori - più che della prevenzione dei rischi di instabilità del sistema finanziario -, il legislatore ha, dunque, innovato il sistema della vigilanza, al fine di renderlo adeguato all’evoluzione del settore e agli interessi da proteggere. Senza modificare in termini sostanziali la struttura dell’industria bancaria e finanziaria del Regno Unito (con iniziative paragonabili, ad esempio, alla riforma bancaria italiana degli anni ‘30 del secolo scorso o, in anni più recenti, al superamento delle limitazioni poste dal Glass-Steagall Act negli Stati Uniti), il legislatore britannico, in particolare, è intervenuto sull’assetto di supervisione e, delegando ampi poteri regolamentari al nuovo organo di vigilanza oltre che al Tesoro, ha posto le premesse di una dettagliata normativa secondaria.

 

Il nuovo assetto di vigilanza è stato attuato in modo graduale, nel segno del pragmatismo proprio della tradizione politico-giuridica del Paese. Istituita circa tre anni prima della legge di riforma, la FSA si è vista conferire nel 1998, nel quadro di interim arrangements, la responsabilità della vigilanza bancaria dalla Bank of England (BoE); successivamente, la FSA ha concordato con i preesistenti organi di vigilanza (o di autoregolamentazione) del settore il trasferimento ad essa delle rispettive funzioni, assorbendone anche il personale; finché, con l’adozione da parte della FSA delle norme secondarie demandate alla sua competenza (raccolte nello Handbook of Rules and Guidance), l’autorità ha potuto divenire pienamente operativa il 1° dicembre 2001. Questo riordino funzionale ha comportato, in particolare, che la FSA si sia sostituita alla BoE e alla Building Societies Commission per quanto attiene alla vigilanza sulle banche e sulle building societies; al Tesoro (Insurance Directorate) per quanto concerne le assicurazioni; alla Security and Investment Board (SIB) e ai tre principali organi di autodisciplina che questa si raccordavano (SFA, IMRO, PIA) per quanto riguarda gli intermediari non bancari. La FSA si è altresì sostituita ad una serie di recognised professional bodies (RPB), associazioni di categoria con poteri autoregolamentari. Una situazione peculiare di regolamentazione vengono invece ad avere i fondi pensione, poiché quelli aziendali (occupational) ricadono sotto l’Occupational Pensions Regulatory Authority (OPRA), e quelli personali (personal) sotto la FSA, anche se è quest’ultima a regolare i gestori patrimoniali di tutti i tipi di fondi pensione.

 

La platea dei soggetti destinatari della vigilanza non è, in linea di massima, mutato: peraltro, la vigilanza è stata per la prima volta estesa ai cosiddetti mortgage lenders (istituti che effettuano mutui ipotecari, diversi dalle banche e dalle building societies) e ad alcune imprese professionali (contabili, avvocati, attuari) ove intraprendano significative attività di investimento. Alla FSA sono stati, inoltre, trasferiti i poteri di listing dal London Stock Exchange, in precedenza compresi nei poteri di autoregolamentazione della Borsa di Londra, allo scopo di evitare, tra l’altro, l’insorgenza di conflitti di interesse anche a seguito della trasformazione di questa in società commerciale.

 

L’ampiezza dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge del 2000, e l’elevata complessità delle regole di dettaglio poste in sua applicazione, hanno comportato un ampio ricorso alla delegificazione e il conferimento di poteri normativi al Tesoro e alla stessa FSA. Tali poteri si connotano per la forte procedimentalizzazione del loro esercizio, tale da bilanciare l’assenza di effettivi controlli sul contenuto degli atti. In sede di approvazione della legge del 2000 non si mancò di osservare il carattere inusuale di una potestà normativa conferita a un ente di natura privatistica qual è la FSA; la decisione, tuttavia, venne giustificata sulla base della maggiore conoscenza del mercato da parte di tale organismo, e, conseguentemente, della sua maggiore facilità a trattare le relative questioni.

4.1  La Financial Services Authority (FSA): aspetti funzionali e principali ambiti di competenza

La legge del 2000 pone alcuni obiettivi alla FSA e stabilisce principi ai quali l’autorità deve attenersi nel proprio operato.

Gli obiettivi sono, principalmente, il mantenimento della fiducia del sistema finanziario (market confidence, espressione che può interpretarsi come equivalente al mantenimento della sua stabilità); la promozione della consapevolezza in materia finanziaria da parte del pubblico (public awareness); la tutela del consumatore (consumer protection). Con riguardo al primo obiettivo è da rimarcare che la BoE ha mantenuto il proprio ruolo di lender of last resort, e che il già richiamato protocollo d’intesa (tra FSA, la BoE e Tesoro) ha ripartito le responsabilità al riguardo, riservando alla Banca centrale i compiti relativi alla stabilità finanziaria a livello macroeconomico, e alla FSA quelli riferiti alla vigilanza sui singoli operatori del mercato finanziario. Gli altri due obiettivi - tra loro connessi - sono stati intesi dalla FSA nel senso del perseguimento di una migliore conoscenza del sistema finanziario da parte del pubblico (cosiddetta financial literacy), e della tutela (anche sulla base di tale consapevolezza) dei consumatori rispetto a determinati rischi: dal rischio “prudenziale” di fallimento dell’intermediario; dal rischio di frode, di mis-reprentation o di mis-selling del prodotto finanziario; o, ancora, dal rischio il prodotto o servizio sia troppo complesso o inidoneo ai loro bisogni.

Inoltre, è compito della FSA agevolare l’innovazione; mantenere la posizione competitiva del Regno Unito nel campo internazionale per quanto concerne servizi e mercati finanziari; minimizzare gli effetti negativi della vigilanza sulla concorrenza; esercitare la vigilanza in misura proporzionale ai benefici che se ne intendono trarre.

La legge conferisce alla FSA poteri di iniziativa in sede sia civile sia penale per i reati di criminalità finanziaria (specie con riferimento alle attività di riciclaggio, alle attività fraudolente, alla manipolazione dei mercati), e introduce una nuova fattispecie di illecito civile, il market abuse.

Lo status giuridico della FSA è quello di un organismo di diritto privato: non opera per conto dello Stato (on behalf of the Crown), né i suoi dipendenti sono impiegati statali (Crown servants). Tuttavia, il Chairman e gli altri membri del Consiglio di amministrazione della FSA sono nominati, ed eventualmente rimossi, dal Tesoro. Il Consiglio esercita la potestà normativa (legislative functions), che si sostanzia nell’emanazione di normative specifiche, direttive, linee-guida.

Il Tesoro esercita il controllo sulla FSA attraverso quattro principali strumenti: a) la nomina e la revoca i membri del Consiglio, Chairman incluso; b) la relazione che la FSA è tenuta a presentare al Ministro, almeno una volta l’anno, sulla propria attività; c) le indagini (reviews) che esso compie, se del caso, sull’attività della FSA per valutare l’economicità, efficienza ed efficacia dell’operato di questa; d) la nomina di autonome commissioni d’inchiesta qualora si presenti il caso di un grave rischio sistemico, o di un potenziale e significativo danno agli interessi dei consumatori oppure dei detentori di titoli quotati, sempreché – in tutti questi casi – vi siano elementi che depongano per l’inefficacia degli strumenti ordinari (failure of the regulatory system).

La soggezione ai controlli del Tesoro non esaurisce, tuttavia, la sfera delle responsabilità istituzionali della FSA, che della propria attività risponde alla generalità del pubblico, ad alcune categorie di operatori e, infine, benché in modo indiretto, al Parlamento. Sotto il primo aspetto, la FSA tiene una assemblea annuale - simile a quella delle società per azioni – alla quale può partecipare qualsiasi soggetto interessato. L’assemblea ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della Relazione, ed entro un mese dal suo svolgimento deve esserne fatto un resoconto. Per quanto riguarda le particolari categorie di stakeholders, la legge del 2000 ha istituzionalizzato due organismi preesistenti, il Consumer Panel e il Practitioner Panel (in rappresentanza degli interessi dei consumatori e, rispettivamente, dei soggetti vigilati), assegnando ad essi poteri consultivi che, esercitati mediante pareri obbligatori ma non vincolanti, comportano per la FSA, che li riceve, l’obbligo di motivare pubblicamente le proprie decisioni difformi.

 

Per quanto concerne, in terzo luogo, i controlli parlamentari, essi si esplicano – come si è detto – in modo indiretto, attraverso il Ministro del Tesoro. Il legislatore ha così inteso perseguire l’obiettivo di un equilibrio tra indipendenza e responsabilità della FSA, ed applicare un modello analogo a quello della BoE, pur non essendo la FSA una public corporation; ne consegue che la FSA (come anche la BoE) sono responsabili verso Ministro del Tesoro, che del loro operato risponde al Parlamento. L’accountability della FSA, inoltre, non soggiace allo scrutinio del National Audit Office, essendo l’autorità dotata di autonomia finanziaria attraverso finanziamenti tratti dalle imprese vigilate e non a carico del bilancio pubblico.

L’ambito di competenza della FSA è definito dalla legge attraverso l’individuazione delle attività sottoposte di vigilanza e dei soggetti abilitati a svolgerle. Al riguardo, il Financial Services and Market Act del 2000 qualifica le regulated activities come attività tipizzate (activity of a specific kind), svolte in forma d’impresa (by the way of business) in relazione a specifici strumenti finanziari (investment of a specific kind), che possono consistere in attività, diritti, o interessi (asset, right or interest). La specificazione delle attività è effettuata negli allegati della legge (successivamente integrati da provvedimenti ministeriali). Per quanto concerne, invece, i soggetti abilitati, essi necessitano della previa autorizzazione della FSA (authorised persons), ove non siano espressamente esentati.

 

La funzione normativa della FSA è fortemente procedimentalizzata, come si è detto, al fine di assicurare la massima trasparenza amministrativa. La legge istitutiva precisa che le regolamentazioni (raccolte nello Handbook of Rules and Guidance, articolato in parti a loro volta ripartite in specifici manuali, sottoposti a costante aggiornamento: http://fsahandbook.info/FSA/index.jsp) sono emanate dal Consiglio dell’Autorità (previa menzione della norma legittimante l’esercizio del potere in atto) a seguito di consultazioni pubbliche svolte sul contenuto delle norme da adottare (com’è prassi tipica, ed ormai codificata, dell’elaborazione normativa nel Regno Unito); le regolamentazioni, inoltre, recano in motivazione la compiuta verifica di esse alla stregua del principio di proporzionalità e la loro compatibilità gli obiettivi più generali della FSA.

Il regime di vigilanza imperniato sulla FSA si caratterizza per l’approccio unitario - consentito dall’esistenza di un’autorità unica (single regulator) - alle problematiche concernenti figure di intermediari finanziari tra loro ampiamente differenziate. Lo “stile di vigilanza” basato su un unico organo è in grado – secondo la stessa FSA – di conseguire vantaggiose “economie di scopo” in tre ambiti principali: la definizione del quadro normativo per i soggetti vigilati, la vigilanza sui singoli operatori e, infine, l’analisi delle più generali questioni relative all’industria finanziaria. In ciascuna di queste aree di intervento (che trovano corrispondenza nell’articolazione interna dell’autorità) la FSA adotta propri regolamenti riferiti ai soggetti vigilati, alle relazioni con la clientela (conduct of business) e alle regole prudenziali, queste ultime articolate prevalentemente in base al tipo di rischio riconducibile a determinate categorie di attività regolate (ad esempio, rischio di credito, di mercato od operativo, oppure originato dalla carente informazione alla clientela), e solo in modo residuale riferite alle caratteristiche del soggetto che le svolge.

In questo quadro, i rapporti tra la FSA e gli intermediari finanziari si sviluppano secondo attività e procedure determinate:

§      la fase autorizzatoria e di iniziale determinazione del profilo di rischio, in cui è onere dell’intermediario comprovare il possesso dei requisiti posti dalla normativa di vigilanza (le cosiddette threshold conditions, ad esempio per quanto concerne l’adeguatezza patrimoniale) per esercitare le attività regolamentate;

§      il monitoraggio di base (cosiddetto baseline monitoring), che ha per scopo la verifica del costante rispetto della normativa anzidetta da parte degli intermediari; il nucleo di questa attività è rappresentato dall’analisi e dall’elaborazione di dati ed informazioni provenienti dagli stessi vigilati e da soggetti terzi;

§      le analisi settoriali e tematiche, mediante le quali l’autorità valuta le tendenze generali dell’industria finanziaria e i rischi che possono derivarne per le imprese e i consumatori;

§      gli interventi specificamente rivolti alla riduzione dei rischi di singole istituzioni finanziarie, con riguardo soprattutto ai soggetti classificati nella categoria di rischio più elevata;

§      gli interventi per la rimozione dei rischi “cristallizzati”, che fanno ampio ricorso a strumenti di carattere diagnostico e repressivo (quali, ad esempio, le ispezioni, le comunicazioni agli organi direttivi delle imprese, l’imposizione di specifici requisiti di capitale, l’irrogazione di sanzioni).

4.2  La gestione delle crisi: aspetti istituzionali

Fino all’approvazione del Banking Act del 2009 – di cui si dirà in seguito - la crisi delle banche e degli altri intermediari finanziari non è stata oggetto di procedure specifiche, bensì delle comuni norme di diritto fallimentare applicate nel Regno Unito dagli organi giurisdizionali competenti per i casi di insolvenza delle imprese e società commerciali.

Il Financial Services and Markets Act aveva, in effetti, conferito una serie di poteri alla FSA, motivati dall’esigenza di tutelare gli interessi dei creditori degli intermediari insolventi e, quindi, di mantenere la fiducia nel mercato, in linea con la “missione” istituzionale dell’Autorità. In base alla legge istitutiva, la FSA può chiedere, ad esempio, che un intermediario sia posto in amministrazione controllata (administration) e può inserirsi nella relativa procedura; nella gestione straordinaria (receivership), essa gode degli stessi diritti di un creditore privilegiato, potendo chiamare in giudizio il receiver; nella liquidazione volontaria (voluntary winding up) la FSA può essere ascoltata in udienza ed essere rappresentata nelle assemblee dei creditori; essa può, infine, agire per la liquidazione coatta (winding up by the court) di un intermediario.

Pur in presenza delle prerogative assegnate alla FSA, non poteva dirsi vigente nel Regno Unito, prima dell’entrata in vigore del nuovo Banking Act, una procedura per le crisi bancarie analoga a quella esistenti in altri ordinamenti nazionali; e tale carenza normativa è stata anzi una delle principali ragioni che hanno indotto il legislatore ad assumere il suo provvedimento.

La legge del 2000, peraltro, ha delineato un modello di gestione delle crisi caratterizzato dall’operatività di schemi di compensazione. A questo riguardo, una delle rilevanti innovazioni della legge è stata la sostituzione degli schemi di compensazione prima esistenti (riferiti, rispettivamente, ai servizi di investimento, ai depositi e alle polizze assicurative) con un unico schema, il Financial Services Compensation Scheme, il cui concreto funzionamento (seppure affidato ad un ufficio specifico) dipende dalla FSA che ne definisce l’ambito soggettivo della relativa copertura, l’ammontare massimo e le condizioni di applicazione.

Nella veste di autorità unica di regolazione dei mercati finanziari, la FSA, è stata istituita – in conclusione - nel presupposto che le funzioni di politica monetaria e di vigilanza non debbano essere necessariamente concentrate nella stessa istituzione, e che sia sufficiente uno scambio regolare ed effettivo di informazione tra gli organi che separatamente le esercitano. La sede di concertazione, a tale scopo, è costituita dal Tripartite Standing Committe presieduto dal Ministro del Tesoro (Chancellor of Exchequer) e formato dalla BoE e dalla FSA, che sulla base del Memorandum of Understanding firmato nel 1997 tra le tre istituzioni si riunisce a cadenza mensile. Inoltre, il Chairman della FSA fa parte della Court della Bank of England, mentre il Vice Governatore della stessa Banca centrale è a membro a sua volta del Board della FSA.

A questo organismo fanno riferimento altri comitati, quali il Joint Crisis Co-Ordination Team (JCCT) e il Cross Market Continuity Group (CMBCG); il Comitato permanete e le sue interne articolazioni costituiscono complessivamente il cosiddetto Crisis Management Framework, ovvero un modello di gestione delle crisi finanziarie che assegna compiti specifici aciascuno degli organi implicati.

Il Tesoro provvede ai collegamenti tra i singoli organi ed il Governo, e in particolare con l’unità di crisi presso il Cabinet Office (Cabinet Office Briefing Room – COBR) che, in caso di gravi difficoltà del mercato finanziario (major operational disruption), assume il coordinamento degli interventi governativi. Al Tesoro spetta, inoltre, la decisione circa l’impegno di fondi pubblici, previa valutazione sistemica effettuata dalla BoE e dalla FSA.

La BoE, in aggiunta ai compiti d’istituto, provvede a monitorare la stabilità globale dei mercati finanziari, in ambito sia nazionale che internazionale; vigila sul normale funzionamento del sistema dei pagamenti; in caso di grave necessità e con l’approvazione del Tesoro, interviene prestando assistenza finanziaria a singoli intermediari o al mercato nel suo complesso. Assieme alla FSA, essa è responsabile, infine, della valutazione delle potenziali implicazioni sistemiche delle crisi finanziarie.

Alla FSA, come si è anticipato, compete la vigilanza e la regolazione concernenti gli intermediari autorizzati ai sensi della nota legge del 2000. Anche questa autorità provvede a valutare i rischi sistemici delle crisi finanziarie.

I due già richiamati sotto-comitati istituiti presso lo Standing Committe (JCCT e CMBCG), infine, provvedono a gestire gli aspetti di maggior dettaglio. Il primo, presieduto dalla FSA e formato da personale esperto della stessa Autorità e della BoE, nonché da un osservatore del Tesoro, provvede alla raccolta e all’analisi delle informazioni rilevanti e coordina le comunicazioni con i soggetti vigilati, gli operatori del mercato e le autorità di vigilanza straniere al fine della risoluzione delle crisi; il secondo, presieduto dalla BoE e formato da personale della stessa Banca, della FSA e del Tesoro, riunisce le competenze tecniche degli esperti che vi siedono in relazione ad aspetti particolari del funzionamento dei mercati, e redige pareri che integrano le analisi dell’altro comitato.

4.3  Misure per fronteggiare la crisi economico-finanziaria

L’azione del Governo si è tradotta principalmente, nel 2008, in un programma di ricapitalizzazione delle banche in crisi e nell’adozione di misure puntuali nel quadro della manovra finanziaria. A tali interventi (ai quali si è aggiunto uno specifico provvedimento in materia di “conti dormienti”) è seguita, nel 2009, l’approvazione di una nuova legge bancaria.

Il 2008 Credit Guarantee Scheme

Annunciato dal Governo l’8 ottobre 2008 nel quadro delle iniziative da assumere per assicurare la stabilità del mercato finanziario e per tutelare i depositanti (si veda il comunicato del Tesoro all’indirizzo: http://www.hm-treasury.gov.uk/press_100_08.htm), lo Scheme ha il fine di fornire liquidità al mercato nel breve termine; di capitalizzare le banche e alcune categorie di intermediari del Regno Unito per rafforzarne la solidità e per preservarne l’indispensabile ruolo assolto nei confronti della “economia reale”; assicurare che il sistema bancario disponga, nel medio termine, delle risorse necessarie per il prestito alle imprese.

Regolato da specifiche disposizioni ministeriali quanto alle modalità di erogazione dei fondi nel quadro dello Scheme e ai soggetti abilitati ad accedervi (si vedano le Rules of the 2008 Credit Guarantee Scheme, all’indirizzo: http://www.dmo.gov.uk/documentview.aspx?docname=cgs/press/cgsrules.pdf&page=), il programma è stato oggetto di successivi adattamenti. Nell’ottobre del 2008, la soglia massima di garanzia dei depositi bancari è stata elevata dalla FSA da 35.000 a 50.000 sterline (al riguardo si veda il documento diffuso dall’Autorità successivamente all’adozione del provvedimento, dal titolo Financial Services Compensation Scheme: Review of the Scheme Limits Consultation Paper, all’indirizzo http://www.fsa.gov.uk/pubs /cp/cp08_15.pdf). Nel novembre dello stesso anno, lo Scheme è stato modificato quanto alla sua durata di applicazione (estesa dal triennio prima previsto a cinque anni), al fine di facilitare la transizione degli intermediari partecipanti allo schema ad una condizione in cui essi torneranno ad operare senza la relativa garanzia (http://www. dmo.gov.uk/documentview.aspx?docname=cgs/press/pq151208.pdf&page=). Il 19 gennaio 2009, tra le misure aggiuntive adottate per incentivare il prestito da parte delle banche, il Ministro del Tesoro ha ulteriormente allargato i margini del loro indebitamento (si veda l’annuncio del provvedimento, Extension of drawdown window for Government’s credit Guarantee Scheme, all’indirizzo: http://www.dmo.gov.uk/documentview.aspx?docname=cgs/press/pr20090119.pdf&page=).

Il Pre-Budget Report 2008

Presentato il 24 novembre 2008, Il Pre-Budget Report (consultabile all’indirizzo: http://prebudget.treasury.gov.uk/prebudget2008/) prevede misure dirette a sostenere in particolare i redditi e i consumi, cui seguirà nel biennio 2010-2011 – una volta superata quella che si prevede essere la fase più acuta della crisi - una politica rivolta al parziale rientro dal disavanzo. Tale intervento di politica fiscale espansiva per il 2008-2010, seguito nel da un consolidamento fiscale biennio successivo, è considerato necessario alla luce della forte crescita del deficit.

I provvedimenti espansivi proposti nel breve termine sono:

§      una riduzione temporanea dell’aliquota Iva al 15 per cento fino al 31 dicembre 2009, per un costo di circa 16 miliardi di euro (1 per cento del PIL) nel periodo 2008-2010, compensata parzialmente da un aumento dell’accisa sui tabacchi e sugli alcolici.

§      prolungamento di un programma di investimenti in conto capitale per un totale di 3,5 (0,24 per cento del PIL) miliardi di euro.

§      stabilizzazione e aumento delle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi introdotte in via temporanea a maggio 2008, per un totale di 4,1 miliardi (0,3 per cento del PIL).

Vengono inoltre rese permanenti le deduzioni sulle imposte sui redditi introdotte a maggio 2008 per un totale di 3,5 miliardi di euro e prorogati i crediti d’imposta per figli a carico e i sussidi alle pensioni. Nuovi fondi sono destinati alle politiche attive sul mercato del lavoro e agli aiuti per i possessori di mutui in difficoltà con il pagamento delle rate.

I principali strumenti per favorire il rientro del disavanzo nel 2011-2012 sono costituiti da un aumento dello 0,5 per cento dei contributi sociali per le imprese e i lavoratori, una restrizione delle deduzioni fiscali per i redditi fino a 100000 sterline e un incremento fino al 45 per cento dell’aliquota dell’imposta sui redditi oltre 150000 sterline.

Il governo prevede inoltre di aumentare di 5,9 miliardi di euro l’obiettivo di risparmi di spesa dal 2010. In totale il piano prevede una politica espansiva di 30 miliardi di euro (1,7 per cento del PIL) nel periodo 2008-2010, compensata da un recupero di risorse per complessivi 14,3 miliardi nel successivo biennio.

Il Dormant Bank and Building Societies Accounts Act 2008

La legge dispone il trasferimento ad un fondo centrale (Big Lottery Fund), su base volontaria da parte delle banche, delle somme depositate in conti bancari “dormienti” (ossia non movimentati da almeno 15 anni). Le risorse del Fondo (il cui ammontare complessivo, in conseguenza di tali trasferimenti, si stima nell’ordine dei 500 milioni di sterline) sono destinate alla ripartizione, in ambito nazionale, da parte dei parlamenti e delle assemblee legislative locali. Per la sola regione inglese è previsto, quanto all’utilizzazione delle risorse, che esse servano a finanziare la spesa pubblica correlata all’introduzione di incentivi in tre ambiti prioritari: la promozione di opportunità per i giovani; l’informazione e l’accesso ai servizi finanziari da parte dei consumatori ai servizi finanziari; il finanziamento del “terzo settore” (il testo della legge è consultabile all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080031_en.pdf)

Il Banking Act 2009

Promulgata il 12 febbraio 2009 (il testo è consultabile all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090001_en.pdf), la legge raccoglie le indicazioni formulate dalle Tripartite Authorities, ossia i tre soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul credito e sui servizi finanziari – BoE, FSA e Ministro del Tesoro (HM Treasury) – in tre documenti di consultazione presentati al parlamento nel 2008.

Nel primo documento (del 22 gennaio 2008), dal titolo Financial stability and depositor protection: strenghtening the framework (consultabile presso il sito della FSA: http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/JointCP_banking_stability.pdf), si prospettavano inter­venti a tutela dei depositanti e misure dirette a rendere più efficiente la gestione dei rischi di liquidità da parte degli istituti creditizi, e si annunciava un rafforzamento della Banca centrale. Queste tematiche venivano riprese e sviluppate in un secondo documento (pubblicato nel luglio dello stesso anno), intitolato Financial stability and depositor protection: further consultation (consultabile presso il sito della BoE: http://www. bankofengland.co.uk/publications/other/financialstability/financialstability depositorprotection080701.pdf), in cui venivano esaminati, tra l’altro, i profili della stabilità finanziaria e del coordinamento dei tre organi di vigilanza, al fine di limitare l’impatto delle crisi bancarie. Nel terzo (pubblicato anch’esso nel luglio 2008), dal titolo Financial stability and depositor protection: special resolution regime (consultabile presso il sito del Tesoro: http://www.hmtreasury.gov.uk/d/
consult_finstab_ specialresolution 220708.pdf), venivano infine delineate, sul modello di altri ordinamenti nazionali (tipicamente quello degli Stati Uniti) disposizioni particolari da applicare nelle procedure di insolvenza bancaria (bank administration, disciplinata dalla parte terza della legge in parziale modifica delle comuni disposizioni di diritto fallimentare dettate dallo Insolvency Act del 1986 e dallo Enterprise Act del 2002).

Finalità del provvedimento appena approvato dal parlamento è quella di sostenere la stabilità del sistema finanziario attraverso una rafforzata tutela dei depositi e il sostegno alle banche a rischio di insolvenza, al fine di mitigare l’impatto della crisi finanziaria e di proteggere gli interessi dei consumatori. Tale scopo è perseguito dal legislatore mediante l’ampliamento degli strumenti disponibili alle tre Autorità di vigilanza e supervisione, e conferendo efficacia definitiva a misure precedentemente introdotte in via temporanea (con il Banking (Special Provision) Act 2008) per arginare gli effetti dell’insolvenza di alcuni istituti creditizi.

Le misure previste nella legge riguardano, in modo principale:

§      la maggiore accessibilità degli istituti creditizi al prestito della BoE;

§      il complessivo rafforzamento del ruolo della stessa Banca centrale, affinché possa non solo emettere moneta ma esercitare più incisivi compiti in relazione anche alla liquidità dei mercati finanziari (a questo riguardo è istituito, al suo interno, un apposito Financial Stability Committtee: art. 238 della legge);

§      il compito dell’Autorità di vigilanza sui servizi finanziari (FSA) di acquisire dati dalle banche in difficoltà e di trasmetterli, se rilevanti per il mantenimento della stabilità finanziaria, al Fondo di compensazione dei servizi finanziari (Financial Services Compensation Scheme – FSCC), al Tesoro e alla stessa Banca centrale, al fine di consentire l’adozione delle iniziative di competenza di tali organi;

§      l’abilitazione delle suddette autorità ad intervenire a sostegno delle banche e dagli istituti finanziari in difficoltà, in applicazione di una specifica disciplina dell’insolvenza bancaria (special resolution regime - SRR), la cui applicazione, coinvolge le Tripartite Authorities ciascuna per un aspetto particolare (la FSA dichiara lo stato di crisi di una banca sulla base dei prescritti parametri; la BoE determina, una volta che il fallimento è stato dichiarato, la procedura da applicare tra quelle previste dallo SRR; il Tesoro interviene ogni volta che le decisioni comportino oneri per la spesa pubblica);

§      l’adozione di un codice di condotta di prossima adozione da parte del Tesoro (come previsto dall’art. 5 della legge), ad integrazione delle disposizioni legislative e della normativa secondaria, allo scopo di definire i ruoli delle tre Autorità nel quadro della SRR;

§      il rafforzamento degli accordi concernenti l’emissione di moneta da parte di banche commerciali stabilite in Scozia e nell’Irlanda del Nord;

§      il rimborso ai depositanti da parte del FSCC (già elevato ad un limite massimo di 50.000 sterline), le cui procedure si intendono migliorare in termini di rapidità ed efficienza.

Le previsioni in tema di tutela dei depositi, in particolare, recepiscono le indicazioni contenute nel più recente di una serie di documenti elaborati dal Ministero del Tesoro nel quadro di una pubblica consultazione sulle questioni poste dalla crisi finanziaria. In tale documento, pubblicato nel novembre 2008 (dal titolo: Special Resolution Regime: Safeguards for Partial Property Transfers, consultabile in rete all’indirizzo: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/special
resolutionregime_061108.pdf), si delineano, nel loro contenuto e con riguardo alle loro condizioni applicative, le diverse misure attivabili da parte delle Autorità di settore a fronte di una crisi bancaria e allo scopo di stabilizzare l’istituto in difficoltà.

In applicazione della disciplina speciale già accennata (SRR), le Autorità di vigilanza potranno dunque, selezionando le diverse opzioni previste, attivare le procedure di stabilizzazione oppure ricorrere alle procedure di insolvenza propriamente dette.

Nel primo caso, la legge contempla tre modalità di intervento (pre-insolvency stabilisation tools): può essere consentito il mutamento dell’assetto proprietario della banca, qualora vi sia un acquirente privato (private sector purchaser) al quale siano trasferite le quote azionarie della banca insolvente; tale trasferimento potrà, altrimenti, aver luogo nei confronti una “banca ponte” (bridge bank) costituita dalla Banca centrale e da questa controllata, oppure attraverso la temporanea acquisizione delle quote azionarie da parte di soggetti pubblici (temporary public ownership).

Nel secondo caso, la legge delinea (nella parte seconda) una nuova procedura per l’insolvenza bancaria (bank insolvency procedure), diretta ad una rapida e ordinata liquidazione e alla tutela dei creditori, che altrimenti, in applicazione delle norme ordinarie, verrebbero penalizzati con effetti negativi per la fiducia del mercato e con rischi di “contagio” per l’intero sistema bancario.

Conseguentemente, le Autorità di settore sono abilitate ad esercitare con maggiore flessibilità i rispettivi poteri in materia di trasferimenti proprietari (artt. 33 e ss. della legge), qualora l’opzione prescelta – nell’interesse dei depositanti, dei contribuenti e della stabilità del sistema finanziario - sia quella di trasferire la parte sana di un istituto in difficoltà ad una società di nuova costituzione (pubblica o privata), e di lasciare il residuo nella società insolvente. In tale ipotesi di trasferimento parziale, per i creditori della società residua (cosiddetta bad company) sono previste forme di compensazione.

E’ inoltre previsto, nel testo legislativo, un ampio ricorso del Governo alla normazione secondaria per disciplinare in dettaglio alcuni profili, tra cui quello degli accordi interbancari e delle operazioni di compensazione (set-off, netting) che vengono espletate in loro applicazione. Ciò, al fine di prevenire che da trasferimenti parziali della proprietà di banche insolventi possano derivare effetti pregiudizievoli per i soggetti per quali il ricorso a tali forme di compensazione – come è prassi finanziaria diffusa – è strumento di gestione del rischio di credito e di minimizzazione dei requisiti obbligatori di capitale.

Le prospettive di riforma della vigilanza sui mercati finanziari in un recente studio della FSA (Turner Review)

Dopo averne ricevuto l’incarico dal Ministro del Tesoro nell’ottobre 2008, il 18 marzo del 2009 il presidente della FSA, Lord Turner, ha consegnato la relazione conclusiva di un’indagine sulle cause della crisi economico-finanziaria e sulle prospettive di riforma della vigilanza sui mercati finanziari.

Il rapporto (The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, consultabile presso il sito Internet dell’Autorità, all’indirizzo: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf ) si apre con il paragone, ormai ricorrente, tra la crisi attuale e gli analoghi fenomeni verificatisi negli anni ’30 del secolo scorso. Se è vero che questi ultimi ebbero ripercussioni aggravate dall’adozione di soluzioni che oggi, con maggiore consapevolezza, si tende ad evitare, nondimeno gli errori di valutazione compiuti nelle attuali circostanze - secondo Lord Turner - hanno indubbiamente contribuito alla gravità della crisi, rendendola simile a quelle precedenti per l’enormità dei costi inflitti ai mercati finanziari; sono perciò necessarie analisi approfondite affinché tali errori non vengano ripetuti in futuro.

Seguendo tale impostazione, il rapporto si concentra su alcune questioni di fondo la cui soluzione richiede interventi da assumere nel lungo periodo; ne sono esclusi i profili rilevanti nel breve termine o non specificamente attinenti al settore bancario e dell’intermediazione finanziaria (come i profili di politica monetaria e fiscale).

Il rapporto prende in esame i principali aspetti critici da cui si ritiene sia derivata la crisi, e di essi valuta l’incidenza sugli schemi teorici che tradizionalmente fanno assegnamento sulla capacità autocorrettiva dei mercati.

L’origine della crisi che oggi si sperimenta è da ricondurre, secondo il rapporto, a tre fattori fondamentali: i rilevanti squilibri macroeconomici registrati negli ultimi decenni su scala globale, specie con riguardo al formarsi di rilevanti saldi attivi di bilancio dei Paesi asiatici ed esportatori di petrolio a fronte dei deficit sempre più elevati degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei Paesi dell’Unione Europea; l’innovazione finanziaria connotata dalla disponibilità di prodotti di crescente complessità, ma di scarso pregio sul piano sociale; infine, le lacune normative concernenti alcuni aspetti chiave della disciplina delle riserve bancarie e dei requisiti di liquidità.

A fronte di ciò, nel rapporto si prefigurano modifiche dell’assetto della vigilanza e della regolazione dei mercati finanziari, e si delineano le iniziative che, in ordine alle singole questioni esaminate, la FSA intende introdurre a livello interno o si riserva di proporre in sede internazionale; l’Autorità non esclude, in ogni caso, la possibilità di perseguire in forme alternative, purché efficaci, le specifiche finalità.

Le principali iniziative oggetto delle raccomandazioni formulate nel rapporto (ed illustrate con maggior dettaglio nel discussion paper che lo correda, A regulatory response to the global banking crisis, consultabile all’indirizzo: http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/dp09_02.pdf), possono essere di seguito sinteticamente riassunte.

E prevista, in primo luogo, la modifica dei requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche – superando i parametri minimi prescritti dalle regole di Basilea – e delle regole in tema di bilanci bancari, per sostenere adeguatamente le attività finanziarie connotate da maggiore rischiosità e per agevolare, nelle fasi anti-cicliche, il consolidarsi di riserve che possano compensare le potenziali perdite nelle avverse congiunture economiche (Economic Cycle Reserve). Nel contempo, si raccomanda l’adozione di una più stringente regolamentazione della liquidità bancaria, nonché di una disciplina delle attività di intermediazione finanziaria ispirata da un approccio di tipo sostanziale, tale da regolare le relative attività sulla base del contenuto e non della qualificazione giuridica; ciò, al fine di sottoporre a controlli uniformi il cosiddetto shadow banking (settore che comprende soggetti non regolati quali gli hedge fund) e di consentire alle Autorità di regolazione l’imposizione, anche nei confronti di queste categorie di operatori, di determinati requisiti patrimoniali.

Un ulteriore ambito di intervento è individuato nella disciplina delle Credit Rating Agencies (con riguardo, in particolare, al regime di autorizzazione e di supervisione al quale sono sottoposte), al fine di evitare l’insorgenza di casi di conflitto di interesse e l’inappropriata applicazione delle tecniche di rating.

Oltre a raccomandare la definizione, anche in sede europea (e con la previsione obbligatoria di apposite riserve a ciò destinate) di adeguati livelli di garanzia dei depositi, della cui esistenza ed operatività sia data informazione al pubblico, il rapporto delinea una nuova impostazione della vigilanza della FSA, connotata in modo che l’attività di supervisione - a partire da iniziative già in corso come il Supervisory Enhancement Programme, avviato a seguito di una revisione interna dell’operato dell’Autorità nel caso del fallimento della Northern Rock (http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/enhancement.pdf) -, si focalizzi sulle strategie di mercato, sui moduli operativi che vi sono applicati e sui relativi rischi, senza limitarsi agli aspetti procedurali o strutturali.

Si ritiene necessaria, inoltre, l’innovazione in sede europea della disciplina del mercato bancario, affinché sia prevista l’istituzione di una nuova Autorità di regolazione (in luogo degli attuali “Comitati Lamfalussy”), dotata di poteri normativi in materia di vigilanza macro-prudenziale, il cui operato si integri con l’esercizio di poteri nazionali in materia di attività finanziarie transfrontaliere con carattere di rischiosità.

A livello globale, la concertazione internazionale dovrebbe altresì condurre, secondo il rapporto, alla costituzione di organismi di supervisione effettivamente in grado di occuparsi delle forme più complesse di attività finanziarie transfrontaliere; la FSA, dal canto suo, si riserva, ove ciò sia utile al coordinamento internazionale, di imporre più stringenti requisiti di capitalizzazione delle sussidiarie estere operanti sul territorio britannico e, se del caso, di introdurre limiti alle attività che queste possono svolgervi.

Peraltro, la portata applicativa delle regole in materia di vigilanza prudenziale dovrebbe essere ampliata in senso sia istituzionale che geografico, al fine di farvi rientrare tutti gli intermediari finanziari non bancari la cui attività possa avere ripercussioni sistemiche; i centri finanziari offshore, inoltre, dovrebbero essere regolati da criteri od accordi definiti in sede internazionale.

Infine, è raccomandata l’adozione di misure, in sede sia nazionale che sovranazionale, dirette a far sì che le politiche di remunerazione siano tali da disincentivare l’eccessiva assunzione di rischi da parte degli intermediari finanziari.

Pare utile segnalare, a questo riguardo, che il tema della gestione del rischio da parte delle banche è oggetto, nel quadro di una più ampia analisi della corporate governance di tali enti (inclusi i profili della competenza tecnica, dell’indipendenza e della remunerazione dei loro organi di gestione), dell’indagine recentemente affidata dal Ministro del Tesoro a Sir David Walker (febbraio 2009), le cui conclusioni sono attese per l’autunno del 2009 (si veda il comunicato stampa all’indirizzo di rete: http://www.hm-treasury.gov.uk/press_
10_09.htm).

Ulteriori sviluppi nel secondo semestre del 2009

Alla Turner Review ed al correlato Discussion Paper pubblicato dalla FSA ha fatto seguito nel settembre 2009, per iniziativa della stessa Autorità, un ulteriore documento, in cui sono raccolte le osservazioni pervenute dagli operatori del mercato bancario e finanziario (A regulatory response to the global banking crisis. Feedback on the Turner Review and DP 09/2, http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/fs09_03.pdf).

Dal canto suo, nel luglio 2009 il Tesoro ha presentato al Parlamento un nuovo documento (dal titolo Reforming financial markets, http://www.hm-treasury.gov.uk/d/reforming_financial_markets080709.pdf), in cui, dopo aver esaminato le cause della crisi finanziaria e aver individuato le aree e gli strumenti dell’intervento pubblico, sono annunciate alcune proposte di riforma legislativa. Tali riforme riguardano in particolare:

§      la ridefinizione del ruolo e dei poteri delle autorità di regolazione (soprattutto della FSA); l’istituzionalizzazione delle forme di collaborazione tra di esse (attraverso la creazione di un Council for Financial Stability, responsabile dinanzi al Parlamento);

§      il rafforzamento del Financial Services Compensation Scheme;

§      la promozione di una maggiore consapevolezza ed informazione dei consumatori di prodotti finanziari (attraverso la redazione di una Money Guidance, raccomandata già nel 2008 dalla Thoresen Review of Generic Financial Advice, il cui documento conclusivo è consultabile all’indirizzo http://www.hm-treasury.gov.uk/thoresen_review_index.htm);

§      la definizione di forme e procedure di indennizzazione dei consumatori medesimi.

Il 2 luglio 2009, infine, è stato formulato il Saving Gateway Accounts Act 2009 (il testo è consultabile all’indirizzo di rete: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts
2009/ukpga_20090008_en_1).

La legge, annunciata nella legge di bilancio del 2008, estende all’intero territorio nazionale schemi sperimentati in ambito locale il cui scopo è il sostegno al risparmio delle persone con bassi redditi e la promozione della financial inclusion, mediante l’incoraggiamento degli investimenti in prodotti finanziari a carattere non speculativo.


5.     Le indicazioni emerse nei fora internazionali di cooperazione e di vigilanza

5.1    Dal Financial Stability Forum al Financial Stability Board

Il 10 ottobre 2008 il Financial Stability Forum (FSF), presieduto dal Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, diffondeva un aggiornamento sullo stato di attuazione delle raccomandazioni pubblicate nell’aprile 2008. L'aggiornamento, presentato ai Ministri economici e finanziari e ai Governatori delle Banche Centrali del G7, ha indicato anche i temi sui quali il FSF avrebbe concentrato la sua azione nei mesi successivi. Nell’aprile 2008 il FSF aveva infatti sottoposto ai ministri delle finanze del G7, nonché ai governatori delle Banche centrali, un elenco completo di raccomandazioni, al fine di correggere le debolezze che hanno causato la presente crisi e rafforzare il sistema finanziario.

 

Si ricorda che il Financial Stability Forum (FSF) è nato nell’aprile del 1999 con lo scopo di promuovere la stabilità finanziaria internazionale attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della supervisione e sorveglianza; ad esso partecipavano le banche centrali, gli organi nazionali di governo nonché le autorità di sorveglianza del settore finanziario.

 

Il “Report on Enhancing Market and Institutional Resilience” dell’aprile 2008 proponeva un insieme di azioni per correggere le basilari debolezze ritenute alla radice della crisi, nonché per costruire un sistema finanziario dotato di maggiore capacità di ripresa. Tali raccomandazioni erano indirizzate ad un ampio spettro di destinatari, sia nel settore pubblico che nel settore privato: banche, società finanziarie, compagnie di assicurazioni, agenzie di rating, banche centrali, organizzazioni internazionali, amministratori e supervisori.

Le proposte formulate concernevano:

§      il rafforzamento del capitale, la gestione della liquidità e del rischio nel sistema finanziario;

§      il rafforzamento della trasparenza e della valutazione;

§      la modifica del ruolo e dell’utilizzo della prassi di rating del credito;

§      la necessità di una maggiore prontezza delle Autorità competenti in relazione ai rischi del mercato;

§      la messa in atto di misure robuste per gestire lo stress del mercato finanziario.

Nell’ambito del Report, il FSF definiva un processo di attuazione per i mesi successivi, con responsabilità istituzionali e tempi contingentati per portare avanti le raccomandazioni, in un rigoroso contesto di monitoraggio e resocontazione delle attività.

 

Il comunicato del 10 ottobre 2008 sottolineava la necessità – dovuta alla crisi dei mercati – di intraprendere misure straordinarie da parte del settore pubblico, con la stabilizzazione dei sistemi finanziari quale priorità immediata.

Erano annoverate tra l’altro le azioni intraprese dai Paesi del G7 al fine di attuare le raccomandazioni di aprile 2008, che includevano misure per il rafforzamento:

§      degli standards e della supervisione sul capitale e sulla liquidità delle banche;

§      degli standard di gestione del rischio da parte istituzioni finanziarie;

§      delle pratiche di valutazione e di accounting.

 

Accanto all’implementazione ed alla prosecuzione delle misure raccomandate nel Report di aprile, il comunicato del 10 ottobre proponeva di focalizzare l’attenzione su ulteriori tematiche, tra cui:

§       il monitoraggio e l’indirizzo dell’interazione internazionale, nonché della consistenza delle misure d’emergenza e delle reazioni poste in essere per fronteggiare la crisi finanziaria;

§       il proseguimento del lavoro sinora condotto per mitigare la pro-ciclicità del sistema finanziario;

§       la rideterminazione della portata della regolamentazione finanziaria, con speciale enfasi sulle istituzioni, sugli strumenti ed i mercati attualmente non regolamentati;

§       il miglioramento dell’integrazione della supervisione macroeconomica e prudenziale, al fine di tradurre con maggiore efficacia le preoccupazioni sistemiche in una concreta azione di supervisione ed in reazioni di regolamentazione.

 

Nell’incontro dell’11 e 12 marzo 2009 tenutosi a Londra, i membri del FSF discutevano i rischi e le vulnerabilità dei mercati finanziari.

 In particolare, in tale sede era deciso di allargare il Forum a nuovi membri: Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica e Turchia. Anche la Spagna e la Commissione Europea entreranno a far parte del FSF.

 

Secondo le determinazioni espresse in occasione del summit del G-20 di Londra, con comunicato stampa del 2 aprile 2009 il FSF ha annunciato un importante mutamento della propria struttura e delle proprie funzioni.

La collocazione del FSF su un terreno istituzionale più forte appare finalizzata a migliorare l’efficacia della sua azione in qualità di meccanismo, per le autorità nazionali, gli organismi deputati alla fissazione degli standards (SSBs) e alle istituzioni finanziarie internazionali, di correzione delle vulnerabilità del mercato, di sviluppo e implementazione di politiche di regolamentazione e supervisione nell’interesse della stabilità finanziaria.

 

Anzitutto, il FSF è stato trasformato nel Financial Stability Board - FSB, con competenze più estese, ma sempre col compito di promuovere la stabilità finanziaria.

 

Dal punto di vista dell’organizzazione interna, il nuovo FSB è composto da una Chairperson, un Comitato di governo, dall’Assemblea plenaria - di cui fanno parte gli stati membri, gli organismi cd. SSBs e le istituzioni finanziarie internazionali -, nonché da un Segretariato. Organo decisionale del FSB è l’Assemblea plenaria; il Comitato di governo fornisce un indirizzo operativo tra i vari incontri plenari, per portare aventi le decisioni del FSB. A supporto del FSB è preposto un Segretario generale a tempo pieno, nonché un segretariato più ampio con sede a Basilea.

 

Contemporaneamente alla prosecuzione della attività istituzionali del precedente Financial Stability Forum, al Financial Stability Board sono stati affidati i seguenti compiti:

a)   monitoraggio e consulenza sullo sviluppo dei mercati, nonché sulle implicazioni relative alle politiche di regolamentazione;

b)   consulenza e monitoraggio in relazione alla “best practice” per il raggiungimento degli standards di regolamentazione;

c)   effettuazione di revisioni strategiche congiunte sulle politiche seguite dagli organismi internazionali che fissano gli standard, per assicurare che il loro lavoro sia puntuale, coordinato, concentrato sulle priorità e tale da segnalare le eventuali mancanze;

d)   promozione di collegi di supervisione, con fissazione di apposite linee-guida;

e)   gestione della pianificazione in rapporto alle contingenze, al fine di una gestione “cross-border” della crisi, in particolare rispettando le imprese sistematicamente importanti;

f)     collaborazione con l’FMI per l’esercizio dell’attività di “early warning”.

 

Alla medesima data (2 aprile 2009) il Board ha pubblicato un aggiornamento sull’attuazione delle pratiche suggerite nel Report dell’aprile 2008, illustrando i progressi compiuti nell’attuare le raccomandazioni in esso contenuto, nonché i FSF Principles for Cross-border Cooperation on Crisis Management”, un compendio di principi necessari per la cooperazione transnazionale nella gestione della crisi.

Nel dettaglio, in quest’ultima pubblicazione il Board fornisce indicazioni alle Autorità nazionali di vigilanza sia per quanto riguarda la preparazione alle crisi finanziarie, sia per la gestione delle crisi in corso.

 

Per quanto riguarda la preparazione alle crisi finanziarie, si suggerisce:

-        lo sviluppo di strumenti comuni di supporto, al fine di gestire crisi finanziarie transnazionali, tra cui figurano gli stessi principi dettati dal FSB, un terreno comune di dialogo per valutare le implicazioni sistemiche (secondo quanto delineato dall’Unione europea e dalle autorità nazionali), un documento che le autorità possano prendere in considerazione quando saranno concentrate su questioni specifiche, che possono insorgere nella gestione di importanti stress finanziari di specifiche istituzioni;

-        almeno un incontro annuale, per studiare congiuntamente le questioni specifiche e gli eventuali ostacoli ad un’azione coordinata. Le autorità nazionali di supervisione coordineranno questo processo, inteso a coinvolgere direttamente le altre autorità interessate (organi di supervisione, banche centrali e ministri delle finanze) dei paesi rappresentati in seno al collegio di supervisione degli istituti bancari aventi rilevanza transnazionale;

-        assicurazione, da parte delle autorità nazionali, che ogni paese in cui l’istituto in crisi ha importanza sistemica sia aggiornato sulle misure anticrisi sviluppate dal collegio di autorità nazionali;

-        condivisione di alcuni dati, ove lo consenta il contesto legale, come minima base informativa (tra cui la struttura di gruppo dell’istituto e i collegamenti tra l’istituto e il sistema finanziario di ciascuna giurisdizione in cui opera);

-        assicurazione della capacità degli istituti di fornire tempestivamente le informazioni richieste dalle autorità nella gestione di una crisi finanziaria;

-        forte incoraggiamento a predisporre piani e procedure da utilizzare in una eventuale situazione negativa, con una revisione regolare degli stessi al fine di mantenerli aggiornati e adeguati;

-        mantenimento di piani di liquidità solidi, aggiornati e pratici da utilizzare in contesti di mercato sotto stress, compresa l’ipotesi di richiesta elevata di moneta straniera.

-        rimozione di ogni ostacolo pratico all’adozione di risoluzioni efficienti e coordinate a livello internazionale nello sviluppo dei piani di contingenza, con un lavoro congiunto se necessario e, nel caso di implicazioni più ampie per altri istituti finanziari, con l’obbligo di riferire al Board e ad altri comitati rilevanti a livello internazionale.

 

Nella gestione di una crisi finanziaria, le autorità dovranno .

-        impegnarsi nel rinvenire soluzioni coordinate a livello internazionale, che tengano conto dell’impatto della crisi sui sistemi finanziari e sull’economia reale di altri paesi, basandosi su informazioni, accordi e piani già individuati ex ante.

-        condividere le determinazioni nazionali in materia di implicazioni sistemiche;

-        condividere le informazioni con le autorità coinvolte liberamente - nei limiti di praticabilità - già dai primi stadi della crisi, in modo da non compromettere materialmente il prospettarsi di una risoluzione efficace e soggetta alle regole sulle informazioni confidenziali;

-        ove non sia possibile rinvenire una soluzione pienamente coordinata, discutere il prima possibile le misure nazionali con altre autorità coinvolte;

-        con finalità di trasparenza e coordinazione, condividere i progetti di informazione al pubblico con le autorità appropriate delle altre giurisdizioni colpite dalla crisi.

 

Il 26 e 27 giugno 2009 il Board si è riunito per la prima volta, a Basilea, presieduto da Mario Draghi e nella composizione allargata decisa dal vertice G20 di Londra dell’aprile 2009 (i Paesi del G20 più la Spagna, la Commissione europea e i rappresentanti di alcune istituzioni finanziarie internazionali). Pur constatando importanti segnali di ripresa nei mercati obbligazionari delle imprese e nella raccolta di risparmio delle banche americane, il Governatore Draghi ha chiarito il carattere prematuro di ogni allentamento delle misure intraprese a livello internazionale per attenuare l’impatto della crisi finanziaria. Il Governatore Draghi ha sottolineato anche come l’azione di monitoraggio e di eventuale adozione di misure restrittive da parte del FSB non mira in alcun modo a demolire il carattere sostanzialmente aperto dei mercati dei capitali, né tantomeno a favorirne una rinazionalizzazione.

Dal punto di vista istituzionale il FSB nella riunione di Basilea ha precisato la propria struttura interna, affiancando al Comitato di governo tre Comitati di controllo, rispettivamente sulla valutazione delle vulnerabilità - cui spetterà il compito del più diretto controllo sui rischi sistemici e sui relativi allarmi -, sulla cooperazione in materia di supervisione e regolazione - che dovrà coordinare le diverse autorità di vigilanza e di regolazione dei mercati per omogeneizzare i trattamenti nelle diverse giurisdizioni -, e sull’attuazione degli standard - questo Comitato avrà anche compiti di proposta su nuove regole comuni nel campo della finanza internazionale.

 

Nella riunione tenutasi a Parigi il 15 settembre 2009 è stato verificato l’andamento delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi fissati.

Sotto il profilo dei rischi del sistema finanziario, sono stati negli ultimi mesi rilevati “segnali di movimento” verso la normalizzazione dei mercati. Ciononostante, si è sottolineata la permanenza di fragilità e debolezza del mercato del credito. Il fatto che diverse istituzioni finanziarie abbiano ricominciato a fare profitti è stato imputato prevalentemente alle misure straordinarie varate a livello istituzionale per stabilizzare il sistema. Si reputa dunque importante che le banche e gli altri intermediari creditizi conservino tali profitti per ricostruire il proprio capitale – con finalità di incentivazione del credito - una volta cessate le misure straordinarie; ciò anche per prepararsi, al contempo, a rispettare i più alti requisiti di capitale che verranno richiesti in futuro. Si stima dunque che le banche, così stando le cose, necessitino di adottare misure combinate volte, da un lato, alla conservazione del capitale, e dall’altro alla limitazione di un’eccessiva distribuzione di dividendi.

Tra gli interventi recati o in fase di revisione, il Board ha ricordato il rafforzamento del contesto di Basilea in materia di requisiti di capitale, l’implementazione degli standars contabili e delle relative pratiche, l’innalzamento degli standards di gestione del rischio, lo sviluppo di regolamentazioni più serrate per gli hedge funds e le agenzie di rating.

 

In data 25 settembre 2009, il Board ha pubblicato gli “Implementation Standards for the FSB Principles for Sound Compensation Practices”, in risposta all’appello rivolto dai Ministri delle finanze e dei Governatori per la presentazione, durante il summit di Pittsburgh (vedi paragrafo 5.3), di proposte specifiche e dettagliate in materia di pratiche di remunerazione; nella medesima data sono stati pubblicati due report sottoposti ai leader del G20, concernenti le misure per il miglioramento della regolamentazione finanziaria e i progressi compiuti nell’implementare le raccomandazioni fornite durante il summit di Londra.

5.2    Il G20 di Londra ed il G8 di Lecce

Nel summit tenutosi a Londra i primi giorni di aprile 2009, il gruppo del G20 ha affrontato la tematica della crisi, giungendo alla redazione di un documento finale denominato “Global Plan for Recovery and Reform” che illustra i risultati dell’incontro, nonché le misure che i 20 paesi industrializzati hanno deciso di adottare per fronteggiare l’emergenza.

Si ricorda che il “Gruppo dei Venti” (G-20) Ministri delle finanze e Governatori delle Banche centrali è stato fondato nel 1999, al fine di far incontrare le economie dei paesi industrializzati e dei paesi in via di sviluppo, al fine di discutere punti chiave dell’economia mondiale.

Il G-20 è un forum informale che promuove la discussione aperta e costruttiva tra paesi industrializzati e i paesi emergenti sulle principali questioni in tema di stabilità economica globale. Ne fanno parte i ministri delle finanze e i governatori delle Banche centrali di 19 Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. L’Unione Europea è il ventesimo membro del gruppo, ove è rappresentata dalla presidenza del Consiglio di turno e dal Governatore BCE. Per assicurare il lavoro congiunto dei forum e delle istituzioni, il Managing Director del Fondo Monetario Internazionale e il Presidente della Banca Mondiale – più i chairmen del Comitato Monetario e Finanziario Internazionale e del Comitato dello Sviluppo del FMI e della Banca Mondiale – partecipano ex officio ai meetings del G-20.

 

In particolare, l’azione del Gruppo si focalizza sulle seguenti tematiche:

-        ripristino della fiducia, della crescita e dell’occupazione;

-        ristrutturazione del sistema finanziario per ripristinare i prestiti;

-        rafforzare la regolazione dei mercati finanziari per ricostruire la fiducia nei mercati;

-        fondare e riformale le istituzioni finanziarie internazionali per fronteggiare l’attuale crisi e prevenire le crisi future;

-        promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e lottare contro il protezionismo, per favorire la prosperità economica;

-        gettare le basi per uno sviluppo sostenibile, “verde” e onnicomprensivo.

 

Nello statement finale del 2 aprile 2009, il Gruppo ha annunciato il segnalato il raggiungimento di un accordo volto, tra l’altro, a:

-        triplicare, fino a 750 miliardi di dollari, le risorse disponibili per il Fondo Monetario Internazionale;

-        promuovere una nuova allocazione di diritti speciali di prelievo (per un ammontare di 250 miliardi di dollari);

-        promuovere un prestito addizionale di almeno 100 miliardi di dollari da parte delle banche multilaterali di sviluppo;

Complessivamente, lo scopo è di programmare un’allocazione di risorse pari a 1.1 milioni di miliardi di dollari per il ripristino di credito, crescita e occupazione nell’economia mondiale.

 

Nella dichiarazione finale della Riunione dei Ministri delle Finanze del G8 che si è svolta a Lecce il 12 e 13 giugno 2009 sono stati rilevati“segnali di una stabilizzazione dell’economia, anche se la situazione è ancora incerta e permangono rischi per la stabilità finanziaria”.

Alla riunione, insieme ai Ministri delle Finanze del G8 e al Commissario UE per l’Economia e gli Affari Monetari Joaquin Almunia, hanno partecipato anche la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale – FMI, l’African Development Bank, l’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, il Fondo Internazionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo, l’International Monetary and Financial Committee e il Financial Stability Board.

I Ministri delle Finanze del G8, si legge nel documento conclusivo, restano concentrati sull’andamento dell’economia globale e della crisi ancorché, in virtù delle “azioni vigorose e coordinate” intraprese dai Governi per stabilizzare il settore finanziario e per stimolare la ripresa, alcuni elementi positivi sembrino riscontrarsi nel recupero dei mercati azionari, nella riduzione degli spread sui tassi d’interesse e nell’accresciuta fiducia delle aziende e dei consumatori.

La Dichiarazione tuttavia sottolinea la permanenza della “peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione” e il pericolo di un’ulteriore crescita della disoccupazione anche dopo l'avvio della ripresa. Si suggerisce dunque l’implementazione delle iniziative intraprese per ridurre l'impatto della crisi sulla disoccupazione, nonché la massimizzazione del potenziale di crescita dei posti di lavoro nella fase della ripresa, rafforzando anche i sistemi di protezione sociale.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Timothy Geithner, ha dichiarato che “è ancora troppo presto” per ritirare le misure di emergenza adottate per la crisi.

Nella Riunione di Lecce si è ribadita la necessità di stabilire regole di condotta comuni più severe. A tal fine si è dato vita al “Lecce Framework”, ossia a una serie di principi comuni in fatto di regole di correttezza, integrità e trasparenza per la finanza e per il business internazionale. Il “Lecce Framework” si occuperà, nel quadro di questi principi condivisi, di individuare e implementare gli strumenti esistenti nelle cinque grandi aree di intervento: la governance aziendale, la correttezza del mercato, la supervisione e la regolamentazione della finanza, la cooperazione e il coordinamento fiscale e la trasparenza dei dati e delle informazioni macroeconomiche.

5.3    Il G8 dell’Aquila e il G20 di Pittsburgh

Nella dichiarazione congiunta dei leader del G8 (la cui riunione annuale si è svolta a L’Aquila dall’8 al 10 luglio 2009) intitolata “Leadership responsabile per un futuro sostenibile”, gli Stati membri hanno rilevato segni di stabilizzazione, una ripresa dei mercati azionari, un declino dei differenziali nei tassi d’interesse e un miglioramento della fiducia delle imprese e dei consumatori.

A fronte di ciò, tuttavia, si è ravvisata una situazione ancora incerta e una permanenza di rischi significativi per la stabilità economica e finanziaria.

 

In rapporto agli impegni assunti nel meeting di Londra, i leader hanno riaffermato gli impegni assunti nella medesima sede: sostegno della domanda, ripristino della crescita e mantenimento della stabilità finanziaria, compreso il rafforzamento della regolamentazione finanziaria e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) e il mantenimento di mercati aperti a livello mondiale.

Si è ribadita la volontà di riportare l’economia mondiale su di un sentiero di crescita forte, stabile e sostenibile, continuando a fornire uno stimolo macroeconomico coerente con la stabilità dei prezzi e la sostenibilità fiscale a medio termine, affrontando la necessità di liquidità e di capitale delle banche e intraprendendo tutte le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento delle istituzioni importanti dal punto di vista sistemico.

I leader hanno inoltre concordato sulla necessità di preparare strategie appropriate per ridurre le misure straordinarie prese per rispondere alla crisi, una volta che la ripresa sarà assicurata. Si tratta di “strategie di uscita” (exit strategies) diverse tra i vari paesi, volte a garantire una ripresa sostenibile a lungo termine.

 

E’ stato sottolineato che il risanamento del settore finanziario - stabilizzando i mercati finanziari e regolamentando l’attività bancaria – costituisce una priorità urgente per assicurare una ripresa economica durevole.

Accanto alla garanzia di accesso alla liquidità, i leader hanno affermato che “è fondamentale affrontare in modo deciso la questione delle attività patrimoniali in condizioni critiche e ricapitalizzare le istituzioni finanziarie sane”. In merito, viene riconosciuta l’importanza di un’ulteriore cooperazione internazionale per trattare le attività patrimoniali in difficoltà, sulla base di principi comuni e su una valutazione obiettiva e trasparente di tali attività, nonché per valutare l’adeguatezza del capitale e delle riserve bancarie.

 

E’ stato inoltre reputato importante un coordinamento sui principi alla base delle iniezioni di capitale pubblico, sulle loro condizioni e sugli incentivi per gli interventi privati.

 

Il Leaders’ Statement, adottato dai rappresentanti dei Paesi del G20 riunitisi a Pittsburgh il 24 e il 25 settembre del 2009, sottolinea che tale ultimo summit si è svolto in una fase di “transizione dalla crisi alla ripresa”. Tuttavia, stante l’incompletezza del processo di ripresa - testimoniato soprattutto dall’alto tasso di disoccupazione in diversi Paesi – i leader del G20 hanno concordato sull’adozione di alcune misure per la stabilizzazione dell’economia globale.

L’intesa dei paesi si è concentrata sulla costruzione di un contesto favorevole per generare, congiuntamente, una crescita forte, equilibrata e sostenibile.

Il vertice di Pittsburgh ha istituzionalizzato il G20 come struttura permanente deputata ad affrontare le tematiche economiche mondiali ed a gestire situazioni di crisi come quella manifestatasi a partire dal 2008. In primisla Cina, ma anche l’India e il Brasile, entrano a tutti gli effetti nel club dove si discutono i problemi dell’economia globale.

 

Per quanto specificamente attiene ai profili finanziari, i leader hanno auspicato la nascita di un sistema di regolamentazione per le banche e per gli altri istituti finanziari tale da tenere a freno gli eccessi che hanno condotto alla crisi.

La creazione di un contesto favorevole a una crescita economica forte, equilibrata e sostenibile

Al fine di favorire un contesto favorevole alla crescita, il Leaders’ Statement sottolinea la necessità, nel breve periodo, di supportare la crescita economica fino alla stabilizzazione della ripresa. Accanto a tale esigenza, però, si fa presente come debba essere sviluppato un processo trasparente e credibile per il ritiro delle misure straordinarie in materia fiscale, monetaria e finanziaria, da implementare al momento in cui la ripresa sarà pienamente garantita.

A tal fine, si chiede esplicitamente la collaborazione del Fondo monetario internazionale, cui è affidato il compito di verificare la compatibilità delle rispettive politiche nazionali e regionali, e della Banca Mondiale, quest’ultima con funzione consultiva in tema di promozione dello sviluppo e riduzione della povertà.

Lo sviluppo di tale programma è demandato ai Ministri delle Finanze dei paesi del G20, nonché ai rispettivi Governatori delle Banche Centrali entro il mese di novembre 2010, tramite consultazioni periodiche, cooperazione rafforzata in tema di politiche macroeconomiche, scambio di esperienze in tema di politiche strutturali.

Il rafforzamento del sistema di regolamentazione finanziaria a livello internazionale.

Alla luce del rafforzamento delle misure normative e di supervisione adottate dai Paesi del G20 in materia di regolamentazione finanziaria, il Leaders’ Statement espressamente richiede al Financial Stability Board –di cui si auspica un rafforzamento istituzionale – un’attività di monitoraggio e di reporting dei progressi realizzati in tali settori.

L’attività di rafforzamento sarà anzitutto concentrata sugli istituti il cui fallimento potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria; essi dovranno essere sottoposti a una concreta e consolidata supervisione, accanto a una regolamentazione basata su elevati standard. Il progetto di riforma prevede in particolare requisiti di capitale più stringenti, a cui accompagnare incentivi finalizzati a frenare la tendenza all’assunzione di rischi eccessivi.

 

Appare opportuno ricordare in questa sede che, con la direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009, non ancora pubblicata sulla GUCE, sono state modificate le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Per quanto attiene specificamente al settore della vigilanza e la gestione della crisi, si legge nei considerando espressi nella Posizione del Parlamento europeo, adottata in prima lettura il 6 maggio 2009, che “per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali”. Si sottolinea la necessità di coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale su base consolidata di un gruppo bancario, e dunque di “istituire collegi delle autorità di vigilanza” che “non dovrebbe ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione dovrebbe essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi dovrebbero facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata”.

In tema di competenze delle autorità nazionali, si sottolinea (considerando n. 6) come “occorre che i mandati delle autorità competenti tengano adeguatamente conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto considerare debitamente l'impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. Fatta salva la legislazione nazionale, tale principio non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico, ma dovrebbe piuttosto essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell'Unione europea”. A tal fine, si sottolinea come “occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle prassi in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE

 

 

Lo Statement evidenzia le aree critiche - selezionate dai Ministri delle Finanze e dai Governatori delle Banche centrali – su cui concentrare l’attenzione, in vista di un accordo su un contesto internazionale di riforma. Si tratta in particolare di:

-        incoraggiare la costituzione di riserve di capitale di alta qualità, e mitigazione della tendenza alla prociclicità: i Paesi G20 si sono impegnati a sviluppare, entro la fine del 2010, regole internazionali concordate per migliorare sia quantitativamente che qualitativamente il capitale bancario e scoraggiare l’eccessivo leverage. Nel Leaders’ statement si esprime approvazione per le misure concordate dall’organo di supervisione del Comitato di Basilea per rafforzare e regolamentare il settore bancario, e si incoraggia l’introduzione, come misura supplementare, di un limite al leverage. Tutti i maggiori centri finanziari del G-20 si impegnano ad adottare il contesto di Basilea II entro il 2011.

-        Riformare le pratiche di remunerazione, per sostenere la stabilità finanziaria, nell’ottica per cui un’eccessiva remunerazione nel settore finanziario ha da un lato rispecchiato, dall’altro lato incoraggiato la tendenza ad un’eccessiva assunzione di rischio. Sono accolti gli standard del Financial Stability Board, finalizzati ad allineare la remunerazione alla creazione di valore a lungo termine e all’assunzione di rischi non eccessivi. Il monitoraggio dell’implementazione di questi standard è affidato al FSB, così come il compito di proporre nuove regole entro marzo 2010.

-        Migliorare il mercato dei derivati OCT, ovvero dei derivati over the counter, negoziati su mercati alternativi alle borse vere e proprie, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti. Tali mercati di solito non sono regolamentati.

-        Fornire un indirizzo, entro il 2010, alle istituzioni finanziarie transfrontaliere più importanti a livello sistemico; si auspica che esse sviluppino piani di contingenza concreti a livello internazionale e al contempo specifici per ciascuna istituzione. Si auspica che le Autorità istituiscano dei gruppi di gestione della crisi per le maggiori istituzioni transfrontaliere, nonché dettino un contesto di regole per intervenire in caso di crisi e migliorino lo scambio di informazioni nel caso di stress del sistema.

Si è inoltre auspicato che gli organismi contabili internazionali raddoppino I propri sforzi per fornire una raccolta singola di standards contabili di elevata qualità entro il proprio mandato di elaborazione indipendente degli standards medesimi, con l’auspicio che il progetto di convergenza sia completato per giugno 2011.

 

Accanto alla determinazione di un contesto favorevole per la crescita ed alla regolamentazione del settore finanziario, i Paesi G20 concordano sulla necessità di modernizzare le istituzioni mondiali, al fine di adeguarsi all’economia globalizzata di oggi: in particolare, si raccomanda la riforma del mandato, delle finalità e della governance del Fondo Monetario Internazionale e delle Banche di Sviluppo.

 

Per quanto riguarda il tema delle retribuzioni alle élites finanziarie, sono state accolte le direttive proposte dal Financial Stability Board che ha proposto remunerazioni differite nel tempo, legate al rischio, al capitale e alle performance delle banche. I 20 hanno espresso accordo sulla necessità di agire per evitare le manipolazioni di mercato e contenere l’eccessiva volatilità dei prezzi. A tal fine, il documento finale chiede che i prodotti “fuori mercato” siano trattati sul mercato entro il 2012 e affida al Financial Stability Board uno studio che spieghi come si possa ottenere una maggiore trasparenza dei mercati per evitare nuovi abusi.

Il documento finale affronta anche il tema della disoccupazione, con l’impegno dei leader G20 a creare nuovi posti ed a seguire l’evoluzione del mercato del lavoro e la lotta alle speculazioni – tema fatto proprio con speciale enfasi dall’Italia -, con particolare riferimento alle materie prime e ai prodotti alimentari.

5.4  Le potenze economiche emergenti

Il 16 giugno si è svolto nella Federazione russa, e più precisamente nella città di Iekaterinenburg, il primo vertice delle potenze economiche emergenti, il cui raggruppamento (BRIC, ovvero Brasile, Russia, India e Cina) si era già delineato nel corso del vertice annuale del G8 in Giappone (estate 2008).

La Dichiarazione comune del vertice evidenzia la necessità che le economie emergenti siano maggiormente rappresentate nelle istituzioni finanziarie internazionali, anche in vista della creazione di un sistema monetario internazionale più stabile e diversificato. A margine dei lavori del vertice è stata prospettata l’esigenza di includere anche il rublo e lo yuan nel paniere delle valute di riferimento del Fondo monetario internazionale.

 

Le posizioni del BRIC hanno ricevuto una conferma rafforzata dal vertice bilaterale russo-cinese del 17 giugno, nel corso del quale i due capi di Stato Medvedev e Hu Jintao hanno ribadito l’orientamento favorevole a una più ampia utilizzazione a livello mondiale delle rispettive valute, come contrappeso al dollaro, nonché a una ridiscussione delle quote in seno al Fondo monetario internazionale. Secondo i due leader, inoltre, urge anche una riforma dei meccanismi della Banca Mondiale, sempre in direzione di un maggior peso delle economie emergenti.

Il vertice del BRIC era stato di poco preceduto, nella stessa sede, dal summit della SCO (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai), nel quale la Russia e la Cina hanno esaminato, assieme agli altri quattro membri (Tagikistan, Kazakhstan, Uzbekistan e Kirghisistan) le strategie per reagire alla crisi finanziaria internazionale.

 

Il 14 ottobre scorso si è svolto a Pechino un nuovo vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, nel quale si è annunciato un altro passo avanti nel coordinamento delle rispettive economie nella reazione alla crisi finanziaria internazionale, anzitutto prevedendo entro la fine del 2009 un vertice dei Ministri delle finanze e dei direttori delle Banche centrali – da tenere in Kazakhstan -, e inoltre dando impulso a un rapido incremento degli scambi tra i Paesi partecipanti. Va ricordato al proposito che intervengono regolarmente ai lavori della SCO, in qualità di osservatori, Paesi dell’importanza dell’India, dell’Iran e del Pakistan, oltre alla Mongolia.


6.Gli interventi legislativi d’urgenza adottati in Italia[9]

La linea adottata dal Governo italiano, in sintonia con le decisioni assunte in ambito europeo, ha seguito una strategia finalizzata a contrastare la crisi finanziaria attraverso la garanzia di un sufficiente livello di liquidità alle istituzioni creditizie. A tal fine, come si vedrà, sono stati utilizzati una serie di strumenti che contemplano, su più versanti, l’intervento dello Stato.

Parallelamente a questa linea di intervento, quando le situazioni di crisi hanno cominciato ad investire anche l’economia reale,con un peggioramento via via più accentuato degli indicatori economici, gli interventi sono stati indirizzati anche al sostegno dell’economia.

Un primo gruppo di disposizioni relative al settore creditizio è stato inserito nel decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 e nel decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, poi accorpati nel corso dell’esame in sede referente del D.L. n. 155[10]. Il secondo gruppo di interventi sul medesimo settore è stato poi recatodal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ( primo decreto anti-crisi, convertito dalla L. 22 gennaio 2009, n. 2), che ha .introdotto altresì misure di sostegno dell’economia. Ulteriori misure di sostegno sono contenute nella legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (secondo decreto anti-crisi, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33) e, da ultimo, dal decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78 (terzo decreto anti-crisi)

6.1  Gli interventi volti a fronteggiare la crisi finanziaria

Vanno previamente richiamate due caratteristiche del “sistema Italia” ai fini dell’analisi degli effetti attesi dalle misure adottate: la minore finanziarizzazione del sistema economico italiano – e corrispettivamente il maggior peso relativo del settore manifatturiero - rispetto a quello di altri Paesi avanzati; l’ alto livello del debito pubblico ma, di contro, il basso livello del debito privato: nel complesso l’economia italiana ha un livello di indebitamento piuttosto basso

Il decreto-legge n. 155/2008

Con questo provvedimento sono state adottate alcune misure straordinarie al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea del 7 ottobre 2008. Si ricordano in questa sede i seguenti interventi:

§      Misure di ricapitalizzazione delle banche (articolo 1). Il Ministero dell’economia e delle finanze può intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia, attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale.

§      Garanzia statale sulle passività bancarie e sulle operazioni stipulate da banche italiane; scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche (articolo 1-bis, che riproduce il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato decreto-legge 157/2008). Il MEF è stato autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a 5 anni, di emissione successiva al 13 ottobre 2008. E’ stato inoltre previsto un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Il medesimo MEF è stato inoltre autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

§      Estensione delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche con problemi di liquidità. Garanzie relative ai finanziamenti concessi dalla Banca d’Italia (articoli 2 e 3). Le norme hanno esteso la possibilità di avviare le procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche che presentano problemi di liquidità, consentendo agli interventi di ricapitalizzazione pubblica delle banche di operare anche per gli istituti di credito che si trovano in amministrazione straordinaria o in gestione provvisoria. Sono recate deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie relative ai finanziamenti della Banca d‘Italia, nonché la previsione di una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Autorità.

§      Garanzie sui depositi bancari (articolo 4, comma 1). Sono state integrate le vigenti disposizioni italiane in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane.

§      Disposizioni in materia di “conti dormienti(articolo 4, comma 1-bis). E’ stata introdotta una complessa serie di disposizioni finalizzate a razionalizzare la normativa sulla liquidità giacente all’interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti non movimentati (c.d. “conti dormienti”). In particolare si è intervenuti sulla procedura per l’acquisizione al “Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie” degli assegni circolari non riscossi, degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita, nonché delle somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

 

Sono state introdotte poi specifiche norme sulla destinazione delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006 (concernente benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane Spa). Tali somme sono versate al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, di cui al D.L. n. 112/2008.

 

In relazione al provvedimento in questione, con DM del 27 novembre 2008 sono state emanate le misure per garantire la stabilità del sistema creditizio, definendo criteri, condizioni e modalità delle operazioni di concessione della garanzia statale sulle passività delle banche italiane, delle operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passività finanziarie delle banche controparti e della concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema.

Il decreto-legge n. 185 del 2008

Con questo provvedimento sono state adottate ulteriori misure per il sistema creditizio, fra le quali si ricordano:

§      le disposizioni relative alla nullità di alcune clausole inserite nei contratti bancari (articolo 2-bis). E’ stata sancita la nullità delle clausole aventi ad oggetto la commissione di “massimo scoperto” (ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido), delle clausole che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, nonché di quelle che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.

La sanzione della nullità non opera, tuttavia, in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali: il compenso per la messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;

§      l’autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze(articolo 12), fino al 31 dicembre 2009 a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto (relativi ai possessori di azioni) indicati nell'articolo 2351 del codice civile. La sottoscrizione è sottoposta tuttavia ad alcune condizioni individuate dalla norma medesima, tra l’altro concernenti sia le caratteristiche dell’operazione, sia una previa valutazione da parte della Banca d'Italia.

     In attuazione delle suddette disposizioni è stato emanato il DM del MEF 25 febbraio 2009, recante i criteri, le modalità e le condizioni della sottoscrizione dei citati strumenti finanziari;

§      la modifica della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto, (articolo 13), in attuazione della direttiva 2004/25/CE. Con tale norma si è infatti provveduto a modificare alcune norme del testo unico in materia finanziaria – TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), rendendo applicabili le regole in esso contenute, relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, soltanto qualora previste dagli statuti delle società. La finalità della norma, in sostanza, è quella di consentire alle società che non adottino tali norme nei propri statuti una più efficace difesa del controllo azionario nei casi di offerta pubblica di acquisto “ostile”;

§      la partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14, c.1-4). E’ stata recata una nuova disciplina riguardante i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, in attuazione della direttiva 2007/44/CE. Inoltre, è stata confermata l’attribuzione all'Agenzia del demanio della custodia, dell'amministrazione e della gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento nell’ambito del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109[11] prevedendosi però, rispetto alla disciplina previgente, alcune eccezioni all’applicazione di tale affidamento; ciò al fine di assicurare una maggiore elasticità al sistema, consentendo il ricorso a modalità alternative di custodia e di gestione dei beni;

§      l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza(articolo 14, c. 5). Le norme introdotte hanno stabilito che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell’impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 c.c.;

§      le disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi. E’ stato disposto (articolo 14, commi da 6 a 9) che, fino al 31 dicembre 2009, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi possa prevedere, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15% del valore complessivo netto del fondo, la sospensione da parte della società di gestione del risparmio (SGR) del rimborso delle quote eccedente tale ammontare, nonché - nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa recare pregiudizio all'interesse dei partecipanti - la deliberazione della SGR sulla scissione parziale del fondo, con il trasferimento delle attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso;

§      le modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Tali modifiche hanno esteso le competenze della CDP S.p.A. (articolo 22, commi 1 e 2), prevedendosi che i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale possano essere utilizzati anche per il compimento di ogni operazione di “interesse pubblico” prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.a., nei confronti dei soggetti istituzionali - Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico - o promossa dai medesimi soggetti, alle condizioni previste dalla norma.

6.2  Gli interventi finalizzati al sostegno dell’economia

Già alla fine del mese di settembre si registrava un peggioramento degli indici congiunturali, segnale evidente di un passaggio della crisi dal piano finanziario a quello dell’economia reale: Nella Nota di aggiornamento la crescita del Pil per il 2008 viene ridimensionata dal previsto 0,5% allo 0,1% ed, analogamente quella del 2009 scende dallo 0,9% allo 0,5%, con un conseguente deterioramento degli indicatori di finanza pubblica per i medesimi anni.

La legge finanziaria 2009

Un primo intervento di sostegno viene pertanto introdotto con il disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1714, poi divenuto legge n. 203 del 2008) che destina alla crescita economica una quota significativa (circa 3.300 milioni di euro) delle risorse reperite con un precedente provvedimento emanato nel giugno del 2008 (il D.L. n. 112 poi divenuto legge n. 133 del 2008). In tal modo la legge finanziaria ha l’obiettivo di sostenere l’economia mantenendo nel contempo fermo l’obiettivo del rispetto dei saldi di bilancio: la manovra è infatti stimata neutrale sul fabbisogno e sull’indebitamento, ed anzi con un effetto lievemente positivo (circa 750 milioni di euro) sul saldo netto da finanziare.

Una quota di risorse reperite con la manovra estiva viene a tal fine destinata:

§      in parte a proroghe di regimi fiscali agevolati, a favore dei soggetti che operano nel settore agricolo e della proprietà contadina, della pesca e dell’autotrasporto, nonché in materia di recupero del patrimonio edilizio, spese per la frequenza di asili nido, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e per l’aggiornamento e la formazione del personale docente scolastico. Ulteriori proroghe e disposizioni agevolative di natura tributaria concernono le accise sul gas naturale per gli usi industriali; sul gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in comuni non metanizzati; sul gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra e per gli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre (cfr. articolo 2, commi 1-18;

§      per la restante parte ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego il biennio 2008-2009 e agliincrementi retributivi del personale statale in regime di diritto pubblico (2.240 milioni di euro annui per il triennio 2009-2001, nonché (per circa 1.800 milioni) a sostegno dei trattamenti pensionistici per gli invalidi civili.

Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185

In presenza dell’aggravarsi dei segnali di crisi economica, che comportano da parte delle istituzioni economiche internazionali una revisione peggiorativa delle previsioni per il 2009 ( a novembre il Pil per tale anno viene stimato con segno negativo sia da parte dell’OCSE, con un -1%, che da parte del FMI, con un -0,6%), in Italia viene operato un nuovo intervento d’urgenza con il D.L. n.185/2008 (L. n. 2/2009) che, oltre alle misure di consolidamento del sistema finanziario che si sono in precedenza illustrate, reca un consistente intervento di sostegno dell’economia.

Come riferisce la relazione illustrativa, le misure sono volte a:

-        favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

-        promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

-        riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure

Prima di passare in rassegna le singole misure, va segnalato come, analogamente a quanto già operato con la legge finanziaria, il provvedimento mantenga comunque l’obiettivo del rispetto dei vincoli finanziari, comportando effetti sostanzialmente neutrali sui saldi di finanza pubblica

L’effetto anticongiunturale affidato al D.L. è pertanto affidato agli interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse, volti a conseguire effetti di sostegno ed impulso all’economia attraverso l’individuazione di specifiche misure e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Alla luce di tale aspetto del provvedimento – che in tal senso si collega alla scelta già operata con la legge finanziaria – potrebbe ritenersi che, sotto il profilo economico, sia stato scelto di contrastare la congiuntura economica sfavorevole non con politiche a carico delle finanze pubbliche (come operato in alcuni degli altri paesi interessati dalla crisi) ma con una politica dell’offerta: i vincoli di bilancio vengono sostanzialmente rispettati, ed il sostegno è affidato ad interventi specifici e settoriali: aiuti al potere d’acquisto di soggetti economicamente svantaggiati, fiscalità delle piccole e medie imprese, risorse per le crisi occupazionali, interventi di politica infrastrutturale ed altro.

 

In relazione alla composizione della manovra, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3 miliardi di euro, utilizzati principalmente mediante le seguenti disposizioni:

§      bonus straordinario per le famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito. A tali soggetti viene assegnata per l’anno 2009, un importo variabile dai 200 ai 1.000 euro, in relazione ai requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare;

§      contributi statali a favore dei mutui per la prima casa. Si dispone che l’importo dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel 2009 debba calcolarsi sulla base di un saggio non superiore al 4% senza spread, con assunzione a carico dello Stato della differenza tra tale saggio e quello previsto dalle condizioni contrattuali;

§      integrazione del fondo per l’occupazione, mediante risorse pari a circa 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. nonché previsione di indennizzi per le aziende commerciali in crisi;

§      finanziamento degli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, mediante l’istituzione di un apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia (dotato di 960 milioni per il 2009) e finanziamento (per 480 milioni annui nel triennio 2009-2011) per i contratti di servizio con Trenitalia;

§      rifinanziamento della legge obiettivo per le infrastrutture strategiche, per 60 e 150 milioni annui a decorrere rispettivamente dal 2009 e dal 2010;

§      corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali;

§      proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili nel settore scolastico;

§      ulteriori maggiori spese sono, inoltre, riferibili alla sospensione temporanea dei sovrapprezzi per i pedaggi autostradali, alle agevolazioni tariffarie per le utenze gas a favore dei soggetti economicamente svantaggiati, alle procedure di stipula di convenzioni per assicurare i collegamenti marittimi essenziali.

 

Nell’intervento di sostegno rientrano altresì riduzioni fiscali connesse:

§      alla deducibilità, per un importo pari al 10%,della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi dalle imposte sui redditi;

§      al pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo;

§      alla detassazione del trattamento economico accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e proroga per il 2009 delle misure di detassazione in materia di contratti di produttività.

 

Analogamente, interventi di potenziale significativa entità sotto il profilo finanziario sono effettuati mediante una riallocazione di risorse già previste a legislazione vigente; è questo il caso delle disposizioni che prevedono la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

 

Per quanto concerne, segnatamente, il reperimento delle risorse,esso èaffidato per la quasi totalità ad un incremento delle entrate nette per circa 3 miliardi di euro. Gli interventi di maggior rilievo sono riferibili alle disposizioni in materia di:

§      riallineamento e rivalutazione volontari dei valori contabili e rivalutazione degli immobili delle imprese;

§      potenziamento delle attività di accertamento mediante l’istituto dell’invito al contraddittorio;

§      rafforzamento degli strumenti per la tutela dei crediti tributari;

§      recupero di crediti tributari inesistenti utilizzati in compensazione;

§      escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.;

§      rafforzamento dei controlli di carattere tributario sui circoli privati;

§      aumento dell’IVA sui servizi televisivi e imposizione sul materiale pornografico;

§      potenziamento delle attività di riscossione per i soggetti che hanno aderito a procedure di definizione agevolata delle imposte.

Il decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5

Nonostante l’intervento operato prima con la legge finanziaria e poi con il decreto “anticrisi” la congiuntura economica accentua – sia in Italia che negli altri paesi interessati dalla crisi, ove sono stati egualmente effettuati interventi di sostegno all’economia – i segnali negativi. Nella “Nota Informativa 2009-2011 prodotta dal Ministero dell’economia in relazione all’aggiornamento dei Programmi di stabilità presso le istituzioni europee, emerge infatti un quadro connotato da peggioramenti sia della situazione macroeconomica, in cui la previsione è per il 2009 di un Pil in diminuzione del 2%, sia, conseguentemente, degli indicatori di finanza pubblica: la spesa corrente primaria è prevista crescere dal 40,6% del 2008 al 42%, le entrate tributarie si stimano in diminuzione dell0 0,7% circa, l’indebitamento netto è previsto passare dal 2,6% del 2008 al 3,7%.

Viene pertanto emanato un ulteriore provvedimento d’urgenza, costituito dal D.L. n. 5/2009, con il quale si dispone un intervento di sostegno che dispiega i suoi effetti per il quinquennio 2009-2013. La spesa viene quantificata pari a circa 1.100 milioni per il 2009, e per importi decrescenti per gli anni successivi, e deriva dalle seguenti misure:

§      incentivi per il rinnovo del parco dei mezzi circolanti mediante la rottamazione dei veicoli più inquinanti (con un bonus di 1.500 euro per le autovetture, 2.500 euro per i veicoli commerciali leggeri e 500 euro per i motocicli;

§      incentivi per l’acquisto di veicoli a metano ed elettrici, con una agevolazione aggiuntiva (rispetto a quella già prevista a normativa vigente) di 1.500 euro per le autovetture e di circa 2.400 euro per i veicoli commerciali leggeri;

§      contributi per l’installazione di impianti GPL o metano (per importi pari rispettivamente a 550 ed a 650 euro);

§      detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché per televisori e computer, in favore dei contribuenti che accedono alla detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione è pari al 20%delle spese sostenute, nel limite massimo di 10.000 euro;

§      strumenti di tassazione agevolata per le imprese operanti nei distretti produttivi, nonché in favore delle imprese che realizzano operazioni di aggregazione aziendale;

§      estensione dell’utilizzo di strumenti di tutela del reddito in favore delle categorie colpite dalla crisi occupazionale, intensificando l’applicabilità degli ammortizzatori sociali (in particolare la cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione), dei quali vengono velocizzate e semplificate le procedure di erogazione e si ampliano, a valere su risorse già disponibili, le categorie di destinatari, mediante la previsione della concessione in deroga. A tale scopo sono altresì modificate alcune regole del patto di stabilità interno, per agevolare l’effettuazione, da parte delle regioni e degli enti locali, di interventi di loro competenza volti a contrastare le situazioni di difficoltà occupazionale;

§      introduzione di specifici strumenti di sostegno in favore del trasporto, con riguardo in particolare all’autotrasporto di merci ed ai settori del trasporto lacuale e marittimo;

§      stanziamenti di somme destinate all’edilizia residenziale pubblica (Piano casa) ed al settore dell’istruzione, coperte a valere su disponibilità esistenti;

§      riallocazione delle risorse assegnate ad alcuni Fondi - con riguardo principalmente al Fondo di garanzia per le PMI, al Fondo per la finanza d’impresa ed al Fondo strategico a sostegno dell’economia – al fine di rafforzarne le funzioni di garanzia nei confronti degli operatori economici e di consentire una più efficiente capacità di utilizzo delle risorse disponibili.

 

Va precisato che per effetto delle maggiori entrate derivanti dagli interventi suesposti l’onere netto derivante dal provvedimento, pari nel testo iniziale a circa 350 milioni annui, risulta coperto mediante alcune riduzioni di spesa (utilizzo di residui di bilancio concernenti agevolazioni non dovute) e maggiori entrate (da intensificazione dell’attività di controllo fiscale) al fine di realizzare - come gli altri interventi di sostegno finora adottati - un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare hanno mantenuto tale risultato, producendone anzi un lieve miglioramento: l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica (con riguardo specificamente al saldo finanziario, ma in termini sostanzialmente analoghi anche sull’indebitamento netto, benché con una diversa spalmatura nel triennio) risulta infatti positivo per circa 200 milioni di euro annui.

 

Com’è noto, successivamente all’adozione di tale ultimo provvedimento di sostegno, il quadro previsionale per l’anno in corso continua a risultare fortemente negativo, e solo a partire dal 2010 si prevede una attenuazione della fase congiunturale sfavorevole. In tale direzione risultano prospettati i dati previsionali contenuti nella Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) presentata alla fine del mese di aprile, nella quale si stima una decrescita del Pil per il corrente anno pari al 4,2 per cento, seguita da una lieve ripresa nel 2010 (+0,3 per cento). Tale dato si riflette anche nell’indebitamento netto, previsto pari al 4,6 per cento nel 2009 e nel 2010 (ed in lieve miglioramento solo dal 2011, quando dovrebbe situarsi al 4,3 per cento), nonché sul debito pubblico: la RUEF stima infatti che esso si posizioni al 114, 3 per cento del Pil in quest’anno ed al 117,1 per cento nel 2010. Tali previsioni sono sostanzialmente confermate dalle previsioni di primavera della Commissione europea diffuse il 5 maggio[12].

Il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78

Il quadro previsionale dei conti pubblici delineato nella RUEF manifesta anche nei mesi successivi una tendenza al peggioramento, a causa del persistere della crisi economica. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013, presentato alle Camere nel mese di luglio, il Pil per il 2009 viene stimato su un valore negativo del 5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento previsto nella RUEF, ed analoghe dinamiche si registrano per tutti gli indicatori di finanza pubblica.

All’inizio del mese di luglio viene pertanto emanato il decreto-legge n. 78/2009 (convertiti dalla legge n.102/2009) che, aggiungendosi alle misure già adottate con il decreto-legge n. 185/2008 e il decreto-legge n. 5/2009, dispone un ulteriore intervento volto al contrasto della crisi ed al rilancio dell’economia. Il provvedimento conferma il criterio della prudenza fiscale che ha già caratterizzato i due precedenti decreti, disponendo impieghi pari complessivamente, secondo quanto stimato con riferimento al testo iniziale del provvedimento, a circa 11,5 mld. di euro per il quadriennio 2009-2012 – poi saliti a circa 17 mld. a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare - per i quali la copertura è recata nelle maggiori entrate e nei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni del provvedimento medesimo, senza aggravi sui saldi di finanza pubblica.

Tali risorse sono reperite principalmente mediante:

§      un rafforzamento della lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, con un potenziamento dell’attività di riscossione e riorganizzando il sistema delle compensazioni fiscali consentite alle imprese ( 3,8 mld.);

§      misure di contrasto al fenomeno dei cosiddetti paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali internazionali operati attraverso le controlled foreign company (2,8 mld.);

§      l’incremento delle entrate fiscali e contributive determinato dalla regolarizzazione dei lavoratori adibiti alle funzioni di colf e badanti, attraverso il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per lavoratore (1,5 mld) nonché, sempre in materia previdenziale, le minori spese generate dall’aumento graduale dell’età pensionabile delle donne che lavorano nelle pubbliche amministrazioni (0,6 mld.);

§      l’introduzione dell’obbligo del versamento della ritenuta d’acconto del 20% sulle somme pignorate presso terzi (0,9 mld.).

Per quanto concerne gli impieghi possono tra l’altro segnalarsi:

§      l’esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa, a decorrere dal periodo d’imposta 2010, del 50% degli investimenti in macchinari ed attrezzature (4,5 mld.);

§      un più rapido ammortamento dei beni strumentali e nuove procedure per la svalutazione a fini fiscali dei crediti in sofferenza (0,2 mld.);

§      l’aumento della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, nonché del Fondo per le opere strategiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (1,4 mld.);

§      l’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per 1.9 mld. nel 2012 (e per ulteriori importi negli anni successivi);

§      una deroga al Patto di stabilità che consente ad agli enti locali che abbiano rispettato il Patto medesimo di escludere dal computo del saldo alcune tipologie di pagamenti in conto capitale (2,2 mld).

Contestualmente alla entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stato emanato il decreto-legge n. 103/2009, che ne ha modificato alcuni aspetti. In particolare è stata modificata la disciplina sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, cosiddetto scudo fiscale,di cui è stato ampliato l’ambito di applicabilità. Le maggiori entrate derivanti dalla misura in esame, non quantificate nel provvedimento, affluiscono ad apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e successivi.

Il vincolo della neutralità sui saldi finanziari mediante cui è stato operato l’intervento di rilancio contenuto nel decreto-legge in esame ne comporta una limitata efficacia correttiva sui conti pubblici. Il provvedimento, come precisa espressamente il DPEF, non incide sul livello dell’indebitamento per gli anni 2009-2012, determinando solo nel 2013 una marginale riduzione del deficit per 0,1 punti percentuali. Esso tuttavia determina una ricomposizione tra alcune voci dei conti medesimi, in tal modo aggiornando ed operando una “manutenzione” della manovra 2009-2011 varata lo scorso anno con il decreto-legge n. 112 del 2008, che ora viene proiettata al triennio successivo 2010-2012.

Pertanto, in continuità con la manovra 2009-2001, anche gli interventi di politica economica per il prossimo triennio si ispirano ad una logica di prudenza fiscale, massimizzando gli effetti di stabilizzazione delle politiche pubbliche ed arginandone nel contempo le possibili ripercussioni negative sulla sostenibilità finanziaria e sulle prospettive inflazionistiche.

Va rilevato che, pur in un quadro dei saldi di finanza pubblica che permane negativo, l’intervento di “manutenzione” dei conti pubblici operato dal decreto-legge n. 78/2009, nonché una evoluzione della crisi economica leggermente meno negativa di quanto previsto, fanno sì che nella Nota di aggiornamento al DPEF presentata alle Camere a fine settembre, si prevede un andamento lievemente più positivo del Pil, stimato pari al -4,8% (rispetto al -5,2% del Dpef); anche in relazione a tale dato, l’indebitamento netto viene stimato in miglioramento di complessivi 0,5 punti percentuali negli anni dal 2011 al 2013 rispetto a quanto previsto nel DPEF.


7.Le misure adottate dalla BCE e dalla Banca d’Italia

Le azioni intraprese dalla BCE e dalla Banca d’Italia in occasione della crisi si sono concentrate, rispettivamente, sul versante della politica monetaria europea (con una generalizzata riduzione dei tassi d’interesse) nonché, in parallelo all’azione governativa e analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti, sul versante dello scambio temporaneo di titoli di Stato detenuti dalla Banca d’Italia con attività detenute dalle banche italiane (cd. operazioni di riacquisto di “toxic titles”).

 

In particolare, la BCE ha ridotto progressivamente la misura dei tassi di sua competenza.

Già il 8 ottobre 2008 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea – BCE, riunito in teleconferenza, aveva adottato le seguenti decisioni:

1.       riduzione di 50 punti base del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, passando al 3,75%, a decorrere dall’operazione con regolamento il 15 ottobre 2008;

2.       riduzione di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale, al 4,75%, con effetto concomitante all’emanazione della decisione (8 ottobre 2008);

3.       riduzione di 50 punti base del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, al 2,75%, con la medesima decorrenza della misura di cui al punto 2. (8 ottobre 2008).

 

Con decorrenza dal 13 maggio 2009, laBCE ha fissato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente all’1,00%, al 1,75% e allo 0,25%.

Da ultimo, il Presidente della BCE Trichet (in occasione della conferenza stampa tenutasi a Venezia il giorno 8 ottobre 2009)ha annunciato la decisione del Consiglio direttivo di lasciare invariati i tassi d’interesse di riferimento della BCE: in particolare, il Presidente ha affermato che “quanto alle aspettative di inflazione a medio-lungo termine, esse rimangono saldamente ancorate in linea con l’obiettivo del Consiglio direttivo di mantenere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio periodo. I risultati dell’analisi monetaria confermano la valutazione di spinte inflazionistiche contenute nel medio termine, a fronte della continua moderazione dell’espansione della moneta e del credito. In questo contesto, il Consiglio direttivo si attende che la stabilità dei prezzi sia preservata nel medio periodo, sostenendo così il potere di acquisto delle famiglie nell’area dell’euro”.

Sotto il profilo dell’analisi economica, Trichet ha segnalato inoltre che “gli indicatori disponibili basati sulle indagini congiunturali continuano a segnalare una perdurante stabilizzazione dell’attività economica. In particolare, l’area dell’euro dovrebbe beneficiare della ripresa delle esportazioni, dei significativi interventi di stimolo macroeconomico in atto e delle misure adottate per ripristinare il funzionamento del sistema finanziario. Inoltre, dopo i forti contributi negativi della prima metà del 2009, il ciclo delle scorte dovrebbe incidere positivamente sulla crescita del PIL in termini reali nella seconda metà dell’anno. Permangono tuttavia notevoli incertezze e la volatilità dei dati emergenti rende necessaria una cauta interpretazione delle informazioni disponibili. Nel complesso, ci si attende che la ripresa resti piuttosto discontinua. Nel breve periodo sarà favorita da alcuni fattori di carattere temporaneo, ma a medio termine risentirà probabilmente del processo di correzione dei bilanci in atto nei settori finanziario e non finanziario dell’economia, sia all’interno sia all’esterno dell’area dell’euro.

Il Presidente ha inoltre rilevato che “per quanto riguarda le politiche di bilancio, diviene sempre più pressante la necessità di strategie di uscita dalle misure di stimolo e strategie di riequilibrio dei conti pubblici che siano ambiziose e realistiche. È essenziale che i governi pongano in essere interventi strutturali concreti e segnalino in modo convincente il proprio impegno ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. I governi dovrebbero elaborare i propri piani di risanamento in linea con le disposizioni del Patto di stabilità e crescita, affinché il processo di riequilibrio abbia inizio quanto prima, al più tardi con il consolidarsi della ripresa. Tali piani dovrebbero inoltre essere accompagnati da un rafforzamento dei quadri di riferimento nazionali per i conti pubblici. Gli interventi di riequilibrio andrebbero intensificati nel 2011 e dovranno superare in misura significativa il valore di riferimento dello 0,5 per cento del PIL su base annua stabilito nel Patto di stabilità e crescita. Nei paesi che presentano un rapporto elevato del disavanzo e/o dell’indebitamento l’aggiustamento strutturale annuo dovrebbe raggiungere almeno l’1 per cento del PIL. Tenuto conto della rapida crescita dell’incidenza della spesa pubblica, nonché delle previste ulteriori pressioni sulla spesa derivanti dai maggiori oneri per interessi e dai costi connessi all’invecchiamento demografico, le misure strutturali definite dai paesi dovrebbero concentrarsi sul lato della spesa”.

 

La Banca d'Italia - che contribuisce per la parte di sua competenza all'esecuzione delle operazioni di credito dell'Eurosistema - il 13 ottobre 2008 ha adottato provvedimenti volti a potenziare l'effettivo ricorso delle banche operanti in Italia alle operazioni di rifinanziamento e ad accrescere la liquidità dei loro portafogli titoli:

In particolare, Bankitalia ha deciso di adottare le seguenti azioni:

-       riduzione con effetto immediato, da 1.000.000 euro a 500.000 euro, della soglia minima di prestiti stanziabili per operazioni di rifinanziamento, con riserva di effettuare ulteriori aggiustamenti secondo gli indirizzi della BCE;

-       attivazione di una nuova tipologia di operazioni di scambio temporaneo di titoli di Stato detenuti dalla Banca d’Italia con attività detenute dalle banche italiane

In particolare, le operazioni saranno rinnovabili, avranno durata di un mese e saranno remunerate con una commissione dell’1 per cento su base annua. Gli strumenti cedibili dalle banche potranno essere strumenti di debito in diverse valute e con rating anche inferiore a quello dei titoli stanziabili per le operazioni con la BCE. Tali operazioni saranno effettuate due volte la settimana, per un importo complessivo che potrà raggiungere 40 miliardi di euro. Per quanto attiene alle caratteristiche di queste operazioni (rese note il 15 ottobre 2008), esse sono destinate alle controparti bancarie operanti in Italia ammesse alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e sono assistite da determinate garanzie, rappresentate da specifiche tipologie di strumenti di debito emessi da soggetti residenti nei paesi OCSE; per i collaterali denominati nelle valute dei paesi del G10 è richiesto un rating pari almeno a BBB, per quelli espressi in altre valute un rating non inferiore alla “singola A” nell’ambito dell’ECAF[13].

L’articolazione temporale delle operazioni è diversa secondo il Paese di emissione (per le emissioni in valute di paesi esterni al G10, la Banca d’Italia si riserva di valutare il loro utilizzo in una delle operazioni successive a quella per cui sono presentate in garanzia). Sono peraltro poste delle condizioni specifiche per quanto concerne lo scambio di titoli ABS .

Le operazioni, di durata mensile, vengono annunciate sul sito della Banca d’Italia di norma con frequenza bisettimanale e vengono concluse su iniziativa delle controparti. Nella singola giornata, la Banca d’Italia, di norma, concede a prestito titoli, per un controvalore complessivo non superiore a 10 miliardi di euro, eventualmente ripartiti tra le controparti richiedenti. In ogni caso, non possono essere concessi in prestito a una singola controparte titoli per un controvalore superiore ai 5 miliardi di euro, anche se nell’ambito di più operazioni in essere. La commissione a favore della Banca d’Italia è pari all’1% su base annua. La consegna dei titoli avviene il secondo giorno lavorativo consecutivo a quello dell’operazione.

 

Il 16 ottobre 2008 la Banca d’Italia ha effettuato la prima delle operazioni di prestito titoli nell’ambito delle suddette misure di sostegno alla liquidità delle banche operanti in Italia. Tali operazioni, attivate su iniziativa delle controparti, hanno avuto ad oggetto, a fronte di garanzie idonee, titoli di Stato di proprietà della Banca d’Italia per un importo complessivo pari a circa 1900 milioni di Euro.

 

Al fine di favorire una ripresa delle contrattazioni sui circuiti interbancari e una più ampia articolazione delle scadenze dei contratti, la Banca d’Italia ha reso noto che, in collaborazione con la società e-Mid e con l’Associazione Bancaria Italiana, ha messo a punto un’iniziativa per consentire agli operatori di scambiarsi fondi minimizzando i rischi di controparte e di liquidità.

Infatti negli ultimi mesi gli scambi sui mercati interbancari internazionali oltre la scadenza overnight si sono fortemente contratti e i premi al rischio hanno raggiunto valori assai elevati.

 

L’iniziativa poggia sulla realizzazione di un apposito segmento del mercato nella piattaforma di contrattazione e-Mid che assicura il completo anonimato nelle contrattazioni. Il nuovo segmento (Mercato Interbancario CollateralizzatoMIC) si articolerà, almeno in una fase iniziale, su scadenze di una settimana e oltre; esso prevede una compartecipazione, entro limiti predeterminati, delle banche alla copertura del rischio. Lo schema di garanzia messo a punto cesserà il 31 dicembre 2009. Le banche potranno partecipare al mercato entro un limite massimo correlato al patrimonio di vigilanza e, comunque, nell’ambito del valore delle garanzie conferite alla Banca d’Italia: titoli stanziabili presso l’Eurosistema, altre attività e strumenti finanziari con specifiche caratteristiche. Nello schema di funzionamento del nuovo segmento di mercato interbancario la Banca d’Italia provvede a valutare il collaterale prestato dalle banche; a verificare che le negoziazioni rispettino limiti e condizioni fissati; ad assicurare il puntuale regolamento delle operazioni nel caso di inadempienza di un operatore, rivalendosi successivamente sulle garanzie conferite. Un comitato consultivo, composto da Banca d’Italia, e-MID, ATIC e ABI, è incaricato di discutere le problematiche che si dovessero manifestare nel funzionamento del nuovo segmento di mercato e di esaminare ipotesi di modifica delle sue caratteristiche.

 

Il 2 febbraio u.s. ha preso quindi avvio l’attività del nuovo Mercato Interbancario Collateralizzato (“MIC”) sulla piattaforma di contrattazione gestita dalla e-MID SIM S.p.A., volto a facilitare l’operatività e il ritorno alla normalità del mercato interbancario. A quella data avevano aderito al MIC 39 banche, 25 delle quali avevano completato le procedure per l’avvio delle negoziazioni. Il numero degli aderenti al mercato è salito finora a 43, e ad essi fanno capo oltre i tre quarti delle attività bancarie complessive.

 

Il Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, in occasione dell’audizione svolta il 21 ottobre 2008 presso la 6a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato ha prospettato alcune possibili risposte strutturali alla crisi dei mercati finanziari, sulla scorta delle indicazioni del Financial Stability Forum (per le quali cfr. supra, al paragrafo 4).

Nel dettaglio, si è rilevata la necessità di predisporre un nuovo sistema finanziario caratterizzato da più regole, meno debito e più capitale.

Per quanto attiene ai progressi significativi già in atto al fine di attuare le riforme indicate dal FSF, sono stati ricordati i seguenti interventi:

-        le proposte, da parte delle Autorità competenti, di nuovi requisiti patrimoniali per le esposizioni creditizie nei portafogli di negoziazione delle banche e delle società di intermediazione mobiliare;

-        le linee guida del Comitato di Basilea sulla gestione del rischio di liquidità;

-        le modifiche ai requisiti di valutazione degli intermediari finanziari da parte delle agenzie di rating, per migliorare la qualità dei rating medesimi.

Si è poi sottolineato, sul versante della collaborazione transfrontaliera, la necessità di predisporre un nuovo accordo internazionale sulla normativa prudenziale, al fine di irrobustire i presidi patrimoniali e la gestione dei rischi, nonché di allargare il perimetro delle attività e delle istituzioni sottoposte a sorveglianza.

E’ stata inoltre prospettata l’introduzione di correttivi sostanziali volti ad attenuare la tendenza alla prociclicità del sistema finanziario, in quanto fonte di instabilità.

Il Governatore è altresì intervenuto in tema di prodotti derivati, sottolineandone la caratteristica di “armi a doppio taglio”, rilevando in particolare che essi, ove usati in modo accorto e prudente, permettono agli operatori di coprire e diversificare il rischio, contribuendo inoltre a ridurre la fragilità del sistema. Il Governatore ha altresì rilevato che, ove adoperati senza adeguata considerazione dei rischi, i derivati determinano una moltiplicazione priva di controllo della leva finanziaria, mettendo a rischio la trasparenza del mercato, a discapito dei soggetti ivi operanti.

 

Si ricorda che il Governatore Draghi è poi intervenuto presso la Commissione VI Finanze, in data 17 marzo 2009 per l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario.

 

In occasione dell’Assemblea ordinaria dei partecipanti (tenutasi a Roma il 29 maggio 2009 per la presentazione della Relazione Annuale 2008) il Governatore Draghi, nelle proprie considerazioni finali, ha sottolineato l’azione della Banca d’Italia nell’affrontare la crisi e ne ha analizzato le ripercussioni sull’economia reale.

In particolare, è stato sottolineato l’impegno dell’Autorità, sia in Italia che nelle sedi internazionali, nel miglioramento del quadro regolamentare e nell’individuazione di vulnerabilità e rischi dell’attività bancaria e finanziaria, con il proposito di miglioramento dell’attività di vigilanza.

Il Governatore, nelle sue Considerazioni Conclusive, ha altresì sottolineato che “una risposta incisiva all’emergenza è possibile solo se accompagnata da comportamenti e da riforme che rialzino la crescita dal basso sentiero degli ultimi decenni. Le banche italiane non hanno eredità pesanti nei loro bilanci. Utilizzino questo vantaggio nei confronti dei concorrenti per affrontare un presente e un futuro non facili. Valutino il merito di credito dei loro clienti con lungimiranza”. Per quanto attiene al settore produttivo, le imprese sono state invitate a “continuare l’opera di razionalizzazione iniziata da pochi anni”, tramite la protezione delle professionalità accumulate dai lavoratori. Infine, è stato auspicato che gli interventi delineati per fronteggiare la crisi - tra le quali sono stati nominati il completamento degli ammortizzatori sociali, la ripresa degli investimenti pubblici, le azioni di sostegno della domanda e del credito – siano coniugati con riforme strutturali che spieghino i loro effetti nei confronti dei mercati e costituiscano la piattaforma della crescita futura.


8.Rafforzamento della vigilanza finanziaria nell’UE

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea e del Servizio Studi limitatamente ai punti 8.3 e 8.4 )

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque proposte legislative con il quale prospetta misure intese a rafforzare l’efficacia della vigilanza finanziaria nell’UE:

§      una proposta di regolamento che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRC) preposto alla vigilanza macroprudenziale (COM(2009)499);

§      una proposta di decisione che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri specifici in relazione al funzionamento dell’ESRC (COM(2009)500);

§      tre proposte di regolamento (COM(2009)501, 502 e 503) che istituiscono, rispettivamente, tre nuove Autorità europee di vigilanza, competenti per il settore bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e dei valori mobiliari (ESMA). Le nuove autorità concorreranno alla creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) preposto alla vigilanza microprudenziale.

Le proposte danno seguito alle raccomandazioni formulate da un gruppo ad alto livello (cosiddetto “gruppo de La Rosière”), istituito dalla Commissione nell’ottobre 2008, riprese in ampia misura nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE (COM(2009)252), del maggio 2009. Sulla comunicazione si è svolta, dal 27 maggio al 15 luglio 2009, una consultazione pubblica in esito alla quale è emerso, secondo la Commissione, un ampio sostegno a favore dell’intervento in essa delineato. L’approccio prospettato dalla Commissione era stato inoltre condiviso dal Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 che aveva chiesto alcune variazioni su punti specifici.

La Commissione finanze della Camera ha approvato il 22 settembre 2009 un documento finale in esito all’esame della comunicazione relativa al rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE, che è stato trasmesso anche alla Commissione europea e al Parlamento europeo. La Commissione politiche UE aveva espresso il proprio parere il 24 giugno 2009.

8.1    Il nuovo quadro di vigilanza

La Commissione propone la creazione di un quadro di vigilanza micro-macroeconomica integrato articolato in due pilastri:

§      un Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC, secondo l'acronimo inglese), che controllerà e valuterà i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo insieme (“vigilanza macroprudenziale”);

§      un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), incaricato di vigilare sui singoli istituti finanziari e di garantire la tutela degli utenti dei servizi finanziari (“vigilanza microprudenziale”), nel cui ambito saranno istituite tre nuove autorità di vigilanza europee.

Comitato europeo per i rischi sistemici (ESRC)

L’istituzione del Comitato, ad avviso della Commissione, risponde all’esigenza di tenere debitamente conto dell’interdipendenza tra i rischi micro e macroprudenziali al fine di individuare e valutare i rischi che minacciano la stabilità finanziaria ed è coerente con la creazione, concordata dal G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria, incaricato della vigilanza macroprudenziale a livello mondiale, e con l’istituzione negli Stati Uniti di un organismo preposto alla vigilanza macroprudenziale nazionale.

Ruolo e responsabilità dell’ESRC

L’ESRC dovrebbe essere investito delle seguenti funzioni:

§      valutare la stabilità del sistema finanziario dell’UE alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari;

§      individuare i rischi per la stabilità finanziaria, classificandoli in funzione della loro gravità, e fornendo alle autorità europee di vigilanza le pertinenti informazioni;

§      emettere un’allerta precoce in caso di rischio importante e formulare raccomandazioni in merito alle misure da adottare. Le allerte e le raccomandazioni potranno avere portata generale oppure essere destinate all’intera Comunità, ad uno o più Stati membri, alle autorità di vigilanza europee e/o nazionali. Tutte le allerte e le raccomandazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio, che potrà formulare osservazioni, e, per quanto riguarda le questioni relative alla vigilanza, anche all’autorità di vigilanza europea competente; potranno essere altresì indirizzate alla Commissione per quanto riguarda la legislazione comunitaria interessata;

§      monitorare l’attuazione di tali misure da parte dei destinatari che sono tenuti a darvi seguito, comunicando le misure adottate a tal fine, a meno che la loro inazione possa essere adeguatamente giustificata (meccanismo “act or explain”, agisci o spiega). L’ESRC deciderà, caso per caso, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o, al fine di accrescerne l’efficacia, resa pubblica, informandone preventivamente il destinatario;

§      stabilire una stretta collaborazione con il Sistema europea dei supervisori finanziari, fornendo, laddove necessario, alle autorità europee di vigilanza informazioni sui rischi sistemici;

§      stabilire un’efficace collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali tra cui il Fondo monetario internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria e le corrispondenti autorità dei paesi terzi nel quadro di un sistema di allarme rapido a livello mondiale.

L'ESRC, privo di personalità giuridica e di poteri giuridicamente vincolanti, eserciterà secondo la Commissione una forte influenza sui destinatari delle allerte e delle raccomandazioni grazie all’elevata qualità della sua analisi e alla partecipazione ai suoi lavori dei governatori delle banche centrali, delle autorità di vigilanza dell’UE e della Commissione.

L’ESRC sarà responsabile davanti al Parlamento europeo e al Consiglio ai quali dovrà riferire almeno una volta l’anno o, su loro richiesta, più frequentemente.

Composizione dell’ESRC

L’ESRC sarebbe composto da un Consiglio generale - organo decisionale incaricato di adottare le raccomandazioni e le allerte – del quale faranno parte:

§      i governatori delle 27 banche centrali nazionali;

§      il presidente e il vicepresidente della Banca Centrale Europea;

§      i presidenti delle tre nuove autorità di vigilanza europee (v. infra);

§      un membro della Commissione europea.

A titolo di osservatori, senza diritto di voto, parteciperebbero ai lavori dell’ERSC:

§      un rappresentante ad alto livelloper ciascuno Stato membrodelle competenti autorità di vigilanza nazionali, che potrà essere diverso in funzione degli argomenti esaminati;

§      il presidente del Comitato economico e finanziario (organo consultivo del Consiglio), in rappresentanza dei ministri delle finanze, tenuto conto del loro ruolo nella gestione e risoluzione delle crisi e dell’incidenza delle politiche fiscali e di bilancio sulla stabilità finanziaria. E’ stata invece esclusa unapartecipazione diretta all’ESRC dei medesimi ministri in quanto ritenuta dalla Commissione suscettibile di nuocere all’indipendenza delle analisi macroprudenziali.

Il Presidente ed il Vice presidente dell’ERSC verranno eletti per un periodo di 5 anni tra i membri del Consiglio generale e potranno essere rieletti.

I membri dell’ESRC dovranno operare in piena imparzialità ed indipendenza rispetto agli interessi dei singoli Stati membri, e saranno tenuti al segreto professionale anche dopo la cessazione del loro mandato.

Funzionamento dell'ESRC

Secondo le proposte dalla Commissione:

§      il Consiglio generale si riunirà in plenaria almeno quattro volte l’anno; riunioni straordinarie potranno essere convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto;

§      le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice (in caso di parità, prevarrebbe il voto del Presidente), elevata a due terzi qualora si debba rendere pubblica una raccomandazione o un’allerta;

§      il Consiglio generale sarà assistito da un Comitato direttivo (Steering Committee), composto dal presidente e dal vicepresidente dell’ESRC, da altri cinque membri dell’ESRC in rappresentanza delle banche centrali nazionali, dai presidenti delle autorità di vigilanza europee, dal rappresentante della Commissione e dal Presidente del Comitato economico e finanziario;

§      la BCE metterà il proprio segretariato a disposizione dell’ESRC, fornendo supporto in materia di analisi, amministrazione e logistica;

§      un comitato tecnico consultivo - composto da un rappresentante della BCE, uno per ogni banca centrale nazionale e per ogni autorità europea di vigilanza, uno (per ogni Stato membro) delle autorità nazionali di vigilanza, due della Commissione europea e uno del Comitato economico e finanziario – elaborerà analisi tecniche particolareggiate sui problemi connessi alla stabilità finanziaria;

§      l'ESRC potrà chiedere, se necessario, il parere degli operatori del settore privato.

Il documento finale approvato dalla Commissione finanze il 22 settembre 2009 prospetta con riferimento ai poteri e alla struttura organizzativa dell’ESRC l’esigenza:

§      di valutare se la mancata attribuzione all’ESRC di poteri di segnalazione e raccomandazione vincolanti, consenta a tale organismo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'UE;

§      di valutare se la composizione di organismo, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorico, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica;

§      di procedere ad un sostanziale riequilibrio nella composizione dell’ESRC, superando la netta prevalenza dei rappresentanti della BCE, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario;

§      di valutare, in particolare, se risulti giustificata l'esclusione dall'organismo dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale.

Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)

Composizione dell'ESFS

L’ESFS sarà articolato in un’unica rete a livello UE, basata sulla stretta collaborazionetra le autorità di vigilanza europee e nazionali e costituita da:

1)      un comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti delle autorità europee di vigilanza e della Commissione europea per favorire la convergenza delle posizioni, la cooperazione intersettoriale e la coerenza dei metodi di vigilanza. Inoltre, ogni autorità europea di vigilanza dovrà partecipare alle riunioni delle altre autorità europee in qualità di osservatore;

2)      tre nuove autorità europee di vigilanza, competenti rispettivamente per il settore bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e dei valori mobiliari (ESMA). Ciascuna autorità disporrà di:

-        un Consiglio delle autorità di vigilanza presieduto dal presidente dell’autorità europea di vigilanza in questione (il cui mandato avrà una durata di 5 anni) e composto dai presidenti delle autorità nazionali di vigilanza interessate. Parteciperanno ai lavori del Consiglio quali osservatori un rappresentante ciascuno della Commissione, dell’ESRC e dell’autorità nazionale di vigilanza interessata di ogni paese dello Spazio Economico Europeo. Il Consiglio si riunirà ad intervalli regolari e, in caso di crisi, con maggiore frequenza. Le decisioni riguardanti norme tecniche saranno adottate a maggioranza qualificata con la stessa ponderazione dei voti prevista in seno al Consiglio dell’UE; il Presidente non disporrà del diritto di voto. Sono previste modalità di voto diverse per le decisioni inerenti alle altre funzioni;

-        un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza interessate e dalla Commissione.

3)      le autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza.

Ruolo e responsabilità dell'ESFS

Le tre autorità di vigilanza europee, dotate di personalità giuridica, sostituirebbero gli attuali tre comitati di livello 3 della procedura Lamfalussy: il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS) e il Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CES). Le nuove autorità sarebbero investite dei seguenti compiti:

§      stabilire, secondo criteri definiti dalla normativa comunitaria, un quadro o codice unico di regole armonizzate (single rule book)applicabili a tutte le istituzioni finanziarie,basato su standard tecnici vincolanti, in particolare in determinati ambiti (norme di vigilanza per i collegi delle autorità di vigilanza, norme tecniche per la validazione di modelli interni) e su orientamenti interpretativi (rilascio di autorizzazioni agli istituti finanziari e vigilanza) che le autorità nazionali competenti applicheranno nelle loro decisioni. Gli standard adottati dalle autorità, al fine di acquisire carattere vincolante, sarebbero recepiti in regolamenti o decisioni della Commissione (non potendo le autorità, in base ai trattati vigenti, essere titolari di autonomi poteri decisionali). Peraltro la Commissione potrà solo in casi eccezionali modificare in sede di recepimento le decisioni delle autorità;

§      assicurare l’applicazione coerente della normativa comunitaria in materia di servizi finanziari. In caso di palese violazione da parte di un’autorità nazionale di vigilanza, è previsto un meccanismo di intervento articolato in tre fasi: 1) in una prima fase le autorità di vigilanza europee, di propria iniziativa o su richiesta delle altre autorità nazionali o della Commissione, rivolgeranno all’autorità inadempiente una raccomandazione, invitandola a prendere entro un mese le opportune misure al fine di adeguarvisi; 2) nel caso in cui tale raccomandazione sia disattesa, la Commissione di propria iniziativa o su indicazione dell’autorità di vigilanza europea, potrà a sua volta chiedere all’autorità inadempiente di conformarsi alla decisione adottata per assicurare il rispetto del diritto comunitario, comunicando entro 10 giorni lavorativi le misure adottate a tal fine; 3) nel caso in cui l’autorità inadempiente non desse seguito alla raccomandazione o in situazioni di emergenza, le autorità di vigilanza europee potrebbero adottare misure direttamente applicabili agli istituti finanziari;

§      svolgere, in presenza di divergenze, attività di mediazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e di destinazione e, in caso di mancato accordo, prendere decisioni atte a comporre la controversia. Il meccanismo previsto a tal fine si articola in tre fasi: 1) nel caso in cui una o più autorità nazionali di vigilanza chiedano l’intervento dell’autorità europea per comporre la controversia, quest’ultima promuoverà un accordo tra le autorità coinvolte, intervenendo se necessario come mediatore; 2) nel caso in cui non si raggiunga un accordo, l’autorità europea assumerà una decisione atta a comporre la vertenza; 3) se l’autorità nazionale non si conforma alla suddetta decisione, l’autorità di vigilanza europea può adottare decisioni dirette agli istituti finanziariprecisando i loro obblighi in relazione al rispetto della normativa comunitaria applicabile nei loro confronti. Il meccanismo di composizione delle controversie potrà essere attivato solo nei casi in cui l’azione o l’inazione da parte di un’autorità nazionale di vigilanza abbia un serio impatto negativo sulla sua capacità di tutelare i depositanti, gli investitori o la stabilità finanziaria degli Stati membri;

§      promuovere una forte cultura comune e pratiche coerenti in materia di vigilanza finanziaria su scala europea mediante l’intensificazione degli scambi e della formazione del personale;

§      rilasciare le autorizzazioni a determinati organismi di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell’UE, vigilare sugli stessi ed eventualmente partecipare alla valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione dell’intero settore finanziario;

§      coordinare le risposte in caso di crisi, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ed aiutando queste ultime ad adottare le decisioni dettate dalle circostanze. In determinate situazioni le autorità europee di vigilanza potranno essere abilitate ad adottare decisioni urgenti sulla base di princìpi definiti dalla normativa comunitaria;

§      raccogliere le informazioni microprudenziali utili provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in una banca dati centralizzata a livello europeo. Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità interessate in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e potranno essere trasmesse all’ESRC;

§      svolgere un ruolo a livello internazionale mediante la conclusione di accordi tecnici con gli organismi internazionali e le competenti amministrazioni dei paesi terzi e fornire assistenza alla Commissione per le questioni di equivalenza riguardanti i regimi di vigilanza dei paesi terzi;

§      l’ESMA sarà inoltre competente per la vigilanza sulle agenzie di rating.

E’ previsto altresì che presso ciascuna autorità venga costituito un gruppo composto da rappresentanti dell’industria, del settore finanziario e degli utenti, con funzioni consultive.

Le proposte relative alle nuove autorità prevedono una clausola di salvaguardia in base alla quale uno Stato membro, qualora ritenga che una decisione adottata in caso di emergenza o al fine di comporre una controversia sia suscettibile di avere ripercussioni sulla sua responsabilità fiscale, può comunicare alla Commissione e all’autorità di vigilanza europea che l’autorità di vigilanza nazionale non intende dare seguito alla decisione in questione, adducendo le debite motivazioni. Entro un mese l’autorità di vigilanza europea dovrà informare lo Stato membro se intende mantenere la decisione oppure modificarla o revocarla. Se la decisione è mantenuta, lo Stato membro può adire il Consiglio il quale, entro due mesi, con votazione a maggioranza qualificata, deciderà se mantenere o revocare la decisione. Una procedura di urgenza è prevista per le decisioni adottate in situazioni di emergenza.

Il documento finale approvato dalla Commissione finanze il 22 settembre 2009 prospetta con riferimento alla struttura organizzativa dell’ESFS l’esigenza:

-          di prevedere, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, la sistematica adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee;

-          di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, mediante la creazione di basi di dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali;

-          di valutare la possibilità, al fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza della regolamentazione e vigilanza, di cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.

Collaborazione tra l’ESFS e l’ESRC

Al fine di garantire una maggiore interazione tra le attività di vigilanza macro e microprudenziali, l'ESRC dovrà ottenere dall’ESFS informazioni microprudenziali armonizzate ed aggiornate, mentre le autorità nazionali di vigilanza potranno accedere alle informazioni privilegiate di cui dispone l’ESRC. Si disciplina inoltre la procedura che le autorità di vigilanza europee attiveranno quando agiscono sulla base delle raccomandazioni dell’ESRC, in particolare quando siano destinate ad una o più autorità nazionali di vigilanza.

8.2    Base giuridica e sussidiarietà

La base giuridica delle proposte in esame è l’articolo 95 del Trattato CE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali per la realizzazione e il funzionamento del mercato unico. La Commissione ricorda che tale articolo, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia, consente l’istituzione di nuovi organi comunitari aventi compiti strettamente connessi all’oggetto di atti comunitari per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Al riguardo, la Commissione osserva che l’istituzione dell’ESFS e delle tre autorità di vigilanza sarà accompagnata dall'elaborazione di regole uniformi (cosiddetto “single rule book”) che contribuiranno al funzionamento del mercato interno.

La Commissione osserva che le misure proposte sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che gli obiettivi riguardanti il migliore funzionamento del mercato interno grazie ad un livello elevato, efficace e coerente di regolamentazione e di vigilanza prudenziali, la tutela dei depositanti e degli investitori, il mantenimento dell’efficienza e della stabilità dei mercati dei servizi finanziari, il rafforzamento del coordinamento internazionale in materia di vigilanza non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e richiedono pertanto adeguati interventi a livello comunitario.

Il documento finale approvato dalla Commissione finanze il 22 settembre 2009 rileva che il progetto della Commissione, con riguardo sia alla vigilanza macroprudenziale sia a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo.

8.3    Il parere della Banca d’Italia

Il direttore generale della Banca d’Italia, Fabrizio Saccomanni, durante l’audizione presso la Commissione VI Finanze della Camera dei deputati, ha riferito al riguardo della Comunicazione della Commissione Europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252.

In particolare, si è sottolineata la necessità di “seguire con attenzione i lavori di attuazione della riforma, assicurando che venga adottato un approccio ambizioso e rigoroso, come del resto auspicato dal Ministero dell’economia e delle finanze nella nota che ha accompagnato la trasmissione della Relazione annuale della Consob alle Camere. Soluzioni non chiare rischiano di generare confusioni di ruoli e conflitti tra autorità; compromessi che mantengano nei fatti lo status quo nei poteri delle autorità nazionali o favoriscano controlli poco stringenti non risolvono i problemi evidenziati dalla crisi”.

La Banca d’Italia ha delineato i punti che potranno determinare il successo della riforma:

-        dare strumenti operativi efficaci e una solida base istituzionale al consiglio europeo per il rischio sistemico (ESRB), possibilmente attivando l’art. 105 del Trattato che consente di attribuire specifici compiti di vigilanza alla BCE;

-        garantire l’indipendenza delle nuove autorità europee: le autorità politiche potranno essere coinvolte come osservatori nel processo di vigilanza macroprudenziale e contribuire all’attuazione delle raccomandazioni dell’ESRB; le ESA dovranno effettivamente avere la responsabilità esclusiva di definire gli standard tecnici di vigilanza per l’UE, con appropriati meccanismi di accountability;

-        muovere con decisione verso regole effettivamente uniformi, con un maggior ricorso a regolamentazioni europee in luogo di direttive e con standard tecnici delle nuove autorità direttamente applicabili sull’intero Mercato unico, senza necessità di trasposizione. All’uniformità delle regole dovranno corrispondere approcci di vigilanza egualmente rigorosi nell’effettuazione dei controlli e nell’adozione di interventi correttivi;

-        predisporre meccanismi e regole in materia di informazioni confidenziali che assicurino una condivisione di informazioni riservate assai più estesa di quanto accade oggi, facilitando la creazione di database comuni;

-        porre i collegi dei supervisori nelle condizioni di funzionare nei confronti dei gruppi cross-border con la stessa efficacia della vigilanza nazionale; questo deve essere assicurato attraverso una nuova legislazione comunitaria sui gruppi bancari;

-        sviluppare nuova legislazione sulle procedure di gestione delle crisi e sull’assicurazione dei depositi, assieme ad accordi tra autorità con impegni chiari sul sostegno a specifici gruppi di rilevanza transnazionale.

8.4    Il parere della Consob

In occasione dell’audizione tenutasi presso la VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati il 16 settembre 2009, il presidente della Consob Lamberto Cardia ha espresso le considerazioni dell’Autorità di vigilanza sui mercati in merito alla Comunicazione COM(2009)252.

In particolare, si riconosce che “Le proposte della Commissione Europea per la riforma del sistema della vigilanza sui mercati finanziari costituiscono un punto di partenza realistico e pragmatico, anche se certamente non perfetto”. Si sottolinea in proposito che “per la loro realizzazione occorre una forte determinazione politica”.

In particolare, il Presidente Cardia ha formulato le seguenti considerazioni, “frutto anche dell’esperienza maturata sul campo”:

§      “Responsabilità erariale (fiscal liability): rimangono forti incertezze sulle modalità di applicazione del principio di responsabilità fiscale e sull’estensione che ad esso verrà data in concreto soprattutto in occasione di nuovi sintomi di crisi. Alcuni paesi - tra essi qualcuno potrebbe comprendere il Regno Unito - potrebbero invocare tale principio per continuare ad assicurare alle istituzioni nazionali ampia discrezionalità in modo da preservare al proprio mercato forza competitiva e capacità di attrazione, anche a detrimento del livello di tutela di soggetti di altri paesi e in definitiva a scapito di una piena attuazione della riforma europea. La mancata previsione delle nuove istituzioni nel Trattato e i rapporti con la Commissione Europea: rimane un elemento di debolezza istituzionale, che si presta ad una minor chiarezza nei rapporti con gli organi di governo dell’Europa. Una procedura di “riconoscimento formale” (endorsement) degli standard emanati dalle autorità da parte della Commissione Europea può di fatto condizionare la regolamentazione del mercato pure in aspetti di dettaglio. Anche l’affidamento alla Commissione Europea del potere di determinare le condizioni per l’esercizio di alcuni poteri di intervento in casi di urgenza9 potrebbe impedire che l’autorità operi con piena indipendenza;

§      Finanziamento: un sistema di finanziamento totalmente a carico del budget comunitario può essere fonte di condizionamento dell’attività delle autorità. È preferibile immaginare un sistema misto che preveda contributi a carico dei membri, del bilancio comunitario - ma non a valere sullo stanziamento della Commissione Europea bensì sul budget generale dell’Unione - e dei soggetti direttamente vigilati, come le agenzie di rating;

§      Procedure di nomina: la procedura di selezione e nomina del Presidente da parte dei membri delle autorità dovrà garantire la massima indipendenza e un elevato livello di competenza ed esperienza. Si potrebbe anche prevedere l’eventuale conferma da parte di istituzioni comunitarie con funzioni di garanzia (ad esempio il Parlamento Europeo piuttosto che la Commissione o il Consiglio).

§      Rischio di burocratizzazione: l’architettura prevede molti soggetti istituzionali e per alcuni versi appare molto complessa: infatti richiede l’introduzione di diversi livelli di coordinamento dell’attività. Si pensi a iniziative per assicurare il buon funzionamento del mercato tra le quali, ad esempio, le decisioni in materia di short selling che beneficerebbero largamente di un regime unico europeo. rilevato tuttavia che in questa prima fase essa rappresenta una soluzione transitoria immediatamente operativa, derivando dalla trasformazione di soggetti già esistenti. Il rischio da prevenire è che quest’architettura possa favorire atteggiamenti volti a far prevalere nelle decisioni essenzialmente l’obiettivo finale di stabilità; atteggiamento che potrebbe essere favorito nelle fasi in cui i timori di ripercussione delle crisi sull’economia reale spostino fortemente l’attenzione sulla necessità di garantire flussi di finanziamento adeguati soprattutto dal punto di vista quantitativo.

§      Indipendenza: tutti gli aspetti citati devono essere strutturati in modo conforme agli standard internazionali di indipendenza che riguardano sia i rapporti con gli organi di governo, europei e nazionali, sia quelli con l’industria. Il requisito di indipendenza dal potere politico ha una doppia valenza perché riguarda non solo il ruolo diretto della Commissione Europea ma anche gli organi interni di gestione delle autorità che dovrebbero essere composti da personale – con requisiti e competenze tecniche adeguati - delle stesse autorità.

E’ stato infine affermato un convinto supporto alla “necessità che si pervenga tempestivamente alla prefigurata riforma”, tuttavia senza disattendere ritengo che due principi di fondo:

1)      la pari dignità istituzionale dell’obiettivo di tutela di stabilità e di quello di tutela degli investitori, “costituendo quest’ultimo il necessario presupposto della fiducia nel funzionamento dei mercati; in questa prospettiva il sistema si potrà dire compiuto quando sarà codificato nel Trattato un modello di vigilanza per finalità che attribuisca competenze di regolamentazione e vigilanza a due sole autorità, equiparate nello status istituzionale e responsabili rispettivamente per la stabilità e per la correttezza e trasparenza dei mercati”;

2)      un sistema di regole uniche, certe e da tutti egualmente applicate e sanzionate. Si afferma infatti che “L’unitarietà delle regole tecniche e delle prassi di vigilanza, senz’altro necessaria e già di per sé importante progresso rispetto all’attuale frammentazione, deve avere implicitamente anche la finalità di accompagnarsi ad un processo di uniformazione dei sistemi sanzionatori. Ciò è necessario per rendere realmente neutrale la scelta del luogo di svolgimento dell’attività e le conseguenze di eventuali violazioni delle regole”.


9.Misure particolari: il divieto temporaneo
di vendita allo scoperto

9.1    Definizione di “vendita allo scoperto”

Per vendita allo scoperto si intende un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non posseduti dal cedente e per i quali, al momento della vendita, non è stato raggiunto un accordo sul procacciamento dei titoli in favore del compratore.

Chi compie una vendita allo scoperto è però obbligato, entro una certa scadenza, ad acquistare e consegnare i titoli ceduti al compratore.

Ciò può essere effettuato in due modalità:

§      acquistando i titoli dovuti dopo la vendita, ma prima della scadenza dell’obbligo di consegna;

§      prendendo in prestito un ammontare equivalente di titoli prima che essi entrino in vendita, ovvero in un momento compreso tra la vendita e l’obbligo di consegna.

Tuttavia, spesso i venditori non si accordano con i compratori sulla consegna dei titoli (prima o dopo la normale data di conclusione del contratto), e lasciano che la propria posizione rimanga “aperta” finché lo consentono le regole del mercato, ovvero finché il mercato o le regole sulla conclusione dei contratti non ne impongano la chiusura.

Il venditore ha la possibilità di lucrare sul prezzo di titoli, se prevede che essi abbiano un andamento al ribasso; tuttavia, scopo principale di questa tecnica di vendita è quella di mantenere di una posizione “aperta” il più a lungo possibile.

I potenziali benefici dello short selling si riverberano specialmente sul sistema dei prezzi (in termini di efficienza) e sull’approvvigionamento di liquidità da parte dei traders.

Il rischio del venditore – che può acquistare subito i titoli da rivendere, ovvero prenderli in prestito – che opera “allo scoperto” consiste nella mancanza di limiti alla perdita potenziale, in quanto i titoli da procacciare – già venduti – possono arrivare a qualsiasi prezzo.

Secondo il Report del Comitato Tecnico dell’International Organization of Securities Commissions – IOSCO (giugno 2003), l’istituto non è codificato regolamentato dalla legislazione nazionale di numerosi paesi.

9.2    La disciplina della vendita allo scoperto in Italia

In Italia, prima dell’apposita delibera della Consob (cfr. infra), non esisteva una regolamentazione di natura pubblicistica relativa alla vendita allo scoperto. Tuttavia, il Regolamento di Borsa (Titolo 3.3, recante le regole di condotta e rapporto tra operatori e Borsa Italiana), all’articolo 3.3.1 (recante Regole di condotta), ultimo comma, dispone che gli operatori si dotino di efficaci forme di controllo, al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. In particolare, gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario, gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento - in conto proprio o per conto di singoli clienti - solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari nella stessa giornata di liquidazione prevista per l’operazione di vendita.

 

La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) il 22 settembre 2008 ha deliberato (delibera n. 16622/2008), che la vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate debba essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione vietando, sostanzialmente, la forma più aggressiva di vendita allo scoperto per i suddetti titoli azionari (ossia la vendita non assistita nemmeno dalla disponibilità del titolo).

La Consob ha precisato che, per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

-        previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un precedente ordine di acquisto, anche eseguito fuori mercato;

-        previo esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito;

-        previo esercizio di stock options.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima. Al contrario, il "diritto a ricevere" i titoli non si acquisisce tramite il prestito titoli. Dunque, una vendita supportata da un’operazione di prestito titoli è da considerarsi una vendita alla scoperto.

 

Il divieto si applica alle vendite allo scoperto, effettuate sui mercati regolamentati italiani, di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani medesimi. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite allo scoperto effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani. Il divieto tuttavia non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

I conglomerati finanziari a prevalente componente bancaria e quelli a prevalente componente assicurativa rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di vendite allo scoperto.

Contestualmente, è stato demandato alla società di gestione dei sistemi di compensazione e liquidazione di adottare ogni misura per prevenire manovre speculative che possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative (in particolare, con riferimento agli strumenti finanziari derivati). La Consob ha peraltro escluso l’applicazione di tali disposizioni all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker di cui all'articolo 1, comma 5-quater del Testo unico della finanza, nonché all'attività svolta nei mercati regolamentati dagli specialisti e dai liquidity provider, così come definiti nell'ambito del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Si tratta, rispettivamente, dei soggetti che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (articolo 1, comma 5-quater del TUF – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); nonché degli operatori specialisti sul mercato telematico azionario - MTA, incaricati dall’emittente di sostenere la liquidità degli strumenti azionari quotati.

Per quanto riguarda i market makers, la Consob ha specificato che l’esenzione è valida limitatamente all’attività posta in essere nell’ambito dello svolgimento di tale funzione. Il concetto di market maker, dunque, è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati italiani e sui sistemi multilaterali di negoziazione italiani, e non comprende l’operatività "fuori mercato". Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti e ai liquidity provider purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

 

L’effetto delle disposizioni è stato limitato al periodo compreso dalle ore 00.00 del 23 settembre 2008 alle ore 24.00 del 31 ottobre 2008.

La delibera è stata assunta anche alla luce delle misure restrittive delle vendite allo scoperto riferite ai titoli del settore bancario ed assicurativo adottate, alla data del 22 settembre 2008, dalle competenti autorità di vigilanza in Irlanda, Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Olanda, nonché alla luce delle misure straordinarie assunte in materia dalle autorità di Usa e Regno Unito.

Il provvedimento è volto a garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ritenuto che sia necessario evitare che si indirizzino sui mercati nazionali manovre speculative che possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

 

Con delibera n. 16645 del 1° ottobre 2008 la Consob ha introdotto misure ulteriormente restrittive, sulla base delle quali la vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamenti italiani e ivi negoziate deve essere assistita, oltre che dalla disponibilità, anche dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolazione dell'operazione. Il provvedimento è entrato in vigore a partire dalle ore 14.00 del 1° ottobre 2008, sino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2008.

 

Il 10 ottobre u.s. l’Autorità ha deciso (delibera n. 16652 del 10 ottobre 2008) di estendere a tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate l'obbligo che la vendita sia assistita dalla proprietà e dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione. Anche tale provvedimento è entrato in vigore a partire dalle ore 14:00 del giorno dell’emanazione, fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2008.

 

Con successive delibere (da ultimo, delibera n. 16904 del 27 maggio 2009) la Consob ha disposto la proroga del divieto di vendita allo scoperto, la cui scadenza è stata fissata al 31 luglio 2009.

Con la delibera n. 16904, la vendita di azioni di società quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate dovrà essere assistita dalla mera disponibilità dei titoli. Con ciò viene meno l’obbligo - previsto dal regime attualmente in vigore - in base al quale la vendita di azioni di banche e di imprese di assicurazione e delle relative holding deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli.

Per le società che al momento dell’entrata in vigore del provvedimento siano oggetto di aumento di capitale la vendita di azioni deve, invece, essere assistita oltre che dalla disponibilità dei titoli anche dalla proprietà. Per tali società è confermato, pertanto, fino alla conclusione dell’operazione di aumento di capitale, il regime più restrittivo già in vigore.

Il 29 maggio 2009 la Consob ha pubblicato un "position paper" in tema di vendite allo scoperto, finalizzato a raccogliere, attraverso un apposito questionario, sia gli orientamenti del mercato in merito alle varie opzioni regolamentari. Il documento dà conto delle iniziative intraprese in merito dalle Autorità straniere e internazionali, proponendo altresì opzioni regolamentari per la disciplina della materia.

 

A seguito della suddetta scadenza del 31 luglio 2009 e nell'attesa di una decisione armonizzata a livello europeo, la Commissione (delibera n. 16971 del 28 luglio 2009) ha deciso di non confermare il regime temporaneo di cui alla citata delibera del 27 maggio.

Soltanto per le società che entro il 30 novembre 2009 abbiano deliberato un aumento di capitale, è stato stabilito che la vendita delle azioni deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli.

 

Con delibera n. 17034 del 14 ottobre 2009, la Consob ha consentito la deroga al divieto di vendite allo scoperto sui titoli delle società che hanno in corso operazioni di aumento di capitale, previa richiesta motivata in tal senso alla Commissione da parte delle società emittenti interessate.

Tale provvedimento - che integra la delibera del 28 luglio 2009 - è finalizzato a consentire l’esecuzione di aumenti di capitale che presentino caratteristiche particolari.


 



[1]     http://www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport/2009.htm

[2]     Su tale programma v. l’audizione parlamentare del presidente del Board of Governors del Federal Reserve System B.S. Bernanke, Troubled Asset Relief Program and the Federal Reserve’s liquidity facilities, Committee on Financial Services, U.S. House of Representatives, 18th November, 2008.

[3]     Cfr. Usa, sì del Senato al pacchetto anticrisi da 838 miliardi, in Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2009.

[4]     Il “Troubled Asset Relief Program” – TARP è il piano varato dal governo statunitense per l’acquisto di titoli e di quote nel capitale delle istituzioni finanziarie, al fine di rafforzare il settore finanziario. I fondi TARP sono le risorse destinate a tale operazione.

[5]     Il TALF è un insieme di misure della Federal Reserve per facilitare il settore creditizio, al fine di assistere i mercati nel venire incontro al bisogno di credito da parte dei consumatori e delle piccolo imprese, emettendo strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione (asset-backed securities -ABS) e in genere migliorando le condizioni di mercato per questa tipologia di titoli..

[6]     Fonte: sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, http://www.treas.gov/press/releases/reports/ppip_fact_sheet.pdf.

[7]     Fonte: sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, all’indirizzo http://www.treas.gov/press/releases/tg71.htm.

[8]     Reperibile all’indirizzo internet http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/
2009/06/14/AR2009061402443.html .

[9]     In ragione del tipo di intervento recato, in questo paragrafo, al punto 6.2, viene considerata anche la legge finanziaria, benché essa non costituisca com’è noto, un provvedimento d’urgenza.

[10]    A tal fine, l’articolo 1, comma 2 della legge di conversione del D.L. 155/2008 (L. 4 dicembre 2008, n. 190) ha disposto l’abrogazione del D.L. 157/2008, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 157/2008.

[11]    Recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

[12]    Sembra utile segnalare come in tali previsioni la Commissione osservi che “la relativa solidità del sistema bancario e la prudente risposta di bilancio da parte del governo hanno finora contenuto l’impatto negativo della crisi sulle finanze pubbliche”

[13]    L’Eurosystem credit assessment frame work- ECAF definisce le procedure, le regole e le tecniche che costituiscono il quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia.