Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea | ||||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 54 | ||||
Data: | 09/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Il 9 aprile 2010 la Commissione ha presentato la proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea (Corea del sud), dall'altra. Nella stessa occasione la Commissione ha presentato la proposta di decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell’accordo.
Sulla base della procedura prevista dagli articoli 207 e 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla conclusione dell’accordo deciderà il Consiglio, previa approvazione da parte del Parlamento europeo. L’accordo dovrà essere successivamente ratificato dai singoli Stati membri dell'UE, sulla base della legislazione nazionale, e dalla Repubblica di Corea.
La proposta è stata assegnata alla commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo, che prevede di concludere l’esame nell’ottobre 2010. L’esame da parte della sessione plenaria è previsto per il mese successivo.
La Repubblica di Corea è stata identificata come un partner prioritario dell’UE nell’ambito della strategia Europa globale adottata nel 2006 e volta a definire i nuovi orientamenti della politica commerciale comunitaria nell’era della globalizzazione. Nell’ambito di tale strategia si rilevava come un accordo di libero scambio complessivo ed ambizioso con la Repubblica di Corea finalizzato al più alto livello di liberalizzazione degli scambi, compresi i settori dei servizi e degli investimenti, fosse nell’interesse di entrambe le parti.
I negoziati avviati nel maggio 2007, dopo l’adozione da parte del Consiglio delle direttive negoziali, si sono conclusi il 15 ottobre 2009, con la sigla dell’accordo da parte dei negoziatori. Studi indipendenti sul potenziale in termini quantitativi e qualitativi di un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea sono stati svolti per conto della Commissione nel 2007; un ulteriore studio sull’impatto economico dell’accordo è stato pubblicato nel maggio 2010. In linea generale tali studi mostrerebbero un aumento del reddito reale, della produzione e del PIL da entrambe le parti; i vantaggi sarebbero maggiori per l’economia coreana, sia in termini assoluti che relativi.
La Repubblica di Corea è il quarto partner commerciale dell’UE (dopo USA, Giappone e Cina). Nel 2008, gli scambi di beni tra le due economie hanno raggiunto un volume di 65 miliardi di euro. L’UE attualmente presenta un deficit commerciale nello scambio di beni, pari a quasi 10 miliardi di euro. Le esportazioni UE in Corea sono aumentate in media ogni anno del 7,5 % nel periodo 2004-2008, raggiungendo nel 2008 il valore di 25,6 miliardi di euro. In particolare, le vendite di autovetture dell’UE in Corea sono aumentate del 78 percento in termini di unità vendute (del 39 percento in termini di valore) tra il 2005 e il 2008. Per quanto concerne i prodotti chimici, i prodotti farmaceutici, le parti per automobili, le macchine industriali, le calzature, le apparecchiature mediche, i metalli non ferrosi, il ferro e l'acciaio, i pellami e le pellicce, il legname, la ceramica e il vetro l'UE registra un consistente attivo commerciale. Analogamente, per quanto concerne i prodotti agricoli la Corea rappresenta uno dei più importanti mercati d'esportazione al mondo per gli agricoltori dell'UE, con vendite annue che superano il miliardo di euro.
Sul lato dei servizi l'UE registra un avanzo della bilancia commerciale con la Corea pari a 3,3 miliardi di euro: nel 2007 le esportazioni raggiungevano il volume di 7,2 miliardi di euro e le importazioni quello di 3,9 miliardi di euro.
L’accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea è uno degli accordi commerciali più ambiziosi ed esaustivi che l’UE abbia mai negoziato. Esso prevede il libero accesso al mercato coreano per i beni e i servizi europei e introduce importanti clausole sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, su aspetti normativi e su delicate questioni sociali e ambientali.
L'accordo si compone di 15 capitoli (obiettivi e definizioni generali; trattamento nazionale e accesso al mercato per i beni; strumenti per il commercio; barriere tecniche al commercio; misure sanitarie e fitosanitarie; facilitazioni doganali e commerciali; commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico; pagamenti e movimenti di capitale; contrattazioni (acquisti) governative; proprietà intellettuale; concorrenza; trasparenza; commercio e sviluppo sostenibile; risoluzione delle controversie; disposizioni istituzionali, generali e finali), numerosi allegati ed appendici, tre protocolli (norme d'origine; assistenza amministrativa reciproca in materia doganale; cooperazione culturale), 4 intese (fornitura transnazionale di servizi assicurativi; riforma postale coreana; impegni specifici sui servizi di telecomunicazione; zonizzazione, urbanistica e protezione dell'ambiente) e una dichiarazione comune sulla Turchia.
Secondo quanto riportato sul sito della direzione generale commercio della Commissione europea, l’ALS determinerà un nuovo mercato per beni e servizi valutabile – secondo uno degli studi - intorno ai 19 miliardi di euro per gli esportatori europei.
Settori favoriti e sfavoriti da un pieno accordo di libero scambio
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UE |
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Corea del Sud |
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Settori favoriti |
Servizi alle imprese |
0,7% |
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Autoveicoli |
28,8% |
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Comunicazioni |
0,3% |
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Macchine elettriche |
27,1% |
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Trasporti |
0,2% |
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Prodotti siderurgici |
18,1% |
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Servizi finanziari e bancari |
0,2% |
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Metalli non ferrosi |
10,7% |
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Altri servizi |
0,1% |
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Altre macchine |
10,6% |
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Settori sfavoriti |
Autoveicoli |
-1.7% |
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Servizi alle imprese |
-23,1% |
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Macchine elettriche |
-1,7% |
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Comunicazioni |
-6,7% |
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Materiali non ferrosi |
-1,0% |
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Carne bovina |
-2,25% |
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Prodotti siderurgici |
-0.9% |
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Altri servizi |
-2,4% |
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tessile |
-0,6% |
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Altre attività agricole primarie |
-2,3% |
Fonte: Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels (Project Coordinator), Korean Institute for International and Economic Policy (KIEP), Seoul - "A Qualitative Analysis of a Potential Free Trade Agreement between the European Union and South Korea", 2007 (studio commissionato dalla direzione generale commercio della Commissione europea)
Di seguito si illustrano brevemente gli elementi principali dell’accordo:
· l’eliminazione graduale di 1,6 miliardi di euro (di cui 850 milioni a partire dal primo giorno di entrata in vigore) di imposte coreane sulle importazioni dall’UE di prodotti industriali e agricoli; l’UE dal canto suo eliminerà circa 1,1 miliardi di tariffe che andranno a beneficio dei consumatori europei. In tal modo, gli esportatori europei di macchinari e di attrezzature e quelli di prodotti agricoli risparmieranno rispettivamente quasi 450 e 380 milioni di euro l'anno di dazi doganali. Inoltre, sin dall'entrata in vigore dell'accordo, i vini e i formaggi beneficeranno rispettivamente di contingenti a dazio zero e di contingenti in franchigia dall'imposta;
· per quanto riguarda il rimborso dei dazi doganali (sistema del duty drawback), l'UE e la Corea del Sud manterranno il diritto al rimborso dei dazi all'importazione sui componenti utilizzati nei prodotti destinati all'esportazione, conformemente alle norme dell'OMC. In caso di aumento significativo degli approvvigionamenti in provenienza da Paesi che non hanno concluso un ALE con la Corea del Sud, cioè quando i diritti della nazione più favorita continuano ad applicarsi, una clausola particolare autorizza un limite massimo di diritti rimborsabili del 5%;
· l’eliminazione delle barriere non tariffarie in diversi settori industriali di interesse dell’UE, quali settore automobilistico, prodotti farmaceutici ed elettronici;
· la riduzione delle barriere tecniche al commercio tra i due Paesi quali, ad esempio, regolamenti o standard tecnici, procedure di valutazione di conformità, e requisiti analoghi. Inoltre, per ridurre l'onere burocratico dissuasivo per gli scambi, viene introdotto un principio di equivalenza tra le norme coreane e le norme e gli standard europei, e viene incoraggiato il riconoscimento da parte della Corea dei certificati europei;
· la liberalizzazione degli scambi di servizi fornirà nuove opportunità in diversi settori dei servizi dove l’UE è altamente competitiva (telecomunicazioni, servizi ambientali, trasporto marittimi, servii legali e finanziari);
· l’ALS garantirà trasparenza e prevedibilità sui temi della regolamentazione, in particolare per quanto riguarda diritti di proprietà intellettuale (la cui tutela sarà ulteriormente rafforzata); migliore accesso al mercato degli appalti pubblici; nuovo approccio al commercio e allo sviluppo sostenibile, coinvolgendo la società civile nel monitoraggio degli impegni;
· alto livello di protezione alle indicazioni geografiche dell’UE;
· efficiente meccanismo di risoluzione delle dispute, con arbitrato più rapido rispetto ai tempi fissati dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) essendo prevista la conclusione dell'iter processuale entro 160 giorni dall'attivazione del panel arbitrale;
· l’inserimento di un protocollo sulla cooperazione culturale;
· l'istituzione di una commissione co-presieduta dal ministro per il commercio della Corea del Sud e dal commissario al commercio della Commissione europea, di 6 commissioni specializzate e di 7 gruppi di lavoro su specifici aspetti trattati dai singoli capitoli dell'accordo;
· in materia di norme di origine, in via generale il sistema è stato semplificato affinché sia più favorevole per le imprese; allo stesso tempo le regole sono più rigide nei settori sensibili. Per esempio per il settore automobilistico, l’accordo autorizza soltanto un lieve aumento del livello di componenti stranieri autorizzati nella fabbricazione di un prodotto, facendolo passare dal 40 al 45%. Per tessili, agricoltura e pesca gli standard dell’UE verranno mantenuti, con un numero limitato di deroghe;
L'accordo contiene inoltre una clausola bilaterale di salvaguardia che dispone la possibilità di riapplicare l'aliquota NPF (nazione più favorita) se per effetto della liberalizzazione degli scambi le importazioni sono effettuate in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e si svolgono in condizioni tali da arrecare o rischiare di arrecare grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. Affinché le misure siano operative, tale clausola di salvaguardia deve essere integrata nella normativa dell'Unione europea, in quanto occorre specificare non solo gli aspetti procedurali relativi all'istituzione di misure di salvaguardia, ma anche i diritti delle parti interessate, come il diritto di difesa. A tal fine nel febbraio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento, che costituirà lo strumento giuridico per l'attuazione della clausola di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea. Tale proposta che segue la procedura di codecisione è assegnata alla commissione commercio internazionale del PE, che dovrebbe concludere l’esame entro il mese di giugno. L’esame in plenaria è fissato per il 7 luglio.
In merito all’accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea, il Governo italiano avrebbe manifestato alcune perplessità in particolare per quanto riguarda l’impatto sul settore automobilistico italiano. Anche da parte degli ambienti industriali si è segnalato che l’accordo, qualora applicato nella sua forma attuale e senza la previa adozione di robuste misure di tutela, rischierebbe di compromettere la competitività di alcuni settori chiave dell’industria europea e italiana, primo tra questi il settore automobilistico, concedendo ai produttori coreani un vantaggio competitivo del tutto ingiustificato. Le automobili sono il principale prodotto di esportazione della Corea del Sud; l’industria automobilistica sudcoreana è principalmente orientata all’esportazione, con una produzione di 3,5 milioni di automobili l’anno, di cui 2,5 milioni (73%) vengono esportate. Tali perplessità sono state espresse anche di recente nel corso dell’incontro tenutosi a Roma il 7 maggio scorso tra il Vice Ministro allo Sviluppo Economico, Adolfo Urso, e il Commissario al Commercio, Kareel De Gucht. Il Vice ministro Urso ha affermato in quell’occasione che l’assenso dell’Italia all’accordo di libero scambio con la Corea del sud non potrebbe esservi qualora esso andasse a scapito dell’industria automobilistica italiana.
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
A tale proposito si segnala che il 1° giugno la Commissione per il commercio internazionale ha esaminato il progetto di relazione sulla clausola di salvaguardia bilaterale relativa all’accordo di libero scambio fra Ue e Corea del Sud. Il relatore (On. Zalba Bidegain, PPE, Spagna) ha infatti presentato, a metà maggio, i suoi emendamenti alla citata proposta di regolamento della Commissione europea. In particolare, il relatore ha proposto che anche all’industria venga attribuito il diritto di richiedere l’attivazione della salvaguardia qualora ne sussistano le condizioni, che siano incluse nel testo del regolamento anche le disposizioni relative alla duty drawback, che venga accorciata la durata massima del periodo di inchiesta (prima dell’applicazione della clausola) e che vengano specificate meglio le condizioni necessarie per attivare lo strumento.
XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’UE, n. 54, 9 giugno 2010
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)