Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea - A.C. 5076 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5076/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 633
Data: 08/05/2012
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   REPUBBLICA DI COREA ( COREA DEL SUD )
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

SIWEB

 

8 maggio 2012

 

n. 633/0

Accordo quadro tra l’Unione europea e
i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

A.C. 5076

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5076

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

presentazione alla Camera

21 marzo 2012

assegnazione

12 aprile 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori.

L’Accordo quadro in esame[1] prevede, oltre all’instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aeree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.

L’Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.

Il titolo I (articoli 1 e 2) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite (art. 1).

Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall’art. 2

Il titolo II (articoli 3-7) riguarda il dialogo politico e la cooperazione. L’art. 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le forme della sua attuazione.

L’art. 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l’attuazione degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ue e Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi.

Con l’art. 5 le parti si impegnano a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

L’art. 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell’ambito della Corte penale internazionale della quale sostengono lo statuto[2].

L’art. 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale[3]. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.

Il titolo III, composto dal solo art. 8, impegna le parti alla cooperazione sia nell’ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, l’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l’OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l’ASEM (vertice Asia-Europa) e il dialogo ASEAN-UE.

Il titolo IV (articoli 9 -20) riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico. L’art. 9  definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all’accordo di libero scambio (v. commento all’art. 43) e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l’eliminazione delle barriere non tariffarie.

Con l’art. 10 viene favorito il dialogo fra le parti per migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di regolamentazione bancaria e assicurativa.

La cooperazione tra imprese è regolamentata dall’art. 11 che individua, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle PMI, la promozione di contatti tra operatori economici e la facilitazione all’accesso a mercati e finanziamenti.

Nel campo della fiscalità (art. 12) le parti si impegno a rispettare i principi della trasparenza e della concorrenza leale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato. E’ prevista anche una cooperazione nel settore doganale su base sia bilaterale che multilaterale (art. 13).

L’art. 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all’Accordo tra Comunità europea e Corea[4] .

Società dell’informazione, scienza e tecnologia (artt. 15 e 16): la collaborazione nel campo della società dell’informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l’indipendenza ed efficienza dell’autorità di regolamentazione, l’interoperabilità fra le reti dell’Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell’informazione.

Gli artt. 17 e 18 si occupano di energia e trasporti: la lotta contro i cambiamenti climatici, l’uso sostenibile dell’energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.

L’art. 19 fissa l’obiettivo dell’accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione. Fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell’UE e in Corea.

La tutela dei consumatori è oggetto dell’art. 20, con cui le parti si impegnano, tra l’alto, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.

Il titolo V (artt. 21-27)riguarda la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile.

In base all’art. 31 relativo alla salute,  le parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.

E’ prevista inoltre dall’art. 22, la cooperazione nel settore dell’occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza.

Le parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica (art. 23) con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico,  l’adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l’adozione di tecnologie e servizi ambientali. L’articolo menziona i risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, agosto-settembre 2002) mentre, con l’art. 24,  le Parti si impegnano alla specifica cooperazione nell’ambito della lotta al cambiamento climatico.

Gli artt. 25 e 26 prevedono forme di cooperazione che copriranno in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlatiallo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta aldisboscamento illegale) e alla gestione sostenibiledell’ambiente marino ealla pesca.

Con l’art. 27, sugli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l’altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo[5].

Del titolo VI, cooperazione nel settore dell’istruzione e della cultura fanno parte gli artt. 28 e 29 con i quali, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione - attraverso scambi e iniziative comuni  in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell’istruzione l’accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell’Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus[6].

 Il titolo VII (artt. 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all’interno del quale le Parti convergono nell’annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all’indipendenza della magistratura, all’accesso alla giustizia e ad un processo equo (art. 30).

E’ prevista dall’art. 31 la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l’estradizione.

Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l’Accordo prevede, all’art. 32,  forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.

La cooperazione in materia di migrazione (art. 33) prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l’eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti. Ue e Corea del Sud collaborano nellalotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (art. 35) ed il traffico di stupefacenti (art. 34), concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedirel’utilizzo dei rispettivi sistemi finanziariper il riciclaggio di denaro sporco (art. 36) anche attraverso l’applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).

Gli artt. da 39 a 42 sono contenuti nel titolo VIII (cooperazione in altri settori):

     turismo (art. 39): l’intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione;

     società civile (art. 40): la cooperazione prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione;

     pubblica amministrazione (art. 41): sullabase della valutazione delle esigenze specifiche, le parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche;

     statistiche (art. 42): la collaborazione è volta all’ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili.

Il titolo XI (artt. 43-46) disciplina il quadro istituzionale.

L’art. 43 (Altri accordi) abroga l’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1° aprile del 2001. Tale accordo viene ora sostituito da quello in esame, che può essere integrato, sempre a norma dell’art. 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate.

A tale proposito si ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2011. Come ricorda anche l’Analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, il Parlamento italiano sarà presto chiamato ad esaminare la ratifica di tale Accordo (già ratificato da tredici paesi membri dell’Unione).

L’art. 44 istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell’Accordo, di definire le priorità d’azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo (secondo le modalità disciplinate all’art. 45, co. 3). Le riunioni del Comitato avverranno con cadenza annuale alternativamente in Corea e a Bruxelles, salvo la possibilità di convocare riunioni straordinarie.

L’art. 45 riguarda le modalità di attuazione dell’Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. Il meccanismo di risoluzione delle controversie prevedeche,nel caso in cui una delle parti ritenga che l’altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall’Accordo, si possano adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, viene fatto ricorso al comitato misto. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all’altra parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest’ultima),  l’altra parte può richiedere un arbitrato. La procedura di arbitrato è disciplinata dall’art. 46.

Il titolo X (artt. 47-53) reca le disposizioni finali.

Gli artt. 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle parti e all’individuazione del territorio di applicazione dell’Accordo.

L’art. 49 stabilisce l’entrata in vigore dell’Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell’Accordo è illimitata salvo la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell’Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica.

L’art. 53, infine, individua i testi dell’accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che asserisce che dall’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all’attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati, all’organizzazione dei dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto saranno interamente coperte dal bilancio comunitario.

Quanto al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica asserisce che sarà affidato, per la parte Ue, a funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione, senza pertanto porre ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri.

Accompagna il disegno di legge un’analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si sottolinea la necessità del ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica in quanto l’Accordo in questione rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

In una nota che correda il disegno di legge si specifica che esso non è soggetto ad Analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR) in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

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File: es1118_0



[1]L’Accordo risulta ratificato, oltre che dalla Corea, da Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Svezia e Slovacchia.

[2]Lo Statuto di Roma, istitutivo della Cpi, fatto a Roma il 17 luglio 1998.

[3]La norma richiama esplicitamente la strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale ONU (8 settembre 2006).

[4] Accordo tra la Comunità europea ed il Governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione sulle attività anti competitive, in vigore dal 1° luglio 2009.

[5]La Dichiarazione di Parigi venne adottata il 2 marzo 2005 a seguito del Forum ad alto livello sull'armonizzazione e l'allineamento per l'efficacia degli aiuti, svoltosi a Parigi.

[6]Il programma prevede lo stanziamento di borse di studio a favore di studenti non UE per periodi di formazione in Europa.