Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e vigilanza del mercato - Proposta di regolamento COM(2010)542 | ||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 74 | ||
Data: | 14/02/2011 | ||
Descrittori: |
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Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
Omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e vigilanza del mercato
Proposta di regolamento COM(2010)542
n. 74
14 febbraio 2011
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
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INDICE
Omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e vigilanza del mercato
Base giuridica e conformità ai princìpi di sussidiarietà e proporzionalità
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato - COM(2010)542 definitivo 31
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542) definitivo
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Settori di intervento |
Industria automobilistica, mercato interno e armonizzazione delle norme
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Finalità |
Stabilire norme tecniche ed amministrative armonizzate per la vigilanza di mercato e l'omologazione UE per tipo e individuale dei veicoli nuovi della categoria L
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Procedura
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Procedura legislativa ordinaria |
Date: - trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo - esame da parte della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo - esame da parte della plenaria del Parlamento europeo |
4 ottobre 2010
15 giugno 2011
13 settembre 2011 |
Il 4 ottobre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2010)542) relativo all’omologazione dei veicoli nuovi della categoria L, vale a dire i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote quali le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché le minicar leggere e pesanti. La proposta tiene conto dei risultati di un’ampia consultazione pubblica svolta dalla Commissione dal 22 dicembre 2008 al 27 febbraio 2009 al fine di acquisire le osservazioni delle parti interessate (autorità di omologazione nazionali, costruttori, fornitori e consumatori), nonché di una serie di studi volti a valutare l'impatto economico, sociale ed ambientale di diverse opzioni prospettate in materia di omologazione dei veicoli della categoria L.
Secondo i dati Eurostat citati nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151) allegata alla proposta in esame, allo stato attuale sono in circolazione nell’UE circa 30 milioni di veicoli della categoria L. In particolare risulterebbe che:
· il comparto più grande è rappresentato dai veicoli a motore a due ruote (PTW) che comprendono biciclette a pedalata assistita, ciclomotori, scooter e motocicli. In base ai dati forniti dalle associazioni di settore, nel 2007 il mercato PTW nell’UE contava 2,7 milioni di veicoli;
· nel 2008 il settore dei fuoristrada (ATV) ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro con circa 595 mila veicoli immatricolati nell'UE;
· nel 2008 il settore delle minicar - che è più evoluto in Francia, Spagna e Italia - contava circa 340 mila veicoli, vale a dire l'1,1% del totale dei veicoli della categoria L, e impiegava circa 20 mila persone.
Allo stato attuale l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L è disciplinata dalla direttiva 2002/24/CE (cosiddetta "direttiva quadro"), che fissa i princìpi generali in materia, e da una serie di direttive specifiche[1] che contengono prescrizioni tecniche dettagliate (modificate a loro volta da altre 21 direttive per essere adeguate al progresso tecnico). Inoltre, molte di tali direttive contengono riferimenti a regolamenti e norme applicati a livello internazionale come quelli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)[2] recepiti nel diritto europeo.
In occasione della valutazione da parte della Commissione dell’adeguatezza della normativa vigente rispetto ai nuovi sviluppi del settore, è emerso quanto segue: - la complessità del quadro normativo e, di conseguenza, lamancanza di chiarezza giuridica e normativa, nonché costi supplementari a carico delle autorità nazionali (si calcola che, per il periodo 2009-2020, il costo cumulativo a carico dei 27 Stati membri dovrebbe ammontare a 3,1 milioni di euro); - la mancanza di norme specifiche per i veicoli della categoria L dotati di nuove tecnologie considerato che la normativa in materia non è riuscita a tenere il passo con la rapida evoluzione della tecnologia. Ne consegue che alcuni veicoli non risultano più classificati correttamente. Ad esempio, i quad da strada e da fuoristrada e le minicar sono attualmente classificati nella categoria L7e e pertanto soggetti alle stesse prescrizioni; tuttavia, essendo molto diversi in termini di progettazione, i quad e le minicar richiedono prescrizioni specifiche sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle norme ambientali; - la quota crescente di emissioni prodotte dai veicoli della categoria L rispetto al totale delle emissioni del trasporto su strada. Si stima che, in assenza di adeguate misure, entro il 2021 le emissioni di idrocarburi prodotte da tali veicoli passeranno dal 38 al 62% delle emissioni totali di idrocarburi del trasporto su strada, mentre si prevede un incremento entro il 2020, delle emissioni di CO compreso tra il 20 e il 36%; - gli aspetti relativi alla sicurezza considerato che, rispetto al totale degli utenti della strada i conducenti dei veicoli della categoria L registrano il più alto numero di decessi e feriti a causa di incidenti stradali (si calcola che il tasso di mortalità per un milione di chilometri percorsi è in media di 18 volte superiore rispetto a quello delle autovetture). I problemi connessi alla sicurezza riguardano pressoché tutti i veicoli della categoria L. Ad esempio, per i ciclomotori ed i motocicli di bassa cilindrata, tale situazione è in parte imputabile alla manomissione dei motori al fine di aumentarne le prestazioni di guida, rendendoli in tal modo pericolosi per il conducente. A tale proposito nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151) si osserva che, sebbene l’attuale “direttiva quadro” contenga misure contro la manomissione per i ciclomotori e i motocicli di bassa cilindrata, a causa del passaggio dal controllo meccanico al controllo elettronico del motore ed al crescente uso di sistemi di propulsione elettrici o ibridi, le attuali misure potrebbero rivelarsi inefficaci o perfino obsolete. Per quanto riguarda le minicar, pur essendo veicoli a quattro ruote, non presentano lo stesso livello di sicurezza attiva e passiva delle autovetture, considerato che hanno una velocità massima inferiore e sono soggette a prescrizioni di omologazione meno severe. Infine, i quad progettati per l'uso fuoristrada sono spesso guidati sulle strade pubbliche, e questo solleva problemi sotto il profilo della sicurezza a causa dell'elevata capacità di accelerazione e dell’elevato centro di gravità che può risultare nel rotolamento del veicolo in curva. Inoltre, al fine di garantirne il buon funzionamento su piste fuoristrada, tali veicoli non sono dotati di differenziale sull'asse motore, un elemento fondamentale di sicurezza per la guida su strade pubbliche pavimentate; - la vendita e l'immatricolazione nel mercato UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti importati, che non risultano conformi ai requisiti di omologazione vigenti riguardanti la sicurezza funzionale e la tutela ambientale.
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Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione prospetta una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di omologazione dei veicoli della categoria L, con le finalità di:
· semplificare l'attuale quadro normativo allo scopo di garantire una maggiore efficienza. A tal fine nelal relazione illustrativa della proposta in esame si sostiene la necessità di abrogare la direttiva 2002/24/CE e le direttive specifiche e di sostituirle con un regolamento che consentirebbe l’immediata applicazione delle norme proposte, un più agevole adeguamento al progresso tecnico, nonché una riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione. In tale contesto si sottolinea altresì la necessità di eliminare la duplicazione degli standard internazionali per evitare che uno stesso elemento sia regolamentato da prescrizioni diverse; per tale ragione, laddove possibile, le disposizioni abrogate dovrebbero essere sostituite con riferimenti ai regolamenti UNECE;
· ridurre e rendere più proporzionata la quota di emissioni totali prodotte dal trasporto su strada;
· aumentare il livello generale di sicurezza dei veicoli nuovi immessi sul mercato, al fine di raggiungere le stesse riduzioni significative del tasso di mortalità e del numero di feriti di incidenti stradali ottenute per gli altri mezzi di trasporto stradale;
· tenere il passo con il progresso tecnologico al fine di favorire la commercializzazione dei prodotti cerificati non soltanto all’interno dell’UE, ma anche nei paesi che applicano i regolamenti UNECE;
· migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico e garantirne il corretto funzionamento, rafforzando, per quanto riguarda i veicoli della categoria L, le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura.
· la strategia europea per la qualità dell'aria volta a rafforzare gli standard di emissione per i veicoli a motore, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi, il monossido di carbonio, l'ossido di azoto e il particolato;
· le politiche europee in materia di sicurezza stradale che si prefiggono l’obiettivo di dimezzare, entro il 2020, il numero delle vittime della strada, come ribadito nel nuovo piano di azione in materia(COM(2010)389) relativo al periodo 2011-2020;
· le norme europee in materia di commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008/CE, che specificano le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza successiva all'immissione di prodotti importati sul mercato dell'UE (post-market). Tali norme hanno, inoltre, rafforzano le prescrizioni relative agli enti o organismi a cui gli Stati membri possono delegare alcuni compiti di valutazione dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti al fine di evitare distorsioni della concorrenza dovute all'applicazione di requisiti diversi da parte delle organizzazioni terze durante le prove, ispezioni e valutazioni dei prodotti oggetto di una domanda di omologazione.
La proposta di regolamento in esame è volta a stabilire norme tecniche ed amministrative armonizzate per la vigilanza di mercato e l'omologazione UE per tipo e individuale dei veicoli nuovi della categoria L (all’articolo 4 e all’allegato I viene fornito un elenco dettagliato delle categorie di veicoli oggetto del regolamento proposto). Come specificato all’articolo 3, per “veicoli nuovi” si intendono i veicoli che non sono mai stati immatricolati in precedenza, o sono stati immatricolati da meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione individuale, e destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche qualora fossero stati progettati e fabbricati in più fasi.
La proposta prospetta, inoltre, disposizioni per la vendita e messa in circolazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli omologati conformemente al regolamento proposto.
Sarebbero esclusi dal campo di applicazione del regolamento proposto:
· i vecoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
· i veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da portatori di handicap fisici;
· i veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da pedoni;
· i veicoli destinati esclusivamente per l'uso su strada o fuoristrada in competizioni nonché i fuoristrada e i veicoli destinati a viaggiare su superfici non pavimentate;
· i veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da forze armate, forze di pubblica sicurezza, protezione civile o organi addetti ai lavori pubblici;
· i veicoli agricoli o forestali, i macchinari e le macchine mobili non stradali e i veicoli a motore e i loro rimorchi;
· alcuni tipi di bicicletta a pedalata assistita;
· i veicoli autobilanciati;
· i veicoli non dotati di almeno un posto a sedere.
In base al regolamento proposto, gli Stati membri saranno tenuti a designare le autorità preposte alla vigilanza del mercato e all’omologazione per tipo. Queste ultime potranno rilasciare omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del regolamento proposto.
I costruttori saranno responsabili verso l'autorità di omologazione per tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché per la conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o no a tutte le fasi di costruzione di un veicolo. In particolare:
· nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore sarà responsabile per l'omologazione e la conformità delle parti aggiunte nella fase di completamento del veicolo in cui interviene, nonché per i componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti che egli modifica;
· i costruttori che modificano un veicolo incompleto in modo da doverlo classificare in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che si dovranno applicare prescrizioni normative diverse rispetto a quelle già valutate in una precedente fase di omologazione, saranno responsabili anche della conformità a tali prescrizioni;
· oltre alle iscrizioni regolamentari e ai marchi di omologazione, i costruttori dovranno apporre sui veicoli, sistemi, componenti o entità tecnica indipendenti - o se questo non è possibile, su un documento di accompagnamento - il proprio nome, la denominazione o il marchio commerciali registrati e l'indirizzo al quale potranno essere contattati (tale obbligo è previsto anche per gli importatori che dovranno altresì garantire che i suddetti prodotti siano accompagnati dalle istruzioni e informazioni prescritte nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati);
· qualora i costruttori ritengano che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente che essi hanno venduto o messo in circolazione non sia conforme al regolamento proposto, dovranno prendere immediatamente le misure correttive per renderli conformi, ritirarli o richiamarli. In tale contesto essi dovranno fornire alle autorità nazionali competenti, a seguito di una richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti in questione (i suddetti obblighi dovrebbero applicarsi anche agli importatori e ai distributori). A tal fine i costruttori e gli importatori saranno tenuti a mantenere adisposizione delle autorità di omologazione, per almeno 10 anni, i certificati di conformità nonché un fascicolo che dovrà contenere informazioni in relazione alla procedura di omologazione prescelta, oltre che dati, disegni e fotografie;
· qualora un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, i costruttori, gli importatori e i distributori dovranno informane immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui i prodotti in questione sono stati venduti o messi in circolazione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. Gli importatori, inoltre, dovranno tenere un registro dei reclami e dei richiami e informare i distributori di tale monitoraggio.
All’articolo 14 della proposta in esame si precisa che l’'importatore o il distributore dovranno essere considerati costruttori,e quindi soggetti agli obblighi del costruttore, qualora vendano, immatricolino o mettano in circolazione un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio,oppure modifichino i suddetti prodotti nel caso in cui siano già stati venduti, immatricolati o messi in circolazione in modo tale da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili.
All’articolo 17 della proposta di regolamento si prospetta il divieto di usare dispositivi di manipolazione suscettibili di ridurre la sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e l'efficacia dei sistemi di diagnosi di bordo.
Un elemento della progettazione non potrà essere considerato un dispositivo di manipolazione nel caso in cui: 1) sia giustificato dalla necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di garantire il funzionamento sicuro del veicolo; 2) non funzioni dopo l'avvio del motore; 3) le condizioni operative siano incluse nelle procedure di prova per verificare la conformità del veicolo al regolamento proposto.
All’articolo 18 si propone l’adozione, per i veicoli della categoria L, di misure volte ad impedire modifiche suscettibili di pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore[3] in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore in sede di omologazione.
A tale riguardo si propone che, in seguito ad una modifica del gruppo propulsore, si debba garantire la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione.
Al considerando 9 della proposta di regolamento in esame si ricorda che, conformemente alla direttiva 95/1/CE relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote, gli Stati membri possono rifiutare l'immatricolazione iniziale o successiva nel loro territorio di veicoli con una potenza massima netta superiore a 74 kW. Al fine di rimuovere le barriere interne al commercio nel mercato dell'UE, nella proposta in esame si sottolinea l’opportunità di sopprimere tale opzione e di adottare misure di sicurezza più efficaci per contribuire a ridurre il numero elevato di morti e feriti tra i conducenti di veicoli a motore a due ruote negli incidenti stradali.
All’articolo 19 si ipotizza un calendario per l’installazione sui veicoli della categoria L di sistemi di diagnosi di bordo (cosiddetti “OBD"), vale a dire di sistemi di monitoraggio in grado di identificare la probabile area di malfunzionamento di un componente o sistema, conservare nella memoria del computer i codici diagnostici di guasto e le informazioni ambientali e avvisare il conducente di importanti problemi di sicurezza funzionale o ambientale mediante l'illuminazione di un’apposita spia sul cruscotto.
In base al calendario suggerito:
· a partire dal 1° gennaio 2017 tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie ciclomotori a due ruote (L1Be), motocicli a due ruote (L3e), tricicli a motore (L5e), quad da strada leggeri (L6Ae) e pesanti (L7Ae) dovranno essere dotati della prima fase di un sistemaOBD (OBD I) volto a controllare e segnalare la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettrici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo. A partire dal 1° gennaio 2021 tutte le suddette tipologie di veicoli dovranno essere dotati con la seconda fase dei sistemi di diagnosi di bordo (OBD II), al fine di controllare non solo i malfunzionamenti completi, ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo;
· a partire dal 1° gennaio 2019 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie minicar leggere (L6Be) e pesanti (L7Be) dovranno essere dotati di sistemi OBD I;
· a partire dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi veicoli dovranno essere dotati di sistemi OBD I.
All’articolo 20 si prospetta l’obbligo per i costruttoridi garantire che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e per gli altri utenti della strada. La sicurezza funzionale dovrà essere garantita per l'intero ciclo di vita del veicolo qualora esso sia usato in condizioni normali e allo scopo previsto.
Relativamente a questo aspetto, la proposta in esame prospetta l’obbligo a carico dei costruttori di garantire che i veicoli siano progettati, fabbricati e assemblati in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e che i veicoli omologati per tipo soddisfino le prescrizioni ambientali durante tutto il loro ciclo di vita.
A tal fine il costruttore sarà tenuto a determinare le emissioni di CO2 mediante il ciclo di prova in laboratorio e dichiarazione all'autorità di omologazione; il consumo di carburante verrà calcolato in base ai risultati di tali prove. Il risultato della misurazione di CO2 e il consumo di carburante calcolato o misurato verranno inclusi nel fascicolo informativo e nel certificato di conformità e dovranno essere forniti all'acquirente del veicolo.
Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione dovrà eseguire uno studio dettagliato dell'impatto ambientale al fine di valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L, nonché esaminare i risultati di ricerche scientifiche ed il rapporto costi/efficacia in vista dell’adozione di misure definitive.
Conformemente all’articolo 3, per “omologazione UE per tipo" si intende la procedura con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche del regolamento proposto.
Ai fini della richiesta dell'omologazione UE per tipo di un veicolo, il costruttore potrà scegliere tra:
1) l’omologazione in un'unica fase (che si applica sempre per l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti). In questo caso la domanda di omologazione dovrà essere corredata del fascicolo informativo;
2) l’omologazione in fasi successive,che consiste nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione UE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti facenti parte del veicolo e che si conclude con l'omologazione del veicolo completo. La relativa domanda dovrà essere corredata del fascicolo informativo e di tutti i certificati di omologazione per tipo;
3) l’omologazione in più fasi,vale a dire quando una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda dello stadio di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni amministrative e tecniche contemplate a tal fine dalla proposta in esame. Tale omologazione si applica solo ai veicoli utilitari delle sottocategorie tricicli a motore commerciali progettati esclusivamente per il trasporto merci (L5Be – U), minicar utilitarie leggere progettate esclusivamente per il trasporto merci (L6Be – U) e minicar utilitarie pesanti progettate esclusivamente per il trasporto merci (L7Be – U). La domanda di omologazione per tipo in più fasi dovrà essere corredata: 1) nella prima fase, di quelle parti del fascicolo informativo e dei certificati di omologazione UE per tipo necessari a un veicolo completo, riguardanti lo stadio di costruzione del veicolo base; 2) nella seconda e nelle fasi successive, di quelle parti del fascicolo informativo e dei certificati di omologazione UE per tipo relative allo stadio di costruzione in corso, nonché di una copia del certificato di omologazione UE per tipo del veicolo, rilasciata nel precedente stadio di costruzione e i dettagli di eventuali modifiche o aggiunte al veicolo.
Secondo quanto prospettato nella proposta di regolamento in esame, la procedura di omologazione dovrebbe articolarsi nelle seguenti fasi:
· il costruttore dovrà presentare all'autorità di omologazione una apposita domanda. Per ogni tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, potrà essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro;
· le autorità di omologazione saranno tenute a rilasciare un'omologazione UE per tipo solo dopo aver verificato la conformità dei processi di produzione e del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente ai pertinenti requisiti prospettati nellla proposta in esame;
· entro un mese, le autorità di omologazione dovranno inviare ai propri omologhi degli altri Stati membri – e, su sua richiesta, anche alla Commissione - copia del certificato di omologazione UE per ogni tipo di veicolo al quale è stata rilasciata l'omologazione. I certificati dovranno essere numerati secondo un sistema armonizzato;
· ogni tre mesi, le autorità di omologazione dovranno inviare ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per i quali hanno rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione UE per tipo nel periodo di riferimento precedente;
· le autorità di omologazione potranno riunire in un unico fascicolo di omologazione il fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dalle medesime autorità di omologazione;
· con decisione motivata da notificare alla Commissione e alle altre autorità di omologazione nazionali, le autorità competenti potranno rifiutare di rilasciare l'omologazione UE qualora ritengano che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza o danneggiare gravemente l'ambiente e la sanità pubblica.
Nella proposta in esame si opera una distinzione tra:
· il rilascio dell’omologazione UE per veicolo completo (articolo 28). In tal caso si propone che il certificato di omologazione per tipo - che dovrà specificare eventuali restrizioni o deroghe alle disposizioni del regolamento proposto - sia corredato del fascicolo di omologazione, dei risultati delle prove, dei nomi e campioni delle firme delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità;
· il rilascio dell’omologazione UE a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti (articolo 29). Tali elementi dovranno essere conformi alla descrizione data nel fascicolo informativo e alle pertinenti prescrizioni tecniche.
Qualora componenti o entità tecniche indipendenti, destinati o no alla riparazione e ai servizi d'assistenza o di manutenzione, siano coperti da un sistema di omologazione per tipo riguardante un veicolo, non occorrerà in linea di massima un'ulteriore omologazione.
Se un componente o un'entità tecnica indipendente svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica solo in connessione con altri elementi del veicolo, e perciò la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata solo quando messa in funzione insieme a tali altri elementi, l'ampiezza dell'omologazione UE per tipo del componente o entità tecnica indipendente in questione dovrà essere limitata di conseguenza. Il certificato di omologazione UE per tipo dovrà specificare in tal caso eventuali restrizioni d'uso del componente o dell'entità tecnica e le condizioni particolari del suo montaggio. Qualora tali elementi siano montati dal costruttore del veicolo, il rispetto delle restrizioni d'uso o delle condizioni di montaggio dovrà essere verificato al momento dell'omologazione del veicolo.
All’articolo 30 si propone che la conformità ai requisiti tecnici richiesti per l’omologazione debba essere dimostrata con adeguate prove, anche virtuali, eseguite dai servizi tecnici designati su veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rappresentativi del tipo da omologare. Il costruttore, tuttavia, potrà selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, prodotti che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto.
Per quanto riguarda la conformità della produzione, all’articolo 31 si prospetta l’obbligo per le autorità di omologazione di verificare, anche in collaborazione con i propri omologhi degli altri Stati membri, se siano stati presi provvedimenti atti a garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, se tali provvedimenti siano ancora adeguati e se i suddetti elementi siano ancora conformi al tipo omologato, effettuando tutti i controlli o le prove prescritte a tal fine su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione.
Qualora l’autorità in questione accerti che le suddette misure non vengono applicate, divergono in misura significativa dalle misure e dai piani di controllo convenuti, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, pur continuando la produzione, dovrà adottare le misure necessarie al fine di garantire che la conformità del processo di produzione sia ripristinata correttamente o procedere al ritiro dell'omologazione.
Con riferimento a tale aspetto si prospetta l’obbligo per il costruttore di informare immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo originaria di qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione.
La modifica è considerata:
· una revisione, qualora le informazioni contenute nel fascicolo vengano modificate senza ricorrere ad ispezioni o prove. In tal caso, l'autorità di omologazione dovrà rilasciare le pagine modificate del fascicolo, indicando su ciascuna di esse la natura della modifica e la data del nuovo rilascio;
· un'estensione, se i dati registrati nel fascicolo sono cambiati o nel caso in cui siano necessarie ulteriori ispezioni o prove, sia stata modificata una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione UE per tipo, ma non i suoi allegati, o entrino in vigore nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente omologati. In tal caso l'autorità competente sarà tenuta a rilasciare un certificato di omologazione UE riveduto, che dovrà riportare chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio ed essere contrassegnato da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive già rilasciate.
L'autorità di omologazione sarà tenuta a notificare ai propri omologhi degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni UE per tipo. Potrà inoltre decidere, previa consultazione del costruttore, di rilasciare una nuova omologazione UE.
Le omologazioni UE per tipo dovranno essere rilasciate a tempo indeterminato. La validità cessa nel caso in cui:
· nuove prescrizioni di un atto normativo applicabile al tipo di veicolo omologato diventino obbligatorie per la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione di nuovi veicoli e non sia possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;
· la produzione del veicolo omologato cessi in modo definitivo e volontario;
· la validità dell'omologazione scada a causa di una deroga (vedi oltre).
Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione UE per tipo del veicolo in questione perderà validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.
In caso di cessazione della validità dell'omologazione UE per tipo di un veicolo, il costruttore dovrà informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, la quale dovrà a sua volta informare le altre autorità di omologazione nazionali.
Certificato di conformità e marchiatura (articoli 36-37)
La proposta in esame prospetta l’obbligo per il costruttore titolare di un'omologazione per tipo di un veicolo completo di rilasciare un certificato di conformità su carta che dovrà:
· accompagnare ogni veicolo, completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità al tipo di veicolo omologato;
· essere rilasciato gratuitamente all'acquirente insieme al veicolo;
· fatti salvi accordi diversi con l'acquirente del veicolo, essere redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è stato acquistato;
· essere concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata dovrà essere protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana;
· essere compilato in ogni sua parte e non contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano previste espressamente;
· qualora si tratti di un veicolo incompleto o completato, indicare solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase dell'omologazione in corso ed essere eventualmente corredato di tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente.
Il costruttore, dal canto suo:
· potrà trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità alle autorità nazionali;
· potrà rilasciare un duplicato del certificato di conformità.
· dovrà apporre su ogni veicolo, componente o entità tecnica indipendente, fabbricati conformemente al tipo omologato, la targhetta regolamentare prescritta o, nel caso in cui questa non sia richiesta, il nome o il marchio commerciale del costruttore, il numero del tipo e un numero di identificazione.
Nella proposta in esame si prospetta la possibilità per il costruttore di chiedere una deroga qualora un sistema, componente o entità tecnica indipendente comprendano nuove tecnologie o concezioni incompatibili con le prescrizioni in materia di sicurezza funzionale del veicolo, costruzione e propulsione nonché con i requisiti di natura ambientale ed amministrativa per l'omologazione UE per tipo di veicolo (vedi allegato II).
Previa autorizzazione della Commissione, l'autorità di omologazione potrà rilasciare un’omologazione contenente una deroga a condizione che nella domanda: 1) siano indicati i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente incompatibili con i sudetti requisiti; 2) vengano descritte le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire almeno un livello di sicurezza e tutela ambientale equivalenti alle prescrizioni da cui si chiede di derogare. L'autorizzazione della Commissione dovrà specificare eventuali restrizioni; in ogni caso l'omologazione dovrà avere una validità minima di 36 mesi.
In attesa dell’autorizzazione della Commissione, potrà essere rilasciata un’omologazione provvisoria che, nel caso in cui la deroga non venga autorizzata, dovrà essere revocata entro sei mesi. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell'omologazione provvisoria prima della revoca di quest'ultima potranno essere venduti, immatricolati o messi in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l'omologazione provvisoria.
Qualora una deroga riguardi un regolamento UNECE, la Commissione dovrà proporre una modifica del regolamento in questione. Con riferimento a tale aspetto agli articoli 56-57 della poposta in esame si precisa che i regolamenti UNECE ai quali l'UE aderisce fanno parte dell'omologazione UE per tipo di un veicolo. Le autorità di omologazione degli Stati membri dovranno accettare le omologazioni rilasciate in conformità ai suddetti regolamenti e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati ai sensi del regolamento proposto.
Tale articolo prospetta la possibilità per il costruttore di richiedere un'omologazione per tipo di veicolo prodotto in piccola serie entro i limiti quantitativi annuali, indicati all’allegato III, applicabili alla vendita, all'immatricolazione o alla messa in circolazione nel mercato dell'UE dei veicoli del tipo omologato in un dato anno. L'autorità di omologazione potrà derogare, per fondati motivi, alle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale del veicolo, costruzione e propulsione, nonché ai requisiti di natura ambientale ed amministrativa, purché abbia stabilito prescrizioni alternative volte a garantire un livello di sicurezza funzionale e di tutela ambientale il più possibile equivalente a quello previsto dalle suddette prescrizioni.
La validità dell'omologazione per tipo nazionale di piccole serie sarà limitata al territorio dello Stato membro in cui essa è stata rilasciata. Su richiesta del costruttore, tuttavia, una copia del certificato di omologazione ed i suoi allegati dovranno essere inviati alle autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore, le quali potranno vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione del veicolo in questione se hanno fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
Nella proposta di regolamento in esame si prospetta la possibilità per il proprietario del veicolo di richiedere il rilascio di un’omologazione individuale nel seguenti casi:
· a veicoli che al momento della domanda di omologazione non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione;
· a veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi;
· a veicoli omologati per tipo e modificati prima di essere venduti, immatricolati o messi in circolazione;
· ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento nell’ambito di una procedura di omologazione per tipo in più fasi. In tal caso si precisa che l’omologazione individuale non potrà sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione per tipo in più fasi e non potrà essere applicata per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.
Si precisa, inoltre, che:
· le domande di omologazione individuale potranno riguardare al massimo 5 veicoli dello stesso tipo;
· il certificato di omologazione individuale non potrà recare l'intestazione "omologazione UE" e dovrà indicare il numero di identificazione del veicolo interessato;
· per fondati motivi le autorità di omologazione potranno concedere deroghe alle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale del veicolo, costruzione e propulsione nonché ai requisiti di natura ambientale ed amministrativa, a condizione che impongano prescrizioni alternative volte a garantire un livello di sicurezza funzionale e di tutela ambientale il più possibile equivalente a quello delle suddette prescrizioni;
· la validità di un'omologazione individuale sarà limitata al territorio dello Stato membro in cui è stata rilasciata. Ai fini della vendita, immatricolazione o messa in circolazione di un veicolo cui è stata rilasciata l'omologazione individuale in un altro Stato membro, l'autorità che ha rilasciato tale omologazione sarà tenuita a fornire al richiedente dell'omologazione individuale, su sua richiesta, una dichiarazione attestante le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato, nonché eventuali informazioni supplementari sulla natura delle prescrizioni tecniche soddisfatte dal veicolo in questione.
Riguardo a tale aspetto nella proposta in esame si propone che:
· i veicoli per i quali è obbligatoria l'omologazione UE per tipo del veicolo completo o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione, possano essere venduti, immatricolati o messi in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido;
· nel caso di veicoli incompleti, sebbene la vendita, immatricolazione o messa in circolazione siano consentite, le autorità nazionali responsabili potranno rifiutarne l'immatricolazione permanente e l'uso su strada;
· saranno esclusi dal campo di applicazione delle suddette disposizioni i veicoli destinati alle forze armate o ai servizi di protezione civile, lotta antincendio o ordine pubblico;
· il numero di veicoli in piccole serie venduti, immatricolati e messi in circolazione sul mercato nell'UE nel corso di un anno non potrà essere superiore a quanto stabilito nell'allegato III;
· su richiesta del proprietario del veicolo, le autorità competenti dovranno rilasciare un'omologazione individuale ad un veicolo conforme alle disposizioni del regolamento proposto, autorizzandone la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione;
· possa essere autorizzata l'immatricolazione di veicoli di fine serie nel territorio dell'UE muniti di omologazione UE per tipo valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati prima che tale omologazione UE cessi di essere valida. Prima dell'immatricolazione il costruttore sarà tenuto a rilasciare un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione;
· gli Stati membri possano autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche indipendenti oggetto delle deroghe per nuove tecnologie o concezioni precedentemente descritte (vedi articoli 38-39), nonché destinati ad essere montati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione nazionale per tipo di piccola serie e l’omologazione individuale in relazione a tali componenti o entità tecniche indipendenti, o su veicoli che una volta venduti e messi in circolazione non richiedano l’omologazione UE per tipo conformemente al regolamento proposto e alla direttiva 2002/24/CE.
Nella proposta in esame si prospettano due tipi di procedure di salvaguardia:
· una procedura a livello nazionale (articolo 48), che si articolerebbe nelle seguenti fasi:
o le autorità nazionali di vigilanza del mercato che ritengano che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, pur essendo conformi alle pertinenti prescrizioni, possano comportare un grave rischio per la salute, la sicurezza delle persone, l’ambiente o altri aspetti della protezione del pubblico interesse, dovranno effettuare una valutazione, in stretta cooperazione con gli operatori economici interessati. In tal caso l’autorità di omologazione potrà rifiutare l’immatricolazione dei prodotti in questione nel suo territorio per un periodo massimo di sei mesi;
o nel caso in cui venga accertata l’esistenza di un simile rischio, l’operatore economico interessato – o, al suo posto, l’autorità nazionale competente -dovrà adottare le misure correttive necessarie nei confronti di tutti i prodotti non conformi che ha venduto, immatricolato o messo in circolazione nell’UE, oppure ritirarli o richiamarli dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio;
o nel caso in cui l'inadempienza non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di omologazione dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico. Entro un mese gli Stati membri dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati, delle informazioni a loro disposizione sulla non conformità dei prodotti in questione e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni. La misura in questione è ritenuta giustificata se entro un mese nessuna obiezione è stata sollevata;
· una procedura a livello UE (articolo 49), qualora, in caso di omologazioni individuali, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa UE. Nel caso in cui, dopo attenta valutazione, la misura nazionale risulti ingiustificata, lo Stato membro interessato sarà obbligato a ritirarla; qualora, invece, venga considerata giustificata, gli Stati membri dovranno ritirare dal proprio mercato i prodotti non conformi, informandone la Commissione.
Precise misure di salvaguardia sono previste anche nei seguenti casi:
· non conformità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti al tipo omologato (articolo 51).
Qualora l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo constati che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti nuovi, muniti di un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione, non sono conformi al tipo omologato, dovrà adottare le misure necessarie per garantire tale conformità, notificandole entro un mese alle autorità omologhe degli altri Stati membri. Le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE per tipo o dal fascicolo di omologazione sono considerate come non conformità al tipo omologato.
L'autorità di omologazione potrà chiedere all'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo al sistema, al componente, all'entità tecnica indipendente o al veicolo incompleto, di adottare misure adeguate affinché i veicoli in produzione tornino ad essere conformi al tipo omologato: 1) sia nel caso di un'omologazione per tipo UE di un veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica; 2) sia nel caso di un'omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto.
Le autorità di omologazione dovranno informarsi reciprocamente, entro un mese, dell'eventuale revoca di un'omologazione UE per tipo e dei relativi motivi. Se l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo contesta la non conformità di cui è stata informata, gli Stati membri interessati dovranno adoperarsi per comporre la controversia, informandone la Commissione;;
· l’esistenza di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che possono comportare un rischio (articoli 50, 52 e 53).
La proposta in esame prospetta il divieto di vendere, immatricolare o mettere in circolazione prodotti che possono influenzare negativamente il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o la sua compatibilità ambientale, senza l'autorizzazione di un'autorità di omologazione. A tal fine la Commissione dovrà stabilire un elenco di tali prodotti tenendo conto della gravità del rischio che comportano per la sicurezza o l’ambiente nonché dell'effetto su consumatori e costruttori nel mercato post-vendita. Finché non sarà stato stabilito tale elenco, gli Stati membri potranno mantenere le disposizioni nazionali relative ai prodotti in questione.
Si propone che vengano esclusi dal campo di applicazione di tale disposizione i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti originali[4] nonché quelli indipendenti omologati conformemente ai requisiti in materia di sicurezza e compatibilità ambientale indicati all'allegato II, ed i veicoli destinati esclusivamente alla corsa su strada. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco redatto dalla Commissione abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente alla corsa su strada che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non potranno essere venduti al consumatore.
Al fine di garantire l’applicazione delle suddette disposizioni, il costruttore dei prodotti oggetto della domanda di autorizzazione, dovrà sottoporre all'autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che ne certifichi la conformità. Qualora l’autorità di omologazione accerti la conformità, dovrà rilasciare immediatamente al costruttore un certificato con il quale si autorizza la vendita e la messa in circolazione nell'UE dei suddetti elementi.
Il costruttore dovrà altresì informare senza indugio l'autorità di omologazione di eventuali modifiche aventi un'incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Spetterà a tale autorità decidere se il certificato debba essere oggetto di riesame, se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove. Qualora l'autorità di omologazione ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, potrà chiedere al costruttore di adottare i provvedimenti necessari a garantire il ripristino della conformità dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti e, se necessario, potrà revocare l'autorizzazione;
· il richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti(articolo 54). Il costruttore dovrà informare immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE qualora sia obbligato a richiamare veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti venduti, immatricolati o messi in circolazione, che presentino un rischio serio per la sicurezza, la salute pubblica o la tutela ambientale. In tal caso il costruttore dovrà proporre le misure correttive idonee a neutralizzare i rischi; qualora tali misure non siano state attuate abbastanza rapidamente o siano ritenute insufficienti, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione dovrà prendere tutti i provvedimenti di tutela necessari, compresa la revoca dell'omologazione stessa.
Tutte le decisioni riguardanti il rifiuto o la revoca di un'omologazione UE per tipo, il rifiuto di immatricolazione, il divieto o la restrizione della vendita, dell'immatricolazione e della messa in circolazione o il richiamo dal mercato dovranno essere debitamente motivate.
Con riferimento a tale aspetto nella proposta di regolamento in esame si prospetta:
· il divieto per il costruttore di fornire informazioni tecniche relative ad elementi che non siano stati approvati dall'autorità di omologazione;
· la possibilità per il costruttore di fornire agli utenti - nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è destinato alla vendita, all'immatricolazione e alla messa in circolazione - tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie riguardanti le condizioni o le restrizioni particolari legate all'uso del veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, che potranno essere inserite nel manuale del proprietario;
· l’obbligo per il costruttore di mettere a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche indipendenti tutte le informazioni necessarie per l'omologazione UE per tipo o per l'ottenimento di un'autorizzazione. In tale contesto il costruttore potrà imporre loro un accordo vincolante teso a proteggere la riservatezza di informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale;
· l’obbligo per il costruttore di componenti o entità tecniche indipendenti titolare di un certificato di omologazione UE che contiene restrizioni d'uso o condizioni speciali di montaggio, di fornire al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo;
· l’obbligo per i costruttori di consentire agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, e non discriminatorio rispetto a quello previsto per i concessionari e alle officine autorizzate, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, mediante siti web con formato standardizzato. Qualora le attività di riparazione e manutenzione siano memorizzate in una base dati centrale del costruttore del veicolo, le officine indipendenti dovranno poter accedere gratuitamente a tali registrazioni ed inserire a loro volta informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito.
Si prospetta l’obbligo in capo agli Stati membri di individuare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in presenza delle seguenti violazioni commesse dai costruttori:
· il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o richiamo;
· la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio;
· la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo o il ritiro dell'omologazione;
· l'uso di dispositivi di manipolazione;
· il rifiuto di dare accesso alle informazioni.
Il servizio tecnico dovrà essere una persona giuridica e un organo terzo indipendente dal veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente sottoposto alla sua valutazione.
Si precisa a tale proposito che:
· un organismo appartenente ad un'associazione d'imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzo o manutenzione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che esso valuta, prova o controlla, potrà essere designato come servizio tecnico a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza, l’imparzialità e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse;
· il personale del servizio tecnico addetto alle valutazioni sarà tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita il servizio tecnico in questione esercita la propria attivià;
· le attività dei servizi tecnici potranno essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del costruttore;
· salvo il caso in cui potranno essere permesse procedure alternative, spetterà ai servizi tecnici eseguire le prove o le ispezioni per le quali sono stati designati oppure vigilare su quelle effettuate da terzi.
Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, l'autorità di omologazione potrà essere designata quale servizio tecnico.
La Commissione dovrà stabilire le norme alle quali dovranno conformarsi i servizi tecnici, nonché la procedura per la loro valutazione, al fine di garantire lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovranno notificare i servizi tecnici designati (lo stesso servizio potrà essere designato da vari Stati membri) alla Commissione che ne pubblicherà un elenco sul proprio sito web, unitamente a quello delle autorità di omologazione.
Agli articoli 71 e 72 della proposta di regolamento in esame vengono prospettati una serie di obblighi in capo ai servizi tecnici che dovranno tra l’altro:
· eseguire le valutazioni di conformità in modo proporzionale ed evitando oneri superflui per gli operatori economici;
· svolgere le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo;
· se, nel corso del monitoraggio della conformità della produzione dopo il rilascio di un certificato di omologazione, un servizio tecnico riscontra che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non è più conforme alle disposizioni del regolamento proposto, dovrà invitare il costruttore a prendere le dovute misure correttive e chiede all'autorità di omologazione, se del caso, di sospendere o ritirare il certificato di omologazione. Qualora non siano prese misure correttive o non abbiano l'effetto richiesto, il servizio tecnico dovrà invitare l'autorità di omologazione a limitare, sospendere o ritirare il certificato di omologazione, a seconda del caso;
· fornire agli altri servizi tecnici notificati che svolgono attività di valutazione simili riguardanti gli stessi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni.
Come indicato all’articolo 79, le nuove norme proposte non invalideranno le omologazioni UE per tipo rilasciate a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima del 1° gennaio 2013. Le autorità di omologazione dovranno continuare a rilasciare l'estensione dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti ai sensi della direttiva 2002/24/CE e delle altre direttive specifiche (vedi nota 1).
Tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2018 in relazione all’applicazione delle procedure di omologazione oggetto del regolamento proposto, la Commissione dovrà riferire, entro il 1° gennaio 2019, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento proposto.
L’allegato I contiene l’elenco delle categorie e dei tipi di veicoli che saranno soggetti alle nuove norme proposte in materia di omologazione.
Come indicato nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151), nella proposta di regolamento in esame si propone una riclassificazione di alcuni tipi di veicoli, quali le biciclette elettriche e i quadricicli, nonché l’introduzione di sottocategorie specifiche per le quali vengono individuate nuove prescrizioni o prescrizioni modificate. L’obiettivo è quello di migliorare la coerenza del sistema di regolamentazione oltre che la sicurezza, riducendo nel contempo le emissioni inquinanti e sonore e il consumo di carburante.
Ad esempio, si propone di creare all’interno della categoria dei veicoli L6e (veicoli a motore leggeri a quattro ruote) due sottocategorie specifiche:
· veicoli L6Ae (quad da strada leggeri);
· veicoli L6Be (minicar leggere). Tale sottocategoria dovrebbe a sua volta comprendere:
– veicoli L6Be – U (minicar utilitarie leggere);
– veicoli L6Be – P (minicar leggere per il trasporto di passeggeri).
L’allegato II contiene l’elenco delle prescrizioni di sicurezza,costruzione, propulsione, ambientali, nonché di natura amministrativa per l'omologazione UE per tipo di veicolo.
L’allegato III riguarda i limiti quantitativi annuali applicabili alla vendita, all'immatricolazione o alla messa in circolazione nel mercato dell'UE dei veicoli di piccole serie del tipo omologato in un dato anno.
· 20 per biciclette a pedalata assistita, ciclomotori a due e tre ruote, quad da strada leggeri e pesanti;
· 50 per motocicli a due ruote e tricicli;
· 100 per motocicli a due ruote con sidecar, tricicli commerciali e minicar leggere e pesanti.
L’allegato IV prospetta un calendario per l'applicazione delle nuove norme relative all'omologazione per tipo:
· per i nuovi tipi di veicoli euro 3, l’omologazione sarà facoltativa a partire dal 1° luglio 2013 e obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2014. Per i veicoli esistenti sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2015;
· per i nuovi tipi di veicoli euro 4, l’omologazione sarà facoltativa a partire dal 1° gennaio 2015 e obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2017. Per i veicoli esistenti sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2018;
· per i nuovi tipi di veicoli euro 5, l’omologazione sarà facoltativa a partire dal 1° gennaio 2018 e obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2020. Per i veicoli esistenti sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2021.
L’allegato V riguarda le prove e le prescrizioni ambientali necessarie a fini dell’omologazione per tipo dei veicoli della categoria L.
L’allegato VI riguarda i valori limite per le emissioni inquinanti e sonore ai fini dell'omologazione per tipo e della conformità della produzione.
L’allegato VII riguarda la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento.
L’allegato VIII contiene le prescrizioni di sicurezza funzionale relative ai seguenti aspetti:
· montaggio obbligatorio di sistemi di frenaggio avanzati;
· sicurezza della sterzata su strade con pavimentazione dura;
· miglioramento della visibilità del veicolo e del conducente mediante l'accensione automatica delle luci.
La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
Tale articolo stabilisce che in caso di adozione di misure di armonizzazione a livello UE, è fatta salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, tutela della proprietà industriale e commerciale, protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, a condizione che tali misure vengano notificate alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
La Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di tale decisione entro i ltermine stabilito, le disposizioni nazionali sono considerate approvate.
La Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea se ritiene che un Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame si sostiene che le norme prospettate sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che la realizzazione di un mercato interno completamente armonizzato mediante l'introduzione di un sistema obbligatorio di omologazione UE per i veicoli della categoria L non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri, e può quindi essere realizzata meglio a livello UE. A tale riguardo si precisa che un'iniziativa a livello europeo è necessaria per tre ordini di motivi:
· evitare la frammentazione del mercato interno e garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta l’UE. Prima dell'istituzione di un sistema europeo di omologazione, infatti, le norme venivano stabilite a livello di ogni singolo Stato membro e ciò comportava un processo lungo e costoso, considerato che esse differivano spesso tra loro e obbligavano i costruttori di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti presenti su più mercati a variare la produzione a seconda degli Stati membri destinatari dei prodotti e a collaudare i veicoli in ciascuno di essi. La diversità tra le regole nazionali costituiva un ostacolo per il commercio e si ripercuoteva negativamente sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno;
· rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico mediante l’adozione di misure a livello europeo per controllare le emissioni globali;
· consentire all’industria, grazie a prescrizioni giuridiche armonizzate, di beneficiare di economie di scala in quanto i prodotti potranno essere fabbricati per l'intero mercato europeo, invece di dover essere adattati per poter ottenere l'omologazione in ogni singolo Stato membro;
· garantire eque condizioni di concorrenza per tutti i costruttori per quanto riguarda le nuove tecnologie, spuntando di conseguenza prezzi inferiori per i consumatori.
La proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato e al tempo stesso un alto livello di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.
Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame si osserva che, allo scopo di semplificare e accelerare l’adozione della normativa in materia di omologazione dei veicoli, si è privilegiato un approccio “a più livelli" in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono solo le norme ed i principi fondamentali, mentre l’adozione della normativa relativa agli aspetti tecnici viene delegata alla Commissione.
Di conseguenza, per quanto riguarda la proposta in esame:
· le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientalee il campo di applicazione verranno stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante l’adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Le nuove norme dovrebbero applicarsi a partire dal 1° gennaio 2013;
· le specifiche tecniche verranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: 1) un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione: 2) un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; 3) un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo;
· un atto di esecuzione volto a stabilire le disposizioni amministrative.
[1] Direttiva 2009/139/CE sulle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote; direttiva 2009/80/CE sull'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; direttiva 2009/79/CE sul dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote; direttiva 2009/78/CE sui cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; direttiva 2009/67/CE sui dispositivi di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; direttiva 2009/62/CE sull’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; direttiva 2002/51/CE sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote; direttiva 2000/7/CE sul tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote; direttiva 97/24/CE sulle caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; direttiva 95/1/CE sulla velocità massima per costruzione nonché sulla coppia massima e la potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote; direttiva 93/93/CEE sulle masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote; direttiva 93/33/CEE sull’impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; direttiva 93/30/CEE sul segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote; direttiva 93/14/CEE sulla frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
[2] L’UNECE è una delle cinque commissioni regionali dell’ONU, istituita nel 1947 al fine di promuovere l’integrazione economica paneuropea. L’UNECE, tra l’altro, fissa norme, standard e convenzioni per facilitare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti. La Comunità europea ha aderito, il 31 dicembre 2005, all’Accordo UNECE del 1958 riveduto riguardante l'adozione di condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.
[3] Per “gruppo propulsore” si intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale ed il pneumatico della ruota motrice (raggio).
[4] Per "componenti originali" si intendono componenti del veicolo fabbricati secondo le specifiche e le norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di componenti destinati all'assemblaggio del veicolo in questione, compresi i componenti fabbricati sulla stessa linea di produzione dei componenti suddetti nonché componenti per i quali il costruttore certifica, fino a prova contraria, una qualità corrispondente a quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo in questione e una fabbricazione secondo le specifiche e le norme di produzione del costruttore del veicolo; lo stesso vale per le entità tecniche indipendenti.