Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra - A.C. 4192 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4192/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 479
Data: 19/04/2011
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   INDONESIA
RATIFICA DEI TRATTATI   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

19 aprile 2011

 

n. 479/0

Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall’altra

A.C. 4192

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

4192

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

9 novembre 2009

Iter al Senato

no

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

16 marzo 2011

assegnazione

13 aprile 2011

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche dell'Unione europea

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall’altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l’instaurazione di una partnership strategica.

L’Accordo quadro in esame[1] è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN[2] entrato in vigore il 1° ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.

L’Accordo prevede quattro aeree di cooperazione prioritarie: commercio[3] e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l’avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle sfide globali (tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale) nelle quali l’Indonesia, membro del G20, svolge una politica attiva e che consentono di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

Quanto ai contenuti, l’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea ed Indonesia si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli.

Il titolo I (articoli 1-5) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo[4] (art. 1).

Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall’art.2.  

L’art. 3 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l’attuazione degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ue ed Indonesia, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell’Accordo.

Con l’art. 4 le parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio[5], e dello Statuto di Roma[6] istitutivo della Corte penale internazionale.

L’art. 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale[7]. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.

Il titolo II, composto dal solo art. 6, e il titolo III, art. 7, impegnano le parti alla cooperazione sia nell’ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come Nazioni Unite, dialogo ASEAN-UE, forum regionale dell'ASEAN (ARF), vertice Asia-Europa (ASEM), conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sia alla cooperazione bilaterale e regionale.

Il titolo IV (articoli 8-16) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Quanto alle relazioni commerciali, una delle principali finalità dell’Accordo in esame, la cooperazione consiste nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l’eliminazione delle barriere non tariffarie (art. 8).

Fra gli specifici settori di cooperazione l’Accordo individua, in particolare, il campo sanitario e fitosanitario (art. 9), gli ostacoli tecnici agli scambi (art. 10) e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (art. 11).

Le Parti faciliteranno gli scambi sia attraverso la condivisione delle esperienze, sia vagliando la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione, impegnandosi altresì a migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, al fine di conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità (art. 12). All’approfondimento della cooperazione doganale, anche attraverso un possibile futuro accordo bilaterale sul tema, è dedicato l’art. 13.

Le norme prevedono, inoltre, l’avvio di dialoghi specificamente dedicati ad incentivare i flussi di investimenti e a promuovere l’accesso ai reciproci mercati e allo scambio di servizi (artt. 14 e 16).

Ai sensi dell’art. 15 le Parti promuovono l’elaborazione e l’applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.

Il titolo V (articoli 17-40) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. La relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell’organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche.

I settori di cooperazione indicati dal titolo V sono i seguenti:

–      turismo (art. 17): l’intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

–      servizi finanziari, politica economica e cooperazione in materia di politica industriale (artt. 18-20): le disposizioni sono tese a incentivare lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e a rafforzare la cooperazione in materia di servizi finanziari e di politica industriale;

–      società dell’informazione, scienza e tecnologia (artt. 21 e 22): la collaborazione nel campo della società dell’informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l’indipendenza ed efficienza dell’autorità di regolamentazione, l’interoperabilità fra le reti dell’Unione europea e dell’Indonesia e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell’informazione;

–      energia e trasporti (artt. 23 e 24): la lotta contro i cambiamenti climatici, l’uso sostenibile dell’energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della sicurezza e dell’intermodalità;

–      istruzione e cultura (articolo 25): al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione - attraverso scambi e iniziative comuni - in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell’istruzione l’accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell’Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus[8];

–      diritti umani (art. 26) e società civile (art. 38): la cooperazione bilaterale Ue-Indonesia nel campo dei diritti umani prevede il sostegno all’attuazione del piano nazionale indonesiano per i diritti umani e il potenziamento delle istituzioni competenti in materia;

–      ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca (artt. 27-30): la cooperazione inquesto campo coprirà in maniera esaustivatutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo,alla silvicoltura (compresa la lotta aldisboscamento illegale) e alla gestione sostenibiledelle risorse naturali, con particolareriferimento all’ambiente marino ealla pesca;

–      salute (art. 31): le parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali alimentazione, prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari e malattie trasmissibili, tossicodipendenza, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni;

–      statistiche e protezione dei dati personali (artt. 32 e 33): al fine di migliorare la qualità dei dati statistici indonesiani e gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l’Accordo prevede  forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze;

–      cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (artt. 34-37): la cooperazione in materia di migrazione (art. 34) prevede l’avvio di un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti dei fenomeni migratori, tra cui l’immigrazione illegale e il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che necessitano di protezione internazionale. Le parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione. Ue e Indonesia collaborano nellalotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (art. 35) - la disposizione nell’articolato è definita fondamentale - ed il traffico di stupefacenti (art. 36) concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedirel’utilizzo dei rispettivi sistemi finanziariper il riciclaggio di denaro sporco (art. 37) anche attraverso forme di assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l’elaborazione e l’applicazione delle normative in tal senso;

–      modernizzazione dell’amministrazione statale e pubblica (art. 39): sullabase della valutazione delle esigenze specifiche, le parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

A norma dell’art. 40, che chiude il titolo V dell’Accordo, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia. 

Il titolo VI (art. 41) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell’Accordo, di definire le priorità d’azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all’applicazione o all’interpretazione del PCA (secondo il meccanismo di disciplinato nel dettaglio all’art. 44). Le riunioni del Comitato avverranno con cadenza almeno biennale alternativamente in Indonesia e a Bruxelles. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l’approfondimento di specifici aspetti di comune interesse e, su decisione delle parti, ad esso sarà attribuito anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l’Unione europea e l’Indonesia.

Il titolo VII (artt. 42-50)reca le disposizioni finali.  E’ prevista la possibilità che le parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l’Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici  (art. 42).

L’art. 43 dispone chené l’Accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano la facoltà per gli Stati membri dell’Ue di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.

Il meccanismo di risoluzione delle controversie è indicato dall’art. 44 che,nel caso in cui una delle parti ritenga che l’altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall’Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno  privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell’Accordo.

Per facilitare la cooperazione prevista dall’Accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti (art. 45).

Gli artt. 46 e 47 sono rispettivamente dedicati all’individuazione del territorio di applicazione dell’Accordo, e alla definizione delle parti.

L’art. 48 stabilisce l’entrata in vigore dell’Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie; la durata dell’Accordo, che è di cinque anni automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno; le eventuali modifiche, da apportare di concerto tra le parti e, infine, la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell’Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica (art. 49).

L’art. 50, infine, individua i testi dell’accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa del disegno di legge asserisce che dall’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all’attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati dal PCA, all’organizzazione dei nuovi dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto e dei sottogruppi eventualmente istituiti (in conformità a quanto disposto dal titolo VI), saranno interamente coperte, per quanto concerne l’Unione europea, dal bilancio comunitario.

Quanto al funzionamento del Comitato misto (art. 41), nella relazione, rilevata la mancanza di dettagli operativi al riguardo, viene ritenuta ragionevole l’ipotesi che la partecipazione alle riunioni - secondo una prassi consolidata - sarà limitata, per la parte Ue, a funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione, senza pertanto porre ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri.

Infine, quanto al disposto dell’art. 45, relativo alla concessione, a esperti e funzionari coinvolti nelle future attività di cooperazione, delle agevolazioni necessarie all’espletamento delle medesime, la relazione sottolinea che si tratta di una clausola standard, abituale negli accordi di partenariato conclusi dall’Unione europea, con cui le Parti si impegnano a evitare che difficoltà di tipo amministrativo: la norma, pertanto, non sottintendendo alcun tipo di agevolazione economica, non è suscettibile di comportare conseguenze finanziarie.

Accompagna il disegno di legge un’analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si sottolinea la necessità del ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica in quanto l’Accordo in questione rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

In una nota che correda il disegno di legge si specifica che esso non è soggetto ad Analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR) in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

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File: es0766_0.doc



[1]L’Accordo risulta ratificato da Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Ungheria, Lituania, Portogallo, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

[2] The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN, istituita l’8 agosto 1967 a Bangkok, comprende Brunei, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Laos  e Malesia.

[3]Il dinamismo delle relazioni commerciali Ue-Indonesia è testimoniato dal volume dell’interscambio che, nel 2008, ha raggiunto i 135 miliardi di euro facendo registrare una crescita media del 7% annuo nel periodo 1995-2008 (dati ICE, giugno 2010).

[4]La Dichiarazione di Parigi venne adottata il 2 marzo 2005 a seguito del Forum ad alto livello sull'armonizzazione e l'allineamento per l'efficacia degli aiuti, svoltosi a Parigi.

[5]Firmata a Parigi il 9 dicembre 1948.

[6]Roma, 17 luglio 1998.

[7]La norma richiama esplicitamente la strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale ONU (8 settembre 2006) e la dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003.

[8]Il programma prevede lo stanziamento di borse di studio a favore di studenti indonesiani per periodi di formazione in Europa.