Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - Schema di D.Lgs. n. 9 - (art. 1, co. 3 e art. 23, L. 34/2008) - Scheda di sintesi | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 12 | ||||||
Data: | 21/07/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VI-Finanze XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||||
Altri riferimenti: |
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Attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica
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Numero dello schema di decreto legislativo |
9 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la
direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni
nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - Schema di D.Lgs. n. 9 (art. 1, co. 3 e
art. |
Norma di delega |
Art. 1, co. 3 e art. 23 della legge n. 34 del 25 febbraio 2008 |
Settore d’intervento |
Diritto societario |
Numero di articoli |
2 |
Date |
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§ presentazione |
18 giugno 2008 |
§ assegnazione |
18 giugno 2008 |
§ termine per l’espressione del parere |
28 luglio 2008 |
§ scadenza della delega |
19 agosto 2008 |
Commissioni competenti |
II, VI e XIV |
I commi 1 e 2 dell’articolo 1 recepiscono la disciplina comunitaria di semplificazione delle procedure di valutazione dei conferimenti non in denaro al capitale delle società per azioni.
Nel dettaglio, il comma 1 reca disposizioni di coordinamento con la disciplina proposta, mentre il comma 2 inserisce gli articoli 2343-ter e 2343-quater al codice civile.
L’articolo 2343-bis regola le ipotesi in cui può non farsi luogo alla relazione di stima per la valutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti. In particolare, tale relazione non è richiesta ove siano conferiti valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, se il loro valore è pari al prezzo medio
ponderato di negoziazione sul mercato; parimenti, non è prevista altresì nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti il cui valore sia corrispondente al valore equo ricavabile dal bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, ovvero al valore equo determinato da un esperto indipendente.
L’articolo 2343-quater attribuisce agli organi di amministrazione societaria il compito di verificare, entro trenta giorni dall’iscrizione della società, la sopravvenienza di fatti eccezionali o di fatti nuovi rilevanti che hanno inciso, rispettivamente, sul prezzo dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario conferiti, ovvero sul valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli stessi amministratori verificano inoltre l’adeguatezza dei requisiti di professionalità e indipendenza degli esperti che hanno valutato i conferimenti. In caso di riscontro positivo, ovvero di inidoneità dei requisiti degli esperti, gli amministratori procedono ad una nuova valutazione. Infine, l’ultimo comma dell’articolo 2343-quater reca disposizioni in materia di pubblicità legale.
I commi 3 e 4 dell’articolo 1 modificano in modo sostanziale una parte della vigente disciplina sull’acquisto di azioni proprie contenuta nel codice civile, in particolare novellando l’articolo 2357 (Acquisto delle proprie azioni) e sostituendo interamente l’articolo 2358 (Altre operazioni sulle azioni proprie).
Tali modifiche attuano i principi della legge di delega, contenuti nell’articolo 23 della legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), per il recepimento della direttiva 2006/68/CE.
Il comma
In base al comma 4 il nuovo articolo 2358 prevede, in linea con quanto concesso dalla direttiva ed innovando rispetto alla disciplina vigente, che sia possibile per la società accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, ma solo ad una serie di condizioni, precisamente definite nei successivi commi dell’articolo stesso.
Il comma 5 dispone l’applicazione delle procedure semplificate per la valutazione dei conferimenti anche alle operazioni di aumento di capitale sociale.
Il comma 6 regola l’aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima, in particolare introducendo disposizioni volte a garantire l’informazione societaria e a tutelare i soci di minoranza. In particolare, questi ultimi possono agire – alle condizioni previste dalla norma – per chiedere una nuova valutazione dei conferimenti.
Il comma 7 reca disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale. Si dispone che il limite al possesso di azioni proprie dopo la riduzione del capitale (ovvero, non più della decima parte del capitale medesimo) operi solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
L’articolo 2 svolge una funzione di coordinamento modificando alcune disposizioni di attuazione del codice civile mediante l’aggiunta di un comma all’articolo 111-bis. In particolare, viene fornita la definizione, ai fini della disciplina dei conferimenti non in denaro, di “valori mobiliari” e di “strumenti del mercato monetario”.
Allo schema di decreto sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica (il provvedimento non comporta nuovi o maggioro oneri per la finanza pubblica).
L’articolo 2343-quater, introdotto dall’art. 1 dello
schema di decreto, recante disposizioni in materia di fatti eccezionali o
rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti non in denaro,
prevede che gli amministratori verifichino anche l’adeguatezza e la
professionalità dell’esperto che ha valutato i predetti conferimenti. Tale
previsione non trova riscontro nella direttiva né nella legge di delega e
Il 25 maggio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE (procedura di infrazione n. 2008/425) per mancata attuazione della direttiva 2006/68/CE, il cui termine di recepimento scadeva il 15 aprile 2008.
Si ricorda che la direttiva 2006/68/CE, alla cui attuazione è volto lo schema in esame, è inserita nell’allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007).
Il
20 giugno 2008
Il provvedimento introduce una serie di novelle al codice civile e modifica anche un articolo delle disposizioni per l’attuazione dello stesso codice.
Lo schema di decreto, in conformità ai contenuti della legge delega e della direttiva comunitaria, reca una disciplina destinata a semplificare e snellire l’attività delle società ed a ridurne i costi amministrativi, senza tuttavia far venire meno le garanzie poste a tutela dei soci e dei terzi.